Premesso che il sottoscritto Sandro Dallavalle sta subendo dal 1989 una frode giudiziaria da parte di
un sodalizio che ha la capacità di ottenere atti giudiziari contrari alla legge, mediante i quali riesce a
togliere ogni diritto (in primis quello di proprietà, nonostante sia uno dei cardini della nostra civiltà)
a qualsiasi cittadino che entri anche casualmente, come nel mio caso, nel suo mirino.
Premesso che sono a conoscenza di altri casi analoghi, che tuttavia non creano allarme sociale in
quanto le vittime, stante anche la nota inefficienza del nostro sistema giudiziario, al quale
attribuiscono genericamente la causa delle loro disavventure, se ne fanno una ragione e subiscono
passivamente, in totale coerenza con quanto avviene generalmente nella stagione politica e sociale
attuale, che fortunatamente sembra abbia superato lo stadio della maggiore virulenza, ma che dovrà
subire ancora per decenni le conseguenze del proliferare della delinquenza di ogni tipo, a partire da
quella di matrice politico/giudiziaria.
E’ solamente a causa della mia determinazione a difendere la mia dignità di cittadino che ho potuto
far emergere innumerevoli prove del fenomeno delinquenziale che, non a caso, dal principale
focolaio che si trova a Venezia, ha invaso gran parte del Nord Est, in particolare la vicina Treviso.
Dato che la vicenda è assai articolata e lunga, per non perdere il filo conduttore, ho deciso di
indicare gli allegati con due distinte numerazioni progressive:
- con la estensione di BRA (abbreviazione di Braido);
- con la estensione di MA (abbreviazione di magistrato).
La società essedi studio sas, costituita nel 1988 per la vendita e personalizzazione di programmi
software per la gestione aziendale, ha stipulato il 14/04/1989 un contratto con la ditta individuale
Andreon Francesco. (.01BRA)
Durante la esecuzione del contratto, nello autunno del 1989 si sono verificate delle tensioni con la
Sig.ra Braido Vanna, moglie del titolare (03BRA), Andreon Francesco, che si era inserita in luogo
della persona in un primo tempo designata come controparte tecnica, il rag.. Fanizzi. (02BRA).
Poco prima di rivolgersi al Tribunale per chiedere l'accertamento tecnico preventivo (A.T.P.)
(04BRA), la Braido annuncia di aver incaricato alcune persone, a tutto oggi ignote, di interferire
con il lavoro svolto dalla essedi sas sul computer della ditta Andreon e di non voler pagare la
fattura emessa da essedi sas il 31/10/1989, che esponeva con evidenza la sua esatta partita IVA,
fatto che contraddice clamorosamente le insinuazioni di controparte sulla asserita mancanza di
“spendita del nome della sas”.
La essedi studio s.a.s. si costituisce e l'accertamento tecnico preventivo (05BRA) si svolge con esito
positivo, nonostante alcune incongruenze nei dati causate dallo abusivo intervento di estranei
annunciato dalla controparte, come detto sopra. Come riferisce il C.T.U. (consulente tecnico
d’ufficio nominato dal Tribunale) ing. Ruota in quella occasione viene fatto il backup del contenuto
del computer, distribuito su tre cassette, depositate debitamente sigillate in custodia al Tribunale di
Treviso "nel contraddittorio delle parti" secondo la raccomandazione del giudice.
La Braido Vanna evita di rispondere al formale invito da parte essedi sas di formulare una volta per
tutte in maniera definitiva le sue richieste e continua invece nelle sue estemporanee richieste di
modifica, alcune delle quali prive di qualsiasi costrutto. Di ciò si trova traccia nelle raccomandate
che detta Braido inviava alla essedi studio, al suo indirizzo di C.so Mazzini, 10, a Montebelluna.
Nel 1996 viene decisa una nuova perizia per accertare la entità dei lavori supplementari richiesti da
Braido e svolti nel 1989 da essedi sas.
Il C.T.U., scopre che le cassette sono sparite dalla custodia del Tribunale e denuncia il fatto alla
polizia. Ben presto, dato che in un registro del Tribunale si rileva che l'indebito ritiro era stato
effettuto nel 1991, vale a dire ben 5 anni prima, dallo "Studio Bonotto", l'avvocato che in
precedenza, in qualità di praticante presso lo studio Nordio, legale della ditta Andreon, aveva
seguito personalmente la pratica sino dai primi contrasti sorti fra Sandro Dallavalle, legale
rappresentante ed unico soggetto attivo nella società, che non aveva dipendenti, e la Sig.ra Braido
Vanna, che si era interposta abusivamente, violando le intese iniziali e si rifiutava di precisare per
iscritto ed una volta per tutte che cosa voleva.(03BRA)
Su invito del CTU a restituire i reperti immediatamente, l'avv. Bonotto li riconsegna, privi degli
originali sigilli, dopo tre giorni (giusto il tempo per ricreare le cassette di backup che probabilmente
erano andate smarrite, dato che successivamente, dalle descrizioni dei reperti fatte dal CTU nelle
sue relazioni al momento del loro deposito ed al momento della loro riconsegna, si è scoperto che,
in luogo delle originarie tre cassette, ne sono state restituite due che contenevano tutti i dati in
precedenza distribuiti sulle tre depositate in custodia presso il Tribunale).
A quel punto sorge una controversia fra Sandro Dallavalle ed il CTU, in quanto questo ultimo
risponde in maniera evasiva alla domanda posta dal giudice, di fare chiarezza sulle circostanze della
restituzione dei reperti, in particolare circa la rottura dei sigilli. Sandro Dallavalle scrive una
raccomandata al CTU lamentandosi della sua risposta "omertosa" e minacciandolo di ricorrere alla
magistratura, ai giornali, ed all'albo dei periti, aggiungendo, onde evitare equivoci, che lo avrebbe
fatto nell'ambito della trasparenza e della legalità, se non avesse ammesso il vero, cioè che i reperti
spariti erano in origine sigillati.
Il CTU querela e ne nasce un processo di stile sovietico (06BRA) nell'ambito del quale:
- il ctu ammette finalmente che lui apponeva sempre i sigilli;(curiosa la espressione colorita per
coprire l’imbarazzo di smentire se stesso “c’era sempre un po’ di ceralacca”)
- l'avv. Giovanni Bonotto tenta di addossare la responsabilità dello indebito ritiro dei reperti alla
unica impiegata dello Studio Nordio che nel frattempo era deceduta a causa di un incidente, ed in
tal modo coinvolge nella vicenda lo stretto parente dell'autorevole
POLITICO/MAGISTRATO di Venezia, Carlo Nordio, arcinoto nel panorama politico
nazionale per essersi costantemente speso, scrivendo sui giornali nazionali, a favore del
partito fondato da quelli che ora sono divenuti notissimi pregiudicati per gravi reati;
- l'avv. Giovanni Bonotto testimonia falsamente, sotto giuramento, che Sandro Dallavalle ha
denunciato il CTU all'ordine degli avvocati; alla domanda del giudice di confermare, ripete
tale falsa accusa.
Il sostituto Procuratore presso la Pretura, Giovanni Cicero, insiste nella archiviazione sulle
responsabilità di Bonotto, con la strana causale che “è passato troppo tempo”. Dallo indebito ritiro
forse, ma non certo dalla indebita detenzione e restituzione e dalla indebita rottura dei sigilli. . Il gip
respinge una prima volta ma poi, essendo evidente che la Procura era determinata a non incriminare
il Bonotto, nonostante fosse assolutamente chiara la sua gravissima responsabilità, accetta di
archiviare rilevando ed annotando sul suo atto la incongruenza delle cassette restituite rispetto a
quelle in origine poste sotto custodia.
Dopo poco tempo Giovanni Cicero compie un incredibile balzo di carriera, ottenendo l’incarico di
reggente della Procura di Treviso, avendo superato tutti i sostituti presso la Procura, quindi con
maggiore esperienza ed anzianità di servizio, nonostante il suo incarico presso la Pretura indicasse
che si trovava al primo gradino. Un interessante articolo di Antonio Stella, celebre autore di best
sellers sulla “casta”, ha lui come protagonista (07MA). Pensando che fosse ancora nei guai, ho
voluto conoscere la Signora Ada Stefan, oggetto di tanto accanimento da parte di quel magistrato:
quella esemplare Signora invece mi ha spiegato che il politico oggetto di tante strabilianti premure
ha avvertito l’imbarazzo ed ha ritirato la querela.
Nel 2000 la sentenza di merito è favorevole ad essedi sas. Nel 2001, a 12 anni dallo inizio della
causa, e quindi ben oltre i termini di prescrizione decennale, la controparte “inventa” che Sandro
Dallavalle non era intervenuto nel 1989 a nome e per conto della società essedi studio sas ma invece
a nome e per conto di una mai esistita essedi studio ditta individuale e ricorre in appello.
In sede di sentenza, la corte Veneziana respinge la istanza di appello per una carenza formale nel
mandato firmato da Andreon Francesco a nome della società In tal modo, la essedi studio sas è
venuta a conoscenza che nel 1991 la controparte aveva fondato una nuova società, la Andreon
Arredamenti s.r.l., nella quale Andreon Francesco aveva confluito la maggior parte delle poste
contabili della ditta individuale(ma non il debito verso essedi studio, che aveva tenuto per se, come
alcune altre poste patrimoniali, convinto come era di vincere la causa) a fronte della sua quota dello
80% mentre la moglie Braido Vanna ed il figlio Andreon Michele avevano versato in contanti la
loro quota del 10% ciascuno, dato che non avevano alcun rapporto con la ditta individuale.
Nel febbraio 2005, avendo abbandonato evidentemente la inconsistente tesi della assenza di
legittimazione attiva della essedi sas, Andreon Francesco e la essedi studio sas, a mezzo dei
rispettivi legali, concordano la rateizzazione di circa due anni di quanto dovuto .
In data 10/10/2005, dopo aver versato quasi la metà delle rate, Andreon Francesco ricorre in
Cassazione contro il respingimento della sua istanza di Appello, adducendo, come UNICO
ARGOMENTO, che il riferimento alla società nel mandato era dovuta ad un mero refuso e
formulando quindi la UNICA RICHIESTA di poter riassumere l’appello. La istanza di Cassazione,
e di conseguenza anche la sentenza, non ha preso in considerazione e non contiene ALCUN
RILIEVO sulla sentenza di merito del 2000.
Essedi sas presenta un contro ricorso contestando che la controparte non aveva inserito nel suo
ricorso la documentazione di norma .
Contrariamente alle aspettative di essedi, supplisce alla carenza di documentazione presentata da
parte di Andreon il sostituto procuratore di Cassazione dr. Aurelio Golia, che attesta di avere
verificato che MAI nella causa o fra le parti si era presentata la Andreon s.r.l. ed avvalorando di
conseguenza che il vizio nel mandato fosse effettivamente da imputare ad un mero refuso.
La Suprema Corte accolse totalmente la UNICA richiesta di controparte, avallata dal Sostituto
Procuratore, specificando espressamente che della costituzione della Andreon s.r.l. era stata data
comunicazione a “mero titolo informativo” e che non era legittimata nella causa sempre coltivata da
Andreon Francesco e concesse i termini per un nuovo ricorso in appello, presso un collegio in
diversa composizione.
Sandro Dallavalle fece una ricerca nella documentazione presente del fascicolo processuale ed
arrivò alla conclusione che la Suprema Corte aveva fondato la sua decisione su informazioni false,
come ampiamente documentato come segue:
- in un verbale dei primi anni di causa (07BRA) risulta che il Tribunale convocò il titolare
della ditta individuale Andreon Francesco per formulargli vari quesiti sulla controversia, in
particolare sulle infelici esperienze antecedenti il contratto con essedi, ove lo stesso Andreon
era solito lamentarsi delle velleità in materia di software della consorte, grazie alle quali la
ditta era stata costretta a sborsare ingenti danni alle multinazionali Honeywell e Philips, in
particolare rispetto a questa ultima aveva specificato che la somma dissipata dalla moglie
ammontava a cento milioni di lire dell’epoca;
-
a tale convocazione si presentò invece la Braido Vanna, dichiarando di averne titolo in
qualità di vice Presidente della nuova società Andreon Arredamenti s.r.l. e non fornendo
alcuna risposta ai quesiti posti dal Tribunale, come risulta dal verbale di udienza (08BRA);
-
è scontato che, in assenza di un tale abusivo intervento della Braido Vanna, si sarebbe potuta
chiudere subito una vicenda che invece è destinata a battere ogni record di durata e di dolo;
- nel 2005, dato che il primo versamento a fronte del sopra citato accordo di rateizzazione era
pervenuto a mezzo assegno inviato per posta su carta intestata della Andreon s.r.l., la essedi
studio inviò al Sig. Andreon Francesco, al suo indirizzo privato, diverso da quello della s.r.l.,
ma con copia per conoscenza allo avv. Giovanni Bonotto, varie raccomandate nelle quali lo
invitava a rispettare le decisioni della magistratura che avevano individuato unicamente nella
ditta individuale Andreon la parte in causa (09BRA);
- nonostante la esplicita dichiarazione della essedi sas di attenersi alle decisioni della
magistratura e di respingere di conseguenza ogni abusiva ingerenza della Andreon s.r.l., a quelle
lettere rispondeva invece la Braido Vanna, a nome e per conto della s.r.l., sempre con copia per
conoscenza al suo legale Giovanni Bonotto, di potersi ingerire nella causa in quanto debitrice in
solido di Andreon Francesco; da parte sua essedi sas ribadì che le eventuali future rimesse
sarebbero state considerate come provenienti da Andreon, poco importando se a valere sul conto
corrente della società di cui era proprietario allo 80% (tanto più che gli era noto che il conto
personale era infarcito di rimesse in nero e presumibilmente non era ritenuto dal debitore adatto
a movimentazioni ufficiali in una causa civile); parecchi anni dopo, nel 2011, Sandro
Dallavalle, convinto di trovarsi di fronte ad una banda criminale più che ad un comune evasore,
prese la iniziativa di denunciare alla guardia di finanza questo genere di traffici (10BRA),
specificando addirittura il n. di conto corrente, ma non risulta che questa controparte sia stata
minimamente disturbata, essendo emerso nella ultra ventennale vicenda che gode di privilegi
che sono a disposizione solamente degli appartenenti a certi sodalizi, la cui natura è evidenziata
dalla totale impunità di cui è stato fatto ampio sfoggio;
-
da tutta questa documentazione, presente nel fascicolo, emerge che la Andreon s.r.l. aveva
cercato di insinuarsi ripetutamente nella causa e pertanto la tesi del refuso sul mandato del
ricorso in appello del 2001 era smentita; pertanto la Suprema Corte ha assunto la sua
decisione su dati falsi, comunicati dal Sostituto Procuratore dr. Aurelio Golia; va detto
tuttavia che, essendo molte altre le manipolazioni ordite da questa controparte, è assai
probabile che tale documentazione (le sparizioni di fascicoli o estromissioni di documenti
sono ricorrenti in questa vicenda) sia stata sottratta transitoriamente dal fascicolo e che
quindi non solo la Suprema Corte, ma anche lo stesso dr. Aurelio Golia sia stato ingannato
da Braido Vanna e sodali;
- la ultima raccomandata inviata al Sig. Andreon nel 2005 è stata addirittura respinta dal destinatario
(o, presumibilmente, dalla moglie, visto che il destinatario ha successivamente dichiarato di non
esserne mai stato a conoscenza, il che significa che è stato commesso il reato di sottrazione di
corrispondenza)(09BRA); tale respingimento della posta ha tuttavia un unico significato: allo
interno della frode giudiziaria è stata commessa anche una truffa che, nonostante fosse stata intuita
da Sandro Dallavalle, è stato impossibile evitare; ne deriva una autentica eversione in quanto, in
questo nostro paese, se un debitore abbiente ha la accortezza di pagare il suo debito attraverso una
sua società priva di risorse in quanto veicolo di sistematiche vendite in nero e questa ultima fa’
causa al malcapitato creditore per ottenere la restituzione della somma versata, questo creditore sarà
costretto a difendersi sostenendo i relativi oneri, nella consapevolezza che, anche in caso di vittoria,
non potrà mai recuperare i danni. In altre parole, tutti questi giudicanti non solo hanno violato l’art
393 c.p.c. facendo prevalere la loro volontà su quella della Cassazione, ma hanno fornito alla truffa
una blindatura invincibile in quanto mai scalfita dai numerosi ricorsi presentati dal sottoscritto ogni
qual volta gli è stato possibile!
Nessuno ha riassunto l’appello e quindi la causa si chiuse con la sopravvivenza della sentenza di
primo grado del 2000, ai sensi del combinato disposto degli articoli 393 e 310 del c.p.c. , ma anche
dello art. 100 del c.p.c., che sancisce che nessuno può subire danno per non aver intrapreso
iniziative giudiziarie contrarie al proprio interesse (e quindi era il ricorrente Andreon onerato di
riassumere l’appello), come pure vale il principio generale della formazione progressiva del
giudicato, uniformemente condiviso dalla giurisprudenza.
Invece, dopo circa due anni dalla sentenza di Cassazione, la Andreon s.r.l., priva di ogni
legittimazione attiva per decisione della Cassazione, si rivolge al vicino Tribunale di Conegliano
(mentre competente per territorio era il Tribunale di Montebelluna, ove risiedevano i supposti
debitori, sia la essedi studio sas in C.so Mazzini 10 che Sandro Dallavalle, in via del Solstizio, 2),
per ottenere nel pieno di agosto del 2009 dal giudice Libero Mazza, immediatamente prima che
andasse in quiescenza, un decreto ingiuntivo privo dei requisiti previsti dalla legge (in particolare la
prova scritta) basato unicamente su un presupposto logico-giuridico che, non solo è privo di ogni
consistenza ma è contraddetto da un mare di prove documentali (ivi compresi atti notarili).
Il giudice Deli Luca, indifferente a tutto questo, appone la formula esecutiva, grazie alla quale
controparte:
- non rispettando l’obbligo di preventiva escussione, sancito addirittura nello stesso decreto
ingiuntivo, appone immediatamente ipoteca sulla casa di famiglia di Sandro Dallavalle, atto
che, come da dichiarazioni (documentate dalla registrazione telefonica) del responsabile
della banca, dr. Flavio Pesce, ha impedito di ottenere in epoca successiva, quando anche gli
altri provvedimenti esecutivi avevano manifestato la loro virulenza creando gravi danni, un
finanziamento di euro 60.000 che avrebbe consentito di tamponare la situazione e
mantenere aperta la attività lavorativa;
-
Sandro Dallavalle ha tentato di difendersi dalla aggressione giudiziaria sulla sua casa ma,
intanto che la causa era stata rinviata al 2013 presso il giudice Bocconi, si inserisce non
richiesta una giudice proveniente da Roma, Sabrina Ciocero, e respinge a tempo di record,
senza spendere una riga di spiegazione alle obiezioni del mio legale, che pure avevano
rappresentato bene l’obbrobrio giuridico che stavamo subendo, primo fra tutte la
disobbedienza alla sentenza di Cassazione;
poco dopo questa bella, velocissima impresa, la sopra citata giudice Sabrina Cicero, è
tornata a Roma; (l’eventuale rapporto con il sostituto procuratore Giovanni Cicero è un
segreto assolutamente ben custodito!);
-
estende a strascico i pignoramenti presso terzi verso banche del territorio anche estranee ad
ogni rapporto con essedi (allo evidente scopo di dare massima pubblicità agli abusi subiti da
essedi sas) ed ottenendo da parte della unica banca con cui la essedi sas aveva rapporti il
congelamento del conto corrente, con gravissime ripercussioni sulla operatività (e sul tasso
di interesse, visto che il conto era affidato ed aveva saldo passivo );
-
-
vende allo incanto TUTTI i beni strumentali della essedi sas, come pure mobili e
suppellettili di valore unicamente affettivo (persino lo zerbino); questa stessa controparte in
un suo atto ammette di aver ricavato, al netto delle spese, dalla vendita all’asta di tutti i beni
strumentali, meno di 250 euro! E’ del tutto palese pertanto la finalità unicamente di arrecare
grave danno! (11BRA)
-
da notare la perla che, mediante il pignoramento presso terzi, Andreon Francesco,
proprietario allo 80% della Andreon Arredamenti s.r.l., dichiarata non legittimata dalla
Cassazione, pignora a se stesso, in quanto ditta individuale, la somma di oltre 6.000 euro a
fronte delle spese legali comminate ad Andreon Francesco dalla sentenza di Palmanova, in
relazione alla controversia che questo ultimo aveva illegittimamente spostato sulla sua
società, priva di mezzi come dimostra la venticinquennale storia dei suoi pubblici bilanci!
-
Ottiene da tutto quanto sopra, ma in particolare attraverso un accertamento fiscale guidato
dallo interno della ditta, da un dipendente legato alla cricca, la estromissione della essedi
sas da tale unica cliente, quale contropartita offerta da (solo per me ignoti) funzionari
pubblici, in luogo di comminare sanzioni nell’ordine di decine di milioni di euro in
relazione alla gravissima frode fiscale che avevano rilevato, come sono in grado di
documentare;
-
Ho offerto ai livelli provinciale, regionale e nazionale della agenzia delle entrate (mediante
p.e.c.) la opportunità di individuare le mele marce autrici di tale elevatissimo danno erariale,
grazie alle informazioni che la mia attività presso la ditta mi aveva messo in grado di
possedere (si occupano di beni strumentali di ingente valore e pertanto le prove in mio
possesso sono ben difficili da far sparire) ma non ho ricevuto alcun riscontro. Quale miglior
dimostrazione del potere della associazione a delinquere della quale i numerosissimi dettagli
(ampiamente documentati) che emergono dalla lunga vicenda, che in questo contesto
trascuro di riferire per esigenze di spazio, forniscono una prova inoppugnabile?
Sorvolo anche sui numerosissimi atti processuali che sono nati da quel decreto ingiuntivo, seguiti da
decine di magistrati che hanno INNANZI TUTTO VIOLATO SCIENTEMENTE, IN MANIERA
COORDINATA, l’art. 393 seconda parte del c.p.c., che prevede che le decisioni della Suprema
Corte siano vincolanti non solo per gli atti antecedenti, come è ovvio, ma anche per quelli
successivi, dato che ostinatamente si rifiutano di prendere atto, non rispondendo nemmeno quando
la cosa viene con grande evidenza ed enfasi loro sottolineata, sulla circostanza che la Andreon
Arredamenti s.r.l., beneficiaria illegittima dei provvedimenti provvisoriamente esecutivi è
espressamente dichiarata priva di legittimazione attiva dalla Corte di Cassazione che da deciso di
accogliere le enfatiche dichiarazioni di Andreon Francesco che lui solo e nessuna società è la
parte in causa! E’ chiaro che la valutazione se obbedire alla Cassazione o no è un elemento esterno
e che viene prima di ogni valutazione di merito del magistrato, nella quale egli possiede una forte
autonomia. Dato che tale disobbedienza, che viola la legge, coinvolge decine di magistrati, essa
stessa è a mio avviso indice della capacità criminale del sodalizio!
Mi soffermerò unicamente sui nodi principali, e cioè:
-
la sentenza di primo grado (01MA) del giudice Deli Luca (non competente per territorio), a
favore della Andreon Arredamenti s.r.l. (dichiarata priva di legittimazione attiva dalla
Suprema Corte) si basa essenzialmente sul seguente presupposto logico-giuridico, su cui mi
astengo dal proporre aggettivi:
- dato che controparte aveva inventato, dopo 12 anni dallo inizio della causa e poco dopo averla
persa, che la essedi studio sas non aveva la legittimazione attiva, questo giudice riprende tale
asserzione e precisa , in un punto della sentenza, che la vera parte in causa sarebbe una mai
esistita ditta individuale essedi studio ed in un altro punto della sentenza, dichiara che la vera
parte in causa sarebbe il professionista Sandro Dallavalle (figura giuridica effettivamente
esistita, nell’ambito della quale Sandro Dallavalle aveva esercitato il ruolo di direttore
amministrativo di una unica ditta sino alla fondazione della essedi studio sas, costituita per
occuparsi della nuova attività in ambito informatico ); come avviene di solito, anche in questo
caso la attività di lavoro autonomo è stata cessata formalmente alcuni anni dopo, quando erano
definite tutte le pendenze);
ma la plateale contraddizione del giudicante nello individuare due diverse figure giuridiche,
nonostante fosse invece la terza (essedi sas) la parte in causa (come dimostrato da decine di
prove documentali, compresi atti notarili) è assai significativa e non necessita di commenti;
la invenzione era talmente paradossale che l’avv. Furlan (che temporaneamente sostituì
Bonotto), che la aveva inserita solo dopo 12 anni dallo inizio della causa (incurante pertanto
anche della prescrizione decennale) la abbandonò ben presto, tanto che stipulò nel 2005, a nome
di Andreon Francesco, un accordo di rateizzazione con l’avv. Santarcangelo, a nome e per conto
della essedi sas;
sono parecchie decine le prove documentali che smentiscono tali falsi (compresi atti notarili),
ma mi soffermo su una che ben rappresenta la paradossale situazione; in un recente atto (BRA.)
la controparte afferma che mai nella A.T.P. intervenuta una decina di mesi prima dello inizio
della causa la essedi studio ha “speso” il nome della sas (ebbene, il 05BRA. dimostra il livello
di questa controparte, visto che la sas si è costituita in quel procedimento, con la sua intera ed
esatta ragione sociale!)
la sentenza del giudice Deli Luca fa’ discendere da tale falsa assenza di legittimazione attiva
della essedi sas, la prescrizione decennale anche per chi (la mai esistita ditta individuale od il
lavoratore autonomo?) sarebbe a suo dire il titolare della legittimazione attiva nella causa, visto
che sono passati 25 anni e non si è mai costituita! (e come poteva farlo, se non esisteva? Bel
presupposto logico-giuridico!)
sfugge a questo magistrato che le somme versate da Andreon Francesco alla essedi sas sono
frutto dello accordo stipulato nei primi mesi del 2005, tramite i rispettivi avvocati, fra la essedi
sas ed Andreon Francesco, accordo cui questa controparte stessa ha dichiarato la estraneità della
s.r.l. (13BRA.);
sfugge (ma in realtà lo sa bene, in quanto gli è stato ampiamente sottolineato) altresì a
questo magistrato che la sentenza di Cassazione ha sancito che le parti sono state
definitivamente accertate e sono: essedi studio sas ed Andreon Francesco;(02MA)
egli ha ritenuto di sostituire le sue elucubrazioni che fanno acqua da tutte le parti alle
decisioni della Cassazione, la cui sentenza è stata allegata da controparte nella sua istanza
del 2009 (e quindi non sono nemmeno possibili errori) , violando scientemente e per la
ennesima volta l’art 393 c.p.c.
Senza entrare in tutti i dettagli, a me sembra che il numero dei magistrati che a vario titolo hanno
violato in maniera coordinata l’art 393 del c.p.c. o comunque si sono comportati in maniera irritale,
sia ad un tempo la dimostrazione della tragedia che ha colpito il Nord Est ( a mio avviso, il recente
emersione della corruzione del Mose, che in realtà era arcinota da anni, per lo meno da quando
qualcuno ne aveva addirittura pubblicato un libro, è un sintomo che un certo partito fondato da vari
pregiudicati per gravissimi reati è in declino. Altrimenti, ritengo, ed a maggior ragione in quanto i
fatti corruttivi erano arcinoti da tanti anni, ritengo che certi magistrati che hanno ampiamente
pubblicizzato la loro vicinanza a quel partito fondato da pregiudicati, quando era al massimo del
potere, ben difficilmente si sarebbero mossi.
Libero Mazza ***
Deli Luca
giudice primo grado, pensionando
*** ** giudice primo grado
Sabrina Cicero *** ** giudice primo grado
Marica Loschi *
g.o.t.
Giovanna Cafiero *
g.o.t.
Elisa Fazzini
giudice primo grado
*
Gorjan Sergio *****
Presidente Collegio in Appello seconda sezione civile
De Luca Massimo
* giudice/consigliere "
Balletti Cinzia
* giudice
"
"
"
"
"
"
"
Anselmo Tosatti
*
Mauro Bellano
* Presidente Collegio di Appello terza sezione civile
Giuseppe De Rosa ***
"
"
"
giudice/consigliere rel. "
"
"
" "
Patrizia Puccini
giudice
" "
Antonella Zampolli
"
"
"
"
"
Maura Caprioli
"
"
"
"
"
"
"
Altri magistrati, alcuni dei quali sono stati indicati nuovamente nello esposto inviato via p.e.c. il
19/04/2014, hanno a mio avviso assunto comportamenti gravemente irrituali:
Giovanni Cicero
***** Sostituto Procuratore a Treviso
Federica Zambon
*
Gup Di Tullio
**
g.o.t. ad Udine
giudice a Treviso
“
Francesco Pedoja **
“
I seguenti Procuratori o sostituti hanno sistematicamente ignorato i numerosi esposti, riguardo ai
quali debbo sottolineare che non sono affatto ripetitivi: mano a mano che succedevano nuovi ed
eclatanti eventi, semplicemente li segnalavo:
Antonio Miggiani
** Sostituto a Treviso
Antonio De Lorenzi **
"
"
Stefano Dragone ** Procuratore Trento
Giuseppe Amato
"
"
Sono state portate a conoscenza dei fatti anche le Procure Generali di Venezia e di Trento.
Trovo particolarmente significativa la inerzia del Tribunale di Trento, ogni volta motivata con
argomentazioni a mio avviso inconsistenti, dato che tutto quanto sopra rappresenta con grande
evidenza, più che semplice notizia di reato, drammatica situazione eversiva che riguarda una intera
vasta area del nostro paese. Non solo, la lunga vicenda è costellata di una grande quantità di eventi
delittuosi, ampiamente descritti nel cdrom che è stato inserito in uno degli esposti su consiglio degli
stessi collaboratori del procuratore e che giace invece, apparentemente nemmeno aperto, nel
fascicolo archiviato.
In particolare, con la p.e.c. del 19/04/2014 mi ero soffermato sul contenuto non banale di alcuni
esposti. (03MA)
Ebbene, le recenti p.e.c. da me inviate alla Prefettura di Treviso, con i relativi allegati, offrono un
quadro della vicenda, aggiuntivo rispetto ai precedenti esposti, assai circostanziato ed ampiamente
documentato: la frode giudiziaria, iniziata sino dal primo atto formale, cioè dal contratto
Andreon-Essedi del 14/04/1989 firmato dolosamente dalla moglie del titolare Braido Vanna,
non potrebbe essere più documentata! Anche tale mia iniziativa, espressamente mirata ad ottenere
che il governo del paese sia messo al corrente di una situazione eversiva che incombe su buona
parte del Nord Est, un tempo uno dei motori del paese ed ora penalizzato dalla impossibilità di
attirare investitori stranieri e dalla fuga di sempre più numerosi imprenditori nostrani verso nazioni
limitrofe, anche quelle, come ad esempio la Svizzera, che hanno un costo del lavoro più elevato.
Conosco il caso di una importante e floridissima azienda, forte esportatrice, che è stata fatta fallire
unicamente, a mio avviso, in quanto forte concorrente di una delle aziende entrate nel sodalizio, sia
pure di malavoglia, inizialmente, in quanto concussa dalla cricca
politico/giudiziario/burocratico/imprenditoriale di cui sopra!
L’ennesimo falso contenuto nella sentenza emessa dal giudice Deli Luca, cioè che il contratto del
14/04/1989 è stato firmato dal Sig. Andreon, mentre invece la firma è palesemente quello della
moglie Braido Vanna, rappresenta il perno di questa vicenda!
Ma non è finita: di recente la Andreon Arredamenti s.r.l. ha presentato al Giudice della Esecuzione
di Udine, il got Valerio Marra, una istanza per ottenere l’annullamento del pignoramento sospeso a
carico di un bene di Andreon Francesco. Va premesso che alcuni anni or sono Andreon Francesco
aveva chiesto identico provvedimento al giudice Calogero Calienno, del Tribunale di Palmanova, il
quale aveva rigettato tale richiesta ed addebitato le spese (quelle stesse che sono state pignorate da
Andreon s.r.l. su Andreon Francesco).
Dato che la sentenza di rigetto è del 2010, quando erano in corso i provvedimenti esecutivi ottenuti
da Andreon s.r.l. sui medesimi oggetti della sentenza a carico di Andreon Francesco, questo ultimo
si è astenuto dal proporre ricorso per l’evidente imbarazzo di dover spiegare il cambio di casacca
nel frattempo compiuto (da Andreon Francesco ad s.r.l.).
Sembra che ora tale imbarazzo sia superato (dal 14 maggio al 23 giugno la riserva del got Valerio
Marra non è ancora stata sciolta) ma durante la udienza che si è tenuta il 14 maggio, alla obiezione
che non poteva essere la s.r.l. a ripetere la domanda di Francesco, l’avv. Giovanni Bonotto ha scritto
di suo pugno nel verbale di udienza che il riferimento alla s.r.l. contenuto nella sua istanza è dovuto
ad un errore.
A mio avviso ha confessato quello che in realtà era, più che un errore un vero e proprio
“orrore”, visto che lo stesso Bonotto a distanza di pochi giorni, nelle udienze del 27 e 29
maggio 2014 ha la disinvoltura di presentarsi nuovamente, sugli stessi fatti e quindi sulla
stessa vertenza, a nome e per conto della Andreon s.r.l.! (14BRA
Dato che il ricorso in appello avanti il Presidente della seconda sezione civile dr. Sergio
Gorian, e soprattutto le precisazioni conclusionali presentate dal mio ultimo legale avv.
Antonio Ingoia del foro di Roma (l’ex Procuratore aggiunto di Palermo) riguardavano
unicamente la assenza di legittimazione attiva della Andreon s.r.l. e quindi la illegittimità dei
titoli a suo favore, la circostanza che fossero passati pochi giorni dalla confessione dello avv.
Bonotto e che il dr. Gorian nella sua sentenza abbia totalmente evitato di rispondere all’unica
questione sollevata dallo avv. Ingoia non abbisogna di aggettivi! (05MA)
Ma le ingannevoli informazioni alla Suprema Corte circa il ruolo della Andreon s.r.l., contenute
nella istanza firmata dal probabilmente ignaro Andreon Francesco ed avallate per il tramite del ( a
sua volta probabilmente tratto in inganno) Sostituto Aurelio Golia, non sono nemmeno la più
disinvolta manipolazione documentale realizzata dalla vera controparte, cioè Braido Vanna ed
accoliti (nei quali un ruolo di spicco assumono gli avvocati Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega
ed il figlio Andreon Michele, artefice (secondo un perito calligrafo presso un Tribunale da me
consultato) di frequenti falsificazioni della firma del padre Francesco ed anche corresponsabile della
lettera (a mio avviso estorsiva in quanto pretendeva dal sottoscritto azioni non dovute e contrarie al
proprio interesse, dietro minaccia di ritorsioni puntualmente realizzate).(15BRA)
Infatti, la sentenza del Tribunale della esecuzione di Palmanova, smascherava la artefatta e dolosa
manipolazione dello accordo di controparte formulata (ma solo ufficialmente) da Andreon
Francesco (16BRA). Nonostante questo, la Andreon s.r.l. ripete il medesimo falso nella sua istanza
del 2009 al vicino giudice di Conegliano; dato che tale istanza è stata trasformata tale e quale in
decreto ingiuntivo, è evidente che questo stesso decreto, su cui si basano tutti i provvedimenti
distruttivi e la sentenza di primo grado del giudice Deli Luca è fondato su una manipolazione
documentale smascherata da sentenza, di Palmanova, passata in giudicato!(04MA)
Ma non è ancora finita, costoro hanno riproposto la medesima manipolazione documentale
anche nella loro istanza di cui alla udienza del 14/05/2014, sopra descritta! (14BRA)
Riepilogando:
- dal 1989 al 2002 la causa è stata coltivata a nome Andreon Francesco
- dal 2002 al 2007(data della sentenza di Cassazione) la causa è ancora e sempre stata coltivata da
Andreon Francesco, con un piccolo intervallo nel 2005 (mai tuttavia tradotto in atti legali) nel quale
era la Andreon s.r.l. (09BRA) a cercare di introdursi mediante raccomandate alla essedi sas inviate
per conoscenza anche all'avv. Giovanni Bonotto;
- ma anche negli atti extra giudiziari, quali la conciliazione presso la Curia Mercatorum del
16/04/1999 (17BRA) e l'accordo fra avvocati delle parti del 2005 (16BRA) è sempre la Andreon
ditta individuale e quindi Andreon Francesco ad agire in prima persona; non solo, come il solito, a
presentarsi dolosamente a nome e per conto della ditta individuale in quel tentativo di mediazione, è
ancora una volta BRAIDO VANNA insieme al fido Giovanni Bonotto, mentre non vi è traccia del
soggetto designato ufficialmente come parte nella controversia, cioè Andreon Francesco! (17BRA)
- dal 2009 (e, cosa particolarmente grave, dopo che la s.r.l. era stata esplicitamente dichiarata priva
di legittimazione da parte della Suprema Corte nella sua sentenza del 2007, BRA) ad intervenire
sulla vertenza di cui al contratto del 1989, si presenta questa volta la Andreon s.r.l, forte della sua
insussistenza finanziaria documentata dai pubblici bilanci,. ed in tale veste promuove o si
costituisce in una moltitudine di atti giudiziari;
- nella udienza del 14/05/2014 presso il got di Udine Valerio Marra l'avv. Giovanni Bonotto
confessa (in maniera autografa) che la Andreon s.r.l. è stata rappresentata per errore e che è invece
Andreon Francesco legittimato nella causa (14BRA)
- nelle udienze di Venezia del 27/05/2014 e di Treviso del 29/05/2014 lo stesso avv. Giovanni
Bonotto torna a proporsi invece in rappresentanza della Andreon s.r.l..(19BRA)
Ma non è ancora finita: siamo al gioco delle tre carte, in cui le due controparti ufficiali,
presentate (dolosamente) volta per volta a seconda delle convenienze, sono Andreon Francesco
ed Andreon arredamenti s.r.l., ma la vera controparte, come ormai documentato in maniera
ineccepibile, è quella stessa che ha firmato di pugno il contratto del 1989 e che ha dato
successivamente tanti, ampiamente documentati segni di se, cioè Braido Vanna, moglie di
Andreon Francesco.(02BRA)
Prima ancora che l'art 393 c.p.c., è una logica elementare ed universale a suggerire che un giudice di
primo grado non può subentrare alla Suprema Corte per operare in maniera ad essa contrapposto,
senza altra plausibile giustificazione che vessare un cittadino comune per compiacere persone
insignificanti ma ben addentro un sistema criminale capace di ottenere un così durevole ed ostinato
ribaltamento di ogni principio di legalità! Vale la pena di sottolineare che fra la sentenza della
Suprema Corte ed il ricorso per decreto ingiuntivo al vicino tribunale di Conegliano non c’è alcun
fatto nuovo!
Dato che il quadro probatorio è talmente vasto e convergente da non ammettere dubbi, l'unica
spiegazione razionale che possa spiegare come una Signora irascibile ed incolta sia riuscita e riesca
ad orchestrare un frode giudiziaria avvalendosi anche, a mio avviso, di decine di magistrati ai vari
livelli, oltre che avvocati, imprenditori e burocrati è che la famosa P2, (a suo tempo tenuta a bada
dalla commissione parlamentare presieduta dalla autentica eroina nel secondo conflitto mondiale, la
on. Tina Anselmi,di Castelfranco Veneto), ma che a distanza di un solo ventennio si è impadronita
di vaste aree del nostro paese attraverso quel connubio fra Istituzioni che dovrebbero bilanciarsi a
vicenda, connubio che passa attraverso quelle forze politiche i cui vertici erano fra i principali
esponenti di quella loggia massonica, di cui si sono sicuramente perse le formalità rituali, ma di cui
si sono conservate ed implementate le illecite relazioni e le capacità di conquistare un potere
abnorme a scapito della democrazia e del benessere economico dello intero paese!
Solo da poco tempo sono riuscito ad eliminare le consuete indebite pressioni sui miei legali (in
alcuni casi documentate, in altri rese evidenti da errori che non sono affatto plausibili come
preterintenzionali) rivolgendomi allo avvocato Antonio Ingoia, del foro di Roma, non solo distante
fisicamente dalle pressioni del Presidente dell’Ordine degli Avvocati , ma anche e soprattutto, per la
sua storia, ritenuto non avvicinabile persino da quella associazione criminale che a mio avviso
estende il suo dominio su una vasta area, anche se si è dovuta fermare quando ha incontrato dei
giudici onesti, che nella mia vicenda si sono rivelati essere una minoranza, anche se probabilmente
ciò dipende dalla capacità del sodalizio criminale di indirizzare i miei processi verso certi giudici in
maniera non certo casuale. A cominciare dal decreto ingiuntivo la cui istanza è stata inviata ad un
giudice, non solo in procinto di andare in pensione, ma che non era nemmeno competente per
territorio.
Chi voglia approfondire la presente vicenda, non potrà che rendersi conto che una moltitudine di
anomalie unidirezionali non può certo essere imputata alla casualità. D’altra parte, l’ordine degli
avvocati dovrebbe rappresentare per il cittadino una garanzia, un argine verso eventuali abusi da
parte dei magistrati. Ma tutto sta invece ad indicare che l’insegnamento della P2 trova ampia
applicazione nel Nord Est. Un solo esempio: dopo che le seriali violazioni della deontologia e la
commissione di numerosi reati da parte del legale di controparte sono state inutilmente denunciate
all’Ordine, questo ultimo viene addirittura usato come una clava per premere sul mio legale,
minacciandolo senza motivo di ricorso all’Ordine, al fine che tradisca la mia fiducia per favorire
illecitamente controparte!
Ma la frode è iniziata addirittura dalla data di firma del contratto, vale a
dire dallo aprile 1989 (02BRA) ove, contrariamente a quanto falsamente affermato
dal giudice Deli Luca nella sua sentenza (01BRA), la firma è stata abusivamente
apposta dalla moglie Braido Vanna, cosa che non era stata da me notata a suo
tempo, non conoscendo le firme di costoro, in quanto il contratto è stato
scambiato per lettera e la apposizione delle firma è avvenuta a distanza, da
ciascuna delle parti: sotto il timbro essedi studio, c’è la mia firma autentica,
non quella di mia moglie, priva di qualsiasi ruolo nella ditta, specularmene
alla situazione di controparte!
Il confronto con le firme di ciascun socio della Andreon s.r.l. apposta in
occasione della costituzione di tale società (01BRA), rende lapalissiana la
frode in quanto documenta in maniera ineccepibile che la moglie non aveva alcun
ruolo nella ditta individuale (e nemmeno interesse patrimoniale, dato che i
coniugi erano in regime di separazione dei beni).
Le recenti sollecitazioni di controparte (18BRA) ad adottare forti sanzioni a
carico di Sandro Dallavalle (reo unicamente di ritenere che le decisioni della
sentenza di cassazione vadano rispettate, in coerenza con l’art 393 del c.p.c.)
sembra siano state accolte dal Presiedente della Seconda sezione civile, Gorjan
Sergio, del tutto indifferente delle gravi irregolarità contenute nella
comparizione presentata in udienza dallo avv. Bonotto (il che gli inibiva di
affrontare gli argomenti di cui ha invece infarcito il suo atto) e soprattutto
ha accuratamente evitato di fornire alcun riscontro ai puntuali rilievi della
mia difesa, che richiamavano l’obbligo di rispettare le decisioni vincolanti
della Cassazione, ha comminato un rimborso spese a favore di questa controparte
il cui ammontare è molto vicino al valore della causa, precisato nella istanza
del mio legale;
il mare di parole spese dallo avv. Bonotto sono palesemente finalizzare a
tentare di far dimenticare che qualsiasi giudice, prima ancora di entrare nel
merito del processo, deve obbedire alle statuizioni della Cassazione, che
escludono la pertinenza della s.r.l. beneficiaria dei titoli ottenuti
indebitamente;
buona parte di tali parole è dedicata alla diffamazione del sottoscritto; alcune
calunnie, in continuazione con quelle pronunciate dallo stesso avv. Bonotto,
sotto giuramento, nel luglio 2000, sono assolutamente documentate: in
particolare mi riferisco alla calunnia, ribadita nel 2014, ma pronunciata per
la prima volta, falsamente, sotto giuramento dallo avv. Bonotto nella sua
testimonianza del 2000 (19BRA), che il sottoscritto avrebbe denunciato
all’ordine degli avvocati il CTU Ruota indicandolo come responsabile della
sparizione dei reperti sotto custodia del Tribunale (20BRA);
per fortuna, la lettera scritta dallo avvocato di controparte al CTU in data
15/11/1996 (24BRA), oltre che essere preziosa nel dimostrare la personalità del
Bonotto, dimostra chiaramente che era lui e non certo il CTU, come ha la
disinvoltura di affermare, sotto accusa per la sparizione dei reperti dalla
custodia del Tribunale.
In tale occasione della sua falsa deposizione testimoniale del 2000, l’avv.
Bonotto confessa finalmente anche qualcosa di vero, cioè che la mia parte
avversa è in realtà la Braido Vanna, che ha apposto la firma sul contratto, e
non invece il marito solo in parte al corrente delle iniziative giudiziarie
intraprese a suo nome;
in occasione della udienza davanti al magistrato Gorjan (18BRA) egli ha
continuato a ripetere la calunnia che il sottoscritto si è spogliato dei beni
per sottrarsi alle responsabilità in ordine alle spese presenti e future di
causa; è documentato invece che Sandro Dallavalle ha esperito ogni tentativo per
salvare i suoi beni, nonostante gli sforzi di parte avversa per anticipare di
anni la apposizione di ipoteca sulla casa personale, di estendere a tappeto
sulle banche del territorio il pignoramento presso terzi, in maniera tale da
inibire ogni possibilità di finanziamento; il sottoscritto aveva chiesto un
finanziamento di euro 60.000 per tamponare le emergenze finanziarie e che gli è
stato rifiutato soltanto in quanto la banca ha scoperto la apposizione di
ipoteca (di cui al procedimento 542/10) sulla casa personale, che se possibile
era un provvedimento ancora più indebito degli altri, in quanto in contrasto con
l’obbligo di preventiva escussione sancito senza se e senza ma dal decreto
ingiuntivo.
Ho assistito di presenza alla udienza davanti al magistrato Glrjan: le
espressioni del corpo, ad ogni affermazione del Bonotto, mi hanno dato la
impressione di trovarmi di fronte ad una vecchia conoscenza, avendo già letto su
internet la sua storia (05MA).
La controparte, priva di argomenti, si avventura a dichiarare che la istanza per
Cassazione è successiva ed indipendente dai versamenti effettuati dalla Andreon
s.r.l. per conto di Andreon Francesco, che ne era il possessore all’80% (18BRA)
: si tratta dello ennesimo falso in quanto al 10/10/2005, data di notifica del
ricorso, quasi la metà dei versamenti era già stata effettuata e comunque la
sentenza di Cassazione, successiva a tutti i versamenti, ha deliberato la
assenza di legittimazione della s.r.l., che di conseguenza non ha alcun titolo
per chiederne la restituzione (che la s.r.l. fosse un terzo, un secondo od un
quarto, quando Andreon ha versato le rate, è la successiva sentenza di
Cassazione a sancire che la parte in causa e titolata ad intervenire nel
processo è unicamente Andreon Francesco).
Premesso che ben 6 giudici di primo grado hanno ignorato quanto sopra, come
anche, ad oggi, altri sei appartenenti alla terza sezione civile di appello,
altri cinque alla seconda sezione civile di appello, il giudice Libero Mazza,
nemmeno competente per territorio) ha emesso un decreto ingiuntivo, nel pieno di
agosto 2009, come ultimo atto prima di andare in quiescenza; tale decreto è
privo del requisito di prova scritta (le prove documentali in contrario invece
sono schiaccianti); è stato reso esecutivo dallo stesso giudice Deli Luca, che
infine, nel 2013 ha emesso la lunga sentenza, di cui ogni riga è assai difforme
dal vero (01MA);
a me sembra proprio che la grande dovizia di parole in tale sentenza (84/13) sia
mirata a far dimenticare che la causa di primo grado è, non solo un concentrato
di false affermazioni, ma anche in palese contrapposizione (quindi in violazione
dello art 393 c.p.c.) con la sentenza della Corte di Cassazione, allegata al
ricorso stesso, che:
- aveva autorizzato il ricorrente Andreon Francesco (22BRA)(che aveva UNICAMENTE
chiesto di poter riassumere l'appello, senza spendere una sola riga sul merito
della sentenza di primo grado) a riassumere l’ appello e non certo a ricorrere,
dopo 2 anni, ad una vicina corte di primo grado, dopo che la sentenza di merito
del 2000 era passata in giudicato in quanto MAI appellata (la tesi che sia stata
la sentenza di primo grado mai esaminata da una corte superiore ad essere
travolta dalla estinzione del processo e non invece il ricorso di appello
rigettato per carenza di mandato (senza che la corte avesse minimamente
affrontato il merito) e successivamente estinto come tutti gli atti ai sensi del
combinato disposto degli articoli 393 e 310 del c.p.c. è semplicemente
paradossale; è molto chiaro invece l'art 310 nel precisare che le sentenze di
merito non vengono travolte dalla estinzione del processo; controparte sostiene
che, secondo la giurisprudenza, ciò vale unicamente per quelle passate in
giudicato; va osservato che ciò contrasta con l'articolo della costituzione che
sancisce che le leggi vanno interpretate secondo il senso delle parole ma, anche
ammesso in astratto che sia così, la sentenza di merito del 2000 è passata in
giudicato in quanto mai appellata (in quanto l’unico appello è stato rigettato
per carenza di mandato e successivamente travolto dalla estinzione del processo)
e mai presa in esame da una corte superiore, secondo il principio di
progressività del giudicato, cui fa' riferimento persino la sentenza di
Cassazione citata da controparte nella sua comparsa di costituzione in appello
nella causa principale presso la terza sezione (23BRA); ma il dolo di
controparte è ulteriormente documentato dalla sua stessa ammissione, nel suo
atto verso il giudice della esecuzione, che la sentenza di primo grado era
rimasta inalterata (in quanto nemmeno presa in considerazione) dopo la sentenza
di appello del 1994) (13BRA)
- dato che la ricorrente in appello era la ditta individuale di Andreon
Francesco non poteva che essere costui a riassumerlo (anzi, prendendo in
prestito le parole usate dal giudice Deli Luca nella sua sentenza, ne era
onerato), specialmente in quanto tutta la sua istanza era protesa ad affermare
che nessuna società era pertinente nella causa e per di più la Suprema Corte
aveva ripreso ed espressamente riaffermato il concetto da lui propugnato, cioè
che la Andreon s.r.l. era estranea e non legittimata nel processo; (ma vi sono
varie altre affermazioni in tal senso contenute in atti dello avv. Bonotto, su
cui sorvoliamo per contenere le dimensioni della presente;
-
quello stesso art 393 c.p.c. afferma che le statuizioni della Suprema
Corte sono vincolanti anche per il gli atti successivi e pertanto l'avv.
Bonotto, che ha accondisceso anche su tale punto alla pretesa (già
manifestata nel 2005 per raccomandata a lui per conoscenza) della sua
cliente Braido Vanna di inserire la società s.r.l. nel processo in quanto,
da una parte, grazie alla sua insussistenza finanziaria appositamente
costruita (e le firme, artefatte per mano altrui, di Andreon Francesco sui
bilanci si sprecano), la s.r.l. sino dallo inizio si era rivelata essere
un baluardo contro i creditori (ivi compreso l’erario per la massiccia
evasione fiscale, da me denunciata (nei dettagli, indicando persino il
conto corrente bancario ove transitava il nero) inutilmente: ciò dovrebbe
consentire di individuare i funzionari infedeli che non hanno dato corso
alla circostanziata denuncia;
così come recita il decreto ingiuntivo, il credito vantato da controparte è
fondato su un presupposto logico-giuridico che fa' acqua da tutte le parti;
la azione di questa controparte è risultata particolarmente incisiva a mio danno
anche attraverso le false affermazioni fatte sotto giuramento dallo avv. Bonotto
nel processo penale del 2000, nel corso del quale la testimonianza del CTU ha
chiarito il vero, cioè che i reperti sotto custodia erano in origine sigillati e
sono stati restituiti dal Bonotto nudi;
in particolare l’avv. Bonotto, dopo aver tentato di spostare le sue
responsabilità su una impiegata dello studio Nordio defunta (ma il CTU riferisce
nella sua relazione che nel registro del Tribunale risulta che era stato lo
studio Bonotto e non lo Studio Nordio a ritirare illegittimamente i reperti
sotto custodia giudiziale: è evidente quindi la sua volontà di coinvolgere un
POTENTE POLITICO come il procuratore aggiunto Nordio, figlio e fratello dei
titolari dello studio omonimo); non sazio di calunniare una morta (06BRA), era
solamente lui e non il CTU, come cerca di accreditare falsamente nei suoi atti
recenti con rinnovata consapevolezza di dolo, sotto accusa per la sparizione dei
reperti (23BRA); un dettaglio non irrilevante è che egli qualifica la essedi
come "soc" (24BRA); non solo, (19BRA) dimostra che egli sotto giuramento ripete
per esteso la parola "società" attribuita ad essedi, smentendo in anticipo in
maniera plateale la invenzione della ditta individuale essedi, su cui si fonda
unicamente la sentenza del giudice Deli Luca; invenzione fatta successivamente a
tali ammissioni, fra l'altro dopo 12 anni (come rilevato tempestivamente dallo
avv. Santarcangelo) dallo inizio della causa (e dopo averla persa) e quindi
invenzione essa stessa palesemente prescritta!
Per rendersi conto della strategia di controparte, che ha strumentalmente tirato
in mezzo alcuni componenti della famiglia Nordio, occorre ricordare che questo
ultimo era un ventennio fa’ l’unico magistrato nel paese a prendere
pubblicamente e sistematicamente, sulla stampa nazionale , andando contro a
tutti i suoi colleghi, le parti del movimento “forza italia” all’epoca quasi
esclusivo detentore del potere politico ma che oggi è acclarato essere fondato
da pregiudicati per gravi reati, il più innocuo dei quali, condannato per mafia,
è stato di recente estradato nel nostro paese; (non è che tale procuratore
aggiunto oggi abbia rinunciato al suo ruolo politico, avendo ripetuto all’ultimo
convegno di Cernobbio le tesi sulla agilità politica del primo fondatore di tale
partito, nonostante quasi ogni giorno giunga notizia di arresti dei suoi più
importanti sodali);
a parte le espressioni di opinione, che tuttavia assumono oggi un particolare
sapore a causa delle condanne penali definitive per gravi reati da parte dei
fondatori, ciò che è indicativo della volontà di controparte, anche attraverso
la sopra descritta falsa testimonianza, di coinvolgere quel personaggio pubblico
in una vicenda alla quale era totalmente estraneo, è il timore reverenziale che
poteva incutere, sia nei confronti degli avvocati che dei giudicanti, avendo in
quel periodo da poco disposto il sequestro di tutti i documenti in tutte le sedi
del paese appartenenti al partito avverso (era il PDS se non ricordo male), ed
affittato una villa per contenere una tale mole; successivamente, non avendo
rinvenuto alcun indizio di reato, si giustificò asserendo di essere “un
garantista”, vale a dire usando lo stesso “slogan” utilizzato con cadenza
quotidiana da quel movimento che negli ultimi 20 anni è stato il primo
responsabile della devastante esplosione della corruzione nel nostro paese.
Riepilogando:
- il giudice Deli Luca, dopo aver spezzato in mille un capello per cercare,
senza riuscirci, di portare un qualche minimo elemento a favore della fantastica
tesi che la essedi fosse una ditta individuale OPPURE (in altro punto della
sentenza si contraddice, a dimostrazione che qualsiasi cosa eccetto il vero gli
andasse bene) un lavoratore autonomo afferma perentoriamente che fu Andreon
Francesco a sottoscrivere il contratto; nulla di più FALSO:
- premesso che la Suprema Corte ha indicato la persona di Andreon Francesco come
unica parte in causa e nessuno, tanto meno il giudice Deli Luca ha il potere di
decidere diversamente, va ricordato che la firma nel contratto è palesemente
della moglie Braido Vanna; (02BRA), il che significa che la trama fraudolenta è
iniziata già dal primo atto ma anche che la responsabilità di questa BRAIDO
VANNA va sommata a quella del marito;
- la Braido ha inviato una lettera precisando di non voler pagare una fattura
emessa dalla essedi sas (contenente in bella evidenza la partita iva della
società)nel pieno del rapporto, vale a dire in data 31/10/1989; (04BRA)
- ha inoltre annunciato per lettera alla sede della essedi sas di aver
commissionato una indagine sul lavoro svolto sul computer a degli individui a
tutto oggi ignoti e lo ha fatto POCO PRIMA e non DOPO la richiesta di ATP, nella
quale si è costituita la ditta essedi studio sas, nel dicembre del 1989, circa
10 mesi prima dello inizio della causa (04BRA);
- è lo stesso avv. Bonotto che sotto giuramento attesta nel 2000, riferendo dei
fatti precedenti l’inizio della causa civile, che era Braido Vanna la mia vera
controparte; ecco, ad esempio alcune sue testuali parole sotto giuramento:
"Successivamente io passai qualche tempo a tranquillizzare la Signora Andreon
Vanna Braido, la moglie del Sig. Andreon"(quella stessa che aveva mesi prima
firmato abusivamente il contratto in luogo del marito, senza averne titolo,
dimostrando in tal modo che la frode giudiziaria era concepita già dal primo
atto dello aprile 1989);(06BRA)
Sempre in quella deposizione sotto giuramento l’avv. Bonotto si riferisce alla
essedi, qualificandola espressamente come società e smentendo pertanto in
maniera categorica la invenzione escogitata anni dopo, a proposito della mai
esistita ditta individuale essedi studio!(06BRA)
- nei primi anni di causa la Braido Vanna si è presentata alla udienza nella
quale era stato convocato, invece e solamente, il marito, come sopra riferito,
deviando in tal modo lo svolgimento del processo (07BRA,08BRA);
- nel 1991 l’avv. Bonotto ha illegittimamente ritirato dal Tribunale i reperti
(tre casette di backup che contenevano la copia della situazione del computer
come lasciata da essedi sas, ma in realtà già rovinata dallo intervento di
sconosciuti preannunciato per lettera da Braido Vanna), reperti che erano in
custodia, come raccomandato dal giudice, “nel contraddittorio delle parti”, cosa
di cui era perfettamente a conoscenza visto che ha testimoniato di assistere la
Braido Vanna sino dai primi momenti di tensione, ancora prima dello inizio della
causa (nelle vesti, quindi, di “consigliere” e partecipe delle iniziative di
Braido);
- nel 1996 il CTU scopre che i reperti sono spariti e denuncia alla Procura; il
sostituto presso la Pretura dr. Cicero individua immediatamente il responsabile,
che quindi restituisce il maltolto dopo tre giorni, giusto il tempo utile per
ricreare con comodo le cassette, prive degli originali sigilli;
- dopo poco il dr. Cicero archivia asserendo “che era passato troppo tempo”;
subito dopo è passato direttamente da “sostituto presso la Pretura” a “reggente
della Procura di Treviso”, sorpassando tutti i sostituti presso la Procura, con
maggiore anzianità, con un balzo di carriera mai visto!
- la trattativa extra giudiziale del 06/04/1999 presso la curiam mercatorum è
stata eseguita da Sandro Dallavalle per la essedi studio s.a.s. e da Braido
Vanna (la firma del partecipante è esattamente la sua) per la Andreon
Arredamenti (ancora in quella occasione, controparte si presentava come ditta
individuale, omettendo di palesare che al suo posto era nata una nuova società:
la Andreon Arredamenti s.r.l.); (17BRA)
- nel 2000 la sentenza di primo grado riconosce il buon diritto della essedi sas
ed emette la sentenza di merito;
- nel 2000 avviene la (falsa su vari punti) deposizione testimoniale sopra
descritta da parte dello avv. Bonotto, con relative calunnie, da me denunciate
sia all’Ordine che alla Procura di Treviso, senza successo; (non hanno risposto
che la mia denuncia era carente in qualche aspetto, come ad esempio le prove
documentali: non hanno fornito alcuna spiegazione e basta!);
- nel 2002 l’avv. Furlan, subentrato temporaneamente allo avv. Bonotto, aveva
notato la coincidenza di indirizzo, in via del Solstizio, 2, fra Sandro
Dallavalle e la sua s.a.s. e profitta di tale coincidenza per inventare la
favola della ditta individuale essedi studio (mai esistita) e della conseguente
assenza di legittimazione della sas; successivamente, di fronte alla
documentazione che gli era stata opposta, da cui risultava fra l’altro che la
coincidenza di indirizzi decorreva solamente dal 2000 e che in precedenza allo
indirizzo cui erano indirizzate le raccomandate inviate dalla Braido Vanna era
esistita solamente la essedi studio sas, tenendo conto anche di un mare di altre
prove documentali, compresi atti notarili, prende atto della reale situazione ed
abbandona la tesi da lui inventata, facendosi addirittura promotore di un
accordo di rateizzazione fra Andreon Francesco ed essedi sas; ma, a parte
questo, è la successiva sentenza di Cassazione ad individuare le parti: essedi
sas ed Andreon Francesco;
- nel 2002 si verificarono i primi episodi di giudici civili che si sono resi
responsabili di gravi abusi, ampiamente documentati nel sito
www.essedistudio.com/piovra (ove sono documentati numerosi altri episodi di
comportamenti irrituali di magistrati negli anni dal 1996 al 2008);
- nel 2005, per la prima volta dopo 15 anni di causa, la Braido Vanna pretende
di inserire la Andreon s.r.l. in luogo di Andreon Francesco, titolare della
ditta individuale; (ma tale pretesa, oltre che illegittima e contraria alle
decisioni della magistratura, è evidentemente prescritta)
- proprio per cautelarsi verso la illecita intromissione della s.r.l. il
sottoscritto inviò, nel 2005 delle raccomandate espressamente indirizzate ad
Andreon Francesco (con copia allo avv. Bonotto), al suo indirizzo privato,
precisando d voler obbedire alla magistratura che aveva individuato unicamente
nella ditta individuale e non nella società la controparte in causa; (09BRA)
- a tali raccomandate si ostinava invece a rispondere la Braido Vanna a nome e
per conto della società la cui assenza di legittimazione è stata così
platealmente proclamata dal suo presidente e proprietario allo 80% Andreon
Francesco nel suo ricorso per Cassazione, concetto (vincolante ai sensi dello
art. 393), che la Suprema Corte ha accolto e ribadito espressamente;
- nel 2010, prima che la maggior parte dei danni si fossero verificati, riuscii
a superare il muro di gomma della moglie e del figlio ed a parlare per telefono
direttamente con Andreon Francesco; egli si dimostrò desideroso di raggiungere
un accomodamento ed, a dimostrazione che era la Braido Vanna a decidere, si
prodigò per combinare un appuntamento telefonico con lei;
- in quelle occasioni Andreon Francesco dichiarò di NON essere mai stato
informato delle raccomandate a lui specificamente dirette nel 2005 (cosa tanto
più grave in quanto le raccomandate scambiate in entrambi i sensi erano state
inviate per conoscenza anche allo avv. Bonotto, che era ufficialmente il SUO
avvocato, non della moglie!); La sottrazione di corrispondenza, già resa
evidente dalla circostanza che si ostinava a rispondere la moglie nonostante gli
espliciti e ripetuti richiami al fatto che il destinatario era personalmente
Andreon Francesco, è definitivamente provata dalla registrazione di quelle
telefonate, che ho riposto in molti luoghi sicuri! Come pure risulta evidente
dalla registrazione telefonica con Braido Vanna, dalla quale emerge in maniera
lapalissiana che chi decide (ed è di conseguenza la regista della intera frode
giudiziaria) è la stessa Braido Vanna, con l’appoggio dello studio
Bonotto/Bottega!
(questa ultima in quelle occasioni riferì che la Bottega, socia dello studio,
era coinvolta nella causa al pari di Bonotto)
- la lettera estorsiva inviata alla Camera di Commercio di Udine ed in copia a
me dimostra che la Braido Vanna ed il figlio Andreon Michele (questo ultimo
protagonista di varie imitazioni della firma del padre, e lo dico avendo
consultato un esperto accreditato presso un tribunale!) fornisce la ulteriore
dimostrazione che la prima è la vera protagonista della frode giudiziaria e
quindi la vera parte in causa e che nella attuazione del suo disegno si è
avvalsa della collaborazione del figlio, che di conseguenza assume a sua volta
delle gravi responsabilità penali (in particolare la sottoscrizione della
lettera estorsiva, le firme false ad imitazione di quella del padre ecc.) e
patrimoniali;(15BRA)
- la firma che a me appare platealmente falsa (ma in questo caso sembra che
abbiano abbandonato ogni cautela, in quanto nemmeno ci si sforza a farla
somigliare a quella del Sig. Andreon Francesco) sullo atto di costituzione in
appello depositato in udienza il 27/01/2014 dallo avv. Bonotto (23BRA), già
fatto di per se di una gravità inaudita, alla luce di tutto quanto sopra assume
un valore a mio avviso eclatante; mi riservo di avvalorare questo punto
ricorrendo ad un perito grafologo; da notare che la convalida di tale firma è
sottoscritta da un avvocato (Bonotto) che già si era reso responsabile di:
a) falsa attribuzione, sotto giuramento, delle proprie, documentate in maniera
ineccepibile, responsabilità in ordine alla illecita detenzione dei reperti,
alla unica impiegata dello studio Nordio che nel frattempo era deceduta e
quindi impossibilitata a difendere il suo onore; non occorrono commenti per
qualificare tale azione, che dice tutto!
negli atti recenti, forse per ovviare alle mie denunce di un atto così
eclatante come il coinvolgimento di un innocente che nel frattempo era
deceduto, tenta di accreditare che coinvolto nella sparizione dei reperti fosse
invece il CTU (24BRA,23BRA), il quale invece si prodigò per denunciare la
scomparsa dei reperti ed identificare il colpevole;
b) calunnia, sotto giuramento, al sottoscritto di aver denunciato il CTU
all'ordine degli avvocati; (06BRA); la directory "ordine avvocati" sul sito:
www.essedistudio.com/piovra" documenta e smentisce al di la di ogni possibile
dubbio tale calunnia che è stata ripetuta nei recenti atti (20BRA), in
continuazione con la identica calunnia sotto giuramento del 2000!
c) da sempre il sottoscritto ha, al contrario, preso atto del grande ed
efficace impegno del CTU nello individuare il responsabile sia dello illegittimo
ritiro che della illegittima detenzione per cinque anni dei reperti, che è
risultato essere Giovanni Bonotto!
c’è da aggiungere che in realtà l’unica ad avere gli strumenti (il computer
esclusivo, non compatibile con gli altri, come usava in quegli anni) per
eseguire la manipolazione dei reperti che si desume chiaramente dalle
descrizioni fatte dal CTU nelle sua relazioni (ne erano stati prelevati tre e
restituiti due che contenevano tutto quanto era in precedenza distribuito sui
tre originali) e di conseguenza la rottura dei sigilli e la plateale
manipolazione dei reperti è a mio avviso attribuibile a Braido Vanna, che con
ogni probabilità si è servita degli individui che avevano acceduto indebitamente
al computer nel 1989 , per manipolare in maniera plateale i reperti, non
ricordandosi evidentemente di come erano in origine e non supponendo che il CTU
avrebbe descritto minutamente lo stato dei reperti sia in origine che in
occasione della restituzione da parte di Bonotto, che inchiodano controparte
alla sua ennesima plateale manipolazione;
questo ultimo, nello evidente tentativo di farle scudo……, ha pensato bene di
accusare dolosamente prima la defunta e poi il CTU!
d) fra gli avvocati Furlan per parte Andreon Francesco e Santarcangelo per parte
essedi sas viene stipulato un accordo di rateizzazione del debito di Andreon
Francesco (e non della s.r.l. definita estranea a quello accordo dallo stesso
avv. Bonotto in un suo atto 13BRA); dato che l’accordo non viene rispettato
essedi procede al pignoramento della quota di proprietà di A.Francesco nella sua
ditta immobiliare di Ligneo (UD); la controparte ottiene una sospensione di quel
pignoramento rappresentando alla got di Palmanova Federica Zambon un versione
falsa e manipolata di tale accordo;
e) la causa di sospensione passa quindi al togato Calogero Calienno e la
sentenza da lui emessa (in giudicato) ricostruisce gli esatti termini di tale
accordo e smentisce la falsa ricostruzione di controparte, rigettando le sue
richieste;(16BRA)
f) controparte ripete tale falsa ricostruzione nella sua istanza di decreto
ingiuntivo, istanza trasformata tale e quale in decreto, il che implica che
contiene un vistoso falso, provato da sentenza passata in giudicato;(04MA)
g) controparte ripete ulteriormente tale falso (o manipolazione documentale che
dir si voglia) anche nella recente nuova istanza al giudice per la esecuzione di
Udine (essendo soppressa la sede distaccata di Palmanova)(14BRA) ;
h) nella sua conclusionale del 2000 (25BRA) l’avv. Bonotto invita espressamente
l’avvocato di parte avversa a tradire la fiducia del suo cliente, Sandro
Dallavalle per punirlo del suo “miserabile sospetto”!
i) nel 2010 in un suo fax l’avv. Bonotto ripete le pressioni sullo avv. di
controparte minacciandolo di “ricorrere all’Ordine degli Avvocati”,
presumibilmente profittando delle coperture che a mio avviso sempre gli aveva
offerto il Presidente dell’Ordine, avv. Paolo De Girolami, come descritto nella
directory ordine Avvocati del sito
6) l'avv. Bonotto, nella sua ultima costituzione in udienza di appello del
27/05/2014, si lamenta della insistenza di Dallavalle Sandro nel proclamare
sempre le stesse cose e gli attribuisce un intento persecutorio; in realtà il
sottoscritto si limita a richiamare l'articolo 393 del c.p.c. che sancisce che
le decisioni della Suprema Corte sono vincolanti oltre che, come è ovvio, per
tutti i fatti precedenti, anche per gli atti successivi, confidando di trovare
prima o poi un giudice disposto a rispettare la legge!; N.B. questa controparte
si ostina ad ignorare sia gli uni che gli altri, e poi ha il coraggio di
accusare me di ostinazione;
7) esattamente in data 14/05/2014, quindi due settimane prima delle udienze di
Venezia del 27/05/2014 e di Treviso del 29/05/2014, si è tenuta una udienza
presso il giudice della esecuzione di Udine, cui la Andreon s.r.l. si era
rivolta per ottenere l'annullamento del pignoramento sospeso, sempre inerente
agli stessi fatti trattati nella unica controversia fra essedi ed Andreon);
ebbene, dato che la precedente identica domanda rivolta al magistrato Calogero
Calienno che aveva esercitato negli anni scorsi quella funzione (domanda da lui
rigettata, ancora nel 2010) alla contestazione di parte essedi sas che non
poteva essere la s.r.l. a ripetere questa volta al g.o.t. Valerio Marra,
succeduto al giudice Calienno la medesima domanda posta a suo tempo da Andreon
Francesco e rigettata ed alla ulteriore sottolineatura che la Andreon
s.r.l. era in ogni caso non legittimata per decisione
della Cassazione, l'avv. Giovanni Bonotto ha fornito una unica risposta,
cioè che il riferimento alla s.r.l. contenuto nel suo atto era un errore.
Tutto questo è cristallizzato nel verbale di udienza stilato di pugno dallo avv.
Giovanni Bonotto e da lui letto ad alta voce (saltando tuttavia nella lettura la
parola “dolosamente” riferita alle dichiarazioni in udienza di Sandro
Dallavalle! (14BRA) N.B.
Ebbene, a pochi giorni di distanza da tale confessione, l’avv. Bonotto
nelle udienze del 27/05/2014 e del 29/05/2014 torna alla versione precedente, in
sfregio non solo alle disposizioni della Cassazione (per la ennesima volta), ma,
a mio avviso, al più elementare decoro!
Dato che tutto questo è potuto accadere grazie al (a mio avviso) comportamento
irrituale coordinato e continuativo di decine di magistrati, non solo il C.S.M.
che è intervenuto prima che venisse emanata qualsiasi sentenza (e questo
potrebbe spiegare le sue blande decisioni: sembra che ad essere colpito sia
stato solamente il dr. Schiavon, evidentemente anello più debole della catena,
tanto è vero che era stato lui a denunciare pubblicamente che all’atto del suo
insediamento aveva trovato un chiodo sulla poltrona; suppongo che se avesse
posseduto un cavallo, probabilmente gli avrebbero fatto trovare la testa, sulla
sua poltrona), ma l’intero governo deve prendere atto del danno che producono i
fatti sopra descritti offrendo una tale immagine di come funziona la giustizia
nel nord est, danno materiale e morale a carico del sottoscritto e dei suoi
familiari, ma danno per l’intero territorio ed anche per la intera nazione. Il
governo manifesta costantemente la volontà di risolvere con la massima
tempestività i mali del nostro paese ma non potrà che impiegare decenni per far
dimenticare l’obbrobrio giuridico di cui la giustizia nelle province di Treviso
e Venezia ha dato prova e sperare finalmente di richiamare gli investitori
stranieri e gli investitori italiani che hanno de localizzato anche in paesi
dove il costo del lavoro è assai più elevato!
A mio avviso, siamo ben oltre il dolo! Mi dispiace che l’avv. Giovanni Bonotto
si sia così esposto in quanto gli sono infinitamente grato per le innumerevoli
cantonate che ha preso, credo per ansia da prestazione. Da una parte comprendo
il suo interesse nel coltivare la “gallina dalle uova d’oro” anche a scapito di
Andreon Francesco, ufficialmente il suo cliente, che invece si è sempre
preoccupato della dilapidazione del pur, in origine, consistente patrimonio
personale, a cominciare da quei 100 milioni che aveva dovuto riconoscere alla
Philips nella seconda metà degli anni 80! Suppongo che la Braido ormai sappia
troppe cose e chi si è esposto a suo favore non possa più uscirne!
I danni prodotti dalla iscrizione di ipoteca sono elevatissimi in maniera a se
stante e concorrono con i due pignoramenti a carico essedi (uno dei quali
caratterizzato dalla vendita all'asta di TUTTI i beni strumentali (tanto più
grave in quanto di valore irrisorio, come emerge dalla dichiarazione UNEP
(26BRA) e dalle dichiarazioni scritte e verbali (a mio avviso illegittime in
quanto fuori dai limiti imposti dalla legge, dato che introdotte solamente in
udienza) fatte dallo avv. Bonotto nella udienza di appello del 27/05/2014;
(insieme all'altro pignoramento, presso terzi, a pioggia verso vari Istituti di
Credito che non avevano rapporti con essedi sas, per provocare il massimo di
pubblicità negativa) hanno condotto di fatto alla rovina finanziaria Sandro
Dallavalle e la sua società, che ha dovuto chiudere la attività con conseguente
perdita del corrispettivo annuo di euro 72.000 frutto della collaborazione con
una unica azienda, quella stessa che è stata concussa da funzionari del fisco
che hanno addirittura rinunciato a riscuotere a favore dello erario decine di
milioni di euro pur di ottenere in alternativa la mia estromissione da quello
che era in pratica l'unico cliente! Sono in grado di provare anche questo
ultimo, delicatissimo punto (anche in questo caso la documentazione è riposta in
molti luoghi sicuri) e spero di arrivare al governo, nonostante l’ostruzionismo
apparente della Prefettura, cui mi ero rivolto a tal fine ormai quasi tre mesi
fa’, per chiedergli se per il paese fosse più utile la mia estromissione dal
mondo del lavoro oppure le decine di milioni di euro da raccogliere in
conseguenza della evasione accertata. Non sono in grado invece di identificare i
nomi dei responsabili in quanto alla mia richiesta in tal senso inviata molto
tempo fa’ via p.e.c. ai livelli provinciale, regionale e nazionale della agenzia
delle entrate nessuno ha risposto! Saprà il governo rintracciare e punire i
responsabili?
Nonostante numerosi tentativi, non sono ancora riuscito a riprendere la attività
che è ferma da anni!
In ogni caso:
- per quanto attiene alla ipoteca sulla casa, essendo di gran lunga
antecedente i pignoramenti, è stata la unica causa del respingimento del
finanziamento di euro 60.000 che avevo chiesto nel tentativo di salvarmi
dalla chiusura della attività e dalla svendita della casa, cosa che posso
provare avendo conservato la registrazione del colloquio telefonico con il
funzionario di banca Sig. Flavio Pesce, che ha espressamente dichiarato
che se non avesse scoperto dopo approfondita indagine tale ipoteca il
finanziamento sarebbe stato erogato, essendo tutte le altre indagini e
formalità superati; di conseguenza, è dovuta seguire la svendita della
casa (valore di mercato euro 500.000, valore di svendita euro 350.000) e
la chiusura della attività! Vanno aggiunte le spese notarili, gli
interessi di mora, le imposte di registro anche per l’acquirente ecc. del
valore approssimativo di altri euro 20.000.
- ma il danno maggiore è evidentemente quello della perdita del lavoro; esso
si sta mano a mano accumulando, in cifre annuali di 72.000 euro all’anno,
da ormai oltre 3 anni;
- dato che la frode è iniziata sino dal 14/04/1989, un ruolo notevole hanno
anche i costi legali, accentuati dalla circostanza che ho dovuto cambiare
ben 5 avvocati (6 in luogo di 1) e li ho dovuti cercare a distanze
crescenti, date le indebite pressioni che hanno sempre subito.
I danni morali, sopportati in 25 anni dai miei familiari, sono comunque di gran
lunga superiori a quelli materiali!
A scanso di equivoci tuttavia debbo precisare che la chiusura della attività è
avvenuta con onore, senza insolvenze, nonostante i gravissimi danni subiti da
quella che io ritengo essere una vera banda che ha realizzato esattamente i
metodi ed i programmi della nota P2! Sono orgoglioso di avere pazientemente
raccolto le prove che inchiodano tanti “sepolcri imbiancati”, come li chiama il
Santo Padre, alle loro responsabilità.
Al di la delle intromissioni ufficiali ogni volta differenti a seconda dello
interesse del momento da parte della ditta individuale oppure della Andreon
s.r.l., la vera controparte è ampiamente documentato essere
la Braido Vanna,
con la collaborazione di intensità crescente nel tempo
del figlio Andreon Michele! E' indispensabile pertanto che mediante opportune
iniziative vengano estese ai due le responsabilità patrimoniali per i danni
materiali e morali patiti dal sottoscritto e dai suoi familiari in 25 anni di
più che documentata frode giudiziaria.
Nel 2010 ho presentato in udienza alla got Loschi dei documenti che ritenevo
fondamentali per illustrare la situazione (si trattava della copia di un esposto
già presentato alla Procura, di un esposto al giudice della esecuzione e della
copia della dichiarazione UNEP presentata in precedenza, che faceva riferimento
alla assenza di legittimazione attiva della s.r.l. stabilita dalla Cassazione,
ma che si continuava ad ignorare ostinatamente)(06MA); la got mi ha risposto di
depositarli in Cancelleria, cosa che ho fatto immediatamente; dopo qualche
tempo, in una successiva udienza, la got, obbedendo ad una precisa richiesta
dello avv. Giovanni Bonotto, ha estratto da una cartellina appositamente
preparata tali documenti e me li ha restituiti (non lei, ma l'avv. Bonotto
sosteneva che erano offensivi: io invece ritengo che unicamente rappresentassero
i fatti in maniera veritiera e senza specifiche offese e non è certo colpa mia
se tali fatti vengono ritenuti imbarazzanti dallo avv. Bonotto, così come
presumibilmente avverrà per quanto sopra riferito).
Come emerge dalla dichiarazione UNEP riguardante il pignoramento oggetto dello
appello del 27/05/2014, anche il sottoscritto personalmente, e non solo i miei
avvocati ha denunciato, prima che venissero creati i maggiori danni, la assenza
di legittimazione attiva della Andreon s.r.l., decretata dalla Cassazione
riunita in Camera di Consiglio. Come già sopra accennato, nel 2010, prima di
subire i maggiori danni, ho tentato nuovamente di trovare una composizione
amichevole con Andreon Francesco che aveva dimostrato la massima disponibilità
ma anche tale iniziativa è stata interrotta dalla Braido, sicura come era di
riuscire a sopraffare grazie allo (incredibile ma ampiamente documentato)
comportamento irritale, coordinato e continuativo da parte di decine di
magistrati!(27BRA) In tali contatti telefonici, di cui conservo la
registrazione, è emerso quello che a mio avviso è forse il reato di maggiore
gravità: la sottrazione della corrispondenza da me inviata nel 2005
personalmente al Sig. Andreon Francesco, a cui rispondeva sempre la moglie
nonostante le mie proteste. Era doveroso, fra l’altro, che quanto meno l’avv.
Bonotto, cui tutta questa corrispondenza nei due sensi era inviata per
conoscenza, mettesse il suo cliente al corrente delle mie cortesi
missive!(09BRA)
Credo che pochi cittadini italiani abbiano provato a resistere, come ho fatto
io, ed a subire la vera tortura, che toglie letteralmente il respiro, di non
potersi scrollare di dosso per oltre venti anni il piede che schiaccia senza
scampo, rappresentato da una concomitanza di giudici da una parte, ed avvocati
concussi dall’altra (senza appesantire ulteriormente, le prove da me raccolte
sono esaustive) che fanno strame della giustizia e della democrazia solamente
per assecondare le velleità di una come la Braido Vanna
Nel suo atto di comparsa in appello presentata in udienza
riprende (ancora una volta abusivamente, essendo un fatto
dichiarazione del Presidente del Tribunale di Treviso dr.
qualificava come “farneticazioni” quanto da me pubblicato
dimenticando comunque di far presente che probabilmente è
pressione scritta, esercitata sulla giudice Fazzini, che
(18BRA)l’avv. Bonotto
nuovo) la
Schiavon che
sul sito sopra citato,
stata tale evidente
aveva dichiarato il
falso (non è affatto vero che la avevo denunciata al CSM) al solo fine di essere
autorizzata ad uscire da questa vicenda che evidentemente opprimeva anche lei,
nonostante il ruolo, ad incastrare il suo autore in quanto, successivamente, in
coincidenza con la fase conclusiva di una indagine disciplinare aperta dal
C.S.M. sulla mia vicenda, su istanza della Ministra Severino, lo Schiavon
rassegnava le dimissioni dalla magistratura accompagnandole con accenti polemici
molto gravi nei confronti del C.S.M.; egli ha dato ai giornalisti delle
spiegazioni a mio avviso assai deboli sulla causa delle sue dimissioni,
riguardanti una presunta incompatibilità con la attività dei figli (uno
avvocato, l’altro commercialista, se non vado errato); mi chiedo, non lo sapeva
da sempre che lavoro facevano i suoi figli?
E dire che in un primo tempo avevo riposto una certa fiducia nel dr. Schiavon,
in quanto aveva pubblicamente denunciato che al momento del suo insediamento
come Presidente del Tribunale aveva trovato un chiodo sulla sua poltrona. Tale
esternazione mi incoraggiò a rivolgermi a lui con fiducia; quando, poco dopo
seppi che era in corso una ispezione ministeriale (il capo degli ispettori era
Arcibaldo Miller, famoso per avere a suo tempo tentato senza successo di
incastrare Ilda Mocassini e Gherardo Colombo) mi resi subito conto dei pericoli
che incombevano su di me ed infatti, di lì a qualche mese (eravamo nel 2009)
riprese la persecuzione fraudolenta con inaudita violenza. Ad onore della
Ministra Severino, debbo dire che a distanza di una settimana dal mio esposto a
lei rivolto, lessi sulla stampa che Arcibaldo Miller aveva dato le
dimissioni!(27BRA)
Tornando alla udienza di appello presieduta da Gorjan, è la ennesima
dimostrazione che la controparte, non essendosi costituita entro i termini, non
solo si avventura in dichiarazioni che sarebbero illecite anche se non
diffamatorie, come invece sono, ma si attacca a degli specchi sempre più
scivolosi, probabilmente avendo sul collo il fiato della Braido Vanna che è
certamente in grado di scoperchiare ciò che è avvenuto dietro le quinte, che si
presume essere di immane gravità dato che anche la sola punta dello iceberg da
me svelata lo è in misura inaudita.
Mi riferisco in particolare ad un tentativo di incastrarmi mediante una offerta
milionaria di riciclaggio via mail, da me denunciata alla Procura (incontrando
il solito muro di gomma); ho preso la iniziativa di rivolgermi alla polizia
postale (senza precisare che la Procura aveva già insabbiato la mia denuncia) ed
ho saputo che la mail era partita da Amsterdam e non dallo oriente come voleva
apparire e che non era possibile sapere di più in quanto il governo (nel periodo
di massimo successo per quel partito fondato da pregiudicati, se non ricordo
male) aveva disdettato gli accordi di polizia fra Italia ed Olanda. E’ lecito
chiedersi quali siano i motivi di una tale disdetta e quali altri gravi fatti
nascondano? Nonostante mi sia rivolto a numerose istituzioni inquirenti, a cui
ho anche riferito che il fascicolo che conteneva la mia denuncia su tale fatto
anomalo risulta essere sparito dalla Procura di Treviso, tutto tace.(28BRA)
Presumibilmente a causa di quella che io ritengo ansia da prestazioni, nella
udienza a Treviso del 29/05/2014 l’avv. Bonotto si è lasciato andare ad
annotazioni sul verbale di udienza, illecite in quanto al di fuori del
consentito, trattandosi di udienza per la precisazione delle conclusioni; in
particolare ricordo che ha citato le udienze di appello recenti, nel tentativo
di avvalorare le sue affermazioni che invece sono smentite in maniera
ineccepibile dalla sovrabbondante documentazione; ha depositato anche la
sentenza di primo grado del giudice Deli Luca, che ho ritenuto opportuno
commentare nella nota a parte (01MA), dato che in pratica ogni affermazione di
quel giudicante è smentita da documentazione ineccepibile ed in particolare si
contrappone pienamente alla sentenza di Cassazione, decisa in Camera di
Consiglio;(la contrapposizione, va sottolineato, non riguarda solamente la
assenza di legittimazione della Andreon s.r.l. ma anche la individuazione delle
parti: essedi sas ed Andreon Francesco!)
-
l’avv. Bonotto si è dato la “zappa sui piedi” in quanto ciò mi ha consentito
di insistere con il mio legale al fine di far seguire alle annotazioni di
controparte la frase che essa era delegittimata per decisione vincolante
della Cassazione, inserendo anche copia della sentenza della Suprema Corte,
che provvidenzialmente avevo portato con me; a tale proposito tuttavia va
sottolineato che il riferimento alla sentenza di Cassazione ed una copia
della stessa è allegata alla istanza di decreto ingiuntivo; ne deriva, a mio
parere, che tutti i giudici che hanno successivamente deliberato in
violazione delle decisioni della Suprema Corte e quindi della legge si sono a
mio avviso assunti delle gravi responsabilità, non potendo nemmeno attribuire
ad errore materiale i loro infausti provvedimenti esecutivi;
-
la decisione finale del giudice Paolo Nasini è stata di concedere 60 giorni
per i chiarimenti riguardanti i fatti nuovi ed altri 20 giorni per le contro
repliche; quale occasione migliore per mettere a nudo la frode giudiziaria,
alla luce di tutto quanto sopra? Che si sia finalmente realizzata la mia
speranza, sempre invano coltivata, di incontrare finalmente un giudice
desideroso di approfondire i fatti anzi che ignorarli sistematicamente?
- non mi soffermo sulle consuete pressioni esercitate nei confronti dei miei
avvocati, ragione per cui ho dovuto cambiarne parecchi; alcune di esse sono
documentate, altre sono desumibili da certi comportamenti: ad esempio,
nonostante i miei solleciti via pec per presentare con ampio anticipo sulla
scadenza l’appello sul pignoramento presso terzi, uno dei precedenti legali
lo ha scientemente presentato oltre i termini di 6 mesi (in realtà mi sono
sorti molti dubbi che realmente non andasse applicata la sospensione feriale,
dato che, proprio la circostanza non casuale che subito prima della mia
udienza, derogando senza apparente motivo dalla sequenza delle numerazioni,
in appello del 27/05/2014 sia stata trattata una udienza nella quale l’avv.
soccombente citava una sentenza della Cassazione a sezioni riunite per
avvalorare che trattandosi di causa civile, successiva e separata da quella
di esecuzione, andasse considerato il periodo feriale, il che ricalcava
esattamente la situazione del mio precedente appello rigettato per ritardo
nella presentazione della istanza). La mia impressione è che il Presidente
della seconda sezione abbia derogato dalla sequenza prevista delle cause
solamente per farmi assistere a quella decisione! Manovra che invece mi ha
convinto del contrario.
Per concludere, anche il domiciliatario presso la udienza di appello presso la
seconda sezione tenuta il 27/05/2014 ritengo che sia rimasto impressionato dalla
apparente dimostrazione di sintonia fra la Corte e l’avv. Bonotto, tanto che,
pur essendo un brillante avvocato, non ha osato riferire (come avevamo
concordato poco prima) del verbale di udienza a Udine del 14/05/2014,(14BRA)
nel quale l’avv. Bonotto, rispondendo all’atto di controparte che solleva il
problema della assenza di legittimazione attiva della Andreon s.r.l. decisa
dalla Cassazione, confessa di suo pugno che “si è trattato di un
errore”.
Dato che nelle udienze del 27 e 29, di poco successive, sostiene l’esatto
contrario, quale maggiore prova del nove della sua piena partecipazione alla
frode ordita dalla moglie di Andreon Francesco, cui questo ultimo ha cercato di
rimediare, come testimoniano sia le telefonate registrate che la sottrazione
della corrispondenza scambiata nel 2005, tanto più grave in quanto ne era a
conoscenza di quello che formalmente era il suo avvocato, Giovanni Bonotto?
Quelli sopra elencati sono solamente gli episodi principali ampiamente
documentati, talmente sovrabbondanti da rendere superfluo riferire anche di
quelli, di minore importanza in questa sede, pure numerosi in quanto inchiodano
vari magistrati ad atti platealmente contrari al loro dovere.
Sempre disposto a fornire ogni chiarimento, come pure a rettificare (pur essendo
certo che non ve ne siano) eventuali punti non sufficientemente documentati o
chiari.
In fede
Sandro Dallavalle
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La società essedi studio sas, costituita nel 1988 per la vendita e