Condizioni contrattuali
e Nota Informativa
Distribuito da
Introduzione
Definizioni
Nota Informativa
Premessa
Presentazione della società
Informazioni relative al contratto
Informazioni in corso di contratto
Altre informazioni
Condizioni Contrattuali
Parte I - Oggetto del contratto
Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso
Parte III - Regolamentazione nel corso del contratto
Parte IV - Debito residuo, beneficiari e pagamenti della società
Parte V - Legge applicabile, fiscalità e foro competente
Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA - Tel. 0521 912018 - Fax 0521 912023
Sede Amministrativa: Via C. Marenco, 25 - 10126 TORINO
Ufficio Distaccato: Via Armorari, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02 88245241 - Fax 02 88245621
Capitale Sociale € 36.000.000 Interamente versato
UFFICIO
DELLE
ENTRATE DI
TORINO 3
Mod. 50.3114.72
Part. IVA 01966110346
Cod. Fisc. e Num. di Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N. 09479920150
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto
Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90)
pag.3
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pag.9
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pag.11
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pag.14
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Introduzione
Il presente libretto relativo al prodotto Più Tranquillità Mutui contiene:
Le DEFINIZIONI che hanno lo scopo di aiutare il lettore nella comprensione dei principali termini
assicurativi;
La NOTA INFORMATIVA che fornisce le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter
sottoscrivere il contratto con cognizione di causa e fondatezza di giudizio;
Le CONDIZIONI CONTRATTUALI che regolano il contratto stesso.
pag.2
pag.3
Quietanza:
Definizioni
Assicurato:
è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto e nel presente contratto coincide
con il Contraente.
Beneficiario:
è la persona, fisica o altro soggetto giuridico, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al
verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
Contraente:
è la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società, paga i premi e
dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso e nel presente contratto coincide con l'Assicurato.
Data di decorrenza del contratto:
è la data di riferimento per la determinazione del premio da corrispondere in relazione alla garanzia
prestata e decreta l'inizio della durata del contratto. Qualora sia già stato corrisposto il premio, dalle
ore 24 del giorno relativo a tale data, entrano in vigore le garanzie assicurative.
è la ricevuta del pagamento del premio.
Recesso dal contratto:
consiste nella possibilità che ha il Contraente-Assicurato, entro 30 giorni dal momento in cui è informato
della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante
dal contratto secondo quanto previsto dall'apposito articolo delle condizioni contrattuali.
Revoca della proposta:
consiste nella possibilità che ha il futuro Contraente-Assicurato, fino a quando il contratto non sia stato
concluso,di rinunciare alla stipulazione dello stesso.
Riserva matematica:
è l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali.
Scheda contrattuale:
è il documento firmato dal Contraente-Assicurato sul quale vengono riportati i dati identificativi del
Contraente-Assicurato e dei Beneficiari e dove vengono indicate e riassunte le caratteristiche del contratto
(il tipo e gli importi delle prestazioni, del premio, la data di decorrenza, la durata contrattuale, ecc...).
Sinistro:
è il termine assicurativo usato per definire il decesso del Contraente-Assicurato.
Polizza:
è il documento costituito dalla scheda contrattuale e dalle Condizioni contrattuali che descrive gli
obblighi assunti dalla Società e dal Contraente-Assicurato.
Premio:
è la somma che il Contraente-Assicurato si impegna a versare a fronte delle prestazioni garantite dalla
Società.
Prestazioni assicurate:
sono gli impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente-Assicurato.
Proposta:
è la manifestazione, sotto forma scritta, della volontà di stipulare il contratto di assicurazione da parte
del futuro Contraente-Assicurato.
pag.4
Soggetti abilitati:
sono gli Istituti di credito autorizzati dalla Società, il cui elenco è disponibile presso la Sede legale o
l'Ufficio distaccato della Stessa.
Società:
è la PO vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A.: impresa, regolarmente autorizzata, ad esercitare l'attività assicurativa.
Tasso di ammortamento:
è il tasso d'interesse utilizzato per determinare l'ammontare delle rate di pagamento per la restituzione di un prestito.
Valore attuale delle residue rate di ammortamento:
consiste nell'importo delle rate di ammortamento del mutuo, successive alla morte del ContraenteAssicurato, tenuto conto del fatto che tale importo viene versato anticipatamente rispetto alle date di
scadenza delle singole rate.
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Nota Informativa
Assicurazione Temporanea a premio unico per il caso di morte
dell'Assicurato a copertura del debito residuo di rate temporanee certe (tariffa
327).
3.1 PREMESSA
La presente nota informativa, di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione
del contratto, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente-Assicurato
per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. La
presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'Isvap.
In ogni caso la Società è a disposizione per ogni eventuale chiarimento di cui il Contraente-Assicurato
possa necessitare.
3.2 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ
La PO vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni con sede legale e direzione
generale in Italia, Via Università, 1 - 43100 Parma, tel. 0521.912018 - fax 0521.912023.
È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazione con decreto del Ministero
dell'Industria e Commercio del 21/6/90 (Gazzetta Ufficiale del 29.06.90).
Capitale Sociale: EUR 36.000.000, interamente versato.
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma: 09479920150.
Altre informazioni relative alla Società:
Sede amministrativa: via C. Marenco, 25 - 10126 Torino (Italia).
Ufficio distaccato (Liquidazioni e Reclami): via Armorari, 4 - 20123 Milano (Italia). Tel. 02.88245241
- fax 02.88245621.
3.3 INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
A) Definizione della garanzia
Il contratto qui descritto è denominato “Assicurazione temporanea a premio unico per il caso di morte
dell'Assicurato a copertura del debito residuo di rate temporanee certe".
pag.6
La Società garantisce ai Beneficiari, in caso di morte del Contraente-Assicurato nel corso della durata
contrattuale, il pagamento di un capitale decrescente, ovvero il valore attuale delle rate temporanee
certe di ammortamento del capitale inizialmente assicurato successive alla data di decesso del ContraenteAssicurato, calcolato al tasso annuo di ammortamento indicato sulla scheda contrattuale.
Poiché il premio versato serve esclusivamente alla copertura del rischio di morte, nessuna prestazione
è prevista in caso di sopravvivenza del Contraente-Assicurato alla scadenza del contratto.
B) Modalità di conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui:
- la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente-Assicurato;
oppure
- il Contraente-Assicurato, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società
la scheda contrattuale debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'accettazione
della proposta da parte della Società.
A condizione che sia stato pagato il premio dovuto dal Contraente-Assicurato, il contratto entra in
vigore dal giorno della sua conclusione o dal giorno, se successivo, indicato sulla scheda contrattuale
quale data di decorrenza.
C) Durata del contratto
Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di
scadenza del contratto. Per questo contratto la durata può essere fissata da un minimo di 3 anni ad
un massimo di 20 e può non coincidere con la durata del mutuo sottoscritto dal Contraente-Assicurato.
In particolare, se tale durata è maggiore di 20, la durata del contratto è comunque pari a 20.
Tuttavia, qualora alla scadenza del contratto l'età computabile del Contraente-Assicurato risulti superiore
ad anni 75, la durata del contratto viene posta uguale al numero intero di anni tale che l'età computabile
del Contraente-Assicurato alla scadenza del contratto sia di anni 75.
L'età computabile si esprime in anni interi e corrisponde all'età compiuta dal Contraente-Assicurato
alla data di calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno e all'età
da compiere, se a tale data sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno.
D) Modalità di scioglimento del contratto
Il contratto si risolve con effetto immediato, al manifestarsi dell'evento tra quelli di seguito elencati
che si verifica per primo:
- recesso dal contratto;
- decesso del Contraente-Assicurato nel corso della durata contrattuale;
pag.7
- scadenza del contratto indicata nella scheda contrattuale.
E) Modalità di versamento dei premi
Il premio, indicato sulla scheda contrattuale, deve essere corrisposto dal Contraente-Assicurato all'atto
della conclusione del contratto. Esso è unico e non frazionabile.
Il pagamento del premio si effettua tramite bonifico bancario a favore della Società presso uno dei
Soggetti Abilitati dalla stessa.
La scheda contrattuale consegnata al Contraente-Assicurato ha anche funzione di quietanza del premio
versato.
F) Informazioni sui premi
L'entità del premio dipende dal livello delle garanzie previste dal contratto; influiscono inoltre la durata
dell'assicurazione, la durata del mutuo, il tasso d'ammortamento del debito, l'età ed il sesso del
Contraente-Assicurato, nonché il suo stato di salute e le abitudini di vita (professione e sport).
È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente-Assicurato siano complete e
veritiere per evitare il rischio di successive e legittime contestazioni della Società che potrebbero anche
pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato.
G) Pagamenti della Società
I pagamenti dovuti dalla Società, a ciascun titolo, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento
della documentazione richiesta indicata all'Articolo 13 delle Condizioni Contrattuali.
H) Riscatto-prestito
Le operazioni di riscatto-prestito non sono previste per questo tipo di contratto.
I) Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta
Il Contraente-Assicurato può revocare la proposta fino a quando il contratto non sia stato concluso o
recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite
comunicazione scritta alla Società da effettuarsi presso i Soggetti Abilitati dalla Società stessa.
Ai fini contrattuali per data di comunicazione si intende la data della dichiarazione scritta predisposta
presso i Soggetti Abilitati.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a
decorrere dalle ore 24 del giorno di comunicazione del recesso.
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Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca della proposta o della comunicazione
del recesso la Società, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa
al Contraente-Assicurato un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto al netto della
parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
3.4 INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
A) Relative alla Società
La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente-Assicurato qualunque modifica
dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma
giuridica ed indirizzo.
La Società comunicherà inoltre eventuali cambiamenti di indirizzo del soggetto abilitato presso cui è
depositato il contratto.
B) Relative al contratto
La Società fornirà per iscritto al Contraente-Assicurato, nel corso della durata contrattuale, le informazioni
relative alla garanzia contenuta nella presente Nota Informativa, qualora subisca variazioni per la
sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella
legislazione ad esso applicabile.
A richiesta del Contraente-Assicurato, da inoltrare per iscritto all'Ufficio distaccato della Società, la
Società stessa fornirà sollecitamente, e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta,
le informazioni relative all'evoluzione del rapporto assicurativo.
3.5 ALTRE INFORMAZIONI
A) Informazioni generali su aspetti legali e fiscali
(sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione della presente nota informativa)
ASPETTI LEGALI
NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell'art.1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
LINGUA UTILIZZABILE E LEGISLAZIONE APPLICABILE
Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.
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FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto
domicilio il Contraente-Assicurato o il Beneficiario.
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(LEGGE N° 675/96)
I dati personali del Contraente-Assicurato sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto
dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675.
ASPETTI FISCALI
IMPOSTA SUI PREMI
Non è dovuta alcuna imposta sui premi versati per la forma assicurativa qui descritta.
ASSICURAZIONE TEMPORANEA A PREMIO UNICO PER IL CASO
DI MORTE DELL'ASSICURATO A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO DI RATE
TEMPORANEE CERTE (tariffa 327).
PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO
Articolo 1 - Prestazioni assicurate.
DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI
Il 19% del premio corrisposto è detraibile dall'IRPEF alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. In
particolare si ricorda che l'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare
EUR 1291,14.
La detrazione è riconosciuta al Contraente per i contratti in cui l'Assicurato è il Contraente stesso oppure
persona fiscalmente a suo carico.
La Società garantisce in caso di morte del Contraente-Assicurato nel corso della durata contrattuale,
il pagamento, ai Beneficiari di cui al successivo Articolo 12, di un capitale decrescente, ovvero il valore
attuale delle rate temporanee certe di ammortamento del capitale inizialmente assicurato successive
alla data di decesso del Contraente-Assicurato, calcolato al tasso annuo di ammortamento indicato
sulla scheda contrattuale.
In caso di sopravvivenza del Contraente-Assicurato alla data di scadenza del contratto non è prevista
alcuna prestazione a carico della Società ed il premio pagato resterà acquisito da quest'ultima.
TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte del Contraente-Assicurato, sono esenti dall'IRPEF.
Articolo 2 - Rischio di morte.
B) Regole relative all'esame dei reclami
Il cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni
alla Società mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax,che è in ogni caso a disposizione per
fornire tutti i chiarimenti utili, al seguente indirizzo:
PO vita Ufficio distaccato- Via Armorari, 4 - 20123 Milano.
È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni
Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma - 00187 Via del Quirinale, 21, quale organo a ciò
preposto.
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Condizioni Contrattuali
La garanzia per il rischio di morte copre qualunque causa di decesso, senza limiti territoriali e senza
tenere conto dei cambiamenti di professione del Contraente-Assicurato.
La garanzia non è operante e la Società non corrisponderà alcuna somma in caso di decesso del
Contraente-Assicurato dovuto a:
- dolo del Beneficiario;
- partecipazione attiva del Contraente-Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva del Contraente-Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi
verso il suo Stato di cittadinanza; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del
Contraente-Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.
La Società corrisponde un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento della morte del
Contraente-Assicurato, allorquando tale decesso sia dovuto a:
- partecipazione del Contraente-Assicurato a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi
mezzo a motore;
- incidente di volo, se il Contraente-Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo
o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro
dell'equipaggio;
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- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto.
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero altra patologia ad essa collegata, se:
• il sinistro avviene nei primi cinque anni dall'entrata in vigore del contratto, per le coperture assunte
senza visita medica;
• il sinistro avviene nei primi sette anni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso in cui il ContraenteAssicurato, su richiesta della Società, non dia l'autorizzazione scritta per eseguire gli esami clinici
necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività.
Articolo 3 - Premio.
Il premio indicato sulla scheda contrattuale, dovuto dal Contraente-Assicurato, è unico e non frazionabile.
Il pagamento del premio si effettua tramite bonifico bancario a favore della Società presso uno dei
Soggetti Abilitati dalla stessa.
La scheda contrattuale consegnata al Contraente-Assicurato ha anche funzione di quietanza del premio
versato.
PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Articolo 4 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto.
Il contratto è concluso nel momento in cui:
- la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente-Assicurato;
oppure
- il Contraente-Assicurato, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società
la scheda contrattuale debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'accettazione
della proposta da parte della Società.
A condizione che sia stato pagato il premio dovuto dal Contraente-Assicurato, il contratto entra in
vigore dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno, se successivo, indicato sulla scheda
contrattuale quale data di decorrenza.
Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di
scadenza del contratto. Per il presente contratto la durata può essere fissata da un minimo di 3 anni
ad un massimo di 20 e può non coincidere con la durata del mutuo sottoscritto dal ContraenteAssicurato. In particolare se la durata del mutuo è maggiore di 20, la durata del contratto sarà comunque
pari a 20.
Tuttavia, qualora alla scadenza del contratto l'età computabile del Contraente-Assicurato risulti superiore
ad anni 75, la durata del contratto verrà posta uguale al numero intero di anni tale che l'età computabile
del Contraente-Assicurato alla scadenza del contratto sia di anni 75.
L'età computabile si esprime in anni interi e corrisponde all'età compiuta dal Contraente-Assicurato
alla data di calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno e all'età
da compiere, se a tale data sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno.
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Il contratto si risolve con effetto immediato, al manifestarsi dell'evento tra quelli di seguito elencati
che si verifica per primo:
- recesso dal contratto di cui all'Articolo 6;
- decesso del Contraente-Assicurato nel corso della durata contrattuale, di cui Articolo 1;
- scadenza del contratto indicata nella scheda contrattuale.
Articolo 5 - Dichiarazioni del Contraente-Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente-Assicurato devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe
dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato
delle cose, la Società stessa:
a) quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto, ai sensi dell'articolo 1892 del Codice Civile:
- di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza
della dichiarazione o la reticenza;
- di rifiutare qualsiasi pagamento in caso di sinistro che si verifichi prima che sia decorso il termine
di tre mesi sopra indicato;
b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto, ai sensi dell'articolo 1893 del Codice Civile:
- di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione
o la reticenza;
- di ridurre, in caso di sinistro che si verifichi prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra
indicato, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato.
Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del contratto, esso non è contestabile per dichiarazioni inesatte
o reticenti del Contraente-Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta per colpa
grave o in malafede.
L'inesatta dichiarazione della data di nascita del Contraente-Assicurato comporta in ogni caso la
rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.
Articolo 6 - Revocabilità della proposta e diritto di recesso del ContraenteAssicurato.
Il Contraente-Assicurato può revocare la proposta fino a quando il contratto non sia stato concluso e
recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite
comunicazione scritta alla Società da effettuarsi presso i Soggetti Abilitati dalla Società stessa.
Ai fini contrattuali per data di comunicazione si intende la data della dichiarazione scritta predisposta
presso Soggetti Abilitati.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a
decorrere dalle ore 24 del giorno di comunicazione del recesso.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca della proposta o della comunicazione
pag.13
del recesso la Società, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa
al Contraente-Assicurato un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto al netto della
parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO
Articolo 7 - Riscatto-Prestiti.
La presente polizza non ammette valore di riscatto e non prevede concessione di prestiti.
Articolo 8 - Obblighi della Società e del Contraente-Assicurato.
Gli obblighi della Società e del Contraente-Assicurato risultano esclusivamente dalla polizza e dalle
appendici da essi firmate.
Articolo 9 - Cessione, Pegno e vincolo
Sulla presente polizza non sono ammesse operazioni di cessione o pegno.
Il Contraente-Assicurato può vincolare le somme assicurate nei limiti degli eventuali importi eccedenti
il debito residuo.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale del documento
di polizza o su appendice.
Nel caso di vincolo, l'operazione di recesso richiede l'assenso scritto del vincolatario.
Articolo 10 - Duplicato del contratto
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del contratto, il Contraente-Assicurato
o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.
PARTE IV - DEBITO RESIDUO, BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Articolo 11 - Debito residuo
Per “debito residuo" nei confronti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s'intende:
- il valore attuale delle rate del mutuo che scadranno dopo la morte del Contraente-Assicurato, nonché
una somma pari ad eventuali rate del mutuo stesso scadute prima della morte del Contraente-Assicurato
da questi non pagate e relativi interessi di mora;
- in caso di riduzione del mutuo il valore attuale delle rate ridotte del mutuo stesso che scadranno dopo
la morte del Contraente-Assicurato, nonché una somma pari ad eventuali rate del mutuo stesso scadute
prima della morte del Contraente-Assicurato da questi non pagate e relativi interessi di mora.
Sia in caso di estinzione anticipata del mutuo, che in caso di cambiamento della persona del Mutuatario
il debito residuo è da intendersi azzerato.
pag.14
Articolo 12 - Beneficiari
In caso di decesso del Contraente-Assicurato, la Società corrisponde ai Beneficiari il capitale assicurato.
Qualora il capitale assicurato dalla Società sia superiore al debito residuo del mutuo sottoscritto,
Beneficiari si intendono:
- la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, per un capitale pari al debito residuo del mutuo stesso;
- gli eredi del Contraente-Assicurato, per la parte eccedente il debito residuo.
Qualora invece il capitale assicurato sia uguale o inferiore al debito residuo del mutuo sottoscritto,
Beneficiario è la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, la quale conserverà intatto il suo credito
residuo nei confronti degli eredi del Contraente-Assicurato o aventi causa.
La Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza dichiara di accettare il beneficio. Il Contraente-Assicurato,
ai sensi e per gli effetti dell'art.1921 del Codice Civile, rinuncia al potere di revoca e modifica del
predetto beneficio.
Nel caso di anticipata estinzione del mutuo sottoscritto, il contratto rimarrà in vigore fino alla sua
scadenza e, in caso di decesso del Contraente-Assicurato prima di tale scadenza ma successivamente
all'estinzione del mutuo, il capitale assicurato sarà corrisposto totalmente agli eredi del ContraenteAssicurato.
Articolo 13 - Pagamenti della Società
Per tutti i pagamenti della Società devono preventivamente essere consegnati alla stessa i documenti
necessari a:
- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.
I pagamenti conseguenti al decesso del Contraente-Assicurato vengono effettuati presso i Soggetti
abilitati o presso la sede della Società, dietro consegna della polizza e delle eventuali appendici di
variazione contrattuale, nonché della seguente documentazione:
- certificato di morte del Contraente-Assicurato;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo fornito dalla Società;
- copia del verbale delle Autorità competenti da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in
caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio);
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e
completezza delle dichiarazioni del Contraente-Assicurato relative alle circostanze che hanno influito
nella valutazione del rischio e sulla liquidabilità del sinistro;
- qualora il debito residuo sia inferiore al capitale assicurato;
- l’originale dell'atto di notorietà da cui risulti se il Contraente-Assicurato ha lasciato testamento e se
quest'ultimo, di cui deve essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non
impugnato. Se sul contratto risultano indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi del Contraente-
pag.15
Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi del Contraente-Assicurato,
con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi e
dell'eventuale stato di gravidanza della vedova.
Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori
od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale o il Tutore alla riscossione della somma
spettante ai minori o agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed
esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.
In ogni caso, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la
somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine,
ed a partire dal medesimo, sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati secondo i
criteri della capitalizzazione semplice al tasso annuo pari al saggio legale in vigore.
Effettuato tale pagamento nulla è più dovuto dalla Società.
PARTE V - LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE
Articolo 14 - Rinvio alle norme di legge
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni
Contrattuali valgono le norme di legge.
Articolo 15 - Imposte
Le eventuali imposte relative al contratto sono a carico del Contraente-Assicurato o dei Beneficiari ed aventi
diritto.
Articolo 16 - Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il Foro Competente è quello del luogo ove risieda o ha eletto
domicilio il Contraente-Assicurato o il Beneficiario.
Il testo della Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali riportato nel presente
libretto è conforme a quello contenuto nell’originale depositato presso il notaio Angelo
Busani di Parma con atto del 24/9/2002
Repertorio n° 73756 Raccolta n° 21899.
Settembre 2002
pag.16
pag.17
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Condizioni contrattuali e Nota Informativa