Condizioni contrattuali e Nota Informativa Distribuito da Introduzione Definizioni Nota Informativa Premessa Presentazione della società Informazioni relative al contratto Informazioni in corso di contratto Altre informazioni Condizioni Contrattuali Parte I - Oggetto del contratto Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso Parte III - Regolamentazione nel corso del contratto Parte IV - Debito residuo, beneficiari e pagamenti della società Parte V - Legge applicabile, fiscalità e foro competente Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA - Tel. 0521 912018 - Fax 0521 912023 Sede Amministrativa: Via C. Marenco, 25 - 10126 TORINO Ufficio Distaccato: Via Armorari, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02 88245241 - Fax 02 88245621 Capitale Sociale € 36.000.000 Interamente versato UFFICIO DELLE ENTRATE DI TORINO 3 Mod. 50.3114.72 Part. IVA 01966110346 Cod. Fisc. e Num. di Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N. 09479920150 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90) pag.3 pag.4 pag.6 pag.6 pag.6 pag.6 pag.9 pag.9 pag.11 pag.11 pag.12 pag.14 pag.14 pag.16 Introduzione Il presente libretto relativo al prodotto Più Tranquillità Mutui contiene: Le DEFINIZIONI che hanno lo scopo di aiutare il lettore nella comprensione dei principali termini assicurativi; La NOTA INFORMATIVA che fornisce le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere il contratto con cognizione di causa e fondatezza di giudizio; Le CONDIZIONI CONTRATTUALI che regolano il contratto stesso. pag.2 pag.3 Quietanza: Definizioni Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto e nel presente contratto coincide con il Contraente. Beneficiario: è la persona, fisica o altro soggetto giuridico, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto. Contraente: è la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso e nel presente contratto coincide con l'Assicurato. Data di decorrenza del contratto: è la data di riferimento per la determinazione del premio da corrispondere in relazione alla garanzia prestata e decreta l'inizio della durata del contratto. Qualora sia già stato corrisposto il premio, dalle ore 24 del giorno relativo a tale data, entrano in vigore le garanzie assicurative. è la ricevuta del pagamento del premio. Recesso dal contratto: consiste nella possibilità che ha il Contraente-Assicurato, entro 30 giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto secondo quanto previsto dall'apposito articolo delle condizioni contrattuali. Revoca della proposta: consiste nella possibilità che ha il futuro Contraente-Assicurato, fino a quando il contratto non sia stato concluso,di rinunciare alla stipulazione dello stesso. Riserva matematica: è l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali. Scheda contrattuale: è il documento firmato dal Contraente-Assicurato sul quale vengono riportati i dati identificativi del Contraente-Assicurato e dei Beneficiari e dove vengono indicate e riassunte le caratteristiche del contratto (il tipo e gli importi delle prestazioni, del premio, la data di decorrenza, la durata contrattuale, ecc...). Sinistro: è il termine assicurativo usato per definire il decesso del Contraente-Assicurato. Polizza: è il documento costituito dalla scheda contrattuale e dalle Condizioni contrattuali che descrive gli obblighi assunti dalla Società e dal Contraente-Assicurato. Premio: è la somma che il Contraente-Assicurato si impegna a versare a fronte delle prestazioni garantite dalla Società. Prestazioni assicurate: sono gli impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente-Assicurato. Proposta: è la manifestazione, sotto forma scritta, della volontà di stipulare il contratto di assicurazione da parte del futuro Contraente-Assicurato. pag.4 Soggetti abilitati: sono gli Istituti di credito autorizzati dalla Società, il cui elenco è disponibile presso la Sede legale o l'Ufficio distaccato della Stessa. Società: è la PO vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A.: impresa, regolarmente autorizzata, ad esercitare l'attività assicurativa. Tasso di ammortamento: è il tasso d'interesse utilizzato per determinare l'ammontare delle rate di pagamento per la restituzione di un prestito. Valore attuale delle residue rate di ammortamento: consiste nell'importo delle rate di ammortamento del mutuo, successive alla morte del ContraenteAssicurato, tenuto conto del fatto che tale importo viene versato anticipatamente rispetto alle date di scadenza delle singole rate. pag.5 Nota Informativa Assicurazione Temporanea a premio unico per il caso di morte dell'Assicurato a copertura del debito residuo di rate temporanee certe (tariffa 327). 3.1 PREMESSA La presente nota informativa, di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente-Assicurato per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'Isvap. In ogni caso la Società è a disposizione per ogni eventuale chiarimento di cui il Contraente-Assicurato possa necessitare. 3.2 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ La PO vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, Via Università, 1 - 43100 Parma, tel. 0521.912018 - fax 0521.912023. È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazione con decreto del Ministero dell'Industria e Commercio del 21/6/90 (Gazzetta Ufficiale del 29.06.90). Capitale Sociale: EUR 36.000.000, interamente versato. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma: 09479920150. Altre informazioni relative alla Società: Sede amministrativa: via C. Marenco, 25 - 10126 Torino (Italia). Ufficio distaccato (Liquidazioni e Reclami): via Armorari, 4 - 20123 Milano (Italia). Tel. 02.88245241 - fax 02.88245621. 3.3 INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO A) Definizione della garanzia Il contratto qui descritto è denominato “Assicurazione temporanea a premio unico per il caso di morte dell'Assicurato a copertura del debito residuo di rate temporanee certe". pag.6 La Società garantisce ai Beneficiari, in caso di morte del Contraente-Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento di un capitale decrescente, ovvero il valore attuale delle rate temporanee certe di ammortamento del capitale inizialmente assicurato successive alla data di decesso del ContraenteAssicurato, calcolato al tasso annuo di ammortamento indicato sulla scheda contrattuale. Poiché il premio versato serve esclusivamente alla copertura del rischio di morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza del Contraente-Assicurato alla scadenza del contratto. B) Modalità di conclusione del contratto Il contratto è concluso nel momento in cui: - la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente-Assicurato; oppure - il Contraente-Assicurato, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la scheda contrattuale debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'accettazione della proposta da parte della Società. A condizione che sia stato pagato il premio dovuto dal Contraente-Assicurato, il contratto entra in vigore dal giorno della sua conclusione o dal giorno, se successivo, indicato sulla scheda contrattuale quale data di decorrenza. C) Durata del contratto Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto. Per questo contratto la durata può essere fissata da un minimo di 3 anni ad un massimo di 20 e può non coincidere con la durata del mutuo sottoscritto dal Contraente-Assicurato. In particolare, se tale durata è maggiore di 20, la durata del contratto è comunque pari a 20. Tuttavia, qualora alla scadenza del contratto l'età computabile del Contraente-Assicurato risulti superiore ad anni 75, la durata del contratto viene posta uguale al numero intero di anni tale che l'età computabile del Contraente-Assicurato alla scadenza del contratto sia di anni 75. L'età computabile si esprime in anni interi e corrisponde all'età compiuta dal Contraente-Assicurato alla data di calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno e all'età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno. D) Modalità di scioglimento del contratto Il contratto si risolve con effetto immediato, al manifestarsi dell'evento tra quelli di seguito elencati che si verifica per primo: - recesso dal contratto; - decesso del Contraente-Assicurato nel corso della durata contrattuale; pag.7 - scadenza del contratto indicata nella scheda contrattuale. E) Modalità di versamento dei premi Il premio, indicato sulla scheda contrattuale, deve essere corrisposto dal Contraente-Assicurato all'atto della conclusione del contratto. Esso è unico e non frazionabile. Il pagamento del premio si effettua tramite bonifico bancario a favore della Società presso uno dei Soggetti Abilitati dalla stessa. La scheda contrattuale consegnata al Contraente-Assicurato ha anche funzione di quietanza del premio versato. F) Informazioni sui premi L'entità del premio dipende dal livello delle garanzie previste dal contratto; influiscono inoltre la durata dell'assicurazione, la durata del mutuo, il tasso d'ammortamento del debito, l'età ed il sesso del Contraente-Assicurato, nonché il suo stato di salute e le abitudini di vita (professione e sport). È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente-Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive e legittime contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato. G) Pagamenti della Società I pagamenti dovuti dalla Società, a ciascun titolo, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta indicata all'Articolo 13 delle Condizioni Contrattuali. H) Riscatto-prestito Le operazioni di riscatto-prestito non sono previste per questo tipo di contratto. I) Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta Il Contraente-Assicurato può revocare la proposta fino a quando il contratto non sia stato concluso o recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta alla Società da effettuarsi presso i Soggetti Abilitati dalla Società stessa. Ai fini contrattuali per data di comunicazione si intende la data della dichiarazione scritta predisposta presso i Soggetti Abilitati. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di comunicazione del recesso. pag.8 Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca della proposta o della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente-Assicurato un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. 3.4 INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO A) Relative alla Società La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente-Assicurato qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo. La Società comunicherà inoltre eventuali cambiamenti di indirizzo del soggetto abilitato presso cui è depositato il contratto. B) Relative al contratto La Società fornirà per iscritto al Contraente-Assicurato, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative alla garanzia contenuta nella presente Nota Informativa, qualora subisca variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile. A richiesta del Contraente-Assicurato, da inoltrare per iscritto all'Ufficio distaccato della Società, la Società stessa fornirà sollecitamente, e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le informazioni relative all'evoluzione del rapporto assicurativo. 3.5 ALTRE INFORMAZIONI A) Informazioni generali su aspetti legali e fiscali (sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione della presente nota informativa) ASPETTI LEGALI NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ Ai sensi dell'art.1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. LINGUA UTILIZZABILE E LEGISLAZIONE APPLICABILE Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana. pag.9 FORO COMPETENTE Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente-Assicurato o il Beneficiario. TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (LEGGE N° 675/96) I dati personali del Contraente-Assicurato sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675. ASPETTI FISCALI IMPOSTA SUI PREMI Non è dovuta alcuna imposta sui premi versati per la forma assicurativa qui descritta. ASSICURAZIONE TEMPORANEA A PREMIO UNICO PER IL CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO DI RATE TEMPORANEE CERTE (tariffa 327). PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 - Prestazioni assicurate. DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI Il 19% del premio corrisposto è detraibile dall'IRPEF alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. In particolare si ricorda che l'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare EUR 1291,14. La detrazione è riconosciuta al Contraente per i contratti in cui l'Assicurato è il Contraente stesso oppure persona fiscalmente a suo carico. La Società garantisce in caso di morte del Contraente-Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento, ai Beneficiari di cui al successivo Articolo 12, di un capitale decrescente, ovvero il valore attuale delle rate temporanee certe di ammortamento del capitale inizialmente assicurato successive alla data di decesso del Contraente-Assicurato, calcolato al tasso annuo di ammortamento indicato sulla scheda contrattuale. In caso di sopravvivenza del Contraente-Assicurato alla data di scadenza del contratto non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed il premio pagato resterà acquisito da quest'ultima. TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte del Contraente-Assicurato, sono esenti dall'IRPEF. Articolo 2 - Rischio di morte. B) Regole relative all'esame dei reclami Il cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax,che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili, al seguente indirizzo: PO vita Ufficio distaccato- Via Armorari, 4 - 20123 Milano. È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma - 00187 Via del Quirinale, 21, quale organo a ciò preposto. pag.10 Condizioni Contrattuali La garanzia per il rischio di morte copre qualunque causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del Contraente-Assicurato. La garanzia non è operante e la Società non corrisponderà alcuna somma in caso di decesso del Contraente-Assicurato dovuto a: - dolo del Beneficiario; - partecipazione attiva del Contraente-Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva del Contraente-Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso il suo Stato di cittadinanza; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente-Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero. La Società corrisponde un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento della morte del Contraente-Assicurato, allorquando tale decesso sia dovuto a: - partecipazione del Contraente-Assicurato a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; - incidente di volo, se il Contraente-Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; pag.11 - suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto. - sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero altra patologia ad essa collegata, se: • il sinistro avviene nei primi cinque anni dall'entrata in vigore del contratto, per le coperture assunte senza visita medica; • il sinistro avviene nei primi sette anni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso in cui il ContraenteAssicurato, su richiesta della Società, non dia l'autorizzazione scritta per eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività. Articolo 3 - Premio. Il premio indicato sulla scheda contrattuale, dovuto dal Contraente-Assicurato, è unico e non frazionabile. Il pagamento del premio si effettua tramite bonifico bancario a favore della Società presso uno dei Soggetti Abilitati dalla stessa. La scheda contrattuale consegnata al Contraente-Assicurato ha anche funzione di quietanza del premio versato. PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO Articolo 4 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto. Il contratto è concluso nel momento in cui: - la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente-Assicurato; oppure - il Contraente-Assicurato, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la scheda contrattuale debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'accettazione della proposta da parte della Società. A condizione che sia stato pagato il premio dovuto dal Contraente-Assicurato, il contratto entra in vigore dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno, se successivo, indicato sulla scheda contrattuale quale data di decorrenza. Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto. Per il presente contratto la durata può essere fissata da un minimo di 3 anni ad un massimo di 20 e può non coincidere con la durata del mutuo sottoscritto dal ContraenteAssicurato. In particolare se la durata del mutuo è maggiore di 20, la durata del contratto sarà comunque pari a 20. Tuttavia, qualora alla scadenza del contratto l'età computabile del Contraente-Assicurato risulti superiore ad anni 75, la durata del contratto verrà posta uguale al numero intero di anni tale che l'età computabile del Contraente-Assicurato alla scadenza del contratto sia di anni 75. L'età computabile si esprime in anni interi e corrisponde all'età compiuta dal Contraente-Assicurato alla data di calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno e all'età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno. pag.12 Il contratto si risolve con effetto immediato, al manifestarsi dell'evento tra quelli di seguito elencati che si verifica per primo: - recesso dal contratto di cui all'Articolo 6; - decesso del Contraente-Assicurato nel corso della durata contrattuale, di cui Articolo 1; - scadenza del contratto indicata nella scheda contrattuale. Articolo 5 - Dichiarazioni del Contraente-Assicurato Le dichiarazioni del Contraente-Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa: a) quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto, ai sensi dell'articolo 1892 del Codice Civile: - di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di rifiutare qualsiasi pagamento in caso di sinistro che si verifichi prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato; b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto, ai sensi dell'articolo 1893 del Codice Civile: - di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - di ridurre, in caso di sinistro che si verifichi prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del contratto, esso non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente-Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. L'inesatta dichiarazione della data di nascita del Contraente-Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute. Articolo 6 - Revocabilità della proposta e diritto di recesso del ContraenteAssicurato. Il Contraente-Assicurato può revocare la proposta fino a quando il contratto non sia stato concluso e recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta alla Società da effettuarsi presso i Soggetti Abilitati dalla Società stessa. Ai fini contrattuali per data di comunicazione si intende la data della dichiarazione scritta predisposta presso Soggetti Abilitati. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di comunicazione del recesso. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca della proposta o della comunicazione pag.13 del recesso la Società, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente-Assicurato un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO Articolo 7 - Riscatto-Prestiti. La presente polizza non ammette valore di riscatto e non prevede concessione di prestiti. Articolo 8 - Obblighi della Società e del Contraente-Assicurato. Gli obblighi della Società e del Contraente-Assicurato risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essi firmate. Articolo 9 - Cessione, Pegno e vincolo Sulla presente polizza non sono ammesse operazioni di cessione o pegno. Il Contraente-Assicurato può vincolare le somme assicurate nei limiti degli eventuali importi eccedenti il debito residuo. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale del documento di polizza o su appendice. Nel caso di vincolo, l'operazione di recesso richiede l'assenso scritto del vincolatario. Articolo 10 - Duplicato del contratto In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del contratto, il Contraente-Assicurato o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità. PARTE IV - DEBITO RESIDUO, BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ Articolo 11 - Debito residuo Per “debito residuo" nei confronti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s'intende: - il valore attuale delle rate del mutuo che scadranno dopo la morte del Contraente-Assicurato, nonché una somma pari ad eventuali rate del mutuo stesso scadute prima della morte del Contraente-Assicurato da questi non pagate e relativi interessi di mora; - in caso di riduzione del mutuo il valore attuale delle rate ridotte del mutuo stesso che scadranno dopo la morte del Contraente-Assicurato, nonché una somma pari ad eventuali rate del mutuo stesso scadute prima della morte del Contraente-Assicurato da questi non pagate e relativi interessi di mora. Sia in caso di estinzione anticipata del mutuo, che in caso di cambiamento della persona del Mutuatario il debito residuo è da intendersi azzerato. pag.14 Articolo 12 - Beneficiari In caso di decesso del Contraente-Assicurato, la Società corrisponde ai Beneficiari il capitale assicurato. Qualora il capitale assicurato dalla Società sia superiore al debito residuo del mutuo sottoscritto, Beneficiari si intendono: - la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, per un capitale pari al debito residuo del mutuo stesso; - gli eredi del Contraente-Assicurato, per la parte eccedente il debito residuo. Qualora invece il capitale assicurato sia uguale o inferiore al debito residuo del mutuo sottoscritto, Beneficiario è la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, la quale conserverà intatto il suo credito residuo nei confronti degli eredi del Contraente-Assicurato o aventi causa. La Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza dichiara di accettare il beneficio. Il Contraente-Assicurato, ai sensi e per gli effetti dell'art.1921 del Codice Civile, rinuncia al potere di revoca e modifica del predetto beneficio. Nel caso di anticipata estinzione del mutuo sottoscritto, il contratto rimarrà in vigore fino alla sua scadenza e, in caso di decesso del Contraente-Assicurato prima di tale scadenza ma successivamente all'estinzione del mutuo, il capitale assicurato sarà corrisposto totalmente agli eredi del ContraenteAssicurato. Articolo 13 - Pagamenti della Società Per tutti i pagamenti della Società devono preventivamente essere consegnati alla stessa i documenti necessari a: - verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento; - individuare con esattezza gli aventi diritto. I pagamenti conseguenti al decesso del Contraente-Assicurato vengono effettuati presso i Soggetti abilitati o presso la sede della Società, dietro consegna della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, nonché della seguente documentazione: - certificato di morte del Contraente-Assicurato; - relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo fornito dalla Società; - copia del verbale delle Autorità competenti da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio); - eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e completezza delle dichiarazioni del Contraente-Assicurato relative alle circostanze che hanno influito nella valutazione del rischio e sulla liquidabilità del sinistro; - qualora il debito residuo sia inferiore al capitale assicurato; - l’originale dell'atto di notorietà da cui risulti se il Contraente-Assicurato ha lasciato testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi del Contraente- pag.15 Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi del Contraente-Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi e dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale o il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori o agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. In ogni caso, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso annuo pari al saggio legale in vigore. Effettuato tale pagamento nulla è più dovuto dalla Società. PARTE V - LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE Articolo 14 - Rinvio alle norme di legge Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge. Articolo 15 - Imposte Le eventuali imposte relative al contratto sono a carico del Contraente-Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto. Articolo 16 - Foro competente Per le controversie relative al contratto, il Foro Competente è quello del luogo ove risieda o ha eletto domicilio il Contraente-Assicurato o il Beneficiario. Il testo della Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali riportato nel presente libretto è conforme a quello contenuto nell’originale depositato presso il notaio Angelo Busani di Parma con atto del 24/9/2002 Repertorio n° 73756 Raccolta n° 21899. Settembre 2002 pag.16 pag.17