giunta regionale – 8^ legislatura ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 1/31 REGIONE DEL VENETO Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 Comitato previsto ai sensi del II comma dell’art. 27 Argomento n. 323 in data 16.09.2009 OMISSIS PARERE OGGETTO: Comune di Cologna Veneta (Verona) Piano di Assetto del Territorio. Art.14 L.R. 11/2004. PREMESSE L’Amministrazione Comunale di Cologna Veneta ha approvato con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 28.02.2006 il Documento Preliminare alla redazione del Piano di Assetto del Territorio. La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento della Giunta Comunale di Cologna Veneta con provvedimento n. 72 del 24.03.2006. La Regione Veneto – Segreteria Regionale all’Ambiente e Territorio, Unità periferica Genio Civile di Padova, con Prot. n. 134984 del 12.03.2008, ha espresso ai sensi della DGR n. 1841 del 19.06.2007, parere favorevole “all’adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica”, subordinatamente al recepimento, in sede di adozione del P.A.T. stesso, di alcune prescrizioni; Il Comune di Cologna Veneta ha adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2008 il Piano di Assetto del Territorio Comunale, redatto sulla base del combinato disposto degli art. 3, 5, 14 della L. R. n. 11/2004; Gli elaborati relativi al P.A.T. sono rimasti depositati presso l’Ufficio Segreteria comunale, per 30 (trenta) giorni e precisamente dal 07.04.08 al 07.05.08, e durante tale periodo e nei successivi 30 giorni, sono pervenute entro il termine del 06.06.2008, al Comune di Cologna Veneta n. 8 osservazioni, come da attestazione del Segretario Generale del 10.06.2008. Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al Comune. Direttamente in Regione sono pervenute n. 4 osservazioni a firma di: N. PROT. - DATA 1 RV Fracasso Giampietro - Prot. n. 687411 del 24.12.2008 2 RV Associazione Perla Blu – Prot. n. 680663 del 22.12.2008 3 RV Dal Cero Giuseppe – Prot. n. 689767 del 29.12.2008 GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. 4 RV del pag. 2/31 Gianesini Domenico – Prot. 318754 dell’11.06.2009 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 dello 04.07.2008, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha controdedotto alle osservazioni pervenute. Con note rispettivamente del 28.07.2008 Prot. 12223 e del 31.07.2008 Prot. 12414, pervenute rispettivamente in data 29.07.2008 Prot. 392906 e 04.08.2008 Prot. 404075, il Comune di Cologna Veneta (VR) ha trasmesso alla Direzione Urbanistica della Regione del Veneto gli elaborati costituenti il P.A.T., ed ai sensi dell’art.14, punto 4), il termine per la sua approvazione era fissato al 26.03.2009 fatto salvo quanto previsto dal punto 5 del medesimo articolo. Con nota del 25.09.2008 Prot. 491879/57.09 è stata inviata alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi della Regione del Veneto la documentazione inerente la valutazione d’incidenza ambientale per l’emissione del parere di competenza ai sensi della D.G.R.V. n. 3173 del 10.10.2006. Con nota del 20.10.2008 Prot. 542595/57.09 è stata inviata alla Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti della Regione del Veneto la documentazione inerente la valutazione ambientale strategica per l’emissione del parere di cui alla D.G.R.V. n. 3262 del 24.10.2006. Con nota del 15.01.2009 Prot. 21314/45.06 E 41001.1 la Direzione valutazione Progetti e Investimenti ha richiesto al Comune di Cologna Veneta (VR) chiarimenti/integrazioni a cui il Comune ha risposto, inviando la documentazione integrativa richiesta, con nota Prot. n. 705 R 2835 del 20.02.2009 ricevuti dalla citata Direzione in data 23.02.2009. successivamente a seguito di incontro istruttorio del 25.03.2009 è stata ulteriormente integrata da parte del Comune con nota n. Prot. 7625 del 06.05.2009 Prot. Reg. 248183/46.06 del 07.05.2009. Si dà atto che è stata effettuata da parte del Servizio Amministrativo della Direzione Regionale per l’Urbanistica la verifica sulla completezza e regolarità formale del progetto. Con nota 12414 del 31.07.2008 Prot. Reg. n. 404075 del 04.08.2008, a seguito di richiesta verbale il comune di Cologna Veneta ha inviato integrazione documentale (delibere di approvazione del nuovo documento preliminare, delibera di adozione, copia elaborati ecc.). La verifica preliminare alle banche dati del Quadro Conoscitivo per una valutazione di conformità all’Atto di indirizzo di cui alle lettere a) e f) dell’art. 50 della L.R. 11/2004 ha rilevato varie imperfezioni e/o incompletezze. A seguito di ciò il Dirigente della Direzione Urbanistica con proprio decreto n. 10 del 05.03.2009, trasmesso via fax in data 06.03.2009, ha sospeso i termini per l’approvazione del P.A.T. ai sensi dell’art. 14 comma 5, L.R. 23.4.2004 n. 11 ai fini di acquisire le integrazioni documentali relative al Quadro Conoscitivo e alle grafie come sotto specificato: - adeguamento specifiche di redazione lett. a) e lett. f) Atti d’Indirizzo approvati con DGR n. 3178 del 8.11.2004, constatata la carenza dei dati e dei metadati risultati incompleti o non corretti sotto il profilo redazionale; Il Comune con nota Prot. n. 3824 del 29.05.2009, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune, pervenuta alla Direzione Urbanistica – Giunta Regionale del Veneto in data 01.06.2009 Prot. 296645 ha inviato l’integrazione documentale richiesta. Conseguentemente il termine per l’approvazione del piano di assetto del territorio ha ripreso a decorrere dalla suddetta ricezione e lo stesso è fissato per il 22.06.2009. Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 45 dell’11.06.009 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell’art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006. GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 3/31 In data 11.06.2009 lo strumento è stato esaminato dal comitato tecnico previsto ai sensi del II comma dell’art. 27 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e in tale sede è stata riscontrata l’impossibilità di valutare positivamente il piano in considerazione delle seguenti questioni: 1) Con riferimento alla D.G.R.V. n. 3262 del 24.10.2006, si evidenziava che con nota del 20.10.2008 Prot. 542595/57.09 è stata inviata alla Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti della Regione del Veneto la documentazione inerente la valutazione ambientale strategica per l’emissione del parere di cui alla D.G.R.V. n. 3262 del 24.10.2006. Con nota del 15.01.2009 Prot. 21314/45.06 E 41001.1 la Direzione valutazione Progetti e Investimenti ha richiesto al Comune di Cologna Veneta (VR) chiarimenti/integrazioni a cui il Comune ha risposto, inviando la documentazione integrativa richiesta, con nota Prot. n. 705 R 2835 del 20.02.2009 ricevuti dalla citata Direzione in data 23.02.2009. Successivamente, a seguito di incontro istruttorio del 25.03.2009 è stata ulteriormente integrata da parte del Comune con nota n. Prot. 7625 del 06.05.2009 Prot. Reg. 248183/46.06 del 07.05.2009, nonché con nota n. Prot. 11682 del 10.07.2009. Alla data dell’11.06.2009, data di convocazione del comitato tecnico di cui all’art. 27 della L.R. 11/2004, non risultava ancora espresso il parere della Commissione Regionale VAS. Il Sindaco in sede di comitato ha pertanto manifestato, formalizzandola con nota acquisita al protocollo regionale n. 319564 dell’11.06.2009, la volontà di ritirare il Piano per l’acquisizione del dovuto parere VAS e così rimuovere la carenza sollevata. Nella stessa data il Piano è stato pertanto ritirato dal Sindaco. La commissione regionale V.A.S. con parere n. 55 del 30.07.2009 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006. Il Comune con nota Prot. n. 12880, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune, pervenuta alla Direzione Urbanistica – Giunta Regionale del Veneto in data 11.08.2009 Prot. 447222, preso atto dell’avvenuta espressione del parere VAS sopra citato, di cui alla DGR 791/2009, ha richiesto la conclusione della procedura di approvazione del PAT in argomento, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 11/2004. Con successiva nota Prot. n. 13483 del 19.08.2009, pervenuta alla Direzione Urbanistica in data 26.08.2009 Prot. 469236, a firma del sindaco, il Comune di Cologna Veneta ha trasmesso tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente per l’approvazione del PAT, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 11/2004, conseguentemente il termine per l’approvazione del piano di assetto del territorio ha ripreso a decorrere dalla suddetta ricezione e lo stesso è fissato per il 23.04.2010. Il Piano di Assetto del Territorio 1. Il Documento Programmatico Preliminare 1.1 Premessa Il Documento Programmatico Preliminare, completato e rivisto dopo la fase di concertazione, svolgeva le seguenti considerazioni: Il Comune di Cologna Veneta è sito nella parte Ovest della Provincia di Verona, al confine con la Provincia di Vicenza. Storicamente, Cologna è centro significativo tra i poli di San Bonifacio e Legnago. I Comuni confinanti sono:Lonigo, Orgiano, Asigliano, Poiana, siti nella Provincia di Vicenza, Rovereto, Pressana, Veronella, Zimella, siti nella Provincia di Verona. Il Piano Regolatore vigente, approvato dalla Regione Veneto nel 1990 (D.G.R. n° 2842 del 09.05.1190), è stato aggiornato durante questi anni con varianti puntuali ed organiche, rese necessarie per adeguarlo a nuove esigenze di gestione del territorio ed alle nuove disposizioni legislative nazionali e regionali. Recentemente sono stati approvati tre P.I.R.U.E.A.: “Area sita in Via Traversina” (D.G.R. n° 1614 del 28/06/05) [abitanti equivalenti 11], “Area ex Cologna Pelli” (D.G.R. n° 3674 del GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 4/31 29/11/05) [abitanti equivalenti 127], “Parco del fiume” (D.G.R. n° 489 del 22/12/05) [abitanti equivalenti 867]. Il PAT di Cologna Veneta dovrà esplicitare e dovrà “risolvere” i seguenti temi: stabilire i “confini” della città; tutelare e valorizzare i beni storico-culturali-ambientali con particolare attenzione al Centro Storico ed alle aree ed edifici dismessi o dismettibili interni al perimetro del Centro Storico, con particolare riferimento al tema dei “tre ospedali”; un innovativo approccio al fenomeno degli allevamenti avicunicoli disseminati nel territorio; intervenire sul sistema relazionale in modo da potenziare i collegamenti viari (specie in riferimento al nuovo casello autostradale di Asigliano) ed in modo da limitare al minimo il traffico di attraversamento urbano; limitare al massimo le nuove zone da destinare ad insediamenti produttivi. 1.2. Indirizzi programmatici in termini di variazioni della popolazione Si ritiene che la popolazione residente debba aumentare nel periodo di validità del PAT di circa il 30% (tenuto conto della recente approvazione di tre P.I.R.U.E.A., dimensionati per circa 1105 abitanti equivalenti), rafforzando il ruolo del capoluogo con la previsione di circa 1800 nuovi abitanti e prevedendo per le frazioni uno sviluppo in termini di abitanti di circa 500/600 unità, in modo da assecondarne il fisiologico sviluppo e in modo da tener conto delle nuove esigenze collegate al diminuire della dimensione media delle famiglie. L’indirizzo programmatico tende a indurre il rafforzamento del capoluogo valorizzando le aree poste entro i confini della città, costituiti da: I fiumi Fratta e Guà, ad Ovest ed Est; Il canale LEB e il nodo d’intersezione tra la Strada Statale 500 e la Strada Provinciale “Padovana” a Nord; L’abitato di Sabbion (Via Traversina) e il tracciato dismesso della ferrovia LegnagoGrisignano di Zocco, a Sud e Sud-Est. 1.3. Indirizzi programmatici per il sistema ambientale, storico, paesaggistico Le trasformazioni del territorio con riguardo al sistema insediativo e alle caratterizzazioni socioeconomiche del Comune di Cologna Veneta s’intrecciano nel tempo con il sistema ambientale, storico, paesaggistico, diventandone elemento dinamico di svalutazione e/o rivalutazione. Il PAT si qualifica dunque quale strumento di approfondimento e conoscenza del sistema, interfacciandosi con la Valutazione Ambientale Strategica intesa quale elemento fondante del piano. Il territorio di Cologna è disseminato d’importanti emergenze storico-monumentali costituite principalmente dal Centro Storico cittadino, dal Centro Storico della frazione di Sabbion, dalle Ville Papadopoli (a Sabbion), Labia (in località Quari Sinistra), e, non secondariamente, dalle Corti Rurali d’interesse storico. Il Centro Storico del Capoluogo e della frazione di Sabbion sono regolati da una apposita puntuale schedatura, rivelatasi sufficientemente efficace in termini di gestione degli interventi ed in termini di tutela. Per le emergenze di natura Archeologica si ricorda il sito di Baldaria, opportunamente già vincolato dal vigente P.R.G., con ritrovamenti risalenti al Neolitico, all’Età del Bronzo ed all’Età Romana. 1.4. Problematiche principali GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 5/31 1.4.1 Il Centro Storico Il Centro Storico e l’intero nucleo urbano del capoluogo sono organizzati con luoghi centrali e servizi, ma, tuttavia, si nota una perdita di “attrazione” del centro storico, quasi Cologna non sapesse mettere a frutto il suo glorioso passato. Il perimetro del Centro Storico riportato dal vigente P.R.G., giustamente comprende la parte Ovest, che qui definiamo “i tre ospedali”. I tre ospedali insistono su di un’area di circa mq. 58.100, parte integrante della struttura della città tanto da rappresentarne la testimonianza temporale dello sviluppo e, per certi versi, l’emblema della crescita e del declino. L’area indicata ricomprende l’intero isolato, ossia anche edifici residenziali di proprietà privata e il complesso scolastico e conventuale attualmente usato (e di proprietà) dalle suore cappuccine. L’area strettamente afferente i “tre ospedali” è di circa mq. 40.100 . Le due aree sopra richiamate rappresentano la prima il 22% dell’intero Centro Storico, la seconda il 15%. Si tratta dunque, in termini quantitativi, di una rilevante parte di città, ma soprattutto si tratta, in termini qualitativi, di una zona strategica in riferimento al futuro di Cologna. Si ritiene che tale area possa essere reinterpretata dal P.A.T. secondo un “Programma Complesso” da strutturare secondo i seguenti primi indirizzi: conservazione della parte monumentale del compendio attribuendo nuove destinazioni d’uso anche direzionali e/o commerciali; demolizione dell’ospedale anni ’60 e realizzazione di nuovi volumi a destinazione direzionale, commerciale, residenziale; mantenere la destinazione sanitaria per il “nuovo” ospedale, in modo da utilizzarlo come Distretto Sanitario di Base e come Residenza Sanitaria Assistenziale. Gli “attori” da coinvolgere nel Programma Complesso sono: l’Amministrazione Comunale; l’Azienda U.L.S. n. 20; le proprietà degli immobili comprese nell’area interessata. L’obiettivo è quello di attivare un “nuovo centro” nel Centro Storico di Cologna Veneta. 1.4.2 Le zone produttive Il piano non prevederà nuove zone produttive, quanto piuttosto una razionalizzazione e completamento delle esistenti. Il sistema insediativo va dunque interpretato in ordine alle seguenti tre questioni principali: ruolo del Centro Storico; stabilizzazione della struttura urbana delle frazioni; diffusione degli allevamenti specie nel settore avicunicolo. 1.5. Il sistema relazionale Cologna Veneta è storicamente “terra di confine” tra i territori di Verona, Vicenza, Padova, come ebbero a comprendere i veneziani che la fecero loro per lunghi secoli, come testimoniato GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 6/31 da quanto scritto dal Doge Michele Steno il 26 marzo 1406: “Volumus et decernimus quod Colonia sit per se et sub nostro dominio et iurisdictione Civitas Nostrae Venetiarum et non sub iurisdictione Vicentiae nec Veronae” 1.5.1 Sistema viario Il sistema viario principale è rappresentato dall’ex S.S. 500 che attraversa l’aggregato urbano di Cologna connettendo Legnago con Lonigo. A nord della città è organizzata una rotatoria su cui s’innesta la Strada Provinciale “Padovana” che connette Cologna con San Bonifacio. Detta strada prosegue verso sud-est e connette Cologna con Montagnana. Verso ovest alcune strade provinciali connettono Cologna con la Provincia di Vicenza. 1.5.2 La circonvallazione e la nuova Autostrada “Valdastico” Nel vigente P.R.G. risulta individuata, ma non realizzata, una circonvallazione ad Ovest del capoluogo che connette la S.S. 500 con la Strada Provinciale “Padovana”. Tale tracciato, approvato in variante al vigente P.R.G., va tuttavia riconsiderato anche in relazione alle future connessioni con la Autostrada A/32 “Valdastico” di imminente realizzazione nella tratta da Vicenza a Rovigo. 1.5.3 Sistema dei percorsi ciclabili e pedonali In questo settore il Comune di Cologna è provvisto di poche strutture, ma tuttavia già con l’avvio dei P.I.R.U.E.A. “Parco del Fiume” e “Cologna Pelli” si realizzeranno piste ciclabili nel tratto urbano della S.S. 500 e nella zona “Cologna Pelli”, oltreché percorsi pedonali in fregio al Fiume Fratta. Problematiche principali - Risolvere a livello Comunale il problema dell’attraversamento di Sabbion secondo l’ipotesi di “Circonvallazione a Est”; - Concertare a livello territoriale più ampio il collegamento di Cologna con l’Autostrada Valdastico; - Formare un piano dei collegamenti ciclabili e pedonali, con particolare riguardo alla fruizione delle zone ambientalmente significative. 1.6- Risorse umane La previsione di dimensionamento demografico punta a ridare a Cologna un ruolo significativo di Città in grado di attrarre nuovi abitanti. Si ritiene che la popolazione residente debba aumentare nel periodo di validità del PAT di circa il 30%, rafforzando il ruolo del capoluogo con la previsione di circa 1800 nuovi abitanti e prevedendo per le frazioni uno sviluppo in termini di abitanti di circa 500/600 unità, in modo da assecondarne il fisiologico sviluppo e in modo da tener conto delle nuove esigenze collegate al diminuire della dimensione media delle famiglie. 1.7 - Obiettivi del PAT per il sistema dei servizi e del sistema relazionale. Il PAT dovrà ridefinire la dotazione degli impianti sportivi comunali, individuando una localizzazione baricentrica e ambientalmente nonché paesaggisticamente sostenibile. GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 7/31 Il PAT dovrà contenere lo schema viabilistico in grado di evitare gli attraversamenti urbani della S.S. 500, specie in riferimento al nodo critico della frazione di Sabbion. Il PAT dovrà concorrere a definire le politiche da adottare per la separazione degli attraversamenti urbani dei traffici di scala sovracomunale rispetto al traffico di interconnessione locale, gerarchizzando i flussi. Il PAT dovrà concorrere, unitamente ai Comuni contermini ed alle Provincie di Verona e Vicenza, alla definizione del collegamento efficiente del territorio comunale con l’autostrada Valdastico. Il PAT dovrà favorire e promuovere un sistema di unitario di percorsi pedonali e ciclabili di interconnessione tre i centro e le frazioni, integrato con l’insieme delle aree a verde pubblico, degli impianti sportivi, del “verde ambientale”, delle emergenze archeologiche, storiche e monumentali. Le diverse aree dovranno essere raggiungibili dal centro e dalle frazioni con percorsi pedonali e ciclabili alternativi alla viabilità ordinaria veicolare. Per Cologna Veneta gli obiettivi strategici e le scelte strutturali assunte per il Piano di Assetto del Territorio sono le seguenti: 2. Il Quadro Conoscitivo Il Quadro Conoscitivo (QC) è stato elaborato nel 2005/2007, con la applicazione degli atti di indirizzo, Lettera A e Lettera F, vigenti, e pubblicati nel BUR e nel portale della Regione Veneto. Pertanto l’impostazione della raccolta dei dati e la metodologia di analisi e di compilazione nelle tabelle non tiene conto delle successive proposte, seppure in bozza, della R.V.. Quindi questo Quadro Conoscitivo, con questa impostazione della grafia, della legenda, delle matrici, dei temi e delle classi , pur con i dovuti miglioramenti, non è validabile con le procedure in essere dell’ufficio competente, che si basa sulle versioni successive alla 4. Ciò nonostante, il lavoro è stato adattato alla versione 5 e successive, mediando, per quanto possibile, tra le impostazioni iniziali delle norme e il loro successivo sviluppo. La struttura dei temi e dei dati è comunque funzionale al suo scopo ed è gestibile per il successivo aggiornamento per la elaborazione del Piano degli Interventi. 3. Il progetto del territorio 3.1 IL SISTEMA INSEDIATIVO IL PAT suddivide il territorio in cinque ATO, così individuati: ATO 1 “Sule” mq. 2.772.791 ATO 2 “Baldaria - Spessa” mq. 9.604.295 ATO 3 “Santa Apollonia” mq. 10.188.512 ATO 4 “Città” mq. 5.502.645 ATO 5 “San Sebastiano – Sant’Andrea” mq. 15.061.230 Il territorio del Comune di Cologna Veneta ha una superficie di oltre 4.312 ha di cui circa l’81% utilizzata come agricola. La superficie agricola trasformabile è di circa 45 ha (provvedimento di cui all’art. 50, comma 1, lettera c) della L.R. 11/2004). Il presente PAT “trasforma” circa 13 ha dei 45 ha consentiti. Nel seguito sono esplicitati i caratteri del dimensionamento divisi per ogni ambito, indicando gli elementi più significativi degli interventi previsti. Per l’ATO 1 non è previsto alcun intervento significativo quanto azioni di contenimento urbanistico di una frazione sviluppatisi in modo nastriforme lungo la viabilità. GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 8/31 Il carico aggiuntivo potrà servire a incentivare la dismissione degli allevamenti e a consolidare l’armatura urbana della edificazione diffusa. ATO 1 "Sule" mq. 2.772.791 Stato Attuale Carico aggiuntivo PAT nuovi abitanti nuovi Abitanti differenza AbitantiStandards 250 standardsfuturi Standardsstandards n° mq mc mc/ab 30 mq/ab n° futuri mq mq Residenziale 775 2.250 10.00040 1.200 815 24.450 -22.200 Abitanti futuri Standards n° futuri mq 815 24.450 ATO 1 "Sule" Totali L’ATO 2 è caratterizzato dalla presenza dagli aggregati urbani di Baldaria e Spessa (che si estende anche nel Comune di Orgiano-VI), e da ampie zone agricole spesso con coltivazioni orticole. Il PAT prevede la formazione di tre zone di espansione residenziale (vedi gli accordi 5, 9, 16 sottoscritti dal Comune ed elencati nell’art. 33 delle NTA), in grado di garantire lo sviluppo “fisiologico” delle due frazioni. L’ATO 2 è interessato dalla previsione della tangenziale di Cologna, posta nella parte Est del territorio comunale, indicata con un tracciato volutamente indicativo volto solo a prevedere la possibilità/opportunità di collegare Cologna con la nuova Autostrada A/32 “Valdastico”, e la possibilità/opportunità di “bypassare” il centro urbano per collegare Legnago a San Bonifacio. ATO 2 "Baldaria-Spessa" mq. 9.604295 Stato Attuale Carico aggiuntivo PAT nuovi abitanti nuovi Abitanti differenza AbitantiStandards 250 standardsfuturi Standardsstandards n° mq mc mc/ab 30 mq/ab n° futuri mq mq Residenziale 896 40.059 50.000200 6.000 1.096 32.880 7.179 ATO 2 "Baldaria-Spessa" Totali Abitanti futuri Standards n° futuri mq 1.096 32.880 L’ATO 3 “Sant’Apollonia” contiene il nucleo urbano di Sant’Apollonia, e si estende sino a comprendere la Zona Artigianale esistente collocata nelle vicinanze della frazione di Baldaria. Il PAT prevede un accordo volto a riqualificare una zona in passato sede di un caseificio (ove esistono silos di dimensioni abnormi e con effetti paesaggistici dirompenti), (vedi accordo sottoscritto dal Comune e richiamato all’art. 33 delle NTA con il n° 10). GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 9/31 E’ previsto anche un ulteriore intervento di edilizia residenziale (circa mc. 16.000) volto a consolidare l’edilizia esistente nella direttrice Cologna-Santa Apollonia (vedi accordo sottoscritto dal Comune e richiamato all’art. 33 delle NTA con il n°11). Il PAT prevede la formazione di piste ciclabili connesse con i corsi d’acqua, con funzione di collegamento tra i nuclei abitati e di potenziamento del turismo rurale. ATO 3 "Santa Apollonia" mq. 10.188.512 Stato Attuale Carico aggiuntivo nuovi abitanti Abitanti Standards 250 n° mq mc mc/ab Residenziale 761 15.035 75.000 300 PAT nuovi Abitanti differenza standardsfuturi Standardsstandards 30 mq/ab n° futuri mq mq 9.000 1.061 31.830 -16.795 Abitanti futuri Standards n° futuri mq 1.061 31.830 ATO 3 "Santa Apollonia" Totali Produttivo Carico aggiuntivo mq Standards futuri mq 119.00011.900 L’ATO 4 “Città” è quello in cui si concentrano la maggior parte degli accordi (n° 1, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 17, elencati all’art. 33 delle NTA) in sintonia con gli obiettivi del Documento Programmatico Preliminare ove più volte viene sottolineata la necessità di “ampliare” la città “entro i sui confini”. Gli accordi sopra elencati (unitamente ad alcune volumetria di riserva opportunamente previste) comportano un’edificazione di circa 325.000 mc., ai quali corrispondono circa 1.450 abitanti futuri. E’ evidente che per Cologna si tratta di una sfida e di una “competizione” con San Bonifacio, Legnago e Lonigo. Cologna può “offrire” un Centro Storico “unico”, una situazione geografica e infrastrutturale che consente di accedere in tempi brevi a tre capoluoghi provinciali (Verona, Vicenza, Padova), un sistema di attrezzature scolastiche e sanitarie/assistenziali di livello ottimale. A ciò si aggiunga un altro elemento strategico che il PAT intende proporre e concretizzare: il “Programma Complesso” dei “Tre Ospedali” (art. 32 NTA). Cologna contiene tre ospedali, ma di fatto nessuno operante. I tre ospedali, quello storico (Convento delle Cappuccine), quello degli anni ’60, quello “nuovo”, sono largamente sottoutilizzati e “non sono più Ospedali”. Essi insistono su di un’area di circa mq. 58.100, parte integrante della struttura della città tanto da rappresentarne la testimonianza temporale dello sviluppo e, per certi versi, l’emblema della crescita e del declino. L’area ricomprende l’intero isolato, ossia anche edifici residenziali di proprietà privata e il complesso scolastico e conventuale attualmente usato (e di proprietà) dalle suore cappuccine. L’area strettamente afferente i “tre ospedali” è di circa mq. 40.100. La suddetta area rappresenta il 15 % dell’area del Centro Storico. GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 10/31 Si tratta dunque, in termini quantitativi, di una rilevante parte di città, ma soprattutto si tratta, in termini qualitativi, di una zona strategica in riferimento al futuro di Cologna. Si ritiene che tale area possa essere reinterpretata dal P.A.T. secondo un “Programma Complesso” da strutturare secondo i seguenti primi indirizzi: conservazione della parte monumentale del compendio attribuendo nuove destinazioni d’uso anche direzionali e/o commerciali; demolizione dell’ospedale anni ’60 e realizzazione di nuovi volumi a destinazione direzionale, commerciale, residenziale; mantenere la destinazione sanitaria ed assistenziale per il “nuovo” ospedale. Gli “attori” da coinvolgere nel Programma Complesso sono: l’Amministrazione Comunale; l’Azienda Uls n° 20; la proprietà degli immobili comprese nel perimetro sopra ipotizzato. L’obiettivo è quello di attivare un “nuovo centro” nel Centro Storico di Cologna Veneta. Il dimensionamento dell’ATO 4 tiene conto del “Programma Complesso” e dunque riserva per la sua attuazione anche alcune superfici a destinazione Direzionale e Commerciale. Il PAT prevede la formazione di piste ciclabili connesse con i corsi d’acqua, con funzione di collegamento tra i nuclei abitati e di potenziamento del turismo rurale. ATO 4 "Città" mq. 5.502.645 Stato Attuale Carico aggiuntivo PAT nuovi nuovi Abitanti Standards abitanti standardsAbitanti n° mq mc 220 mc/ab 30 mq/ab futuri n° Residenziale 4.495 196.208 325.000 1.477 44.318 5.972 Commerciale Quantità aggiuntive mq10.000 Quantità Direzionale Quantità aggiuntive mq10.000 Quantità Abitanti Standards futuri n° futuri mq 5.972 199.168 ATO 4 "Città" Totali Produttivo differenza Standards standards futuri mq mq 179.168 17.040 aggiuntive mq10.000 aggiuntive mq10.000 Carico aggiuntivo mq Standards futuri mq 41.927 4.193 L’ATO 5 contiene le frazioni di San Sebastiano e Sant’Andrea. Per San Sebastiano è prevista l’attivazione dell’accordo n° 2 (art. 32 NTA) per consentire una limitata destinazione produttiva per un’area di circa 14.000 mq. Per Sant’Andrea è prevista l’attivazione dell’accordo n° 12 (art. 32 NTA) che prevede la realizzazione di circa 28.000 mc a destinazione prevalentemente residenziale, a fronte della cessione gratuita di aree finalizzate all’ampliamento del Cimitero e delle scuole, e dell’accordo GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 11/31 7 (art. 32 NTA) che prevede la realizzazione di circa 15.000 mc a fronte della sistemazione delle aree prospicienti il cimitero della frazione di Sant’Andrea. L’ATO 5 è interessato dalla previsione della tangenziale di Cologna, posta nella parte Est del territorio comunale, indicata con un tracciato volutamente indicativo volto solo ad indicare la possibilità/opportunità di collegare Cologna con la nuova Autostrada A/32 “Valdastico”, e la possibilità/opportunità di “bypassare” il centro urbano per collegare Legnago a San Bonifacio ed a Lonigo. Il PAT prevede la formazione di piste ciclabili con funzione di collegamento tra i nuclei abitati e di potenziamento del turismo rurale. ATO 5 "San Sebastiano - Sant'Andrea" mq. 15.061.230 Stato Attuale Carico aggiuntivo PAT nuovi abitanti nuovi Abitanti differenza Abitanti Standards 250 standardsfuturi Standardsstandards n° mq mc mc/ab 30 mq/ab n° futuri mq mq Residenziale 1.390 20.545 50.000200 6.000 1.590 47.700 -27.155 Abitanti futuri Standards n° futuri mq 1.590 47.700 ATO 5 "San Sebastiano - Sant'Andrea" Totali Produttivo Carico aggiuntivo mq Standards futuri mq 14.2601.426 Dimensionamento complessivo del PAT di Cologna Veneta Dimensionamento residenziale complessivo Incremento degli abitanti nel decennio di validità del PAT mq futuri Commerciale 10.000 Direzionale 10.000 Produttivo 175.187 Abitanti al Abitanti Standards Standars 14.03.06 futuri n° futuri mq attuali 8.317 10.534 316.028 274.097 2.217 mq Standards futuri 10.000 10.000 17.519 3.2 IL SISTEMA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO Il quadro ambientale in cui calare le specificità locali e le strategie di Piano costituisce lo scenario a cui riferire la previsione delle trasformazioni a tali strategie correlate. Di seguito si sintetizzano le strategie fondamentali: GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 12/31 Tema consumo di suolo Rispetto dei principi introdotti con la L.R. 11/2004 in materia di contenimento/arresto di occupazione dei suoli agricoli. A fronte di una possibilità di trasformare zone agricole sino alla dimensione di circa 500.000 mq., il P.A.T. prevede di limitare la trasformabilità a circa 134.000 mq. (ossia il 27% del massimo consentito dagli Atti di Indirizzo Regionali). L’importanza del contenimento dei suoli agricoli è ben evidenziata nella “Carta dell’uso del suolo” e nella “Relazione Agronomica”. Tema riqualificazione del tessuto insediativo urbano Il PAT prevede e incentiva azioni di riqualificazione urbana complessiva nell’ATO 4 “Città”, concentrando in esso, entro i “confini della città”, il maggior incremento demografico, i nuovi servizi sportivi costituiti dalla “Cittadella dello Sport”, il “Programma Complesso” dei “Tre Ospedali”, caratterizzato da forti componenti di riqualificazione urbana del Centro Storico. Tema tutela e valorizzazione naturalistica del territorio Potenziamento del sistema eco relazionale mediante la tutela delle aree di potenziale connettività ecologica alle matrici naturali primarie. 4. IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO Le permanenze più significative, riportate nella Tavola 2 “Carta delle Invarianti” sono rappresentate dal Centro Storico della Città e della frazione di Sabbion. Il Centro Storico del capoluogo mantiene caratteristiche da “Centro di Città” mantenendo una forte unitarietà e “individualità”, ancora percepibile nonostante la deviazione del fiume Guà che attraversava il centro, e nonostante la “perdita” della cinta muraria. Il PAT conferma la delimitazione dei Centri Storici del vigente P.R.G. ed i relativi strumenti normativi, come conferma la schedatura e l’individuazione delle corti agricole di interesse storico. 5. La SAU Determinazione della Superficie Agricola Trasformabile (SAT): La legge regionale n.11/2004 introduce nella redazione dei PAT il calcolo del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, con modalità che fanno riferimento alle singole specificità territoriali, sulla base del rapporto tra la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e la Superficie Territoriale Comunale (STC). La SAU presa in considerazione è quella determinata in sede di PAT sulla base delle analisi relative all’uso del suolo e degli indirizzi dettati in merito dalla Regione Veneto. Per Cologna Veneta la SAU è pari a mq. 539.947 Il rapporto tra STC e SAU è pari a (81,36)%. Ciò significa che secondo i parametri fissati dalla Regione Veneto è possibile trasformare in una destinazione non agricola, una quantità di superficie massima pari allo % della STC e cioè (mq 34.961.299 x 1,30%) = mq. 454.497. Aggiungendo il 10% si ottiene una SAU massima trasformabile di mq. 539.947 (454.497 + 45.449) 6. Procedura di VAS Il ruolo attribuito alla procedura di VAS del PAT consiste fondamentalmente nell’orientare verso la sostenibilità l’evoluzione territoriale del comune. GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 13/31 In coerenza con la Direttiva europea, la formazione del Rapporto Ambientale per la VAS si è svolta “durante la fase preparatoria del piano”, partendo quindi al più presto, per poter incidere attivamente sulle decisioni strategiche. Allo scopo di individuare puntualmente criticità e opportunità ambientali, è stata realizzata una ricognizione dello stato dell’ambiente attuale, raccogliendo numerosi dati sia presso le Autorità competenti (ARPAV, Provincia, Aziende di servizi, Consorzi di Bonifica, ecc.), sia attraverso specifiche ricerche sul campo. Ne è scaturito un quadro sufficientemente esaustivo ai fini descrittivi e valutativi, la cui sintesi è stata ottenuta mediante la selezione d’idonei indicatori. Le varie componenti ambientali sono state approfondite e le valutazioni sintetizzate mediante indicatori di condizione di sistema (di Pressione, Stato e Risposta), indicatori specifici (atti a misurare l’efficacia delle singole azioni), ed indicatori sistemici (funzionali alla valutazione della più generale modificazione dell’assetto ambientale e territoriale indotta dall’insieme delle azioni/politiche del PAT). In coerenza con i principi e i contenuti della normativa comunitaria si sono approfondite l’analisi e la valutazione delle alternative grazie a: - raccolta d’informazioni pertinenti sullo stato dell’ambiente e del suo contesto socioeconomico; - approfondita ed articolata fase partecipativa atta a raccogliere ed ad implementare i contribuiti dei portatori di interessi locali e delle Autorità ambientali; - attenta valutazione dei contributi/informazioni di cui sopra alla luce degli indirizzi politici delle Amministrazioni; - confronto fra i diversi scenari ipotizzati e la pianificazione di livello superiore. È stata inoltre puntualmente effettuata la verifica di congruenza del Piano con gli strumenti di governo sovraordinati (PTRC, PTCP). Gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale del PATI sono stati evidenziati sia in senso generale, sia puntualmente a livello delle singole azioni strategiche. Il percorso metodologico seguito, le interazioni con gli Enti e i portatori d’interessi locali, i risultati del processo partecipativo, e le stesse difficoltà incontrate nello svolgimento della procedura sono estesamente descritti nella Dichiarazione di sintesi allegata. 7. La VINCA In riferimento alla D.G.R.V. n. 3173 del 10.10.2006 si fa presente che nel territorio comunale di Cologna Veneta (VR) non ricadono pur non interessando Siti di Importanza Comunitaria è prossimo al SIC IT3220037 denominato “Colli Berici” ricadente territorialmente nella provincia di Vicenza. Il Comune ha prodotto, successivamente all’adozione del PAT, una Relazione di Valutazione di Incidenza, redatta da dott. Gino Benincà, dott. Pierluigi Martorana e dott. Giacomo De Franceschi,, la quale afferma che “con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 e sulle specie ed habitat individuati nell’area di studio ed in particolare sul sito Natura 2000 IT 3220037 “Colli Berici”. 8. ACCORDI TRA IL COMUNE E SOGGETTI PRIVATI STIPULATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6, 36, 37 DELLA L.R. 11/2004. Il Comune di Cologna Veneta ha concluso accordi ai sensi degli artt. 6, 36, 37 L.R. 11/2004 secondo il seguente elenco: 1. ditta Veimca S.r.l. e Triveneta Veicoli Industriali S.r.l. – ACCORDO 1 2. ditta Gecchele S.R.L. – ACCORDO 2 3. ditta Sbabo Aquilino e Rossi Grazia Maria – ACCORDO 3 4. ditta De Guio Giuseppe – ACCORDO 4 5. ditta Cenghialta Roberto, Nascimben Anna Maria, Nascimben Katia, Nascimben Luigi, Nascimben Vittorino – ACCORDO 5 6. ditta –Sinico Tiziano – ACCORDO 6 7. ditta Fontana Domenico – ACCORDO 7 GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 14/31 8. ditta Immobiliare LA.MA.2001 srl – ACCORDO 8 9. ditta Sandonà Germano, Capuzzo Maria, Sandonà Chiara, Sandonà Michela, Lovato Fabrizio, Fiorentini Beatrice – ACCORDO 9 10. ditta – ENGAL srl – ACCORDO 10 11. ditta Savio Francesca, Fiorin Luca, Fiorin Nadia – ACCORDO 11 12. ditta Roveggio Emilia, Roveggio Giacomina, Roveggio Agnese – ACCORDO 12 13. ditta Domenichini Leonello – ACCORDO 13 14. ditta Crosara Brulino, Crosara Laura, Crosara luciana, Crosara – ACCORDO 14 15. ditta SUN RISE S.r.l. – ACCORDO 15 16. ditta Maggio Don Angelo, Maggio Maria, Maggio Apollonio – ACCORDO 16 17. ditta Bizzo Bruno, Bizzo Romano – ACCORDO 17 Le Deliberazioni del Consiglio Comunale, contenenti i testi degli accordi, costituiscono parte integrante del P.A.T. per il territorio del Comune di Cologna Veneta (vedi art. 33 NTA). Di fatto le scelte fondamentali del PAT sono esplicitate attraverso gli accordi, stipulati in coerenza con gli obiettivi individuati dal Documento Programmatico Preliminare. In sintesi il Comune: acquisisce gratuitamente tutte la aree necessarie alla formazione della “Cittadella dello Sport” (circa mq. 62.000); finanzia gran parte delle opere necessarie alla formazione della “Cittadella dello Sport (circa € 3.000.000); acquisisce gratuitamente le aree necessarie alla formazione di un bosco planiziale (circa mq. 55.000); acquisisce gratuitamente aree strategiche dal punto di vista ambientale e paesaggistico in fregio al fiume Fratta (circa mq.35.100); acquisisce gratuitamente le aree necessarie all’ampliamento del cimitero del capoluogo e della frazione di Sant’Andrea (circa mq, 19.600); finanzia o fa realizzare opere pubbliche per un importo di circa € 545.000. La coerenza delle zone e delle destinazioni previste dagli accordi rispetto agli indirizzi del Documento Programmatico Preliminare può essere esplicitata segnalando che lo sviluppo residenziale previsto dagli accordi in circa mc. 520.000 avviene per il 43% nell’ATO 4 “Città”, ovvero entro il “confine della Città”. L’art. 33 delle NTA prende atto degli accordi e li norma rispetto alle azioni da intraprendere in sede di P.I. 9. Elaborati di progetto Il Piano è dotato di una serie di elaborazioni che di fatto compongono il quadro conoscitivo, e delle seguenti elaborazioni che costituiscono di fatto la parte progettuale: Relazione Norme Tecniche di Attuazione Allegato A alle NTA – Ambiti territoriali omogenei Allegato B alle NTA – Prontuario per gli interventi in zona agricola Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale Tav. 2: Carta delle invarianti Tav. 3: Carta delle fragilità Tav. 4: Carta della trasformabilità Relazione Ambientale Rapporto Ambientale Rapporto Sintetico Dichiarazione di Sintesi. GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 15/31 PARERI Parere del Genio Civile di Padova Il Genio Civile di Padova, con nota n.134984 del 12.03.2008, ha espresso in merito alla valutazione di compatibilità idraulica, il proprio parere favorevole con le seguenti prescrizioni che dovranno essere recepite nel nuovo strumento urbanistico, ovvero essere inserite all’interno delle NTA assumendo in tal modo valore normativo: - includere elaborati cartografici che rappresentino i vincoli idraulici attraverso l’individuazione delle fasce di rispetto e di servitù idraulica ai sensi di quanto previsto dai regolamenti di Polizia idraulica vigenti, quali il RD 368/1904 per le opere di bonifica e il RD 523/1904 per le opere idrauliche di 2^ categoria; - individuare, in uno specifico elaborato cartografico, non solo tutti i corsi d’acqua pubblici, ma anche tutte le affossature private specificandone lo schema di funzionamento al fine di poter disporre di un quadro preciso del deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, pubblica e privata, ed evitare zone di ristagno; - nel futuro Piano degli Interventi (PI), nei Piani Urbanistici attuativi (PUA) e nei piani di recupero, dovranno essere adottate tutte le prescrizioni di carattere idraulico contenute nello studio idraulico, così come integrate e corrette nel presente parere, ricordando che, come per il PATI, anche per il PI lo studio di compatibilità idraulica dovrà essere trasmesso all’Ufficio del genio civile che ne curerà l’istruttoria ed il relativo parere; - sono da considerarsi recepite integralmente tutte le prescrizioni contenute nei pareri idraulici rilasciati dai Consorzi di Bonifica Euganeo, Riviera Berica e Zerpano Adige Guà, di cui si allega una copia, anche se non esplicitate nel presente parere; - potranno essere assentiti solo gli interventi compatibili con le Norme di attuazione del PAI suddetto, secondo le eventuali classi di pericolosità e la validità delle norme di salvaguardia stabilite dalla competente Autorità di Bacino, incluse tra queste anche quelle relative alle aree P1 e P2, artt. 10 e 11; - i valori minimi del volume di invaso da adottare per la progettazione delle opere di laminazione sono rispettivamente: 800 m per ettaro di superficie impermeabilizzata, per la nuova viabilità; 700 m per ettaro di superficie impermeabilizzata, per le nuove aree produttive; 600 m per ettaro di superficie impermeabilizzata, per le nuove aree residenziali. Resta inteso che in fase di progettazione dovrà comunque essere effettuato il calcolo del volume di invaso necessario, e dovrà essere scelto il maggiore tra quello calcolato e quello minimo sopra indicato. E’ preferibile che il volume d’invaso venga ricavato mediante depressioni delle aree a verde opportunamente sagomate ed adeguatamente individuate nei futuri PI, che prevedano comunque, prima del recapito nel ricettore finale, un pozzetto con bocca tarata. Oppure, qualora gli spazi disponibili in superficie non siano sufficienti, si dovrà progettare la rete di raccolta delle acque meteoriche tenendo in considerazione, oltre al sovradimensionamento delle tubazioni (necessario per recuperare il volume di invaso), anche l’inserimento, in corrispondenza della sezione di valle del bacino drenato dalla rete di fognatura bianca, di un pozzetto in cls con bocca tarata per la limitazione della portata nel fosso ricettore; - le acque inquinate di prima pioggia provenienti dai piazzali di manovra e dalle aree di sosta degli automezzi dovranno essere destinate ad un disoleatore per il trattamento prima della consegna finale al corpo ricettore o alla batteria di pozzi perdenti. Tali vasche di prima pioggia dovranno periodicamente essere sottoposte a interventi di manutenzione e pulizia; analoghi sistemi disoleatori dovranno essere previsti anche per interventi di nuova viabilità all’interno o in prossimità di aree sensibili quali SIC o ZPS; - è vietata la possibilità di realizzare nuove tombinature di alvei demaniali, anche ai sensi dell’art. 115, comma 1, D.Lgs. 152/2006. solo in presenza di situazioni eccezionali tali tipologie di intervento potranno essere autorizzate : Sarà peraltro compito del soggetto richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione; - assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 16/31 generale evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante in modo da evitare zone di ristagno; - qualsiasi ipotesi di utilizzo dei corsi d’acqua e delle aree ad essi adiacenti, in particolar modo a scopo ludico od ecologico, deve essere compatibile con un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi. Pertanto la vegetazione di tipo arboreo potrà essere prevista solo nel caso di fiumi di notevoli dimensioni e comunque andrà mantenuta tenendo conto delle esigenze di sicurezza idraulica del corso d’acqua interessato. Piante ad alto fusto potranno sussistere solo saltuariamente se tra loro distanti, ben radicate e non collocate lungo la bassa sponda, dove potrebbero essere interessate anche da eventi di “morbida” do modesta entità e quindi creare ostacolo al naturale deflusso delle acque ed essere sradicate dalla corrente; potrà invece essere valutata la possibilità della presenza continua di piante là dove la banca a fiume ha una larghezza significativa o nelle golene anche di piccola dimensione; - le Norme Tecniche di Attuazione del PAT dovranno essere completate con le prescrizioni fin qui esposte e riportando inoltre, in modo chiaro, la tipologia degli interventi di mitigazione idraulica che i Comuni provvederanno a porre in essere preliminarmente all’espansione urbanistica pianificata. Qualora si ritenesse ridefinire con una visione unitaria il deflusso di un’intera zona urbanizzata, considerato il pesante onere che ne deriverebbe per realizzare un complesso organico ed efficiente di interventi, si fa presente che la vigente legge urbanistica regionale prevede utili strumenti quali la perequazione urbanistica, la compensazione urbanistica, la riqualificazione ambientale ed il credito edilizio. Restano in ogni caso fatte salve sia tutte le disposizioni e le leggi relative all’idraulica fluviale o alle reti di bonifica, come quelle inerenti, ad esempio, le distanze dagli argini a cui sono consentire opere e scavi, sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell’ambiente e delle acque dall’inquinamento. Si tiene a precisare che il presente parere, rilasciato ai soli fini di una verifica di compatibilità con l’esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio, non costituisce parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere previste dal piano in oggetto. Direzione Geologia – Osservazioni geologiche Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cologna Veneta è dotato di un Quadro Conoscitivo in cui il tematismo geologico, comprendente le cartografie Geomorfologica, Geolitologica, Idrogeologica e la Relazione Geologia illustrativa, è stato correttamente sviluppato secondo le disposizioni della D.G.R. 615/1996 e le più recenti indicazioni regionali. Tuttavia, si rileva che nella legenda della Carta Geomorfologica manca l’indicazione del microrilievo, peraltro correttamente riportato in tavola, e che nella Carta Idrogeologica non sono stati indicati i pozzi ad uso acquedottistico segnalati nella Tavola dei Vincoli nonché le aree interessate da problematiche di ordine idraulico. Queste tavole vanno, pertanto, adeguate. Per quanto concerne il Progetto del PAT, sono state verificate le Tav. nn. 1, 2, e 3 (Carta dei Vincoli, Carta delle Invarianti e Carta della Fragilità). Nella Carta dei Vincoli sono stati riportati il vincolo sismico e quello determinato dalla presenza di pozzi sfruttati a scopo idropotabile; il territorio di Cologna Veneta non include ambiti a pericolosità idraulica del PAI. In merito alla Carta delle Invarianti non sono state segnalate invarianti di natura geologica. La Tavola delle Fragilità comprende la suddivisione del territorio in base alla compatibilità geologica, distinta in terreni “idonei”, terreni “idonei a condizione” e terreni “non idonei”; questi ultimi limitati alle fasce di rispetto fluviale dei maggiori corsi d’acqua presenti (Fiume Guà, Fossa Fratta , Canale Adige-Guà). Tra i “terreni idonei a condizione” ricadono le aree depresse, le zone con bassa soggiacenza della falda idrica ed i terreni caratterizzati da scadenti condizioni geotecniche. Tali distinzioni vanno segnalate in carta perché va differenziata la relativa normativa tecnica. GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 17/31 Nella medesima cartografia sono state riportate, inoltre, le zone esondabili o a ristagno idrico, corrispondenti alle depressioni topografiche evidenziate nella Carta Geomorfologica e non a specifiche aree già interessate da fenomeni di dissesto idraulico con dati derivanti dalle autorità idrauliche competenti, da studi idraulici o da notizie raccolte in loco. Pertanto, è più corretto parlare di zone potenzialmente soggette a fenomeni di ristagno idrico, tanto più che lo studio di compatibilità idraulica effettuato per il PAT in questione segnala ed evidenzia zone con criticità idraulica, zone soggette a pericolosità idraulica e ambiti di attenzione idraulica, sostanzialmente differenti da quelli identificati nella tavola delle Fragilità. Tale cartografia va, quindi, adeguata. Riguardo alla Tav. n. 4 Carta della Trasformabilità, non si sono riscontrate incompatibilità tra le scelte di sviluppo insediativo operate con il PAT e le condizioni geologiche generali dei terreni interessati; tali scelte ricadono, infatti, quasi esclusivamente in zone classificate “idonee”. Per quanto ricade nelle zone “idonee a condizione”, si ricorda che in sede di P.I. vanno adempiute le disposizioni relative alla corrispondente normativa tecnica. In relazione alle Norme Tecniche: Art. 7 – Vincolo sismico. I riferimenti legislativi vanno integrati con l’O.P.C.M. 3274/2003, l’O.P.C.M. 3519/2006 e la D.G.R. 22/1/2008, n. 71. Art. 11 – Risorse idropotabili. Il riferimento al D.Lgs. 152/1999 va corretto con D.Lgs 152/2006. Art. 18 – Aree a bassa trasformabilità idrogeologica. Va stralciato (anche dal titolo) il riferimento alle sorgenti in quanto elementi non presenti sul territorio di Cologna Veneta. Il comune, inoltre, non è interessato da zone a pericolosità idraulica del PAI della competente autorità di bacino, pertanto, si ritengono superflui i punti 18.03 e 18.07 del medesimo articolo normativo. Al punto 18.04 va eliminata la parola “altri” perché priva di riferimento. Alla lettera C del punto 18.09 il riferimento al D.Lgs. 152/1999 va corretto con D.Lgs. 152/2006. Art. 20 – Compatibilità geologica ai fini urbanistici. Dal punto 20.01 vanno stralciate le parole “ai possibili sprofondamenti per la presenza di cavità d’origine antropica” e le parole “alla salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, paleontologiche o mineralogiche”. Il riferimento normativo del punto 20.02 va integrato con il D.M. 14/9/2005 e il D.M. 14/1/2008. Al punto 20.03 lettera A aggiungere i riferimenti ai decreti ministeriali sopra riportati; tutta la lettera B deve essere integrata e sviluppata in funzione delle condizioni e delle caratteristiche delle singole aree, come ricordato in precedenza nei riguardi della Carta delle Fragilità, in modo che l’edificabilità non sia semplicemente subordinata a verifiche, peraltro previste dalla legge, ma siano date specifiche indicazioni da attuare in sede di PI; alla lettera C va stralciata la seguente frase: “le caratteristiche litologiche, geomorfologiche od idrogeologiche di queste aree sono fortemente penalizzanti e propense al dissesto”, al posto di ”sono caratterizzate da fenomeni morfogenetici gravi e da processi attivi che precludono” inserire “si riferiscono alle fasce di rispetto fluviale nelle quali è preclusa”; alla quinta riga, dopo le parole “opere inerenti alla difesa” inserire “idraulica”. Al punto 20.05 aggiungere i riferimenti normativi come in precedenza riportati. Art. 31 – Limiti fisici all’edificazione. Tali limiti non sono riportati nella corrispondente tavola, pertanto, si ritiene che l’articolo sia superfluo; a tale proposito si veda anche l’art. 35 lettera b). La normativa del PATI va, inoltre, integrata con la seguente frase: “Sono, inoltre, fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma.” Direzione Agroambiente – Osservazioni agronomiche Deve essere preliminarmente rilevato che gli Atti di indirizzo – approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004 ai sensi dell’art. 50 della LR n. 11/2004, che individuano i GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 18/31 contenuti essenziali del Quadro Conoscitivo, necessario alla redazione degli strumenti pianificatori – prevedono, nell’ambito delle analisi del sistema produttivo, che siano rilevati gli elementi che consentano al PAT di: “ - preservare i suoli ad elevata vocazione agricola o silvo-pastorale, limitandone il consumo; - promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili; - promuovere nelle aree marginali, il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali e delle comunità rurali, quale presidio del territorio, incentivando lo sviluppo di attività complementari; - individuare le caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni colturali, le peculiarità forestali, la consistenza dei settori: zootecnico, orto-floro-vivaistico, ittiogenico, ecc. - precisare la suddivisione in ambiti del territorio agricolo in funzione delle vocazioni colturali e delle caratteristiche locali; - stabilire i limiti per gli interventi di: miglioramento fondiario; riconversione colturale; attività agro-produttive non funzionali al fondo; infrastrutturazione del territorio rurale.”. In proposito si rileva che per quanto attiene gli elaborati progettuali del PAT oggetto di valutazione gli argomenti sopra elencati risultano particolarmente carenti. Nella documentazione illustrativa in esame le tematiche relative al settore agricolo non vengono affrontate, neppure in modo schematico, nel documento Relazione metodologica e risultanze delle analisi agronomiche al PAT. Ciò a fronte di un territorio comunale che è per l’81% agricolo. Diversamente, viene affrontata solo la tematica degli allevamenti zootecnici intensivi – 24 in tutto il territorio comunale – ai quali il PAT ha dedicato un rilievo puntuale, che trova illustrazione nell’elaborato 2.6 “Allevamenti”, nonché nell’apposito articolato delle Norme tecniche di attuazione (artt. 17 e 36). Diversamente, accurata risulta l’analisi dei diversi aspetti ambientali e paesaggistici che caratterizzano il territorio del comune di Cologna Veneta. In termini più schematici, le analisi relative al settore primario del documento in esame trovano illustrazione solamente nelle tavole di seguito riportate: Elaborato 1.1 “Uso del suolo”, Elaborato 1.2 “Rete ecologica” Elaborato 1.3. “Superficie agricola utilizzata” Elaborato 1.4 “ Naturalità” Elaborato 1.5 “Paesaggio”, Elaborato 1.7 “Invarianti paesaggistiche” Elaborato 1.8 “Copertura suolo agricolo” Elaborato 2.6 “Allevamenti” Si evidenzia che nell’elaborato 4 – Carta della trasformabilità, alcuni degli allevamenti intensivi, rappresentati nel citato elaborato 2.6 “Allevamenti”, risultano collocati nell’ambito delle Aree di urbanizzazione diffusa e nelle Aree di urbanizzazione consolidata. Per quanto riguarda l’azione strategica Ambiti di edificazione diffusa, l’art. 30 delle Norme tecniche di attuazione, definisce l’edificazione diffusa come caratterizzata dalla “frammentazione fondiaria con destinazioni prevalentemente non agricole, costituiti da aree edificate cresciute lungo reticolo stradale e aggregazioni di edifici formanti nuclei rurali”. Il punto 30.02 li riconosce “quali tessuti residenziali peculiari del territorio”. A tale proposito si sottolinea che negli gli ambiti di edificazione diffusa, perimetrati nella Carta della trasformabilità, non devono ricadere allevamenti intensivi, né centri aziendali, da intendersi come il complesso degli edifici a servizio dell’attività agricola esercitata, costituiti da abitazioni e strutture agricolo-produttive in reciproca relazione funzionale, nonché le strutture serricole; ciò al fine di evitare in questi ambiti a edificabilità diffusa fenomeni di conflittualità tra le funzioni extra-agricole del territorio (nello specifico quella residenziale prevista dal PAT) e le attività agricole o di trasformazione di prodotti agricoli. Pertanto si ritiene che debbano essere esclusi dagli Ambiti di edificazione diffusa tutti gli allevamenti intensivi. GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 19/31 In sede di PI, inoltre, l’Amministrazione comunale dovrà provvedere alla rettifica dei perimetri degli ambiti di edificazione diffusa qualora il rilievo degli ambiti delle aziende agricole esistenti (ai sensi dell’art. 43, comma 2, lett. a) rilevasse la presenza dei centri aziendali in tali ambiti. Si propone, pertanto, di aggiungere il seguente comma all’art. 30 delle Norme tecniche di attuazione: “Il PI dovrà escludere dagli ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell’attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate”. Per quanto riguarda gli Ambiti di urbanizzazione consolidata, l’art. 29 delle Norme tecniche di attuazione li definisce come “parti del territorio poste all’interno del limite fisico della nuova edificazione, dove i processi di trasformazione sono sostanzialmente completati”. In tali ambiti ricadono anche “zone E che hanno perso palesemente ogni caratterizzazione di zone agricole”. In proposito si richiama la presenza in tali aree di alcuni allevamenti intensivi (vedi elaborato 2.6 Allevamenti); tale rilievo evidenzia il contrasto tra la definizione dell’ambito e la previsione di consentire sempre l’ampliamento degli edifici esistenti (cfr. punto 29.03), che in tal caso è valida anche per gli allevamenti intensivi. Pertanto si ritiene che debbano essere esclusi dagli Ambiti di urbanizzazione consolidata tutti gli allevamenti intensivi. Si ritiene di evidenziare, inoltre, che il PAT in esame individua nella tav. 4 alcuni edifici con campitura verde scuro, senza che nella legenda vi si la corrispondente descrizione e il riferimento alle Norme tecniche ai attuazione. Per quanto attiene le disposizioni contenute nelle Norme tecniche di attuazione, quest’Ufficio segnala alcune perplessità in ordine ai contenuti normativi dell’articolato relativo alle zone agricole. Particolare rilievo riguardano le osservazioni agli articoli di seguito riportato. Si deve preliminarmente rilevare che le disposizioni relative alle zone agricole sono prive di riferimento normativo agli articoli 44 e 45 della LR n. 11/2004, che dettano una specifica disciplina edificatoria per tali zone, prevedendo requisiti in capo al soggetto richiedente e la redazione del Piano aziendale da sottoporre all’approvazione dei competenti Servizi Ispettorato regionale per l’agricoltura. In proposito, si ritiene che le Norme tecniche di attuazione debbano venire adeguatamente integrate in tal senso. L’art. 35, Zone a prevalente destinazione agricola, limita la possibilità di ampliamento degli “edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell’ambito delle aziende agricole esistenti”, a quelli appositamente individuati dal PI. Si rileva che tale disposto è in contrasto con l’art. 44, comma 5 della LR n. 11/2004, che estende tale previsione a tutti gli edifici residenziali esistenti in zona agricola, indipendentemente dalla loro localizzazione e dal requisito del soggetto richiedente. Pertanto si propone lo stralcio della lettera e) del punto 35.02. Relativamente alla lettera f) del medesimo punto, in ordine alle modalità costruttive delle serre fisse, si evidenzia che la previsione dovrà venire adeguata alle specifiche disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6 dell’art. 44 della citata legge regionale 11/2004. L’art. 36, Allevamenti zootecnici intensivi esistenti, prevede la redazione di una valutazione di compatibilità ambientale correlata con la VAS per la trasformazione degli allevamenti esistenti. Si valuta eccessivamente onerosa la previsione, stante che i medesimi sono già interessati da procedura AIA (autorizzazione integrata ambientale), e considerato anche che i nuovi allevamenti zootecnici intensivi non hanno una specifica disciplina nell’articolato delle Norme tecniche di attuazione, né è prevista per gli stessi la medesima valutazione di compatibilità ambientale, da correlare con la VAS. GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 20/31 Si ritiene, inoltre, che la disciplina della “trasformazione” degli allevamenti di cui al secondo capoverso del punto 36.03, debba essere oggetto di specifica numerazione, con conseguente scivolamento della numerazione delle disposizioni successive. Peraltro, l’espressione utilizzata “trasformazione” non è chiara in quanto non si comprende a quali fattispecie di intervento faccia riferimento. Si ritiene che possa venire rinominata come “interventi edilizi negli allevamenti esistenti”. Infine, per quanto attiene le direttive, le prescrizioni e i vincoli dell’art. 38 Rete ecologica locale, barriere infrastrutturali e invarianti di natura paesaggistica, si deve evidenziare che tutti gli adempimenti di tutela paesaggistico-ambientale attribuiti all’agricoltura appaiono di difficile valutazione, nonché gravosi e di difficile assolvimento da parte del settore agricolo, a causa del carente grado di analisi e approfondimento del settore attivo nel territorio comunale di Cologna Veneta, condotti a livello di quadro conoscitivo, come già rilevato. Si ritiene, pertanto, che l’Amministrazione comunale debba integrare sistematicamente gli elementi che costituiscono il quadro conoscitivo, procedendo successivamente alla verifica delle scelte di piano sulla base degli elementi che emergeranno nelle integrazioni di rilievo e analisi. Qualora non fosse possibile procedere alla puntuale integrazione del quadro conoscitivo in tempi brevi, si ritiene che tali rilievi debbano essere effettuati obbligatoriamente nel PI al fine di consentire la realizzazione delle previsioni contenute nel PAT a livello puntuale sul territorio. In proposito si valuta necessario l’inserimento di una specifica previsione nelle Norme tecniche del PAT. Si ritiene inoltre che le Norme tecniche di attuazione debbano venire integrate e/o modificate sulla base dei rilievi di cui sopra. Parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale Il Gruppo di Esperti costituiti con D.G.R. n. 4043 del 11.12.2007 sulla Valutazione di Incidenza Ambientale ha preso atto, parere n. URB/2008/214 del 29.09.2008, di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale del tecnico redattore dott. Gino benincà, dott. Pierluigi Martorana e dott. Giacomo De Franceschi, che affermano che “con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 e sulle specie ed habitat individuati nell’area di studio ed in particolare sul sito Natura 2000 IT 3220037 “Colli Berici”. Ritengono comunque di prescrivere che: 1- La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte; 2- Nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive; 3- La conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d’acqua; 4- Sia eseguita l’informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell’area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti. Parere su Valutazione Ambientale Strategica Con riferimento alla D.G.R.V. n. 3262 del 24.10.2006, si evidenzia che con nota del 20.10.2008 Prot. 542595/57.09 è stato richiesto alla Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti il parere di competenza. Con nota del 15.01.2009 Prot. 21314/45.06 E 41001.1 la Direzione Valutazione Progetti e Investimenti ha richiesto al Comune di Cologna Veneta (VR) chiarimenti/integrazioni a cui il Comune ha risposto, inviando la documentazione integrativa richiesta, con nota Prot. n. 705 R 2835 del 20.02.2009 ricevuti dalla citata Direzione in data 23.02.2009. GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 21/31 Successivamente, a seguito di incontro istruttorio del 25.03.2009 è stata ulteriormente integrata da parte del Comune con nota n. Prot. 7625 del 06.05.2009 Prot. Reg. 248183/46.06 del 07.05.2009, nonché con nota n. Prot. 11682 del 10.07.2009. Alla data dell’11.06.2009, data di convocazione del comitato tecnico di cui all’art. 27 della L.R. 11/2004, non risultava ancora espresso il parere della Commissione Regionale VAS. Il Sindaco in sede di comitato ha pertanto manifestato, formalizzandola con nota acquisita al protocollo regionale n. 319564 dell’11.06.2009, la volontà di ritirare il Piano per l’acquisizione del dovuto parere VAS e così rimuovere la carenza sollevata. Nella stessa data il Piano è stato pertanto ritirato dal Sindaco. A seguito del ritiro dello strumento e del successivo invio del Piano, integrato dalla documentazione necessaria per l’esame da parte della Commissione regionale VAS, la commissione stessa, con parere n. 55 del 30.07.2009, ha espresso parere favorevole al Rapporto ambientale con le seguenti prescrizioni: “(…) RITENUTO che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all’allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l’attuazione del PAT potrebbe avere sull’ambiente come prescritto dall’art. 5 della medesima Direttiva. Tutto ciò considerato la commissione Regionale VAS Esprime parere positivo sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Cologna Veneta (VR) a condizione che siano ottemperate le seguenti PRESCRIZIONI: 1. prima dell’approvazione del Piano: 1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con la seguenti ulteriori disposizioni: 1.1.1. l’art. 43 va integrato, dopo il punto 43.06 con il seguente: “43.07 Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica: Al fine di verificare le criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale, vengono individuati i seguenti specifici indicatori per le matrici acqua, suolo, aria, biodiversità, rifiuti, energia e trasporti mediante il sotto riportato core set di indicatori per la programmazione del monitoraggio, definendo la fonte dei dati, il calcolo previsto per l’indicatore, il trend di monitoraggio. 1. Emissioni di sostanze inquinanti nell’atmosfera (emissioni distinte per fonte di diversi parametri) Fonte dati: Rete di monitoraggio della Qualità dell’aria dell’ARPAV Calcolo: kg e multipli-sottomultipli/anno Trend: annuale 2. Inquinamento dei corpi idrici superficiali Fonte dati: Rete di monitoraggio delle acque superficiali dell’ARPAV Calcolo: valori SECA dei corsi d’acqua Trend: annuale 3. Inquinamento acque sotterranee Fonte dati: Rete qualitativa delle acque sotterranee dell’ARPAV Calcolo: valori SCAS dei corsi d’acqua Trend: annuale 4. Trattamento delle acque reflue Fonte dati: AATO, Consorzi di Bonifica Calcolo: percentuale del rapporto tra carico depurato/carico generato di acque reflue Trend: annuale 5. Utenze allacciate all’acquedotto Fonte dati: Comune, Ente Gestore Calcolo: numero utenze complessive/numero utenze allacciate GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 22/31 Trend: annuale 6. Utenze allacciate alla rete fognaria Fonte dati: Comune, Ente Gestore Calcolo: numero utenze complessive/numero utenze allacciate Trend: annuale 7. Contaminazione del suolo e delle acque Fonte dati: Provincia di Verona, Comune di Cologna Veneta Calcolo: ettari di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola Trend: biennale 8. Perdita di biodiversità Fonte dati: Provincia di Verona, Regione Veneto Calcolo: variazione quantitativa e qualitativa dei principali tipi di habitat Trend: biennale 9. Trasporti Fonte dati: Provincia di Verona, Azienda di trasporti pubblici locale, Comune di Cologna Veneta Calcolo 1: incremento del rapporto km trasporto pubblico locale / totale km rete stradale Calcolo 2: numero di passeggeri per km di trasporto pubblico locale Calcolo 3: incremento dei km di piste ciclabili Trend: biennale 10. Superficie agricola in cui vengono applicate le misure agro-alimentari dell’Unione Europea Fonte dati: Regione Veneto Calcolo: ettari Trend: annuale 11. Indice di Bioedilizia Fonte dati: Comune di Cologna Veneta Calcolo: n. nuove residenze-ristrutturazioni-ricostruzioni con classificazione AB-C su scala CasaClima/n. totale nuove residenze-ristrutturazioni-ricostruzioni Trend: biennale 12. Produzione energetica da fonti rinnovabili Fonte dati: Provincia di Verona, Comune di Cologna Veneta Calcolo: rapporto tra la produzione di energia da fonte rinnovabile (biomasse, fotovoltaico, geotermia, etc.)/consumo interno lordo) Trend: biennale Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune proponente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto. 1.1.2. per quanto riguarda l’inquinamento luminoso, occorrerà ottemperare all’applicare delle indicazioni contenute nella LR 22/1997, inserendo le relative disposizioni nelle NTA del Piano. 1.1.3. per quanto riguarda la valutazione dell’incidenza che l’attuazione del Piano potrebbe avere suI SIC IT3220037 “Colli Berici”, dovrà essere inserito un articolo riportante le seguenti prescrizioni: i Piani d’Intervento o la Progettazione Definitiva, quando previsto dalla normativa in vigore, contengano la relazione d’incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte; nella previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive; la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d’acqua; GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 23/31 sia eseguita l’informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti. 1.2. per la rete ecologica secondaria individuata nella tavola 4 “Carta della Trasformabilità” dovrà essere assicurata la permeabilità della stessa in corrispondenza delle barriere infrastrutturali evidenziate. 2. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria. 3. Il Comune di Cologna Veneta deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale, del presente parere, della Sintesi Non Tecnica, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio. 4. in sede di attuazione del PAT: 4.1. il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT stesso in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale. 4.2. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale. Il Comitato ritiene pertanto di prendere atto che il Comune provvederà in sede di adeguamento degli elaborati e della normativa alle modifiche e prescrizioni contenute nel presente parere. Parere Provincia di Verona La Provincia di Verona ha inviato la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 100 del 28.05.2009, via Fax in data 09.06.2009 Prot. 313289, nella quale formula le seguenti osservazioni: 1- per quanto riguarda “Corte Quari”, interessata da un accordo pubblico/privato ex art. 6 della L.R. 11/2004, si rileva che la previsione di “demolizione e ricostruzione anche su sedime diverso”, presente nel suddetto accordo, non garantisce la salvaguardia della valenza storico- monumentale e paesaggistica del contesto; 2- per quanto riguarda il dimensionamento residenziale del PAT, si osserva che la previsione di un incremento teorico per i prossimi 10 anni di oltre 2000 abitanti, tale da far superare la soglia dei 10.000 abitanti complessivi, non appare coerente con il trend di crescita attuale, considerato che per l’anno 2005 l’aumento è stato di 90 abitanti. Quadro Conoscitivo e Validazione Relativamente all’adeguamento alle specifiche di redazione lett. a) e f) atti di indirizzo approvati con D.G.R.V. n. 3178 del 8.11.2004, viste le nuove integrazioni documentali inviate, il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 45 del 11.06.2009 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell’art. 11 della LR n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006. Va integrata la documentazione conseguentemente ai sopraccitati pareri. CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO DI P.A.T. Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004, che le trasformazioni urbanistiche vanno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell’esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale. GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 24/31 Per quanto concerne la parte progettuale relativa al territorio agricolo si evidenzia, che il tema dell’edificazione diffusa è affrontato individuando in tale fattispecie ambiti di nuclei prevalentemente residenziali in zona agricola. Partendo dal concetto che l’individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l’indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitino di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11. Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell’edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica. Si ritiene inoltre di integrare la normativa degli ambiti di edificazione diffusa precisando che il PI dovrà inoltre mantenere in zona agricola gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell’attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione dei centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo produttive esistenti ed utilizzate. In ogni caso l’eventuale inclusione di abitazioni degli imprenditori agricoli all’interno delle aree di urbanizzazione diffusa non comporta la decadenza del vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza di cui all’art. 45, comma 2, della LR 11/2004. Per quanto riguarda l’indicazione delle aree di urbanizzazione consolidata risulta necessario precisare che le stesse debbano intendersi tutte le zone territoriali omogenee del PRG ove possono essere attuati interventi diretti (escluse le zone agricole): nuova costruzione, ampliamento e recupero: z.t.o. A, B, C1, D (di completamento), E4 (configurabili in veri e propri contesti urbani strutturati) z.t.o. F di non rilevanza territoriale (attuate o in fase di attuazione) zone di espansione con SUA approvato e convenzionato nel rispetto delle norme tecniche del PAT A favore di questa tesi in particolare l’implicita esclusione di indicazioni che configurino, in qualsivoglia forma, il generarsi di veri o presunti diritti di edificabilità, o di indicazioni conformative della proprietà. Il PAT deve determinare come aree di urbanizzazione consolidata i contesti territoriali che di fatto mantengono la loro operatività in quanto non rientranti nell’ambito della più generale programmazione strategica, che detta al PI le regole per la trasformazione. La locuzione “sempre possibili” usata dall’art.13 della LUR ci indica che nelle AUC tali regole devono “in ogni caso” consentire la nuova costruzione e l’ampliamento, e che quindi esse risultano in qualche misura “sottratte” ai processi valutativi del PI; processi che riguardano invece le aree suscettibili di sviluppo insediativo ove, oltreché all’assenza di vincoli, invarianti e fragilità, la “trasformabilità” è subordinata a puntuali verifiche ed al rispetto di condizioni di carattere urbanistico, ambientale, economico, ecc. Le zone di espansione non ancora convenzionate, vanno ricondotte al tematismo delle linee preferenziali di sviluppo ed inserita idonea normativa di riferimento. In particolare ad un confronto effettuato tra il PRG ed il PAT non si condividono alcuni ambiti di urbanizzazione consolidata che risultano in alcuni casi ampliati sino ad inglobare anche porzioni di territorio con scarsa consistenza dell’edificato presente e consistente in singoli edifici. Si rileva altresì che all’interno delle aree sia di urbanizzazione consolidata che di edificazione diffusa, sono stati inglobati, quelli che appaiono essere allevamenti intensivi e che nel PRG GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 25/31 trovavano classificazione in Zona Agricola. Considerato che essi non sono stati individuati come Opere Incongrue o Elementi di Degrado e pertanto sembrano essere ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell’attività agricola essi dovranno essere individuati in ambito agricolo, come peraltro già rilevato e prescritto nel parere della Direzione Agroambiente. Tutti gli allevamenti intensivi che ricadono in zona di urbanizzazione consolidata vanno individuati quali “ambiti di degrado”. Conseguentemente va inserita adeguata normativa di riferimento nelle N.T.A.. Per gli accordi sottoscritti ex art. 6 L.R. 11/04 individuati nella Tavola 4, si sottolinea comunque il rimando all’art. 33 delle NTA che specifica nelle Direttive la necessità di redigere il P.I. recependo gli accordi e la necessità di predisporre per ogni accordo Piani Urbanistici Attuativi ex art. 19 L.R. 11/04. Appare doveroso precisare a tal proposito che, come per la perequazione urbanistica, va affermata anche per gli accordi Pubblico/Privato la natura “strumentale” dell’istituto, finalizzata a garantire la condivisione e la concreta attuabilità di alcune (certamente non tutte) scelte operate dallo strumento di pianificazione urbanistica o territoriale, e non a determinarne in maniera compiuta e definitiva i contenuti. In sintesi si ritiene di affermare che l’utilizzo degli accordi Pubblico/Privato va inteso come apporto “partecipativo” da parte dei privati alla definizione delle scelte urbanistiche, e come tale non può e non deve modificare la natura (di indirizzo, di coordinamento, strategica, operativa) dei possibili strumenti cui gli Accordi Pubblico/Privato accedono. Gli Accordi Pubblico/Privato assunti in sede di PAT non potranno che avere forme e contenuti di natura strategico strutturale, e solo sotto tali aspetti vengono pertanto valutati ed approvati dall’Ente deputato. In più, sembra opportuno che il ricorso a tale strumento in sede di PI sia da subordinarsi all’attuazione di opportune forme di pubblicità, al fine di poter assumere e valutare più proposte in relazione alle possibili scelte necessariamente condivise - di rilevante interesse pubblico, organicamente inserite nel quadro delle strategie definite dal documento preliminare, dal PAT e dal programma delle opere pubbliche. Si sottolinea inoltre che la grafia utilizzata per individuare gli Accordi, nella Tav. 4, ha un significato di carattere ricognitivo. La valutazione di questa Commissione non è sui contenuti degli Accordi, ma sulle previsioni urbanistiche sottese. Gli accordi allegati al P.A.T. hanno contenuti ed effetti propri dei medesimi e pertanto non conformativi dello jus aedificandi. Possono altresì essere intesi quali linee preferenziali di sviluppo, con l’esclusione dell’Accordo n. 11 per il quale si evidenzia il carattere di completamento dell’edificato esistente. Dando atto che non esistono esternamente ai centri storici complessi monumentali di rilevante valore tranne le corti rurali di pregio (ex art. 10 L.R. 24/85) peraltro già normate dal PAT e le Ville vincolate, occorre introdurre elementi di tutela per il contesto figurativo di quest’ultime. Pertanto va integrata la normativa come sotto specificato: Contesti figurativi delle Ville vincolate Il P.I. detta norme affinché l’assetto dei luoghi in prossimità di ville o corti monumentali vincolati, sia conservato nella sua conformazione originaria (individuata attraverso una ricognizione delle pertinenze storiche), inibendo l’edificazione ove questa comporti l’alterazione della prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del quadro storico-ambientale e del contesto figurativo. Gli interventi consentiti dovranno essere prevalentemente orientati alla conservazione ed alla valorizzazione dell’organismo urbano-storico complessivo costituito da edifici, manufatti, aree scoperte pubbliche e private, cortili e spazi aperti, aree verdi e strade al fine di consentire una lettura integrata dei caratteri identificativi della morfologia di ciascun manufatto vincolato, nonché degli ambiti ad essi funzionalmente collegati costituenti il relativo contesto figurativo. GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 26/31 Si rileva peraltro che l’ambito definito come perimetrazione di cui all’Accordo 11 che prevede una potenziale volumetria realizzabile di mc. 16.000, non è condivisibile in quanto si colloca in un contesto prettamente agricolo e pertanto risulta urbanisticamente non corretto. Norme Tecniche di Attuazione” Relativamente alle norme tecniche è necessario introdurre la seguente modifiche e/o integrazione, ai rispettivi articoli e/o inserimento di nuovi articoli come segue (le modifiche sono sottolineate): Art. 3 contenuti, ambito di applicazione, efficacia ed attuazione. omissis al punto 3.09 dopo il comma già presente va aggiunto il seguente testo: “Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l’errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l’applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.” Art. 10. fasce di rispetto omissis al punto 10.08 - dopo la parola “…sono ammessi” va stralciata la parola “esclusivamente”. - va stralciata la lettera b) ed il suo seguente testo: “dotazione di servizi e copertura di scale esterne.”. - alla fine del punto b) dopo le parole “..caratteristiche architettoniche” va aggiunto il seguente testo: “purché non sopravanzino l’esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.” - va aggiunta la lettera e) con il seguente testo: e) fabbricati connessi all’attività agricola così come definiti dalla L.R. 11/2004. Art. 19. Invarianti di natura storico-monumentale, aree a bassa trasformabilità: centri storici. omissis Va inserito anche il riferimento alla Tav. 3 – Carta delle Fragilità. Art. 25. Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O. omissis 25.06 Il P.I. può prevedere un aumento complessivo del 10% del dimensionamento complessivo del PAT, nel rispetto degli obiettivi, dei vincoli e delle tutele. Art. 26. Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola. E’ opportuno che la norma contenga anche il calcolo del limite quantitativo di SAU trasformabile esposto in Relazione. Risulta peraltro dalla normativa alcuna indicazione circa l’utilizzo e l’eventuale motivazione dell’incremento del 10% previsto dall’Atto di indirizzo, anche alla luce di quanto espresso all’art. 5 della Relazione allegata al P.A.T. e al precedente punto 3.2 del presente parere. Pertanto il dato del limite della SAU trasformabile di cui all’art. 26 è mq. 454.497. Art. 29. Ambiti di urbanizzazione consolidata. GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 27/31 omissis 29.04 Il P.I. potrà modificare l’ambito delle zone di urbanizzazione consolidata, sia per adattarlo alla definizione di una minore scala di rappresentazione, sia per renderlo coerente, ove possibile, con le divisioni delle proprietà. Tale modifica dovrà essere adeguatamente giustificata e documentata. Art. 30. Ambiti di edificazione diffusa omissis 30.06 è aggiunta la lett. “e) Il PI dovrà inoltre mantenere in zona agricola gli eventuali edifici ed aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell’attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione dei centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo produttive esistenti ed utilizzate. In ogni caso l’eventuale inclusione di abitazioni degli imprenditori agricoli all’interno delle aree di urbanizzazione diffusa non comporta la decadenza del vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza di cui all’art. 45, comma 2, della LR 11/2004.” Art. 30 bis – Aree di riqualificazione, riconversione e trasformazione. Azioni di riqualificazione e/o riconversione Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Rif.: Tav.4 – Carta della trasformabilità Il PAT individua le principali Azioni di riqualificazione e riconversione, per la rigenerazione di parti dell’insediamento che necessitano o sono di fatto interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico e funzionale attuale. In particolare le aree di riqualificazione e riconversione possono essere: - aree coinvolte in progetti che determineranno un’evoluzione e aggiornamento delle strutture - aree con strutture non più adeguate alla funzione svolta; - aree con attività dismesse e in situazione di degrado; - aree occupate da attività in atto non compatibili con il contesto. Direttive Il PI, sulla base di successivi approfondimenti nell’analisi e conoscenza del territorio, può individuare ulteriori Azioni di riqualificazione e riconversione, oltre a quelle segnalate dal PAT. Le Azioni di riqualificazione e riconversione sono indicate da un numero e per ciascuno di essi il PAT definisce specifici indirizzi che il PI provvederà a sviluppare e precisare senza che questo comporti variante al PAT. Art. 31. Limiti fisici alla nuova edificazione omissis 31.03 I limiti fisici indicati nella tavola 4 del PAT devono intendersi quali indicazioni di massima sulle strategie insediative attivate dal piano, e dunque quali indicazioni da precisare e definire nel P.I., anche tenendo conto di quanto previsto all’art. 25 punto 25.06. omissis Art. 38. Rete ecologica locale. omissis Va inserito anche il riferimento alla Tav. 2 – Carta delle Invarianti. OSSERVAZIONI I criteri adottati per valutare le osservazioni sono stati i seguenti: GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 28/31 sono state accolte tutte le Osservazioni, o le parti di Osservazioni, relative ad errori tecnici o cartografici o migliorativi della disciplina di Piano; sono state accolte tutte le Osservazioni relative a suggerimenti migliorativi degli assetti urbanistici del Comune; sono state accolte, rinviandole comunque a precisa definizione in sede di opportuna specifica pianificazione, le Osservazioni che fanno riferimento ad argomenti e normativa non di competenza del PAT ma del Piano degli Interventi o di altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore ai quali si demanda In particolare non sono state accolte alcune osservazioni di tipo puntuale che chiedevano l’estensione nell’edificazione consolidata o in edificazione diffusa, in quanto osservazioni non di tipo strutturale ma strettamente operativo. Ribadendo il concetto, già enunciato, che l’individuazione di tali ambiti, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli e conseguentemente non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell’edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica; non sono state accolte le Osservazioni che non si configurano come portatrici di interessi collettivi, coerente con gli obiettivi del documento preliminare e tendente a proporre ipotesi di miglioramento del piano. L’ufficio tecnico, Servizio Urbanistica ha espresso le proprie controdeduzioni tecniche in merito, condivise anche dal Consiglio Comunale con la delibera n. 31 dello 04.07.08, e più precisamente: Sono state presentate complessivamente n. 8 osservazioni, di queste 2 sono accolte totalmente, 1 è accolta parzialmente, 4 non sono state accolte ed 1 osservazione è stata accolta in relazione ai punti 1-2-3 e non accolta per il punto 4 in essa contenuti. n 1 Osservante Fasson Claudio 2 Dal Cero Giuseppe Parere NON ACCOGLIBILE si concorda con il Comune precisando che le indicazioni del PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità. ACCOGLIBILE PARZIALMENTE Considerato che il Ministero per i Beni e le Attività culturali con propria nota n. 2910/34.16.01 del 05.02.2009, ha sollecitato la Soprintendenza per i Beni A.P. di Verona, Vicenza e Rovigo ad attivare la procedura di vincolo di “Corte Quari”. Vista la nota del Servizio pianificazione Concertata 2 Prot. 148504/57.09 del 17.03.2009, che segnala che “Corte Quari Destra è, presumibilmente, parte integrante… del complesso architettonico di Villa Labia, sita in Via Quari sinistra, catalogata nel volume Ville Venete Catalogo Atlante del Veneto e che, il PAT è tenuto a disciplinare Villa Labia congiuntamente al suo contesto figurativo inserendola nella Tavola 4 (art. 40, punto 4 e art. 41 punto 1 lettera l e punto 4). Anche alla luce delle succitate note, non condividendo le controdeduzioni espresse dal Comune, si ritiene di riformularle come sotto riportato. Premesso che il Comune di Cologna Veneta ha siglato con la ditta Veimca S.r.l. e Triveneta Veicoli Industriali S.r.l. un Accordo articolato, che prevede quattro zone d’intervento (vedi NTA art. 33 - ACCORDO 1) tra cui anche una, la seconda, che riguarda il complesso di Corte Quari, prevedendo la possibilità di “ristrutturazione globale e ampliamento delle strutture esistenti, ovvero demolizione e ricostruzione, anche su nuovo sedime con volumetria comples-siva massima realizzabile di 40.000 mc. e con h max 13 m. da destinarsi alle seguenti funzioni: turistico-ricettive, commerciali-direzionale e resi-denziali, fatte salve autoriz-zazioni di altri enti necessarie per la realizzazione dell’opera”, si ritiene che le possibilità edificatorie, i tipi di intervento e le destinazioni d’uso previste non siano indirizzati a logiche di salvaguardia che la delicatezza del contesto storico paesaggistico richiedono. In particolare si ritiene che la volumetria massima realizzabile, ancorché comprensiva del volume esi-stente, pari circa a mc. 10.700, nonché l’altezza massima prevista siano GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. 3 4 5 De Mori Maurizio Baitan Roberto Arch. Roberto Sbrogiò per conto della Ditta VEIMCA srl e TRIVENETA VEICOLI IND.LI srl. 6 Fracasso Giampietro 7 Bonaventura Edoardo Giorgio Scarato 8 del pag. 29/31 da ridurre significativamente. Considerato in generale che la simbologia ha un significato ricognitivo di Accordi sottoscritti e non conformativo di previsioni urbanistiche, e che è poi il P.I. a determinare l’edificabilità e/o la configurazione delle singole aree, e che nel caso in cui ci fosse necessità di modificare le previsioni urbanistiche si dovrà procedere all’aggiornamento e/o modifica degli Accordi; nello specifico è necessario tutelare il contesto figurativo in cui si inserisce Corte Quari. A seguito delle suddette considerazioni SI ACCOGLIE PARZIALMENTE l’osservazione. In sede di P.I. si dovrà provvedere a rimodulare l’accordo garantendo la tutela della suddetta Corte e prevedendo, se del caso, la trasformabilità dell’area a sud, all’esterno della Corte mede-sima, o meglio trasferendo parte del volume eccedente l’esistente, all’interno di uno degli ambiti di cui all’Accordo 1. Inoltre dovranno essere trovate forme di stretta correlazione tra l’eventuale realizzazione del volume che verrà trasferito e gli interventi di recupero del volume esistente di Corte Quari, tale che la possibilità di realizzazione del primo venga ad essere strettamente connessa con l’attuazione del secondo. Si richiamano altresì le considerazioni inerenti gli ACCORDI PUBBLICO / PRIVATO di cui alle “Considerazioni sul progetto di PAT” descritte nel presente parere. NON ACCOGLIBILE si concorda con il Comune. NON ACCOGLIBILE in sede di PAT in quanto attiene tematiche proprie del PI. ACCOGLIBILE per i punti 1,2,3. richiamando altresì le considerazioni inerenti gli ACCORDI PUBBLICO / PRIVATO di cui alle “Considerazioni sul progetto di PAT” descritte nel presente parere NON ACCOGLIBILE per il punto 4 in sede di PAT in quanto attiene tematiche proprie del PI. NON ACCOGLIBILE si concorda con il Comune, con la seguente precisazione: Il Comune valuti in sede di P.I., considerata l’entità del dimensionamento residenziale, la possibilità di prevedere quote di edilizia convenzionata e/o residenziale pubblica. Vedasi in merito anche parere VAS n. 55 del 30.07.2009. ACCOGLIBILE NON ACCOGLIBILE si concorda con il Comune. Vedasi in merito anche parere VAS n. 55 del 30.07.2009. Direttamente in Regione sono pervenute n. 4 osservazioni. Pur considerando l’irritualità delle stesse, in quanto non risultano controdedotte dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della LR 11/2004, si ritiene di precisare quanto segue: n. 1 RV Osservante Fracasso Giampietro 2 RV Associazione Perla Blu – Boggian Leonardo 3 RV Dal Cero Giuseppe 4 RV Gianesini Domenico Osservazione L’osservazione tratta varie tematiche: 1- Procedura sfalsata tra PAT e VAS 2- Dimensionamento del PAT 3- La superficie agraria trasformabile 4- Criticità ambientali 5- L’applicazione dell’art. 6 (Accordi tra soggetti pubblici e privati) il PAT privatizzato Sollecito procedura di vincolo di “Corte Quari”. Cronistoria di tutti le comunicazioni tra privati, soprintendenza e comune finalizzati a segnalare la necessità di apposizione di vincolo su Corte Quari e rilievo sulla non ottemperanza da parte del Comune dell’art. 40 p. 4 della L.R. 11/2004 relativamente al suo valore monumentale e alla individuazione del suo contesto figurativo. Richiesta di eliminazione di tutti gli interventi previsti dal PAT per Corte Quari introducendo d’ufficio le modifiche e gli interventi atti ad assicurare la salvaguardia e la tutela di un così importante complesso. Chiede l’adeguamento delle NTA alle disposizioni in materia di edificazione in zona agricola così come disciplinate dalla Valutazione IRRITUALE, in quanto non controdedotta dal Consiglio Comunale. Peraltro alcune delle problematiche sollevate dall’osservazione trovano risposta in quanto espresso, nel presente Parere Regionale IRRITUALE, in quanto non controdedotta dal Consiglio Comunale. Peraltro alcune delle problematiche sollevate dall’osservazione trovano risposta in quanto espresso, nel presente Parere Regionale, relativamente alla osservazione 2. IRRITUALE, in quanto non controdedotta dal Consiglio Comunale. Peraltro alcune delle problematiche sollevate dall’osservazione trovano risposta in quanto espresso, nel presente Parere Regionale, relativamente alla osservazione 2. IRRITUALE, in quanto non controdedotta dal Consiglio Comunale. Peraltro alcune delle problematiche sollevate GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del LR 11/2004 pag. 30/31 dall’osservazione trovano risposta in quanto espresso, nel presente Parere Regionale Ritenuto che sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri : del Genio Civile di Padova Prot. n.134984 del 12.03.2008; dell’ Ufficio Regionale per la Geologia Prot. n. 92004/57.02/E.310.011 del 18.02.2009; della Valutazione di Incidenza Ambientale n. URB/2008/214 del 29.09.2008; della Direzione Agroambiente Prot. 318037/48.24 dell’11.06.2009; del decreto del dirigente regionale della Direzione Urbanistica n. 45 del 11.06.2009 di validazione del Quadro Conoscitivo; della Delibera di Giunta Provinciale n. 100 del 28.05.2009; della Valutazione Ambientale Strategica n. 55 del 30.07.2009. Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto E’ DEL PARERE che il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Cologna Veneta (VR), descritto in premessa, sia da approvare con le modifiche, precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, contenute nelle considerazioni del presente parere, e come composto da: 1- Relazione 2- Norme Tecniche di Attuazione 3- Allegato A alle NTA – Ambiti territoriali omogenei 4- Allegato B alle NTA – Prontuario per gli interventi in zona agricola 5- Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 6- Tav. 2: Carta delle invarianti 7- Tav. 3: Carta delle fragilità 8- Tav. 4: Carta della trasformabilità VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGIGA 9- Elaborato 1 - Analisi del Piano 10- Elaborato 2 – Valutazione dello stato attuale e obiettivi di protezione ambientale 11- Elaborato 3 – Verifica del Piano 12- Elaborato 4 – Commento alle Tavole 13- Elaborato 5 – Sintesi non Tecnica 14- Elaborato 1.1 - Uso del suolo CORINE LAND COVER (Stato attuale) 15- Elaborato 2.1 - USO DEL SUOLO 16- Elaborato 3.1 - Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) 17- Elaborato 4.1 – RETE ECOLOGICA 18- Elaborato 5.1 - Uso del suolo CORINE LAND COVER (Stato di progetto) 19- Elaborato 6.1 – Variazioni del livello di Naturalità 20- Elaborato 7.1 – Ambiti urbanizzati e di potenziale trasformazione 21- Elaborato 8.1 – CONMPATIBILITA’ IDRAULICA 22- Elaborato 9.1 – Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare – MONOSSIDO DI CARBONIO 23- Elaborato 9.2 - Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare – BIOSSIDO DI AZOTO 24- Elaborato 9.3 - Concentrazione degli inquinanti dovuti a traffico veicolare – POLVERI SOTTILI (PM10) 25- Elaborato 10.1 – Simulazione della diffusione del rumore dovuto a traffico veicolare Per quanto riguarda le osservazioni vale quanto detto nelle considerazioni del presente parere. Il Comune è incaricato della correzione degli elaborati conseguentemente alle modifiche, precisazioni e integrazioni e all’accoglimento delle osservazioni. GIUSEPPE MANOLI ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 31/31 Vanno vistati n. 25 elaborati OMISSIS Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 Comitato previsto ai sensi del II comma dell’art 27 copia conforme all’originale Consta di n. fogli Venezia, lì IL SEGRETARIO IL SEGRETARIO f.to GIUSEPPE MANOLI GIUSEPPE MANOLI IL PRESIDENTE f.to GIUSEPPE MANOLI