Il generale obbligo di cura della sicurezza
e della salute
(D. Lgs. 626/94)
… nuovo ruolo del lavoratore: NON PIU’ DESTINATARIO PASSIVO DI
PRECETTI DA ESEGUIRE MA SOGGETTO ATTIVO E
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PROPRIA E DI QUELLA
ALTRUI…
ART. 5, COMMA 1
L’obbligo generale di sicurezza di cui
all’art. 5, comma 1 funge da rilevante
criterio interpretativo per il 2° comma
dell’art. 5 in cui vengono stabiliti gli
obblighi particolari che deve
osservare il lavoratore. La violazione
di tali obblighi è sanzionata
penalmente (art. 93, comma 1, lett.
a)
• la portata degli obblighi a carico del
lavoratore va letta sulla base di una verifica
dell’esistenza dei presupposti necessari per il
loro adempimento
• stretto legame con le prerogative attribuite al
lavoratore in tema di informazione (art. 21) e
di formazione (art. 22)
LE NOVITA’ DEL TESTO UNICO
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Art. 5 D. Lgs. 626/1994
Art. 20 Testo unico
+ lett. h) 2° comma
+ 3° comma
“ partecipare ai programmi di
formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro”
“ i lavoratori di aziende che
svolgono attività in regime di
appalto o subappalto, devono
esporre
apposita
tessera
di
riconoscimento
corredata
di
fotografia, contenente le generalità
del lavoratore. Tale obbligo grava
anche in capo ai lavoratori
autonomi
che
esercitano
direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro, i quali
sono tenuti a provvedervi per
proprio conto”
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
… la disciplina del d. lgs. 626/1994 prevede
dunque la fattiva collaborazione dei lavoratori
e/o dei loro rappresentanti in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro quindi
IN TALE CONTESTO APPAIONO
ESSENZIALI IN PARTICOLARE
L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE …
INFORMAZIONE (ART. 21
D. LGS 626/1994)
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare a “CIASCUN LAVORATORE” una
“ADEGUATA INFORMAZIONE SIA SUI RISCHI E SULLE MISURE DI
PREVENZIONE RELATIVE ALLA SPECIFICA ATTIVITA’ SVOLTA SIA SU
QUELLI CONCERNENTI L’IMPRESA IN GENERALE” (art. 21, lett. a), b),
c)
Informazioni anche su un’altra serie di elementi:
• i pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi;
• procedure relative al pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei
lavoratori;
• il responsabile del S.P.P e il medico competente;
• nominativi dei lavoratori incaricati di fronteggiare le situazioni di emergenza.
1. Criterio di adeguatezza dell’informazione richiesta (INFORMAZIONE MIRATA)
2. L’adeguatezza dell’informazione va commisurata ai rischi esistenti
INFORMAZIONE AI LAVORATORI (TESTO UNICO)
...Gli obblighi informativi a carico del datore di lavoro sono rimasti
sostanzialmente identici …
… TUTTAVIA NEL T.U. VENGONO SUDDIVISI IN DUE COMMI …
“Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
1° comma
•
sui rischi per la salute e sicurezza sul
lavoro connessi alla attività della
impresa in generale;
•
Sulle procedure che riguardano il primo
soccorso,
la
lotta
antincendio,
l’evacuazione dai luoghi di lavoro;
•
Sui nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di cui agli articoli 45
(primo soccorso) e 46 (prevenzione
incendi);
•
Sui nominativi del responsabile e degli
addetti del servizio di prevenzione e
protezione e del medico competente
2° comma
a) Sui rischi specifici cui è esposto in
relazione all’attività svolta, le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali in
materia;
b) Sui pericoli connessi all’uso delle
sostanze e dei preparati pericolosi sulla
base delle schede dei dati di sicurezza
previste dalla normativa vigente e dalle
norma di buona tecnica
c) Sulle misure e le attività di protezione
adottate
… INFORMAZIONE AI LAVORATORI (TESTO UNICO)
“Il lavoratore provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
formazione …”
Il legislatore ha provveduto ha specificare meglio tale concetto con
l’aggiunta di un nuovo comma (ART. 36, C. 4):
“Il contenuto della informazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire
le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori
immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della
lingua utilizzata nel percorso informativo”
FORMAZIONE (ART. 22
D. LGS. 626/1994)
… Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una
formazione “SUFFICIENTE ED ADEGUATA” in materia di salute e
sicurezza, “CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROPRIO POSTO
DI LAVORO E ALLE PROPRIE MANSIONI”…
… la formazione deve avvenire al momento dell’assunzione, del
trasferimento o cambiamento di mansioni, dell’introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi …
… deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei
rischi …
… la formazione dei lavoratori (anche RLS di cui al comma 4) deve
inoltre avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici e
“DURANTE L’ORARIO DI LAVORO E NON PUO’ COMPORTARE
ONERI ECONOMICI A CARICO DEI LAVORATORI”…
1. La formazione non riguarda esclusivamente i nuovi assunti, ma tutti i
lavoratori, nel caso in cui vi siano variazioni delle situazioni di lavoro;
2. Stretto legame tra formazione e valutazione dei rischi
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI
“Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) Concetti di rischio, danno,
prevenzione,
protezione,
organizzazione
della
prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari
soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
b) Rischi riferiti alle mansioni
e ai possibili danni e alle
conseguenti
misure
e
procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del
settore
o
comparto
di
appartenenza all’azienda.
+ rischi specifici di cui ai Titoli successivi al primo (art. 37, c. 3)
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI
Nella 626 “i ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori,
dei rappresentanti per la sicurezza … tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia
delle imprese
MENTRE ORA …
“La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1
sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i Rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa
consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore
del presente decreto legislativo”
ART. 37, c. 8
Di tale percorso formativo se ne possono avvalere anche i soggetti di cui all’articolo 21,
Comma 1 (i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230 – bis del C.c., i lavoratori
Autonomi che compiono opere ai sensi dell’articolo 2222 c.c., i piccoli imprenditori di cui
all’articolo 2083 c.c. e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI
Nel T.U. non sono cambiati i casi in cui è obbligatorio svolgere attività
formativa MA IL LEGISLATORE HA VOLUTO INTRODURRE
ACCANTO AL CONCETTO DI FORMAZIONE ANCHE QUELLO DI
ADDESTRAMENTO SPECIFICO
CHE DEVE ESSERE EFFETTUATO DA PERSONA
ESPERTA E SUL LUOGO DI LAVORO (ART. 37, COMMA 5)
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI
Il legislatore del 2008 ha previsto che anche i PREPOSTI debbano
ricevere …
… “a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai
propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:
a)
b)
c)
d)
Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
Valutazione dei rischi;
Individuazione delle misure e tecniche organizzative e procedurali
di prevenzione e protezione” (ART. 37, COMMA 7).
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI
(ART. 37, C. 11)
Il T.U. conferma che il rappresentante dei lavoratori ha diritto ad una
“FORMAZIONE PARTICOLARE” (ART. 37, C. 10)…
… ma stabilisce (art. 37, c. 11) che “le modalità, la durata e i contenuti specifici
Della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei
Seguenti contenuti minimi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici;
Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
Valutazione dei rischi;
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali dei
prevenzione e protezione;
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
Nozioni di tecnica della comunicazione …
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI
(ART. 37, C. 11)
… la durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici
presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione
adottate, con verifica di apprendimento …
… La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di
aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore
annue per imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue
per le imprese che occupano più di 50 lavoratori …
Art. 22, c. 6 D. Lgs. 626/94 = Art. 37, c. 12 T.U.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI
(TESTO UNICO)
Le ultime due novità importanti inserite nel T.U. riguardano:
a)
Il contenuto della formazione che deve essere facilmente
comprensibile (con una formulazione del tutto analoga a quella
dell’informazione ai lavoratori) Art. 37, c. 13;
b)
“le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività
di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto
formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni. Il contenuto del libretto formativo è
considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della
formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini
della verifica degli obblighi di cui al presente decreto”, Art. 37, c.
14.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA (ARTT. 18 D. LGS. 626/1994)
IN TUTTE LE AZIENDE, O UNITA’ PRODUTTIVE, E’
ELETTO O DESIGNATO IL RAPPRESENTANTE PER
LA SICUREZZA.
Nelle aziende fino a 15
dipendenti il Rls “è eletto
direttamente dai lavoratori al loro
interno”. Egli “può essere
individuato per più aziende
nell’ambito territoriale ovvero del
comparto produttivo” ed inoltre
“può essere designato o eletto
dai lavoratori nell’ambito delle
rappresentanze sindacali.
Nelle aziende con più di 15
dipendenti è stabilito un necessario
collegamento tra rappresentanze per
la sicurezza e rappresentanza
sindacale, dovendo il Rls essere
“eletto o designato dai lavoratori
nell’ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda”, o in loro
assenza, eletto dai lavoratori al loro
interno.
RLS (segue art. 18)
Si rinvia alla contrattazione collettiva per quanto riguarda:
• “il numero, le modalità di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di
lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle
funzioni” (art. 18, comma 4) fermo restando il numero
minimo dei Rls fissato dal legislatore in base alle
dimensioni aziendali (art. 18, comma 6). In caso di
mancato accordo vi provvede il Ministro del lavoro con
apposito decreto (art. 18, c. 5)
• “le modalità e i contenuti specifici della formazione del
Rls” ma nel rispetto dei contenuti minimi previsti tramite il
decreto di cui all’art. 22, c. 7 (art. 18, comma 7)
LE ATTRIBUZIONI DEL RLS ( art. 19 D. LGS.
626/1994)
... Le modalità per l’esercizio delle funzioni del Rls sono stabilite in
sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 19, c. 3) …
ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO (art. 19, lett. a)
•
•
•
Tale diritto incontra i soli limiti posti dall’ordinamento per impedire forme
illegittime di esercizio dello stesso (rispetto delle esigenze produttive, rispetto
del segreto industriale di cui all’art. 9, comma 3 del decreto);
Comunicazione preventiva;
Diritto garantito sul piano penale indirettamente tramite il riferimento all’art. 4,
comma 5, lett. m, del decreto.
CONSULTAZIONE
“b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità
produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso,
alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui
all’art. 22, comma 5 ”
Quelli di cui sopra sono gli aspetti maggiormente significativi ma anche
la designazione del RSPP è soggetta alla previa consultazione del
RLS.
• LA CONSULTAZIONE SI ESPRIME NELLA OBBLIGATORIA
RICHIESTA DI UN PARERE CHE TUTTAVIA NON E’ VINCOLANTE
PER IL DATORE DI LAVORO
• IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEVE ESSERE
MATERIALMENTE CONSEGNATO O PUO’ ESSERE SOLO
ACCESSIBILE AL RLS PER LA SUA CONSULTAZIONE?
LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE
“e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei
rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i
preparati pericolosi, le macchine,gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di
lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza”
LA FORMAZIONE DEL RLS
“g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista
dall’art. 22”
•
•
IL RLS DEVE RICEVERE UNA FORMAZIONE “PARTICOLARE” TALE DA
ASSICURARGLI ADEGUATE NOZIONI SULLE PRINCIPALI TECNICHE DI
CONTROLLO E PREVENZIONE DEI RISCHI STESSI (ART. 22, C. 4)
LE INIZIATIVE FORMATIVE DEVONO SVOLGERSI IN COLLABORAZIONE
CON GLI ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI AI QUALI SONO
ATTRIBUITE TRA L’ALTRO FUNZIONI DI ORIENTAMENTO E PROMOZIONE IN
MATERIA
PROPOSTE, OSSERVAZIONI E PARTECIPAZIONE DEL RLS
“h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 11
m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione
n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività”
IL RICORSO ALLE AUTORITA’ COMPETENTI QUALORA LE MISURE
ADOTTATE NON SI RITENGANO ADEGUATE
“o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi
impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante
il lavoro”
• LA FORMULAZIONE E’ COSI’ AMPIA DA POTER COMPRENDERE, OLTRE IL
RICORSO ALL’ASL E ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO, ANCHE QUELLO IN
SEDE GIUDIZIARIA AL FINE DI UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE
MISURE DI SICUREZZA
RLS… (ART. 19)
… deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico
senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per
l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli (art. 19, c. 2)..
… non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della
propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele
previste dalla legge per le rappresentanze sindacali (art. 19, c. 4) ..
… ha accesso, per l’espletamento della sua funzione, al documento di
cui all’art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro
di cui all’art. 4, comma 5, lettera o) (art. 19, c. 5) …
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(NUOVO TESTO UNICO)
D. Lgs. 626/1994: “persona, ovvero persone, eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e
sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentate per la
sicurezza”
TESTO UNICO: “persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza”
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
ARTICOLO 47, COMMA 1, TESTO UNICO
“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello:
a)
b)
c)
TERRITORIALE
AZIENDALE
DI SITO PRODUTTIVO
“L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza, salvo diverse
determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in
un’unica giornata su tutto il territorio nazionale (GIORNATA NAZIONALE
PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO INDIVIDUATA
NELL’AMBITO DELLA SETTIMANA EUROPEA PER LA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO), come individuata con decreto del ministro del
Lavoro e della Previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il
medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente
Comma”. (Art. 47, c. 6)
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Il legislatore del 2008 continua a prevedere che in tutte le aziende deve
essere designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(Art.47, c. 2)
“Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 (aziende <
15 dipendenti) e 4 (aziende > 15 dipendenti), le funzioni di
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai
rappresentanti di cui agli articoli 48 (rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale) e 49 (rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo), salvo diverse intese tra le associazioni
sindacali dei datori di lavoro comparativamente rappresentative sul
piano nazionale” (ART. 47, COMMA 8)
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
RLST (ART. 48)
Art. 1, c. 2, L. n. 123/2007: “… rafforzamento del ruolo del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale”.
Il RLST esercita le competenze del RLS di cui all’articolo 50 (deve inoltre redigere una
relazione annuale sull’attività svolta da inviare al Fondo, art. 52, c.4) e i termini e con le
modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del
comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS (Art. 48, c. 1).
(ART. 48, C. 3) Le aziende in cui non viene eletto il RLS partecipano al
Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità (art. 52).
Le modalità di elezione o designazione sono individuate dagli accordi collettivi
nazionali stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. In mancanza le modalità
di elezione o designazione sono individuate con decreto del ministro del Lavoro e
della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui sopra.
RLST
• Il RLST per l’esercizio delle proprie attribuzioni accede ai luoghi di
lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso
individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso
non opera in caso di infortunio grave e in tal caso l’accesso avviene
previa segnalazione all’organismo paritetico (Art. 48, c. 4).
nel caso in cui l’azienda impedisca l’accesso al RLST
questi lo comunica all’organismo paritetico o, in sua
mancanza all’organo di vigilanza territorialmente
competente (Art. 48, c. 5).
• L’organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all’articolo 52,
comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del
rappresentante della sicurezza territoriale (Art. 48, c. 6).
RLST
• Il RLST ha diritto a una FORMAZIONE PARTICOLARE (Art. 48, c.7)
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della
formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva secondo un percorso
formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi
entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione,
e 8 ore di aggiornamento annuale
• L’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di
altre funzioni sindacali operative (Art. 48, c. 8)
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI
SITO PRODUTTIVO
Art. 1, comma 2, lett. g, L. 123/2007: “… introduzione della figura del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo”.
ART. 49 DEL TESTO UNICO
Tale figura è individuata nei seguenti specifici contesti produttivi
caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a)
I porti
b)
Centri intermodali di trasporto
c)
Impianti siderurgici
d)
Cantieri con almeno 30000 uomini - giorno
e)
Contesti produttivi con complesse problematiche legate alla
interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di
addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI
SITO PRODUTTIVO
• Viene individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo (Art. 49, c.2)
La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione
nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all’articolo 50
(Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) in tutte
le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano
rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito (Art. 49,
c.3).
ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
I compiti attribuiti al RLS sono rimasti sostanzialmente identici rispetto
a quelli previsti dalla 626…
… novità al c. 2 (accesso ai dati di cui art. 18, c.1, lett. r)
… una novità molto importante (Art. 50, c. 4) è rappresentata dal fatto che “IL
RLS,
SU SUA RICHIESTA E PER L’ESPLETAMENTO DELLA SUA
FUNZIONE, RICEVE COPIA DEL DOCUMENTO DI CUI
ALL’ARTICOLO 17, COMMA 1, LETT. a)” (documento di valutazione
dei rischi) … e in più anche il DUVRI (Art. 50, c. 5)…
… viene ribadito che “IL RLS E’ TENUTO AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI AL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E DEL SEGRETO
INDUSTRIALE RELATIVAMENTE ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE
NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, NONCHE’ AL
SEGRETO IN ORDINE AI PROCESSI LAVORATIVI DI CUI VENGONO A
CONOSCENZA NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI”…
… RLS non compatibile con RSPP (Art. 50, c. 7)…
GLI ORGANISMI PARITETICI (ART. 20
D. LGS. 626/1994)
“A LIVELLO TERRITORIALE SONO COSTITUITI GLI ORGANISMI
PARITETICI TRA LE PARTI SOCIALI CON FUNZIONI DI ORIENTAMENTO E
DI PROMOZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE NEI CONFRONTI DEI
LAVORATORI” NONCHE’ DI “PRIMA ISTANZA DI RIFERIMENTO IN
MERITO A CONTROVERSIE SORTE SULL’APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI
RAPPRESENTANZA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE, PREVISTI DALLE
NORME VIGENTI”
PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONE DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’AMBITO DI INTERVENTO DI TALI ORGANISMI PUO’ RIGUARDARE SIA LE
CONTROVERSIE RELATIVE ALLE PREROGATIVE DEI RLS (“DIRITTI DI
RAPPRESENTANZA”), SIA QUELLE CONCERNENTI I DIRITTI INDIVIDUALI DEI
LAVORATORI IN MATERIA DI “INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Effettivo potere di conciliazione o solo funzione consultiva?
ORGANISMI PARITETICI (Testo Unico)
Nel T.U. (a differenza della 626) c’è una definizione di O.P. (art.2, c.1, lett. ee)
“organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, quali sedi
privilegiate per: la programmazione di attività formativa e l’elaborazione e le
raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la
salute e la sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione
degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro
dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”
+
SONO INOLTRE PRIMA ISTANZA DI RIFERIMENTO IN MERITO A
CONTROVERSIE SORTE SULL’APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI
RAPPRESENTANZA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE, PREVISTI DALLE
NORME VIGENTI
ORA I COMPITI DEGLI ORGANISMI PARITETICI SONO MEGLIO
DEFINITI
ORGANISMI PARITETICI
• Possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni
tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 51, c. 3)
Per le finalità di cui sopra, purchè
dispongano di personale con
specifiche competenze tecniche in
materia di salute e sicurezza sul
lavoro possono effettuare, nei luoghi
di lavoro rientranti nei territori e nei
comparti produttivi di competenza,
sopralluoghi. (Art. 51, c. 6).
• Trasmettono al Comitato di cui all’art. 7 una relazione annuale
sull’attività svolta
• Comunicano alle aziende di cui all’art. 48, c. 2, i nominativi dei
RLST.
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Il generale obbligo di cura della sicurezza e della salute