NUTRIRE IL MONDO,
TUTELARE LA QUALITA’
STRATEGIE E MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DI DOP E IGP
Paolo Pederzini, Consulente in Proprietà Industriale,
Consigliere dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale
20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano
2012
Nutrire il mondo, tutelare la qualità
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Mipaaf 2015: 269 prodotti DOP, IGP, STG
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Fonte “Qualivita” 2015: l’Europa raggiunge quota 1256 oltre a 17 prodotti extra-UE
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FONTI LEGISLATIVE : DOP, IGP, STG .
REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21
novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari
DECRETO 14 ottobre 2013 Disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
in materia di DOP, IGP e STG. (GU Serie Generale n.251
del 25-10-2013)
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Art. 5, co 1, Reg.(UE) 1151/2012
Per «denominazione d'origine» - DOP - si intende un
nome che identifica un prodotto originario di un luogo, o
in casi eccezionali, di un paese determinati, la cui
qualità o le cui caratteristiche sono dovute
essenzialmente o esclusivamente ad un particolare
ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e
umani, e le cui fasi di produzione si svolgono tutte nella
zona geografica delimitata.
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Art. 5, co 2, Reg. (UE) 1151/2012
Per «indicazione geografica» - IGP - si intende
un nome/marchio che identifica un prodotto
originario di un determinato luogo, regione o
paese, alla cui origine geografica sono
essenzialmente attribuibili una data qualità; la
reputazione o altre caratteristiche; e la cui
produzione si svolge per almeno una delle sue
fasi nella zona geografica delimitata.
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Art. 17, co. 1 e 2 Reg. (UE) 1151/2012
Un nome è ammesso a beneficiare della registrazione
come Specialità Tradizionale Garantita – STG – se
designa uno specifico prodotto o alimento ottenuto con
un metodo di produzione, trasformazione o
composizione tradizionali per tale prodotto o alimento; o
utilizzando materie prime o ingredienti utilizzati
tradizionalmente. Tale nome deve essere stato utilizzato
tradizionalmente in riferimento al prodotto o alimento o designare il carattere tradizionale o la specificità del
prodotto.
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DOP – IGP - STG = sistema europeo di
riconoscimento della tipicità
Art. 8 e 23 Reg 1151/2012 Denominazioni, diciture e
simboli; nomi simbolo e indicazione.
Le DOP, le IGP e le STG possono essere
utilizzate da qualsiasi operatore che
commercializzi un prodotto conforme al relativo
disciplinare.
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La differenza tra marchi e DOP/IGP/STG
I marchi sono strumenti privatistici che assolvono
comunque, anche nel caso del marchio collettivo
geografico, la funzione di consentire al riconoscibilità di
un prodotto in quanto proveniente da una certa
compagine imprenditoriale.
Le DOP le IGP e le STP invece non sono affatto
funzionali a permettere il riconoscimento di un prodotto
in quanto proveniente da un certo imprenditore, ma
servono a designare un prodotto agricolo o alimentare
come proveniente da un luogo determinato – DOP, IGP e
STG: sono strumenti di diritto pubblico .
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Art. 43 Reg. 1151/2012
Relazione con la proprietà intellettuale
L’applicazione dei regimi di qualità di cui ai titoli III e
IV lascia impregiudicate le norme dell’Unione o degli
Stati membri che disciplinano la proprietà
intellettuale, in particolare quelle relative alle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche e
ai marchi, e i diritti concessi in base a tali norme
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Art. 6 Reg. 1151/2012
1. I termini generici non sono registrati come
denominazioni di origine protette o indicazioni
geografiche protette
4. Un nome proposto per la registrazione come
denominazione di origine o indicazione geografica non
è registrato qualora, tenuto conto della notorietà e
della reputazione di un marchio e della durata di
utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome
proposto come denominazione di origine o indicazione
geografica sarebbe tale da indurre in errore il
consumatore quanto alla vera identità del prodotto
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Articolo 14 Reg. (UE) 1151/2012
Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni
geografiche
1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione
geografica sia registrata conformemente al presente
regolamento, la
registrazione di un marchio, il cui uso
violerebbe l’art. 13, paragrafo 1, e che riguarda un prodotto
dello stesso tipo è respinta, se la domanda di registrazione del
marchio è presentata dopo la data di presentazione della
domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine
o all’indicazione geografica presso la Commissione.
I marchi registrati in violazione del primo comma sono
annullati.
- segue -
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Articolo 14 Reg. (UE)1151/2012
Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni
geografiche
2. .. il marchio, il cui uso violi l’art. 13 par.1 , di cui sia stata
depositata la domanda di registrazione o, nei casi in cui ciò sia
previsto dalla legislazione pertinente, acquisito con l’uso in
buona fede sul territorio dell’Unione anteriormente alla data di
presentazione alla Commissione della domanda di protezione
della DOP o IGP può continuare ad essere utilizzato e rinnovato
per il prodotto di cui trattasi nonostante la registrazione di una
DOP o di una IGP, purchè non sussistano motivi di nullità o
decadenza del marchio ai sensi del Reg. (CE) n. 207(2009) sul
Marchio Comunitario o ai sensi della direttiva 2008/95/CE .
In tali casi l’uso della denominazione di origine
protetta , nonché l’uso dei marchi in questione è
consentito.
Artt. 7, 11, 13, co. 1(b), 29-30, 170, co. 2, CPI
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ART. 7(1)(k) REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 SULLA REGISTRAZIONE
DEI MARCHI COMUNITARI
Impedimenti assoluti alla registrazione
1. Sono esclusi dalla registrazione:
k) I marchi che contengono o consistono in una
denominazione d’origine o un’indicazione geografica
registrata conformemente al regolamento (CE) “IGP,
DOP” corrispondente a una delle situazioni di cui
all’articolo 13 del suddetto regolamento e concernente
lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di
registrazione
del
marchio
sia
presentata
successivamente alla data di presentazione alla
Commissione della domanda di registrazione della
denominazione d’origine o dell’indicazione geografica
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STERATEGIE
REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012
Considerando n. 5
Tra le priorità politiche dal titolo «Europa 2020: Una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva» la politica di qualità dei prodotti agricoli
dovrebbe:
- fornire ai produttori gli strumenti che consentano
loro di identificare e promuovere meglio i prodotti
aventi caratteristiche specifiche e
- proteggere tali produttori dalle pratiche sleali.
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STRATEGIE
REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012
Considerando 18
La protezione delle DOP e delle IGP persegue gli
obiettivi specifici di:
Garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto
guadagno per le qualità e caratteristiche di un
determinato prodotto o del suo metodo di produzione;
Fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono
caratteristiche specifiche connesse all’origine
geografica,
Consentire ai consumatori di compiere scelte di
acquisto più consapevoli.
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REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012
Disposizioni generali - Art. 1 Obiettivi:
a) La concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di
prodotti agricoli;
b) La disponibilità per i consumatori di informazioni
attendibili;
c) Il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
d) Integrità del mercato interno;
e) La protezione di nomi i indicazioni che indicano
prodotti agricoli con caratteristiche o proprietà che
conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di
produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di
produzione o commercializzazione
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REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012
DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI
GEOGRAFICHE PROTETTE
Articolo 4 Obiettivo
È istituito un regime di denominazioni di origine protette e di
indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i produttori di
prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti:
a) garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro
prodotti;
b) garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di
proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione;
c) fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che
conferiscono valore aggiunto ai prodotti.
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Associazione
Art.66
Reg.
207/2009
MODALITA’ DI REGISTRAZIONE
REG. 1151/2012
DM 14 ott. 2013
Registro DOP
e IGP UE
Prima valutazione tecnica
disciplinare (è un parere dato
entro 120 giorni dalla ricezione
della documentazione)
Regione
Domanda di registrazione
corredata da: disciplinare,
relazione tecnica, storica,
socio-economica e cartografica
Ministero delle
Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Gazzetta
Ufficiale UE
Verifica requisiti imposti dal
Regolamento1151/2012,
produzione eventuali rilievi e
pubblicazione del disciplinare
nella Gazzetta Ufficiale
Commissione
UE
Nutrire
il mondo,
tutelare
la qualità
Nutrire
il mondo,
tutelare
la qualità
20-21maggio
maggio
2015
– Nutrire
il mondo,
tutelare
la qualità
20-21
2015
– Nutrire
il mondo,
tutelare
la qualità
- Milano- Milano
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MODALITA’ DI REGISTRAZIONE
DM 14 ott. 2013
Art 6 Domanda di registrazione di una DOP o di una IGP
Va presentata al MIPAAF – Direzione Generale per la promozione
della qualità agroalimentare e alla/e Regione/i nel cui territorio
ricade la produzione oggetto di registrazione, accompagnata da:
a) Atto costitutivo e/o statuto dell’associazione;
b) Delibera assembleare dalla quale risulti la volonta dei
produttori di presentare la domanda per la registrazione della
DOP oIGP se già non contenuta nello statuto;
c) Disciplinare di produzione;
d) Nome, indirizzo e recapiti di chi verifica il rispetto del
disciplinare;
e) Relazione storica;
- SEGUE Nutrire il mondo, tutelare la qualità
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MODALITA’ DI REGISTRAZIONE
DM 14 ott. 2013
f) Relazione socio economica;
g) Relazione dalla quale si evinca il legame col territorio;
h) Cartografia per l’individuazione della zona di produzione;
i) Documento unico contenente:
la denominazione, la descrizione del prodotto incluse
eventuali norme di confezionamento,
la descrizione del legame del prodotto con l’ambiente
geografico o con l’origine geografica.
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VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
DM 14 ott. 2013 Artt. 7 – 11; Reg. (UE) 1151/2012 Artt. 49 - 52
ASSOCIAZIONE - DOMANDA
REGIONE-MIPAAF ESAME
PRELIMINARE DOMANDA
PUBBLICAZIONE DISCIPLINARE
SULLA G.U. E OPPOSIZIONE
DECISIONE SULLA REGISTRAZIONE
LA REGIONE TRASMETTE
PARERE AL MIPAAF
INVIO ALLA COMMISSIONE
EUROPEA
ESAME MIPAAF
PROTEZIONE NAZIONALE
TRANSITORIA
Art. 12 DM 14 ott 2013
Art. 9 Reg. (UE) 1151/2012
RIUNIONE PUBBLICO
ACCERTAMENTO
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Protezione nazionale transitoria Art 12 D.M 14 ott. 2013
e Art. 9 Reg. (UE) 1151/2012
- Dal momento della presentazione di una domanda
DOP o IGP il Ministero può concedere ad un nome una
protezione nazionale transitoria su richiesta del
soggetto richiedente.
- Il nome oggetto di protezione può essere utilizzato
solo da operatori assoggettati al sistema di controllo e
ha efficacia solo nazionale.
- I prodotti in protezione nazionale provvisoria sono
etichettati con la denominazione oggetto di protezione
seguita dalla dicitura « in protezione nazionale
provvisoria».
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VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Reg. (UE) 1151/2012 Artt. 49 - 52
ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE
PUBBLICAZIONE E PROCEDURA D’OPPOSIZIONE
DECISIONE SULLA REGISTRAZIONE
PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI SULLA
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
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CRITICITÀ DEL PROCESSO PER L’OTTENIMENTO
DELLE DOP E IGP
•Iter molto lungo ed impegnativo; il rischio è quello
di demotivare i produttori ad ottenere il
riconoscimento;
•Prima di presentare la documentazione vi sono
fasi di riparazione, modifica ed integrazione che
richiedono competenze specifiche;
•Se i produttori di una determinata zona decidono
di non aderire ad un sistema della DOP,
perderanno il diritto di usare il nome geografico;
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VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE
-
Tutela europea
-
Incremento della notorietà del prodotto
-
Omogeneità qualitativa delle produzioni
-
Vantaggio commerciale
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Dopo aver ottenuto il riconoscimento, affinché i
consumatori non lo percepiscano solo come un timbro
sul prodotto, occorre elaborare strategie di
valorizzazione!
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Il pacchetto qualità ( d.m. 14 ottobre 2013)
Novità principali:
- Protezione ex officio: art.16
Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari - ICQRF - l'autorità nazionale incaricata ad adottare
le misure per prevenire o far cessare l'uso illegale di denominazioni DOPIGP prodotte e commercializzate in Italia
- il Ministero delle politiche agricole ha già attivato - ha annunciato il
Ministro - un portale specifico (www.dop-igp.eu) che consente tra l'altro di
segnalare le infrazioni a tutti gli operatori d'Europa.
- Semplificazione delle procedure per giungere al riconoscimento delle
denominazioni protette.
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NOVITA’ introdotte con il Reg 1151/2012
Ruolo dei consorzi ( art. 45 )
funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di
informazione del consumatore.
Legge 21 Dic. 1999, n. 526, Art. 14
D.M. 12 OTTOBRE 2000
- I consorzi di tutela delle DOP ed IGP collaborano,
secondo le direttive impartite dal MIPAAF, alla vigilanza,
alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della
attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza
sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni
tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge.
D.Lgs 19 Nov. 2004, n. 297
Disposizioni sanzionatorie….[omissis]
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GRAZIE
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