Art. 1- Attribuzioni del Dipartimento Il Dipartimento di Scienze radiologiche, oncologiche e anatomo patologiche, istituito con il decreto rettorale del 4/5/2010 n. 362, è dotato di autonomia amministrativa ed organizzativa, promuove e coordina l'attività di ricerca nei settori indicati nel regolamento e ss.mm.ii. l’attività didattica per i corsi di studio di sua competenza. Il Dipartimento è costituito dai docenti afferenti alla struttura ed è dotato di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero degli afferenti, al volume e alla natura delle sue attività; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche anche in relazione ai risultati raggiunti. Il Dipartimento di Scienze radiologiche, oncologiche e anatomo patologiche, afferente alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria; a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell’anno e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dalla “Sapienza” e dalle Facoltà; b) elabora un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilità di strutture,servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca; c) promuove collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica anche a livello europeo e internazionale;d) propone al Senato Accademico i nominativi dei docenti, afferenti alla propria macro-area, per la partecipazione alla Commissione ricerca. e) propone l’ordinamento didattico e/o le relative modifiche dei Corsi di studio di sua prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di sua pertinenza, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico; f) propone al Senato Accademico, per la relativa approvazione, l’attivazione o la modifica dei Dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento e la costituzione anche in accordo con altri Dipartimenti, di Scuole di dottorato e approva i relativi programmi; g) concorre, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di cui alle disposizioni istitutive dei dottorati stessi; h) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi,all'organizzazione, delle Scuole di Specializzazione e di Master; i) promuove – previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio – l’attivazione di Master di primo e di secondo livello, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico ed è responsabile della gestione dei Master attivati; j) promuove l’attivazione – previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio – delle attività di alta formazione, dandone comunicazione formale alla/e Facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per il successivo decreto rettorale ed è responsabile della gestione degli interventi di alta formazione attivati; k) sottopone alla Commissione didattica eventuali problematiche inerenti la relativa attività; l) coordina l'utilizzazione da parte dei docenti, dei ricercatori e degli studenti,delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline di pertinenza; m) definisce annualmente – sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca, alle attività didattiche offerte anche in Facoltà diverse da quelle di afferenza ed alle cessazioni avvenute o che sono previste – le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico disciplinari,di nuovi professori e ricercatori per garantire prioritariamente la sostenibilità dell’offerta formativa e le comunica agli organi competenti; n) delibera le richieste di concorso o di trasferimento per i docenti di ruolo,nell’ambito delle risorse ad esso attribuite; o) delibera le chiamate dei professori e dei ricercatori anche per trasferimento, relativamente ai concorsi banditi per i settori scientifico disciplinare di pertinenza, e comunque dopo aver organizzato un seminario sull’attività scientifica dei candidati; dell’esito della chiamata viene informato il competente Consiglio di Facoltà per il seguito delle deliberazioni di competenza; p) esprime parere preventivo sulle chiamate, da effettuarsi da parte di altri dipartimenti della Sapienza, nei settori scientifico disciplinari di pertinenza primaria del Dipartimento; q) organizza le attività didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresì per quanto possibile una equa ripartizione; r) collabora alla realizzazione dei Corsi di Studio e ne assume la responsabilità organizzativa diretta qualora il relativo Corso di Studio sia di pertinenza del Dipartimento per non meno del 60% dei CFU dell’ordinamento didattico, ferme restando le competenze del Consiglio di Corso di Studio o di Area didattica; tale elemento organizzativo è valutabile ai fini della dotazione di personale; s) gestisce il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell’Università; t) promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e corsi; u)diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro eventuale pubblicazione; v)promuove l'impiego delle nuove tecnologie applicate alla ricerca e rivolte alla comunicazione anche con il ricorso all'editoria elettronica; w)provvede alla manutenzione, per quanto non di competenza dell’amministrazione centrale, dei locali e delle attrezzature assegnate al Dipartimento; x) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dallo Statuto o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti. Art. 2 - Afferenza al Dipartimento L'afferenza al Dipartimento è disciplinata dallo specifico Regolamento d'Ateneo vigente. Art. 3 - Organi del Dipartimento Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta. Art. 4 - Il Direttore del Dipartimento Il Direttore del Dipartimento ha la rappresentanza pro-tempore del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute. Al Direttore di Dipartimento è corrisposta un’indennità, legata alla carica. Al Direttore di Dipartimento è altresì corrisposta un’indennità, nella misura del 50% dell’indennità di carica, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Le suddette indennità sono corrisposte nei limiti definiti dal SA e dal CdA. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, da parte del Direttore di Dipartimento può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio alla struttura di riferimento per le relative determinazioni. Il Direttore cura l'esecuzione delle delibere della Giunta e del Consiglio;con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici e con le istituzioni esterne; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti Il Direttore di Dipartimento è coadiuvato, nella gestione delle attività del Dipartimento, dal Segretario amministrativo, che è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti. Ai fini di cui all'art. 1 del presente regolamento, il Direttore esercita le seguenti attribuzioni: a) predispone annualmente le esigenze di personale docente e tecnicoamministrativo per la realizzazione dei Corsi di studio di prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di pertinenza del Dipartimento e dei programmi di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale e per tutte le attività svolte dal dipartimento; b) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e la eventuale organizzazione di centri di ricerca anche in comune con altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" o di altre Università italiane o straniere o con altre istituzioni scientifiche. Predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra Università e istituzioni scientifiche interessate: c) dirige ed organizza il personale tecnico-amministrativo; d) avvalendosi delle competenze e funzioni del Segretario amministrativo, presenta al Consiglio di Dipartimento, entro i termini previsti dagli Organi Accademici il bilancio preventivo e il conto consuntivo secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, con una relazione illustrativa dei risultati conseguiti. La relazione viene trasmessa al Rettore; e) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea assegnate nei corsi di laurea di primo e secondo livello e di diploma di specializzazione; f) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro giudichi necessario al buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture, sempre fatta salva l’autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati. Il Direttore del Dipartimento è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento, nella composizione di cui al successivo art.5, tra i professori di ruolo a tempo pieno a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive, ed è nominato con decreto del Rettore. Le elezioni possono svolgersi anche per via telematica. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto per più di una volta consecutiva. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 dello Statuto, il principio della limitazione dei due mandati consecutivi è derogabile solo in caso di modifiche della composizione de Dipartimento per oltre il 50% dei componenti, esclusi i casi di quiescenza. In caso di sopravvenienza di tali modifiche è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso di svolgimento. L’ineleggibilità si protrae, dalla cessazione dell’incarico, per la durata di un intero mandato aumentata di un anno. Non è eleggibile alla carica di Direttore di Dipartimento chi ricopra o abbia ricoperto le cariche di Rettore, Pro-rettore vicario, Preside di Facoltà, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione. L’ineleggibilità si protrae per la durata del mandato delle rispettive cariche aumentata di un anno. Il Direttore può delegare alla firma altro professore di ruolo del Dipartimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento, al Preside di Facoltà ed al Rettore. In caso di impedimento temporaneo, il Direttore delega le proprie funzioni ad altro professore di ruolo dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento, al Preside di Facoltà ed al Rettore. Il decano indice le elezioni per la nomina di un nuovo direttore: i) tra i sei ed un mese dalla scadenza naturale del mandato; ii) nel caso in cui il direttore si dimetta o cessi di far parte del dipartimento; iii) nel caso in cui il direttore sia impedito per un periodo superiore ai quattro mesi. Art. 5 - Il Consiglio di Dipartimento Il Consiglio di Dipartimento è costituito dalle seguenti componenti: professori di ruolo; ricercatori, anche a tempo determinato, e personale equiparato ai sensi del DPR n.382/1980 e della legge n.341/1990; segretario amministrativo, rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario; rappresentanti degli studenti - dottorandi, specializzandi e studenti dei corsi di laurea di completa pertinenza del Dipartimento (3^ opzione) rappresentanti (al massimo 3) dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali operanti nel Dipartimento. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza non incidono sulla valida costituzione dell'organo Gli eletti durano in carica un triennio. La rappresentanza degli studenti partecipa al Consiglio di Dipartimento limitatamente alle attribuzioni di cui alle lettere o) e p) del successivo art.6 La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e quella degli esperti linguistici, ove presenti, partecipa al Consiglio di Dipartimento limitatamente alle attribuzioni di cui ai punti c), g) (limitatamente ai Centri di servizi), h), i) j), k), l), m) del successivo art.6. Per le attribuzioni di cui ai punti d), e) ed f) del successivo art. 6, la partecipazione alle adunanze è limitata ai soli professori di ruolo ed ai ricercatori. Il Consiglio si riunisce di norma con cadenza trimestrale. Il Consiglio è convocato dal Direttore o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri. Possono intervenire alle sedute del Consiglio di Dipartimento per la discussione di argomenti iscritti all'ordine del giorno - a seguito di invito del Direttore - singole persone che non fanno parte dello stesso Consiglio. Gli atti del Consiglio di Dipartimento sono pubblici. La pubblicazione può avvenire anche per via telematica In particolare, devono essere resi pubblici secondo la normativa vigente (art.11 d.l.vo 150/09), il bilancio preventivo e il conto consuntivo. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio deve essere portato a conoscenza dei componenti – al pari di idonea documentazione inerente gli argomenti in discussione, tramite fax o con altro mezzo telematico od informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza (DPR 20/10/98 n.403 art.7 comma 3) – almeno sette giorni prima della seduta. In caso di convocazione urgente il termine può essere ridotto. La trasmissione dell’atto di convocazione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale, soddisfacendo il sopra citato invio al requisito della forma scritta Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati. I professori e i ricercatori in congedo possono partecipare alle sedute ma sono considerati giustificati se assenti; sono altresì considerati giustificati i docenti in missione. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni si possono svolgere anche per via telematica o in alternativa con voto depositato in un’urna aperta in uno o più giorni. Per l’adozione di delibere su argomenti di particolare importanza, può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio, individuati secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo Il voto può essere segreto su richiesta anche di uno solo dei membri votanti del Consiglio. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario Amministrativo che lo conserva. Il Segretario Amministrativo ha voto deliberante nelle materie di cui ai punti c), g), h), i), j), k), l), ed m) del successivo art.6. Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio Ai fini di cui all'art. 1 del presente regolamento, il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni: a) propone l'elenco dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento che sarà approvato dal Senato Accademico; b) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca anche in considerazione di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno; c) detta i criteri generali per l'impiego coordinato del personale, dei locali, dei mezzi e degli strumenti in dotazione; d) approva le proposte di istituzione dei dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento; e) approva, per quanto di competenza, le proposte di rinnovo dei dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento; f) delibera in ordine alle chiamate dei professori e dei ricercatori ed al conferimento delle supplenze, limitatamente alle discipline di cui alla lettera a); esprime inoltre, entro 30 giorni, parere preventivo sulle chiamate, da effettuarsi da parte di altri dipartimenti della Sapienza, nei settori scientifico disciplinari di pertinenza del Dipartimento; sono presenti e partecipano alle votazioni i soli appartenenti alla medesima categoria, quando trattasi di professori ordinari e straordinari, tutti i professori di ruolo, quando trattasi di professori associati e i professori di ruolo e i ricercatori quando trattasi di ricercatori; eventuali contenziosi sono demandati al Senato Accademico. g) formula proposte e delibera la sua adesione alla costituzione dei Centri di ricerca, dei Centri di ricerca e servizio, dei Centri Interuniversitari e Centri di servizio; esprime parere, su richiesta del Senato Accademico, circa la proposta di costituzione di tali Centri; h) approva, entro le scadenze fissate dagli organi accademici, le esigenze di personale tecnico-amministrativo, ed il piano annuale delle ricerche di cui ai punti a) e b) del 3° comma del precedente art.4; i) approva entro i termini e con le modalità previsti dal Regolamento per la Contabilità e Finanza dell’Ateneo il bilancio preventivo sulla base dei finanziamenti dell'anno precedente; j) approva, entro i termini e con le modalità previsti dal Regolamento per la Contabilità e Finanza dell’Ateneo il conto consuntivo; k) approva le eventuali variazioni di bilancio; l) determina i limiti di spesa di autonoma decisione di competenza del Direttore nell'ambito degli stanziamenti di bilancio; m) approva i contratti e le convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza e di attività didattica esterne; n) collabora con gli Organi di governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionale e locali, anche alla elaborazione e all'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, in quanto rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente; o) detta le disposizioni per il funzionamento, secondo le normative di Ateneo, delle strutture organizzative della biblioteca e dei servizi – anche per l'attività didattica - facenti capo al Dipartimento, e ne mette a disposizione le risorse necessarie; p) esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Facoltà in ordine alla programmazione ed alla sperimentazione delle attività didattiche; q) delibera sulle domande di afferenza al Dipartimento da parte dei professori di ruolo, ricercatori e personale equiparato, e valuta le implicazioni scientifiche ed organizzative di afferenza ad altro Dipartimento di propri professori di ruolo, ricercatori e personale equiparato; partecipano alle votazioni i soli appartenenti alla medesima categoria, quando trattasi di professori ordinari e straordinari; tutti i professori di ruolo, quando trattasi di professori di ruolo, tutti i membri del Consiglio eccetto i rappresentanti degli studenti e del personale tecnicoamministrativo, quando trattasi di ricercatori e personale equiparato; r) partecipa alla definizione degli organi dirigenti dei Centri di ricerca e ai Centri di ricerca e servizio cui aderisce. s) approva le relazioni scientifiche e finanziarie sottopostegli dai titolari dei progetti di ricerca intrapresa e finanziata ai sensi del predetto Regolamento e le trasmette al Magnifico Rettore; t) svolge tutte le altre funzioni attribuitegli da leggi o regolamenti. I pareri di cui al presente articolo vanno resi entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si dà per espresso favorevolmente. Art. 7 - La Giunta Ai fini di cui all'art. 1 del presente regolamento, la Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art.4. Essa ha funzioni istruttorie su tutte le materie di competenza del Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di dipartimento può delegare la Giunta a deliberare in merito ai punti b), c), h), k), l), m), o) ed r) di cui al precedente art.6. La Giunta è presieduta dal Direttore ed è composta, nella sua prefigurazione minima, da due rappresentanti eletti tra quelli facenti parte del Consiglio per ciascuna delle seguenti categorie: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori ed equiparati, personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario studenti. Della Giunta fa parte di diritto il Segretario amministrativo con funzioni di segretario. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare di aumentare il numero dei rappresentanti in Giunta garantendo la partecipazione paritaria tra le diverse componenti. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la partecipazione alle riunioni della Giunta dei coordinatori delle sezioni permanenti, di cui al successivo art.11. La Giunta è convocata dal Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. I membri eletti della Giunta durano in carica almeno due anni accademici e non possono essere rieletti per più di una volta consecutiva. Le elezioni sono convocate non oltre il 31 ottobre dell'anno accademico di scadenza. Le elezioni si possono svolgere anche per via telematica. Previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, possono essere nominate dalla Giunta Commissioni istruttorie per l'esame di particolari problematiche, anche con la partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, sottraendo dal numero degli aventi diritto gli assenti giustificati. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore. Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario Amministrativo che lo conserva; i verbali sono pubblici. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria a condizione che abbia riportato almeno il 15% dei voti espressi. In assenza di questi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade insieme con quello degli altri componenti della Giunta. Art. 8 - Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario nel Consiglio di Dipartimento è fissata in numero pari, in analogia con quanto previsto dallo Statuto di norma, almeno al 15% arrotondato per eccesso, del totale dei docenti e del personale equiparato. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento e prevedono, ove presenti, la rappresentanza dei collaboratori ed esperti linguistici. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario, sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione la categoria relativa non verrà rappresentata. Art. 9 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti Le elezioni per la rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento è fissata in numero pari , in analogia con quanto previsto dallo Statuto di norma, almeno al 15%, arrotondato per eccesso, del totale dei docenti e del personale equiparato. Le relative elezioni si svolgono, di regola, nel mese di ottobre. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento. Ogni studente può esprimere il voto per l'elezione della rappresentanza presso un solo Consiglio di Dipartimento. L'elettorato attivo e passivo è costituito da: - dottorandi, specializzandi e studenti dei corsi di laurea di completa pertinenza del Dipartimento (3^ opzione) Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi contemporaneamente e nei periodi in cui si svolgono le lezioni nei diversi corsi di laurea e di specializzazione di pertinenza del Dipartimento. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dal Direttore del Dipartimento e portato a conoscenza dell’elettorato, tramite pubblicazione sul sito web del dipartimento 15 giorni prima delle votazioni. Se uno degli studenti consegue la laurea o termina il corso di dottorato di ricerca o specializzazione prima della scadenza del mandato, gli subentra il primo degli studenti non eletto. In sua assenza il posto rimane vacante sino alle successive elezioni. ART. 10 Rappresentanza ed elezioni rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali operanti nel Dipartimento Le elezioni per la rappresentanza dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali operanti nel Dipartimento è fissata in numero massimo pari a 3. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento. Le elezioni si possono svolgere anche per via telematica. Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 15% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. La lista degli aventi diritto al voto viene predisposta dal Direttore del Dipartimento e portata a conoscenza dell’elettorato tramite pubblicazione sul sito web del dipartimento 15 giorni prima delle votazioni. Se uno degli eletti termina il la borsa, l'assegno di ricerca o il suo contratto prima della scadenza del mandato, gli subentra il primo dei non eletti. In sua assenza il posto rimane vacante sino alle successive elezioni. Art. 11 - Articolazione interna del Dipartimento Il Dipartimento, fin dalla sua costituzione o per successiva delibera del proprio Consiglio, per esigenze scientifiche può articolarsi in: Sezioni permanenti, senza costituire aggravio di personale e di spesa. Le Sezioni permanenti sono costituite da un numero di docenti non inferiore al 15% dei docenti afferenti al Dipartimento Essi eleggono al loro interno un coordinatore. Il regolamento di Dipartimento potrà per esse prevedere modelli organizzativi connessi a motivate esigenze. Le Sezioni permanenti, che hanno autonomia scientifica e organizzativa ma non contabile, possono disporre di propri fondi il cui ammontare viene assegnato dal Consiglio di Dipartimento, sulla base di un motivato programma. Il Dipartimento stabilisce norme organizzative e di funzionamento delle sezioni. Il Consiglio di Dipartimento, inoltre al fine di meglio rappresentare l'attività di ricerca del Dipartimento, può deliberare la costituzione di Unità di ricerca che hanno autonomia scientifica ma non contabile. Il Dipartimento concorre al sistema bibliotecario ed al sistema museale, secondo quanto previsto dallo Statuto. Ove il Dipartimento sia sede di biblioteca, questa deve dotarsi di norme organizzative, che devono contenere, tra le altre cose, disposizioni che regolano il prestito librario agli studenti Per la biblioteca di ampia dimensione il Consiglio di Dipartimento propone il Direttore. Il Direttore del Dipartimento procede a presentare proposta all’Amministrazione sentiti, se del caso, i Direttori di altri Dipartimenti interessati. Art. 12 - Afferenza di docenti a facoltà diverse da quella di appartenenza del Dipartimento Il Dipartimento, in casi motivati ed eccezionali, può deliberare che un gruppo di docenti possa, dopo il 1° novembre 2010, afferire a Facoltà diversa da quella di coordinamento e valutazione primaria del Dipartimento, a condizione che esso rappresenti una consistenza significativa degli afferenti al Dipartimento e che la proposta del Dipartimento sia approvata dal Senato Accademico, acquisito il parere dei Consigli di Facoltà interessati e sentita la Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento. Art. 13 - Il Segretario Amministrativo Al Segretario Amministrativo del Dipartimento sono attribuite le seguenti funzioni: a) collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, compresa l'organizzazione di corsi, seminari, convegni; b) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la situazione patrimoniale; c) coordina l'attività amministrativo-contabile assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, degli atti conseguenti; d) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante; con voto deliberante nel Consiglio nelle materie di cui ai punti h), i), j), k), l), ed m) del precedente art. 6; e) compatibilmente con la lettera c) dell'art.4, dirige ed organizza la segreteria amministrativa del Dipartimento; f) assume ogni iniziativa volta a migliorare il lavoro amministrativo-contabile del Dipartimento. e) compatibilmente con la lettera c) dell'art.4, dirige ed organizza la segreteria amministrativa del Dipartimento; f) assume ogni iniziativa volta a migliorare il lavoro amministrativo-contabile del Dipartimento. Art. 14 - Norme finali e transitorie Il Regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con Decreto Rettorale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché le norme che disciplinano l’attività degli Organi Collegiali universitari. Il Regolamento e le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Dipartimento e approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti individuati secondo quanto disposto dal precedente art. 5. Nel caso in cui il regolamento del singolo Dipartimento sia in difformità rispetto al regolamento-tipo deve essere sottoposto all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento. In ogni caso non possono essere apportate al regolamento-tipo modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto per più di una volta consecutiva. Nei due mandati si considera incluso il mandato in corso di effettuazione all’atto dell’entrata in vigore dello Statuto di Sapienza. Il presente regolamento – tipo entra in vigore a decorrere dalla data del presente provvedimento. L’originale del decreto sarà acquisito nella raccolta degli atti dell’Amministrazione. Roma,