LA PROMOZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
L’organizzazione degli eventi
Anna Maria Dolciotti
LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE
• Tutela e valorizzazione: due termini
non disgiungibili
Cosa è “Tutela”?
“Genius in cuius tutela hic locus est”.
Il “genio”, cioè la divinità, che protegge
un dato luogo = il genius loci
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LA TUTELA
la divinità assunse nel tempo, e
soprattutto con l’avvento
dell’Impero, il ruolo proprio di
un nume tutelare, acquisendo
un nome, quello di Tutela, ed
una iconografia propria,
riprodotta su tipi monetali
come una figura femminile
seduta tra due fanciulli
LA TUTELA
La “tutela”, dal verbo latino “tueor”, nel
mondo occidentale, e nello specifico,
romano, è, dunque, intesa in una
accezione diversa da quella moderna,
in quanto non è percepita,
inizialmente, quale tutela
dell’interesse artistico - attraverso il
riconoscimento di una valenza
estetica, valore che si farà strada solo
più tardi, in epoca rinascimentale ma come salvaguardia e protezione.
LA TUTELA
Nel mondo antico si può parlare di tutela
nel senso di conservazione e
manutenzione delle opere civili o di
culto, spesso con regole prescrittive e
sanzionatorie circa il rispetto dei
monumenti pubblici, l’edificazione di
edifici o il posizionamento di statue.
Il tutto, finalizzato al decoro ed alla
dignitas di una struttura statale quale la
città, e non all’opera d’arte in sé ed
all’intrinsecità del suo valore artistico.
LA TUTELA
Così si spiegano le varie magistrature
cittadine, presenti tanto in Grecia che
a Roma. Agli Astunòmoi greci
possono essere paragonati gli Aediles
romani, magistrati cui spettava la
cura dell’aspetto della città, sia del
patrimonio pubblico che privato.
LA TUTELA
Nella volontà di assicurare il rispetto
per i templi e le grandi opere e
mantenere l’aspetto della città,
parrebbe già potersi rintracciare,
tuttavia, il seme del principio della
godibilità pubblica dell’apparato
edilizio e decorativo e leggervi uno
dei fondamenti che informeranno la
moderna disciplina giuridica.
LA TUTELA
Cicerone nelle sue invettive contro
Verre, dice che lo stesso aveva
portato via, per adornare le proprie
ville, gli ornamenti provenienti dalle
città consociate, lasciando intendere
che anche il patrimonio privato
aveva una valenza pubblica e, come
tale, era affidato alla cura degli edili.
[1
LA TUTELA
Con l’Impero, è lo stesso Imperatore
ad assumere la cura della città.
Nelle Res Gestae Divi Augusti, il
testamento di Augusto, si legge
che l’imperatore: Refecit Capitolium
sacrasque aedes numero octaginta
duas, theatrum Pompei, aquarum
rivos, viam Flaminiam.”
LA TUTELA
Con la crisi del III secolo registriamo, a
scopo difensivo, l’innalzamento delle
mura della città, ad opera di
Aureliano. Con Diocleziano si ebbe
una ripresa nell’urbanistica, ma
soprattutto, la compilazione delle
prime statistiche amministrative degli
edifici e degli abitanti, dette “Cataloghi
Regionari”.
LA TUTELA
Con Costantino e con il “Repertorio
degli edifici e delle opere pubbliche”,
si può dire si faccia strada il concetto
che la tutela si basa sulla conoscenza.
il “Repertorio” diviene antesignano
dell’attività istituzionale della
catalogazione, quale indispensabile
premessa ad un corretto esercizio della
tutela.
LA TUTELA
Nel “Codice Teodosiano” di
Teodosio II (438 d. C.)
troviamo il divieto di asportare
gli ornamenti dalla città, di
spogliare gli edifici pubblici ad
uso privato, o a scopo di lucro.
LA TUTELA
Analoghi principi e sanzioni sono
contenute nel “Codice giustinianeo” e
nel “Digesto” (528-533). In quest’ultimo,
vengono già esplicitati i limiti imposti
alla proprietà privata nell’interesse
pubblico: l’obbligo al ripristino degli
edifici, il divieto di rimuovere elementi
decorativi, quando fossero parti
integranti dell’edificio, di legare, alienare
biblioteche, statue, dipinti, se non per
destinazione pubblica.
LA TUTELA
L’eredità giuridica del diritto romano in
materia di tutela e protezione del
patrimonio passò quindi alla Chiesa.
Lo Stato della Chiesa, infatti, può
vantare, in età moderna, la più antica
tradizione di norme volte ad impedire
la distruzione e la dispersione dei
capolavori e delle testimonianze che si
raccoglievano a Roma più che in ogni
altro luogo.
LA TUTELA
L’editto con cui, nel 1162, il senato romano
decretava che la colonna di Traiano non
deve essere più distrutta o mutilata, ma deve
rimanere a gloria del popolo romano fino alla
fine del mondo era stato il segno di una
profonda trasformazione
dell’atteggiamento cattolico tradizionale: la
comprensione che il potere presente si
costruisce anche attraverso il possesso del
passato.
LA TUTELA
Inizia, presso gli Stati italiani
economicamente più avanzati, la
tesaurizzazione di oggetti d’arte intesa,
non come manifestazione del Bello e
dell’Arte, ma come ottimo investimento
economico, in grado di offrire le
credenziali più evidenti e tangibili di un
raggiunto status sociale.
LA TUTELA
Le collezioni e le raccolte di opere d’arte
non sono ancora “museo”, quale oggi
lo intendiamo, come non sono ancora
espressione di una coscienza comune
che considera il patrimonio come un
bene di tutti e, come tale, da proteggere
e tutelare come memoria da consegnare
alla posterità.
LA TUTELA
Per arrivare a questo concetto si dovrà fare
ancora un lungo cammino del quale,
come vedremo, lo Stato della Chiesa
segnerà significative e fondamentali
tappe contrassegnate, soprattutto, dalle
ricorrenze giubilari.
Con gli interventi giubilari di Bonifacio
VIII, la tutela, intesa come attività di
recupero e restauro di edifici pubblici e
religiosi, viene assunta con metodo
sistematico e con pubbliche risorse.
LA TUTELA
Da quell’esordio in poi, quindi, se si
esclude il periodo della cattività
avignonese, con l’indizione degli Anni
Santi, Roma vivrà, per la cospicuità delle
risorse accumulate, il fervore delle nuove
edificazioni e dei restauri dei monumenti
antichi ed il Giubileo diverrà, così,
costante motivo e causa della renovatio
Urbis.
LA TUTELA
All’umanista di scuola fiorentina, Enea
Silvio Piccolomini, poi Pio II,
appassionato di archeologia, si deve la
prima Bolla papale, nel 1462, con cui si
proibisce l’asportazione dei marmi antichi
a fine di nuove edificazioni e la
distruzione dei monumenti, pena
gravissime sanzioni, quali confische,
carcere o addirittura la scomunica.
LA TUTELA
La bolla del 7 aprile 1474, di Papa Sisto
IV, alla vigilia del Giubileo del 1475,
condanna con scomunica ed
ammende chi deturpa e spoglia i
luoghi sacri.
La Bolla segna un punto importante
non solo per la macchina
organizzativa giubilare.
LA TUTELA
La celebrazione degli Anni Giubilari,
fissati proprio da Sisto IV nella cadenza
venticinquennale, divengono occasione
di importanti committenze e richiamo
per celebri artisti: Melozzo, Botticelli,
Ghirlandaio, Perugino, Signorelli, e poi
Bramante, Sangallo, Michelangelo,
Raffaello.
A Sisto IV si deve la creazione del
Museo Capitolino.
LA TUTELA
La raccolta e l’esposizione pubblica di statue
romane nel Museo Capitolino risponde
soprattutto a due esigenze:
• l’affermazione della corte papale come
erede politico – culturale dell’Impero,
• l’affermazione del monopolio pontificio sul
nuovo commercio delle antichità.
Con Alessandro VI e Giulio II, il Papato
diviene una monarchia europea ed intorno
ad essa si raduneranno letterati ed artisti.
Roma è il centro del potere culturale.
LA TUTELA
Raffaello è “Prefetto delle antichità di
Roma” nel 1515, ad opera di Papa
Leone X, a testimonianza dei meriti
artistici e della passione nei confronti
del patrimonio culturale, ma anche del
nuovo ruolo assunto dagli intellettuali
che ora orbitano intorno al Vaticano.
Raffaello è il primo Soprintendente.
LA TUTELA
Michelangelo assume nel 1547, con
breve di Papa Paolo III Farnese, la
Soprintendenza a titolo assolutamente
gratuito.
Allo stesso si deve il trasferimento dal
Laterano della statua equestre
dell’Imperatore Marco Aurelio posta a
coronamento del riassetto progettuale
della piazza del Campidoglio.
LA TUTELA
Con il Pontificato di Urbano VIII, è Lorenzo
Bernini a succedere a Raffaello e
Michelangelo nel ruolo di Soprintendente
alle antichità di Roma.
Sebbene, per la Basilica di San Pietro, non
avesse esitato a saccheggiare di bronzi e
marmi il Pantheon, Urbano emanò un
editto, nel 1624, per opera del Cardinale
Aldobrandini, in cui si proibiva la
“estrattione di statue di marmo e di
metallo, figure, antichità e simili”.
LA TUTELA
L’editto Aldobrandini segna un momento
fondamentale per la storia del concetto di
“tutela”, in quanto stabilisce le tipologie
delle cose che sottostanno alla norma e
ne fornisce un primo elenco. Alcuni anni
dopo, nel 1646, un secondo editto tende
a completare l’elenco, inserendovi anche
le iscrizioni e le oreficerie antiche.
LA TUTELA
Al proliferare di norme giuridiche che
contraddistingue tutto il Settecento con
gli editti del Cardinale Spinola, del 1704,
del Cardinale Albani, del 1726, del
Cardinale Valenti, del 1750, che si
indirizzano, da una tutela di settore,
verso una salvaguardia maggiormente
onnicomprensiva, si affianca la nascita di
biblioteche, università, raccolte e
collezioni.
LA TUTELA
A non molti anni dalle scoperte di Pompei ed
Ercolano, Winckelmann, studioso ed
erudito, amante delle antichità, diviene
soprintendente ad opera di Papa Clemente
XIII, nel 1764. In quello stesso anno
Winckelmann pubblicava la Geschichte der
Kunst des Alterthums, tradotta in italiano
con il titolo di Storia delle arti del disegno
presso gli Antichi che può considerarsi l’atto
di nascita della moderna archeologia.
LA TUTELA
Con il titolo di “Ispettore generale alle
antichità e belle arti” Antonio Canova
succedeva al Winckelmann nel 1802.
Il Perseo del Belvedere Vaticano che mostra la
testa recisa di Medusa, si pone a simbolo e
memento della Roma spogliata dei
capolavori più famosi ad opera di
Napoleone, ma anche dell’ impegno
profuso dall’artista per il recupero delle
opere trasportate a Parigi dal volere
imperiale.
LA TUTELA
Pio VII promuove una legislazione più
ampia e puntuale.
Con l’editto del Cardinale Bartolomeo
Pacca del 1820 ed il successivo
Regolamento del 1821 si afferma la
moderna concezione della tutela storico
artistica e si delinea, parallelamente,
tutta l’architettura normativa e
procedurale dell’attuale apparato
giuridico.
LA TUTELA
Con l’Unità d’Italia, il problema centrale
della storia del patrimonio artistico
italiano, tra il diritto di controllo e di
proprietà pubblica da parte dello Stato e
il diritto alla piena disponibilità da parte
del possessore e detentore privato, tocca,
ora, allo Stato Italiano.
LA TUTELA
La tutela dell’enorme patrimonio ereditato
imponeva ora la definizione di una
normativa organica e delle strutture di
gestione.
Le Commissioni di Belle Arti regionali e
la Giunta centrale, istituite dal
competente Ministero della Pubblica
Istruzione, sono già un primo passo.
LA TUTELA
Con Ruggero Bonghi, alla guida del
Dicastero della Pubblica Istruzione, viene
creata la Direzione Generale degli Scavi
e dei Musei nel 1875 ed organi tecnici
che prefigurano le Soprintendenze. Si
crea, così, una struttura centralistica ed
atipica: amministrativa e scientifica ad
un tempo.
LA TUTELA
La struttura è una realtà. Per la norma, invece,
si dovrà aspettare gli inizi del secolo e la
Legge 12 giugno 1902, n. 185.
Con la Legge 27 giugno 1903, n. 242 si tenta di
ovviare alle lacune della normativa del 1902,
attraverso disposizioni circa l’esportazione
dei beni.
Dalla commissione istituita per la riforma
dell’intera materia nacque la Legge 29
giugno 1909, n. 364 che ricevette anche un
regolamento, con il Regio Decreto 30
gennaio 1913, n. 363, al quale si riferisce
tutta la successiva normativa in materia.
LA TUTELA
la Legge 23 giugno 1912, n. 688 estendeva
le disposizioni normative della legge del
1909 anche alle ville, parchi e giardini,
limitatamente al loro carattere storico
artistico, mentre, solo dieci anni più
tardi, con la Legge 11 giugno 1922, n.
778, la protezione giuridica verrà estesa
anche alle bellezze panoramiche.
LA TUTELA
Il famoso Convegno dei soprintendenti
che si tenne nella sala Borromini da 4 al
6 luglio del 1938, fu l’evento
preparatorio del corpus normativo del
ministro Bottai che doveva vedere la
luce a meno di un anno di distanza da
quella data, con le Leggi 1089 e 1497
del 1939.
LA TUTELA
All’indomani del secondo conflitto mondiale,
nel riassetto anche governativo che l’Italia
intende ricostruirsi, l’impegno dello Stato
per la tutela del patrimonio trova la sua
più alta formulazione nell’Articolo 9 della
Costituzione, nella quale è detto che “La
Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica,
tutela il paesaggio e il patrimonio storico
– artistico della nazione.”
LA TUTELA
Negli anni a seguire, molto si discute sui
concetti e sui termini. Le indicazioni
fondamentali derivano dagli enunciati
della Convenzione Unesco, fin dal 1954
(protezione patrimonio in caso di
conflitto armato), e dagli elaborati delle
Commissioni Franceschini e Papaldo,
che caratterizzano il dibattito dei decenni
Sessanta e Settanta, fino alla definizione
del bene culturale
LA TUTELA
Con il Decreto Legge 14 dicembre 1974, n.
657, si istituiva, sotto il Governo Moro – La
Malfa, il “Ministero per i Beni culturali e
per l’ambiente”, affidato a Giovanni
Spadolini, convertito in Legge 29 dicembre
1975, n. 5.
La struttura ministeriale, ormai sancita,
prendeva di lì a breve forma, in materia di
organici, competenze e prerogative con il
D.P.R. 13 dicembre 1985, n. 805.
LA TUTELA
La tutela viene dinamicamente intesa in
tutti i suoi specifici profili, della
conoscenza, del restauro, della fruizione
e, soprattutto, della valorizzazione - che
entra nella terminologia normativa solo
con il D.P.R. n. 805 del 1975 - quale
“principio attivo” insito nella tutela
stessa (Titolo I, Artt. 1 e 2).
LA TUTELA
Alle norme di tutela del 1939, che continuano
ad essere i riferimenti legislativi sostanziali,
a dieci anni di distanza dall’istituzione del
Ministero si affianca la Legge 3 agosto 1985,
n. 431 (Legge Galasso), che assoggetta ope
legis i beni di cui all’elenco dell’Articolo 1,
entro una misura di rispetto, come i corsi
d’acqua, le coste del mare e dei laghi, i
rilievi, i ghiacciai, ma anche le aree
archeologiche (lettera “m”).
LA TUTELA
Tutela:
• si genera dalla conoscenza
• si concretizza nella conservazione
• si manifesta nella valorizzazione.
LA VALORIZZAZIONE
Definizione:
Azione e risultato del valorizzare; il
conferire maggior valore o il mettere a
frutto il valore di qualcosa
LA VALORIZZAZIONE
Evoluzione del concetto di valorizzazione:
produzione normativa intensa e varia
• Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(cosiddetto federalismo amministrativo);
• Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
relativo alla “Istituzione del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali”;
• Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300
“Riforma sull’organizzazione del Governo, a
norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo
1997, n. 59”(in particolare, Capo XII, Artt. 52
– 54)
LA VALORIZZAZIONE
• Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.
490 “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e
ambientali”;
• D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441
“Regolamento recante norme di
organizzazione del Ministero per i beni e
le attività culturali”, promulgati ai sensi
della Legge 8 ottobre 1997, n. 352 (legge
delega),
LA VALORIZZAZIONE
• D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283
“Regolamento recante disciplina delle
alienazioni di beni immobili del demanio
storico e artistico”;
• Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.
3, di modifica del Titolo V della
Costituzione;
• Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge
Finanziaria 2002 artt. 33; 34)
LA VALORIZZAZIONE
• Legge 15 giugno 2002, n. 112 che
stabilisce, fra l’altro, la nascita della
“Patrimonio dello Stato Spa” (artt. 7 – 9,
comma 1);
• Legge 23 dicembre 2002, n. 289 (Legge
Finanziaria 2003, art. 84)
TUTELA E VALORIZZAZIONE
Costituzione, riforma Titolo V. L’art. 117 afferma:
• «La tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei
beni culturali spetta esclusivamente alla potestà
legislativa dello Stato (punto s) pur essendoci in
materia delle “forme di intesa e
coordinamento” tra Stato e Regioni (art.118)».
• La valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e la promozione e l’organizzazione
delle attività culturali costituiscono invece una
materia di legislazione concorrente tra Stato e
Enti Territoriali che rimangono però titolari
delle funzioni amministrative nel rispetto del
principio di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
TUTELA E VALORIZZAZIONE
Suddivisione dei compiti
Nuova possibilità di gestione
dei Beni Culturali (Art. 115 del
Codice, sostituito ai sensi del
Decreto Leg.vo 156/2006, art. 2 e
modificato dal Decreto Leg.vo
62/2008, art. 2).
TUTELA E VALORIZZAZIONE
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
(Decreto Legislativo 22 gennaio 2004)
• Art. 4 (Funzioni dello Stato in materia
di tutela del patrimonio culturale), in
accordo con l’art. 118 della Costituzione,
attribuisce le funzioni di tutela dei beni
culturali esclusivamente al Ministero o,
nel caso di accordi od intese, alle Regioni.
TUTELA E VALORIZZAZIONE
• Art. 5 definisce le possibilità di
cooperazione in materia di tutela con il
Ministero, non solo da parte delle Regioni,
ma anche da parte degli altri Enti pubblici
territoriali.
• Art. 7 (Funzioni e compiti in materia di
valorizzazione del patrimonio culturale)
sono a carico delle Regioni che insieme
agli altri enti territoriali cooperano con il
Ministero nell’attività di valorizzazione.
TUTELA E VALORIZZAZIONE
CODICE
Modifiche:
• DD. L.vi nn. 156; 157, 24 marzo 2006;
• D. Lvo. N. 62, 26 marzo 2008
• D. Lvo. N. 63, 26 marzo 2008
Abrogato comma 131 dell’art. 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127 sul trasferimento di
gestione di musei statali a regioni,
province, comuni.
TUTELA E VALORIZZAZIONE
Trasferimento di gestione di musei statali a
regioni, province, comuni
“Atto d’indirizzo sui criteri tecnico –
scientifici e sugli standard di
funzionamento e sviluppo dei Musei”
(D. M. 10 maggio 2001; G. U. 19.10.2001,
n.238, Suppl. Or. n. 244, Serie Generale)
VALORIZZAZIONE
• Art. 6 Codice: “Valorizzazione del
patrimonio culturale”.
1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle
funzioni e nella disciplina delle attività
dirette a promuovere la conoscenza del
patrimonio culturale e ad assicurare le
migliori condizioni di utilizzazione e
fruizione pubblica del patrimonio stesso.
Essa comprende anche la promozione ed il
sostegno degli interventi di conservazione
del patrimonio culturale.
VALORIZZAZIONE
• Art. 6 Codice
2. La valorizzazione è attuata in forme
compatibili con la tutela e tali da non
pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la
partecipazione dei soggetti privati,
singoli o associati, alla valorizzazione del
patrimonio culturale.
VALORIZZAZIONE
• Art. 7 Codice: “Funzioni e compiti in
materia di valorizzazione del patrimonio
culturale”
1. Il presente codice fissa i principi
fondamentali in materia di valorizzazione
del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali
principi le regioni esercitano la propria
potestà legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali perseguono il coordinamento,
l’armonizzazione e l’integrazione delle
attività di valorizzazione dei beni pubblici.
VALORIZZAZIONE
• Codice: Parte II, Titolo II
• Art. 101: definizioni dei luoghi della cultura
(Museo; biblioteca; archivio; area
archeologica; parco archeologico; complesso
monumentale)
• Artt. 102 – 105: Fruizione
• Artt. 111-114; 121: Valorizzazione
• Artt. 115-116: Gestione
• Art. 117: Servizi al pubblico
• Artt. 118-119: Promozione
FRUIZIONE
• Artt. 102 – 105: Fruizione
Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici
territoriali ed ogni altro istituto pubblico
assicurano la fruizione nei luoghi della cultura
(art. 101) di appartenenza pubblica.
Per il coordinamento, l’armonizzazione e
l’integrazione della fruizione, lo Stato (il
Ministero), le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi ai sensi dell’art.
112 (Valorizzazione beni pubblici).
Trasferimento alle regioni, etc. di luoghi della
cultura mediante accordi(art. 102, comma 5).
FRUIZIONE
• Artt. 102 – 105: Fruizione
Regolamentazione ingressi, introiti,
agevolazioni, modalità emissione
/riscossione biglietti anche tramite
convenzioni con soggetti pubblici e privati.
Regolamentazione dell’accesso e modalità di
visita di beni privati vincolati.
USO DEI BENI CULTURALI
• Artt. 106 – 110
Regolamentano l’uso dei beni: riproduzioni
dei beni; concessioni in uso e relativi
canoni.
I proventi (vendita biglietti, concessioni,
riproduzioni) vengono versati:
• Tesoreria Provinciale
• ai soggetti pubblici a cui i luoghi della
cultura appartengono o sono in consegna,
solo nei casi di cui all’art.115 (gestione
indiretta in affidamento o in concessione).
VALORIZZAZIONE
• Artt. 111- 114; 121
111,1“Le attività di valorizzazione dei bb.cc.
consistono nella costituzione ed organizzazione
stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella
messa a disposizione di competenze tecniche o
risorse finanziarie o strumentali, finalizzate
all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento
delle finalità indicate all’articolo 6. A tali
attività possono concorrere, cooperare o
partecipare soggetti privati.”
VALORIZZAZIONE
111,2 La valorizzazione è ad iniziativa pubblica
o privata.
111,3 La valorizzazione ad iniziativa pubblica si
conforma ai principi di libertà di
partecipazione, pluralità dei soggetti,continuità
di esercizio, parità di trattamento, economicità
e trasparenza della gestione.(v. anche Carta dei
Servizi)
111,4 La valorizzazione ad iniziativa privata è
attività socialmente utile e ne è riconosciuta la
finalità di solidarietà sociale.
VALORIZZAZIONE
• Art. 112 Valorizzazione dei beni culturali
di appartenenza pubblica.
*
112,4 Stato, regioni ed enti pubblici
stipulano accordi per definire obiettivi
comuni di valorizzazione, per elaborare
piani strategici di sviluppo culturale e
programmi … e l’integrazione nel processo
di valorizzazione delle infrastrutture e dei
settori produttivi. Gli accordi possono
riguardare anche beni di proprietà privata.
VALORIZZAZIONE
• Art. 113 Valorizzazione dei beni culturali di
proprietà privata.
* Possono beneficiare del sostegno pubblico
• Art. 114 Livelli di qualità della
valorizzazione
* Con decreto ministeriale vengono fissati i livelli
minimi uniformi di qualità-previa Conferenza
Unificata- delle attività di valorizzazione sui
beni pubblici,periodicamente aggiornati.
VALORIZZAZIONE
• Art. 115 Forme di gestione
115, 1“Le attività di valorizzazione dei b. c. di
appartenenza pubblica sono gestite in forma
diretta o indiretta”
* Diretta = svolta per mezzo delle strutture
interne
* Indiretta = svolta su concessione a terzi
delle attività di valorizzazione (anche a
privati)
VALORIZZAZIONE
• Art. 115, servizi per il pubblico a gestione
indiretta, tra cui:
• Servizio editoriale
• Servizio di riproduzione
• Gestione dei punti vendita
• Biglietteria, pulizia, vigilanza
• Caffetteria, ristorazione, etc.
• Servizi di accoglienza
• Organizzazione di mostre,
manifestazioni,iniziative promozionali
VALORIZZAZIONE
• Art. 121 Accordi con le fondazioni
bancarie
“Il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali possono stipulare,
anche congiuntamente, protocolli d’intesa
con le fondazioni che perseguano scopi di
utilità sociale … al fine di coordinare gli
interventi di valorizzazione sul patrimonio
culturale …”
VALORIZZAZIONE
Le mostre rientrano nella valorizzazione
• Art. 48, comma 2 Per mostre che abbiano come
oggetti beni appartenenti allo Stato la richiesta
deve essere presentata al Ministero almeno
quattro mesi prima dell’inizio della
manifestazione ed indicare il responsabile della
custodia delle opere in prestito.
Art. 48, comma 4 Il rilascio dell’autorizzazione è
subordinato all’assicurazione delle cose e dei
beni da parte del richiedente, per il valore
indicato nella domanda, previa verifica da
parte del Ministero.
VALORIZZAZIONE
Art. 48, comma 5 Per le mostre sul territorio
nazionale promosse dal Ministero, o, con
la partecipazione statale, da enti o istituti
pubblici, l’assicurazione può essere
sostituita dall’assunzione dei rischi da
parte dello Stato. La garanzia statale è
rilasciata secondo le procedure, le
modalità e alle condizioni stabilite con
decreto ministeriale, sentito il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
D. M 9 febbraio 2005.
VALORIZZAZIONE
• Art. 66, comma 1 Può essere autorizzata
l’uscita temporanea dal territorio della
Repubblica delle cose e dei beni culturali per
manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte,
sempre che ne siano garantite l’integrità e la
sicurezza.
• Art. 71, comma 1 Chi intende far uscire in via
temporanea dal territorio della Repubblica, ai
sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi
indicati, deve farne denuncia e presentarli al
competente ufficio di esportazione,
indicando, contestualmente e per ciascuno di
essi, il valore venale e il responsabile della sua
custodia all’estero, al fine di ottenere l’attestato
di circolazione temporanea.
VALORIZZAZIONE
• Art. 71, comma 2 L’ufficio esportazione,
accertata la congruità del valore indicato,
rilascia o nega l’attestato di circolazione
temporanea.
• Art. 71, comma 5 L’attestato indica anche il
termine per il rientro delle cose o dei beni,
che è prorogabile su richiesta
dell’interessato, ma non può essere
comunque superiore a diciotto mesi dalla
loro uscita dal territorio nazionale.
• La durata è prevista fino a 4 anni, in caso di
accordi internazionali (art. 67, d)
VALORIZZAZIONE
• Art. 72, comma 1 La spedizione in Italia da
uno stato membro dell’Unione Europea è
certificata, a domanda, dall’ufficio di
esportazione.
• Art. 74, comma 1 L’esportazione al di fuori
del territorio dell’Unione Europea è
disciplinata dal regolamento CEE e dal
presente articolo.
• Art. 74, comma 3 La licenza di esportazione
è rilasciata dall’ufficio di esportazione
contestualmente all’attestato di libera
circolazione, ed è valida per sei mesi.
VALORIZZAZIONE
Decreto Ministeriale 9 gennaio 2008 ai sensi
dell’art. 48, 3 del Codice, stabilisce per il
rilascio dell’autorizzazione al prestito per
mostre ed esposizioni, secondo linee guida
della Commissione ministeriale incaricata:
• Criteri
• Procedure
• Modalità
VALORIZZAZIONE
Il D.M. 29 gennaio 2008 fissa principi e
fornisce raccomandazioni
• Considerare i prestiti attività ordinaria dei
musei
• Definire carta del rischio dei prestiti
• Valutare costi – benefici del prestito
• Accertare qualità culturale dell’evento
• Verificare capacità organizzativa
• Accertare benefici culturali
VALORIZZAZIONE
La Direzione Generale per i Beni Archeologici
ha autorizzato:
• Anno2006
n. 101 mostre in Italia
n. 30 in ambito internazionale
• Anno 2007
n. 124 mostre in Italia
n. 43 in ambito internazionale
• Anno 2008
• n. 91 mostre in Italia
n. 66 in ambito internazionale
VALORIZZAZIONE
• Crescita esponenziale
• Aumento mostre in ambito internazionale
• Mostre di lunga durata (4 anni) a seguito
di accordi internazionali (Musei americani;
tedeschi, Cina)
• Politica di promozione e circuitazione del
MAE (Europa est, mostra “Pueritia”)
• Restituzioni dai Musei americani ed
esposizioni delle opere
VALORIZZAZIONE
Criticità rilevate dall’ICOM nel documento
convegno Mantova 18 maggio 2008:
• Mostre “blockbaster”= spaccabotteghini
• Esposizioni di qualità diversissima
• Impossibilità per i musei di competere con
le mostre-evento
• La mostra surclassa il museo
• L’incremento dei visitatori non si traduce in
un beneficio economico
• Il pubblico della mostra non diviene
pubblico dei musei
VALORIZZAZIONE
• Pericoli di commercializzazione dei beni
(loan fees)
• Perdita della missione educativa del museo
come pubblico servizio
• Scarso ritorno in termini di marketing
turistico
• Desertificazione culturale e monocultura
dell’evento-spettacolo
• Errata percezione dei valori dei fenomeni
storici-culturali
• Rischio di un “consumo culturale”
VALORIZZAZIONE
Nella “società della conoscenza”
Nell’era delle tecnologie avanzate
Il patrimonio culturale deve essere:
• Strumento di integrazione sociale e
coesione territoriale
• Fattore di crescita attraverso l’attrattività
locale e la radicazione nel territorio
• Mezzo di produzione e consolidamento
economico
• Motivo di benessere sociale e di sviluppo
umano
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Lezione Anna Maria Dolciotti