Premesso che il sottoscritto Sandro Dallavalle sta subendo dal 1989 una frode giudiziaria da parte di un sodalizio che ha la capacità di ottenere atti giudiziari contrari alla legge, mediante i quali riesce a togliere ogni diritto (in primis quello di proprietà, nonostante sia uno dei cardini della nostra civiltà) a qualsiasi cittadino che entri anche casualmente, come nel mio caso, nel suo mirino. Premesso che sono a conoscenza di altri casi analoghi, che tuttavia non creano allarme sociale in quanto le vittime, stante anche la nota inefficienza del nostro sistema giudiziario, al quale attribuiscono genericamente la causa delle loro disavventure, se ne fanno una ragione e subiscono passivamente, in totale coerenza con quanto avviene generalmente nella stagione politica e sociale attuale, che fortunatamente sembra abbia superato lo stadio della maggiore virulenza, ma che dovrà subire ancora per decenni le conseguenze del proliferare della delinquenza di ogni tipo, a partire da quella di matrice politico/giudiziaria. E’ solamente a causa della mia determinazione a difendere la mia dignità di cittadino che ho potuto far emergere innumerevoli prove del fenomeno delinquenziale che, non a caso, dal principale focolaio che si trova a Venezia, ha invaso gran parte del Nord Est, in particolare la vicina Treviso. Dato che la vicenda è assai articolata e lunga, per non perdere il filo conduttore, ho deciso di indicare gli allegati con due distinte numerazioni progressive: - con la estensione di BRA (abbreviazione di Braido); - con la estensione di MA (abbreviazione di magistrato). La società essedi studio sas, costituita nel 1988 per la vendita e personalizzazione di programmi software per la gestione aziendale, ha stipulato il 14/04/1989 un contratto con la ditta individuale Andreon Francesco. (.01BRA) Durante la esecuzione del contratto, nello autunno del 1989 si sono verificate delle tensioni con la Sig.ra Braido Vanna, moglie del titolare (03BRA), Andreon Francesco, che si era inserita in luogo della persona in un primo tempo designata come controparte tecnica, il rag.. Fanizzi. (02BRA). Poco prima di rivolgersi al Tribunale per chiedere l'accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) (04BRA), la Braido annuncia di aver incaricato alcune persone, a tutto oggi ignote, di interferire con il lavoro svolto dalla essedi sas sul computer della ditta Andreon e di non voler pagare la fattura emessa da essedi sas il 31/10/1989, che esponeva con evidenza la sua esatta partita IVA, fatto che contraddice clamorosamente le insinuazioni di controparte sulla asserita mancanza di “spendita del nome della sas”. La essedi studio s.a.s. si costituisce e l'accertamento tecnico preventivo (05BRA) si svolge con esito positivo, nonostante alcune incongruenze nei dati causate dallo abusivo intervento di estranei annunciato dalla controparte, come detto sopra. Come riferisce il C.T.U. (consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale) ing. Ruota in quella occasione viene fatto il backup del contenuto del computer, distribuito su tre cassette, depositate debitamente sigillate in custodia al Tribunale di Treviso "nel contraddittorio delle parti" secondo la raccomandazione del giudice. La Braido Vanna evita di rispondere al formale invito da parte essedi sas di formulare una volta per tutte in maniera definitiva le sue richieste e continua invece nelle sue estemporanee richieste di modifica, alcune delle quali prive di qualsiasi costrutto. Di ciò si trova traccia nelle raccomandate che detta Braido inviava alla essedi studio, al suo indirizzo di C.so Mazzini, 10, a Montebelluna. Nel 1996 viene decisa una nuova perizia per accertare la entità dei lavori supplementari richiesti da Braido e svolti nel 1989 da essedi sas. Il C.T.U., scopre che le cassette sono sparite dalla custodia del Tribunale e denuncia il fatto alla polizia. Ben presto, dato che in un registro del Tribunale si rileva che l'indebito ritiro era stato effettuto nel 1991, vale a dire ben 5 anni prima, dallo "Studio Bonotto", l'avvocato che in precedenza, in qualità di praticante presso lo studio Nordio, legale della ditta Andreon, aveva seguito personalmente la pratica sino dai primi contrasti sorti fra Sandro Dallavalle, legale rappresentante ed unico soggetto attivo nella società, che non aveva dipendenti, e la Sig.ra Braido Vanna, che si era interposta abusivamente, violando le intese iniziali e si rifiutava di precisare per iscritto ed una volta per tutte che cosa voleva.(03BRA) Su invito del CTU a restituire i reperti immediatamente, l'avv. Bonotto li riconsegna, privi degli originali sigilli, dopo tre giorni (giusto il tempo per ricreare le cassette di backup che probabilmente erano andate smarrite, dato che successivamente, dalle descrizioni dei reperti fatte dal CTU nelle sue relazioni al momento del loro deposito ed al momento della loro riconsegna, si è scoperto che, in luogo delle originarie tre cassette, ne sono state restituite due che contenevano tutti i dati in precedenza distribuiti sulle tre depositate in custodia presso il Tribunale). A quel punto sorge una controversia fra Sandro Dallavalle ed il CTU, in quanto questo ultimo risponde in maniera evasiva alla domanda posta dal giudice, di fare chiarezza sulle circostanze della restituzione dei reperti, in particolare circa la rottura dei sigilli. Sandro Dallavalle scrive una raccomandata al CTU lamentandosi della sua risposta "omertosa" e minacciandolo di ricorrere alla magistratura, ai giornali, ed all'albo dei periti, aggiungendo, onde evitare equivoci, che lo avrebbe fatto nell'ambito della trasparenza e della legalità, se non avesse ammesso il vero, cioè che i reperti spariti erano in origine sigillati. Il CTU querela e ne nasce un processo di stile sovietico (06BRA) nell'ambito del quale: - il ctu ammette finalmente che lui apponeva sempre i sigilli;(curiosa la espressione colorita per coprire l’imbarazzo di smentire se stesso “c’era sempre un po’ di ceralacca”) - l'avv. Giovanni Bonotto tenta di addossare la responsabilità dello indebito ritiro dei reperti alla unica impiegata dello Studio Nordio che nel frattempo era deceduta a causa di un incidente, ed in tal modo coinvolge nella vicenda lo stretto parente dell'autorevole POLITICO/MAGISTRATO di Venezia, Carlo Nordio, arcinoto nel panorama politico nazionale per essersi costantemente speso, scrivendo sui giornali nazionali, a favore del partito fondato da quelli che ora sono divenuti notissimi pregiudicati per gravi reati; - l'avv. Giovanni Bonotto testimonia falsamente, sotto giuramento, che Sandro Dallavalle ha denunciato il CTU all'ordine degli avvocati; alla domanda del giudice di confermare, ripete tale falsa accusa. Il sostituto Procuratore presso la Pretura, Giovanni Cicero, insiste nella archiviazione sulle responsabilità di Bonotto, con la strana causale che “è passato troppo tempo”. Dallo indebito ritiro forse, ma non certo dalla indebita detenzione e restituzione e dalla indebita rottura dei sigilli. . Il gip respinge una prima volta ma poi, essendo evidente che la Procura era determinata a non incriminare il Bonotto, nonostante fosse assolutamente chiara la sua gravissima responsabilità, accetta di archiviare rilevando ed annotando sul suo atto la incongruenza delle cassette restituite rispetto a quelle in origine poste sotto custodia. Dopo poco tempo Giovanni Cicero compie un incredibile balzo di carriera, ottenendo l’incarico di reggente della Procura di Treviso, avendo superato tutti i sostituti presso la Procura, quindi con maggiore esperienza ed anzianità di servizio, nonostante il suo incarico presso la Pretura indicasse che si trovava al primo gradino. Un interessante articolo di Antonio Stella, celebre autore di best sellers sulla “casta”, ha lui come protagonista (07MA). Pensando che fosse ancora nei guai, ho voluto conoscere la Signora Ada Stefan, oggetto di tanto accanimento da parte di quel magistrato: quella esemplare Signora invece mi ha spiegato che il politico oggetto di tante strabilianti premure ha avvertito l’imbarazzo ed ha ritirato la querela. Nel 2000 la sentenza di merito è favorevole ad essedi sas. Nel 2001, a 12 anni dallo inizio della causa, e quindi ben oltre i termini di prescrizione decennale, la controparte “inventa” che Sandro Dallavalle non era intervenuto nel 1989 a nome e per conto della società essedi studio sas ma invece a nome e per conto di una mai esistita essedi studio ditta individuale e ricorre in appello. In sede di sentenza, la corte Veneziana respinge la istanza di appello per una carenza formale nel mandato firmato da Andreon Francesco a nome della società In tal modo, la essedi studio sas è venuta a conoscenza che nel 1991 la controparte aveva fondato una nuova società, la Andreon Arredamenti s.r.l., nella quale Andreon Francesco aveva confluito la maggior parte delle poste contabili della ditta individuale(ma non il debito verso essedi studio, che aveva tenuto per se, come alcune altre poste patrimoniali, convinto come era di vincere la causa) a fronte della sua quota dello 80% mentre la moglie Braido Vanna ed il figlio Andreon Michele avevano versato in contanti la loro quota del 10% ciascuno, dato che non avevano alcun rapporto con la ditta individuale. Nel febbraio 2005, avendo abbandonato evidentemente la inconsistente tesi della assenza di legittimazione attiva della essedi sas, Andreon Francesco e la essedi studio sas, a mezzo dei rispettivi legali, concordano la rateizzazione di circa due anni di quanto dovuto . In data 10/10/2005, dopo aver versato quasi la metà delle rate, Andreon Francesco ricorre in Cassazione contro il respingimento della sua istanza di Appello, adducendo, come UNICO ARGOMENTO, che il riferimento alla società nel mandato era dovuta ad un mero refuso e formulando quindi la UNICA RICHIESTA di poter riassumere l’appello. La istanza di Cassazione, e di conseguenza anche la sentenza, non ha preso in considerazione e non contiene ALCUN RILIEVO sulla sentenza di merito del 2000. Essedi sas presenta un contro ricorso contestando che la controparte non aveva inserito nel suo ricorso la documentazione di norma . Contrariamente alle aspettative di essedi, supplisce alla carenza di documentazione presentata da parte di Andreon il sostituto procuratore di Cassazione dr. Aurelio Golia, che attesta di avere verificato che MAI nella causa o fra le parti si era presentata la Andreon s.r.l. ed avvalorando di conseguenza che il vizio nel mandato fosse effettivamente da imputare ad un mero refuso. La Suprema Corte accolse totalmente la UNICA richiesta di controparte, avallata dal Sostituto Procuratore, specificando espressamente che della costituzione della Andreon s.r.l. era stata data comunicazione a “mero titolo informativo” e che non era legittimata nella causa sempre coltivata da Andreon Francesco e concesse i termini per un nuovo ricorso in appello, presso un collegio in diversa composizione. Sandro Dallavalle fece una ricerca nella documentazione presente del fascicolo processuale ed arrivò alla conclusione che la Suprema Corte aveva fondato la sua decisione su informazioni false, come ampiamente documentato come segue: - in un verbale dei primi anni di causa (07BRA) risulta che il Tribunale convocò il titolare della ditta individuale Andreon Francesco per formulargli vari quesiti sulla controversia, in particolare sulle infelici esperienze antecedenti il contratto con essedi, ove lo stesso Andreon era solito lamentarsi delle velleità in materia di software della consorte, grazie alle quali la ditta era stata costretta a sborsare ingenti danni alle multinazionali Honeywell e Philips, in particolare rispetto a questa ultima aveva specificato che la somma dissipata dalla moglie ammontava a cento milioni di lire dell’epoca; - a tale convocazione si presentò invece la Braido Vanna, dichiarando di averne titolo in qualità di vice Presidente della nuova società Andreon Arredamenti s.r.l. e non fornendo alcuna risposta ai quesiti posti dal Tribunale, come risulta dal verbale di udienza (08BRA); - è scontato che, in assenza di un tale abusivo intervento della Braido Vanna, si sarebbe potuta chiudere subito una vicenda che invece è destinata a battere ogni record di durata e di dolo; - nel 2005, dato che il primo versamento a fronte del sopra citato accordo di rateizzazione era pervenuto a mezzo assegno inviato per posta su carta intestata della Andreon s.r.l., la essedi studio inviò al Sig. Andreon Francesco, al suo indirizzo privato, diverso da quello della s.r.l., ma con copia per conoscenza allo avv. Giovanni Bonotto, varie raccomandate nelle quali lo invitava a rispettare le decisioni della magistratura che avevano individuato unicamente nella ditta individuale Andreon la parte in causa (09BRA); - nonostante la esplicita dichiarazione della essedi sas di attenersi alle decisioni della magistratura e di respingere di conseguenza ogni abusiva ingerenza della Andreon s.r.l., a quelle lettere rispondeva invece la Braido Vanna, a nome e per conto della s.r.l., sempre con copia per conoscenza al suo legale Giovanni Bonotto, di potersi ingerire nella causa in quanto debitrice in solido di Andreon Francesco; da parte sua essedi sas ribadì che le eventuali future rimesse sarebbero state considerate come provenienti da Andreon, poco importando se a valere sul conto corrente della società di cui era proprietario allo 80% (tanto più che gli era noto che il conto personale era infarcito di rimesse in nero e presumibilmente non era ritenuto dal debitore adatto a movimentazioni ufficiali in una causa civile); parecchi anni dopo, nel 2011, Sandro Dallavalle, convinto di trovarsi di fronte ad una banda criminale più che ad un comune evasore, prese la iniziativa di denunciare alla guardia di finanza questo genere di traffici (10BRA), specificando addirittura il n. di conto corrente, ma non risulta che questa controparte sia stata minimamente disturbata, essendo emerso nella ultra ventennale vicenda che gode di privilegi che sono a disposizione solamente degli appartenenti a certi sodalizi, la cui natura è evidenziata dalla totale impunità di cui è stato fatto ampio sfoggio; - da tutta questa documentazione, presente nel fascicolo, emerge che la Andreon s.r.l. aveva cercato di insinuarsi ripetutamente nella causa e pertanto la tesi del refuso sul mandato del ricorso in appello del 2001 era smentita; pertanto la Suprema Corte ha assunto la sua decisione su dati falsi, comunicati dal Sostituto Procuratore dr. Aurelio Golia; va detto tuttavia che, essendo molte altre le manipolazioni ordite da questa controparte, è assai probabile che tale documentazione (le sparizioni di fascicoli o estromissioni di documenti sono ricorrenti in questa vicenda) sia stata sottratta transitoriamente dal fascicolo e che quindi non solo la Suprema Corte, ma anche lo stesso dr. Aurelio Golia sia stato ingannato da Braido Vanna e sodali; - la ultima raccomandata inviata al Sig. Andreon nel 2005 è stata addirittura respinta dal destinatario (o, presumibilmente, dalla moglie, visto che il destinatario ha successivamente dichiarato di non esserne mai stato a conoscenza, il che significa che è stato commesso il reato di sottrazione di corrispondenza)(09BRA); tale respingimento della posta ha tuttavia un unico significato: allo interno della frode giudiziaria è stata commessa anche una truffa che, nonostante fosse stata intuita da Sandro Dallavalle, è stato impossibile evitare; ne deriva una autentica eversione in quanto, in questo nostro paese, se un debitore abbiente ha la accortezza di pagare il suo debito attraverso una sua società priva di risorse in quanto veicolo di sistematiche vendite in nero e questa ultima fa’ causa al malcapitato creditore per ottenere la restituzione della somma versata, questo creditore sarà costretto a difendersi sostenendo i relativi oneri, nella consapevolezza che, anche in caso di vittoria, non potrà mai recuperare i danni. In altre parole, tutti questi giudicanti non solo hanno violato l’art 393 c.p.c. facendo prevalere la loro volontà su quella della Cassazione, ma hanno fornito alla truffa una blindatura invincibile in quanto mai scalfita dai numerosi ricorsi presentati dal sottoscritto ogni qual volta gli è stato possibile! Nessuno ha riassunto l’appello e quindi la causa si chiuse con la sopravvivenza della sentenza di primo grado del 2000, ai sensi del combinato disposto degli articoli 393 e 310 del c.p.c. , ma anche dello art. 100 del c.p.c., che sancisce che nessuno può subire danno per non aver intrapreso iniziative giudiziarie contrarie al proprio interesse (e quindi era il ricorrente Andreon onerato di riassumere l’appello), come pure vale il principio generale della formazione progressiva del giudicato, uniformemente condiviso dalla giurisprudenza. Invece, dopo circa due anni dalla sentenza di Cassazione, la Andreon s.r.l., priva di ogni legittimazione attiva per decisione della Cassazione, si rivolge al vicino Tribunale di Conegliano (mentre competente per territorio era il Tribunale di Montebelluna, ove risiedevano i supposti debitori, sia la essedi studio sas in C.so Mazzini 10 che Sandro Dallavalle, in via del Solstizio, 2), per ottenere nel pieno di agosto del 2009 dal giudice Libero Mazza, immediatamente prima che andasse in quiescenza, un decreto ingiuntivo privo dei requisiti previsti dalla legge (in particolare la prova scritta) basato unicamente su un presupposto logico-giuridico che, non solo è privo di ogni consistenza ma è contraddetto da un mare di prove documentali (ivi compresi atti notarili). Il giudice Deli Luca, indifferente a tutto questo, appone la formula esecutiva, grazie alla quale controparte: - non rispettando l’obbligo di preventiva escussione, sancito addirittura nello stesso decreto ingiuntivo, appone immediatamente ipoteca sulla casa di famiglia di Sandro Dallavalle, atto che, come da dichiarazioni (documentate dalla registrazione telefonica) del responsabile della banca, dr. Flavio Pesce, ha impedito di ottenere in epoca successiva, quando anche gli altri provvedimenti esecutivi avevano manifestato la loro virulenza creando gravi danni, un finanziamento di euro 60.000 che avrebbe consentito di tamponare la situazione e mantenere aperta la attività lavorativa; - Sandro Dallavalle ha tentato di difendersi dalla aggressione giudiziaria sulla sua casa ma, intanto che la causa era stata rinviata al 2013 presso il giudice Bocconi, si inserisce non richiesta una giudice proveniente da Roma, Sabrina Ciocero, e respinge a tempo di record, senza spendere una riga di spiegazione alle obiezioni del mio legale, che pure avevano rappresentato bene l’obbrobrio giuridico che stavamo subendo, primo fra tutte la disobbedienza alla sentenza di Cassazione; poco dopo questa bella, velocissima impresa, la sopra citata giudice Sabrina Cicero, è tornata a Roma; (l’eventuale rapporto con il sostituto procuratore Giovanni Cicero è un segreto assolutamente ben custodito!); - estende a strascico i pignoramenti presso terzi verso banche del territorio anche estranee ad ogni rapporto con essedi (allo evidente scopo di dare massima pubblicità agli abusi subiti da essedi sas) ed ottenendo da parte della unica banca con cui la essedi sas aveva rapporti il congelamento del conto corrente, con gravissime ripercussioni sulla operatività (e sul tasso di interesse, visto che il conto era affidato ed aveva saldo passivo ); - - vende allo incanto TUTTI i beni strumentali della essedi sas, come pure mobili e suppellettili di valore unicamente affettivo (persino lo zerbino); questa stessa controparte in un suo atto ammette di aver ricavato, al netto delle spese, dalla vendita all’asta di tutti i beni strumentali, meno di 250 euro! E’ del tutto palese pertanto la finalità unicamente di arrecare grave danno! (11BRA) - da notare la perla che, mediante il pignoramento presso terzi, Andreon Francesco, proprietario allo 80% della Andreon Arredamenti s.r.l., dichiarata non legittimata dalla Cassazione, pignora a se stesso, in quanto ditta individuale, la somma di oltre 6.000 euro a fronte delle spese legali comminate ad Andreon Francesco dalla sentenza di Palmanova, in relazione alla controversia che questo ultimo aveva illegittimamente spostato sulla sua società, priva di mezzi come dimostra la venticinquennale storia dei suoi pubblici bilanci! - Ottiene da tutto quanto sopra, ma in particolare attraverso un accertamento fiscale guidato dallo interno della ditta, da un dipendente legato alla cricca, la estromissione della essedi sas da tale unica cliente, quale contropartita offerta da (solo per me ignoti) funzionari pubblici, in luogo di comminare sanzioni nell’ordine di decine di milioni di euro in relazione alla gravissima frode fiscale che avevano rilevato, come sono in grado di documentare; - Ho offerto ai livelli provinciale, regionale e nazionale della agenzia delle entrate (mediante p.e.c.) la opportunità di individuare le mele marce autrici di tale elevatissimo danno erariale, grazie alle informazioni che la mia attività presso la ditta mi aveva messo in grado di possedere (si occupano di beni strumentali di ingente valore e pertanto le prove in mio possesso sono ben difficili da far sparire) ma non ho ricevuto alcun riscontro. Quale miglior dimostrazione del potere della associazione a delinquere della quale i numerosissimi dettagli (ampiamente documentati) che emergono dalla lunga vicenda, che in questo contesto trascuro di riferire per esigenze di spazio, forniscono una prova inoppugnabile? Sorvolo anche sui numerosissimi atti processuali che sono nati da quel decreto ingiuntivo, seguiti da decine di magistrati che hanno INNANZI TUTTO VIOLATO SCIENTEMENTE, IN MANIERA COORDINATA, l’art. 393 seconda parte del c.p.c., che prevede che le decisioni della Suprema Corte siano vincolanti non solo per gli atti antecedenti, come è ovvio, ma anche per quelli successivi, dato che ostinatamente si rifiutano di prendere atto, non rispondendo nemmeno quando la cosa viene con grande evidenza ed enfasi loro sottolineata, sulla circostanza che la Andreon Arredamenti s.r.l., beneficiaria illegittima dei provvedimenti provvisoriamente esecutivi è espressamente dichiarata priva di legittimazione attiva dalla Corte di Cassazione che da deciso di accogliere le enfatiche dichiarazioni di Andreon Francesco che lui solo e nessuna società è la parte in causa! E’ chiaro che la valutazione se obbedire alla Cassazione o no è un elemento esterno e che viene prima di ogni valutazione di merito del magistrato, nella quale egli possiede una forte autonomia. Dato che tale disobbedienza, che viola la legge, coinvolge decine di magistrati, essa stessa è a mio avviso indice della capacità criminale del sodalizio! Mi soffermerò unicamente sui nodi principali, e cioè: - la sentenza di primo grado (01MA) del giudice Deli Luca (non competente per territorio), a favore della Andreon Arredamenti s.r.l. (dichiarata priva di legittimazione attiva dalla Suprema Corte) si basa essenzialmente sul seguente presupposto logico-giuridico, su cui mi astengo dal proporre aggettivi: - dato che controparte aveva inventato, dopo 12 anni dallo inizio della causa e poco dopo averla persa, che la essedi studio sas non aveva la legittimazione attiva, questo giudice riprende tale asserzione e precisa , in un punto della sentenza, che la vera parte in causa sarebbe una mai esistita ditta individuale essedi studio ed in un altro punto della sentenza, dichiara che la vera parte in causa sarebbe il professionista Sandro Dallavalle (figura giuridica effettivamente esistita, nell’ambito della quale Sandro Dallavalle aveva esercitato il ruolo di direttore amministrativo di una unica ditta sino alla fondazione della essedi studio sas, costituita per occuparsi della nuova attività in ambito informatico ); come avviene di solito, anche in questo caso la attività di lavoro autonomo è stata cessata formalmente alcuni anni dopo, quando erano definite tutte le pendenze); ma la plateale contraddizione del giudicante nello individuare due diverse figure giuridiche, nonostante fosse invece la terza (essedi sas) la parte in causa (come dimostrato da decine di prove documentali, compresi atti notarili) è assai significativa e non necessita di commenti; la invenzione era talmente paradossale che l’avv. Furlan (che temporaneamente sostituì Bonotto), che la aveva inserita solo dopo 12 anni dallo inizio della causa (incurante pertanto anche della prescrizione decennale) la abbandonò ben presto, tanto che stipulò nel 2005, a nome di Andreon Francesco, un accordo di rateizzazione con l’avv. Santarcangelo, a nome e per conto della essedi sas; sono parecchie decine le prove documentali che smentiscono tali falsi (compresi atti notarili), ma mi soffermo su una che ben rappresenta la paradossale situazione; in un recente atto (BRA.) la controparte afferma che mai nella A.T.P. intervenuta una decina di mesi prima dello inizio della causa la essedi studio ha “speso” il nome della sas (ebbene, il 05BRA. dimostra il livello di questa controparte, visto che la sas si è costituita in quel procedimento, con la sua intera ed esatta ragione sociale!) la sentenza del giudice Deli Luca fa’ discendere da tale falsa assenza di legittimazione attiva della essedi sas, la prescrizione decennale anche per chi (la mai esistita ditta individuale od il lavoratore autonomo?) sarebbe a suo dire il titolare della legittimazione attiva nella causa, visto che sono passati 25 anni e non si è mai costituita! (e come poteva farlo, se non esisteva? Bel presupposto logico-giuridico!) sfugge a questo magistrato che le somme versate da Andreon Francesco alla essedi sas sono frutto dello accordo stipulato nei primi mesi del 2005, tramite i rispettivi avvocati, fra la essedi sas ed Andreon Francesco, accordo cui questa controparte stessa ha dichiarato la estraneità della s.r.l. (13BRA.); sfugge (ma in realtà lo sa bene, in quanto gli è stato ampiamente sottolineato) altresì a questo magistrato che la sentenza di Cassazione ha sancito che le parti sono state definitivamente accertate e sono: essedi studio sas ed Andreon Francesco;(02MA) egli ha ritenuto di sostituire le sue elucubrazioni che fanno acqua da tutte le parti alle decisioni della Cassazione, la cui sentenza è stata allegata da controparte nella sua istanza del 2009 (e quindi non sono nemmeno possibili errori) , violando scientemente e per la ennesima volta l’art 393 c.p.c. Senza entrare in tutti i dettagli, a me sembra che il numero dei magistrati che a vario titolo hanno violato in maniera coordinata l’art 393 del c.p.c. o comunque si sono comportati in maniera irritale, sia ad un tempo la dimostrazione della tragedia che ha colpito il Nord Est ( a mio avviso, il recente emersione della corruzione del Mose, che in realtà era arcinota da anni, per lo meno da quando qualcuno ne aveva addirittura pubblicato un libro, è un sintomo che un certo partito fondato da vari pregiudicati per gravissimi reati è in declino. Altrimenti, ritengo, ed a maggior ragione in quanto i fatti corruttivi erano arcinoti da tanti anni, ritengo che certi magistrati che hanno ampiamente pubblicizzato la loro vicinanza a quel partito fondato da pregiudicati, quando era al massimo del potere, ben difficilmente si sarebbero mossi. Libero Mazza *** Deli Luca giudice primo grado, pensionando *** ** giudice primo grado Sabrina Cicero *** ** giudice primo grado Marica Loschi * g.o.t. Giovanna Cafiero * g.o.t. Elisa Fazzini giudice primo grado * Gorjan Sergio ***** Presidente Collegio in Appello seconda sezione civile De Luca Massimo * giudice/consigliere " Balletti Cinzia * giudice " " " " " " " Anselmo Tosatti * Mauro Bellano * Presidente Collegio di Appello terza sezione civile Giuseppe De Rosa *** " " " giudice/consigliere rel. " " " " " Patrizia Puccini giudice " " Antonella Zampolli " " " " " Maura Caprioli " " " " " " " Altri magistrati, alcuni dei quali sono stati indicati nuovamente nello esposto inviato via p.e.c. il 19/04/2014, hanno a mio avviso assunto comportamenti gravemente irrituali: Giovanni Cicero ***** Sostituto Procuratore a Treviso Federica Zambon * Gup Di Tullio ** g.o.t. ad Udine giudice a Treviso “ Francesco Pedoja ** “ I seguenti Procuratori o sostituti hanno sistematicamente ignorato i numerosi esposti, riguardo ai quali debbo sottolineare che non sono affatto ripetitivi: mano a mano che succedevano nuovi ed eclatanti eventi, semplicemente li segnalavo: Antonio Miggiani ** Sostituto a Treviso Antonio De Lorenzi ** " " Stefano Dragone ** Procuratore Trento Giuseppe Amato " " Sono state portate a conoscenza dei fatti anche le Procure Generali di Venezia e di Trento. Trovo particolarmente significativa la inerzia del Tribunale di Trento, ogni volta motivata con argomentazioni a mio avviso inconsistenti, dato che tutto quanto sopra rappresenta con grande evidenza, più che semplice notizia di reato, drammatica situazione eversiva che riguarda una intera vasta area del nostro paese. Non solo, la lunga vicenda è costellata di una grande quantità di eventi delittuosi, ampiamente descritti nel cdrom che è stato inserito in uno degli esposti su consiglio degli stessi collaboratori del procuratore e che giace invece, apparentemente nemmeno aperto, nel fascicolo archiviato. In particolare, con la p.e.c. del 19/04/2014 mi ero soffermato sul contenuto non banale di alcuni esposti. (03MA) Ebbene, le recenti p.e.c. da me inviate alla Prefettura di Treviso, con i relativi allegati, offrono un quadro della vicenda, aggiuntivo rispetto ai precedenti esposti, assai circostanziato ed ampiamente documentato: la frode giudiziaria, iniziata sino dal primo atto formale, cioè dal contratto Andreon-Essedi del 14/04/1989 firmato dolosamente dalla moglie del titolare Braido Vanna, non potrebbe essere più documentata! Anche tale mia iniziativa, espressamente mirata ad ottenere che il governo del paese sia messo al corrente di una situazione eversiva che incombe su buona parte del Nord Est, un tempo uno dei motori del paese ed ora penalizzato dalla impossibilità di attirare investitori stranieri e dalla fuga di sempre più numerosi imprenditori nostrani verso nazioni limitrofe, anche quelle, come ad esempio la Svizzera, che hanno un costo del lavoro più elevato. Conosco il caso di una importante e floridissima azienda, forte esportatrice, che è stata fatta fallire unicamente, a mio avviso, in quanto forte concorrente di una delle aziende entrate nel sodalizio, sia pure di malavoglia, inizialmente, in quanto concussa dalla cricca politico/giudiziario/burocratico/imprenditoriale di cui sopra! L’ennesimo falso contenuto nella sentenza emessa dal giudice Deli Luca, cioè che il contratto del 14/04/1989 è stato firmato dal Sig. Andreon, mentre invece la firma è palesemente quello della moglie Braido Vanna, rappresenta il perno di questa vicenda! Ma non è finita: di recente la Andreon Arredamenti s.r.l. ha presentato al Giudice della Esecuzione di Udine, il got Valerio Marra, una istanza per ottenere l’annullamento del pignoramento sospeso a carico di un bene di Andreon Francesco. Va premesso che alcuni anni or sono Andreon Francesco aveva chiesto identico provvedimento al giudice Calogero Calienno, del Tribunale di Palmanova, il quale aveva rigettato tale richiesta ed addebitato le spese (quelle stesse che sono state pignorate da Andreon s.r.l. su Andreon Francesco). Dato che la sentenza di rigetto è del 2010, quando erano in corso i provvedimenti esecutivi ottenuti da Andreon s.r.l. sui medesimi oggetti della sentenza a carico di Andreon Francesco, questo ultimo si è astenuto dal proporre ricorso per l’evidente imbarazzo di dover spiegare il cambio di casacca nel frattempo compiuto (da Andreon Francesco ad s.r.l.). Sembra che ora tale imbarazzo sia superato (dal 14 maggio al 23 giugno la riserva del got Valerio Marra non è ancora stata sciolta) ma durante la udienza che si è tenuta il 14 maggio, alla obiezione che non poteva essere la s.r.l. a ripetere la domanda di Francesco, l’avv. Giovanni Bonotto ha scritto di suo pugno nel verbale di udienza che il riferimento alla s.r.l. contenuto nella sua istanza è dovuto ad un errore. A mio avviso ha confessato quello che in realtà era, più che un errore un vero e proprio “orrore”, visto che lo stesso Bonotto a distanza di pochi giorni, nelle udienze del 27 e 29 maggio 2014 ha la disinvoltura di presentarsi nuovamente, sugli stessi fatti e quindi sulla stessa vertenza, a nome e per conto della Andreon s.r.l.! (14BRA Dato che il ricorso in appello avanti il Presidente della seconda sezione civile dr. Sergio Gorian, e soprattutto le precisazioni conclusionali presentate dal mio ultimo legale avv. Antonio Ingoia del foro di Roma (l’ex Procuratore aggiunto di Palermo) riguardavano unicamente la assenza di legittimazione attiva della Andreon s.r.l. e quindi la illegittimità dei titoli a suo favore, la circostanza che fossero passati pochi giorni dalla confessione dello avv. Bonotto e che il dr. Gorian nella sua sentenza abbia totalmente evitato di rispondere all’unica questione sollevata dallo avv. Ingoia non abbisogna di aggettivi! (05MA) Ma le ingannevoli informazioni alla Suprema Corte circa il ruolo della Andreon s.r.l., contenute nella istanza firmata dal probabilmente ignaro Andreon Francesco ed avallate per il tramite del ( a sua volta probabilmente tratto in inganno) Sostituto Aurelio Golia, non sono nemmeno la più disinvolta manipolazione documentale realizzata dalla vera controparte, cioè Braido Vanna ed accoliti (nei quali un ruolo di spicco assumono gli avvocati Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega ed il figlio Andreon Michele, artefice (secondo un perito calligrafo presso un Tribunale da me consultato) di frequenti falsificazioni della firma del padre Francesco ed anche corresponsabile della lettera (a mio avviso estorsiva in quanto pretendeva dal sottoscritto azioni non dovute e contrarie al proprio interesse, dietro minaccia di ritorsioni puntualmente realizzate).(15BRA) Infatti, la sentenza del Tribunale della esecuzione di Palmanova, smascherava la artefatta e dolosa manipolazione dello accordo di controparte formulata (ma solo ufficialmente) da Andreon Francesco (16BRA). Nonostante questo, la Andreon s.r.l. ripete il medesimo falso nella sua istanza del 2009 al vicino giudice di Conegliano; dato che tale istanza è stata trasformata tale e quale in decreto ingiuntivo, è evidente che questo stesso decreto, su cui si basano tutti i provvedimenti distruttivi e la sentenza di primo grado del giudice Deli Luca è fondato su una manipolazione documentale smascherata da sentenza, di Palmanova, passata in giudicato!(04MA) Ma non è ancora finita, costoro hanno riproposto la medesima manipolazione documentale anche nella loro istanza di cui alla udienza del 14/05/2014, sopra descritta! (14BRA) Riepilogando: - dal 1989 al 2002 la causa è stata coltivata a nome Andreon Francesco - dal 2002 al 2007(data della sentenza di Cassazione) la causa è ancora e sempre stata coltivata da Andreon Francesco, con un piccolo intervallo nel 2005 (mai tuttavia tradotto in atti legali) nel quale era la Andreon s.r.l. (09BRA) a cercare di introdursi mediante raccomandate alla essedi sas inviate per conoscenza anche all'avv. Giovanni Bonotto; - ma anche negli atti extra giudiziari, quali la conciliazione presso la Curia Mercatorum del 16/04/1999 (17BRA) e l'accordo fra avvocati delle parti del 2005 (16BRA) è sempre la Andreon ditta individuale e quindi Andreon Francesco ad agire in prima persona; non solo, come il solito, a presentarsi dolosamente a nome e per conto della ditta individuale in quel tentativo di mediazione, è ancora una volta BRAIDO VANNA insieme al fido Giovanni Bonotto, mentre non vi è traccia del soggetto designato ufficialmente come parte nella controversia, cioè Andreon Francesco! (17BRA) - dal 2009 (e, cosa particolarmente grave, dopo che la s.r.l. era stata esplicitamente dichiarata priva di legittimazione da parte della Suprema Corte nella sua sentenza del 2007, BRA) ad intervenire sulla vertenza di cui al contratto del 1989, si presenta questa volta la Andreon s.r.l, forte della sua insussistenza finanziaria documentata dai pubblici bilanci,. ed in tale veste promuove o si costituisce in una moltitudine di atti giudiziari; - nella udienza del 14/05/2014 presso il got di Udine Valerio Marra l'avv. Giovanni Bonotto confessa (in maniera autografa) che la Andreon s.r.l. è stata rappresentata per errore e che è invece Andreon Francesco legittimato nella causa (14BRA) - nelle udienze di Venezia del 27/05/2014 e di Treviso del 29/05/2014 lo stesso avv. Giovanni Bonotto torna a proporsi invece in rappresentanza della Andreon s.r.l..(19BRA) Ma non è ancora finita: siamo al gioco delle tre carte, in cui le due controparti ufficiali, presentate (dolosamente) volta per volta a seconda delle convenienze, sono Andreon Francesco ed Andreon arredamenti s.r.l., ma la vera controparte, come ormai documentato in maniera ineccepibile, è quella stessa che ha firmato di pugno il contratto del 1989 e che ha dato successivamente tanti, ampiamente documentati segni di se, cioè Braido Vanna, moglie di Andreon Francesco.(02BRA) Prima ancora che l'art 393 c.p.c., è una logica elementare ed universale a suggerire che un giudice di primo grado non può subentrare alla Suprema Corte per operare in maniera ad essa contrapposto, senza altra plausibile giustificazione che vessare un cittadino comune per compiacere persone insignificanti ma ben addentro un sistema criminale capace di ottenere un così durevole ed ostinato ribaltamento di ogni principio di legalità! Vale la pena di sottolineare che fra la sentenza della Suprema Corte ed il ricorso per decreto ingiuntivo al vicino tribunale di Conegliano non c’è alcun fatto nuovo! Dato che il quadro probatorio è talmente vasto e convergente da non ammettere dubbi, l'unica spiegazione razionale che possa spiegare come una Signora irascibile ed incolta sia riuscita e riesca ad orchestrare un frode giudiziaria avvalendosi anche, a mio avviso, di decine di magistrati ai vari livelli, oltre che avvocati, imprenditori e burocrati è che la famosa P2, (a suo tempo tenuta a bada dalla commissione parlamentare presieduta dalla autentica eroina nel secondo conflitto mondiale, la on. Tina Anselmi,di Castelfranco Veneto), ma che a distanza di un solo ventennio si è impadronita di vaste aree del nostro paese attraverso quel connubio fra Istituzioni che dovrebbero bilanciarsi a vicenda, connubio che passa attraverso quelle forze politiche i cui vertici erano fra i principali esponenti di quella loggia massonica, di cui si sono sicuramente perse le formalità rituali, ma di cui si sono conservate ed implementate le illecite relazioni e le capacità di conquistare un potere abnorme a scapito della democrazia e del benessere economico dello intero paese! Solo da poco tempo sono riuscito ad eliminare le consuete indebite pressioni sui miei legali (in alcuni casi documentate, in altri rese evidenti da errori che non sono affatto plausibili come preterintenzionali) rivolgendomi allo avvocato Antonio Ingoia, del foro di Roma, non solo distante fisicamente dalle pressioni del Presidente dell’Ordine degli Avvocati , ma anche e soprattutto, per la sua storia, ritenuto non avvicinabile persino da quella associazione criminale che a mio avviso estende il suo dominio su una vasta area, anche se si è dovuta fermare quando ha incontrato dei giudici onesti, che nella mia vicenda si sono rivelati essere una minoranza, anche se probabilmente ciò dipende dalla capacità del sodalizio criminale di indirizzare i miei processi verso certi giudici in maniera non certo casuale. A cominciare dal decreto ingiuntivo la cui istanza è stata inviata ad un giudice, non solo in procinto di andare in pensione, ma che non era nemmeno competente per territorio. Chi voglia approfondire la presente vicenda, non potrà che rendersi conto che una moltitudine di anomalie unidirezionali non può certo essere imputata alla casualità. D’altra parte, l’ordine degli avvocati dovrebbe rappresentare per il cittadino una garanzia, un argine verso eventuali abusi da parte dei magistrati. Ma tutto sta invece ad indicare che l’insegnamento della P2 trova ampia applicazione nel Nord Est. Un solo esempio: dopo che le seriali violazioni della deontologia e la commissione di numerosi reati da parte del legale di controparte sono state inutilmente denunciate all’Ordine, questo ultimo viene addirittura usato come una clava per premere sul mio legale, minacciandolo senza motivo di ricorso all’Ordine, al fine che tradisca la mia fiducia per favorire illecitamente controparte! Ma la frode è iniziata addirittura dalla data di firma del contratto, vale a dire dallo aprile 1989 (02BRA) ove, contrariamente a quanto falsamente affermato dal giudice Deli Luca nella sua sentenza (01BRA), la firma è stata abusivamente apposta dalla moglie Braido Vanna, cosa che non era stata da me notata a suo tempo, non conoscendo le firme di costoro, in quanto il contratto è stato scambiato per lettera e la apposizione delle firma è avvenuta a distanza, da ciascuna delle parti: sotto il timbro essedi studio, c’è la mia firma autentica, non quella di mia moglie, priva di qualsiasi ruolo nella ditta, specularmene alla situazione di controparte! Il confronto con le firme di ciascun socio della Andreon s.r.l. apposta in occasione della costituzione di tale società (01BRA), rende lapalissiana la frode in quanto documenta in maniera ineccepibile che la moglie non aveva alcun ruolo nella ditta individuale (e nemmeno interesse patrimoniale, dato che i coniugi erano in regime di separazione dei beni). Le recenti sollecitazioni di controparte (18BRA) ad adottare forti sanzioni a carico di Sandro Dallavalle (reo unicamente di ritenere che le decisioni della sentenza di cassazione vadano rispettate, in coerenza con l’art 393 del c.p.c.) sembra siano state accolte dal Presiedente della Seconda sezione civile, Gorjan Sergio, del tutto indifferente delle gravi irregolarità contenute nella comparizione presentata in udienza dallo avv. Bonotto (il che gli inibiva di affrontare gli argomenti di cui ha invece infarcito il suo atto) e soprattutto ha accuratamente evitato di fornire alcun riscontro ai puntuali rilievi della mia difesa, che richiamavano l’obbligo di rispettare le decisioni vincolanti della Cassazione, ha comminato un rimborso spese a favore di questa controparte il cui ammontare è molto vicino al valore della causa, precisato nella istanza del mio legale; il mare di parole spese dallo avv. Bonotto sono palesemente finalizzare a tentare di far dimenticare che qualsiasi giudice, prima ancora di entrare nel merito del processo, deve obbedire alle statuizioni della Cassazione, che escludono la pertinenza della s.r.l. beneficiaria dei titoli ottenuti indebitamente; buona parte di tali parole è dedicata alla diffamazione del sottoscritto; alcune calunnie, in continuazione con quelle pronunciate dallo stesso avv. Bonotto, sotto giuramento, nel luglio 2000, sono assolutamente documentate: in particolare mi riferisco alla calunnia, ribadita nel 2014, ma pronunciata per la prima volta, falsamente, sotto giuramento dallo avv. Bonotto nella sua testimonianza del 2000 (19BRA), che il sottoscritto avrebbe denunciato all’ordine degli avvocati il CTU Ruota indicandolo come responsabile della sparizione dei reperti sotto custodia del Tribunale (20BRA); per fortuna, la lettera scritta dallo avvocato di controparte al CTU in data 15/11/1996 (24BRA), oltre che essere preziosa nel dimostrare la personalità del Bonotto, dimostra chiaramente che era lui e non certo il CTU, come ha la disinvoltura di affermare, sotto accusa per la sparizione dei reperti dalla custodia del Tribunale. In tale occasione della sua falsa deposizione testimoniale del 2000, l’avv. Bonotto confessa finalmente anche qualcosa di vero, cioè che la mia parte avversa è in realtà la Braido Vanna, che ha apposto la firma sul contratto, e non invece il marito solo in parte al corrente delle iniziative giudiziarie intraprese a suo nome; in occasione della udienza davanti al magistrato Gorjan (18BRA) egli ha continuato a ripetere la calunnia che il sottoscritto si è spogliato dei beni per sottrarsi alle responsabilità in ordine alle spese presenti e future di causa; è documentato invece che Sandro Dallavalle ha esperito ogni tentativo per salvare i suoi beni, nonostante gli sforzi di parte avversa per anticipare di anni la apposizione di ipoteca sulla casa personale, di estendere a tappeto sulle banche del territorio il pignoramento presso terzi, in maniera tale da inibire ogni possibilità di finanziamento; il sottoscritto aveva chiesto un finanziamento di euro 60.000 per tamponare le emergenze finanziarie e che gli è stato rifiutato soltanto in quanto la banca ha scoperto la apposizione di ipoteca (di cui al procedimento 542/10) sulla casa personale, che se possibile era un provvedimento ancora più indebito degli altri, in quanto in contrasto con l’obbligo di preventiva escussione sancito senza se e senza ma dal decreto ingiuntivo. Ho assistito di presenza alla udienza davanti al magistrato Glrjan: le espressioni del corpo, ad ogni affermazione del Bonotto, mi hanno dato la impressione di trovarmi di fronte ad una vecchia conoscenza, avendo già letto su internet la sua storia (05MA). La controparte, priva di argomenti, si avventura a dichiarare che la istanza per Cassazione è successiva ed indipendente dai versamenti effettuati dalla Andreon s.r.l. per conto di Andreon Francesco, che ne era il possessore all’80% (18BRA) : si tratta dello ennesimo falso in quanto al 10/10/2005, data di notifica del ricorso, quasi la metà dei versamenti era già stata effettuata e comunque la sentenza di Cassazione, successiva a tutti i versamenti, ha deliberato la assenza di legittimazione della s.r.l., che di conseguenza non ha alcun titolo per chiederne la restituzione (che la s.r.l. fosse un terzo, un secondo od un quarto, quando Andreon ha versato le rate, è la successiva sentenza di Cassazione a sancire che la parte in causa e titolata ad intervenire nel processo è unicamente Andreon Francesco). Premesso che ben 6 giudici di primo grado hanno ignorato quanto sopra, come anche, ad oggi, altri sei appartenenti alla terza sezione civile di appello, altri cinque alla seconda sezione civile di appello, il giudice Libero Mazza, nemmeno competente per territorio) ha emesso un decreto ingiuntivo, nel pieno di agosto 2009, come ultimo atto prima di andare in quiescenza; tale decreto è privo del requisito di prova scritta (le prove documentali in contrario invece sono schiaccianti); è stato reso esecutivo dallo stesso giudice Deli Luca, che infine, nel 2013 ha emesso la lunga sentenza, di cui ogni riga è assai difforme dal vero (01MA); a me sembra proprio che la grande dovizia di parole in tale sentenza (84/13) sia mirata a far dimenticare che la causa di primo grado è, non solo un concentrato di false affermazioni, ma anche in palese contrapposizione (quindi in violazione dello art 393 c.p.c.) con la sentenza della Corte di Cassazione, allegata al ricorso stesso, che: - aveva autorizzato il ricorrente Andreon Francesco (22BRA)(che aveva UNICAMENTE chiesto di poter riassumere l'appello, senza spendere una sola riga sul merito della sentenza di primo grado) a riassumere l’ appello e non certo a ricorrere, dopo 2 anni, ad una vicina corte di primo grado, dopo che la sentenza di merito del 2000 era passata in giudicato in quanto MAI appellata (la tesi che sia stata la sentenza di primo grado mai esaminata da una corte superiore ad essere travolta dalla estinzione del processo e non invece il ricorso di appello rigettato per carenza di mandato (senza che la corte avesse minimamente affrontato il merito) e successivamente estinto come tutti gli atti ai sensi del combinato disposto degli articoli 393 e 310 del c.p.c. è semplicemente paradossale; è molto chiaro invece l'art 310 nel precisare che le sentenze di merito non vengono travolte dalla estinzione del processo; controparte sostiene che, secondo la giurisprudenza, ciò vale unicamente per quelle passate in giudicato; va osservato che ciò contrasta con l'articolo della costituzione che sancisce che le leggi vanno interpretate secondo il senso delle parole ma, anche ammesso in astratto che sia così, la sentenza di merito del 2000 è passata in giudicato in quanto mai appellata (in quanto l’unico appello è stato rigettato per carenza di mandato e successivamente travolto dalla estinzione del processo) e mai presa in esame da una corte superiore, secondo il principio di progressività del giudicato, cui fa' riferimento persino la sentenza di Cassazione citata da controparte nella sua comparsa di costituzione in appello nella causa principale presso la terza sezione (23BRA); ma il dolo di controparte è ulteriormente documentato dalla sua stessa ammissione, nel suo atto verso il giudice della esecuzione, che la sentenza di primo grado era rimasta inalterata (in quanto nemmeno presa in considerazione) dopo la sentenza di appello del 1994) (13BRA) - dato che la ricorrente in appello era la ditta individuale di Andreon Francesco non poteva che essere costui a riassumerlo (anzi, prendendo in prestito le parole usate dal giudice Deli Luca nella sua sentenza, ne era onerato), specialmente in quanto tutta la sua istanza era protesa ad affermare che nessuna società era pertinente nella causa e per di più la Suprema Corte aveva ripreso ed espressamente riaffermato il concetto da lui propugnato, cioè che la Andreon s.r.l. era estranea e non legittimata nel processo; (ma vi sono varie altre affermazioni in tal senso contenute in atti dello avv. Bonotto, su cui sorvoliamo per contenere le dimensioni della presente; - quello stesso art 393 c.p.c. afferma che le statuizioni della Suprema Corte sono vincolanti anche per il gli atti successivi e pertanto l'avv. Bonotto, che ha accondisceso anche su tale punto alla pretesa (già manifestata nel 2005 per raccomandata a lui per conoscenza) della sua cliente Braido Vanna di inserire la società s.r.l. nel processo in quanto, da una parte, grazie alla sua insussistenza finanziaria appositamente costruita (e le firme, artefatte per mano altrui, di Andreon Francesco sui bilanci si sprecano), la s.r.l. sino dallo inizio si era rivelata essere un baluardo contro i creditori (ivi compreso l’erario per la massiccia evasione fiscale, da me denunciata (nei dettagli, indicando persino il conto corrente bancario ove transitava il nero) inutilmente: ciò dovrebbe consentire di individuare i funzionari infedeli che non hanno dato corso alla circostanziata denuncia; così come recita il decreto ingiuntivo, il credito vantato da controparte è fondato su un presupposto logico-giuridico che fa' acqua da tutte le parti; la azione di questa controparte è risultata particolarmente incisiva a mio danno anche attraverso le false affermazioni fatte sotto giuramento dallo avv. Bonotto nel processo penale del 2000, nel corso del quale la testimonianza del CTU ha chiarito il vero, cioè che i reperti sotto custodia erano in origine sigillati e sono stati restituiti dal Bonotto nudi; in particolare l’avv. Bonotto, dopo aver tentato di spostare le sue responsabilità su una impiegata dello studio Nordio defunta (ma il CTU riferisce nella sua relazione che nel registro del Tribunale risulta che era stato lo studio Bonotto e non lo Studio Nordio a ritirare illegittimamente i reperti sotto custodia giudiziale: è evidente quindi la sua volontà di coinvolgere un POTENTE POLITICO come il procuratore aggiunto Nordio, figlio e fratello dei titolari dello studio omonimo); non sazio di calunniare una morta (06BRA), era solamente lui e non il CTU, come cerca di accreditare falsamente nei suoi atti recenti con rinnovata consapevolezza di dolo, sotto accusa per la sparizione dei reperti (23BRA); un dettaglio non irrilevante è che egli qualifica la essedi come "soc" (24BRA); non solo, (19BRA) dimostra che egli sotto giuramento ripete per esteso la parola "società" attribuita ad essedi, smentendo in anticipo in maniera plateale la invenzione della ditta individuale essedi, su cui si fonda unicamente la sentenza del giudice Deli Luca; invenzione fatta successivamente a tali ammissioni, fra l'altro dopo 12 anni (come rilevato tempestivamente dallo avv. Santarcangelo) dallo inizio della causa (e dopo averla persa) e quindi invenzione essa stessa palesemente prescritta! Per rendersi conto della strategia di controparte, che ha strumentalmente tirato in mezzo alcuni componenti della famiglia Nordio, occorre ricordare che questo ultimo era un ventennio fa’ l’unico magistrato nel paese a prendere pubblicamente e sistematicamente, sulla stampa nazionale , andando contro a tutti i suoi colleghi, le parti del movimento “forza italia” all’epoca quasi esclusivo detentore del potere politico ma che oggi è acclarato essere fondato da pregiudicati per gravi reati, il più innocuo dei quali, condannato per mafia, è stato di recente estradato nel nostro paese; (non è che tale procuratore aggiunto oggi abbia rinunciato al suo ruolo politico, avendo ripetuto all’ultimo convegno di Cernobbio le tesi sulla agilità politica del primo fondatore di tale partito, nonostante quasi ogni giorno giunga notizia di arresti dei suoi più importanti sodali); a parte le espressioni di opinione, che tuttavia assumono oggi un particolare sapore a causa delle condanne penali definitive per gravi reati da parte dei fondatori, ciò che è indicativo della volontà di controparte, anche attraverso la sopra descritta falsa testimonianza, di coinvolgere quel personaggio pubblico in una vicenda alla quale era totalmente estraneo, è il timore reverenziale che poteva incutere, sia nei confronti degli avvocati che dei giudicanti, avendo in quel periodo da poco disposto il sequestro di tutti i documenti in tutte le sedi del paese appartenenti al partito avverso (era il PDS se non ricordo male), ed affittato una villa per contenere una tale mole; successivamente, non avendo rinvenuto alcun indizio di reato, si giustificò asserendo di essere “un garantista”, vale a dire usando lo stesso “slogan” utilizzato con cadenza quotidiana da quel movimento che negli ultimi 20 anni è stato il primo responsabile della devastante esplosione della corruzione nel nostro paese. Riepilogando: - il giudice Deli Luca, dopo aver spezzato in mille un capello per cercare, senza riuscirci, di portare un qualche minimo elemento a favore della fantastica tesi che la essedi fosse una ditta individuale OPPURE (in altro punto della sentenza si contraddice, a dimostrazione che qualsiasi cosa eccetto il vero gli andasse bene) un lavoratore autonomo afferma perentoriamente che fu Andreon Francesco a sottoscrivere il contratto; nulla di più FALSO: - premesso che la Suprema Corte ha indicato la persona di Andreon Francesco come unica parte in causa e nessuno, tanto meno il giudice Deli Luca ha il potere di decidere diversamente, va ricordato che la firma nel contratto è palesemente della moglie Braido Vanna; (02BRA), il che significa che la trama fraudolenta è iniziata già dal primo atto ma anche che la responsabilità di questa BRAIDO VANNA va sommata a quella del marito; - la Braido ha inviato una lettera precisando di non voler pagare una fattura emessa dalla essedi sas (contenente in bella evidenza la partita iva della società)nel pieno del rapporto, vale a dire in data 31/10/1989; (04BRA) - ha inoltre annunciato per lettera alla sede della essedi sas di aver commissionato una indagine sul lavoro svolto sul computer a degli individui a tutto oggi ignoti e lo ha fatto POCO PRIMA e non DOPO la richiesta di ATP, nella quale si è costituita la ditta essedi studio sas, nel dicembre del 1989, circa 10 mesi prima dello inizio della causa (04BRA); - è lo stesso avv. Bonotto che sotto giuramento attesta nel 2000, riferendo dei fatti precedenti l’inizio della causa civile, che era Braido Vanna la mia vera controparte; ecco, ad esempio alcune sue testuali parole sotto giuramento: "Successivamente io passai qualche tempo a tranquillizzare la Signora Andreon Vanna Braido, la moglie del Sig. Andreon"(quella stessa che aveva mesi prima firmato abusivamente il contratto in luogo del marito, senza averne titolo, dimostrando in tal modo che la frode giudiziaria era concepita già dal primo atto dello aprile 1989);(06BRA) Sempre in quella deposizione sotto giuramento l’avv. Bonotto si riferisce alla essedi, qualificandola espressamente come società e smentendo pertanto in maniera categorica la invenzione escogitata anni dopo, a proposito della mai esistita ditta individuale essedi studio!(06BRA) - nei primi anni di causa la Braido Vanna si è presentata alla udienza nella quale era stato convocato, invece e solamente, il marito, come sopra riferito, deviando in tal modo lo svolgimento del processo (07BRA,08BRA); - nel 1991 l’avv. Bonotto ha illegittimamente ritirato dal Tribunale i reperti (tre casette di backup che contenevano la copia della situazione del computer come lasciata da essedi sas, ma in realtà già rovinata dallo intervento di sconosciuti preannunciato per lettera da Braido Vanna), reperti che erano in custodia, come raccomandato dal giudice, “nel contraddittorio delle parti”, cosa di cui era perfettamente a conoscenza visto che ha testimoniato di assistere la Braido Vanna sino dai primi momenti di tensione, ancora prima dello inizio della causa (nelle vesti, quindi, di “consigliere” e partecipe delle iniziative di Braido); - nel 1996 il CTU scopre che i reperti sono spariti e denuncia alla Procura; il sostituto presso la Pretura dr. Cicero individua immediatamente il responsabile, che quindi restituisce il maltolto dopo tre giorni, giusto il tempo utile per ricreare con comodo le cassette, prive degli originali sigilli; - dopo poco il dr. Cicero archivia asserendo “che era passato troppo tempo”; subito dopo è passato direttamente da “sostituto presso la Pretura” a “reggente della Procura di Treviso”, sorpassando tutti i sostituti presso la Procura, con maggiore anzianità, con un balzo di carriera mai visto! - la trattativa extra giudiziale del 06/04/1999 presso la curiam mercatorum è stata eseguita da Sandro Dallavalle per la essedi studio s.a.s. e da Braido Vanna (la firma del partecipante è esattamente la sua) per la Andreon Arredamenti (ancora in quella occasione, controparte si presentava come ditta individuale, omettendo di palesare che al suo posto era nata una nuova società: la Andreon Arredamenti s.r.l.); (17BRA) - nel 2000 la sentenza di primo grado riconosce il buon diritto della essedi sas ed emette la sentenza di merito; - nel 2000 avviene la (falsa su vari punti) deposizione testimoniale sopra descritta da parte dello avv. Bonotto, con relative calunnie, da me denunciate sia all’Ordine che alla Procura di Treviso, senza successo; (non hanno risposto che la mia denuncia era carente in qualche aspetto, come ad esempio le prove documentali: non hanno fornito alcuna spiegazione e basta!); - nel 2002 l’avv. Furlan, subentrato temporaneamente allo avv. Bonotto, aveva notato la coincidenza di indirizzo, in via del Solstizio, 2, fra Sandro Dallavalle e la sua s.a.s. e profitta di tale coincidenza per inventare la favola della ditta individuale essedi studio (mai esistita) e della conseguente assenza di legittimazione della sas; successivamente, di fronte alla documentazione che gli era stata opposta, da cui risultava fra l’altro che la coincidenza di indirizzi decorreva solamente dal 2000 e che in precedenza allo indirizzo cui erano indirizzate le raccomandate inviate dalla Braido Vanna era esistita solamente la essedi studio sas, tenendo conto anche di un mare di altre prove documentali, compresi atti notarili, prende atto della reale situazione ed abbandona la tesi da lui inventata, facendosi addirittura promotore di un accordo di rateizzazione fra Andreon Francesco ed essedi sas; ma, a parte questo, è la successiva sentenza di Cassazione ad individuare le parti: essedi sas ed Andreon Francesco; - nel 2002 si verificarono i primi episodi di giudici civili che si sono resi responsabili di gravi abusi, ampiamente documentati nel sito www.essedistudio.com/piovra (ove sono documentati numerosi altri episodi di comportamenti irrituali di magistrati negli anni dal 1996 al 2008); - nel 2005, per la prima volta dopo 15 anni di causa, la Braido Vanna pretende di inserire la Andreon s.r.l. in luogo di Andreon Francesco, titolare della ditta individuale; (ma tale pretesa, oltre che illegittima e contraria alle decisioni della magistratura, è evidentemente prescritta) - proprio per cautelarsi verso la illecita intromissione della s.r.l. il sottoscritto inviò, nel 2005 delle raccomandate espressamente indirizzate ad Andreon Francesco (con copia allo avv. Bonotto), al suo indirizzo privato, precisando d voler obbedire alla magistratura che aveva individuato unicamente nella ditta individuale e non nella società la controparte in causa; (09BRA) - a tali raccomandate si ostinava invece a rispondere la Braido Vanna a nome e per conto della società la cui assenza di legittimazione è stata così platealmente proclamata dal suo presidente e proprietario allo 80% Andreon Francesco nel suo ricorso per Cassazione, concetto (vincolante ai sensi dello art. 393), che la Suprema Corte ha accolto e ribadito espressamente; - nel 2010, prima che la maggior parte dei danni si fossero verificati, riuscii a superare il muro di gomma della moglie e del figlio ed a parlare per telefono direttamente con Andreon Francesco; egli si dimostrò desideroso di raggiungere un accomodamento ed, a dimostrazione che era la Braido Vanna a decidere, si prodigò per combinare un appuntamento telefonico con lei; - in quelle occasioni Andreon Francesco dichiarò di NON essere mai stato informato delle raccomandate a lui specificamente dirette nel 2005 (cosa tanto più grave in quanto le raccomandate scambiate in entrambi i sensi erano state inviate per conoscenza anche allo avv. Bonotto, che era ufficialmente il SUO avvocato, non della moglie!); La sottrazione di corrispondenza, già resa evidente dalla circostanza che si ostinava a rispondere la moglie nonostante gli espliciti e ripetuti richiami al fatto che il destinatario era personalmente Andreon Francesco, è definitivamente provata dalla registrazione di quelle telefonate, che ho riposto in molti luoghi sicuri! Come pure risulta evidente dalla registrazione telefonica con Braido Vanna, dalla quale emerge in maniera lapalissiana che chi decide (ed è di conseguenza la regista della intera frode giudiziaria) è la stessa Braido Vanna, con l’appoggio dello studio Bonotto/Bottega! (questa ultima in quelle occasioni riferì che la Bottega, socia dello studio, era coinvolta nella causa al pari di Bonotto) - la lettera estorsiva inviata alla Camera di Commercio di Udine ed in copia a me dimostra che la Braido Vanna ed il figlio Andreon Michele (questo ultimo protagonista di varie imitazioni della firma del padre, e lo dico avendo consultato un esperto accreditato presso un tribunale!) fornisce la ulteriore dimostrazione che la prima è la vera protagonista della frode giudiziaria e quindi la vera parte in causa e che nella attuazione del suo disegno si è avvalsa della collaborazione del figlio, che di conseguenza assume a sua volta delle gravi responsabilità penali (in particolare la sottoscrizione della lettera estorsiva, le firme false ad imitazione di quella del padre ecc.) e patrimoniali;(15BRA) - la firma che a me appare platealmente falsa (ma in questo caso sembra che abbiano abbandonato ogni cautela, in quanto nemmeno ci si sforza a farla somigliare a quella del Sig. Andreon Francesco) sullo atto di costituzione in appello depositato in udienza il 27/01/2014 dallo avv. Bonotto (23BRA), già fatto di per se di una gravità inaudita, alla luce di tutto quanto sopra assume un valore a mio avviso eclatante; mi riservo di avvalorare questo punto ricorrendo ad un perito grafologo; da notare che la convalida di tale firma è sottoscritta da un avvocato (Bonotto) che già si era reso responsabile di: a) falsa attribuzione, sotto giuramento, delle proprie, documentate in maniera ineccepibile, responsabilità in ordine alla illecita detenzione dei reperti, alla unica impiegata dello studio Nordio che nel frattempo era deceduta e quindi impossibilitata a difendere il suo onore; non occorrono commenti per qualificare tale azione, che dice tutto! negli atti recenti, forse per ovviare alle mie denunce di un atto così eclatante come il coinvolgimento di un innocente che nel frattempo era deceduto, tenta di accreditare che coinvolto nella sparizione dei reperti fosse invece il CTU (24BRA,23BRA), il quale invece si prodigò per denunciare la scomparsa dei reperti ed identificare il colpevole; b) calunnia, sotto giuramento, al sottoscritto di aver denunciato il CTU all'ordine degli avvocati; (06BRA); la directory "ordine avvocati" sul sito: www.essedistudio.com/piovra" documenta e smentisce al di la di ogni possibile dubbio tale calunnia che è stata ripetuta nei recenti atti (20BRA), in continuazione con la identica calunnia sotto giuramento del 2000! c) da sempre il sottoscritto ha, al contrario, preso atto del grande ed efficace impegno del CTU nello individuare il responsabile sia dello illegittimo ritiro che della illegittima detenzione per cinque anni dei reperti, che è risultato essere Giovanni Bonotto! c’è da aggiungere che in realtà l’unica ad avere gli strumenti (il computer esclusivo, non compatibile con gli altri, come usava in quegli anni) per eseguire la manipolazione dei reperti che si desume chiaramente dalle descrizioni fatte dal CTU nelle sua relazioni (ne erano stati prelevati tre e restituiti due che contenevano tutto quanto era in precedenza distribuito sui tre originali) e di conseguenza la rottura dei sigilli e la plateale manipolazione dei reperti è a mio avviso attribuibile a Braido Vanna, che con ogni probabilità si è servita degli individui che avevano acceduto indebitamente al computer nel 1989 , per manipolare in maniera plateale i reperti, non ricordandosi evidentemente di come erano in origine e non supponendo che il CTU avrebbe descritto minutamente lo stato dei reperti sia in origine che in occasione della restituzione da parte di Bonotto, che inchiodano controparte alla sua ennesima plateale manipolazione; questo ultimo, nello evidente tentativo di farle scudo……, ha pensato bene di accusare dolosamente prima la defunta e poi il CTU! d) fra gli avvocati Furlan per parte Andreon Francesco e Santarcangelo per parte essedi sas viene stipulato un accordo di rateizzazione del debito di Andreon Francesco (e non della s.r.l. definita estranea a quello accordo dallo stesso avv. Bonotto in un suo atto 13BRA); dato che l’accordo non viene rispettato essedi procede al pignoramento della quota di proprietà di A.Francesco nella sua ditta immobiliare di Ligneo (UD); la controparte ottiene una sospensione di quel pignoramento rappresentando alla got di Palmanova Federica Zambon un versione falsa e manipolata di tale accordo; e) la causa di sospensione passa quindi al togato Calogero Calienno e la sentenza da lui emessa (in giudicato) ricostruisce gli esatti termini di tale accordo e smentisce la falsa ricostruzione di controparte, rigettando le sue richieste;(16BRA) f) controparte ripete tale falsa ricostruzione nella sua istanza di decreto ingiuntivo, istanza trasformata tale e quale in decreto, il che implica che contiene un vistoso falso, provato da sentenza passata in giudicato;(04MA) g) controparte ripete ulteriormente tale falso (o manipolazione documentale che dir si voglia) anche nella recente nuova istanza al giudice per la esecuzione di Udine (essendo soppressa la sede distaccata di Palmanova)(14BRA) ; h) nella sua conclusionale del 2000 (25BRA) l’avv. Bonotto invita espressamente l’avvocato di parte avversa a tradire la fiducia del suo cliente, Sandro Dallavalle per punirlo del suo “miserabile sospetto”! i) nel 2010 in un suo fax l’avv. Bonotto ripete le pressioni sullo avv. di controparte minacciandolo di “ricorrere all’Ordine degli Avvocati”, presumibilmente profittando delle coperture che a mio avviso sempre gli aveva offerto il Presidente dell’Ordine, avv. Paolo De Girolami, come descritto nella directory ordine Avvocati del sito 6) l'avv. Bonotto, nella sua ultima costituzione in udienza di appello del 27/05/2014, si lamenta della insistenza di Dallavalle Sandro nel proclamare sempre le stesse cose e gli attribuisce un intento persecutorio; in realtà il sottoscritto si limita a richiamare l'articolo 393 del c.p.c. che sancisce che le decisioni della Suprema Corte sono vincolanti oltre che, come è ovvio, per tutti i fatti precedenti, anche per gli atti successivi, confidando di trovare prima o poi un giudice disposto a rispettare la legge!; N.B. questa controparte si ostina ad ignorare sia gli uni che gli altri, e poi ha il coraggio di accusare me di ostinazione; 7) esattamente in data 14/05/2014, quindi due settimane prima delle udienze di Venezia del 27/05/2014 e di Treviso del 29/05/2014, si è tenuta una udienza presso il giudice della esecuzione di Udine, cui la Andreon s.r.l. si era rivolta per ottenere l'annullamento del pignoramento sospeso, sempre inerente agli stessi fatti trattati nella unica controversia fra essedi ed Andreon); ebbene, dato che la precedente identica domanda rivolta al magistrato Calogero Calienno che aveva esercitato negli anni scorsi quella funzione (domanda da lui rigettata, ancora nel 2010) alla contestazione di parte essedi sas che non poteva essere la s.r.l. a ripetere questa volta al g.o.t. Valerio Marra, succeduto al giudice Calienno la medesima domanda posta a suo tempo da Andreon Francesco e rigettata ed alla ulteriore sottolineatura che la Andreon s.r.l. era in ogni caso non legittimata per decisione della Cassazione, l'avv. Giovanni Bonotto ha fornito una unica risposta, cioè che il riferimento alla s.r.l. contenuto nel suo atto era un errore. Tutto questo è cristallizzato nel verbale di udienza stilato di pugno dallo avv. Giovanni Bonotto e da lui letto ad alta voce (saltando tuttavia nella lettura la parola “dolosamente” riferita alle dichiarazioni in udienza di Sandro Dallavalle! (14BRA) N.B. Ebbene, a pochi giorni di distanza da tale confessione, l’avv. Bonotto nelle udienze del 27/05/2014 e del 29/05/2014 torna alla versione precedente, in sfregio non solo alle disposizioni della Cassazione (per la ennesima volta), ma, a mio avviso, al più elementare decoro! Dato che tutto questo è potuto accadere grazie al (a mio avviso) comportamento irrituale coordinato e continuativo di decine di magistrati, non solo il C.S.M. che è intervenuto prima che venisse emanata qualsiasi sentenza (e questo potrebbe spiegare le sue blande decisioni: sembra che ad essere colpito sia stato solamente il dr. Schiavon, evidentemente anello più debole della catena, tanto è vero che era stato lui a denunciare pubblicamente che all’atto del suo insediamento aveva trovato un chiodo sulla poltrona; suppongo che se avesse posseduto un cavallo, probabilmente gli avrebbero fatto trovare la testa, sulla sua poltrona), ma l’intero governo deve prendere atto del danno che producono i fatti sopra descritti offrendo una tale immagine di come funziona la giustizia nel nord est, danno materiale e morale a carico del sottoscritto e dei suoi familiari, ma danno per l’intero territorio ed anche per la intera nazione. Il governo manifesta costantemente la volontà di risolvere con la massima tempestività i mali del nostro paese ma non potrà che impiegare decenni per far dimenticare l’obbrobrio giuridico di cui la giustizia nelle province di Treviso e Venezia ha dato prova e sperare finalmente di richiamare gli investitori stranieri e gli investitori italiani che hanno de localizzato anche in paesi dove il costo del lavoro è assai più elevato! A mio avviso, siamo ben oltre il dolo! Mi dispiace che l’avv. Giovanni Bonotto si sia così esposto in quanto gli sono infinitamente grato per le innumerevoli cantonate che ha preso, credo per ansia da prestazione. Da una parte comprendo il suo interesse nel coltivare la “gallina dalle uova d’oro” anche a scapito di Andreon Francesco, ufficialmente il suo cliente, che invece si è sempre preoccupato della dilapidazione del pur, in origine, consistente patrimonio personale, a cominciare da quei 100 milioni che aveva dovuto riconoscere alla Philips nella seconda metà degli anni 80! Suppongo che la Braido ormai sappia troppe cose e chi si è esposto a suo favore non possa più uscirne! I danni prodotti dalla iscrizione di ipoteca sono elevatissimi in maniera a se stante e concorrono con i due pignoramenti a carico essedi (uno dei quali caratterizzato dalla vendita all'asta di TUTTI i beni strumentali (tanto più grave in quanto di valore irrisorio, come emerge dalla dichiarazione UNEP (26BRA) e dalle dichiarazioni scritte e verbali (a mio avviso illegittime in quanto fuori dai limiti imposti dalla legge, dato che introdotte solamente in udienza) fatte dallo avv. Bonotto nella udienza di appello del 27/05/2014; (insieme all'altro pignoramento, presso terzi, a pioggia verso vari Istituti di Credito che non avevano rapporti con essedi sas, per provocare il massimo di pubblicità negativa) hanno condotto di fatto alla rovina finanziaria Sandro Dallavalle e la sua società, che ha dovuto chiudere la attività con conseguente perdita del corrispettivo annuo di euro 72.000 frutto della collaborazione con una unica azienda, quella stessa che è stata concussa da funzionari del fisco che hanno addirittura rinunciato a riscuotere a favore dello erario decine di milioni di euro pur di ottenere in alternativa la mia estromissione da quello che era in pratica l'unico cliente! Sono in grado di provare anche questo ultimo, delicatissimo punto (anche in questo caso la documentazione è riposta in molti luoghi sicuri) e spero di arrivare al governo, nonostante l’ostruzionismo apparente della Prefettura, cui mi ero rivolto a tal fine ormai quasi tre mesi fa’, per chiedergli se per il paese fosse più utile la mia estromissione dal mondo del lavoro oppure le decine di milioni di euro da raccogliere in conseguenza della evasione accertata. Non sono in grado invece di identificare i nomi dei responsabili in quanto alla mia richiesta in tal senso inviata molto tempo fa’ via p.e.c. ai livelli provinciale, regionale e nazionale della agenzia delle entrate nessuno ha risposto! Saprà il governo rintracciare e punire i responsabili? Nonostante numerosi tentativi, non sono ancora riuscito a riprendere la attività che è ferma da anni! In ogni caso: - per quanto attiene alla ipoteca sulla casa, essendo di gran lunga antecedente i pignoramenti, è stata la unica causa del respingimento del finanziamento di euro 60.000 che avevo chiesto nel tentativo di salvarmi dalla chiusura della attività e dalla svendita della casa, cosa che posso provare avendo conservato la registrazione del colloquio telefonico con il funzionario di banca Sig. Flavio Pesce, che ha espressamente dichiarato che se non avesse scoperto dopo approfondita indagine tale ipoteca il finanziamento sarebbe stato erogato, essendo tutte le altre indagini e formalità superati; di conseguenza, è dovuta seguire la svendita della casa (valore di mercato euro 500.000, valore di svendita euro 350.000) e la chiusura della attività! Vanno aggiunte le spese notarili, gli interessi di mora, le imposte di registro anche per l’acquirente ecc. del valore approssimativo di altri euro 20.000. - ma il danno maggiore è evidentemente quello della perdita del lavoro; esso si sta mano a mano accumulando, in cifre annuali di 72.000 euro all’anno, da ormai oltre 3 anni; - dato che la frode è iniziata sino dal 14/04/1989, un ruolo notevole hanno anche i costi legali, accentuati dalla circostanza che ho dovuto cambiare ben 5 avvocati (6 in luogo di 1) e li ho dovuti cercare a distanze crescenti, date le indebite pressioni che hanno sempre subito. I danni morali, sopportati in 25 anni dai miei familiari, sono comunque di gran lunga superiori a quelli materiali! A scanso di equivoci tuttavia debbo precisare che la chiusura della attività è avvenuta con onore, senza insolvenze, nonostante i gravissimi danni subiti da quella che io ritengo essere una vera banda che ha realizzato esattamente i metodi ed i programmi della nota P2! Sono orgoglioso di avere pazientemente raccolto le prove che inchiodano tanti “sepolcri imbiancati”, come li chiama il Santo Padre, alle loro responsabilità. Al di la delle intromissioni ufficiali ogni volta differenti a seconda dello interesse del momento da parte della ditta individuale oppure della Andreon s.r.l., la vera controparte è ampiamente documentato essere la Braido Vanna, con la collaborazione di intensità crescente nel tempo del figlio Andreon Michele! E' indispensabile pertanto che mediante opportune iniziative vengano estese ai due le responsabilità patrimoniali per i danni materiali e morali patiti dal sottoscritto e dai suoi familiari in 25 anni di più che documentata frode giudiziaria. Nel 2010 ho presentato in udienza alla got Loschi dei documenti che ritenevo fondamentali per illustrare la situazione (si trattava della copia di un esposto già presentato alla Procura, di un esposto al giudice della esecuzione e della copia della dichiarazione UNEP presentata in precedenza, che faceva riferimento alla assenza di legittimazione attiva della s.r.l. stabilita dalla Cassazione, ma che si continuava ad ignorare ostinatamente)(06MA); la got mi ha risposto di depositarli in Cancelleria, cosa che ho fatto immediatamente; dopo qualche tempo, in una successiva udienza, la got, obbedendo ad una precisa richiesta dello avv. Giovanni Bonotto, ha estratto da una cartellina appositamente preparata tali documenti e me li ha restituiti (non lei, ma l'avv. Bonotto sosteneva che erano offensivi: io invece ritengo che unicamente rappresentassero i fatti in maniera veritiera e senza specifiche offese e non è certo colpa mia se tali fatti vengono ritenuti imbarazzanti dallo avv. Bonotto, così come presumibilmente avverrà per quanto sopra riferito). Come emerge dalla dichiarazione UNEP riguardante il pignoramento oggetto dello appello del 27/05/2014, anche il sottoscritto personalmente, e non solo i miei avvocati ha denunciato, prima che venissero creati i maggiori danni, la assenza di legittimazione attiva della Andreon s.r.l., decretata dalla Cassazione riunita in Camera di Consiglio. Come già sopra accennato, nel 2010, prima di subire i maggiori danni, ho tentato nuovamente di trovare una composizione amichevole con Andreon Francesco che aveva dimostrato la massima disponibilità ma anche tale iniziativa è stata interrotta dalla Braido, sicura come era di riuscire a sopraffare grazie allo (incredibile ma ampiamente documentato) comportamento irritale, coordinato e continuativo da parte di decine di magistrati!(27BRA) In tali contatti telefonici, di cui conservo la registrazione, è emerso quello che a mio avviso è forse il reato di maggiore gravità: la sottrazione della corrispondenza da me inviata nel 2005 personalmente al Sig. Andreon Francesco, a cui rispondeva sempre la moglie nonostante le mie proteste. Era doveroso, fra l’altro, che quanto meno l’avv. Bonotto, cui tutta questa corrispondenza nei due sensi era inviata per conoscenza, mettesse il suo cliente al corrente delle mie cortesi missive!(09BRA) Credo che pochi cittadini italiani abbiano provato a resistere, come ho fatto io, ed a subire la vera tortura, che toglie letteralmente il respiro, di non potersi scrollare di dosso per oltre venti anni il piede che schiaccia senza scampo, rappresentato da una concomitanza di giudici da una parte, ed avvocati concussi dall’altra (senza appesantire ulteriormente, le prove da me raccolte sono esaustive) che fanno strame della giustizia e della democrazia solamente per assecondare le velleità di una come la Braido Vanna Nel suo atto di comparsa in appello presentata in udienza riprende (ancora una volta abusivamente, essendo un fatto dichiarazione del Presidente del Tribunale di Treviso dr. qualificava come “farneticazioni” quanto da me pubblicato dimenticando comunque di far presente che probabilmente è pressione scritta, esercitata sulla giudice Fazzini, che (18BRA)l’avv. Bonotto nuovo) la Schiavon che sul sito sopra citato, stata tale evidente aveva dichiarato il falso (non è affatto vero che la avevo denunciata al CSM) al solo fine di essere autorizzata ad uscire da questa vicenda che evidentemente opprimeva anche lei, nonostante il ruolo, ad incastrare il suo autore in quanto, successivamente, in coincidenza con la fase conclusiva di una indagine disciplinare aperta dal C.S.M. sulla mia vicenda, su istanza della Ministra Severino, lo Schiavon rassegnava le dimissioni dalla magistratura accompagnandole con accenti polemici molto gravi nei confronti del C.S.M.; egli ha dato ai giornalisti delle spiegazioni a mio avviso assai deboli sulla causa delle sue dimissioni, riguardanti una presunta incompatibilità con la attività dei figli (uno avvocato, l’altro commercialista, se non vado errato); mi chiedo, non lo sapeva da sempre che lavoro facevano i suoi figli? E dire che in un primo tempo avevo riposto una certa fiducia nel dr. Schiavon, in quanto aveva pubblicamente denunciato che al momento del suo insediamento come Presidente del Tribunale aveva trovato un chiodo sulla sua poltrona. Tale esternazione mi incoraggiò a rivolgermi a lui con fiducia; quando, poco dopo seppi che era in corso una ispezione ministeriale (il capo degli ispettori era Arcibaldo Miller, famoso per avere a suo tempo tentato senza successo di incastrare Ilda Mocassini e Gherardo Colombo) mi resi subito conto dei pericoli che incombevano su di me ed infatti, di lì a qualche mese (eravamo nel 2009) riprese la persecuzione fraudolenta con inaudita violenza. Ad onore della Ministra Severino, debbo dire che a distanza di una settimana dal mio esposto a lei rivolto, lessi sulla stampa che Arcibaldo Miller aveva dato le dimissioni!(27BRA) Tornando alla udienza di appello presieduta da Gorjan, è la ennesima dimostrazione che la controparte, non essendosi costituita entro i termini, non solo si avventura in dichiarazioni che sarebbero illecite anche se non diffamatorie, come invece sono, ma si attacca a degli specchi sempre più scivolosi, probabilmente avendo sul collo il fiato della Braido Vanna che è certamente in grado di scoperchiare ciò che è avvenuto dietro le quinte, che si presume essere di immane gravità dato che anche la sola punta dello iceberg da me svelata lo è in misura inaudita. Mi riferisco in particolare ad un tentativo di incastrarmi mediante una offerta milionaria di riciclaggio via mail, da me denunciata alla Procura (incontrando il solito muro di gomma); ho preso la iniziativa di rivolgermi alla polizia postale (senza precisare che la Procura aveva già insabbiato la mia denuncia) ed ho saputo che la mail era partita da Amsterdam e non dallo oriente come voleva apparire e che non era possibile sapere di più in quanto il governo (nel periodo di massimo successo per quel partito fondato da pregiudicati, se non ricordo male) aveva disdettato gli accordi di polizia fra Italia ed Olanda. E’ lecito chiedersi quali siano i motivi di una tale disdetta e quali altri gravi fatti nascondano? Nonostante mi sia rivolto a numerose istituzioni inquirenti, a cui ho anche riferito che il fascicolo che conteneva la mia denuncia su tale fatto anomalo risulta essere sparito dalla Procura di Treviso, tutto tace.(28BRA) Presumibilmente a causa di quella che io ritengo ansia da prestazioni, nella udienza a Treviso del 29/05/2014 l’avv. Bonotto si è lasciato andare ad annotazioni sul verbale di udienza, illecite in quanto al di fuori del consentito, trattandosi di udienza per la precisazione delle conclusioni; in particolare ricordo che ha citato le udienze di appello recenti, nel tentativo di avvalorare le sue affermazioni che invece sono smentite in maniera ineccepibile dalla sovrabbondante documentazione; ha depositato anche la sentenza di primo grado del giudice Deli Luca, che ho ritenuto opportuno commentare nella nota a parte (01MA), dato che in pratica ogni affermazione di quel giudicante è smentita da documentazione ineccepibile ed in particolare si contrappone pienamente alla sentenza di Cassazione, decisa in Camera di Consiglio;(la contrapposizione, va sottolineato, non riguarda solamente la assenza di legittimazione della Andreon s.r.l. ma anche la individuazione delle parti: essedi sas ed Andreon Francesco!) - l’avv. Bonotto si è dato la “zappa sui piedi” in quanto ciò mi ha consentito di insistere con il mio legale al fine di far seguire alle annotazioni di controparte la frase che essa era delegittimata per decisione vincolante della Cassazione, inserendo anche copia della sentenza della Suprema Corte, che provvidenzialmente avevo portato con me; a tale proposito tuttavia va sottolineato che il riferimento alla sentenza di Cassazione ed una copia della stessa è allegata alla istanza di decreto ingiuntivo; ne deriva, a mio parere, che tutti i giudici che hanno successivamente deliberato in violazione delle decisioni della Suprema Corte e quindi della legge si sono a mio avviso assunti delle gravi responsabilità, non potendo nemmeno attribuire ad errore materiale i loro infausti provvedimenti esecutivi; - la decisione finale del giudice Paolo Nasini è stata di concedere 60 giorni per i chiarimenti riguardanti i fatti nuovi ed altri 20 giorni per le contro repliche; quale occasione migliore per mettere a nudo la frode giudiziaria, alla luce di tutto quanto sopra? Che si sia finalmente realizzata la mia speranza, sempre invano coltivata, di incontrare finalmente un giudice desideroso di approfondire i fatti anzi che ignorarli sistematicamente? - non mi soffermo sulle consuete pressioni esercitate nei confronti dei miei avvocati, ragione per cui ho dovuto cambiarne parecchi; alcune di esse sono documentate, altre sono desumibili da certi comportamenti: ad esempio, nonostante i miei solleciti via pec per presentare con ampio anticipo sulla scadenza l’appello sul pignoramento presso terzi, uno dei precedenti legali lo ha scientemente presentato oltre i termini di 6 mesi (in realtà mi sono sorti molti dubbi che realmente non andasse applicata la sospensione feriale, dato che, proprio la circostanza non casuale che subito prima della mia udienza, derogando senza apparente motivo dalla sequenza delle numerazioni, in appello del 27/05/2014 sia stata trattata una udienza nella quale l’avv. soccombente citava una sentenza della Cassazione a sezioni riunite per avvalorare che trattandosi di causa civile, successiva e separata da quella di esecuzione, andasse considerato il periodo feriale, il che ricalcava esattamente la situazione del mio precedente appello rigettato per ritardo nella presentazione della istanza). La mia impressione è che il Presidente della seconda sezione abbia derogato dalla sequenza prevista delle cause solamente per farmi assistere a quella decisione! Manovra che invece mi ha convinto del contrario. Per concludere, anche il domiciliatario presso la udienza di appello presso la seconda sezione tenuta il 27/05/2014 ritengo che sia rimasto impressionato dalla apparente dimostrazione di sintonia fra la Corte e l’avv. Bonotto, tanto che, pur essendo un brillante avvocato, non ha osato riferire (come avevamo concordato poco prima) del verbale di udienza a Udine del 14/05/2014,(14BRA) nel quale l’avv. Bonotto, rispondendo all’atto di controparte che solleva il problema della assenza di legittimazione attiva della Andreon s.r.l. decisa dalla Cassazione, confessa di suo pugno che “si è trattato di un errore”. Dato che nelle udienze del 27 e 29, di poco successive, sostiene l’esatto contrario, quale maggiore prova del nove della sua piena partecipazione alla frode ordita dalla moglie di Andreon Francesco, cui questo ultimo ha cercato di rimediare, come testimoniano sia le telefonate registrate che la sottrazione della corrispondenza scambiata nel 2005, tanto più grave in quanto ne era a conoscenza di quello che formalmente era il suo avvocato, Giovanni Bonotto? Quelli sopra elencati sono solamente gli episodi principali ampiamente documentati, talmente sovrabbondanti da rendere superfluo riferire anche di quelli, di minore importanza in questa sede, pure numerosi in quanto inchiodano vari magistrati ad atti platealmente contrari al loro dovere. Sempre disposto a fornire ogni chiarimento, come pure a rettificare (pur essendo certo che non ve ne siano) eventuali punti non sufficientemente documentati o chiari. In fede Sandro Dallavalle