In collaborazione con Collegio Architetti e Ingegneri di Monza
Col patrocinio del Comune di Monza
Monza – Milano - Roma
CONVEGNO
“PIANO CASA” IN LOMBARDIA
L.R. 16 luglio 2009 n. 13
RELAZIONE:
CONSIDERAZIONI PRATICHE E SCHEMI OPERATIVI
a cura di avv. Bruno SANTAMARIA
Monza, Urban Center – Via Turati, 6
16 Settembre 2009
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SCOPO DELLA LEGGE:
- massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio e
urbanistico esistente
- rilancio del comparto economico legato all’edilizia
DURATA:
- 18 mesi decorrenti dal 16/10/2009 – Entro il 18° mese va chiesto il
titolo per l’intervento
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ADEMPIMENTI DEL COMUNE ENTRO 15/10/2009:
- Delibera C.C. per eventuali aree escluse (NO INTERO
TERRITORIO!) dall’applicazione della legge regionale;
- modifiche alla riduzione oneri;
- individuazione (motivata) delle aree produttive ricomprese
nell’applicazione della legge;
- indicazione dei casi e misura dei parcheggi pertinenziali e verde
(NO MONETIZZAZIONE);
- la delib. C.C. non è soggetta alla procedura delle osservazioni;
- è consentito a chi ha interesse di sottoporre al Comune
la
richiesta di individuare una determinata area nella delib. C.C.
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IMMOBILI INTERESSATI
EDILIZIO E FUNZIONALE
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AL
SOLO
RECUPERO
- edifici o loro porzioni ultimati entro il 31/3/2005
- intervenuta dichiarazione di fine lavori o, per edifici molto vecchi,
autodichiarazione
che
l’edificio
(di
epoca
remota)
era
inequivocabilmente esistente al 31/3/2005
- edifici non ubicati in zone agricole o produttive (per questi, v.
disciplina specifica)
- si al cambio di destinazione d’uso
- l’utilizzazione di queste superfici e volumetrie è destinata alla
residenza o ad altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici seminterrati possono essere recuperati e destinati accessori della
residenza oppure per attività economiche ammesse dal P.R.G./P.G.T.,
ovvero per attività professionali.
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- no totale demolizione e ricostruzione (per recupero)
- rispetto dei caratteri architettonici e del paesaggio
- rispetto dei requisiti di efficienza energetica (L.R. 24/2006
- per edifici destinati ad attività economiche, gli interventi non possono
comportare la modifica della destinazione d’uso
- per aree agricole, in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti
edilizi, solo recupero massimo 600 mc per edifici esistenti al 13/6/1980.
Destinazione residenziale, sia per proprietario (anche se non
coltivatore diretto), familiari, imprenditore agricolo o dipendenti azienda
agricola. E’ consentita anche la destinazione ricettiva (no Albergo),
uffici e attività di servizio compatibili.
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COME SI INTERVIENE:
- con DIA (facoltativa)
- con P. di C. (obbligatorio per sostituzione nei centri storici, interventi
di ERP, interventi in zona sismica)
- salvo che vi sia specifico vincolo paesaggistico, in tutti gli altri casi è
obbligatorio il parere della Commissione per il paesaggio (impatto
paesistico). Il termine per il parere è ridotto alla metà (30 giorni per
silenzio-assenso)
COSA SI PUO’ DEROGARE:
- previsioni quantitative del P.R.G./P.G.T. e regolamenti edilizi
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POSSIBILITA’ DI AMPLIAMENTO
ultimati al 31/3/2005):
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(sempre
edifici
fuori dai centri storici e nuclei urbani di antica formazione
(individuati dal P.R.G. o P.G.T.):
a) + 20% del volume esistente e non superiore a 300 mc. per edifici
a destinazione esclusiva residenziale uni-bifamiliari
b) altri fabbricati plurifamiliari di massimo mc. 1200: + 20%
volumetria esistente
D: cosa si intende per volume esistente?
R: Non è il volume calcolato secondo i criteri del P.R.G./P.G.T.
ma il volume reale
- Obbligo certificato di riduzione del fabbisogno annuo di energia per
riscaldamento >10% per l’intero edificio
- Non c’è obbligo se l’edificio è già al di sotto dei valori indicati dalla
L.R. 24/2006 (art. 9 e 25)
- Obbligo di dotarsi dell’attestato di certificazione energetica per
l’intero edificio
-
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POSSIBILITA’ DI SOSTITUZIONE DI EDIFICI:
A) Fuori dai Centri Storici e Nuclei Antica Formazione:
a1)edifici esclusivamente residenziali, con nuovo edifici + 30% del
volume (35% se si incrementano alberi su almeno il 25% del lotto
interessato o costituzione di quinte arboree perimetrali).
a2) obbligo riduzione fabbisogno energetico >30%
a3) edifici parzialmente residenziali o non residenziali, ubicati in zone
prevalentemente residenziali (>50%), purché il nuovo edificio abbia
lo stesso volume e sia esclusivamente residenziale e altezze
massime previste dal P.R.G. / PGT e apporto di copertura massima
+ 25%
a4) edifici industriali e artigianali ubicati in aree produttive individuate
con delib. C.C. entro il 15/10/2009, con nuovo edificio produttivo +
30% (o 35% se si incrementano alberi su almeno il 25% del lotto
interessato o costituzione di quinte arboree perimetrali
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B) All’interno Centro Storico e Nuclei di Antica Formazione
b1) edifici esclusivamente residenziali che siano non coerenti con
caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali
b2) obbligo di parere vincolante commissione regionale (60 gg.
silenzio=parere negativo)
LIMITI (sia per ampliamento che sostituzione):
- Non si può superare l’indice fondiario e il rapporto di copertura più
del 50%
- Non si può superare l’altezza massima consentita + di 4 mt.
- In alternativa si può confermare la sola volumetria esistente
- Da questi limiti sono esclusi gli edifici parzialmente residenziali, per i
quali vigono i limiti dell’art. 3, comma 3, secondo periodo (v. a3)
ULTERIORI BENEFICI:
- agli incrementi volumetrici si aggiungono i benefici volumetrici e di
rapporto di copertura di cui alla L.R. 26/95 (art. 2 comma 1-ter), vale
a dire non si computano gli spessori dei muri.
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RAPPORTO CON DISCIPLINA RECUPERO SOTTOTETTI
-Ogni intervento (recupero sottotetto – Piano Casa) deve essere valutato
separatamente e autonomamente. I benefici non si cumulano ma restano distinti.
DEROGA ALLE DISTANZE
- non si può derogare alle distanze minime obbligatorie imposte dalla legge (cod.
civ., cod. strada, D.M. 1444/68) o a diritti di terzi stabiliti dalle leggi, nonché norme
igienico sanitarie e di stabilità e sicurezza idrogeologiche.
- sono derogabili le distanze urbanistiche previste dagli strumenti comunali.
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VIGENZA STRUMENTI URBANISTICI E DEROGHE
- Le deroghe della L.R. 13/2009 si applicano sia rispetto al
P.R.G./P.G.T. approvato che allo strumento urbanistico adottato. Non
opera il regime di salvaguardia.
- Nel caso sia previsto per una determinata area l’obbligo del piano
attuativo, l’ampliamento o la sostituzione si applicano in deroga al
P.A. (e senza P.A.)
- La deroga riguarda anche i P.T.C. dei parchi regionali, fatta eccezione
per le aree naturali protette.
- L’ampliamento in deroga è ridotto di 1/3 per interventi in parchi
regionali, salvo che la disciplina di queste aree sia rimessa al
Comune in sede di piano territoriale di coordinamento del parco.
- Non sono derogabili le norme in materia di paesaggio e beni culturali
e monumentali.
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CALCOLO DEL VOLUME REALE E SPAZI ACCESSORI
-Le pertinenze degli edifici e gli spazi accessori integrati nell’edificio
residenziale principale concorrono al calcolo del volume reale.
VINCOLI DI INEDIFICABILITA’
-La L.R. 13/09 non si applica nelle aree a vincolo assoluto di inedificabilità
(sia ex lege che imposti da strumenti urbanistici)
-La L.R. 13/09 non si applica per edifici (vincolati) dichiarati di particolare
rilievo storico, architettonico, paesaggistico
-La L.R. 13/09 non si applica alle costruzioni abusive o condonate (solo per
totale difformità)
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EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
• Ampliamento di edifici di edilizia residenziale pubblica o
convenzionata esistenti o realizzazione di nuovi edifici;
• quartieri E.R.P. esistenti alla data del 31 marzo 2005;
• fino al 40% della volumetria complessiva esistente nel quartiere
e destinata a edilizia residenziale pubblica (ridotto di un terzo
all’interno di un parco regionale);
• Rispetto dei parametri di risparmio energetico; l’intervento deve
contribuire a a migliorare l’efficienza energetica e la qualità
paesaggistico ambientale.
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Avv. Bruno SANTAMARIA
Monza
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Roma
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