Strategie di Difesa
degli Interessi del Danneggiato
Avv. Marco Bordoni del Foro di Bologna
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Istruzioni per l’uso
Bologna, 2 marzo 2012
Questioni affrontate
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I costi del sistema r.c. nella legislazione pre
vigente.
I costi del sistema mediazione civile.
Mediazione utopistica e la Mediazione reale: la
rappresentanza in mediazione.
Mediazione utopistica e Mediazione reale: la
proposta.
La Mediazione reale è una vera mediazione?
Possibili rimedi: la scelta dell’organismo.
Altri rimedi: la soluzione dei Giudici di Pace di
Milano, citazione ed istanza di mediazione.
I costi del sistema r.c. nella legislazione pre vigente.
Nel sistema r.c. (r.c. - auto in particolare) i costi di gestione e del
contenzioso sostenti dal danneggiato portatore di un diritto al
risarcimento vengono scaricati sul responsabile attraverso il principio
della risarcibilità dei costi di assistenza tecnica stragiudiziale e della
soccombenza giudiziale (art. 91 c.p.c.)
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Cass. Civ. 6 settembre 1999 n. 9.400 se le spese di assistenza
stragiudiziale sono necessarie e giustificate, l’avvocato può inserirle nella
sua nota spese e quindi farle rientrare in quel novero di spese processuali
che poi richiederà alla fine del processo
Cass. Civ. del 27 gennaio 2003 n. 1191 Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13801
Sulle spese stragiudiziali affrontate in contenziosi connessi “non si può
escludere in modo aprioristico che anche tali spese, sempre che costituente
una conseguenza del fatto illecito secondo le comuni regole
dell’accertamento del nesso causale, siano risarcibili a titolo di danno
ingiusto”
Cass. Civ. 31 maggio 2005 n. 11.606, che specificamente affronta il tema
delle spese legali per quanto riguarda i danni da responsabilità civile auto.
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Cass. Civ. Sez. Unite. 11 novembre 2008 n. 26.973 “anche le spese relative
all’assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro
costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell’illecito secondo il
principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.) ed è palese che, qualora i
danneggiati avessero affidato ad un legale e non ad un’agenzia
infortunistica la gestione dei loro interessi nella fase stragiudiziale,
avrebbero dovuto sopportare spese probabilmente non inferiori a quelle
effettivamente sostenute”:
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Cass. Civ. 24 gennaio 2010 n. 997 in caso di sinistro stradale, qualora il
danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di assistenza
infortunistica stradale … la configurabilità della spesa sostenuta per
avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere
esclusa per il fatto che l’intervento di detto studio non abbia fatto recedere
l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che
era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma
va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su detto aspetto, se
la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di
esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”.
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Art. 91 c.p.c. (versione pre vigente) Il giudice, con la sentenza che chiude il
processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle
spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli
onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il
giudice che regola la competenza.
Cass. Civ. Sez. III, 31 maggio 2005, n. 11.606 Non è dubbio che l'attuale
sistema legislativo in materia di assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile da circolazione stradale, composto di vari interventi
legislativi susseguitisi nel tempo, non è di agevole conoscenza da parte
degli utenti e che non tutti hanno il tempo disponibile per l'adempimento
delle relative formalità. Tale rilievo, evidenziato dalla difesa del
controricorrente, vale, però, a far riconoscere le spese stragiudiziali come
conseguenza del fatto lesivo, ma non sposta il tema della decisione, che è
quello di stabilire se il danneggiato ha diritto di farsi assistere da un legale
anche nella fase pregiudiziale e di ottenere, quindi, il rimborso del relativo
compenso ovvero, nel caso contrario, se la negazione di tale diritto venga a
costituire una violazione del diritto di difesa del danneggiato.
Vale allora considerare che l'intervento di un professionista, sia esso un legale
o un perito di fiducia, così come previsto dall'art. 5.ul.co. legge 5 marzo
2001 n.57 e come affermato nel regime precedente dalla Corte di
Cassazione (Cass.12 ott. 1998 n.11090 in Giust. Civ. 1999.I.422) è
necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della
controversia, quanto per garantire già in questa prima fase la regolarità del
contraddittorio, ove si osservi che l'istituto assicuratore non solo è
economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e
professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia
di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e
molteplicità dei principi regolatori della materia.
Principi informatori a sistema pre vigente
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Assistenza stragiudiziale gratuita e assistenza giudiziale che segue la
soccombenza per le vittime di sinistri stradali e di responsabilità civile titolari
di un diritto risarcitorio effettivo
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Relativa standardizzazione delle procedure di assistenza che consentono la
riduzione degli oneri
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Regime di preclusioni processuali via via aggravatosi (L. 990/69 art. 22, L.
57/01 art. 5, Codice delle Assicurazioni) con tempi certi per l’accesso alla
tutela giudiziale
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Costi accessori (medico legali, di accertamento tecnico) a carico del
responsabile e del suo assicuratore
I costi del sistema mediazione civile.
Nel sistema a mediazione obbligatoria a fronte di un aumento certo delle
spese di gestione, delle attività difensive, dei tempi di lavorazione, non
si rinviene una esplicita indicazione sulla ricaduta dei costi
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I costi di mediazione. Le indennità di mediazione. € 48,40 più…
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Fino a Euro 1.000: Euro 65;
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da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
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da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
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da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
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da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
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da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
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da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
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…
Da ridurre di un terzo o di metà per le controversie a mediazione obbligatoria,
da aumentare in presenza di proposta o raggiunta conciliazione.
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I costi di assistenza (non standardizzabili). Redazione dell’atto
introduttivo, esame delle comunicazioni e degli atti avversari,
partecipazione agli incontri di mediazione. In concomitanza con le
condizioni di proponibilità di cui agli art. 145 e 148 del C.d.A.
•
Il dilatarsi dei tempi (art. 6 D.Lgsl 28/10) Art. 6 Durata 1. Il
procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro
mesi. (In concomitanza con i termini di procedibilità di cui all’art. 145
C.d.A.)
•
L’aggravarsi dell’impegno della parte (problema della partecipazione
personale)
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Deroga al principio secondo cui le spese seguono la soccombenza
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Art. 91 c.p.c. (nuova formulazione) “se accoglie la domanda in misura
non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte
che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento
delle spese del processo maturate dopo la formulazione della
proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 92.”
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Art. 92 c.p.c. comma 3 “se le parti si sono conciliate, le spese si
intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano
diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.
Deroga al principio di soccombenza (segue)
Art. 13 D. Lgsl. 28/10
1.
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente
al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese
sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al
periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al
rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo
stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del
codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al mediatore e
per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
“si tratta di una vittoria che, dal punto di vista della condanna alle spese, è
trattata peggio di una soccombenza integrale… qui ci troviamo in un
universo rovesciato, ove chi vince è soggetto onerato delle spese” L.
Dittrich Il procedimento di mediazione del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28
confronto fra sistemi: Ingiustizia è fatta!
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Sistema pre vigente
Assistenza gratuita
Accesso alla giustizia gratuito
Standardizzazione della
procedura stragiudiziale
Nessun impegno per il
danneggiato
Tempi di accesso alla giustizia
2 – 6 mesi
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Mediazione Obbligatoria
Assistenza a pagamento
Accesso alla giustizia a
pagamento
Notevole attività difensiva
Partecipazione personale agli
incontri?
Tempi di accesso alla giustizia:
allungati di 4 mesi
Conseguenze fisiologiche: rinuncia di massa da parte dei cittadini a
fare valere i propri diritti. I dati rilevati da marzo a settembre 2011
evidenziano che a fronte di un volume di contenzioso per le materie
obbligatorie di 150.000 cause il semestre, si sono registrati solo 33.000
ricorsi (- 78%). Simona Maria Paola Castagna, Mediazione Giuffrè, 2011
Mediazione Utopistica e Mediazione Reale:
la rappresentanza in Mediazione
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E’ possibile farsi rappresentare da un avvocato o da un altro soggetto in
mediazione?
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Decreto Legislativo 28/10 art. 3, comma 4. La mediazione puo'
svolgersi secondo modalita' telematiche previste dal regolamento
dell'organismo.
Art. 11, comma 3 e 4 Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma
1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si
forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal
mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la
loro impossibilita' di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno
dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice
civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del
processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio'
autorizzato. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo
verbale con l'indicazione della proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti
e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti
o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore
da' atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento
di mediazione.
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D.M. 18 ottobre 2010 n. 189 art. 7. C. 2: L’organismo può prevedere nel
regolamento: a) Che il mediatore deve in ogni caso convocare
personalmente le parti.
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La rappresentanza contrattuale nel codice civile. Rappresentanza
contrattuale
Art. 1389. Capacità del rappresentante e del rappresentato. Quando la
rappresentanza è conferita dall'interessato , per la validità del
contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la
capacità di intendere e di volere avuto riguardo alla natura e al
contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il
rappresentato. In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal
rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al
rappresentato.
Art. 1392. Forma della procura. La procura non ha effetto se non è
conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante
deve concludere.
Art. 1393. Giustificazione dei poteri del rappresentante. Il terzo che
contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi
i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che
gliene dia una copia da lui firmata.
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La rappresentanza processuale. Art. 77 c.p.c. (Rappresentanza
del procuratore e dell'institore) Il procuratore generale e quello
preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il
preponente, quando questo potere non e' stato loro conferito
espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le
misure cautelari. Tale potere si presume conferito al procuratore
generale di chi non ha residenza o domicilio nello Stato e
all'institore.
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I manuali di mediazione in commercio, auspicando la presenza
personale delle parti, non prendono posizione sulla validità della
rappresentanza, limitandosi a raccomandare al mediatore, in questi
casi, di “rimettersi alla valutazione delle parti” (es. Soldati – Bonsignori,
tecniche e strumenti del procedimento di mediazione, il sole 24 ore, 2011)
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E’ risalente principio comunitario - dunque inconfutabilmente rilevante ai
sensi dell’art. 60, commi 2 e 3 lettera c) della legge n. 69/2009 per
l’interpretazione del decreto legislativo n. 28/2010 – quello per cui le parti
hanno il diritto sia di farsi assistere sia di farsi rappresentare da un legale o
da un terzo. Già la Commissione Europea, in seno alla Raccomandazione
n. 98/257/CE del 30 marzo 1998 …. sancì il principio di rappresentanza per
cui “la procedura non può privare le parti del diritto di farsi rappresentare o
accompagnare da un terzo in qualunque fase dell procedura stessa”.
L’unico dato ricavabile dal decreto ministeriale è che la presenza
obbligatoria delle parti personalmente possa dipendere da quanto previsto a
livello regolamentare da ciascun singolo organismo di mediazione.
M. Bona, La contro-mediazione obbligatoria in r.c. auto e nella r.c. medico
sanitaria, Maggioli, 2011
Una eccezione: la procura della compagnia del responsabile in caso di
indennizzo diretto
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Giudice di Pace di Bologna (ordinanza 9 febbraio 2012 est. Camerani)
Giudice di Pace di Bologna (ordinanza 12 gennaio 2012 est. Caretti)
Giudice di Pace di Imola (ordinanza 21 dicembre 2011 est. Bettini)
Il Giudice di Pace di Bologna (ordinanza 21 giugno 2011 est. Giurato)
Giudice di Pace di Bologna (ordinanza 6 giugno 2011 est. Boni)
Giudice di Pace di Budrio (ordinanza 13 giugno 2011) est. Parenti
Giudice di Pace di Fidenza (sentenza 24 gennaio 2012 n. 34)
Secondo il Giudice di Pace di Chiavasso (ordinanza 14 novembre 2011 n.
1.469) Secondo il Giudice di Pace di Massa (ordinanza 26 settembre 2011)
Il Giudice di Pace di Torino (sentenza 10.842 del 28 novembre 2011 est.
Polotti di Zumaglia).
Nel caso il danneggiato contesti la validità della procura a partecipare alla
mediazione si ritiene che la comparizione dell’assicuratore non sia valida.
Mediazione utopistica e Mediazione reale: la proposta.
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Effetti processuali della proposta (art. 91 c.p.c. art. 13 commi 1 e 2 D.
Lgsl. 28-10) Art. 13 D. Lgsl. 28-10
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione
delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la
condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente
relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e
96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al mediatore e
per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed
eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle spese
sostenute dalla parte vincitrice per l'indennita' corrisposta al mediatore
e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il
giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del
provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
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D. Lgsl. 28/10 art. 11 Se e' raggiunto un accordo amichevole, il
mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo
medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare
una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una
proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in
qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui
all'articolo 13.
Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 art. 16, comma 4. L’importo massimo delle
spese di mediazione: c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di
formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
Circolare ministeriale 14 aprile 2011 A dare ulteriore conforto a tale
impostazione è la circostanza che ai sensi dell’art.11 del d.lgs.28/2010 e
dell’art.7 del d.m. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta anche in
caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di
mediazione; in ogni caso, è il mediatore che deve verificare se
effettivamente la controparte non si presenti, essendo tale comportamento
valutabile dal giudice nell’effettivo successivo giudizio, ai sensi dell’art.8,
comma quinto, del d.lgs. 28/2010.
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Decreto Ministeriale 6 luglio 2011 n. 145 art. 3 1.All'articolo 7, comma 5,
del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la
lettera c) sono aggiunte le seguenti: a.«d) che, nei casi di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte
istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione,
e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del
procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della
medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai
sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;
In definitiva i mediatori non riescono a spiegarsi cos’è la “proposta”
- Dovrebbe comunque essere formulata avendo riguardo agli interessi delle
parti e non tanto alle questioni giuridiche poste…. Proposta e sentenza
sono ontologicamente diverse e la loro corrispondenza non appare cosi
naturale ed automatica… La novità dell’istituto non permette nuove
considerazioni sulla reale e pratica portata di tali disposizioni” (Campanati,
tecniche di procedura nella nuova mediazione, Maggioli 2011)
La Mediazione Reale è una vera Mediazione?
MEDIAZIONE UTOPISTICA
MEDIAZIONE REALE
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Facoltativa
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Obbligatoria
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Senza presa di posizione da
parte del mediatore «amico
delle parti»
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Mediatore incentivato a
formulare una «proposta
conciliativa»
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Senza effetti sulla fase
processuale concomitante o
successiva
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Pesanti effetti sulla fase
processuale concomitante o
successiva
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Cade la maschera: la vera natura del procedimento di mediazione
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Il verbale reca il testo della proposta conciliativa (nei casi di r.c.
medica e di r.c.a. – si noti bene – inevitabilmente di tipo aggiudicativo,
dunque molto vicina ad una sorta di proposta di decisione della
controversia”) M. Bona. La contro-mediazione obbligatoria in r.c. auto
e nella r.c. medico sanitaria, Maggioli, 2011
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“Un circuito paragiurisdizionale parallelo alla giurisdizione civile
affidato ai mediatori, di cui viene proclamata l’imparzialità, come se si
trattasse di veri e propri giudici. Ciò è manifestato con particolare
evidenza dall’art. 18, che prevede l’istituzione facilitata presso ogni
tribunale di organismi di conciliazione gestiti dagli ordini degli
avvocati, i quali sono così elegantemente chiamati ad amministrare il
proprio suicidio professionale ed economico. E che così stiano le
cose è ulteriormente dimostrato da quella disposizione che punisce
con la condanna alle spese e con un’ammenda la parte vittoriosa,
quando abbia rifiutato una proposta conciliativa che poi venga per
intero recepita nella pronuncia giudiziaria.

Ora, se veramente si trattasse di mediazione o di conciliazione, una
simile ipotesi sarebbe per definizione impossibile, poichè
necessariamente la proposta conciliativa dovrebbe bilanciare i
contrappos ti interessi, dando e togliendo a ciascuno qualcosa, per
potere essere accettata da tutti i contendenti. Ciò fa bene intendere,
invece, che il cd. mediatore imparziale, quando le parti non si
accordano, non formula in realtà una proposta di conciliazione, ma di
decisione della controversia. Solo in questo caso può accadere che
nel giudizio successivo al rifiuto la sentenza corrisponda “interamente
al contenuto della proposta”, e solo in questo caso la parte può
reputare conveniente accettarla per evitare il rischio della condanna
alle spese ed accessori.” Girolamo Monteleone, La mediazione forzata,
2010
In conclusione
Il procedimento di cui al D. Lgsl. 28/10 non è affatto riconducibile alla
tipologia della mediazione tradizionale, ma è un vero e proprio grado
di giudizio preliminare a pagamento svolto da soggetti privati.
La proposta conciliativa ha molte caratteristiche di una sentenza, ed è
l’unico risultato che le parti possono ottenere quale prodotto del
gravoso impegno economico e lavorativo richiesto
Possibili rimedi: la scelta dell’organismo

D. Lgsl. 28/10 Art. 4 Accesso alla mediazione 1. La domanda di
mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata
mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di piu'
domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge
davanti all'organismo presso il quale e' stata presentata la prima domanda.
Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della
ricezione della comunicazione.

La scelta dell’organismo è l’unica risorsa che il danneggiato da sinistro
responsabilità civile ha per tutelare i propri interessi. Si tratta di una
decisione fondamentale. La scelta dovrà orientarsi sui seguenti criteri:
Scegliere un organismo che ammetta la rappresentanza del legale o di
altra persona nel regolamento;
Scegliere un organismo che promuova la proposta di mediazione e
che formuli proposte dettagliate e condivisibili, come unico possibile
risultanza utile della procedura;
Scegliere un organismo i cui mediatori siano al corrente dei principi
generali che regolano la r.c. auto;
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Una possibile minaccia: D. Lgsl. 28/10 art. 5 comma 5: Fermo
quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e
4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente
prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo
non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte,
proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo
6. …La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla
clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un
altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo
4, comma 1. …
Una possibile contromisura: La disapplicazione della c.d.
procedura di indennizzo diretto secondo i precetti affermati da C.
Cost. 180/09.
Il problema del rapporto fra procedibilità dell’azione ex art. 5 D. Lgsl.
28/10 e proponibilità ex art. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni.
Altri rimedi: atto di citazione e ricorso
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI XXX
Atto di citazione – Istanza di Mediazione
Il Sig. AnXXX residente a Castel San Pietro Terme (BO), via XXX.
elettivamente domiciliato in San Lazzaro di Savena (BO) presso lo studio
dell’Avv. Marco Bordoni (c.f. BRDMRC74L18A944V) etc… pec:
[email protected], premesso che

Di seguito ) ad oggi, nonostante le cennate richieste nessuna
comunicazione e/o offerta è pervenuta da parte della compagnia XXX,
che risulta perciò inadempiente agli obblighi contrattuali; a fronte
dell’inadempimento di XXXil Sig. XXX si vede costretto ad agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti; Contestualmente il sig. XXX
propone istanza di mediazione ex D. Lgsl. 28/ 2010 avanti alla Spett.le
ADR XXX con sede in XXX, a cui il presente atto viene indirizzato in
copia (in posta semplice raccomandata a.r.) quale formale istanza di
attivazione del procedimento. Si allega alla presente, copia delle spese di
attivazione del procedimento (per € 48,40, v. doc. all. n. 13) con espressa
richiesta che tali spese (unitamente a quelle, vive e di assistenza, che si
sosterranno in occasione degli incontri di mediazione), vengano
considerate parte del danno risarcibile in quanto conseguenza immediata
e diretta dell’inadempimento della convenuta.
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
Ai soli fini di detto procedimento si dichiara che il valore della presente
vertenza è compreso entro la soglia di € 5.000,00 Tutto ciò premesso,
come sopra rappresentato e difeso cita
XXXX , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Trieste, Largo Ugo Irneri 1 a comparire
avanti l’Ill.mo Giudice di Pace di XXX, all’udienza del (almeno 4 mesi
dopo), ore di rito, o a quella successiva che verrà eventualmente fissata ex
art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi nelle forme e nei termini di legge e
con avvertimento che in difetto incorrerà nelle preclusioni e decadenze di
cui agli artt. 167 e 38 c.p.c., e si procederà in sua dichiarata contumacia per
ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni
“Voglia l’Ill.mo Giudice Adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere
fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertata la verificazione
dell’evento dannoso, etc…. condannare quest’ultima al pagamento in
favore dell’attore, delle somme relative all’indennizzo del danno subito, nella
misura che risulterà dovuta all’esito dell’espletanda istruttoria e in base alle
condizioni di polizza, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al
saldo, e maggiorata dei danni tutti conseguenti il ritardo, ivi comprese
le spese (vive e legali) di attivazione e di gestione del procedimento di
mediazione, nei limiti di competenza del Giudice adito. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA, CPA e 12,5% ex art. 14 T.P.F.
San Lazzaro di Savena, …
Avv. Marco Bordoni
«Quando da una parte non c’è niente di
Ragione il giudizio di Salomone è altamente
tendenzioso»
Luigi Salvatorelli
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