NUOVA DISCIPLINA
DEL RIMBORSO IVA PER I NON RESIDENTI
(direttiva 2008/9/CE del 12/2/2008)
a cura di F. Ricca
Decorrenza della nuova disciplina:
Richieste di rimborso presentate dopo il 31/12/2009
Contestuale abrogazione della direttiva 79/1072/CEE
Resta in vigore la direttiva 86/560/CEE per i soggetti
non residenti nell’Ue
Destinatari
Soggetti passivi Ue che effettuano acquisti o importazioni in
un altro Stato membro (c.d. Stato del rimborso), nel quale, nel
periodo di riferimento, non hanno:
- né la sede dell’attività economica
- né una stabile organizzazione
- né il domicilio o la residenza abituale
Presupposti
Mancata effettuazione, nel periodo di riferimento, di cessioni
o prestazioni localizzate nello Stato del rimborso, eccettuate:
- Prestazioni di servizi di trasporto ed accessori non imponibili
- Operazioni per le quali è debitore d’imposta il destinatario
con il meccanismo del “reverse charge”
Imposta rimborsabile
- Acquisti di beni e servizi impiegati per effettuare operazioni
con diritto a detrazione
- Acquisti di beni e servizi impiegati per effettuare operazioni
soggette all’imposta con il meccanismo del “reverse charge”
Sotto il profilo sostanziale, il diritto al rimborso è disciplinato
dalla direttiva n. 112 del 2006, quale applicata dallo Stato
membro del rimborso.
Si tiene conto, quindi, delle eventuali limitazioni oggettive del
diritto alla detrazione.
Tuttavia:
- Il soggetto non residente ha diritto al rimborso se effettua,
nello Stato membro in cui è stabilito, operazioni che danno
diritto alla detrazione.
- Se il soggetto effettua sia operazioni che danno diritto alla
detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il
rimborso è ammesso per il prorata, come disciplinato dallo
Stato membro di stabilimento.
Non è rimborsabile:
- L’imposta indebitamente fatturata dal cedente/prestatore
- L’imposta addebitata in relazione ad operazioni che sono (o
possono) fruire del regime di non imponibilità previsto per le
cessioni intraUe di cui all’art. 41, DL 331/93 e per le cessioni
all’esportazione di cui all’art. 8, lett. b), DPR 633/72
La procedura: la richiesta di rimborso
Per poter ottenere il rimborso, il soggetto passivo inoltra per via
elettronica una richiesta allo Stato membro del rimborso e la presenta
nello Stato membro in cui è stabilito, attraverso il portale elettronico da
quest’ultimo predisposto.
La richiesta va presentata, al più tardi, entro il 30 settembre dell’anno
successivo al periodo di riferimento.
Il periodo di riferimento non può essere superiore all’anno, né inferiore a
tre mesi.
L’importo minimo rimborsabile è di 400 € se il periodo è trimestrale e di 50
€ se il periodo è annuale.
La procedura: la richiesta di rimborso
Lo Stato membro di stabilimento non inoltra la richiesta di
rimborso, notificando tale decisione al richiedente, se questi
nel periodo di riferimento:
a)
b)
c)
d)
Non è soggetto passivo Iva
Effettua solo operazioni senza diritto alla detrazione
Fruisce del regime di franchigia per le piccole imprese
Fruisce del regime forfetario per i produttori agricoli
La procedura: contenuto della richiesta
La richiesta deve contenere le seguenti informazioni generali:
a) Nome e indirizzo completo del richiedente
b) Indirizzo di posta elettronica
c) Descrizione dell’attività per la quale i beni e servizi sono
acquistati
d) Periodo di riferimento della richiesta
e) Dichiarazione di mancata effettuazione, nello Stato del
rimborso, di operazioni attive “ostative”
f) Numero identificativo Iva o fiscale
g) Coordinate bancarie, inclusi i codici IBAN e BIC
La procedura: contenuto della richiesta
La richiesta deve inoltre contenere le seguenti informazioni specifiche per
ciascuno Stato membro di rimborso e per ciascuna fattura o documento
d’importazione:
a) Nome e indirizzo del fornitore
b) Numero identificativo Iva o fiscale del fornitore (eccetto che per le
importazioni)
c) Prefisso dello Stato membro del rimborso (eccetto che per le
importazioni)
d) Data e numero della fattura o del documento d’importazione
e) Importo della base imponibile e dell’Iva, nella valuta dello Stato del
rimborso
f) Iva detraibile, calcolata secondo le regole precedenti
g) L’eventuale prorata, espresso in percentuale
h) La natura dei beni e servizi acquistati, secondo la codifica seguente
La procedura: contenuto della richiesta
Codifica dei beni e servizi acquistati:
1. Carburante
2. Locazione di mezzi di trasporto
3. Spese relative a mezzi di trasporto (eccetto 1 e 2)
4. Pedaggi e altri oneri stradali
5. Spese di viaggio quali taxi e altri mezzi di trasporto pubblici
6. Alloggio
7. Alimenti, bevande e servizi di ristorazione
8. Ingresso a fiere ed esposizioni
9. Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza
10. Altro (se si utilizza questo codice, occorre indicare la natura dei beni e servizi)
Lo Stato membro del rimborso può esigere che il richiedente fornisca per
via elettronica ulteriori informazioni per ciascuno dei codici, se necessario per
accertare eventuali limitazioni alla detrazione.
La procedura: contenuto della richiesta
Lo Stato membro del rimborso può esigere che il richiedente
presenti per via elettronica, insieme alla richiesta, una copia
della fattura o del documento di importazione, qualora la base
imponibile sia superiore a 1.000 €.
La soglia è ridotta a 250 € per gli acquisti di carburante.
La procedura: contenuto della richiesta
In caso di variazione del prorata successivamente alla richiesta, il soggetto
deve effettuare una correzione dell’importo richiesto o già rimborsato.
La correzione è effettuata in una richiesta di rimborso durante l’anno
successivo al periodo di riferimento; se il soggetto non presenta, in tale
anno, richieste di rimborso, la correzione è effettuata trasmettendo una
dichiarazione separata.
Lo Stato membro del rimborso conteggia come diminuzione o aumento
dell’importo del rimborso ogni correzione presentata con successive
richieste di rimborso.
Se la correzione è presentata con dichiarazione separata, l’importo è
regolato mediante pagamento o riscossione separati.
Istruttoria e liquidazione
- Lo Stato membro del rimborso notifica per via elettronica al
richiedente la data in cui ha ricevuto la richiesta.
- Entro quattro mesi da tale data lo Stato membro notifica al
richiedente la propria decisione di accettare o respingere la
richiesta.
Istruttoria e liquidazione
- Se ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie, lo Stato membro del
rimborso può chiedere per via elettronica allo Stato membro di stabilimento o al
richiedente informazioni aggiuntive entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta.
- Ove occorra, lo Stato membro del rimborso può richiedere ulteriori informazioni
aggiuntive.
- Può essere richiesto anche l’originale o una copia della fattura o del documento di
importazione, indipendentemente dall’importo dell’operazione, qualora lo Stato
membro del rimborso abbia motivo di dubitare ragionevolmente della validità o
dell’accuratezza di una particolare richiesta.
- Le informazioni devono essere fornite entro un mese dalla richiesta.
- Nelle suddette ipotesi, lo Stato membro notifica la propria decisione sulla richiesta di
rimborso entro due mesi dal ricevimento delle informazioni.
- Qualora abbia richiesto ulteriori informazioni aggiuntive, lo Stato membro notifica
comunque la decisione entro otto mesi dalla ricezione della richiesta.
Istruttoria e liquidazione
Se la richiesta è approvata, il rimborso è versato al più tardi entro dieci giorni
lavorativi dalla scadenza del termine di quattro mesi dalla ricezione della
richiesta o, qualora siano state chieste informazioni aggiuntive, dalla scadenza
dei termini stabiliti per la notifica della decisione.
In caso di ritardo, lo Stato membro è tenuto a pagare gli interessi nella misura
prevista per i rimborsi Iva interni (o, in mancanza, nella misura prevista per
l’omesso versamento dell’Iva).
Gli interessi non sono dovuti se il soggetto passivo non ha fornito nei termini
stabiliti le informazioni o la documentazione richieste.
Rigetto della richiesta
In caso di rigetto, in tutto o in parte, della richiesta, lo Stato
membro deve notificare i motivi insieme alla decisione.
Il richiedente può presentare ricorso secondo le disposizioni
vigenti nello Stato membro del rimborso.
Il ricorso può essere presentato anche in caso mancata notifica
della decisione nei termini stabiliti, equivalente a silenzio-rifiuto.
Rimborso indebito
Lo Stato membro del rimborso procede direttamente al recupero
delle somme indebitamente pagate, con gli interessi e le eventuali
sanzioni (dal 100 al 200%, secondo lo schema di dlgs in corso di
approvazione).
In caso di somme per interessi e sanzioni non pagate, lo Stato
membro può sospendere ogni ulteriore rimborso al soggetto
passivo fino a concorrenza dell’importo dovuto.
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Rimborso Iva ai non residenti (direttiva 2008/9/CE