Il generale obbligo di cura della sicurezza e della salute (D. Lgs. 626/94) … nuovo ruolo del lavoratore: NON PIU’ DESTINATARIO PASSIVO DI PRECETTI DA ESEGUIRE MA SOGGETTO ATTIVO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PROPRIA E DI QUELLA ALTRUI… ART. 5, COMMA 1 L’obbligo generale di sicurezza di cui all’art. 5, comma 1 funge da rilevante criterio interpretativo per il 2° comma dell’art. 5 in cui vengono stabiliti gli obblighi particolari che deve osservare il lavoratore. La violazione di tali obblighi è sanzionata penalmente (art. 93, comma 1, lett. a) • la portata degli obblighi a carico del lavoratore va letta sulla base di una verifica dell’esistenza dei presupposti necessari per il loro adempimento • stretto legame con le prerogative attribuite al lavoratore in tema di informazione (art. 21) e di formazione (art. 22) LE NOVITA’ DEL TESTO UNICO OBBLIGHI DEL LAVORATORE Art. 5 D. Lgs. 626/1994 Art. 20 Testo unico + lett. h) 2° comma + 3° comma “ partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” “ i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto” INFORMAZIONE E FORMAZIONE … la disciplina del d. lgs. 626/1994 prevede dunque la fattiva collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro quindi IN TALE CONTESTO APPAIONO ESSENZIALI IN PARTICOLARE L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE … INFORMAZIONE (ART. 21 D. LGS 626/1994) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare a “CIASCUN LAVORATORE” una “ADEGUATA INFORMAZIONE SIA SUI RISCHI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE RELATIVE ALLA SPECIFICA ATTIVITA’ SVOLTA SIA SU QUELLI CONCERNENTI L’IMPRESA IN GENERALE” (art. 21, lett. a), b), c) Informazioni anche su un’altra serie di elementi: • i pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi; • procedure relative al pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei lavoratori; • il responsabile del S.P.P e il medico competente; • nominativi dei lavoratori incaricati di fronteggiare le situazioni di emergenza. 1. Criterio di adeguatezza dell’informazione richiesta (INFORMAZIONE MIRATA) 2. L’adeguatezza dell’informazione va commisurata ai rischi esistenti INFORMAZIONE AI LAVORATORI (TESTO UNICO) ...Gli obblighi informativi a carico del datore di lavoro sono rimasti sostanzialmente identici … … TUTTAVIA NEL T.U. VENGONO SUDDIVISI IN DUE COMMI … “Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 1° comma • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; • Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dai luoghi di lavoro; • Sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 (primo soccorso) e 46 (prevenzione incendi); • Sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente 2° comma a) Sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) Sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norma di buona tecnica c) Sulle misure e le attività di protezione adottate … INFORMAZIONE AI LAVORATORI (TESTO UNICO) “Il lavoratore provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata formazione …” Il legislatore ha provveduto ha specificare meglio tale concetto con l’aggiunta di un nuovo comma (ART. 36, C. 4): “Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo” FORMAZIONE (ART. 22 D. LGS. 626/1994) … Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione “SUFFICIENTE ED ADEGUATA” in materia di salute e sicurezza, “CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROPRIO POSTO DI LAVORO E ALLE PROPRIE MANSIONI”… … la formazione deve avvenire al momento dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi … … deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi … … la formazione dei lavoratori (anche RLS di cui al comma 4) deve inoltre avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici e “DURANTE L’ORARIO DI LAVORO E NON PUO’ COMPORTARE ONERI ECONOMICI A CARICO DEI LAVORATORI”… 1. La formazione non riguarda esclusivamente i nuovi assunti, ma tutti i lavoratori, nel caso in cui vi siano variazioni delle situazioni di lavoro; 2. Stretto legame tra formazione e valutazione dei rischi FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza all’azienda. + rischi specifici di cui ai Titoli successivi al primo (art. 37, c. 3) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI Nella 626 “i ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza … tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese MENTRE ORA … “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo” ART. 37, c. 8 Di tale percorso formativo se ne possono avvalere anche i soggetti di cui all’articolo 21, Comma 1 (i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230 – bis del C.c., i lavoratori Autonomi che compiono opere ai sensi dell’articolo 2222 c.c., i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 c.c. e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo. FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI Nel T.U. non sono cambiati i casi in cui è obbligatorio svolgere attività formativa MA IL LEGISLATORE HA VOLUTO INTRODURRE ACCANTO AL CONCETTO DI FORMAZIONE ANCHE QUELLO DI ADDESTRAMENTO SPECIFICO CHE DEVE ESSERE EFFETTUATO DA PERSONA ESPERTA E SUL LUOGO DI LAVORO (ART. 37, COMMA 5) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI Il legislatore del 2008 ha previsto che anche i PREPOSTI debbano ricevere … … “a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono: a) b) c) d) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; Definizione e individuazione dei fattori di rischio; Valutazione dei rischi; Individuazione delle misure e tecniche organizzative e procedurali di prevenzione e protezione” (ART. 37, COMMA 7). FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI (ART. 37, C. 11) Il T.U. conferma che il rappresentante dei lavoratori ha diritto ad una “FORMAZIONE PARTICOLARE” (ART. 37, C. 10)… … ma stabilisce (art. 37, c. 11) che “le modalità, la durata e i contenuti specifici Della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei Seguenti contenuti minimi: a) b) c) d) e) f) g) h) Principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici; Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; Definizione e individuazione dei fattori di rischio; Valutazione dei rischi; Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali dei prevenzione e protezione; Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; Nozioni di tecnica della comunicazione … FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI (ART. 37, C. 11) … la durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento … … La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori … Art. 22, c. 6 D. Lgs. 626/94 = Art. 37, c. 12 T.U. FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI (TESTO UNICO) Le ultime due novità importanti inserite nel T.U. riguardano: a) Il contenuto della formazione che deve essere facilmente comprensibile (con una formulazione del tutto analoga a quella dell’informazione ai lavoratori) Art. 37, c. 13; b) “le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto”, Art. 37, c. 14. IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (ARTT. 18 D. LGS. 626/1994) IN TUTTE LE AZIENDE, O UNITA’ PRODUTTIVE, E’ ELETTO O DESIGNATO IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA. Nelle aziende fino a 15 dipendenti il Rls “è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno”. Egli “può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo” ed inoltre “può essere designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Nelle aziende con più di 15 dipendenti è stabilito un necessario collegamento tra rappresentanze per la sicurezza e rappresentanza sindacale, dovendo il Rls essere “eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda”, o in loro assenza, eletto dai lavoratori al loro interno. RLS (segue art. 18) Si rinvia alla contrattazione collettiva per quanto riguarda: • “il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni” (art. 18, comma 4) fermo restando il numero minimo dei Rls fissato dal legislatore in base alle dimensioni aziendali (art. 18, comma 6). In caso di mancato accordo vi provvede il Ministro del lavoro con apposito decreto (art. 18, c. 5) • “le modalità e i contenuti specifici della formazione del Rls” ma nel rispetto dei contenuti minimi previsti tramite il decreto di cui all’art. 22, c. 7 (art. 18, comma 7) LE ATTRIBUZIONI DEL RLS ( art. 19 D. LGS. 626/1994) ... Le modalità per l’esercizio delle funzioni del Rls sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 19, c. 3) … ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO (art. 19, lett. a) • • • Tale diritto incontra i soli limiti posti dall’ordinamento per impedire forme illegittime di esercizio dello stesso (rispetto delle esigenze produttive, rispetto del segreto industriale di cui all’art. 9, comma 3 del decreto); Comunicazione preventiva; Diritto garantito sul piano penale indirettamente tramite il riferimento all’art. 4, comma 5, lett. m, del decreto. CONSULTAZIONE “b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva; c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5 ” Quelli di cui sopra sono gli aspetti maggiormente significativi ma anche la designazione del RSPP è soggetta alla previa consultazione del RLS. • LA CONSULTAZIONE SI ESPRIME NELLA OBBLIGATORIA RICHIESTA DI UN PARERE CHE TUTTAVIA NON E’ VINCOLANTE PER IL DATORE DI LAVORO • IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEVE ESSERE MATERIALMENTE CONSEGNATO O PUO’ ESSERE SOLO ACCESSIBILE AL RLS PER LA SUA CONSULTAZIONE? LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE “e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine,gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza” LA FORMAZIONE DEL RLS “g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 22” • • IL RLS DEVE RICEVERE UNA FORMAZIONE “PARTICOLARE” TALE DA ASSICURARGLI ADEGUATE NOZIONI SULLE PRINCIPALI TECNICHE DI CONTROLLO E PREVENZIONE DEI RISCHI STESSI (ART. 22, C. 4) LE INIZIATIVE FORMATIVE DEVONO SVOLGERSI IN COLLABORAZIONE CON GLI ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI AI QUALI SONO ATTRIBUITE TRA L’ALTRO FUNZIONI DI ORIENTAMENTO E PROMOZIONE IN MATERIA PROPOSTE, OSSERVAZIONI E PARTECIPAZIONE DEL RLS “h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 11 m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività” IL RICORSO ALLE AUTORITA’ COMPETENTI QUALORA LE MISURE ADOTTATE NON SI RITENGANO ADEGUATE “o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro” • LA FORMULAZIONE E’ COSI’ AMPIA DA POTER COMPRENDERE, OLTRE IL RICORSO ALL’ASL E ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO, ANCHE QUELLO IN SEDE GIUDIZIARIA AL FINE DI UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA RLS… (ART. 19) … deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli (art. 19, c. 2).. … non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali (art. 19, c. 4) .. … ha accesso, per l’espletamento della sua funzione, al documento di cui all’art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all’art. 4, comma 5, lettera o) (art. 19, c. 5) … IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (NUOVO TESTO UNICO) D. Lgs. 626/1994: “persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentate per la sicurezza” TESTO UNICO: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza” IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ARTICOLO 47, COMMA 1, TESTO UNICO “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello: a) b) c) TERRITORIALE AZIENDALE DI SITO PRODUTTIVO “L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale (GIORNATA NAZIONALE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO INDIVIDUATA NELL’AMBITO DELLA SETTIMANA EUROPEA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO), come individuata con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente Comma”. (Art. 47, c. 6) IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Il legislatore del 2008 continua a prevedere che in tutte le aziende deve essere designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art.47, c. 2) “Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 (aziende < 15 dipendenti) e 4 (aziende > 15 dipendenti), le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) e 49 (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente rappresentative sul piano nazionale” (ART. 47, COMMA 8) IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLST (ART. 48) Art. 1, c. 2, L. n. 123/2007: “… rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale”. Il RLST esercita le competenze del RLS di cui all’articolo 50 (deve inoltre redigere una relazione annuale sull’attività svolta da inviare al Fondo, art. 52, c.4) e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS (Art. 48, c. 1). (ART. 48, C. 3) Le aziende in cui non viene eletto il RLS partecipano al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità (art. 52). Le modalità di elezione o designazione sono individuate dagli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. In mancanza le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui sopra. RLST • Il RLST per l’esercizio delle proprie attribuzioni accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave e in tal caso l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico (Art. 48, c. 4). nel caso in cui l’azienda impedisca l’accesso al RLST questi lo comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza all’organo di vigilanza territorialmente competente (Art. 48, c. 5). • L’organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all’articolo 52, comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale (Art. 48, c. 6). RLST • Il RLST ha diritto a una FORMAZIONE PARTICOLARE (Art. 48, c.7) Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale • L’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative (Art. 48, c. 8) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI SITO PRODUTTIVO Art. 1, comma 2, lett. g, L. 123/2007: “… introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo”. ART. 49 DEL TESTO UNICO Tale figura è individuata nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: a) I porti b) Centri intermodali di trasporto c) Impianti siderurgici d) Cantieri con almeno 30000 uomini - giorno e) Contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI SITO PRODUTTIVO • Viene individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo (Art. 49, c.2) La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all’articolo 50 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito (Art. 49, c.3). ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA I compiti attribuiti al RLS sono rimasti sostanzialmente identici rispetto a quelli previsti dalla 626… … novità al c. 2 (accesso ai dati di cui art. 18, c.1, lett. r) … una novità molto importante (Art. 50, c. 4) è rappresentata dal fatto che “IL RLS, SU SUA RICHIESTA E PER L’ESPLETAMENTO DELLA SUA FUNZIONE, RICEVE COPIA DEL DOCUMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 17, COMMA 1, LETT. a)” (documento di valutazione dei rischi) … e in più anche il DUVRI (Art. 50, c. 5)… … viene ribadito che “IL RLS E’ TENUTO AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E DEL SEGRETO INDUSTRIALE RELATIVAMENTE ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, NONCHE’ AL SEGRETO IN ORDINE AI PROCESSI LAVORATIVI DI CUI VENGONO A CONOSCENZA NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI”… … RLS non compatibile con RSPP (Art. 50, c. 7)… GLI ORGANISMI PARITETICI (ART. 20 D. LGS. 626/1994) “A LIVELLO TERRITORIALE SONO COSTITUITI GLI ORGANISMI PARITETICI TRA LE PARTI SOCIALI CON FUNZIONI DI ORIENTAMENTO E DI PROMOZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI” NONCHE’ DI “PRIMA ISTANZA DI RIFERIMENTO IN MERITO A CONTROVERSIE SORTE SULL’APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI RAPPRESENTANZA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE, PREVISTI DALLE NORME VIGENTI” PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONE DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE L’AMBITO DI INTERVENTO DI TALI ORGANISMI PUO’ RIGUARDARE SIA LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLE PREROGATIVE DEI RLS (“DIRITTI DI RAPPRESENTANZA”), SIA QUELLE CONCERNENTI I DIRITTI INDIVIDUALI DEI LAVORATORI IN MATERIA DI “INFORMAZIONE E FORMAZIONE Effettivo potere di conciliazione o solo funzione consultiva? ORGANISMI PARITETICI (Testo Unico) Nel T.U. (a differenza della 626) c’è una definizione di O.P. (art.2, c.1, lett. ee) “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formativa e l’elaborazione e le raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento” + SONO INOLTRE PRIMA ISTANZA DI RIFERIMENTO IN MERITO A CONTROVERSIE SORTE SULL’APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI RAPPRESENTANZA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE, PREVISTI DALLE NORME VIGENTI ORA I COMPITI DEGLI ORGANISMI PARITETICI SONO MEGLIO DEFINITI ORGANISMI PARITETICI • Possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 51, c. 3) Per le finalità di cui sopra, purchè dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi. (Art. 51, c. 6). • Trasmettono al Comitato di cui all’art. 7 una relazione annuale sull’attività svolta • Comunicano alle aziende di cui all’art. 48, c. 2, i nominativi dei RLST.