Ravenna, 16 febbraio 2015
OGGETTO: News Letter 06/15
A. FISCO.
A1. Direttiva “madre-figlia”: introdotta una disposizione anti-abuso.
Sono state recate alcune modifiche alla Direttiva UE n.2011/96/UE che, al fine di
eliminare la doppia imposizione, esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre
distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri, con l’obiettivo
di evitare che i contribuenti che ne fruiscono abusino della stessa. In tal senso è stato
stabilito che “Gli Stati membri non applicano i benefici della presente direttiva a una
costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo
principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in
contrasto con l’oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo
riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti”, precisando altresì che “una
costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui
non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà
economica”. Gli Stati membri sono chiamati a recepire tale Direttiva entro il prossimo
31/12/2015.
(Direttiva del Consiglio UE n.2015/121 del 27/1/2015 e “Il Sole 24 Ore”
dell’11/2/2015, pag. 39)
A2. “Split payment”: chiarimenti in merito all’ambito soggettivo di
applicazione.
L’Agenzia delle Entrate, al fine di agevolare l’applicazione del meccanismo della
scissione dei pagamenti (cd. “split payment”) introdotto dall’art. 1, comma 629, lett.
b), della Legge 23/12/2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015), ha fornito i primi
chiarimenti in merito all’ambito soggettivo di applicazione.
(Circolare n.1/E del 9/2/2015 e “Il Sole 24 Ore” del 10/2/2015, pag. 39)
Tra i diversi chiarimenti, è stato precisato che:
- la disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni
individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale (nella
veste istituzionale) che quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa;
- tale disciplina riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai
fornitori; devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le
operazioni (ad esempio, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore
mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale;
- le pubbliche amministrazioni interessate da tale nuova disciplina sono: 1) lo Stato
e gli altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di
autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche
e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); 2) gli
enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e i
consorzi tra essi costituiti, nonché le Comunità montane, le Comunità isolane e le
Unioni di Comuni; 3) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura; 4) gli istituti universitari; 5) le aziende sanitarie locali; 6) gli enti
ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza
ospedaliera; 7) gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere
scientifico (I.R.C.C.S.); 8) gli enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, le
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e le Aziende Pubbliche di
Servizi alla Persona (ASP); 9) gli enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici
di previdenza);
- al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della
disciplina della scissione dei pagamenti può essere utile avvalersi dell’Indice delle
Pubbliche
Amministrazioni
(cd.
IPA)
consultabile
al
sito
internet
http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php;
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-
in considerazione dell’incertezza della materia e considerato che questa ha
esplicato la sua efficacia già con riguardo alle fatture emesse a partire
dall’1/1/2015, sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti ai quali,
pertanto, non dovranno essere irrogate sanzioni per le violazioni commesse
anteriormente all’emanazione della presente Circolare.
A3. Comunicazione delle lettere di intento e utilizzo del plafond IVA in dogana.
Sono state approvate alcune modifiche al modello di dichiarazione di intento di
acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA e alle relative
istruzioni, nonché alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. In
merito, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che fino a quando non sarà messa a
disposizione la banca dati delle dichiarazioni di intento – che consente la dispensa
della consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle
ricevute di presentazione – a partire dal 12/2/2015, per l’utilizzo in dogana del
plafond IVA, occorre allegare alla dichiarazione di importazione la copia cartacea della
dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione.
(Provvedimento del Direttore AdE n.19388 dell’11/2/2015 e Nota dell’Agenzia delle
Dogane n.17631 dell’11/2/2015)
A4. Comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari: disposizioni di
attuazione.
Sono state approvate alcune disposizioni di attuazione in merito alle comunicazioni
mensile e annuale all’Archivio dei rapporti finanziari, che a decorrere dall’1/1/2016
dovranno essere effettuate mediante un tracciato unificato facendo ricorso
all’infrastruttura SID.
(Provvedimento del Direttore AdE prot. n.18269 del 10/2/2015 e “Il Sole 24 Ore”
dell’11/2/2015, pag. 37)
Tra le diverse disposizioni, è stato disposto che:
- le comunicazioni annuali, come regola generale, vanno trasmesse entro il 15/2
dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni; tuttavia, per le
informazioni relative al 2013 la comunicazione va trasmessa entro il prossimo
28/2/2015, mentre per quelle relative al 2014 entro il prossimo 29/5/2015;
- in ipotesi di operazioni straordinarie, il cessionario, il soggetto risultante dalla
fusione e i soggetti derivanti dalla scissione, o che ad altro titolo subentrano
nell’attività finanziaria, trasmettono le informazioni annuali comunicando oltre ai
rapporti di propria competenza anche i rapporti del soggetto confluito, compresi
quelli cessati;
- gli operatori che cessano la propria attività senza confluenza in altro soggetto
operatore finanziario mantengono attiva la propria utenza SID e trasmettono entro
90 giorni dalla cessazione i dati afferenti la comunicazione annuale relativi al
periodo infrannuale in cui hanno svolto attività finanziaria;
- gli operatori sottoposti a procedure concorsuali o di liquidazione volontaria
mantengono attiva la propria utenza SID e trasmettono ordinariamente le
informazioni; entro 90 giorni dalla conclusione della fase di liquidazione o
dall’approvazione del riparto finale trasmettono i dati afferenti la comunicazione
annuale relativi al periodo infrannuale in cui hanno svolto attività finanziaria.
A5. Nuovo regime dei minimi: chiarimenti in merito alle agevolazioni
contributive.
L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione e alle
modalità di accesso al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che
adottano il nuovo regime dei minimi di cui all’art. 1, commi da 76 a 84, della Legge
23/12/2014, n.190 (cd. Legge di Stabilità 2015).
(Circolare INPS n.29 del 10/2/2015, “Il Sole 24 Ore” dell’11/2/2015, pag. 41 e del
13/2/2015, pag. 37)
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A6. Certificazione unica 2015: semplificazioni per il primo anno.
In relazione all’obbligo di inviare le Certificazioni uniche entro il prossimo 9/3/2015,
l’Agenzia delle Entrate ha precisato che – per il primo anno – gli operatori potranno
scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’INAIL e se
inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti. Allo stesso
modo e per il medesimo periodo, le Certificazioni uniche contenenti esclusivamente
redditi non dichiarabili mediante Modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non
occasionale) potranno essere inviate anche dopo l’ordinario termine, senza
applicazione di sanzioni.
(Comunicato stampa del 12/2/2015 e “Il Sole 24 Ore” del 13/2/2015, pag. 35)
A7. Dichiarata incostituzionale la “Robin Tax”.
È stato dichiarato incostituzionale l’art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. 25/6/2008,
n.112 afferente l’addizionale dell’aliquota IRES di 5,5 punti percentuali per gli
operatori del settore energetico (cd. “Robin Tax”), ovverosia i soggetti con volume di
ricavi superiore a 25 milioni di euro operanti nei seguenti settori: a) ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o
commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,
gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione o commercializzazione di
energia elettrica. Tale declaratoria di incostituzionalità, tuttavia, non trova efficacia
retroattiva, in quanto – in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata – è
stato stabilito che trova invece applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione
della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.
(Corte Costituzionale n.10 dell’11/2/2015, Comunicato MEF n.30/2015 e News
Assonime del 12/2/2015)
In merito Assonime ha osservato che “Alla luce di queste indicazioni – e ponendo
attenzione ai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare – sembra
prima facie doversi ritenere che l’ultimo periodo d’imposta per il quale risulta dovuta la
RHT sia il 2014, trattandosi di un periodo d’imposta per il quale l’obbligazione
tributaria risulta specificatasi nel presupposto e nel quantum. Da più parti si fa
osservare, tuttavia, che per tale periodo d’imposta non risultano ancora scaduti i
termini per il versamento del saldo e per la presentazione della relativa dichiarazione
dei redditi e che anche questi sono aspetti di non secondaria importanza nell’ambito
specifico dell’efficacia temporale della declaratoria di incostituzionalità, in quanto si
tratta pur sempre di adempimenti che trovano fondamento in una norma che una volta
dichiarata incostituzionale non può più produrre ulteriori effetti. La questione è delicata
e, pertanto, auspichiamo al più presto un chiarimento da parte dei competenti organi
dello Stato”.
A8. Vizio di notifica non sanato nonostante il pagamento della cartella.
La natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario, che
costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’Amministrazione
enuncia le ragioni della pretesa tributaria, non impedisce l’applicazione di istituti
appartenenti al diritto processuale. Da ciò consegue che l’applicazione delle norme
sulle notificazioni nel processo civile comporta l’applicazione del regime delle nullità e
delle sanatorie ivi previste, con la conseguenza che la nullità della notificazione
dell’avviso di accertamento è sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto (ex art.
156 del Codice di procedura civile), a condizione che il conseguimento dello scopo
avvenga prima del decorso del termine di decadenza. Nel caso di specie, tuttavia,
nonostante il contribuente avesse pagato la cartella di pagamento asseritamente
viziata, è stato ritenuto insanabile il vizio di notificazione, in quanto il contribuente
aveva dichiarato di aver effettuato il pagamento solo per scongiurare le conseguenze
pregiudizievoli derivanti dall’iscrizione ipotecaria e, pertanto, senza rinunciare alle
eccezioni di nullità avanzate in ordine alla regolarità della notifica.
(Cassazione n.2197 del 6/2/2015)
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A9. Cessione di fabbricato da demolire non riqualificabile in terreno edificabile.
La cessione di un fabbricato da demolire non può essere riqualificata come cessione
di terreno edificabile, essendosi verificata nel caso di specie un’ipotesi di intervento di
demolizione e successiva ricostruzione di un nuovo fabbricato nel rispetto del
disposto dell’art. 3, lett. d), del D.P.R. 6/6/2001, n.380. “Ne consegue che l’oggetto
della cessione è da individuarsi non nell’area fabbricabile come sostiene l’ufficio ma in
un edificio con relativa area pertinenziale su cui è stato effettuato intervento di
ristrutturazione, come qualificata dall’art. 3 lettera d) del citato decreto. La procedura
amministrativa intrapresa dai cedenti e nella quale è subentrata la società acquirente
non sposta l’oggetto del contratto che non può classificarsi come sostanziale cessione
di terreno”.
(CTR Reggio Emilia n.189 del 26/1/2015 e “Il Sole 24 Ore” del 9/2/2015, pag. 22)
A10. Prorogato il termine per l’attuazione della Delega fiscale.
La stampa specializzata ha reso noto che il termine per l’attuazione della Legge Delega
fiscale – in scadenza il prossimo 27/3/2015 – sarà prorogato di 6 mesi (3 mesi per il
Governo per il vaglio dei decreti e ulteriori 3 mesi per l’approvazione definitiva del
Parlamento). Allo stesso modo, il decreto sulla certezza del diritto recante, tra le altre,
la riforma del diritto penale-tributario, non sarà vagliato dal Consiglio dei Ministri del
prossimo 20/2/2015, ma risulta rinviato a data da definire.
(“Il Sole 24 Ore” del 12/2/2015, pag. 6)
B. SOCIETA’ E BILANCIO.
(nulla da segnalare)
C. VARIE.
C1. Obbligo di fatturazione elettronica per gli Ordini professionali.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha reso noto che a decorrere dal
prossimo 31/3/2015 entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica anche per
gli Ordini professionali, in quanto destinatari del suddetto obbligo, così come
precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Nota prot. n.1858 del
27/10/2014. Pertanto, a decorrere dal prossimo 31/3, anche gli Ordini dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili dovranno emettere, trasmettere, conservare e
archiviare fatture, note, conti, parcelle e simili esclusivamente in formato elettronico.
(Informativa del CNDCEC n.5/15 dell’11/2/2015)
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