A.Di.S.U. - Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario – Amministratore unico...........6
Agenzia di Promozione Turistica dell’Umbria – Commissario Straordinario.....................................9
Agenzia di Promozione Turistica dell’Umbria - Comitato di concertazione.....................................11
Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) - Consiglio di Indirizzo ................13
Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) – Direttore generale......................15
Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura - A.R.U.S.I.A. Commissione tecnico-scientifica .......................................................................................................18
Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura - A.R.U.S.I.A. –
Commissario Straordinario ................................................................................................................21
Agenzia Umbria Sanità - Comitato di Direzione ...............................................................................23
Agenzia Umbria Sanità - Direttore ...................................................................................................25
Associazione “Festival delle Nazioni O.N.L.U.S.” di Città di Castello - Assemblea dei Soci .........27
Associazione Umbra per la lotta contro il cancro - A.U.C.C. di Perugia e Sezione di Terni ............29
Associazione Mostra nazionale del cavallo di Città di Castello - Collegio Sindacale ......................31
Associazione Mostra nazionale del cavallo di Città di Castello - Consiglio Direttivo......................33
Associazione “Centro Studi Città di Foligno” - Consiglio di Amministrazione ...............................35
Associazione Culturale e Scientifica “Scuola di Alta specializzazione e Centro studi per la
manutenzione e conservazione dei Centri storici in territori instabili”- Consiglio di
Amministrazione................................................................................................................................37
Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione Umbria – ATER regionale Consiglio di Amministrazione .........................................................................................................39
Azienda Ospedaliera di Perugia “Santa Maria della Misericordia” - Direttore Generale ................41
Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni - Direttore Generale ...................................................45
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1, con sede in Città di Castello - Direttore Generale ..................49
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2, con sede in Pertugia - Direttore Generale...............................52
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3, con sede in Foligno - Direttore Generale................................55
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4, con sede in Terni -Direttore Generale ....................................58
Cabina Tecnica di Regia della Regione Umbria................................................................................61
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia - Consiglio Camerale ........64
Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura di Terni - Consiglio Camerale............68
Centro di documentazione dei prodotti delle botteghe artigiane e degli oggetti delle tradizioni
dell’Umbria di Garavelle - Città di Castello – Comitato Direttivo...................................................71
Centro di riferimento per la immunologia dei Trapianti....................................................................72
Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica – CST ASSISI Consiglio di Amministrazione ...........................................................................................................74
Centro Multimediale di Terni S.p.A. - Comitato di indirizzo, controllo e coordinamento................76
Centro Regionale di riferimento per i Trapianti (CRRT) - Coordinatore ..........................................78
Comitato tecnico dell’Albo nazionale registri dei suini riproduttori ibridi (C.T.I.) ..........................79
Comitato tecnico Autorità di bacino fiume Arno...............................................................................81
Comitato tecnico Autorità di bacino fiume Tevere............................................................................83
Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo .....................................................85
Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato...............................................................88
Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale di gestione dei rifiuti .....................90
Comitato interistituzionale per le competenze nell’ambito del trasporto dell’energia elettrica ........92
Comitato di tutela del marchio mobile in stile prodotto in Umbria ...................................................95
Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) per la provincia di Perugia .................97
Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) per la provincia di Terni .....................99
Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 6 della legge regionale 14/12/2007, n. 34 (Promozione e
disciplina degli ecomusei)................................................................................................................101
Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità ............................................................103
1
Comitato “Meeting Internazionale della Grande Età” - Consiglio Direttivo...................................105
Comitato Permanente per l’Edilizia Residenziale ...........................................................................107
Comitato Organizzatore manifestazione internazionale canottaggio “Memorial Paolo D’Aloja” ..111
Comitato scientifico valutazione attività di spettacolo ....................................................................112
Comitato Tecnico Regionale per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane .....................................................................113
Comitato tecnico-consultivo della polizia locale .............................................................................115
Comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport.................................................................117
Comitato regionale fondo emergenza incidenti del lavoro .............................................................119
Commissione consultiva per la pesca professionale e per l’acquacoltura .......................................122
Commissione consultiva per la pesca sportiva ................................................................................124
Commissione di certificazione dell’unità di competenza “Esercitare le attività di assistenza al
riconoscimento dei crediti formativi” ..............................................................................................126
Commissione di controllo degli studenti .........................................................................................128
Commissione d’esame per il rilascio dell’attestato di capacità professionale per l’esercizio
dell’attività di trasportatore su strada di merci e viaggiatori della Provincia di Terni.....................130
Commissione Tecnica Regionale per l’accertamento dell’adeguato livello di conoscenza e
competenza professionale in capo agli imprenditori agricoli ..........................................................132
Commissione istruttoria autorizzazione ambientale integrata - IPPC .............................................134
Commissione provinciale immobili di notevole interesse pubblico e aree tutela paesaggistica
Perugia .............................................................................................................................................135
Commissione regionale per la cooperazione sociale .......................................................................137
Commissione per la verifica annuale dell’attuazione della convenzione tra Regione UmbriaUniversità degli Studi di Perugia - Servizio Fisica Sanitaria...........................................................139
Commissione scientifica “Edoardo Ruffini”....................................................................................140
Commissione per la classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive alberghiere ...........141
Commissione medica regionale per i ricorsi di non idoneità alla pratica sportiva ...................143
Commissione paritetica per la stesura di programmi di accertamento in materia di imposta regionale
sulle attività produttive (I.R.A.P.)....................................................................................................145
Commissione per l’inclusione nell’elenco regionale dei collaudatori tecnico-amministrativi di
opere pubbliche ..............................................................................................................................147
Commissione per la radioprotezione................................................................................................149
Commissione per la valutazione dei provvedimenti da adottare nei confronti delle imprese di
condizionamento olio di oliva vergine e/o extravergine di origine italiana, sottoposte a
contestazione dall’Ispettorato C.le Repressione Frodi.....................................................................151
Commissione Provinciale Integrazione Salariale Agricola di Perugia ............................................153
Commissione Provinciale Integrazione Salariale Agricola di Terni................................................155
Commissione provinciale per l’Artigianato di Terni .......................................................................157
Commissione provinciale per l’Artigianato di Perugia....................................................................161
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio di Perugia...............163
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio di Terni ..................165
Commissione provinciale terre incolte di Perugia ...........................................................................167
Commissione provinciale terre incolte di Terni...............................................................................169
Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Perugia........................171
Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Terni ...........................173
Commissione regionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto ...........................................................................................................................................175
Commissione regionale omologazione degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli
ortofrutticoli .....................................................................................................................................177
Commissione regionale per la tassidermia.......................................................................................178
Commissione regionale per l’Agriturismo.......................................................................................180
2
Commissione regionale per l’Artigianato ........................................................................................182
Commissione regionale per l’Educazione Continua in Medicina e per la Salute............................184
Commissione Regionale Tripartita ..................................................................................................186
Commissione tecnica provinciale di Perugia per le sostanze esplodenti .........................................190
Commissione tecnica centrale del libro Genealogico del Cavallo Agricolo Italiano T.P.R............192
Commissione Tecnica Provinciale Contratti Agrari di Perugia.......................................................193
Commissione Tecnica Provinciale Contratti Agrari di Terni ..........................................................195
Commissione tecnica regionale per le prestazioni di assistenza protesica ......................................197
Commissione tecnico-scientifica per la programmazione e la valutazione delle attività vaccinali 199
Commissione Tecnica per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi negli
appalti di opere pubbliche ................................................................................................................200
Commissione provinciale di Terni per l’accertamento dei requisiti igienico-sanitari degli impianti
per la produzione a scopo di vendita per la preparazione per terzi o la distribuzione per il consumo
di mangimi medicati e prodotti intermedi......................................................................................204
Commissione provinciale di Perugia per l’accertamento dei requisiti igienico-sanitari degli impianti
per la produzione a scopo di vendita per la preparazione per terzi o la distribuzione per il consumo
di mangimi medicati e prodotti intermedi........................................................................................206
Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM) .....................................................208
Conferenza regionale sulla sicurezza integrata................................................................................210
Consiglio di aiuto sociale presso il Tribunale di Spoleto.................................................................212
Consiglio di Disciplina per le Società APM Esercizi S.p.A ed APM Servizi S.r.l..........................215
Consiglio di Disciplina per le Società SSIT Gestione S.r.l. e SSIT Esercizio S.r.l. ........................217
Consiglio regionale dell’emigrazione ..............................................................................................219
Consiglio territoriale per l’immigrazione – Provincia di Terni .......................................................223
Consiglio territoriale per l’immigrazione – Provincia di Perugia....................................................225
Consorzio Cooperative Produttori Tabacco Soc. Coop. A.r.l. di Collazzone..................................227
Consorzio “Completamento del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Terni” - Consiglio di
Amministrazione..............................................................................................................................229
Consorzio Fidi Regionale (CO.FI.RE. ) - Consiglio Direttivo ........................................................231
Consorzio per lo sviluppo del Polo Universitario di Terni –Università di Perugia – Consiglio di
Amministrazione..............................................................................................................................233
Consorzio Regionale Umbro fra Cooperative Produttori e Trasformatori Latte Soc. Coop. a.r.l. di
Ponte San Giovanni - Consiglio di Amministrazione......................................................................235
Consorzio Tabacchicoltori Umbri C.T.U. – Città di Castello..........................................................237
Consulta regionale dei Parchi ..........................................................................................................239
Consulta tecnico scientifica per il sistema regionale del sangue .....................................................241
Consulta regionale per l’utenza ed il consumo ................................................................................243
Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomuntari e delle loro famiglie ...................246
Cooperativa Agricola Tabacchicoltori Lisciano Niccone “CO.TA.L.” a r.l. - Consiglio di
Amministrazione..............................................................................................................................252
Cooperativa agricola Unione Lavoratori Agricoli Soc. Coop. a.r.l. di Marsciano - Consiglio di
Amministrazione..............................................................................................................................253
Cooperativa Agricooper S.c.a.r.l. – Citerna - Consiglio di Amministrazione .................................254
Cooperativa agricola Montana Alta Umbria Latte Soc. a.r.l.( C.A.M.A.U.L) - Consiglio di
Amministrazione..............................................................................................................................255
Cooperativa C.A.Me.Va.T - Todi - Consiglio di Amministrazione ................................................256
Cooperativa Cantina dei Colli Amerini S.c. a r.l. di Amelia - Consiglio di Amministrazione........257
Cooperativa Caseificio Sociale di Norcia - Soc. Coop. a r.l.-Consiglio di Amministrazione .........258
Cooperativa Ce.A.Z. Centro Agricolo Zootecnico S.c.a.r.l. - Spoleto ............................................259
Cooperativa Molini Popolari Riuniti Corciano - Consiglio di Amministrazione ............................261
Cooperativa Molino Popolare Marscianese Soc. Coop. a r.l. - Consiglio di Amministrazione ......262
3
Cooperativa Oleificio Sociale di Foligno Soc. Coop. a.r.l. - Consiglio di Amministrazione..........263
Cooperativa Ortofrutticola s.r.l. di Passaggio di Bettona ................................................................264
Cooperativa produttori carne coltivatori diretti “TUDER” – Società Cooperativa Agricola – Todi
Consiglio di Amministrazione .........................................................................................................265
Cooperativa produttori tabacco del Puglia a r.l. di Collepepe - Consiglio di Amministrazione .....266
Cooperativa Spoleto Ducale Casale Triocco S.c.r.l. di Spoleto - Consiglio di Amministrazione...267
Cooperativa Terre del Carpine Soc. Coop. a r.l. – Magione - Consiglio di Amministrazione........268
Cooperativa Umbria Viticoltori Associati Soc. Coop. A.r.l. - Marsciano - Consiglio di
Amministrazione..............................................................................................................................269
Cooperativa a r.l. P.A.S.T. – Produttori Agricoli Sponde del Trasimeno (Panicate) - Consiglio di
Amministrazione..............................................................................................................................270
Ente Morale “S. Martino di Fontana pro infanzia, adolescenza, gioventù” con sede in Olmo di
Perugia - Consiglio di Amministrazione..........................................................................................271
Fondazione di partecipazione Umbria Jazz - Consiglio di Amministrazione..................................273
Fondazione di partecipazione Umbria Jazz – Assemblea di partecipazione ...................................276
Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari - Consiglio di Amministrazione...278
Fondazione “Umbria Spettacolo” - Commissario Straordinario......................................................280
Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno - Organo di Indirizzo ..................................................282
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - Comitato di indirizzo ................................................284
Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto - Organo di indirizzo...................................................287
Fondazione “Festival dei Due Mondi” - Assemblea........................................................................290
Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari - Collegio dei Sindaci Revisori dei
conti..................................................................................................................................................292
Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria - Consiglio di Amministrazione .......................................294
Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria - Collegio dei Revisori dei Conti......................................296
Fondazione “Umbria contro l’usura – Onlus”- Consiglio Direttivo ................................................298
Fondazione I.R.C.C.S. per le Biotecnologie Trapiantologiche - Collegio Sindacale ......................301
Fondazione I.R.C.C.S. per le Biotecnologie Trapiantologiche - Consiglio di Amministrazione....303
Fondazione Angelo Celli – per una cultura della salute - Consiglio di Amministrazione...............305
Istituto regionale di ricerca educativa – I.R.R.E.-Consiglio di Amministrazione ...........................307
Istituto per la cultura e la storia d’impresa “Franco Momigliano” – Terni - Consiglio di
Amministrazione..............................................................................................................................309
Istituto Nazionale di Urbanistica – I.N.U. – Sezione Umbria-Consiglio Direttivo Sezionale.........311
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche
Consiglio di
Amministrazione..............................................................................................................................313
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche - Direttore generale ............315
Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali della Regione Umbria ...............................................316
Osservatorio Regionale del Commercio ..........................................................................................318
Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post-penitenziaria ....................................322
Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti .......325
Osservatorio tecnico scientifico Sistema Museale dell’Umbria ......................................................327
Società RES Risorse per lo Sviluppo - Consiglio di Amministrazione ...........................................329
Sagra Musicale Umbra - Assemblea Generale ................................................................................330
Scuola dell’Infanzia Santa Croce Casa dei Bambini “Maria Montessori” Perugia - Collegio dei
Revisori dei Conti ............................................................................................................................332
Sezione regionale Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ..................334
Società Cooperativa P.A.S.T. Produttori Agricoli Sponde del Trasimeno di Panicale - Consiglio di
Amministrazione..............................................................................................................................336
Sviluppumbria S.p.A. - Consiglio di Amministrazione ...................................................................337
Teatro Lirico sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto - Consiglio Direttivo .................................340
4
Unione Coop. Coltivatori Diretti Soc. Coop. A r.l. Oleificio Sociale di Spello - Consiglio di
Amministrazione..............................................................................................................................342
WEBRED S.p.A. (ex C.R.U.E.D. S.p.A) - Consiglio di Amministrazione.....................................344
5
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
A.Di.S.U. - Agenzia regionale per il diritto allo studio
universitario – Amministratore unico
Art. 10/Bis della legge regionale 28/03/2006, n. 6 e
successive modificazioni ed integrazioni
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Giunta regionale
DURATA IN CARICA ORGANO
TRIENNIO
ATTRIBUZIONE E COMPITI
ART. 10/BIS
1. l’Incarico di Amministratore unico dell’ADiSU è conferito dal Presidente della Giunta
regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate
competenze, in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata
professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che
privato. La durata dell’incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in
ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.
2. L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’Agenzia.
3. All’Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale
nella delibera di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla normativa regionale
vigente in materia.
4. L’incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della
Regione, Assessore o Consigliere regionale; l’incarico è altresì incompatibile con quello
di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di
impresa che si trovi in rapporto con l’attività dell’Agenzia o con incarichi che
determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.
5. L’Amministratore unico:
a) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e
i programmi di cui alla presente legge, adotta le norme regolamentari interne che,
nell’ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto
degli indirizzi generali relativi all’organizzazione delle strutture e alle politiche del
personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l’organizzazione dell’AdiSU,
anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di
contabilità, in quanto compatibile;
a-bis) ha la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dell’Agenzia nel rispetto
delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lett. a)
b) determina la dotazione organica ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 01/02/2005, n.
2 e dispone la destinazione e l’utilizzo del personale;
c) adotta il programma attuativo annuale degli interventi;
d) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per l’anno successivo e
le relative variazioni;
e) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell’anno precedente
6
allegando allo stesso una dettagliata relazione sull’attività svolta;
f) autorizza la contrazione dei mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui all’art. 19;
g) adotta il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno
accademico;
h) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti
alla erogazione dei servizi;
h-bis)emana le direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e l’efficienza e
l’efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
i) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di controllo degli studenti;
l) convoca, per l’insediamento nella prima data utile successiva alla elezione delle
rappresentanze studentesche, la Commissione di controllo degli studenti.
Compensi: All’Amministratore unico dell’ADiSU è corrisposta una indennità annua lorda nella
misura del 45% dell’indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali
7
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
MAURIZIO OLIVIERO
A.Di.S.U. - Agenzia regionale per il diritto allo studio
universitario – Amministratore unico
D.P.G.R. N. 27 DEL 15/04/2009
D.P.G.R. N. 65 DEL 22/06/2010
B.U.R. N. 19 DEL 29/04/2009
B.U.R. N. 30 DEL 07/07/2010
LUOGO E DATA DI NASCITA
Lioni (AV) il 14/7/1967
Compensi: All’Amministratore unico spetta una indennità annua lorda, determinata con delibera
della Giunta regionale n. 453 del 06/04/2009, nella misura del 45% dell’indennità di carica spettante
ai Consiglieri regionali, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 8/2007
8
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Agenzia di Promozione Turistica dell’Umbria – Commissario
Straordinario
Art. 16 legge regionale 27/12/2006, n. 18 e successive
modificazioni ed integrazioni
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
DAL 01/08/2010 AL 31/01/2011
31/01/2011 e comunque non oltre l’entrata in vigore della
legge di riforma
ATTRIBUZIONI E COMPITI
I poteri del Commissario Straordinario sono quelli
Con Deliberazione n. 1141 del 26/07/2010 la
previsti per l’Amministratore Unico
Giunta regionale ha deliberato di non procedere
Art. 16
al rinnovo dell’organo scaduto bensì di
L’incarico di Amministratore unico dell’Agenzia è nominare un Commissario straordinario che
conferito dal Presidente della Giunta regionale, garantisca
il
regolare
funzionamento
previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in dell’Agenzia fino all’adozione, in tempi brevi,
possesso di elevate competenze in materia di della riforma della legge regionale n. 18/2006
organizzazione e amministrazione nonché di elevata volta alla razionalizzazione e valorizzazione
professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, delle attività promozionali nell’ambito di
maturate sia in ambito pubblico che privato. La obiettivi strategici ed operativi dettati dal
durata dell’incarico è fissata in tre anni, prorogabili governo regionale.
per altri due anni; in ogni caso non può eccedere
quella della legislatura regionale.
L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale
dell’Agenzia.
L’incarico di Amministratore unico è incompatibile
con la carica di Presidente della Regione, Assessore
e Consigliere regionale; l’incarico è altresì
incompatibile con quello di Amministratore
dipendente con poteri di rappresentanza e con la
qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto
con l’attività dell’Agenzia o con incarichi che
determinano, comunque, un oggettivo conflitto di
interessi.
…omissis…
Compensi: Al Commissario Straordinario sarà
corrisposta l’indennità prevista per l’Amministrore
unico dell’Agenzia nella misura stabilita con
Deliberazione della Giunta regionale n. 1534/2007
(45% dell’indennità di carica dei Consiglieri
regionali.
9
ENTE - ISTITUZIONE
Agenzia di Promozione Turistica dell’Umbria
Commissario Straordinario
ESTREMI DECRETO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. N. 80 DEL 29/07/2010
B.U.R. N. 38 DEL 18/08/2010
RAPPRESENTANTI
STEFANO CIMICCHI
LUOGO E DATA DI NASCITA
Allerona (TR) il 25/12/1955
10
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Agenzia di Promozione Turistica dell’Umbria - Comitato di
concertazione
Art. 17 legge regionale 27/12/2006, n. 18
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Legislatura regionale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Legislatura regionale
ATTRIBUZIONI E COMPITI
Art. 17
COMPOSIZIONE
Art. 17
a) esprime parere obbligatorio sul piano annuale Il Comitato di concertazione dell’Agenzia è
di attività di cui all’art. 16, comma 5, lettera composto da dieci membri designati:
e) e sui progetti promozionali dell’Agenzia;
a) cinque dal Consiglio delle autonomie locali;
b) avanza proposte su iniziative, indagini e studi
b) tre dalle associazioni di categoria
relativi alla materia turismo.
maggiormente rappresentative nel settore
del turismo;
Il Comitato di concertazione si riunisce, su
convocazione dell’Amministratore unico, almeno
c) due dalle Camere di Commercio, industria,
sei volte all’anno e adotta un regolamento
artigianato e agricoltura di Perugia e Terni.
interno per il proprio funzionamento
Il Comitato di concertazione è nominato dal
Presidente della Giunta regionale e resta in carica
per la durata della legislatura.
Compensi: Per i nominati nel Comitato di
concertazione non si prevedono compensi.
11
Agenzia di Promozione Turistica dell’Umbria
ENTE - ISTITUZIONE
Comitato di concertazione
D.P.G.R. N. 161 DEL 15/11/2007 (Costituzione)
D.P.G.R. N. 4 DEL 23/01/2008 (Integrazione)
D.P.G.R. N. 28 DEL 09/03/2010 (Sostituzione)
B.U.R. N. 51 DEL 28/11/2007
B.U.R. N. 7 DEL 13/02/2008
B.U.R. N. 14 DEL 24/03/2010
ESTREMI DECRETO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
DESIGNATI DAL CONSIGLIO
AUTONOMIE LOCALI:
LUOGO E DATA DI NASCITA
DELLE
LIBERATI ILIO
PAOLETTI LEONARDO
PAPARELLI FABIO
FLAMINI GIORGIO
CARLOIA VALTER
Nato a Todi il 26/1/1956
Nato a Foligno il 20/5/1965
Nato a Terni il 26/1/1962
Nato a Spoleto il 17/11/1965
Nato a Castiglione del Lago il 7/5/1959
DESIGNATI DALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA MAGGIORMENTE
RAPPRESENTANTIVE NEL SETTORE DEL
TURISMO:
COLAIACOVO MARIA CARMELA
MENCARONI GIORGIO
PANCIOTTI ENZO
Nata a Gubbio il 24/4/4965
Nato a Perugia il 12/5/1947
Nato a Perugia il 5/6/1957
DESIGNATI DALLE CAMERE DI
COMMERCIO DI PERUGIA E TERNI:
MORETTI ALVIERO
PORCACCHIA LEANDRO
Nato a Deruta l’8/6/1933
Nato ad Amelia il 25/12/1958
12
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) Consiglio di Indirizzo
Art. 5 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Sino al rinnovo dei Consigli Provinciali e Comunali
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Sino al rinnovo dei Consigli Provinciali e Comunali
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 5
Art. 5
(Consiglio di indirizzo)
(Consiglio di indirizzo)
2. Il Consiglio di indirizzo elegge nel suo seno il
presidente, formula proposte alla Giunta regionale
ed esprime parere in ordine al piano annuale di
attività dell'A.R.P.A. Promuove inoltre azioni di
integrazione programmatica con altri organismi
che si occupano di promozione e tutela
dell'ambiente. Convoca almeno una volta all'anno
un'apposita conferenza regionale stimolando il
contributo
di
enti, associazioni
ed
organizzazioni imprenditoriali, per elaborare
proposte e programmi da sottoporre alla Giunta
regionale.
1. Al fine di favorire al livello regionale lo
svolgimento e lo sviluppo coordinato delle
azioni di prevenzione e tutela ambientale dei
soggetti istituzionali, la Giunta regionale
costituisce il Consiglio di indirizzo, composto da:
a) Assessori competenti
in materia di
ambiente delle Province di Perugia e di Terni;
b) tre sindaci in rappresentanza dei Comuni,
designati dall'ANCI.
Compensi: Non indicati nella normativa di riferimento
13
Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente
(A.R.P.A.)
ENTE - ISTITUZIONE
Consiglio di Indirizzo
DELIBERA N. 1659 del 3/11/2004
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 222 del 16/11/2004
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
B.U.R. N. 51 del 1.12.2004
LUOGO E DATA DI NASCITA
GIOVAGNOLA PALMIRO – Assessore
Ambiente Provincia Perugia
PAPARELLI FABIO Assessore Ambiente Provincia Terni
LOCCHI RENATO –
Sindaco Comune Perugia
CECCHINI FERNANDA –
Sindaco Comune Città di Castello
BIGARONI STEFANO –
Sindaco Comune Narni
14
ENTE - ISTITUZIONE
Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) –
Direttore generale
RIFERIMENTO NORME
Art. 7 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 e successive
modificazioni ed integrazioni
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Cinque anni
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
13/10/2014
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 7
Art. 7
Direttore Generale
Direttore Generale
2. Al Direttore generale competono i poteri di
gestione, amministrazione e di rappresentanza
legale dell’A.R.P.A. ed è responsabile delle attività
dell’Agenzia e del raggiungimento degli obiettivi
fissati dalla Giunta regionale.
3. Il Direttore generale provvede in particolare:
a) alla predisposizione dei piani annuali di
attività, sulla base degli obiettivi fissati
dalla Giunta regionale e previo parere del
Comitato tecnico di cui all’art. 11;
b) alla predisposizione del bilancio preventivo
e del conto consuntivo;
c) all’approvazione del regolamento di
organizzazione che definisce la dotazione
organica
complessiva,
l’assetto
organizzativo generale costituito dalla
macrostruttura in conformità con quanto
stabilito dall’art. 6, comma 2, nonché le
modalità dell’articolazione delle strutture
operative da attuare con successivi atti di
organizzazione, seguendo criteri di
massima flessibilità ed integrazione;
d) alla definizione ed al coordinamento delle
modalità di svolgimento dell’attività di
consulenza e supporto dell’A.R.P.A. sulla
base degli indirizzi e delle direttive stabilite
dalla Giunta regionale;
e) alla assegnazione, sulla base del piano
annuale di attività, delle dotazioni
1. Il Direttore generale è nominato, previo
avviso pubblico, dal Presidente della
Giunta regionale tra soggetti in possesso
di idoneo diploma di laurea magistrale o
del vecchio ordinamento e aventi
esperienza di direzione di sistemi
organizzativi complessi da almeno cinque
anni, maturata sia in ambito pubblico che
privato;
4. il Direttore generale è assunto con
contratto di diritto privato di durata
quinquennale, rinnovabile una sola volta,
previa verifica dei risultati raggiunti;
5. il rapporto di lavoro del Direttore generale
è a tempo pieno.
15
finanziarie e strumentali ai dipartimenti
provinciali e agli altri centri di
responsabilità amministrativa definiti in
sede di predisposizione del bilancio
preventivo, previo parere del comitato
tecnico di coordinamento;
f) alla gestione del personale e del
patrimonio;
g) alla redazione di una relazione annuale
sulle attività dell’A.R.P.A., da inviare alla
Giunta regionale ed al Consiglio di
indirizzo.
Compensi: contratto di diritto privato
16
Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente
(A.R.P.A.)
ENTE - ISTITUZIONE
Direttore generale
DELIBERA N. 1436 del 12/10/2009
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 86 del 13/10/2009
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
PICCIONI SVEDO
B.U.R. N. 48 del 28/10/2009
LUOGO E DATA DI NASCITA
Nato a Foligno (PG) il 23/06/1945
17
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l’Innovazione in
Agricoltura - A.R.U.S.I.A. - Commissione tecnico-scientifica
Artt. 20 e 21 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, e
successive modificazioni ed integrazioni
GIUNTA REGIONALE
Quinquennale
Luglio 2010 – (Delib.ne n. 1271 del 27/05/2005
confermativa del D.P.G.R. 200 del 12/10/2000)
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 20
Commissione tecnico-scientifica.
Attribuzioni
Art. 21
Commissione tecnico-scientifica.
Composizione e funzionamento
1. E’ istituita presso l’Agenzia una Commissione 1. La Commissione tecnico-scientifica nominata con
tecnico-scientifica alla quale sono sottoposti i
decreto del Presidente della Giunta regionale su
seguenti atti:
conforme delibera della Giunta regionale è
a) il bilancio di previsione ed il conto
composta dai seguenti membri:
consuntivo;
a) un docente di scienze agrarie scelto su una
b) i programmi annuali di attività dell’Agenzia,
terna designata dall’Università degli Studi di
strutturati per progetti e corredati dei
Perugia;
necessari elementi finanziario contabili;
b) un docente ricercatore in scienze agrarie ed
c) l’assunzione di quote di partecipazione in
economiche scelto su una terna designata dal
società aventi esclusive o prevalenti finalità
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
di promozione e ricerca in campo agroc) tre rappresentanti, designati in ragione di uno
per ciascuna delle Organizzazione professionali
alimentare,
autonome
agricole
maggiormente
d) l’acquisto e l’alienazione di immobili;
rappresentative a livello regionale;
e) il piano di riparto della spesa per l’esercizio
e la manutenzione delle opere pubbliche di
d) due rappresentanti delle Organizzazioni
irrigazione;
cooperative
agricole
maggiormente
f) le variazioni, previo parere del Collegio dei
rappresentative a livello regionale.
revisori, da apportare nell’ambito del
bilancio preventivo, al fine di adeguare le 2. Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica
previsioni di spesa alle effettive esigenze
si applicano le disposizioni degli articoli 13,14,15,16
finanziarie di gestione.
e 17 della presente legge.
2. La Commissione tecnico-scientifica esprime il 3. La Commissione tecnico-scientifica nella sua prima
proprio parere sugli atti che l’Amministratore
adunanza, elegge nel proprio seno il Presidente il
unico le sottopone.
quale provvede alla convocazione delle riunioni e
Può, inoltre, proporre a quest’ultimo programmi
alla organizzazione dell’attività.
e progetti per l’attività dell’Agenzia
4. I pareri della Commissione tecnico-scientifica
sono validamente espressi con la presenza di
almeno 4 dei componenti.
18
3.
Salvo un termine maggiore stabilito 5. Dei pareri espressi dalla commissione tecnicodall’Amministratore unico, la Commissione
scientifica è redatto apposito verbale dalla
tecnico-scientifica deve esprimere i propri
segreteria all’uopo strutturata, da conservare
documentati pareri entro quindici giorni
agli atti dell’Agenzia. Nei provvedimenti emanati
dalla trasmissione degli atti. Trascorso tale
dall’Agenzia si deve comunque far riferimento ai
termine l’Amministratore unico procede
contenuti del parere espresso dalla Commissione
comunque all’adozione degli atti di
tecnico-scientifica.
competenza.
6. La Commissione tecnico-scientifica si dota di un
proprio regolamento di funzionamento.
7. Ai lavori della Commissione tecnico-scientifica
partecipa l’Amministratore unico dell’Agenzia o
un funzionario delegato, esperto degli argomenti
in discussione.
Compensi: Ai componenti della Commissione, è corrisposta, per ogni giornata di seduta cui
partecipano, una indennità di presenza di € 129,11 al lordo delle ritenute di legge, fino ad un tetto
massimo di 50 sedute annuali. Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica, residente fuori
del territorio comunale sede dell’Agenzia, compete il rimborso delle spese documentate mediante
fattura o ricevuta fiscale per il vitto e il pernottamento in albergo; compete inoltre il rimborso delle
spese di viaggio nella misura e con le modalità stabilite per il trattamento di missione dei dipendenti
regionali con qualifica di dirigente. Al Presidente della Commissione spetta inoltre una indennità
annua pari al 50% di quella mensile prevista per l’Amministratore Unico (art. 22 – commi 2 e 3 –
della L.R. n. 35/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
19
ENTE - ISTITUZIONE
Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l’Innovazione
in Agricoltura – A.R.U.S.I.A.
Commissione tecnico-scientifica
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. N. 200 del 12.10.2000
DELIB. G.R. N. 1271 del 27/05/2005 confermativa del
D.P.G.R. N. 200 del 12/10/2000
B.U.R. N. 56 del 25.10.2000
RAPPRESENTANTI
MONOTTI MARIO
In rappresentanza dell’Università degli studi di
Perugia
PENNACCHI FRANCESCO
In rappresentanza del Consiglio nazionale delle
ricerche (C.N.R.)
CASAGRANDE CRISTIANO
In rappresentanza della Confagricoltura di
Perugia
SARNARI DANIELA
In rappresentanza della Confederazione italiana
agricoltori regionali Umbria
BACCARELLI DIEGO
In rappresentanza della Federazione regionale
coltivatori diretti dell’Umbria
MINELLI LUIGI
Designato congiuntamente dalla Lega delle
cooperative, Confcooperative e Confederazione
generale cooperative italiane dell’Umbria
PEDETTI GRAZIANO
Designato congiuntamente dalla Lega delle
cooperative, Confcooperative e Confederazione
generale cooperative italiane dell’Umbria
LUOGO E DATA DI NASCITA
Perugia (PG) il 29.4.1939
Assisi (PG) il 22.9.1949
Deruta (PG) il 26.6.1968
Collazzone (PG) il 14.4.1959
Todi (PG) il 9.10.1936
Torgiano (PG) il 18.5.1944
Perugia (PG) l’1.8.1952
20
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l’Innovazione in
Agricoltura - A.R.U.S.I.A. – Commissario Straordinario
Legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive
modificazioni - Deliberazione Giunta regionale n. 1142 del
26/07/2010
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
31/01/2011 e comunque non oltre l’entrata in vigore della
legge di riforma dell’A.R.U.S.I.A.
31/01/2011 I poteri del Commissario Straordinario sono
quelli previsti per l’Amministratore unico dell’A.R.U.S.I.A.
ATTRIBUZIONI E COMPITI
Art. 18
(Attribuzioni dell’Amministratore unico)
1. L’Amministratore unico:
a) ha la rappresentanza legale dell’Agenzia;
b) sovrintende
alla
amministrazione
dell’Agenzia, definisce gli obiettivi e i
programmi da attuare, indica le proprietà ed
emana le conseguenti direttive generali per
l’azione amministrativa e per la gestione,
sulla base delle previsioni programmatiche e
delle direttive del Consiglio e della Giunta
regionale, nonché di quelle della presente
legge;
c) nell’ambito dei poteri di amministrazione
adotta gli atti di impegno di spesa e gli altri
non attribuiti al Direttore generale o alla
competenza
del
personale
dirigente
dell’Agenzia.
COMPOSIZIONE
Con deliberazione n. 1142 del 26/07/2010 la Giunta
regionale ha deliberato di non procedere al rinnovo
dell’amministratore unico, scaduto, bensì di
nominare un Commissario straordinario che
garantisca il regolare funzionamento dell’Agenzia
fino all’adozione, in tempi brevi, della legge di
riforma dell’Agenzia stessa volta a ridefinirne la
mission con interventi di promozione e sostegno
dello sviluppo economico della Regione, di ricerca,
sperimentazione e innovazione, quale ente soggetto
attuatore
di
specifiche
attività
tecnicoamministrative di sostegno del sistema produttivo
agricolo e agroforestale, nel rispetto degli obiettivi
politici – programmatici definiti dalla Regione.
2. L’Amministratore unico attua il controllo di
gestione, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni e verifica lo stato di attuazione
degli obiettivi programmati. Attraverso la
comparazione tra
Compensi: Indennità stabilita con Deliberazione
della Giunta regionale n. 1534/2007 equivalente al
65% dell’indennità di carica dei Consiglieri regionali
21
ENTE - ISTITUZIONE
Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l’Innovazione
in Agricoltura – A.R.U.S.I.A.
Commissario straordinario
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
ADOLFO ORSINI
D.P.G.R. N. 79 del 29/07/2010
B.U.R. N. 38 del 18/08/2010
LUOGO E DATA DI NASCITA
Perugia (PG) il 4.4.1951
22
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Agenzia Umbria Sanità - Comitato di Direzione
Art. 7/Bis della legge regionale 23/02/2005, n. 17 e
successive modificazioni ed integrazioni
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Giunta regionale
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Dal 01/01/2011 al 31/12/2013
31/12/2013
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 7/bis
Art. 7/bis
Al Comitato di direzione sono attribuiti i seguenti Il Comitato di direzione è composto da:
compiti:
a) i Direttori generali delle Aziende sanitarie
regionali;
a) adotta il piano di attività, sulla base degli
obiettivi fissati dalla Giunta regionale;
b) il Direttore regionale della Direzione
b) adotta gli atti di bilancio;
sanità e servizi sociali.
c) adotta il regolamento interno di
organizzazione e funzionamento, attività
contrattuale e contabilità.
Compensi: La partecipazione al Comitato di Direzione avviene a titolo gratuito
23
Agenzia Umbria Sanità
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
Comitato di Direzione
D.P.G.R. N. 128 DEL 30/12/2010
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
LUOGO E DATA DI NASCITA
ING. DI LORETO PAOLO
Nocera Umbra (PG) il 16/08/1947
DOTT. DUCA EMILIO
Panicate (PG) il 15/12/1959
DOTT. LEGATO GIUSEPPE
Taurianova (RC) 16/03/1949
DOTT.SSA ROSIGNOLI MARIA GIGLIOLA
Perugia il 01/08/1957
DOTT. PANELLA VINCENZO
Atena Lucana (SA) il 05/09/1956
DOTT. ORLANDI WALTER
Marciano (PG) il 07/05/1955
DOTT. GIOVANNINI GIANNI
Terni il 20/09/1954
24
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Agenzia Umbria Sanità - Direttore
Legge regionale 23/02/2005,
modificazioni ed integrazioni
n.
17
e
successive
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Giunta regionale
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Dal 01/01/2011 al 31/12/2013
31/12/2013
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 7
Art. 7
L’incarico di Direttore dell’Agenzia Umbria Sanità è
conferito con decreto del Presidente della Giunta
regionale su conforme delibera della stessa. L’atto
di Giunta dtermina gli elementi essenziali
dell’incarico. Il rapporto di servizio del Direttore è
regolato da contratto di diritto privato.
L’incarico è conferito a soggetto in possesso di
diploma di laurea magistrale o del vecchio
ordinamento e dotato di professionalità adeguata
rispetto alle funzioni da svolgere, nonché di
specifiche competenze in materia di organizzazione
e di amministrazione tecnico – gestionale.
L’incarico è conferito per una durata da tre a cinque
anni ed è rinnovabile. La durata dell’incarico non
può in ogni caso eccedere quello della legislatura
regionale. Al termine di ciascuna legislatura, il
rapporto con il Direttore è prorogato fino alla data
di nomina del successore ma comunque per un
periodo non superiore a novanta giorni
dall’insediamento della nuova Giunta regionale.
Il rapporto di servizio del Direttore ha natura
esclusiva ed è incompatibile con cariche pubbliche
elettive e con lo svolgimento di attività lavorativa
dipendente, attività professionali e di impresa. Per i
dipendenti di pubbliche amministrazioni il
conferimento dell’incarico è subordinato al
collocamento in aspettativa non retribuita o fuori
ruolo.
Il trattamento economico da corrispondere al
Direttore è determinato dalla Giunta regionale,
secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 2, della
legge regionale 29/03/2007, n. 8.
Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia ed
esercita funzioni di direzione, vigilanza e controllo, ivi
compreso l’esercizio di poteri sostitutivi, in riferimento
all’attività amministrativa e gestionale e alla
rispondenza della stessa agli obiettivi della
programmazione regionale socio – sanitaria di cui
all’art. 4.
Il Direttore generale predispone gli atti necessari al
conseguimento degli scopi dell’Agenzia e provvede in
particolare:
a) alla predisposizione del piano di attività, sulla
base degli obiettivi fissati dalla Giunta
regionale;
b) alla predisposizione degli atti di bilancio;
c) alla predisposizione del regolamento interno di
organizzazione e funzionamento, attività
contrattuale e contabilità;
d) alla determinazione della dotazione organica;
e) alla gestione del personale e del patrimonio;
f) alla redazione di una relazione annuale sulle
attività svolte dall’Agenzia Umbria Sanità.
Gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), f) sono sottoposti
all’approvazione e al controllo della Giunta regionale
che lo esercita con le stesse modalità previste per il
controllo delle Aziende sanitarie regionali.
Per consentire l’avvio dell’Agenzia l’incarico di
Direttore può essere attribuito ad un dirigente della
Regione o ad uno dei direttori generali in carica presso
le Aziende sanitarie regionali.
Compensi: Alla dott. Emilio Duca (Direttore
generale pro-tempore della Azienda Unità
Sanitaria Locale n. 1 di Città di Castello) viene
riconosciuto un compenso aggiuntivo di risultato,
così come stabilito dalla delib. G.R. n. 2007 del
30/12/2010..
25
Agenzia Umbria Sanità
ENTE - ISTITUZIONE
Direttore
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 128 DEL 30/12/2010
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
EMILIO DUCA
N. 3 del 19/01/2011
LUOGO E DATA DI NASCITA
Panicale (PG) 15/12/1959
26
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Associazione “Festival delle Nazioni O.N.L.U.S.” di Città di
Castello - Assemblea dei Soci
Art. 5 – comma 2 – lett b) Statuto
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Quadriennale
2011
ATTRIBUZIONI
COMPOSIZIONE
Art. 3- 4 dello Statuto
Art. 5 dello Statuto
La Regione Umbria risulta tra i soci fondatori L’Assemblea dei soci è composta, tra gli altri, da
dell’Associazione.
tre membri in rappresentanza della Regione
Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei Umbria
soci, il Consiglio di Amministrazione, il
Presidente e il Collegio dei Sindaci revisori dei
conti
Compensi: nessun compenso previsto
27
ENTE - ISTITUZIONE
Associazione “Festival delle Nazioni O.N.L.U.S.” di Città
di Castello
Assemblea dei Soci
ESTREMI DECRETO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
D.P.G.R. N. 23 del 18/12/2006
B.U.R. N. 4 del 03/01/2007
LUOGO E DATA DI NASCITA
VENANZIO NOCCHI
Città di Castello il 27/04/1946
MARGHERITA PALAZZESCHI
Sansepolcro (AR) il 17/05/1957
CESARE VITALONI
Città di Castello il 3/10/1967
28
ENTE - ISTITUZIONE
Associazione Umbra per la lotta contro il cancro - A.U.C.C. di
Perugia e Sezione di Terni
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
RIFERIMENTO NORME
Art. 15 dello Statuto dell’Associazione
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Triennale
Maggio 2004
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
COMPOSIZIONE
Art. 4
Art. 15
L’Associazione non ha fini di lucro, ma ha per
scopo:
- promuovere attività educativo-divulgative
pertinenti all’oncologia;
- favorire l’aggiornamento specialistico di
specialisti orientati in senso oncologico;
- provvedere all’acquisizione di strumenti
diagnostici e/o terapeutici;
- promuovere ricerche di tipo epidemiologico e
valutare le aree di rischio nel territorio della
regione in relazione prevalentemente a fattori
ambientali;
- favorire e sviluppare forme assistenziali
volontarie nei confronti di soggetti colpiti da
tumori e delle loro famiglie.
I Collegi dei revisori dei conti competenti
ciascuno per l’ambito della sezione territoriale da
cui sono nominati, sono eletti dall’Assemblea dei
soci nel numero di due effettivi e due supplenti.
Il terzo membro effettivo di ciascun Collegio dei
revisori che ha funzione di Presidente del Collegio
viene nominato dal Presidente della Giunta
regionale, con l’indicazione della sezione per la
quale viene nominato.
Qualora la Giunta regionale non provveda alla
nomina nel termine di 30 giorni dalla apposita
comunicazione da parte dell’Associazione, il terzo
membro verrà nominato dal Presidente della
Corte di Appello di Perugia.
Art. 10
Sono organi dell’Associazione sia a livello
regionale che delle sezioni provinciali:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente ed il Vice Presidente;
d) i Comitati ristretti esecutivi;
e) i Collegi dei revisori dei conti;
f) il Comitato tecnico-scientifico.
Compensi: L’incarico è svolto a titolo gratuiti
29
ENTE - ISTITUZIONE
Associazione Umbra per la lotta contro il cancro - A.U.C.C.
di Perugia Sezione di Terni
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
ESTREMI DECRETO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
D.P.G.R. N. 224 del 17.9.1999
B.U.R. N. 52 del 29.9.1999
LUOGO E DATA DI NASCITA
SCIAMANNA FAUSTO
Terni (TR) il 30.4.1960
- Opzione per Collegio Sindacale Azienda Unità
Sanitaria Locale n. 4 con sede in Terni -
30
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Associazione Mostra nazionale del cavallo di Città di Castello Collegio Sindacale
Art. 20 – Statuto
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
triennale
2012
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
COMPOSIZIONE
Art. 3 Statuto
Art. 20 Statuto
L’Associazione ha per scopo:
1. Il Collegio sindacale è composto di tre
membri effettivi e di due supplenti. La
a) L’organizzazione e la promozione della
Regione dell’Umbria e il Comune di Città di
manifestazione denominata “Mostra
Castello nominano un membro effettivo ed un
Nazionale del Cavallo - Città di
membro supplente ciascuno; l’Assemblea dei
Castello”, da tenersi in Città di Castello.
soci elegge un membro effettivo che assume la
b) L’incentivazione dell’allevamento delle
funzione di Presidente del Collegio.
razze equine e la promozione dell’uso del
2. I Sindaci restano in carica tre anni e sono
cavallo e delle attività equestri in genere:
rieleggibili. Essi possono essere scelti anche
c) La valorizzazione turistica del
fra estranei all’Associazione e non sono di
territorioanche attraverso la promozione
norma retribuiti. L’Assemblea può comune
del turismo equestre e delle tradizioni
stabilire un eventuale rimborso spese.
equestri.
d) La promozione delle attività artigianali e
produttivi connesse all’allevamento
equino,agli sport ippici ed alla pratica del
cavallo.
e) La ricerca e la formazione per lo sviluppo
e la crescita qualitativa nei settori indicati.
f) Ogni altra attività comunque finalizzata al
raggiungimento degli scopi sociali.
31
ENTE - ISTITUZIONE
Associazione Mostra nazionale del cavallo di Città di
Castello
Collegio Sindacale
ESTREMI DECRETO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
D.P.G.R. N. 236 del 21/12/2006
D.P.G.R. N. 25 del 03/04/2009
B.U.R. N. 2 del 10/01/2007
B.U.R. N. 18 del 22/04/2009
LUOGO E DATA DI NASCITA
GIULIANO SMACCHIA
Città di Castello il 14/10/1952
MICAELA FIORUCCI
Pietralunga (pg) il 20/02/1967
COMPENSI: i membri del Collegio sindacale non sono di norma remunerati per la loro funzione, ma
l’Assemblea può stabilire eventuali rimborsi per le spese sostenute.
32
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Associazione Mostra nazionale del cavallo di Città di Castello Consiglio Direttivo
Art. 16 e 17 - Statuto
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
triennale
11/05/2012
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
COMPOSIZIONE
Art. 3 Statuto
Art. 16 e 17 Statuto
L’Associazione ha per scopo:
a) L’organizzazione e la promozione della
manifestazione
denominata
“Mostra
Nazionale del Cavallo
- Città di
Castello”, da tenersi in Città di Castello.
b) L’incentivazione dell’allevamento delle
razze equine e la promozione dell’uso del
cavallo e delle attività equestri in genere:
valorizzazione
turistica
del
c) La
territorioanche attraverso la promozione
del turismo equestre e delle tradizioni
equestri.
d) La promozione delle attività artigianali e
produttivi
connesse
all’allevamento
equino,agli sport ippici ed alla pratica del
cavallo.
e) La ricerca e la formazione per lo sviluppo
e la crescita qualitativa nei settori indicati.
f) Ogni altra attività comunque finalizzata al
raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo è costituito da otto membri eletti
dall’Assemblea. A ciascun socio Fondatore è riservato
il diritto di indicare un membro del Consiglio
Direttivo, scelto tra tutte le categorie di soci.
Allorquando dovesse entrare a far parte
dell’Associazione l’U.N.I.R.E. – Unione Nazionale per
l’Incremento della Razza Equina, acquisendo di diritto
la qualifica di Socio Fondatore ai sensi dell’art. 6
comma 2 del presente Statuto, il numero dei membri
del Consiglio Direttivo passerà a nove, e anche
l’U.N.I.R.E. potrà indicare il proprio Consigliere.
I membri del Consiglio Direttivo non sono remunerati
per la loro funzione, ma l’Assemblea può stabilire
eventuali rimborsi per le spese sostenute.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è
convocato dal Presidente, o in sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente, almeno quattro
volte all’anno e tutte le volte che questi lo ritenga
opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei
membri dello stesso.
33
ENTE - ISTITUZIONE
Associazione Mostra nazionale del cavallo di Città di
Castello
Consiglio Direttivo
ESTREMI DECRETO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
GIUSEPPE PONTI
D.P.G.R. n. 28 DEL 15/04/2009
B.U.R. n. 19 del 29/04/2009
LUOGO E DATA DI NASCITA
Città di Castello il 29/08/1950
COMPENSI: i membri del Consiglio Direttivo non sono remunerati per la loro funzione, ma
l’Assemblea può stabilire eventuali rimborsi per le spese sostenute.
34
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Associazione “Centro Studi Città di Foligno” - Consiglio di
Amministrazione
Art. 11 dello Statuto dell’Associazione
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Quinquennale
Luglio 2015
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 3
Art. 11
L’Associazione è senza fine di lucro. Persegue lo
scopo di promuovere, sostenere, accogliere e
gestire attività di formazione di elevato livello
nelle discipline del campo tecnico-scientifico,
anche attraverso l’insegnamento universitario in
un corso di Diploma Universitario in
“Coordinamento delle attività di Protezione
Civile” a Foligno.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione, composto da un minimo di quattro
ad un massimo di sette membri, scelti tra persone
esperte e qualificate nel settore. Il numero dei
Consiglieri di Amministrazione è deliberato
dall’Assemblea con riferimento alle adesioni dei
soci sostenitori. I rappresentanti dei soci fondatori
sono nominati direttamente da ciascuno di essi. Gli
altri componenti sono eletti dall’Assemblea tra rose
di nomi indicate dai soci sostenitori.
Art. 10
Sono organi dell’Associazione:
Art. 12
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente ed
il Vice Presidente, scelti tra i soci fondatori.
- l’Assemblea dei Soci;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Collegio dei sindaci revisori dei conti e
probiviri.
Compensi: Non indicati nello Statuto.
35
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
DOTT. SANDRO COSTANTINI
Associazione “Centro Studi Città di Foligno”
Consiglio di Amministrazione
D.P.G.R. N. 72 DEL 26/07/2010
D.P.G.R. N. 98 DEL 13/09/2010
B.U.R. N. 37 DEL 11/08/2010
B.U.R. N. 46 DEL 29/09/2010
LUOGO E DATA DI NASCITA
Pescara 19/05/1960
36
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Associazione
Culturale e Scientifica
“Scuola di Alta
specializzazione e Centro
studi per la manutenzione e
conservazione dei Centri storici in territori instabili”- Consiglio
di Amministrazione
Artt. 11-12 dello Statuto
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Triennale
(23 dicembre 2002) IN ATTESA DI RINNOVO
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 11
Art. 12
Il Consiglio di Amministrazione predispone il
bilancio preventivo e quello consuntivo ed
approva, su proposta del Collegio Accademico, i
programmi annuali e pluriennali dell’attività
scientifica dell’Alta scuola e i regolamenti
concernenti la sua organizzazione.
Compete al Consiglio di Amministrazione
deliberare sullo stato giuridico e sul trattamento
economico delle diverse categorie del personale
dell’Alta Scuola e su ogni altro argomento utile
al raggiungimento degli scopi statutari.
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal
Presidente; da tre membri di diritto in
rappresentanza di ciascuno dei tre Soci fondatori
(Regione Umbria, Comune di Orvieto e Comune di
Todi), tra i quali il rappresentante regionale assume
le funzioni di Presidente Vicario; un membro
nominato dall’assemblea dei Soci; il Coordinatore
pro-tempore dell’Osservatorio; Il Coordinatore
pro-tempore del Collegio Accademico.
Art. 13
Art. 16
OMISSIS……
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta
dell’Osservatorio, nomina i membri del Collegio I componenti del Consiglio di Amministrazione sono
Accademico (sette membri e possono essere rieleggibili più volte.
riconfermati più volte).
----------------------------------------------------------Compensi: Ai componenti del Consiglio di
Amministrazione è corrisposto il rimborso delle
spese sostenute per l’espletamento dell’incarico
(art. 6 - comma 2 - dello Statuto).
37
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Associazione Culturale e Scientifica “Scuola di Alta
specializzazione e Centro studi per la manutenzione e
conservazione dei Centri storici in territori instabili”
Consiglio di Amministrazione
D.P.G.R. N. 305 del 23.12.1999
B.U.R. N. 1 del 5.1.2000
RAPPRESENTANTI
GALEZZI SERGIO
- Presidente Vicario -
LUOGO E DATA DI NASCITA
Bergamo (BG) il 25.12.1951
38
ENTE - ISTITUZIONE
Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione
Umbria – ATER regionale - Consiglio di Amministrazione
RIFERIMENTO NORME
Art. 4 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 e successive
modificazioni
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Legislatura regionale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Legislatura regionale
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 5
(Compiti del Consiglio di Amministrazione)
: Il Consiglio di amministrazione:
a) stabilisce le linee d’indirizzo generali
dell’ATER regionale, fissa gli obiettivi annuali
e pluriennali ed approva i piani attuativi
d’intervento
in
armonia
con
la
programmazione regionale in materia di
edilizia residenziale pubblica;
b) adotta i regolamenti di cui all’art. 15;
c) provvede alla nomina del Direttore generale
dell’ATER regionale e alla nomina dei dirigenti
responsabili delle due unità operative;
d) adotta il bilancio di previsione ed il conto
consuntivo di ogni esercizio ai sensi dell’art. 52
della legge regionale 28/02/2000, n. 13
(Disciplina generale della programmazione, del
bilancio, dell’ordinamento contabile e dei
controlli interni della Regione dell’Umbria);
e) adotta la dotazione organica dell’ATER
regionale, nonché le sue eventuali modifiche;
f) delibera l’assunzione di mutui o qualsiasi altra
forma di accesso al credito;
g) esercita, fatte salve le funzioni attribuite al
Direttore generale e ai dirigenti, tutte le
funzioni ad esso demandate dalla vigente
normativa in materia di edilizia residenziale e
di gestione aziendale;
h) definisce le competenze delle unità operative di
cui all’art. 1, con particolare riferimento alle
funzioni di cui all’art. 2.
Art. 4
(Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da
cinque membri, compreso il Presidente, di cui due
designati dalla Giunta regionale, due designati
rispettivamente dai comuni di Perugia e Terni ed
uno
nominato
dalla
sezione
regionale
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia
(ANCI). I componenti il Consiglio di
amministrazione sono scelti tra soggetti in
possesso di idonei titoli professionali e di
comprovata capacità manageriale, organizzativa e
gestionale
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con
decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta stessa che
individua anche il Presidente e resta in carica per
la durata della legislatura.
4. Il Consiglio di Amministrazione si dota di un
proprio regolamento per l’organizzazione e il
funzionamento.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione
possono essere riconfermati una sola volta.
----------------------------------------------------------Compensi:. Al Presidente dell’ATER regionale è
corrisposta una indennità mensile di carica in misura
pari al trenta per cento dell’indennità mensile lorda
dei Consiglieri regionali. Ai componenti del Consiglio
di Amministrazione è corrisposta una indennità
mensile di carica in misura pari all’otto per cento
dell’indennità mensile lorda dei Consiglieri regionali.
39
ENTE - ISTITUZIONE
Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione
Umbria – ATER regionale
Consiglio di Amministrazione
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 117 DEL 30/11/2010
PUBBLICAZIONE B.U.R.
B.U.R. N. 59 DEL 15/12/2010
RAPPRESENTANTI
ALESSANDRO ALMADORI (Presidente)
Designato dalla Regione Umbria
ANDREA ALUNNI (Componente)
LUOGO E DATA DI NASCITA
Terni il 15.4.1972
Marsciano (PG) 10.7.1967
Designato dalla Regione Umbria
MARIA GRAZIA RICCI (Componente)
Deruta (PG) il 7.11.1952
Designata dal Comune di Perugia
CARLO ROZZI (Componente)
Terni il 24.3.1954
Designato dal Comune di Terni
NAZZARENO ZUCCHETTINI (Componente)
Marciano (PG) il 3.11.1961
Designato dall’ANCI Umbria
40
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
DESIGNAZIONE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Azienda Ospedaliera di Perugia
Misericordia” - Direttore Generale
“Santa
Maria
della
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni - legge regionale n. 3 del 20
gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni
GIUNTA REGIONALE
Non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni
16 luglio 2011
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 10 L.R. n. 3/98
(Aziende ospedaliere)
Gli ospedali costituiti in Azienda hanno
personalità giuridica pubblica e godono di
autonomia
organizzativa,
amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. La
Regione definisce piani di attività e programmi
di sviluppo relativi alle prestazioni di alta
specializzazione da remunerare con le modalità
definite al comma 2 dell'art. 30. Le Unità
sanitarie locali interessate stipulano con le
Aziende ospedaliere appositi contratti per lo
svolgimento delle prestazioni di assistenza
sanitaria, anche secondo quanto previsto
all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
al fine di garantire la continuità e la
integrazione con gli altri servizi sanitari
presentinel territorio, secondo i criteri e le
modalità definiti nel piano sanitario regionale.
Art. 11 L.R. n. 3/98
Direttore Generale: poteri e competenze
1.Tutti i poteri di gestione e di rappresentanza
dell’Azienda sanitaria regionale sono riservati
al direttore generale.
2.Il direttore generale esercita le proprie
funzioni direttamente, ovvero delegandole al
direttore amministrativo o al direttore sanitario
o alle altre figure dirigenziali. Le funzioni che
possono essere delegate sono individuate nel
regolamento di organizzazione dell’Azienda
sanitaria
3.Sono comunque riservati al direttore generale
i seguenti atti:
Art. 3/bis D.Lgs. n. 502/1992
Direttore Generale
1.I provvedimenti di nomina die direttori generali
delle
Aziende
ospedaliere
sono
adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al
comma 3.
3.Gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
-diploma di laurea;
-esperienza almeno quinquennale di direzione
tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture
pubbliche o private, in posizione dirigenziale con
autonomia gestionale e diretta responsabilità delle
risorse umane, tecniche o finanziarie, svolte nei dieci
anni precedenti la pubblicazione dell’avviso.
8.Il rapporto di lavoro del direttore generale è
esclusivo ed è regolato da contratto di diritto
privato, di durata non inferiore a tre anni e non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in
osservanza delle norme del titolo terzo del libro
quinto del codice civile.
10.La carica di direttore generale è incompatibile
con la sussistenza di altro rapporto di lavoro,
dipendente o autonomo.
11.La nomina a direttore generale determina per i
lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa
senza assegni e il diritto al mantenimento del posto.
L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla
richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del
trattameento di quiescenza e di previdenza.
Art. 12 L.R. n. 3/98
Direttore Generale:nomina e rapporto di lavoro
1.La nomina del direttore generale è di competenza
41
-la nomina del direttore amministrativo e del
direttore sanitario;
-la nomina, ove ricorrano le condizioni previste
dall’art. 3 – comma 3 – del D.Lgs.30/12/1992, n.
502 e successive modificazioni, del coordinatore
dei servizi sociali;
-la nomina di figure dirigenziali altamente
qualificate e con funzioni coadiuvanti in
relazione
ad
obiettivi
specificatamente
individuati e la conseguente stipula di contratti
di diritto privato,
-la sospensione e la decadenza del direttore
amministrativo, del direttore sanitario e delle
figure dirigenziali di cui alla lett. c), la
sospensione del coordinatore dei servizi sociali,
la decadenza di quest’ultimo è disposta d’intesa
con la Conferenza dei sindaci,
-la nomina dei componenti del Collegio dei
revisori dei conti,
-l’emanazione
del
regolamento
di
organizzazione dell’Azienda, sentito, oltre al
direttore amministrativo ed al direttore
sanitario, il coordinatore dei servizi sociali, ove
nominato;
-gli atti di bilancio;
-la predisposizione dei piani attuativi per il
recepimento della programmazione regionale.
4.Al direttore generale compete la verifica dei
rendimenti e dei risultati aziendali, nonché la
valutazione dell’efficacia e dell’economicità
dell’azienda amministrativa.
5.Il direttore generale promuove con azioni
positive pari opportunità fra i sessi
nell’organizzazione aziendale. Il rapporto sulla
situazione del personale previsto dall’art. 9 della
legge 10/04/1991, n. 125, è redatto annualmente
e trasmesso, oltrechè ai soggetto individuati al
comma 2 del suddetto articolo, anche al
Presidente della Giunta regionale.
-Il direttore generale convoca, almeno una volta
all’anno, apposita conferenza dei servizi per
verificare l’andamento degli stessi e per
individuare ulteriori interventi tesi al
miglioramento delle prestazioni.
della Giunta regionale, che vi provvede, secondo le
modalità e i requisiti stabiliti dalla legge. Sono
altresì di competenza della Giunta regionale la
dichiarazione di decadenza del direttore generale e
la relativa risoluzione di contratto.
2.La Giunta regionale determina con proprio atto le
modalità per verificare la coerenza dei requisiti
richiesti, culturali e professionali, rispetto al
contenuto funzionale dell’attività propria del
direttore generale, in attuazione del comma 1
dell’art. 1, della legge 17/10/1994, n. 590.
3.L’efficacia della nomina è subordinata alla stipula
di apposito contratto di diritto privato, di durata non
inferiore a tre e non superiore a cinque anni, tra il
Presidente della Giunta regionale ed il direttore
generale nominato, secondo uno schema adottato
dalla Giunta regionale, in conformità con i contenuti
fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 6 dell’art. 3 del D. Lgs. n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
La stipula del contratto deve comunque intervenire
entro trenta giorni dalla nomina.
4.La Giunta regionale, trenta giorni prima della
scadenza del contratto, può procedere, con delibera
motivata, al suo rinnovo nel rispetto del termine di
cui al comma 5 del presente articolo.
5.Le funzioni di direttore generale non possono
essere esercitate per un periodo superiore a dieci
anni: La Giunta regionale può derogare il termine di
dieci anni, limitatamente al conferimento di un
ulteriore incarico, purchè attribuito prima della
scadenza del decennio dall’entrata in vigore della
presente legge.
6.Costituiscono comunque causa di risoluzione del
contratto, oltre a quanto previsto dal comma 6
dell’art. 3 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e
successive modificazioni:
-l’insorgenza di un grave disavanzo di esercizio, tale
da costituire pregiudizio all’equilibrio economico
dell’azienda;
-il mancato rispetto delle direttive vincolanti
emanate dalla Regione;
-la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti
negli atti di programmazione regionale, allorché gli
stessi prevedano espressamente tale sanzione in casi
di inadempienza.
7.La Giunta regionale, alla scadenza del primo anno
ed alla scadenza dei successivi due anni dalla
nomina del direttore generale, provvede alla verifica
in termini di efficacia e di efficienza dei risultati di
42
gestione conseguiti, in riferimento agli indirizzi ed
agli obiettivi fissati nel piano sanitario regionale ed
agli altri atti di indirizzo emanati dalla Regione.
All’esito di tali verifiche, la Giunta regionale
dispone, con provvedimento motivato, la conferma
dell’incarico o la risoluzione del contratto. Nel caso
in cui il contratto venga risolto ai sensi del presente
comma, la Giunta regionale può procedere alla
nomina del nuovo direttore generale sulla base della
selezione già effettuata per la nomina di quello
uscente.
8.La Giunta regionale, in caso di decadenza del
direttore generale o di vacanza dell’ufficio, in via
temporanea, fino alla data di stipula del contratto
con il nuovo direttore, attribuisce le funzioni al
direttore amministrativo o al direttore sanitario,
ovvero procede alla nomina di un commissario
straordinario in possesso dei requisiti previsti dalla
legislazione vigente per la nomina a direttore
generale.
Compensi: Al Dott. Orlandi è attribuito il trattamento omnicomprensivo di cui all’integrazione al
contratto di lavoro sottoscritto in data 19/02/2007, ai sensi e nei termini di cui all’art. 12, comma 3
della legge regionale 20/01/1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. Il rapporto di lavoro
è a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell’Azienda ospedaliera di Perugia Santa Maria
della Misericordia.
43
ENTE - ISTITUZIONE
Azienda Ospedaliera di Perugia
Misericordia”
“Santa Maria della
Direttore Generale
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
WALTER ORLANDI
Deliberazione giuntale n. 127 del 26/01/2007
D.P.G.R. N. 11 del 26/01/2007 (Nomina)
Deliberazione giuntale n. 98 del 25/01/2010
D.P.G.R. n. 11 del 01/02/2010 (Proroga)
B.U.R. N. 6 del 07/02/2007
B.U.R. N. 8 DEL 17/02/2010
LUOGO E DATA DI NASCITA
Marsciano (PG) il 07/05/1955
44
Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni - Direttore Generale
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
DESIGNAZIONE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni - legge regionale n. 3 del 20
gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni
GIUNTA REGIONALE
Triennale
1 AGOSTO 2012
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 10 L.R. n. 3/98
(Aziende ospedaliere)
Gli ospedali costituiti in Azienda hanno
personalità giuridica pubblica e godono di
autonomia
organizzativa,
amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. La
Regione definisce piani di attività e programmi
di sviluppo relativi alle prestazioni di alta
specializzazione da remunerare con le modalità
definite al comma 2 dell'art. 30. Le Unità
sanitarie locali interessate stipulano con le
Aziende ospedaliere appositi contratti per lo
svolgimento delle prestazioni di assistenza
sanitaria, anche secondo quanto previsto
all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
al fine di garantire la continuità e la
integrazione con gli altri servizi sanitari
presentinel territorio, secondo i criteri e le
modalità definiti nel piano sanitario regionale.
Art. 11 L.R. n. 3/98
Direttore Generale: poteri e competenze
1.Tutti i poteri di gestione e di rappresentanza
dell’Azienda sanitaria regionale sono riservati
al direttore generale.
2.Il direttore generale esercita le proprie
funzioni direttamente, ovvero delegandole al
direttore amministrativo o al direttore sanitario
o alle altre figure dirigenziali. Le funzioni che
possono essere delegate sono individuate nel
regolamento di organizzazione dell’Azienda
sanitaria
3.Sono comunque riservati al direttore generale
i seguenti atti:
Art. 3/bis D.Lgs. n. 502/1992
Direttore Generale
1.I provvedimenti di nomina die direttori generali
delle
Aziende
ospedaliere
sono
adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al
comma 3.
3.Gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
-diploma di laurea;
-esperienza almeno quinquennale di direzione
tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture
pubbliche o private, in posizione dirigenziale con
autonomia gestionale e diretta responsabilità delle
risorse umane, tecniche o finanziarie, svolte nei dieci
anni precedenti la pubblicazione dell’avviso.
8.Il rapporto di lavoro del direttore generale è
esclusivo ed è regolato da contratto di diritto
privato, di durata non inferiore a tre anni e non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in
osservanza delle norme del titolo terzo del libro
quinto del codice civile.
10.La carica di direttore generale è incompatibile
con la sussistenza di altro rapporto di lavoro,
dipendente o autonomo.
11.La nomina a direttore generale determina per i
lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa
senza assegni e il diritto al mantenimento del posto.
L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla
richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del
trattameento di quiescenza e di previdenza.
Art. 12 L.R. n. 3/98
Direttore Generale: nomina e rapporto di lavoro
1.La nomina del direttore generale è di competenza
45
-la nomina del direttore amministrativo e del
direttore sanitario;
-la nomina, ove ricorrano le condizioni previste
dall’art. 3 – comma 3 – del D.Lgs.30/12/1992, n.
502 e successive modificazioni, del coordinatore
dei servizi sociali;
-la nomina di figure dirigenziali altamente
qualificate e con funzioni coadiuvanti in
relazione
ad
obiettivi
specificatamente
individuati e la conseguente stipula di contratti
di diritto privato,
-la sospensione e la decadenza del direttore
amministrativo, del direttore sanitario e delle
figure dirigenziali di cui alla lett. c), la
sospensione del coordinatore dei servizi sociali,
la decadenza di quest’ultimo è disposta d’intesa
con la Conferenza dei sindaci,
-la nomina dei componenti del Collegio dei
revisori dei conti,
-l’emanazione
del
regolamento
di
organizzazione dell’Azienda, sentito, oltre al
direttore amministrativo ed al direttore
sanitario, il coordinatore dei servizi sociali, ove
nominato;
-gli atti di bilancio;
-la predisposizione dei piani attuativi per il
recepimento della programmazione regionale.
4.Al direttore generale compete la verifica dei
rendimenti e dei risultati aziendali, nonché la
valutazione dell’efficacia e dell’economicità
dell’azienda amministrativa.
5.Il direttore generale promuove con azioni
positive pari opportunità fra i sessi
nell’organizzazione aziendale. Il rapporto sulla
situazione del personale previsto dall’art. 9 della
legge 10/04/1991, n. 125, è redatto annualmente
e trasmesso, oltrechè ai soggetto individuati al
comma 2 del suddetto articolo, anche al
Presidente della Giunta regionale.
-Il direttore generale convoca, almeno una volta
all’anno, apposita conferenza dei servizi per
verificare l’andamento degli stessi e per
individuare ulteriori interventi tesi al
miglioramento delle prestazioni.
della Giunta regionale, che vi provvede, secondo le
modalità e i requisiti stabiliti dalla legge. Sono
altresì di competenza della Giunta regionale la
dichiarazione di decadenza del direttore generale e
la relativa risoluzione di contratto.
2.La Giunta regionale determina con proprio atto le
modalità per verificare la coerenza dei requisiti
richiesti, culturali e professionali, rispetto al
contenuto funzionale dell’attività propria del
direttore generale, in attuazione del comma 1
dell’art. 1, della legge 17/10/1994, n. 590.
3.L’efficacia della nomina è subordinata alla stipula
di apposito contratto di diritto privato, di durata non
inferiore a tre e non superiore a cinque anni, tra il
Presidente della Giunta regionale ed il direttore
generale nominato, secondo uno schema adottato
dalla Giunta regionale, in conformità con i contenuti
fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 6 dell’art. 3 del D. Lgs. n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
La stipula del contratto deve comunque intervenire
entro trenta giorni dalla nomina.
4.La Giunta regionale, trenta giorni prima della
scadenza del contratto, può procedere, con delibera
motivata, al suo rinnovo nel rispetto del termine di
cui al comma 5 del presente articolo.
5.Le funzioni di direttore generale non possono
essere esercitate per un periodo superiore a dieci
anni: La Giunta regionale può derogare il termine di
dieci anni, limitatamente al conferimento di un
ulteriore incarico, purchè attribuito prima della
scadenza del decennio dall’entrata in vigore della
presente legge.
6.Costituiscono comunque causa di risoluzione del
contratto, oltre a quanto previsto dal comma 6
dell’art. 3 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e
successive modificazioni:
-l’insorgenza di un grave disavanzo di esercizio, tale
da costituire pregiudizio all’equilibrio economico
dell’azienda;
-il mancato rispetto delle direttive vincolanti
emanate dalla Regione;
-la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti
negli atti di programmazione regionale, allorché gli
stessi prevedano espressamente tale sanzione in casi
di inadempienza.
7.La Giunta regionale, alla scadenza del primo anno
ed alla scadenza dei successivi due anni dalla
nomina del direttore generale, provvede alla verifica
in termini di efficacia e di efficienza dei risultati di
46
gestione conseguiti, in riferimento agli indirizzi ed
agli obiettivi fissati nel piano sanitario regionale ed
agli altri atti di indirizzo emanati dalla Regione.
All’esito di tali verifiche, la Giunta regionale
dispone, con provvedimento motivato, la conferma
dell’incarico o la risoluzione del contratto. Nel caso
in cui il contratto venga risolto ai sensi del presente
comma, la Giunta regionale può procedere alla
nomina del nuovo direttore generale sulla base della
selezione già effettuata per la nomina di quello
uscente.
8.La Giunta regionale, in caso di decadenza del
direttore generale o di vacanza dell’ufficio, in via
temporanea, fino alla data di stipula del contratto
con il nuovo direttore, attribuisce le funzioni al
direttore amministrativo o al direttore sanitario,
ovvero procede alla nomina di un commissario
straordinario in possesso dei requisiti previsti dalla
legislazione vigente per la nomina a direttore
generale.
Compensi: Al Direttore Generale è attribuito il trattamento omnicomprensivo di cui al contratto di
lavoro, da sottoscrivere ai sensi e nei termini di cui all’art. 12, comma 3, della legge regionale 20
gennaio 1998, n. 3 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno
e con impegno esclusivo a favore dell’Azienda ospedaliera S. Maria di Terni.
47
Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni
ENTE - ISTITUZIONE
Direttore Generale
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
GIOVANNINI GIANNI
Delibazione Giunta regionale n. 1082 del 27/07/2009
D.P.G.R. n. 65 del 29/7/2009
B.U.R. N. 36 del 12/08/2009
LUOGO E DATA DI NASCITA
Terni il 20/9/1954
48
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
DESIGNAZIONE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1, con sede in Città di Castello Direttore Generale
Decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive
modificazioni ed integrazioni - legge regionale 20 gennaio
1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni
GIUNTA REGIONALE
Triennale
1 agosto 2012
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
ARTICOLO 11
ARTICOLO 12
(Direttore generale: poteri e competenze)
(Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro)
1. Tutti i poteri di gestione e di rappresentanza
dell'Azienda sanitaria regionale sono riservati al
direttore generale.
2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni
direttamente ovvero
delegandole al direttore
amministrativo e al direttore sanitario o alle altre
figure dirigenziali. Le funzioni che possono essere
delegate sono individuate nel regolamento di
organizzazione dell'Azienda sanitaria.
3. Sono comunque riservati al direttore generale i
seguenti atti:
a) la nomina del direttore amministrativo e del
direttore sanitario;
b) la nomina, ove ricorrano le condizioni previste
dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
del coordinatore dei servizi sociali;
c) la nomina di figure dirigenziali altamente
qualificate e con funzioni coadiuvanti in relazione
ad
obiettivi
specificamente individuati e la
conseguente stipula di contratti di diritto privato;
d) la sospensione e la decadenza del direttore
amministrativo, del direttore sanitario e delle figure
dirigenziali di cui alla lettera c), la sospensione del
coordinatore dei servizi sociali; la decadenza di
quest'ultimo è disposta d'intesa con la Conferenza
dei sindaci;
e) la nomina dei componenti del Collegio dei
revisori;
f) l'emanazione del regolamento di organizzazione
dell'Azienda, sentito, oltre al direttore amministrativo
1. La nomina del direttore generale è di competenza
della Giunta regionale, che vi provvede, secondo le
modalità ed i requisiti
stabiliti dalla legge. Sono altresì di competenza della
Giunta regionale la dichiarazione di decadenza del
direttore generale e la relativa risoluzione del contratto.
2. La Giunta regionale determina con proprio atto le
modalità per verificare la coerenza dei richiesti
requisiti,
culturali
e professionali,
rispetto
al
contenuto funzionale dell'attività propria del direttore
generale, in attuazione del comma 1 dell'art. 1, della
legge 17 ottobre 1994, n. 590.
3. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di
apposito contratto quinquennale di diritto privato tra il
Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale
nominato, secondo uno schema adottato dalla Giunta
regionale, in conformità con i contenuti fissati dal
D.P.C.M. di cui al comma 6 dell'art. 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni. La stipula del contratto deve
comunque intervenire entro trenta giorni dalla nomina.
4. La Giunta regionale, trenta giorni prima della
scadenza del termine dei cinque anni, può procedere con
delibera motivata al rinnovo del contratto per una sola
volta.
5. Le funzioni di direttore generale non possono essere
esercitate per un periodo superiore ai dieci anni.
6. Costituiscono comunque causa di risoluzione del
contratto, oltre a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni:
49
ed al direttore sanitario,
il coordinatore dei servizi sociali, ove nominato;
g) gli atti di bilancio;
h) la predisposizione dei piani attuativi per il
recepimento della programmazione regionale.
4. Al direttore generale compete la verifica dei
rendimenti e dei risultati aziendali, nonchè la
valutazione
dell'efficacia
e dell'economicità
dell'azione amministrativa.
5. Il direttore generale promuove con azioni
positive
pari opportunità
fra i sessi
nell'organizzazione aziendale. Il rapporto sulla
situazione del personale previsto dall'articolo 9 della
legge 10 aprile 1991, n. 125, è redatto annualmente e
trasmesso, oltrechè ai soggetti individuati al comma
2 del suddetto articolo, anche al Presidente della
Giunta regionale.
6. Il direttore generale convoca, almeno una
volta all'anno, apposita conferenza dei servizi per
verificare
l'andamento
degli stessi
e
per
individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento
delle prestazioni.
a) l'insorgenza di un grave disavanzo di esercizio,
tale da costituire pregiudizio all'equilibrio economico
dell'azienda;
b) il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate
dalla Regione;
c) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli
atti di programmazione
regionale,
allorchè
gli
stessi prevedano espressamente tale sanzione in caso di
inadempienza.
7. La Giunta regionale, alla scadenza del primo anno
ed alla scadenza dei successivi due anni dalla nomina del
direttore generale, provvede alla verifica in termini di
efficacia e di efficienza dei risultati di gestione conseguiti,
in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi fissati nel
piano sanitario regionale ed agli altri atti di indirizzo
emanati dalla Regione. All'esito di tali verifiche, la
Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la
conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto. Nel
caso in cui il contratto venga risolto ai sensi del presente
comma, la Giunta regionale può procedere alla nomina
del nuovo direttore generale sulla base della selezione
già effettuata per la nomina di quello uscente.
8. La Giunta regionale, in caso di decadenza del direttore
generale o di vacanza dell'ufficio, in via temporanea,
fino alla data di stipula del contratto con il nuovo
direttore, attribuisce le funzioni al
direttore
amministrativo o al direttore sanitario, ovvero procede
alla nomina di un commissario straordinario in possesso
dei requisiti
previsti dalla legislazione vigente per la nomina a
direttore generale.
Compensi: Al Direttore Generale è attribuito il trattamento omnicomprensivo di cui al contratto di
lavoro, da sottoscrivere ai sensi e nei termini di cui all’art. 12, comma 3, della legge regionale 20
gennaio 1998, n. 3 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
50
ENTE - ISTITUZIONE
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1, con sede in Città di
Castello
Direttore Generale
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
DUCA EMILIO
Deliberazione Giunta regionale n. 1079 del 27 luglio 2009
D.P.G.R. n. 62 del 29/07/2009
B.U.R. N. 36 del 12/08/2009
LUOGO E DATA DI NASCITA
Panicale (PG) il 15/12/1959
51
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
DESIGNAZIONE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2, con sede in Pertugia Direttore Generale
Decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive
modificazioni ed integrazioni - legge regionale 20 gennaio
1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni
GIUNTA REGIONALE
Triennale
1 Agosto 2012
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
ARTICOLO 11
ARTICOLO 12
(Direttore generale: poteri e competenze)
(Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro)
1. Tutti i poteri di gestione e di
rappresentanza dell'Azienda sanitaria regionale
sono riservati al direttore generale.
2. Il direttore generale esercita le proprie
funzioni direttamente ovvero delegandole al
direttore amministrativo e al direttore
sanitario o alle altre figure dirigenziali. Le
funzioni che possono essere delegate sono
individuate nel regolamento di organizzazione
dell'Azienda sanitaria.
3. Sono comunque riservati al direttore
generale i seguenti atti:
a) la nomina del direttore amministrativo e
del direttore sanitario;
b) la nomina, ove ricorrano le condizioni
previste dall'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, del coordinatore dei
servizi sociali;
c) la nomina di figure dirigenziali altamente
qualificate e con funzioni coadiuvanti in
relazione ad
obiettivi
specificamente
individuati e la conseguente stipula di contratti
di diritto privato;
d) la sospensione e la decadenza del direttore
amministrativo, del direttore sanitario e delle
figure dirigenziali di cui alla lettera c), la
sospensione del coordinatore dei servizi sociali;
la decadenza di quest'ultimo è disposta d'intesa
1. La nomina del direttore generale è di
competenza della Giunta regionale, che vi provvede,
secondo le modalità ed i requisiti
stabiliti dalla legge. Sono altresì di competenza
della Giunta regionale la dichiarazione di
decadenza del direttore generale e la relativa
risoluzione del contratto.
2. La Giunta regionale determina con proprio atto
le modalità per verificare la coerenza dei
richiesti requisiti, culturali e professionali,
rispetto
al contenuto funzionale dell'attività
propria del direttore generale, in attuazione del
comma 1 dell'art. 1, della legge 17 ottobre 1994, n.
590.
3. L'efficacia della nomina è subordinata alla
stipula di apposito contratto quinquennale di
diritto privato tra il Presidente della Giunta
regionale ed il direttore generale nominato,
secondo uno schema
adottato dalla Giunta
regionale, in conformità con i contenuti fissati
dal D.P.C.M. di cui al comma 6 dell'art. 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni. La stipula del contratto
deve comunque intervenire entro trenta giorni
dalla nomina.
4. La Giunta regionale, trenta giorni prima
della scadenza del termine dei cinque anni, può
procedere con delibera motivata al rinnovo del
contratto per una sola volta.
52
con la Conferenza dei sindaci;
e) la nomina dei componenti del Collegio dei
revisori;
f)
l'emanazione
del
regolamento
di
organizzazione dell'Azienda, sentito, oltre al
direttore amministrativo ed al direttore sanitario,
il coordinatore dei servizi sociali, ove nominato;
g) gli atti di bilancio;
h) la predisposizione dei piani attuativi per il
recepimento della programmazione regionale.
4. Al direttore generale compete la verifica dei
rendimenti e dei risultati aziendali, nonchè la
valutazione dell'efficacia e dell'economicità
dell'azione amministrativa.
5.
Il direttore generale promuove con
azioni positive pari opportunità fra i sessi
nell'organizzazione aziendale. Il rapporto sulla
situazione del personale previsto dall'articolo 9
della legge 10 aprile 1991, n. 125, è redatto
annualmente e trasmesso, oltrechè ai soggetti
individuati al comma 2 del suddetto articolo,
anche al Presidente della Giunta regionale.
6. Il direttore generale convoca, almeno una
volta all'anno, apposita conferenza dei servizi
per verificare l'andamento degli stessi e per
individuare ulteriori
interventi
tesi
al
miglioramento delle prestazioni.
5. Le funzioni di direttore generale non possono
essere esercitate per un periodo superiore ai dieci
anni.
6. Costituiscono comunque causa di risoluzione del
contratto, oltre a quanto previsto dal comma 6
dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni:
a) l'insorgenza di un grave disavanzo di
esercizio,
tale da costituire pregiudizio
all'equilibrio economico dell'azienda;
b) il mancato rispetto delle direttive vincolanti
emanate dalla Regione;
c) la mancata realizzazione degli obiettivi
contenuti negli atti di programmazione regionale,
allorchè
gli stessi prevedano espressamente
tale sanzione in caso di inadempienza.
7. La Giunta regionale, alla scadenza del primo
anno ed alla scadenza dei successivi due anni
dalla nomina del direttore generale, provvede alla
verifica in termini di efficacia e di efficienza dei
risultati di gestione conseguiti, in riferimento agli
indirizzi ed agli obiettivi fissati nel piano
sanitario regionale ed agli altri atti di indirizzo
emanati dalla Regione.
All'esito di
tali
verifiche,
la
Giunta regionale dispone, con
provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o
la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
contratto venga risolto ai sensi del presente comma,
la Giunta regionale può procedere alla nomina del
nuovo direttore generale sulla base della
selezione già effettuata per la nomina di quello
uscente.
8. La Giunta regionale, in caso di decadenza del
direttore generale o di vacanza dell'ufficio, in via
temporanea, fino alla data di stipula del contratto
con il nuovo direttore, attribuisce le funzioni al
direttore amministrativo o al direttore sanitario,
ovvero procede alla nomina di un commissario
straordinario in possesso dei requisiti
previsti dalla legislazione vigente per la nomina
a direttore generale.
Compensi: Al Direttore Generale è attribuito il trattamento omnicomprensivo di cui al contratto di
lavoro, da sottoscrivere ai sensi e nei termini di cui all’art. 12, comma 3, della legge regionale 20
gennaio 1998, n. 3 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
53
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2, con sede in Perugia
ENTE - ISTITUZIONE
Direttore Generale
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
GIUSEPPE LEGATO
Deliberazione Giunta regionale 1080 del 27 luglio 2009
D.P.G.R. N. 63 del 29/07/2009
B.U.R. N. 36 del 12/08/2009
LUOGO E DATA DI NASCITA
Taurianova (RC) il 16/03/1949
54
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
DESIGNAZIONE
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3, con sede in Foligno Direttore Generale
Decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive
modificazioni ed integrazioni - legge regionale 20 gennaio
1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni
GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
CINQUE ANNI
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
1 febbraio 2015
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 11 legge regionale 20/01/1998, n. 3
Art. 12 legge regionale 20/01/1998, n. 3
(Direttore generale: poteri e competenze)
(Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro)
1. Tutti i poteri di gestione e di
rappresentanza dell'Azienda sanitaria regionale
sono riservati al direttore generale.
2. Il direttore generale esercita le proprie
funzioni direttamente ovvero delegandole al
direttore amministrativo e al direttore
sanitario o alle altre figure dirigenziali. Le
funzioni che possono essere delegate sono
individuate nel regolamento di organizzazione
dell'Azienda sanitaria.
3. Sono comunque riservati al direttore
generale i seguenti atti:
a) la nomina del direttore amministrativo e
del direttore sanitario;
b) la nomina, ove ricorrano le condizioni
previste dall'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, del coordinatore dei
servizi sociali;
c) la nomina di figure dirigenziali altamente
qualificate e con funzioni coadiuvanti in
relazione ad
obiettivi
specificamente
individuati e la conseguente stipula di contratti
di diritto privato;
d) la sospensione e la decadenza del direttore
amministrativo, del direttore sanitario e delle
figure dirigenziali di cui alla lettera c), la
sospensione del coordinatore dei servizi sociali;
la decadenza di quest'ultimo è disposta d'intesa
1. La nomina del direttore generale è di
competenza della Giunta regionale, che vi provvede,
secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dalla
legge. Sono altresì di competenza della Giunta
regionale la dichiarazione di decadenza del
direttore generale e la relativa risoluzione del
contratto.
2. La Giunta regionale determina con proprio atto
le modalità per verificare la coerenza dei
richiesti requisiti, culturali e professionali,
rispetto
al contenuto funzionale dell'attività
propria del direttore generale, in attuazione del
comma 1 dell'art. 1, della legge 17 ottobre 1994, n.
590.
3. L'efficacia della nomina è subordinata alla
stipula di apposito contratto di diritto privato di
durata non inferiore a tre anni e non superiore a
cinque anni, tra il Presidente della Giunta regionale
ed il Direttore generale nominato, secondo uno
schema adottato dalla Giunta regionale, in
conformità con i contenuti fissati dal D.P.C.M. di
cui al comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo
30
dicembre
1992, n. 502 e successive
modificazioni. La stipula del contratto deve
comunque intervenire entro trenta giorni dalla
nomina.
4. La Giunta regionale, trenta giorni prima
della scadenza del contratto, può procedere, con
delibera motivata, al suo rinnovo nel rispetto del
55
con la Conferenza dei sindaci;
e) la nomina dei componenti del Collegio dei
revisori;
f)
l'emanazione
del
regolamento
di
organizzazione dell'Azienda, sentito, oltre al
direttore amministrativo ed al direttore sanitario,
il coordinatore dei servizi sociali, ove nominato;
g) gli atti di bilancio;
h) la predisposizione dei piani attuativi per il
recepimento della programmazione regionale.
4. Al direttore generale compete la verifica dei
rendimenti e dei risultati aziendali, nonchè la
valutazione dell'efficacia e dell'economicità
dell'azione amministrativa.
5.
Il direttore generale promuove con
azioni positive pari opportunità fra i sessi
nell'organizzazione aziendale. Il rapporto sulla
situazione del personale previsto dall'articolo 9
della legge 10 aprile 1991, n. 125, è redatto
annualmente e trasmesso, oltrechè ai soggetti
individuati al comma 2 del suddetto articolo,
anche al Presidente della Giunta regionale.
6. Il direttore generale convoca, almeno una
volta all'anno, apposita conferenza dei servizi
per verificare l'andamento degli stessi e per
individuare ulteriori
interventi
tesi
al
miglioramento delle prestazioni.
Compensi: Al Direttore Generale è attribuito il
trattamento omnicomprensivo di cui al contratto
di lavoro, da sottoscrivere ai sensi e nei termini
di cui all’art. 12, comma 3, della legge regionale
20 gennaio 1998, n. 3 e sue successive
modificazioni ed integrazioni. Il rapporto di
lavoro è a tempo pieno e con impegno esclusivo
a favore dell’Azienda U.S.L. n. 3, con sede in
Foligno.
termine di cui al comma 5 del presente articolo..
5. Le funzioni di direttore generale non possono
essere esercitate per un periodo superiore ai dieci
anni. La Giunta regionale può derogare il termine
di dieci anni, limitatamente al conferimento di un
ulteriore incarico, purchè attribuito prima della
scadenza del decennio dall’entrata in vigor della
presente legge.
6. Costituiscono comunque causa di risoluzione del
contratto, oltre a quanto previsto dal comma 6
dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni:
a) l'insorgenza di un grave disavanzo di
esercizio,
tale da costituire pregiudizio
all'equilibrio economico dell'azienda;
b) il mancato rispetto delle direttive vincolanti
emanate dalla Regione;
c) la mancata realizzazione degli obiettivi
contenuti negli atti di programmazione regionale,
allorchè
gli stessi prevedano espressamente
tale sanzione in caso di inadempienza.
7. La Giunta regionale, alla scadenza del primo
anno ed alla scadenza dei successivi due anni
dalla nomina del direttore generale, provvede alla
verifica in termini di efficacia e di efficienza dei
risultati di gestione conseguiti, in riferimento agli
indirizzi ed agli obiettivi fissati nel piano
sanitario regionale ed agli altri atti di indirizzo
emanati dalla Regione.
All'esito di
tali
verifiche,
la
Giunta regionale dispone, con
provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o
la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
contratto venga risolto ai sensi del presente comma,
la Giunta regionale può procedere alla nomina del
nuovo direttore generale sulla base della
selezione già effettuata per la nomina di quello
uscente.
8. La Giunta regionale, in caso di decadenza del
direttore generale o di vacanza dell'ufficio, in via
temporanea, fino alla data di stipula del contratto
con il nuovo direttore, attribuisce le funzioni al
direttore amministrativo o al direttore sanitario,
ovvero procede alla nomina di un commissario
straordinario in possesso dei requisiti
previsti dalla legislazione vigente per la nomina
a direttore generale.
56
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3, con sede in Foligno
ENTE - ISTITUZIONE
Direttore Generale
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
MARIA GIGLIOLA ROSIGNOLI
Deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 25/01/2010
D.P.G.R. n. 10 del 01/02/2010
B.U.R. N. 8 DEL 17/02/2010
LUOGO E DATA DI NASCITA
Perugia il 01/08/1957
57
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
DESIGNAZIONE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4, con sede in Terni -Direttore
Generale
Decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive
modificazioni ed integrazioni - legge regionale 20 gennaio
1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni
GIUNTA REGIONALE
Triennale
1 agosto 2012
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
ARTICOLO 11
ARTICOLO 12
(Direttore generale: poteri e competenze)
(Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro)
1. Tutti i poteri di gestione e di
rappresentanza dell'Azienda sanitaria regionale
sono riservati al direttore generale.
2. Il direttore generale esercita le proprie
funzioni direttamente ovvero delegandole al
direttore amministrativo e al direttore
sanitario o alle altre figure dirigenziali. Le
funzioni che possono essere delegate sono
individuate nel regolamento di organizzazione
dell'Azienda sanitaria.
3. Sono comunque riservati al direttore
generale i seguenti atti:
a) la nomina del direttore amministrativo e
del direttore sanitario;
b) la nomina, ove ricorrano le condizioni
previste dall'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, del coordinatore dei
servizi sociali;
c) la nomina di figure dirigenziali altamente
qualificate e con funzioni coadiuvanti in
relazione ad
obiettivi
specificamente
individuati e la conseguente stipula di contratti
di diritto privato;
d) la sospensione e la decadenza del direttore
amministrativo, del direttore sanitario e delle
figure dirigenziali di cui alla lettera c), la
sospensione del coordinatore dei servizi sociali;
la decadenza di quest'ultimo è disposta d'intesa
1. La nomina del direttore generale è di
competenza della Giunta regionale, che vi provvede,
secondo le modalità ed i requisiti
stabiliti dalla legge. Sono altresì di competenza
della Giunta regionale la dichiarazione di
decadenza del direttore generale e la relativa
risoluzione del contratto.
2. La Giunta regionale determina con proprio atto
le modalità per verificare la coerenza dei
richiesti requisiti, culturali e professionali,
rispetto
al contenuto funzionale dell'attività
propria del direttore generale, in attuazione del
comma 1 dell'art. 1, della legge 17 ottobre 1994, n.
590.
3. L'efficacia della nomina è subordinata alla
stipula di apposito contratto quinquennale di
diritto privato tra il Presidente della Giunta
regionale ed il direttore generale nominato,
secondo uno schema
adottato dalla Giunta
regionale, in conformità con i contenuti fissati
dal D.P.C.M. di cui al comma 6 dell'art. 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni. La stipula del contratto
deve comunque intervenire entro trenta giorni
dalla nomina.
4. La Giunta regionale, trenta giorni prima
della scadenza del termine dei cinque anni, può
procedere con delibera motivata al rinnovo del
contratto per una sola volta.
58
con la Conferenza dei sindaci;
e) la nomina dei componenti del Collegio dei
revisori;
f)
l'emanazione
del
regolamento
di
organizzazione dell'Azienda, sentito, oltre al
direttore amministrativo ed al direttore sanitario,
il coordinatore dei servizi sociali, ove nominato;
g) gli atti di bilancio;
h) la predisposizione dei piani attuativi per il
recepimento della programmazione regionale.
4. Al direttore generale compete la verifica dei
rendimenti e dei risultati aziendali, nonchè la
valutazione dell'efficacia e dell'economicità
dell'azione amministrativa.
5.
Il direttore generale promuove con
azioni positive pari opportunità fra i sessi
nell'organizzazione aziendale. Il rapporto sulla
situazione del personale previsto dall'articolo 9
della legge 10 aprile 1991, n. 125, è redatto
annualmente e trasmesso, oltrechè ai soggetti
individuati al comma 2 del suddetto articolo,
anche al Presidente della Giunta regionale.
6. Il direttore generale convoca, almeno una
volta all'anno, apposita conferenza dei servizi
per verificare l'andamento degli stessi e per
individuare ulteriori
interventi
tesi
al
miglioramento delle prestazioni.
5. Le funzioni di direttore generale non possono
essere esercitate per un periodo superiore ai dieci
anni.
6. Costituiscono comunque causa di risoluzione del
contratto, oltre a quanto previsto dal comma 6
dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni:
a) l'insorgenza di un grave disavanzo di
esercizio,
tale da costituire pregiudizio
all'equilibrio economico dell'azienda;
b) il mancato rispetto delle direttive vincolanti
emanate dalla Regione;
c) la mancata realizzazione degli obiettivi
contenuti negli atti di programmazione regionale,
allorchè
gli stessi prevedano espressamente
tale sanzione in caso di inadempienza.
7. La Giunta regionale, alla scadenza del primo
anno ed alla scadenza dei successivi due anni
dalla nomina del direttore generale, provvede alla
verifica in termini di efficacia e di efficienza dei
risultati di gestione conseguiti, in riferimento agli
indirizzi ed agli obiettivi fissati nel piano
sanitario regionale ed agli altri atti di indirizzo
emanati dalla Regione.
All'esito di
tali
verifiche,
la
Giunta regionale dispone, con
provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o
la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
contratto venga risolto ai sensi del presente comma,
la Giunta regionale può procedere alla nomina del
nuovo direttore generale sulla base della
selezione già effettuata per la nomina di quello
uscente.
8. La Giunta regionale, in caso di decadenza del
direttore generale o di vacanza dell'ufficio, in via
temporanea, fino alla data di stipula del contratto
con il nuovo direttore, attribuisce le funzioni al
direttore amministrativo o al direttore sanitario,
ovvero procede alla nomina di un commissario
straordinario in possesso dei requisiti
previsti dalla legislazione vigente per la nomina
a direttore generale.
Compensi: Al Direttore Generale è attribuito il trattamento omnicomprensivo di cui al contratto di
lavoro, da sottoscrivere ai sensi e nei termini di cui all’art. 12, comma 3, della legge regionale 20
gennaio 1998, n. 3 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
59
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4, con sede in Terni
ENTE - ISTITUZIONE
Direttore Generale
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
PANELLA VINCENZO
Deliberazione 1081 del 27 luglio 2009
D.P.G.R. N. 64 del 29/07/2009
B.U.R N. 36 del 12/08/2009
LUOGO E DATA DI NASCITA
Atena Lucana (SA) il 05/09/1956
60
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Cabina Tecnica di Regia della Regione Umbria
Art. 5 legge 24/02/1992, n. 225 - Ordinanza Presidente
Consiglio Ministri n. 3598 del 15/6/2007
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 1- 2
Art. 2
E’ istituita la cabina tecnica di regia, prevista
dall’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3598/2007(Disposizioni urgenti di protezione civile
dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto
nei territori delle Regioni dell’Italia centrosettentrionale, interessati dalla crisi idrica che sta
determinando una situazione di grave pregiudizio
agli interessi nazionali), in conformità alla
richiesta avanzata dal Commissario delegato con
nota prot. DPC/UCDEI/43113 del 18/7/2007 al
fine di garantire una efficace ed incisiva azione nei
contesti territoriali in cui è dato riscontrare
situazioni di criticità idrica.
Le cabine tecniche di regia svolgono la propria
attività nei limiti del territorio regionale. Sono
costituite dal Presidente della Regione interessata
o da un suo delegato su istanza del Commissario
delegato.
Il Direttore regionale all’Ambiente, Territorio e
Infrastrutture coordina la cabina tecnica di regia.
La cabina tecnica di regia è composta da:
responsabili dei servizi regionali che compongono
il tavolo tecnico istituzionale già costituito con
deliberazione della Giunta regionale n. 666/2007
e precisamente:
-
un dirigente della Direzione regionale
agricoltura e foreste, aree protette,
valorizzazione dei sistemi naturalistici e
paesaggistici, beni e attività culturali, sport e
spettacolo;
- tre dirigenti della direzione regionale
ambiente, terriotorio e infrastrutture;
- il direttore dell’Ente Irriguo Umbro-Toscano;
- un dirigente della Provincia di Perugia;
- un dirigente della Provincia di Terni;
- i direttori delle A.A.T.O. Umbria;
nonché da:
un tecnico dell’Autorità di bacino Fiume Tevere;
un tecnico dell’Autorità di bacino Fiume Arno;
un tecnico dell’Agenzia regionale per l’Ambiente.
L’atto formale di nomina dei componenti della
cabina tecnica di regia è demandato al
Coordinatore così come ogni eventuale atto e/o
provvedimento, concernenti le attività e i compiti
da espletare in tale sede.
Art. 3
La composizione della cabina tecnica di regia, in
rapporto alle esigenze del lavoro da svolgere, può
essere integrata a cura del Coordinatore con la
61
partecipazione di rappresentanti di soggetti
pubblici e privati; gli Organi decentrati dello
Stato sono comunque informati dei lavori della
cabina tecnica di regia, tramite la partecipazione
alle relative riunioni o tramite altre forme
concordate, al fine di trovare nell’ambito di tale
sede ogni opportuna forma di raccordo e
collaborazione operativa.
I compiti di segreteria tecnica della cabina di
regia sono assicurati dal Servizio Difesa del
suolo, Cave, Miniere ed Acque minerali.
Compensi: Ai componenti la cabina tecnica di regia non è riconosciuto alcun compenso
62
ENTE - ISTITUZIONE
Cabina Tecnica di Regia
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 167 DEL 23/11/2007 (COSTITUZIONE
CABINA TECNICA DI REGIA)
PUBBLICAZIONE B.U.R.
B.U.R. N. 54 del 12/12/2007
RAPPRESENTANTI
LUOGO E DATA DI NASCITA
Direttore regionale all’ambiente, territorio e
infrastrutture - coordinatore
Dirigente della direzione regionale Agricoltura e
Foreste, Aree protette, Valorizzazione dei Sistemi
naturalistici e Paesaggistici, Beni e attività
culturali, Sport e spettacolo
Tre Dirigenti della Direzione regionale Ambiente,
Territorio e Infrastrutture
Direttore Ente irriguo Umbro - Toscano
Dirigente della Provincia di Perugia
Dirigente della Provincia di Terni
Direttori delle A.A.T.O Umbria
Tecnico dell’Autorità di Bacino Fiume Tevere
Tecnico dell’Autorità di Bacino Fiume Arno
Tecnico dell’Agenzia regionale per l’Ambiente
63
ENTE – ISTITUZIONE
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Perugia - Consiglio Camerale
RIFERIMENTO NORME
Legge 29 dicembre 1993, n. 580 – D.P.R. 21 settembre 1995,
N. 472 - D.M. 24 luglio 1996, n. 501
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Quinquennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
15 giugno 2014
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 11Legge 29/12/1993, n. 580
Art. 10 Legge 29/12/1993, n. 580
Il Consiglio, nell’ambito delle materie di competenza
previste dalla legge e dallo Statuto, svolge in
particolare le seguenti funzioni:
1. Il numero dei componenti del Consiglio è determinato in
base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel
registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a)
sino a 40.000 imprese: 20 Consiglieri
b)
da 40.001 a 80.000 : 25 Consiglieri
c)
oltre 80.000 imprese: 30 Consiglieri
a) predispone e delibera lo Statuto e le relative
modifiche;
b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni,
il Presidente e la Giunta e nomina i membri del
Collegio dei Revisori dei conti;
c) determina gli indirizzi generali e approva il
programma pluriennale di attività della Camera di
commercio;
d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il
conto consuntivo.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri
secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione
territoriale di competenza in rappresentanza dei settori
dell’agricoltura, dell’artigianato, delle assicurazioni, del
commercio, del credito, dell’industria, dei servizi alle imprese, dei
trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante
interesse per l’economia della circoscrizione medesima. Nella
composizione del Consiglio deve essere assicurata la
rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri generali
per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo
conto del numero delle imprese, dell’indice di occupazione e del
valore aggiunto di ogni settore
4. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori
dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio
deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio
assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al
comma 2.
5. Nei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura
deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole
imprese
6. Del Consiglio fanno parte due componenti in
rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative nell’ambito della circoscrizione
territoriale di competenza
7. Il Consiglio dura in carica 5 anni (art. 11 legge 11 maggio
1999 n. 140)
C O M P E N S I : I criteri per la determinazione dei compensi sono stati fissati con D.P.R. 20/08/2001 n. 363
64
ENTE – ISTITUZIONE
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Perugia
Consiglio Camerale
D.P.G.R. n. 49 del 15.06.2009 (rinnovo)
D.P.G.R. n. 14 del 03/02/2010 (sostituzione componente)
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 108 del 29/10/2010 (sostituzione componente)
D.P.G.R. n. 121 del 10/12/2010 (sostituzione componente)
D.P.G.R n. 135 del 30/12/2010 (sostituzione componente)
N. 30 del 01/07/2009
N. 8 del 17/02/2010
PUBBLICAZIONE B.U.R.
N. 53 del 17/11/2010
N. 61 del 29/12/2010
N. 3 del 19/01/2011
RAPPRESENTANTI
LUOGO E DATA DI NASCITA
Per il settore agricoltura
BRUGNONI DOMENICO
Perugia 9/5/1960
CAPRAI MARCO
Foligno (PG) 19/1/1964
CORSETTI ANGELO
Velletri (Roma) il 15/2/1965
Per il settore artigianato
BIANCHINI GIOVANNI
Foligno 6/8/1946
BOVA SERGIO
Santa Caterina dello Ionio (CZ) 18/07/1965
NOCETTI MASSIMO
Città di Castello 27/4/1949
GIANNANGELI ROBERTO
CESCA RENATO
SPIGARELLI MAURO
Foligno i1 18/4/1968
Foligno 10/2/1953
Gualdo Tadino 22/8/1958
Per il settore commercio
FIORUCCI AMEDEO
Perugia 18/4/1960
65
CAPACCIONI GIUSEPPE
PROSPERI ROBERTO
TATTINI ANDREA
MERCURI SERGIO
Perugia 24/6/1960
Todi 1/5/1964
Spoleto 10/10/1970
Perugia 4/8/1946
Per il settore credito e assicurazione
ALDO DANTE
Perugia, 23/3/1952
Per il settore industria
COLAIACOVO MARIA CARMELA
BIANCONI GIAMPIERO
MONINI ZEFFERINO FRANCESCO
SIGNORELLI GIOVANNI
PEROSINO GUIDO
Gubbio 24/4/1965
Assisi 2/4/1945
Spoleto 1/2/1962
Città di Castello 24/10/1947
Alba (CN) 25/8/1956
Per il settore servizi alle imprese
SERAFINI MARCELLO
Perugia 25/1/1964
AMONI ALDO
Foligno 19/9/1949
ARCELLI PAOLO
Perugia 23/1/1947
FORCIGNANO’ AURELIO
Cavallino (LE) 22/11/1955
Per il settore trasporti e spedizioni
FERRETTI LUISA
Perugia 1/1/1961
GAUZZI STELVIO
Spoleto 26/6/1959
Per il settore turismo
66
MENCARONI GIORGIO
Perugia 12/5/1947
GIOVANNONI FORTUNATO
Umbertine 8/12/1939
Per il settore cooperazione
PEDETTI GRAZIANO
Perugia 1/8/1952
Per il settore associazioni dei consumatori
PETRUZZI ALESSANDRO
Lisciano Niccone (PG) 8/9/1956
Per il settore organizzazioni sindacali
RICCIARELLI CLAUDIO
Perugia 31.5.1954
Per il settore Servizi alla persona
FORA ANDREA
Perugia 16.3.1973
67
ENTE – ISTITUZIONE
Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura di
Terni - Consiglio Camerale
RIFERIMENTO NORME
Legge 29 dicembre 1993, n. 580 – D.P.R. 21 settembre 1995,
n. 472 - D.M. 24 luglio 1996, n. 501
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
Quinquennale
10 giugno 2014
ATTRIBUZIONI E COMPITI
Art. 11 legge 29/12/1993, n. 580
1. Il Consiglio, nell’ambito delle materie di competenza
previste dalla legge e dallo Statuto, svolge in particolare le
seguenti funzioni:
a) predispone e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il
Presdiente e la giunta e nomina i membri del Collegio dei
Revisori dei conti;
c) determina gli indirizzi generali e approva il programma
pluriennale di attività della camera di commercio;
d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto
consuntivo.
COMPOSIZIONE
Art. 10 legge 29/12/1993, n. 580
1. Il numero dei componenti del Consiglio è determinato in base al
numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel
registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 40.000 imprese: 20 Consiglieri
b) da 40.001 a 80.000: 25 Consiglieri
c) oltre 80.000 imprese: 30 Consiglieri
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le
caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di
competenza in rappresentanza dei settori dell’agricoltura,
dell’artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito,
dell’industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del
turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l’economia
della circoscrizione medesima. Nella composizione del Consiglio
deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in
forma cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti i criteri generali per la
ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto
del numero delle imprese, dell’indice di occupazione e del valore
aggiunto di ogni settore
4. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori
dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio
deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio
assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al
comma 2.
5. Nei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura deve
essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole
imprese
6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza,
rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti,
designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative
nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza
7. Il consiglio dura in carica 5 anni (art. 11 legge 11 maggio 1999 n.
140)
C O M P E N S I : I criteri per la determinazione dei compensi sono stati fissati con D.P.R. 20/08/2001, n.
363
68
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agrocltura di
Terni
ENTE – ISTITUZIONE
Consiglio Camerale
D.P.G.R. N. 46 DEL 10/6/2009 (rinnovo)
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 113 DEL 11/11/2010 (sostituzione componente)
B.U.R. N. 28 del 24/06/2009
B.U.R. N. 54 DEL 24/11/2010
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
LUOGO E DATA DI NASCITA
Per il settore agricoltura
AGABITI ALBANO
Terni 8/6/1969
Per il settore artigianato
GIUSEPPE FLAMINI
Terni il 20/2/1954
GIAMPIERO SERVETTI
Narni il 16/7/1960
MAURIZIO CASTELLANI
Narni il 4/12/1951
Per il settore commercio
PROIETTI BARSANTI SERGIO
IONI LUCIANO
SANTI GIUSEPPE
TOMBESI ERMANNO
Terni il 22/5/1939
Terni 22/3/1949
Orvieto 3/8/1965
Montelupone (MC) 14/3/1935
Per il settore credito e assicurazione
NICOLINI RENZO
Terni 15/5/1934
69
Per il settore industria
ALUNNI ANTONIO
Terni 25/1/1971
BERNARDINI UMBRO
Terni 7/4/1949
CIPICCIA ENRICO
Narni (TR) 3/3/1941
MARCANGELI GIUNIO
Terni 8/7/1956
Per il settore servizi alle imprese
MESCOLINI LUCIANO
PORCACCHIA LEANDRO
NERI STEFANO
MARIANI VENANZO
Baschi 10/7/1949
Amelia (TR) 25/12/1958
Terni 14/9/1959
San Venanzo (TR) 24/5/1948
Per il settore trasporti e spedizioni
ZELLI PAOLO
Terni 25/1/1969
Per il settore turismo
RULLI IVANO
Marsciano 24/4/1954
Per il settore cooperazione
PADIGLIONI ADRIANO
Terni 24/7/1950
Per il settore associazioni dei consumatori
RICCI UMBERTO
Allerona 15/9/1942
Per il settore organizzazioni sindacali
NARDI GABRIELE
Campli (TE) 6/8/1951
70
Centro di documentazione dei prodotti delle botteghe artigiane e
degli oggetti delle tradizioni dell’Umbria di Garavelle - Città di
Castello – Comitato Direttivo
ENTE - ISTITUZIONE
Art. 28 – comma 3 della l .r. 12/03/1990, n. 5
Art. 2 e 3 del Regolamento di gestione del Centro
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
STESSA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE
SCADENZA CONSIGLIO COMUNALE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
D.P.G.R. N. 42 DEL 7/3/2007
PUBBLICAZIONE B.U.R.
B.U.R. N. 12 DEL 21/03/2007
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 2 Regolamento
Art. 2 Regolamento
Il Comitato direttivo a) elegge nel proprio seno, ed a
maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti, il
Presidente, b) nomina il Direttore con contratto di opera
ex art. 2222 codice civile, fissandone le modalità, il
corrispettivo ed il tempo di durata, che non può eccedere
quello di durata in carica del Comitato stesso, c)
programma le attività del Centro in ordine all’accesso del
pubblico e allo svolgimento delle attività culturali
collaterali, d) promuove la realizzazione di studi e ricerche
sul patrimonio artistico e culturale, ai fini della sua
salvaguardia e conservazione, anche in collaborazione con
le Università e Centri e Organismi di ricerca delle Regioni
limitrofe, e) provvede alla realizzazione di studi
sull’evoluzione delle tecniche e loro diffusione anche
mediante la creazione di appositi laboratori, f) cura la
diffusione dell’immagine dell’artigianato artistico, con
particolare riguardo alla politica commerciale, in
raccordo con i soggetti operanti nel settore, g) provvede
all’acquisizione, al restauro ed alla conservazione delle
attrezzature mobili del centro, h) provvede alla
manutenzione ordinaria degli immobili del Centro; i)
elabora ed approva i bilanci dell’attività del Centro,
curandone la sollecita trasmissione alla Giunta comunale
perché li assuma nel bilancio comunale; l) sottopone alle
associazioni di categoria la proposta relativa ai
programmi annuali e pluriennali del Centro; m) delibera in
ordine all’acquisto di attrezzature, mobili, oggetti, ecc per
il Centro, n) approva periodicamente il rendiconto delle
piccole spese di gestione per l’acquisto di materiali di
rapido consumo sostenute dal Direttore.
Il Comitato Direttivo è composto:
- tre rappresentanti dell’Amministrazione comunale, di cui
due di maggioranza ed uno di minoranza, nominati dal
Consiglio comunale;
- un rappresentante della Regione Umbria;
- un rappresentante dell’Università di Perugia – Facoltà di
antropologia culturale;
- un rappresentante dell’Azienda di promozione turistica
dell’Alta Valle del Tevere;
- un rappresentante della Comunità Montana Alto Tevere
Umbro.
La durata in carica del Comitato Direttivo coincide con la
durata in carica del Consiglio comunale. Ad ogni rinnovo del
Consiglio comunale si dovrà provvedere, quindi, al rinnovo
del Comitato Direttivo. I membri del Comitato restano,
comune, in carica finchè non vengono nominati i nuovi. I
membri uscenti possono essere nuovamente nominati. In caso
di cessazione anticipata della carica il membro cessato sarà
sostituito su nomina dell’Ente dello stesso rappresentante.
COMPENSI: non è previsto alcun compenso ai
membri del Comitato Direttivo, fatta eccezione per
eventuali rimborsi spese che dovranno comunque
essere documentate.
RAPPRESENTANTI
SONIA CIABUCCHI
CITTA’ DI CASTELLO 23/03/1974
71
Centro di riferimento per la immunologia dei Trapianti
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
D.P.R. 16 giungo 1977 n. 409 – art. 11 L. 1 aprile 1999 n.
91
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Quinquennale
Aprile 2009
ATTRIBUZIONI E COMPITI
Il Centro è costituito con provvedimento della
Regione ed è gestito da un comitato composto dai
rappresentanti degli Enti convenzionati scelti fra
i sanitari che svolgono attività nel campo del
trapianto d’organo, integrato da un direttore
sanitario e da un funzionario amministrativo
ospedalieri
COMPOSIZIONE
Art. 11
(Coordinatori dei Centri regionali e
interregionali)
Le attività dei centri regionali e dei centri
interregionali sono coordinate da un coordinatore
nominato dalla Regione o d’intesa tra le regioni
interessate per la durata di cinque anni, rinnovabili
alla scadenza, tra i medici che abbiano acquisito
esperienza nel settore dei trapianti
Compensi: Non previsti
72
Centro di riferimento per la immunologia dei Trapianti
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
D.P.G.R. n. 212 del 9/11/2004
PUBBLICAZIONE B.U.R.
B.U.R. N. 50 del 24 novembre 2004 –
RAPPRESENTANTI
CESARE GAMBELUNGHE
(Coordinatore Centro)
ENRICO ALESSANDRO (Componente)
EMILIO BIASINI (Componente)
GIULIANO BIFARINI (Componente)
PAOLO BRUNETTI (Componente)
UMBERTO BUONCRISTINI (Componente)
VINCENZO PANELLA (Componente)
BRUNO CIAMMITTI (Componente)
MASSIMO MARTELLI (Componente)
UGO MERCATI (Componente)
LAURA PAGLICCI REATTELLI (Componente)
ROBERTO ROMAGNOLI (Componente)
CARLO ROMAGNOLI (Componente)
FELICE DE SANTIS (Componente)
73
ENTE - ISTITUZIONE
Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla
Promozione Turistica – CST ASSISI - Consiglio di
Amministrazione
RIFERIMENTO NORME
L.R. 23 febbraio 1982 n.8 e art. 12 dello Statuto del Centro
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Triennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
2006/2009
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 7
(Organi)
Art. 12
(Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque
membri fino ad un massimo di otto. Esso dura in carica tre anni e ne
fanno parte:
l’Assemblea dei soci;
a) il Presidente del CST ASSISI;
il Consiglio di Amministrazione;
b) un membro nominato dal Presidente della Regione
il Presidente;
Umbria, anche se ad essa subentra Sviluppumbria;
il Collegio dei Revisori dei Conti.
c) un membro nominato dal Comune di Assisi;
d) un membro nominato dall’Università per stranieri di
Art. 12
Perugia;
(Consiglio di Amministrazione)
e) un membro nominato dalla Provincia di Perugia;
f) da uno a tre membri eletti dall’assemblea in
omissis
rappresentanza dei soci ordinari
5. Il Consiglio di Amministrazione assicura il regolare
svolgimento dei programmi annuali deliberati dall’Assemblea, I membri di cui al comma 1, lettere b),c),d) sono scelti tra persone
propone alla stessa gli atti di sua competenza e dà attuazione ai dotate di particolare e documentata competenza ed esperienza.
deliberati assembleari.
6. Il Consiglio, in particolare:
a) propone all’assemblea, per l’approvazione, il
programma delle attività, il bilancio d’esercizio e la
nota integrativa;
b) delibera gli atti di gestione dell’Associazione, con
particolare riguardo a quelli di natura contrattuale,
mobiliare, finanziaria e organizzativa;
c) nomina, su indicazione del Presidente del CST ASSISI,
il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico del
CST ASSISI, stabilendo i rispettivi emolumenti;
d) provvede alla assunzione dei dipendenti del CST ASSISI
sulla base della pianta organica approvata
dall’Assemblea.
7. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente
definisce i tempi e le modalità di realizzazione dello stato di
attuazione del piano triennale. Nel caso di scostamenti
significativi dell’andamento aziendale rispetto ai contenuti del
piano strategico, il Consiglio di Amministrazione, suggerisce
ed approva le modificazioni da apporre al piano medesimo.
8. il Consiglio di Amministrazione, su proposta del
Presidente, può delegare al Direttore Amministrativo ed al
Direttore tecnico attività o progetti di sua competenza.
Sono organi del Centro:
Compensi: non previsti
74
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
RAPPRESENTANTI
ROSSETTI LUIGI
Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla
Promozione Turistica – CST ASSISI
Consiglio di Amministrazione
D.P.G.R. 53 DEL 23.2.2006
LUOGO E DATA DI NASCITA
Assisi il 16.6.1962
75
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Centro Multimediale di Terni S.p.A. - Comitato di indirizzo,
controllo e coordinamento
Artt. 16/bis dello Statuto del Centro Multimediale
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Giunta regionale
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 16/bis dello Statuto
Art. 16/bis dello Statuto
16/bis.1 1) verifica della programmazione e
dell’attuazione degli indirizzi dell’Assemblea e del
Consiglio di Amministrazione;
2) verifica semestrale dei risultati emergenti dai report
bimestrali inerenti all’attività ed alle prestazioni
effettuate in favore di ogni socio;
3) verifica dei risultati del controllo di gestione che
dovrà essere realizzato secondo le modalità contenute
nel contratto di servizio stipulato da ogni partecipante
secondo lo schema allegato sub a) allo Statuto;
4) predisposizione di reports riferiti ai problemi,
proposte di attività, ipotesi di programmi per le
pubbliche amministrazioni partecipanti, proposte di
coordinamento delle attività ai fini della ottimizzazione
degli accessi ed all’utilizzo delle banche dati da parte
dei soci partecipanti;
5) messa in atto di ogni attività conoscitiva al fine di
tenere aggiornati gli enti rappresentati sull’andamento
operativo dell’Azienda.
16/bis.5 Il Comitato effettua sedute bimestrali o con
diversa cadenza su convocazione del suo Presidente.
16/bis.6 Il Presidente del Comitato acquisisce ed
elabora i dati e le loro risultanze relative alla gestione
referendone agli Amministratori degli Enti partecipanti
in conformità alle regole in vigore presso di essi o, in
mancanza di norme in tal senso, secondo gli indirizzi
espressi dagli Enti medesimi al fine di consentire il più
puntuale esercizio delle funzioni di controllo.
16/bis.7 Ogni rappresentante in seno al Comitato ha
diritto di assumere presso gli uffici della Società notizie
sull’andamento delle attività affidate dal socio
rappresentato.
16/bis.2 Il Comitato è composto da membri, nominati
dal legale rappresentante di ogni Ente socio, in
numero corrispondente al numero dei soci
partecipanti.
16/bis.3 I membri del Comitato sono nominati dal
legale rappresentante dell’Ente partecipante, di
regola, nell’ambito della sua struttura organizzativa e
muniti di delega alle funzioni di controllo e
coordinamento specificamente delle attività e delle
prestazioni della società in favore del socio
rappresentato e, in genere, della gestione della
Società.
16/bis.4 Presiede il Comitato il membro
rappresentante dell’Ente partecipante in possesso del
maggior numero di azioni.
Compensi: non indicati
76
Centro Multimediale di Terni S.p.A.
ENTE - ISTITUZIONE
Comitato di indirizzo, controllo e coordinamento
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 30 del 24 aprile 2009
PUBBLICAZIONE B.U.R.
B.U.R. N. 21 del 13/05/2009
RAPPRESENTANTI
DOTT. AMATO CARLONI
Dirigente Servizio Ragioneria
regionale – Regione Umbria
e
Fiscalità
77
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Centro Regionale di riferimento per i Trapianti (CRRT) Coordinatore
Art. 11 – comma 1 - Legge 1 aprile 1999 n. 91
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
quinquennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
09/11/2009
ESTREMI PROVVEDIMENTO
D.P.G.R. n. 212 del 9.11.2004
PUBBLICAZIONE B.U.R.
B.U.R. N. 50 del 24.11.2004
ATTRIBUZIONE E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 10 legge 01/04/1999, n. 91
Le Regioni, qualora non abbiano già provveduto
ai sensi della legge 02/12/1975, n. 644,
istituiscono un centro regionale per i trapianti
ovvero, in associazione tra esse, un centro
interregionale per i trapianti di seguito
denominati, rispettivamente, centro regionale e
centro interregionale.
Art. 11 legge 01/04/1999, n. 91
Le attività dei centri regionali sono coordinate da
un coordinatore nominato dalla Regione, o d’intesa
tra le Regioni interessate, per la durata di cinque
anni, rinnovabili alla scadenza, tra i medici che
abbiano acquisito esperienza nel settore dei
trapianti. Nello svolgimento dei propri compiti, il
coordinatore regionale è coadiuvato da un comitato
regionale composto dai responsabili, o loro
delegati, delle strutture per i prelievi e per i
trapianti presenti nell’area di competenza e da un
funzionario amministrativo delle rispettive regioni.
COMPENSI: Non indicati
RAPPRESENTANTI
Prof. CESARE GAMBELUNGHE
LUOGO E DATA DI NASCITA
Perugia 25/10/1933
78
ENTE – ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Comitato tecnico dell’Albo
riproduttori ibridi (C.T.I.)
nazionale
registri
dei
suini
Legge 15 gennaio 1991, n. 30
Artt. 3 e 4 del Disciplinare dell’Albo nazionale registri dei
suini riproduttori ibridi
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Triennale
marzo 2011
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
L’Albo nazionale costituisce lo strumento per
regolamentare l’attività dei registri dei suini riproduttori
ibridi.
Le attività di detti registri, espressamente indicate
nell’Albo citato, sono svolte dall’Associazione Nazionale
Allevatori Suini, giuridicamente riconosciuta con D.P.R.
23.12.1962, n. 1031.
Del Comitato tecnico fanno parte:
- un rappresentante del Ministero Agricoltura e Foreste
dallo stesso designato;
- un rappresentante del Ministero della Sanità dallo stesso
designato;
- un rappresentante dell’Associazione Italiana Allevatori,
nominato dalla stessa tra i tecnici addetti all’attività dei
controlli funzionali;
- un rappresentante dell’Associazione Nazionale Allevatori
Suini nominato dalla stessa;
- tre esperti in zootecnia, di cui uno dell’Istituto
Sperimentale per la Zootecnia, nominati dal Ministero
Agricoltura e Foreste;
- tre funzionari tecnici rappresentanti delle Regioni a
statuto ordinario o speciale nonché delle province
autonome di Trento e Bolzano, con il maggior numero di
capi presenti secondo le rilevazioni ISTAT, facendo salva
comunque la partecipazione di almeno un rappresentante
per l’Italia settentrionale, uno per l’Italia centrale ed uno
per l’Italia meridionale ed insulare;
- tre rappresentanti delle imprese iscritte all’Albo nominati
dall’Associazione Nazionale Allevatori Suini.
Il Direttore dell’Associazione Nazionale Allevatori Suini
partecipa alle riunioni con voto consultivo ed assume anche le
funzioni di segretario I componenti del Comitato restano in
carica tre anni e possono essere riconfermati.
In relazione agli argomenti da trattare possono essere invitati
esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo
consultivo, alle riunioni del Comitato.
Allo svolgimento delle attività previste dall’Albo
l’Associazione Nazionale Allevatori Suini provvede con:
a)
b)
il Comitato Tecnico dell’Albo nazionale registri dei
suini riproduttori ibridi (C.T.I.);
l’Ufficio Centrale (U.C.A.) dell’Albo nazionale
registri dei suini riproduttori ibridi.
Il C.T.I. determina i criteri e gli indirizzi per
l’organizzazione e la tenuta dei registri e fornisce al
Ministero dell’Agricoltura e Foreste il parere tecnico sulla
iscrivibilità dei registri all’Albo.
Esprime il parere sulla equivalenza dei paesi terzi.
Provvede alla predisposizione delle direttive e delle
norme tecnico-organizzative per l’attuazione dei controlli
in stazione dei suini ibridi terminali.
Compensi: diaria pari a € 130,00 lordi. La medesima
indennità viene riconosciuta soltanto per le giornate
in cui si effettuano le riunioni.
79
Comitato tecnico dell’Albo nazionale registri dei suini
riproduttori ibridi (C.T.I.)
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. n. 28 del 17/3/2008
B.U.R. N. 15 E.S. del 28/3/2008
RAPPRESENTANTI
GIARDINIERI GIUSEPPE
Funzionario regionale responsabile della Sezione
“Potenziamento
e
sviluppo
delle
attività
zootecniche” – Servizio sviluppo sostenibile delle
produzioni agricole.
80
ENTE – ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Comitato tecnico Autorità di bacino fiume Arno
Legge 18/05/1989, n. 183 e successive modificazioni –
D.P.R. n. 90/2007- D.P.R. n. 140/2009
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Tre anni
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 12 legge n. 183/1989
Art. 12 legge n. 183/1989
5. Il comitato tecnico è presieduto dal segretario
generale dell’autorità di bacino ed è costituito da
funzionari designati uno per ciascuna delle
amministrazioni presenti nel comitato istituzionale.
Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici di cui all’art. 38 del D. Leg.vo
30/07/1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere
integrato, su designazione del comitato istituzionale,
da esperti di livello scientifico e può comprendere
anche un rappresentante del Dipartimento della
protezione civile.
6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico
Art. 1 D.P.R. n. 90/2007
provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base
1. Ai sensi dell’art. 29 – commi 1 e 4 – del D.L. n. delle designazioni pervenutegli.
1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita
l’Autorità di bacino, che opera in conformità agli
obiettivi della presente legge considerando i bacini
medesimi come ecosistemi unitari.
2. Sono organi dell’Autorità di bacino:
a) il comitato istituzionale;
b) il comitato tecnico;
c) il segretario generale e la segreteria tecnicooperativa.
5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del
comitato istituzionale e provvede alla elaborazione
del piano di bacino avvalendosi della segreteria
tecnico-operativa.
223/2006, convertito con modificazioni, dalla legge
04/082006, n. 248, sono confermati e continuano ad
operare i seguenti organismi, istituiti presso il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare:
a) omissis………
b) Comitati tecnici delle autorità di
bacino di rilievo nazionale ed
internazionale, di cui all’art. 12 della
legge 18/05/1989, n. 183 e successive
modificazioni;
c) Omissis………
Art. 9 D.P.R. n. 140/2009
4. In sede di prima applicazione del presente
regolamento, ferme restando le iniziative di riordino
degli organismi collegiali ai sensi dell’art. 68 del D.L.
25/06/2008. n. 112 e successive modificazioni, la durata
dell’incarico dei componenti degli organismi di cui agli
artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del D.P.R. n. 90/2007, cessa alla
data di entrata in vigore del D.P.R. n. 140/2009 e, con
proprio decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi
componenti che restano in carica non oltre la scadenza
del termine di cui all’art. 12 – comma 1 – del D.P.R. n.
90/2007 che così recita “Gli organismi di cui agli artt.
da 1 a 10, durano in carica 3 anni, decorrenti dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento).
81
ENTE - ISTITUZIONE
Comitato tecnico Autorità di bacino fiume Arno
ESTREMI PROVVEDIMENTO
D.P.G.R. n. 33 del 23/03/2010
PUBBLICAZIONE B.U.R.
B.U.R. N. 16 DEL 07/04/2010
RAPPRESENTANTI
ING. ANGELO VITERBO
Dirigente servizio risorse idriche e rischio idraulico
Ing. NICOLA BERNI
Funzionario del Servizio risorse idriche e rischio
idraulico
82
ENTE – ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Comitato tecnico Autorità di bacino fiume Tevere
Legge 18/05/1989, n. 183 e successive modificazioni –
D.P.R. n. 90/2007 - D.P.R. n. 140/2009
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Tre anni
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 12 legge n. 183/1989
1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita
l’Autorità di bacino, che opera in conformità agli
obiettivi della presente legge considerando i bacini
medesimi come ecosistemi unitari.
2.Sono organi dell’Autorità di bacino:
a) il comitato istituzionale;
b) il comitato tecnico;
c) il segretario generale e la segreteria tecnicooperativa.
5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del
comitato istituzionale e provvede alla elaborazione
del piano di bacino avvalendosi della segreteria
tecnico-operativa.
Art. 12 legge n. 183/1989
5. Il comitato tecnico è presieduto dal segretario
generale dell’autorità di bacino ed è costituito da
funzionari designati uno per ciascuna delle
amministrazioni presenti nel comitato istituzionale.
Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici di cui all’art. 38 del D. Leg.vo
30/07/1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere
integrato, su designazione del comitato istituzionale,
da esperti di livello scientifico e può comprendere
anche un rappresentante del Dipartimento della
protezione civile.
6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico
Art. 1 D.P.R. n. 90/2007
provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base
1.Ai sensi dell’art. 29 – commi 1 e 4 – del D.L. n. delle designazioni pervenutegli.
223/2006, convertito con modificazioni, dalla legge
04/082006, n. 248, sono confermati e continuano ad
operare i seguenti organismi, istituiti presso il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare:
a) omissis………
b) Comitati tecnici delle autorità di bacino di
rilievo nazionale ed internazionale, di cui
all’art. 12 della legge 18/05/1989, n. 183 e
successive modificazioni;
c) Omissis…………
Art. 9 D.P.R. n. 140/2009
4. In sede di prima applicazione del presente
regolamento, ferme restando le iniziative di riordino
degli organismi collegiali ai sensi dell’art. 68 del D.L.
25/06/2008. n. 112 e successive modificazioni, la durata
dell’incarico dei componenti degli organismi di cui agli
artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del D.P.R. n. 90/2007, cessa alla
data di entrata in vigore del D.P.R. n. 140/2009 e, con
proprio decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi
componenti che restano in carica non oltre la scadenza
del termine di cui all’art. 12 – comma 1 – del D.P.R. n.
90/2007 che così recita “Gli organismi di cui agli artt.
da 1 a 10, durano in carica 3 anni, decorrenti dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento).
83
ENTE - ISTITUZIONE
Comitato tecnico Autorità di bacino fiume Tevere
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. N. 30 DEL 12/03/2010
B.U.R. N. 15 DEL 31/03/2010
RAPPRESENTANTI
ING. ANGELO VITERBO
Dirigente servizio risorse idriche e rischio idraulico
DOTT. GEOL. ARNALDO BOSCHERINI
Dirigente servizio geologico e sismico
ING. MAURIZIO GRANDOLINI
Dirigente servizio interventi per il territorio rurale
84
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo
Legge regionale 27 ottobre 1999, n. 26
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Legislatura regionale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Legislatura regionale
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 7
Art. 8
(Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo
sviluppo)
(Composizione del Comitato regionale per la cooperazione
decentrata allo sviluppo)
1. Il Comitato regionale per la cooperazione 1. Il Comitato regionale per la cooperazione
decentrata è costituito da componenti permanenti e
decentrata svolge attività consultive e propositive
da componenti temporanei.
in ordine:
a) alla definizione delle linee programmatiche di 2. Sono componenti permanenti del Comitato e
rimangono in carica per la durata della legislatura:
cui all’art. 10;*
a) il Presidente della Giunta regionale che lo
b) all’ammissibilità dei progetti al patrocinio e al
presiede;
cofinanziamento regionale e di altri organismi
b)
tre componenti designati dall’Associazione
nazionali e internazionali, in conformità a
nazionale dei Comuni d’Italia, sezione
quanto disposto all’art. 13**;
regionale;
c) alle iniziative volte a favorire la più ampia
c) un componente designato dalla delegazione
partecipazione della comunità regionale
regionale dell’Unione nazionale Comuni,
all’individuazione e realizzazione delle
Comunità Enti montani;
politiche
regionali
di
cooperazione
d)
un componente designato dall’Unione Province
internazionale allo sviluppo, anche attraverso
italiane, sezione regionale;
la diffusione dell’informazione, la promozione
e) una componente designata dal Centro per la
ed il coordinamento delle relative attività nel
realizzazione delle pari opportunità tra uomo e
territorio regionale;
donna;
d) alla preparazione della Conferenza biennale
f)
un componente designato dalla Consulta
sulla cooperazione internazionale allo
regionale dell’immigrazione;
sviluppo.
g)
un
componente designato dall’Università per
2. Il Comitato elabora inoltre la relazione sulla
stranieri di Perugia.
situazione della cooperazione internazionale allo
3. Sono componenti temporanei del Comitato i
sviluppo nella regione.
rappresentanti dei gruppi di solidarietà inter-
85
nazionale costituiti e operanti nel territorio regionale,
designati ciascuno da ogni gruppo. I componenti
temporanei restano in carica per la durata del relativo
progetto e partecipano alle riunioni del Comitato senza
1. I componenti permanenti del Comitato di cui diritto di voto.
all’art. 8, comma 2, sono nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale, con le
procedure di cui all’art. 16 della legge regionale
21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 9
(Funzionamento del Comitato regionale per la
cooperazione decentrata allo sviluppo)
2. Il Comitato adotta il regolamento per il proprio
funzionamento entro un mese dall’insediamento.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario della Giunta regionale.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati
a partecipare senza diritto di voto esperti e
rappresentanti di istituzioni, enti, organismi ed
associazioni che abbiano specifico interesse
all’argomento in discussione.
5. Al fine del monitoraggio e della valutazione dei
progetti in corso d’opera o realizzati, il Comitato
può avvalersi di appositi nuclei di valutazione,
costituiti con atto di Giunta e composti da un
rappresentante del gruppo di solidarietà
internazionale interessato, da un esperto in
cooperazione internazionale designato dal
Comitato stesso e da un esperto di cooperazione
internazionale di un organismo nazionale o
internazionale designato dalla Giunta regionale.
Ai fini del monitoraggio la Giunta può avvalersi
altresì di una struttura regionale appositamente
costituita.
……….omissis…………
Compensi: La partecipazione al Comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese di
viaggio secondo quanto previsto dalle norme vigenti per i dirigenti regionali (art. 9 – comma 6 – della
legge regionale n. 26/99).
86
Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo
sviluppo
ENTE - ISTITUZIONE
D.P.G.R. n. 11 del 19 gennaio 2001
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
B.U.R. N. 5 del 31 gennaio 2001
RAPPRESENTANTI
LUOGO E DATA DI NASCITA
Componenti permanenti:
LORENZETTI MARIA RITA
- Presidente Allerona (TR) il 25.12.1955
CIMICCHI STEFANO
Designati dall’A.N.C.I. – Sezione regionale
BOCCALI VLADIMIRO
Perugia (PG) il 7.6.1970
PACIFICI FABRIZIO
Terni (TR) l’8.7.1960
Designato dall’U.N.C.E.M.
FILIPPETTI VALENTINO
Parrano (TR) l’11.9.1956
Designato dall’U.P.I. - Sezione regionale
SPOSICCHI ANTONIO
Marsciano (PG) il 13.10.1956
Designata dal Centro per le pari opportunità tra uomo e donna
BORIOSI PAOLA
Città di Castello (PG) il 29.6.1941
Designata dall’Università per Stranieri di Perugia
CILIBERTI ANNA
Pistoia (PT) il 31.5.1939
87
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato
Legge 11 agosto 1991, n. 266
Legge regionale 25 maggio 1994, n. 15
Decreto del Ministero del Tesoro 8 ottobre 1997
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Biennale
2012
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Presso ogni regione è costituito un fondo speciale Il Comitato di gestione è composto:
al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, a) dal Presidente della Giunta regionale o suo
centri di servizio a disposizione delle
delegato;
organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, b) da
quattro
rappresentanti
delle
con la funzione di sostenerne e qualificarne
organizzazioni di volontariato - iscritte nei
l’attività.
registri regionali - maggiormente presenti nel
Ogni fondo speciale è amministrato da un
territorio regionale, nominati dal Presidente
Comitato di gestione.
del Consiglio regionale;
c) da un membro nominato dal Ministro per gli
affari sociali;
d) da sette membri nominati dagli enti di cui
all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356 e dalle Casse di
risparmio;
e) da un membro nominato dall’Associazione fra
le casse di risparmio italiane secondo le
modalità di cui al successivo comma 8;
f) da un membro in rappresentanza degli enti
locali della regione, nominato secondo le
previsioni delle disposizioni regionali in
materia.
Compensi: La carica di membro del Comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. (Art. 2 – comma terzo – del D.M.
8.10.1997)
88
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
STEFANO BUCARI
(in rappresentanza degli Enti locali)
Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato
D.P.G.R. N. 107 DEL 25/10/2010
B.U.R. N. 52 DEL 10/11/2010
LUOGO E DATA DI NASCITA
Terni il 19/11/1973
89
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale di
gestione dei rifiuti
Art. 12 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 12
Art. 12
Il Comitato svolge funzioni consultive alla Giunta
regionale relative alla gestione di rifiuti, in
particolare per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 3, comma 3 e per problematiche
particolarmente complesse che interessano la
gestione dei rifiuti. Il Comitato adotta un
regolamento per il proprio funzionamento e
organizzazione.
E’ istitutito presso la Direzione regionale
competente in materia di rifiuti, il Comitato di
coordinamento per la gestione del Piano
regionale, nominato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale previa delibera della
Giunta stessa.
Il Comitato è composto da esperti in materia di
rifiuti di cui:
a. tre
designati
dalla
Giunta
regionale, di cui almeno un
componente dell’Osservatorio,
b. uno designato da ciascuna
provincia,
c. uno designato da ciascun ATI.
Compensi: I componenti del Comitato non percepiscono alcun compenso
90
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Comitato di coordinamento per la gestione del Piano
regionale di gestione dei rifiuti
D.P.G.R. N. 116 del 16/12/2009
B.U.R. N. 58 del 30/12/2009
RAPPRESENTANTI
LUOGO E DATA DI NASCITA
TORTOIOLI LUCIANO
(in rappresentanza della Giunta regionale)
MONSIGNORI ANDREA
(in rappresentanza della Giunta regionale)
SALTALAMACCHIA GIOVANNA
(in rappresentanza della Giunta regionale)
VUJOVIC BORISLAV
Perugia il 02/04/1954
(in rappresentanza della Provincia di Perugia)
STOICO MATTEO
Cingoli (MC) il 07/02/1966
(in rappresentanza della Provincia di Terni)
PIERONI PIERPAOLO
Città di Castello (PG) il 23/02/1949
(in rappresentanza dell’ATI n. 1)
PIRO VINCENZO
(in rappresentanza dell’ATI n. 2)
Potenza il 10/05/1958
GALILEI FAUSTO
Gualdo Cattaneo (PG) il 06/09/1952
(in rappresentanza dell’ATI n. 3)
SPINSANTI ROBERTO
Terni il 21/04/1954
(in rappresentanza dell’ATI n. 4)
91
ENTE - ISTITUZIONE
Comitato interistituzionale per le competenze nell’ambito del
trasporto dell’energia elettrica
RIFERIMENTO NORME
D.L. 29/08/2003, n. 239 e successive modificazioni – D.M.
23/12/2009
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Triennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 1/sexies – comma 4/bis – D.L. 239/2003
In caso di mancata definizione dell’intesa con la
regione o le regioni interessate, per il rilascio
dell’autorizzazione, entro i novanta giorni
successivi al termine di cui al comma 3, si
provvede al rilascio della stessa previa intesa da
concludere
in
un
apposito
comitato
interistituzionale, i cui componenti sonio designati,
in modo da assicurare una composizione paritaria,
rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo
economico, dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle infrastrutture e dei
trasporti e dalla regione o dalle regioni
interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione dell’intesa, entro i sessanta giorni
successivi al termine di cui al primo periodo, si
provvede all’autorizzazione con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, integrato con la
partecipazione del Presidente della regione o delle
regioni interessate, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione,, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite le regole di
funzionamento del comitato di cui al presente
comma.
Art. 2 D.M. 23/12/2009
1.Il comitato è composto da tre rappresentanti
effettivi e da tre rappresentanti supplenti dei
Ministeri di cui al comma 2 e da tre
rappresentanti effettivi e da tre rappresentanti
supplenti della regione interessata al rilascio
dell’intesa.
2.Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto, il Ministero dello sviluppo
economico, il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare ed il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti designano
ciascuno un proprio rappresentante effettivo ed un
rappresentante supplente all’interno del comitato.
3.Entro lo stesso termine ciascuna regione
designa, al medesimo scopo, tre rappresentanti
effettivi e tre rappresentanti supplenti.
4.Le designazioni di cui ai commi 2, 3 e 7 sono
inviate senza indugio al Ministero dello sviluppo
economico – Dipartimento per l’energia –
Direzione generale per l’energia nucleare, le
energie rinnovabili e l’efficienza energetica –
Roma.
5.Ove taluna regione non abbia proceduto, nel
predetto termine, alla designazione dei
rappresentanti, si provvede alla nomina di un
commissario ad acta, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa diffida alla regione o alle
regioni inadempienti e previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, integrato con la
partecipazione del Presidente della regione o
delle regioni interessate.
92
Ai componenti del comitato Il commissario dovrà individuare i rappresentanti
interistituzionale non spetta alcun compenso o della regione inadempiente tra i funzionari
regionali aventi competenze specifiche.
rimborso spese comunque denominati.
6.Se nel procedimento autorizzativo sono
interessate più regioni, ai lavori del comitato
partecipano i rappresentanti di tutte le regioni
interessate, ma le votazioni sull’intesa si svolgono
separatamente, per assicurare il carattere
paritario del comitato.
7.I rappresentanti effettivi e supplenti designati
restano in carica per un triennio e, comunque,
fino a quando non vengano sostituiti con nuove
designazioni.
Compensi:
93
ENTE - ISTITUZIONE
Comitato interistituzionale per le competenze nell’ambito
del trasporto dell’energia elettrica
ESTREMI PROVVEDIMENTO
D.P.G.R. N. 31 del 16/03/2010
PUBBLICAZIONE B.U.R.
B.U.R. N. 15 DEL 31/03/2010
RAPPRESENTANTI
LUOGO E DATA DI NASCITA
PIERLUIGI MANNA (membro effettivo)
Dirigente del Servizio Energia – Direzione
regionale sviluppo economico e attività produttive
ENDRO MARTINI (membro effettivo)
Dirigente del Servizio valorizzazione del territorio e
tutela del paesaggio – Direzione regionale ambiente,
territorio e infrastrutture
FRANCESCO CICCHELLA (membro effettivo)
Dirigente del Servizio valutazioni ambientali –
Direzione regionale ambiente, territorio e
infrastrutture
DOMENICO GAMBELUNGHE (membro
supplente)
Responsabile Sezione produzione di energia e
sistemi a rete – Direzione regionale sviluppo
economico e attività produttive
BIAGIO MUNICCHI (membro supplente)
Responsabile
Sezione
pianificazione
del
paesaggio, servizio valorizzazione del territorio –
Direzione regionale ambiente, infrastrutture
ALFREDO MANZI (membro supplente)
Responsabile Sezione valutazione ambientale
strategica, servizio valutazioni ambientali –
Direzione regionale ambiente, territorio e
infrastrutture
94
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Comitato di tutela del marchio mobile in stile prodotto in Umbria
Legge regionale 28 aprile 2009, n. 10
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Cinque anni
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
17/12/2014
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 7
Al Comitato competono i seguenti compiti:
il
progetto
di
a. predisporre
regolamento d’uso di cui all’art. 8
della l.r. 28/04/2009, n. 10
b. esprimere pareri sulle domande di
concessione d’uso del marchio e
sugli atti di cui al comma 3 dell’art.
3;
c. vigilare
sull’osservanza
del
regolamento d’uso di cui all’art. 8 e
proporre le sanzioni conseguenti
alla violazione dello stesso;
d. esercitare gli altri compiti attuativi
della presente legge, eventualmente
attribuiti dalla Giunta regionale.
I parerri di cui alla lett. b), del comma 1 sono
vincolanti.
Art. 6
E’ istituito presso la Giunta regionale il Comitato
di tutela del marchio “Mobile in Stile prodotto in
Umbria”.
Il Comitato è composto da sette esperti designati:
a) due dai Comuni delle aree di eccellenza;
b) uno congiuntamente dalle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Perugia e Terni;
c) uno congiuntamente dalle Associazioni
artigiane maggiormente rappresentative a
livello regionale;
d) uno in rappresentanza dei Consorzi di
Artigiani del Mobile della Regione
Umbria;
e) uno in rappresentanza dell’Università di
Perugia;
f) uno dalla Regione Umbria.
Il Comitato è nominato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale e resta in
carica cinque anni. La costituzione del Comitato
può avvenire qualora siano stati designati almeno
due terzi dei componenti.
Compensi: Ai componenti il Comitato è La Giunta regionale individua la sede del
corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso Comitato.
delle spese di viaggio nella misura prevista dalla
normativa vigente per i dipendenti della Regione
95
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
PIERETTI ANTONIO
Comitato di tutela del marchio Mobile in Stile prodotto in
Umbria
D.P.G.R. n. 118 del 17.12.2009
B.U.R. n. 58 del 30/12/2009
LUOGO E DATA DI NASCITA
Designato dall’Università degli Studi di Perugia
SANTANICCHIA MIRKO
Designato dalla Regione dell’Umbria
DE COSMO GABRIELE
Designato congiuntamente dalle Camere di
Commercio di Perugia e Terni
MARINELLI GRAZIANO
Designato dal Consorzio Smai di Città di Castello
MEOZZI ALESSANDRO
Designato congiuntamente dai Comuni di Città di
Castello, San Giustino, Umbertine e Gubbio
96
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) per la
provincia di Perugia
legge 18/10/2001, n. 383 e successive modificazioni ed
integrazioni
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
Il Comitato riceve i piani di emersione individuale
presentati dai datori di lavoro interessati
all’emersione progressiva ed ha i seguenti compiti:
a) valutare le proposte di progressivo
adeguamento agli obblighi di legge diversi da
quelli fiscali e previdenziali formulando
eventuali proposte di modifica;
b) valutare la fattibilità tecnica dei contenuti del
piano di emersione;
c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge,
temporanee modalità di adeguamento per
ciascuna materia da regolarizzare;
d) verificare la conformità del piano di
emersione ai minimi contrattuali contenuti
negli accordi sindacali.
COMPOSIZIONE
Art. 1/Bis
In ogni capoluogo di provincia sono istituiti
presso le direzioni provinciali del lavoro i
Comitati per il lavoro e l’emersione del
sommerso.
Il Comitato è composto da 16 membri nominati
dal Prefetto; otto dei quali sono designati
rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dal Ministero dell’ambiente,
dall’I.N.P.S., dall’I.N.A.I.L., dalla A.S.L., dal
Comune, dalla Regione e dalla Prefettura –
Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in
maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro,
Il componente designato dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali assume le funzioni di
Presidente.
La
Regione
e
l’A.N.C.I.
provvedono,
rispettivamente, ad individuare, nell’ambito del
territorio provinciale, l’A.S.L. e il comune
competente alla designazione.
Le funzioni di segreteria del CLES sono svolte
dalle direzioni provinciali del lavoro.
Omiss…
Compensi: Non è corrisposto alcun compenso per l’espletamento della carica
97
ENTE - ISTITUZIONE
Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES)
per la provincia di Perugia
D.P.G.R. n. 306 del 30/10/2002
ESTREMI PROVVEDIMENTO
RAPPRESENTANTI
ANNA COVARELLI
B.U.R. n. 50 del 20/11/2002
LUOGO E DATA DI NASCITA
Perugia, 6/10/1952
98
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) per la
provincia di Terni
Legge 18/10/2001, n. 383 e successive modificazioni ed
integrazioni
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
Il Comitato riceve i piani di emersione individuale
presentati dai datori di lavoro interessati
all’emersione progressiva ed ha i seguenti compiti:
e) valutare le proposte di progressivo
adeguamento agli obblighi di legge diversi da
quelli fiscali e previdenziali formulando
eventuali proposte di modifica;
f)
valutare la fattibilità tecnica dei contenuti del
piano di emersione;
g) definire, nel rispetto degli obblighi di legge,
temporanee modalità di adeguamento per
ciascuna materia da regolarizzare;
h) verificare la conformità del piano di
emersione ai minimi contrattuali contenuti
negli accordi sindacali.
COMPOSIZIONE
Art. 1/Bis
In ogni capoluogo di provincia sono istituiti
presso le direzioni provinciali del lavoro i
Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso
(CLES).
Il Comitato è composto da 16 membri nominati
dal Prefetto; otto dei quali sono designati
rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dal Ministero dell’ambiente,
dall’I.N.P.S., dall’I.N.A.I.L., dalla A.S.L., dal
Comune, dalla Regione e dalla Prefettura –
Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in
maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro. Il componente designato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni
di Presidente.
La
Regione
e
l’A.N.C.I.
provvedono,
rispettivamente, ad individuare, nell’ambito del
territorio provinciale, l’A.S.L. e il comune
competente alla designazione.
Le funzioni di segreteria del CLES sono svolte
dalle direzioni provinciali del lavoro.
Omiss…
Compensi: Non è corrisposto alcun compenso per l’espletamento della carica
99
ENTE - ISTITUZIONE
Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES)
per la provincia di Terni
D.P.G.R. N. 306 DEL 30.10.2002
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 85 DEL 19/06/2007
D.P.G.R. N. 100 DEL 20/09/2010
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
SCONOCCHIA SILVESTRI CLAUDIO
N. 50 DEL 20.11.2002
N. 30 DEL 04/07/2007
N. 47 DEL 06/10/2010
LUOGO E DATA DI NASCITA
Roma (RM) il 26.07.1954
100
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 6 della legge regionale
14/12/2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei)
Art. 6 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Legislatura regionale
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 6
(Comitato tecnico-scientifico)
Art. 6
Il Comitato tecnico scientifico svolge i seguenti due
rappresentanti
dell’amministrazione
compiti:
regionale con competenze specifiche nelle
materie oggetto della legge, di cui uno con
a) elabora la proposta di disciplinare
contenente i requisiti per il riconoscimento
funzioni di Presidente, designati dalla Giunta
degli ecomusei stabili sulla base dei criteri
regionale;
di cui all’art. 4, comma 1 della L.R. n. due esperti di comprovata professionalità in
34/2007, da sottoporre all’approvazione
materia di storia, cultura e antropologia
della Giunta regionale;
culturale, geografia e paesaggio e comunque
b) valuta, sulla base del disciplinare i progetti
nelle materie di cui alla legge regionale n.
di fattibilità al fine del riconoscimento degli
34/2007, designati dall’Università degli Studi
ecomusei;
di Perugia;
c) formula proposte ai soggetti che tre rappresentanti designati dal Consiglio delle
provvedono alla gestione;
Autonomie Locali.
d) convoca il Forum degli operatori di
settore;
Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate
e) elabora
indicazioni
e
valutazioni
alla Direzione ambiente e territorio della
periodiche sul funzionamento degli
Regione
ecomusei.
Il Comitato tecnico scientifico adotta un
regolamento interno per il suo funzionamento e
può invitare a partecipare alle proprie sedute
esperti o persone direttamente interessate.
-----------------------------------------------------------Compensi:
Ai
componenti
esterni
all’Amministrazione regionale del Comitato
tecnico scientifico, ai sensi dell’art. 6 – comma 6 –
della l.r. 34/2007, è attribuito un gettone di
presenza determinato con deliberazione della
Giunta regionale n. 1291/2008 di € 150,00.
101
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 6 della legge
regionale 14/12/2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli
ecomusei)
D.P.G.R. n. 114 del 12/11/2010
D.P.G.R. n. 134 del 30/12/2010 Rettifica errore materiale)
B.U.R. n. 56 del 26/11/2010
B.U.R. n. 3 del 19/01/2011
RAPPRESENTANTI
ANTONELLA PINNA
Responsabile sezione musei – Servizio Beni culturali,
con funzioni di Presidente
VALERIA POGGI
Responsabile sezione educazione ed informazione
ambientale del Servizio CRIDEA del Servizio
Valutazioni Ambientali: VIA VAS e Sviluppo
sostenibile della Direzione regionale ambiente,
territorio ed infrastrutture
CRISTINA PAPA
Professore ordinario settore scientifico-disciplinare
“discipline demoetnoantropologiche”della Facoltà di
lettere e filosofia
FABRIZIO FATICHENTI
Professore ordinario settore scientifico-disciplinare
“microbiologia agraria”della Facoltà di agraria
LUCA BRIZIARELLI
Assessore all’Istruzione sociale del comune di
Passignano sul Trasimeno
DANIELE LONGARONI
Vice Sindaco del Comune di Castel Viscardo
MARCO POMPEI
Dipendente ARPA
FRANCESCA TETI
Sezione Educazione ed informazione ambientale del
Servizio VIA VAS e Sviluppo sostenibile della
Direzione regionale Ambiente, territorio ed
infrastrutture(Segreteria tecnica)
ELISABETTA DI GIULIO
Sezione Educazione ed informazione ambientale del
servizio VIA VAS e Sviluppo sostenibile della
Direzione regionale Ambientale, territorio e
infrastrutture (Segreteria tecnica)
102
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità
Art. 11 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
QUINQUENNALE
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 11
Art. 11
(Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la (Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la
vivibilità)
vivibilità)
Il Comitato ha i seguenti compiti:
a) predispone una banca dati finalizzata alla
rilevazione e diffusione della consistenza
dei fenomeni che generano insicurezza, con
particolare riferimento alla percezione
soggettiva dei cittadini umbri. A tal fine il
Comitato si avvale anche dei dati
disponibili e pubblicizzati da altri soggetti
istituzionali;
b) esprime pareri consultivi sui progetti
relativi alla realizzazione degli interventi di
cui alla presente legge;
c) fornisce alla Giunta regionale, al Consiglio
regionale, al sistema delle autonomie
locali, nonché nell’ambito dei lavori della
Conferenza di cui all’art. 10, supporto
informativo ed approfondimenti relativi ai
dati ed alle tendenze sullo stato della
sicurezza;
d) presenta alla Giunta regionale un rapporto
annuale sullo stato della sicurezza in
Umbria, anche al fine della predisposizione
della relazione annuale di cui all’art. 9 –
comma 2 – della presente legge regionale
n. 13/2008
La Regione istituisce il Comitato tecnicoscientifico per la sicurezza e la vivibilità che dura
in carica cinque anni. E’ nominato con decreto
del Presidente della Giunta regionale, previa
delibera della Giunta stessa, sentito il parere della
Commissione consiliare competente in materia. Il
Comitato è composto da tre membri scelti tra
personalità
con
specifiche
competenze
professionali e qualificata preparazione ed
esperienza nel campo delle politiche integrate di
sicurezza e di prevenzione dell’illegalità.
103
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità
D.P.G.R. N. 4 DEL 19/01/2010
B.U.R. N. 4 del 25/01/2010
RAPPRESENTANTI
TAMARA PITCH
Docente Università degli Studi di Perugia
PAOLO MICHELI
Magistrato Tribunale di PerugiaUfficio. GIP
ANDREA PIETROIUSTI
Primo Dirigente Polizia di Stato – Questura di Perugia
104
Comitato “Meeting Internazionale della Grande Età” - Consiglio
Direttivo
ENTE - ISTITUZIONE
Denominazione modificata dall’Assemblea straordinaria del Comitato
TerzafestA nella seduta del 10 dicembre 2001
RIFERIMENTO NORME
Art. 6 dello Statuto del Comitato
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Biennale
16 dicembre 2006
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 6
Il Consiglio direttivo è investito dei poteri di
gestione del Comitato e di organizzazione del
“Meeting Internazionale della Grande Età”
nell’ambito delle indicazioni contenute nel
programma annuale delle attività.
Art. 6
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3
ad un massimo di 9 membri.
Tre ne fanno parte di diritto:
a) n. 1 designato dalla Regione Umbria;
b) n. 1 designato dal Comune di Perugia;
In particolare sono compiti del Consiglio c) n. 1 designato dal Forum del Terzo Settore.
direttivo:
a) eleggere nel proprio seno il Tesoriere con la I rimanenti vengono designati dall’Assemblea.
maggioranza dei due terzi dei componenti;
Il Consiglio direttivo dura in carica due anni e i
b) nominare, se del caso, il Comitato scientifico componenti sono rinominabili.
con funzioni consultive dell’attività del
Comitato;
c) predisporre il programma annuale delle Il Presidente del Consiglio direttivo è eletto
attività corredato dei necessari elementi dall’Assemblea tra i membri del Consiglio
finanziari e contabili, con l’approvazione da medesimo ed è rieleggibile.
parte dell’Assemblea;
d) predisporre ai fini dell’approvazione da
parte dell’Assemblea il rendiconto economico
e finanziario;
e) predisporre gli atti convenzionali di cui
all’art. 1, comma 4*, e adottare il
regolamento interno;
f) assumere personale dipendente o stipulare
contratti d’opera con terzi;
omissis…………
Compensi: L’Assemblea dei promotori ha fissato i compensi solamente per il Presidente del
Consiglio direttivo € 103,29 e per il Tesoriere € 36,15; per gli altri membri le cariche sono gratuite.
105
Comitato “Meeting Internazionale della Grande Età”
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
FEDERICI STEFANO
Consiglio Direttivo
D.P.G.R. n. 265 del 16/12/2004
B.U.R. N. 1 del 5.1.2005
LUOGO E DATA DI NASCITA
Terni (TR) il 16.6.1955
106
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Comitato Permanente per l’Edilizia Residenziale
Art.5 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 5
Art. 5
(Comitato permanente per l‘edilizia residenziale)
(Comitato permanente per l‘edilizia residenziale)
1. È istituito il Comitato permanente per l’edilizia
residenziale, competente a formulare pareri e
proposte per la programmazione regionale e per
l’attività dell’Osservatorio sulla condizione
abitativa.
2. Il Comitato permanente per l’edilizia
residenziale è formato da rappresentanti della
Regione, dell’Associazione nazionale comuni
d’Italia, delle ATER, delle associazioni regionali
delle imprese di costruzione, delle cooperative di
produzione e lavoro e delle cooperative di
abitazione, delle organizzazioni sindacali del
settore delle costruzioni, degli inquilini e dei
proprietari, maggiormente rappresentative a
livello regionale.
3. Il Comitato permanente per l’edilizia
residenziale è costituito e disciplinato con decreto
del Presidente della Giunta regionale. Ad esso si
applica la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e
successive modificazioni.
Compensi: Non indicati
107
ENTE - ISTITUZIONE
Comitato Permanente per l’Edilizia Residenziale
ESTREMI PROVVEDIMENTO
D.P.G.R. 118 del 24.6.2004 (costituzione)
D.P.G.R. n. 153 del 13.8.2004 (integrazione composizione)
D.P.G.R. n. 226 del 19.11.2004 (integrazione composizione)
N. 28 del 7.7.2004
N. 35 del 25.8.2004
N. 52 del 7.12.2004
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
LUOGO E DATA DI NASCITA
ASSESSORE REGIONALE PRO-TEMPORE ALLE
POLITICHE PER LA CASA O SUO DELEGATO
(Presidente)
IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE DELL’UMBRIA
TORTOIOLI LUCIANO
MANCINI GIULIANA
LOMBARDI ADRIANA
IN RAPPRESENTANZA DELL’ ATER DI PERUGIA
PEDINI CARLO
Perugia 17/8/1947
IN RAPPRESENTANZA DELL’ ATER DI TERNI
DI PATRIZI ALFREDO
Terni 1/12/1947
IN RAPPRESENTANZA DELL’ ARUCPL
SACCO FRANCESCO
Panicale 29/4/1964
IN RAPPRESENTANZA DELLA CNA
SARNARI DANIELE
Perugia 6/6/1954
IN RAPPRESENTANZA DELLA CONFAPI
ZAMPETTI MAURIZIO
Foligno 6/5/1966
108
IN RAPPRESENTANZA DELLA CONFARTIGIANATO
Terni 20/2/1954
FLAMINI GIUSEPPE
IN RAPPRESENTANZA DI CONFCOOPERATIVE
Allerona (TR) 12/7/1947
URBANI CLAUDIO
IN RAPPRESENTANZA DI LEGACOOPUMBRIA
BOCCI PAOLO
Città di Castello 14/1/1954
IN RAPPRESENTANZA DELL’UNCI
GIOVAGNONI GIANCARLO
Perugia 7/10/1946
IN RAPPRESENTANZA DELLA CGIL
MIRIMAO SERGIO
Buenos aires (Argentina) 1/11/1954
IN RAPPRESENTANZA DELLA CISL
BIGOTTI ANDREA
Città di Castello 20/11/1942
IN RAPPRESENTANZA DELLA ANIA
PERA LUIGI
Roma 26/03/1939
IN RAPPRESENTANZA DI ASSOCASA
TOGNELLINI FAUSTO
Perugia 29/10/1943
IN RAPPRESENTANZA DI SICET
BACOCCO PAOLO
Otricoli 12/4/1938
IN RAPPRESENTANZA DEL SUNIA
IANNONI ROSSANO
Terni 7/5/1946
109
IN RAPPRESENTANZA DI UNIAT
Terni 13/8/1955
DE SANTIS SIRO
IN RAPPRESENTANZA DELL’UNIONE INQUILINI
Viterbo 4/12/1936
TURCHETTI MAURILIO
IN RAPPRESENTANZA DI APPC
Perugia 23/3/1965
MORETTI CLAUDIO
IN RAPPRESENTANZA DI ASPP
Perugia 15/10/1954
TONZANI ENZO
IN RAPPRESENTANZA DI CONFEDILIZIA
Perugia 22/4/1947
FRONDUTI ARMANDO
IN RAPPRESENTANZA DELL’UPPI
Rocca di Neto (KR) 17/6/1935
MACCHIONE GIUSEPPE
MAINIERO MARIA GRAZIA
(FUNZIONI DI SEGRETARIA)
IN RAPPRESENTANZA DELL’ANCI REGIONALE
WLADIMIRO BOCCALI
Perugia il 7/6/1970
ANNARITA ASTRI
Latina il 3/8/1953
ALDO TARQUINI
Terni il 17/4/1946
IN RAPPRESENTANZA DELLA UIL REGIONALE
ANGELO GAROFALO
Genova il 7/5/1951
IN RAPPRESENTANZA DELL’ANCE UMBRIA
GIANNI MARINELLI
Perugia l’11/5/1964
110
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Comitato
Organizzatore
manifestazione
canottaggio “Memorial Paolo D’Aloja”
internazionale
Atto costitutivo e Statuto del Comitato (art. 5)
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA
DELL’ORGANO
SCADENZA
Edizioni 2010/11/12/13
2013
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 108 del 30.11.2009
PUBBLICAZIONE B.U.R.
B.U.R. N. 56 del 16/12/2009
ATTRIBUZIONI E COMPITI
Art. 5 dello Statuto
Il Comitato è composto, tra gli altri dalla regione Umbria cui spetta la nomina di un rappresentante.
RAPPRESENTANTI
GIANVITTORIO GIANNOTTI
LUOGO E DATA DI NASCITA
Perugia il 13 febbraio 1953
Compensi: Non indicati
111
ENTE - ISTITUZIONE
Comitato scientifico valutazione attività di spettacolo
RIFERIMENTO NORME
Art. 9 della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17
D.P.G.R. N. 97 DEL 30/08/2010
B.U.R. N. 42 DEL 15/09/2010
ESTREMI PROVVEDIMENTO
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Legislatura regionale
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Il Comitato scientifico svolge funzioni consultive in
relazione alla valutazione dei progetti proposti a
contributo regionale e all’individuazione della
rilevanza locale, nazionale e internazionale delle
attività di spettacolo
Il Comitato è composto da non più di cinque
esperti in materia di spettacolo, designati dalla
stessa Giunta regionale e nominati con decreto
del Presidente della Regione
RAPPRESENTANTI
BALDISSERA DI MAURO
PIER GIUSEPPE ARCANGELI
Tollo (CH) il 26/2/1950
Foligno (PG) il 25/01/1944
GIUSEPPINA BONERBA
Fossato di Vico (PG) 28/04/1957
GIANCARLO PALOMBINI
Amatrice (RI) 8/8/1950
ALESSANDRO TINTERRI
Genova 23/09/1953
Compensi: Ai componenti il Comitato non residenti a Perugia, spettano il rimborso spese di viaggio
112
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Comitato Tecnico Regionale per la concessione del contributo nel
pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore
delle imprese artigiane
Legge 25 luglio 1952, n. 949
Legge 7 agosto 1971, n. 685
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Il Comitato delibera la concessione del contributo Il Comitato è composto da:
per il concorso nel pagamento degli interessi sulle a) un rappresentante della Regione il quale
operazioni di credito a favore delle imprese
assume le funzioni di Presidente;
artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di b) due
delle
commissioni
rappresentanti
credito.
regionali dell’artigianato di cui al capo III
della legge 25 luglio 1956, n. 860;
Le spese per il funzionamento del Comitato tecnico c) un rappresentante della Ragioneria generale
regionale sono a carico della Regione.
dello Stato.
Alle riunioni del Comitato assiste
rappresentante della Corte dei Conti.
un
Compensi: Ai membri è corrisposto un gettone di presenza di € 25,82 al lordo delle ritenute di legge.
E’ previsto, inoltre, per l’uso del mezzo privato, il rimborso delle spese di viaggio pari ad un quinto del
costo della benzina super ed il rimborso del costo dell’eventuale pedaggio autostradale. In caso di uso
del mezzo pubblico è previsto il rimborso del costo del biglietto
113
ENTE - ISTITUZIONE
Comitato Tecnico Regionale per la concessione del
contributo nel pagamento degli interessi sulle operazioni di
credito a favore delle imprese artigiane
ESTREMI PROVVEDIMENTO Deliberazione n. 7457 del 6.10.1995
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
B.U.R. N. 56 del 15.11.1995
LUOGO E DATA DI NASCITA
GARGAGLI FAUSTO - con funzioni di Presidente Perugia (PG) il 9.2.1959
114
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Comitato tecnico-consultivo della polizia locale
Art.3 legge regionale 25.1.2005 n. 1 e successive modificazioni
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Intera legislatura
Fine legislatura
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 3
6. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno
e a seguito della richiesta di pareri da parte
della Giunta regionale ai sensi dell’art. 2,
nonché su richiesta del Consiglio regionale per
audizioni in merito alle specifiche funzioni del
Comitato e comunque ogni qualvolta ne
ravveda l’opportunità.
Art. 4
1. Il Comitato ha compiti di studio, informazione e
consulenza tecnica in materia di polizia locale e
formula proposte alla Giunta regionale per la
migliore organizzazione e il coordinamento dei
servizi di Polizia locale.
2. Il Comitato esprime pareri ai sensi dell’art. 2,
comma 2 e formula proposte:
a) sulle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi
del personale addetto ai servizi di polizia locale;
b) sulle caratteristiche e sulla dotazione dei mezzi e
degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e
servizi di polizia locale;
c) sullo svolgimento dei corsi di formazione,
aggiornamento e riqualificazione professionale per
gli addetti alla polizia locale.
Art. 3
3. Il Comitato è così composto:
a) un dirigente della struttura regionale competente in
materia di polizia locale, con funzioni di Presidente;
b) i comandanti dei corpi di polizia municipale di
Perugia e Terni;
c) i comandanti dei corpi di polizia provinciale di
Perugia e Terni;
d) sei rappresentanti dei corpi di polizia locale;
e) due esperti con qualificata competenza in materie
connesse alle attività di polizia locale.
4. I membri.del Comitato di cui alle lettere d) ed e)
del comma 3 sono eletti dal Consiglio regionale. I
membri di cui alle lettere e) sono eletti con voto
limitato.
5. Il Comitato disciplina il proprio funzionamento con
un regolamento interno approvato a maggioranza
dei componenti e trasmesso al Consiglio regionale.
Compensi: Ai componenti del Comitato spettano, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di
viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali a livello dirigenziale
115
ENTE - ISTITUZIONE
Comitato tecnico consultivo della polizia locale
D.P.G.R. N. 98 DEL 10.11.2009 (costituzione)
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 62 DEL 09/06/2010 (sostituzione componente)
PUBBLICAZIONE B.U.R.
B.U.R. N. 53 DEL 25/11/2009
B.U.R. N. 28 DEL 23/06/2010
RAPPRESENTANTI
BERTINELLI CATIA
Dirigente servizio affari giuridico-legislativi e
istituzionali
CAPONI NICOLETTA
Comandante del Corpo di polizia municipale del
Comune di Perugia
BOCCOLINI FEDERICO
Comandante del Corpo di polizia municipale del
Comune di Terni
FISCELLA MICHELE
Comandante del Corpo di polizia provinciale di
Perugia
GIALLETTI GERVASIO
Comandante del Corpo di polizia provinciale di
Terni
DE VINCENZI EMANUELA
CORAGGI LORENZA
MANETTI ROBERTO
PIERINI MARCO
CAMPAGNI GABRIO
LAUDI EROS
BITTARELLI ALVARO
ALIMENTI SABATINO
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
116
ENTE - ISTITUZIONE
Comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport
RIFERIMENTO NORME
Art. 13 della legge regionale 10 luglio 1998, n. 23
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Quinquennale
16 febbraio 2011
ATTRIBUZIONI E COMPITI
Il Comitato vigila sulle attività svolte in materia di
rilascio delle certificazioni di idoneità sportiva
agonistica e per il controllo di qualità.
COMPOSIZIONE
Art. 13
(Comitato tecnico-scientifico per la medicina
dello sport)
2. Il Comitato tecnico scientifico è nominato dal
Presidente della Giunta regionale previa
deliberazione della stessa, ed è composto da:
a) due rappresentanti della Regione di cui un
esperto scelto tra gli operatori dei servizi
pubblici di medicina dello sport;
b) un rappresentante designato dall’Ordine
dei medici del capoluogo regionale;
c) un rappresentante designato su base
regionale dalla F.M.S.I.;
d) un rappresentante designato, su base
regionale, dal CONI.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario regionale dell’Assessorato alla
sanità.
4. I componenti del comitato tecnico-scientifico
per la medicina dello sport restano in carica
cinque anni e possono essere riconfermati.
Compensi: Ai componenti il Comitato spetta un gettone di presenza di € 77,47 al lordo delle ritenute
di legge, per ogni giornata di effettiva presenza alle sedute. Ai componenti non residenti a Perugia
spettano altresì il rimborso delle spese di viaggio e l’eventuale indennità di missione previsti per i
dirigenti regionali (art. 15 – comma 1 della L.R. n. 23/98).
117
ENTE - ISTITUZIONE
Comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport
D.P.G.R. n. 46 del 16.02.2006
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 81 del 11.04.2006
PUBBLICAZIONE B.U.R.
N. 11 del 01.03.2006
N. 19 del 26.04.2006
RAPPRESENTANTI
GIAIMO MARIADONATA
Dirigente Ufficio dirigenziale temporaneo
“Prevenzione” direzione regionale Sanità e Servizi
Sociali
REPACE LUIGI
Dirigente Responsabile Servizio medicina sportiva
U.S.L. n. 1 in rappresentanza della Regione
NOTARISTEFANO SALVATORE
Rappresentante della Federazione Medici Sportivi
Italiani
LENTINI STEFANO
Rappresentante Ordine Provinciale
Chirurghi e Odontoiatri di Perugia
PARISE IVO
Rappresentante del CONI regionale.
Medici
118
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Comitato regionale fondo emergenza incidenti del lavoro
Art. 3 legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Legislatura regionale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Legislatura regionale
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 4
Art. 3
Il Comitato per il fondo emergenza incidenti del lavoro
è composto da:
- Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato
con funzioni di Presidente;
- un componente designato dall’ANCI ed uno
designato dall’UPI;
- tre componenti designati falle OO.SS. maggiormente
rappresentative (CGIL-CIS-UIL-UGL);
- un componente designato dalla Confindustria
Umbria
- un componente designato dalla CONFAPI;
- un componente designato dal CNA;
- un componente designato dalla Associazione
provinciale artigiani provincia Perugia e Terni;
- un componente designato dalla Confartigianato
imprese Umbria;
- un componente designato dalla Union fra gli
artigiani Regione Umbria (CLAAI);
- un componente designato dalla Confederazione
italiana agricoltori Umbria regionale (CIA);
- un componente designato dalla Confagricoltura
regionale;
- un componente designato dalla Col diretti Umbria;
- un componente designato dalla Confcommercio
regionale;
- un componente designato dalla Confesercenti
regionale;
- un componente designato dalla Confcooperative
regionale;
- un rappresentante designato dalla Lega regionale
delle cooperative;
- un componente designato dall’ANMIL Umbria.
Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
provvede alla gestione del Fondo e alla erogazione del
contributo in caso di morte del lavoratore per incidente
del lavoro sulla base delle modalità stabilite dalla
Giunta regionale con regolamento, secondo i seguenti
criteri:
a) il contributo si compone di una parte fissa uguale
per tutti i beneficiari e di una parte variabile da
determinare tenuto conto del reddito complessivo
del nucleo familiare e del numero dei suoi
componenti. La parte variabile del contributo non
può essere superiore al triplo della parte fissa dello
stesso;
c) formula proposte alla Giunta regionale in merito
alle iniziative dirette a favorire la conoscenza e la
sensibilizzazione in ordine al rispetto dei diritti dei
lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) propone alla Giunta regionale indagini e studi
nelle materie di cui alla presente legge.
mpensi: L’incarico dei componenti del Comitato è
svolto a titolo gratuito
119
Comitato regionale fondo emergenza incidenti del lavoro
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
D.P.G.R. N. 122 DEL 10/12/2010
PUBBLICAZIONE B.U.R.
B.U.R. N. 61 DEL 29/12/2010
RAPPRESENTANTI
CARLA
CASCIARI
(in
Presidente Giunta regionale)
rappresentanza
SILVIO RANIERI in rappr. ANCI
GIANFRANCO GARRITANO in rappr. UPI
VASCO CAJARELLI in rappr. CGIL
GIOVANNI CIANI in rappr. CISL
CLAUDIO BENDINI in rappr. UIL
ALBERTO ARATA in rappr. Confindustria
Umbria
MARIO BRUSTENGA in rappr. CONFAPI
FEDERICO PIEMONTI in rappr. CNA
LEONARDO LUCHETTI in rappr. Associazione
Provinciale Artigiani
ANTONIO BRUSCHI in rappr. Confartigianato
Imprese Umbria
VALERIA NISSIM in rappr. Confederazione
Libere Associazioni Artigiani (CLAAI)
CARLA FOIANI in rappr. CIA
120
MICHELA
CARBONARI
in
rappr.
Confagricoltura regionale
ROBERTO MONTAGNOLI in rappr.
Federazione Regionale Col diretti Umbria
GIULIANA
SPATERNA
in
rappr.
Confcommercio dell’Umbria
di
di
di
RICCARDO ROSSI in rappr. di Confesercenti
LORENZO
MARIANI
in
rappr.
di
Confcooperative Umbria
PIO BRACCALENTI in rappr. di Lega Regionale
Cooperative e Mutue dell’Umbria
ALVARO BURZIGOTTI in rappr. di
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del
Lavoro
121
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione consultiva per la pesca professionale e per
l’acquacoltura
Legge regionale 22/10/2008, n. 8
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Intera legislatura
Termine legislatura
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 7
Art. 7
La Commissione svolge funzioni consultive e può
avanzare proposte alla Giunta regionale su iniziative,
indagini e studi relativi alle materie disciplinate dalla
legge n. 15/2008.
La Commissione è nominata, previa deliberazione della
Giunta regionale, con Decreto del Presidente della
Giunta regionale e resta in carica per tutta la durata
della legislatura e continua comunque la propria attività
fino al rinnovo degli organi regionali.
La Commissione adotta un regolamento interno per il
proprio funzionamento.
Uno stesso rappresentante può far parte sia della
commissione consultiva per la pesca professionale e per
l’acquacoltura che della commissione consultiva per la
pesca sportiva.
Le Commissioni di cui sopra possono essere convocate in
seduta congiunta. Alle riunioni il Presidente può invitare,
su specifiche problematiche, anche altri esperti.
E’ istituita presso la Giunta regionale la Commissione
consultiva per la pesca professionale e per
l’acquacoltura, così composta:
dirigente del servizio regionale competente in materia di
pesca professionale ed acquicoltura o suo delegato, con
funzioni di Presidente;
dirigente del servizio regionale competente in materia di
pesca sportiva o suo delegato;
dirigente del servizio regionale competente in materia di
sanità veterinaria e sicurezza alimentare o suo
delegato;
dirigente del servizio programmazione e gestione
ittiofaunistica di ciascuna Provincia o suo delegato;
un rappresentante designato da ciascuna delle
associazioni nel settore dell’acquacoltura e della pesca
professionale, che operano a livello regionale;
un rappresentante designato dall’A.R.P.A.;
un esperto in gestione ittica e biologica della pesca,
designato dall’Università degli Studi di Perugia;
un rappresentante designato dalle due associazioni
ambientalistiche e naturalistiche maggiormente
rappresentative a livello regionale.
Compensi: Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso
122
ENTE – ISTITUZIONE
Commissione consultiva per la pesca professionale e per
l’acquacoltura
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 83 del 09/10/2009 (costituzione)
PUBBLICAZIONE B.U.R.
N. 48 del 28/10/2009
RAPPRESENTANTI
Dirigente del servizio regionale competente in materia
di pesca professionale ed acquicoltura o suo delegato,
con funzioni di Presidente
Dirigente del servizio regionale competente in materia
di pesca sportiva o suo delegato
Dirigente del servizio regionale competente in materia
di sanità veterinaria e sicurezza alimentare o suo
delegato
VOLPI LINO (designato dalla Provincia di Perugia)
Nato a Pietralunga (PG) il 10/04/1955
VIALI PAOLO (designato dalla Provincia di Terni)
Nato a Terni il 09/02/1954
MARIAN MARIANI LORENZO (designato dalla Confcooperative
Unione Regionale dell’Umbria)
BIB
PEDETTI GRAZIANO (designato dall’Associazione
nazionale cooperative agroalimentari dell’Umbria)
BIBI GIULIANO (designato dalla Federazione
Regionale Agricoltori Umbri)
Nato a Perugia il 18/12/1971
Nato a Perugia il 01/08/1952
Nato a Perugia il 24/10/1945
STUFARA VALENTINA (designato dall’A.R.P.A.
Perugia)
Nata a Terni il 04/03/1974
LORENZONI MASSIMO (designato dall’Università
degli Studi di Perugia)
Nato a Roma il 25/01/1958
PIPPI MARCO (designato da Legambiente Umbria)
Nato a Perugia il 29/04/1957
CHIACCHIERA ALVARO (designato da WWF sezione
regionale di Perugia
Nata a Todi (PG) il 03/01/1944
123
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
NOMINA
Commissione consultiva per la pesca sportiva
Legge regionale 22/10/2008, n. 15
GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO Intera legislatura
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Termine legislatura
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 7
Art. 7
La Commissione svolge funzioni consultive e può
avanzare proposte alla Giunta regionale su
iniziative, indagini e studi relativi alle materie
disciplinate dalla legge n. 15/2008.
La Commissione è nominata, previa deliberazione
della Giunta regionale, con Decreto del Presidente
della Giunta regionale e resta in carica per tutta la
durata della legislatura e continua comunque la
propria attività fino al rinnovo degli organi
regionali.
La Commissione adotta un regolamento interno per
il proprio funzionamento.
Uno stesso rappresentante può far parte sia della
commissione consultiva per la pesca professionale e
per l’acquacoltura che della commissione consultiva
per la pesca sportiva.
Le Commissioni di cui sopra possono essere
convocate in seduta congiunta. Alle riunioni il
Presidente può invitare, su specifiche problematiche,
anche altri esperti.
E’ istituita presso la Giunta regionale la
Commissione consultiva per la pesca sportiva, così
composta:
dirigente del servizio regionale competente in
materia di pesca sportiva o suo delegato, con
funzioni di Presidente;
dirigente del servizio regionale competente in
materia di pesca professionale ed acquacoltura o
suo delegato;
dirigente del servizio programmazione e gestione
ittiofaunistica di ciascuna Provincia o suo
delegato;
rappresentante designato dalle due associazioni
ambientalistiche e naturalistiche maggiormente
rappresentative a livello regionale di cui alla lett.
h) del comma 1);
un rappresentante designato da ciascuna delle
quattro associazioni dei pescatori sportivi
riconosciute a livello nazionale, maggiormente
rappresentative e presenti in forma organizzata nel
territorio regionale
un rappresentante designato dall’A.R.P.A.;
Compensi: Ai componenti della Commissione non un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino,
spetta alcun compenso
designato dall’Università degli Studi di Perugia;
124
Commissione consultiva per la pesca sportiva
ENTE – ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. n. 77 del 30/09/2009 (costituzione)
N. 46 del 14/10/2009
RAPPRESENTANTI
Dirigente del servizio regionale competente in materia
di pesca sportiva o suo delegato con funzioni di
Presidente
Dirigente del servizio regionale competente in materia di
pesca professionale ed acquicoltura o suo delegato
VOLPI LINO (designato dalla Provincia di Perugia)
Nato a Pietralunga (PG) 10/04/1955
VIALI PAOLO (designato dalla Provincia di Terni)
Nato a Terni il 09/02/1954
PIPPI MARCO (designato da Legambiente Umbria)
Nato a Perugia il 29/04/1957
CHIACCHIERA ALVARO (designato da WWF Sezione
Nato a Todi (PG) il 03/01/1944
regionale di Perugia)
NEVINI ROBERTO (designato dalle Associazioni dei
pescatori sportivi)
Nato a Terni il 02/02/1948
VICI CLAUDIO (designato dalle Associazioni dei
pescatori sportivi)
Nato a Terni il 25/06/1959
MAGGI VALENTINO (designato dalle Associazioni dei
Nato a Orvieto (TR) il 13/11/1944
pescatori sportivi)
LANARI MARIO (designato dalle Associazioni
dei pescatori sportivi)
Nato a Bettona (PG) il 15/08/1942
RAPI GIACOMO (designato dall’ARPA Perugia)
Nato a Perugia il 19/03/1972
LORENZONI MASSIMO (designato dall’Università
degli Studi di Perugia)
Nato a Roma il 25/01/1958
125
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione di certificazione dell’unità di competenza “Esercitare
le attività di assistenza al riconoscimento dei crediti formativi”
DELIB. G.R. N. 1429 DEL 03/09/2007
DELIB. G.R. N. 181 DEL 25/02/2008
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONE E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 3 dell’all. n. 4 alla delib. G.r. n.
181/2008
La Commissione di certificazione ha
natura pubblica ed è costituita con atto
del Servizio istruzione. La Commissione
definisce le proprie modalità operative
nel rispetto delle linee di procedimento e
verbalizza le proprie attività, nel rispetto
dei principi di tracciabilità delle
decisioni assunte. La Commissione
procede, successivamente all’esame
delle evidenze, ad:
. audizione del richiedente, rivolta alla
presentazione motivata del curriculum
vitae e delle evidenze,
in modo
funzionale alla loro valutazione in
termini di pertinenza e significatività;
. colloquio rivolto alla valutazione delle
conoscenze e delle abilità acquisite,
integrato dall’esame degli esiti della
valutazione didattica sulla base della
documentazione fornita dal soggetto
attuatore il percorso.
Sulla base degli elementi raccolti, la
Commissione formula per iscritto il
proprio giudizio in merito alla
certificazione degli apprendimenti, che
comunica al richiedente, ciò costituendo
atto conclusivo del procedimento.
Art. 3 dell’all. n. 4 alla delib. G.r. n. 181/2008
La Commissione è composta da 8 membri:
a) n. 2 rappresentanti del Servizio regionale istruzione, di cui
uno con funzioni di Presidente, uno con funzioni di garanzia
della correttezza metodologica del procedimento di
certificazione;
b) n. 2 rappresentanti del Servizio regionale politiche attive del
lavoro, di cui uno con funzioni di segretario, uno in qualità
di membro;
c) n. 1 rappresentante della Provincia di Perugia, in qualità di
membro;
e) n. 1 rappresentante della Provincia di Terni, in qualità di
membro;
f) n. 2 esperti dell’ambito professionale oggetto di
certificazione, designati dal Servizio istruzione.
126
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Commissione di certificazione dell’unità di
competenza “Esercitare le attività di assistenza al
riconoscimento dei crediti formativi”
D.P.G.R. N. 127 DEL 18/11/2008 – D.P.G.R. N. 40
DEL 22/05/2009 (sostituzione)
D.P.G.R. N. 93 DEL 12/08/2010 (sostituzione)
N. 55 DEL 03/12/2008 – N. 26 DEL 10/06/2009
N. 40 DEL 01/09/2010
RAPPRESENTANTI
LORELLA LA ROCCA
Presidente
CARLA COLLESI
Membro
SIMONA DIOSONO
Membro
MARCO RUFFINO
Esperto
MASSIMO MANSUETI
Membro
STEFANIA GATTI
Membro
CRISTINA GRANIERI
Segretaria
127
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione di controllo degli studenti
Art. 7 della legge regionale 28 marzo 2006 n. 6
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Biennale
27/01/2011
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 8
Art. 7
1. Per garantire il coinvolgimento e l’effettiva
partecipazione degli studenti al controllo sulla qualità
degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 3, è
istituita una commissione di nove studenti eletti
contestualmente alle elezioni per la nomina della
rappresentanza studentesca negli organi universitari, di
cui sette dell’Università degli Studi di Perugia, uno
dell’Università per Stranieri di Perugia e uno degli altri
istituti di cui all’articolo 2.
2. Gli istituti individuati all’articolo 2 comunicano alla
Regione e all’Agenzia di cui all’articolo 9, entro e non
oltre venti giorni dalla data delle elezioni studentesche,
i nominativi degli eletti ai sensi del comma l.
3. La Commissione elegge con voto limitato, al proprio
_______________________________________________ interno, nella sua prima seduta, il Presidente con
funzioni di coordinatore dei lavori della Commissione
medesima e un vice presidente ed approva a
maggioranza dei due terzi dei componenti il
regolamento interno.
4. La Commissione di cui al comma l, costituita con
decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in
carica due anni.
5. La Commissione è convocata dal Presidente almeno
ogni trenta giorni, e comunque ogni qualvolta la
maggioranza dei componenti ne faccia richiesta, e
può usufruire dei locali dell’Agenzia di cui all’articolo
9 per lo svolgimento delle proprie riunioni.
1. La Commissione di cui all’art. 7 ha diritto di
accesso nei locali destinati ai servizi e verifica
l’adeguatezza degli stessi rispetto alle esigenze degli
studenti.
2. La Commissione esprime pareri e formula
proposte sugli interventi di cui all’art. 3 della L.R. n.
6/2006 ed esprime pareri sugli atti di
programmazione.
3. La Commissione presenta annualmente alla
conferenza permanente Regione-Università una
relazione sulla qualità dei servizi erogati
dall’Agenzia di cui all’art. 9 e sull’attuazione di
programma annuale di cui all’art. 5.
Compensi: Non indicati
128
ENTE – ISTITUZIONE
Commissione di controllo degli studenti
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 46 del 19/03/2007 (costituzione)
D.P.G.R. n. 76 del 28/5/2007(sost.componente)
D.P.G.R. n. 151 del 30/10/2007 (sost. componente)
D.P.G.R. n. 12 del 27/01/2009 (costituzione)
D.P.G.R. n. 19 del 05/03/2009 (sost. componente)
D.P.G.R. n. 91 del 21/10/2009 (sost. Componente)
PUBBLICAZIONE B.U.R.
N. 6 del 11/02/2009
N. 13 del 25/03/2009
N. 49 del 04/11/2009
RAPPRESENTANTI
LUOGO E DATA DI NASCITA
Iscritti Università degli Studi di Perugia
ALESSANDRO TASSI
Città della Pieve (PG) il 12/04/1989
ALBERTO ODDO
Empoli (FI) il 29/8/1985
SIMONE MORETTI
Gualdo Tadino (PG) il 13/04/1988
NICCOLO’ CASINELLI
Sora (FR) il 10/02/1986
LEONARDO ESPOSITO
Rieti il 24/09/1987
TOMMASO MANGLAVITI
Napoli il 16/12/1984
GIANLUCA MARTINI
Anagni (FR) il 11/04/1981
Iscritti Università per Stranieri di Perugia
AURORA FILPI
Palermo (PA) il 09/04/1985
Iscritti Istituti Universitari ed Istituti superiori di grado universitario con sede in Umbria
MANUEL CARRION HURTADO
Quito (Equador) il 23/09/1983
129
ENTE - ISTITUZIONE
Commissione d’esame per il rilascio dell’attestato di capacità
professionale per l’esercizio dell’attività di trasportatore su strada
di merci e viaggiatori della Provincia di Terni
RIFERIMENTO NORME
Art. 105 – comma 3 – lett. g) del D. Lgs. n. 112/1998
Art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 – Determinazione dirigenziale
n. 1948 del 24/11/2006 della Provincia di Terni
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
triennale
Tre anni da decreto di nomina del Presidente della Provincia
di Terni
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 105 – comma 3 – lett. G) D. Lgs. N. 112/1998
Art. 50 D. Lgs. N. 267/2000
Sono attribuite alle Province, ai sensi del comma 2
dell’art. 4 della legge 15/03/1997, n. 59, le funzioni
relative:
g) agli esami per il conseguimento dei titoli
professionali di autotrasportatore di merci per conto
terzi e di autotrasporto di persone su strada e
dell’idoneità ad attività di consulenza per la
circolazione di mezzi di trasporto su strada;
La Commissione d’esame è nominata con decreto
del Presidente della Provincia, dura in carica tre
anni ed è composta anche da un rappresentante
della Regione Umbria, esperto delle materie
d’esame
Compensi: Non indicati
130
ENTE – ISTITUZIONE
Commissione d’esame per il rilascio dell’attestato di
capacità professionale per l’esercizio dell’attività di
trasportatore su strada di merci e viaggiatori della Provincia
di Terni
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 9 del 28/01/2010
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
GAROFANI ANTONELLA
B.U.R. N. 8 DEL 17/02/2010
LUOGO E DATA DI NASCITA
Rappresentante
regionale
in
seno
alla
Commissione in qualità di esperta delle materie
d’esame
131
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione
Tecnica
Regionale
per
l’accertamento
dell’adeguato livello di conoscenza e competenza professionale in
capo agli imprenditori agricoli
D.G.R. 20 febbraio 2002 n. 150
D.G.R. 11 giugno 2002 n. 123
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
La Commissione accerta il possesso del requisito
di sufficiente capacità professionale degli
imprenditori agricoli, a seguito della presa
d’atto dell’approvazione da parte della
Commissione
Europea,
recepita
con
deliberazione della Giunta regionale 20/2/2002
n. 150
Un rappresentante della Regione con funzioni di
Presidente;
un rappresentante della Regione con funzioni di
Vice-Presidente;
un rappresentante della Regione con funzioni di
segretario;
un rappresentante della Federazione Regionale
Coltivatori Diretti dell’Umbria in qualità di
membro effettivo;
un rappresentante della Confederazione Italiana
Agricoltori dell’Umbria in qualità di membro
effettivo;
un rappresentante della Federazione Regionale
Italiana Agricoltori Umbri in qualità di membro
effettivo;
un rappresentante della Federazione Regionale dei
Dottori Agronomi e Forestali in qualità di membro
effettivo;
un rappresentante del Collegio dei Periti Agrari
Umbri quale membro effettivo;
Compensi: Non indicati
132
Commissione Tecnica Regionale per l’accertamento
dell’adeguato livello di conoscenza e competenza
professionale in capo agli imprenditori agricoli
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. n. 59 del 14 marzo 2005
N. 14 del 30.3.2005
RAPPRESENTANTI
FABRIZI SILVIA
PRIMIERI
Presidente
GIAMPIETRO Presidente supplente
BARDANI DANIELA
Segretaria
SPOSICCHI ANTONIO
Componente
MARCELLI MARCELLO
Componente
CASAGRANDE CRISTIANO Componente
NERI GABRIELLA
Componente
FIENI ENRICO
Componente
ORSINI CHERUBINI MARCO Componente
MENAGUALE LUIGI
Supplente
Rappr. Federazione Regionale Dottori
Agronomi e Forestali Umbria
SABELLI DANIELA
Supplente
Rappr. Federazione Agricoltori Umbri
BELLUCCI ANTONIO
Supplente
Rappr. Collegio Provinciale Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati
133
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione
istruttoria
integrata - IPPC
autorizzazione
ambientale
D. Lgs. N. 59/2005 art. 5
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA
DELL’ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Non indicata
Non indicata
D.P.G.R. n. 227 del 3/8/2005
D.P.G.R. n. 148 del 18/10/2007
N. 35 del 17/8/2005
N. 47 del 31/10/2007
ATTRIBUZIONI E COMPITI
La Commissione ha il compito di fornire all’autorità competente statale, anche attraverso
sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, un parere
istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in
merito a ciascuna domanda di autorizzazione. E’ istituita c/o il Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.Lgs. 18/2005 n. 59 di cui ala delega contenuta nell’art.
22 della L. 306/03. (DGR 1312/2005)
RAPPRESENTANTI
ADRIANO ROSSI
Nato a San Venanzo (TR) il 30/4/1953
Compensi: I compensi relativi all’incarico verranno definiti con apposito decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.P.R. 90/2007
134
ENTE - ISTITUZIONE
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
Commissione provinciale immobili di notevole interesse
pubblico e aree tutela paesaggistica Perugia
GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA DELL’ORGANO Legislature regionale
ATTRIBUZIONI, COMPITI e COMPOSIZIONE
Con atto regionale e' istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare
proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e
delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136;
Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni
architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I
restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione tra soggetti con
particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio.
Compensi: Non indicati
135
ENTE – ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Commissione provinciale immobili di notevole interesse
pubblico e aree tutela paesaggistica Perugia
D. Lgs. 22/012004, n. 42, art. 137 – D.G.R. 14/06/2005, n.
954
D.P.G.R. N. 39 del 06/02/2006
B.U.R. N. 10 DEL 22/02/2006
RAPPRESENTANTI
COSTANTINO CENTRONI
Direttore regionale Soprintendente regionale Beni
Attività Culturali
VITTORIA GARIBALDI
Soprintendente Beni Architettonici e paesaggistici
dell’Umbria
MARIA ROSARIA SALVATORE
Soprintendente Beni Archeologici dell’Umbria
LUCIANO TORTOIOLI
Direttore regionale Politiche Ambientali,
Infrastrutture
GIORGIO FLAMINI
Membro Esperto
ANDREA SISTI
Membro Esperto
FRANCO MEZZANOTTE
Membro Esperto
CRISTINA PAPA
Membro Esperto
GUGLIELMO SCATTONI
Membro Esperto
DONATELLA VENTI
Membro Esperto
136
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione regionale per la cooperazione sociale
Art. 8 legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
SCADENZA
D.P.G.R.. n. 110 del 19/05/2006
D.P.G.R. n. 147 del 15/12/ 2008
B.U.R. N. 61 del 31/12/2008
Legislatura regionale
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
ARTICOLO 8
ARTICOLO 8
La Commissione si dota di un regolamento per il suo
funzionamento.
4. La Commissione si avvale, per l'assolvimento dei
compiti e delle funzioni attribuite dalla legge 17
febbraio 2005, n. 9, della struttura regionale
competente in materia di politiche sociali e delle
strutture territoriali facenti capo agli ambiti di cui
alla delibera del Consiglio regionale n. 759 del 20
dicembre 1999.
(Commissione regionale per la cooperazione sociale)
1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione
regionale per la cooperazione sociale della quale fanno
parte:
a) l'assessore regionale ai servizi sociali che la presiede
o un suo delegato;
b) il direttore della direzione sanità e servizi sociali o un
suo delegato;
c) un dirigente regionale per ciascuna struttura
competente in materia sociale, in materia di sanità, di
lavoro e formazione professionale;
d) tre rappresentanti con comprovata esperienza nel
settore sociale designati dalle associazioni regionali
delle cooperative che risultino aderenti alle associazioni
nazionali della cooperazione;
e) tre esperti in materia di cooperazione sociale
designati dalla Giunta regionale;
f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori;
g) due rappresentanti delle associazioni degli utenti;
h) quattro rappresentanti dei comuni capofila di ambito,
indicati dal Consiglio delle autonomie locali;
i) il dirigente del settore lavoro delle province di Perugia
e Terni.
2. La nomina dei componenti è effettuata dalla Giunta
regionale ed essi restano in carica per la durata della
legislatura.
Compensi: . Ai componenti della Commissione, con esclusione dei dipendenti regionali, spetta una
indennità forfettaria per ogni giornata di seduta di euro 30,00 nonché il rimborso delle spese previste
dalle vigenti disposizioni per il personale regionale di più elevato livello funzionale.
137
RAPPRESENTANTI
LUOGO E DATA DI NASCITA
ASSESSORE REGIONALE AI SERVIZI SOCIALI O Presidente
SUO DELEGATO
DIRETTORE REGIONALE SANITA’ E SERVIZI
SOCIALI O SUO DELEGATO
GIULIANO COMPAROZZI
ADRIANA LOMBARDI
Dirigente regionale servizio affari generali e amministrativi,
personale del sistema sanitario regionale, formazione degli
operatori e strategie di comunicazione
Dirigente regionale del Servizio programmazione socio –
assistenziale, progettualità del territorio e azioni coordinate con gli
Enti locali
BALDISSERA DI MAURO
Direttore regionale del Servizio Attività culturali e spettacolo
VLADIMIRO ZAFFINI
Rappresentante della lega regionale cooperative e mutue
dell’Umbria
CARLO DI SOMMA
Rappresentante di Confcooperative Umbria
FABIO VALLORINI
Rappresentante Associazione generale cooperative italiane Umbria
ENRICO LIBERA
Membro designato dalla Giunta regionale
CRISTIANO CASTRICHINI
Membro designato dalla Giunta regionale
TONINO CIARLORA
Membro designato dalla Giunta regionale
SERENA MORIONDO
Rappresentante C.G.I.L. regionale Umbria
CLAUDIO RICCIARELLI
Rappresentante C.I.S.L. regionale Umbria
CLAUDIO BENDINI
Rappresentante U.I.L. regionale Umbria
MASSIMO CAMERIERI
Rappresentante associazione utenti – Ce.S.A.C.
CARLA FALCINELLI
Rappresentante associazione utenti – CONS.UT.
DANILA VIRILI
Dirigente servizi saociali Comune di Terni
PATRIZIA BRUTTI
Dirigente settore servizi sociali Comune di Perugia
CLARA NESCI
Rappresentante del Comune di Città di Castello
ANNA ASTRI
Dirigente Area Diritti di cittadinanza del Comune di Foligno
ADRIANO BEI
Direttore dell’Area lavoro, formazione ed istruzione della
Provincia di Perugia
FRANCO FOGLIANO
Dirigente del servizio politiche formative e lavoroProvincia di TR
138
ENTE - ISTITUZIONE
Commissione per la verifica annuale dell’attuazione della
convenzione tra Regione Umbria-Università degli Studi di
Perugia - Servizio Fisica Sanitaria
RIFERIMENTO NORME
DGR N. 257/04 e DGR N. 598/2001
ESTREMI PROVVEDIMENTO
D.P.G.R. N. 82 del 11/04/2006
PUBBLICAZIONE B.U.R.
B.U.R. N. 19 del 26/4/2006
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Aprile 2009
ATTRIBUZIONE, COMPITI E COMPOSIZIONE
Viene costituita una Commissione per la verifica annuale dell’attuazione della convenzione,
nonché per verifiche periodiche dell’attività. Della commissione fanno parte: Il Dirigente
responsabile del Servizio IV, Prevenzione e Sanità Pubblica, Direzione Regionale Sanità e
Servizi Sociali, che la coordina; un docente universitario, fisico, esperto in materia di
radiazioni ionizzanti e con competenze nell’ambito della fisica medica e sanitaria; un dirigente
in rappresentanza della ASL;
L’Università degli Studi di Perugia – Servizio di fisica Sanitaria dovrà produrre alla regione
apposito rendiconto dell’attività annuale nonché il paino delle necessità funzionali per l’anno
successivo: questi dovranno essere esaminati ed approvati dalla Regione.
RAPPRESENTANTI
GIAIMO MARIADONATA
Coordinatore
FELICIONI DANIELA
Componente
BORIO RITA
Rappresentante Università Studi Perugina
Compensi: Non indicati
139
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ESTREMI PROVVEDIMENTO
Commissione scientifica “Edoardo Ruffini”
Art. 3 Regolamento
D.P.G.R. n. 152 dell’8/11/2007
PUBBLICAZIONE B.U.R.
N. 50 del 21/11/2007
ORGANO CUI SPETTA LA
DESIGNAZIONE
GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Quadriennale
ATTRIBUZIONE COMPITI E COMPOSIZIONE
Art. 3
La commissione scientifica del premio Edoardo Ruffini è nominata dal Presidente della Classe di Scienze Morali, storiche
e filologiche dell’Accademia nazionale dei Lincei come segue:
a) tre soci nazionali o corrispondenti dell’Accademia dei Lincei, classe di scienze morali, storiche e
filologiche, scelti rispettivamente tra i membri delle categorie: scienze filosofiche, scienze
giuridiche, scienze sociali e politiche;
b) un professore ordinario o associato della facoltà di giurisprudenza dell’Università di Perugia,
designato dal Consiglio di facoltà;
c) un rappresentante designato dalla Regione Umbria, sentito il Centro Studi Giuridici e Politici.
La commissione viene rinnovata per intero ogni quattro anni, ma i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di morte o
dimissioni di taluno dei componenti, o di trasferimento ad altra sede del componente sub. b), viene nominato, con gli stessi
criteri, un sostituto fino al rinnovo della commissione. La commissione elegge al suo interno un Presidente tra i membri di
cui sub. a). Il voto del Presidente prevale in caso di parità.
Art. 4
La commissione scientifica, in base alle disponibilità risultanti e comunicate dagli organi amministrativi dell’Accademia,
delibera annualmente se bandire il concorso per uno o più premi, ovvero se accantonare le somme per accrescerle alle
disponibilità dell’esercizio successivo. Mediante il bando, la commissione potrà delimitare, secondo criteri di rotazione,
l’area disciplinare, nell’ambito delle scienze umane, alla quale sarà destinato il premio bandito. Per area disciplinare si
intende, a questi fini, una materia o un gruppo di materie, nell’ambito del piano di studi di una facoltà, o di facoltà affini.
La Commissione potrà stabilire, di volta in volta, speciali requisiti di qualificazione, come il possesso di un determinato
curriculum di studi, ovvero un certo voto di laurea al duplice fine di assicurare un elevato livello dei concorrenti, e di
evitare che un numero eccessivo di partecipanti renda difficile o impossibile la scelta.
Art. 7
E’ in facoltà della commissione scientifica deliberare, per i singoli premi, se fungere essa stessa da commissione
giudicatrice del concorso, eventualmente associandosi membri esperti di una particolare; ovvero nominare una apposita
commissione per ciascun premio, determinandone in conformità dell’art. 3 la composizione e fissandone i criteri di azione.
RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE
CAMPIANI MARCO LUCIO
LUOGO E DATA DI NASCITA
Nato a Roma il 10/2/1955
Compensi: Nessun compenso previsto
140
Commissione per la classificazione e riclassificazione
delle strutture ricettive alberghiere
ENTE - ISTITUZIONE
Art. 7 – comma sette - Legge regionale 27 gennaio
1993, n. 4 (la suddetta legge regionale è stata
abrogata dall’art. 109 della legge regionale
27/12/2006, n. 18) In attesa trasferimento funzioni
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO ORGANO
ATTRIBUZIONE, COMPITI E
COMPOSIZIONE
ART. 7 – comma 7 -
La Giunta regionale, previo parere della commissione regionale per la classificazione e la vigilanza sulle
strutture ricettive alberghiere istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, attribuisce la
classifica definitiva entro novanta giorni dall' inizio dell' attività dell' esercizio, con provvedimento da
pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Compensi: Ai membri estranei all’Amministrazione regionale è corrisposto, per ogni giornata di seduta, lo stesso trattamento
economico previsto per i componenti del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali, nonché il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi di trasporto ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura
prevista per i dipendenti regionali, se viene utilizzato il proprio automezzo.
Ai sensi dell’Art. 3 della L.R. n. 16/2002 concernente: “Soppressione del Comitato regionale di Controllo sugli atti degli Enti
locali” gli importo delle indennità di presenza e dei rimborsi spese continuano ad applicarsi fino alla disciplina organica delle
indennità relative alle nomine e designazioni di competenza della Regione.
141
ENTE - ISTITUZIONE
Commissione per la classificazione e riclassificazione delle
strutture ricettive alberghiere (la suddetta Commissione è
stata soppressa dall’art. 109 della legge regionale 27/12/2006,
n. 18) E’ ancora vigente ed in attesa di trasferimento funzioni.
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 283 del 27.10.2005
PUBBLICAZIONE B.U.R.
N. 47 del 9.11.2005
RAPPRESENTANTI
ANTONIO BRUNELLI
Presidente
FABRIZIA PIASTRELLI
Componente effettivo e Vice Presidente
PIERA SENSI
Componente effettivo e Vice Presidente
NADIA CIBOTTOLA
componente supplente
GIULIANO GIORGI
componente supplente
ELISABETTA RUOZI BERETTA
componente supplente
MAURIZIO BUSSOLATI
Componente effettivo
AUGUSTO RAICONI
Componente supplente
Rappresentante Unione Regionale Albergatori Umbri Confcommercio
Rappresentante Unione Regionale Albergatori Umbri Confcommercio
Rappresentante dell’Assindustria
Rappresentante dell’Assindustria
SIMONA BALDUCCI
Segretaria
SERENELLA PETINI
Segretaria supplente
142
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione medica regionale per i ricorsi di non idoneità
alla pratica sportiva
Art. 9 legge regionale 10/07/1998 n. 23
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Quinquennale
16 novembre 2009
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 9
Art. 9
(Commissione medica regionale per i ricorsi)
(Commissione medica regionale per i ricorsi)
soggetti
non
riconosciuti
idonei 3. La Commissione dura in carica cinque anni ed
1. Ai
all’espletamento
dell’attività
sportiva
è composta da:
agonistica viene rilasciato certificato di non
a) un medico specialista in medicina dello
idoneità in conformità al decreto del Ministro
sport che svolge anche le funzioni di
della Sanità del 18 febbraio 1982.
Presidente;
b) un medico specialista in medicina interna o
2. In caso di esito negativo degli accertamenti
in materie equivalenti;
sanitari volti a valutare l’idoneità all’attività
c) un medico specialista in cardiologia;
sportiva agonistica e non agonistica, gli
d) un medico specialista in ortopedia;
interessati possono, entro trenta giorni,
e) un medico specialista in medicina legale e
proporre istanza di revisione alla Commissione
delle assicurazioni.
sanitaria prevista dall’art. 6 del decreto del
I componenti della Commissione possono
Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982 e
essere riconfermati.
nominata dal Presidente della Giunta
regionale, previa deliberazione della stessa. La
Omissis
Commissione dovrà pronunciarsi entro i
successivi trenta giorni dal ricevimento 5. Per ciascun componente effettivo è nominato un
dell’istanza.
supplente che partecipa alle sedute in caso di
assenza o impedimento del componente
effettivo.
Compensi: Ai componenti spetta, per ogni giornata di effettiva presenza alle sedute, un gettone di
presenza di € 77,47 al lordo delle ritenute di legge. Ai componenti non residenti a Perugia spettano
altresì il rimborso spese di viaggio e l’eventuale indennità di missione previsti per i dirigenti regionali
(Art. 15 – comma primo – della L.R. 10 luglio 1998, n. 23).
143
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Commissione medica regionale per i ricorsi di non idoneità
alla pratica sportiva
D.P.G.R. n. 32 del 22/03/2010 (Rinnovo componenti)
B.U.R. N. 16 DEL 07/04/2010
RAPPRESENTANTI
Dott.ssa GABRIELLA FUSO
Presidente - Azienda Ospedaliera di Perugia specialista in medicina della sport.
Dott. ERMANNO TRINCHESE
Vicepresidente - Azienda Ospedaliera di Perugia Specialista medicina dello sport
Dott. ALESSANDRO MONACO
Azienda Ospedaliera di Perugia - specialista in
medicina interna – componente effettivo
Dott. VINCENZO COSTANTINI
Azienda Ospedaliera di Perugia - specialista in
medicina interna - componente supplente
Dott. MAURO FALEBURLE
Azienda Ospedaliera di Perugia - specialista in
cardiologia - componente effettivo
Dott. GIANLUCA ZINGARINI
Azienda Ospedaliera di Perugia - specialista in
cardiologia - componente supplente
Dott. ETTORE COSTABILE
Azienda Ospedaliera di Perugia - specialista in
ortopedia - componente effettivo
Dott. ANTONELLO PANTI
Azienda Ospedaliera di Perugia - specialista in
ortopedia – componente supplente
Dott.ssa LAURA PAGLICCI REATTELLI
Azienda Ospedaliera di Perugia – specialista in
medicina legale – componente effettivo
Dott. STEFANO RIGHI
Azienda USL n. 2 – specialista in medicina legale
– componente supplente
MARIA ELENA MOLINARI
Segretaria
144
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione paritetica per la stesura di programmi di
accertamento in materia di imposta regionale sulle attività
produttive (I.R.A.P.)
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .
Decreto Ministro delle Finanze 10 febbraio 2000, n. 77.
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 24 Decreto legislativo n. 446/1977
(Poteri alle Regioni)
Art. 2 D.M. n. 77/2000
La Commissione paritetica è composta per metà da
Le Regioni a Statuto ordinario possono rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria e
disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi per metà da rappresentanti della Regione; di essa fa
in materia di imposte sul reddito, le procedure parte, altresì, senza diritto di voto, un
applicative dell’imposta.
rappresentante
designato
dall’Associazione
regionale dell’ANCI.
La contestazione delle violazioni alle norme
compete alle Amministrazioni regionali.
Il numero complessivo dei componenti la
Commissione non può essere inferiore a quattro né
La legge suddetta può prevedere la stipula di superiore ad otto, oltre al rappresentante designato
convenzioni con il Ministero delle finanze per dall’Associazione regionale dell’ANCI.
l’espletamento, in tutto o in parte, delle attività di
liquidazione, accertamento e riscossione La Commissione è costituita con provvedimento del
dell’imposta, nonché per le attività concernenti il Direttore regionale delle Entrate, La Presidenza
relativo contenzioso, secondo le disposizioni in della Commissione è attribuita ad un dirigente
materia di imposte sui redditi.
rappresentante della Regione.
Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria ed i
comandi della Guardia di Finanza cooperano
per l’acquisizione ed il reperimento degli
elementi utili per l’accertamento dell’imposta e
per la repressione delle violazioni, procedendo
anche di propria iniziativa secondo le norme e
con le facoltà stabilite dalle singole leggi
regionali o, in loro mancanza, secondo le facoltà
loro attribuite dalla normativa tributaria statale,
trasmettendo agli Uffici regionali i relativi
verbali e rapporti.
Compensi: Non previsti dalla normativa di riferimento.
145
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Commissione paritetica per la stesura di programmi di
accertamento in materia di imposta regionale sulle attività
produttive (I.R.A.P.)
D.P.G.R. n. 1 del 10.1.2001
N. 4 del 24.1.2001
Provvedimento del Direttore regionale delle Entrate in data
22.5.2001 – prot. n. 13597.
RAPPRESENTANTI
ORTOLANI ANDREA
CARLONI AMATO
- Presidente -
Dirigente dell’Ufficio temporaneo entrate e fiscalità
regionali.
Dirigente del Servizio ragioneria.
146
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
Commissione per l’inclusione nell’elenco
regionale dei collaudatori tecnicoamministrativi di opere pubbliche
Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70,
modificata con L.r. n. 30/98
GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Legislatura regionale
SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO
Legislatura regionale
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 1
Istituzione dell’elenco regionale dei collaudatori
Per le opere pubbliche, di competenza regionale, per quelle per le
quali spetta alla Regione la nomina del collaudatore, per quelle
eseguite dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici locali, i
collaudatori sono scelti tra gli iscritti nell’elenco regionale istituito
con la presente legge, secondo le modalità appresso indicate.
Art. 2
Iscrizione nell’elenco
Nell’elenco regionale dei collaudatori possono esser iscritti:
a) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie
e forestali con almeno 5 anni di servizio di ruolo
nell’Amministrazione dello Stato, della Regione e di altri Enti
pubblici;
b) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie
e forestali, nonché periti industriali, elettrotecnici, elettronici,
in telecomunicazioni o equipollenti, liberi professionisti che
siano iscritti all’albo professionale da almeno 5 anni ed
abbiano progettato, diretto o collaudato opere di enti
pubblici;
c)
laureati in discipline amministrative particolarmente esperti
in materie di opere pubbliche con almeno 5 anni di servizio
di ruolo nell’Amministrazione dello Stato, della Regione e di
altri Enti pubblici;
d) geometri per i collaudi di straordinaria manutenzione di
opere pubbliche con almeno 10 anni di servizio di ruolo
nell’Amministrazione dello Stato, della Regione o di altri Enti
pubblici, ovvero che siano iscritti all’albo professionale da
almeno 10 anni ed abbiano progettato, diretto o collaudato
opere di enti pubblici.
Art. 3
La inclusione nel suddetto elenco, su richiesta degli
interessati, è disposta da una Commissione
nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale composta come segue:
- membro della Giunta regionale o suo delegato
con funzioni di presidente;
- 3 funzionari designati dalla Giunta regionale;
- 3 membri eletti dal Consiglio regionale, con voto
limitato, nell’ambito degli appartenenti alle
categorie di cui al precedente art. 2
Compensi: Ai membri estranei all’Amministrazione regionale è corrisposto, per ogni giornata di seduta, lo stesso
trattamento economico previsto per i componenti del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali, nonché
il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi di trasporto ed il rimborso delle spese di
viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali, se viene utilizzato il proprio automezzo.
147
ENTE - ISTITUZIONE
Commissione per l’inclusione nell’elenco regionale dei
collaudatori tecnico-amministrativi di opere pubbliche
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 61 del 10 marzo 2006
D.P.G.R. n. 115 del 26/05/2006
N. 15 del 29/03/2006
N. 28 del 14/06/2006
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
LUOGO E DATA DI NASCITA
GIALLONGO VENERA
Presidente
Avola (SR) il 15.3.1947
GRANDOLINI MAURIZIO
Membro
Perugia il 15.12.1951
MERINI ALBERTO
Membro
Spoleto il 5.6.1952
MANCINI GIULIANA
Membro
Foligno il 13.7.1955
MASTROFORTI RENZO
Membro
Perugia il 18.8.1951
SOLINAS GIOVANNI
Membro
Perugia il 13.1.1958
MASSACCESI ANTONIO
Membro
Trevi il 30.10.1939
148
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione per la radioprotezione
Art. 3 Legge regionale 6 dicembre 2002 n. 25
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Triennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
2010-2012
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 3
(Commissione per la radioprotezione)
1. È istituita, presso la Direzione regionale Sanità e servizi
sociali, la Commissione per la radioprotezione, di seguito
denominata “Commissione”, organismo tecnico consultivo
ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del D.lgs. n. 230/95, a
cui sono attribuiti i seguenti
compiti:
a) esprimere parere tecnico obbligatorio preventivo sulle
istanze ai fini del rilascio del nulla osta per le attività
comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo
medico di categoria B;
b) assicurare il supporto tecnico all’Autorità ai fini del
parere per il rilascio del nulla osta di categoria A, ai sensi
dell’articolo 28 del D.lgs. n. 230/95;
c) esprimere parere tecnico sulle istanze per il rilascio del
nulla osta di categoria B, per scopi diversi da quello
medico, su eventuale richiesta del Prefetto, ai sensi
dell’articolo 29, comma 2, secondo periodo del D.lgs. n.
230/95.
4. La Commissione dura in carica tre anni ed è costituita
con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla
base delle designazioni effettuate dalla Giunta regionale,
con riferimento ai membri di cui alle lettere a), b), c), d)
del comma 2, e dagli organismi previsti dalle lettere e), f),
g) del comma 2 e dal comma 3.
5. La Commissione, una volta insediata, approva il
regolamento organizzativo che disciplina, in particolare, la
periodicità delle riunioni, le modalità di valutazione
tecnica delle richieste di parere, il numero minimo di
partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri. La
Direzione regionale Sanità e servizi sociali assicura il
supporto organizzativo alla Commissione.
Art. 3
(Commissione per la radioprotezione)
2. La Commissione è presieduta dal Dirigente del Servizio
competente della Direzione regionale Sanità e servizi sociali, o
da un dirigente suo delegato, ed è composta da:
a) un fisico esperto in fisica medica, come definito ai sensi del
decreto legislativo del 26 maggio 2000, n.187, articolo 2,
comma 1, lettera i);
b) un esperto qualificato iscritto all’elenco di cui all’articolo
78 del D.lgs. n. 230/95, almeno di secondo grado;
c) un medico specialista in medicina nucleare o in
radioterapia o, in caso di non disponibilità di tali specialisti,
in radiodiagnostica;
d) un medico specialista in medicina del lavoro,
preferibilmente in possesso della qualifica di medico
autorizzato di cui all’articolo 88 del D.lgs. n. 230/95;
e) un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente (ARPA);
f) un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;
g) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del
fuoco.
3. La Commissione è integrata da un rappresentante della
Prefettura
presso la quale è istruita la pratica di cui all’articolo 29,
comma 2, secondo periodo del D.lgs. n. 230/95.
Compensi: Ai componenti della Commissione per la radioprotezione, estranei alla amministrazione
regionale, spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, nella misura deliberata dalla
Giunta regionale, nel rispetto delle leggi vigenti.
149
ENTE - ISTITUZIONE
Commissione per la radioprotezione
ESTREMI PROVVEDIMENTO
D.P.G.R. N. 34 DEL 23/03/2010 (costituzione)
PUBBLICAZIONE B.U.R.
N. 16 DEL 07/04/2010
RAPPRESENTANTI
DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE, SANITA’ VETERINARIA,
Presidente
SICUREZZA ALIMENTARE DELLA
DIREZIONE REGIONALE SANITA’ E
SERVIZI SOCIALI, O SUO DELEGATO
BORIO RITA
Componente
GOBBI GIANNI
Componente
ARISTEI CYNTHIA
Componente
ABBRITTI GIUSEPPE
Componente
ANGELUCCI MONICA
Componente
MARINI GIAMPAOLO
Componente
TORRIGLIA DANIELE
Componente
FATTORINI MAURIZIO
Componente
MONNI RICCARDO
Componente
D’ALESSANDRO MARIA LUISA
Componente
FERZOCO VINCENZO
Componente
RESPONSABILE SEZIONE SANITA’
PUBBLICA
Segretario
150
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione per la valutazione dei provvedimenti da adottare nei
confronti delle imprese di condizionamento olio di oliva vergine
e/o extravergine di origine italiana, sottoposte a contestazione
dall’Ispettorato C.le Repressione Frodi
D.G.R. 29 dicembre 2001 n. 1664 in applicazione del D.Lgs
19.10.1999 n. 426 – D.M. 29/4/04 e 4/6/04 – e Reg CE
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
La Commissione è composta da:
La Commissione valuta i provvedimenti da
adottare nei confronti dei frantoiani esprimendo
parere circa l’assoluzione, revoca a tempo,
sospensione,
richiamo,
ammonimento
o
quant’altro.
a) dal dirigente del servizio credito agrario –
controlli esterni – garanzia delle produzioni
della Direzione regionale attività produttive,
cultura, formazione, istruzione e lavoro con
funzione di presidente;
b) da 2 membri della sezione “calamità
naturali, garanzia delle produzioni agricole
e sanzioni amministrative” del servizio
credito agrario, controlli esterni, garanzia
delle produzioni della Direzione regionae
attività produttive del servizio credito
agrario, controlli esterni, garanzia delle
produzioni della Direzione regionae attività
produttive;
c) da 2 membri della sezione “Funzioni
regionali U.M.A., interservizi provinciali di
Terni e struttura agricola territoriale di
Terni”
d) da un rappresentante della Segreteria
generale della Presidenza della Giunta
regionale – Servizio affari giuridici e
legislativi;
e) da un rappresentante del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
Compensi: non indicati
151
Commissione per la valutazione dei provvedimenti da
adottare nei confronti delle imprese di condizionamento
olio di oliva vergine e/o extravergine di origine italiana,
sottoposte a contestazione dall’Ispettorato C.le Repressione
Frodi
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. 10 luglio 2004 n. 139
N. 34 del 18.8.2004
RAPPRESENTANTI
PERGOLARI PAOLO
Componente con funzioni di Presidente
HOLL ALVARO – GAGLIARDONI ALDO
Componenti
ALPINI MAURIZIO- SBRENNA PIERO
Componenti
BALSAMO MARINA
Componente
DIRETTORE O SUO DELEGATO DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI
152
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione Provinciale Integrazione Salariale Agricola di
Perugia
Art. legge 8 agosto 1972, n. 457 (legge 4/12/1993, n. 491 e
decreto legislativo 4/6/1997, n. 143)
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
La legge 8 agosto 1972, n. 457, recante:” Il comma 2 dell’art. 14 della legge 457/1972
Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed disciplina la composizione della commissione di cui
assistenziali nonché disposizioni per la trattasi, come di seguito specificato:
integrazione del salario in favore dei lavoratori
- la commissione è composta dal Direttore
agricoli(1/circ.)”, stabilisce, al titolo II, di
dell’Ufficio Provinciale del lavoro e della
concedere ai lavoratori agricoli a tempo
massima occupazione, in qualità di
indeterminato, sospesi temporaneamente dal
Presidente, da un funzionario del Ministero
lavoro per causa di intemperie stagionali o per
dell’agricoltura e foreste, dal Direttor della
altre cause non imputabili al datore di lavoro o
sede dell’Istituto nazionale della previdenza
al lavoratore, un trattamento sostitutivo della
sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori
retribuzione. In particolare l’art.14 della legge
e da tre rappresentanti dei datori di lavoro
soprarichiamata, al comma 1 stabilisce che il
designati dalle rispettive organizzazioni
trattamento sostituivo della retribuzione è
sindacali di categoria più rappresentative
corrisposto
dall’Istituto
Nazionale
della
operanti nella provincia (…).
Previdenza Sociale su deliberazione di una
- Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce
commissione ad hoc istituita presso ogni sede
che per ciascuno dei membri suindicati può
provinciale
dell’Istituto
stesso,
con
essere nominato un supplente.
provvedimento
del
direttore
dell’Ufficio
- Il componente della Commissione, già
provinciale del lavoro e della massima
individuato in un funzionario ministeriale,
occupazione.
è designato dalla Regione.
Compensi: Non previsti
153
Commissione Provinciale Integrazione Salariale Agricola
di Perugia
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. n.197 del 16/10/2006
N. 49 del 25/10/2006
RAPPRESENTANTI
FERDINANDO SEGRETO - membro titolare
Nato a Massacra (TA) il 12/3/1943
GIACOMO ANGELELLI membro supplente
Nato a Guidonia Montecelio (RM) il 10/2/1958
154
ENTE - ISTITUZIONE
Commissione Provinciale Integrazione Salariale Agricola di
Terni
RIFERIMENTO NORME
Art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e decreto legislativo
4/6/1997, n. 143)
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
La legge 8 agosto 1972, n. 457, recante:” Il comma 2 dell’art. 14 della legge 457/1972
Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed disciplina la composizione della commissione di cui
assistenziali nonché disposizioni per la trattasi, come di seguito specificato:
integrazione del salario in favore dei lavoratori
- la commissione è composta dal Direttore
agricoli(1/circ.)”, stabilisce, al titolo II, di
dell’Ufficio Provinciale del lavoro e della
concedere ai lavoratori agricoli a tempo
massima occupazione, in qualità di
indeterminato, sospesi temporaneamente dal
Presidente, da un funzionario del Ministero
lavoro per causa di intemperie stagionali o per
dell’agricoltura e foreste, dal Direttore della
altre cause non imputabili al datore di lavoro o
sede dell’Istituto nazionale della previdenza
al lavoratore, un trattamento sostitutivo della
sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori
retribuzione. In particolare l’art.14 della legge
e da tre rappresentanti dei datori di lavoro
soprarichiamata, al comma 1 stabilisce che il
designati dalle rispettive organizzazioni
trattamento sostituivo della retribuzione è
sindacali di categoria più rappresentative
corrisposto
dall’Istituto
Nazionale
della
operanti nella provincia (…).
Previdenza Sociale su deliberazione di una
- Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce
commissione ad hoc istituita presso ogni sede
che per ciascuno dei membri suindicati può
provinciale
dell’Istituto
stesso,
con
essere nominato un supplente.
provvedimento
del
direttore
dell’Ufficio
- Il componente della Commissione, già
provinciale del lavoro e della massima
individuato in un funzionario ministeriale,
occupazione.
è designato dalla Regione.
Compensi: Non previsti
155
Commissione Provinciale Integrazione Salariale Agricola
di Terni
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. N. 207 DEL 13/11/2006 – D.P.G.R. N. 115 DEL
15/11/2010
N. 53 del 22/11/2006
N. 115 del 15/11/2010
RAPPRESENTANTI
MAURIZIO ALPINI - membro titolare
Nato a Terni il 9/9/1953
FIORENZO PACIFICI membro supplente
Nato a Calvi dell’Umbria il 22/3/1955
156
Commissione provinciale per l’Artigianato di Terni
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Art. 4 della Legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e
successive modificazioni
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Quinquennale
11 febbraio 2013
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 2
(Funzioni)
Art. 4
(Composizione)
1. Le commissioni provinciali per l’artigianato, 1. Le commissioni provinciali per l’artigianato
aventi sede nei capoluoghi di provincia,
sono costituite con decreto del Presidente della
svolgono, ai sensi dell’art. 9 della legge 8
Giunta regionale e durano in carica cinque
agosto 1985, n. 443, le seguenti funzioni:
anni.
a) curano la tenuta dell’Albo delle imprese 2. Ciascuna commissione provinciale per
artigiane, deliberando, per il rispettivo
l’artigianato è composta da undici membri di
territorio, sulle iscrizioni, modificazioni e
cui:
cancellazioni in relazione alla sussistenza,
a) sei membri titolari di imprese artigiane o
modificazione o perdita dei requisiti delle
soci artigiani di società, iscritte all’Albo
imprese artigiane;
provinciale da almeno tre anni, designati
b) effettuano ogni trenta mesi la revisione
dalle associazioni sindacali di categoria a
dell’Albo;
struttura nazionale, firmatarie dei contratti
c) provvedono al rilascio dei certificati, atti e
collettivi di lavoro, regolarmente costituite
visure secondo le risultanze dell’Albo delle
ed operanti nella provincia e con un numero
imprese artigiane.
di iscritti pari ad almeno il dieci per cento
dell’Albo provinciale;
2. Presso ciascuna commissione provinciale è
b) il responsabile dell’Ufficio provinciale
istituito un servizio di informazione, al quale è
dell’Istituto nazionale della previdenza
affidato il compito di assicurare agli
sociale (INPS) o suo delegato;
imprenditori artigiani il necessario supporto
c) il responsabile dell’Ufficio provinciale
tecnico e amministrativo su tutte le
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione
problematiche attinenti al settore.
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o suo
delegato;
d) il responsabile della Direzione provinciale
Art. 3
del lavoro o suo delegato;
(Compiti)
e) due esperti designati dalle associazioni
1. Le commissioni provinciali per l’artigianato
sindacali di categoria a struttura nazionale
hanno inoltre il compito di:
firmatarie dei contratti colletti-
157
a) concorrere a promuovere la tutela,
vi di lavoro, regolarmente costituite ed
valorizzazione
e
sviluppo
dello
operanti nella provincia e con un numero di
artigianato;
iscritti pari ad almeno il dieci per cento dell’Albo
b) fornire contributi tecnici alla Regione con
provinciale.
riferimento all’attività program-matoria e
legislativa nel settore;
3. I componenti le commissioni provinciali per
c) concorrere con la commissione regionale
l’artigianato, di cui al comma 2, lettera a),
allo svolgimento di indagini e rilevazioni
decadono dall’incarico in caso di perdita dei
statistiche sulle attività artigiane, anche
requisiti prescritti.
utilizzando, a tal fine, l’Albo;
d) elaborare, anche ai fini della precedente 4. I componenti le commissioni provinciali per
lett. c), una relazione annuale sulla
l’artigianato di cui al comma 2, lettere a) ed e)
situazione dell’artigianato nel territorio di
decadono dall’incarico in caso di mancata
competenza;
partecipazione a tre sedute consecutive, senza
e) svolgere ogni altro compito ad esse
giustificato motivo.
attribuito con legge.
5. La decadenza è dichiarata con decreto del
2. Le commissioni provinciali per l’artigianato
Presidente della Giunta regionale.
possono organizzarsi in sezioni permanenti di
lavoro con competenze specifiche ed hanno la 6. Le commissioni provinciali per l’artigianato
facoltà di chiamare a farne parte esperti
eleggono, nel proprio seno, il presidente ed il
esterni a titolo consultivo.
vice presidente, scegliendo quest’ultimo tra i
titolari di imprese artigiane o soci artigiani di
società.
Compensi: Ai sensi dell’art. 29 della l.r. 42/1998, per il Presidente della Commissione è previsto un
gettone di presenza di € 77,00 lordi, ridotto del 30% per i componenti e gli esperti esterni, fatte salve le
ulteriori determinazioni del combinato disposto dell’art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005 e
dell’art.29, comma 1 della legge n. 248/2006
158
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
Commissione provinciale per l’Artigianato di Terni
D.P.G.R. N. 8 DEL 11/02/2008
D.P.G.R. N. 89 DEL 15/10/2009 (sostituzione componente)
D.P.G.R. N. 55 DEL 31/05/2010 (sostituzione componente)
D.P.G.R. N. 74 DEL 27/07/2010 (sostituzione componente)
N. 9 DEL 27/2/2008
N. 48 DEL 28/10/2009
N. 27 DEL 16/06/2010
N. 38 DEL 18/08/2010
LUOGO E DATA DI NASCITA
Designati dalla Confederazione Nazionale Artigianato e piccola e media impresa – Ass.ne Prov.le di
Terni, ai sensi dell’art.4, comma 2, lett.a) ed e), l.r. 42/1988
PONSANESI LUCIO (componente)
Monte S. Pietrangeli (AP) il 27.11.1947
ADRIANO MARTA (componente)
Montecchio (TR) il 29/4/1955
CAVALLORO CLAUDIO (componente)
Porano (TR) il 30.12.1959
GIULIO CESARE PROIETTI
Terni il 03/08/1950
Designati dalla Confartigianato – Imprese – Sede Provinciale di Terni, ai sensi dell’art. 4, comma 2,
lett. a) ed e), l.r. 42/1988
DIMITRI LIBRIANI (componente)
Terni il 17/1/1965
PIETRO MARCELLI(componente)
San Gemini (TR) il 25/1/1958
FABIO PIACENTI (componente)
Guardea (TR) il 21/7/1962
GIAN MARCO SCOPERTINI (esperto)
Terni il 17/1/1966
In rappresentanza dell’I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Terni, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett.b),
l.r. 42/1988
VERA CARDAIOLI (componente effettivo) In Direttore della sede provinciale dell’INPS di Terni
caso di sua assenza o impedimento è designato
Nicola Baragatti – funzionario dell’INPS)
159
In rappresentanza dell’INAIL – Ufficio Provinciale di Terni, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. c) l.r.
42/1988
Dirigente dell’Ufficio provinciale dell’INAIL di
NISTRI LORENZA (componente effettivo)
In caso di sua assenza o impedimento è Terni
nominato FRANCIA FABIO
In rappresentanza della Direzione Provinciale del Lavoro di Terni, ai sensi dell’art. 4, lett.d), l.r.
42/1988
SABATINO CHELLI (componente effettivo)
In caso di sua assenza o impedimento è
designato Adriano Bartolucci
Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di
Terni
160
Commissione provinciale per l’Artigianato di Perugia
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Art. 4 della Legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e
successive modificazioni ed integrazioni
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Quinquennale
FEBBRAIO 2013
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 2
Art. 4
(Composizione)
(Funzioni)
2. Le commissioni provinciali per l’artigianato, aventi sede nei 7. Le commissioni provinciali per l’artigianato sono costituite con
decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica
capoluoghi di provincia, svolgono, ai sensi dell’art. 9 della
cinque anni.
legge 8 agosto 1985, n. 443, le seguenti funzioni:
a) curano la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane, 8. Ciascuna commissione provinciale per l’artigianato è composta
da undici membri di cui:
deliberando, per il rispettivo territorio, sulle iscrizioni,
a) sei membri titolari di imprese artigiane o soci artigiani di
modificazioni e cancellazioni in relazione alla
società, iscritte all’Albo provinciale da almeno tre anni,
sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti delle
designati dalle associazioni sindacali di categoria a
imprese artigiane;
struttura nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di
b) effettuano ogni trenta mesi la revisione dell’Albo;
lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella provincia e
c) provvedono al rilascio dei certificati, atti e visure
con un numero di iscritti pari ad almeno il dieci per cento
secondo le risultanze dell’Albo delle imprese artigiane.
dell’Albo provinciale;
2. Presso ciascuna commissione provinciale è istituito un servizio
b) il responsabile dell’Ufficio provinciale dell’Istituto
di informazione, al quale è affidato il compito di assicurare
nazionale della previdenza sociale (INPS) o suo delegato;
agli imprenditori artigiani il necessario supporto tecnico e
c) il responsabile dell’Ufficio provinciale dell’Istituto
amministrativo su tutte le problematiche attinenti al settore.
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) o suo delegato;
Art. 3
d) il responsabile della Direzione provinciale del lavoro o suo
(Compiti)
delegato;
e) due esperti designati dalle associazioni sindacali di
2. Le commissioni provinciali per l’artigianato hanno inoltre il
compito di:
categoria a struttura nazionale firmatarie dei contratti
a) concorrere a promuovere la tutela, valorizzazione e
collettivi di lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella
sviluppo dello artigianato;
provincia e con un numero di iscritti pari ad almeno il dieci
b) fornire contributi tecnici alla Regione con riferimento
per cento dell’Albo provinciale.
all’attività program-matoria e legislativa nel settore;
9. I componenti le commissioni provinciali per l’artigianato, di cui
c) concorrere con la commissione regionale allo
al comma 2, lettera a), decadono dall’incarico in caso di perdita
svolgimento di indagini e rilevazioni statistiche sulle
dei requisiti prescritti.
attività artigiane, anche utilizzando, a tal fine, l’Albo;
10. I componenti le commissioni provinciali per l’artigianato di cui
d) elaborare, anche ai fini della precedente lett. c), una
al comma 2, lettere a) ed e) decadono dall’incarico in caso di
relazione annuale sulla situazione dell’artigianato nel
mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza
territorio di competenza;
giustificato motivo.
e) svolgere ogni altro compito ad esse attribuito con legge. 11. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della
2. Le commissioni provinciali per l’artigianato possono
Giunta regionale.
organizzarsi in sezioni permanenti di lavoro con competenze Le commissioni provinciali per l’artigianato eleggono, nel proprio
specifiche ed hanno la facoltà di chiamare a farne parte seno, il presidente ed il vice presidente, scegliendo quest’ultimo tra i
esperti esterni a titolo consultivo.
titolari di imprese artigiane o soci artigiani di società.
Compensi: L’art. 29 della l.r. 42/1988, prevede per il Presidente della Commissione un gettone di presenza pari a € 77 lordi, ridotto del
30% per componenti e gli esperti esterni, fatte salve ulteriori determinazioni del combinato disposto dall’art. 1 comma 58 della legge
266/2005 e dell’art. 29 comma 1 della legge 248/2006
161
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Commissione provinciale per l’Artigianato di Perugia
D.P.G.R. n. 108 del 10/05/2006
D.P.G.R. n. 19 del 29/2/2008 (Ricostituzione commissione)
D.P.G.R. n. 70 del 02/09/2009 (Sostituzione componente)
D.P.G.R. n. 109 del 1/12/2009 (Sostituzione componente)
N. 26 del 31/05/2006 - N. 13 del 19/03/2008
N. 41 del 16/09/2009 - N. 57 del 23/12/2009
RAPPRESENTANTI
LUOGO E DATA DI NASCITA
Lettera a) designati dalla Confederazione Nazionale Artigianato
MAURO BORGIA
Tuoro sul Trasimeno il 25/3/1949
MARIO ROSSI
Perugia il 13/8/1964
SIRO CASTELLANI
Spoleto il 20/3/1956
PASQUALE TROTTOLINI
Arbon (Svizzera) l’8/6/1965
Lett. b): Designati dalla Confartigianato
GIANFRANCO BARLOZZI
Perugia il 12/8/1949
VALTER ALUNNI BRECCOLENTI
Perugia l’8/5/1943
GIANNI SMACCHI
Nocera Umbra il 22/12/1959
GIANLUCA TRIBOLATI
Foligno il 7/5/1967
Lett. c): in rappresentanza dell’I.N.P.S. – Direzione Provinciale
RICCARDO TRAUZZOLA (in caso di assenza
Gabrielli Goteri)
Lett. d): in rappresentanza dell’I.N.A.I.L.
ALESSANDRA LIGI (in caso di assenza Albertina
Monacelli)
Lett. e): in rappresentanza Direzione Provinciale del Lavoro
GAETANO ARMINO (in caso di assenza Dina
Musio)
162
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di
esproprio di Perugia
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni
Legge regionale 30 dicembre 1998, n. 52
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Legislatura regionale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Legislatura regionale
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 2 della legge regionale n. 52/1998
Art. 1 della legge regionale n. 52/1998
Le riunioni delle Commissioni sono valide con la
presenza della metà più uno dei componenti.
Le determinazioni delle commissioni sono adottate
a maggioranza dei presenti, in caso di parità
prevale il voto del presidente.
Per il proprio funzionamento le commissioni
adottano un regolamento interno in conformità alle
disposizioni di cui alla legge regionale n. 52/1998
ed alle direttive emanate dalla Regione.
Le commissioni provinciali di cui all’art. 16 della
legge 22/10/1971, n. 865 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono costituite con
decreto del Presidente della Giunta regionale su
conforme delibera della stessa.
Art. 41 D.P.R. n. 327/2001
Nell’ambito delle singole regioni agrarie,
delimitate secondo l’ultima pubblicazione ufficiale
dell’istituto centrale di statistica, entro il 31/01 di
ogni anno la commissione determina il valore
agricolo medio, nel precedente anno solare, die
terreni considerati non oggetto di contratto
agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente
praticati.
Compensi: Al Presidente ed ai componenti spetta, per ogni
giornata di seduta, una indennità di presenza, pari al 50% di
quella prevista dalla Legge regionale 30/03/1992, n. 7 e
successive modificazioni ed integrazioni, rispettivamente per
il Presidente e per i componenti del Comitato regionale di
controllo. Ai sensi dell’Art. 3 della L.R. n. 16/2002
concernente: “Soppressione del Comitato regionale di
Controllo sugli atti degli Enti locali” gli importi delle
indennità di presenza e dei rimborsi spese continuano ad
applicarsi fino alla disciplina organica delle indennità
relative alle nomine e designazioni di competenza della
Regione. Agli stessi, in caso di missione autorizzata dal
Presidente della Commissione, spetta il trattamento
economico di missione pari a quello previsto per i dipendenti
regionali con qualifica di dirigente.
Art. 41 D.P.R. n. 327/2001
In ogni provincia, la Regione istituisce una
commissione composta:
a) dal Presidente della provincia, o da un suo
delegato, che la presiede;
b) dall’ingegnere capo dell’Ufficio tecnico
erariale (attuale Agenzia del territorio), o
da un suo delegato;
c) dall’ingegnere capo del Genio civile
(attuale Provveditorato regionale alle
OO.PP.), o da un suo delegato;
d) dal Presidente dell’Istituto autonomo per
le case popolari della Provincia (attuale
azienda territoriale per l’edilizia
residenziale), o da un suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed
edilizia, nominati dalla Regione;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e
foreste, nominati dalla Regione su terne
proposte dalle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
163
Commissione provinciale per la determinazione delle
indennità di esproprio di Perugia
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. N. 89 DEL 30/07/2010 (Costituzione)
D.P.G.R. N. 109 DEL 29/10/2010 (Integrazione)
D.P.G.R. N. 120 DEL 10/12/2010 (Sostitutzione
componente)
B.U.R. N. 38 DEL 30/07/2010
B.U.R. N. 53 DEL 17/11/2010
B.U.R. N. 61 DEL 29/12/2010
RAPPRESENTANTI
ING. GIOVANNI SOLINAS
CHIARA PAOLETTI
ARCH. SARA BLANCO
ARCH. MICHELE FARABBI
GEOM. RODOLFO SCOSCIA
ROBERTO MONTAGNOLI
Dirigente responsabile del Servizio provinciale
Pianificazione Stradale, delegato dal Presidente della
Provincia di Perugia, con funzioni di Presidente
Responsabile del settore servizi all’utenza dell’Agenzia
del territorio – Ufficio provinciale di Perugia (ex
ufficio tecnico erariale)
In rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e
trasporti – Provveditorato interregionale per le
OO.PP. Toscana – Umbria, sede coordinata di
Perugia (ex Genio Civile)
Esperto in materia urbanistica e edilizia, dipendente
regionale in servizio presso la Direzione regionale
Ambiente, territorio e infrastrutture, designato dalla
Giunta regionale
Esperto in materia urbanistica e edilizia, dipendente
regionale in servizio presso la Direzione regionale
Ambiente, territorio e infrastrutture, designato dalla
Giunta regionale
Designato da Col diretti Umbria
CARLA FOIANI
Designata da Confederazione Italiana Agricoltori –
Sede regionale dell’Umbria
PAOLO ALUNNO ROSSETTI
Designato da Confagricoltura Umbria
164
ENTE – ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di
esproprio di Terni
Legge regionale 30 dicembre 1998, n. 52
Decreto Presidente della Repubblica 08/06/2001, n. 327
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Legislatura regionale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Legislatura regionale
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 2 della legge regionale n. 52/1998
Le riunioni delle Commissioni sono valide con la
presenza della metà più uno dei componenti.
Le determinazioni delle commissioni sono adottate a
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale
il voto del presidente.
Per il proprio funzionamento le commissioni
adottano un regolamento interno in conformità alle
disposizioni di cui alla legge regionale n. 52/1998
ed alle direttive emanate dalla Regione.
Art. 1 della legge regionale n. 52/1998
Le commissioni provinciali di cui all’art. 16 della
legge 22/10/1971, n. 865 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono costituite con
decreto del Presidente della Giunta regionale su
conforme delibera della stessa.
Art. 41 D.P.R. n. 327/2001
Nell’ambito delle singole regioni agrarie, delimitate
secondo l’ultima pubblicazione ufficiale dell’istituto
centrale di statistica, entro il 31/01 di ogni anno la
commissione determina il valore agricolo medio, nel
precedente anno solare, die terreni considerati non
oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di
coltura effettivamente praticati.
Compensi: Al Presidente ed ai componenti spetta, per ogni
giornata di seduta, una indennità di presenza, pari al 50% di
quella prevista dalla Legge regionale 30/03/1992, n. 7 e
successive modificazioni ed integrazioni, rispettivamente per il
Presidente e per i componenti del Comitato regionale di
controllo. Ai sensi dell’Art. 3 della L.R. n. 16/2002
concernente: “Soppressione del Comitato regionale di
Controllo sugli atti degli Enti locali” gli importi delle
indennità di presenza e dei rimborsi spese continuano ad
applicarsi fino alla disciplina organica delle indennità relative
alle nomine e designazioni di competenza della Regione.
In caso di missione autorizzata dal Presidente della
Commissione, spetta il trattamento economico di missione pari
a quello previsto per i dipendenti regionali con qualifica d
i dirigente
Art. 41 D.P.R. n. 327/2001
In ogni provincia, la Regione istituisce una
commissione composta:
g) dal Presidente della provincia, o da un suo
delegato, che la presiede;
h) dall’ingegnere capo dell’Ufficio tecnico
erariale (attuale Agenzia del territorio), o
da un suo delegato;
i) dall’ingegnere capo del Genio civile
(attuale Provveditorato regionale alle
OO.PP.), o da un suo delegato;
j) dal Presidente dell’Istituto autonomo per
le case popolari della Provincia (attuale
azienda territoriale per l’edilizia
residenziale), o da un suo delegato;
k) da due esperti in materia urbanistica ed
edilizia, nominati dalla Regione;
l) da tre esperti in materia di agricoltura e
foreste, nominati dalla Regione su terne
proposte dalle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
165
Commissione provinciale per la determinazione delle
indennità di esproprio di Terni
ENTE – ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. N. 94 DEL 12/08/2010 (ricostituzione)
D.P.G.R. N. 110 DEL 29/10/2010 Integrazione)
B.U.R. N. 40 DEL 01/09/2010
B.U.R. N. 53 DEL 17/11/2010
RAPPRESENTANTI
DOTT. VITTORIO PIACENTI D’UBALDI
Vice Presidente della Provincia di Terni con deleghe
al Bilancio, Patrimonio e Urbanistica, designato, in
sua vece, dal Presidente della Provincia di Terni, con
funzioni di Presidente
ING. RENZO TASCINI
Responsabile dell’Ufficio operativo provinciale di
Terni del Provveditorato interregionale per le OO.PP.
Toscana-Umbria – Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sede coordinata di Perugia (ex Genio
Cvile), designato, in sua vece, dal Provveditore vicario
GEOM. CARLO ALLEGRA
Direttore Tributario dell’Agenzia del Territorio –
Ufficio provinciale di Terni (ex Ufficio Tecnico
Erariale), delegato, in sua vece, dal Direttore
provinciale
GEOM. LUIGI DIONISI
Esperto in materia urbanistica e edilizia,
dipendente regionale in servizio presso la
Direzione regionale Ambiente, territorio e
infrastrutture, designato dalla Giunta regionale
GEOM. UMBERTO MORETTI
Esperto in materia urbanistica e edilizia,
dipendente regionale in servizio presso la
Direzione regionale Ambiente, territorio e
infrastrutture, designato dalla Giunta regionale
ALEANO BARBAROSSA
Designato da Col diretti Terni
FRANCO AGOSTINI
Designato da Confederazione Italiana Agricoltori
– Sede regionale dell’Umbria
RUFO RUFFO
Designato da Confagricoltura Terni
166
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione provinciale terre incolte di Perugia
L. 4 agosto 1978, n. 440 – Art. 3
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Quinquennale
30.11.2006
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 1
Art. 3
Le regioni, ferme restando le competenze delle province
autonome di Trento e Bolzano, provvedono ad emanare
norme di attuazione secondo i principi e i criteri stabiliti
dalla presente legge per il recupero produttivo delle terre
incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche
al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e
della protezione dell’ambiente.
Gli elementi di comparazione di cui al precedente articolo
sono definiti a cura di commissioni provinciali composte:
- dal capo dell’ispettorato agrario provinciale o da un suo
rappresentante, che presiede (ora Regione dell’Umbria);
- da due rappresentanti dei proprietari non coltivatori;
- da due rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti;
- da due rappresentanti della cooperazione agricola;
- da due rappresentanti dei lavoratori agricoli;
- da quattro rappresentanti dei comuni o delle comunità
montane su designazione dell’Associazione nazionale dei
comuni italiani e dell’Unione nazionale dei comuni ed enti
montani della regione interessata.
I componenti la commissione di cui al comma precedente sono
nominati dal Presidente della Giunta regionale su
designazione, per i rappresentanti delle categorie dei
proprietari nonché per i rappresentanti della cooperazione
agricola e dei lavoratori agricoli, da parte delle rispettive
organizzazioni sindacali, professionali e cooperative a base
nazionale maggiormente rappresentative tramite le loro
organizzazioni provinciali.
Art. 2
Ai fini della presente legge si considerano incolte o
abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non
siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno
due annate agrarie.
Si considerano insufficientemente coltivate le terre le cui
produzioni ordinarie, unitarie medie, dell’ultimo triennio
non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute,
per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della
zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali,
tenendo conto delle vocazioni colturali della zona.
Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da
impianti d’irrigazione, la comparazione ai fini di cui al …Omissis ……
secondo comma del presente articolo è effettuata con le
produzioni unitarie dei terreni irrigui.
La Commissione dura in carica cinque anni. I suoi membri
possono essere sostituiti su proposta delle rispettive
organizzazioni.
Compensi: Non previsti dalla legge di riferimento.
167
Commissione provinciale terre incolte di Perugia
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
D.P.G.R. n. 239 del 30/11/2001
D.P.G.R. n. 105 del 10.6.2004 (sostituzione)
N. 26 del 23.6.2004
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
LUOGO E DATA DI NASCITA
VIGNOLI CESARE
- Presidente –
Dirigente regionale del Servizio Bonifica e
miglioramenti fondiari.
PASCUCCI GIUSEPPE
Componente in rappresentanza dei proprietari non Gualdo Tadino (PG) il 3.7.1955
coltivatori.
MADONNA SILVANO
Componente in rappresentanza dei proprietari non San Severino Marche (MC) l’11.11.1950
coltivatori.
EPIFANI LUCA
Componente in rappresentanza
coltivatori diretti.
dei
proprietari Todi (PG) il 16.12.1961
dei
proprietari Città di Castello (PG) il 22.10.1964
CORLIANI SAURO
Componente in rappresentanza
coltivatori diretti.
MENGUCCI DINO
Componente in rappresentanza della cooperazione Senigallia (AN) il 7.5.1943
agricola.
GORACCI BARBARA
Componente in rappresentanza della cooperazione Perugia l’8.4.1969
agricola (D.P.G.R. n. 105 del 10.6.2004)
CORDOANO GIUSEPPE
Componente
agricoli.
in
rappresentanza
dei
lavoratori Acquaformosa (CS) l’11.10.1967
dei
lavoratori Perugia (PG) l’8.4.1949
CAMPANI LUCIANO
Componente
agricoli.
in
rappresentanza
PAGGI ALVARO
Componente in rappresentanza dei Comuni e delle Foligno (PG) il 20.4.1955
Comunità Montane.
BONIFAZI MEFFE CARLO
Componente in rappresentanza dei Comuni e delle Spoleto (PG) il 21.12.1950
Comunità Montane.
DECENTI LIBERO
Componente in rappresentanza dei Comuni e delle Città di Castello (PG) l’11.7.1955
Comunità Montane.
MONTAGNOLI LOUISI
Componente in rappresentanza dei Comuni e delle Sedan (Francia) il 26.6.1959
Comunità Montane.
168
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Commissione provinciale terre incolte di Terni
Legge 4 agosto 1978, n. 440
GIUNTA REGIONALE
Quinquennale
21 gennaio 2007
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 1
Art. 3
Le regioni, ferme restando le competenze delle province Gli elementi di comparazione di cui al precedente articolo
autonome di Trento e Bolzano, provvedono ad emanare sono definiti a cura di commissioni provinciali composte:
norme di attuazione secondo i principi e i criteri stabiliti
- dal capo dell’ispettorato agrario provinciale o
dalla presente legge per il recupero produttivo delle
da un suo rappresentante, che presiede (ora
terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate,
Regione dell’Umbria);
- da due rappresentanti dei proprietari non
anche al fine della salvaguardia degli equilibri
idrogeologici e della protezione dell’ambiente.
coltivatori;
- da due rappresentanti dei proprietari coltivatori
diretti;
Art. 2
Ai fini della presente legge si considerano incolte o
- da due rappresentanti della cooperazione
abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non
agricola;
siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno
- da due rappresentanti dei lavoratori agricoli;
due annate agrarie.
- da quattro rappresentanti dei comuni o delle
Si considerano insufficientemente coltivate le terre le cui
comunità
montane
su
designazione
produzioni ordinarie, unitarie medie, dell’ultimo triennio
dell’Associazione nazionale dei comuni italiani e
non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute,
dell’Unione nazionale dei comuni ed enti
per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni
montani della regione interessata.
della zona censuaria, con le stesse caratteristiche I componenti la commissione di cui al comma precedente sono
catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della nominati dal Presidente della Giunta regionale su
zona.
designazione, per i rappresentanti delle categorie dei
Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da proprietari nonché per i rappresentanti della cooperazione
impianti d’irrigazione, la comparazione ai fini di cui al agricola e dei lavoratori agricoli, da parte delle rispettive
secondo comma del presente articolo è effettuata con le organizzazioni sindacali, professionali e cooperative a base
produzioni unitarie dei terreni irrigui.
nazionale maggiormente rappresentative tramite le loro
organizzazioni provinciali.
…Omissis ……
La Commissione dura in carica cinque anni. I suoi membri
possono essere sostituiti su proposta delle rispettive
organizzazioni.
Compensi: Non previsti dalla legge di riferimento.
169
ENTE - ISTITUZIONE
Commissione provinciale terre incolte di Terni
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. n. 8 del 21.1.2002
N. 6 del 6.2.2002
RAPPRESENTANTI
VIGNOLI CESARE
- Presidente –
Dirigente regionale del
miglioramenti fondiari.
Servizio
Bonifica
e
BICCHI ALFIO
Componente in rappresentanza dei proprietari
coltivatori diretti.
LONGARI FRANCESCO
Componente in rappresentanza dei proprietari
coltivatori diretti.
BETTI SAURO
Componente in rappresentanza della cooperazione
agricola.
MALACCHIA GIOVANNI
Componente in rappresentanza della cooperazione
agricola.
BOTONDI GUIDO
Componente in rappresentanza dei lavoratori
agricoli.
PORRINI ALDO
Componente in rappresentanza dei lavoratori
agricoli.
ATTANASI DIAMANTE
Componente in rappresentanza dei Comuni e delle
Comunità Montane.
CIRIBUCO SILVANO
Componente in rappresentanza dei Comuni e delle
Comunità Montane.
GOLFIERI MAURO
Componente in rappresentanza dei Comuni e delle
Comunità Montane.
ROTTI RICCARDO
Componente in rappresentanza dei Comuni e delle
Comunità Montane.
170
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo di Perugia
Art. 80 T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D.
n. 773/1931; artt. 141, 142, 143 e 144 del relativo
Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940, n.
635; D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Triennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
2008-2010
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
La Commissione permanente di vigilanza verifica
la solidità e la sicurezza dell’edificio in cui è
prevista l’apertura di un teatro o di un luogo di
pubblico spettacolo e l’esistenza di uscite
pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel
caso di incendio.
E’ istituita in ogni provincia una Commissione di
vigilanza nominata ogni anno dal Prefetto, che la
presiede.
Ne fanno parte il Questore; il Comandante dei
Vigili del fuoco; un esperto in elettronica designato
congiuntamente, dalle Aziende Unità Sanitarie
Locali istituite nella provincia; un rappresentante
degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un
rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dello spettacolo, designati dalle
organizzazioni sindacali locali riconosciute; il
Sindaco del comune in cui trovasi o deve essere
edificato il locale di pubblico spettacolo, un
rappresentante della Regione dell’Umbria e un
rappresentante designato da ciascuna Azienda
Sanitaria Locale istituita nella provincia.
La Commissione, inoltre:
- dà parere sui progetti di nuovi teatri e di altri
locali di pubblico spettacolo, o di sostanziali
modificazioni a quelli esistenti;
- verifica le condizioni di solidità, di sicurezza
e di igiene dei locali stessi ed indica le
misure e le cautele ritenute necessarie sia
nell’interesse
dell’igiene
che
della
prevenzione degli infortuni;
- controlla con frequenza se vengono osservate
le norme e le cautele imposte; se i
meccanismi
di
sicurezza
funzionino Può essere aggregato, ove occorra, un esperto in
regolarmente, suggerendo gli eventuali acustica.
provvedimenti.
Nel caso di impedimento di alcuno dei membri,
Per l’esercizio di questo controllo fuori del questo è sostituito da chi ne fa le veci o da altro
capoluogo della provincia, la Commissione espressamente designato.
delega il Sindaco del Comune nel quale trovasi il
locale da visitare, l’ufficiale sanitario e il
comandante dei vigili del fuoco o, in mancanza,
altro tecnico del luogo.
Compensi: Non previsti. Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le
spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall’Autorità o
dall’interessato.
171
Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo di Perugia
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. n. 174 del 01/06/2005
D.P.G.R. n. 84 del 19.06.2007
N. 27 del 22/06/2005
N. 30 del 04/07/2007
RAPPRESENTANTI
PAOLO FELICI - Membro effettivo
ANDREA AMANTINI - Membro supplente
CARMEN FERNANDEZ LECLERC
Membro supplente
-
FEDERICO MARANI - Membro supplente
172
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo di Terni
Art. 80 T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D.
n. 773/1931; artt. 141, 142, 143 e 144 del relativo
Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940, n.
635; D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Triennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
2008/2010
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
La Commissione permanente di vigilanza verifica
la solidità e la sicurezza dell’edificio in cui è
prevista l’apertura di un teatro o di un luogo di
pubblico spettacolo e l’esistenza di uscite
pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel
caso di incendio.
E’ istituita in ogni provincia una Commissione di
vigilanza nominata ogni anno dal Prefetto, che la
presiede.
Ne fanno parte il Questore; il Comandante dei
Vigili del fuoco; un esperto in elettronica designato
congiuntamente, dalle Aziende Unità Sanitarie
Locali istituite nella provincia; un rappresentante
degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un
rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dello spettacolo, designati dalle
organizzazioni sindacali locali riconosciute; il
Sindaco del comune in cui trovasi o deve essere
edificato il locale di pubblico spettacolo, un
rappresentante della Regione dell’Umbria e un
rappresentante designato da ciascuna Azienda
Sanitaria Locale istituita nella provincia.
La Commissione, inoltre:
- dà parere sui progetti di nuovi teatri e di altri
locali di pubblico spettacolo, o di sostanziali
modificazioni a quelli esistenti;
- verifica le condizioni di solidità, di sicurezza
e di igiene dei locali stessi ed indica le
misure e le cautele ritenute necessarie sia
nell’interesse
dell’igiene
che
della
prevenzione degli infortuni;
- controlla con frequenza se vengono osservate
le norme e le cautele imposte; se i
meccanismi
di
sicurezza
funzionano Può essere aggregato, ove occorra, un esperto in
regolarmente, suggerendo gli eventuali acustica.
provvedimenti.
Nel caso di impedimento di alcuno dei membri,
Per l’esercizio di questo controllo fuori del questo è sostituito da chi ne fa le veci o da altro
capoluogo della provincia, la Commissione espressamente designato.
delega il Sindaco del Comune nel quale trovasi il
locale da visitare, l’ufficiale sanitario e il
comandante dei vigili del fuoco o, in mancanza,
altro tecnico del luogo.
Compensi: Non previsti. Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le
spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall’Autorità o
dall’interessato.
173
Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo di Terni
ENTE – ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. n. 116 del 06/04/2005
D.P.G.R. n. 94 del 16/07/2007 (sostituzione membro)
D.P.G.R. n. 71 del 21/7/2008
N. 21 del 11/05/2005
N. 34 del 01/08/2007
N. 36 del 06/08/2008
RAPPRESENTANTI
PATRIZIA MACALUSO – Membro effettivo
DANILO MANCIUCCA - membro supplente
174
ENTE – ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione regionale per l’esercizio dell’attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto
Legge 8 agosto 1991, n. 264, modificata dalla legge 4
gennaio 1994, n. 11
Circolare del Ministero dei Trasporti e della navigazione n.
111 del 29 ottobre 1997
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPOSIZIONE
Art. 5
Attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
1.
L’attestato di idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto è rilasciato, dalla Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del
Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame
di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni
istituite, su base regionale, con decreto del Presidente
della Giunta regionale e composte da:
a) da un rappresentante del Ministero dei trasporti, con
funzioni di Presidente, designato dal Ministro dei
trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche
equiparate
della
Direzione
generale
della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile
ed un rappresentante del Ministero delle finanze,
designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i
funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive
amministrazioni;
c) un rappresentante del comitato regionale per l’albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e
integrazioni, designato dal Presidente del comitato fra i
componenti;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club.
Compensi: Per ogni seduta di esame è corrisposto un gettone di presenza di € 51,65 al lordo delle ritenute di
legge. (Deliberazione G.R. n. 2124/97).
175
ENTE – ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Commissione regionale per l’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
D.P.G.R. n. 139 del 21/07/2000
D.P.G.R. n. 145 del 20/07/2001
D.P.G.R. n. 314 del 12/11/2002
D.P.G.R. n. 316 del 14/11/2002
N. 41 del 02/08/2000
N. 38 del 08/08/2001
N. 51 del 27/11/2002
RAPPRESENTANTI
NATALI GIORDANO
- membro effettivo con
Designato dal Ministero dei Trasporti e della
funzioni di Presidente, in sostituzione dell’ing.
Navigazione
Imbrici Andrea
Rappresentante del Ministero dei Trasporti e della
DEFAZIO ANTONIO - Presidente supplente
Navigazione
CRISTALLINI CLAUDIO - membro effettivo In sostituzione del Rag. Melchiorre Romeo
SCALFATI MARIO
- membro supplente
Designato dal Ministero delle Finanze, Direzione
generale delle Entrate per l’Umbria, sede di Perugia.
In rappresentanza del Ministero delle Finanze –
Direzione Generale delle Entrate per l’Umbria
MONACHETTI RAUL
- membro effettivo
Rappresentante del Ministero della Marina Mercantile
CECCACCI LUCIANO
- membro supplente
In sostituzione del C.V. Eduardo Orrera
Designato dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto Ancona
BONIFAZI ILDO
Rappresentante dell’Automobile Club
- membro effettivo
ABBOZZO MARIA ELENA
- membro supplente
In sostituzione del Dott. Giuseppe Pianura
Rappresentante dell’Automobile Club d’Italia
NERI LUIGINO
- membro effettivo
Rappresentate della FEDERTAL – Federazione titolari
agenzie d’Italia
ROSSI PAOLO
- membro supplente
Rappresentate della FEDERTAL – Federazione titolari
agenzie d’Italia
SPINUCCI MARIO
- membro effettivo
Rappresentante dell’UNASCA – Unione nazionale
autoscuole studi consulenza automobilistica
BONIFAZI ELVIRA
- membro supplente
Rappresentante dell’UNASCA – Unione nazionale
autoscuole studi consulenza automobilistica
SPINALBELLI ALDO
- membro effettivo
Rappresentante del Comitato regionale per l’Albo degli
autotrasportatori di cose per conto proprio
SEMI DANI
- membro effettivo
Rappresentante del Comitato regionale per l’Albo degli
autotrasportatori di cose per conto proprio
176
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione regionale omologazione degli interventi e dei
ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli
Reg. CE n. 2200/96 – 103/2004
D.M. 25/5/2004
ORGANO CUI SPETTA LA
NOMINA
Non indicato
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicati
ESTREMI PROVVEDIMENTO
DELIB. G.R. N. 1568 DEL 29/09/2005
D.P.G.R. n. 271 del 13.10.2005
PUBBLICAZIONE B.U.R.
N. 45 del 26.10.2005
RAPPRESENTANTI
CURI ENRICO – Presidente
Dirigente del Servizio Credito Agrario, Controlli
Esterni, Garanzia delle produzioni della Direzione
Regionale Attività Produttive -
HOLL ALVARO – membro della Sezione Servizio Credito Agrario, Controlli Esterni, Garanzia
Calamità naturali, garanzia delle produzioni delle produzioni della Direzione Regionale Attività
agricole e sanzioni Amministrative
Produttive
Servizio Credito Agrario, Controlli Esterni, Garanzia
GAGLIARDONI ALDO
membro della Sezione Calamità naturali, delle produzioni della Direzione Regionale Attività
garanzia delle produzioni agricole e sanzioni Produttive
Amministrative
177
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione regionale per la tassidermia
Art. 4 del Regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 14
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
LEGISLATURA
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 1
Art. 4
(Definizione dell’attività)
(Commissione regionale per la tassidermia )
Ai fini del presente regolamento si intende per
tassidermia l’insieme di adeguate e specifiche
tecniche che, rispettando l’aspetto esteriore,
conserva la pelle dei vertebrati e di altre classi
zoologiche per fini scientifici didattici ed
amatoriali nonché la preparazione in osso dei
trofei
1. E’ istituita presso la Giunta regionale la
Commissione regionale per la tassidermia
presieduta da un dirigente regionale e composta
da un funzionario del settore programmazione
faunistica della Giunta regionale e da tre esperti
di cui uno in rappresentanza della categoria dei
tassidermisti
che
provvede
al
rilascio
dell’abilitazione all’esercizio della tassidermia.
Compensi: Non previsti
178
ENTE - ISTITUZIONE
Commissione regionale per la tassidermia
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. n. 5 del 09/01/1998 (costituzione Commissione)
D.P.G.R. N. 1 DELL’8/1/2007 (sostituzione componente)
N. 5 del 31/01/2007
RAPPRESENTANTI
PORCACCHIA CLAUDIO
(Presidente)
Dirigente regionale
GHETTI LUCIA
(Componente)
Funzionario settore programmazione faunistica
della Giunta regionale
VELATTA FRANCESCO (Componente esperto)
MAGRINI MAURO
MALLONE LUIGI
(Componente esperto)
(Componente esperto)
Designato dall’Associazione tassidermisti italiani
179
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione regionale per l’Agriturismo
L.r. 28/1997
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Quinquennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Novembre 2010
ATTRIBUZIONE E COMPITI
Art. 8
L'elenco è tenuto da una commissione nominata dal
Presidente della Giunta regionale previa delibera della
stessa.
La commissione dura in carica 5 anni.
Spetta
alla
commissione
la
valutazione
dell'idoneità
dell'azienda
agricola
all'esercizio
dell'attività agrituristica, la determinazione del
tempo
massimo per lo svolgimento dell'attività
agrituristica rispetto a quella agricola sulla base delle
tabelle di conversione previste all'art. 6 e la verifica
circa l'idoneità dei richiedenti in osservanza di quanto
previsto ai commi 3 e 4, dell'art. 6, della legge 5
dicembre 1985, n. 730.
La commissione si avvale per le funzioni di segreteria e
per l'istruttoria delle domande, della competente
struttura della Giunta regionale operante nella materia
dell'agricoltura.
La commissione provvede d'ufficio, ogni tre anni
alla revisione dell'elenco al fine della verifica della
permanenza dei requisiti in capo ai singoli operatori
iscritti.
Il mancato inizio dell'attività entro tre anni dalla data
di
iscrizione, comporta la cancellazione d'ufficio
dall'elenco regionale di cui al comma 1.
COMPOSIZIONE
Art. 8
La commissione ha sede presso la struttura della
Giunta
regionale competente in materia di agricoltura ed è
costituita:
a) da un membro della Giunta regionale o da un
suo delegato che
la presiede;
b) da due funzionari regionali appartenenti alla
struttura
operante nella materia dell'agricoltura e da due del
turismo;
c) da un rappresentante di ciascuna delle tre
organizzazioni professionali
degli operatori
agrituristici maggiormente rappresentative a livello
nazionale e operanti nell'ambito regionale.
Compensi: Ai componenti la commissione estranei all'amministrazione regionale spetta un gettone
di presenza di lire 100.000 lorde per ciascuna giornata di seduta
180
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Commissione regionale per l’Agriturismo
D.P.G.R. n. 285 del 7.11.2005
N. 49 del 23.11.2005
RAPPRESENTANTI
LUOGO E DATA DI NASCITA
ASSESSORE AGRICOLTURA E FORESTE O
SUO DELEGATO -
PRESIDENTE
BRUNO MONALDI
PAOLO CUCCHIARI
PIERA SENSI
Direzione regionale Attività produttive – Servizio
Bonifica e miglioramenti fondiari della Regione
Direzione regionale Attività produttive – Servizio
Bonifica e miglioramenti fondiari della Regione
Direzione regionale Cultura, Turismo, Istruzione,
Formazione e Lavoro – Servizio Turismo della
regione
MARIA LUNGHI
Agenzia di Promozione turistica dell’Umbria
LUCA EPIFANI
Associazione Terranostra
ANTONIO SPOSICCHI
Associazione Turismo verde
CRISTIANO CASAGRANDE
Associazione Agriturist
181
Commissione regionale per l’Artigianato
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Art. 22 e 23 legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e
successive modificazioni ed integrazioni.
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Quinquennale
06/05/2014
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
CAPO III - COMMISSIONE REGIONALE PER
L’ARTIGIANATO
Art. 23 (sostituito dall’art. 21 della l.r. n. 9 del 01/04/1996, e
dall’art.3, comma 1 e 2 della l.r. n. 15 del 2 agosto 2002)
Art. 22
(Funzioni)
(Composizione)
1.11. La commissione regionale per l’artigianato è costituita con decreto
1. La commissione regionale per l’artigianato, che ha sede presso del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è
composta da:
la Regione, svolge le seguenti funzioni:
a)
decide sui ricorsi proposti contro le decisioni delle a) i presidenti delle commissioni provinciali per l’artigianato;
commissioni provinciali secondo quanto previsto dal quinto b) tre rappresentanti della Regione, designati dal Consiglio
comma dell’art. 7, penultimo comma della legge 8 agosto 1985, regionale con voto limitato a due esperti, in materia giuridica ed
amministrativa
n. 443;
b)
collabora quale organo tecnico - consultivo con la c) cinque esperti designati dalle associazioni sindacali di categoria
Regione in merito ai problemi dell’artigianato all’organizzazione a struttura nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, più
ed al funzionamento delle commissioni provinciali per rappresentative a livello regionale, regolarmente costituite ed
l’artigianatoed esprime pareri sugli atti di programmazione e operanti nella regione con un numero di iscritti pari ad almeno il
dieci per cento delle imprese iscritte agli albi provinciali.
legislazione regionale in materia;
c)
promuove,
nell’ambito
della
programmazione
regionale, indagini e rilevazioni statistiche, nonché fornisce
2. 2. I componenti la commissione regionale per l’artigianato eleggono
documentazioni ed informazioni sulle attività interessanti nel proprio seno il presidente e il vicepresidente.
l’artigianato, in collaborazione con le commissioni provinciali
per l’artigianato;
3. Per la decadenza dei componenti la commissione regionale di cui
d)
propone, in collaborazione con le commissioni alle lett. b) e c) del comma 1 si applicano le disposizioni di cui
provinciali, iniziative volte allo sviluppo, valorizzazione e tutela all’art. 4 commi 3 e 4.
dell’artigianato;
e)
provvede alla elaborazione e alla pubblicazione della
relazione generale annuale sulla situazione dell’artigianato nella
regione, sulla base degli elementi forniti dalle singole
commissioni provinciali;
f)
coordina il procedimento di revisione degli albi, di
competenza delle commissioni provinciali;
g)
svolge ogni altro compito che sia ad essa attribuito
dalle leggi.
2. La Commissione regionale per l’artigianato può organizzarsi
in sezioni permanenti di lavoro, con competenze specifiche ed ha
facoltà di chiamare a farne parte esperti a titolo consultivo.
Compensi: Al Presidente della Commissione spetta un gettone di presenza di € 77,00 lordi per ogni giornata di seduta. Ai componenti ed
agli esperti esterni spetta un gettone di presenza pari al 70% di quello previsto per il Presidente. Ai componenti residenti in comuni
diversi da quello ove hanno luogo le sedute è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio. Ai componenti incaricati di effettuare
accertamenti o sopralluoghi in comuni diversi da quello di residenza è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nonché l’indennità di
missione. (Art. 29 della legge regionale n. 42 del 1988 e successive modificazioni).
182
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
Commissione regionale per l’Artigianato
D.P.G.R. N. 34 del 06/05/2009 Ricostituzione)
D.P.G.R. N. 113 del 03/12/2009 (Integrazione)
D.P.G.R. N. 24 del 23/02/2010 (Sostituzione componente)
N. 23 DEL 20/05/2009
N. 57 DEL 23/12/2009
N. 11 DEL 10/03/2010
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
PRESIDENTE
PRO
COMMISSIONE
ARTIGIANATO DI PERUGIA
PRESIDENTE
PRO
COMMISSIONE
ARTIGIANATO DI TERNI
LUOGO E DATA DI NASCITA
TEMPORE
PROVINCIALE
TEMPORE
PROVINCIALE
CERQUAGLIA ALBERTO
Terni il 05/11/1948
BOVA SERGIO
S. Caterina dello Jonio (CZ) il 18/07/1965
CANDOLFI LEONARDO
Perugia il 20/09/1951
LILLOCCI GIOVANNI
Assisi il 25/08/1956
VITTORI LUCIANO
Terni il 12/10/1946
RIBICHINI VALERIO
Componente designato dal Consiglio regionale
MEOZZI ALESSANDRO
Componente designato dal Consiglio regionale
MORELLI ANGELO
Componente designato dal Consiglio regionale
183
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA ORGANO
Commissione regionale per l’Educazione Continua in Medicina e
per la Salute
D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni
GIUNTA REGIONALE
Triennale
31.12.2005
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
La Commissione regionale per la formazione
continua in medicina e per la salute si articola in
gruppi di lavoro ed assicura il supporto tecnico
scientifico alla Regione dell’Umbria per quanto
riguarda la formazione continua degli operatori
del servizio sanitario regionale e consiste in
attività di qualificazione specifica per i diversi
profili professionali, attraverso la partecipazione a
corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni
pubbliche o private accreditate ai sensi del
Decreto 502/92, nonché soggiorni di studio e la
partecipazione a studi clinici controllati e ad
attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.
La Commissione per lo svolgimento dei propri
compiti si avvale del supporto logistico e
segretariale del servizio IV della Direzione
regionale sanità e servizi sociali
La Commissione è composta da otto esperti, oltre
il Presidente, individuati in base alle competenze
nelle scienze della formazione e nei campi di
interesse specifico dell’assistenza sanitaria e della
sanità pubblica e nomina con provvedimento della
Giunta regionale.
Compensi: Ai componenti verrà corrisposto, per ogni seduta, un compenso di euro 35.00 più il
rimborso delle spese di viaggio, se dovute, secondo la normativa vigente in materia
184
Commissione regionale per l’Educazione Continua in
Medicina e per la Salute
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTI
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. n. 296 del 4/12/ 2003 (nomina componenti)
B.U.R. n.53 del 17.12.2003)
D.P.G.R. n. 39 del 12 marzo 2004 (sostituzione componenti
B.U.R. n. 12 del 24.3.2004)
RAPPRESENTANTI
DE SALVO DOMENICO
(Presidente)
PUXEDDU ADOLFO
BRIZIARELLI LAMBERTO
SALVATO ROSARIO
LILLI ALFONSO
GOLETTI MAURO *
BRINCHI MARINA *
GIORGETTI FRANCESCO
ROSSI ALESSANDRO
FIORUCCI OSCAR
ROSSI AVIANO
185
Commissione Regionale Tripartita
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Art.6 – comma settimo – l.r. 41/1998 e successive
modificazioni ed integrazioni
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
triennale
Aprile 2007
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
COMPOSIZIONE
Art. 6
Art. 6
1. Al fine di assicurare il concorso delle
parti sociali, è istituita la Commissione
regionale tripartita come sede concertativa di
progettazione,
proposta,
verifica
e
valutazione delle linee programmatiche e
delle politiche del lavoro e della formazione
di competenza regionale.
2. La commissione esercita le funzioni già di
competenza della commissione regionale per
l’impiego.
3. La Giunta regionale determina le funzioni
e i compiti che, per la loro più efficace
gestione, possono essere affidati alle
commissioni provinciali tripartite
1.
La commissione è composta da:
a) assessore regionale competente o suo delegato,
che la presiede;
b) n. 7 componenti effettivi e 7 supplenti designati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più
rappresentative a livello regionale;
c) n. 7 componenti effettivi e 7 supplenti designati
dalle organizzazioni dei datori di lavoro più
rappresentative a livello regionale;
d) il consigliere di parità di cui alla legge 10
aprile 1991, n. 125;
e) n. 1 componente effettivo e n. 1 supplente in
rappresentanza di ciascuna provincia.
1.bis Ai lavori della Commissione partecipano, in
qualità di invitati permanenti, il Direttore generale
della Direzione scolastica regionale, il Rettore
dell’Università degli studi di Perugia, il Rettore
dell’Università italiana per stranieri di Perugia ed i
Presidenti delle Camere di commercio di Perugia e
Terni.
La Commissione dura in carica tre anni ed è
costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Compensi: non indicati
186
Commissione Regionale Tripartita
ENTE – ISTITUZIONE
D.P.G.R. n. 85 del 30/04/2004 (Costituzione)
D.P.G.R. n. 226 del 3 agosto 2005 (sostituzione membro)
D.P.G.R. n. 91 del 18 aprile 2006 (sostituzione membro)
D.P.G.R. n. 228 dell’11/12/2006 (sostituzione membri) –
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
Assessore protempore al lavoro – Presidente
Dirigente Servizio Politiche Attive Lavoro –
delegato del Presidente
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
CGIL:
VENTURINI PATRIZIA -
effettivo
CRESCIONI CIPRIANO
effettivo
MIRIAMO SERGIO
supplente
CIABUCCHI TIZIANA
supplente
TODARO FRANCO
supplente
CISL:
BOLOGNINI GIUSEPPE
effettivo
CHIAPPINI FALIERO
effettivo
CIANI GIOVANNI
supplente
SBARRA ULDERICO
supplente
UIL:
SILVESTRI ROBERTO
effettivo
NARDI GABRIELE
supplente
187
UGL:
ENZO SACCOMANNI
effettivo
STEFANO DURANTI
Supplente
ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
CONFAGRICOLTURA:
MONACELLI ALFREDO
Effettivo
CASAGRANDE CRISTIANO
Supplente
CONFINDUSTRIA UMBRIA
ARATA ALBERTO
Effettivo
CARI ALBERTO
Supplente
CONFCOMMERCIO (settore turismo)
FIORITI ROLANDO
Effettivo
GARGAGLIA VASCO
Supplente
CONFCOMMERCIO (settore commercio):
STAFISSO STEFANO
Effettivo
MENICOCCI LUCA
Supplente
CNA:
ARCELLI PAOLO
effettivo
BOVA SERGIO
supplente
ABI:
CICOGNA MARCO
effettivo
188
LEGA COOPERATIVE:
BRACCALENTI PIO
effettivo
MICAELA BACCARELLI
supplente
CONSIGLIERE DI PARITA’:
TOSCHI MARINA
effettiva
ROSSI LUCIA
supplente
PROVINCIA DI PERUGIA:
ASS. GIULIANO GRANOCCHIA
effettivo
ADRIANO BEI
Supplente
PROVINCIA DI TERNI:
ASS. MASSARELLI DONATELLA
effettivo
FOGLIANO FRANCO
supplente
189
ENTE – ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
DESIGNAZIONE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Commissione tecnica provinciale di Perugia per le sostanze
esplodenti
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
R.D. 6 maggio 1940, n. 635
GIUNTA REGIONALE
Quinquennale
25.9.2005 (Decreto prefettizio)
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 49 del R.D. n. 773/1931
Art. 89 del R.D. n. 635/1940
La Commissione tecnica provinciale è composta:
Una Commissione tecnica, nominata dal Prefetto, - da un ufficiale del regio esercito o della regia
marina o della regia aeronautica;
determina le condizioni alle quali debbono soddisfare
dal comandante provinciale dei vigili del fuoco;
i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di
- da un ingegnere dell’Ufficio tecnico di finanza o del
materie esplodenti.
genio civile, o delle miniere, competente in materia
di esplosivi;
- da un funzionario di pubblica sicurezza.
Art. 2 - comma 2 - del D.P.R.
19 marzo 1956, n. 302
Quando la Commissione deve dare il suo parere per il
rilascio della licenza di “fochino” è integrata con due
ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e
l’altro in medicina.
N.B.: In relazione alla designazione dell’Ingegnere
dell’Ufficio tecnico di finanza o del genio civile o delle
miniere, atteso che le competenze del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato,
Direzione Generale dell’Energia e delle
risorse
Finanziarie, Corpo delle Miniere,
Distretto Minerario di Roma, ai sensi della legge 15
marzo 1987, 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, sono state trasferite alle Regioni a far data dal 21
febbraio 2001, spetta alla Giunta regionale provvedere
alla designazione.
Compensi: Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico di chi domanda la
licenza (Art. 49 – comma 2 – del R.D. n. 773/1931).
190
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Commissione tecnica provinciale di Perugia per le sostanze
esplodenti
D.P.G.R. n. 167 del 20.8.2001
N. 42 del 5.9.2001
Decreto del Prefetto di Perugia in data 25.9.2001- prot. n.
495/Gab.
RAPPRESENTANTI
MICHELE CENCI
PADELLA SIMONE
LUOGO E DATA DI NASCITA
- membro effettivo
Perugia, (PG) il 14.1.1973
- membro supplente
Perugia (PG) il 20.5.1971
191
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ESTREMI PROVVEDIMENTO
ORGANO CUI SPETTA LA
DESIGNAZIONE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Commissione tecnica centrale del libro Genealogico del Cavallo
Agricolo Italiano T.P.R.
Disciplinare approvato con D.M. 23499/03 – art. 4
D.P.G.R. 108 del 9.08.2007-Pubblicazione BUR n. 38 del
29/8/2007
GIUNTA REGIONALE
Triennale
2009
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Ai sensi dell’art. 9 della legge 29/06/1929, n. 1366 e delle
disposizioni di cui all’art. 71 del D.P.R. 24/07/1977, n.
616, è istituito il Libro Genealogico del cavallo di razza
agricola italiana da tiro pesante gestito dall’Associazione
Nazionale allevatori del cavallo italiano da tiro pesante
rapido. Il libro genealogico rappresenta lo strumento per il
miglioramento selettivo della razza, ed ha pertanto la
finalità di valorizzare la produzione sia sul piano tecnico
che economico. Inoltre ha lo scopo di conservare il
Cavallo da tiro pesante rapido, di favorirne con la
selezione il miglioramento e di promuovere la
valorizzazione economica attraverso la produzione di
carne a basso costo. Allo svolgimento delle attività del
libro l’associazione provvede anche mediante la
Commissione Tecnica Centrale. La Commissione studia e
determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento della
razza e propone eventuali modifiche al disciplinare del
libro genealogico.
Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:
1. un rappresentante del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali dei servizi zootecnici;
2. 3
rappresentanti
degli
allevatori
nominati
dall’Associazione Nazionale di razza;
3. 3 funzionari tecnici esperti in ippicoltura,
rappresentanti degli assessorati delle Regioni nelle
quali la razza abbia maggiore consistenza di soggetti
iscritti al libro (la nomina di tali funzionari è fatta dai
rispettivi assessorati regionali dell’agricoltura);
4. il Presidente dell’Associazione nazionale di razza;
5. 1 esperto di zootecnica nominato dal Ministero delle
Politiche agricole e forestali su proposta
dell’Associazione nazionale di razza;
6. 1 rappresentante del Ministero della Sanità – servizi
veterinari – nominato dallo stesso Ministero;
7. 1 rappresentante dell’Associazione italiana allevatori;
partecipa con diritto di voto alle riunioni della Commissione il
funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali
incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli
adempimenti previsti dal presente disciplinare. Il Direttore
dell’associazione Nazionale di razza partecipa alle riunioni
della Commissione con funzioni di segretario. I componenti
della Commissione Tecnica restano in carica per un triennio e
possono essere riconfermati.
RAPPRESENTANTI
LUOGO E DATA DI NASCITA
BONANATA VINCENZO
Potenza, il 21.5.1950
Compensi: La carica è a titolo gratuito
192
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione Tecnica Provinciale Contratti Agrari di Perugia
Legge 3 maggio 1982, n. 203
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Sei anni
11 aprile 2008
ATTRIBUZIONI E COMPITI
Art. 10
Procedura per la determinazione dell’equo canone
COMPOSIZIONE
Art. 11
Composizione delle Commissioni tecniche provinciali
La commissione tecnica provinciale determina, entro il 31 agosto di ogni …Omissis…
anno, coefficienti di adeguamento dei canoni, in aumento o in Le Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le Province autonome di
diminuzione, tenuto conto dei criteri previsti dall’articolo precedente Trento e Bolzano esercitano le funzioni di cui al comma precedente
nonché del mutamento di valore della lira secondo gli indici ISTAT per i avvalendosi delle Commissioni tecniche provinciali composte:
prezzi alla produzione dei prodotto agricoli.
dal capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura o da un suo
rappresentante; (l’Ispettorato in parola è stato soppresso e le sue funzioni
Almeno tre mesi prima del termine indicato dal primo capoverso sono state attribuite al Servizio bonifiche e miglioramenti fondiari della
dell’articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 (6), come modificato Regione dell’Umbria);
dall’articolo 9 della presente legge, i presidenti delle commissioni
da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici
tecniche provinciali di ogni singola regione si riuniscono, sotto la ed affittuari coltivatori diretti;
presidenza del presidente della Giunta regionale, o di un suo delegato, al
da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ed
fine di studiare criteri tendenti ad evitare nella Regione sperequazioni tra affittuari non coltivatori diretti;
da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;
zone omogenee.
da un rappresentante di affittuari non coltivatori diretti;
da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi,
degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei
proprietari dei fondi rustici ed uno dalla organizzazione degli affittuari.
I componenti la Commissione sono nominati dal Presidente della Giunta
regionale, su designazione, per i rappresentati delle categorie dei proprietari
e degli affittuari, da parte delle rispettive organizzazioni professionali a base
nazionale maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni
provinciali.
…Omissis…
Le designazioni da parte delle organizzazioni professionali debbono pervenire al
Presidente della Giunta regionale entro trenta gironi dalla richiesta.
La Commissione tecnica provinciale resta in carica sei anni. Il Presidente della
Giunta regionale deve costituire le Commissioni tecniche provinciali entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge entro i tre mesi
successivi alla scadenza del mandato.
In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria,
provvede il Presidente della Regione, nominando, oltre ai rappresentanti
designati, anche gli altri membri della Commissione in modo da assicurare la
rappresentanza paritetica delle categorie secondo quanto previsto dal secondo
comma.
8. In caso di ritardo o di mancata costituzione della Commissione, provvede il
Ministro dell’agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni, con proprio
motivato provvedimento.
Compensi: Ai membri estranei all’Amministrazione regionale è corrisposto un gettone di presenza di € 10, 33 per ogni
riunione, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
193
Commissione Tecnica Provinciale Contratti Agrari di
Perugia
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. n. 62 dell’11.4.2002
N. 18 del 24.4.2002
RAPPRESENTANTI
VIGNOLI CESARE
Presidente – Dirigente regionale del Servizio e bonifica e
miglioramenti fondiari, in sostituzione del Capo Ispettorato
provinciale dell’agricoltura.
CIRI ANTONIO MARIA
Membro, designato dalla Confagricoltura – in rappresentanza
dei proprietari che affittano a coltivatori diretti.
GNONI MAVARELLI ANTONIO
Membro, designato dalla Confagricoltura – in rappresentanza
dei proprietari che affittano a coltivatori diretti.
ROTI MARIA PAOLA
Membro, designata dalla Confagricoltura – in rappresentanza
dei proprietari che affittano a coltivatori diretti.
CASAGRANDRE ALFIO
Membro, designato dalla Confederazione Italiana Agricoltori
– in rappresentanza dei proprietari che affittano a coltivatori
diretti.
NOCCA MASSIMO
Membro, designato dalla Confederazione Italiana Agricoltori
– in rappresentanza dei proprietari che affittano a coltivatori
non diretti.
MARINI PALMIRO
Membro, designato dalla Confederazione Italiana Agricoltori
– in rappresentanza degli affittuari coltivatori diretti.
PAOLUCCI GIUSEPPE
Membro, designato dalla Coldiretti – in rappresentanza degli
affittuari coltivatori diretti.
ALESSANDRETTI WILLIAM
Membro, designato dalla Coldiretti – in rappresentanza degli
affittuari coltivatori diretti.
RAVAGLIA MASSIMO
Membro, designato dalla Coldiretti – in rappresentanza degli
affittuari coltivatori diretti.
CALLEGARI ROSANNA
Membro, designata dalla Confagricoltura – in rappresentanza
degli affittuari non coltivatori diretti.
GIAPPICHINI GIAN MARIA
Membro, designato dalla Coldiretti – in qualità di esperto in
materia agraria.
FACCHINI STEFANO
Membro, designato dalla Confederazione Italiana Agricoltori
– in qualità di esperto in materia agraria.
194
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione Tecnica Provinciale Contratti Agrari di Terni
Legge 3 maggio 1982, n. 203
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Sei anni
11 aprile 2008
ATTRIBUZIONI E COMPITI
Art. 10
Procedura per la determinazione dell’equo canone
COMPOSIZIONE
Art. 11
Composizione delle Commissioni tecniche provinciali
La commissione tecnica provinciale determina, entro il 31 agosto di ogni …Omissis…
anno, coefficienti di adeguamento dei canoni, in aumento o in Le Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le Province autonome di
diminuzione, tenuto conto dei criteri previsti dall’articolo precedente Trento e Bolzano esercitano le funzioni di cui al comma precedente
nonché del mutamento di valore della lira secondo gli indici ISTAT per i avvalendosi delle Commissioni tecniche provinciali composte:
prezzi alla produzione dei prodotto agricoli.
dal capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura o da un suo
rappresentante; (l’Ispettorato in parola è stato soppresso e le sue funzioni
Almeno tre mesi prima del termine indicato dal primo capoverso sono state attribuite al Servizio bonifiche e miglioramenti fondiari della
dell’articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 (6), come modificato Regione dell’Umbria);
dall’articolo 9 della presente legge, i presidenti delle commissioni
da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici
tecniche provinciali di ogni singola regione si riuniscono, sotto la ed affittuari coltivatori diretti;
presidenza del presidente della Giunta regionale, o di un suo delegato, al
da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ed
fine di studiare criteri tendenti ad evitare nella Regione sperequazioni tra affittuari non coltivatori diretti;
da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;
zone omogenee.
da un rappresentante di affittuari non coltivatori diretti;
da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi,
degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei
proprietari dei fondi rustici ed uno dalla organizzazione degli affittuari.
I componenti la Commissione sono nominati dal Presidente della Giunta
regionale, su designazione, per i rappresentati delle categorie dei proprietari
e degli affittuari, da parte delle rispettive organizzazioni professionali a base
nazionale maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni
provinciali.
…Omissis…
Le designazioni da parte delle organizzazioni professionali debbono pervenire al
Presidente della Giunta regionale entro trenta gironi dalla richiesta.
La Commissione tecnica provinciale resta in carica sei anni. Il Presidente della
Giunta regionale deve costituire le Commissioni tecniche provinciali entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge entro i tre mesi
successivi alla scadenza del mandato.
In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria,
provvede il Presidente della Regione, nominando, oltre ai rappresentanti
designati, anche gli altri membri della Commissione in modo da assicurare la
rappresentanza paritetica delle categorie secondo quanto previsto dal secondo
comma.
8. In caso di ritardo o di mancata costituzione della Commissione, provvede il
Ministro dell’agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni, con proprio
motivato provvedimento.
Compensi: Ai membri estranei all’Amministrazione regionale è corrisposto un gettone di presenza di € 10, 33 per ogni
riunione, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
195
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Commissione Tecnica Provinciale Contratti Agrari di Terni
D.P.G.R. n. 62 dell’11.4.2002
N. 18 del 24.4.2002
RAPPRESENTANTI
VIGNOLI CESARE
Presidente – Dirigente del Servizio e bonifica e miglioramenti
fondiari, in sostituzione del capo Ispettorato provinciale
dell’agricoltura.
FIENI MARCELLA
Membro, designata dalla Confederazione Italiana Agricoltori
– in rappresentanza dei proprietari che affittano a coltivatori
diretti.
DONATELLI PIETRO
Membro, designato dalla Confagricoltura – in rappresentanza
dei proprietari che affittano a coltivatori diretti.
PIACENTINI COSTANTINO
Membro, designato dalla Confagricoltura – in rappresentanza
dei proprietari che affittano a coltivatori diretti.
D’ANNIBALE MARIA SOLE
Membro, designata dalla Confagricolura – in rappresentanza
dei proprietari che affittano a coltivatori diretti.
ANTONIELLA ANTONIETTA
Membro, designata dalla Confederazione Italiana Agricoltori
– in rappresentanza dei proprietari che affittano a coltivatori
non diretti.
AGOSTINI FRANCO
Membro, designato dalla Confederazione Italiana Agricoltori
– in rappresentanza degli affittuari coltivatori diretti
BERNARDI GIACOMO
Membro, designato dalla Coldiretti – in rappresentanza degli
affittuari coltivatori diretti.
VITI FABIO
Membro, designato dalla Coldiretti – in rappresentanza degli
affittuari coltivatori diretti.
LOTTI MARIO
Membro, designato dalla Coldiretti – in rappresentanza degli
affittuari coltivatori diretti.
RUFO RUFFO
Membro, designato dalla Confagricolura - in rappresentanza
degli affittuari non coltivatori diretti.
MARI GABRIELE
Membro, designato dalla Confederazione Italiana Agricoltori
– in qualità di esperto in materia agraria.
PICCIONI PIETRO
Membro, designato dalla Coldiretti – in qualità di
esperto in materia agraria.
196
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
Commissione tecnica regionale per le prestazioni di assistenza
protesica
Legge 23/12/1978, n. 833 - D.M. 27 agosto 1999 n. 332
GIUNTA REGIONALE
Biennale
SCADENZA MANDATO
DELL’ORGANO
ATTRIBUZIONI E COMPOSIZIONE
La Commissione è un organo consultivo
che formula pareri alla Giunta regionale in
merito alle modalità di erogazione e alle
tariffe, per prestazioni di assistenza
protesica erogabili nell’ambito del SSN.
Compensi: Non indicati
197
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Commissione tecnica regionale per le prestazioni di
assistenza protesica
D.P.G.R. n. 131 del 09/07/2004
D.P.G.R. n. 298 del 28/11/2005 (sostituzione membro)
D.P.G.R. n. 11 del 14.02.2008 (sostituzione membro
D.P.G.R. n. 46 del 14.05.2008 (sostituzione membri)
N. 11 del 5/3/2008 – N. 25 del 28/05/2008
RAPPRESENTANTI
CATANELLI MARCELLO
Componente – Dirigente reg.le Servizi Sanitari
MENDUNO PAOLA SANTINA
Componente
–
Medico
Az.Ospedaliera Perugia
BAMBINI MAURO
Componente – Medico specialista otorinolaringoiatra
USL n. 2
DE MARCHI MASSIMO
Componente – Medico specialista fisiatra USL n. 4
BAMBAGIONI LUCIA
Componente – Terapista della riabilitazione Unità
spinale Azienda Ospedaliera Perugia
MARTINELLI GIANCARLO
Componente – Delegato ASL n. 1
BODO ANTONIO
Componente – Delegato ASL n. 2
MASSUCCI MAURIZIO
specialista
oculista
Componente – Delegato ASL n. 2
FAGOTTI MARCO
Componente – Delegato ASL n. 3
REALI ADELMO
Componente – Delegato ASL n. 3
CALVANESE ELEONORA
Componente – Delegato ASL n. 4
RAGNA FRANCESCO
Componente – Tecnico designato Federottica
TATICCHI ALDO
Componente – Tecnico designato A.N.A.
FROSCIANTI SANDRO
Componente – Tecnico designato F.I.O.T.O.
AIUTI ANTONIO
Componente – Tecnico designato Federsan
ZENZERI MARA
Componente – Funzionario Direz.ne reg.le Sanità –
Resp.le Sezione V Riabilitazione
198
ENTE - ISTITUZIONE
Commissione tecnico-scientifica per la programmazione e la
valutazione delle attività vaccinali
RIFERIMENTO NORME
Delib. Giunta regionale n. 773 del 21/05/2007
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
ESTREMI PROVVEDIMENTO
Tre anni dalla data del 21/05/2007
D.P.G.R. n. 82 del 7.6.2007- Pubblicazione BUR n. 29 del
27/06/2007
D.P.G.R. n. 109 del 9.8.2007(rettifica errore) - Pubblicazione
BUR n. 38 del 29/8/2007
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
La Commissione: a) elabora strategie
vaccinali, sulla base di conoscenze
scientifiche ed epidemiologiche, ed alla
luce delle indicazioni di carattere
nazionale, con i necessari adeguamenti
alle peculiarità regionali e locali, b)
definisce i relativi calendari vaccinali;
c) valuta gli interventi in atto, in termini
di efficacia protettiva e di effetti
indesiderati;
d)
promuovere
il
miglioramento qualitativo della gestione
vaccinale; e) effettua monitoraggio del
fenomeno dell’inadempienza all’obbligo
vaccinale e acquisisce dati statistici sui
rischi per i minori non vaccinati, g)
promuove progetti di informazione sulle
finalità dei vaccini, nonché sui possibili
rischi e complicanze, rivolti alla
popolazione
con
l’obiettivo
di
aumentare la compliance verso la
pratica vaccinale.
MARIADONATA GIAIMO Dirigente Ufficio D.T.
Prevenzione Direzione regionale Sanità e servizi sociali
ANNA TOSTI Responsabile Sezione Prevenzione Ufficio
D.T. Prevenzione
ANNA PASQUALE Dirigente Servizi ISP Azienda USL 1
CARLA CIANI Dirigente medico Servizi ISP Azienda USL 2
FRANCO SANTOCCHIA Dirigente medico Servizi ISP
Azienda USL 3
MARIA LAURA PROIETTI Dirigente medico Servizi ISP
Azienda USL 4
DORIANO PASCOCCI Responsabile Serivio Farmaceutico
Azienda USL 2
FRANCO BALDELLI Responsabile U.O.C. Malattie
Infettive Azienda Ospedaliera S.Maria della Misericordia
Perugia
CORRADO ROSSETTI Responsabile U.O.C. Pediatria e
Neonatologia Azienda USL 1
ALBERTO ROMIZI Azienda USL 4 – in rappresentanza dei
Pediatri di comunità
GENNARO TRIOANIELLO In rappresentanza dei pediatri
di famiglia
ALESSANDRO ROSSI Segretario regionale Società
Italiana Medici di Medicina Generale
Compensi: Non previsti
199
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione Tecnica per la formazione e l’aggiornamento
dell’elenco regionale dei prezzi negli appalti di opere pubbliche
Legge 21 gennaio 2010, n. 3
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
NON INDICATO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
NON INDICATO
ATTRIBUZIONI E COMPITI
Art. 14
La Commissione propone alla Regione
l’approvazione e l’aggiornamento delle tabelle
revisionali dei prezzi elementari della
manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei
noli, che costituiscono parte integrante
dell’elenco regionale dei prezzi e dei costi per la
sicurezza e sono pubblicate nel Bollettino
Ufficiale
della
Regione
contestualmente
all’elenco.
COMPOSIZIONE
.Art.
14
Per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco
regionale dei prezzi e dei costi della sicurezza, la
Giunta regionale si avvale di una Commissione di
tecnici esperti in materia di lavori pubblici,
nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale, così composta:
a) un tecnico esperto in discipline tecniche
designato dalla Giunta regionale, con funzioni
di Presidente;
b) cinque tecnici esperti in discipline tecniche
designati dalla Giunta regionale, di cui tre
individuati tra i dipendenti regionali e due
esterni;
c) un tecnico designato dai Servizi integrati
infrastrutture e trasporti del Ministero
competente;
d) un tecnico designato dall’Unione Province
Italiane (UPI);
e) tre
tecnici
designati
dall’Associazione
nazionale Comuni italiani (ANCI);
f) un tecnico designato dall’Azienda territoriale
dell’edilizia residenziale delle Province di
Perugia e Terni (ATER);
g) cinque tecnici, di cui uno designato
dall’Associazione nazionale costruttori edili
(ANCE), uno dalla Confederazione italiana
della piccola e media industria (CONFAPI),
uno
dalla
Confederazione
nazionale
artigianato (CONFARTIGIANATO), uno dalla
Confederazione nazionale dell’artigianto e
della piccola e media impresa (CNA) ed uno
dal Movimentom cooperativo di produzione e
lavoro;
200
h) un tecnico rappresentante degli architetti
designato congiuntamente dall’Ordine degli
architetti
pianificatori,
paesaggistici,
conservatori delle Province di Perugia e Terni;
i) un tecnico rappresentante degli ingegneri
designato congiuntamente dall’Ordine degli
ingegneri delle Province di Perugia e Terni;
l) un tecnico rappresentante dei geometri
designato
congiuntamente
dai
Collegi
provinciali di Perugia e Terni;
m) un tecnico rappresentante dei periti industriali
designato
congiuntamente
dai
Collegi
provinciali di Perugia e Terni;
n) un tecnico rappresentante dei geologi
designato dall’Ordine dei geologi della
Regione Umbria;
o) un tecnico rappresentante degli agronomi e
forestali designato congiuntamente dall’Ordine
dei dottori agronomi e forestali delle Province
di Perugia e Terni;
p) un tecnico rappresentante dell’Azienda
nazionale autonoma delle strade (ANAS);
q) due tecnici rappresentanti della Direzione
regionale per i Beni culturali e paesaggistici
dell’Umbria.
Compensi: Ai componenti della Commissione, fatta eccezione per i membri dipendenti
dell’amministrazione statale, regionale e degliEnti locali, spetta un’indennità di presenza per ogni
seduta ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nella misura prevista dalle norme regionali
in materia di compensi per la partecipazione a sedute dei comitati o collegi comunque denominati.
201
Commissione Tecnica per la formazione e l’aggiornamento
dell’elenco regionale dei prezzi negli appalti di opere
pubbliche
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. N. 67 DEL 28/06/2010
N. 32 DEL 14/07/2010
RAPPRESENTANTI
ING. LUCIANO TORTOIOLI
REGIONE UMBRIA CON FUNZIONI DI PRESIDENTE
ING. ALBERTO MERINI
REGIONE UMBRIA
ARCH. FILIPPO BATTONI
REGIONE UMBRIA
ING. PAOLO FELICI
REGIONE UMBRIA
ING. ANIELLO DI LUCA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
ING. GIAMPIERO BONDI
UPI
ING. PAOLO GATTINI
ANCI
ING. MARCO EUGENI
ANCI
GEOM. FEDERICO FORMICHETTI
ANCI
GEOM. MARCO COCHETTA
ATER
ING. FRANCESCO CAPORALI
ANCE
DOTT. STEFANO BOVINI
CONFAPI
ING. BRUNO BOVA
CONFARTIGIANATO
ING. LUCA FERRETTI
CNA
GEOM. LUCIANO CHERUBINI
MOVIMENTO COOPERATIVE DI PRODUZIONE ELAVORO
ARCH. LIVIO FARINA
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
ING. ROBERTO BALIANI
ORDINE DEGLI INGEGNERI
202
GEOM. AVIO MARIUCCI
COLLEGIO DEI GEOMETRI
P.I. MATTEO CECCARANI
PERITI INDUSTRIALI
GEOL. PAOLO BOILA
ORDINE DEI GEOLOGI
DOTT. DOMENICO VINCENTI
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI
GEOM. MAURO PELLEGRINI
ANAS
DOTT.SSA TIZIANA BIGANTI
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
ARCH. FRANCO FABRIZI
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
ING. GIANNI DRISALBI
ESPERTO IN DISCIPLINE TECNICHE
ING. ANTONELLO GAGLIARDI LA GALA
ESPERTO IN DISCIPLINE TECNICHE
203
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione provinciale di Terni per l’accertamento dei
requisiti igienico-sanitari degli impianti per la produzione a
scopo di vendita per la preparazione per terzi o la distribuzione
per il consumo di mangimi medicati e prodotti intermedi
Art. 1 del D.M. 16 novembre 1993, come modificato dal
D.M. 19 ottobre 1999
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Chiunque intenda produrre a scopo di vendita o
preparazione per terzi o comunque per la
distribuzione per il consumo di mangimi medicati
e
prodotti
intermedi
deve
chiedere
l’autorizzazione al Ministro della Sanità che la
rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con
il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato previo accertamento da parte
della Commissione provinciale.
La Commissione provinciale è composta dal
responsabile del servizio veterinario dell’Azienda
Sanitaria Locale ove ha sede il capoluogo di
provincia, dal funzionario provinciale della Camera
di Commercio industria, artigiano e agricoltura e
da un funzionario dell’Assessorato regionale
all’Agricoltura.
Entro i successivi centocinquanta giorni dalla
presentazione di copia della domanda, completa
degli allegati, al competente Assessorato alla
sanità, servizi veterinari, la Commissione invia il
verbale del sopralluogo alla Direzione Generale
dei servizi veterinari del Ministero della sanità
che, notificato in copia alla ditta interessata a
cura della Regione, dà titolo alla ditta stessa ad
iniziare la produzione di mangimi medicati e di
prodotti intermedi, purché il parere sia
favorevole, in attesa dell’emanazione del decreto
autorizzativi da parte del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato.
Compensi: Non indicati.
204
Commissione provinciale di Terni per l’accertamento dei
requisiti igienico-sanitari degli impianti per la produzione a
scopo di vendita per la preparazione per terzi o la distribuzione
per il consumo di mangimi medicati e prodotti intermedi
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. n. 123 del 25.6.2001
N. 33 de1 4.7.2001
RAPPRESENTANTI
Dirigente veterinario responsabile del Servizio di
SPERNANZONI GUGLIELMO
igiene degli allevamenti e delle produzioni
- membro effettivo
zootecniche – ASL n. 4.
Direzione regionale attività produttive – Servizio
BONANATA VINCENZO - membro effettivo
qualificazione delle produzioni animali.
BONGARZONE ENZO
- membro effettivo Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura.
LETI ACCIARO GIORGIO - membro supplente Direzione regionale attività produttive – Servizio
qualificazione delle produzioni animali.
FERRANTI DANILO
- membro supplente Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura.
205
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Commissione provinciale di Perugia per l’accertamento dei
requisiti igienico-sanitari degli impianti per la produzione a
scopo di vendita per la preparazione per terzi o la distribuzione
per il consumo di mangimi medicati e prodotti intermedi
Art. 1 del D.M. 16 novembre 1993, come modificato dal
D.M. 19 ottobre 1999
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Chiunque intenda produrre a scopo di vendita o
preparazione per terzi o comunque per la
distribuzione per il consumo di mangimi medicati
e
prodotti
intermedi
deve
chiedere
l’autorizzazione al Ministro della Sanità che la
rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con
il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato previo accertamento da parte
della Commissione provinciale.
La Commissione provinciale è composta dal
responsabile del servizio veterinario dell’Azienda
Sanitaria Locale ove ha sede il capoluogo di
provincia, dal funzionario provinciale della Camera
di Commercio industria, artigiano e agricoltura e
da un funzionario dell’Assessorato regionale
all’Agricoltura.
Entro i successivi centocinquanta giorni dalla
presentazione di copia della domanda, completa
degli allegati, al competente Assessorato alla
sanità, servizi veterinari, la Commissione invia il
verbale del sopralluogo alla Direzione Generale
dei servizi veterinari del Ministero della sanità
che, notificato in copia alla ditta interessata a
cura della Regione, dà titolo alla ditta stessa ad
iniziare la produzione di mangimi medicati e di
prodotti intermedi, purché il parere sia
favorevole, in attesa dell’emanazione del decreto
autorizzativo da parte del Ministro della sanità
di concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato.
Compensi: Non indicati.
206
Commissione provinciale di Perugia per l’accertamento dei
requisiti igienico-sanitari degli impianti per la produzione
a scopo di vendita per la preparazione per terzi o la
distribuzione per il consumo di mangimi medicati e prodotti
intermedi
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. n. 123 del 25.6.2001
N. 33 de1 4.7.2001
RAPPRESENTANTI
RUINA ANTONIO
- membro effettivo
BONANATA VINCENZO
- membro effettivo
ARGENZIANO AMELIA
- membro effettivo
Dirigente veterinario responsabile del Servizio di
igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche – ASL n. 2.
Direzione regionale attività produttive – Servizio
qualificazione delle produzioni animali.
Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura.
LETI ACCIARO GIORGIO - membro supplente Direzione regionale attività produttive – Servizio
qualificazione delle produzioni animali.
COMMITTERI CLAUDIA - membro supplente Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura.
207
Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM)
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78 – art. 1 – comma 8
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 – art. 29 - convertito, con
modificazioni, dalla l. 4/8/2006, n. 248
D.M. 22 gennaio 2008 – art. – comma 3
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
triennale
5 luglio 2010
ATTRIBUZIONI
COMPOSIZIONE
Art. 1 D.P.R. 14/05/2007 n. 78
Art. 1 D.P.R. 14/05/2007 n. 78
Alla Commissione sono attribuiti i compiti consultivi per la
ricerca mineraria di base, nonchè l’espressione dei pareri
e lo svolgimento delle valutazioni tecniche per l’attuazione
dell’art. 19 – comma 7 – del Decreto legislativo
25/11/1996, n. 625 e quelli previsti dagli artt. 81 e 82 e
dall’art. 83 – ultimo comma – del Decreto del Presidente
della Repubblica 24/05/1979, n. 886, dall’art. 42 della
legge 11/01/1957, n. 6 e dalle norme che fanno rinvio agli
organismi accorpati.
La Commissione è composta dal Direttore generale per
l’energia e le risorse minerarie, con funzioni di Presidente, dal
Direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi,
di seguito denominato UNMI, con funzioni di Vice presidente,
da un avvocato dello Stato, da tre dirigenti della Direzione
generale per l’energia e le risorse minerarie, componenti
anche di ciascuna sezione della Commissione, nonchè dai
componenti nominati per le singole sezioni, ai sensi,
rispettivamente dei commi 5, 6 e 7. La Commissione è
articolata in tre sezioni:
a)Sezione con compiti relativi alle attività di ricerca e
coltivazione di risorse minerarie;
b)Sezione con compiti relativi alla sicurezza delle attività di
ricerca e coltivazione;
c)Sezione con compiti relativi alla determinazione e
versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione.
Alle riunioni della CIRM partecipano di volta in volta i
rappresentanti della Regione interessata, con spese a carico
della stessa Regione.
Compensi: I compensi previsti per i componenti della CIRM sono determinati con decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
208
Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie
(CIRM)
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
D.P.G.R. n. 36 del 7/4/2008
PUBBLICAZIONE B.U.R.
N. 20 del 30/04/2008
RAPPRESENTANTI
DOTT. GEOL. ROBERTO CHECCUCCI
Nato a Biella il 12/8/1958
209
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Conferenza regionale sulla sicurezza integrata
Art. 10 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
LEGISLATURA
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 10
Art. 10
Conferenza regionale sulla sicurezza
Conferenza regionale sulla sicurezza
E’ istituita presso la Presidenza della Giunta
regionale, la Conferenza regionale sulla sicurezza
integrata, quale sede di confronto e di valutazione
in materia di politiche locali per la sicurezza
integrata e di verifica dello stato di attuazione
degli accordi e delle intese di cui all’art. 2 –
comma 1- della legge regionale n. 13/2008.
La Conferenza si dota di un apposito regolamento
per il suo funzionamento e organizzazione.
Almeno una volta all’anno il Presidente della
Giunta regionale convoca la Conferenza regionale
sulla sicurezza al fine di offrire elementi di
valutazione al Consiglio regionale ed effettuare tra
i vari soggetti che hanno concorso alla
realizzazione dei Patti integrati sulla sicurezza
urbana, l’esame congiunto delle problematiche
emerse in fase di attuazione.
La Conferenza regionale sulla sicurezza integrata
è composta dal Presidente della Giunta regionale
che la presiede, dall’Assessore regionale delegato
alla materia, dai Presidenti delle Province o
Assessori da loro delegati, dai Sindaci dei Comuni
capoluogo di Provincia e dai Presidenti degli
A.T.I. costituiti ai sensi della legge regionale
19/07/2007, n. 23, da tre rappresentanti designati
rispettivamente
dall’ANCI,
dall’UPI
e
dall’UNCEM regionali, da quattro rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali regionali
dei lavoratori maggiormente rappresentative, da
quattro
rappresentanti
designati
dalle
associazioni
di
categoria
maggiormente
rappresentative a livello regionale e da un
rappresentante designato dal Forum regionale del
terzo settore.
La Conferenza regionale sulla sicurezza integrata
è istituita con decreto del Presidente della Giunta
Compensi: La partecipazione alle sedute della regionale e dura in carica per l’intera legislatura
Conferenza è a titolo gratuito.
regionale e fino al suo rinnovo.
Le funzioni di segreteria della Conferenza sono
assicurate dalla competente struttura della
Presidenza della Giunta regionale.
210
ENTE - ISTITUZIONE
Conferenza regionale sulla sicurezza integrata
ESTREMI PROVVEDIMENTO
D.P.G.R. N. 77 DEL 28/07/2010
PUBBLICAZIONE B.U.R.
B.U.R. N. 38 DEL 18/08/2010
RAPPRESENTANTI
PREISDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI
PERUGIA O ASSESSORE DA LUI DELEGATO
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERNI
O ASSESSORE DA LUI DELEGATO
SINDACO DEL COMUNE DI PERUGIA
SINDACO DEL COMUNE DI TERNI
PRESIDENTE ATI 1
PRESIDENTE ATI 2
PRESIDENTE ATI 3
PRESIDENTE ATI 4
FRANCO BATTISTELLI
ANCI regionale
WANDA SCARPELLI
CGIL Umbria
ANTONIO CASCIANELLI
CISL Umbria
CLAUDIO BENDINI
UIL Umbria
GIOVANNI BARLOZZARI
UGL Umbria
DOMENICO TASCHINI
Confindustria Umbria
GIULIANO SORCIO
Confederazione Nazionale Artigianato (CNA)
RICCARDO ROSSINI
Confcommercio Umbria
PIO BRACCALENTI
Legacoop Umbria
CARLO BICCINI
Forum del terzo settore
211
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Consiglio di aiuto sociale presso il Tribunale di Spoleto
Legge 26 luglio 1975, n. 354- DPR 30.6.2000 n. 230 nuovo
reg. penitenziario
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 75
(Attività del Consiglio di aiuto sociale per l’assistenza
penitenziaria e post-penitenziaria)
Il Consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:
a) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi al fine
di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il
reinserimento nella vita sociale;
b) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per
accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo
di provvedervi secondo le loro attitudini e le
condizioni familiari;
c) assume notizie sulle possibilità di collocamento al
lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del
comitato di cui all’art. 77*, opera diretta ad
assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o
stabiliscano residenza nel circondario stesso;
d) organizza, anche con il concorso di enti o di privati,
corsi di addestramento e attività lavorative per i
liberati che hanno bisogno di integrare la loro
preparazione professionale e che non possono
immediatamente trovare lavoro promuove altresì la
frequenza dei liberati ai normali corsi di
addestramento e di avviamento professionale
predisposti dalla Regionii
e) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e
degli internati con le loro famiglie;
f) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni
delle famiglie dei detenuti e degli internati, che
rendono necessari speciali interventi;
g) concede sussidi in denaro o in natura;
h) collabora con i competenti organi per il
coordinamento delle attività assistenziali degli enti e
delle associazioni pubbliche e private nonché delle
persone che svolgono opera di assistenza e
beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e
appropriato intervento in favore dei liberati e dei
familiari dei detenuti e degli internati.
Art. 74
(Consigli di aiuto sociale)
Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un
Consiglio di aiuto sociale, presieduto dal Presidente del
Tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal
Presidente del tribunale dei minori o da un altro magistrato
da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un
rappresentante della Regione, da un rappresentante della
Provincia, da un funzionario dell’amministrazione civile
dell’interno designato, dal Prefetto, dal Sindaco o da un suo
delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell’ufficio
provinciale del lavoro, da un delegato dell’ordinario
diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del
circondario. Ne fanno parte, inoltre, 6 componenti nominati
dal Presidente del Tribunale fra i designati da enti pubblici e
privati qualificati nell’assistenza sociale.
212
Art. 76
(Attività del Consiglio di aiuto sociale per il
soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto)
il Consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la
concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime
del delitto e provvede all’assistenza in favore dei
minorenni orfani a causa del delitto.
Art. 77*
(Comitato per l’occupazione degli assistiti dal
Consiglio di aiuto sociale)
Al fine di favorire l’avviamento al lavoro dei dimessi dagli
istituti di prevenzione e di pena, presso ogni Consiglio di
aiuto sociale, ovvero presse l’ente di cui al quarto comma
dell’articolo 74, è istituito il Comitato per l’occupazione degli
assistiti dal Consiglio di aiuto sociale.
Di tale Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio
di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno
parte quattro rappresentanti rispettivamente dell’industria,
del commercio, dell’agricoltura e dell’artigianato locale,
designati dal Presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti dei
datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori di
opera, designati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei
coltivatori diretti, il Direttore dell’Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, un impiegato della
carriera direttiva dell’amministrazione penitenziaria e un
assistente sociale di cui all’art. 72.**
I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente
del Consiglio di aiuto sociale.
Il Comitato delibera con la presenza di almeno cinque
componenti.
Art. 72**
(Centri di servizo sociale)
Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di
servizio sociale per adulti.
Il Ministro per la grazia e giustizia può disporre, con suo
decreto, che per più uffici di sorveglianza sia istituito un
solo centro di servizio sociale stabilendone la sede.
I centri di servizio sociale dipendono dall’amministrazione
penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal
regolamento.
II centri, a mezzo del personale di servizio sociale,
provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di
sorveglianza o della sezione di sorveglianza, le inchieste
sociali utili a fornire i dati occorrenti per l’applicazione, la
modificazione, la proroga e la revoca delle misure di
sicurezza e per il trattamento dei condannati e gli internati,
nonché a prestare la loro opera per assicurare il
reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di
sicurezza non detentive.
I centri prestano inoltre, su richiesta delle direzioni degli
istituti, opera di consulenza per favorire il buon esito del _______________________________________
trattamento penitenziario. Svolgono, infine, ogni altra Compensi: I componenti del Consiglio di aiuto sociale
attività prevista dalla presente legge che comporti prestano la loro opera gratuitamente. (Art. 74 – terzo
interventi di servizio sociale.
comma – della legge n. 354/1975).
213
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
MONETINI SETTIMIO
Consiglio di aiuto sociale presso il Tribunale di Spoleto
Delibera n. 7461 del 6 ottobre 1995
N. 56 del 15.11.1995
LUOGO E DATA DI NASCITA
Guardea (TR) l’8 .7.1958
214
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Consiglio di Disciplina per le Società APM Esercizi S.p.A ed
APM Servizi S.r.l.
R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, art. 54
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 54 R.D. n. 148 del 8 gennaio 1931
215
Consiglio di Disciplina per le Società APM Esercizi S.p.A ed
APM Servizi S.r.l.
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. n. 305 del 12 dicembre 2005
N. 54 del 28.12.2005 -
RAPPRESENTANTI
ALBERTO ORVIETANI
Presidente
PIO FRANCESCO BALDINELLI
Componente effettivo
MARCELLO PANETTONI
Componente effettivo
CARMEN LEOMBRUNI
Componente effettivo
LUIGI FIANDRA
Componente effettivo
ROBERTO SURACE
Componente effettivo
ALBERTO GRILLI
Componente effettivo
VINCENZO SURACE
Componente supplente
WOLFGANG LAURENT DI ROSA
Componente supplente
PASQUALE PASQUINI
Componente supplente
MARCO GIONTELLA
Componente supplente
LUCILLA SQUARTA
Componente supplente
STEFANO CECCARONI
Componente supplente
216
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Consiglio di Disciplina per le Società SSIT Gestione S.r.l. e SSIT
Esercizio S.r.l.
R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, art. 54
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Quinquennale
SCADENZA ORGANO
Gennaio 2008
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 54 R.D. n. 148 del 8 gennaio 1931
Compensi: L’azienda è tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al Presidente quando
questi risieda il località diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina.
217
ENTE - ISTITUZIONE
Consiglio di Disciplina per le Società SSIT Gestione S.r.l. e
SSIT Esercizio S.r.l.
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 310 del 15 dicembre 2003 (Nomina Consiglio)
PUBBLICAZIONE B.U.R.
N. 55 del 31.12.2003
RAPPRESENTANTI
GARRITANO GIANFRANCO
Presidente
ERCOLI GIANLUCA
Componente effettivo
PROIETTI LIPPI SABINO
Componente effettivo
DOMINICI MARIO
Componente effettivo
TULIPANI GIANCARLO
Componente effettivo
GASPERINI ONELIO
Componente effettivo
ALLEORI UMBERTO
Componente effettivo
MONTANARI FRANCO
Componente supplente
MAZZOLI ULISSE
Componente supplente
ANGELINI GIOVANNI
Componente supplente
PANETTONI MARCELLO
Componente supplente
MATTIOLI GIOVAN BATTISTA
Componente supplente
ZUALDI CARLO ALBERTO
Componente supplente
218
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
1.
Consiglio regionale dell’emigrazione
Legge regionale 20 novembre 1997, n. 37
GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Legislatura regionale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Legislatura regionale
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 4
(Compiti del C.R.E.)
Art. 3
(Istituzione del Consiglio regionale dell’emigrazione)
1. E’ istituito presso la Giunta regionale il Consiglio regionale
dell’emigrazione, di seguito denominato C.R.E., composto
dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo
presiede e da 20 membri così individuati:
a) un rappresentante effettivo ed uno supplente
dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, un
rappresentante effettivo ed uno supplente dell’Unione
delle province italiane, designati dalle rispettive
associazioni su base regionale;
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente
dell’Associazione
regionale
ARULEF
ed
un
rappresentante
effettivo
ed
uno
supplente
dell’Associazione regionale umbri nel mondo;
c) otto
rappresenti
effettivi
ed
otto
supplenti
dell’emigrazione extraeuropea, designati di comune
accordo dalla rispettive Associazioni di cui due in
rappresentanza del Nord America, quattro dell’America
Latina e due dell’Australia;
d) otto rappresentanti effettivi ed otto supplenti
dell’emigrazione europea, designati dalle rispettive
associazioni, in proporzione alla consistenza ed alla
appartenenza delle rispettive associazioni regionali
ARULEF ed Umbri nel mondo.
Omissis……
5. I membri del C.R.E. restano in carica per la durata della
legislatura regionale e non possono essere nominati per più
di due mandati consecutivi.
Il C.R.E. è un organismo tecnico-consultivo della
Giunta regionale in materia di emigrazione.
2. Il C.R.E., in particolare, svolge i seguenti compiti:
a)
formula proposte, sulla base delle linee di
indirizzo elaborate dalla Giunta regionale, per lo
schema di programma di legislatura degli interventi a
favore dei lavoratori emigrati all’estero e delle loro
famiglie;
b)
formula
proposte
per
la
successiva
approvazione da parte della Giunta regionale per il
piano annuale degli interventi sulla base delle risorse
finanziarie previste dal bilancio regionale;
c)
valuta
l’andamento
del
fenomeno
dell’emigrazione, le sue cause ed i suoi effetti rispetto
alle condizioni socio-economiche della Regione e
propone gli interventi opportuni;
d)
propone iniziative di informazione delle
collettività degli emigrati sulla situazione sociale,
economica e culturale della regione;
e)
formula proposte per interventi ed azioni per lo
sviluppo delle associazioni degli emigrati umbri
all’estero;
f)
formula proposte e propone progetti alla Giunta
ed al Consiglio regionale attinenti l’emigrazione e le
materie ad essa connesse.
3) . Il C.R.E. si riunisce di norma una volta all’anno,
entro il 15 ottobre, per la predisposizione della proposta
di piano per l’anno successivo e per lo svolgimento degli
altri compiti di cui al comma 2.
Compensi: Ai componenti compete il rimborso delle spese documentate per l’accesso alla sede
dell’organismo e per il soggiorno necessario ai fini delle sessioni dell’organismo stesso, da liquidare
con le modalità e nei limiti previsti per i dirigenti regionali. (Art. 3 – comma 8 – della L.R. n. 37/97).
219
Consiglio regionale dell’emigrazione
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. n. 117 del 30/06/2006
N. 28 del 14.06.2006
RAPPRESENTANTI
Delegato dal Presidente della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 3, comma 1
PAVILIO LUPINI
In rappresentanza dell’ANCI:
PIGNATTINI MARCO
Membro effettivo
BELLUCCI ELISA
Membro supplente
In rappresentanza dell’UPI:
DELLE GROTTI LORENZO
Membro effettivo
LATTANZI GIAMPIERO
Membro supplente
In rappresentanza dell’ARULEF:
GRULLINI CARLO
Membro effettivo
CASTELLANI ERNESTO
Membro supplente
In rappresentanza dell’ASSOCIAZIONE UMBRI NEL MONDO:
CORUCCI DOMENICO
Membro effettivo
MARTINELLI ENZO
Membro supplente
In rappresentanza del NORD AMERICA:
MAOLONI IOLE
Membro effettivo
SEBASTIANI KATIA
Membro effettivo
MINELLI ALBERTO
Membro supplente
220
Membro supplente
PASSINI RUGGERO
In rappresentanza dell’AMERICA LATINA:
ARGENTINA
CENERI PAULO SERGIO
Membro effettivo
DIANI MARIO
Membro effettivo
PALCHETTI MARIO JOSE
Membro supplente
ROSSI CLEMENTI ATTILIA
Membro supplente
BRASILE
BENEDETTI ISIDORI SANDRO
Membro effettivo
MIGNOZZETTI PIETRO
Membro supplente
VENEZUELA
MARINI RITA
Membro effettivo
GALLI ADELE
Membro supplente
In rappresentanza dell’AUSTRALIA:
PEROTTI MASSIMO
Membro effettivo
BRUNACCI FRANK
Membro effettivo
CHIOCCI ANTONINA
Membro supplente
TOMASSINI ORIELLA
Membro supplente
In rappresentanza delle ASSOCIAZIONI EUROPEE ARULEF:
CESARI ARIANNA
Membro effettivo
MORETTI MARCELLO
Membro effettivo
BARONI LIDIA
Membro effettivo
TULLIANI GIUSEPPE
Membro effettivo
221
CIMARELLI DANIEL
Membro effettivo
SONNO SONIA
Membro supplente
POMPONI ALFIO
Membro supplente
GORI VANESSA
Membro supplente
PASQUALONI CLAUDIA
Membro supplente
TULLIANI FEDERICO
Membro supplente
SAVELLI GIUSEPPE
Membro supplente
In rappresentanza delle ASSOCIAZIONI EUROPEE “UMBRI NEL MONDO”:
BORSI GAUDENZIA
Membro effettivo
MORETTI MAURIZIO
Membro effettivo
SANTIONI MARIO
Membro effettivo
CAPRIOGLIO ANGELA
Membro supplente
CIOTTI REMIGIO
Membro supplente
MARIANI GIUSEPPE
Membro supplente
222
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
Consiglio territoriale per l’immigrazione – Provincia di Terni
Art. 3 – comma sesto – del D.legs. 25 luglio 1998, n. 286 e
Art. 57 – comma 1 – del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e
successive modificazioni ed integrazioni
GIUNTA REGIONALE
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
Compiti di analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi da attuare a
livello locale
Il Consiglio territoriale opera, per la
necessaria interazione delle rispettive
attività, in collegamento con la Consulta
regionale.
Ai fini di una coordinata ed omogenea
azione di monitoraggio ed analisi delle
problematiche connesse al fenomeno
dell’immigrazione e delle esigenze degli
immigrati, nonché di promozione dei
relativi interventi, il Prefetto assicura il
raccordo del Consiglio territoriale con la
Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie.
COMPOSIZIONE
Art. 57 – comma 1 – D.P.R. n. 394/99
2. Il Consiglio territoriale, istituito con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il
Ministro dell’Interno, è composto:
a) dai rappresentanti dei componenti uffici periferici delle
Amministrazioni dello Stato;
b) dal Presidente della Provincia;
c) da un rappresentante della Regione;
d) dal Sindaco del Comune capoluogo o da un suo
delegato, nonché dal Sindaco, o da un sio delegato, dei
Comuni della provincia di volta in volta interessati;
e) dal Presidente della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o da un suo delegato;
f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
g) da almeno due rappresentanti delle associazioni più
rappresentative degli stranieri extracomunitari presenti
nel territorio;
h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle
associazioni localmente attivi nel soccorso e
nell’assistenza agli immigrati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni i
rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o
altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in
trattazione.
Il Prefetto assicura la formazione e il funzionamento del
Consiglio territoriale.
Compensi: Non previsti
223
Consiglio territoriale per l’immigrazione – Provincia di
Terni
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. N. 60 DEL 24/4/2007
N. 20 del 9/5/2007
RAPPRESENTANTI
ELEONORA BIGI
Perugia il 22/9/1964
224
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
DESIGNAZIONE
DURATA IN CARICA ORGANO
Consiglio territoriale per l’immigrazione – Provincia di Perugia
Art. 3 – comma sesto – del D. legs. 25 luglio 1998, n. 286 e
art. 57 – comma 1 - del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
GIUNTA REGIONALE
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Compiti di Analisi delle esigenze e di promozione degli
interventi da attuare a livello locale.
Art. 57- comma 1 – D.P.R. n. 394/99
Il Consiglio territoriale, istituito con decreto del Presidente
Il Consiglio territoriale opera, per la necessaria del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il
interazione delle rispettive attività, in collegamento con la Ministro dell’Interno, è composto:
a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle
Consulta regionale.
Amministrazioni dello Stato;
Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di b) dal Presidente della Provincia;
monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al c) da un rappresentante della Regione;
fenomeno dell’immigrazione e delle esigenze degli d) dal Sindaco del Comune capoluogo o da un suo delegato,
immigrati, nonché di promozione dei relativi interventi, il
nonché dal Sindaco, o da un suo delegato, dei Comuni
Prefetto assicura il raccordo del Consiglio territoriale con
della provincia di volta in volta interessati;
la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle e) dal Presidente della Camera di Commercio, industria,
loro famiglie.
artigianato e agricoltura o da un suo delegato;
f)
da almeno due rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
g) da almeno due rappresentanti delle associazioni più
rappresentative degli stranieri extracomunitari presenti
nel territorio;
h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle
associazioni localmente attivi nel soccorso e
nell’assistenza agli immigrati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni i
rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonché degli enti
o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in
trattazione.
Il Prefetto assicura la formazione e il funzionamento del
Consiglio territoriale.
Compensi: Non previsti.
225
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
VESTRELLI ALESSANDRO MARIA
Consiglio territoriale per l’immigrazione – Provincia di
Perugia
D.P.G.R. n. 35 del 28/02/2000
D.P.G.R. n. 81 del 02/10/2009
D.P.G.R. n. 87 del 14/10/2009 (rettifica errore)
N. 16 del 22.3.2000
N. 47 del 21/10/2009
N. 48 del 28/10/2009
LUOGO E DATA DI NASCITA
Umbertide (PG) l’8.12.1954
226
ENTE - ISTITUZIONE
Consorzio Cooperative Produttori Tabacco Soc. Coop. A.r.l. di
Collazzone
RIFERIMENTO NORME
Art. 7 legge regionale 26 ottobre 994 n. 35 – Art. 24 Statuto
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Triennale
Dicembre 2006
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 28 ( Statuto)
Art. 24 (Statuto)
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più
ampi poteri per la gestione del Consorzio. Esso
può deliberare tutti gli atti e le operazioni di
ordinaria e straordinaria amministrazione, che
comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta
eccezioni di quelli che per legge siano da
demandare all’esame dell’Assemblea
Il Consiglio di Amministrazione è composto da n.
2 rappresentanti per ciascun socio, che ne segnala
i nominativi ed eletti dall’Assemblea. Qualora sia
socio l’Ente di Sviluppo agricolo in Umbria un
componente il Consiglio di Amministrazione sarà
designato da tale ente ed eletto dall’Assemblea.
Tale Consigliere si aggiungerà ai Consiglieri
eletti nell’Assemblea. Gli amministratori durano
in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
Compensi: Spetta ai membri del Consiglio il rimborso delle spese vive per le attività istituzionali
delegate dal Consiglio stesso (Art. 14 - comma 7 - dello Statuto).
227
ENTE - ISTITUZIONE
Consorzio Cooperative Produttori Tabacco Soc. Coop. A.r.l.
di Collazzone
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 307 del 10.12.2003
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
BACCARELLI DIEGO
N. 54 del 24.12.2003 -
LUOGO E DATA DI NASCITA
Todi (PG) il 6.10.1936
228
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Consorzio “Completamento del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia Terni” - Consiglio di Amministrazione
Art. 13 dello Statuto del Consorzio
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non specificata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 4
Il Consorzio ha lo scopo di coordinare le iniziative
per:
- realizzare il completamento del primo triennio
del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a
Terni ed il potenziamento del secondo triennio
del medesimo corso, con attivazione dei relativi
insegnamenti;
- migliorare l’assistenza sanitaria e la formazione
didattica del personale sanitario.
Art. 13
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tutti i soci
promotori (Comune di Terni, Provincia di Terni, Regione
Umbria, Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni,
Università degli Studi di Perugia) e ciascuno dei soci
promotori nomina il proprio rappresentante.
A tal fine il Consorzio assumerà la gestione di
strutture e personale messo a disposizione da parte
dei soci promotori oltre che proprio.
La gestione del personale universitario deve
riguardare solo ed esclusivamente quello che
l’Università metterà a completa disposizione del
Consorzio per i suoi compiti istituzionali e comunque
ai soli fini organizzativi.
Art. 13
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
del Consorzio, senza eccezione di sorta ed ha facoltà
di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per
l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali
esclusi soltanto quelli che la legge o il presente
Statuto in modo tassativo riservano all’Assemblea.
…..omissis….
Compensi: Non indicati.
229
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Consorzio “Completamento del Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia Terni”
Consiglio di Amministrazione
D.P.G.R. n. 38 del 28.02.2002
N. 11 del 13.3.2002
RAPPRESENTANTI
DE SALVO DOMENICO
- componente
In rappresentanza della Regione dell’Umbria
LUOGO E DATA DI NASCITA
Spinoso (PZ) il 21.7.1938
230
Consorzio Fidi Regionale (CO.FI.RE. ) - Consiglio Direttivo
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Art. 8 l.r. 12.3.1990, n. 5 - Art. 14 dello Statuto del
Consorzio
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Triennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 15
Compiti del Consiglio Direttivo
Art. 14
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo assicura la gestione del
Consorzio; in particolare:
a) provvede a dare esecuzione alle norme
Statutarie ed ai deliberati assembleari;
b) propone all’Assemblea per l’approvazione il
programma e la relazione illustrativa annuali
sull’attività del Consorzio, nonché il bilancio
annuale;
c) delibera l’importo dei contributi dovuti dai
consorziati in base all’apposito regolamento;
d) delibera sulla stipula delle convenzioni con le
banche, su proposta del Comitato Esecutivo;
e) nomina i membri del Comitato Esecutivo;
f) nomina gli esperti chiamati a collaborare con il
Comitato Esecutivo, su proposta del Comitato
stesso;
g) assume
determinazioni
in
ordine
al
funzionamento della struttura del Consorzio ed
al personale, su proposta del Comitato
Esecutivo;
h) provvede ad ogni altro adempimento che per
legge, statuto, regolamento, non sia affidato
all’Assemblea;
i) delibera l’ammissione, il recesso, l’esclusione e
la decadenza dei consorziati;
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è
composto da cinque a tredici membri eletti
dall’Assemblea, di cui la maggioranza in
rappresentanza delle Associazioni artigiane e dei
Confidi aderenti al Consorzio, fondatori del Consorzio
stesso.
Spetta inoltre alla Regione la nomina di almeno uno
dei membri del Consiglio.
Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il
Presidente, il Vice Presidente ed il Comitato Esecutivo.
Il Presidente ed il Vice Presidente sono individuati tra
i membri designanti dalle Associazioni di categoria e
dai Confidi.
j) predispone i regolamenti interni;
k) può nominare un Direttore o Responsabile
del Consorzio.
Compensi: Spetta ai membri del Consiglio il rimborso delle spese vive per le attività istituzionali
delegate dal Consiglio stesso (Art. 14 - comma 7 - dello Statuto).
231
Consorzio Fidi Regionale (CO.FI.RE.)
ENTE - ISTITUZIONE
Consiglio Direttivo
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 85 DEL 20/8/2008
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
ALVARO AZEGLIO MANCIOLI
N. 40 del 03/09/2008
LUOGO E DATA DI NASCITA
Apecchio (PU) il 22.9.1938
232
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Consorzio per lo sviluppo del Polo Universitario di Terni –
Università di Perugia – Consiglio di Amministrazione
Art. 13- comma 1- lett. a) dello Statuto del Consorzio
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Triennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 13Statuto Consorzio
Art. 13 Statuto Consorzio
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti
i
poteri
di
ordinaria
e
straordinaria
amministrazione del Consorzio, senza eccezione di
sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che
ritenga opportuni per l’attuazione ed il
raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto
quelli che la legge o il presente statuto in modo
tassativo riservano all’assemblea, ivi compreso la
determinazione della quota consortile relativa
all’immissione dei nuovi soci e del contributo
consortile annuale a carico dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tutti i
soci promotori, da un rappresentante del Consiglio del
Polo Scientifico e didattico di Terni dell’Università
degli studi di Perugia e da un rappresentante dei soci
ordinari come di seguito disposto:
a. Ciascuno dei soci promotori nomina il
suo rappresentante;
b. Ciascun gruppo costituito da non
meno di n. 8 soci ordinari ha diritto di
eleggere un proprio rappresentante.
L’assemblea dei soci può, in deroga a quanto sopra
disposto alla lettera b), con delibera presa
all’unanimità dei soci stessi, conferire ad uno o più
soci ordinari la facoltà di nominare un membro del
Consiglio di Amministrazione. I soci promotori
eleggono tra i membri del Consiglio di
Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente. I
componenti l’organo amministrativo durano in carica
tre esercizi sociali e sono rieleggibili una sola volta. Il
Consigliere nominato dai soci ordinari in forza della
delibera dell’assemblea dei soci sopradescritta
scadono insieme a quelli in carica al momento della
loro nomina. I componenti il Consiglio sono
revocabili, in qualunque momento, dai soci che li
hanno nominati.
Compensi: Non indicati
233
ENTE - ISTITUZIONE
Consorzio per lo sviluppo del Polo Universitario di Terni –
Università di Perugia
Consiglio di Amministrazione
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 104 del 18/11/2009
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
MARGASINI MARIO
N. 54 del 02/12/2009
LUOGO E DATA DI NASCITA
Foligno (PG) il 07.01.1950
234
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Consorzio Regionale Umbro fra Cooperative Produttori e
Trasformatori Latte Soc. Coop. a.r.l. di Ponte San Giovanni Consiglio di Amministrazione
Art. 7 legge regionale 26 ottobre 994 n. 35 – Art. 32 dello
Statuto
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Triennale
giugno 2006
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 35 (Statuto)
Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli
atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione
che
comunque
rientrino
nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che,
in base allo Statuto o per legge sono di esclusiva
competenza dell’Assemblea.
Art. 32 (Statuto)
di
L’Assemblea
nomina
Il
Consiglio
Amministrazione che potrà essere a sua scelta
composto da 7 a 15 membri.
I Consiglieri di Amministrazione saranno eletti fra
i rappresentanti delle Cooperative partecipanti
all’Assemblea e quindi fra i designati dalle
Cooperative socie.
Due membri del Consiglio di Amministrazione
sono nominati dall’Ente di Sviluppo Agricolo in
Umbria, qualora questo partecipi al Consorzio in
qualità di Socio.
Gli amministratori durano in carica tre anni.
235
ENTE - ISTITUZIONE
Consorzio Regionale Umbro fra Cooperative Produttori e
Trasformatori Latte Soc. Coop. a.r.l. di Ponte San Giovanni
Consiglio di Amministrazione
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 162 del 18.6.2003
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
N. 27 del 2.7.2003
LUOGO E DATA DI NASCITA
CHIANELLA LUCIANO
Trevi (PG) il 15.2.1959
URBANI CLAUDIO
Allerona (TR) 12.7.1947
236
Consorzio Tabacchicoltori Umbri C.T.U. – Città di Castello
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Art. 7 legge regionale 26 ottobre 94 n. 35 – Art. 25 Statuto
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Triennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
2004/2007
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 27 ( Statuto)
Art. 25 (Statuto)
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più Il Consiglio di Amministrazione è composto da n.
ampi poteri per la gestione del Consorzio.
5 a n. 11 eletti dall’Assemblea che ne determina il
numero. Qualora sia socio l’Ente di Sviluppo
agricolo in Umbria un componente il Consiglio di
Amministrazione sarà designato da tale ente ed
eletto dall’Assemblea. Tale
Consigliere si
aggiungerà ai Consiglieri eletti nell’Assemblea.
Gli amministratori durano in carica tre anni e
sono sempre rieleggibili.
Compensi:
Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo determini
l’assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.
237
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
SERINI ANTONIO
Consorzio Tabacchicoltori Umbri C.T.U. –
Città di Castello
D.P.G.R. n. 56 del 11.3.2005
N. 13 del 23.3.2005
LUOGO E DATA DI NASCITA
Città di Castello (PG) il 28.3.1947
238
ENTE – ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Consulta regionale dei Parchi
Art. 8/bis L.R. 3/3/1995, n. 9, come aggiunto dall’art. 20 della
L.R. 23/07/2007, n. 24
GIUNTA REGIONALE
Intera legislatura regionale
Fine legislatura regionale
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 8/ter
Art. 8/bis
Attività della Consulta regionale dei Parchi:
Organo di proposta e consultazione della Giunta regionale.
La Giunta regionale, su proposta vincolante della Consulta
regionale dei Parchi, di cui all’art. 8/bis, approva le linee
di indirizzo cui le Comunità montane dovranno attenersi per
la gestione delle Aree naturali protette salvaguardando, in
particolare, l’unitarietà dell’esercizio delle funzioni di cui
al comma 2, lett. c) dell’art. 7/bis della legge regionale n.
18/2003, come integrata dall’art. 5 della legge regionale n.
24/2007
La consulta è presieduta dal Vice Presidente della
Giunta regionale Carlo Liviantoni, Assessore alle
politiche agricole e agroalimentari, programmazione
forestale e politiche per lo sviluppo della montagna,
promozione e valorizzazione dei sistemi naturalistici e
paesaggistici, aree protette, urbanistica o da un suo
delegato.
La Consulta è composta da:
a) Dirigente del Servizio regionale competente;
b) due membri dei Comuni delle aree dei Parchi
designati da ANCI Umbria ;
c) un membro delle Province designato dall’UPI
regionale ;
d) due membri designati dalle Associazioni
ambientaliste di rilevanza nazionale;
e) un membro del mondo universitario e della ricerca
scientifica designato dall’Università degli Studi di
Perugia;
f) un membro designato dalle Organizzazioni
professionali agricole;
g) un membro designato dalle Organizzazioni sindacali;
h) un membro designato dalle Associazioni dei
consumatori di rilevanza nazionale;
i) un membro designato dalle Associazioni turistiche;
l) un membro designato dalle Associazioni venatorie
regionali.
La Consulta, per il suo funzionamento, si dota di un
apposito regolamento.
C O M P E N S I : La partecipazione alla Consulta regionale dei Parchi avviene a titolo gratuito. .
239
ENTE – ISTITUZIONE
Consulta regionale dei Parchi
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 52 del 26/6/2009
N. 32 del 15/07/2009
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
V
VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
CARLO
LIVIANTONI,
Presidente
ASSESSORE ALLE POLITICHE AGRICOLE
O DA UN SUO DELEGATO
PAOLO PAPA
Dirigente Servizio promozione e valorizzazione dei
sistemi naturalistici e paesaggistici
MECHELLI GINO
Sindaco del Comune di Parrano designato da ANCI
Umbria
TINTI DONATELLO
Sindaco del Comune di di Nocera Umbra designato
da ANCI Umbria
CRISTOFANI SAURO
Membro delle Province designato dall’UPI – Unione
delle Province Italiane – Associazione dell’Umbria
ANGELI GIANFRANCO
BUTTIGLIA GIACOMO
PENNACCHI FRANCESCO
SORBAIOLI GIULIANO
Designato dalle Associazioni ambientaliste
rilevanza nazionale
Designato dalle Associazioni ambientaliste di
rilevanza nazionale
Designato dall’Università degli Studi di Perugia
Designato dalle Associazioni venatorie regionali
240
di
ENTE – ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
Consulta tecnico scientifica per il sistema regionale del sangue
Art. 3 Legge regionale 11 marzo 1985, n. 10
GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 3
Art. 3
Consulta tecnico - scientifica.
Per la realizzazione degli scopi di cui all' art. 1 è
istituita, presso la Giunta regionale, la Consulta
tecnicoscientifica per il sistema regionale del sangue,
con il compito, in particolare, di elaborare:
a) i programmi promozionali da attivarsi attraverso
i mass - media;
b) gli interventi di educazione sanitaria diretti a
particolari fasce di popolazione;
c) le proposte dirette alla migliore tutela dei
donatori;
d) le proposte concernenti indicazioni per l'
aggiornamento degli operatori sul più razionale
impiego delle risorse trasfusionali.
La Consulta inoltre verifica le problematiche
connesse alla attivazione dei rapporti convenzionali
con le ULSS.
La Consulta è composta da:
a) l' assessore regionale alla sanità o suo
delegato
che la presiede;
b) i responsabili dei centri trasfusionali, presenti
sul territorio regionale;
c) cinque esperti designati dalle associazioni dei
donatori volontari del sangue individuate con atto
della
Giunta regionale sulla base della rispettiva
rappresentatività ;
d) da un funzionario dell' area operativa dei
servizi
socio - sanitari della Giunta regionale, e da questa
designato.
La Consulta adotta un prorpio regolamento
interno.
Le funzioni di segretario sono espletate da un
funzionario
incaricato dalla Giunta regionale.
C O M P E N S I : Ai componenti della Consulta spettano i gettoni di presenza e i rimborsi spese previsti
per i componenti del Consiglio tecnico per la sanità .
241
ENTE – ISTITUZIONE
Consulta tecnico scientifica per il sistema regionale del sangue
D.P.G.R. n. 151 del 19/7/2006
ESTREMI PROVVEDIMENTO B.U.R. n. 37 del 02/08/2006
RAPPRESENTANTI
ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA’
Presidente
RESPONSABILI DEI SERVIZI
IMMUNOTRASFUSIONALI PRESENTI SUL
TERRITORIO REGIONALE
CASALE ANDREA
Componente designato dall’AVIS
CECCHETTI RENATO
Componente designato dall’AVIS
GIUGGIOLI CLAUDIO
Componente designato dall’AVIS
PASSALACQUA AMOS
Componente designato dall’AVIS
RUGGERI ORLANDO
Componente designato dall’AVIS
DIRIGENTE SERVIZIO II –
PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
ASSISTENZA DI BASE ED OSPEDALIERA E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO DELLA
DIREZIONE REGIONALE SANITA’ E
SERVIZI SOCIALI
MARINI CINZIA
Componente designato dalla Giunta regionale
Dipendente regionale del Servizio II con funzioni di
segretaria
242
ENTE – ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
Consulta regionale per l’utenza ed il consumo
Art. 2 Legge regionale 10 luglio 1987, n. 34, e successive
modificazioni ed integrazioni
GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Legislatura regionale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Legislatura regionale
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 2
Art. 2
(Istituzione della Consulta regionale per l' utenza ed Omissis ….
il consumo)
3. ed è composta:
1. E' istituita la Consulta regionale per l' utenza ed
a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo
il consumo, presso la Giunta regionale.
delegato, che la presiede;
2. La Consulta regionale per l' utenza ed il consumo
b) da tre membri esperti designati dal Consiglio
è l' organismo consultivo della Regione Umbria, sulle regionale con voto limitato a due;
questioni attinenti i problemi dei consumatori e degli
c) da tre membri nominati dalle confederazioni
utenti.
sindacali maggiormente rappresentative in campo
3. La Consulta è nominata con decreto del nazionale;
Presidente della Giunta regionale, rimane in carica d) da un numero di membri non inferiore a sette
per la durata della legislatura regionale.
e non superiore a dieci, designati dai gruppi
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita organizzati di consumatori;
la commissione consiliare competente, sono individuati e) da un numero di membri non inferiore a sette e
i soggetti di cui alle lett. d) ed e) del prececente non superiore dieci, designati dagli organismi
comma, legittimati a designare propri rappresentanti regionali delle associazioni di categoria del mondo
nella Consulta ed è determinato il numero di membri della produzione, della distribuzione e della
da attribuire alle singole associazioni, in proporzione cooperazione, maggiormente rappresentative a
alla loro rappresentatività .
livello nazionale;
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un f) da quattro membri ciascuno dei quali
dipendente regionale di livello non superiore all' VIII. designato, rispettivamente dalle facoltà di agraria,
6. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
medicina e chirurgia, veterinaria ed economia e
7. La Consulta è convocata dal presidente almeno
commercio dell'Università degli studi di Perugia,
una volta ogni quattro mesi, oltrechè ogni qualvolta il docenti presso le stesse facoltà .
presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta
con relativa indicazione dell' ordine del giorno da
almeno sette dei suoi componenti.
8. La Consulta adotta un regolamento per il proprio
funzionamento.
C O M P E N S I : Ai membri della consulta è corrisposto un gettone di presenza di euro 15,49 al lordo delle ritenute di legge
ed il rimborso spese per ogni giornata di seduta..
243
ENTE – ISTITUZIONE
Consulta regionale per l’utenza ed il consumo
STREMI PROVVEDIMENTO
D.P.G.R. N. 123 DEL 10/12/2010 (COMPOSIZIONE)
N. 61 DEL 29/12/2010
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
LUOGO E DATA DI NASCITA
FABRIZIO FELICE BRACCO Presidente
GIULIANO MANCINELLI Membro rappr. ACU
(Associazione Consumatori Utenti)
FRANCESCO FERRONI
ADICONSUM UMBRIA
Membro
rappr.
di
ANGELO GAROFALO Membro rappr. Adoc Umbria
ANNA
RITA
Cittadinanzattiva
COSSO
Membro
rappr.
di
CARLA BALDASSARRI Membro rappr. Codacons
ENRICO
CARLETTI
Confconsumatori
Membro
ALESSANDRO
PETRUZZI
Federconsumatori
AMEDEO
CONTILI
consumatori
Membro
Membro
rappr.
rappr.
rappr.
Lega
MASSIMO CAMERIERI Membro rappr. Movimento
Consumatori
CRISTINA ROSETTI Membro rappr. Movimento
Difesa del Cittadino
MARCO MANDARINI Membro rappr. Associazione
piccole e medie industria dell’Umbria
ANDREA DOMINICI Membro rappr. di Confindustria
GIULIANO SORCIO Membro rappr. di C.N.A.
244
ANNA CHIARA BAIOCCHI Membro rappr. di
Confederazione italiana agricoltori
MARCE MARCELLO MARCELLI Membro rappr. della
Federazione regionale Coldiretti dell’Umbria
SERGIO BELMONTI Membro rappr. di
Confesercenti regionale
ROBERTO PROSPERI Membro rappr. di
Confocommercio dell’Umbria – Commercio Turismo e
Servizi
MASSIMILIANO COSSU Membro rappr. della Lega
regionale cooperative e mutue dell’Umbria
MARIO BRAVI Membro rappr. di CGIL
FRANCESCO DOMINICI Membro rappr. di CISL
ANTONIO VIZZANI in rappr. della Facoltà di
Medicina Veterinaria
LORENZO MEZZASOMA in rappr. della Facoltà di
Economia
245
ENTE – ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomuntari e
delle loro famiglie
Art. 3 Legge regionale 10 aprile 1990, n. 18
GIUNTA REGIONALE
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 3 L.R. 10/04/1990 n. 18
(Consulta regionale dell' immigrazione)
1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per i
problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
2. La Consulta è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
b) dodici rappresentanti designati dalle associazioni di cittadini
provenienti da Paesi extracomunitari operanti in Umbria individuate
dalla Giunta regionale sulla base della rappresentatività con
riferimento al numero complessivo degli aderenti ed in modo da
garantire, ove possibile, un' adeguata presenza nella Consulta di tutte
le grandi aree geografico - culturali extracomunitarie;
c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) quattro rappresentanti designati dai patronati maggiormente
rappresentativi a livello regionale che si occupano dell' assistenza ai
lavoratori extracomunitari;
e) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali
degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori;
f) il presidente della competente commissione consiliare permanente
del Consiglio regionale dell' Umbria;
g) due rappresentanti designati dalle consulte locali istituite ai sensi
del sesto comma dell' art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, di
cui uno in rappresentanza dei comuni della provincia di Perugia e uno
in rappresentanza dei comuni della provincia di Terni;
h) un rappresentante designato dalla Unione province italiane,
sezione regionale;
i) sette rappresentanti designati rispettivamente dalla Caritas
regionale umbra, da Amnesty International - sezione regionale umbra,
dalla Lega per i diritti e la liberazione dei popoli - sezione regionale
umbra, dal Centro internazionale di accoglienza di Perugia, dal
Centro di informazione documentazione iniziativa per lo sviluppo di
Perugia, dall' Organizzazione solidarietà internazionale di Perugia e
dal Centro internazionale per la pace fra i popoli di Assisi;
l) quattro rappresentanti designati dalle associazioni del tempo libero
e della cultura maggiormente rappresentative a livello regionale;
m) un rappresentante designato dall' Università italiana per
stranieri;
n) un rappresentante designato dall' Università degli studi di
Perugia;
o) un rappresentante designato dall' Ente regionale di gestione dei
servizi per il diritto allo studio universitario;
p) un rappresentante designato dal Centro sociale
dell' Università italiana per stranieri;
q) due rappresentanti designati rispettivamente
dai Provveditori agli studi di Perugia e Terni;
r) due rappresentanti designati dall' Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione;
s) un rappresentante designato dall' Istituto regionale di ricerche
economiche e sociali;
t) un rappresentante del Centro per la realizzazione della parità e
pari opportunità fra uomo e donna.
3. La Consulta regionale dell' immigrazione elegge nel suo seno
un vicepresidente.
4. Alle sedute della Consulta regionale dell' immigrazione
partecipano i funzionari regionali degli uffici interessati.
5. La Consulta regionale umbra per i problemi dei lavoratori
extracomunitari e delle loro famiglie è costituita, all' inizio di ogni
legislatura regionale, entro 90 giorni dall' insediamento della
Giunta regionale e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio
regionale.
6.
La Giunta regionale individua, sentita la competente
commissione consiliare permanente, gli organismi di cui alle lettere
b), c), d), e), i) del comma 2.
7. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.
8. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato, con le
stesse modalità dei membri effettivi, un supplente.
9. Le proposte di designazione dei membri devono pervenire entro
40 giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso detto
termine, il Presidente nomina la Consulta purchè le designazioni
pervenute permettano l' insediamento di almeno la maggioranza dei
componenti l' organo mdesimo.
10.
Possono essere invitati alle riunioni della Consulta
rappresentanti di istituzioni ed organismi particolarmente interessati
agli argomenti all' ordine del giorno.
11. Pe funzioni di segretario della Consulta e del Comitato
esecutivo, di cui all' articolo 5, sono svolte da un dipendente dell'
ufficio coordinamento relazioni esterne e rapporti comunitari della
Giunta regionale, dalla stessa designato.
COMPENSI: Non indicati
246
ENTE – ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Consulta regionale per i problemi
extracomuntari e delle loro famiglie
dei
lavoratori
D.P.G.R. n. 52 del 23/5/2008
B.U.R. n. 27 dell’11/06/2008
RAPPRESENTANTI
In rappresentanza delle associazioni degli
extracomunitari:
FRAN HENRI GOSSE
AUREL RIBAC
ABDELILLAH ANAHDAR
GIULIO SCIBINETTI
EVARISTE DOMCHE NKUATE
CHARLOTTE METUGE NDONG
ABDULA BUFI
KIMET OSMANAO
WILSON ANIBAL ORTIZ
MARIA LUISA BOMBA
SOMAI MOHAMED
EL FAID ABDERRAHIM
TOALY GUIRAUD GUILLAUME
IVETTE AGBO MOYA
REDA FERCHECHI
ZAYNAB KHALIL
247
NEBO EDMUND
JOHN OWIDEM ETEFIA
MINODORA PETRE
FRANCO TODARO
LIVIA MAITINO
MOHAMMED FARRAH
AKUWUDIKE LAWRENCE IBEKWE
YOBO CELESTIN AFRI
In rappresentnanza delle organizzazioni
sindacali:
PATRIZIA VENTURINI
FRANCO SELIS
FRANCESCO FERRONI
OLIA SERBINI
PATRIZIA PEVERONI
GIUSEPPE TERRADURA
In rappresentanza dei patronati:
ALESSIA GIULACCI
ROBERTO PANICO
BARBARA SIMONE
MARCELLO BARNI
PALMIRO MARINI
LUANA MARINI
BRUNO CHIAVARI
248
MASSIMILIANO ASSALVE
In rappresentanza delle Organizzazioni
produttive:
ALBERTO ARATA
LUCA SABATINI
FILIPPO BARGELLI
RICCARDO ROSSI
CRISTIANO CASAGRANDE
SERGIO LORETI
FABIANO COLETTI
CRISTIANA TERZAROLI
In rappresentanza delle consulte locali per
l’immigrazione:
MUSTAPHA EL AZZAB
AGBOIFOH MATTHHEW AKHIBI
NOUEMI PAULIN
ENRIQUE ARIEL TOLEDO
In rappresentanza dell’Unione province italiane:
LUCA BALDELLI
FRANCESCA PINNA
In rappresentanza delle Associazioni di assistenza
agli immigrati:
DON LUIGI FILIPPUCCI
GIORGIO PALLUCCO
FATIN MALKIYA
249
ALESSANDRO LUCIBELLO
LAURA CODRAM
STELLA MARIS FIORENTINO
CARLA BARBARELLA
LUCIANO GIANNELLI
STEFANO LOLLINI
In rappresentanza delle Associazioni del tempo
libero e della cultura:
MASSIMO CECCARELLI
GIANCARLO MAGRINI
FRANCESCO CAMUFFO
FEDERICA PORFIDI
CLAUDIA MONTI
VALENTINA FIDONE
MONICA CECCARELLI
DANIELE MARIANI
In rappresentanza dell’Università per stranieri:
PATRIZIA MANILI
ANNA COMODI
In rappresentanza dell’Università Italiana degli
Studi:
FRANCO MEZZANOTTE
GABRIELLA BRIGITTE KLEIN
In rappresentanza dell’A.D.I.S.U.:
250
MAURIZIO OLIVIERO
GIAMPAOLO MARRAS
In rappresentanza del centro sociale Università
per stranieri:
ROSELLA VINERBA
ANA ANGELICA LEBRON STOLLE
In rappresentanza dell’U.S.R.:
ROSELLA CARROLI
MARIA CRISTINA GRELLA
In rappresentanza della Direzione regionale del
lavoro:
GIANCARLO DE VECCHI
ADRIANO BARTOLUCCI
FIORELLA BONUCCI
ANNUNZIATA OCCHIUTO
In rappresentanza dell’A.U.R.:
ANNA ASCANI
GIUSEPPE VELARDI
In rappresentanza del Centro Pari Opportunità:
FERNANDA ARGIA SIMONE
ILARIA BONDI
ELEONORA BIGI – Segretaria della Consulta
251
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
ATTRIBUZIONE E COMPITI
Cooperativa Agricola Tabacchicoltori Lisciano Niccone
“CO.TA.L.” a r.l. - Consiglio di Amministrazione
Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 – art.
25 dello Statuto
D.P.G.R. 159 del 18 giugno 2003
N. 27 del 2.7.2003
GIUNTA REGIONALE
triennale
Giugno 2006
COMPOSIZIONE
Art.25
Art.30
Il Consiglio di Amministrazione provvede, in
conformità delle leggi e dello Statuto,
all’amministrazione della società, compiendo
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione, che non siano espressamente
riservati all’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da
cinque a sett membri, secondo la deliberazione
dell’Assemblea che procede alla loro nomina.
Qualora l’Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria sia
socio della cooperativa due membri del Consiglio, a
termine dell’art.2535 del c.c. sono nominati da
questo Ente. Gli Amministratori durano in carica
tre anni e sono rieleggibili.
RAPPRESENTANTI
MENCARELLI DOMENICO
Nato a Piegaro (PG) il 12 aprile 1944
Compensi: Gli amministratori sono dispensati dal versare cauzione e non ricevono compensi, salvo
che l’assemblea non deliberi diversamente. La remunerazione degli amministratori rivestiti di
particolari incarichi, in conformità dell’atto costitutivo, è stabilita con delibera del Consilio di
Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale
252
ENTE - ISTITUZIONE
Cooperativa agricola Unione Lavoratori Agricoli Soc.
Coop. a.r.l. di Marsciano - Consiglio di
Amministrazione
RIFERIMENTO NORME
Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 – art.
24 dello Statuto
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
ATTRIBUZIONE E COMPITI
Art. 29
Il Consiglio di Amministrazione, provvede in
conformità delle leggi e dello Statuto, alla
Amministrazione della Società, compiendo tutti
gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non siano espressamente
riservati all’assemblea.
D.P.G.R. 160 del 18 giugno 2003
N. 27 del 2.7.2003
GIUNTA REGIONALE
Triennale
Giugno 2006
COMPOSIZIONE
Art. 24
Il Consiglio di Amministrazione è composto da
cinque membri secondo la deliberazione
dell’Assemblea che procede alla loro nomina.
Qualora l’Ente di Sviluppo in Umbria sia socio
della cooperativa, un membro del Consiglio, a
termini dell’art. Art. 2535 del c.c. è nominato da
questo Ente. Gli Amministratori durano in carica
tre anni e sono rieleggibili.
RAPPRESENTANTI
GAROFALO FRANCO
Nato a Roma il 3 gennaio 1958
Compensi: Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo che
l’assemblea non deliberi diversamente. La remunerazione degli Amministratori, investiti di particolari incarichi
in conformità all’atto costitutivo, è stabilita con delibera dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del
Collegio Sindacale.
253
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Cooperativa Agricooper S.c.a.r.l. – Citerna - Consiglio
di Amministrazione
Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 – art. 24
dello Statuto
D.P.G.R. 128 del 7 luglio 2004
N. 30 del 21.7.2004
GIUNTA REGIONALE
triennale
Luglio 2007
ATTRIBUZIONE E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 29
Il Consiglio di Amministrazione provvede, in
conformità delle leggi e dello Statuto
all’amministrazione della Società, comiendo tutti
gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non siano espressamente
riservati all’assemblea.
Art. 24
Il Consiglio di Amministrazione è composto da
cinque a ventuno membri, secondo la deliberazione
dell’Assemblea che procede alla loro nomina.
Qualora l’Ente di Sviluppo in Umbria sia socio
della cooperativa, due membri del Consiglio, a
termini dell’art. 2535 del c.c. sono nominati da
questo ente. Gli Amministratori durano in carica tre
anni e sono rieleggibili
RAPPRESENTANTI
PANICUCCI EUGENIO
ROTI PAOLA MARIA
nato a Citerna (PG) il 14 settembre 1946
nato a Città di Castello (PG) 30 dicembre 1963
Compensi: Gli Amministratori sono dispensati dal presentare cauzione e non ricevono compensi salvo
che l’assemblea non deliberi diversamente. La remunerazione degli Amministratori investiti di
particolari incarichi in conformità dell’atto costitutivo, è stabilita con delibera del Consiglio di
Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale
254
Cooperativa agricola Montana Alta Umbria Latte Soc.
a.r.l.( C.A.M.A.U.L) - Consiglio di Amministrazione
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Legge regionale 26 ottobre 1994, n.35 – Art. 33 Statuto
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. n. 144 dell’11/8/2004
N. 35 del 25/8/2004
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
GIUNTA REGIONALE
TRIENNALE
2004-2007
COMPOSIZIONE
Art. 33 (Statuto)
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri, eletti dall’assemblea tra i soci. Gli
Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono sempre
rieleggibili.
Qualora l’Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria sia socio della Cooperativa, un membro del Consiglio, a
termini dell’art. 2535 del C.C., è nominato, dell’ESAU stesso.
RAPPRESENTANTI
ITALIANO CASINI
LUOGO E DATA DI NASCITA
MONTEFALCO (PG) L’8/6/1956
Compensi: Gli amministratori non hanno diritto a compenso, tuttavia l’assemblea può, con sua
deliberazione, assegnare loro un emolumento per l’opera prestata .
255
ENTE - ISTITUZIONE
Cooperativa C.A.Me.Va.T - Todi - Consiglio di
Amministrazione
RIFERIMENTO NORME
Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
D.P.G.R. 212 del 21 luglio 2005
N. 34 del 10.8.2005
GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
triennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
2004/2007
ATTRIBUZIONE E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 7 L.r. 35/94 e art. Statuto
RAPPRESENTANTI
NORBERTO MAGNANINI
Nato a Fratta Todina (PG) il 6 giugno 1950
256
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ESTREMI PROVVEDIMENTO
Cooperativa Cantina dei Colli Amerini S.c. a r.l. di
Amelia - Consiglio di Amministrazione
Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 – art.
29 dello Statuto
D.P.G.R. 306 del 10 dicembre 2003
PUBBLICAZIONE B.U.R.
N. 54 DEL 24.12.2003
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
ATTRIBUZIONE E COMPITI
Triennale
Dicembre 2006
COMPOSIZIONE
Art. 29
Art.34
Il Consiglio di Amministrazione provvede in
conformità della legge e dello statuto,
all’amministrazione della società, compiendo
tutti
gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non siano espressamente
riservati all’assemblea
Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove
a tredici membri eletti tra i soci conferenti
appartenenti alle categorie A e B dell’art.5 che
debbono rappresentare il 70% dei membri del
Consiglio stesso, il restante numero sarà eletto tra i
soci delle altre categorie. Qualora l’Ente di
Sviluppo Agricolo in Umbria nomini uno o due
membri, ai sensi dell’art. 2535 c.c., il numero dei
componenti è elevato di pari unità.
RAPPRESENTANTI
ROSSI RENZO
Nato a Todi (PG) il 29 maggio 1953
Compensi: La remunerazione egli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità
dell’atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio
Sindacale
257
Cooperativa Caseificio Sociale di Norcia - Soc. Coop. a
r.l.-Consiglio di Amministrazione
ENTE - ISTITUZIONE
Legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 – Art. 20
Statuto
RIFERIMENTO NORME
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
N. 52 del 7/12/2004
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
D.P.G.R. 236 del 24/11/2004
GIUNTA REGIONALE
TRIENNALE
2004-2007
COMPOSIZIONE
Art. 20
Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 3 membri a un massimo di 13 membri.
Qualora l’Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria e la Comunità Montana della Valnerina siano soci
della Cooperativa, due membri del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 2535 del C.C.,
sono nominati, uno ciascuno, da questi Enti.
RAPPRESENTANTI
SERGIO ROSSI
Norcia il 21 marzo 1944
Compensi: Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l’Assemblea,
la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza
258
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
NOMINA
Cooperativa Ce.A.Z. Centro Agricolo Zootecnico S.c.a.r.l. Spoleto
L.R. 26.10.1994, n. 35 e art. 24 dello Statuto
GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Triennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
2004/2007
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 29
Art. 24
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni
dell’assemblea;
b) redigere i bilanci da compilarsi con
criteri di oculata prudenza ed applicando le
norme legali e tributarie, nonché redigendo
la relazione al bilancio nella quale
dovranno essere specificatamente indicati i
criteri seguiti dalla gestione sociale per il
conseguimento degli scopi statutari;
c) provvedere in conformità delle leggi e
dello statuto, all’amministrazione della
società, compiendo tutti gli atti di ordinaria
e straordinaria amministrazione che non
siano
espressamente
riservati
all’assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette
a nove membri, secondo la deliberazione
dell’assemblea che procede alla loro nomina.
Qualora l’Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria sia
socio della Cooperativa due membri del Consiglio,
a termini dell’art. 2535 del c.c., sono nominati da
questo Ente. Il Consiglio di Amministrazione, nella
prima riunione elegge, scegliendoli tra i propri
membri, il Presidente ed il Vice Presidente. Gli
Amministratori durano in carica 3 anni e sono
rieleggibili.
Compensi: Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo
che l’assemblea non deliberi diversamente. La remunerazione degli Amministratori investiti di
particolari incarichi, in conformità dell’atto costitutivo, è stabilita con delibera del Consiglio di
Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
259
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
Cooperativa Ce.A.Z. Centro Agricolo Zootecnico S.c.a.r.l. Spoleto
D.P.G.R. n. 130 del 9.7 2004
D.P.G.R. n. 139 del 29 7 2004
N. 30 del 21.7. 2004
N. 34 del 18 8.2004
LUOGO E DATA DI NASCITA
MARZIO CARISSIMI
Nato a Spoleto il 26/04/1968
MASSIMO EPIFANI
Nato a Foligno l’11.9.1956
260
ENTE – ISTITUZIONE
Cooperativa Molini Popolari Riuniti Corciano Consiglio di Amministrazione
RIFERIMENTO NORME
ESTREMI PROVVEDIMENTO
Legge regionale 26 ottobre 1994, n.35
D.P.G.R. n. 142 del 06/08/2004
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
GIUNTA REGIONALE
TRIENNALE
2004-2007
COMPOSIZIONE
Art. 27 (Statuto)
Il Consiglio di Amministrazione di compone da n. 9 a n. 27 Consiglieri secondo quanto di volta in volta
deciso dall’Assemblea eletti tra le persone iscritte nel libro dei Soci
RAPPRESENTANTI
FERNANDO MARCHETTI
Umbertide il 18 novembre 1947
Compensi: Spetta all’Assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività
collegiale. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso
dovuto a quelli dei suoi membri che prestino continuamente ed in modo esclusivo la loro opera in pro
della Società
261
ENTE – ISTITUZIONE
Cooperativa Molino Popolare Marscianese Soc. Coop.
a r.l. - Consiglio di Amministrazione
RIFERIMENTO NORME
Legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 – Art. 29
Statuto
ESTREMI PROVVEDIMENTO
D.P.G.R. n. 184 del 19/9/2006
PUBBLICAZIONE B.U.R.
N. 46 del 4/10/2006
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
GIUNTA REGIONALE
TRIENNALE
2004-2007
COMPOSIZIONE
Art. 29 (Statuto)
Il Consiglio di Amministrazione si compone di n. 11 membri elevabili al massimo di n. 19 da eleggersi
fra i Soci o mandatari ndi persone giuridiche Soci. I soci sovventori, o mandatari delle persone
giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli
amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.
Qualora l’Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria sia socio della Cooperativa, un membro del Consiglio,
a termini dell’art. 2535 del C.C., è nominato, dell’ESAU stesso.
RAPPRESENTANTI
SILVANO GIAMMARRONI
Marsciano il 3/11/1962
Compensi: Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a
quelli dei suoi membri che, indipendentemente dalla carica conferita dall’Assemblea, prestino continuamente ed
in modo esclusivo la loro opera in pro della Società
262
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ESTREMI PROVVEDIMENTO
Cooperativa Oleificio Sociale di Foligno Soc. Coop.
a.r.l. - Consiglio di Amministrazione
Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 – art.
24 dello Statuto
D.P.G.R. 304 DEL 10 dicembre 2003
PUBBLICAZIONE B.U.R.
N. 54 DEL 24.12.2003
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Triennale
dicembre 2006
ATTRIBUZIONE E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art.29
Art. 24
Il Consiglio di Amministrazione provvede, in
conformità delle leggi e dello Statuto,
all’amministrazione della Società, compiendo
tutti gli
atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non siano espressamente
riservati all’assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette
a nove membri, secondo la deliberazione
dell’assemblea che procede alla loro nomina.
Qualora l’Ente di Sviluppo nell’Umbria sia socio
della Cooperativa, due membri del Consiglio, a
termini dell’art.2535 del c.c., sono nominati da
questo Ente. Il Consiglio di Amministrazione, nella
prima riunione, elegge, scegliendo tra i propri
membri, il Presidente ed il Vice-Presidente. Gli
Amministratori durano in carica tre anni e sono
rieleggibili
RAPPRESENTANTI
EPIFANI MASSIMO
Nato a Perugia il 11 settembre 1956
Compensi: Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo
che l’assemblea non deliberi diversamente. La remunerazione degli amministratori investiti di
particolari incarichi, in conformità dell’atto costitutivo, è stabilita con delibera del Consilio di
Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale
263
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Cooperativa Ortofrutticola s.r.l. di Passaggio di Bettona
Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 – Ar 21
dello Statuto.
D.P.G.R. 161 del 18 giugno 2003
N. 27 del 2.7.2003
GIUNTA REGIONALE
Triennale
Giugno 2006
ATTRIBUZIONE E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 23
Art. 21
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei
più ampi poteri per la gestione della società.
Esso può deliberare su tutti gli atti e le
operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione che, comunque, rientrino
nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che
per legge sono di esclusiva competenza
dell’assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un
numero di Consiglieri variabile da 3 a 15 membri
eletti, tra i soci cooperatori e fra i soci sovventori,
dall’assemblea, la quale ne determina il numero. La
maggioranza degli amministratori deve essere
scelta fra i soci cooperatori. Ogni Ente pubblico
socio potrà nominare un membro del Consiglio di
Amministrazione facente parte dei quindici, i
rimanenti membri nominati dall’assemblea dei soci.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi
sociali, sono sempre rieleggibili e sono dispensati
dal prestare cauzione.
RAPPRESENTANTI
NESTA FRANCESO
Nato a Perugia il 3 agosto 1974
Compensi: I componenti il Consiglio di amministrazione non hanno diritto a retribuzione salvo che
non lo deliberi l’Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di
presenza
264
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
ATTRIBUZIONE E COMPITI
Art.22
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi
poteri per la gestione della società. Esso può deliberare,
pertanto, su tutti gli atti e operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione che comunque rientrino
nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge
sono di esclusiva competenza dell’assemblea. Il Consiglio
può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più
dei suoi membri oppure, ad un Comitato esecutivo, il cui
numero dei componenti e le cui attribuzioni sono fissate
dallo stesso Consiglio.
Cooperativa produttori carne coltivatori diretti
“TUDER” – Società Cooperativa Agricola – Todi
Consiglio di Amministrazione
Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 – Art.
20 dello Statuto
D.P.G.R. 134 del 29 giugno 2006
D.P.G.R. 37 del 21 maggio 2009
N. 25 del 18/6/2003
N. 24 del 27/05/2009
GIUNTA REGIONALE
Triennale
2012
COMPOSIZIONE
Art. 20
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di
membri non inferiore a 3 né superiore a 7, eletti
dall’Assemblea fra i soci della Cooperativa. All’atto della
elezione l’Assemblea delibera di volta in volta il numero dei
membri del Consiglio di Amministrazione. Tutti i membri del
Consiglio di Amministrazione devono essere in regola con il
versamento delle quote sottoscritte. Nel caso in cui l’Ente di
Sviluppo Agricolo in Umbria sia ammesso a far parte della
società, in qualità di socio, lo stesso avrà diritto a norma
dell’art.2535 c.c. di nominare uno dei membri del Consiglio di
Amministrazione.
Gli Amministratori durano in carica tre anni, sono sempre
rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.
RAPPRESENTANTI
GIAMPIETRO PRIMIERI
Nato a Perugia il 22 gennaio 1961
Compensi: Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l’assemblea,
la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza
265
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Cooperativa produttori tabacco del Puglia a r.l. di
Collepepe - Consiglio di Amministrazione
Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 – art. 28
dello Statuto
D.P.G.R. N. 216 DEL 17/11/2006
N. 56 del 6/12/2006
GIUNTA REGIONALE
Triennale
2006-2009
ATTRIBUZIONE E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 31
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei
più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi
sociali e può,quindi, deliberare tutti gli atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione fatto
solo eccezione per quelli riservati dalla legge e
dallo Statuto dell’Ente.
Art. 28
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un
minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti
dall’assemblea dei soci. Qualora l’Ente di Sviluppo
in Umbria nomini due membri del Consiglio di
Amministrazione a termine dell’art.2535 del c.c., il
numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione è elevato a nove. Durano in carica
tre anni e sono rieleggibili
RAPPRESENTANTI
MAGNANINI NORBERTO
Nato a Fratta Todina (PG) il 6 giugno 1950
Compensi: I componenti del Consiglio di Amministrazione non ricevono compensi, salvo che
l’assemblea non deliberi diversamente. Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni
266
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
Cooperativa Spoleto Ducale Casale Triocco S.c.r.l. di
Spoleto - Consiglio di Amministrazione
Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 Art. 31 Statuto
D.P.G.R. 92 del 31 marzo 2005
N. 16 del 13/04/05
GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Triennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
2005/2008
ATTRIBUZIONE, COMPITI
e COMPOSIZIONE
Art. 7 L.r. 35/94 e art. 31 Statuto
RAPPRESENTANTI
AGOSTINI PENSA
Nato a Spoleto (PG) il 15 gennaio 1948
Compensi: Non indicati
267
ENTE – ISTITUZIONE
Cooperativa Terre del Carpine Soc. Coop. a r.l. –
Magione - Consiglio di Amministrazione
RIFERIMENTO NORME
Legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
D.P.G.R. N. 153 DELL’8/11/2007
N. 50 del 21/11/2007
GIUNTA REGIONALE
TRIENNALE
2007-2009
ATTRIBUZIONE, COMPITI E
COMPOSIZIONE
Art. 7 L.R. 35/94 e Statuto vigente
RAPPRESENTANTI
FRANCESCO FEDERICI
Folignano (AP) IL 28/11/1930
Compensi: I compensi previsti per l’espletamento della propria funzione nel Consiglio di
Amministrazione sono determinati in € 50,00 a presenza dei componenti.
268
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ESTREMI PROVVEDIMENTO
Cooperativa Umbria Viticoltori Associati Soc. Coop. A.r.l. Marsciano - Consiglio di Amministrazione
Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 Art. 36 Statuto
D.P.G.R. n. 57 del 11/03/2005 – BUR n. 13 del
23/03/2005
D.P.G.R. n.238 del 29/08/2005 – BUR n. 39 del
14/09/2005
D.P.G.R. n. 218 del 17/11/ 2006 – BUR n. 56 del
06/12/2006
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
triennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
2004/2007
ATTRIBUZIONE, COMPITI
e COMPOSIZIONE
Art. 7 L.r. 35/94 e art. 36 Statuto
RAPPRESENTANTI
CHICCIA MAURILIO
PORRAZZINI GIACOMO
BULDRINI AUGUSTO
Nato a Lugnano in Teverina (TR) il 4 febbraio
1958
Nato a Terni il 28 gennaio 1941
Nato a Roma il 3 ottobre 1955
269
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ESTREMI PROVVEDIMENTO
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Cooperativa a r.l. P.A.S.T. – Produttori Agricoli Sponde del
Trasimeno (Panicate) - Consiglio di Amministrazione
Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 Art. 28 Statuto
D.P.G.R. n. 6 del 31/01/2008 – B.U.R. n. 7 del 13/02/2008
GIUNTA REGIONALE
triennale
2010
ATTRIBUZIONE, COMPITI
e COMPOSIZIONE
Art. 7 L.r. 35/94 e art. 28 Statuto
RAPPRESENTANTI
ANGELO FRASCARELLI
Nato a Treia (MC) il 14/4/1962
270
ENTE - ISTITUZIONE
Ente Morale “S. Martino di Fontana pro infanzia, adolescenza,
gioventù” con sede in Olmo di Perugia - Consiglio di
Amministrazione
RIFERIMENTO NORME
Statuto dell’Ente approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1984,
n. 276. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato con D.P.G.R. 23 ottobre 1998, n. 536.
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Quadriennale
15 giugno 2008
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 10
Art. 7
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla
amministrazione dell’Ente ed al suo regolare
funzionamento; adotta i regolamenti di amministrazione e
di servizio interno del personale; promuove, quando
occorre, le modificazioni dello Statuto; nomina, sospende e
licenzia il personale dipendente; delibera sulle convenzioni
da fare e, in genere, su tutti gli affari che interessano
l’Ente.
Art. 14
Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
- il fondatore Don Mario Pasquini, membro di diritto a vita.
Alla sua morte o alla sua rinuncia subentrerà nella
carica, sempre quale membro di diritto, il parroco protempore di S. Martino di Fontana;
- il direttore pro-tempore dell’ufficio amministrativo della
Curia o il
cancelliere della medesima, designato
dall’Arcivescovo di Perugia;
- un parroco, designato dall’Arcivescovo di Perugia, scelto
tra i parroci titolari di una delle parrocchie della diocesi;
- un membro del Consiglio Presbiteriale di Perugia,
designato dall’Arcivescovo di Perugia;
- un rappresentante della Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Perugia;
- un rappresentante della Comunità parrocchiale di S.
Martino di Fontana. Tale rappresentante sarà designato
dall’Arcivescovo di Perugia su proposta del parroco di S.
Martino di Fontana, ove presente, e scelto tra i cittadini
maggiormente residenti nel territorio parrocchiale, così
come fissato dal decreto arcivescovile;
- due rappresentanti designati dal Consiglio regionale
dell’Umbria, con documentata esperienza nel campo della
amministrazione scolastica (competenza demandata al
Presidente della Giunta regionale ai sensi della L.R. n.
11/1995 e successive modificazioni ed integrazioni).
- Presidente di diritto a vita del Consiglio di
Amministrazione della stessa è stato il fondatore Don
Mario Pasquini; dalla sua morte è Presidente di diritto il
parroco di S. Martino di Fontana.
- I componenti elettivi durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati senza interruzione.
Il Consiglio di amministrazione provvede alla vigilanza
igienico-sanitaria ed a quella sull’andamento disciplinare
mediante la nomina di medici ed ispettrici. Il numero, la
durata in ufficio degli uni e delle altre sono stabiliti dal
regolamento interno.
Compensi: Le cariche sono gratuite.
271
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
Ente Morale “S. Martino di Fontana pro infanzia,
adolescenza, gioventù “ con sede in Olmo di PerugiaConsiglio di Amministrazione
D.P.G.R. n. 107 del 15/06/2004
N. 27 del 30.6.2004
LUOGO E DATA DI NASCITA
CAPPANNELLA Silvana (in sostituzione di
Fabro (TR) l’8.7.1931
Rossi Giovanna)
POLIDORI Fiorella (in sostituzione di Polidori
Perugia il 19.4.1947
Fiorella)
272
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Fondazione di partecipazione Umbria Jazz - Consiglio di
Amministrazione
Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 21
Artt. 12 e 13 dello Statuto della Fondazione
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Quinquennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
5 agosto 2014
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 13 dello Statuto
Art. 12 dello Statuto
1. Al Consiglio di Amministrazione compete la
gestione ordinaria e straordinaria della
Fondazione. In particolare:
a) Fissa il valore minimo del contributo annuale
nei limiti delle normative che regolano
l’attività dei singoli soci; in particolare per i
soci pubblici il contributo è determinato nei
limiti degli stanziamenti previsti nei rispettivi
bilanci;
b) Nomina il Direttore artistico fissandone gli
eventuali emolumenti e gli elementi del
contratto;
c) Nomina il Responsabile amministrativo
fissandone gli eventuali emolumenti e gli
elementi del contratto;
d) Nomina il Collegio dei sindaci revisori;
e) Nomina il Vice Presidente della Fondazione
tra i componenti del Consiglio medesimo;
f) Delibera in merito all’adesione alla
Fondazione di soggetti diversi dai fondatori
originari;
g) Predispone il bilancio preventivo e il conto
consuntivo per rimetterli, accompagnati da
una
relazione
sull’attività
svolta,
all’Assemblea per l’approvazione;
h) Approva, su presentazione del Direttore
artistico, entro il mese di novembre, la
proposta delle iniziative con la previsione del
budget di spesa e, entro il mese di gennaio, il
programma e il budget definitivi, relativi alla
manifestazione Umbria Jazz e alle altre
1) Il Consiglio di amministrazione è composto da un
numero di membri, fino ad un massimo di 9,
compreso il Presidente, del quale la Regione detiene
la maggioranza assoluta. Un componente è espresso
dall’Associazione “Umbria Jazz Festival”. Il
numero dei membri e le modalità per la
composizione del Consiglio di Amministrazione
sono determinati dall’Assemblea. I rappresentanti
di competenza della Regione sono nominati dal
Presidente della Giunta regionale che provvede con
proprio decreto.
2) Il Consiglio di amministrazione dura in carica
cinque esercizi, essi scadono alla data della
riunione
dell’Assemblea
convocata
per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo
esercizio della loro carica.
3) Il Presidente, tre mesi prima della scadenza del
Consiglio, inoltra ai soggetti preposti formale
richiesta di nomina. Il Consiglio di amministrazione
può essere ricostituito ed opera anche in presenza
della sola nomina dei componenti di spettanza
pubblica.
4) Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
possono essere invitati, senza diritto di voto, il
Direttore artistico, il responsabile amministrativo e
i sindaci revisori.
5) I membri del Consiglio di amministrazione eletti
in surrogazione di coloro che vengono a mancare
per qualisiasi causa, restano in carica solo per il
periodo residuo del mandato.
6) I membri del Consiglio di amministrazione che
273
eventuali manifestazioni artistico – culturali
della Fondazione;
i) Determina i rimborsi spettanti ai membri del
Consiglio di amministrazione per spese
documentate
sostenute
in
relazione
all’incarico ricoperto;
j) Provvede alle alienazioni ed ai reinvestimenti
patrimoniali;
k) Provvede all’approvazione dei contratti di
natura professionale;
l) Autorizza il rilascio di prestiti a breve
termine, nei limiti del patrimonio, al solo fine
di consentire, sotto qualsivoglia forma, la
anticipata
disponibilità
di
contributi
accertati, sia pubblici che privati, a favore
della Fondazione;
m) Determina le modalità e i termini per
l’affidamento all’Associazione “Umbria Jazz
Festival”, in via strumentale ed esclusiva, di
attività dirette al perseguimento degli scopi
statutari;
n) Delibera le modalità e le strutture da
supportare per la realizzazione delle
manifestazioni nel caso in cui la Fondazione
decida di non provvedere direttamente;
o) Svolge ogni ulteriore compito nell’ambito
delle iniziative previste in coerenza con le
finalità di cui all’art. 2.
2. Nel caso di diminuizione delle risorse previste
nei budget approvati per le singole iniziative,
conseguente ad eventi imprevedibili e/o dovuta a
cause di forza maggiore, il Consiglio può
disporre, con deliberazione motivata, e previa
autorizzazione
unanime
dell’Assemblea,
l’utilizzazione del patrimonio, determinandone
l’entità, con l’obbligo per tutti i fondatori di cui
al comma 1 dell’art. 8 di provvedere al ripristino
del fondo di dotazione entro l’esercizio
successivo, tenuto conto della quota conferita al
fondo di dotazione da ciascun fondatore.
non intervengono alle sedute per tre volte
consecutive, senza giustificato motivo, possono
essere dichiarti decaduti con deliberazione
dell’Assemblea.
Compensi: La carica di Consigliere di amministrazione è esercitata a titolo gratuito. Può essere
previsto il rimborso delle spese documentate, effettuate per l’esercizio della funzione.
274
Fondazione di partecipazione Umbria Jazz
ENTE – ISTITUZIONE
Consiglio di Amministrazione
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. n. 68 del 05/08/2009
N. 37 del 19/08/2009
RAPPRESENTANTI
LORENZO
GIOVANNI
(PRESIDENTE)
LUOGO E DATA DI NASCITA
ARBORE
Foggia il 24.06.1937
STEFANO MAZZONI (VICE PRESIDENTE)
Marciano (PG) il 26/12/1956
ALDO BRUNI
Amantea (CS) il 29/08/1947
ALVIERO MORETTI
Deruta (PG) il 8.06.1933
ALBA PECCIA
Marciano (PG) il 25/04/1952
MARIO VINCENZO ALFREDO VITELLI
Paglietta (CH) il 05/041950
EMANUELE FLORIDI
Monterotondo (RM) il 21/10/1977
275
ENTE – ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Fondazione di partecipazione Umbria Jazz – Assemblea di
partecipazione
Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 21
Artt. 9 e 10 dello Statuto della Fondazione
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
quinquennale
18/06/2015
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 10 Statuto
(Assemblea di partecipazione
Art. 9 Statuto
(Assemblea di partecipazione)
Spetta all’Assemblea di partecipazione:
1)L’Assemblea di partecipazione è composta dal
a) approvare il bilancio preventivo e il Presidente della Fondazione e dai rappresentanti
bilancio consuntivo, su proposta del dei fondatori determinati come segue:
Consiglio di Amministrazione;
a) un numero di rappresentanti designati dalla
b) approvare a maggioranza di due terzi,
Regione pari al numero complessivo di
eventuali modifiche allo Statuto, su
quelli assegnati agli altri fondatori,
proposta
del
Consiglio
di
originari e succesivi, con un minimo di tre;
Amministrazione;
b) da
un
rappresentante
nominato
c) deliberare su ogni altro argomento
dall’associazione Umbria Jazz Festival;
sottoposto dal Presidente e dal Consiglio
c) dai rappresentanti nominati da ciascuno
di Amministrazione.
degli altri fondatori in numero rapportato,
come appresso, al valore del patrimonio
conferito: - valore da € 100.001,00 in su n. 2
rappresentanti; valore da €
100.000,00 n.1 rappresentante;
30.000,00
a
2)I rappresentanti di competenza della Regione
sono nominati dal Presidente della Giunta
regionale che provvede con proprio decreto.
3)Se nel corso del quinquennio interviene un nuovo
soggetto che assume la qualità di fondatore, la
Regione provvederà ad integrare la propria
rappresentanza ai sensi del comma 1, lett. a) del
presente articolo, che resterà in carica per il
residuo periodo del mandato.
4)In caso di impedimento di uno dei soggetti
nominati, ogni socio fondatore può delegare un
sostituto per la singola riunione, nel rispetto dei
limiti alla rappresentanza di cui al precedente
comma 1.
Compensi: la carica è esercitata a titolo gratuito. Può essere previsto il rimborso delle spese
documentate, effettuate per l’esercizio della funzione.
276
Fondazione di partecipazione Umbria Jazz
ENTE – ISTITUZIONE
Assemblea di partecipazione
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
D.P.G.R. N. 64 DEL 18/06/2010
B.U.R. N. 30 DEL 07/07/2010
LUOGO E DATA DI NASCITA
FABRIZIO FELICE BRACCO
ERNESTA MARIA RANIERI
BALDISSERA DI MAURO
PAOLA DOMENICA GONNELLINI
CATIA BERTINELLI
STEFANO STRONA
ALESSANDRO MARIA VESTRELLI
GIAMPIERO ANTONELLI
277
ENTE – ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari Consiglio di Amministrazione
Legge regionale 20 novembre 1997, n. 38
Artt. 7 e 9 dello Statuto della Fondazione
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Triennale
2010
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 10
(Compiti del Consiglio di Amministrazione)
Art. 9
(Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:
a) approva,
entro
due
mesi
dall’inizio
dell’esercizio finanziario di ogni anno, il
programma annuale di attività ed il bilancio
preventivo;
b) approva, entro due mesi dalla fine dell’esercizio
finanziario, il conto consuntivo e l’allegata
relazione;
c) elegge, fra i componenti del Consiglio di
Amministrazione nominati in rappresentanza
degli enti pubblici fondatori, di cui all’art. 2
comma 2, lett. b), della legge regionale n.
38/1997, il Presidente della Fondazione;
d) nomina i componenti del Comitato scientifico,
designati in misura paritetica dal Ministero per
i beni culturali e ambientali e dalla Giunta
regionale;
e) nomina il direttore scientifico della Scuola,
individuato previa intesa tra il Ministero per i
beni culturali e ambientali e la Giunta
regionale;
f)
nomina i componenti del Collegio dei Revisori
sulla base delle designazioni degli enti ai sensi
dell’art. 12;
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un
minimo di cinque a un massimo di sette membri.
I membri del Consiglio di Amministrazione devono
essere scelti tra esperti di comprovata esperienza in
direzione amministrativa e manageriale nelle materie di
competenza della legge regionale n. 38/1997 e/o in
amministrazione e gestione.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono
essere riconfermati sino a due volte.
Quelli nominati o eletti in sostituzione di coloro che
vengono a mancare restano in carica solo per il residuo
periodo del mandato dei loro predecessori.
I membri del Consiglio che non intervengono alle sedute
per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono
dichiarati decaduti dallo stesso organo.
…Omissis……
Compensi: Ai componenti del Consiglio di Amm.ne spetta per ogni seduta cui prendono parte un
gettone di presenza di € 77,47 al lordo delle ritenute di legge, come deliberato dall’Assemblea dei soci
del 7 giugno 1999.
278
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
ROSARIO SALVATO
Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni
librari - Consiglio di Amministrazione
D.P.G.R. n. 165 del 21/11/2007
N. 54 del 12/12/2007
LUOGO E DATA DI NASCITA
Città di Castello l’11/12/1960
279
Fondazione “Umbria Spettacolo” - Commissario Straordinario
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Art. 25 del Codice Civile
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Proroga dal 1/1/2009 fino a cancellazione della FUS dal
registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato
ATTRIBUZIONI E COMPITI
Al Commissario Straordinario sono conferiti tutti i compiti inerenti l’amministrazione della
Fondazione, come distribuiti tra i vari organi dimissionari ed in particolare i seguenti:
a) garantire la gestione ordinaria della Fondazione, portando a termine la programmazione in
corso;
b) contribuire attivamente alle iniziative ricognitive e di approfondimento sul sistema dello spettacolo
umbro;
c) esplorare la disponibilità futura dei soci attuali e degli Enti locali umbri nei confronti della
Fondazione Umbria Spettacolo (F.U.S.), nonché la disponibilità della imprenditoria privata,
verificando un possibile ruolo strategico della stessa Fondazione nell’auspicato riassetto dello
spettacolo umbro;
d) elaborare, alla luce degli approfondimenti e delle esplorazioni sopra indicati, una proposta di
riassetto.
-------------------------------Con D.P.G.R. n. 328 del 31/12/2003 pubblicata nel B.U.R. n. 3/2004 il Presidente della Giunta
regionale decreta che l’art. 2 del D.P.G.R. n. 300 del 5/12/2003 è così modificato: “Al Commissario
Straordinario sono conferiti tutti i compiti inerenti la gestione della Fondazione e subentra, nelle
competenze suddette, sia al Consiglio d’Amministrazione, che al Presidente, che all’Assemblea della
Fondazione”.
Con D.P.G.R.n.72 del 7 aprile 2004 è disposta, inoltre, la permanenza in carica del Collegio dei
Revisori dei Conti della Fondazione Umbria Spettacolo, nella composizione attuale, per tutta la durata
dell’incarico Commissariale e con i compiti previsti dallo Statuto.
Compensi: l’incarico di Commissario straordinario è svolto a titolo gratuito
280
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
LIANA BELLI
Fondazione “Umbria
Straordinario
Spettacolo”
-
Commissario
D.P.G.R. n. 68 dell’11/07/2008
D.P.G.R. n. 4 del 13/01/2009 (proroga incarico)
N 34 del 23/07/2008
N. 4 del 28/01/2009
LUOGO E DATA DI NASCITA
Perugia il 2/05/1949
281
ENTE - ISTITUZIONE
Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno - Organo di Indirizzo
RIFERIMENTO NORME
Statuto della Fondazione approvato dal Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica in
data 24.7.2000
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Quadriennale (possono essere confermati consecutivamente
per una sola volta)
Settembre 2012
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 4
Scopi e settori di intervento
Art. 19
Composizione
La Fondazione non ha fini di lucro e persegue scopi di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo economico del territorio.
Nel perseguire gli scopi di utilità sociale la Fondazione indirizza la
propria attività nei seguenti settori:
arte;
conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali e dei beni ambientali;
istruzione;
ricerca scientifica;
sanità;
assistenza alle categorie sociali deboli.
La Fondazione tenuto conto delle risorse prevedibilmente disponibili
tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e
sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio, sulla base della
definizione dei programmi pluriennali corredati da adeguati studi di
specifica fattibilità, può svolgere gli interventi anche a favore di uno o più
settori fra quelli sopra indicati, avuto anche riguardo agli interventi
programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di
competenza.
La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dall’Organo
di Indirizzo, può, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, avviare o
partecipare ad iniziative dirette a
L’Organo di Indirizzo è composto da 20 membri designati:
n. 10 dall’Assemblea dei Soci;
n. 10 dai seguenti organismi, enti o istituzioni:
n. 2 dal Comune di Foligno;
n. 1 d’intesa fra i Comuni di Bevagna, Cannara, Gualdo Cattaneo,
Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi e Valtopina;
n. 1 dalla Regione dell’Umbria;
n. 2 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Perugia, da individuare, a rotazione, tra gli
operatori dei settori rappresentanti che svolgono la propria attività
nel territorio del Comune di Foligno da almeno tre anni;
n. 1 dall’Ente Autonomo Giostra della Quintana di Foligno;
n. 1 a rotazione e nell’ordine:
a)
d’intesa fra le associazioni di volontariato aventi sede nel
Comune di Foligno e risultanti iscritte alla data di richiesta
di designazione, al registro regionale di cui alla legge
regionale n. 15 del 25 maggio 1994 e successive modifiche;
dalla Consulta di coordinamento delle associazioni culturali, costituita con
atto del 6.5.1983 (previa formalizza- zione di detto atto costitutivo in forma
pubblica) per conto dei propri aderenti aventi sede nel Comune di Foligno,
che risultino anche iscritti all’albo delle associazioni istituito con propria
delibera del 30.10.1996 e che siano appartenenti alle categoria di cui alle
lettere b) e f) del comma 3 dell’art. 1 di detta delibera comunale;
n. 1 dalla Soprintendenza per i beni Ambientali, Architettonici,
Artistici e Storici di Perugia;
n. 1 dall’Università degli Studi di Perugia.
promuovere lo sviluppo economico.
I componenti l’Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e
indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano
le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell’esclusivo
interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello Statuto.
b)
La qualità di componente l’Organo di Indirizzo non
attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle
rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.
Compensi: Ai componenti l’Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell’Organo di € 258,23 a riunione per
4/5 riunioni all’anno, oltre al rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura della medaglia di
presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall’Organo di Indirizzo medesimo, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. (Art.
16 dello Statuto della Fondazione).
282
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno - Organo di
Indirizzo
D.P.G.R. n. 88 del 15/09/2008
N. 44 del 01/10/2008
LUOGO E DATA DI NASCITA
DOTT. FRATINI SANDRO
Foligno il 24.11.1954
DOTT. ANTONIO AMANTI
Foligno il 21.3.1954
DOTT. SSA PAOLA MENICHELLI
Valtopina il 26.1.1953
283
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - Comitato di indirizzo
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
DESIGNAZIONE
Statuto della Fondazione approvato dal Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica in
data 11 dicembre 2000, prot. n. 307629.
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Quinquennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 1
Art. 12
(Natura giuridica e finalità)
(Composizione)
La Fondazione non ha fini di lucro e, nella
continuità del fine originario e nel rispetto del
limite del perseguimento esclusivo di scopi di
utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico, indirizza la propria attività nei
settori della cultura, della ricerca scientifica,
dell’istruzione, dell’arte, della sanità, dello sport
non professionistico, del tempo libero, dei servizi
sociali, dell’assistenza e tutela delle categorie
sociali più deboli.
La Fondazione può contribuire alla realizzazione
di progetti di recupero territoriale e di
promozione economica e sociale di aree
economicamente
meno
sviluppate,
in
collaborazione con soggetti pubblici e privati, a
condizione che si tratti di attività non lucrativa e
che non sia svolta in forma di impresa, salvo
quanto previsto dall’art. 3*.
Nell’ambito delle finalità e dei settori di
intervento la Fondazione assicura il sostegno
alle organizzazioni di volontariato.
Il perseguimento degli scopi statutari con
riferimento ai singoli settori di intervento e la
scelta degli strumenti ritenuti più idonei,
nell’ambito della definizione dei programmi e dei
progetti di cui all’art. 35**, sono rapportati alle
dimensioni patrimoniali, finanziarie e territoriali
Il Comitato di indirizzo è composto da 24 membri.
L’assemblea dei soci provvede a nominare dodici
componenti il Comitato di indirizzo.
I
rimanenti
componenti,
onde
garantire
un’adeguata e qualificata rappresentanza del
territorio e l’apporto di personalità che, per
professionalità, competenza ed esperienza, in
particolare nei settori cui è rivolta l’attività della
Fondazione, possono efficacemente contribuire al
perseguimento dei suoi fini istituzionali, sono
designati, nel termine di trenta giorni dalla
richiesta, dagli Enti ed istituzioni di seguito
elencati:
- uno dalla Regione dell’Umbria;
- uno dalla Provincia di Perugia;
- due dal Comune di Perugia;
- uno, mediante turnazione e secondo l’ordine
appresso indicato, dai Comuni di Gubbio,
Assisi, Todi, Bastia Umbra, Marsciano,
Umbertide, Gualdo Tadino e Castiglione del
Lago;
- due dalla Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Perugia;
- uno dalla Curia arcivescovile di Perugia e Città
della Pieve;
- uno dall’Università degli Studi di Perugia;
- uno mediante turnazione e secondo l’ordine
appresso indicato dall’Università degli Studi di
284
della Fondazione, le cui risorse vanno impiegate
secondo i criteri della migliore utilizzazione,
della trasparenza e della efficacia.
Art. 3*
(Imprese strumentali)
1. La Fondazione può esercitare attività di
impresa mediante partecipazioni di controllo
ai sensi dell’art. 6 - commi 2 e 3 – del
D.Legs. n. 153/99, a condizione che si tratti
di imprese strumentali la cui attività sia volta
direttamente ed in via esclusiva al
perseguimento degli scopi, nell’ambito dei
settori di intervento di cui all’art. 1, lettera
d), del D.Legs. n. 153/99.
2. Le modalità di esercizio, in via diretta o di
controllo, di attività di impresa strumentale
per fini statutari sono disciplinate, per
quanto non previsto dallo statuto e dal
D.Lgs. n. 153/99, con regolamento, fermo
restando che l’esercizio in via diretta di
attività di impresa strumentale è limitato alle
imprese strumentali operanti nei settori
rilevanti di cui all’art. 1, lettera d), del
D.Legs. n. 153/99.
3. La Fondazione non può esercitare funzioni
creditizie e non può disporre sotto qualsiasi
forma finanziamenti, erogazioni o comunque
sovvenzioni, anche in via indiretta, ad enti
con fini di lucro e ad imprese di qualsiasi
natura, fatta eccezione per le imprese di cui
al comma 1.
Perugia e dall’Università italiana per Stranieri
di Perugia;
due, mediante turnazione e secondo l’ordine
appresso indicato, dai seguenti Ordini
professionali (uno per ciascuno): Ordine degli
avvocati di Perugia; Ordine degli architetti
della provincia di Perugia; Ordine dei dottori
agronomi e dottori forestali di Perugia; Ordine
dei dottori commercialisti della Circoscrizione
dei Tribunali di Perugia ed Orvieto; Ordine dei
farmacisti; Ordine degli ingegneri di Perugia;
Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di
Perugia; Collegio notarile di Perugia; Ordine
dei dottori veterinari di Perugia.
Il Comitato di indirizzo, almeno tre mesi prima
dalla scadenza della carica dei singoli componenti
l’Organo medesimo, attiva le procedure per le
designazioni di cui al comma precedente e provvede
alla scelta, all’interno di una rosa tripla rispetto al
numero dei posti disponibili, dei componenti il
nuovo Comitato di indirizzo.
Gli Enti ed istituzioni cui spetta il potere di
designazione di cui ai precedenti commi debbono
individuare i soggetti da designare mediante
previsioni puntuali sulla base di una motivazione
verificabile.
Gli Enti territoriali non possono designare gli
Amministratori in carica o i dipendenti degli Enti
medesimi.
Il funzionamento del Comitato di indirizzo non è
impedito dalla mancata designazione di uno o più
componenti.
Art.7
(Organi e Uffici)
Sono organi della Fondazione
4. L’esercizio dell’attività di impresa di cui al
comma 1 non può essere effettuato in - l’Assemblea dei soci;
pregiudizio della consistenza patrimoniale - il Comitato di indirizzo;
- il Consiglio di amministrazione;
della Fondazione.
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti
Compensi: Ai componenti il Comitato di indirizzo spetta un gettone di presenza per la
partecipazione alle riunioni del Collegio, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento
delle funzioni. La misura del gettone di presenza e le modalità di corresponsione sono deliberate dal
Comitato medesimo, previo conforme parere del Collegio dei revisori dei conti (Art. 30 – comma 2 –
dello Statuto)
285
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - Comitato di
indirizzo
D.P.G.R. n. 319 del 23 dicembre 2005
N. 1 del 4 gennaio 2006
LUOGO E DATA DI NASCITA
LIPPARINI MASSIMO - Consigliere Ordine
degli Avvocati 2000/2004 – si occupa di prima
Perugia il 23.5.1958
infanzia e scuole materne private di ispirazione
cattolica
MARCHIONNI FIAMMETTA
Spello (PG) il 10.08.1945
- Neuropsichiatra
TIERI RINALDO – Chirurgo presso reparto
L’Aquila il 19.10.1950
Chirurgia Ospedale Silvestrini Perugia
Nota: Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha nominato la d.ssa Fiammetta
Marchionni
286
Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto - Organo di indirizzo
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
DESIGNAZIONE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Statuto della Fondazione approvato dal Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica
con provvedimento n. 307122 del 28.7.2000
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Quinquennale (i membri possono essere confermati,
consecutivamente, soltanto per un altro mandato)
Febbraio 2010
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 4
(Scopi e settori di intervento)
(Composizione)
Art. 21
1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue 1. L’Organo di indirizzo è composto da n. 22
componenti dei quali almeno n. 11 debbono
esclusivamente scopi di utilità sociale e di
avere la residenza nel territorio della Regione
promozione dello sviluppo economico.
Umbria da almeno tre anni. Essi devono
possedere, quali requisiti di professionalità,
2. Nel perseguire gli scopi di utilità sociale la
adeguate conoscenze specialistiche in materie
Fondazione indirizza la propria attività nei
inerenti ai settori d’intervento o funzionali
settori dell’arte, della conservazione e
all’attività della Fondazione, devono aver
valorizzazione dei beni e delle attività culturali
maturato una qualificata esperienza operativa
e dei beni ambientali, dell’istruzione, della
nell’ambito della libera professione o in campo
ricerca
scientifica,
della
sanità
e
imprenditoriale o accademico, ovvero devono
dell’assistenza alle categorie sociali deboli.
aver espletato funzioni direttive o di
amministrazione presso Enti pubblici o privati
3. La
Fondazione,
secondo
le
linee
di dimensioni adeguate.
programmatiche formulate dall’Organo di
indirizzo, può, attraverso gli interventi ritenuti
più idonei, avviare o partecipare ad iniziative 2. I componenti sono designati come segue:
- 11 dall’Assemblea dei Soci;
dirette a promuovere lo sviluppo economico.
- 11 dai seguenti organismi, enti o istituzioni:
- 1 dalla Regione dell’Umbria;
4. La Fondazione, tenuto anche conto delle
- 1 dalla Provincia di Perugia;
risorse prevedibilmente disponibili tempo per
- 2 dal Comune di Spoleto;
tempo, al fine di rendere più efficace la
- 1 dal Comune di Norcia e dal Comune
propria azione e sovvenire in maniera
di Cascia a rotazione;
organica alle esigenze del territorio,
- 1 dalla Camera di Commercio, Industria,
nell’ambito della definizione periodica dei
Agricoltura e Artigianato di Perugia a
programmi di attività può concentrare la
rotazione fra i settori e preferibilmente tra
le categorie economiche operanti nel
comprensorio spoletino;
287
propria azione transitoriamente in uno o più
settori fra quelli di cui al precedente comma
2, avuto anche riguardo agli interventi
programmati dagli altri enti ed istituzioni
operanti nel territorio di competenza.
Art. 5
(Attività della Fondazione)
- 1 dall’Arcidiocesi di Spoleto – Norcia;
- 1 dal Centro Italiano di Studi sull’Alto
Mediovevo, Spoleto;
- 1 dall’Istituzione Teatro Lirico Sperimentale
“A. Belli”, Spoleto;
- 1 dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle
Province Lombarde, Milano;
- 1 dalla Fondazione Francesca, Valentina e
Luigi Antonini, Spoleto.
1.
La Fondazione opera prevalentemente
secondo
criteri
di
programmazione 3. I componenti non rappresentano né rispondono
pluriennale, attraverso la definizione, la
ai soggetti che li hanno designati, né da questi
realizzazione ed il finanziamento di
possono essere indirizzati o revocati.
programmi e progetti di intervento, di norma
realizzati e finanziati autonomamente o in 4. La qualità di componente l’organo di indirizzo
collaborazione con istituzioni pubbliche e/o
non attribuisce nessun diritto di contenuto
private.
patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né
sul suo patrimonio.
2. La Fondazione può raccordare la propria
attività con quella di altri enti aventi 5. I componenti l’Organo di indirizzo durano in
analoghe finalità anche attraverso la
carica 5 anni dalla data di insediamento
partecipazione
ad
istituzioni
od
dell’Organo e possono essere confermati,
organizzazioni di coordinamento regionali,
consecutivamente, soltanto per un altro mandato.
nazionali ed internazionali.
Art. 9
3. La Fondazione, per la realizzazione dei
(Requisiti di onorabilità)
propri scopi nei settori rilevanti, può
esercitare, direttamente o indirettamente, 1. I componenti gli Organi devono essere scelti fra
imprese strumentali; nel caso di esercizio
cittadini italiani di piena capacità civile e di
diretto di imprese strumentali, la Fondazione
indiscussa probità.
tiene specifiche contabilità separate.
Omissis……..
Omissis………..
Art. 8
(Organi)
Sono Organi della Fondazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- l’Organo di indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Segretario generale
Compensi:
Ai componenti spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dello stesso di €
258,23 a riunione, oltre al rimborso delle spese sostenute anche in misura forfetaria per l’espletamento delle
funzioni.La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate
dall’Organo di indirizzo, con parere del Collegio dei Revisori (art. 14 – comma 1 – dello Statuto).
288
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto - Organo di
indirizzo
D.P.G.R. n. 48 del 21.02.2006
N. 12 dell’8/03/2006
LUOGO E DATA DI NASCITA
BANCONI SERENELLA
Spoleto (PG) il 16.2.1958
CRETONI ROBERTO
Spoleto (PG) il 28.10.1969
VITALE MARIA SOFIA
Panettieri (CS) il 07/10/1957
289
Fondazione “Festival dei Due Mondi” - Assemblea
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Art. 9 Statuto
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non prevista
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 9
Art. 9
Spetta all’Assemblea:
a) accettare con il voto favorevole di 2/3 dei membri
assegnati all’Assemblea, nuovi apporti al patrimonio sotto
qualsiasi forma e da chiunque disposti;
b) determinare il numero dei componenti del Comitato di
gestione e provvedere alla loro nomina con la maggioranza
qualificata di 2/3.
E’ facoltà dell’Assemblea di chiamare a far parte del
Comitato di gestione persone in funzione della carica dalle
stesse ricoperta in Istituzioni pubbliche e private o in
Società. In tal caso il nominato decade dalla carica di
componente del Comitato nel momento stesso in cui viene a
cessare per qualsiasi causa dalla carica in relazione alla
quale è stata effettuata la nomina ed è sostituito dal
Comitato di gestione, per cooptazione, da colui che nella
istituzione o società considerata gli succederà nella carica.
c) Nominare il Presidente e Vice Presidente della
Fondazionecon la maggioranza qualificata di 2/3, essendo,
di diritto, l’altro Vice Presidente il Sindaco di Spoleto;
d) nominare i Sindaci revisori dei conti;
e) approvare il bilancio preventivo su proposta del Comitato
di gestione;
f) approvare il conto consuntivo su proposta del Comitato di
gestione;
g) approvare, su proposta del Comitato di gestione, le
modalità e le strutture da supportare per la realizzazione del
Festival dei due mondi nel caso in cui la Fondazione decida
di non provvedere direttamente;
h) è in facoltà dell’Assemblea quella di istituire la carica di
Presidente onorario e di provvedere alla sua nomina;
i) deliberare, con la maggioranza qualificata prevista alla
lettera a), eventuali modifiche allo Statuto, proposte dal
Comitato di gestione.
L’Assemblea può costituire, regolandone l’attività, un
Comitato d’onore del quale potranno essere chiamate a far
parte, su proposta del Presidente, persone che abbiano
contribuito o possano contribuire direttamente o
inderittamente alla riuscita della manifestazione ed al suo
sostentamento.
All’Assemblea partecipano:
a) il Comune di Spoleto con il Sindaco ed un numero di
rappresentanti pari al numero dei rappresentanti assegnato
a tutti gli altri partecipanti all’Assemblea messi insieme, con
un minimo di cinque;
b) altri Enti ed Istituti pubblici e privati, italiani e stranieri,
nonché cittadini italiani e stranieri, sia che abbiano
partecipato alla costituzione della Fondazione, sia che vi
abbiano aderito successivamente nediante apporti al
patrimonio con un numero di rappresentanti rapportato al
valore del patrimonio apportato:
- valore da 103.291,00 euro in su, n. 2 rappresentanti;
- valore da 25.823,00 a 102.775,00 euro, n. 1
rappresentante;
c) Enti, Istituzioni ed Associazioni sia pubblici che privati
con sede in Spoleto e che da almeno dieci anni operino, con
fini culturali, e che aderiscano alla Fondazione con apporti
del valore di almeno 10.329,00 euro, n. 1 rappresentante
ciascuno;
d) Enti, Istituzioni pubbliche e private e privati cittadini,
italiani e stranieri, globalmente considerati, che abbiano
portato singolarmente al patrimonio beni mobili o immobili,
per un valore inferiore a 25.823,00 euro, valore determinato
sulla base dei risultati dell’ultimo bilancio approvato:
- per un apporto globale da 25.823,00 a 102.775,00 euro, n.
1 rappresentante;
- per un apporto globale da 103.291,00 euro in su, n. 2
rappresentanti.
Il numero dei rappresentanti spettanti agli Enti ed Istituti,
pubblici e privati ed a privati cittadini è determinato in
relazione ai commi precedenti del presente articolo, prima
della convocazione sdellAssemblea, dal Comitato di gestione
sulla bese dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato e
comunicato dal Presidente.
Il Comitato di gestione stabilisce le modalità con le quali i
soggetti di cui alla precedente lettera d) procedono alla
designazione dei propri rappresentanti.
Compensi: Non indicati
290
Fondazione Festivale dei Due Mondi
ENTE - ISTITUZIONE
Assemblea
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. n. 14 del 12/02/2009
D.P.G.R. n. 15 del 13/02/2009 (integrazione
rappresentante)
B.U.R. n. 8 del 25/02/2009
RAPPRESENTANTI
BALDISSERA DI MAURO
Dirigente regionale del Servizio attività culturali
ERNESTA MARIA RANIERI
Direttore regionale
291
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
DESIGNAZIONE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari Collegio dei Sindaci Revisori dei conti
Legge regionale 20 novembre 1997, n. 38
Art. 12 dello Statuto della Fondazione
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Triennale
16 gennaio 2009
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 12
Art. 12
Il Collegio svolge i compiti previsti dagli artt. 2397
e seguenti del Codice civile, provvedendo al
controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla
verifica dei bilanci preventivi e delle carte
contabili; predispone le relazioni al bilancio
preventivo e al conto consuntivo da presentare al
Consiglio di Amministrazione all’atto della
discussione degli stessi.
Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da tre
componenti effettivi e due supplenti nominati dal
Consiglio di Amministrazione e designati come
segue:
a) un effettivo, iscritto all’Albo dei Revisori
ufficiali dei conti, con funzioni di Presidente,
dalla Regione dell’Umbria;
b) un effettivo, dalle Province di Perugia e Terni
alternativamente;
c) un effettivo, dal Comune di Spoleto;
d) un supplente dallo Stato;
e) un supplente dalla Regione dell’Umbria
Compensi: Spetta ai Sindaci un compenso non inferiore ai minimi previsti dalle tariffe professionali
dei dottori commercialisti e dei ragionieri, determinato dall’Assemblea dei Soci della Fondazione, oltre
al rimborso delle spese vive, documentate, connesse all’espletamento della funzione. Al Presidente del
Collegio, designato dalla Regione, sono corrisposti i seguenti emolumenti: € 929,62 per le verifiche
trimestrali e € 774,69 per i controlli di bilancio, nonché un gettone di presenza di € 30,99 per ogni
partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
292
Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni
librari.
Collegio dei Sindaci Revisori dei conti
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 12 del 16 gennaio 2006
PUBBLICAZIONE B.U.R.
N. 6 del 1 febbraio 2006
RAPPRESENTANTI
D’AGATA ENRICO
- Presidente -
BERNACCHIA ANNA MARIA -Membro supplente
LUOGO E DATA DI NASCITA
Spoleto (PG) il 25.9.1944
Magione (PG) il 12.11.1954
293
ENTE - ISTITUZIONE
Fondazione Teatro
Amministrazione
Stabile
dell’Umbria
RIFERIMENTO NORME
L.R. 19 febbraio 1992, n. 4
Artt. 12 e 13 dello Statuto della Fondazione
-
Consiglio
di
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Triennale
Dicembre 2013
ATTRIBUZIONI E COMPITI
Art.
13 dello Statuto
Al Consiglio di Amministrazione compete la
gestione ordinaria e straordinaria della
Fondazione, nei limiti e nell’ambito delle linee,
degli indirizzi e dei criteri fissati dall’Assemblea e
dello Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione delibera il
programma annuale di attività, il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo.
COMPOSIZIONE
Art. 12 dello Statuto
Il Consiglio di Amministrazione deve essere
composto esclusivamente da persone dotate di
comprovata professionalità ed esperienze nel
campo della cultura teatrale o della gestione
amministrativa.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da
cinque membri, di cui quattro nominati
dall’Assemblea su designazione congiunta degli
enti fondatori ed assimilati ed uno su designazione
della Regione.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre
anni ed i suoi componenti possono essere
riconfermati nell’incarico. Il Presidente non ha
limite di riconferma.
Il numero dei membri del Consiglio di
Amministrazione può essere elevato fino a sette a
seguito dell’ingresso di sostenitori, secondo
quanto previsto dall’art. 9 e dall’art. 10 – comma
1 – lett. a).
La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è
assunta dal Presidente della Fondazione, in caso
di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente
e, in caso di assenza o impedimento di entrambi,
dal membro più anziano di età tra i presenti.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione
provvede:
a) a proporre all’Assemblea alienazioni e
reinvestimenti patrimoniali e ad attuare le
delibere;
b) alla nomina del Direttore;
c) alle assunzioni del personale e al conferimento
di incarichi professionali;
d) a predisporre la relazione sull’attività svolta,
da trasmettere agli enti aderenti alla
Fondazione, salvo quanto previsto dall’art. 5,
comma 3, della legge regionale n. 4/1992;
e) ad autorizzare il rilascio di fideiussioni, al fine
di consentire, sotto qualsivoglia forma,
l’anticipata disponibilità di contributi, sia
pubblici che privati, accertate a favore della Compensi: Per il Presidente della Fondazione è
previsto un compenso mensile di € 774, 69, al lordo
Fondazione.
delle ritenute di legge. Ai componenti spetta un
compenso annuo di € 1.032,91, al lordo delle ritenute
di legge
294
Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
EDI MARIUCCI
Consiglio di Amministrazione
D.P.G.R. N. 119 DEL 30/11/2010
B.U.R. N. 61 DEL 29/12/2010
LUOGO E DATA DI NASCITA
Subbiano (AR) il 22/03/1948
295
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria - Collegio dei Revisori dei
Conti
L.R. 19 febbraio 1992, n. 4
Artt. 10 e 15 dello Statuto della Fondazione
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Triennale
Dicembre 2013
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 15 dello Statuto
Art. 10 dello Statuto
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di L’Assemblea nomina i componenti del Collegio
controllo della gestione della Fondazione.
dei Revisori dei Conti, di cui uno effettivo ed uno
supplente su designazione della Regione.
Il Collegio, in particolare, provvede al controllo
della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica
Art. 15 dello Statuto
dei bilanci preventivi e delle carte contabili;
inoltre predispone le relazioni al bilancio Il Collegio si compone di tre membri di cui due
preventivo ed al conto consuntivo, che devono scelti tra persone iscritte all’Albo Ufficiale dei
essere presentate al Consiglio di Amministrazione Revisori dei Conti ed uno designato dal Ministero
in sede di discussione degli anzidetti documenti del Turismo e dello Spettacolo,* con funzioni di
contabili.
Presidente.
Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non Per ogni membro effettivo è designato un
partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio supplente.
dei Revisori, è dichiarato decaduto con
deliberazione dell’Assemblea.
I membri possono essere riconfermati fino a due
volte.
* Nota del responsabile del Procedimento
Nomine.
“La legge istitutiva del Ministero del Turismo e
dello Spettacolo (31.7.1959, n. 617) è stata
abrogata con D.P.R. 5 giugno 1993, in esito al
referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993.”
Compensi: Ai sensi dell’art. 10, lett. h) dello Statuto della Fondazione, l’Assemblea determina i compensi del
Collegio dei Revisori dei Conti. Nella riunione del 15 aprile 2004 l’Assemblea ha deliberato che il compenso
spetta ai Revisori titolari. Nessun compenso è previsto per i membri supplenti.
296
Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria
ENTE - ISTITUZIONE
Collegio dei Revisori dei Conti
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
ALBERTO ROCCHI
D.P.G.R. N. 119 DEL 30/11/2010
B.U.R. N. 61 DEL 29/12/2010
LUOGO E DATA DI NASCITA
Gubbio (PG) il 25/06/1967
297
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
DESIGNAZIONE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Fondazione “Umbria contro l’usura – Onlus”- Consiglio
Direttivo
Legge regionale 28 agosto 1995, n. 38 – Art. 9 del vigente
Statuto della Fondazione
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Triennale
24 luglio 2011
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 9 dello Statuto
(Amministrazione e rappresentanza)
Art. 9 dello Statuto
(Amministrazione e rappresentanza)
Il Consiglio elegge il proprio presidente
scegliendo tra i cittadini dotati di particolare
esperienza e professionalità negli ambiti di
attività della Fondazione e che per autorevolezza
concorrano ad affermare il prestigio e
l’operatività.
La “Fondazione Umbria contro l’usura – Onlus” è
amministrata da un Consiglio direttivo composto,
oltre al presidente, da un massimo di 11 membri
nominati dal Collegio generale dei fondatori e
sostenitori benemeriti con le modalità previste
dall’art. 8 dello statuto.
Il Consiglio elegge, altresì, scegliendo tra i suoi Essi durano in carica un triennio e comunque fino
membri, il vice presidente.
all’approvazione del rendiconto annuale e sono
rieleggibili.
Il Consiglio direttivo redige il rendiconto
finanziario annuale secondo i criteri indicati agli
Art. 8 dello Statuto
artt. 2216 e 2217 del codice civile, ed in ogni
(Collegio generale dei fondatori e sostenitori
caso, in conformità a quanto previsto dall’art. 25
benemeriti)
del D.Legs. 460/97.
Il Collegio generale dei fondatori e sostenitori
Il Consiglio direttivo altresì delibera il benemeriti è costituito da tutti i fondatori della
compimento di tutti gli atti di ordinaria e Fondazione e i sostenitori benemeriti della stessa.
straordinaria amministrazione, compresa la
costituzione in pegno dei fondi a garanzia di Il Collegio generale dei fondatori e sostenitori
ciascuna banca per gli interventi finanziari che benemeriti si riunisce almeno una volta all’anno
ogni istituto di credito delibererà di effettuare a entro il 30 aprile, per esaminare ed approvare il
valere sulle specifiche convenzioni sottoscritte, rendiconto finanziario della Fondazione con
come da articolo 5, secondo comma.
l’obbligo di destinare gli utili o avanzi di gestione
alla realizzazione delle attività istituzionali e di
La rappresentanza sostanziale e processuale quelli ad esse direttamente connesse.
della Fondazione è attribuita al suo presidente Al Collegio generale dei fondatori e sostenitori
ed in sua assenza al vice presidente.
benemeriti sono attribuiti i seguenti poteri:
298
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
In particolare, il Consiglio direttivo provvede ad
investire le somme che perverranno a qualsiasi
titolo alla Fondazione nel modo che riterrà
maggiormente redditizio e sicuro, nonché alla
gestione delle rendite prodotte dal patrimonio.
a) l’elezione dei componenti il Consiglio direttivo;
b) la nomina dei componenti del Collegio dei
revisori dei conti;
c) l’approvazione del rendiconto finanziario;
d) le modifiche statutarie;
e) la nomina del presidente onorario.
Il Consiglio direttivo avrà inoltre competenza a
deliberare l’erogazione di prestiti a privati e Tutte le riunioni del Collegio si intenderanno
nuclei familiari nei limiti e con le modalità validamente costituite se interverranno almeno il 50
stabiliti nel regolamento.
per cento dei suoi componenti e le delibere si
intenderanno validamente assunte con il voto
Il Consiglio direttivo delibererà altresì sulle favorevole del 70 per cento degli intervenuti.
convenzioni con le banche le quali sono le reali
erogatrici dei prestiti, rispetto ai quali la Per le modifiche statutarie è necessario l’intervento
Fondazione si pone esclusivamente come di almeno il 60 per cento dei suoi componenti e si
garante parziale o totale, lasciando alle banche intenderanno approvate con il volto favorevole del
il compito di istruire le pratiche e, in caso di 70 per cento degli intervenuti.
inadempienza del cliente, di agire per il
recupero del credito, sentita la Fondazione.
La convocazione del Collegio generale dei fondatori
e sostenitori benemeriti viene fatta normalmente dal
Il Consiglio direttivo, inoltre, nei casi di presidente della Fondazione o su richiesta di almeno
insolvenza dell’assistito e dopo che le banche il 30 per cento dei suoi componenti. In quest’ultimo
convenzionate avranno inutilmente perseguito caso, dovranno essere indicati gli argomenti da
tutte le istanze per il recupero del residuo debito, discutere e la convocazione del Collegio generale
delibererà per la copertura dell’esposizione nei dei fondatori e sostenitori benemeriti dovrà avvenire
confronti degli istituti di credito nel limite della il prima possibile e comunque non oltre 30 giorni
garanzia prestata e con le modalità ed i criteri dalla richiesta.
previsti dal regolamento.
Il Collegio è presieduto dal presidente della
Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono Fondazione o, in sua assenza o impedimento, dal
prese a maggioranza dei presenti: in caso di vice presidente.
parità dei voti, prevale il voto espresso dal
presidente.
Compensi: Tutte le prestazioni dei componenti gli organi della Fondazione sono gratuite. E’ previsto
il rimborso delle spese vive se di natura fiscale, giudiziaria e di gestione.
299
Fondazione “Umbria contro l’usura – Onlus”
ENTE - ISTITUZIONE
Consiglio Direttivo
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
RUFINI MARCO
D.P.G.R. n.72 del 24/7/2008
N. 36 del 06/08/2008
LUOGO E DATA DI NASCITA
Perugia (PG) il 29.6.1947
300
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
DESIGNAZIONE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Fondazione I.R.C.C.S. per le Biotecnologie Trapiantologiche Collegio Sindacale
D.Lgs. 288 del 16/10/2003 – L.R. n. 15/97
GIUNTA REGIONALE
triennale
2008
ATTRIBUZIONE E COMPITI
COMPOSIZIONE
La Regione Umbria, l’Università degli Studi di Perugia, i
comuni di Perugia e Terni e le Aziende ospedaliere di
Art. 20
Perugia e S.Maria di Terni hanno rappresentato l’esigenza
(Collegio Sindacale)
di chiedere al Ministero della Salute il riconoscimento di
un’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico sulle
Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale ed è
biotecnologie trapiantologiche con sede in Perugia, in base
composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro
all’art. 13 del D.L. 16 ottobre 2003 n. 288
dell’economia e delle Finanze, uno dal Ministero della Salute,
due dal Presidente della regione Umbria e uno dal Rettore
La Fondazione persegue le finalità di cui all’art. 2 dello
dell’Università degli Studi di Perugia. Il Presidente del
Statuto della Fondazione stessa
Collegio viene eletto dai Sindaci nella prima seduta
Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nel registro
Omissis…….
dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della
Giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell’Economia
Svolge tra l’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di
e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le
legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità,
funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi
l’attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e
sindacali.
sanitaria, di tipo clinico e traslazionale, nell’ambiro della
I membri del Collegio restano in carica tre anni e sono
disciplina trapiantologica e delle tecnologie e
confermabili.
biotecnologie correlate, con particolare riferimento alle
Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile della
cellule staminali, ai trapianti di cellule emopoietiche e di
Fondazione. Esso in particolare:
insulae pancreatiche….
a) verifica l’amministrazione della Fondazione sotto il profilo
economico;
b) vigila sull’osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la
conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili;
d) effettua periodiche verifiche di cassa.
I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni
del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
Compensi: Non indicati
301
ENTE - ISTITUZIONE
Fondazione
I.R.C.C.S.
Trapiantologiche
per
le
Biotecnologie
Collegio Sindacale
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
D.P.G.R. n. 300 del 30.11.2005
N. 52 del 14.12.2005
LUOGO E DATA DI NASCITA
GIAMPIERO ANTONELLI
Perugia 4/05/1952
ADRIANO FALOCI
Umbertide (PG) 12/06/1944
302
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Fondazione I.R.C.C.S. per le Biotecnologie
Trapiantologiche - Consiglio di Amministrazione
D.Lgs. 288 del 16/10/2003 – L.R. n. 15/97
ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA DELL’ORGANO
SCADENZA ORGANO
ATTRIBUZIONE E COMPITI
Quinquennale
2011
COMPOSIZIONE
Art. 14
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette componenti nominati
rispettivamente, in numero di due dal Ministro della Salute, di due dal
Presidente della Regione Umbria, di due dal Rettore dell’Università di
Perugia e di uno dal Sindaco del Comune di Perugia.
Il numero dei consiglieri è portato a nove per consentire la rappresentanza dei
portatori degli interessi originari e dei partecipanti, secondo le modalità di cui
all’articolo 11 del presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano stati
nominati i rappresentanti degli Enti fondatori.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, salvo revoca per
giusta causa, ed i suoi componenti possono essere rinominati. Qualora nel
corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un Consigliere, il
soggetto che lo aveva designato provvederà alla sua sostituzione con altro
soggetto, per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri in carica.
La Regione Umbria, l’Università degli Studi di Perugia, i comuni di
Perugia e Terni e le Aziende ospedaliere di Perugia e S.Maria di Terni
Art. 15
hanno rappresentato l’esigenza di chiedere al Ministero della Salute il
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
riconoscimento di un’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
sulle biotecnologie trapiantologiche con sede in Perugia, in base all’art.
Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e controllo.
13 del D.L. 16 ottobre 2003 n. 288
In particolare, esso ha il compito di:
a)
nominare il Presidente e il Direttore Generale della Fondazione, ai
La Fondazione persegue le finalità di cui all’art. 2 dello Statuto della
sensi degli articoli 17 e 18 del presente Statuto;
Fondazione stessa
b)
nominare un Vicepresidente con funzioni vicarie, ai sensi
dell’art.17 del presente statuto;
Omissis…….
c)
nominare i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, ai sensi
dell’art. 21 del presente Statuto;
Svolge tra l’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli
d)
adottare i Regolamenti della Fondazione;
indirizzi impartiti dalle competenti autorità, l’attività di assistenza
e)
approvare i bilanci preventivo e consuntivo ;
sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico e traslazionale,
f)
approvare il programma di attività e verificarne l’attuazione;
nell’ambiro della disciplina trapiantologica e delle tecnologie e
g)
controllare e monitorare costantemente che l’attività di
biotecnologie correlate, con particolare riferimento alle cellule staminali,
amministrazione e di gestione sia coerente con i programmi deliberati e si
ai trapianti di cellule emopoietiche e di insulae pancreatiche…
indirizzi verso i risultati prefissati;
h)
deliberare l’acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre
liberalità e le modifiche patrimoniali;
i)
autorizzare il Presidente a promuovere azioni giudiziarie e/o a
resistere in giudizio;
l)
approvare, su proposta del Direttore Generale, l’organizzazione
interna degli uffici e la dotazione organica;
m)
stabilire il compenso del Presidente e dei membri del Consiglio di
Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale e di quelli
esterni del Comitato Tecnico-Scientifico, nonchè gli emolumenti del
Direttore Generale, del Direttore Scientifico, del Direttore
Amministrativo e del Direttore Sanitario;
n)
approvare le modifiche statutarie;
o)
deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del
patrimonio;
svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.
303
ENTE - ISTITUZIONE
Fondazione I.R.C.C.S.
Trapiantologiche
per
le
Biotecnologie
Consiglio di Amministrazione
D.P.G.R. n. 134 del 9.5.2005
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
D.P.G.R. n. 26 del 27/01/2006 (sostituzione membro)
N. 23 del 25.5.2005
N. 8 del 10.2.2006
LUOGO E DATA DI NASCITA
GIULIANO COPAROZZI
Assisi (PG) 14/03/1947
DOMENICO DE SALVO
Spinoso (Potenza) 21/07/1938
Compensi: Non indicati
304
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Fondazione Angelo Celli – per una cultura della salute
- Consiglio di Amministrazione
Art. 6 Statuto
ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA DELL’ORGANO
SCADENZA ORGANO
ATTRIBUZIONE E COMPITI
Triennale
2010
COMPOSIZIONE
Art. 6 Statuto
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque
componenti di cui uno come previsto dal medesimo art. 6
lett. C) in rappresentanza della Regione Umbria,
nominato dal Presidente della Giunta.
305
ENTE - ISTITUZIONE
Fondazione Angelo Celli - per una cultura della
salute
Consiglio di Amministrazione
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
MARCELLO CATANELLI
D.P.G.R. n. 139 del 26.9.2007
N. 44 del 10/10/2007
LUOGO E DATA DI NASCITA
Perugia 13/10/1947
Compensi: Gratuito
306
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
DESIGNAZIONE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Istituto regionale di ricerca educativa – I.R.R.E.-Consiglio di
Amministrazione
Art. 21 – comma 10 – della legge 15.3.1997, n. 59
Art. 76 del decreto legislativo 30/7/1999, n. 300
Art. 4 del regolamento emanato con D.P.R. 6/3/2001, n. 190
GIUNTA REGIONALE
Triennale
2008
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Il Consiglio di amministrazione elegge nel
proprio seno il Presidente.
Per l’attuazione delle finalità dell’I.R.R.E., il
Consiglio di amministrazione:
- approva annualmente il programma di
ricerca;
- determina gli indirizzi generali della
gestione;
- delibera il bilancio di previsione e il conto
consuntivo dell’Istituto e le eventuali
variazioni;
- conferisce l’incarico di direttore sulla base di
criteri preventivamente deliberati;
- valuta l’attività amministrativa del direttore,
sulla base di criteri preventivamente
deliberati, anche avvalendosi dei risultati dei
controlli di gestione;
- valuta annualmente, sentito il comitato
tecnico-scientifico,
l’attuazione
del
programma di ricerca, nonché i risultati di
essa, attraverso indicatori predeterminati;
- nomina i componenti del Comitato tecnicoscientifico e degli altri organismi di
consulenza scientifica di cui all’art. 6*
----------------------------------------------------------Compensi: Il compenso da corrispondere ai
componenti degli organi dell’I.R.R.E. è
determinato con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione di concerto col Ministro del
tesoro del bilancio e della programmazione
economica
Il Consiglio di amministrazione, che dura in carica
tre anni e ciascuno dei suoi componenti può essere
confermato, una sola volta, per un altro triennio, è
composto da cinque membri nominati dal Ministro
per la pubblica istruzione, sentito il dirigente
preposto all’ufficio scolastico regionale, di cui uno
su designazione del medesimo dirigente, uno su
designazione delle Università aventi sede presso la
regione, due dal Consiglio scolastico regionale ed
uno dalla Regione.
Ciascuna nomina è corredata da un curriculum
diffuso sulle esperienze gestionali, pedagogiche e
scientifiche dell’interessato.
307
Istituto regionale di ricerca educativa – I.R.R.E.
ENTE – ISTITUZIONE
Consiglio di Amministrazione
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
D.P.G.R. n. 228 del 3.8.2005 (decreto designazione membri)
N. 35 dell’17.8.2005
LUOGO E DATA DI NASCITA
DARIO MISSAGLIA
Luvino (VA) il 18/8/1950
SERGIO CECCHINI
Foligno (PG) il 6/3/1947
308
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Istituto per la cultura e la storia d’impresa “Franco Momigliano”
– Terni - Consiglio di Amministrazione
Art. 11- comma 1- lett.a) dello Statuto dell’Istituto
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Triennale (a decorrere dalla data di costituzione del
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto)
26 aprile 2010
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 6
(Organi)
Art. 11
(Consiglio di Amministrazione)
Sono organi dell’Associazione:
-
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio di Amministrazione;
il Comitato scientifico;
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 11
(Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione assicura il regolare
svolgimento del programma annuale di attività approvato
dall’Assemblea dei soci di cui al precedente art. 9. Il
Consiglio inoltre:
1) redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo
cui viene allegata apposita relazione illustrativa;
2) nomina il personale dipendente, sulla base della
pianta organica approvata dall’assemblea dei soci;
Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero
variabile di consiglieri così formato:
a) da tanti consiglieri quanti sono i soci fondatori, purché
mantengano il rapporto associativo;
b) fino ad un terzo del numero di quelli nominati dai soci
fondatori sono eletti dai soci benemeriti;
c) fino ad un terzo del numero di quelli nominati dai soci
fondatori sono eletti dai soci ordinari;
d) dal Presidente del Consiglio scientifico.
3) il Consiglio di Amministrazione potrà
designare tra i suoi membri, dei delegati al
compimento di particolari funzioni.
Compensi: Per il soggetto designato in seno al Consiglio di Amministrazione è previsto un gettone di presenza
di € 103,29
309
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
CIPICCIA ENRICO
Istituto per la cultura e la storia d’impresa “Franco
Momigliano” - Terni
Consiglio di Amministrazione
D.P.G.R. N. 59 DEL 24/4/2007
N.20 DEL 09/05/2007
LUOGO E DATA DI NASCITA
Narni (TR) il 3.3.1941
310
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Istituto Nazionale di Urbanistica – I.N.U. – Sezione UmbriaConsiglio Direttivo Sezionale
Artt. 7 del Regolamento della Sezione- art. 21 e 22 dello
Statuto
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Biennale
Maggio 2009
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 9 del Regolamento
Art. 7 del Regolamento
Spetta al Consiglio Direttivo predisporre il
programma della Sezione e la relazione generale
annuale della sua attività da sottoporre
all’Assemblea;
deliberare
su
particolari
questioni interessanti i problemi regionali e
locali in genere; predisporre il bilancio
preventivo e consuntivo; deliberare sulle
proposte di nomina a membro effettivo
dell’Istituto e su quelle di ammissione degli Enti
associati; deliberare sulle domande di
ammissione a Soci aderenti; accettare lasciti e
donazioni; autorizzare le liti attive e passive
della Sezione; deliberare sulla assunzione del
personale, sulle spese ed adottare, in genere, tutti
i provvedimenti necessari per il funzionamento
della Sezione.
Il Consiglio Direttivo sezionale è costituito da 7
membri effettivi, da 3 rappresentanti degli Enti
associati e da 6 soci aderenti.
Essi sono eletti dagli iscritti delle rispettive
categorie, di norma a scrutinio segreto, in
occasione dell’Assemblea ordinaria, durano in
carica due anni e sono rieleggibili.
Compensi: Le cariche sono gratuite.
311
Istituto Nazionale di Urbanistica – I.N.U. – Sezione
Umbria
ENTE - ISTITUZIONE
Consiglio Direttivo Sezionale
ESTREMI PROVVEDIMENTO
D.P.G.R. n. 70 del 14 maggio 2007- BUR n. 24 del
30/05/2007
RAPPRESENTANTI
BERANZOLI NICOLA
Dirigente del Servizio programmi per l’assetto del
territorio, presso la Direzione politiche territoriali,
ambiente e infrastrutture.
312
ENTE – ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria
Marche
Consiglio di Amministrazione
e
delle
Legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5, modificata ed
integrata dalla Legge regionale 1/9/1999, n. 25.
GIUNTA REGIONALE
Quinquennale
Luglio 2013
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
ART. 7
(Compiti del Consiglio di amministrazione)
ART. 5
(Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di
indirizzo, e verifica delle attività dell’Istituto. In
particolare delibera:
a) lo statuto dell’Istituto ed i relativi regolamenti di
attuazione;
b) il documento di piano che definisce le finalità, gli
indirizzi e gli obiettivi delle attività dell’Istituto,
nell’ambito delle previsioni di cui al comma 4
dell’art. 2;
c) il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il
bilancio economico preventivo ed il bilancio
consuntivo d’esercizio;
d) la destinazione dell’eventuale avanzo e la
copertura della perdita d’esercizio e il riequilibrio
della situazione economica;
e) la dotazione organica del personale e le sue
variazioni.
2. Il Consiglio di amministrazione trasmette, altresì,
annualmente alla Giunta regionale della Regione
dell’Umbria ed alla Giunta regionale della Regione
Marche una relazione sull’attività dell’Istituto con
particolare riferimento all’efficienza e all’efficacia
della gestione, anche ai fini della valutazione
dell’operato del Direttore generale.
1. Il Consiglio di amministrazione è nominato
con decreto del Presidente della Regione
dell’Umbria ed è composto da cinque membri di
cui uno designato dal Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, due dalla Regione
dell’Umbria e due dalla Regione Marche, scelti
fra esperti di organizzazione e programmazione
ovvero in materia di sanità.
2. Le designazioni di cui al comma 1 di
competenza regionale vengono effettuate dai
rispettivi Consigli regionali
C O M P E N S I : Ai componenti spettano, con oneri a carico del bilancio dell’Istituto, le indennità seguenti, al lordo delle
ritenute di legge:
a) Al Presidente un’indennità mensile pari al 50% di quella di Consigliere regionale della Regione Umbria;
b) Al Vice Presidente un’indennità mensile pari al 30% di quella di Consigliere regionale della Regione Umbria;
c) ai membri del Consiglio di Amministrazione un’indennità mensile pari al 20% di quella di Consigliere regionale della Regione
Umbria.
(Art. 3- comma primo - della legge regionale 1/9/1999, n. 25)
313
ENTE – ISTITUZIONE
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle
Marche
Consiglio di Amministrazione
D.P.G.R. n. 73 del 29/7/2008 – D.P.G.R. n. 123
ESTREMI PROVVEDIMENTO dell’11/11/2008 (integrazione)
PUBBLICAZIONE B.U.R.
N. 37 del 13/08/2008
N. 54 del 26/11/2008
RAPPRESENTANTI
RAG. MILVA MAGNANI
- designato dalla Regione Marche -
SIG. CATALDO MODESTI
- designato dalla Regione Marche -
LUOGO E DATA DI NASCITA
Pergola (PU) il 19/5/1961
Esanatoglia (MC) l’8/11/1948
DOTT. PAOLO LILLI
- designato dalla Regione Umbria -
Gubbio l’1/7/1954
PROF. CARLO VANNINI
- designato dalla Regione Umbria -
Todi il 2/3/1949
DOTT. MARCO IANNIELLO
- designato dal Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali -
Roma il 24/7/1958
314
ENTE – ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Marche - Direttore generale
e
delle
Legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5, modificata ed
integrata dalla Legge regionale 1/9/1999, n. 25.
GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
quinquennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
14 agosto 2013
ESTREMI PROVVEDIMENTO
DR. SILVANO SEVERINI
dell’Umbria
D.P.G.R. n. 82 dell’11/8/2008
B.U.R. n. 39 del 27/08/2008
Montecopiolo (PU) il 2/8/1955
C O M P E N S I :L’indennità connessa all’incarico è fissata nel limite massimo della retribuzione annua lorda del
trattamento economico spettante ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali della Regione Umbria,
comprensiva dei relativi isituti contrattuali
315
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali della Regione
Umbria
Legge 17/05/1999, n. 144 - Deliberazione CIPE n. 19 del
21/02/2008Deliberazione Giunta regionale n. 2118 del 29/12/2003
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Giunta regionale
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Delib. CIPE n. 19/2008 – All. n. 2 – p. b)
Delib. CIPE n. 19/2008 – All. n. 2 – p. b)
I componenti dei Nuclei regionali conti pubblici territoriali I Nuclei regionali conti pubblici territoriali sono costituiti da
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed personale delle singole amministrazioni regionali, individuati
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte con nomina dei Presidenti regionali
contenuto di specializzazione, con particolare riferimento
alla rilevazione, monitoraggio e analisi dei flussi di spesa e
di entrata del settore pubblico allargato a livello locale.
Essi predispongono, con il controllo e il coordinamento
della Unità Tecnica conti pubblici territoriali, il conto
consolidato del settore pubblico allargato a livello
regionale e sono individuati tenendo conto delle funzioni
svolte e dei compiti assegnati. Rilevano direttamente sul
proprio territorio tutti gli Enti territoriali a livello
regionale e subregionale, collaborano alla definizione dei
metodi ed effettuano analisi dei dati rilevati, anche
eventualmente avvalendosi di supporti esterni e di
collaborazioni specialistiche adeguate; individuano altresì
adeguate forme di raccordo con le Province e i Comuni per
un efficace interscambio tecnico e informativo. Le
amministrazioni regionali garantiscono, anche attraverso
l’utilizzo delle risorse premiali, le condizioni necessarie
all’espletamento dei compiti assegnati, in termini di risorse
strumentali e professionali e di modalità organizzative.
Tali elementi costituiscono requisiti minimi per la
costituzione e la composizione dei Nuclei regionali, nonché
per la loro operatività. Al fine di garantire maggiore
fluidità nei rapporti con l’Unità tecnica conti pubblici
territoriali e all’interno della stessa rete ciascun Nucleo
nomina al suo interno un referente.
Compensi: Non indicati
316
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali della Regione
Umbria
D.P.G.R. N. 150 del 18/12/2008
B.U.R. N. 61 del 31/12/2008
RAPPRESENTANTI
Dott. LUCIO CAPORIZZI (Coordinatore
regionale
protempore
dell’Area
della
Bari il 06/09/1954
Programmazione regionale della Regione
Umbria)
Dott.ssa MIRELLA CASTRICHINI (Dirigente
regionale protempore del Servizio Controllo
strategico e valutazione politiche dell’Area della Todi (PG) il 18/01/1961
Programmazione regionale della Regione
Umbria)
Dott. CARLO CIPICIANI (Dirigente regionale Perugia il 25/11/1963
protempore
del
Servizio
Programmazione
strategica
generale
dell’Area
della
Programmazione regionale della Regione Umbria)
Dott.ssa SIMONA AZZARELLI (Responsabile Foligno (PG) il 28/09/1970
protempore della Sezione Controllo strategico e
valutazione delle politiche dell’Area della
Programmazione regionale della Regione
Umbria)
317
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Osservatorio Regionale del Commercio
Artt. 32 e 33 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24.
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 6 – comma 1,
lett. g).
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Legislatura regionale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Legislatura regionale
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 32
(Finalità)
Art. 33
(Composizione e compiti)
1. In attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera g), del 1. L’Osservatorio regionale è composto da:
decreto è istituito l’Osservatorio regionale del
- l’Assessore regionale al commercio, che lo
commercio con sede presso l’assessorato
presiede;
regionale al commercio.
- sei membri in rappresentanza dei Comuni,
designati dall’ANCI regionale;
2. L’Osservatorio regionale ha la finalità di:
- due membri, designati dall’U.P.I. regionale;
a) realizzare un Sistema informativo della rete
- due membri designati dall’Unione regionale delle
distributiva, avvalendosi dei Comuni e del
Camere di commercio;
sistema camerale;
- cinque membri designati dalla Confcommercio
b) valutare l’andamento delle problematiche
dell’Umbria;
della distribuzione commerciale nella regione,
- due membri designati dalla Confesercenti;
con particolare riguardo ai processi derivanti
- due membri designati dalla Lega delle
dall’entrata in vigore del decreto;
Cooperative dei dettaglianti e dei consumatori;
c) fornire le basi conoscitive per la
- un membro designato dall’Unione delle
programmazione regionale nel settore del
Cooperative;
commercio;
- cinque membri designati a rotazione dalle
d) valutare il grado di attuazione e l’efficacia
Associazioni dei consumatori iscritte all’Albo;
degli interventi regionali in materia di
- tre membri designati dai Sindacati dei lavoratori
commercio;
dipendenti maggiormente rappresentativi a livello
e) fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le
regionale.
elaborazioni per una migliore conoscenza del
settore della distribuzione commerciale, nel 2. Le Organizzazioni degli enti locali e delle categorie
rispetto delle disposizioni in materia di
rappresentate curano che la composizione delle
riservatezza delle informazioni.
proprie
rappresentanze
sia
articolata
e
rappresentativa, sia a livello territoriale, sia in
ordine alle proprie componenti interne.
Art. 33
(Composizione e compiti)
4. L’Osservatorio predispone un programma
318
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
annuale che è approvato dalla Giunta 3. I componenti dell’Osservatorio sono nominati
regionale e comunicato alla competente
con decreto del Presidente della Giunta
Commissione del Consiglio regionale. Per
regionale e restano in carica per la durata della
l’organizzazione
delle
proprie
attività
legislatura regionale.
l’Osservatorio si avvale dei Comuni e del
Sistema camerale ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera g) del decreto e, per compiti specifici,
può anche avvalersi della collaborazione di
terzi, sulla base di apposite convenzioni.
5. Il sistema informativo regionale del
commercio deve consentire la valutazione della
consistenza e delle caratteristiche strutturali e
funzionali della rete distributiva al dettaglio, la
comparazione del fenomeno distributivo tra le
varie parti del territorio e con la rete
distributiva nazionale, nonché la valutazione
delle variazioni intervenute nel tempo e dei
principali processi in atto.
6. Nell’ambito del Sistema informativo si
costituisce una banca dati regionale, in
collegamento anche con il S.I.T.E.R. di cui alla
legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, nella
quale confluiscono i dati e le informazioni dei
Comuni, del Registro delle imprese e del
Repertorio economico e amministrativo presenti
presso le Camere di commercio. A tal fine
l’Osservatorio
regionale
promuove
l’informatizzazione della gestione dei dati
relativi al commercio da parte dei Comuni.
7. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio regionale, del
Sistema informativo e della Banca dati regionale
ed ogni altro aspetto regolamentare sono definiti
dalla Giunta regionale.
Compensi: Non previsti dalla normativa di riferimento.
319
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Osservatorio Regionale del Commercio
D.P.G.R. n. 72 del 21 marzo 2006
N. 16 del 05/04/2006
RAPPRESENTANTI
LUOGO E DATA DI NASCITA
Assessore regionale
pro-tempore al commercio
BOCCOLINI GIUSEPPE
- membro Designato dall’ANCI regionale
LIBERATI ILIO
- membro Designato dall’ANCI regionale
MISMETTI NANDO
- membro Designata dall’ANCI regionale
PACI MAURO
- membro Designato dall’ANCI regionale
SBORZACCHI LUCA
- membro Designato dall’ANCI regionale
SCASSELLATI ANGELO
- membro Designato dall’ANCI regionale
BALDELLI LUCA
- membro Designato dall’U.P.I. regionale
SANTI ALFREDO
- membro Designato dall’U.P.I. regionale
GIORGETTI ANTONIO
- membro Designato dall’Unione regionale delle Camere di
Commercio
CIPOLLA FIORENZO
Designato dall’Unione regionale delle Camere di
Commercio
PORCACCHIA LEANDRO
- membro Designato dalla Confcommercio dell’Umbria
PROSPERI ROBERTO
- membro Designato dalla Confcommercio dell’Umbria
FIORUCCI FEDERICO
- membro Designato dalla Confcommercio dell’Umbria
FIORONI ANNA RITA
- membro –
Designato dalla Confcommercio dell’Umbria
SPITELLA LEONELLO
- membro Designato dalla Confcommercio dell’Umbria
Massa Martana (PG) il 22.9.1948
Todi (PG) il 26.1.1956
Foligno (PG) il 31.8.1953
Terni (TR) il 13.3.1945
Pietralunga (PG) il 10.9.1964
Gualdo Tadino (PG) il 16.6.1945
Gubbio (PG) il 6.10.1978
Alviano (TR) il 13.7.1946
Porto Recanati (MC) il 10.9.1935
Piediluco (TR) il 23.9.1950
Amelia (TR) il 25.12.1958
Todi (PG) il 1.5.1964
Perugia (PG) il 19.3.1971
Perugia (PG) il 18.3.1968
Spoleto (PG) il 10.10.1952
320
BELMONTI SERGIO
- membro Designato dalla Confesercenti dell’Umbria
Montone (PG) il 4.5.1939
BERNARDINI PIERLUIGI
- membro Designato dalla Confesercenti dell’Umbria
Terni (TR) il 3.1.1964
BENVENUTI MAURIZIO
- membro Designato dalla Lega delle Cooperative dei
dettaglianti e dei consumatori
MEOZZI ALESSANDRO
- membro Designato dalla Lega delle Cooperative dei
dettaglianti e dei consumatori
TARAVELLI ANTONIO
- membro Designato dalla Confcooperative - Umbria
BARONTI PAOLO
- membro –
Designato dalle Associazioni dei Consumatori
CAPOTOSTI MONICA
- membro Designato dalle Associazioni dei Consumatori
CONTILLI AMEDEO
- membro Designato dalle Associazioni dei Consumatori
FALCINELLI CARLA
- membro Designato dalle Associazioni dei Consumatori
MERLINO MARIA ANTONIA
- membro Designato dalle Associazioni dei Consumatori
BANELLA IVO
- membro Designato dalle Associazioni dei Consumatori
LUCHETTI MARIA ERMELINDA - membro Designato dalle Associazioni dei Consumatori
FERRONI FRANCESCO
- membro Designato dalle Associazioni dei Consumatori
GANOVELLI GABRIO
Designato dalle Imprese industriali di
produzione di beni e servizi
ANNETTI PAOLO
Designato dalle Imprese artigianali di
produzione di beni e servizi
Piombino (LI) il 22.11.1954
Città di Castello (PG) il 18.9.1965
Perugia (PG) il 19.3.1944
Empoli (FI) il 7.3.1948
Terni (TR) il 22.2.1968
Terni (TR) il 27.8.1977
Todi (PG) il 18.12.1951
S. Arcangelo (PZ) il 20.7.1970
Castiglion del Lago (PG) il 13.2.1954
Perugia (PG) il 27.11.1957
Perugia (PG) l’11.8.1952
Città di Castello (PG) 16/2/1953
Perugia (PG) il 22/4/1958
321
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA
NOMINA
DURATA IN CARICA ORGANO
Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e postpenitenziaria
Protocollo d’intesa 7 marzo 2001
PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Con deliberazione n. 11207 del 30 dicembre 1994 L’Osservatorio
risulta
composto
la Giunta regionale ha istituito l’Osservatorio rappresentanti degli Enti di seguito riportati
regionale sulla condizione penitenziaria e postpenitenziaria, quale strumento per l’acquisizione
di dati conoscitivi sulla situazione regionale
finalizzati ad una corretta attività di
programmazione, monitoraggio e valutazione
degli interventi, nonché alla promozione di
iniziative rivolte al mondo del carcere.
Compensi: Le cariche sono gratuite
322
dai
Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e
post-penitenziaria
ENTE - ISTITUZIONE
D.P.G.R. n. 158 del184 giugno 2003
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 247 del 7 ottobre 2003 (modifiche ed
integrazioni)
N. 27 del 2.7.2003
N. 44 del 22.10.2003
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
Sezione adulti
BRECCOLENTI ALUNNI STEFANIA
Comune di Perugia
FILIPPI STEFANIA
Comune di Terni
CIARLORA TONINO
Comune di Orvieto
COCCIA STEFANIA
Comune di Spoleto
BICCINI ELIO
Provincia di Perugia
AMATI ROBERTO
Provincia di Terni
ELETTO INCORONATA
A.S.L. n. 2
MARINI DOMENICA
A.S.L. n. 3
PELLEGRINI EMANUELA
A.S.L. n. 4
QUINTARELLI TIZIANA
Casa Circondariale di Perugia
SIMONETTI GABRIELLA
Casa Circondariale di Terni
DONATO GIUSEPPE
Casa Circondariale di Orvieto
PADOVANI ERNESTO (o suo delegato)
Casa Circondariale di Spoleto
PERUGINI FAUSTA
Centro di servizio sociale per adulti di Perugia
MONACO MARIA ROSARIA
Centro di servizio sociale per adulti di Spoleto
RUNSTENI ILSE (o suo delegato)
Provveditorato regionale dell’Amministrazione
penitenziaria
323
penitenziaria
LANDI FABIO
Agenzia regionale per l’impiego
ERCOLANI CINZIA
Regione dell’Umbria – Politiche Sociali
PICCIONI SVEDO
Regione dell’Umbria – Politiche Sociali
ANDINO ROSA
Regione dell’Umbria – Sanità
ROMAGNOLI CARLO
Regione dell’Umbria – Sanità
NANNI SIMONETTA
Regione dell’Umbria – Formazione professionale
MOSIELLO FRANCESCO
Regione dell’Umbria – Sistema informativo
COSTANTINI PATRIZIA
Arcisolidarietà Ora d’Aria
PORFIDI FEDERICA
Sezioni minori
GUERRIERI PAOLA
Comune di Perugia
ALPINI RITA JULIA
Comune di Terni
ROSSI GIOVANNI
Tribunale dei Minori
CENCI PIERO
Procuratore della Repubblica Tribunale dei
Minori
MORETTI SERGIO
Centro per la Giustizia minorile
CAPORALI CARLA
Ufficio scolastico regionale Umbria
COCCIA RITA
Ufficio scolastico regionale Umbria
SILVESTRI SIMONETTA
Regione dell’Umbria – Politiche Sociali
324
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero,
riciclo e smaltimento dei rifiuti
Art. 10 Legge regionale 13 maggio 2009, n. 11
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 10
Art. 10
E’ istitutito, presso l’ARPA, l’Osservatorio sulla produzione,
raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti.
L’Osservatorio coordina le attività di monitoraggio e
controllo dell’attuazione del Piano regionale di cui all’art.
11, in particolare svolge le seguenti attività:
L’Osservatorio è costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed è composto
da esperti in materia di rifiuti:
a) tre designati dall’ARPA di cui uno con
funzioni di Presidente;
b) tre designati dalla Giunta regionale;
c) uno designato da ciascuna provincia;
d) uno designato da ciascun ATI;
e) uno designato dall’Albo nazionale gestori
ambientali – Sezione regionale
a) verifica e validazione delle quantità dei rifiuti prodotte e
conferite al servizio pubblico di gestione integrata con
riferimento ad ogni ATI e ad ogni singolo comune;
b) verifica annuale delle quote percentuali di rifiuti
intercettate attraverso le azioni di raccolts differenziata con
riferimento ad ogni ATI e ad ogni singolo comune;
c) verifica trimestrale dei dati gestionali degli impianti per
rifiuti urbani, con particolare riferimento ai quantitativi di
rifiuti urbani e speciali conferiti in discarica;
d) analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia
di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei
servizi e dei correlati livelli di qualità dell’erogazione nonché
degli impianti;
e) trasmissione di una relazione annuale da trasmettere alla
Giunta regionale, entro il 31/03, relativa alle attività di cui
alle lett. a), b), e c);
f) supporto allo sviluppo delle azioni attuative del Piano
regionale pr quanto di competenza della Regione.
L’Osservatorio collabora con l’Osservatorio nazionale dei
rifiuti di cui all’art. 206/bis del D. Lgs. 152/2006 ed esercita
le funzioni di cui all’art. 10, comma 5 della legge
23/03/2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale).
La Giunta regionale, con proprio atto, individua le modalità
di trasmissione, raccolta, elaborazione e divulgazione dei
dati sui rifiuti di cui al presente articolo e di cui all’art. 9
della legge regionale n. 11/2009.
Compensi: I componenti dell’Osservatorio non
percepiscono alcun compenso.
325
ENTE - ISTITUZIONE
Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero,
riciclo e smaltimento dei rifiuti
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 117 del 16/12/2009
PUBBLICAZIONE B.U.R.
B.U.R. N. 58 del 30/12/2009
RAPPRESENTANTI
MARCHETTI GIANCARLO (In rappresentanza
Terni il 18/09/1956
di ARPA Umbria, con funzioni di Presidente)
SANTUCCI ALESSANDRA (In rappresentanza di
Roma il 02/01/1964
ARPA Umbria)
SCONOCCHIA ANDREA (In rappresentanza di
ARPA Umbria
Roma il 12/03/1970
MONSIG MONSIGNORI ANDREA (In rappresentanza
della Giunta regionale)
PROIETTI BOCCHINI PIERLUCA (In
rappresentanza della Giunta regionale)
CAPOBIANCO SERGIO (In rappresentanza della
Giunta regionale)
VUJOVIC BORISLAV (In rappresentanza della
Perugia il 02/04/1954
Provincia di Perugia))
STOICO MATTEO (In rappresentanza della Cingoli (MC) il 07/02/1966
Provincia di Terni))
PIERONI PIERPAOLO
dell’ATI n. 1)
(In
rappresentanza Città di Castello il 23/02/1949
PIRO VINCENZO (In rappresentanza dell’ATI n. Potenza il 10/05/1958
2)
MASSEI GIANLUCA (In rappresentanza dell’ATI Foligno il 14/09/1972
n. 3)
SPINSANTI ROBERTO
dell’ATI n. 4)
(In
rappresentanza Terni il 21/04/1954
MATTIOLI DOMENICO (In rappresentanza Sellano (PG) il 25/09/1951
dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali Sezione regionale)
326
Osservatorio tecnico scientifico Sistema Museale dell’Umbria
ENTE - ISTITUZIONE
Art. 4 legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24.
RIFERIMENTO NORME
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Non indicata
SCADENZA MANDATO ORGANO
Non indicata
ATTRIBUZIONI COMPITI E COMPOSIZIONE
Art. 4
(Osservatorio tecnico scientifico)
È istituito l’Osservatorio tecnico scientifico del Sistema museale dell’Umbria, composto dal dirigente
del competente servizio della Giunta regionale, che lo presiede, da quattro dipendenti degli enti locali
designati dal Consiglio delle Autonomie, da un rappresentante della Conferenza episcopale umbra, da
un rappresentante designato congiuntamente dai musei di proprietà privata che partecipano al
Sistema, da due esperti nelle discipline attinenti alla presente legge designati uno dalla Giunta
regionale e uno dalla Soprintendenza regionale. L’Osservatorio è costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale e ha funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta
regionale con particolare riguardo alla individuazione dei musei, delle raccolte e delle altre strutture
di interesse regionale, al Piano regionale di cui all'articolo 8, alla vigilanza sulla qualità culturale e
scientifica del Sistema museale dell’Umbria.
Compensi: Non indicati
327
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
GONNELLINI PAOLA DOMENICA
TOMASSINI GABRIELLA
NICCHINONNI STEFANIA
TRAVERSINI ANNA
DE LUCA LOREDANA
Mons. FONTANA RICCARDO
SEVERINI GIUSEPPE
TOSCANO BRUNO
GARIBALDI VITTORIA
Osservatorio
dell’Umbria
tecnico
scientifico
Sistema
Museale
D.P.G.R. n. 268 del 5/10/ 2005 (costituzione)
D.P.G.R. n. 95 del 03/11/2009 (sostituzione Presidente)
N. 44 del 19/10/2005
N. 51 del 12/11/2009
LUOGO E DATA DI NASCITA
Regione Umbria - Dirigente Servizio Beni Culturali
della Regione Umbria
Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria
Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria
Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria
Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria
Conferenza Episcopale Umbra
Musei privati
Regione Umbria – Giunte regionale
Direzione regionale per i Beni Culturali e
paesaggistici dell’Umbria
328
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
Società RES Risorse
Amministrazione
per
lo
Sviluppo
-
Consiglio
di
DGR n. 343 del 9/4/2001 - L.R. 14/97 Art. 12 Statuto Società RES
DGR N. 1631 del 27/10/2004 – D.P.G.R. n. 46 del 7/3/2005
N. 13 del 23/03/2005
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA
DELL’ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Non indicata
Non indicata
ATTRIBUZIONE E COMPITI
Art. 12
(Modalità di alienazione, cessione e gestione)
1. All' alienazione e gestione dei beni immobili e dei diritti reali su beni immobili provvede la Giunta regionale o
direttamente o con affidamento di mandato a società a partecipazione regionale, ovvero con affidamento di mandato a
società di servizi specializzate nel settore immobiliare, individuate a seguito di avviso pubblico.
2. La Giunta regionale può sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi, ai sensi dell' art. 14/ bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86 e successive modifiche, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili suscettibili di
valorizzazione di proficua gestione economica, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.
RAPPRESENTANTI
LUOGO E DATA DI NASCITA
SAVERIO RIPA BUSCHETTI DI MEANA
Roma il 26/10/1934
PIERRE MARIE GRUET
Villefranche (Francia) il 4/10/1946
CALOGERO ALESSI
Gubbio (PG) il 7/1/1940
329
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Sagra Musicale Umbra - Assemblea Generale
Artt.5 e 6 dello Statuto dell’Associazione
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Triennale
13 dicembre 2011
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 6
Art. 5
(Attribuzioni dell’Assemblea Generale)
(Costituzione e durata in carica dell’Assemblea
Generale)
L’Assemblea Generale è composta dai
rappresentanti dei cinque Enti associati (Comune
di Perugia, Azienda Autonoma di Turismo di
Perugia, Amministrazione della Provincia di
Perugia, Regione dell’Umbria, Amministrazione
della Provincia di Terni), eletti o nominati dai
rispettivi Enti in ragione di un membro per ogni
5.164,57 euro pagati (10.000.000 di lire) per
quota annuale di associazione.
I componenti dell’Assemblea generale durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati alla
scadenza.
Spetta all’Assemblea Generale:
a) eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo ed
annualmente tre Revisori dei conti, dei quali
uno designato dal Prefetto della Provincia di
Perugia;
b) approvare l’eventuale regolamento per il
funzionamento e l’attività dell’Associazione;
c) approvare il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo di ciascun anno, e deliberare le
spese che impegnano il bilancio per l’esercizio
in corso;
d) deliberare l’accettazione di eredità e donazioni
NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
e l’acquisto e l’alienazione di immobili;
e) decidere in ordine alle azioni da promuovere e NOMINE dott. ADRIANO PANFILI
Ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 19
da sostenere in giudizio.
novembre 2001, n. 29 l’Azienda di Promozione
L’Assemblea Generale può delegare al Consiglio Turistica è stata soppressa con effetto dal 2
2002,
data
di
nomina
Direttivo le attribuzioni di cui alle lettere d) ed e). gennaio
dell’Amministratore unico dell’Agenzia di
promozione turistica dell’Umbria.
Per l’anno 2002 la Regione corrisponde una
quota di € 30.987,41 di cui € 5.164,57 afferenti
alla quota della soppressa A.P.T. e, pertanto, ha
diritto di designare sei rappresentanti in seno
all’Assemblea.
Compensi: L’attività prestata quale componente dell’Assemblea generale è gratuita
330
Sagra Musicale Umbra
ENTE - ISTITUZIONE
Assemblea Generale
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
D.P.G.R. n. 306 del 13.12.2005
D.P.G.R. n. 60 del 15.07.2009
N. 54 del 28.12.2005
N. 34 del 29.07.2009
LUOGO E DATA DI NASCITA
CARBONARI FERDINANDO
Perugia 4.11.1946
CICCOLARI MICALDI AMBRETTA
Foligno (PG) il 7.1.1940
FLORIDI GIANFRANCO
Umbertide (PG) il 7.11.1939
MENCARONI GIORGIO
Perugia il 12.5.1947
PEPICELLI ANGELO
Ascoli Piceno il 30.5.1959
SPINELLI NELLO
Perugia il 17.10.1940
331
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Scuola dell’Infanzia Santa Croce Casa dei Bambini “Maria
Montessori” Perugia - Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 23 dello Statuto della Scuola
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Sino al rinnovo del Consiglio comunale di Perugia
30 giugno 2003
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 23
Art. 23
Il Collegio si riunisce, almeno una volta all’anno,
su convocazione del Consiglio di Amministrazione
per:
a) il riscontro contabile, in sede consuntiva, della
gestione dell’Ente;
b) l’esame dei documenti da cui traggono origine
le spese;
c) l’accertamento della consistenza di cassa e
dell’esistenza di valori e titoli.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da
tre membri: un rappresentante della Regione
dell’Umbria, nominato dalla Giunta Regionale;
un rappresentante
del Comune di Perugia,
nominato dalla Giunta Municipale e da un
rappresentante del Ministero della Pubblica
Istruzione nominato dal Provveditorato agli studi
di Perugia.
Il rappresentante della Regione esplica le funzioni
di Presidente, mentre il rappresentante del
Comune di Perugia quelle di Segretario del
Collegio.
Compensi: Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti è attribuito un compenso annuo di
€ 309,87, al lordo delle ritenute di legge.
332
Scuola dell’Infanzia Santa Croce
Casa dei Bambini “Maria Montessori” Perugia
ENTE - ISTITUZIONE
Collegio dei Revisori dei Conti
ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 111 del 5.6.2001
PUBBLICAZIONE B.U.R.
N. 30 del 20.6.2001
RAPPRESENTANTI
MELIS FRANCESCO
- Presidente -
LUOGO E DATA DI NASCITA
Perugia (PG) il 25.10.1964
333
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Sezione regionale Albo Nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti
Art. 30 – comma terzo - Decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
quinquennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
febbraio 2009
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 30
3. Le Sezioni regionali dell’Albo sono istituite con
decreto del Ministro dell’ambiente e sono composte
da:
a) dal Presidente della Camera di Commercio
o da un membro del Consiglio camerale
all’uopo designato, con funzioni di
Presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza della Giunta regionale con
funzioni di Vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza delle province designato
dall’Unione Regionale delle Province;
d) da un esperto designato dal Ministro
dell’ambiente.
Compensi: non indicati
334
ENTE – ISTITUZIONE
Sezione regionale Albo Nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. N. 19 DEL 19.2.2004
N. 9 DEL 3.3.2004
RAPPRESENTANTI
SALTALAMACCHIA GIOVANNA Vice Presidente
335
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Società Cooperativa P.A.S.T. Produttori Agricoli Sponde del
Trasimeno di Panicale - Consiglio di Amministrazione
L.r. 26 ottobre 1994, n.35 – Art. 28 Statuto
Delibarazione n. 1895 del 9/12/2004 – D.P.G.R. n.11 del
ESTREMI PROVVEDIMENTO 24/1/2005
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
TRIENNALE
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Gennaio 2008
COMPOSIZIONE
Art. 28 (Statuto)
Il Consiglio di Amministrazione è composto di n. 9 membri quali:
- n. 2 membri eletti dai produttori conferenti fino a Kg. 40.000 di prodotto, tra tali produttori;
- n. 4 membri eletti dai produttori conferenti da Kg. 40.000 a Kg. 100.000 di prodotto, in tali
produttori;
- n. 3 membri eletti dai produttori conferenti oltre Kg. 100.001 di prodotto, tra tali produttori;
Qualora l’Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria sia socio della Cooperativa, un membro del Consiglio,
a termini dell’art. 2535 del C.C., è nominato, dell’ESAU stesso. In tal caso il membro così designato si
aggiunge ai novi membri dall’Assemblea
Compensi: Nessun compenso è previsto salvo che l’Assemblea deliberi diversamente
RAPPRESENTANTI
ANGELO FRASCARELLI
LUOGO E DATA DI NASCITA
Treia (Macerata) il 14/04/1962
Compensi: Nessun compenso è previsto salvo che l’Assemblea deliberi diversamente
336
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
Sviluppumbria S.p.A. - Consiglio di Amministrazione
L.R. 14/1973 e succ. mod. ed intr. – Statuto (La L.R.
14/1973 e succ. mod. ed intr. è stata abrogata dalla L.R.
1/2009 che ha modificato la denominazione della società ed
ha stabilito che il funzionamento dei nuovi organi sociali
sarà definito da apposita convenzione)
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Triennale
GIUGNO 2011
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 30 dello Statuto della Società
Art. 4
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei Per la costituzione della Società dovranno essere
più ampi poteri per la gestione ordinaria e osservate le seguenti condizioni:
straordinaria della Società, e provvede a tutto
quanto non sia per legge o per Statuto riservato a) la Regione assume e mantiene nella Società
all’Assemblea.
regionale per la promozione dello sviluppo
economico dell’Umbria una partecipazione
Il Consiglio di Amministrazione approva il
comunque non inferiore al 51 per cento del
programma annuale di attività della Società e lo
capitale sociale;
trasmette alla Giunta regionale entro il 31 b) è riservata alla Giunta regionale la nomina di
dicembre di ogni anno.
un numero di amministratori proporzionale al
capitale sociale sottoscritto dalla Regione e,
Il Consiglio di Amministrazione predispone
comunque, non inferiore alla maggioranza
l’albo dei rappresentanti della Società nelle
assoluta dei componenti il Consiglio di
società partecipate, curando la pubblicazione nel
amministrazione.
Bollettino Ufficiale della Regione.
……Omissis……
Art. 33 dello Statuto della Società
Sono incompatibili con quella di amministratore le
Il Consiglio di Amministrazione può delegare cariche di Consigliere regionale, Consigliere
parte dei propri poteri e delle proprie provinciale, di Consigliere comunale nei comuni
attribuzioni al Presidente o ad altri suoi membri. capoluoghi di provincia e di membro delle Giunte
Agli Amministratori investiti di particolari municipali in tutti i comuni, nonché componenti le
incarichi spetta una remunerazione stabilita dal segreterie provinciali e regionali dei partiti
Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio politici.
Sindacale.
337
Il Consiglio di Amministrazione nomina il
Presidente tra i membri designati dalla Giunta
Il Consiglio di Amministrazione nomina il regionale.
Direttore Generale
…Omissis …
Art. 34 dello Statuto della Società
e) il Consiglio di amministrazione è composto da un
numero di Consiglieri compresi tra un minimo di
cinque ed un massimo di sette.
…Omissis …
Gli amministratori sono scelti
tra persone in
possesso
dei
requisiti
di professionalità e
onorabilità previsti per i soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione e direzione di banche
(Regolamento adottato con decreto del Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica in data 18 marzo 1998, n. 161).
Compensi: Il Presidente percepisce un’indennità di carica ed una quota per spese di rappresentanza
per un totale annuo lordo di € 36.151,98.
I membri percepiscono un gettone di presenza pari a € 206,58 per seduta e per non più di una seduta al
giorno.
338
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
Sviluppumbria S.p.A.
Consiglio di Amministrazione
D.P.G.R. N. 62 DEL 30/06/2008
N. 33 del 16/07/2008
LUOGO E DATA DI NASCITA
ALESSI CALOGERO
Gubbio (PG) il 7.1.1940
BOTTACCHIARI VINICIO
Verona (VR) il 12.4.1945
VENTANNI LUCIANO
Gubbio (PG) il 20.9.1945
339
ENTE - ISTITUZIONE
Teatro Lirico sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto - Consiglio
Direttivo
RIFERIMENTO NORME
Artt. 7 dello Statuto approvato con Determinazione
dirigenziale 7 marzo 2001, n. 1857
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Quinquennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
Settembre 2009
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 9
Art. 7
Il Consiglio direttivo è composto di 12 membri compreso il
Presidente.
Ne fanno parte:
a) due rappresentanti del Comune di Spoleto, tra cui il Sindaco o
chi per lui;
b) un rappresentante della Regione dell’Umbria;
c) un rappresentante della Provincia di Perugia;
d) un rappresentante dell’Azienda comprensoriale del turismo di
Spoleto; *
e) quattro soci fondatori nelle persone di:
- Avvocato Carlo Belli;
- Maestro Augusto Cartoni;
- Onorevole Ennio Palmitessa;
- Maestro Guido Sampaoli
e, questi venuti a mancare o in caso di dimissioni, il Consiglio
viene reintegrato, per captazione dei suoi componenti, con la
maggioranza dei due terzi. Essi durano in carica un quinquennio e
possono essere rinominati;
Art. 10
f) tre membri, scelti tra esperti musicali italiani nominati dal
Consiglio direttivo, uno dei quali su designazione del Teatro
dell’Opera di Roma. Essi durano in carica un quinquennio e
Il Consiglio direttivo elegge, ogni cinque anni, tra i suoi membri,
il Presidente, nomina il direttore artistico dell’Istituzione, fissa un
possono essere rinominati.
ammontare per le spese di rappresentanza del Presidente, il
compenso del direttore artistico, il gettone di presenza per i
L’Azienda Comprensoriale del Turismo di Spoleto è stata soppressa
revisori dei conti.
Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un Vice con la legge regionale 8 agosto 1996, n. 20.
Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal
Presidente stesso.
Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione. Esso predispone ed approva il
bilancio preventivo e quello consuntivo, delibera le direttive
generali, i programmi di attività, gli acquisti, le alienazioni e le
locazioni di immobili, assume, licenzia i dipendenti, fissa la loro
retribuzione ed ha comunque tutti i poteri di direzione, di
regolamentazione e di coordinamento delle attività
dell’Istituzione.
Il Consiglio direttivo ha la facoltà di creare commissioni o
comitati ritenuti necessari e/o utili per lo studio e l’attuazione dei
programmi e problemi artistici, di essi farà parte il direttore
artistico.
Il Consiglio direttivo ha la facoltà di creare inoltre comitati o
commissioni per lo studio e la risoluzione di specifiche
problematiche tra cui anche la promozione dell’Istituzione
nonché la ricerca di finanziamenti anche privati a favore
dell’Istituzione stessa.
Il Consiglio direttivo può nominare un Presidente onorario
dell’Istituzione.
Compensi: Non previsti dallo Statuto.
340
ENTE - ISTITUZIONE
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
ALESSANDRO LAURETI
Teatro Lirico sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto
Consiglio Direttivo
D.P.G.R. n. 177 del 23.9.2004
N. 41 del 6.10.2004
LUOGO E DATA DI NASCITA
Spoleto (PG) il 12.4.1945
341
ENTE - ISTITUZIONE
Unione Coop. Coltivatori Diretti Soc. Coop. A r.l.
Oleificio Sociale di Spello - Consiglio di
Amministrazione
RIFERIMENTO NORME
Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 –art.
24 dello Statuto
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA
GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Triennale
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
2005/2008
ATTRIBUZIONE E COMPITI
Art. 29
Il Consiglio di Amministrazione provvede, in
conformità delle leggi e dello Statuto,
all’amministrazione della Società, compiendo
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non siano espressamente
riservati all’assemblea.
COMPOSIZIONE
Art.24
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un
numero di membri variabili da cinque a quindici
secondo la determinazione che ne verrà fatta
dall’assemblea in sede ordinaria. Qualora l’Ente di
Sviluppo nell’Umbria sia socio della Cooperativa
due membri possono essere nominati da questo
Ente. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima
riunione elegge, scegliendoli tra i propri membri, il
Presidente ed il Vice Presidente. Gli amministratori
durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Compensi: Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo
che l’assemblea non deliberi diversamente
342
ENTE - ISTITUZIONE
Unione Coop. Coltivatori Diretti Soc. Coop. A r.l. Oleificio
Sociale di Spello
Consiglio di Amministrazione
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
D.P.G.R. 302 del 2 dicembre 2005
N. 53 del 21 dicembre 2005
RAPPRESENTANTI
FRANCESCO NESTA
Nato a Perugia il 3 agosto 1974
MAURIZIO FUSARI
Nato a Spello (PG) il 27 maggio 1956
343
WEBRED S.p.A. (ex C.R.U.E.D. S.p.A) - Consiglio di
Amministrazione
ENTE - ISTITUZIONE
RIFERIMENTO NORME
La denominazione sociale è stata cambiata in data 2.3.2001
Legge regionale 11 aprile 1984, n. 19 e successive
modificazioni.
Art. 17 dello Statuto
ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE
DURATA IN CARICA ORGANO
Tre esercizi
SCADENZA DEL MANDATO
DELL’ORGANO
ATTRIBUZIONI E COMPITI
COMPOSIZIONE
Art. 1 - L.R. n. 19/1984
Art. 4 L.R. n. 19/1984
(Partecipazione della Regione)
……..Omissis……
……..Omissis……
La Regione e gli altri enti pubblici soci nominano ai
La Società si propone di contribuire al miglioramento sensi dell’art. 2458 del codice civile un numero di
qualitativo dell’organizzazione e della gestione amministratori non inferiore a 3/7 dei componenti del
dell’Amministrazione pubblica e privata mediante Consiglio di Amministrazione.
l’automazione delle procedure e la realizzazione di
sistemi integrati informatici sul territorio regionale al
Art. 2458
fine di favorire uno sviluppo sociale e tecnologico (Società con partecipazione dello Stato o di enti
dell’intera regione.
pubblici)
Art. 23 dello Statuto
Il Consiglio di amministrazione è investito dei più
ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria della Società e, più segnatamente, ha
facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni
per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi
sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo
Statuto riservano all’assemblea.
Gli Amministratori sono espressamente tenuti,
nell’esercizio delle proprie attività private, al rispetto
di tutti gli obblighi e limiti discendenti dall’art. 2390
del Codice civile.
-
1. Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni
in una società per azioni, l’atto costitutivo può ad
essi conferire la facoltà di nominare uno o più
amministratori o sindaci.
2. Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del
comma precedente possono essere revocati soltanto
dagli enti che li hanno nominati.
3. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri
nominati dall’assemblea.
Art. 17 dello Statuto
…. La Società Webred S.p.A. è amministrata da un
Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri e
che la Regione Umbria e gli Enti pubblici azionisti
hanno la facoltà di nominare un numero di componenti
del Consiglio di Amministrazione in proporzione alle
rispettive partecipazioni al capitale sociale.
Compensi: Il compenso spettante a ciascun Consigliere è di € 5.681,00 annui lordi come deliberato
dall’Assemblea del 28/2/2006 e quello spettante al Presidente è di € 25.823,00 lordi annui, come stabilito dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1586 del 9/3/2006
344
ENTE - ISTITUZIONE
WEBRED S.p.A. (ex C.R.U.E.D. S.p.A).
La denominazione sociale è stata cambiata in data 2.3.2001
Consiglio di Amministrazione
ESTREMI PROVVEDIMENTO
PUBBLICAZIONE B.U.R.
RAPPRESENTANTI
D.P.G.R. n. 178 del 5/12/2007
N. 55 del 19/12/2007
LUOGO E DATA DI NASCITA
BIONDI MAURIZIO
Foligno (PG) il 25.1.1946
CONTE MARIO
Napoli il 1/3/1947
BRUNO DINI
Designato dall’Assemblea dei soci
345
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rappresentanti - Regione Umbria