A.Di.S.U. - Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario – Amministratore unico...........6 Agenzia di Promozione Turistica dell’Umbria – Commissario Straordinario.....................................9 Agenzia di Promozione Turistica dell’Umbria - Comitato di concertazione.....................................11 Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) - Consiglio di Indirizzo ................13 Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) – Direttore generale......................15 Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura - A.R.U.S.I.A. Commissione tecnico-scientifica .......................................................................................................18 Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura - A.R.U.S.I.A. – Commissario Straordinario ................................................................................................................21 Agenzia Umbria Sanità - Comitato di Direzione ...............................................................................23 Agenzia Umbria Sanità - Direttore ...................................................................................................25 Associazione “Festival delle Nazioni O.N.L.U.S.” di Città di Castello - Assemblea dei Soci .........27 Associazione Umbra per la lotta contro il cancro - A.U.C.C. di Perugia e Sezione di Terni ............29 Associazione Mostra nazionale del cavallo di Città di Castello - Collegio Sindacale ......................31 Associazione Mostra nazionale del cavallo di Città di Castello - Consiglio Direttivo......................33 Associazione “Centro Studi Città di Foligno” - Consiglio di Amministrazione ...............................35 Associazione Culturale e Scientifica “Scuola di Alta specializzazione e Centro studi per la manutenzione e conservazione dei Centri storici in territori instabili”- Consiglio di Amministrazione................................................................................................................................37 Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione Umbria – ATER regionale Consiglio di Amministrazione .........................................................................................................39 Azienda Ospedaliera di Perugia “Santa Maria della Misericordia” - Direttore Generale ................41 Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni - Direttore Generale ...................................................45 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1, con sede in Città di Castello - Direttore Generale ..................49 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2, con sede in Pertugia - Direttore Generale...............................52 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3, con sede in Foligno - Direttore Generale................................55 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4, con sede in Terni -Direttore Generale ....................................58 Cabina Tecnica di Regia della Regione Umbria................................................................................61 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia - Consiglio Camerale ........64 Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura di Terni - Consiglio Camerale............68 Centro di documentazione dei prodotti delle botteghe artigiane e degli oggetti delle tradizioni dell’Umbria di Garavelle - Città di Castello – Comitato Direttivo...................................................71 Centro di riferimento per la immunologia dei Trapianti....................................................................72 Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica – CST ASSISI Consiglio di Amministrazione ...........................................................................................................74 Centro Multimediale di Terni S.p.A. - Comitato di indirizzo, controllo e coordinamento................76 Centro Regionale di riferimento per i Trapianti (CRRT) - Coordinatore ..........................................78 Comitato tecnico dell’Albo nazionale registri dei suini riproduttori ibridi (C.T.I.) ..........................79 Comitato tecnico Autorità di bacino fiume Arno...............................................................................81 Comitato tecnico Autorità di bacino fiume Tevere............................................................................83 Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo .....................................................85 Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato...............................................................88 Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale di gestione dei rifiuti .....................90 Comitato interistituzionale per le competenze nell’ambito del trasporto dell’energia elettrica ........92 Comitato di tutela del marchio mobile in stile prodotto in Umbria ...................................................95 Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) per la provincia di Perugia .................97 Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) per la provincia di Terni .....................99 Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 6 della legge regionale 14/12/2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei)................................................................................................................101 Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità ............................................................103 1 Comitato “Meeting Internazionale della Grande Età” - Consiglio Direttivo...................................105 Comitato Permanente per l’Edilizia Residenziale ...........................................................................107 Comitato Organizzatore manifestazione internazionale canottaggio “Memorial Paolo D’Aloja” ..111 Comitato scientifico valutazione attività di spettacolo ....................................................................112 Comitato Tecnico Regionale per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane .....................................................................113 Comitato tecnico-consultivo della polizia locale .............................................................................115 Comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport.................................................................117 Comitato regionale fondo emergenza incidenti del lavoro .............................................................119 Commissione consultiva per la pesca professionale e per l’acquacoltura .......................................122 Commissione consultiva per la pesca sportiva ................................................................................124 Commissione di certificazione dell’unità di competenza “Esercitare le attività di assistenza al riconoscimento dei crediti formativi” ..............................................................................................126 Commissione di controllo degli studenti .........................................................................................128 Commissione d’esame per il rilascio dell’attestato di capacità professionale per l’esercizio dell’attività di trasportatore su strada di merci e viaggiatori della Provincia di Terni.....................130 Commissione Tecnica Regionale per l’accertamento dell’adeguato livello di conoscenza e competenza professionale in capo agli imprenditori agricoli ..........................................................132 Commissione istruttoria autorizzazione ambientale integrata - IPPC .............................................134 Commissione provinciale immobili di notevole interesse pubblico e aree tutela paesaggistica Perugia .............................................................................................................................................135 Commissione regionale per la cooperazione sociale .......................................................................137 Commissione per la verifica annuale dell’attuazione della convenzione tra Regione UmbriaUniversità degli Studi di Perugia - Servizio Fisica Sanitaria...........................................................139 Commissione scientifica “Edoardo Ruffini”....................................................................................140 Commissione per la classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive alberghiere ...........141 Commissione medica regionale per i ricorsi di non idoneità alla pratica sportiva ...................143 Commissione paritetica per la stesura di programmi di accertamento in materia di imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.)....................................................................................................145 Commissione per l’inclusione nell’elenco regionale dei collaudatori tecnico-amministrativi di opere pubbliche ..............................................................................................................................147 Commissione per la radioprotezione................................................................................................149 Commissione per la valutazione dei provvedimenti da adottare nei confronti delle imprese di condizionamento olio di oliva vergine e/o extravergine di origine italiana, sottoposte a contestazione dall’Ispettorato C.le Repressione Frodi.....................................................................151 Commissione Provinciale Integrazione Salariale Agricola di Perugia ............................................153 Commissione Provinciale Integrazione Salariale Agricola di Terni................................................155 Commissione provinciale per l’Artigianato di Terni .......................................................................157 Commissione provinciale per l’Artigianato di Perugia....................................................................161 Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio di Perugia...............163 Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio di Terni ..................165 Commissione provinciale terre incolte di Perugia ...........................................................................167 Commissione provinciale terre incolte di Terni...............................................................................169 Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Perugia........................171 Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Terni ...........................173 Commissione regionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ...........................................................................................................................................175 Commissione regionale omologazione degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli .....................................................................................................................................177 Commissione regionale per la tassidermia.......................................................................................178 Commissione regionale per l’Agriturismo.......................................................................................180 2 Commissione regionale per l’Artigianato ........................................................................................182 Commissione regionale per l’Educazione Continua in Medicina e per la Salute............................184 Commissione Regionale Tripartita ..................................................................................................186 Commissione tecnica provinciale di Perugia per le sostanze esplodenti .........................................190 Commissione tecnica centrale del libro Genealogico del Cavallo Agricolo Italiano T.P.R............192 Commissione Tecnica Provinciale Contratti Agrari di Perugia.......................................................193 Commissione Tecnica Provinciale Contratti Agrari di Terni ..........................................................195 Commissione tecnica regionale per le prestazioni di assistenza protesica ......................................197 Commissione tecnico-scientifica per la programmazione e la valutazione delle attività vaccinali 199 Commissione Tecnica per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi negli appalti di opere pubbliche ................................................................................................................200 Commissione provinciale di Terni per l’accertamento dei requisiti igienico-sanitari degli impianti per la produzione a scopo di vendita per la preparazione per terzi o la distribuzione per il consumo di mangimi medicati e prodotti intermedi......................................................................................204 Commissione provinciale di Perugia per l’accertamento dei requisiti igienico-sanitari degli impianti per la produzione a scopo di vendita per la preparazione per terzi o la distribuzione per il consumo di mangimi medicati e prodotti intermedi........................................................................................206 Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM) .....................................................208 Conferenza regionale sulla sicurezza integrata................................................................................210 Consiglio di aiuto sociale presso il Tribunale di Spoleto.................................................................212 Consiglio di Disciplina per le Società APM Esercizi S.p.A ed APM Servizi S.r.l..........................215 Consiglio di Disciplina per le Società SSIT Gestione S.r.l. e SSIT Esercizio S.r.l. ........................217 Consiglio regionale dell’emigrazione ..............................................................................................219 Consiglio territoriale per l’immigrazione – Provincia di Terni .......................................................223 Consiglio territoriale per l’immigrazione – Provincia di Perugia....................................................225 Consorzio Cooperative Produttori Tabacco Soc. Coop. A.r.l. di Collazzone..................................227 Consorzio “Completamento del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Terni” - Consiglio di Amministrazione..............................................................................................................................229 Consorzio Fidi Regionale (CO.FI.RE. ) - Consiglio Direttivo ........................................................231 Consorzio per lo sviluppo del Polo Universitario di Terni –Università di Perugia – Consiglio di Amministrazione..............................................................................................................................233 Consorzio Regionale Umbro fra Cooperative Produttori e Trasformatori Latte Soc. Coop. a.r.l. di Ponte San Giovanni - Consiglio di Amministrazione......................................................................235 Consorzio Tabacchicoltori Umbri C.T.U. – Città di Castello..........................................................237 Consulta regionale dei Parchi ..........................................................................................................239 Consulta tecnico scientifica per il sistema regionale del sangue .....................................................241 Consulta regionale per l’utenza ed il consumo ................................................................................243 Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomuntari e delle loro famiglie ...................246 Cooperativa Agricola Tabacchicoltori Lisciano Niccone “CO.TA.L.” a r.l. - Consiglio di Amministrazione..............................................................................................................................252 Cooperativa agricola Unione Lavoratori Agricoli Soc. Coop. a.r.l. di Marsciano - Consiglio di Amministrazione..............................................................................................................................253 Cooperativa Agricooper S.c.a.r.l. – Citerna - Consiglio di Amministrazione .................................254 Cooperativa agricola Montana Alta Umbria Latte Soc. a.r.l.( C.A.M.A.U.L) - Consiglio di Amministrazione..............................................................................................................................255 Cooperativa C.A.Me.Va.T - Todi - Consiglio di Amministrazione ................................................256 Cooperativa Cantina dei Colli Amerini S.c. a r.l. di Amelia - Consiglio di Amministrazione........257 Cooperativa Caseificio Sociale di Norcia - Soc. Coop. a r.l.-Consiglio di Amministrazione .........258 Cooperativa Ce.A.Z. Centro Agricolo Zootecnico S.c.a.r.l. - Spoleto ............................................259 Cooperativa Molini Popolari Riuniti Corciano - Consiglio di Amministrazione ............................261 Cooperativa Molino Popolare Marscianese Soc. Coop. a r.l. - Consiglio di Amministrazione ......262 3 Cooperativa Oleificio Sociale di Foligno Soc. Coop. a.r.l. - Consiglio di Amministrazione..........263 Cooperativa Ortofrutticola s.r.l. di Passaggio di Bettona ................................................................264 Cooperativa produttori carne coltivatori diretti “TUDER” – Società Cooperativa Agricola – Todi Consiglio di Amministrazione .........................................................................................................265 Cooperativa produttori tabacco del Puglia a r.l. di Collepepe - Consiglio di Amministrazione .....266 Cooperativa Spoleto Ducale Casale Triocco S.c.r.l. di Spoleto - Consiglio di Amministrazione...267 Cooperativa Terre del Carpine Soc. Coop. a r.l. – Magione - Consiglio di Amministrazione........268 Cooperativa Umbria Viticoltori Associati Soc. Coop. A.r.l. - Marsciano - Consiglio di Amministrazione..............................................................................................................................269 Cooperativa a r.l. P.A.S.T. – Produttori Agricoli Sponde del Trasimeno (Panicate) - Consiglio di Amministrazione..............................................................................................................................270 Ente Morale “S. Martino di Fontana pro infanzia, adolescenza, gioventù” con sede in Olmo di Perugia - Consiglio di Amministrazione..........................................................................................271 Fondazione di partecipazione Umbria Jazz - Consiglio di Amministrazione..................................273 Fondazione di partecipazione Umbria Jazz – Assemblea di partecipazione ...................................276 Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari - Consiglio di Amministrazione...278 Fondazione “Umbria Spettacolo” - Commissario Straordinario......................................................280 Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno - Organo di Indirizzo ..................................................282 Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - Comitato di indirizzo ................................................284 Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto - Organo di indirizzo...................................................287 Fondazione “Festival dei Due Mondi” - Assemblea........................................................................290 Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari - Collegio dei Sindaci Revisori dei conti..................................................................................................................................................292 Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria - Consiglio di Amministrazione .......................................294 Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria - Collegio dei Revisori dei Conti......................................296 Fondazione “Umbria contro l’usura – Onlus”- Consiglio Direttivo ................................................298 Fondazione I.R.C.C.S. per le Biotecnologie Trapiantologiche - Collegio Sindacale ......................301 Fondazione I.R.C.C.S. per le Biotecnologie Trapiantologiche - Consiglio di Amministrazione....303 Fondazione Angelo Celli – per una cultura della salute - Consiglio di Amministrazione...............305 Istituto regionale di ricerca educativa – I.R.R.E.-Consiglio di Amministrazione ...........................307 Istituto per la cultura e la storia d’impresa “Franco Momigliano” – Terni - Consiglio di Amministrazione..............................................................................................................................309 Istituto Nazionale di Urbanistica – I.N.U. – Sezione Umbria-Consiglio Direttivo Sezionale.........311 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche Consiglio di Amministrazione..............................................................................................................................313 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche - Direttore generale ............315 Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali della Regione Umbria ...............................................316 Osservatorio Regionale del Commercio ..........................................................................................318 Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post-penitenziaria ....................................322 Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti .......325 Osservatorio tecnico scientifico Sistema Museale dell’Umbria ......................................................327 Società RES Risorse per lo Sviluppo - Consiglio di Amministrazione ...........................................329 Sagra Musicale Umbra - Assemblea Generale ................................................................................330 Scuola dell’Infanzia Santa Croce Casa dei Bambini “Maria Montessori” Perugia - Collegio dei Revisori dei Conti ............................................................................................................................332 Sezione regionale Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ..................334 Società Cooperativa P.A.S.T. Produttori Agricoli Sponde del Trasimeno di Panicale - Consiglio di Amministrazione..............................................................................................................................336 Sviluppumbria S.p.A. - Consiglio di Amministrazione ...................................................................337 Teatro Lirico sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto - Consiglio Direttivo .................................340 4 Unione Coop. Coltivatori Diretti Soc. Coop. A r.l. Oleificio Sociale di Spello - Consiglio di Amministrazione..............................................................................................................................342 WEBRED S.p.A. (ex C.R.U.E.D. S.p.A) - Consiglio di Amministrazione.....................................344 5 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME A.Di.S.U. - Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario – Amministratore unico Art. 10/Bis della legge regionale 28/03/2006, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Giunta regionale DURATA IN CARICA ORGANO TRIENNIO ATTRIBUZIONE E COMPITI ART. 10/BIS 1. l’Incarico di Amministratore unico dell’ADiSU è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze, in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell’incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale. 2. L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’Agenzia. 3. All’Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia. 4. L’incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l’incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l’attività dell’Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi. 5. L’Amministratore unico: a) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adotta le norme regolamentari interne che, nell’ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all’organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l’organizzazione dell’AdiSU, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile; a-bis) ha la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dell’Agenzia nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lett. a) b) determina la dotazione organica ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 01/02/2005, n. 2 e dispone la destinazione e l’utilizzo del personale; c) adotta il programma attuativo annuale degli interventi; d) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per l’anno successivo e le relative variazioni; e) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell’anno precedente 6 allegando allo stesso una dettagliata relazione sull’attività svolta; f) autorizza la contrazione dei mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui all’art. 19; g) adotta il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico; h) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi; h-bis)emana le direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e l’efficienza e l’efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative; i) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di controllo degli studenti; l) convoca, per l’insediamento nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di controllo degli studenti. Compensi: All’Amministratore unico dell’ADiSU è corrisposta una indennità annua lorda nella misura del 45% dell’indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali 7 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI MAURIZIO OLIVIERO A.Di.S.U. - Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario – Amministratore unico D.P.G.R. N. 27 DEL 15/04/2009 D.P.G.R. N. 65 DEL 22/06/2010 B.U.R. N. 19 DEL 29/04/2009 B.U.R. N. 30 DEL 07/07/2010 LUOGO E DATA DI NASCITA Lioni (AV) il 14/7/1967 Compensi: All’Amministratore unico spetta una indennità annua lorda, determinata con delibera della Giunta regionale n. 453 del 06/04/2009, nella misura del 45% dell’indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 8/2007 8 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Agenzia di Promozione Turistica dell’Umbria – Commissario Straordinario Art. 16 legge regionale 27/12/2006, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO DAL 01/08/2010 AL 31/01/2011 31/01/2011 e comunque non oltre l’entrata in vigore della legge di riforma ATTRIBUZIONI E COMPITI I poteri del Commissario Straordinario sono quelli Con Deliberazione n. 1141 del 26/07/2010 la previsti per l’Amministratore Unico Giunta regionale ha deliberato di non procedere Art. 16 al rinnovo dell’organo scaduto bensì di L’incarico di Amministratore unico dell’Agenzia è nominare un Commissario straordinario che conferito dal Presidente della Giunta regionale, garantisca il regolare funzionamento previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in dell’Agenzia fino all’adozione, in tempi brevi, possesso di elevate competenze in materia di della riforma della legge regionale n. 18/2006 organizzazione e amministrazione nonché di elevata volta alla razionalizzazione e valorizzazione professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, delle attività promozionali nell’ambito di maturate sia in ambito pubblico che privato. La obiettivi strategici ed operativi dettati dal durata dell’incarico è fissata in tre anni, prorogabili governo regionale. per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale. L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’Agenzia. L’incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore e Consigliere regionale; l’incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l’attività dell’Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi. …omissis… Compensi: Al Commissario Straordinario sarà corrisposta l’indennità prevista per l’Amministrore unico dell’Agenzia nella misura stabilita con Deliberazione della Giunta regionale n. 1534/2007 (45% dell’indennità di carica dei Consiglieri regionali. 9 ENTE - ISTITUZIONE Agenzia di Promozione Turistica dell’Umbria Commissario Straordinario ESTREMI DECRETO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. N. 80 DEL 29/07/2010 B.U.R. N. 38 DEL 18/08/2010 RAPPRESENTANTI STEFANO CIMICCHI LUOGO E DATA DI NASCITA Allerona (TR) il 25/12/1955 10 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Agenzia di Promozione Turistica dell’Umbria - Comitato di concertazione Art. 17 legge regionale 27/12/2006, n. 18 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Legislatura regionale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Legislatura regionale ATTRIBUZIONI E COMPITI Art. 17 COMPOSIZIONE Art. 17 a) esprime parere obbligatorio sul piano annuale Il Comitato di concertazione dell’Agenzia è di attività di cui all’art. 16, comma 5, lettera composto da dieci membri designati: e) e sui progetti promozionali dell’Agenzia; a) cinque dal Consiglio delle autonomie locali; b) avanza proposte su iniziative, indagini e studi b) tre dalle associazioni di categoria relativi alla materia turismo. maggiormente rappresentative nel settore del turismo; Il Comitato di concertazione si riunisce, su convocazione dell’Amministratore unico, almeno c) due dalle Camere di Commercio, industria, sei volte all’anno e adotta un regolamento artigianato e agricoltura di Perugia e Terni. interno per il proprio funzionamento Il Comitato di concertazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura. Compensi: Per i nominati nel Comitato di concertazione non si prevedono compensi. 11 Agenzia di Promozione Turistica dell’Umbria ENTE - ISTITUZIONE Comitato di concertazione D.P.G.R. N. 161 DEL 15/11/2007 (Costituzione) D.P.G.R. N. 4 DEL 23/01/2008 (Integrazione) D.P.G.R. N. 28 DEL 09/03/2010 (Sostituzione) B.U.R. N. 51 DEL 28/11/2007 B.U.R. N. 7 DEL 13/02/2008 B.U.R. N. 14 DEL 24/03/2010 ESTREMI DECRETO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI DESIGNATI DAL CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI: LUOGO E DATA DI NASCITA DELLE LIBERATI ILIO PAOLETTI LEONARDO PAPARELLI FABIO FLAMINI GIORGIO CARLOIA VALTER Nato a Todi il 26/1/1956 Nato a Foligno il 20/5/1965 Nato a Terni il 26/1/1962 Nato a Spoleto il 17/11/1965 Nato a Castiglione del Lago il 7/5/1959 DESIGNATI DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTANTIVE NEL SETTORE DEL TURISMO: COLAIACOVO MARIA CARMELA MENCARONI GIORGIO PANCIOTTI ENZO Nata a Gubbio il 24/4/4965 Nato a Perugia il 12/5/1947 Nato a Perugia il 5/6/1957 DESIGNATI DALLE CAMERE DI COMMERCIO DI PERUGIA E TERNI: MORETTI ALVIERO PORCACCHIA LEANDRO Nato a Deruta l’8/6/1933 Nato ad Amelia il 25/12/1958 12 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) Consiglio di Indirizzo Art. 5 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Sino al rinnovo dei Consigli Provinciali e Comunali SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Sino al rinnovo dei Consigli Provinciali e Comunali ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 5 Art. 5 (Consiglio di indirizzo) (Consiglio di indirizzo) 2. Il Consiglio di indirizzo elegge nel suo seno il presidente, formula proposte alla Giunta regionale ed esprime parere in ordine al piano annuale di attività dell'A.R.P.A. Promuove inoltre azioni di integrazione programmatica con altri organismi che si occupano di promozione e tutela dell'ambiente. Convoca almeno una volta all'anno un'apposita conferenza regionale stimolando il contributo di enti, associazioni ed organizzazioni imprenditoriali, per elaborare proposte e programmi da sottoporre alla Giunta regionale. 1. Al fine di favorire al livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo coordinato delle azioni di prevenzione e tutela ambientale dei soggetti istituzionali, la Giunta regionale costituisce il Consiglio di indirizzo, composto da: a) Assessori competenti in materia di ambiente delle Province di Perugia e di Terni; b) tre sindaci in rappresentanza dei Comuni, designati dall'ANCI. Compensi: Non indicati nella normativa di riferimento 13 Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) ENTE - ISTITUZIONE Consiglio di Indirizzo DELIBERA N. 1659 del 3/11/2004 ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 222 del 16/11/2004 PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI B.U.R. N. 51 del 1.12.2004 LUOGO E DATA DI NASCITA GIOVAGNOLA PALMIRO – Assessore Ambiente Provincia Perugia PAPARELLI FABIO Assessore Ambiente Provincia Terni LOCCHI RENATO – Sindaco Comune Perugia CECCHINI FERNANDA – Sindaco Comune Città di Castello BIGARONI STEFANO – Sindaco Comune Narni 14 ENTE - ISTITUZIONE Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) – Direttore generale RIFERIMENTO NORME Art. 7 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Cinque anni SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO 13/10/2014 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 7 Art. 7 Direttore Generale Direttore Generale 2. Al Direttore generale competono i poteri di gestione, amministrazione e di rappresentanza legale dell’A.R.P.A. ed è responsabile delle attività dell’Agenzia e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale. 3. Il Direttore generale provvede in particolare: a) alla predisposizione dei piani annuali di attività, sulla base degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e previo parere del Comitato tecnico di cui all’art. 11; b) alla predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; c) all’approvazione del regolamento di organizzazione che definisce la dotazione organica complessiva, l’assetto organizzativo generale costituito dalla macrostruttura in conformità con quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, nonché le modalità dell’articolazione delle strutture operative da attuare con successivi atti di organizzazione, seguendo criteri di massima flessibilità ed integrazione; d) alla definizione ed al coordinamento delle modalità di svolgimento dell’attività di consulenza e supporto dell’A.R.P.A. sulla base degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale; e) alla assegnazione, sulla base del piano annuale di attività, delle dotazioni 1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato; 4. il Direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa verifica dei risultati raggiunti; 5. il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno. 15 finanziarie e strumentali ai dipartimenti provinciali e agli altri centri di responsabilità amministrativa definiti in sede di predisposizione del bilancio preventivo, previo parere del comitato tecnico di coordinamento; f) alla gestione del personale e del patrimonio; g) alla redazione di una relazione annuale sulle attività dell’A.R.P.A., da inviare alla Giunta regionale ed al Consiglio di indirizzo. Compensi: contratto di diritto privato 16 Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) ENTE - ISTITUZIONE Direttore generale DELIBERA N. 1436 del 12/10/2009 ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 86 del 13/10/2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI PICCIONI SVEDO B.U.R. N. 48 del 28/10/2009 LUOGO E DATA DI NASCITA Nato a Foligno (PG) il 23/06/1945 17 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura - A.R.U.S.I.A. - Commissione tecnico-scientifica Artt. 20 e 21 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni GIUNTA REGIONALE Quinquennale Luglio 2010 – (Delib.ne n. 1271 del 27/05/2005 confermativa del D.P.G.R. 200 del 12/10/2000) ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 20 Commissione tecnico-scientifica. Attribuzioni Art. 21 Commissione tecnico-scientifica. Composizione e funzionamento 1. E’ istituita presso l’Agenzia una Commissione 1. La Commissione tecnico-scientifica nominata con tecnico-scientifica alla quale sono sottoposti i decreto del Presidente della Giunta regionale su seguenti atti: conforme delibera della Giunta regionale è a) il bilancio di previsione ed il conto composta dai seguenti membri: consuntivo; a) un docente di scienze agrarie scelto su una b) i programmi annuali di attività dell’Agenzia, terna designata dall’Università degli Studi di strutturati per progetti e corredati dei Perugia; necessari elementi finanziario contabili; b) un docente ricercatore in scienze agrarie ed c) l’assunzione di quote di partecipazione in economiche scelto su una terna designata dal società aventi esclusive o prevalenti finalità Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); di promozione e ricerca in campo agroc) tre rappresentanti, designati in ragione di uno per ciascuna delle Organizzazione professionali alimentare, autonome agricole maggiormente d) l’acquisto e l’alienazione di immobili; rappresentative a livello regionale; e) il piano di riparto della spesa per l’esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di d) due rappresentanti delle Organizzazioni irrigazione; cooperative agricole maggiormente f) le variazioni, previo parere del Collegio dei rappresentative a livello regionale. revisori, da apportare nell’ambito del bilancio preventivo, al fine di adeguare le 2. Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica previsioni di spesa alle effettive esigenze si applicano le disposizioni degli articoli 13,14,15,16 finanziarie di gestione. e 17 della presente legge. 2. La Commissione tecnico-scientifica esprime il 3. La Commissione tecnico-scientifica nella sua prima proprio parere sugli atti che l’Amministratore adunanza, elegge nel proprio seno il Presidente il unico le sottopone. quale provvede alla convocazione delle riunioni e Può, inoltre, proporre a quest’ultimo programmi alla organizzazione dell’attività. e progetti per l’attività dell’Agenzia 4. I pareri della Commissione tecnico-scientifica sono validamente espressi con la presenza di almeno 4 dei componenti. 18 3. Salvo un termine maggiore stabilito 5. Dei pareri espressi dalla commissione tecnicodall’Amministratore unico, la Commissione scientifica è redatto apposito verbale dalla tecnico-scientifica deve esprimere i propri segreteria all’uopo strutturata, da conservare documentati pareri entro quindici giorni agli atti dell’Agenzia. Nei provvedimenti emanati dalla trasmissione degli atti. Trascorso tale dall’Agenzia si deve comunque far riferimento ai termine l’Amministratore unico procede contenuti del parere espresso dalla Commissione comunque all’adozione degli atti di tecnico-scientifica. competenza. 6. La Commissione tecnico-scientifica si dota di un proprio regolamento di funzionamento. 7. Ai lavori della Commissione tecnico-scientifica partecipa l’Amministratore unico dell’Agenzia o un funzionario delegato, esperto degli argomenti in discussione. Compensi: Ai componenti della Commissione, è corrisposta, per ogni giornata di seduta cui partecipano, una indennità di presenza di € 129,11 al lordo delle ritenute di legge, fino ad un tetto massimo di 50 sedute annuali. Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica, residente fuori del territorio comunale sede dell’Agenzia, compete il rimborso delle spese documentate mediante fattura o ricevuta fiscale per il vitto e il pernottamento in albergo; compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità stabilite per il trattamento di missione dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente. Al Presidente della Commissione spetta inoltre una indennità annua pari al 50% di quella mensile prevista per l’Amministratore Unico (art. 22 – commi 2 e 3 – della L.R. n. 35/1994 e successive modificazioni e integrazioni). 19 ENTE - ISTITUZIONE Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura – A.R.U.S.I.A. Commissione tecnico-scientifica ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. N. 200 del 12.10.2000 DELIB. G.R. N. 1271 del 27/05/2005 confermativa del D.P.G.R. N. 200 del 12/10/2000 B.U.R. N. 56 del 25.10.2000 RAPPRESENTANTI MONOTTI MARIO In rappresentanza dell’Università degli studi di Perugia PENNACCHI FRANCESCO In rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) CASAGRANDE CRISTIANO In rappresentanza della Confagricoltura di Perugia SARNARI DANIELA In rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori regionali Umbria BACCARELLI DIEGO In rappresentanza della Federazione regionale coltivatori diretti dell’Umbria MINELLI LUIGI Designato congiuntamente dalla Lega delle cooperative, Confcooperative e Confederazione generale cooperative italiane dell’Umbria PEDETTI GRAZIANO Designato congiuntamente dalla Lega delle cooperative, Confcooperative e Confederazione generale cooperative italiane dell’Umbria LUOGO E DATA DI NASCITA Perugia (PG) il 29.4.1939 Assisi (PG) il 22.9.1949 Deruta (PG) il 26.6.1968 Collazzone (PG) il 14.4.1959 Todi (PG) il 9.10.1936 Torgiano (PG) il 18.5.1944 Perugia (PG) l’1.8.1952 20 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura - A.R.U.S.I.A. – Commissario Straordinario Legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni - Deliberazione Giunta regionale n. 1142 del 26/07/2010 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO 31/01/2011 e comunque non oltre l’entrata in vigore della legge di riforma dell’A.R.U.S.I.A. 31/01/2011 I poteri del Commissario Straordinario sono quelli previsti per l’Amministratore unico dell’A.R.U.S.I.A. ATTRIBUZIONI E COMPITI Art. 18 (Attribuzioni dell’Amministratore unico) 1. L’Amministratore unico: a) ha la rappresentanza legale dell’Agenzia; b) sovrintende alla amministrazione dell’Agenzia, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, indica le proprietà ed emana le conseguenti direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione, sulla base delle previsioni programmatiche e delle direttive del Consiglio e della Giunta regionale, nonché di quelle della presente legge; c) nell’ambito dei poteri di amministrazione adotta gli atti di impegno di spesa e gli altri non attribuiti al Direttore generale o alla competenza del personale dirigente dell’Agenzia. COMPOSIZIONE Con deliberazione n. 1142 del 26/07/2010 la Giunta regionale ha deliberato di non procedere al rinnovo dell’amministratore unico, scaduto, bensì di nominare un Commissario straordinario che garantisca il regolare funzionamento dell’Agenzia fino all’adozione, in tempi brevi, della legge di riforma dell’Agenzia stessa volta a ridefinirne la mission con interventi di promozione e sostegno dello sviluppo economico della Regione, di ricerca, sperimentazione e innovazione, quale ente soggetto attuatore di specifiche attività tecnicoamministrative di sostegno del sistema produttivo agricolo e agroforestale, nel rispetto degli obiettivi politici – programmatici definiti dalla Regione. 2. L’Amministratore unico attua il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati. Attraverso la comparazione tra Compensi: Indennità stabilita con Deliberazione della Giunta regionale n. 1534/2007 equivalente al 65% dell’indennità di carica dei Consiglieri regionali 21 ENTE - ISTITUZIONE Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura – A.R.U.S.I.A. Commissario straordinario ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI ADOLFO ORSINI D.P.G.R. N. 79 del 29/07/2010 B.U.R. N. 38 del 18/08/2010 LUOGO E DATA DI NASCITA Perugia (PG) il 4.4.1951 22 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Agenzia Umbria Sanità - Comitato di Direzione Art. 7/Bis della legge regionale 23/02/2005, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Giunta regionale DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Dal 01/01/2011 al 31/12/2013 31/12/2013 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 7/bis Art. 7/bis Al Comitato di direzione sono attribuiti i seguenti Il Comitato di direzione è composto da: compiti: a) i Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali; a) adotta il piano di attività, sulla base degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale; b) il Direttore regionale della Direzione b) adotta gli atti di bilancio; sanità e servizi sociali. c) adotta il regolamento interno di organizzazione e funzionamento, attività contrattuale e contabilità. Compensi: La partecipazione al Comitato di Direzione avviene a titolo gratuito 23 Agenzia Umbria Sanità ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO Comitato di Direzione D.P.G.R. N. 128 DEL 30/12/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA DI NASCITA ING. DI LORETO PAOLO Nocera Umbra (PG) il 16/08/1947 DOTT. DUCA EMILIO Panicate (PG) il 15/12/1959 DOTT. LEGATO GIUSEPPE Taurianova (RC) 16/03/1949 DOTT.SSA ROSIGNOLI MARIA GIGLIOLA Perugia il 01/08/1957 DOTT. PANELLA VINCENZO Atena Lucana (SA) il 05/09/1956 DOTT. ORLANDI WALTER Marciano (PG) il 07/05/1955 DOTT. GIOVANNINI GIANNI Terni il 20/09/1954 24 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Agenzia Umbria Sanità - Direttore Legge regionale 23/02/2005, modificazioni ed integrazioni n. 17 e successive ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Giunta regionale DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Dal 01/01/2011 al 31/12/2013 31/12/2013 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 7 Art. 7 L’incarico di Direttore dell’Agenzia Umbria Sanità è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della stessa. L’atto di Giunta dtermina gli elementi essenziali dell’incarico. Il rapporto di servizio del Direttore è regolato da contratto di diritto privato. L’incarico è conferito a soggetto in possesso di diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e dotato di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, nonché di specifiche competenze in materia di organizzazione e di amministrazione tecnico – gestionale. L’incarico è conferito per una durata da tre a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell’incarico non può in ogni caso eccedere quello della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, il rapporto con il Direttore è prorogato fino alla data di nomina del successore ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall’insediamento della nuova Giunta regionale. Il rapporto di servizio del Direttore ha natura esclusiva ed è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, attività professionali e di impresa. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell’incarico è subordinato al collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo. Il trattamento economico da corrispondere al Direttore è determinato dalla Giunta regionale, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 2, della legge regionale 29/03/2007, n. 8. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia ed esercita funzioni di direzione, vigilanza e controllo, ivi compreso l’esercizio di poteri sostitutivi, in riferimento all’attività amministrativa e gestionale e alla rispondenza della stessa agli obiettivi della programmazione regionale socio – sanitaria di cui all’art. 4. Il Direttore generale predispone gli atti necessari al conseguimento degli scopi dell’Agenzia e provvede in particolare: a) alla predisposizione del piano di attività, sulla base degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale; b) alla predisposizione degli atti di bilancio; c) alla predisposizione del regolamento interno di organizzazione e funzionamento, attività contrattuale e contabilità; d) alla determinazione della dotazione organica; e) alla gestione del personale e del patrimonio; f) alla redazione di una relazione annuale sulle attività svolte dall’Agenzia Umbria Sanità. Gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), f) sono sottoposti all’approvazione e al controllo della Giunta regionale che lo esercita con le stesse modalità previste per il controllo delle Aziende sanitarie regionali. Per consentire l’avvio dell’Agenzia l’incarico di Direttore può essere attribuito ad un dirigente della Regione o ad uno dei direttori generali in carica presso le Aziende sanitarie regionali. Compensi: Alla dott. Emilio Duca (Direttore generale pro-tempore della Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 di Città di Castello) viene riconosciuto un compenso aggiuntivo di risultato, così come stabilito dalla delib. G.R. n. 2007 del 30/12/2010.. 25 Agenzia Umbria Sanità ENTE - ISTITUZIONE Direttore ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 128 DEL 30/12/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI EMILIO DUCA N. 3 del 19/01/2011 LUOGO E DATA DI NASCITA Panicale (PG) 15/12/1959 26 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Associazione “Festival delle Nazioni O.N.L.U.S.” di Città di Castello - Assemblea dei Soci Art. 5 – comma 2 – lett b) Statuto ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Quadriennale 2011 ATTRIBUZIONI COMPOSIZIONE Art. 3- 4 dello Statuto Art. 5 dello Statuto La Regione Umbria risulta tra i soci fondatori L’Assemblea dei soci è composta, tra gli altri, da dell’Associazione. tre membri in rappresentanza della Regione Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei Umbria soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Sindaci revisori dei conti Compensi: nessun compenso previsto 27 ENTE - ISTITUZIONE Associazione “Festival delle Nazioni O.N.L.U.S.” di Città di Castello Assemblea dei Soci ESTREMI DECRETO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI D.P.G.R. N. 23 del 18/12/2006 B.U.R. N. 4 del 03/01/2007 LUOGO E DATA DI NASCITA VENANZIO NOCCHI Città di Castello il 27/04/1946 MARGHERITA PALAZZESCHI Sansepolcro (AR) il 17/05/1957 CESARE VITALONI Città di Castello il 3/10/1967 28 ENTE - ISTITUZIONE Associazione Umbra per la lotta contro il cancro - A.U.C.C. di Perugia e Sezione di Terni Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti RIFERIMENTO NORME Art. 15 dello Statuto dell’Associazione ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Triennale Maggio 2004 SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE COMPOSIZIONE Art. 4 Art. 15 L’Associazione non ha fini di lucro, ma ha per scopo: - promuovere attività educativo-divulgative pertinenti all’oncologia; - favorire l’aggiornamento specialistico di specialisti orientati in senso oncologico; - provvedere all’acquisizione di strumenti diagnostici e/o terapeutici; - promuovere ricerche di tipo epidemiologico e valutare le aree di rischio nel territorio della regione in relazione prevalentemente a fattori ambientali; - favorire e sviluppare forme assistenziali volontarie nei confronti di soggetti colpiti da tumori e delle loro famiglie. I Collegi dei revisori dei conti competenti ciascuno per l’ambito della sezione territoriale da cui sono nominati, sono eletti dall’Assemblea dei soci nel numero di due effettivi e due supplenti. Il terzo membro effettivo di ciascun Collegio dei revisori che ha funzione di Presidente del Collegio viene nominato dal Presidente della Giunta regionale, con l’indicazione della sezione per la quale viene nominato. Qualora la Giunta regionale non provveda alla nomina nel termine di 30 giorni dalla apposita comunicazione da parte dell’Associazione, il terzo membro verrà nominato dal Presidente della Corte di Appello di Perugia. Art. 10 Sono organi dell’Associazione sia a livello regionale che delle sezioni provinciali: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente ed il Vice Presidente; d) i Comitati ristretti esecutivi; e) i Collegi dei revisori dei conti; f) il Comitato tecnico-scientifico. Compensi: L’incarico è svolto a titolo gratuiti 29 ENTE - ISTITUZIONE Associazione Umbra per la lotta contro il cancro - A.U.C.C. di Perugia Sezione di Terni Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ESTREMI DECRETO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI D.P.G.R. N. 224 del 17.9.1999 B.U.R. N. 52 del 29.9.1999 LUOGO E DATA DI NASCITA SCIAMANNA FAUSTO Terni (TR) il 30.4.1960 - Opzione per Collegio Sindacale Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 con sede in Terni - 30 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Associazione Mostra nazionale del cavallo di Città di Castello Collegio Sindacale Art. 20 – Statuto ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO triennale 2012 SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE COMPOSIZIONE Art. 3 Statuto Art. 20 Statuto L’Associazione ha per scopo: 1. Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. La a) L’organizzazione e la promozione della Regione dell’Umbria e il Comune di Città di manifestazione denominata “Mostra Castello nominano un membro effettivo ed un Nazionale del Cavallo - Città di membro supplente ciascuno; l’Assemblea dei Castello”, da tenersi in Città di Castello. soci elegge un membro effettivo che assume la b) L’incentivazione dell’allevamento delle funzione di Presidente del Collegio. razze equine e la promozione dell’uso del 2. I Sindaci restano in carica tre anni e sono cavallo e delle attività equestri in genere: rieleggibili. Essi possono essere scelti anche c) La valorizzazione turistica del fra estranei all’Associazione e non sono di territorioanche attraverso la promozione norma retribuiti. L’Assemblea può comune del turismo equestre e delle tradizioni stabilire un eventuale rimborso spese. equestri. d) La promozione delle attività artigianali e produttivi connesse all’allevamento equino,agli sport ippici ed alla pratica del cavallo. e) La ricerca e la formazione per lo sviluppo e la crescita qualitativa nei settori indicati. f) Ogni altra attività comunque finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. 31 ENTE - ISTITUZIONE Associazione Mostra nazionale del cavallo di Città di Castello Collegio Sindacale ESTREMI DECRETO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI D.P.G.R. N. 236 del 21/12/2006 D.P.G.R. N. 25 del 03/04/2009 B.U.R. N. 2 del 10/01/2007 B.U.R. N. 18 del 22/04/2009 LUOGO E DATA DI NASCITA GIULIANO SMACCHIA Città di Castello il 14/10/1952 MICAELA FIORUCCI Pietralunga (pg) il 20/02/1967 COMPENSI: i membri del Collegio sindacale non sono di norma remunerati per la loro funzione, ma l’Assemblea può stabilire eventuali rimborsi per le spese sostenute. 32 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Associazione Mostra nazionale del cavallo di Città di Castello Consiglio Direttivo Art. 16 e 17 - Statuto ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO triennale 11/05/2012 SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE COMPOSIZIONE Art. 3 Statuto Art. 16 e 17 Statuto L’Associazione ha per scopo: a) L’organizzazione e la promozione della manifestazione denominata “Mostra Nazionale del Cavallo - Città di Castello”, da tenersi in Città di Castello. b) L’incentivazione dell’allevamento delle razze equine e la promozione dell’uso del cavallo e delle attività equestri in genere: valorizzazione turistica del c) La territorioanche attraverso la promozione del turismo equestre e delle tradizioni equestri. d) La promozione delle attività artigianali e produttivi connesse all’allevamento equino,agli sport ippici ed alla pratica del cavallo. e) La ricerca e la formazione per lo sviluppo e la crescita qualitativa nei settori indicati. f) Ogni altra attività comunque finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo è costituito da otto membri eletti dall’Assemblea. A ciascun socio Fondatore è riservato il diritto di indicare un membro del Consiglio Direttivo, scelto tra tutte le categorie di soci. Allorquando dovesse entrare a far parte dell’Associazione l’U.N.I.R.E. – Unione Nazionale per l’Incremento della Razza Equina, acquisendo di diritto la qualifica di Socio Fondatore ai sensi dell’art. 6 comma 2 del presente Statuto, il numero dei membri del Consiglio Direttivo passerà a nove, e anche l’U.N.I.R.E. potrà indicare il proprio Consigliere. I membri del Consiglio Direttivo non sono remunerati per la loro funzione, ma l’Assemblea può stabilire eventuali rimborsi per le spese sostenute. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è convocato dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, almeno quattro volte all’anno e tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei membri dello stesso. 33 ENTE - ISTITUZIONE Associazione Mostra nazionale del cavallo di Città di Castello Consiglio Direttivo ESTREMI DECRETO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI GIUSEPPE PONTI D.P.G.R. n. 28 DEL 15/04/2009 B.U.R. n. 19 del 29/04/2009 LUOGO E DATA DI NASCITA Città di Castello il 29/08/1950 COMPENSI: i membri del Consiglio Direttivo non sono remunerati per la loro funzione, ma l’Assemblea può stabilire eventuali rimborsi per le spese sostenute. 34 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Associazione “Centro Studi Città di Foligno” - Consiglio di Amministrazione Art. 11 dello Statuto dell’Associazione ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Quinquennale Luglio 2015 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 3 Art. 11 L’Associazione è senza fine di lucro. Persegue lo scopo di promuovere, sostenere, accogliere e gestire attività di formazione di elevato livello nelle discipline del campo tecnico-scientifico, anche attraverso l’insegnamento universitario in un corso di Diploma Universitario in “Coordinamento delle attività di Protezione Civile” a Foligno. L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri, scelti tra persone esperte e qualificate nel settore. Il numero dei Consiglieri di Amministrazione è deliberato dall’Assemblea con riferimento alle adesioni dei soci sostenitori. I rappresentanti dei soci fondatori sono nominati direttamente da ciascuno di essi. Gli altri componenti sono eletti dall’Assemblea tra rose di nomi indicate dai soci sostenitori. Art. 10 Sono organi dell’Associazione: Art. 12 - il Presidente; - il Consiglio di Amministrazione; Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, scelti tra i soci fondatori. - l’Assemblea dei Soci; - il Comitato tecnico-scientifico; - il Collegio dei sindaci revisori dei conti e probiviri. Compensi: Non indicati nello Statuto. 35 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI DOTT. SANDRO COSTANTINI Associazione “Centro Studi Città di Foligno” Consiglio di Amministrazione D.P.G.R. N. 72 DEL 26/07/2010 D.P.G.R. N. 98 DEL 13/09/2010 B.U.R. N. 37 DEL 11/08/2010 B.U.R. N. 46 DEL 29/09/2010 LUOGO E DATA DI NASCITA Pescara 19/05/1960 36 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Associazione Culturale e Scientifica “Scuola di Alta specializzazione e Centro studi per la manutenzione e conservazione dei Centri storici in territori instabili”- Consiglio di Amministrazione Artt. 11-12 dello Statuto ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Triennale (23 dicembre 2002) IN ATTESA DI RINNOVO ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 11 Art. 12 Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo ed approva, su proposta del Collegio Accademico, i programmi annuali e pluriennali dell’attività scientifica dell’Alta scuola e i regolamenti concernenti la sua organizzazione. Compete al Consiglio di Amministrazione deliberare sullo stato giuridico e sul trattamento economico delle diverse categorie del personale dell’Alta Scuola e su ogni altro argomento utile al raggiungimento degli scopi statutari. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente; da tre membri di diritto in rappresentanza di ciascuno dei tre Soci fondatori (Regione Umbria, Comune di Orvieto e Comune di Todi), tra i quali il rappresentante regionale assume le funzioni di Presidente Vicario; un membro nominato dall’assemblea dei Soci; il Coordinatore pro-tempore dell’Osservatorio; Il Coordinatore pro-tempore del Collegio Accademico. Art. 13 Art. 16 OMISSIS…… Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Osservatorio, nomina i membri del Collegio I componenti del Consiglio di Amministrazione sono Accademico (sette membri e possono essere rieleggibili più volte. riconfermati più volte). ----------------------------------------------------------Compensi: Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico (art. 6 - comma 2 - dello Statuto). 37 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Associazione Culturale e Scientifica “Scuola di Alta specializzazione e Centro studi per la manutenzione e conservazione dei Centri storici in territori instabili” Consiglio di Amministrazione D.P.G.R. N. 305 del 23.12.1999 B.U.R. N. 1 del 5.1.2000 RAPPRESENTANTI GALEZZI SERGIO - Presidente Vicario - LUOGO E DATA DI NASCITA Bergamo (BG) il 25.12.1951 38 ENTE - ISTITUZIONE Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione Umbria – ATER regionale - Consiglio di Amministrazione RIFERIMENTO NORME Art. 4 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 e successive modificazioni ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Legislatura regionale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Legislatura regionale ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 5 (Compiti del Consiglio di Amministrazione) : Il Consiglio di amministrazione: a) stabilisce le linee d’indirizzo generali dell’ATER regionale, fissa gli obiettivi annuali e pluriennali ed approva i piani attuativi d’intervento in armonia con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica; b) adotta i regolamenti di cui all’art. 15; c) provvede alla nomina del Direttore generale dell’ATER regionale e alla nomina dei dirigenti responsabili delle due unità operative; d) adotta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo di ogni esercizio ai sensi dell’art. 52 della legge regionale 28/02/2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria); e) adotta la dotazione organica dell’ATER regionale, nonché le sue eventuali modifiche; f) delibera l’assunzione di mutui o qualsiasi altra forma di accesso al credito; g) esercita, fatte salve le funzioni attribuite al Direttore generale e ai dirigenti, tutte le funzioni ad esso demandate dalla vigente normativa in materia di edilizia residenziale e di gestione aziendale; h) definisce le competenze delle unità operative di cui all’art. 1, con particolare riferimento alle funzioni di cui all’art. 2. Art. 4 (Consiglio di Amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui due designati dalla Giunta regionale, due designati rispettivamente dai comuni di Perugia e Terni ed uno nominato dalla sezione regionale dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI). I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale 2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa che individua anche il Presidente e resta in carica per la durata della legislatura. 4. Il Consiglio di Amministrazione si dota di un proprio regolamento per l’organizzazione e il funzionamento. 5. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati una sola volta. ----------------------------------------------------------Compensi:. Al Presidente dell’ATER regionale è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari al trenta per cento dell’indennità mensile lorda dei Consiglieri regionali. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è corrisposta una indennità mensile di carica in misura pari all’otto per cento dell’indennità mensile lorda dei Consiglieri regionali. 39 ENTE - ISTITUZIONE Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione Umbria – ATER regionale Consiglio di Amministrazione ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 117 DEL 30/11/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. B.U.R. N. 59 DEL 15/12/2010 RAPPRESENTANTI ALESSANDRO ALMADORI (Presidente) Designato dalla Regione Umbria ANDREA ALUNNI (Componente) LUOGO E DATA DI NASCITA Terni il 15.4.1972 Marsciano (PG) 10.7.1967 Designato dalla Regione Umbria MARIA GRAZIA RICCI (Componente) Deruta (PG) il 7.11.1952 Designata dal Comune di Perugia CARLO ROZZI (Componente) Terni il 24.3.1954 Designato dal Comune di Terni NAZZARENO ZUCCHETTINI (Componente) Marciano (PG) il 3.11.1961 Designato dall’ANCI Umbria 40 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Azienda Ospedaliera di Perugia Misericordia” - Direttore Generale “Santa Maria della Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni - legge regionale n. 3 del 20 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni GIUNTA REGIONALE Non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni 16 luglio 2011 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 10 L.R. n. 3/98 (Aziende ospedaliere) Gli ospedali costituiti in Azienda hanno personalità giuridica pubblica e godono di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. La Regione definisce piani di attività e programmi di sviluppo relativi alle prestazioni di alta specializzazione da remunerare con le modalità definite al comma 2 dell'art. 30. Le Unità sanitarie locali interessate stipulano con le Aziende ospedaliere appositi contratti per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria, anche secondo quanto previsto all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al fine di garantire la continuità e la integrazione con gli altri servizi sanitari presentinel territorio, secondo i criteri e le modalità definiti nel piano sanitario regionale. Art. 11 L.R. n. 3/98 Direttore Generale: poteri e competenze 1.Tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell’Azienda sanitaria regionale sono riservati al direttore generale. 2.Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente, ovvero delegandole al direttore amministrativo o al direttore sanitario o alle altre figure dirigenziali. Le funzioni che possono essere delegate sono individuate nel regolamento di organizzazione dell’Azienda sanitaria 3.Sono comunque riservati al direttore generale i seguenti atti: Art. 3/bis D.Lgs. n. 502/1992 Direttore Generale 1.I provvedimenti di nomina die direttori generali delle Aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3. 3.Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: -diploma di laurea; -esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolte nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso. 8.Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. 10.La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. 11.La nomina a direttore generale determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattameento di quiescenza e di previdenza. Art. 12 L.R. n. 3/98 Direttore Generale:nomina e rapporto di lavoro 1.La nomina del direttore generale è di competenza 41 -la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario; -la nomina, ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 3 – comma 3 – del D.Lgs.30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, del coordinatore dei servizi sociali; -la nomina di figure dirigenziali altamente qualificate e con funzioni coadiuvanti in relazione ad obiettivi specificatamente individuati e la conseguente stipula di contratti di diritto privato, -la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario e delle figure dirigenziali di cui alla lett. c), la sospensione del coordinatore dei servizi sociali, la decadenza di quest’ultimo è disposta d’intesa con la Conferenza dei sindaci, -la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, -l’emanazione del regolamento di organizzazione dell’Azienda, sentito, oltre al direttore amministrativo ed al direttore sanitario, il coordinatore dei servizi sociali, ove nominato; -gli atti di bilancio; -la predisposizione dei piani attuativi per il recepimento della programmazione regionale. 4.Al direttore generale compete la verifica dei rendimenti e dei risultati aziendali, nonché la valutazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azienda amministrativa. 5.Il direttore generale promuove con azioni positive pari opportunità fra i sessi nell’organizzazione aziendale. Il rapporto sulla situazione del personale previsto dall’art. 9 della legge 10/04/1991, n. 125, è redatto annualmente e trasmesso, oltrechè ai soggetto individuati al comma 2 del suddetto articolo, anche al Presidente della Giunta regionale. -Il direttore generale convoca, almeno una volta all’anno, apposita conferenza dei servizi per verificare l’andamento degli stessi e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. della Giunta regionale, che vi provvede, secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla legge. Sono altresì di competenza della Giunta regionale la dichiarazione di decadenza del direttore generale e la relativa risoluzione di contratto. 2.La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità per verificare la coerenza dei requisiti richiesti, culturali e professionali, rispetto al contenuto funzionale dell’attività propria del direttore generale, in attuazione del comma 1 dell’art. 1, della legge 17/10/1994, n. 590. 3.L’efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale nominato, secondo uno schema adottato dalla Giunta regionale, in conformità con i contenuti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La stipula del contratto deve comunque intervenire entro trenta giorni dalla nomina. 4.La Giunta regionale, trenta giorni prima della scadenza del contratto, può procedere, con delibera motivata, al suo rinnovo nel rispetto del termine di cui al comma 5 del presente articolo. 5.Le funzioni di direttore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore a dieci anni: La Giunta regionale può derogare il termine di dieci anni, limitatamente al conferimento di un ulteriore incarico, purchè attribuito prima della scadenza del decennio dall’entrata in vigore della presente legge. 6.Costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 3 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni: -l’insorgenza di un grave disavanzo di esercizio, tale da costituire pregiudizio all’equilibrio economico dell’azienda; -il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Regione; -la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale, allorché gli stessi prevedano espressamente tale sanzione in casi di inadempienza. 7.La Giunta regionale, alla scadenza del primo anno ed alla scadenza dei successivi due anni dalla nomina del direttore generale, provvede alla verifica in termini di efficacia e di efficienza dei risultati di 42 gestione conseguiti, in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi fissati nel piano sanitario regionale ed agli altri atti di indirizzo emanati dalla Regione. All’esito di tali verifiche, la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la conferma dell’incarico o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il contratto venga risolto ai sensi del presente comma, la Giunta regionale può procedere alla nomina del nuovo direttore generale sulla base della selezione già effettuata per la nomina di quello uscente. 8.La Giunta regionale, in caso di decadenza del direttore generale o di vacanza dell’ufficio, in via temporanea, fino alla data di stipula del contratto con il nuovo direttore, attribuisce le funzioni al direttore amministrativo o al direttore sanitario, ovvero procede alla nomina di un commissario straordinario in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la nomina a direttore generale. Compensi: Al Dott. Orlandi è attribuito il trattamento omnicomprensivo di cui all’integrazione al contratto di lavoro sottoscritto in data 19/02/2007, ai sensi e nei termini di cui all’art. 12, comma 3 della legge regionale 20/01/1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell’Azienda ospedaliera di Perugia Santa Maria della Misericordia. 43 ENTE - ISTITUZIONE Azienda Ospedaliera di Perugia Misericordia” “Santa Maria della Direttore Generale ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI WALTER ORLANDI Deliberazione giuntale n. 127 del 26/01/2007 D.P.G.R. N. 11 del 26/01/2007 (Nomina) Deliberazione giuntale n. 98 del 25/01/2010 D.P.G.R. n. 11 del 01/02/2010 (Proroga) B.U.R. N. 6 del 07/02/2007 B.U.R. N. 8 DEL 17/02/2010 LUOGO E DATA DI NASCITA Marsciano (PG) il 07/05/1955 44 Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni - Direttore Generale ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni - legge regionale n. 3 del 20 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni GIUNTA REGIONALE Triennale 1 AGOSTO 2012 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 10 L.R. n. 3/98 (Aziende ospedaliere) Gli ospedali costituiti in Azienda hanno personalità giuridica pubblica e godono di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. La Regione definisce piani di attività e programmi di sviluppo relativi alle prestazioni di alta specializzazione da remunerare con le modalità definite al comma 2 dell'art. 30. Le Unità sanitarie locali interessate stipulano con le Aziende ospedaliere appositi contratti per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria, anche secondo quanto previsto all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al fine di garantire la continuità e la integrazione con gli altri servizi sanitari presentinel territorio, secondo i criteri e le modalità definiti nel piano sanitario regionale. Art. 11 L.R. n. 3/98 Direttore Generale: poteri e competenze 1.Tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell’Azienda sanitaria regionale sono riservati al direttore generale. 2.Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente, ovvero delegandole al direttore amministrativo o al direttore sanitario o alle altre figure dirigenziali. Le funzioni che possono essere delegate sono individuate nel regolamento di organizzazione dell’Azienda sanitaria 3.Sono comunque riservati al direttore generale i seguenti atti: Art. 3/bis D.Lgs. n. 502/1992 Direttore Generale 1.I provvedimenti di nomina die direttori generali delle Aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3. 3.Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: -diploma di laurea; -esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolte nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso. 8.Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. 10.La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. 11.La nomina a direttore generale determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattameento di quiescenza e di previdenza. Art. 12 L.R. n. 3/98 Direttore Generale: nomina e rapporto di lavoro 1.La nomina del direttore generale è di competenza 45 -la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario; -la nomina, ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 3 – comma 3 – del D.Lgs.30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, del coordinatore dei servizi sociali; -la nomina di figure dirigenziali altamente qualificate e con funzioni coadiuvanti in relazione ad obiettivi specificatamente individuati e la conseguente stipula di contratti di diritto privato, -la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario e delle figure dirigenziali di cui alla lett. c), la sospensione del coordinatore dei servizi sociali, la decadenza di quest’ultimo è disposta d’intesa con la Conferenza dei sindaci, -la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, -l’emanazione del regolamento di organizzazione dell’Azienda, sentito, oltre al direttore amministrativo ed al direttore sanitario, il coordinatore dei servizi sociali, ove nominato; -gli atti di bilancio; -la predisposizione dei piani attuativi per il recepimento della programmazione regionale. 4.Al direttore generale compete la verifica dei rendimenti e dei risultati aziendali, nonché la valutazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azienda amministrativa. 5.Il direttore generale promuove con azioni positive pari opportunità fra i sessi nell’organizzazione aziendale. Il rapporto sulla situazione del personale previsto dall’art. 9 della legge 10/04/1991, n. 125, è redatto annualmente e trasmesso, oltrechè ai soggetto individuati al comma 2 del suddetto articolo, anche al Presidente della Giunta regionale. -Il direttore generale convoca, almeno una volta all’anno, apposita conferenza dei servizi per verificare l’andamento degli stessi e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. della Giunta regionale, che vi provvede, secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla legge. Sono altresì di competenza della Giunta regionale la dichiarazione di decadenza del direttore generale e la relativa risoluzione di contratto. 2.La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità per verificare la coerenza dei requisiti richiesti, culturali e professionali, rispetto al contenuto funzionale dell’attività propria del direttore generale, in attuazione del comma 1 dell’art. 1, della legge 17/10/1994, n. 590. 3.L’efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale nominato, secondo uno schema adottato dalla Giunta regionale, in conformità con i contenuti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La stipula del contratto deve comunque intervenire entro trenta giorni dalla nomina. 4.La Giunta regionale, trenta giorni prima della scadenza del contratto, può procedere, con delibera motivata, al suo rinnovo nel rispetto del termine di cui al comma 5 del presente articolo. 5.Le funzioni di direttore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore a dieci anni: La Giunta regionale può derogare il termine di dieci anni, limitatamente al conferimento di un ulteriore incarico, purchè attribuito prima della scadenza del decennio dall’entrata in vigore della presente legge. 6.Costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 3 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni: -l’insorgenza di un grave disavanzo di esercizio, tale da costituire pregiudizio all’equilibrio economico dell’azienda; -il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Regione; -la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale, allorché gli stessi prevedano espressamente tale sanzione in casi di inadempienza. 7.La Giunta regionale, alla scadenza del primo anno ed alla scadenza dei successivi due anni dalla nomina del direttore generale, provvede alla verifica in termini di efficacia e di efficienza dei risultati di 46 gestione conseguiti, in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi fissati nel piano sanitario regionale ed agli altri atti di indirizzo emanati dalla Regione. All’esito di tali verifiche, la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la conferma dell’incarico o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il contratto venga risolto ai sensi del presente comma, la Giunta regionale può procedere alla nomina del nuovo direttore generale sulla base della selezione già effettuata per la nomina di quello uscente. 8.La Giunta regionale, in caso di decadenza del direttore generale o di vacanza dell’ufficio, in via temporanea, fino alla data di stipula del contratto con il nuovo direttore, attribuisce le funzioni al direttore amministrativo o al direttore sanitario, ovvero procede alla nomina di un commissario straordinario in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la nomina a direttore generale. Compensi: Al Direttore Generale è attribuito il trattamento omnicomprensivo di cui al contratto di lavoro, da sottoscrivere ai sensi e nei termini di cui all’art. 12, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell’Azienda ospedaliera S. Maria di Terni. 47 Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni ENTE - ISTITUZIONE Direttore Generale ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI GIOVANNINI GIANNI Delibazione Giunta regionale n. 1082 del 27/07/2009 D.P.G.R. n. 65 del 29/7/2009 B.U.R. N. 36 del 12/08/2009 LUOGO E DATA DI NASCITA Terni il 20/9/1954 48 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1, con sede in Città di Castello Direttore Generale Decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni - legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni GIUNTA REGIONALE Triennale 1 agosto 2012 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE ARTICOLO 11 ARTICOLO 12 (Direttore generale: poteri e competenze) (Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro) 1. Tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Azienda sanitaria regionale sono riservati al direttore generale. 2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole al direttore amministrativo e al direttore sanitario o alle altre figure dirigenziali. Le funzioni che possono essere delegate sono individuate nel regolamento di organizzazione dell'Azienda sanitaria. 3. Sono comunque riservati al direttore generale i seguenti atti: a) la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario; b) la nomina, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del coordinatore dei servizi sociali; c) la nomina di figure dirigenziali altamente qualificate e con funzioni coadiuvanti in relazione ad obiettivi specificamente individuati e la conseguente stipula di contratti di diritto privato; d) la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario e delle figure dirigenziali di cui alla lettera c), la sospensione del coordinatore dei servizi sociali; la decadenza di quest'ultimo è disposta d'intesa con la Conferenza dei sindaci; e) la nomina dei componenti del Collegio dei revisori; f) l'emanazione del regolamento di organizzazione dell'Azienda, sentito, oltre al direttore amministrativo 1. La nomina del direttore generale è di competenza della Giunta regionale, che vi provvede, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dalla legge. Sono altresì di competenza della Giunta regionale la dichiarazione di decadenza del direttore generale e la relativa risoluzione del contratto. 2. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità per verificare la coerenza dei richiesti requisiti, culturali e professionali, rispetto al contenuto funzionale dell'attività propria del direttore generale, in attuazione del comma 1 dell'art. 1, della legge 17 ottobre 1994, n. 590. 3. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto quinquennale di diritto privato tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale nominato, secondo uno schema adottato dalla Giunta regionale, in conformità con i contenuti fissati dal D.P.C.M. di cui al comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. La stipula del contratto deve comunque intervenire entro trenta giorni dalla nomina. 4. La Giunta regionale, trenta giorni prima della scadenza del termine dei cinque anni, può procedere con delibera motivata al rinnovo del contratto per una sola volta. 5. Le funzioni di direttore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore ai dieci anni. 6. Costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni: 49 ed al direttore sanitario, il coordinatore dei servizi sociali, ove nominato; g) gli atti di bilancio; h) la predisposizione dei piani attuativi per il recepimento della programmazione regionale. 4. Al direttore generale compete la verifica dei rendimenti e dei risultati aziendali, nonchè la valutazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa. 5. Il direttore generale promuove con azioni positive pari opportunità fra i sessi nell'organizzazione aziendale. Il rapporto sulla situazione del personale previsto dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è redatto annualmente e trasmesso, oltrechè ai soggetti individuati al comma 2 del suddetto articolo, anche al Presidente della Giunta regionale. 6. Il direttore generale convoca, almeno una volta all'anno, apposita conferenza dei servizi per verificare l'andamento degli stessi e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. a) l'insorgenza di un grave disavanzo di esercizio, tale da costituire pregiudizio all'equilibrio economico dell'azienda; b) il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Regione; c) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale, allorchè gli stessi prevedano espressamente tale sanzione in caso di inadempienza. 7. La Giunta regionale, alla scadenza del primo anno ed alla scadenza dei successivi due anni dalla nomina del direttore generale, provvede alla verifica in termini di efficacia e di efficienza dei risultati di gestione conseguiti, in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi fissati nel piano sanitario regionale ed agli altri atti di indirizzo emanati dalla Regione. All'esito di tali verifiche, la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il contratto venga risolto ai sensi del presente comma, la Giunta regionale può procedere alla nomina del nuovo direttore generale sulla base della selezione già effettuata per la nomina di quello uscente. 8. La Giunta regionale, in caso di decadenza del direttore generale o di vacanza dell'ufficio, in via temporanea, fino alla data di stipula del contratto con il nuovo direttore, attribuisce le funzioni al direttore amministrativo o al direttore sanitario, ovvero procede alla nomina di un commissario straordinario in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la nomina a direttore generale. Compensi: Al Direttore Generale è attribuito il trattamento omnicomprensivo di cui al contratto di lavoro, da sottoscrivere ai sensi e nei termini di cui all’art. 12, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e sue successive modificazioni ed integrazioni. 50 ENTE - ISTITUZIONE Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1, con sede in Città di Castello Direttore Generale ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI DUCA EMILIO Deliberazione Giunta regionale n. 1079 del 27 luglio 2009 D.P.G.R. n. 62 del 29/07/2009 B.U.R. N. 36 del 12/08/2009 LUOGO E DATA DI NASCITA Panicale (PG) il 15/12/1959 51 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2, con sede in Pertugia Direttore Generale Decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni - legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni GIUNTA REGIONALE Triennale 1 Agosto 2012 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE ARTICOLO 11 ARTICOLO 12 (Direttore generale: poteri e competenze) (Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro) 1. Tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Azienda sanitaria regionale sono riservati al direttore generale. 2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole al direttore amministrativo e al direttore sanitario o alle altre figure dirigenziali. Le funzioni che possono essere delegate sono individuate nel regolamento di organizzazione dell'Azienda sanitaria. 3. Sono comunque riservati al direttore generale i seguenti atti: a) la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario; b) la nomina, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del coordinatore dei servizi sociali; c) la nomina di figure dirigenziali altamente qualificate e con funzioni coadiuvanti in relazione ad obiettivi specificamente individuati e la conseguente stipula di contratti di diritto privato; d) la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario e delle figure dirigenziali di cui alla lettera c), la sospensione del coordinatore dei servizi sociali; la decadenza di quest'ultimo è disposta d'intesa 1. La nomina del direttore generale è di competenza della Giunta regionale, che vi provvede, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dalla legge. Sono altresì di competenza della Giunta regionale la dichiarazione di decadenza del direttore generale e la relativa risoluzione del contratto. 2. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità per verificare la coerenza dei richiesti requisiti, culturali e professionali, rispetto al contenuto funzionale dell'attività propria del direttore generale, in attuazione del comma 1 dell'art. 1, della legge 17 ottobre 1994, n. 590. 3. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto quinquennale di diritto privato tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale nominato, secondo uno schema adottato dalla Giunta regionale, in conformità con i contenuti fissati dal D.P.C.M. di cui al comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. La stipula del contratto deve comunque intervenire entro trenta giorni dalla nomina. 4. La Giunta regionale, trenta giorni prima della scadenza del termine dei cinque anni, può procedere con delibera motivata al rinnovo del contratto per una sola volta. 52 con la Conferenza dei sindaci; e) la nomina dei componenti del Collegio dei revisori; f) l'emanazione del regolamento di organizzazione dell'Azienda, sentito, oltre al direttore amministrativo ed al direttore sanitario, il coordinatore dei servizi sociali, ove nominato; g) gli atti di bilancio; h) la predisposizione dei piani attuativi per il recepimento della programmazione regionale. 4. Al direttore generale compete la verifica dei rendimenti e dei risultati aziendali, nonchè la valutazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa. 5. Il direttore generale promuove con azioni positive pari opportunità fra i sessi nell'organizzazione aziendale. Il rapporto sulla situazione del personale previsto dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è redatto annualmente e trasmesso, oltrechè ai soggetti individuati al comma 2 del suddetto articolo, anche al Presidente della Giunta regionale. 6. Il direttore generale convoca, almeno una volta all'anno, apposita conferenza dei servizi per verificare l'andamento degli stessi e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. 5. Le funzioni di direttore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore ai dieci anni. 6. Costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni: a) l'insorgenza di un grave disavanzo di esercizio, tale da costituire pregiudizio all'equilibrio economico dell'azienda; b) il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Regione; c) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale, allorchè gli stessi prevedano espressamente tale sanzione in caso di inadempienza. 7. La Giunta regionale, alla scadenza del primo anno ed alla scadenza dei successivi due anni dalla nomina del direttore generale, provvede alla verifica in termini di efficacia e di efficienza dei risultati di gestione conseguiti, in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi fissati nel piano sanitario regionale ed agli altri atti di indirizzo emanati dalla Regione. All'esito di tali verifiche, la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il contratto venga risolto ai sensi del presente comma, la Giunta regionale può procedere alla nomina del nuovo direttore generale sulla base della selezione già effettuata per la nomina di quello uscente. 8. La Giunta regionale, in caso di decadenza del direttore generale o di vacanza dell'ufficio, in via temporanea, fino alla data di stipula del contratto con il nuovo direttore, attribuisce le funzioni al direttore amministrativo o al direttore sanitario, ovvero procede alla nomina di un commissario straordinario in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la nomina a direttore generale. Compensi: Al Direttore Generale è attribuito il trattamento omnicomprensivo di cui al contratto di lavoro, da sottoscrivere ai sensi e nei termini di cui all’art. 12, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e sue successive modificazioni ed integrazioni. 53 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2, con sede in Perugia ENTE - ISTITUZIONE Direttore Generale ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI GIUSEPPE LEGATO Deliberazione Giunta regionale 1080 del 27 luglio 2009 D.P.G.R. N. 63 del 29/07/2009 B.U.R. N. 36 del 12/08/2009 LUOGO E DATA DI NASCITA Taurianova (RC) il 16/03/1949 54 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3, con sede in Foligno Direttore Generale Decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni - legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO CINQUE ANNI SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO 1 febbraio 2015 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 11 legge regionale 20/01/1998, n. 3 Art. 12 legge regionale 20/01/1998, n. 3 (Direttore generale: poteri e competenze) (Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro) 1. Tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Azienda sanitaria regionale sono riservati al direttore generale. 2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole al direttore amministrativo e al direttore sanitario o alle altre figure dirigenziali. Le funzioni che possono essere delegate sono individuate nel regolamento di organizzazione dell'Azienda sanitaria. 3. Sono comunque riservati al direttore generale i seguenti atti: a) la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario; b) la nomina, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del coordinatore dei servizi sociali; c) la nomina di figure dirigenziali altamente qualificate e con funzioni coadiuvanti in relazione ad obiettivi specificamente individuati e la conseguente stipula di contratti di diritto privato; d) la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario e delle figure dirigenziali di cui alla lettera c), la sospensione del coordinatore dei servizi sociali; la decadenza di quest'ultimo è disposta d'intesa 1. La nomina del direttore generale è di competenza della Giunta regionale, che vi provvede, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dalla legge. Sono altresì di competenza della Giunta regionale la dichiarazione di decadenza del direttore generale e la relativa risoluzione del contratto. 2. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità per verificare la coerenza dei richiesti requisiti, culturali e professionali, rispetto al contenuto funzionale dell'attività propria del direttore generale, in attuazione del comma 1 dell'art. 1, della legge 17 ottobre 1994, n. 590. 3. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, tra il Presidente della Giunta regionale ed il Direttore generale nominato, secondo uno schema adottato dalla Giunta regionale, in conformità con i contenuti fissati dal D.P.C.M. di cui al comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. La stipula del contratto deve comunque intervenire entro trenta giorni dalla nomina. 4. La Giunta regionale, trenta giorni prima della scadenza del contratto, può procedere, con delibera motivata, al suo rinnovo nel rispetto del 55 con la Conferenza dei sindaci; e) la nomina dei componenti del Collegio dei revisori; f) l'emanazione del regolamento di organizzazione dell'Azienda, sentito, oltre al direttore amministrativo ed al direttore sanitario, il coordinatore dei servizi sociali, ove nominato; g) gli atti di bilancio; h) la predisposizione dei piani attuativi per il recepimento della programmazione regionale. 4. Al direttore generale compete la verifica dei rendimenti e dei risultati aziendali, nonchè la valutazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa. 5. Il direttore generale promuove con azioni positive pari opportunità fra i sessi nell'organizzazione aziendale. Il rapporto sulla situazione del personale previsto dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è redatto annualmente e trasmesso, oltrechè ai soggetti individuati al comma 2 del suddetto articolo, anche al Presidente della Giunta regionale. 6. Il direttore generale convoca, almeno una volta all'anno, apposita conferenza dei servizi per verificare l'andamento degli stessi e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Compensi: Al Direttore Generale è attribuito il trattamento omnicomprensivo di cui al contratto di lavoro, da sottoscrivere ai sensi e nei termini di cui all’art. 12, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell’Azienda U.S.L. n. 3, con sede in Foligno. termine di cui al comma 5 del presente articolo.. 5. Le funzioni di direttore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore ai dieci anni. La Giunta regionale può derogare il termine di dieci anni, limitatamente al conferimento di un ulteriore incarico, purchè attribuito prima della scadenza del decennio dall’entrata in vigor della presente legge. 6. Costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni: a) l'insorgenza di un grave disavanzo di esercizio, tale da costituire pregiudizio all'equilibrio economico dell'azienda; b) il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Regione; c) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale, allorchè gli stessi prevedano espressamente tale sanzione in caso di inadempienza. 7. La Giunta regionale, alla scadenza del primo anno ed alla scadenza dei successivi due anni dalla nomina del direttore generale, provvede alla verifica in termini di efficacia e di efficienza dei risultati di gestione conseguiti, in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi fissati nel piano sanitario regionale ed agli altri atti di indirizzo emanati dalla Regione. All'esito di tali verifiche, la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il contratto venga risolto ai sensi del presente comma, la Giunta regionale può procedere alla nomina del nuovo direttore generale sulla base della selezione già effettuata per la nomina di quello uscente. 8. La Giunta regionale, in caso di decadenza del direttore generale o di vacanza dell'ufficio, in via temporanea, fino alla data di stipula del contratto con il nuovo direttore, attribuisce le funzioni al direttore amministrativo o al direttore sanitario, ovvero procede alla nomina di un commissario straordinario in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la nomina a direttore generale. 56 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3, con sede in Foligno ENTE - ISTITUZIONE Direttore Generale ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI MARIA GIGLIOLA ROSIGNOLI Deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 25/01/2010 D.P.G.R. n. 10 del 01/02/2010 B.U.R. N. 8 DEL 17/02/2010 LUOGO E DATA DI NASCITA Perugia il 01/08/1957 57 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4, con sede in Terni -Direttore Generale Decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni - legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni GIUNTA REGIONALE Triennale 1 agosto 2012 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE ARTICOLO 11 ARTICOLO 12 (Direttore generale: poteri e competenze) (Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro) 1. Tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Azienda sanitaria regionale sono riservati al direttore generale. 2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole al direttore amministrativo e al direttore sanitario o alle altre figure dirigenziali. Le funzioni che possono essere delegate sono individuate nel regolamento di organizzazione dell'Azienda sanitaria. 3. Sono comunque riservati al direttore generale i seguenti atti: a) la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario; b) la nomina, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del coordinatore dei servizi sociali; c) la nomina di figure dirigenziali altamente qualificate e con funzioni coadiuvanti in relazione ad obiettivi specificamente individuati e la conseguente stipula di contratti di diritto privato; d) la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario e delle figure dirigenziali di cui alla lettera c), la sospensione del coordinatore dei servizi sociali; la decadenza di quest'ultimo è disposta d'intesa 1. La nomina del direttore generale è di competenza della Giunta regionale, che vi provvede, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dalla legge. Sono altresì di competenza della Giunta regionale la dichiarazione di decadenza del direttore generale e la relativa risoluzione del contratto. 2. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità per verificare la coerenza dei richiesti requisiti, culturali e professionali, rispetto al contenuto funzionale dell'attività propria del direttore generale, in attuazione del comma 1 dell'art. 1, della legge 17 ottobre 1994, n. 590. 3. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto quinquennale di diritto privato tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale nominato, secondo uno schema adottato dalla Giunta regionale, in conformità con i contenuti fissati dal D.P.C.M. di cui al comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. La stipula del contratto deve comunque intervenire entro trenta giorni dalla nomina. 4. La Giunta regionale, trenta giorni prima della scadenza del termine dei cinque anni, può procedere con delibera motivata al rinnovo del contratto per una sola volta. 58 con la Conferenza dei sindaci; e) la nomina dei componenti del Collegio dei revisori; f) l'emanazione del regolamento di organizzazione dell'Azienda, sentito, oltre al direttore amministrativo ed al direttore sanitario, il coordinatore dei servizi sociali, ove nominato; g) gli atti di bilancio; h) la predisposizione dei piani attuativi per il recepimento della programmazione regionale. 4. Al direttore generale compete la verifica dei rendimenti e dei risultati aziendali, nonchè la valutazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa. 5. Il direttore generale promuove con azioni positive pari opportunità fra i sessi nell'organizzazione aziendale. Il rapporto sulla situazione del personale previsto dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è redatto annualmente e trasmesso, oltrechè ai soggetti individuati al comma 2 del suddetto articolo, anche al Presidente della Giunta regionale. 6. Il direttore generale convoca, almeno una volta all'anno, apposita conferenza dei servizi per verificare l'andamento degli stessi e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. 5. Le funzioni di direttore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore ai dieci anni. 6. Costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni: a) l'insorgenza di un grave disavanzo di esercizio, tale da costituire pregiudizio all'equilibrio economico dell'azienda; b) il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Regione; c) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale, allorchè gli stessi prevedano espressamente tale sanzione in caso di inadempienza. 7. La Giunta regionale, alla scadenza del primo anno ed alla scadenza dei successivi due anni dalla nomina del direttore generale, provvede alla verifica in termini di efficacia e di efficienza dei risultati di gestione conseguiti, in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi fissati nel piano sanitario regionale ed agli altri atti di indirizzo emanati dalla Regione. All'esito di tali verifiche, la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il contratto venga risolto ai sensi del presente comma, la Giunta regionale può procedere alla nomina del nuovo direttore generale sulla base della selezione già effettuata per la nomina di quello uscente. 8. La Giunta regionale, in caso di decadenza del direttore generale o di vacanza dell'ufficio, in via temporanea, fino alla data di stipula del contratto con il nuovo direttore, attribuisce le funzioni al direttore amministrativo o al direttore sanitario, ovvero procede alla nomina di un commissario straordinario in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la nomina a direttore generale. Compensi: Al Direttore Generale è attribuito il trattamento omnicomprensivo di cui al contratto di lavoro, da sottoscrivere ai sensi e nei termini di cui all’art. 12, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e sue successive modificazioni ed integrazioni. 59 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4, con sede in Terni ENTE - ISTITUZIONE Direttore Generale ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI PANELLA VINCENZO Deliberazione 1081 del 27 luglio 2009 D.P.G.R. N. 64 del 29/07/2009 B.U.R N. 36 del 12/08/2009 LUOGO E DATA DI NASCITA Atena Lucana (SA) il 05/09/1956 60 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Cabina Tecnica di Regia della Regione Umbria Art. 5 legge 24/02/1992, n. 225 - Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3598 del 15/6/2007 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 1- 2 Art. 2 E’ istituita la cabina tecnica di regia, prevista dall’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598/2007(Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni dell’Italia centrosettentrionale, interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali), in conformità alla richiesta avanzata dal Commissario delegato con nota prot. DPC/UCDEI/43113 del 18/7/2007 al fine di garantire una efficace ed incisiva azione nei contesti territoriali in cui è dato riscontrare situazioni di criticità idrica. Le cabine tecniche di regia svolgono la propria attività nei limiti del territorio regionale. Sono costituite dal Presidente della Regione interessata o da un suo delegato su istanza del Commissario delegato. Il Direttore regionale all’Ambiente, Territorio e Infrastrutture coordina la cabina tecnica di regia. La cabina tecnica di regia è composta da: responsabili dei servizi regionali che compongono il tavolo tecnico istituzionale già costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 666/2007 e precisamente: - un dirigente della Direzione regionale agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo; - tre dirigenti della direzione regionale ambiente, terriotorio e infrastrutture; - il direttore dell’Ente Irriguo Umbro-Toscano; - un dirigente della Provincia di Perugia; - un dirigente della Provincia di Terni; - i direttori delle A.A.T.O. Umbria; nonché da: un tecnico dell’Autorità di bacino Fiume Tevere; un tecnico dell’Autorità di bacino Fiume Arno; un tecnico dell’Agenzia regionale per l’Ambiente. L’atto formale di nomina dei componenti della cabina tecnica di regia è demandato al Coordinatore così come ogni eventuale atto e/o provvedimento, concernenti le attività e i compiti da espletare in tale sede. Art. 3 La composizione della cabina tecnica di regia, in rapporto alle esigenze del lavoro da svolgere, può essere integrata a cura del Coordinatore con la 61 partecipazione di rappresentanti di soggetti pubblici e privati; gli Organi decentrati dello Stato sono comunque informati dei lavori della cabina tecnica di regia, tramite la partecipazione alle relative riunioni o tramite altre forme concordate, al fine di trovare nell’ambito di tale sede ogni opportuna forma di raccordo e collaborazione operativa. I compiti di segreteria tecnica della cabina di regia sono assicurati dal Servizio Difesa del suolo, Cave, Miniere ed Acque minerali. Compensi: Ai componenti la cabina tecnica di regia non è riconosciuto alcun compenso 62 ENTE - ISTITUZIONE Cabina Tecnica di Regia ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 167 DEL 23/11/2007 (COSTITUZIONE CABINA TECNICA DI REGIA) PUBBLICAZIONE B.U.R. B.U.R. N. 54 del 12/12/2007 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA DI NASCITA Direttore regionale all’ambiente, territorio e infrastrutture - coordinatore Dirigente della direzione regionale Agricoltura e Foreste, Aree protette, Valorizzazione dei Sistemi naturalistici e Paesaggistici, Beni e attività culturali, Sport e spettacolo Tre Dirigenti della Direzione regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture Direttore Ente irriguo Umbro - Toscano Dirigente della Provincia di Perugia Dirigente della Provincia di Terni Direttori delle A.A.T.O Umbria Tecnico dell’Autorità di Bacino Fiume Tevere Tecnico dell’Autorità di Bacino Fiume Arno Tecnico dell’Agenzia regionale per l’Ambiente 63 ENTE – ISTITUZIONE Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia - Consiglio Camerale RIFERIMENTO NORME Legge 29 dicembre 1993, n. 580 – D.P.R. 21 settembre 1995, N. 472 - D.M. 24 luglio 1996, n. 501 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Quinquennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO 15 giugno 2014 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 11Legge 29/12/1993, n. 580 Art. 10 Legge 29/12/1993, n. 580 Il Consiglio, nell’ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo Statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni: 1. Il numero dei componenti del Consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: a) sino a 40.000 imprese: 20 Consiglieri b) da 40.001 a 80.000 : 25 Consiglieri c) oltre 80.000 imprese: 30 Consiglieri a) predispone e delibera lo Statuto e le relative modifiche; b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti; c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di commercio; d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo. 2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell’industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l’economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del Consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa. 3. Con regolamento emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell’indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore 4. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2. 5. Nei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese 6. Del Consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza 7. Il Consiglio dura in carica 5 anni (art. 11 legge 11 maggio 1999 n. 140) C O M P E N S I : I criteri per la determinazione dei compensi sono stati fissati con D.P.R. 20/08/2001 n. 363 64 ENTE – ISTITUZIONE Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia Consiglio Camerale D.P.G.R. n. 49 del 15.06.2009 (rinnovo) D.P.G.R. n. 14 del 03/02/2010 (sostituzione componente) ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 108 del 29/10/2010 (sostituzione componente) D.P.G.R. n. 121 del 10/12/2010 (sostituzione componente) D.P.G.R n. 135 del 30/12/2010 (sostituzione componente) N. 30 del 01/07/2009 N. 8 del 17/02/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 53 del 17/11/2010 N. 61 del 29/12/2010 N. 3 del 19/01/2011 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA DI NASCITA Per il settore agricoltura BRUGNONI DOMENICO Perugia 9/5/1960 CAPRAI MARCO Foligno (PG) 19/1/1964 CORSETTI ANGELO Velletri (Roma) il 15/2/1965 Per il settore artigianato BIANCHINI GIOVANNI Foligno 6/8/1946 BOVA SERGIO Santa Caterina dello Ionio (CZ) 18/07/1965 NOCETTI MASSIMO Città di Castello 27/4/1949 GIANNANGELI ROBERTO CESCA RENATO SPIGARELLI MAURO Foligno i1 18/4/1968 Foligno 10/2/1953 Gualdo Tadino 22/8/1958 Per il settore commercio FIORUCCI AMEDEO Perugia 18/4/1960 65 CAPACCIONI GIUSEPPE PROSPERI ROBERTO TATTINI ANDREA MERCURI SERGIO Perugia 24/6/1960 Todi 1/5/1964 Spoleto 10/10/1970 Perugia 4/8/1946 Per il settore credito e assicurazione ALDO DANTE Perugia, 23/3/1952 Per il settore industria COLAIACOVO MARIA CARMELA BIANCONI GIAMPIERO MONINI ZEFFERINO FRANCESCO SIGNORELLI GIOVANNI PEROSINO GUIDO Gubbio 24/4/1965 Assisi 2/4/1945 Spoleto 1/2/1962 Città di Castello 24/10/1947 Alba (CN) 25/8/1956 Per il settore servizi alle imprese SERAFINI MARCELLO Perugia 25/1/1964 AMONI ALDO Foligno 19/9/1949 ARCELLI PAOLO Perugia 23/1/1947 FORCIGNANO’ AURELIO Cavallino (LE) 22/11/1955 Per il settore trasporti e spedizioni FERRETTI LUISA Perugia 1/1/1961 GAUZZI STELVIO Spoleto 26/6/1959 Per il settore turismo 66 MENCARONI GIORGIO Perugia 12/5/1947 GIOVANNONI FORTUNATO Umbertine 8/12/1939 Per il settore cooperazione PEDETTI GRAZIANO Perugia 1/8/1952 Per il settore associazioni dei consumatori PETRUZZI ALESSANDRO Lisciano Niccone (PG) 8/9/1956 Per il settore organizzazioni sindacali RICCIARELLI CLAUDIO Perugia 31.5.1954 Per il settore Servizi alla persona FORA ANDREA Perugia 16.3.1973 67 ENTE – ISTITUZIONE Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura di Terni - Consiglio Camerale RIFERIMENTO NORME Legge 29 dicembre 1993, n. 580 – D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472 - D.M. 24 luglio 1996, n. 501 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE Quinquennale 10 giugno 2014 ATTRIBUZIONI E COMPITI Art. 11 legge 29/12/1993, n. 580 1. Il Consiglio, nell’ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo Statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni: a) predispone e delibera lo Statuto e le relative modifiche; b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presdiente e la giunta e nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti; c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio; d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo. COMPOSIZIONE Art. 10 legge 29/12/1993, n. 580 1. Il numero dei componenti del Consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: a) sino a 40.000 imprese: 20 Consiglieri b) da 40.001 a 80.000: 25 Consiglieri c) oltre 80.000 imprese: 30 Consiglieri 2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell’industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l’economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del Consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa. 3. Con regolamento emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell’indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore 4. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2. 5. Nei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese 6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza 7. Il consiglio dura in carica 5 anni (art. 11 legge 11 maggio 1999 n. 140) C O M P E N S I : I criteri per la determinazione dei compensi sono stati fissati con D.P.R. 20/08/2001, n. 363 68 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agrocltura di Terni ENTE – ISTITUZIONE Consiglio Camerale D.P.G.R. N. 46 DEL 10/6/2009 (rinnovo) ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 113 DEL 11/11/2010 (sostituzione componente) B.U.R. N. 28 del 24/06/2009 B.U.R. N. 54 DEL 24/11/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA DI NASCITA Per il settore agricoltura AGABITI ALBANO Terni 8/6/1969 Per il settore artigianato GIUSEPPE FLAMINI Terni il 20/2/1954 GIAMPIERO SERVETTI Narni il 16/7/1960 MAURIZIO CASTELLANI Narni il 4/12/1951 Per il settore commercio PROIETTI BARSANTI SERGIO IONI LUCIANO SANTI GIUSEPPE TOMBESI ERMANNO Terni il 22/5/1939 Terni 22/3/1949 Orvieto 3/8/1965 Montelupone (MC) 14/3/1935 Per il settore credito e assicurazione NICOLINI RENZO Terni 15/5/1934 69 Per il settore industria ALUNNI ANTONIO Terni 25/1/1971 BERNARDINI UMBRO Terni 7/4/1949 CIPICCIA ENRICO Narni (TR) 3/3/1941 MARCANGELI GIUNIO Terni 8/7/1956 Per il settore servizi alle imprese MESCOLINI LUCIANO PORCACCHIA LEANDRO NERI STEFANO MARIANI VENANZO Baschi 10/7/1949 Amelia (TR) 25/12/1958 Terni 14/9/1959 San Venanzo (TR) 24/5/1948 Per il settore trasporti e spedizioni ZELLI PAOLO Terni 25/1/1969 Per il settore turismo RULLI IVANO Marsciano 24/4/1954 Per il settore cooperazione PADIGLIONI ADRIANO Terni 24/7/1950 Per il settore associazioni dei consumatori RICCI UMBERTO Allerona 15/9/1942 Per il settore organizzazioni sindacali NARDI GABRIELE Campli (TE) 6/8/1951 70 Centro di documentazione dei prodotti delle botteghe artigiane e degli oggetti delle tradizioni dell’Umbria di Garavelle - Città di Castello – Comitato Direttivo ENTE - ISTITUZIONE Art. 28 – comma 3 della l .r. 12/03/1990, n. 5 Art. 2 e 3 del Regolamento di gestione del Centro RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO STESSA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE SCADENZA CONSIGLIO COMUNALE ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 42 DEL 7/3/2007 PUBBLICAZIONE B.U.R. B.U.R. N. 12 DEL 21/03/2007 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 2 Regolamento Art. 2 Regolamento Il Comitato direttivo a) elegge nel proprio seno, ed a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti, il Presidente, b) nomina il Direttore con contratto di opera ex art. 2222 codice civile, fissandone le modalità, il corrispettivo ed il tempo di durata, che non può eccedere quello di durata in carica del Comitato stesso, c) programma le attività del Centro in ordine all’accesso del pubblico e allo svolgimento delle attività culturali collaterali, d) promuove la realizzazione di studi e ricerche sul patrimonio artistico e culturale, ai fini della sua salvaguardia e conservazione, anche in collaborazione con le Università e Centri e Organismi di ricerca delle Regioni limitrofe, e) provvede alla realizzazione di studi sull’evoluzione delle tecniche e loro diffusione anche mediante la creazione di appositi laboratori, f) cura la diffusione dell’immagine dell’artigianato artistico, con particolare riguardo alla politica commerciale, in raccordo con i soggetti operanti nel settore, g) provvede all’acquisizione, al restauro ed alla conservazione delle attrezzature mobili del centro, h) provvede alla manutenzione ordinaria degli immobili del Centro; i) elabora ed approva i bilanci dell’attività del Centro, curandone la sollecita trasmissione alla Giunta comunale perché li assuma nel bilancio comunale; l) sottopone alle associazioni di categoria la proposta relativa ai programmi annuali e pluriennali del Centro; m) delibera in ordine all’acquisto di attrezzature, mobili, oggetti, ecc per il Centro, n) approva periodicamente il rendiconto delle piccole spese di gestione per l’acquisto di materiali di rapido consumo sostenute dal Direttore. Il Comitato Direttivo è composto: - tre rappresentanti dell’Amministrazione comunale, di cui due di maggioranza ed uno di minoranza, nominati dal Consiglio comunale; - un rappresentante della Regione Umbria; - un rappresentante dell’Università di Perugia – Facoltà di antropologia culturale; - un rappresentante dell’Azienda di promozione turistica dell’Alta Valle del Tevere; - un rappresentante della Comunità Montana Alto Tevere Umbro. La durata in carica del Comitato Direttivo coincide con la durata in carica del Consiglio comunale. Ad ogni rinnovo del Consiglio comunale si dovrà provvedere, quindi, al rinnovo del Comitato Direttivo. I membri del Comitato restano, comune, in carica finchè non vengono nominati i nuovi. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. In caso di cessazione anticipata della carica il membro cessato sarà sostituito su nomina dell’Ente dello stesso rappresentante. COMPENSI: non è previsto alcun compenso ai membri del Comitato Direttivo, fatta eccezione per eventuali rimborsi spese che dovranno comunque essere documentate. RAPPRESENTANTI SONIA CIABUCCHI CITTA’ DI CASTELLO 23/03/1974 71 Centro di riferimento per la immunologia dei Trapianti ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME D.P.R. 16 giungo 1977 n. 409 – art. 11 L. 1 aprile 1999 n. 91 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Quinquennale Aprile 2009 ATTRIBUZIONI E COMPITI Il Centro è costituito con provvedimento della Regione ed è gestito da un comitato composto dai rappresentanti degli Enti convenzionati scelti fra i sanitari che svolgono attività nel campo del trapianto d’organo, integrato da un direttore sanitario e da un funzionario amministrativo ospedalieri COMPOSIZIONE Art. 11 (Coordinatori dei Centri regionali e interregionali) Le attività dei centri regionali e dei centri interregionali sono coordinate da un coordinatore nominato dalla Regione o d’intesa tra le regioni interessate per la durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano acquisito esperienza nel settore dei trapianti Compensi: Non previsti 72 Centro di riferimento per la immunologia dei Trapianti ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 212 del 9/11/2004 PUBBLICAZIONE B.U.R. B.U.R. N. 50 del 24 novembre 2004 – RAPPRESENTANTI CESARE GAMBELUNGHE (Coordinatore Centro) ENRICO ALESSANDRO (Componente) EMILIO BIASINI (Componente) GIULIANO BIFARINI (Componente) PAOLO BRUNETTI (Componente) UMBERTO BUONCRISTINI (Componente) VINCENZO PANELLA (Componente) BRUNO CIAMMITTI (Componente) MASSIMO MARTELLI (Componente) UGO MERCATI (Componente) LAURA PAGLICCI REATTELLI (Componente) ROBERTO ROMAGNOLI (Componente) CARLO ROMAGNOLI (Componente) FELICE DE SANTIS (Componente) 73 ENTE - ISTITUZIONE Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica – CST ASSISI - Consiglio di Amministrazione RIFERIMENTO NORME L.R. 23 febbraio 1982 n.8 e art. 12 dello Statuto del Centro ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Triennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO 2006/2009 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 7 (Organi) Art. 12 (Consiglio di Amministrazione) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di otto. Esso dura in carica tre anni e ne fanno parte: l’Assemblea dei soci; a) il Presidente del CST ASSISI; il Consiglio di Amministrazione; b) un membro nominato dal Presidente della Regione il Presidente; Umbria, anche se ad essa subentra Sviluppumbria; il Collegio dei Revisori dei Conti. c) un membro nominato dal Comune di Assisi; d) un membro nominato dall’Università per stranieri di Art. 12 Perugia; (Consiglio di Amministrazione) e) un membro nominato dalla Provincia di Perugia; f) da uno a tre membri eletti dall’assemblea in omissis rappresentanza dei soci ordinari 5. Il Consiglio di Amministrazione assicura il regolare svolgimento dei programmi annuali deliberati dall’Assemblea, I membri di cui al comma 1, lettere b),c),d) sono scelti tra persone propone alla stessa gli atti di sua competenza e dà attuazione ai dotate di particolare e documentata competenza ed esperienza. deliberati assembleari. 6. Il Consiglio, in particolare: a) propone all’assemblea, per l’approvazione, il programma delle attività, il bilancio d’esercizio e la nota integrativa; b) delibera gli atti di gestione dell’Associazione, con particolare riguardo a quelli di natura contrattuale, mobiliare, finanziaria e organizzativa; c) nomina, su indicazione del Presidente del CST ASSISI, il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico del CST ASSISI, stabilendo i rispettivi emolumenti; d) provvede alla assunzione dei dipendenti del CST ASSISI sulla base della pianta organica approvata dall’Assemblea. 7. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente definisce i tempi e le modalità di realizzazione dello stato di attuazione del piano triennale. Nel caso di scostamenti significativi dell’andamento aziendale rispetto ai contenuti del piano strategico, il Consiglio di Amministrazione, suggerisce ed approva le modificazioni da apporre al piano medesimo. 8. il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può delegare al Direttore Amministrativo ed al Direttore tecnico attività o progetti di sua competenza. Sono organi del Centro: Compensi: non previsti 74 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO RAPPRESENTANTI ROSSETTI LUIGI Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica – CST ASSISI Consiglio di Amministrazione D.P.G.R. 53 DEL 23.2.2006 LUOGO E DATA DI NASCITA Assisi il 16.6.1962 75 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Centro Multimediale di Terni S.p.A. - Comitato di indirizzo, controllo e coordinamento Artt. 16/bis dello Statuto del Centro Multimediale ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Giunta regionale DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 16/bis dello Statuto Art. 16/bis dello Statuto 16/bis.1 1) verifica della programmazione e dell’attuazione degli indirizzi dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; 2) verifica semestrale dei risultati emergenti dai report bimestrali inerenti all’attività ed alle prestazioni effettuate in favore di ogni socio; 3) verifica dei risultati del controllo di gestione che dovrà essere realizzato secondo le modalità contenute nel contratto di servizio stipulato da ogni partecipante secondo lo schema allegato sub a) allo Statuto; 4) predisposizione di reports riferiti ai problemi, proposte di attività, ipotesi di programmi per le pubbliche amministrazioni partecipanti, proposte di coordinamento delle attività ai fini della ottimizzazione degli accessi ed all’utilizzo delle banche dati da parte dei soci partecipanti; 5) messa in atto di ogni attività conoscitiva al fine di tenere aggiornati gli enti rappresentati sull’andamento operativo dell’Azienda. 16/bis.5 Il Comitato effettua sedute bimestrali o con diversa cadenza su convocazione del suo Presidente. 16/bis.6 Il Presidente del Comitato acquisisce ed elabora i dati e le loro risultanze relative alla gestione referendone agli Amministratori degli Enti partecipanti in conformità alle regole in vigore presso di essi o, in mancanza di norme in tal senso, secondo gli indirizzi espressi dagli Enti medesimi al fine di consentire il più puntuale esercizio delle funzioni di controllo. 16/bis.7 Ogni rappresentante in seno al Comitato ha diritto di assumere presso gli uffici della Società notizie sull’andamento delle attività affidate dal socio rappresentato. 16/bis.2 Il Comitato è composto da membri, nominati dal legale rappresentante di ogni Ente socio, in numero corrispondente al numero dei soci partecipanti. 16/bis.3 I membri del Comitato sono nominati dal legale rappresentante dell’Ente partecipante, di regola, nell’ambito della sua struttura organizzativa e muniti di delega alle funzioni di controllo e coordinamento specificamente delle attività e delle prestazioni della società in favore del socio rappresentato e, in genere, della gestione della Società. 16/bis.4 Presiede il Comitato il membro rappresentante dell’Ente partecipante in possesso del maggior numero di azioni. Compensi: non indicati 76 Centro Multimediale di Terni S.p.A. ENTE - ISTITUZIONE Comitato di indirizzo, controllo e coordinamento ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 30 del 24 aprile 2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. B.U.R. N. 21 del 13/05/2009 RAPPRESENTANTI DOTT. AMATO CARLONI Dirigente Servizio Ragioneria regionale – Regione Umbria e Fiscalità 77 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Centro Regionale di riferimento per i Trapianti (CRRT) Coordinatore Art. 11 – comma 1 - Legge 1 aprile 1999 n. 91 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO quinquennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO 09/11/2009 ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 212 del 9.11.2004 PUBBLICAZIONE B.U.R. B.U.R. N. 50 del 24.11.2004 ATTRIBUZIONE E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 10 legge 01/04/1999, n. 91 Le Regioni, qualora non abbiano già provveduto ai sensi della legge 02/12/1975, n. 644, istituiscono un centro regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra esse, un centro interregionale per i trapianti di seguito denominati, rispettivamente, centro regionale e centro interregionale. Art. 11 legge 01/04/1999, n. 91 Le attività dei centri regionali sono coordinate da un coordinatore nominato dalla Regione, o d’intesa tra le Regioni interessate, per la durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano acquisito esperienza nel settore dei trapianti. Nello svolgimento dei propri compiti, il coordinatore regionale è coadiuvato da un comitato regionale composto dai responsabili, o loro delegati, delle strutture per i prelievi e per i trapianti presenti nell’area di competenza e da un funzionario amministrativo delle rispettive regioni. COMPENSI: Non indicati RAPPRESENTANTI Prof. CESARE GAMBELUNGHE LUOGO E DATA DI NASCITA Perugia 25/10/1933 78 ENTE – ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Comitato tecnico dell’Albo riproduttori ibridi (C.T.I.) nazionale registri dei suini Legge 15 gennaio 1991, n. 30 Artt. 3 e 4 del Disciplinare dell’Albo nazionale registri dei suini riproduttori ibridi ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Triennale marzo 2011 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE L’Albo nazionale costituisce lo strumento per regolamentare l’attività dei registri dei suini riproduttori ibridi. Le attività di detti registri, espressamente indicate nell’Albo citato, sono svolte dall’Associazione Nazionale Allevatori Suini, giuridicamente riconosciuta con D.P.R. 23.12.1962, n. 1031. Del Comitato tecnico fanno parte: - un rappresentante del Ministero Agricoltura e Foreste dallo stesso designato; - un rappresentante del Ministero della Sanità dallo stesso designato; - un rappresentante dell’Associazione Italiana Allevatori, nominato dalla stessa tra i tecnici addetti all’attività dei controlli funzionali; - un rappresentante dell’Associazione Nazionale Allevatori Suini nominato dalla stessa; - tre esperti in zootecnia, di cui uno dell’Istituto Sperimentale per la Zootecnia, nominati dal Ministero Agricoltura e Foreste; - tre funzionari tecnici rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario o speciale nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, con il maggior numero di capi presenti secondo le rilevazioni ISTAT, facendo salva comunque la partecipazione di almeno un rappresentante per l’Italia settentrionale, uno per l’Italia centrale ed uno per l’Italia meridionale ed insulare; - tre rappresentanti delle imprese iscritte all’Albo nominati dall’Associazione Nazionale Allevatori Suini. Il Direttore dell’Associazione Nazionale Allevatori Suini partecipa alle riunioni con voto consultivo ed assume anche le funzioni di segretario I componenti del Comitato restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In relazione agli argomenti da trattare possono essere invitati esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni del Comitato. Allo svolgimento delle attività previste dall’Albo l’Associazione Nazionale Allevatori Suini provvede con: a) b) il Comitato Tecnico dell’Albo nazionale registri dei suini riproduttori ibridi (C.T.I.); l’Ufficio Centrale (U.C.A.) dell’Albo nazionale registri dei suini riproduttori ibridi. Il C.T.I. determina i criteri e gli indirizzi per l’organizzazione e la tenuta dei registri e fornisce al Ministero dell’Agricoltura e Foreste il parere tecnico sulla iscrivibilità dei registri all’Albo. Esprime il parere sulla equivalenza dei paesi terzi. Provvede alla predisposizione delle direttive e delle norme tecnico-organizzative per l’attuazione dei controlli in stazione dei suini ibridi terminali. Compensi: diaria pari a € 130,00 lordi. La medesima indennità viene riconosciuta soltanto per le giornate in cui si effettuano le riunioni. 79 Comitato tecnico dell’Albo nazionale registri dei suini riproduttori ibridi (C.T.I.) ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. n. 28 del 17/3/2008 B.U.R. N. 15 E.S. del 28/3/2008 RAPPRESENTANTI GIARDINIERI GIUSEPPE Funzionario regionale responsabile della Sezione “Potenziamento e sviluppo delle attività zootecniche” – Servizio sviluppo sostenibile delle produzioni agricole. 80 ENTE – ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Comitato tecnico Autorità di bacino fiume Arno Legge 18/05/1989, n. 183 e successive modificazioni – D.P.R. n. 90/2007- D.P.R. n. 140/2009 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Tre anni SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 12 legge n. 183/1989 Art. 12 legge n. 183/1989 5. Il comitato tecnico è presieduto dal segretario generale dell’autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici di cui all’art. 38 del D. Leg.vo 30/07/1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di livello scientifico e può comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della protezione civile. 6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico Art. 1 D.P.R. n. 90/2007 provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base 1. Ai sensi dell’art. 29 – commi 1 e 4 – del D.L. n. delle designazioni pervenutegli. 1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l’Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari. 2. Sono organi dell’Autorità di bacino: a) il comitato istituzionale; b) il comitato tecnico; c) il segretario generale e la segreteria tecnicooperativa. 5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. 223/2006, convertito con modificazioni, dalla legge 04/082006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: a) omissis……… b) Comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale ed internazionale, di cui all’art. 12 della legge 18/05/1989, n. 183 e successive modificazioni; c) Omissis……… Art. 9 D.P.R. n. 140/2009 4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell’art. 68 del D.L. 25/06/2008. n. 112 e successive modificazioni, la durata dell’incarico dei componenti degli organismi di cui agli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del D.P.R. n. 90/2007, cessa alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 140/2009 e, con proprio decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all’art. 12 – comma 1 – del D.P.R. n. 90/2007 che così recita “Gli organismi di cui agli artt. da 1 a 10, durano in carica 3 anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento). 81 ENTE - ISTITUZIONE Comitato tecnico Autorità di bacino fiume Arno ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 33 del 23/03/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. B.U.R. N. 16 DEL 07/04/2010 RAPPRESENTANTI ING. ANGELO VITERBO Dirigente servizio risorse idriche e rischio idraulico Ing. NICOLA BERNI Funzionario del Servizio risorse idriche e rischio idraulico 82 ENTE – ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Comitato tecnico Autorità di bacino fiume Tevere Legge 18/05/1989, n. 183 e successive modificazioni – D.P.R. n. 90/2007 - D.P.R. n. 140/2009 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Tre anni SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 12 legge n. 183/1989 1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l’Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari. 2.Sono organi dell’Autorità di bacino: a) il comitato istituzionale; b) il comitato tecnico; c) il segretario generale e la segreteria tecnicooperativa. 5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Art. 12 legge n. 183/1989 5. Il comitato tecnico è presieduto dal segretario generale dell’autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici di cui all’art. 38 del D. Leg.vo 30/07/1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di livello scientifico e può comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della protezione civile. 6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico Art. 1 D.P.R. n. 90/2007 provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base 1.Ai sensi dell’art. 29 – commi 1 e 4 – del D.L. n. delle designazioni pervenutegli. 223/2006, convertito con modificazioni, dalla legge 04/082006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: a) omissis……… b) Comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale ed internazionale, di cui all’art. 12 della legge 18/05/1989, n. 183 e successive modificazioni; c) Omissis………… Art. 9 D.P.R. n. 140/2009 4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell’art. 68 del D.L. 25/06/2008. n. 112 e successive modificazioni, la durata dell’incarico dei componenti degli organismi di cui agli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del D.P.R. n. 90/2007, cessa alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 140/2009 e, con proprio decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all’art. 12 – comma 1 – del D.P.R. n. 90/2007 che così recita “Gli organismi di cui agli artt. da 1 a 10, durano in carica 3 anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento). 83 ENTE - ISTITUZIONE Comitato tecnico Autorità di bacino fiume Tevere ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. N. 30 DEL 12/03/2010 B.U.R. N. 15 DEL 31/03/2010 RAPPRESENTANTI ING. ANGELO VITERBO Dirigente servizio risorse idriche e rischio idraulico DOTT. GEOL. ARNALDO BOSCHERINI Dirigente servizio geologico e sismico ING. MAURIZIO GRANDOLINI Dirigente servizio interventi per il territorio rurale 84 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo Legge regionale 27 ottobre 1999, n. 26 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Legislatura regionale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Legislatura regionale ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 7 Art. 8 (Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo) (Composizione del Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo) 1. Il Comitato regionale per la cooperazione 1. Il Comitato regionale per la cooperazione decentrata è costituito da componenti permanenti e decentrata svolge attività consultive e propositive da componenti temporanei. in ordine: a) alla definizione delle linee programmatiche di 2. Sono componenti permanenti del Comitato e rimangono in carica per la durata della legislatura: cui all’art. 10;* a) il Presidente della Giunta regionale che lo b) all’ammissibilità dei progetti al patrocinio e al presiede; cofinanziamento regionale e di altri organismi b) tre componenti designati dall’Associazione nazionali e internazionali, in conformità a nazionale dei Comuni d’Italia, sezione quanto disposto all’art. 13**; regionale; c) alle iniziative volte a favorire la più ampia c) un componente designato dalla delegazione partecipazione della comunità regionale regionale dell’Unione nazionale Comuni, all’individuazione e realizzazione delle Comunità Enti montani; politiche regionali di cooperazione d) un componente designato dall’Unione Province internazionale allo sviluppo, anche attraverso italiane, sezione regionale; la diffusione dell’informazione, la promozione e) una componente designata dal Centro per la ed il coordinamento delle relative attività nel realizzazione delle pari opportunità tra uomo e territorio regionale; donna; d) alla preparazione della Conferenza biennale f) un componente designato dalla Consulta sulla cooperazione internazionale allo regionale dell’immigrazione; sviluppo. g) un componente designato dall’Università per 2. Il Comitato elabora inoltre la relazione sulla stranieri di Perugia. situazione della cooperazione internazionale allo 3. Sono componenti temporanei del Comitato i sviluppo nella regione. rappresentanti dei gruppi di solidarietà inter- 85 nazionale costituiti e operanti nel territorio regionale, designati ciascuno da ogni gruppo. I componenti temporanei restano in carica per la durata del relativo progetto e partecipano alle riunioni del Comitato senza 1. I componenti permanenti del Comitato di cui diritto di voto. all’art. 8, comma 2, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, con le procedure di cui all’art. 16 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 9 (Funzionamento del Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo) 2. Il Comitato adotta il regolamento per il proprio funzionamento entro un mese dall’insediamento. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Giunta regionale. 4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto esperti e rappresentanti di istituzioni, enti, organismi ed associazioni che abbiano specifico interesse all’argomento in discussione. 5. Al fine del monitoraggio e della valutazione dei progetti in corso d’opera o realizzati, il Comitato può avvalersi di appositi nuclei di valutazione, costituiti con atto di Giunta e composti da un rappresentante del gruppo di solidarietà internazionale interessato, da un esperto in cooperazione internazionale designato dal Comitato stesso e da un esperto di cooperazione internazionale di un organismo nazionale o internazionale designato dalla Giunta regionale. Ai fini del monitoraggio la Giunta può avvalersi altresì di una struttura regionale appositamente costituita. ……….omissis………… Compensi: La partecipazione al Comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dalle norme vigenti per i dirigenti regionali (art. 9 – comma 6 – della legge regionale n. 26/99). 86 Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ENTE - ISTITUZIONE D.P.G.R. n. 11 del 19 gennaio 2001 ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. B.U.R. N. 5 del 31 gennaio 2001 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA DI NASCITA Componenti permanenti: LORENZETTI MARIA RITA - Presidente Allerona (TR) il 25.12.1955 CIMICCHI STEFANO Designati dall’A.N.C.I. – Sezione regionale BOCCALI VLADIMIRO Perugia (PG) il 7.6.1970 PACIFICI FABRIZIO Terni (TR) l’8.7.1960 Designato dall’U.N.C.E.M. FILIPPETTI VALENTINO Parrano (TR) l’11.9.1956 Designato dall’U.P.I. - Sezione regionale SPOSICCHI ANTONIO Marsciano (PG) il 13.10.1956 Designata dal Centro per le pari opportunità tra uomo e donna BORIOSI PAOLA Città di Castello (PG) il 29.6.1941 Designata dall’Università per Stranieri di Perugia CILIBERTI ANNA Pistoia (PT) il 31.5.1939 87 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato Legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 Decreto del Ministero del Tesoro 8 ottobre 1997 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Biennale 2012 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Presso ogni regione è costituito un fondo speciale Il Comitato di gestione è composto: al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, a) dal Presidente della Giunta regionale o suo centri di servizio a disposizione delle delegato; organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, b) da quattro rappresentanti delle con la funzione di sostenerne e qualificarne organizzazioni di volontariato - iscritte nei l’attività. registri regionali - maggiormente presenti nel Ogni fondo speciale è amministrato da un territorio regionale, nominati dal Presidente Comitato di gestione. del Consiglio regionale; c) da un membro nominato dal Ministro per gli affari sociali; d) da sette membri nominati dagli enti di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e dalle Casse di risparmio; e) da un membro nominato dall’Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8; f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia. Compensi: La carica di membro del Comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. (Art. 2 – comma terzo – del D.M. 8.10.1997) 88 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI STEFANO BUCARI (in rappresentanza degli Enti locali) Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato D.P.G.R. N. 107 DEL 25/10/2010 B.U.R. N. 52 DEL 10/11/2010 LUOGO E DATA DI NASCITA Terni il 19/11/1973 89 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale di gestione dei rifiuti Art. 12 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 12 Art. 12 Il Comitato svolge funzioni consultive alla Giunta regionale relative alla gestione di rifiuti, in particolare per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 3, comma 3 e per problematiche particolarmente complesse che interessano la gestione dei rifiuti. Il Comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento e organizzazione. E’ istitutito presso la Direzione regionale competente in materia di rifiuti, il Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale previa delibera della Giunta stessa. Il Comitato è composto da esperti in materia di rifiuti di cui: a. tre designati dalla Giunta regionale, di cui almeno un componente dell’Osservatorio, b. uno designato da ciascuna provincia, c. uno designato da ciascun ATI. Compensi: I componenti del Comitato non percepiscono alcun compenso 90 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale di gestione dei rifiuti D.P.G.R. N. 116 del 16/12/2009 B.U.R. N. 58 del 30/12/2009 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA DI NASCITA TORTOIOLI LUCIANO (in rappresentanza della Giunta regionale) MONSIGNORI ANDREA (in rappresentanza della Giunta regionale) SALTALAMACCHIA GIOVANNA (in rappresentanza della Giunta regionale) VUJOVIC BORISLAV Perugia il 02/04/1954 (in rappresentanza della Provincia di Perugia) STOICO MATTEO Cingoli (MC) il 07/02/1966 (in rappresentanza della Provincia di Terni) PIERONI PIERPAOLO Città di Castello (PG) il 23/02/1949 (in rappresentanza dell’ATI n. 1) PIRO VINCENZO (in rappresentanza dell’ATI n. 2) Potenza il 10/05/1958 GALILEI FAUSTO Gualdo Cattaneo (PG) il 06/09/1952 (in rappresentanza dell’ATI n. 3) SPINSANTI ROBERTO Terni il 21/04/1954 (in rappresentanza dell’ATI n. 4) 91 ENTE - ISTITUZIONE Comitato interistituzionale per le competenze nell’ambito del trasporto dell’energia elettrica RIFERIMENTO NORME D.L. 29/08/2003, n. 239 e successive modificazioni – D.M. 23/12/2009 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Triennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 1/sexies – comma 4/bis – D.L. 239/2003 In caso di mancata definizione dell’intesa con la regione o le regioni interessate, per il rilascio dell’autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sonio designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si provvede all’autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato di cui al presente comma. Art. 2 D.M. 23/12/2009 1.Il comitato è composto da tre rappresentanti effettivi e da tre rappresentanti supplenti dei Ministeri di cui al comma 2 e da tre rappresentanti effettivi e da tre rappresentanti supplenti della regione interessata al rilascio dell’intesa. 2.Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti designano ciascuno un proprio rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente all’interno del comitato. 3.Entro lo stesso termine ciascuna regione designa, al medesimo scopo, tre rappresentanti effettivi e tre rappresentanti supplenti. 4.Le designazioni di cui ai commi 2, 3 e 7 sono inviate senza indugio al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l’energia – Direzione generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica – Roma. 5.Ove taluna regione non abbia proceduto, nel predetto termine, alla designazione dei rappresentanti, si provvede alla nomina di un commissario ad acta, con decreto del Presidente della Repubblica, previa diffida alla regione o alle regioni inadempienti e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della regione o delle regioni interessate. 92 Ai componenti del comitato Il commissario dovrà individuare i rappresentanti interistituzionale non spetta alcun compenso o della regione inadempiente tra i funzionari regionali aventi competenze specifiche. rimborso spese comunque denominati. 6.Se nel procedimento autorizzativo sono interessate più regioni, ai lavori del comitato partecipano i rappresentanti di tutte le regioni interessate, ma le votazioni sull’intesa si svolgono separatamente, per assicurare il carattere paritario del comitato. 7.I rappresentanti effettivi e supplenti designati restano in carica per un triennio e, comunque, fino a quando non vengano sostituiti con nuove designazioni. Compensi: 93 ENTE - ISTITUZIONE Comitato interistituzionale per le competenze nell’ambito del trasporto dell’energia elettrica ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 31 del 16/03/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. B.U.R. N. 15 DEL 31/03/2010 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA DI NASCITA PIERLUIGI MANNA (membro effettivo) Dirigente del Servizio Energia – Direzione regionale sviluppo economico e attività produttive ENDRO MARTINI (membro effettivo) Dirigente del Servizio valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio – Direzione regionale ambiente, territorio e infrastrutture FRANCESCO CICCHELLA (membro effettivo) Dirigente del Servizio valutazioni ambientali – Direzione regionale ambiente, territorio e infrastrutture DOMENICO GAMBELUNGHE (membro supplente) Responsabile Sezione produzione di energia e sistemi a rete – Direzione regionale sviluppo economico e attività produttive BIAGIO MUNICCHI (membro supplente) Responsabile Sezione pianificazione del paesaggio, servizio valorizzazione del territorio – Direzione regionale ambiente, infrastrutture ALFREDO MANZI (membro supplente) Responsabile Sezione valutazione ambientale strategica, servizio valutazioni ambientali – Direzione regionale ambiente, territorio e infrastrutture 94 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Comitato di tutela del marchio mobile in stile prodotto in Umbria Legge regionale 28 aprile 2009, n. 10 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Cinque anni SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO 17/12/2014 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 7 Al Comitato competono i seguenti compiti: il progetto di a. predisporre regolamento d’uso di cui all’art. 8 della l.r. 28/04/2009, n. 10 b. esprimere pareri sulle domande di concessione d’uso del marchio e sugli atti di cui al comma 3 dell’art. 3; c. vigilare sull’osservanza del regolamento d’uso di cui all’art. 8 e proporre le sanzioni conseguenti alla violazione dello stesso; d. esercitare gli altri compiti attuativi della presente legge, eventualmente attribuiti dalla Giunta regionale. I parerri di cui alla lett. b), del comma 1 sono vincolanti. Art. 6 E’ istituito presso la Giunta regionale il Comitato di tutela del marchio “Mobile in Stile prodotto in Umbria”. Il Comitato è composto da sette esperti designati: a) due dai Comuni delle aree di eccellenza; b) uno congiuntamente dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia e Terni; c) uno congiuntamente dalle Associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale; d) uno in rappresentanza dei Consorzi di Artigiani del Mobile della Regione Umbria; e) uno in rappresentanza dell’Università di Perugia; f) uno dalla Regione Umbria. Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. La costituzione del Comitato può avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti. Compensi: Ai componenti il Comitato è La Giunta regionale individua la sede del corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso Comitato. delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione 95 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI PIERETTI ANTONIO Comitato di tutela del marchio Mobile in Stile prodotto in Umbria D.P.G.R. n. 118 del 17.12.2009 B.U.R. n. 58 del 30/12/2009 LUOGO E DATA DI NASCITA Designato dall’Università degli Studi di Perugia SANTANICCHIA MIRKO Designato dalla Regione dell’Umbria DE COSMO GABRIELE Designato congiuntamente dalle Camere di Commercio di Perugia e Terni MARINELLI GRAZIANO Designato dal Consorzio Smai di Città di Castello MEOZZI ALESSANDRO Designato congiuntamente dai Comuni di Città di Castello, San Giustino, Umbertine e Gubbio 96 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) per la provincia di Perugia legge 18/10/2001, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI Il Comitato riceve i piani di emersione individuale presentati dai datori di lavoro interessati all’emersione progressiva ed ha i seguenti compiti: a) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando eventuali proposte di modifica; b) valutare la fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione; c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare; d) verificare la conformità del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali. COMPOSIZIONE Art. 1/Bis In ogni capoluogo di provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso. Il Comitato è composto da 16 membri nominati dal Prefetto; otto dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell’ambiente, dall’I.N.P.S., dall’I.N.A.I.L., dalla A.S.L., dal Comune, dalla Regione e dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di Presidente. La Regione e l’A.N.C.I. provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell’ambito del territorio provinciale, l’A.S.L. e il comune competente alla designazione. Le funzioni di segreteria del CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro. Omiss… Compensi: Non è corrisposto alcun compenso per l’espletamento della carica 97 ENTE - ISTITUZIONE Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) per la provincia di Perugia D.P.G.R. n. 306 del 30/10/2002 ESTREMI PROVVEDIMENTO RAPPRESENTANTI ANNA COVARELLI B.U.R. n. 50 del 20/11/2002 LUOGO E DATA DI NASCITA Perugia, 6/10/1952 98 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) per la provincia di Terni Legge 18/10/2001, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI Il Comitato riceve i piani di emersione individuale presentati dai datori di lavoro interessati all’emersione progressiva ed ha i seguenti compiti: e) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando eventuali proposte di modifica; f) valutare la fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione; g) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare; h) verificare la conformità del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali. COMPOSIZIONE Art. 1/Bis In ogni capoluogo di provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES). Il Comitato è composto da 16 membri nominati dal Prefetto; otto dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell’ambiente, dall’I.N.P.S., dall’I.N.A.I.L., dalla A.S.L., dal Comune, dalla Regione e dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di Presidente. La Regione e l’A.N.C.I. provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell’ambito del territorio provinciale, l’A.S.L. e il comune competente alla designazione. Le funzioni di segreteria del CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro. Omiss… Compensi: Non è corrisposto alcun compenso per l’espletamento della carica 99 ENTE - ISTITUZIONE Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) per la provincia di Terni D.P.G.R. N. 306 DEL 30.10.2002 ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 85 DEL 19/06/2007 D.P.G.R. N. 100 DEL 20/09/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI SCONOCCHIA SILVESTRI CLAUDIO N. 50 DEL 20.11.2002 N. 30 DEL 04/07/2007 N. 47 DEL 06/10/2010 LUOGO E DATA DI NASCITA Roma (RM) il 26.07.1954 100 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 6 della legge regionale 14/12/2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei) Art. 6 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Legislatura regionale ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 6 (Comitato tecnico-scientifico) Art. 6 Il Comitato tecnico scientifico svolge i seguenti due rappresentanti dell’amministrazione compiti: regionale con competenze specifiche nelle materie oggetto della legge, di cui uno con a) elabora la proposta di disciplinare contenente i requisiti per il riconoscimento funzioni di Presidente, designati dalla Giunta degli ecomusei stabili sulla base dei criteri regionale; di cui all’art. 4, comma 1 della L.R. n. due esperti di comprovata professionalità in 34/2007, da sottoporre all’approvazione materia di storia, cultura e antropologia della Giunta regionale; culturale, geografia e paesaggio e comunque b) valuta, sulla base del disciplinare i progetti nelle materie di cui alla legge regionale n. di fattibilità al fine del riconoscimento degli 34/2007, designati dall’Università degli Studi ecomusei; di Perugia; c) formula proposte ai soggetti che tre rappresentanti designati dal Consiglio delle provvedono alla gestione; Autonomie Locali. d) convoca il Forum degli operatori di settore; Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate e) elabora indicazioni e valutazioni alla Direzione ambiente e territorio della periodiche sul funzionamento degli Regione ecomusei. Il Comitato tecnico scientifico adotta un regolamento interno per il suo funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate. -----------------------------------------------------------Compensi: Ai componenti esterni all’Amministrazione regionale del Comitato tecnico scientifico, ai sensi dell’art. 6 – comma 6 – della l.r. 34/2007, è attribuito un gettone di presenza determinato con deliberazione della Giunta regionale n. 1291/2008 di € 150,00. 101 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 6 della legge regionale 14/12/2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei) D.P.G.R. n. 114 del 12/11/2010 D.P.G.R. n. 134 del 30/12/2010 Rettifica errore materiale) B.U.R. n. 56 del 26/11/2010 B.U.R. n. 3 del 19/01/2011 RAPPRESENTANTI ANTONELLA PINNA Responsabile sezione musei – Servizio Beni culturali, con funzioni di Presidente VALERIA POGGI Responsabile sezione educazione ed informazione ambientale del Servizio CRIDEA del Servizio Valutazioni Ambientali: VIA VAS e Sviluppo sostenibile della Direzione regionale ambiente, territorio ed infrastrutture CRISTINA PAPA Professore ordinario settore scientifico-disciplinare “discipline demoetnoantropologiche”della Facoltà di lettere e filosofia FABRIZIO FATICHENTI Professore ordinario settore scientifico-disciplinare “microbiologia agraria”della Facoltà di agraria LUCA BRIZIARELLI Assessore all’Istruzione sociale del comune di Passignano sul Trasimeno DANIELE LONGARONI Vice Sindaco del Comune di Castel Viscardo MARCO POMPEI Dipendente ARPA FRANCESCA TETI Sezione Educazione ed informazione ambientale del Servizio VIA VAS e Sviluppo sostenibile della Direzione regionale Ambiente, territorio ed infrastrutture(Segreteria tecnica) ELISABETTA DI GIULIO Sezione Educazione ed informazione ambientale del servizio VIA VAS e Sviluppo sostenibile della Direzione regionale Ambientale, territorio e infrastrutture (Segreteria tecnica) 102 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità Art. 11 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO QUINQUENNALE ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 11 Art. 11 (Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la (Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità) vivibilità) Il Comitato ha i seguenti compiti: a) predispone una banca dati finalizzata alla rilevazione e diffusione della consistenza dei fenomeni che generano insicurezza, con particolare riferimento alla percezione soggettiva dei cittadini umbri. A tal fine il Comitato si avvale anche dei dati disponibili e pubblicizzati da altri soggetti istituzionali; b) esprime pareri consultivi sui progetti relativi alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge; c) fornisce alla Giunta regionale, al Consiglio regionale, al sistema delle autonomie locali, nonché nell’ambito dei lavori della Conferenza di cui all’art. 10, supporto informativo ed approfondimenti relativi ai dati ed alle tendenze sullo stato della sicurezza; d) presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sullo stato della sicurezza in Umbria, anche al fine della predisposizione della relazione annuale di cui all’art. 9 – comma 2 – della presente legge regionale n. 13/2008 La Regione istituisce il Comitato tecnicoscientifico per la sicurezza e la vivibilità che dura in carica cinque anni. E’ nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia. Il Comitato è composto da tre membri scelti tra personalità con specifiche competenze professionali e qualificata preparazione ed esperienza nel campo delle politiche integrate di sicurezza e di prevenzione dell’illegalità. 103 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità D.P.G.R. N. 4 DEL 19/01/2010 B.U.R. N. 4 del 25/01/2010 RAPPRESENTANTI TAMARA PITCH Docente Università degli Studi di Perugia PAOLO MICHELI Magistrato Tribunale di PerugiaUfficio. GIP ANDREA PIETROIUSTI Primo Dirigente Polizia di Stato – Questura di Perugia 104 Comitato “Meeting Internazionale della Grande Età” - Consiglio Direttivo ENTE - ISTITUZIONE Denominazione modificata dall’Assemblea straordinaria del Comitato TerzafestA nella seduta del 10 dicembre 2001 RIFERIMENTO NORME Art. 6 dello Statuto del Comitato ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Biennale 16 dicembre 2006 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 6 Il Consiglio direttivo è investito dei poteri di gestione del Comitato e di organizzazione del “Meeting Internazionale della Grande Età” nell’ambito delle indicazioni contenute nel programma annuale delle attività. Art. 6 Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri. Tre ne fanno parte di diritto: a) n. 1 designato dalla Regione Umbria; b) n. 1 designato dal Comune di Perugia; In particolare sono compiti del Consiglio c) n. 1 designato dal Forum del Terzo Settore. direttivo: a) eleggere nel proprio seno il Tesoriere con la I rimanenti vengono designati dall’Assemblea. maggioranza dei due terzi dei componenti; Il Consiglio direttivo dura in carica due anni e i b) nominare, se del caso, il Comitato scientifico componenti sono rinominabili. con funzioni consultive dell’attività del Comitato; c) predisporre il programma annuale delle Il Presidente del Consiglio direttivo è eletto attività corredato dei necessari elementi dall’Assemblea tra i membri del Consiglio finanziari e contabili, con l’approvazione da medesimo ed è rieleggibile. parte dell’Assemblea; d) predisporre ai fini dell’approvazione da parte dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario; e) predisporre gli atti convenzionali di cui all’art. 1, comma 4*, e adottare il regolamento interno; f) assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera con terzi; omissis………… Compensi: L’Assemblea dei promotori ha fissato i compensi solamente per il Presidente del Consiglio direttivo € 103,29 e per il Tesoriere € 36,15; per gli altri membri le cariche sono gratuite. 105 Comitato “Meeting Internazionale della Grande Età” ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI FEDERICI STEFANO Consiglio Direttivo D.P.G.R. n. 265 del 16/12/2004 B.U.R. N. 1 del 5.1.2005 LUOGO E DATA DI NASCITA Terni (TR) il 16.6.1955 106 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Comitato Permanente per l’Edilizia Residenziale Art.5 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 5 Art. 5 (Comitato permanente per l‘edilizia residenziale) (Comitato permanente per l‘edilizia residenziale) 1. È istituito il Comitato permanente per l’edilizia residenziale, competente a formulare pareri e proposte per la programmazione regionale e per l’attività dell’Osservatorio sulla condizione abitativa. 2. Il Comitato permanente per l’edilizia residenziale è formato da rappresentanti della Regione, dell’Associazione nazionale comuni d’Italia, delle ATER, delle associazioni regionali delle imprese di costruzione, delle cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative di abitazione, delle organizzazioni sindacali del settore delle costruzioni, degli inquilini e dei proprietari, maggiormente rappresentative a livello regionale. 3. Il Comitato permanente per l’edilizia residenziale è costituito e disciplinato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ad esso si applica la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni. Compensi: Non indicati 107 ENTE - ISTITUZIONE Comitato Permanente per l’Edilizia Residenziale ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. 118 del 24.6.2004 (costituzione) D.P.G.R. n. 153 del 13.8.2004 (integrazione composizione) D.P.G.R. n. 226 del 19.11.2004 (integrazione composizione) N. 28 del 7.7.2004 N. 35 del 25.8.2004 N. 52 del 7.12.2004 PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA DI NASCITA ASSESSORE REGIONALE PRO-TEMPORE ALLE POLITICHE PER LA CASA O SUO DELEGATO (Presidente) IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE DELL’UMBRIA TORTOIOLI LUCIANO MANCINI GIULIANA LOMBARDI ADRIANA IN RAPPRESENTANZA DELL’ ATER DI PERUGIA PEDINI CARLO Perugia 17/8/1947 IN RAPPRESENTANZA DELL’ ATER DI TERNI DI PATRIZI ALFREDO Terni 1/12/1947 IN RAPPRESENTANZA DELL’ ARUCPL SACCO FRANCESCO Panicale 29/4/1964 IN RAPPRESENTANZA DELLA CNA SARNARI DANIELE Perugia 6/6/1954 IN RAPPRESENTANZA DELLA CONFAPI ZAMPETTI MAURIZIO Foligno 6/5/1966 108 IN RAPPRESENTANZA DELLA CONFARTIGIANATO Terni 20/2/1954 FLAMINI GIUSEPPE IN RAPPRESENTANZA DI CONFCOOPERATIVE Allerona (TR) 12/7/1947 URBANI CLAUDIO IN RAPPRESENTANZA DI LEGACOOPUMBRIA BOCCI PAOLO Città di Castello 14/1/1954 IN RAPPRESENTANZA DELL’UNCI GIOVAGNONI GIANCARLO Perugia 7/10/1946 IN RAPPRESENTANZA DELLA CGIL MIRIMAO SERGIO Buenos aires (Argentina) 1/11/1954 IN RAPPRESENTANZA DELLA CISL BIGOTTI ANDREA Città di Castello 20/11/1942 IN RAPPRESENTANZA DELLA ANIA PERA LUIGI Roma 26/03/1939 IN RAPPRESENTANZA DI ASSOCASA TOGNELLINI FAUSTO Perugia 29/10/1943 IN RAPPRESENTANZA DI SICET BACOCCO PAOLO Otricoli 12/4/1938 IN RAPPRESENTANZA DEL SUNIA IANNONI ROSSANO Terni 7/5/1946 109 IN RAPPRESENTANZA DI UNIAT Terni 13/8/1955 DE SANTIS SIRO IN RAPPRESENTANZA DELL’UNIONE INQUILINI Viterbo 4/12/1936 TURCHETTI MAURILIO IN RAPPRESENTANZA DI APPC Perugia 23/3/1965 MORETTI CLAUDIO IN RAPPRESENTANZA DI ASPP Perugia 15/10/1954 TONZANI ENZO IN RAPPRESENTANZA DI CONFEDILIZIA Perugia 22/4/1947 FRONDUTI ARMANDO IN RAPPRESENTANZA DELL’UPPI Rocca di Neto (KR) 17/6/1935 MACCHIONE GIUSEPPE MAINIERO MARIA GRAZIA (FUNZIONI DI SEGRETARIA) IN RAPPRESENTANZA DELL’ANCI REGIONALE WLADIMIRO BOCCALI Perugia il 7/6/1970 ANNARITA ASTRI Latina il 3/8/1953 ALDO TARQUINI Terni il 17/4/1946 IN RAPPRESENTANZA DELLA UIL REGIONALE ANGELO GAROFALO Genova il 7/5/1951 IN RAPPRESENTANZA DELL’ANCE UMBRIA GIANNI MARINELLI Perugia l’11/5/1964 110 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Comitato Organizzatore manifestazione canottaggio “Memorial Paolo D’Aloja” internazionale Atto costitutivo e Statuto del Comitato (art. 5) ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA DELL’ORGANO SCADENZA Edizioni 2010/11/12/13 2013 ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 108 del 30.11.2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. B.U.R. N. 56 del 16/12/2009 ATTRIBUZIONI E COMPITI Art. 5 dello Statuto Il Comitato è composto, tra gli altri dalla regione Umbria cui spetta la nomina di un rappresentante. RAPPRESENTANTI GIANVITTORIO GIANNOTTI LUOGO E DATA DI NASCITA Perugia il 13 febbraio 1953 Compensi: Non indicati 111 ENTE - ISTITUZIONE Comitato scientifico valutazione attività di spettacolo RIFERIMENTO NORME Art. 9 della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 D.P.G.R. N. 97 DEL 30/08/2010 B.U.R. N. 42 DEL 15/09/2010 ESTREMI PROVVEDIMENTO ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Legislatura regionale ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Il Comitato scientifico svolge funzioni consultive in relazione alla valutazione dei progetti proposti a contributo regionale e all’individuazione della rilevanza locale, nazionale e internazionale delle attività di spettacolo Il Comitato è composto da non più di cinque esperti in materia di spettacolo, designati dalla stessa Giunta regionale e nominati con decreto del Presidente della Regione RAPPRESENTANTI BALDISSERA DI MAURO PIER GIUSEPPE ARCANGELI Tollo (CH) il 26/2/1950 Foligno (PG) il 25/01/1944 GIUSEPPINA BONERBA Fossato di Vico (PG) 28/04/1957 GIANCARLO PALOMBINI Amatrice (RI) 8/8/1950 ALESSANDRO TINTERRI Genova 23/09/1953 Compensi: Ai componenti il Comitato non residenti a Perugia, spettano il rimborso spese di viaggio 112 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Comitato Tecnico Regionale per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane Legge 25 luglio 1952, n. 949 Legge 7 agosto 1971, n. 685 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Il Comitato delibera la concessione del contributo Il Comitato è composto da: per il concorso nel pagamento degli interessi sulle a) un rappresentante della Regione il quale operazioni di credito a favore delle imprese assume le funzioni di Presidente; artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di b) due delle commissioni rappresentanti credito. regionali dell’artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860; Le spese per il funzionamento del Comitato tecnico c) un rappresentante della Ragioneria generale regionale sono a carico della Regione. dello Stato. Alle riunioni del Comitato assiste rappresentante della Corte dei Conti. un Compensi: Ai membri è corrisposto un gettone di presenza di € 25,82 al lordo delle ritenute di legge. E’ previsto, inoltre, per l’uso del mezzo privato, il rimborso delle spese di viaggio pari ad un quinto del costo della benzina super ed il rimborso del costo dell’eventuale pedaggio autostradale. In caso di uso del mezzo pubblico è previsto il rimborso del costo del biglietto 113 ENTE - ISTITUZIONE Comitato Tecnico Regionale per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane ESTREMI PROVVEDIMENTO Deliberazione n. 7457 del 6.10.1995 PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI B.U.R. N. 56 del 15.11.1995 LUOGO E DATA DI NASCITA GARGAGLI FAUSTO - con funzioni di Presidente Perugia (PG) il 9.2.1959 114 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Comitato tecnico-consultivo della polizia locale Art.3 legge regionale 25.1.2005 n. 1 e successive modificazioni ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Intera legislatura Fine legislatura ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 3 6. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno e a seguito della richiesta di pareri da parte della Giunta regionale ai sensi dell’art. 2, nonché su richiesta del Consiglio regionale per audizioni in merito alle specifiche funzioni del Comitato e comunque ogni qualvolta ne ravveda l’opportunità. Art. 4 1. Il Comitato ha compiti di studio, informazione e consulenza tecnica in materia di polizia locale e formula proposte alla Giunta regionale per la migliore organizzazione e il coordinamento dei servizi di Polizia locale. 2. Il Comitato esprime pareri ai sensi dell’art. 2, comma 2 e formula proposte: a) sulle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale; b) sulle caratteristiche e sulla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e servizi di polizia locale; c) sullo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per gli addetti alla polizia locale. Art. 3 3. Il Comitato è così composto: a) un dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, con funzioni di Presidente; b) i comandanti dei corpi di polizia municipale di Perugia e Terni; c) i comandanti dei corpi di polizia provinciale di Perugia e Terni; d) sei rappresentanti dei corpi di polizia locale; e) due esperti con qualificata competenza in materie connesse alle attività di polizia locale. 4. I membri.del Comitato di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 sono eletti dal Consiglio regionale. I membri di cui alle lettere e) sono eletti con voto limitato. 5. Il Comitato disciplina il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti e trasmesso al Consiglio regionale. Compensi: Ai componenti del Comitato spettano, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali a livello dirigenziale 115 ENTE - ISTITUZIONE Comitato tecnico consultivo della polizia locale D.P.G.R. N. 98 DEL 10.11.2009 (costituzione) ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 62 DEL 09/06/2010 (sostituzione componente) PUBBLICAZIONE B.U.R. B.U.R. N. 53 DEL 25/11/2009 B.U.R. N. 28 DEL 23/06/2010 RAPPRESENTANTI BERTINELLI CATIA Dirigente servizio affari giuridico-legislativi e istituzionali CAPONI NICOLETTA Comandante del Corpo di polizia municipale del Comune di Perugia BOCCOLINI FEDERICO Comandante del Corpo di polizia municipale del Comune di Terni FISCELLA MICHELE Comandante del Corpo di polizia provinciale di Perugia GIALLETTI GERVASIO Comandante del Corpo di polizia provinciale di Terni DE VINCENZI EMANUELA CORAGGI LORENZA MANETTI ROBERTO PIERINI MARCO CAMPAGNI GABRIO LAUDI EROS BITTARELLI ALVARO ALIMENTI SABATINO Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente Componente 116 ENTE - ISTITUZIONE Comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport RIFERIMENTO NORME Art. 13 della legge regionale 10 luglio 1998, n. 23 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Quinquennale 16 febbraio 2011 ATTRIBUZIONI E COMPITI Il Comitato vigila sulle attività svolte in materia di rilascio delle certificazioni di idoneità sportiva agonistica e per il controllo di qualità. COMPOSIZIONE Art. 13 (Comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport) 2. Il Comitato tecnico scientifico è nominato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della stessa, ed è composto da: a) due rappresentanti della Regione di cui un esperto scelto tra gli operatori dei servizi pubblici di medicina dello sport; b) un rappresentante designato dall’Ordine dei medici del capoluogo regionale; c) un rappresentante designato su base regionale dalla F.M.S.I.; d) un rappresentante designato, su base regionale, dal CONI. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale dell’Assessorato alla sanità. 4. I componenti del comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Compensi: Ai componenti il Comitato spetta un gettone di presenza di € 77,47 al lordo delle ritenute di legge, per ogni giornata di effettiva presenza alle sedute. Ai componenti non residenti a Perugia spettano altresì il rimborso delle spese di viaggio e l’eventuale indennità di missione previsti per i dirigenti regionali (art. 15 – comma 1 della L.R. n. 23/98). 117 ENTE - ISTITUZIONE Comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport D.P.G.R. n. 46 del 16.02.2006 ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 81 del 11.04.2006 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 11 del 01.03.2006 N. 19 del 26.04.2006 RAPPRESENTANTI GIAIMO MARIADONATA Dirigente Ufficio dirigenziale temporaneo “Prevenzione” direzione regionale Sanità e Servizi Sociali REPACE LUIGI Dirigente Responsabile Servizio medicina sportiva U.S.L. n. 1 in rappresentanza della Regione NOTARISTEFANO SALVATORE Rappresentante della Federazione Medici Sportivi Italiani LENTINI STEFANO Rappresentante Ordine Provinciale Chirurghi e Odontoiatri di Perugia PARISE IVO Rappresentante del CONI regionale. Medici 118 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Comitato regionale fondo emergenza incidenti del lavoro Art. 3 legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Legislatura regionale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Legislatura regionale ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 4 Art. 3 Il Comitato per il fondo emergenza incidenti del lavoro è composto da: - Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di Presidente; - un componente designato dall’ANCI ed uno designato dall’UPI; - tre componenti designati falle OO.SS. maggiormente rappresentative (CGIL-CIS-UIL-UGL); - un componente designato dalla Confindustria Umbria - un componente designato dalla CONFAPI; - un componente designato dal CNA; - un componente designato dalla Associazione provinciale artigiani provincia Perugia e Terni; - un componente designato dalla Confartigianato imprese Umbria; - un componente designato dalla Union fra gli artigiani Regione Umbria (CLAAI); - un componente designato dalla Confederazione italiana agricoltori Umbria regionale (CIA); - un componente designato dalla Confagricoltura regionale; - un componente designato dalla Col diretti Umbria; - un componente designato dalla Confcommercio regionale; - un componente designato dalla Confesercenti regionale; - un componente designato dalla Confcooperative regionale; - un rappresentante designato dalla Lega regionale delle cooperative; - un componente designato dall’ANMIL Umbria. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: provvede alla gestione del Fondo e alla erogazione del contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale con regolamento, secondo i seguenti criteri: a) il contributo si compone di una parte fissa uguale per tutti i beneficiari e di una parte variabile da determinare tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare e del numero dei suoi componenti. La parte variabile del contributo non può essere superiore al triplo della parte fissa dello stesso; c) formula proposte alla Giunta regionale in merito alle iniziative dirette a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione in ordine al rispetto dei diritti dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; d) propone alla Giunta regionale indagini e studi nelle materie di cui alla presente legge. mpensi: L’incarico dei componenti del Comitato è svolto a titolo gratuito 119 Comitato regionale fondo emergenza incidenti del lavoro ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 122 DEL 10/12/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. B.U.R. N. 61 DEL 29/12/2010 RAPPRESENTANTI CARLA CASCIARI (in Presidente Giunta regionale) rappresentanza SILVIO RANIERI in rappr. ANCI GIANFRANCO GARRITANO in rappr. UPI VASCO CAJARELLI in rappr. CGIL GIOVANNI CIANI in rappr. CISL CLAUDIO BENDINI in rappr. UIL ALBERTO ARATA in rappr. Confindustria Umbria MARIO BRUSTENGA in rappr. CONFAPI FEDERICO PIEMONTI in rappr. CNA LEONARDO LUCHETTI in rappr. Associazione Provinciale Artigiani ANTONIO BRUSCHI in rappr. Confartigianato Imprese Umbria VALERIA NISSIM in rappr. Confederazione Libere Associazioni Artigiani (CLAAI) CARLA FOIANI in rappr. CIA 120 MICHELA CARBONARI in rappr. Confagricoltura regionale ROBERTO MONTAGNOLI in rappr. Federazione Regionale Col diretti Umbria GIULIANA SPATERNA in rappr. Confcommercio dell’Umbria di di di RICCARDO ROSSI in rappr. di Confesercenti LORENZO MARIANI in rappr. di Confcooperative Umbria PIO BRACCALENTI in rappr. di Lega Regionale Cooperative e Mutue dell’Umbria ALVARO BURZIGOTTI in rappr. di Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro 121 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione consultiva per la pesca professionale e per l’acquacoltura Legge regionale 22/10/2008, n. 8 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Intera legislatura Termine legislatura ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 7 Art. 7 La Commissione svolge funzioni consultive e può avanzare proposte alla Giunta regionale su iniziative, indagini e studi relativi alle materie disciplinate dalla legge n. 15/2008. La Commissione è nominata, previa deliberazione della Giunta regionale, con Decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per tutta la durata della legislatura e continua comunque la propria attività fino al rinnovo degli organi regionali. La Commissione adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Uno stesso rappresentante può far parte sia della commissione consultiva per la pesca professionale e per l’acquacoltura che della commissione consultiva per la pesca sportiva. Le Commissioni di cui sopra possono essere convocate in seduta congiunta. Alle riunioni il Presidente può invitare, su specifiche problematiche, anche altri esperti. E’ istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca professionale e per l’acquacoltura, così composta: dirigente del servizio regionale competente in materia di pesca professionale ed acquicoltura o suo delegato, con funzioni di Presidente; dirigente del servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato; dirigente del servizio regionale competente in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato; dirigente del servizio programmazione e gestione ittiofaunistica di ciascuna Provincia o suo delegato; un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni nel settore dell’acquacoltura e della pesca professionale, che operano a livello regionale; un rappresentante designato dall’A.R.P.A.; un esperto in gestione ittica e biologica della pesca, designato dall’Università degli Studi di Perugia; un rappresentante designato dalle due associazioni ambientalistiche e naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale. Compensi: Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso 122 ENTE – ISTITUZIONE Commissione consultiva per la pesca professionale e per l’acquacoltura ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 83 del 09/10/2009 (costituzione) PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 48 del 28/10/2009 RAPPRESENTANTI Dirigente del servizio regionale competente in materia di pesca professionale ed acquicoltura o suo delegato, con funzioni di Presidente Dirigente del servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato Dirigente del servizio regionale competente in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato VOLPI LINO (designato dalla Provincia di Perugia) Nato a Pietralunga (PG) il 10/04/1955 VIALI PAOLO (designato dalla Provincia di Terni) Nato a Terni il 09/02/1954 MARIAN MARIANI LORENZO (designato dalla Confcooperative Unione Regionale dell’Umbria) BIB PEDETTI GRAZIANO (designato dall’Associazione nazionale cooperative agroalimentari dell’Umbria) BIBI GIULIANO (designato dalla Federazione Regionale Agricoltori Umbri) Nato a Perugia il 18/12/1971 Nato a Perugia il 01/08/1952 Nato a Perugia il 24/10/1945 STUFARA VALENTINA (designato dall’A.R.P.A. Perugia) Nata a Terni il 04/03/1974 LORENZONI MASSIMO (designato dall’Università degli Studi di Perugia) Nato a Roma il 25/01/1958 PIPPI MARCO (designato da Legambiente Umbria) Nato a Perugia il 29/04/1957 CHIACCHIERA ALVARO (designato da WWF sezione regionale di Perugia Nata a Todi (PG) il 03/01/1944 123 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Commissione consultiva per la pesca sportiva Legge regionale 22/10/2008, n. 15 GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Intera legislatura SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Termine legislatura ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 7 Art. 7 La Commissione svolge funzioni consultive e può avanzare proposte alla Giunta regionale su iniziative, indagini e studi relativi alle materie disciplinate dalla legge n. 15/2008. La Commissione è nominata, previa deliberazione della Giunta regionale, con Decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per tutta la durata della legislatura e continua comunque la propria attività fino al rinnovo degli organi regionali. La Commissione adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Uno stesso rappresentante può far parte sia della commissione consultiva per la pesca professionale e per l’acquacoltura che della commissione consultiva per la pesca sportiva. Le Commissioni di cui sopra possono essere convocate in seduta congiunta. Alle riunioni il Presidente può invitare, su specifiche problematiche, anche altri esperti. E’ istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca sportiva, così composta: dirigente del servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato, con funzioni di Presidente; dirigente del servizio regionale competente in materia di pesca professionale ed acquacoltura o suo delegato; dirigente del servizio programmazione e gestione ittiofaunistica di ciascuna Provincia o suo delegato; rappresentante designato dalle due associazioni ambientalistiche e naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale di cui alla lett. h) del comma 1); un rappresentante designato da ciascuna delle quattro associazioni dei pescatori sportivi riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative e presenti in forma organizzata nel territorio regionale un rappresentante designato dall’A.R.P.A.; Compensi: Ai componenti della Commissione non un esperto in ambienti acquatici e loro ripristino, spetta alcun compenso designato dall’Università degli Studi di Perugia; 124 Commissione consultiva per la pesca sportiva ENTE – ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. n. 77 del 30/09/2009 (costituzione) N. 46 del 14/10/2009 RAPPRESENTANTI Dirigente del servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato con funzioni di Presidente Dirigente del servizio regionale competente in materia di pesca professionale ed acquicoltura o suo delegato VOLPI LINO (designato dalla Provincia di Perugia) Nato a Pietralunga (PG) 10/04/1955 VIALI PAOLO (designato dalla Provincia di Terni) Nato a Terni il 09/02/1954 PIPPI MARCO (designato da Legambiente Umbria) Nato a Perugia il 29/04/1957 CHIACCHIERA ALVARO (designato da WWF Sezione Nato a Todi (PG) il 03/01/1944 regionale di Perugia) NEVINI ROBERTO (designato dalle Associazioni dei pescatori sportivi) Nato a Terni il 02/02/1948 VICI CLAUDIO (designato dalle Associazioni dei pescatori sportivi) Nato a Terni il 25/06/1959 MAGGI VALENTINO (designato dalle Associazioni dei Nato a Orvieto (TR) il 13/11/1944 pescatori sportivi) LANARI MARIO (designato dalle Associazioni dei pescatori sportivi) Nato a Bettona (PG) il 15/08/1942 RAPI GIACOMO (designato dall’ARPA Perugia) Nato a Perugia il 19/03/1972 LORENZONI MASSIMO (designato dall’Università degli Studi di Perugia) Nato a Roma il 25/01/1958 125 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione di certificazione dell’unità di competenza “Esercitare le attività di assistenza al riconoscimento dei crediti formativi” DELIB. G.R. N. 1429 DEL 03/09/2007 DELIB. G.R. N. 181 DEL 25/02/2008 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONE E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 3 dell’all. n. 4 alla delib. G.r. n. 181/2008 La Commissione di certificazione ha natura pubblica ed è costituita con atto del Servizio istruzione. La Commissione definisce le proprie modalità operative nel rispetto delle linee di procedimento e verbalizza le proprie attività, nel rispetto dei principi di tracciabilità delle decisioni assunte. La Commissione procede, successivamente all’esame delle evidenze, ad: . audizione del richiedente, rivolta alla presentazione motivata del curriculum vitae e delle evidenze, in modo funzionale alla loro valutazione in termini di pertinenza e significatività; . colloquio rivolto alla valutazione delle conoscenze e delle abilità acquisite, integrato dall’esame degli esiti della valutazione didattica sulla base della documentazione fornita dal soggetto attuatore il percorso. Sulla base degli elementi raccolti, la Commissione formula per iscritto il proprio giudizio in merito alla certificazione degli apprendimenti, che comunica al richiedente, ciò costituendo atto conclusivo del procedimento. Art. 3 dell’all. n. 4 alla delib. G.r. n. 181/2008 La Commissione è composta da 8 membri: a) n. 2 rappresentanti del Servizio regionale istruzione, di cui uno con funzioni di Presidente, uno con funzioni di garanzia della correttezza metodologica del procedimento di certificazione; b) n. 2 rappresentanti del Servizio regionale politiche attive del lavoro, di cui uno con funzioni di segretario, uno in qualità di membro; c) n. 1 rappresentante della Provincia di Perugia, in qualità di membro; e) n. 1 rappresentante della Provincia di Terni, in qualità di membro; f) n. 2 esperti dell’ambito professionale oggetto di certificazione, designati dal Servizio istruzione. 126 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Commissione di certificazione dell’unità di competenza “Esercitare le attività di assistenza al riconoscimento dei crediti formativi” D.P.G.R. N. 127 DEL 18/11/2008 – D.P.G.R. N. 40 DEL 22/05/2009 (sostituzione) D.P.G.R. N. 93 DEL 12/08/2010 (sostituzione) N. 55 DEL 03/12/2008 – N. 26 DEL 10/06/2009 N. 40 DEL 01/09/2010 RAPPRESENTANTI LORELLA LA ROCCA Presidente CARLA COLLESI Membro SIMONA DIOSONO Membro MARCO RUFFINO Esperto MASSIMO MANSUETI Membro STEFANIA GATTI Membro CRISTINA GRANIERI Segretaria 127 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione di controllo degli studenti Art. 7 della legge regionale 28 marzo 2006 n. 6 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Biennale 27/01/2011 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 8 Art. 7 1. Per garantire il coinvolgimento e l’effettiva partecipazione degli studenti al controllo sulla qualità degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 3, è istituita una commissione di nove studenti eletti contestualmente alle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organi universitari, di cui sette dell’Università degli Studi di Perugia, uno dell’Università per Stranieri di Perugia e uno degli altri istituti di cui all’articolo 2. 2. Gli istituti individuati all’articolo 2 comunicano alla Regione e all’Agenzia di cui all’articolo 9, entro e non oltre venti giorni dalla data delle elezioni studentesche, i nominativi degli eletti ai sensi del comma l. 3. La Commissione elegge con voto limitato, al proprio _______________________________________________ interno, nella sua prima seduta, il Presidente con funzioni di coordinatore dei lavori della Commissione medesima e un vice presidente ed approva a maggioranza dei due terzi dei componenti il regolamento interno. 4. La Commissione di cui al comma l, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica due anni. 5. La Commissione è convocata dal Presidente almeno ogni trenta giorni, e comunque ogni qualvolta la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta, e può usufruire dei locali dell’Agenzia di cui all’articolo 9 per lo svolgimento delle proprie riunioni. 1. La Commissione di cui all’art. 7 ha diritto di accesso nei locali destinati ai servizi e verifica l’adeguatezza degli stessi rispetto alle esigenze degli studenti. 2. La Commissione esprime pareri e formula proposte sugli interventi di cui all’art. 3 della L.R. n. 6/2006 ed esprime pareri sugli atti di programmazione. 3. La Commissione presenta annualmente alla conferenza permanente Regione-Università una relazione sulla qualità dei servizi erogati dall’Agenzia di cui all’art. 9 e sull’attuazione di programma annuale di cui all’art. 5. Compensi: Non indicati 128 ENTE – ISTITUZIONE Commissione di controllo degli studenti ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 46 del 19/03/2007 (costituzione) D.P.G.R. n. 76 del 28/5/2007(sost.componente) D.P.G.R. n. 151 del 30/10/2007 (sost. componente) D.P.G.R. n. 12 del 27/01/2009 (costituzione) D.P.G.R. n. 19 del 05/03/2009 (sost. componente) D.P.G.R. n. 91 del 21/10/2009 (sost. Componente) PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 6 del 11/02/2009 N. 13 del 25/03/2009 N. 49 del 04/11/2009 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA DI NASCITA Iscritti Università degli Studi di Perugia ALESSANDRO TASSI Città della Pieve (PG) il 12/04/1989 ALBERTO ODDO Empoli (FI) il 29/8/1985 SIMONE MORETTI Gualdo Tadino (PG) il 13/04/1988 NICCOLO’ CASINELLI Sora (FR) il 10/02/1986 LEONARDO ESPOSITO Rieti il 24/09/1987 TOMMASO MANGLAVITI Napoli il 16/12/1984 GIANLUCA MARTINI Anagni (FR) il 11/04/1981 Iscritti Università per Stranieri di Perugia AURORA FILPI Palermo (PA) il 09/04/1985 Iscritti Istituti Universitari ed Istituti superiori di grado universitario con sede in Umbria MANUEL CARRION HURTADO Quito (Equador) il 23/09/1983 129 ENTE - ISTITUZIONE Commissione d’esame per il rilascio dell’attestato di capacità professionale per l’esercizio dell’attività di trasportatore su strada di merci e viaggiatori della Provincia di Terni RIFERIMENTO NORME Art. 105 – comma 3 – lett. g) del D. Lgs. n. 112/1998 Art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 – Determinazione dirigenziale n. 1948 del 24/11/2006 della Provincia di Terni ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO triennale Tre anni da decreto di nomina del Presidente della Provincia di Terni ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 105 – comma 3 – lett. G) D. Lgs. N. 112/1998 Art. 50 D. Lgs. N. 267/2000 Sono attribuite alle Province, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della legge 15/03/1997, n. 59, le funzioni relative: g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell’idoneità ad attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto su strada; La Commissione d’esame è nominata con decreto del Presidente della Provincia, dura in carica tre anni ed è composta anche da un rappresentante della Regione Umbria, esperto delle materie d’esame Compensi: Non indicati 130 ENTE – ISTITUZIONE Commissione d’esame per il rilascio dell’attestato di capacità professionale per l’esercizio dell’attività di trasportatore su strada di merci e viaggiatori della Provincia di Terni ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 9 del 28/01/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI GAROFANI ANTONELLA B.U.R. N. 8 DEL 17/02/2010 LUOGO E DATA DI NASCITA Rappresentante regionale in seno alla Commissione in qualità di esperta delle materie d’esame 131 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione Tecnica Regionale per l’accertamento dell’adeguato livello di conoscenza e competenza professionale in capo agli imprenditori agricoli D.G.R. 20 febbraio 2002 n. 150 D.G.R. 11 giugno 2002 n. 123 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE La Commissione accerta il possesso del requisito di sufficiente capacità professionale degli imprenditori agricoli, a seguito della presa d’atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea, recepita con deliberazione della Giunta regionale 20/2/2002 n. 150 Un rappresentante della Regione con funzioni di Presidente; un rappresentante della Regione con funzioni di Vice-Presidente; un rappresentante della Regione con funzioni di segretario; un rappresentante della Federazione Regionale Coltivatori Diretti dell’Umbria in qualità di membro effettivo; un rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria in qualità di membro effettivo; un rappresentante della Federazione Regionale Italiana Agricoltori Umbri in qualità di membro effettivo; un rappresentante della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali in qualità di membro effettivo; un rappresentante del Collegio dei Periti Agrari Umbri quale membro effettivo; Compensi: Non indicati 132 Commissione Tecnica Regionale per l’accertamento dell’adeguato livello di conoscenza e competenza professionale in capo agli imprenditori agricoli ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. n. 59 del 14 marzo 2005 N. 14 del 30.3.2005 RAPPRESENTANTI FABRIZI SILVIA PRIMIERI Presidente GIAMPIETRO Presidente supplente BARDANI DANIELA Segretaria SPOSICCHI ANTONIO Componente MARCELLI MARCELLO Componente CASAGRANDE CRISTIANO Componente NERI GABRIELLA Componente FIENI ENRICO Componente ORSINI CHERUBINI MARCO Componente MENAGUALE LUIGI Supplente Rappr. Federazione Regionale Dottori Agronomi e Forestali Umbria SABELLI DANIELA Supplente Rappr. Federazione Agricoltori Umbri BELLUCCI ANTONIO Supplente Rappr. Collegio Provinciale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 133 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione istruttoria integrata - IPPC autorizzazione ambientale D. Lgs. N. 59/2005 art. 5 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA DELL’ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Non indicata Non indicata D.P.G.R. n. 227 del 3/8/2005 D.P.G.R. n. 148 del 18/10/2007 N. 35 del 17/8/2005 N. 47 del 31/10/2007 ATTRIBUZIONI E COMPITI La Commissione ha il compito di fornire all’autorità competente statale, anche attraverso sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. E’ istituita c/o il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.Lgs. 18/2005 n. 59 di cui ala delega contenuta nell’art. 22 della L. 306/03. (DGR 1312/2005) RAPPRESENTANTI ADRIANO ROSSI Nato a San Venanzo (TR) il 30/4/1953 Compensi: I compensi relativi all’incarico verranno definiti con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.P.R. 90/2007 134 ENTE - ISTITUZIONE ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Commissione provinciale immobili di notevole interesse pubblico e aree tutela paesaggistica Perugia GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA DELL’ORGANO Legislature regionale ATTRIBUZIONI, COMPITI e COMPOSIZIONE Con atto regionale e' istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136; Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio. Compensi: Non indicati 135 ENTE – ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Commissione provinciale immobili di notevole interesse pubblico e aree tutela paesaggistica Perugia D. Lgs. 22/012004, n. 42, art. 137 – D.G.R. 14/06/2005, n. 954 D.P.G.R. N. 39 del 06/02/2006 B.U.R. N. 10 DEL 22/02/2006 RAPPRESENTANTI COSTANTINO CENTRONI Direttore regionale Soprintendente regionale Beni Attività Culturali VITTORIA GARIBALDI Soprintendente Beni Architettonici e paesaggistici dell’Umbria MARIA ROSARIA SALVATORE Soprintendente Beni Archeologici dell’Umbria LUCIANO TORTOIOLI Direttore regionale Politiche Ambientali, Infrastrutture GIORGIO FLAMINI Membro Esperto ANDREA SISTI Membro Esperto FRANCO MEZZANOTTE Membro Esperto CRISTINA PAPA Membro Esperto GUGLIELMO SCATTONI Membro Esperto DONATELLA VENTI Membro Esperto 136 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione regionale per la cooperazione sociale Art. 8 legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. SCADENZA D.P.G.R.. n. 110 del 19/05/2006 D.P.G.R. n. 147 del 15/12/ 2008 B.U.R. N. 61 del 31/12/2008 Legislatura regionale ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE ARTICOLO 8 ARTICOLO 8 La Commissione si dota di un regolamento per il suo funzionamento. 4. La Commissione si avvale, per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla legge 17 febbraio 2005, n. 9, della struttura regionale competente in materia di politiche sociali e delle strutture territoriali facenti capo agli ambiti di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 759 del 20 dicembre 1999. (Commissione regionale per la cooperazione sociale) 1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte: a) l'assessore regionale ai servizi sociali che la presiede o un suo delegato; b) il direttore della direzione sanità e servizi sociali o un suo delegato; c) un dirigente regionale per ciascuna struttura competente in materia sociale, in materia di sanità, di lavoro e formazione professionale; d) tre rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle associazioni regionali delle cooperative che risultino aderenti alle associazioni nazionali della cooperazione; e) tre esperti in materia di cooperazione sociale designati dalla Giunta regionale; f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; g) due rappresentanti delle associazioni degli utenti; h) quattro rappresentanti dei comuni capofila di ambito, indicati dal Consiglio delle autonomie locali; i) il dirigente del settore lavoro delle province di Perugia e Terni. 2. La nomina dei componenti è effettuata dalla Giunta regionale ed essi restano in carica per la durata della legislatura. Compensi: . Ai componenti della Commissione, con esclusione dei dipendenti regionali, spetta una indennità forfettaria per ogni giornata di seduta di euro 30,00 nonché il rimborso delle spese previste dalle vigenti disposizioni per il personale regionale di più elevato livello funzionale. 137 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA DI NASCITA ASSESSORE REGIONALE AI SERVIZI SOCIALI O Presidente SUO DELEGATO DIRETTORE REGIONALE SANITA’ E SERVIZI SOCIALI O SUO DELEGATO GIULIANO COMPAROZZI ADRIANA LOMBARDI Dirigente regionale servizio affari generali e amministrativi, personale del sistema sanitario regionale, formazione degli operatori e strategie di comunicazione Dirigente regionale del Servizio programmazione socio – assistenziale, progettualità del territorio e azioni coordinate con gli Enti locali BALDISSERA DI MAURO Direttore regionale del Servizio Attività culturali e spettacolo VLADIMIRO ZAFFINI Rappresentante della lega regionale cooperative e mutue dell’Umbria CARLO DI SOMMA Rappresentante di Confcooperative Umbria FABIO VALLORINI Rappresentante Associazione generale cooperative italiane Umbria ENRICO LIBERA Membro designato dalla Giunta regionale CRISTIANO CASTRICHINI Membro designato dalla Giunta regionale TONINO CIARLORA Membro designato dalla Giunta regionale SERENA MORIONDO Rappresentante C.G.I.L. regionale Umbria CLAUDIO RICCIARELLI Rappresentante C.I.S.L. regionale Umbria CLAUDIO BENDINI Rappresentante U.I.L. regionale Umbria MASSIMO CAMERIERI Rappresentante associazione utenti – Ce.S.A.C. CARLA FALCINELLI Rappresentante associazione utenti – CONS.UT. DANILA VIRILI Dirigente servizi saociali Comune di Terni PATRIZIA BRUTTI Dirigente settore servizi sociali Comune di Perugia CLARA NESCI Rappresentante del Comune di Città di Castello ANNA ASTRI Dirigente Area Diritti di cittadinanza del Comune di Foligno ADRIANO BEI Direttore dell’Area lavoro, formazione ed istruzione della Provincia di Perugia FRANCO FOGLIANO Dirigente del servizio politiche formative e lavoroProvincia di TR 138 ENTE - ISTITUZIONE Commissione per la verifica annuale dell’attuazione della convenzione tra Regione Umbria-Università degli Studi di Perugia - Servizio Fisica Sanitaria RIFERIMENTO NORME DGR N. 257/04 e DGR N. 598/2001 ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 82 del 11/04/2006 PUBBLICAZIONE B.U.R. B.U.R. N. 19 del 26/4/2006 SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Aprile 2009 ATTRIBUZIONE, COMPITI E COMPOSIZIONE Viene costituita una Commissione per la verifica annuale dell’attuazione della convenzione, nonché per verifiche periodiche dell’attività. Della commissione fanno parte: Il Dirigente responsabile del Servizio IV, Prevenzione e Sanità Pubblica, Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali, che la coordina; un docente universitario, fisico, esperto in materia di radiazioni ionizzanti e con competenze nell’ambito della fisica medica e sanitaria; un dirigente in rappresentanza della ASL; L’Università degli Studi di Perugia – Servizio di fisica Sanitaria dovrà produrre alla regione apposito rendiconto dell’attività annuale nonché il paino delle necessità funzionali per l’anno successivo: questi dovranno essere esaminati ed approvati dalla Regione. RAPPRESENTANTI GIAIMO MARIADONATA Coordinatore FELICIONI DANIELA Componente BORIO RITA Rappresentante Università Studi Perugina Compensi: Non indicati 139 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ESTREMI PROVVEDIMENTO Commissione scientifica “Edoardo Ruffini” Art. 3 Regolamento D.P.G.R. n. 152 dell’8/11/2007 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 50 del 21/11/2007 ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Quadriennale ATTRIBUZIONE COMPITI E COMPOSIZIONE Art. 3 La commissione scientifica del premio Edoardo Ruffini è nominata dal Presidente della Classe di Scienze Morali, storiche e filologiche dell’Accademia nazionale dei Lincei come segue: a) tre soci nazionali o corrispondenti dell’Accademia dei Lincei, classe di scienze morali, storiche e filologiche, scelti rispettivamente tra i membri delle categorie: scienze filosofiche, scienze giuridiche, scienze sociali e politiche; b) un professore ordinario o associato della facoltà di giurisprudenza dell’Università di Perugia, designato dal Consiglio di facoltà; c) un rappresentante designato dalla Regione Umbria, sentito il Centro Studi Giuridici e Politici. La commissione viene rinnovata per intero ogni quattro anni, ma i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di morte o dimissioni di taluno dei componenti, o di trasferimento ad altra sede del componente sub. b), viene nominato, con gli stessi criteri, un sostituto fino al rinnovo della commissione. La commissione elegge al suo interno un Presidente tra i membri di cui sub. a). Il voto del Presidente prevale in caso di parità. Art. 4 La commissione scientifica, in base alle disponibilità risultanti e comunicate dagli organi amministrativi dell’Accademia, delibera annualmente se bandire il concorso per uno o più premi, ovvero se accantonare le somme per accrescerle alle disponibilità dell’esercizio successivo. Mediante il bando, la commissione potrà delimitare, secondo criteri di rotazione, l’area disciplinare, nell’ambito delle scienze umane, alla quale sarà destinato il premio bandito. Per area disciplinare si intende, a questi fini, una materia o un gruppo di materie, nell’ambito del piano di studi di una facoltà, o di facoltà affini. La Commissione potrà stabilire, di volta in volta, speciali requisiti di qualificazione, come il possesso di un determinato curriculum di studi, ovvero un certo voto di laurea al duplice fine di assicurare un elevato livello dei concorrenti, e di evitare che un numero eccessivo di partecipanti renda difficile o impossibile la scelta. Art. 7 E’ in facoltà della commissione scientifica deliberare, per i singoli premi, se fungere essa stessa da commissione giudicatrice del concorso, eventualmente associandosi membri esperti di una particolare; ovvero nominare una apposita commissione per ciascun premio, determinandone in conformità dell’art. 3 la composizione e fissandone i criteri di azione. RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE CAMPIANI MARCO LUCIO LUOGO E DATA DI NASCITA Nato a Roma il 10/2/1955 Compensi: Nessun compenso previsto 140 Commissione per la classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive alberghiere ENTE - ISTITUZIONE Art. 7 – comma sette - Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4 (la suddetta legge regionale è stata abrogata dall’art. 109 della legge regionale 27/12/2006, n. 18) In attesa trasferimento funzioni RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO ORGANO ATTRIBUZIONE, COMPITI E COMPOSIZIONE ART. 7 – comma 7 - La Giunta regionale, previo parere della commissione regionale per la classificazione e la vigilanza sulle strutture ricettive alberghiere istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, attribuisce la classifica definitiva entro novanta giorni dall' inizio dell' attività dell' esercizio, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione. Compensi: Ai membri estranei all’Amministrazione regionale è corrisposto, per ogni giornata di seduta, lo stesso trattamento economico previsto per i componenti del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi di trasporto ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali, se viene utilizzato il proprio automezzo. Ai sensi dell’Art. 3 della L.R. n. 16/2002 concernente: “Soppressione del Comitato regionale di Controllo sugli atti degli Enti locali” gli importo delle indennità di presenza e dei rimborsi spese continuano ad applicarsi fino alla disciplina organica delle indennità relative alle nomine e designazioni di competenza della Regione. 141 ENTE - ISTITUZIONE Commissione per la classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive alberghiere (la suddetta Commissione è stata soppressa dall’art. 109 della legge regionale 27/12/2006, n. 18) E’ ancora vigente ed in attesa di trasferimento funzioni. ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 283 del 27.10.2005 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 47 del 9.11.2005 RAPPRESENTANTI ANTONIO BRUNELLI Presidente FABRIZIA PIASTRELLI Componente effettivo e Vice Presidente PIERA SENSI Componente effettivo e Vice Presidente NADIA CIBOTTOLA componente supplente GIULIANO GIORGI componente supplente ELISABETTA RUOZI BERETTA componente supplente MAURIZIO BUSSOLATI Componente effettivo AUGUSTO RAICONI Componente supplente Rappresentante Unione Regionale Albergatori Umbri Confcommercio Rappresentante Unione Regionale Albergatori Umbri Confcommercio Rappresentante dell’Assindustria Rappresentante dell’Assindustria SIMONA BALDUCCI Segretaria SERENELLA PETINI Segretaria supplente 142 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione medica regionale per i ricorsi di non idoneità alla pratica sportiva Art. 9 legge regionale 10/07/1998 n. 23 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Quinquennale 16 novembre 2009 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 9 Art. 9 (Commissione medica regionale per i ricorsi) (Commissione medica regionale per i ricorsi) soggetti non riconosciuti idonei 3. La Commissione dura in carica cinque anni ed 1. Ai all’espletamento dell’attività sportiva è composta da: agonistica viene rilasciato certificato di non a) un medico specialista in medicina dello idoneità in conformità al decreto del Ministro sport che svolge anche le funzioni di della Sanità del 18 febbraio 1982. Presidente; b) un medico specialista in medicina interna o 2. In caso di esito negativo degli accertamenti in materie equivalenti; sanitari volti a valutare l’idoneità all’attività c) un medico specialista in cardiologia; sportiva agonistica e non agonistica, gli d) un medico specialista in ortopedia; interessati possono, entro trenta giorni, e) un medico specialista in medicina legale e proporre istanza di revisione alla Commissione delle assicurazioni. sanitaria prevista dall’art. 6 del decreto del I componenti della Commissione possono Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982 e essere riconfermati. nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. La Omissis Commissione dovrà pronunciarsi entro i successivi trenta giorni dal ricevimento 5. Per ciascun componente effettivo è nominato un dell’istanza. supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo. Compensi: Ai componenti spetta, per ogni giornata di effettiva presenza alle sedute, un gettone di presenza di € 77,47 al lordo delle ritenute di legge. Ai componenti non residenti a Perugia spettano altresì il rimborso spese di viaggio e l’eventuale indennità di missione previsti per i dirigenti regionali (Art. 15 – comma primo – della L.R. 10 luglio 1998, n. 23). 143 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Commissione medica regionale per i ricorsi di non idoneità alla pratica sportiva D.P.G.R. n. 32 del 22/03/2010 (Rinnovo componenti) B.U.R. N. 16 DEL 07/04/2010 RAPPRESENTANTI Dott.ssa GABRIELLA FUSO Presidente - Azienda Ospedaliera di Perugia specialista in medicina della sport. Dott. ERMANNO TRINCHESE Vicepresidente - Azienda Ospedaliera di Perugia Specialista medicina dello sport Dott. ALESSANDRO MONACO Azienda Ospedaliera di Perugia - specialista in medicina interna – componente effettivo Dott. VINCENZO COSTANTINI Azienda Ospedaliera di Perugia - specialista in medicina interna - componente supplente Dott. MAURO FALEBURLE Azienda Ospedaliera di Perugia - specialista in cardiologia - componente effettivo Dott. GIANLUCA ZINGARINI Azienda Ospedaliera di Perugia - specialista in cardiologia - componente supplente Dott. ETTORE COSTABILE Azienda Ospedaliera di Perugia - specialista in ortopedia - componente effettivo Dott. ANTONELLO PANTI Azienda Ospedaliera di Perugia - specialista in ortopedia – componente supplente Dott.ssa LAURA PAGLICCI REATTELLI Azienda Ospedaliera di Perugia – specialista in medicina legale – componente effettivo Dott. STEFANO RIGHI Azienda USL n. 2 – specialista in medicina legale – componente supplente MARIA ELENA MOLINARI Segretaria 144 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione paritetica per la stesura di programmi di accertamento in materia di imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 . Decreto Ministro delle Finanze 10 febbraio 2000, n. 77. ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 24 Decreto legislativo n. 446/1977 (Poteri alle Regioni) Art. 2 D.M. n. 77/2000 La Commissione paritetica è composta per metà da Le Regioni a Statuto ordinario possono rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria e disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi per metà da rappresentanti della Regione; di essa fa in materia di imposte sul reddito, le procedure parte, altresì, senza diritto di voto, un applicative dell’imposta. rappresentante designato dall’Associazione regionale dell’ANCI. La contestazione delle violazioni alle norme compete alle Amministrazioni regionali. Il numero complessivo dei componenti la Commissione non può essere inferiore a quattro né La legge suddetta può prevedere la stipula di superiore ad otto, oltre al rappresentante designato convenzioni con il Ministero delle finanze per dall’Associazione regionale dell’ANCI. l’espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione La Commissione è costituita con provvedimento del dell’imposta, nonché per le attività concernenti il Direttore regionale delle Entrate, La Presidenza relativo contenzioso, secondo le disposizioni in della Commissione è attribuita ad un dirigente materia di imposte sui redditi. rappresentante della Regione. Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di Finanza cooperano per l’acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l’accertamento dell’imposta e per la repressione delle violazioni, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facoltà stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli Uffici regionali i relativi verbali e rapporti. Compensi: Non previsti dalla normativa di riferimento. 145 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Commissione paritetica per la stesura di programmi di accertamento in materia di imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) D.P.G.R. n. 1 del 10.1.2001 N. 4 del 24.1.2001 Provvedimento del Direttore regionale delle Entrate in data 22.5.2001 – prot. n. 13597. RAPPRESENTANTI ORTOLANI ANDREA CARLONI AMATO - Presidente - Dirigente dell’Ufficio temporaneo entrate e fiscalità regionali. Dirigente del Servizio ragioneria. 146 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Commissione per l’inclusione nell’elenco regionale dei collaudatori tecnicoamministrativi di opere pubbliche Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70, modificata con L.r. n. 30/98 GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Legislatura regionale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Legislatura regionale ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 1 Istituzione dell’elenco regionale dei collaudatori Per le opere pubbliche, di competenza regionale, per quelle per le quali spetta alla Regione la nomina del collaudatore, per quelle eseguite dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici locali, i collaudatori sono scelti tra gli iscritti nell’elenco regionale istituito con la presente legge, secondo le modalità appresso indicate. Art. 2 Iscrizione nell’elenco Nell’elenco regionale dei collaudatori possono esser iscritti: a) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali con almeno 5 anni di servizio di ruolo nell’Amministrazione dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici; b) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali, nonché periti industriali, elettrotecnici, elettronici, in telecomunicazioni o equipollenti, liberi professionisti che siano iscritti all’albo professionale da almeno 5 anni ed abbiano progettato, diretto o collaudato opere di enti pubblici; c) laureati in discipline amministrative particolarmente esperti in materie di opere pubbliche con almeno 5 anni di servizio di ruolo nell’Amministrazione dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici; d) geometri per i collaudi di straordinaria manutenzione di opere pubbliche con almeno 10 anni di servizio di ruolo nell’Amministrazione dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici, ovvero che siano iscritti all’albo professionale da almeno 10 anni ed abbiano progettato, diretto o collaudato opere di enti pubblici. Art. 3 La inclusione nel suddetto elenco, su richiesta degli interessati, è disposta da una Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale composta come segue: - membro della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente; - 3 funzionari designati dalla Giunta regionale; - 3 membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato, nell’ambito degli appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2 Compensi: Ai membri estranei all’Amministrazione regionale è corrisposto, per ogni giornata di seduta, lo stesso trattamento economico previsto per i componenti del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi di trasporto ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali, se viene utilizzato il proprio automezzo. 147 ENTE - ISTITUZIONE Commissione per l’inclusione nell’elenco regionale dei collaudatori tecnico-amministrativi di opere pubbliche ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 61 del 10 marzo 2006 D.P.G.R. n. 115 del 26/05/2006 N. 15 del 29/03/2006 N. 28 del 14/06/2006 PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA DI NASCITA GIALLONGO VENERA Presidente Avola (SR) il 15.3.1947 GRANDOLINI MAURIZIO Membro Perugia il 15.12.1951 MERINI ALBERTO Membro Spoleto il 5.6.1952 MANCINI GIULIANA Membro Foligno il 13.7.1955 MASTROFORTI RENZO Membro Perugia il 18.8.1951 SOLINAS GIOVANNI Membro Perugia il 13.1.1958 MASSACCESI ANTONIO Membro Trevi il 30.10.1939 148 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione per la radioprotezione Art. 3 Legge regionale 6 dicembre 2002 n. 25 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Triennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO 2010-2012 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 3 (Commissione per la radioprotezione) 1. È istituita, presso la Direzione regionale Sanità e servizi sociali, la Commissione per la radioprotezione, di seguito denominata “Commissione”, organismo tecnico consultivo ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del D.lgs. n. 230/95, a cui sono attribuiti i seguenti compiti: a) esprimere parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del nulla osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B; b) assicurare il supporto tecnico all’Autorità ai fini del parere per il rilascio del nulla osta di categoria A, ai sensi dell’articolo 28 del D.lgs. n. 230/95; c) esprimere parere tecnico sulle istanze per il rilascio del nulla osta di categoria B, per scopi diversi da quello medico, su eventuale richiesta del Prefetto, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, secondo periodo del D.lgs. n. 230/95. 4. La Commissione dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni effettuate dalla Giunta regionale, con riferimento ai membri di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2, e dagli organismi previsti dalle lettere e), f), g) del comma 2 e dal comma 3. 5. La Commissione, una volta insediata, approva il regolamento organizzativo che disciplina, in particolare, la periodicità delle riunioni, le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere, il numero minimo di partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri. La Direzione regionale Sanità e servizi sociali assicura il supporto organizzativo alla Commissione. Art. 3 (Commissione per la radioprotezione) 2. La Commissione è presieduta dal Dirigente del Servizio competente della Direzione regionale Sanità e servizi sociali, o da un dirigente suo delegato, ed è composta da: a) un fisico esperto in fisica medica, come definito ai sensi del decreto legislativo del 26 maggio 2000, n.187, articolo 2, comma 1, lettera i); b) un esperto qualificato iscritto all’elenco di cui all’articolo 78 del D.lgs. n. 230/95, almeno di secondo grado; c) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o, in caso di non disponibilità di tali specialisti, in radiodiagnostica; d) un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all’articolo 88 del D.lgs. n. 230/95; e) un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA); f) un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro; g) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco. 3. La Commissione è integrata da un rappresentante della Prefettura presso la quale è istruita la pratica di cui all’articolo 29, comma 2, secondo periodo del D.lgs. n. 230/95. Compensi: Ai componenti della Commissione per la radioprotezione, estranei alla amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, nella misura deliberata dalla Giunta regionale, nel rispetto delle leggi vigenti. 149 ENTE - ISTITUZIONE Commissione per la radioprotezione ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 34 DEL 23/03/2010 (costituzione) PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 16 DEL 07/04/2010 RAPPRESENTANTI DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE, SANITA’ VETERINARIA, Presidente SICUREZZA ALIMENTARE DELLA DIREZIONE REGIONALE SANITA’ E SERVIZI SOCIALI, O SUO DELEGATO BORIO RITA Componente GOBBI GIANNI Componente ARISTEI CYNTHIA Componente ABBRITTI GIUSEPPE Componente ANGELUCCI MONICA Componente MARINI GIAMPAOLO Componente TORRIGLIA DANIELE Componente FATTORINI MAURIZIO Componente MONNI RICCARDO Componente D’ALESSANDRO MARIA LUISA Componente FERZOCO VINCENZO Componente RESPONSABILE SEZIONE SANITA’ PUBBLICA Segretario 150 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione per la valutazione dei provvedimenti da adottare nei confronti delle imprese di condizionamento olio di oliva vergine e/o extravergine di origine italiana, sottoposte a contestazione dall’Ispettorato C.le Repressione Frodi D.G.R. 29 dicembre 2001 n. 1664 in applicazione del D.Lgs 19.10.1999 n. 426 – D.M. 29/4/04 e 4/6/04 – e Reg CE ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE La Commissione è composta da: La Commissione valuta i provvedimenti da adottare nei confronti dei frantoiani esprimendo parere circa l’assoluzione, revoca a tempo, sospensione, richiamo, ammonimento o quant’altro. a) dal dirigente del servizio credito agrario – controlli esterni – garanzia delle produzioni della Direzione regionale attività produttive, cultura, formazione, istruzione e lavoro con funzione di presidente; b) da 2 membri della sezione “calamità naturali, garanzia delle produzioni agricole e sanzioni amministrative” del servizio credito agrario, controlli esterni, garanzia delle produzioni della Direzione regionae attività produttive del servizio credito agrario, controlli esterni, garanzia delle produzioni della Direzione regionae attività produttive; c) da 2 membri della sezione “Funzioni regionali U.M.A., interservizi provinciali di Terni e struttura agricola territoriale di Terni” d) da un rappresentante della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale – Servizio affari giuridici e legislativi; e) da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali; Compensi: non indicati 151 Commissione per la valutazione dei provvedimenti da adottare nei confronti delle imprese di condizionamento olio di oliva vergine e/o extravergine di origine italiana, sottoposte a contestazione dall’Ispettorato C.le Repressione Frodi ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. 10 luglio 2004 n. 139 N. 34 del 18.8.2004 RAPPRESENTANTI PERGOLARI PAOLO Componente con funzioni di Presidente HOLL ALVARO – GAGLIARDONI ALDO Componenti ALPINI MAURIZIO- SBRENNA PIERO Componenti BALSAMO MARINA Componente DIRETTORE O SUO DELEGATO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 152 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione Provinciale Integrazione Salariale Agricola di Perugia Art. legge 8 agosto 1972, n. 457 (legge 4/12/1993, n. 491 e decreto legislativo 4/6/1997, n. 143) ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE La legge 8 agosto 1972, n. 457, recante:” Il comma 2 dell’art. 14 della legge 457/1972 Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed disciplina la composizione della commissione di cui assistenziali nonché disposizioni per la trattasi, come di seguito specificato: integrazione del salario in favore dei lavoratori - la commissione è composta dal Direttore agricoli(1/circ.)”, stabilisce, al titolo II, di dell’Ufficio Provinciale del lavoro e della concedere ai lavoratori agricoli a tempo massima occupazione, in qualità di indeterminato, sospesi temporaneamente dal Presidente, da un funzionario del Ministero lavoro per causa di intemperie stagionali o per dell’agricoltura e foreste, dal Direttor della altre cause non imputabili al datore di lavoro o sede dell’Istituto nazionale della previdenza al lavoratore, un trattamento sostitutivo della sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori retribuzione. In particolare l’art.14 della legge e da tre rappresentanti dei datori di lavoro soprarichiamata, al comma 1 stabilisce che il designati dalle rispettive organizzazioni trattamento sostituivo della retribuzione è sindacali di categoria più rappresentative corrisposto dall’Istituto Nazionale della operanti nella provincia (…). Previdenza Sociale su deliberazione di una - Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce commissione ad hoc istituita presso ogni sede che per ciascuno dei membri suindicati può provinciale dell’Istituto stesso, con essere nominato un supplente. provvedimento del direttore dell’Ufficio - Il componente della Commissione, già provinciale del lavoro e della massima individuato in un funzionario ministeriale, occupazione. è designato dalla Regione. Compensi: Non previsti 153 Commissione Provinciale Integrazione Salariale Agricola di Perugia ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. n.197 del 16/10/2006 N. 49 del 25/10/2006 RAPPRESENTANTI FERDINANDO SEGRETO - membro titolare Nato a Massacra (TA) il 12/3/1943 GIACOMO ANGELELLI membro supplente Nato a Guidonia Montecelio (RM) il 10/2/1958 154 ENTE - ISTITUZIONE Commissione Provinciale Integrazione Salariale Agricola di Terni RIFERIMENTO NORME Art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e decreto legislativo 4/6/1997, n. 143) ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE La legge 8 agosto 1972, n. 457, recante:” Il comma 2 dell’art. 14 della legge 457/1972 Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed disciplina la composizione della commissione di cui assistenziali nonché disposizioni per la trattasi, come di seguito specificato: integrazione del salario in favore dei lavoratori - la commissione è composta dal Direttore agricoli(1/circ.)”, stabilisce, al titolo II, di dell’Ufficio Provinciale del lavoro e della concedere ai lavoratori agricoli a tempo massima occupazione, in qualità di indeterminato, sospesi temporaneamente dal Presidente, da un funzionario del Ministero lavoro per causa di intemperie stagionali o per dell’agricoltura e foreste, dal Direttore della altre cause non imputabili al datore di lavoro o sede dell’Istituto nazionale della previdenza al lavoratore, un trattamento sostitutivo della sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori retribuzione. In particolare l’art.14 della legge e da tre rappresentanti dei datori di lavoro soprarichiamata, al comma 1 stabilisce che il designati dalle rispettive organizzazioni trattamento sostituivo della retribuzione è sindacali di categoria più rappresentative corrisposto dall’Istituto Nazionale della operanti nella provincia (…). Previdenza Sociale su deliberazione di una - Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce commissione ad hoc istituita presso ogni sede che per ciascuno dei membri suindicati può provinciale dell’Istituto stesso, con essere nominato un supplente. provvedimento del direttore dell’Ufficio - Il componente della Commissione, già provinciale del lavoro e della massima individuato in un funzionario ministeriale, occupazione. è designato dalla Regione. Compensi: Non previsti 155 Commissione Provinciale Integrazione Salariale Agricola di Terni ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. N. 207 DEL 13/11/2006 – D.P.G.R. N. 115 DEL 15/11/2010 N. 53 del 22/11/2006 N. 115 del 15/11/2010 RAPPRESENTANTI MAURIZIO ALPINI - membro titolare Nato a Terni il 9/9/1953 FIORENZO PACIFICI membro supplente Nato a Calvi dell’Umbria il 22/3/1955 156 Commissione provinciale per l’Artigianato di Terni ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Art. 4 della Legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Quinquennale 11 febbraio 2013 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 2 (Funzioni) Art. 4 (Composizione) 1. Le commissioni provinciali per l’artigianato, 1. Le commissioni provinciali per l’artigianato aventi sede nei capoluoghi di provincia, sono costituite con decreto del Presidente della svolgono, ai sensi dell’art. 9 della legge 8 Giunta regionale e durano in carica cinque agosto 1985, n. 443, le seguenti funzioni: anni. a) curano la tenuta dell’Albo delle imprese 2. Ciascuna commissione provinciale per artigiane, deliberando, per il rispettivo l’artigianato è composta da undici membri di territorio, sulle iscrizioni, modificazioni e cui: cancellazioni in relazione alla sussistenza, a) sei membri titolari di imprese artigiane o modificazione o perdita dei requisiti delle soci artigiani di società, iscritte all’Albo imprese artigiane; provinciale da almeno tre anni, designati b) effettuano ogni trenta mesi la revisione dalle associazioni sindacali di categoria a dell’Albo; struttura nazionale, firmatarie dei contratti c) provvedono al rilascio dei certificati, atti e collettivi di lavoro, regolarmente costituite visure secondo le risultanze dell’Albo delle ed operanti nella provincia e con un numero imprese artigiane. di iscritti pari ad almeno il dieci per cento dell’Albo provinciale; 2. Presso ciascuna commissione provinciale è b) il responsabile dell’Ufficio provinciale istituito un servizio di informazione, al quale è dell’Istituto nazionale della previdenza affidato il compito di assicurare agli sociale (INPS) o suo delegato; imprenditori artigiani il necessario supporto c) il responsabile dell’Ufficio provinciale tecnico e amministrativo su tutte le dell’Istituto nazionale per l’assicurazione problematiche attinenti al settore. contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o suo delegato; d) il responsabile della Direzione provinciale Art. 3 del lavoro o suo delegato; (Compiti) e) due esperti designati dalle associazioni 1. Le commissioni provinciali per l’artigianato sindacali di categoria a struttura nazionale hanno inoltre il compito di: firmatarie dei contratti colletti- 157 a) concorrere a promuovere la tutela, vi di lavoro, regolarmente costituite ed valorizzazione e sviluppo dello operanti nella provincia e con un numero di artigianato; iscritti pari ad almeno il dieci per cento dell’Albo b) fornire contributi tecnici alla Regione con provinciale. riferimento all’attività program-matoria e legislativa nel settore; 3. I componenti le commissioni provinciali per c) concorrere con la commissione regionale l’artigianato, di cui al comma 2, lettera a), allo svolgimento di indagini e rilevazioni decadono dall’incarico in caso di perdita dei statistiche sulle attività artigiane, anche requisiti prescritti. utilizzando, a tal fine, l’Albo; d) elaborare, anche ai fini della precedente 4. I componenti le commissioni provinciali per lett. c), una relazione annuale sulla l’artigianato di cui al comma 2, lettere a) ed e) situazione dell’artigianato nel territorio di decadono dall’incarico in caso di mancata competenza; partecipazione a tre sedute consecutive, senza e) svolgere ogni altro compito ad esse giustificato motivo. attribuito con legge. 5. La decadenza è dichiarata con decreto del 2. Le commissioni provinciali per l’artigianato Presidente della Giunta regionale. possono organizzarsi in sezioni permanenti di lavoro con competenze specifiche ed hanno la 6. Le commissioni provinciali per l’artigianato facoltà di chiamare a farne parte esperti eleggono, nel proprio seno, il presidente ed il esterni a titolo consultivo. vice presidente, scegliendo quest’ultimo tra i titolari di imprese artigiane o soci artigiani di società. Compensi: Ai sensi dell’art. 29 della l.r. 42/1998, per il Presidente della Commissione è previsto un gettone di presenza di € 77,00 lordi, ridotto del 30% per i componenti e gli esperti esterni, fatte salve le ulteriori determinazioni del combinato disposto dell’art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005 e dell’art.29, comma 1 della legge n. 248/2006 158 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI Commissione provinciale per l’Artigianato di Terni D.P.G.R. N. 8 DEL 11/02/2008 D.P.G.R. N. 89 DEL 15/10/2009 (sostituzione componente) D.P.G.R. N. 55 DEL 31/05/2010 (sostituzione componente) D.P.G.R. N. 74 DEL 27/07/2010 (sostituzione componente) N. 9 DEL 27/2/2008 N. 48 DEL 28/10/2009 N. 27 DEL 16/06/2010 N. 38 DEL 18/08/2010 LUOGO E DATA DI NASCITA Designati dalla Confederazione Nazionale Artigianato e piccola e media impresa – Ass.ne Prov.le di Terni, ai sensi dell’art.4, comma 2, lett.a) ed e), l.r. 42/1988 PONSANESI LUCIO (componente) Monte S. Pietrangeli (AP) il 27.11.1947 ADRIANO MARTA (componente) Montecchio (TR) il 29/4/1955 CAVALLORO CLAUDIO (componente) Porano (TR) il 30.12.1959 GIULIO CESARE PROIETTI Terni il 03/08/1950 Designati dalla Confartigianato – Imprese – Sede Provinciale di Terni, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a) ed e), l.r. 42/1988 DIMITRI LIBRIANI (componente) Terni il 17/1/1965 PIETRO MARCELLI(componente) San Gemini (TR) il 25/1/1958 FABIO PIACENTI (componente) Guardea (TR) il 21/7/1962 GIAN MARCO SCOPERTINI (esperto) Terni il 17/1/1966 In rappresentanza dell’I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Terni, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett.b), l.r. 42/1988 VERA CARDAIOLI (componente effettivo) In Direttore della sede provinciale dell’INPS di Terni caso di sua assenza o impedimento è designato Nicola Baragatti – funzionario dell’INPS) 159 In rappresentanza dell’INAIL – Ufficio Provinciale di Terni, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. c) l.r. 42/1988 Dirigente dell’Ufficio provinciale dell’INAIL di NISTRI LORENZA (componente effettivo) In caso di sua assenza o impedimento è Terni nominato FRANCIA FABIO In rappresentanza della Direzione Provinciale del Lavoro di Terni, ai sensi dell’art. 4, lett.d), l.r. 42/1988 SABATINO CHELLI (componente effettivo) In caso di sua assenza o impedimento è designato Adriano Bartolucci Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Terni 160 Commissione provinciale per l’Artigianato di Perugia ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Art. 4 della Legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Quinquennale FEBBRAIO 2013 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 2 Art. 4 (Composizione) (Funzioni) 2. Le commissioni provinciali per l’artigianato, aventi sede nei 7. Le commissioni provinciali per l’artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica capoluoghi di provincia, svolgono, ai sensi dell’art. 9 della cinque anni. legge 8 agosto 1985, n. 443, le seguenti funzioni: a) curano la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane, 8. Ciascuna commissione provinciale per l’artigianato è composta da undici membri di cui: deliberando, per il rispettivo territorio, sulle iscrizioni, a) sei membri titolari di imprese artigiane o soci artigiani di modificazioni e cancellazioni in relazione alla società, iscritte all’Albo provinciale da almeno tre anni, sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti delle designati dalle associazioni sindacali di categoria a imprese artigiane; struttura nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di b) effettuano ogni trenta mesi la revisione dell’Albo; lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella provincia e c) provvedono al rilascio dei certificati, atti e visure con un numero di iscritti pari ad almeno il dieci per cento secondo le risultanze dell’Albo delle imprese artigiane. dell’Albo provinciale; 2. Presso ciascuna commissione provinciale è istituito un servizio b) il responsabile dell’Ufficio provinciale dell’Istituto di informazione, al quale è affidato il compito di assicurare nazionale della previdenza sociale (INPS) o suo delegato; agli imprenditori artigiani il necessario supporto tecnico e c) il responsabile dell’Ufficio provinciale dell’Istituto amministrativo su tutte le problematiche attinenti al settore. nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o suo delegato; Art. 3 d) il responsabile della Direzione provinciale del lavoro o suo (Compiti) delegato; e) due esperti designati dalle associazioni sindacali di 2. Le commissioni provinciali per l’artigianato hanno inoltre il compito di: categoria a struttura nazionale firmatarie dei contratti a) concorrere a promuovere la tutela, valorizzazione e collettivi di lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella sviluppo dello artigianato; provincia e con un numero di iscritti pari ad almeno il dieci b) fornire contributi tecnici alla Regione con riferimento per cento dell’Albo provinciale. all’attività program-matoria e legislativa nel settore; 9. I componenti le commissioni provinciali per l’artigianato, di cui c) concorrere con la commissione regionale allo al comma 2, lettera a), decadono dall’incarico in caso di perdita svolgimento di indagini e rilevazioni statistiche sulle dei requisiti prescritti. attività artigiane, anche utilizzando, a tal fine, l’Albo; 10. I componenti le commissioni provinciali per l’artigianato di cui d) elaborare, anche ai fini della precedente lett. c), una al comma 2, lettere a) ed e) decadono dall’incarico in caso di relazione annuale sulla situazione dell’artigianato nel mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza territorio di competenza; giustificato motivo. e) svolgere ogni altro compito ad esse attribuito con legge. 11. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della 2. Le commissioni provinciali per l’artigianato possono Giunta regionale. organizzarsi in sezioni permanenti di lavoro con competenze Le commissioni provinciali per l’artigianato eleggono, nel proprio specifiche ed hanno la facoltà di chiamare a farne parte seno, il presidente ed il vice presidente, scegliendo quest’ultimo tra i esperti esterni a titolo consultivo. titolari di imprese artigiane o soci artigiani di società. Compensi: L’art. 29 della l.r. 42/1988, prevede per il Presidente della Commissione un gettone di presenza pari a € 77 lordi, ridotto del 30% per componenti e gli esperti esterni, fatte salve ulteriori determinazioni del combinato disposto dall’art. 1 comma 58 della legge 266/2005 e dell’art. 29 comma 1 della legge 248/2006 161 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Commissione provinciale per l’Artigianato di Perugia D.P.G.R. n. 108 del 10/05/2006 D.P.G.R. n. 19 del 29/2/2008 (Ricostituzione commissione) D.P.G.R. n. 70 del 02/09/2009 (Sostituzione componente) D.P.G.R. n. 109 del 1/12/2009 (Sostituzione componente) N. 26 del 31/05/2006 - N. 13 del 19/03/2008 N. 41 del 16/09/2009 - N. 57 del 23/12/2009 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA DI NASCITA Lettera a) designati dalla Confederazione Nazionale Artigianato MAURO BORGIA Tuoro sul Trasimeno il 25/3/1949 MARIO ROSSI Perugia il 13/8/1964 SIRO CASTELLANI Spoleto il 20/3/1956 PASQUALE TROTTOLINI Arbon (Svizzera) l’8/6/1965 Lett. b): Designati dalla Confartigianato GIANFRANCO BARLOZZI Perugia il 12/8/1949 VALTER ALUNNI BRECCOLENTI Perugia l’8/5/1943 GIANNI SMACCHI Nocera Umbra il 22/12/1959 GIANLUCA TRIBOLATI Foligno il 7/5/1967 Lett. c): in rappresentanza dell’I.N.P.S. – Direzione Provinciale RICCARDO TRAUZZOLA (in caso di assenza Gabrielli Goteri) Lett. d): in rappresentanza dell’I.N.A.I.L. ALESSANDRA LIGI (in caso di assenza Albertina Monacelli) Lett. e): in rappresentanza Direzione Provinciale del Lavoro GAETANO ARMINO (in caso di assenza Dina Musio) 162 Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio di Perugia ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni Legge regionale 30 dicembre 1998, n. 52 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Legislatura regionale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Legislatura regionale ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 2 della legge regionale n. 52/1998 Art. 1 della legge regionale n. 52/1998 Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le determinazioni delle commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. Per il proprio funzionamento le commissioni adottano un regolamento interno in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 52/1998 ed alle direttive emanate dalla Regione. Le commissioni provinciali di cui all’art. 16 della legge 22/10/1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della stessa. Art. 41 D.P.R. n. 327/2001 Nell’ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l’ultima pubblicazione ufficiale dell’istituto centrale di statistica, entro il 31/01 di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, die terreni considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. Compensi: Al Presidente ed ai componenti spetta, per ogni giornata di seduta, una indennità di presenza, pari al 50% di quella prevista dalla Legge regionale 30/03/1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, rispettivamente per il Presidente e per i componenti del Comitato regionale di controllo. Ai sensi dell’Art. 3 della L.R. n. 16/2002 concernente: “Soppressione del Comitato regionale di Controllo sugli atti degli Enti locali” gli importi delle indennità di presenza e dei rimborsi spese continuano ad applicarsi fino alla disciplina organica delle indennità relative alle nomine e designazioni di competenza della Regione. Agli stessi, in caso di missione autorizzata dal Presidente della Commissione, spetta il trattamento economico di missione pari a quello previsto per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente. Art. 41 D.P.R. n. 327/2001 In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta: a) dal Presidente della provincia, o da un suo delegato, che la presiede; b) dall’ingegnere capo dell’Ufficio tecnico erariale (attuale Agenzia del territorio), o da un suo delegato; c) dall’ingegnere capo del Genio civile (attuale Provveditorato regionale alle OO.PP.), o da un suo delegato; d) dal Presidente dell’Istituto autonomo per le case popolari della Provincia (attuale azienda territoriale per l’edilizia residenziale), o da un suo delegato; e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione; f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. 163 Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio di Perugia ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. N. 89 DEL 30/07/2010 (Costituzione) D.P.G.R. N. 109 DEL 29/10/2010 (Integrazione) D.P.G.R. N. 120 DEL 10/12/2010 (Sostitutzione componente) B.U.R. N. 38 DEL 30/07/2010 B.U.R. N. 53 DEL 17/11/2010 B.U.R. N. 61 DEL 29/12/2010 RAPPRESENTANTI ING. GIOVANNI SOLINAS CHIARA PAOLETTI ARCH. SARA BLANCO ARCH. MICHELE FARABBI GEOM. RODOLFO SCOSCIA ROBERTO MONTAGNOLI Dirigente responsabile del Servizio provinciale Pianificazione Stradale, delegato dal Presidente della Provincia di Perugia, con funzioni di Presidente Responsabile del settore servizi all’utenza dell’Agenzia del territorio – Ufficio provinciale di Perugia (ex ufficio tecnico erariale) In rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e trasporti – Provveditorato interregionale per le OO.PP. Toscana – Umbria, sede coordinata di Perugia (ex Genio Civile) Esperto in materia urbanistica e edilizia, dipendente regionale in servizio presso la Direzione regionale Ambiente, territorio e infrastrutture, designato dalla Giunta regionale Esperto in materia urbanistica e edilizia, dipendente regionale in servizio presso la Direzione regionale Ambiente, territorio e infrastrutture, designato dalla Giunta regionale Designato da Col diretti Umbria CARLA FOIANI Designata da Confederazione Italiana Agricoltori – Sede regionale dell’Umbria PAOLO ALUNNO ROSSETTI Designato da Confagricoltura Umbria 164 ENTE – ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio di Terni Legge regionale 30 dicembre 1998, n. 52 Decreto Presidente della Repubblica 08/06/2001, n. 327 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Legislatura regionale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Legislatura regionale ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 2 della legge regionale n. 52/1998 Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le determinazioni delle commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. Per il proprio funzionamento le commissioni adottano un regolamento interno in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 52/1998 ed alle direttive emanate dalla Regione. Art. 1 della legge regionale n. 52/1998 Le commissioni provinciali di cui all’art. 16 della legge 22/10/1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della stessa. Art. 41 D.P.R. n. 327/2001 Nell’ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l’ultima pubblicazione ufficiale dell’istituto centrale di statistica, entro il 31/01 di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, die terreni considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. Compensi: Al Presidente ed ai componenti spetta, per ogni giornata di seduta, una indennità di presenza, pari al 50% di quella prevista dalla Legge regionale 30/03/1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, rispettivamente per il Presidente e per i componenti del Comitato regionale di controllo. Ai sensi dell’Art. 3 della L.R. n. 16/2002 concernente: “Soppressione del Comitato regionale di Controllo sugli atti degli Enti locali” gli importi delle indennità di presenza e dei rimborsi spese continuano ad applicarsi fino alla disciplina organica delle indennità relative alle nomine e designazioni di competenza della Regione. In caso di missione autorizzata dal Presidente della Commissione, spetta il trattamento economico di missione pari a quello previsto per i dipendenti regionali con qualifica d i dirigente Art. 41 D.P.R. n. 327/2001 In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta: g) dal Presidente della provincia, o da un suo delegato, che la presiede; h) dall’ingegnere capo dell’Ufficio tecnico erariale (attuale Agenzia del territorio), o da un suo delegato; i) dall’ingegnere capo del Genio civile (attuale Provveditorato regionale alle OO.PP.), o da un suo delegato; j) dal Presidente dell’Istituto autonomo per le case popolari della Provincia (attuale azienda territoriale per l’edilizia residenziale), o da un suo delegato; k) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione; l) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. 165 Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio di Terni ENTE – ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. N. 94 DEL 12/08/2010 (ricostituzione) D.P.G.R. N. 110 DEL 29/10/2010 Integrazione) B.U.R. N. 40 DEL 01/09/2010 B.U.R. N. 53 DEL 17/11/2010 RAPPRESENTANTI DOTT. VITTORIO PIACENTI D’UBALDI Vice Presidente della Provincia di Terni con deleghe al Bilancio, Patrimonio e Urbanistica, designato, in sua vece, dal Presidente della Provincia di Terni, con funzioni di Presidente ING. RENZO TASCINI Responsabile dell’Ufficio operativo provinciale di Terni del Provveditorato interregionale per le OO.PP. Toscana-Umbria – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sede coordinata di Perugia (ex Genio Cvile), designato, in sua vece, dal Provveditore vicario GEOM. CARLO ALLEGRA Direttore Tributario dell’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Terni (ex Ufficio Tecnico Erariale), delegato, in sua vece, dal Direttore provinciale GEOM. LUIGI DIONISI Esperto in materia urbanistica e edilizia, dipendente regionale in servizio presso la Direzione regionale Ambiente, territorio e infrastrutture, designato dalla Giunta regionale GEOM. UMBERTO MORETTI Esperto in materia urbanistica e edilizia, dipendente regionale in servizio presso la Direzione regionale Ambiente, territorio e infrastrutture, designato dalla Giunta regionale ALEANO BARBAROSSA Designato da Col diretti Terni FRANCO AGOSTINI Designato da Confederazione Italiana Agricoltori – Sede regionale dell’Umbria RUFO RUFFO Designato da Confagricoltura Terni 166 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione provinciale terre incolte di Perugia L. 4 agosto 1978, n. 440 – Art. 3 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Quinquennale 30.11.2006 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 1 Art. 3 Le regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell’ambiente. Gli elementi di comparazione di cui al precedente articolo sono definiti a cura di commissioni provinciali composte: - dal capo dell’ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante, che presiede (ora Regione dell’Umbria); - da due rappresentanti dei proprietari non coltivatori; - da due rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti; - da due rappresentanti della cooperazione agricola; - da due rappresentanti dei lavoratori agricoli; - da quattro rappresentanti dei comuni o delle comunità montane su designazione dell’Associazione nazionale dei comuni italiani e dell’Unione nazionale dei comuni ed enti montani della regione interessata. I componenti la commissione di cui al comma precedente sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari nonché per i rappresentanti della cooperazione agricola e dei lavoratori agricoli, da parte delle rispettive organizzazioni sindacali, professionali e cooperative a base nazionale maggiormente rappresentative tramite le loro organizzazioni provinciali. Art. 2 Ai fini della presente legge si considerano incolte o abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie. Si considerano insufficientemente coltivate le terre le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell’ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona. Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti d’irrigazione, la comparazione ai fini di cui al …Omissis …… secondo comma del presente articolo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui. La Commissione dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle rispettive organizzazioni. Compensi: Non previsti dalla legge di riferimento. 167 Commissione provinciale terre incolte di Perugia ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 239 del 30/11/2001 D.P.G.R. n. 105 del 10.6.2004 (sostituzione) N. 26 del 23.6.2004 PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA DI NASCITA VIGNOLI CESARE - Presidente – Dirigente regionale del Servizio Bonifica e miglioramenti fondiari. PASCUCCI GIUSEPPE Componente in rappresentanza dei proprietari non Gualdo Tadino (PG) il 3.7.1955 coltivatori. MADONNA SILVANO Componente in rappresentanza dei proprietari non San Severino Marche (MC) l’11.11.1950 coltivatori. EPIFANI LUCA Componente in rappresentanza coltivatori diretti. dei proprietari Todi (PG) il 16.12.1961 dei proprietari Città di Castello (PG) il 22.10.1964 CORLIANI SAURO Componente in rappresentanza coltivatori diretti. MENGUCCI DINO Componente in rappresentanza della cooperazione Senigallia (AN) il 7.5.1943 agricola. GORACCI BARBARA Componente in rappresentanza della cooperazione Perugia l’8.4.1969 agricola (D.P.G.R. n. 105 del 10.6.2004) CORDOANO GIUSEPPE Componente agricoli. in rappresentanza dei lavoratori Acquaformosa (CS) l’11.10.1967 dei lavoratori Perugia (PG) l’8.4.1949 CAMPANI LUCIANO Componente agricoli. in rappresentanza PAGGI ALVARO Componente in rappresentanza dei Comuni e delle Foligno (PG) il 20.4.1955 Comunità Montane. BONIFAZI MEFFE CARLO Componente in rappresentanza dei Comuni e delle Spoleto (PG) il 21.12.1950 Comunità Montane. DECENTI LIBERO Componente in rappresentanza dei Comuni e delle Città di Castello (PG) l’11.7.1955 Comunità Montane. MONTAGNOLI LOUISI Componente in rappresentanza dei Comuni e delle Sedan (Francia) il 26.6.1959 Comunità Montane. 168 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Commissione provinciale terre incolte di Terni Legge 4 agosto 1978, n. 440 GIUNTA REGIONALE Quinquennale 21 gennaio 2007 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 1 Art. 3 Le regioni, ferme restando le competenze delle province Gli elementi di comparazione di cui al precedente articolo autonome di Trento e Bolzano, provvedono ad emanare sono definiti a cura di commissioni provinciali composte: norme di attuazione secondo i principi e i criteri stabiliti - dal capo dell’ispettorato agrario provinciale o dalla presente legge per il recupero produttivo delle da un suo rappresentante, che presiede (ora terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, Regione dell’Umbria); - da due rappresentanti dei proprietari non anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell’ambiente. coltivatori; - da due rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti; Art. 2 Ai fini della presente legge si considerano incolte o - da due rappresentanti della cooperazione abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non agricola; siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno - da due rappresentanti dei lavoratori agricoli; due annate agrarie. - da quattro rappresentanti dei comuni o delle Si considerano insufficientemente coltivate le terre le cui comunità montane su designazione produzioni ordinarie, unitarie medie, dell’ultimo triennio dell’Associazione nazionale dei comuni italiani e non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute, dell’Unione nazionale dei comuni ed enti per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni montani della regione interessata. della zona censuaria, con le stesse caratteristiche I componenti la commissione di cui al comma precedente sono catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della nominati dal Presidente della Giunta regionale su zona. designazione, per i rappresentanti delle categorie dei Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da proprietari nonché per i rappresentanti della cooperazione impianti d’irrigazione, la comparazione ai fini di cui al agricola e dei lavoratori agricoli, da parte delle rispettive secondo comma del presente articolo è effettuata con le organizzazioni sindacali, professionali e cooperative a base produzioni unitarie dei terreni irrigui. nazionale maggiormente rappresentative tramite le loro organizzazioni provinciali. …Omissis …… La Commissione dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle rispettive organizzazioni. Compensi: Non previsti dalla legge di riferimento. 169 ENTE - ISTITUZIONE Commissione provinciale terre incolte di Terni ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. n. 8 del 21.1.2002 N. 6 del 6.2.2002 RAPPRESENTANTI VIGNOLI CESARE - Presidente – Dirigente regionale del miglioramenti fondiari. Servizio Bonifica e BICCHI ALFIO Componente in rappresentanza dei proprietari coltivatori diretti. LONGARI FRANCESCO Componente in rappresentanza dei proprietari coltivatori diretti. BETTI SAURO Componente in rappresentanza della cooperazione agricola. MALACCHIA GIOVANNI Componente in rappresentanza della cooperazione agricola. BOTONDI GUIDO Componente in rappresentanza dei lavoratori agricoli. PORRINI ALDO Componente in rappresentanza dei lavoratori agricoli. ATTANASI DIAMANTE Componente in rappresentanza dei Comuni e delle Comunità Montane. CIRIBUCO SILVANO Componente in rappresentanza dei Comuni e delle Comunità Montane. GOLFIERI MAURO Componente in rappresentanza dei Comuni e delle Comunità Montane. ROTTI RICCARDO Componente in rappresentanza dei Comuni e delle Comunità Montane. 170 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Perugia Art. 80 T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931; artt. 141, 142, 143 e 144 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635; D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Triennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO 2008-2010 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE La Commissione permanente di vigilanza verifica la solidità e la sicurezza dell’edificio in cui è prevista l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. E’ istituita in ogni provincia una Commissione di vigilanza nominata ogni anno dal Prefetto, che la presiede. Ne fanno parte il Questore; il Comandante dei Vigili del fuoco; un esperto in elettronica designato congiuntamente, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali istituite nella provincia; un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute; il Sindaco del comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo, un rappresentante della Regione dell’Umbria e un rappresentante designato da ciascuna Azienda Sanitaria Locale istituita nella provincia. La Commissione, inoltre: - dà parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali di pubblico spettacolo, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; - verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni; - controlla con frequenza se vengono osservate le norme e le cautele imposte; se i meccanismi di sicurezza funzionino Può essere aggregato, ove occorra, un esperto in regolarmente, suggerendo gli eventuali acustica. provvedimenti. Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, Per l’esercizio di questo controllo fuori del questo è sostituito da chi ne fa le veci o da altro capoluogo della provincia, la Commissione espressamente designato. delega il Sindaco del Comune nel quale trovasi il locale da visitare, l’ufficiale sanitario e il comandante dei vigili del fuoco o, in mancanza, altro tecnico del luogo. Compensi: Non previsti. Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall’Autorità o dall’interessato. 171 Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Perugia ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. n. 174 del 01/06/2005 D.P.G.R. n. 84 del 19.06.2007 N. 27 del 22/06/2005 N. 30 del 04/07/2007 RAPPRESENTANTI PAOLO FELICI - Membro effettivo ANDREA AMANTINI - Membro supplente CARMEN FERNANDEZ LECLERC Membro supplente - FEDERICO MARANI - Membro supplente 172 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Terni Art. 80 T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931; artt. 141, 142, 143 e 144 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635; D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Triennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO 2008/2010 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE La Commissione permanente di vigilanza verifica la solidità e la sicurezza dell’edificio in cui è prevista l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. E’ istituita in ogni provincia una Commissione di vigilanza nominata ogni anno dal Prefetto, che la presiede. Ne fanno parte il Questore; il Comandante dei Vigili del fuoco; un esperto in elettronica designato congiuntamente, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali istituite nella provincia; un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute; il Sindaco del comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo, un rappresentante della Regione dell’Umbria e un rappresentante designato da ciascuna Azienda Sanitaria Locale istituita nella provincia. La Commissione, inoltre: - dà parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali di pubblico spettacolo, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; - verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni; - controlla con frequenza se vengono osservate le norme e le cautele imposte; se i meccanismi di sicurezza funzionano Può essere aggregato, ove occorra, un esperto in regolarmente, suggerendo gli eventuali acustica. provvedimenti. Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, Per l’esercizio di questo controllo fuori del questo è sostituito da chi ne fa le veci o da altro capoluogo della provincia, la Commissione espressamente designato. delega il Sindaco del Comune nel quale trovasi il locale da visitare, l’ufficiale sanitario e il comandante dei vigili del fuoco o, in mancanza, altro tecnico del luogo. Compensi: Non previsti. Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall’Autorità o dall’interessato. 173 Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Terni ENTE – ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. n. 116 del 06/04/2005 D.P.G.R. n. 94 del 16/07/2007 (sostituzione membro) D.P.G.R. n. 71 del 21/7/2008 N. 21 del 11/05/2005 N. 34 del 01/08/2007 N. 36 del 06/08/2008 RAPPRESENTANTI PATRIZIA MACALUSO – Membro effettivo DANILO MANCIUCCA - membro supplente 174 ENTE – ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione regionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto Legge 8 agosto 1991, n. 264, modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11 Circolare del Ministero dei Trasporti e della navigazione n. 111 del 29 ottobre 1997 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPOSIZIONE Art. 5 Attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 1. L’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale e composte da: a) da un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni; c) un rappresentante del comitato regionale per l’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, designato dal Presidente del comitato fra i componenti; d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club. Compensi: Per ogni seduta di esame è corrisposto un gettone di presenza di € 51,65 al lordo delle ritenute di legge. (Deliberazione G.R. n. 2124/97). 175 ENTE – ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Commissione regionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto D.P.G.R. n. 139 del 21/07/2000 D.P.G.R. n. 145 del 20/07/2001 D.P.G.R. n. 314 del 12/11/2002 D.P.G.R. n. 316 del 14/11/2002 N. 41 del 02/08/2000 N. 38 del 08/08/2001 N. 51 del 27/11/2002 RAPPRESENTANTI NATALI GIORDANO - membro effettivo con Designato dal Ministero dei Trasporti e della funzioni di Presidente, in sostituzione dell’ing. Navigazione Imbrici Andrea Rappresentante del Ministero dei Trasporti e della DEFAZIO ANTONIO - Presidente supplente Navigazione CRISTALLINI CLAUDIO - membro effettivo In sostituzione del Rag. Melchiorre Romeo SCALFATI MARIO - membro supplente Designato dal Ministero delle Finanze, Direzione generale delle Entrate per l’Umbria, sede di Perugia. In rappresentanza del Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate per l’Umbria MONACHETTI RAUL - membro effettivo Rappresentante del Ministero della Marina Mercantile CECCACCI LUCIANO - membro supplente In sostituzione del C.V. Eduardo Orrera Designato dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto Ancona BONIFAZI ILDO Rappresentante dell’Automobile Club - membro effettivo ABBOZZO MARIA ELENA - membro supplente In sostituzione del Dott. Giuseppe Pianura Rappresentante dell’Automobile Club d’Italia NERI LUIGINO - membro effettivo Rappresentate della FEDERTAL – Federazione titolari agenzie d’Italia ROSSI PAOLO - membro supplente Rappresentate della FEDERTAL – Federazione titolari agenzie d’Italia SPINUCCI MARIO - membro effettivo Rappresentante dell’UNASCA – Unione nazionale autoscuole studi consulenza automobilistica BONIFAZI ELVIRA - membro supplente Rappresentante dell’UNASCA – Unione nazionale autoscuole studi consulenza automobilistica SPINALBELLI ALDO - membro effettivo Rappresentante del Comitato regionale per l’Albo degli autotrasportatori di cose per conto proprio SEMI DANI - membro effettivo Rappresentante del Comitato regionale per l’Albo degli autotrasportatori di cose per conto proprio 176 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione regionale omologazione degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli Reg. CE n. 2200/96 – 103/2004 D.M. 25/5/2004 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Non indicato DURATA IN CARICA ORGANO Non indicati ESTREMI PROVVEDIMENTO DELIB. G.R. N. 1568 DEL 29/09/2005 D.P.G.R. n. 271 del 13.10.2005 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 45 del 26.10.2005 RAPPRESENTANTI CURI ENRICO – Presidente Dirigente del Servizio Credito Agrario, Controlli Esterni, Garanzia delle produzioni della Direzione Regionale Attività Produttive - HOLL ALVARO – membro della Sezione Servizio Credito Agrario, Controlli Esterni, Garanzia Calamità naturali, garanzia delle produzioni delle produzioni della Direzione Regionale Attività agricole e sanzioni Amministrative Produttive Servizio Credito Agrario, Controlli Esterni, Garanzia GAGLIARDONI ALDO membro della Sezione Calamità naturali, delle produzioni della Direzione Regionale Attività garanzia delle produzioni agricole e sanzioni Produttive Amministrative 177 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione regionale per la tassidermia Art. 4 del Regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 14 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO LEGISLATURA ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 1 Art. 4 (Definizione dell’attività) (Commissione regionale per la tassidermia ) Ai fini del presente regolamento si intende per tassidermia l’insieme di adeguate e specifiche tecniche che, rispettando l’aspetto esteriore, conserva la pelle dei vertebrati e di altre classi zoologiche per fini scientifici didattici ed amatoriali nonché la preparazione in osso dei trofei 1. E’ istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale per la tassidermia presieduta da un dirigente regionale e composta da un funzionario del settore programmazione faunistica della Giunta regionale e da tre esperti di cui uno in rappresentanza della categoria dei tassidermisti che provvede al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della tassidermia. Compensi: Non previsti 178 ENTE - ISTITUZIONE Commissione regionale per la tassidermia ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. n. 5 del 09/01/1998 (costituzione Commissione) D.P.G.R. N. 1 DELL’8/1/2007 (sostituzione componente) N. 5 del 31/01/2007 RAPPRESENTANTI PORCACCHIA CLAUDIO (Presidente) Dirigente regionale GHETTI LUCIA (Componente) Funzionario settore programmazione faunistica della Giunta regionale VELATTA FRANCESCO (Componente esperto) MAGRINI MAURO MALLONE LUIGI (Componente esperto) (Componente esperto) Designato dall’Associazione tassidermisti italiani 179 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione regionale per l’Agriturismo L.r. 28/1997 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Quinquennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Novembre 2010 ATTRIBUZIONE E COMPITI Art. 8 L'elenco è tenuto da una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale previa delibera della stessa. La commissione dura in carica 5 anni. Spetta alla commissione la valutazione dell'idoneità dell'azienda agricola all'esercizio dell'attività agrituristica, la determinazione del tempo massimo per lo svolgimento dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola sulla base delle tabelle di conversione previste all'art. 6 e la verifica circa l'idoneità dei richiedenti in osservanza di quanto previsto ai commi 3 e 4, dell'art. 6, della legge 5 dicembre 1985, n. 730. La commissione si avvale per le funzioni di segreteria e per l'istruttoria delle domande, della competente struttura della Giunta regionale operante nella materia dell'agricoltura. La commissione provvede d'ufficio, ogni tre anni alla revisione dell'elenco al fine della verifica della permanenza dei requisiti in capo ai singoli operatori iscritti. Il mancato inizio dell'attività entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco regionale di cui al comma 1. COMPOSIZIONE Art. 8 La commissione ha sede presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura ed è costituita: a) da un membro della Giunta regionale o da un suo delegato che la presiede; b) da due funzionari regionali appartenenti alla struttura operante nella materia dell'agricoltura e da due del turismo; c) da un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale. Compensi: Ai componenti la commissione estranei all'amministrazione regionale spetta un gettone di presenza di lire 100.000 lorde per ciascuna giornata di seduta 180 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Commissione regionale per l’Agriturismo D.P.G.R. n. 285 del 7.11.2005 N. 49 del 23.11.2005 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA DI NASCITA ASSESSORE AGRICOLTURA E FORESTE O SUO DELEGATO - PRESIDENTE BRUNO MONALDI PAOLO CUCCHIARI PIERA SENSI Direzione regionale Attività produttive – Servizio Bonifica e miglioramenti fondiari della Regione Direzione regionale Attività produttive – Servizio Bonifica e miglioramenti fondiari della Regione Direzione regionale Cultura, Turismo, Istruzione, Formazione e Lavoro – Servizio Turismo della regione MARIA LUNGHI Agenzia di Promozione turistica dell’Umbria LUCA EPIFANI Associazione Terranostra ANTONIO SPOSICCHI Associazione Turismo verde CRISTIANO CASAGRANDE Associazione Agriturist 181 Commissione regionale per l’Artigianato ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Art. 22 e 23 legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni. ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Quinquennale 06/05/2014 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE CAPO III - COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO Art. 23 (sostituito dall’art. 21 della l.r. n. 9 del 01/04/1996, e dall’art.3, comma 1 e 2 della l.r. n. 15 del 2 agosto 2002) Art. 22 (Funzioni) (Composizione) 1.11. La commissione regionale per l’artigianato è costituita con decreto 1. La commissione regionale per l’artigianato, che ha sede presso del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da: la Regione, svolge le seguenti funzioni: a) decide sui ricorsi proposti contro le decisioni delle a) i presidenti delle commissioni provinciali per l’artigianato; commissioni provinciali secondo quanto previsto dal quinto b) tre rappresentanti della Regione, designati dal Consiglio comma dell’art. 7, penultimo comma della legge 8 agosto 1985, regionale con voto limitato a due esperti, in materia giuridica ed amministrativa n. 443; b) collabora quale organo tecnico - consultivo con la c) cinque esperti designati dalle associazioni sindacali di categoria Regione in merito ai problemi dell’artigianato all’organizzazione a struttura nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, più ed al funzionamento delle commissioni provinciali per rappresentative a livello regionale, regolarmente costituite ed l’artigianatoed esprime pareri sugli atti di programmazione e operanti nella regione con un numero di iscritti pari ad almeno il dieci per cento delle imprese iscritte agli albi provinciali. legislazione regionale in materia; c) promuove, nell’ambito della programmazione regionale, indagini e rilevazioni statistiche, nonché fornisce 2. 2. I componenti la commissione regionale per l’artigianato eleggono documentazioni ed informazioni sulle attività interessanti nel proprio seno il presidente e il vicepresidente. l’artigianato, in collaborazione con le commissioni provinciali per l’artigianato; 3. Per la decadenza dei componenti la commissione regionale di cui d) propone, in collaborazione con le commissioni alle lett. b) e c) del comma 1 si applicano le disposizioni di cui provinciali, iniziative volte allo sviluppo, valorizzazione e tutela all’art. 4 commi 3 e 4. dell’artigianato; e) provvede alla elaborazione e alla pubblicazione della relazione generale annuale sulla situazione dell’artigianato nella regione, sulla base degli elementi forniti dalle singole commissioni provinciali; f) coordina il procedimento di revisione degli albi, di competenza delle commissioni provinciali; g) svolge ogni altro compito che sia ad essa attribuito dalle leggi. 2. La Commissione regionale per l’artigianato può organizzarsi in sezioni permanenti di lavoro, con competenze specifiche ed ha facoltà di chiamare a farne parte esperti a titolo consultivo. Compensi: Al Presidente della Commissione spetta un gettone di presenza di € 77,00 lordi per ogni giornata di seduta. Ai componenti ed agli esperti esterni spetta un gettone di presenza pari al 70% di quello previsto per il Presidente. Ai componenti residenti in comuni diversi da quello ove hanno luogo le sedute è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio. Ai componenti incaricati di effettuare accertamenti o sopralluoghi in comuni diversi da quello di residenza è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nonché l’indennità di missione. (Art. 29 della legge regionale n. 42 del 1988 e successive modificazioni). 182 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO Commissione regionale per l’Artigianato D.P.G.R. N. 34 del 06/05/2009 Ricostituzione) D.P.G.R. N. 113 del 03/12/2009 (Integrazione) D.P.G.R. N. 24 del 23/02/2010 (Sostituzione componente) N. 23 DEL 20/05/2009 N. 57 DEL 23/12/2009 N. 11 DEL 10/03/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI PRESIDENTE PRO COMMISSIONE ARTIGIANATO DI PERUGIA PRESIDENTE PRO COMMISSIONE ARTIGIANATO DI TERNI LUOGO E DATA DI NASCITA TEMPORE PROVINCIALE TEMPORE PROVINCIALE CERQUAGLIA ALBERTO Terni il 05/11/1948 BOVA SERGIO S. Caterina dello Jonio (CZ) il 18/07/1965 CANDOLFI LEONARDO Perugia il 20/09/1951 LILLOCCI GIOVANNI Assisi il 25/08/1956 VITTORI LUCIANO Terni il 12/10/1946 RIBICHINI VALERIO Componente designato dal Consiglio regionale MEOZZI ALESSANDRO Componente designato dal Consiglio regionale MORELLI ANGELO Componente designato dal Consiglio regionale 183 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA ORGANO Commissione regionale per l’Educazione Continua in Medicina e per la Salute D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni GIUNTA REGIONALE Triennale 31.12.2005 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE La Commissione regionale per la formazione continua in medicina e per la salute si articola in gruppi di lavoro ed assicura il supporto tecnico scientifico alla Regione dell’Umbria per quanto riguarda la formazione continua degli operatori del servizio sanitario regionale e consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del Decreto 502/92, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La Commissione per lo svolgimento dei propri compiti si avvale del supporto logistico e segretariale del servizio IV della Direzione regionale sanità e servizi sociali La Commissione è composta da otto esperti, oltre il Presidente, individuati in base alle competenze nelle scienze della formazione e nei campi di interesse specifico dell’assistenza sanitaria e della sanità pubblica e nomina con provvedimento della Giunta regionale. Compensi: Ai componenti verrà corrisposto, per ogni seduta, un compenso di euro 35.00 più il rimborso delle spese di viaggio, se dovute, secondo la normativa vigente in materia 184 Commissione regionale per l’Educazione Continua in Medicina e per la Salute ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTI PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. n. 296 del 4/12/ 2003 (nomina componenti) B.U.R. n.53 del 17.12.2003) D.P.G.R. n. 39 del 12 marzo 2004 (sostituzione componenti B.U.R. n. 12 del 24.3.2004) RAPPRESENTANTI DE SALVO DOMENICO (Presidente) PUXEDDU ADOLFO BRIZIARELLI LAMBERTO SALVATO ROSARIO LILLI ALFONSO GOLETTI MAURO * BRINCHI MARINA * GIORGETTI FRANCESCO ROSSI ALESSANDRO FIORUCCI OSCAR ROSSI AVIANO 185 Commissione Regionale Tripartita ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Art.6 – comma settimo – l.r. 41/1998 e successive modificazioni ed integrazioni ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO triennale Aprile 2007 SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE COMPOSIZIONE Art. 6 Art. 6 1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali, è istituita la Commissione regionale tripartita come sede concertativa di progettazione, proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro e della formazione di competenza regionale. 2. La commissione esercita le funzioni già di competenza della commissione regionale per l’impiego. 3. La Giunta regionale determina le funzioni e i compiti che, per la loro più efficace gestione, possono essere affidati alle commissioni provinciali tripartite 1. La commissione è composta da: a) assessore regionale competente o suo delegato, che la presiede; b) n. 7 componenti effettivi e 7 supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale; c) n. 7 componenti effettivi e 7 supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale; d) il consigliere di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125; e) n. 1 componente effettivo e n. 1 supplente in rappresentanza di ciascuna provincia. 1.bis Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti, il Direttore generale della Direzione scolastica regionale, il Rettore dell’Università degli studi di Perugia, il Rettore dell’Università italiana per stranieri di Perugia ed i Presidenti delle Camere di commercio di Perugia e Terni. La Commissione dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Compensi: non indicati 186 Commissione Regionale Tripartita ENTE – ISTITUZIONE D.P.G.R. n. 85 del 30/04/2004 (Costituzione) D.P.G.R. n. 226 del 3 agosto 2005 (sostituzione membro) D.P.G.R. n. 91 del 18 aprile 2006 (sostituzione membro) D.P.G.R. n. 228 dell’11/12/2006 (sostituzione membri) – ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI Assessore protempore al lavoro – Presidente Dirigente Servizio Politiche Attive Lavoro – delegato del Presidente ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI CGIL: VENTURINI PATRIZIA - effettivo CRESCIONI CIPRIANO effettivo MIRIAMO SERGIO supplente CIABUCCHI TIZIANA supplente TODARO FRANCO supplente CISL: BOLOGNINI GIUSEPPE effettivo CHIAPPINI FALIERO effettivo CIANI GIOVANNI supplente SBARRA ULDERICO supplente UIL: SILVESTRI ROBERTO effettivo NARDI GABRIELE supplente 187 UGL: ENZO SACCOMANNI effettivo STEFANO DURANTI Supplente ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO CONFAGRICOLTURA: MONACELLI ALFREDO Effettivo CASAGRANDE CRISTIANO Supplente CONFINDUSTRIA UMBRIA ARATA ALBERTO Effettivo CARI ALBERTO Supplente CONFCOMMERCIO (settore turismo) FIORITI ROLANDO Effettivo GARGAGLIA VASCO Supplente CONFCOMMERCIO (settore commercio): STAFISSO STEFANO Effettivo MENICOCCI LUCA Supplente CNA: ARCELLI PAOLO effettivo BOVA SERGIO supplente ABI: CICOGNA MARCO effettivo 188 LEGA COOPERATIVE: BRACCALENTI PIO effettivo MICAELA BACCARELLI supplente CONSIGLIERE DI PARITA’: TOSCHI MARINA effettiva ROSSI LUCIA supplente PROVINCIA DI PERUGIA: ASS. GIULIANO GRANOCCHIA effettivo ADRIANO BEI Supplente PROVINCIA DI TERNI: ASS. MASSARELLI DONATELLA effettivo FOGLIANO FRANCO supplente 189 ENTE – ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Commissione tecnica provinciale di Perugia per le sostanze esplodenti R.D. 18 giugno 1931, n. 773 R.D. 6 maggio 1940, n. 635 GIUNTA REGIONALE Quinquennale 25.9.2005 (Decreto prefettizio) ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 49 del R.D. n. 773/1931 Art. 89 del R.D. n. 635/1940 La Commissione tecnica provinciale è composta: Una Commissione tecnica, nominata dal Prefetto, - da un ufficiale del regio esercito o della regia marina o della regia aeronautica; determina le condizioni alle quali debbono soddisfare dal comandante provinciale dei vigili del fuoco; i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di - da un ingegnere dell’Ufficio tecnico di finanza o del materie esplodenti. genio civile, o delle miniere, competente in materia di esplosivi; - da un funzionario di pubblica sicurezza. Art. 2 - comma 2 - del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 Quando la Commissione deve dare il suo parere per il rilascio della licenza di “fochino” è integrata con due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e l’altro in medicina. N.B.: In relazione alla designazione dell’Ingegnere dell’Ufficio tecnico di finanza o del genio civile o delle miniere, atteso che le competenze del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, Direzione Generale dell’Energia e delle risorse Finanziarie, Corpo delle Miniere, Distretto Minerario di Roma, ai sensi della legge 15 marzo 1987, 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono state trasferite alle Regioni a far data dal 21 febbraio 2001, spetta alla Giunta regionale provvedere alla designazione. Compensi: Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico di chi domanda la licenza (Art. 49 – comma 2 – del R.D. n. 773/1931). 190 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Commissione tecnica provinciale di Perugia per le sostanze esplodenti D.P.G.R. n. 167 del 20.8.2001 N. 42 del 5.9.2001 Decreto del Prefetto di Perugia in data 25.9.2001- prot. n. 495/Gab. RAPPRESENTANTI MICHELE CENCI PADELLA SIMONE LUOGO E DATA DI NASCITA - membro effettivo Perugia, (PG) il 14.1.1973 - membro supplente Perugia (PG) il 20.5.1971 191 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ESTREMI PROVVEDIMENTO ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Commissione tecnica centrale del libro Genealogico del Cavallo Agricolo Italiano T.P.R. Disciplinare approvato con D.M. 23499/03 – art. 4 D.P.G.R. 108 del 9.08.2007-Pubblicazione BUR n. 38 del 29/8/2007 GIUNTA REGIONALE Triennale 2009 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Ai sensi dell’art. 9 della legge 29/06/1929, n. 1366 e delle disposizioni di cui all’art. 71 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, è istituito il Libro Genealogico del cavallo di razza agricola italiana da tiro pesante gestito dall’Associazione Nazionale allevatori del cavallo italiano da tiro pesante rapido. Il libro genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento selettivo della razza, ed ha pertanto la finalità di valorizzare la produzione sia sul piano tecnico che economico. Inoltre ha lo scopo di conservare il Cavallo da tiro pesante rapido, di favorirne con la selezione il miglioramento e di promuovere la valorizzazione economica attraverso la produzione di carne a basso costo. Allo svolgimento delle attività del libro l’associazione provvede anche mediante la Commissione Tecnica Centrale. La Commissione studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento della razza e propone eventuali modifiche al disciplinare del libro genealogico. Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte: 1. un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dei servizi zootecnici; 2. 3 rappresentanti degli allevatori nominati dall’Associazione Nazionale di razza; 3. 3 funzionari tecnici esperti in ippicoltura, rappresentanti degli assessorati delle Regioni nelle quali la razza abbia maggiore consistenza di soggetti iscritti al libro (la nomina di tali funzionari è fatta dai rispettivi assessorati regionali dell’agricoltura); 4. il Presidente dell’Associazione nazionale di razza; 5. 1 esperto di zootecnica nominato dal Ministero delle Politiche agricole e forestali su proposta dell’Associazione nazionale di razza; 6. 1 rappresentante del Ministero della Sanità – servizi veterinari – nominato dallo stesso Ministero; 7. 1 rappresentante dell’Associazione italiana allevatori; partecipa con diritto di voto alle riunioni della Commissione il funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare. Il Direttore dell’associazione Nazionale di razza partecipa alle riunioni della Commissione con funzioni di segretario. I componenti della Commissione Tecnica restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA DI NASCITA BONANATA VINCENZO Potenza, il 21.5.1950 Compensi: La carica è a titolo gratuito 192 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione Tecnica Provinciale Contratti Agrari di Perugia Legge 3 maggio 1982, n. 203 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Sei anni 11 aprile 2008 ATTRIBUZIONI E COMPITI Art. 10 Procedura per la determinazione dell’equo canone COMPOSIZIONE Art. 11 Composizione delle Commissioni tecniche provinciali La commissione tecnica provinciale determina, entro il 31 agosto di ogni …Omissis… anno, coefficienti di adeguamento dei canoni, in aumento o in Le Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le Province autonome di diminuzione, tenuto conto dei criteri previsti dall’articolo precedente Trento e Bolzano esercitano le funzioni di cui al comma precedente nonché del mutamento di valore della lira secondo gli indici ISTAT per i avvalendosi delle Commissioni tecniche provinciali composte: prezzi alla produzione dei prodotto agricoli. dal capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura o da un suo rappresentante; (l’Ispettorato in parola è stato soppresso e le sue funzioni Almeno tre mesi prima del termine indicato dal primo capoverso sono state attribuite al Servizio bonifiche e miglioramenti fondiari della dell’articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 (6), come modificato Regione dell’Umbria); dall’articolo 9 della presente legge, i presidenti delle commissioni da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici tecniche provinciali di ogni singola regione si riuniscono, sotto la ed affittuari coltivatori diretti; presidenza del presidente della Giunta regionale, o di un suo delegato, al da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ed fine di studiare criteri tendenti ad evitare nella Regione sperequazioni tra affittuari non coltivatori diretti; da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti; zone omogenee. da un rappresentante di affittuari non coltivatori diretti; da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici ed uno dalla organizzazione degli affittuari. I componenti la Commissione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su designazione, per i rappresentati delle categorie dei proprietari e degli affittuari, da parte delle rispettive organizzazioni professionali a base nazionale maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali. …Omissis… Le designazioni da parte delle organizzazioni professionali debbono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta gironi dalla richiesta. La Commissione tecnica provinciale resta in carica sei anni. Il Presidente della Giunta regionale deve costituire le Commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge entro i tre mesi successivi alla scadenza del mandato. In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, provvede il Presidente della Regione, nominando, oltre ai rappresentanti designati, anche gli altri membri della Commissione in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie secondo quanto previsto dal secondo comma. 8. In caso di ritardo o di mancata costituzione della Commissione, provvede il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni, con proprio motivato provvedimento. Compensi: Ai membri estranei all’Amministrazione regionale è corrisposto un gettone di presenza di € 10, 33 per ogni riunione, oltre al rimborso delle spese di viaggio. 193 Commissione Tecnica Provinciale Contratti Agrari di Perugia ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. n. 62 dell’11.4.2002 N. 18 del 24.4.2002 RAPPRESENTANTI VIGNOLI CESARE Presidente – Dirigente regionale del Servizio e bonifica e miglioramenti fondiari, in sostituzione del Capo Ispettorato provinciale dell’agricoltura. CIRI ANTONIO MARIA Membro, designato dalla Confagricoltura – in rappresentanza dei proprietari che affittano a coltivatori diretti. GNONI MAVARELLI ANTONIO Membro, designato dalla Confagricoltura – in rappresentanza dei proprietari che affittano a coltivatori diretti. ROTI MARIA PAOLA Membro, designata dalla Confagricoltura – in rappresentanza dei proprietari che affittano a coltivatori diretti. CASAGRANDRE ALFIO Membro, designato dalla Confederazione Italiana Agricoltori – in rappresentanza dei proprietari che affittano a coltivatori diretti. NOCCA MASSIMO Membro, designato dalla Confederazione Italiana Agricoltori – in rappresentanza dei proprietari che affittano a coltivatori non diretti. MARINI PALMIRO Membro, designato dalla Confederazione Italiana Agricoltori – in rappresentanza degli affittuari coltivatori diretti. PAOLUCCI GIUSEPPE Membro, designato dalla Coldiretti – in rappresentanza degli affittuari coltivatori diretti. ALESSANDRETTI WILLIAM Membro, designato dalla Coldiretti – in rappresentanza degli affittuari coltivatori diretti. RAVAGLIA MASSIMO Membro, designato dalla Coldiretti – in rappresentanza degli affittuari coltivatori diretti. CALLEGARI ROSANNA Membro, designata dalla Confagricoltura – in rappresentanza degli affittuari non coltivatori diretti. GIAPPICHINI GIAN MARIA Membro, designato dalla Coldiretti – in qualità di esperto in materia agraria. FACCHINI STEFANO Membro, designato dalla Confederazione Italiana Agricoltori – in qualità di esperto in materia agraria. 194 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione Tecnica Provinciale Contratti Agrari di Terni Legge 3 maggio 1982, n. 203 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Sei anni 11 aprile 2008 ATTRIBUZIONI E COMPITI Art. 10 Procedura per la determinazione dell’equo canone COMPOSIZIONE Art. 11 Composizione delle Commissioni tecniche provinciali La commissione tecnica provinciale determina, entro il 31 agosto di ogni …Omissis… anno, coefficienti di adeguamento dei canoni, in aumento o in Le Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le Province autonome di diminuzione, tenuto conto dei criteri previsti dall’articolo precedente Trento e Bolzano esercitano le funzioni di cui al comma precedente nonché del mutamento di valore della lira secondo gli indici ISTAT per i avvalendosi delle Commissioni tecniche provinciali composte: prezzi alla produzione dei prodotto agricoli. dal capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura o da un suo rappresentante; (l’Ispettorato in parola è stato soppresso e le sue funzioni Almeno tre mesi prima del termine indicato dal primo capoverso sono state attribuite al Servizio bonifiche e miglioramenti fondiari della dell’articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 (6), come modificato Regione dell’Umbria); dall’articolo 9 della presente legge, i presidenti delle commissioni da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici tecniche provinciali di ogni singola regione si riuniscono, sotto la ed affittuari coltivatori diretti; presidenza del presidente della Giunta regionale, o di un suo delegato, al da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ed fine di studiare criteri tendenti ad evitare nella Regione sperequazioni tra affittuari non coltivatori diretti; da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti; zone omogenee. da un rappresentante di affittuari non coltivatori diretti; da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici ed uno dalla organizzazione degli affittuari. I componenti la Commissione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su designazione, per i rappresentati delle categorie dei proprietari e degli affittuari, da parte delle rispettive organizzazioni professionali a base nazionale maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali. …Omissis… Le designazioni da parte delle organizzazioni professionali debbono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta gironi dalla richiesta. La Commissione tecnica provinciale resta in carica sei anni. Il Presidente della Giunta regionale deve costituire le Commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge entro i tre mesi successivi alla scadenza del mandato. In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, provvede il Presidente della Regione, nominando, oltre ai rappresentanti designati, anche gli altri membri della Commissione in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie secondo quanto previsto dal secondo comma. 8. In caso di ritardo o di mancata costituzione della Commissione, provvede il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni, con proprio motivato provvedimento. Compensi: Ai membri estranei all’Amministrazione regionale è corrisposto un gettone di presenza di € 10, 33 per ogni riunione, oltre al rimborso delle spese di viaggio. 195 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Commissione Tecnica Provinciale Contratti Agrari di Terni D.P.G.R. n. 62 dell’11.4.2002 N. 18 del 24.4.2002 RAPPRESENTANTI VIGNOLI CESARE Presidente – Dirigente del Servizio e bonifica e miglioramenti fondiari, in sostituzione del capo Ispettorato provinciale dell’agricoltura. FIENI MARCELLA Membro, designata dalla Confederazione Italiana Agricoltori – in rappresentanza dei proprietari che affittano a coltivatori diretti. DONATELLI PIETRO Membro, designato dalla Confagricoltura – in rappresentanza dei proprietari che affittano a coltivatori diretti. PIACENTINI COSTANTINO Membro, designato dalla Confagricoltura – in rappresentanza dei proprietari che affittano a coltivatori diretti. D’ANNIBALE MARIA SOLE Membro, designata dalla Confagricolura – in rappresentanza dei proprietari che affittano a coltivatori diretti. ANTONIELLA ANTONIETTA Membro, designata dalla Confederazione Italiana Agricoltori – in rappresentanza dei proprietari che affittano a coltivatori non diretti. AGOSTINI FRANCO Membro, designato dalla Confederazione Italiana Agricoltori – in rappresentanza degli affittuari coltivatori diretti BERNARDI GIACOMO Membro, designato dalla Coldiretti – in rappresentanza degli affittuari coltivatori diretti. VITI FABIO Membro, designato dalla Coldiretti – in rappresentanza degli affittuari coltivatori diretti. LOTTI MARIO Membro, designato dalla Coldiretti – in rappresentanza degli affittuari coltivatori diretti. RUFO RUFFO Membro, designato dalla Confagricolura - in rappresentanza degli affittuari non coltivatori diretti. MARI GABRIELE Membro, designato dalla Confederazione Italiana Agricoltori – in qualità di esperto in materia agraria. PICCIONI PIETRO Membro, designato dalla Coldiretti – in qualità di esperto in materia agraria. 196 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO Commissione tecnica regionale per le prestazioni di assistenza protesica Legge 23/12/1978, n. 833 - D.M. 27 agosto 1999 n. 332 GIUNTA REGIONALE Biennale SCADENZA MANDATO DELL’ORGANO ATTRIBUZIONI E COMPOSIZIONE La Commissione è un organo consultivo che formula pareri alla Giunta regionale in merito alle modalità di erogazione e alle tariffe, per prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del SSN. Compensi: Non indicati 197 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Commissione tecnica regionale per le prestazioni di assistenza protesica D.P.G.R. n. 131 del 09/07/2004 D.P.G.R. n. 298 del 28/11/2005 (sostituzione membro) D.P.G.R. n. 11 del 14.02.2008 (sostituzione membro D.P.G.R. n. 46 del 14.05.2008 (sostituzione membri) N. 11 del 5/3/2008 – N. 25 del 28/05/2008 RAPPRESENTANTI CATANELLI MARCELLO Componente – Dirigente reg.le Servizi Sanitari MENDUNO PAOLA SANTINA Componente – Medico Az.Ospedaliera Perugia BAMBINI MAURO Componente – Medico specialista otorinolaringoiatra USL n. 2 DE MARCHI MASSIMO Componente – Medico specialista fisiatra USL n. 4 BAMBAGIONI LUCIA Componente – Terapista della riabilitazione Unità spinale Azienda Ospedaliera Perugia MARTINELLI GIANCARLO Componente – Delegato ASL n. 1 BODO ANTONIO Componente – Delegato ASL n. 2 MASSUCCI MAURIZIO specialista oculista Componente – Delegato ASL n. 2 FAGOTTI MARCO Componente – Delegato ASL n. 3 REALI ADELMO Componente – Delegato ASL n. 3 CALVANESE ELEONORA Componente – Delegato ASL n. 4 RAGNA FRANCESCO Componente – Tecnico designato Federottica TATICCHI ALDO Componente – Tecnico designato A.N.A. FROSCIANTI SANDRO Componente – Tecnico designato F.I.O.T.O. AIUTI ANTONIO Componente – Tecnico designato Federsan ZENZERI MARA Componente – Funzionario Direz.ne reg.le Sanità – Resp.le Sezione V Riabilitazione 198 ENTE - ISTITUZIONE Commissione tecnico-scientifica per la programmazione e la valutazione delle attività vaccinali RIFERIMENTO NORME Delib. Giunta regionale n. 773 del 21/05/2007 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO ESTREMI PROVVEDIMENTO Tre anni dalla data del 21/05/2007 D.P.G.R. n. 82 del 7.6.2007- Pubblicazione BUR n. 29 del 27/06/2007 D.P.G.R. n. 109 del 9.8.2007(rettifica errore) - Pubblicazione BUR n. 38 del 29/8/2007 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE La Commissione: a) elabora strategie vaccinali, sulla base di conoscenze scientifiche ed epidemiologiche, ed alla luce delle indicazioni di carattere nazionale, con i necessari adeguamenti alle peculiarità regionali e locali, b) definisce i relativi calendari vaccinali; c) valuta gli interventi in atto, in termini di efficacia protettiva e di effetti indesiderati; d) promuovere il miglioramento qualitativo della gestione vaccinale; e) effettua monitoraggio del fenomeno dell’inadempienza all’obbligo vaccinale e acquisisce dati statistici sui rischi per i minori non vaccinati, g) promuove progetti di informazione sulle finalità dei vaccini, nonché sui possibili rischi e complicanze, rivolti alla popolazione con l’obiettivo di aumentare la compliance verso la pratica vaccinale. MARIADONATA GIAIMO Dirigente Ufficio D.T. Prevenzione Direzione regionale Sanità e servizi sociali ANNA TOSTI Responsabile Sezione Prevenzione Ufficio D.T. Prevenzione ANNA PASQUALE Dirigente Servizi ISP Azienda USL 1 CARLA CIANI Dirigente medico Servizi ISP Azienda USL 2 FRANCO SANTOCCHIA Dirigente medico Servizi ISP Azienda USL 3 MARIA LAURA PROIETTI Dirigente medico Servizi ISP Azienda USL 4 DORIANO PASCOCCI Responsabile Serivio Farmaceutico Azienda USL 2 FRANCO BALDELLI Responsabile U.O.C. Malattie Infettive Azienda Ospedaliera S.Maria della Misericordia Perugia CORRADO ROSSETTI Responsabile U.O.C. Pediatria e Neonatologia Azienda USL 1 ALBERTO ROMIZI Azienda USL 4 – in rappresentanza dei Pediatri di comunità GENNARO TRIOANIELLO In rappresentanza dei pediatri di famiglia ALESSANDRO ROSSI Segretario regionale Società Italiana Medici di Medicina Generale Compensi: Non previsti 199 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione Tecnica per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi negli appalti di opere pubbliche Legge 21 gennaio 2010, n. 3 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO NON INDICATO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO NON INDICATO ATTRIBUZIONI E COMPITI Art. 14 La Commissione propone alla Regione l’approvazione e l’aggiornamento delle tabelle revisionali dei prezzi elementari della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli, che costituiscono parte integrante dell’elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza e sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione contestualmente all’elenco. COMPOSIZIONE .Art. 14 Per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi e dei costi della sicurezza, la Giunta regionale si avvale di una Commissione di tecnici esperti in materia di lavori pubblici, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, così composta: a) un tecnico esperto in discipline tecniche designato dalla Giunta regionale, con funzioni di Presidente; b) cinque tecnici esperti in discipline tecniche designati dalla Giunta regionale, di cui tre individuati tra i dipendenti regionali e due esterni; c) un tecnico designato dai Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero competente; d) un tecnico designato dall’Unione Province Italiane (UPI); e) tre tecnici designati dall’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI); f) un tecnico designato dall’Azienda territoriale dell’edilizia residenziale delle Province di Perugia e Terni (ATER); g) cinque tecnici, di cui uno designato dall’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), uno dalla Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI), uno dalla Confederazione nazionale artigianato (CONFARTIGIANATO), uno dalla Confederazione nazionale dell’artigianto e della piccola e media impresa (CNA) ed uno dal Movimentom cooperativo di produzione e lavoro; 200 h) un tecnico rappresentante degli architetti designato congiuntamente dall’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggistici, conservatori delle Province di Perugia e Terni; i) un tecnico rappresentante degli ingegneri designato congiuntamente dall’Ordine degli ingegneri delle Province di Perugia e Terni; l) un tecnico rappresentante dei geometri designato congiuntamente dai Collegi provinciali di Perugia e Terni; m) un tecnico rappresentante dei periti industriali designato congiuntamente dai Collegi provinciali di Perugia e Terni; n) un tecnico rappresentante dei geologi designato dall’Ordine dei geologi della Regione Umbria; o) un tecnico rappresentante degli agronomi e forestali designato congiuntamente dall’Ordine dei dottori agronomi e forestali delle Province di Perugia e Terni; p) un tecnico rappresentante dell’Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS); q) due tecnici rappresentanti della Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Umbria. Compensi: Ai componenti della Commissione, fatta eccezione per i membri dipendenti dell’amministrazione statale, regionale e degliEnti locali, spetta un’indennità di presenza per ogni seduta ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nella misura prevista dalle norme regionali in materia di compensi per la partecipazione a sedute dei comitati o collegi comunque denominati. 201 Commissione Tecnica per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi negli appalti di opere pubbliche ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. N. 67 DEL 28/06/2010 N. 32 DEL 14/07/2010 RAPPRESENTANTI ING. LUCIANO TORTOIOLI REGIONE UMBRIA CON FUNZIONI DI PRESIDENTE ING. ALBERTO MERINI REGIONE UMBRIA ARCH. FILIPPO BATTONI REGIONE UMBRIA ING. PAOLO FELICI REGIONE UMBRIA ING. ANIELLO DI LUCA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ING. GIAMPIERO BONDI UPI ING. PAOLO GATTINI ANCI ING. MARCO EUGENI ANCI GEOM. FEDERICO FORMICHETTI ANCI GEOM. MARCO COCHETTA ATER ING. FRANCESCO CAPORALI ANCE DOTT. STEFANO BOVINI CONFAPI ING. BRUNO BOVA CONFARTIGIANATO ING. LUCA FERRETTI CNA GEOM. LUCIANO CHERUBINI MOVIMENTO COOPERATIVE DI PRODUZIONE ELAVORO ARCH. LIVIO FARINA ORDINE DEGLI ARCHITETTI ING. ROBERTO BALIANI ORDINE DEGLI INGEGNERI 202 GEOM. AVIO MARIUCCI COLLEGIO DEI GEOMETRI P.I. MATTEO CECCARANI PERITI INDUSTRIALI GEOL. PAOLO BOILA ORDINE DEI GEOLOGI DOTT. DOMENICO VINCENTI ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI GEOM. MAURO PELLEGRINI ANAS DOTT.SSA TIZIANA BIGANTI DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI ARCH. FRANCO FABRIZI DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI ING. GIANNI DRISALBI ESPERTO IN DISCIPLINE TECNICHE ING. ANTONELLO GAGLIARDI LA GALA ESPERTO IN DISCIPLINE TECNICHE 203 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione provinciale di Terni per l’accertamento dei requisiti igienico-sanitari degli impianti per la produzione a scopo di vendita per la preparazione per terzi o la distribuzione per il consumo di mangimi medicati e prodotti intermedi Art. 1 del D.M. 16 novembre 1993, come modificato dal D.M. 19 ottobre 1999 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Chiunque intenda produrre a scopo di vendita o preparazione per terzi o comunque per la distribuzione per il consumo di mangimi medicati e prodotti intermedi deve chiedere l’autorizzazione al Ministro della Sanità che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato previo accertamento da parte della Commissione provinciale. La Commissione provinciale è composta dal responsabile del servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale ove ha sede il capoluogo di provincia, dal funzionario provinciale della Camera di Commercio industria, artigiano e agricoltura e da un funzionario dell’Assessorato regionale all’Agricoltura. Entro i successivi centocinquanta giorni dalla presentazione di copia della domanda, completa degli allegati, al competente Assessorato alla sanità, servizi veterinari, la Commissione invia il verbale del sopralluogo alla Direzione Generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità che, notificato in copia alla ditta interessata a cura della Regione, dà titolo alla ditta stessa ad iniziare la produzione di mangimi medicati e di prodotti intermedi, purché il parere sia favorevole, in attesa dell’emanazione del decreto autorizzativi da parte del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Compensi: Non indicati. 204 Commissione provinciale di Terni per l’accertamento dei requisiti igienico-sanitari degli impianti per la produzione a scopo di vendita per la preparazione per terzi o la distribuzione per il consumo di mangimi medicati e prodotti intermedi ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. n. 123 del 25.6.2001 N. 33 de1 4.7.2001 RAPPRESENTANTI Dirigente veterinario responsabile del Servizio di SPERNANZONI GUGLIELMO igiene degli allevamenti e delle produzioni - membro effettivo zootecniche – ASL n. 4. Direzione regionale attività produttive – Servizio BONANATA VINCENZO - membro effettivo qualificazione delle produzioni animali. BONGARZONE ENZO - membro effettivo Camera di commercio industria artigianato e agricoltura. LETI ACCIARO GIORGIO - membro supplente Direzione regionale attività produttive – Servizio qualificazione delle produzioni animali. FERRANTI DANILO - membro supplente Camera di commercio industria artigianato e agricoltura. 205 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Commissione provinciale di Perugia per l’accertamento dei requisiti igienico-sanitari degli impianti per la produzione a scopo di vendita per la preparazione per terzi o la distribuzione per il consumo di mangimi medicati e prodotti intermedi Art. 1 del D.M. 16 novembre 1993, come modificato dal D.M. 19 ottobre 1999 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Chiunque intenda produrre a scopo di vendita o preparazione per terzi o comunque per la distribuzione per il consumo di mangimi medicati e prodotti intermedi deve chiedere l’autorizzazione al Ministro della Sanità che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato previo accertamento da parte della Commissione provinciale. La Commissione provinciale è composta dal responsabile del servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale ove ha sede il capoluogo di provincia, dal funzionario provinciale della Camera di Commercio industria, artigiano e agricoltura e da un funzionario dell’Assessorato regionale all’Agricoltura. Entro i successivi centocinquanta giorni dalla presentazione di copia della domanda, completa degli allegati, al competente Assessorato alla sanità, servizi veterinari, la Commissione invia il verbale del sopralluogo alla Direzione Generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità che, notificato in copia alla ditta interessata a cura della Regione, dà titolo alla ditta stessa ad iniziare la produzione di mangimi medicati e di prodotti intermedi, purché il parere sia favorevole, in attesa dell’emanazione del decreto autorizzativo da parte del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Compensi: Non indicati. 206 Commissione provinciale di Perugia per l’accertamento dei requisiti igienico-sanitari degli impianti per la produzione a scopo di vendita per la preparazione per terzi o la distribuzione per il consumo di mangimi medicati e prodotti intermedi ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. n. 123 del 25.6.2001 N. 33 de1 4.7.2001 RAPPRESENTANTI RUINA ANTONIO - membro effettivo BONANATA VINCENZO - membro effettivo ARGENZIANO AMELIA - membro effettivo Dirigente veterinario responsabile del Servizio di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche – ASL n. 2. Direzione regionale attività produttive – Servizio qualificazione delle produzioni animali. Camera di commercio industria artigianato e agricoltura. LETI ACCIARO GIORGIO - membro supplente Direzione regionale attività produttive – Servizio qualificazione delle produzioni animali. COMMITTERI CLAUDIA - membro supplente Camera di commercio industria artigianato e agricoltura. 207 Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM) ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78 – art. 1 – comma 8 D.L. 4 luglio 2006, n. 223 – art. 29 - convertito, con modificazioni, dalla l. 4/8/2006, n. 248 D.M. 22 gennaio 2008 – art. – comma 3 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO triennale 5 luglio 2010 ATTRIBUZIONI COMPOSIZIONE Art. 1 D.P.R. 14/05/2007 n. 78 Art. 1 D.P.R. 14/05/2007 n. 78 Alla Commissione sono attribuiti i compiti consultivi per la ricerca mineraria di base, nonchè l’espressione dei pareri e lo svolgimento delle valutazioni tecniche per l’attuazione dell’art. 19 – comma 7 – del Decreto legislativo 25/11/1996, n. 625 e quelli previsti dagli artt. 81 e 82 e dall’art. 83 – ultimo comma – del Decreto del Presidente della Repubblica 24/05/1979, n. 886, dall’art. 42 della legge 11/01/1957, n. 6 e dalle norme che fanno rinvio agli organismi accorpati. La Commissione è composta dal Direttore generale per l’energia e le risorse minerarie, con funzioni di Presidente, dal Direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, di seguito denominato UNMI, con funzioni di Vice presidente, da un avvocato dello Stato, da tre dirigenti della Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie, componenti anche di ciascuna sezione della Commissione, nonchè dai componenti nominati per le singole sezioni, ai sensi, rispettivamente dei commi 5, 6 e 7. La Commissione è articolata in tre sezioni: a)Sezione con compiti relativi alle attività di ricerca e coltivazione di risorse minerarie; b)Sezione con compiti relativi alla sicurezza delle attività di ricerca e coltivazione; c)Sezione con compiti relativi alla determinazione e versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione. Alle riunioni della CIRM partecipano di volta in volta i rappresentanti della Regione interessata, con spese a carico della stessa Regione. Compensi: I compensi previsti per i componenti della CIRM sono determinati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 208 Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM) ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 36 del 7/4/2008 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 20 del 30/04/2008 RAPPRESENTANTI DOTT. GEOL. ROBERTO CHECCUCCI Nato a Biella il 12/8/1958 209 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Conferenza regionale sulla sicurezza integrata Art. 10 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO LEGISLATURA ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 10 Art. 10 Conferenza regionale sulla sicurezza Conferenza regionale sulla sicurezza E’ istituita presso la Presidenza della Giunta regionale, la Conferenza regionale sulla sicurezza integrata, quale sede di confronto e di valutazione in materia di politiche locali per la sicurezza integrata e di verifica dello stato di attuazione degli accordi e delle intese di cui all’art. 2 – comma 1- della legge regionale n. 13/2008. La Conferenza si dota di un apposito regolamento per il suo funzionamento e organizzazione. Almeno una volta all’anno il Presidente della Giunta regionale convoca la Conferenza regionale sulla sicurezza al fine di offrire elementi di valutazione al Consiglio regionale ed effettuare tra i vari soggetti che hanno concorso alla realizzazione dei Patti integrati sulla sicurezza urbana, l’esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione. La Conferenza regionale sulla sicurezza integrata è composta dal Presidente della Giunta regionale che la presiede, dall’Assessore regionale delegato alla materia, dai Presidenti delle Province o Assessori da loro delegati, dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia e dai Presidenti degli A.T.I. costituiti ai sensi della legge regionale 19/07/2007, n. 23, da tre rappresentanti designati rispettivamente dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM regionali, da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, da quattro rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un rappresentante designato dal Forum regionale del terzo settore. La Conferenza regionale sulla sicurezza integrata è istituita con decreto del Presidente della Giunta Compensi: La partecipazione alle sedute della regionale e dura in carica per l’intera legislatura Conferenza è a titolo gratuito. regionale e fino al suo rinnovo. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla competente struttura della Presidenza della Giunta regionale. 210 ENTE - ISTITUZIONE Conferenza regionale sulla sicurezza integrata ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 77 DEL 28/07/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. B.U.R. N. 38 DEL 18/08/2010 RAPPRESENTANTI PREISDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA O ASSESSORE DA LUI DELEGATO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERNI O ASSESSORE DA LUI DELEGATO SINDACO DEL COMUNE DI PERUGIA SINDACO DEL COMUNE DI TERNI PRESIDENTE ATI 1 PRESIDENTE ATI 2 PRESIDENTE ATI 3 PRESIDENTE ATI 4 FRANCO BATTISTELLI ANCI regionale WANDA SCARPELLI CGIL Umbria ANTONIO CASCIANELLI CISL Umbria CLAUDIO BENDINI UIL Umbria GIOVANNI BARLOZZARI UGL Umbria DOMENICO TASCHINI Confindustria Umbria GIULIANO SORCIO Confederazione Nazionale Artigianato (CNA) RICCARDO ROSSINI Confcommercio Umbria PIO BRACCALENTI Legacoop Umbria CARLO BICCINI Forum del terzo settore 211 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Consiglio di aiuto sociale presso il Tribunale di Spoleto Legge 26 luglio 1975, n. 354- DPR 30.6.2000 n. 230 nuovo reg. penitenziario ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 75 (Attività del Consiglio di aiuto sociale per l’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria) Il Consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività: a) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il reinserimento nella vita sociale; b) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi secondo le loro attitudini e le condizioni familiari; c) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all’art. 77*, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso; d) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e attività lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro promuove altresì la frequenza dei liberati ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale predisposti dalla Regionii e) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie; f) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi; g) concede sussidi in denaro o in natura; h) collabora con i competenti organi per il coordinamento delle attività assistenziali degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati. Art. 74 (Consigli di aiuto sociale) Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un Consiglio di aiuto sociale, presieduto dal Presidente del Tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal Presidente del tribunale dei minori o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della Provincia, da un funzionario dell’amministrazione civile dell’interno designato, dal Prefetto, dal Sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell’ufficio provinciale del lavoro, da un delegato dell’ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, 6 componenti nominati dal Presidente del Tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell’assistenza sociale. 212 Art. 76 (Attività del Consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto) il Consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all’assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto. Art. 77* (Comitato per l’occupazione degli assistiti dal Consiglio di aiuto sociale) Al fine di favorire l’avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni Consiglio di aiuto sociale, ovvero presse l’ente di cui al quarto comma dell’articolo 74, è istituito il Comitato per l’occupazione degli assistiti dal Consiglio di aiuto sociale. Di tale Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti rispettivamente dell’industria, del commercio, dell’agricoltura e dell’artigianato locale, designati dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori di opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il Direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell’amministrazione penitenziaria e un assistente sociale di cui all’art. 72.** I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente del Consiglio di aiuto sociale. Il Comitato delibera con la presenza di almeno cinque componenti. Art. 72** (Centri di servizo sociale) Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti. Il Ministro per la grazia e giustizia può disporre, con suo decreto, che per più uffici di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede. I centri di servizio sociale dipendono dall’amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal regolamento. II centri, a mezzo del personale di servizio sociale, provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza o della sezione di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l’applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e gli internati, nonché a prestare la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive. I centri prestano inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti, opera di consulenza per favorire il buon esito del _______________________________________ trattamento penitenziario. Svolgono, infine, ogni altra Compensi: I componenti del Consiglio di aiuto sociale attività prevista dalla presente legge che comporti prestano la loro opera gratuitamente. (Art. 74 – terzo interventi di servizio sociale. comma – della legge n. 354/1975). 213 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI MONETINI SETTIMIO Consiglio di aiuto sociale presso il Tribunale di Spoleto Delibera n. 7461 del 6 ottobre 1995 N. 56 del 15.11.1995 LUOGO E DATA DI NASCITA Guardea (TR) l’8 .7.1958 214 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Consiglio di Disciplina per le Società APM Esercizi S.p.A ed APM Servizi S.r.l. R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, art. 54 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 54 R.D. n. 148 del 8 gennaio 1931 215 Consiglio di Disciplina per le Società APM Esercizi S.p.A ed APM Servizi S.r.l. ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. n. 305 del 12 dicembre 2005 N. 54 del 28.12.2005 - RAPPRESENTANTI ALBERTO ORVIETANI Presidente PIO FRANCESCO BALDINELLI Componente effettivo MARCELLO PANETTONI Componente effettivo CARMEN LEOMBRUNI Componente effettivo LUIGI FIANDRA Componente effettivo ROBERTO SURACE Componente effettivo ALBERTO GRILLI Componente effettivo VINCENZO SURACE Componente supplente WOLFGANG LAURENT DI ROSA Componente supplente PASQUALE PASQUINI Componente supplente MARCO GIONTELLA Componente supplente LUCILLA SQUARTA Componente supplente STEFANO CECCARONI Componente supplente 216 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Consiglio di Disciplina per le Società SSIT Gestione S.r.l. e SSIT Esercizio S.r.l. R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, art. 54 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Quinquennale SCADENZA ORGANO Gennaio 2008 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 54 R.D. n. 148 del 8 gennaio 1931 Compensi: L’azienda è tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al Presidente quando questi risieda il località diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina. 217 ENTE - ISTITUZIONE Consiglio di Disciplina per le Società SSIT Gestione S.r.l. e SSIT Esercizio S.r.l. ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 310 del 15 dicembre 2003 (Nomina Consiglio) PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 55 del 31.12.2003 RAPPRESENTANTI GARRITANO GIANFRANCO Presidente ERCOLI GIANLUCA Componente effettivo PROIETTI LIPPI SABINO Componente effettivo DOMINICI MARIO Componente effettivo TULIPANI GIANCARLO Componente effettivo GASPERINI ONELIO Componente effettivo ALLEORI UMBERTO Componente effettivo MONTANARI FRANCO Componente supplente MAZZOLI ULISSE Componente supplente ANGELINI GIOVANNI Componente supplente PANETTONI MARCELLO Componente supplente MATTIOLI GIOVAN BATTISTA Componente supplente ZUALDI CARLO ALBERTO Componente supplente 218 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA 1. Consiglio regionale dell’emigrazione Legge regionale 20 novembre 1997, n. 37 GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Legislatura regionale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Legislatura regionale ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 4 (Compiti del C.R.E.) Art. 3 (Istituzione del Consiglio regionale dell’emigrazione) 1. E’ istituito presso la Giunta regionale il Consiglio regionale dell’emigrazione, di seguito denominato C.R.E., composto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede e da 20 membri così individuati: a) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, un rappresentante effettivo ed uno supplente dell’Unione delle province italiane, designati dalle rispettive associazioni su base regionale; b) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell’Associazione regionale ARULEF ed un rappresentante effettivo ed uno supplente dell’Associazione regionale umbri nel mondo; c) otto rappresenti effettivi ed otto supplenti dell’emigrazione extraeuropea, designati di comune accordo dalla rispettive Associazioni di cui due in rappresentanza del Nord America, quattro dell’America Latina e due dell’Australia; d) otto rappresentanti effettivi ed otto supplenti dell’emigrazione europea, designati dalle rispettive associazioni, in proporzione alla consistenza ed alla appartenenza delle rispettive associazioni regionali ARULEF ed Umbri nel mondo. Omissis…… 5. I membri del C.R.E. restano in carica per la durata della legislatura regionale e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Il C.R.E. è un organismo tecnico-consultivo della Giunta regionale in materia di emigrazione. 2. Il C.R.E., in particolare, svolge i seguenti compiti: a) formula proposte, sulla base delle linee di indirizzo elaborate dalla Giunta regionale, per lo schema di programma di legislatura degli interventi a favore dei lavoratori emigrati all’estero e delle loro famiglie; b) formula proposte per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale per il piano annuale degli interventi sulla base delle risorse finanziarie previste dal bilancio regionale; c) valuta l’andamento del fenomeno dell’emigrazione, le sue cause ed i suoi effetti rispetto alle condizioni socio-economiche della Regione e propone gli interventi opportuni; d) propone iniziative di informazione delle collettività degli emigrati sulla situazione sociale, economica e culturale della regione; e) formula proposte per interventi ed azioni per lo sviluppo delle associazioni degli emigrati umbri all’estero; f) formula proposte e propone progetti alla Giunta ed al Consiglio regionale attinenti l’emigrazione e le materie ad essa connesse. 3) . Il C.R.E. si riunisce di norma una volta all’anno, entro il 15 ottobre, per la predisposizione della proposta di piano per l’anno successivo e per lo svolgimento degli altri compiti di cui al comma 2. Compensi: Ai componenti compete il rimborso delle spese documentate per l’accesso alla sede dell’organismo e per il soggiorno necessario ai fini delle sessioni dell’organismo stesso, da liquidare con le modalità e nei limiti previsti per i dirigenti regionali. (Art. 3 – comma 8 – della L.R. n. 37/97). 219 Consiglio regionale dell’emigrazione ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. n. 117 del 30/06/2006 N. 28 del 14.06.2006 RAPPRESENTANTI Delegato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 3, comma 1 PAVILIO LUPINI In rappresentanza dell’ANCI: PIGNATTINI MARCO Membro effettivo BELLUCCI ELISA Membro supplente In rappresentanza dell’UPI: DELLE GROTTI LORENZO Membro effettivo LATTANZI GIAMPIERO Membro supplente In rappresentanza dell’ARULEF: GRULLINI CARLO Membro effettivo CASTELLANI ERNESTO Membro supplente In rappresentanza dell’ASSOCIAZIONE UMBRI NEL MONDO: CORUCCI DOMENICO Membro effettivo MARTINELLI ENZO Membro supplente In rappresentanza del NORD AMERICA: MAOLONI IOLE Membro effettivo SEBASTIANI KATIA Membro effettivo MINELLI ALBERTO Membro supplente 220 Membro supplente PASSINI RUGGERO In rappresentanza dell’AMERICA LATINA: ARGENTINA CENERI PAULO SERGIO Membro effettivo DIANI MARIO Membro effettivo PALCHETTI MARIO JOSE Membro supplente ROSSI CLEMENTI ATTILIA Membro supplente BRASILE BENEDETTI ISIDORI SANDRO Membro effettivo MIGNOZZETTI PIETRO Membro supplente VENEZUELA MARINI RITA Membro effettivo GALLI ADELE Membro supplente In rappresentanza dell’AUSTRALIA: PEROTTI MASSIMO Membro effettivo BRUNACCI FRANK Membro effettivo CHIOCCI ANTONINA Membro supplente TOMASSINI ORIELLA Membro supplente In rappresentanza delle ASSOCIAZIONI EUROPEE ARULEF: CESARI ARIANNA Membro effettivo MORETTI MARCELLO Membro effettivo BARONI LIDIA Membro effettivo TULLIANI GIUSEPPE Membro effettivo 221 CIMARELLI DANIEL Membro effettivo SONNO SONIA Membro supplente POMPONI ALFIO Membro supplente GORI VANESSA Membro supplente PASQUALONI CLAUDIA Membro supplente TULLIANI FEDERICO Membro supplente SAVELLI GIUSEPPE Membro supplente In rappresentanza delle ASSOCIAZIONI EUROPEE “UMBRI NEL MONDO”: BORSI GAUDENZIA Membro effettivo MORETTI MAURIZIO Membro effettivo SANTIONI MARIO Membro effettivo CAPRIOGLIO ANGELA Membro supplente CIOTTI REMIGIO Membro supplente MARIANI GIUSEPPE Membro supplente 222 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO Consiglio territoriale per l’immigrazione – Provincia di Terni Art. 3 – comma sesto – del D.legs. 25 luglio 1998, n. 286 e Art. 57 – comma 1 – del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni GIUNTA REGIONALE Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI Compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale Il Consiglio territoriale opera, per la necessaria interazione delle rispettive attività, in collegamento con la Consulta regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell’immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonché di promozione dei relativi interventi, il Prefetto assicura il raccordo del Consiglio territoriale con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie. COMPOSIZIONE Art. 57 – comma 1 – D.P.R. n. 394/99 2. Il Consiglio territoriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Interno, è composto: a) dai rappresentanti dei componenti uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato; b) dal Presidente della Provincia; c) da un rappresentante della Regione; d) dal Sindaco del Comune capoluogo o da un suo delegato, nonché dal Sindaco, o da un sio delegato, dei Comuni della provincia di volta in volta interessati; e) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato; f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; g) da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli stranieri extracomunitari presenti nel territorio; h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell’assistenza agli immigrati. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione. Il Prefetto assicura la formazione e il funzionamento del Consiglio territoriale. Compensi: Non previsti 223 Consiglio territoriale per l’immigrazione – Provincia di Terni ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. N. 60 DEL 24/4/2007 N. 20 del 9/5/2007 RAPPRESENTANTI ELEONORA BIGI Perugia il 22/9/1964 224 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE DURATA IN CARICA ORGANO Consiglio territoriale per l’immigrazione – Provincia di Perugia Art. 3 – comma sesto – del D. legs. 25 luglio 1998, n. 286 e art. 57 – comma 1 - del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 GIUNTA REGIONALE Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Compiti di Analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale. Art. 57- comma 1 – D.P.R. n. 394/99 Il Consiglio territoriale, istituito con decreto del Presidente Il Consiglio territoriale opera, per la necessaria del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il interazione delle rispettive attività, in collegamento con la Ministro dell’Interno, è composto: a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle Consulta regionale. Amministrazioni dello Stato; Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di b) dal Presidente della Provincia; monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al c) da un rappresentante della Regione; fenomeno dell’immigrazione e delle esigenze degli d) dal Sindaco del Comune capoluogo o da un suo delegato, immigrati, nonché di promozione dei relativi interventi, il nonché dal Sindaco, o da un suo delegato, dei Comuni Prefetto assicura il raccordo del Consiglio territoriale con della provincia di volta in volta interessati; la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle e) dal Presidente della Camera di Commercio, industria, loro famiglie. artigianato e agricoltura o da un suo delegato; f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; g) da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli stranieri extracomunitari presenti nel territorio; h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell’assistenza agli immigrati. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione. Il Prefetto assicura la formazione e il funzionamento del Consiglio territoriale. Compensi: Non previsti. 225 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI VESTRELLI ALESSANDRO MARIA Consiglio territoriale per l’immigrazione – Provincia di Perugia D.P.G.R. n. 35 del 28/02/2000 D.P.G.R. n. 81 del 02/10/2009 D.P.G.R. n. 87 del 14/10/2009 (rettifica errore) N. 16 del 22.3.2000 N. 47 del 21/10/2009 N. 48 del 28/10/2009 LUOGO E DATA DI NASCITA Umbertide (PG) l’8.12.1954 226 ENTE - ISTITUZIONE Consorzio Cooperative Produttori Tabacco Soc. Coop. A.r.l. di Collazzone RIFERIMENTO NORME Art. 7 legge regionale 26 ottobre 994 n. 35 – Art. 24 Statuto ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Triennale Dicembre 2006 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 28 ( Statuto) Art. 24 (Statuto) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio. Esso può deliberare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezioni di quelli che per legge siano da demandare all’esame dell’Assemblea Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 2 rappresentanti per ciascun socio, che ne segnala i nominativi ed eletti dall’Assemblea. Qualora sia socio l’Ente di Sviluppo agricolo in Umbria un componente il Consiglio di Amministrazione sarà designato da tale ente ed eletto dall’Assemblea. Tale Consigliere si aggiungerà ai Consiglieri eletti nell’Assemblea. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Compensi: Spetta ai membri del Consiglio il rimborso delle spese vive per le attività istituzionali delegate dal Consiglio stesso (Art. 14 - comma 7 - dello Statuto). 227 ENTE - ISTITUZIONE Consorzio Cooperative Produttori Tabacco Soc. Coop. A.r.l. di Collazzone ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 307 del 10.12.2003 PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI BACCARELLI DIEGO N. 54 del 24.12.2003 - LUOGO E DATA DI NASCITA Todi (PG) il 6.10.1936 228 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Consorzio “Completamento del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Terni” - Consiglio di Amministrazione Art. 13 dello Statuto del Consorzio ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non specificata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 4 Il Consorzio ha lo scopo di coordinare le iniziative per: - realizzare il completamento del primo triennio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a Terni ed il potenziamento del secondo triennio del medesimo corso, con attivazione dei relativi insegnamenti; - migliorare l’assistenza sanitaria e la formazione didattica del personale sanitario. Art. 13 Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tutti i soci promotori (Comune di Terni, Provincia di Terni, Regione Umbria, Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni, Università degli Studi di Perugia) e ciascuno dei soci promotori nomina il proprio rappresentante. A tal fine il Consorzio assumerà la gestione di strutture e personale messo a disposizione da parte dei soci promotori oltre che proprio. La gestione del personale universitario deve riguardare solo ed esclusivamente quello che l’Università metterà a completa disposizione del Consorzio per i suoi compiti istituzionali e comunque ai soli fini organizzativi. Art. 13 Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto in modo tassativo riservano all’Assemblea. …..omissis…. Compensi: Non indicati. 229 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Consorzio “Completamento del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Terni” Consiglio di Amministrazione D.P.G.R. n. 38 del 28.02.2002 N. 11 del 13.3.2002 RAPPRESENTANTI DE SALVO DOMENICO - componente In rappresentanza della Regione dell’Umbria LUOGO E DATA DI NASCITA Spinoso (PZ) il 21.7.1938 230 Consorzio Fidi Regionale (CO.FI.RE. ) - Consiglio Direttivo ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Art. 8 l.r. 12.3.1990, n. 5 - Art. 14 dello Statuto del Consorzio ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Triennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 15 Compiti del Consiglio Direttivo Art. 14 Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo assicura la gestione del Consorzio; in particolare: a) provvede a dare esecuzione alle norme Statutarie ed ai deliberati assembleari; b) propone all’Assemblea per l’approvazione il programma e la relazione illustrativa annuali sull’attività del Consorzio, nonché il bilancio annuale; c) delibera l’importo dei contributi dovuti dai consorziati in base all’apposito regolamento; d) delibera sulla stipula delle convenzioni con le banche, su proposta del Comitato Esecutivo; e) nomina i membri del Comitato Esecutivo; f) nomina gli esperti chiamati a collaborare con il Comitato Esecutivo, su proposta del Comitato stesso; g) assume determinazioni in ordine al funzionamento della struttura del Consorzio ed al personale, su proposta del Comitato Esecutivo; h) provvede ad ogni altro adempimento che per legge, statuto, regolamento, non sia affidato all’Assemblea; i) delibera l’ammissione, il recesso, l’esclusione e la decadenza dei consorziati; Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da cinque a tredici membri eletti dall’Assemblea, di cui la maggioranza in rappresentanza delle Associazioni artigiane e dei Confidi aderenti al Consorzio, fondatori del Consorzio stesso. Spetta inoltre alla Regione la nomina di almeno uno dei membri del Consiglio. Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Comitato Esecutivo. Il Presidente ed il Vice Presidente sono individuati tra i membri designanti dalle Associazioni di categoria e dai Confidi. j) predispone i regolamenti interni; k) può nominare un Direttore o Responsabile del Consorzio. Compensi: Spetta ai membri del Consiglio il rimborso delle spese vive per le attività istituzionali delegate dal Consiglio stesso (Art. 14 - comma 7 - dello Statuto). 231 Consorzio Fidi Regionale (CO.FI.RE.) ENTE - ISTITUZIONE Consiglio Direttivo ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 85 DEL 20/8/2008 PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI ALVARO AZEGLIO MANCIOLI N. 40 del 03/09/2008 LUOGO E DATA DI NASCITA Apecchio (PU) il 22.9.1938 232 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Consorzio per lo sviluppo del Polo Universitario di Terni – Università di Perugia – Consiglio di Amministrazione Art. 13- comma 1- lett. a) dello Statuto del Consorzio ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Triennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 13Statuto Consorzio Art. 13 Statuto Consorzio Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto in modo tassativo riservano all’assemblea, ivi compreso la determinazione della quota consortile relativa all’immissione dei nuovi soci e del contributo consortile annuale a carico dei soci. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tutti i soci promotori, da un rappresentante del Consiglio del Polo Scientifico e didattico di Terni dell’Università degli studi di Perugia e da un rappresentante dei soci ordinari come di seguito disposto: a. Ciascuno dei soci promotori nomina il suo rappresentante; b. Ciascun gruppo costituito da non meno di n. 8 soci ordinari ha diritto di eleggere un proprio rappresentante. L’assemblea dei soci può, in deroga a quanto sopra disposto alla lettera b), con delibera presa all’unanimità dei soci stessi, conferire ad uno o più soci ordinari la facoltà di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione. I soci promotori eleggono tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente. I componenti l’organo amministrativo durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili una sola volta. Il Consigliere nominato dai soci ordinari in forza della delibera dell’assemblea dei soci sopradescritta scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina. I componenti il Consiglio sono revocabili, in qualunque momento, dai soci che li hanno nominati. Compensi: Non indicati 233 ENTE - ISTITUZIONE Consorzio per lo sviluppo del Polo Universitario di Terni – Università di Perugia Consiglio di Amministrazione ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 104 del 18/11/2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI MARGASINI MARIO N. 54 del 02/12/2009 LUOGO E DATA DI NASCITA Foligno (PG) il 07.01.1950 234 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Consorzio Regionale Umbro fra Cooperative Produttori e Trasformatori Latte Soc. Coop. a.r.l. di Ponte San Giovanni Consiglio di Amministrazione Art. 7 legge regionale 26 ottobre 994 n. 35 – Art. 32 dello Statuto ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Triennale giugno 2006 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 35 (Statuto) Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, in base allo Statuto o per legge sono di esclusiva competenza dell’Assemblea. Art. 32 (Statuto) di L’Assemblea nomina Il Consiglio Amministrazione che potrà essere a sua scelta composto da 7 a 15 membri. I Consiglieri di Amministrazione saranno eletti fra i rappresentanti delle Cooperative partecipanti all’Assemblea e quindi fra i designati dalle Cooperative socie. Due membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria, qualora questo partecipi al Consorzio in qualità di Socio. Gli amministratori durano in carica tre anni. 235 ENTE - ISTITUZIONE Consorzio Regionale Umbro fra Cooperative Produttori e Trasformatori Latte Soc. Coop. a.r.l. di Ponte San Giovanni Consiglio di Amministrazione ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 162 del 18.6.2003 PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI N. 27 del 2.7.2003 LUOGO E DATA DI NASCITA CHIANELLA LUCIANO Trevi (PG) il 15.2.1959 URBANI CLAUDIO Allerona (TR) 12.7.1947 236 Consorzio Tabacchicoltori Umbri C.T.U. – Città di Castello ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Art. 7 legge regionale 26 ottobre 94 n. 35 – Art. 25 Statuto ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Triennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO 2004/2007 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 27 ( Statuto) Art. 25 (Statuto) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. ampi poteri per la gestione del Consorzio. 5 a n. 11 eletti dall’Assemblea che ne determina il numero. Qualora sia socio l’Ente di Sviluppo agricolo in Umbria un componente il Consiglio di Amministrazione sarà designato da tale ente ed eletto dall’Assemblea. Tale Consigliere si aggiungerà ai Consiglieri eletti nell’Assemblea. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Compensi: Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo determini l’assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza. 237 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI SERINI ANTONIO Consorzio Tabacchicoltori Umbri C.T.U. – Città di Castello D.P.G.R. n. 56 del 11.3.2005 N. 13 del 23.3.2005 LUOGO E DATA DI NASCITA Città di Castello (PG) il 28.3.1947 238 ENTE – ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Consulta regionale dei Parchi Art. 8/bis L.R. 3/3/1995, n. 9, come aggiunto dall’art. 20 della L.R. 23/07/2007, n. 24 GIUNTA REGIONALE Intera legislatura regionale Fine legislatura regionale ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 8/ter Art. 8/bis Attività della Consulta regionale dei Parchi: Organo di proposta e consultazione della Giunta regionale. La Giunta regionale, su proposta vincolante della Consulta regionale dei Parchi, di cui all’art. 8/bis, approva le linee di indirizzo cui le Comunità montane dovranno attenersi per la gestione delle Aree naturali protette salvaguardando, in particolare, l’unitarietà dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lett. c) dell’art. 7/bis della legge regionale n. 18/2003, come integrata dall’art. 5 della legge regionale n. 24/2007 La consulta è presieduta dal Vice Presidente della Giunta regionale Carlo Liviantoni, Assessore alle politiche agricole e agroalimentari, programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna, promozione e valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, aree protette, urbanistica o da un suo delegato. La Consulta è composta da: a) Dirigente del Servizio regionale competente; b) due membri dei Comuni delle aree dei Parchi designati da ANCI Umbria ; c) un membro delle Province designato dall’UPI regionale ; d) due membri designati dalle Associazioni ambientaliste di rilevanza nazionale; e) un membro del mondo universitario e della ricerca scientifica designato dall’Università degli Studi di Perugia; f) un membro designato dalle Organizzazioni professionali agricole; g) un membro designato dalle Organizzazioni sindacali; h) un membro designato dalle Associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale; i) un membro designato dalle Associazioni turistiche; l) un membro designato dalle Associazioni venatorie regionali. La Consulta, per il suo funzionamento, si dota di un apposito regolamento. C O M P E N S I : La partecipazione alla Consulta regionale dei Parchi avviene a titolo gratuito. . 239 ENTE – ISTITUZIONE Consulta regionale dei Parchi ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 52 del 26/6/2009 N. 32 del 15/07/2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI V VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CARLO LIVIANTONI, Presidente ASSESSORE ALLE POLITICHE AGRICOLE O DA UN SUO DELEGATO PAOLO PAPA Dirigente Servizio promozione e valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici MECHELLI GINO Sindaco del Comune di Parrano designato da ANCI Umbria TINTI DONATELLO Sindaco del Comune di di Nocera Umbra designato da ANCI Umbria CRISTOFANI SAURO Membro delle Province designato dall’UPI – Unione delle Province Italiane – Associazione dell’Umbria ANGELI GIANFRANCO BUTTIGLIA GIACOMO PENNACCHI FRANCESCO SORBAIOLI GIULIANO Designato dalle Associazioni ambientaliste rilevanza nazionale Designato dalle Associazioni ambientaliste di rilevanza nazionale Designato dall’Università degli Studi di Perugia Designato dalle Associazioni venatorie regionali 240 di ENTE – ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Consulta tecnico scientifica per il sistema regionale del sangue Art. 3 Legge regionale 11 marzo 1985, n. 10 GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 3 Art. 3 Consulta tecnico - scientifica. Per la realizzazione degli scopi di cui all' art. 1 è istituita, presso la Giunta regionale, la Consulta tecnicoscientifica per il sistema regionale del sangue, con il compito, in particolare, di elaborare: a) i programmi promozionali da attivarsi attraverso i mass - media; b) gli interventi di educazione sanitaria diretti a particolari fasce di popolazione; c) le proposte dirette alla migliore tutela dei donatori; d) le proposte concernenti indicazioni per l' aggiornamento degli operatori sul più razionale impiego delle risorse trasfusionali. La Consulta inoltre verifica le problematiche connesse alla attivazione dei rapporti convenzionali con le ULSS. La Consulta è composta da: a) l' assessore regionale alla sanità o suo delegato che la presiede; b) i responsabili dei centri trasfusionali, presenti sul territorio regionale; c) cinque esperti designati dalle associazioni dei donatori volontari del sangue individuate con atto della Giunta regionale sulla base della rispettiva rappresentatività ; d) da un funzionario dell' area operativa dei servizi socio - sanitari della Giunta regionale, e da questa designato. La Consulta adotta un prorpio regolamento interno. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario incaricato dalla Giunta regionale. C O M P E N S I : Ai componenti della Consulta spettano i gettoni di presenza e i rimborsi spese previsti per i componenti del Consiglio tecnico per la sanità . 241 ENTE – ISTITUZIONE Consulta tecnico scientifica per il sistema regionale del sangue D.P.G.R. n. 151 del 19/7/2006 ESTREMI PROVVEDIMENTO B.U.R. n. 37 del 02/08/2006 RAPPRESENTANTI ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA’ Presidente RESPONSABILI DEI SERVIZI IMMUNOTRASFUSIONALI PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE CASALE ANDREA Componente designato dall’AVIS CECCHETTI RENATO Componente designato dall’AVIS GIUGGIOLI CLAUDIO Componente designato dall’AVIS PASSALACQUA AMOS Componente designato dall’AVIS RUGGERI ORLANDO Componente designato dall’AVIS DIRIGENTE SERVIZIO II – PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA ASSISTENZA DI BASE ED OSPEDALIERA E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO DELLA DIREZIONE REGIONALE SANITA’ E SERVIZI SOCIALI MARINI CINZIA Componente designato dalla Giunta regionale Dipendente regionale del Servizio II con funzioni di segretaria 242 ENTE – ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Consulta regionale per l’utenza ed il consumo Art. 2 Legge regionale 10 luglio 1987, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Legislatura regionale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Legislatura regionale ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 2 Art. 2 (Istituzione della Consulta regionale per l' utenza ed Omissis …. il consumo) 3. ed è composta: 1. E' istituita la Consulta regionale per l' utenza ed a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo il consumo, presso la Giunta regionale. delegato, che la presiede; 2. La Consulta regionale per l' utenza ed il consumo b) da tre membri esperti designati dal Consiglio è l' organismo consultivo della Regione Umbria, sulle regionale con voto limitato a due; questioni attinenti i problemi dei consumatori e degli c) da tre membri nominati dalle confederazioni utenti. sindacali maggiormente rappresentative in campo 3. La Consulta è nominata con decreto del nazionale; Presidente della Giunta regionale, rimane in carica d) da un numero di membri non inferiore a sette per la durata della legislatura regionale. e non superiore a dieci, designati dai gruppi 4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita organizzati di consumatori; la commissione consiliare competente, sono individuati e) da un numero di membri non inferiore a sette e i soggetti di cui alle lett. d) ed e) del prececente non superiore dieci, designati dagli organismi comma, legittimati a designare propri rappresentanti regionali delle associazioni di categoria del mondo nella Consulta ed è determinato il numero di membri della produzione, della distribuzione e della da attribuire alle singole associazioni, in proporzione cooperazione, maggiormente rappresentative a alla loro rappresentatività . livello nazionale; 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un f) da quattro membri ciascuno dei quali dipendente regionale di livello non superiore all' VIII. designato, rispettivamente dalle facoltà di agraria, 6. Le sedute della Consulta sono pubbliche. medicina e chirurgia, veterinaria ed economia e 7. La Consulta è convocata dal presidente almeno commercio dell'Università degli studi di Perugia, una volta ogni quattro mesi, oltrechè ogni qualvolta il docenti presso le stesse facoltà . presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta con relativa indicazione dell' ordine del giorno da almeno sette dei suoi componenti. 8. La Consulta adotta un regolamento per il proprio funzionamento. C O M P E N S I : Ai membri della consulta è corrisposto un gettone di presenza di euro 15,49 al lordo delle ritenute di legge ed il rimborso spese per ogni giornata di seduta.. 243 ENTE – ISTITUZIONE Consulta regionale per l’utenza ed il consumo STREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 123 DEL 10/12/2010 (COMPOSIZIONE) N. 61 DEL 29/12/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA DI NASCITA FABRIZIO FELICE BRACCO Presidente GIULIANO MANCINELLI Membro rappr. ACU (Associazione Consumatori Utenti) FRANCESCO FERRONI ADICONSUM UMBRIA Membro rappr. di ANGELO GAROFALO Membro rappr. Adoc Umbria ANNA RITA Cittadinanzattiva COSSO Membro rappr. di CARLA BALDASSARRI Membro rappr. Codacons ENRICO CARLETTI Confconsumatori Membro ALESSANDRO PETRUZZI Federconsumatori AMEDEO CONTILI consumatori Membro Membro rappr. rappr. rappr. Lega MASSIMO CAMERIERI Membro rappr. Movimento Consumatori CRISTINA ROSETTI Membro rappr. Movimento Difesa del Cittadino MARCO MANDARINI Membro rappr. Associazione piccole e medie industria dell’Umbria ANDREA DOMINICI Membro rappr. di Confindustria GIULIANO SORCIO Membro rappr. di C.N.A. 244 ANNA CHIARA BAIOCCHI Membro rappr. di Confederazione italiana agricoltori MARCE MARCELLO MARCELLI Membro rappr. della Federazione regionale Coldiretti dell’Umbria SERGIO BELMONTI Membro rappr. di Confesercenti regionale ROBERTO PROSPERI Membro rappr. di Confocommercio dell’Umbria – Commercio Turismo e Servizi MASSIMILIANO COSSU Membro rappr. della Lega regionale cooperative e mutue dell’Umbria MARIO BRAVI Membro rappr. di CGIL FRANCESCO DOMINICI Membro rappr. di CISL ANTONIO VIZZANI in rappr. della Facoltà di Medicina Veterinaria LORENZO MEZZASOMA in rappr. della Facoltà di Economia 245 ENTE – ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomuntari e delle loro famiglie Art. 3 Legge regionale 10 aprile 1990, n. 18 GIUNTA REGIONALE ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 3 L.R. 10/04/1990 n. 18 (Consulta regionale dell' immigrazione) 1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie. 2. La Consulta è composta da: a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato; b) dodici rappresentanti designati dalle associazioni di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari operanti in Umbria individuate dalla Giunta regionale sulla base della rappresentatività con riferimento al numero complessivo degli aderenti ed in modo da garantire, ove possibile, un' adeguata presenza nella Consulta di tutte le grandi aree geografico - culturali extracomunitarie; c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; d) quattro rappresentanti designati dai patronati maggiormente rappresentativi a livello regionale che si occupano dell' assistenza ai lavoratori extracomunitari; e) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori; f) il presidente della competente commissione consiliare permanente del Consiglio regionale dell' Umbria; g) due rappresentanti designati dalle consulte locali istituite ai sensi del sesto comma dell' art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, di cui uno in rappresentanza dei comuni della provincia di Perugia e uno in rappresentanza dei comuni della provincia di Terni; h) un rappresentante designato dalla Unione province italiane, sezione regionale; i) sette rappresentanti designati rispettivamente dalla Caritas regionale umbra, da Amnesty International - sezione regionale umbra, dalla Lega per i diritti e la liberazione dei popoli - sezione regionale umbra, dal Centro internazionale di accoglienza di Perugia, dal Centro di informazione documentazione iniziativa per lo sviluppo di Perugia, dall' Organizzazione solidarietà internazionale di Perugia e dal Centro internazionale per la pace fra i popoli di Assisi; l) quattro rappresentanti designati dalle associazioni del tempo libero e della cultura maggiormente rappresentative a livello regionale; m) un rappresentante designato dall' Università italiana per stranieri; n) un rappresentante designato dall' Università degli studi di Perugia; o) un rappresentante designato dall' Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario; p) un rappresentante designato dal Centro sociale dell' Università italiana per stranieri; q) due rappresentanti designati rispettivamente dai Provveditori agli studi di Perugia e Terni; r) due rappresentanti designati dall' Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione; s) un rappresentante designato dall' Istituto regionale di ricerche economiche e sociali; t) un rappresentante del Centro per la realizzazione della parità e pari opportunità fra uomo e donna. 3. La Consulta regionale dell' immigrazione elegge nel suo seno un vicepresidente. 4. Alle sedute della Consulta regionale dell' immigrazione partecipano i funzionari regionali degli uffici interessati. 5. La Consulta regionale umbra per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie è costituita, all' inizio di ogni legislatura regionale, entro 90 giorni dall' insediamento della Giunta regionale e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio regionale. 6. La Giunta regionale individua, sentita la competente commissione consiliare permanente, gli organismi di cui alle lettere b), c), d), e), i) del comma 2. 7. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta. 8. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato, con le stesse modalità dei membri effettivi, un supplente. 9. Le proposte di designazione dei membri devono pervenire entro 40 giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso detto termine, il Presidente nomina la Consulta purchè le designazioni pervenute permettano l' insediamento di almeno la maggioranza dei componenti l' organo mdesimo. 10. Possono essere invitati alle riunioni della Consulta rappresentanti di istituzioni ed organismi particolarmente interessati agli argomenti all' ordine del giorno. 11. Pe funzioni di segretario della Consulta e del Comitato esecutivo, di cui all' articolo 5, sono svolte da un dipendente dell' ufficio coordinamento relazioni esterne e rapporti comunitari della Giunta regionale, dalla stessa designato. COMPENSI: Non indicati 246 ENTE – ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Consulta regionale per i problemi extracomuntari e delle loro famiglie dei lavoratori D.P.G.R. n. 52 del 23/5/2008 B.U.R. n. 27 dell’11/06/2008 RAPPRESENTANTI In rappresentanza delle associazioni degli extracomunitari: FRAN HENRI GOSSE AUREL RIBAC ABDELILLAH ANAHDAR GIULIO SCIBINETTI EVARISTE DOMCHE NKUATE CHARLOTTE METUGE NDONG ABDULA BUFI KIMET OSMANAO WILSON ANIBAL ORTIZ MARIA LUISA BOMBA SOMAI MOHAMED EL FAID ABDERRAHIM TOALY GUIRAUD GUILLAUME IVETTE AGBO MOYA REDA FERCHECHI ZAYNAB KHALIL 247 NEBO EDMUND JOHN OWIDEM ETEFIA MINODORA PETRE FRANCO TODARO LIVIA MAITINO MOHAMMED FARRAH AKUWUDIKE LAWRENCE IBEKWE YOBO CELESTIN AFRI In rappresentnanza delle organizzazioni sindacali: PATRIZIA VENTURINI FRANCO SELIS FRANCESCO FERRONI OLIA SERBINI PATRIZIA PEVERONI GIUSEPPE TERRADURA In rappresentanza dei patronati: ALESSIA GIULACCI ROBERTO PANICO BARBARA SIMONE MARCELLO BARNI PALMIRO MARINI LUANA MARINI BRUNO CHIAVARI 248 MASSIMILIANO ASSALVE In rappresentanza delle Organizzazioni produttive: ALBERTO ARATA LUCA SABATINI FILIPPO BARGELLI RICCARDO ROSSI CRISTIANO CASAGRANDE SERGIO LORETI FABIANO COLETTI CRISTIANA TERZAROLI In rappresentanza delle consulte locali per l’immigrazione: MUSTAPHA EL AZZAB AGBOIFOH MATTHHEW AKHIBI NOUEMI PAULIN ENRIQUE ARIEL TOLEDO In rappresentanza dell’Unione province italiane: LUCA BALDELLI FRANCESCA PINNA In rappresentanza delle Associazioni di assistenza agli immigrati: DON LUIGI FILIPPUCCI GIORGIO PALLUCCO FATIN MALKIYA 249 ALESSANDRO LUCIBELLO LAURA CODRAM STELLA MARIS FIORENTINO CARLA BARBARELLA LUCIANO GIANNELLI STEFANO LOLLINI In rappresentanza delle Associazioni del tempo libero e della cultura: MASSIMO CECCARELLI GIANCARLO MAGRINI FRANCESCO CAMUFFO FEDERICA PORFIDI CLAUDIA MONTI VALENTINA FIDONE MONICA CECCARELLI DANIELE MARIANI In rappresentanza dell’Università per stranieri: PATRIZIA MANILI ANNA COMODI In rappresentanza dell’Università Italiana degli Studi: FRANCO MEZZANOTTE GABRIELLA BRIGITTE KLEIN In rappresentanza dell’A.D.I.S.U.: 250 MAURIZIO OLIVIERO GIAMPAOLO MARRAS In rappresentanza del centro sociale Università per stranieri: ROSELLA VINERBA ANA ANGELICA LEBRON STOLLE In rappresentanza dell’U.S.R.: ROSELLA CARROLI MARIA CRISTINA GRELLA In rappresentanza della Direzione regionale del lavoro: GIANCARLO DE VECCHI ADRIANO BARTOLUCCI FIORELLA BONUCCI ANNUNZIATA OCCHIUTO In rappresentanza dell’A.U.R.: ANNA ASCANI GIUSEPPE VELARDI In rappresentanza del Centro Pari Opportunità: FERNANDA ARGIA SIMONE ILARIA BONDI ELEONORA BIGI – Segretaria della Consulta 251 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO ATTRIBUZIONE E COMPITI Cooperativa Agricola Tabacchicoltori Lisciano Niccone “CO.TA.L.” a r.l. - Consiglio di Amministrazione Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 – art. 25 dello Statuto D.P.G.R. 159 del 18 giugno 2003 N. 27 del 2.7.2003 GIUNTA REGIONALE triennale Giugno 2006 COMPOSIZIONE Art.25 Art.30 Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e dello Statuto, all’amministrazione della società, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano espressamente riservati all’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a sett membri, secondo la deliberazione dell’Assemblea che procede alla loro nomina. Qualora l’Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria sia socio della cooperativa due membri del Consiglio, a termine dell’art.2535 del c.c. sono nominati da questo Ente. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. RAPPRESENTANTI MENCARELLI DOMENICO Nato a Piegaro (PG) il 12 aprile 1944 Compensi: Gli amministratori sono dispensati dal versare cauzione e non ricevono compensi, salvo che l’assemblea non deliberi diversamente. La remunerazione degli amministratori rivestiti di particolari incarichi, in conformità dell’atto costitutivo, è stabilita con delibera del Consilio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale 252 ENTE - ISTITUZIONE Cooperativa agricola Unione Lavoratori Agricoli Soc. Coop. a.r.l. di Marsciano - Consiglio di Amministrazione RIFERIMENTO NORME Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 – art. 24 dello Statuto ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO ATTRIBUZIONE E COMPITI Art. 29 Il Consiglio di Amministrazione, provvede in conformità delle leggi e dello Statuto, alla Amministrazione della Società, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all’assemblea. D.P.G.R. 160 del 18 giugno 2003 N. 27 del 2.7.2003 GIUNTA REGIONALE Triennale Giugno 2006 COMPOSIZIONE Art. 24 Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri secondo la deliberazione dell’Assemblea che procede alla loro nomina. Qualora l’Ente di Sviluppo in Umbria sia socio della cooperativa, un membro del Consiglio, a termini dell’art. Art. 2535 del c.c. è nominato da questo Ente. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. RAPPRESENTANTI GAROFALO FRANCO Nato a Roma il 3 gennaio 1958 Compensi: Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo che l’assemblea non deliberi diversamente. La remunerazione degli Amministratori, investiti di particolari incarichi in conformità all’atto costitutivo, è stabilita con delibera dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. 253 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Cooperativa Agricooper S.c.a.r.l. – Citerna - Consiglio di Amministrazione Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 – art. 24 dello Statuto D.P.G.R. 128 del 7 luglio 2004 N. 30 del 21.7.2004 GIUNTA REGIONALE triennale Luglio 2007 ATTRIBUZIONE E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 29 Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e dello Statuto all’amministrazione della Società, comiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all’assemblea. Art. 24 Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a ventuno membri, secondo la deliberazione dell’Assemblea che procede alla loro nomina. Qualora l’Ente di Sviluppo in Umbria sia socio della cooperativa, due membri del Consiglio, a termini dell’art. 2535 del c.c. sono nominati da questo ente. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili RAPPRESENTANTI PANICUCCI EUGENIO ROTI PAOLA MARIA nato a Citerna (PG) il 14 settembre 1946 nato a Città di Castello (PG) 30 dicembre 1963 Compensi: Gli Amministratori sono dispensati dal presentare cauzione e non ricevono compensi salvo che l’assemblea non deliberi diversamente. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi in conformità dell’atto costitutivo, è stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale 254 Cooperativa agricola Montana Alta Umbria Latte Soc. a.r.l.( C.A.M.A.U.L) - Consiglio di Amministrazione ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Legge regionale 26 ottobre 1994, n.35 – Art. 33 Statuto ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. n. 144 dell’11/8/2004 N. 35 del 25/8/2004 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO GIUNTA REGIONALE TRIENNALE 2004-2007 COMPOSIZIONE Art. 33 (Statuto) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri, eletti dall’assemblea tra i soci. Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Qualora l’Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria sia socio della Cooperativa, un membro del Consiglio, a termini dell’art. 2535 del C.C., è nominato, dell’ESAU stesso. RAPPRESENTANTI ITALIANO CASINI LUOGO E DATA DI NASCITA MONTEFALCO (PG) L’8/6/1956 Compensi: Gli amministratori non hanno diritto a compenso, tuttavia l’assemblea può, con sua deliberazione, assegnare loro un emolumento per l’opera prestata . 255 ENTE - ISTITUZIONE Cooperativa C.A.Me.Va.T - Todi - Consiglio di Amministrazione RIFERIMENTO NORME Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA D.P.G.R. 212 del 21 luglio 2005 N. 34 del 10.8.2005 GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO triennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO 2004/2007 ATTRIBUZIONE E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 7 L.r. 35/94 e art. Statuto RAPPRESENTANTI NORBERTO MAGNANINI Nato a Fratta Todina (PG) il 6 giugno 1950 256 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ESTREMI PROVVEDIMENTO Cooperativa Cantina dei Colli Amerini S.c. a r.l. di Amelia - Consiglio di Amministrazione Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 – art. 29 dello Statuto D.P.G.R. 306 del 10 dicembre 2003 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 54 DEL 24.12.2003 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO ATTRIBUZIONE E COMPITI Triennale Dicembre 2006 COMPOSIZIONE Art. 29 Art.34 Il Consiglio di Amministrazione provvede in conformità della legge e dello statuto, all’amministrazione della società, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all’assemblea Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove a tredici membri eletti tra i soci conferenti appartenenti alle categorie A e B dell’art.5 che debbono rappresentare il 70% dei membri del Consiglio stesso, il restante numero sarà eletto tra i soci delle altre categorie. Qualora l’Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria nomini uno o due membri, ai sensi dell’art. 2535 c.c., il numero dei componenti è elevato di pari unità. RAPPRESENTANTI ROSSI RENZO Nato a Todi (PG) il 29 maggio 1953 Compensi: La remunerazione egli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità dell’atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale 257 Cooperativa Caseificio Sociale di Norcia - Soc. Coop. a r.l.-Consiglio di Amministrazione ENTE - ISTITUZIONE Legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 – Art. 20 Statuto RIFERIMENTO NORME ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 52 del 7/12/2004 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO D.P.G.R. 236 del 24/11/2004 GIUNTA REGIONALE TRIENNALE 2004-2007 COMPOSIZIONE Art. 20 Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 3 membri a un massimo di 13 membri. Qualora l’Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria e la Comunità Montana della Valnerina siano soci della Cooperativa, due membri del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 2535 del C.C., sono nominati, uno ciascuno, da questi Enti. RAPPRESENTANTI SERGIO ROSSI Norcia il 21 marzo 1944 Compensi: Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l’Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza 258 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Cooperativa Ce.A.Z. Centro Agricolo Zootecnico S.c.a.r.l. Spoleto L.R. 26.10.1994, n. 35 e art. 24 dello Statuto GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Triennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO 2004/2007 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 29 Art. 24 Spetta al Consiglio di Amministrazione: a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea; b) redigere i bilanci da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti dalla gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari; c) provvedere in conformità delle leggi e dello statuto, all’amministrazione della società, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all’assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a nove membri, secondo la deliberazione dell’assemblea che procede alla loro nomina. Qualora l’Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria sia socio della Cooperativa due membri del Consiglio, a termini dell’art. 2535 del c.c., sono nominati da questo Ente. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione elegge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente. Gli Amministratori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Compensi: Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo che l’assemblea non deliberi diversamente. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari incarichi, in conformità dell’atto costitutivo, è stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. 259 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI Cooperativa Ce.A.Z. Centro Agricolo Zootecnico S.c.a.r.l. Spoleto D.P.G.R. n. 130 del 9.7 2004 D.P.G.R. n. 139 del 29 7 2004 N. 30 del 21.7. 2004 N. 34 del 18 8.2004 LUOGO E DATA DI NASCITA MARZIO CARISSIMI Nato a Spoleto il 26/04/1968 MASSIMO EPIFANI Nato a Foligno l’11.9.1956 260 ENTE – ISTITUZIONE Cooperativa Molini Popolari Riuniti Corciano Consiglio di Amministrazione RIFERIMENTO NORME ESTREMI PROVVEDIMENTO Legge regionale 26 ottobre 1994, n.35 D.P.G.R. n. 142 del 06/08/2004 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO GIUNTA REGIONALE TRIENNALE 2004-2007 COMPOSIZIONE Art. 27 (Statuto) Il Consiglio di Amministrazione di compone da n. 9 a n. 27 Consiglieri secondo quanto di volta in volta deciso dall’Assemblea eletti tra le persone iscritte nel libro dei Soci RAPPRESENTANTI FERNANDO MARCHETTI Umbertide il 18 novembre 1947 Compensi: Spetta all’Assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che prestino continuamente ed in modo esclusivo la loro opera in pro della Società 261 ENTE – ISTITUZIONE Cooperativa Molino Popolare Marscianese Soc. Coop. a r.l. - Consiglio di Amministrazione RIFERIMENTO NORME Legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 – Art. 29 Statuto ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 184 del 19/9/2006 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 46 del 4/10/2006 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO GIUNTA REGIONALE TRIENNALE 2004-2007 COMPOSIZIONE Art. 29 (Statuto) Il Consiglio di Amministrazione si compone di n. 11 membri elevabili al massimo di n. 19 da eleggersi fra i Soci o mandatari ndi persone giuridiche Soci. I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori. Qualora l’Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria sia socio della Cooperativa, un membro del Consiglio, a termini dell’art. 2535 del C.C., è nominato, dell’ESAU stesso. RAPPRESENTANTI SILVANO GIAMMARRONI Marsciano il 3/11/1962 Compensi: Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che, indipendentemente dalla carica conferita dall’Assemblea, prestino continuamente ed in modo esclusivo la loro opera in pro della Società 262 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ESTREMI PROVVEDIMENTO Cooperativa Oleificio Sociale di Foligno Soc. Coop. a.r.l. - Consiglio di Amministrazione Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 – art. 24 dello Statuto D.P.G.R. 304 DEL 10 dicembre 2003 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 54 DEL 24.12.2003 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Triennale dicembre 2006 ATTRIBUZIONE E COMPITI COMPOSIZIONE Art.29 Art. 24 Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e dello Statuto, all’amministrazione della Società, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all’assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a nove membri, secondo la deliberazione dell’assemblea che procede alla loro nomina. Qualora l’Ente di Sviluppo nell’Umbria sia socio della Cooperativa, due membri del Consiglio, a termini dell’art.2535 del c.c., sono nominati da questo Ente. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendo tra i propri membri, il Presidente ed il Vice-Presidente. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili RAPPRESENTANTI EPIFANI MASSIMO Nato a Perugia il 11 settembre 1956 Compensi: Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo che l’assemblea non deliberi diversamente. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi, in conformità dell’atto costitutivo, è stabilita con delibera del Consilio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale 263 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Cooperativa Ortofrutticola s.r.l. di Passaggio di Bettona Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 – Ar 21 dello Statuto. D.P.G.R. 161 del 18 giugno 2003 N. 27 del 2.7.2003 GIUNTA REGIONALE Triennale Giugno 2006 ATTRIBUZIONE E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 23 Art. 21 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che, comunque, rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell’assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 15 membri eletti, tra i soci cooperatori e fra i soci sovventori, dall’assemblea, la quale ne determina il numero. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori. Ogni Ente pubblico socio potrà nominare un membro del Consiglio di Amministrazione facente parte dei quindici, i rimanenti membri nominati dall’assemblea dei soci. Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. RAPPRESENTANTI NESTA FRANCESO Nato a Perugia il 3 agosto 1974 Compensi: I componenti il Consiglio di amministrazione non hanno diritto a retribuzione salvo che non lo deliberi l’Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza 264 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO ATTRIBUZIONE E COMPITI Art.22 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell’assemblea. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure, ad un Comitato esecutivo, il cui numero dei componenti e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio. Cooperativa produttori carne coltivatori diretti “TUDER” – Società Cooperativa Agricola – Todi Consiglio di Amministrazione Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 – Art. 20 dello Statuto D.P.G.R. 134 del 29 giugno 2006 D.P.G.R. 37 del 21 maggio 2009 N. 25 del 18/6/2003 N. 24 del 27/05/2009 GIUNTA REGIONALE Triennale 2012 COMPOSIZIONE Art. 20 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 né superiore a 7, eletti dall’Assemblea fra i soci della Cooperativa. All’atto della elezione l’Assemblea delibera di volta in volta il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in regola con il versamento delle quote sottoscritte. Nel caso in cui l’Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria sia ammesso a far parte della società, in qualità di socio, lo stesso avrà diritto a norma dell’art.2535 c.c. di nominare uno dei membri del Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. RAPPRESENTANTI GIAMPIETRO PRIMIERI Nato a Perugia il 22 gennaio 1961 Compensi: Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l’assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza 265 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Cooperativa produttori tabacco del Puglia a r.l. di Collepepe - Consiglio di Amministrazione Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 – art. 28 dello Statuto D.P.G.R. N. 216 DEL 17/11/2006 N. 56 del 6/12/2006 GIUNTA REGIONALE Triennale 2006-2009 ATTRIBUZIONE E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 31 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi sociali e può,quindi, deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione fatto solo eccezione per quelli riservati dalla legge e dallo Statuto dell’Ente. Art. 28 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’assemblea dei soci. Qualora l’Ente di Sviluppo in Umbria nomini due membri del Consiglio di Amministrazione a termine dell’art.2535 del c.c., il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è elevato a nove. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili RAPPRESENTANTI MAGNANINI NORBERTO Nato a Fratta Todina (PG) il 6 giugno 1950 Compensi: I componenti del Consiglio di Amministrazione non ricevono compensi, salvo che l’assemblea non deliberi diversamente. Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni 266 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Cooperativa Spoleto Ducale Casale Triocco S.c.r.l. di Spoleto - Consiglio di Amministrazione Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 Art. 31 Statuto D.P.G.R. 92 del 31 marzo 2005 N. 16 del 13/04/05 GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Triennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO 2005/2008 ATTRIBUZIONE, COMPITI e COMPOSIZIONE Art. 7 L.r. 35/94 e art. 31 Statuto RAPPRESENTANTI AGOSTINI PENSA Nato a Spoleto (PG) il 15 gennaio 1948 Compensi: Non indicati 267 ENTE – ISTITUZIONE Cooperativa Terre del Carpine Soc. Coop. a r.l. – Magione - Consiglio di Amministrazione RIFERIMENTO NORME Legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO D.P.G.R. N. 153 DELL’8/11/2007 N. 50 del 21/11/2007 GIUNTA REGIONALE TRIENNALE 2007-2009 ATTRIBUZIONE, COMPITI E COMPOSIZIONE Art. 7 L.R. 35/94 e Statuto vigente RAPPRESENTANTI FRANCESCO FEDERICI Folignano (AP) IL 28/11/1930 Compensi: I compensi previsti per l’espletamento della propria funzione nel Consiglio di Amministrazione sono determinati in € 50,00 a presenza dei componenti. 268 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ESTREMI PROVVEDIMENTO Cooperativa Umbria Viticoltori Associati Soc. Coop. A.r.l. Marsciano - Consiglio di Amministrazione Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 Art. 36 Statuto D.P.G.R. n. 57 del 11/03/2005 – BUR n. 13 del 23/03/2005 D.P.G.R. n.238 del 29/08/2005 – BUR n. 39 del 14/09/2005 D.P.G.R. n. 218 del 17/11/ 2006 – BUR n. 56 del 06/12/2006 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO triennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO 2004/2007 ATTRIBUZIONE, COMPITI e COMPOSIZIONE Art. 7 L.r. 35/94 e art. 36 Statuto RAPPRESENTANTI CHICCIA MAURILIO PORRAZZINI GIACOMO BULDRINI AUGUSTO Nato a Lugnano in Teverina (TR) il 4 febbraio 1958 Nato a Terni il 28 gennaio 1941 Nato a Roma il 3 ottobre 1955 269 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ESTREMI PROVVEDIMENTO ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Cooperativa a r.l. P.A.S.T. – Produttori Agricoli Sponde del Trasimeno (Panicate) - Consiglio di Amministrazione Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 Art. 28 Statuto D.P.G.R. n. 6 del 31/01/2008 – B.U.R. n. 7 del 13/02/2008 GIUNTA REGIONALE triennale 2010 ATTRIBUZIONE, COMPITI e COMPOSIZIONE Art. 7 L.r. 35/94 e art. 28 Statuto RAPPRESENTANTI ANGELO FRASCARELLI Nato a Treia (MC) il 14/4/1962 270 ENTE - ISTITUZIONE Ente Morale “S. Martino di Fontana pro infanzia, adolescenza, gioventù” con sede in Olmo di Perugia - Consiglio di Amministrazione RIFERIMENTO NORME Statuto dell’Ente approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1984, n. 276. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con D.P.G.R. 23 ottobre 1998, n. 536. ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Quadriennale 15 giugno 2008 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 10 Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla amministrazione dell’Ente ed al suo regolare funzionamento; adotta i regolamenti di amministrazione e di servizio interno del personale; promuove, quando occorre, le modificazioni dello Statuto; nomina, sospende e licenzia il personale dipendente; delibera sulle convenzioni da fare e, in genere, su tutti gli affari che interessano l’Ente. Art. 14 Il Consiglio di Amministrazione è composto da: - il fondatore Don Mario Pasquini, membro di diritto a vita. Alla sua morte o alla sua rinuncia subentrerà nella carica, sempre quale membro di diritto, il parroco protempore di S. Martino di Fontana; - il direttore pro-tempore dell’ufficio amministrativo della Curia o il cancelliere della medesima, designato dall’Arcivescovo di Perugia; - un parroco, designato dall’Arcivescovo di Perugia, scelto tra i parroci titolari di una delle parrocchie della diocesi; - un membro del Consiglio Presbiteriale di Perugia, designato dall’Arcivescovo di Perugia; - un rappresentante della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia; - un rappresentante della Comunità parrocchiale di S. Martino di Fontana. Tale rappresentante sarà designato dall’Arcivescovo di Perugia su proposta del parroco di S. Martino di Fontana, ove presente, e scelto tra i cittadini maggiormente residenti nel territorio parrocchiale, così come fissato dal decreto arcivescovile; - due rappresentanti designati dal Consiglio regionale dell’Umbria, con documentata esperienza nel campo della amministrazione scolastica (competenza demandata al Presidente della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 11/1995 e successive modificazioni ed integrazioni). - Presidente di diritto a vita del Consiglio di Amministrazione della stessa è stato il fondatore Don Mario Pasquini; dalla sua morte è Presidente di diritto il parroco di S. Martino di Fontana. - I componenti elettivi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione. Il Consiglio di amministrazione provvede alla vigilanza igienico-sanitaria ed a quella sull’andamento disciplinare mediante la nomina di medici ed ispettrici. Il numero, la durata in ufficio degli uni e delle altre sono stabiliti dal regolamento interno. Compensi: Le cariche sono gratuite. 271 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI Ente Morale “S. Martino di Fontana pro infanzia, adolescenza, gioventù “ con sede in Olmo di PerugiaConsiglio di Amministrazione D.P.G.R. n. 107 del 15/06/2004 N. 27 del 30.6.2004 LUOGO E DATA DI NASCITA CAPPANNELLA Silvana (in sostituzione di Fabro (TR) l’8.7.1931 Rossi Giovanna) POLIDORI Fiorella (in sostituzione di Polidori Perugia il 19.4.1947 Fiorella) 272 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Fondazione di partecipazione Umbria Jazz - Consiglio di Amministrazione Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 21 Artt. 12 e 13 dello Statuto della Fondazione ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Quinquennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO 5 agosto 2014 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 13 dello Statuto Art. 12 dello Statuto 1. Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare: a) Fissa il valore minimo del contributo annuale nei limiti delle normative che regolano l’attività dei singoli soci; in particolare per i soci pubblici il contributo è determinato nei limiti degli stanziamenti previsti nei rispettivi bilanci; b) Nomina il Direttore artistico fissandone gli eventuali emolumenti e gli elementi del contratto; c) Nomina il Responsabile amministrativo fissandone gli eventuali emolumenti e gli elementi del contratto; d) Nomina il Collegio dei sindaci revisori; e) Nomina il Vice Presidente della Fondazione tra i componenti del Consiglio medesimo; f) Delibera in merito all’adesione alla Fondazione di soggetti diversi dai fondatori originari; g) Predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo per rimetterli, accompagnati da una relazione sull’attività svolta, all’Assemblea per l’approvazione; h) Approva, su presentazione del Direttore artistico, entro il mese di novembre, la proposta delle iniziative con la previsione del budget di spesa e, entro il mese di gennaio, il programma e il budget definitivi, relativi alla manifestazione Umbria Jazz e alle altre 1) Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri, fino ad un massimo di 9, compreso il Presidente, del quale la Regione detiene la maggioranza assoluta. Un componente è espresso dall’Associazione “Umbria Jazz Festival”. Il numero dei membri e le modalità per la composizione del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall’Assemblea. I rappresentanti di competenza della Regione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto. 2) Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque esercizi, essi scadono alla data della riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 3) Il Presidente, tre mesi prima della scadenza del Consiglio, inoltra ai soggetti preposti formale richiesta di nomina. Il Consiglio di amministrazione può essere ricostituito ed opera anche in presenza della sola nomina dei componenti di spettanza pubblica. 4) Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati, senza diritto di voto, il Direttore artistico, il responsabile amministrativo e i sindaci revisori. 5) I membri del Consiglio di amministrazione eletti in surrogazione di coloro che vengono a mancare per qualisiasi causa, restano in carica solo per il periodo residuo del mandato. 6) I membri del Consiglio di amministrazione che 273 eventuali manifestazioni artistico – culturali della Fondazione; i) Determina i rimborsi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione per spese documentate sostenute in relazione all’incarico ricoperto; j) Provvede alle alienazioni ed ai reinvestimenti patrimoniali; k) Provvede all’approvazione dei contratti di natura professionale; l) Autorizza il rilascio di prestiti a breve termine, nei limiti del patrimonio, al solo fine di consentire, sotto qualsivoglia forma, la anticipata disponibilità di contributi accertati, sia pubblici che privati, a favore della Fondazione; m) Determina le modalità e i termini per l’affidamento all’Associazione “Umbria Jazz Festival”, in via strumentale ed esclusiva, di attività dirette al perseguimento degli scopi statutari; n) Delibera le modalità e le strutture da supportare per la realizzazione delle manifestazioni nel caso in cui la Fondazione decida di non provvedere direttamente; o) Svolge ogni ulteriore compito nell’ambito delle iniziative previste in coerenza con le finalità di cui all’art. 2. 2. Nel caso di diminuizione delle risorse previste nei budget approvati per le singole iniziative, conseguente ad eventi imprevedibili e/o dovuta a cause di forza maggiore, il Consiglio può disporre, con deliberazione motivata, e previa autorizzazione unanime dell’Assemblea, l’utilizzazione del patrimonio, determinandone l’entità, con l’obbligo per tutti i fondatori di cui al comma 1 dell’art. 8 di provvedere al ripristino del fondo di dotazione entro l’esercizio successivo, tenuto conto della quota conferita al fondo di dotazione da ciascun fondatore. non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, possono essere dichiarti decaduti con deliberazione dell’Assemblea. Compensi: La carica di Consigliere di amministrazione è esercitata a titolo gratuito. Può essere previsto il rimborso delle spese documentate, effettuate per l’esercizio della funzione. 274 Fondazione di partecipazione Umbria Jazz ENTE – ISTITUZIONE Consiglio di Amministrazione ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. n. 68 del 05/08/2009 N. 37 del 19/08/2009 RAPPRESENTANTI LORENZO GIOVANNI (PRESIDENTE) LUOGO E DATA DI NASCITA ARBORE Foggia il 24.06.1937 STEFANO MAZZONI (VICE PRESIDENTE) Marciano (PG) il 26/12/1956 ALDO BRUNI Amantea (CS) il 29/08/1947 ALVIERO MORETTI Deruta (PG) il 8.06.1933 ALBA PECCIA Marciano (PG) il 25/04/1952 MARIO VINCENZO ALFREDO VITELLI Paglietta (CH) il 05/041950 EMANUELE FLORIDI Monterotondo (RM) il 21/10/1977 275 ENTE – ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Fondazione di partecipazione Umbria Jazz – Assemblea di partecipazione Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 21 Artt. 9 e 10 dello Statuto della Fondazione ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO quinquennale 18/06/2015 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 10 Statuto (Assemblea di partecipazione Art. 9 Statuto (Assemblea di partecipazione) Spetta all’Assemblea di partecipazione: 1)L’Assemblea di partecipazione è composta dal a) approvare il bilancio preventivo e il Presidente della Fondazione e dai rappresentanti bilancio consuntivo, su proposta del dei fondatori determinati come segue: Consiglio di Amministrazione; a) un numero di rappresentanti designati dalla b) approvare a maggioranza di due terzi, Regione pari al numero complessivo di eventuali modifiche allo Statuto, su quelli assegnati agli altri fondatori, proposta del Consiglio di originari e succesivi, con un minimo di tre; Amministrazione; b) da un rappresentante nominato c) deliberare su ogni altro argomento dall’associazione Umbria Jazz Festival; sottoposto dal Presidente e dal Consiglio c) dai rappresentanti nominati da ciascuno di Amministrazione. degli altri fondatori in numero rapportato, come appresso, al valore del patrimonio conferito: - valore da € 100.001,00 in su n. 2 rappresentanti; valore da € 100.000,00 n.1 rappresentante; 30.000,00 a 2)I rappresentanti di competenza della Regione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto. 3)Se nel corso del quinquennio interviene un nuovo soggetto che assume la qualità di fondatore, la Regione provvederà ad integrare la propria rappresentanza ai sensi del comma 1, lett. a) del presente articolo, che resterà in carica per il residuo periodo del mandato. 4)In caso di impedimento di uno dei soggetti nominati, ogni socio fondatore può delegare un sostituto per la singola riunione, nel rispetto dei limiti alla rappresentanza di cui al precedente comma 1. Compensi: la carica è esercitata a titolo gratuito. Può essere previsto il rimborso delle spese documentate, effettuate per l’esercizio della funzione. 276 Fondazione di partecipazione Umbria Jazz ENTE – ISTITUZIONE Assemblea di partecipazione ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI D.P.G.R. N. 64 DEL 18/06/2010 B.U.R. N. 30 DEL 07/07/2010 LUOGO E DATA DI NASCITA FABRIZIO FELICE BRACCO ERNESTA MARIA RANIERI BALDISSERA DI MAURO PAOLA DOMENICA GONNELLINI CATIA BERTINELLI STEFANO STRONA ALESSANDRO MARIA VESTRELLI GIAMPIERO ANTONELLI 277 ENTE – ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari Consiglio di Amministrazione Legge regionale 20 novembre 1997, n. 38 Artt. 7 e 9 dello Statuto della Fondazione ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Triennale 2010 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 10 (Compiti del Consiglio di Amministrazione) Art. 9 (Consiglio di Amministrazione) Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti: a) approva, entro due mesi dall’inizio dell’esercizio finanziario di ogni anno, il programma annuale di attività ed il bilancio preventivo; b) approva, entro due mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, il conto consuntivo e l’allegata relazione; c) elegge, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in rappresentanza degli enti pubblici fondatori, di cui all’art. 2 comma 2, lett. b), della legge regionale n. 38/1997, il Presidente della Fondazione; d) nomina i componenti del Comitato scientifico, designati in misura paritetica dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dalla Giunta regionale; e) nomina il direttore scientifico della Scuola, individuato previa intesa tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e la Giunta regionale; f) nomina i componenti del Collegio dei Revisori sulla base delle designazioni degli enti ai sensi dell’art. 12; Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra esperti di comprovata esperienza in direzione amministrativa e manageriale nelle materie di competenza della legge regionale n. 38/1997 e/o in amministrazione e gestione. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati sino a due volte. Quelli nominati o eletti in sostituzione di coloro che vengono a mancare restano in carica solo per il residuo periodo del mandato dei loro predecessori. I membri del Consiglio che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dallo stesso organo. …Omissis…… Compensi: Ai componenti del Consiglio di Amm.ne spetta per ogni seduta cui prendono parte un gettone di presenza di € 77,47 al lordo delle ritenute di legge, come deliberato dall’Assemblea dei soci del 7 giugno 1999. 278 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI ROSARIO SALVATO Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari - Consiglio di Amministrazione D.P.G.R. n. 165 del 21/11/2007 N. 54 del 12/12/2007 LUOGO E DATA DI NASCITA Città di Castello l’11/12/1960 279 Fondazione “Umbria Spettacolo” - Commissario Straordinario ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Art. 25 del Codice Civile ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Proroga dal 1/1/2009 fino a cancellazione della FUS dal registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato ATTRIBUZIONI E COMPITI Al Commissario Straordinario sono conferiti tutti i compiti inerenti l’amministrazione della Fondazione, come distribuiti tra i vari organi dimissionari ed in particolare i seguenti: a) garantire la gestione ordinaria della Fondazione, portando a termine la programmazione in corso; b) contribuire attivamente alle iniziative ricognitive e di approfondimento sul sistema dello spettacolo umbro; c) esplorare la disponibilità futura dei soci attuali e degli Enti locali umbri nei confronti della Fondazione Umbria Spettacolo (F.U.S.), nonché la disponibilità della imprenditoria privata, verificando un possibile ruolo strategico della stessa Fondazione nell’auspicato riassetto dello spettacolo umbro; d) elaborare, alla luce degli approfondimenti e delle esplorazioni sopra indicati, una proposta di riassetto. -------------------------------Con D.P.G.R. n. 328 del 31/12/2003 pubblicata nel B.U.R. n. 3/2004 il Presidente della Giunta regionale decreta che l’art. 2 del D.P.G.R. n. 300 del 5/12/2003 è così modificato: “Al Commissario Straordinario sono conferiti tutti i compiti inerenti la gestione della Fondazione e subentra, nelle competenze suddette, sia al Consiglio d’Amministrazione, che al Presidente, che all’Assemblea della Fondazione”. Con D.P.G.R.n.72 del 7 aprile 2004 è disposta, inoltre, la permanenza in carica del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Umbria Spettacolo, nella composizione attuale, per tutta la durata dell’incarico Commissariale e con i compiti previsti dallo Statuto. Compensi: l’incarico di Commissario straordinario è svolto a titolo gratuito 280 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI LIANA BELLI Fondazione “Umbria Straordinario Spettacolo” - Commissario D.P.G.R. n. 68 dell’11/07/2008 D.P.G.R. n. 4 del 13/01/2009 (proroga incarico) N 34 del 23/07/2008 N. 4 del 28/01/2009 LUOGO E DATA DI NASCITA Perugia il 2/05/1949 281 ENTE - ISTITUZIONE Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno - Organo di Indirizzo RIFERIMENTO NORME Statuto della Fondazione approvato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica in data 24.7.2000 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Quadriennale (possono essere confermati consecutivamente per una sola volta) Settembre 2012 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 4 Scopi e settori di intervento Art. 19 Composizione La Fondazione non ha fini di lucro e persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio. Nel perseguire gli scopi di utilità sociale la Fondazione indirizza la propria attività nei seguenti settori: arte; conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali; istruzione; ricerca scientifica; sanità; assistenza alle categorie sociali deboli. La Fondazione tenuto conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio, sulla base della definizione dei programmi pluriennali corredati da adeguati studi di specifica fattibilità, può svolgere gli interventi anche a favore di uno o più settori fra quelli sopra indicati, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di competenza. La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dall’Organo di Indirizzo, può, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, avviare o partecipare ad iniziative dirette a L’Organo di Indirizzo è composto da 20 membri designati: n. 10 dall’Assemblea dei Soci; n. 10 dai seguenti organismi, enti o istituzioni: n. 2 dal Comune di Foligno; n. 1 d’intesa fra i Comuni di Bevagna, Cannara, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi e Valtopina; n. 1 dalla Regione dell’Umbria; n. 2 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia, da individuare, a rotazione, tra gli operatori dei settori rappresentanti che svolgono la propria attività nel territorio del Comune di Foligno da almeno tre anni; n. 1 dall’Ente Autonomo Giostra della Quintana di Foligno; n. 1 a rotazione e nell’ordine: a) d’intesa fra le associazioni di volontariato aventi sede nel Comune di Foligno e risultanti iscritte alla data di richiesta di designazione, al registro regionale di cui alla legge regionale n. 15 del 25 maggio 1994 e successive modifiche; dalla Consulta di coordinamento delle associazioni culturali, costituita con atto del 6.5.1983 (previa formalizza- zione di detto atto costitutivo in forma pubblica) per conto dei propri aderenti aventi sede nel Comune di Foligno, che risultino anche iscritti all’albo delle associazioni istituito con propria delibera del 30.10.1996 e che siano appartenenti alle categoria di cui alle lettere b) e f) del comma 3 dell’art. 1 di detta delibera comunale; n. 1 dalla Soprintendenza per i beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Perugia; n. 1 dall’Università degli Studi di Perugia. promuovere lo sviluppo economico. I componenti l’Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell’esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello Statuto. b) La qualità di componente l’Organo di Indirizzo non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio. Compensi: Ai componenti l’Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell’Organo di € 258,23 a riunione per 4/5 riunioni all’anno, oltre al rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall’Organo di Indirizzo medesimo, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. (Art. 16 dello Statuto della Fondazione). 282 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno - Organo di Indirizzo D.P.G.R. n. 88 del 15/09/2008 N. 44 del 01/10/2008 LUOGO E DATA DI NASCITA DOTT. FRATINI SANDRO Foligno il 24.11.1954 DOTT. ANTONIO AMANTI Foligno il 21.3.1954 DOTT. SSA PAOLA MENICHELLI Valtopina il 26.1.1953 283 Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - Comitato di indirizzo ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE Statuto della Fondazione approvato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica in data 11 dicembre 2000, prot. n. 307629. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Quinquennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 1 Art. 12 (Natura giuridica e finalità) (Composizione) La Fondazione non ha fini di lucro e, nella continuità del fine originario e nel rispetto del limite del perseguimento esclusivo di scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, indirizza la propria attività nei settori della cultura, della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della sanità, dello sport non professionistico, del tempo libero, dei servizi sociali, dell’assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli. La Fondazione può contribuire alla realizzazione di progetti di recupero territoriale e di promozione economica e sociale di aree economicamente meno sviluppate, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, a condizione che si tratti di attività non lucrativa e che non sia svolta in forma di impresa, salvo quanto previsto dall’art. 3*. Nell’ambito delle finalità e dei settori di intervento la Fondazione assicura il sostegno alle organizzazioni di volontariato. Il perseguimento degli scopi statutari con riferimento ai singoli settori di intervento e la scelta degli strumenti ritenuti più idonei, nell’ambito della definizione dei programmi e dei progetti di cui all’art. 35**, sono rapportati alle dimensioni patrimoniali, finanziarie e territoriali Il Comitato di indirizzo è composto da 24 membri. L’assemblea dei soci provvede a nominare dodici componenti il Comitato di indirizzo. I rimanenti componenti, onde garantire un’adeguata e qualificata rappresentanza del territorio e l’apporto di personalità che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l’attività della Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei suoi fini istituzionali, sono designati, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, dagli Enti ed istituzioni di seguito elencati: - uno dalla Regione dell’Umbria; - uno dalla Provincia di Perugia; - due dal Comune di Perugia; - uno, mediante turnazione e secondo l’ordine appresso indicato, dai Comuni di Gubbio, Assisi, Todi, Bastia Umbra, Marsciano, Umbertide, Gualdo Tadino e Castiglione del Lago; - due dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia; - uno dalla Curia arcivescovile di Perugia e Città della Pieve; - uno dall’Università degli Studi di Perugia; - uno mediante turnazione e secondo l’ordine appresso indicato dall’Università degli Studi di 284 della Fondazione, le cui risorse vanno impiegate secondo i criteri della migliore utilizzazione, della trasparenza e della efficacia. Art. 3* (Imprese strumentali) 1. La Fondazione può esercitare attività di impresa mediante partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 6 - commi 2 e 3 – del D.Legs. n. 153/99, a condizione che si tratti di imprese strumentali la cui attività sia volta direttamente ed in via esclusiva al perseguimento degli scopi, nell’ambito dei settori di intervento di cui all’art. 1, lettera d), del D.Legs. n. 153/99. 2. Le modalità di esercizio, in via diretta o di controllo, di attività di impresa strumentale per fini statutari sono disciplinate, per quanto non previsto dallo statuto e dal D.Lgs. n. 153/99, con regolamento, fermo restando che l’esercizio in via diretta di attività di impresa strumentale è limitato alle imprese strumentali operanti nei settori rilevanti di cui all’art. 1, lettera d), del D.Legs. n. 153/99. 3. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie e non può disporre sotto qualsiasi forma finanziamenti, erogazioni o comunque sovvenzioni, anche in via indiretta, ad enti con fini di lucro e ad imprese di qualsiasi natura, fatta eccezione per le imprese di cui al comma 1. Perugia e dall’Università italiana per Stranieri di Perugia; due, mediante turnazione e secondo l’ordine appresso indicato, dai seguenti Ordini professionali (uno per ciascuno): Ordine degli avvocati di Perugia; Ordine degli architetti della provincia di Perugia; Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Perugia; Ordine dei dottori commercialisti della Circoscrizione dei Tribunali di Perugia ed Orvieto; Ordine dei farmacisti; Ordine degli ingegneri di Perugia; Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Perugia; Collegio notarile di Perugia; Ordine dei dottori veterinari di Perugia. Il Comitato di indirizzo, almeno tre mesi prima dalla scadenza della carica dei singoli componenti l’Organo medesimo, attiva le procedure per le designazioni di cui al comma precedente e provvede alla scelta, all’interno di una rosa tripla rispetto al numero dei posti disponibili, dei componenti il nuovo Comitato di indirizzo. Gli Enti ed istituzioni cui spetta il potere di designazione di cui ai precedenti commi debbono individuare i soggetti da designare mediante previsioni puntuali sulla base di una motivazione verificabile. Gli Enti territoriali non possono designare gli Amministratori in carica o i dipendenti degli Enti medesimi. Il funzionamento del Comitato di indirizzo non è impedito dalla mancata designazione di uno o più componenti. Art.7 (Organi e Uffici) Sono organi della Fondazione 4. L’esercizio dell’attività di impresa di cui al comma 1 non può essere effettuato in - l’Assemblea dei soci; pregiudizio della consistenza patrimoniale - il Comitato di indirizzo; - il Consiglio di amministrazione; della Fondazione. - il Presidente; - il Collegio dei revisori dei conti Compensi: Ai componenti il Comitato di indirizzo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Collegio, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura del gettone di presenza e le modalità di corresponsione sono deliberate dal Comitato medesimo, previo conforme parere del Collegio dei revisori dei conti (Art. 30 – comma 2 – dello Statuto) 285 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - Comitato di indirizzo D.P.G.R. n. 319 del 23 dicembre 2005 N. 1 del 4 gennaio 2006 LUOGO E DATA DI NASCITA LIPPARINI MASSIMO - Consigliere Ordine degli Avvocati 2000/2004 – si occupa di prima Perugia il 23.5.1958 infanzia e scuole materne private di ispirazione cattolica MARCHIONNI FIAMMETTA Spello (PG) il 10.08.1945 - Neuropsichiatra TIERI RINALDO – Chirurgo presso reparto L’Aquila il 19.10.1950 Chirurgia Ospedale Silvestrini Perugia Nota: Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha nominato la d.ssa Fiammetta Marchionni 286 Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto - Organo di indirizzo ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Statuto della Fondazione approvato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica con provvedimento n. 307122 del 28.7.2000 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Quinquennale (i membri possono essere confermati, consecutivamente, soltanto per un altro mandato) Febbraio 2010 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 4 (Scopi e settori di intervento) (Composizione) Art. 21 1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue 1. L’Organo di indirizzo è composto da n. 22 componenti dei quali almeno n. 11 debbono esclusivamente scopi di utilità sociale e di avere la residenza nel territorio della Regione promozione dello sviluppo economico. Umbria da almeno tre anni. Essi devono possedere, quali requisiti di professionalità, 2. Nel perseguire gli scopi di utilità sociale la adeguate conoscenze specialistiche in materie Fondazione indirizza la propria attività nei inerenti ai settori d’intervento o funzionali settori dell’arte, della conservazione e all’attività della Fondazione, devono aver valorizzazione dei beni e delle attività culturali maturato una qualificata esperienza operativa e dei beni ambientali, dell’istruzione, della nell’ambito della libera professione o in campo ricerca scientifica, della sanità e imprenditoriale o accademico, ovvero devono dell’assistenza alle categorie sociali deboli. aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati 3. La Fondazione, secondo le linee di dimensioni adeguate. programmatiche formulate dall’Organo di indirizzo, può, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, avviare o partecipare ad iniziative 2. I componenti sono designati come segue: - 11 dall’Assemblea dei Soci; dirette a promuovere lo sviluppo economico. - 11 dai seguenti organismi, enti o istituzioni: - 1 dalla Regione dell’Umbria; 4. La Fondazione, tenuto anche conto delle - 1 dalla Provincia di Perugia; risorse prevedibilmente disponibili tempo per - 2 dal Comune di Spoleto; tempo, al fine di rendere più efficace la - 1 dal Comune di Norcia e dal Comune propria azione e sovvenire in maniera di Cascia a rotazione; organica alle esigenze del territorio, - 1 dalla Camera di Commercio, Industria, nell’ambito della definizione periodica dei Agricoltura e Artigianato di Perugia a programmi di attività può concentrare la rotazione fra i settori e preferibilmente tra le categorie economiche operanti nel comprensorio spoletino; 287 propria azione transitoriamente in uno o più settori fra quelli di cui al precedente comma 2, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di competenza. Art. 5 (Attività della Fondazione) - 1 dall’Arcidiocesi di Spoleto – Norcia; - 1 dal Centro Italiano di Studi sull’Alto Mediovevo, Spoleto; - 1 dall’Istituzione Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”, Spoleto; - 1 dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Milano; - 1 dalla Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini, Spoleto. 1. La Fondazione opera prevalentemente secondo criteri di programmazione 3. I componenti non rappresentano né rispondono pluriennale, attraverso la definizione, la ai soggetti che li hanno designati, né da questi realizzazione ed il finanziamento di possono essere indirizzati o revocati. programmi e progetti di intervento, di norma realizzati e finanziati autonomamente o in 4. La qualità di componente l’organo di indirizzo collaborazione con istituzioni pubbliche e/o non attribuisce nessun diritto di contenuto private. patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio. 2. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi 5. I componenti l’Organo di indirizzo durano in analoghe finalità anche attraverso la carica 5 anni dalla data di insediamento partecipazione ad istituzioni od dell’Organo e possono essere confermati, organizzazioni di coordinamento regionali, consecutivamente, soltanto per un altro mandato. nazionali ed internazionali. Art. 9 3. La Fondazione, per la realizzazione dei (Requisiti di onorabilità) propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, 1. I componenti gli Organi devono essere scelti fra imprese strumentali; nel caso di esercizio cittadini italiani di piena capacità civile e di diretto di imprese strumentali, la Fondazione indiscussa probità. tiene specifiche contabilità separate. Omissis…….. Omissis……….. Art. 8 (Organi) Sono Organi della Fondazione: - l’Assemblea dei Soci; - l’Organo di indirizzo; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Collegio dei Revisori; - il Segretario generale Compensi: Ai componenti spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dello stesso di € 258,23 a riunione, oltre al rimborso delle spese sostenute anche in misura forfetaria per l’espletamento delle funzioni.La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dall’Organo di indirizzo, con parere del Collegio dei Revisori (art. 14 – comma 1 – dello Statuto). 288 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto - Organo di indirizzo D.P.G.R. n. 48 del 21.02.2006 N. 12 dell’8/03/2006 LUOGO E DATA DI NASCITA BANCONI SERENELLA Spoleto (PG) il 16.2.1958 CRETONI ROBERTO Spoleto (PG) il 28.10.1969 VITALE MARIA SOFIA Panettieri (CS) il 07/10/1957 289 Fondazione “Festival dei Due Mondi” - Assemblea ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Art. 9 Statuto ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non prevista ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 9 Art. 9 Spetta all’Assemblea: a) accettare con il voto favorevole di 2/3 dei membri assegnati all’Assemblea, nuovi apporti al patrimonio sotto qualsiasi forma e da chiunque disposti; b) determinare il numero dei componenti del Comitato di gestione e provvedere alla loro nomina con la maggioranza qualificata di 2/3. E’ facoltà dell’Assemblea di chiamare a far parte del Comitato di gestione persone in funzione della carica dalle stesse ricoperta in Istituzioni pubbliche e private o in Società. In tal caso il nominato decade dalla carica di componente del Comitato nel momento stesso in cui viene a cessare per qualsiasi causa dalla carica in relazione alla quale è stata effettuata la nomina ed è sostituito dal Comitato di gestione, per cooptazione, da colui che nella istituzione o società considerata gli succederà nella carica. c) Nominare il Presidente e Vice Presidente della Fondazionecon la maggioranza qualificata di 2/3, essendo, di diritto, l’altro Vice Presidente il Sindaco di Spoleto; d) nominare i Sindaci revisori dei conti; e) approvare il bilancio preventivo su proposta del Comitato di gestione; f) approvare il conto consuntivo su proposta del Comitato di gestione; g) approvare, su proposta del Comitato di gestione, le modalità e le strutture da supportare per la realizzazione del Festival dei due mondi nel caso in cui la Fondazione decida di non provvedere direttamente; h) è in facoltà dell’Assemblea quella di istituire la carica di Presidente onorario e di provvedere alla sua nomina; i) deliberare, con la maggioranza qualificata prevista alla lettera a), eventuali modifiche allo Statuto, proposte dal Comitato di gestione. L’Assemblea può costituire, regolandone l’attività, un Comitato d’onore del quale potranno essere chiamate a far parte, su proposta del Presidente, persone che abbiano contribuito o possano contribuire direttamente o inderittamente alla riuscita della manifestazione ed al suo sostentamento. All’Assemblea partecipano: a) il Comune di Spoleto con il Sindaco ed un numero di rappresentanti pari al numero dei rappresentanti assegnato a tutti gli altri partecipanti all’Assemblea messi insieme, con un minimo di cinque; b) altri Enti ed Istituti pubblici e privati, italiani e stranieri, nonché cittadini italiani e stranieri, sia che abbiano partecipato alla costituzione della Fondazione, sia che vi abbiano aderito successivamente nediante apporti al patrimonio con un numero di rappresentanti rapportato al valore del patrimonio apportato: - valore da 103.291,00 euro in su, n. 2 rappresentanti; - valore da 25.823,00 a 102.775,00 euro, n. 1 rappresentante; c) Enti, Istituzioni ed Associazioni sia pubblici che privati con sede in Spoleto e che da almeno dieci anni operino, con fini culturali, e che aderiscano alla Fondazione con apporti del valore di almeno 10.329,00 euro, n. 1 rappresentante ciascuno; d) Enti, Istituzioni pubbliche e private e privati cittadini, italiani e stranieri, globalmente considerati, che abbiano portato singolarmente al patrimonio beni mobili o immobili, per un valore inferiore a 25.823,00 euro, valore determinato sulla base dei risultati dell’ultimo bilancio approvato: - per un apporto globale da 25.823,00 a 102.775,00 euro, n. 1 rappresentante; - per un apporto globale da 103.291,00 euro in su, n. 2 rappresentanti. Il numero dei rappresentanti spettanti agli Enti ed Istituti, pubblici e privati ed a privati cittadini è determinato in relazione ai commi precedenti del presente articolo, prima della convocazione sdellAssemblea, dal Comitato di gestione sulla bese dei dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato e comunicato dal Presidente. Il Comitato di gestione stabilisce le modalità con le quali i soggetti di cui alla precedente lettera d) procedono alla designazione dei propri rappresentanti. Compensi: Non indicati 290 Fondazione Festivale dei Due Mondi ENTE - ISTITUZIONE Assemblea ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. n. 14 del 12/02/2009 D.P.G.R. n. 15 del 13/02/2009 (integrazione rappresentante) B.U.R. n. 8 del 25/02/2009 RAPPRESENTANTI BALDISSERA DI MAURO Dirigente regionale del Servizio attività culturali ERNESTA MARIA RANIERI Direttore regionale 291 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari Collegio dei Sindaci Revisori dei conti Legge regionale 20 novembre 1997, n. 38 Art. 12 dello Statuto della Fondazione PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Triennale 16 gennaio 2009 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 12 Art. 12 Il Collegio svolge i compiti previsti dagli artt. 2397 e seguenti del Codice civile, provvedendo al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e delle carte contabili; predispone le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione all’atto della discussione degli stessi. Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione e designati come segue: a) un effettivo, iscritto all’Albo dei Revisori ufficiali dei conti, con funzioni di Presidente, dalla Regione dell’Umbria; b) un effettivo, dalle Province di Perugia e Terni alternativamente; c) un effettivo, dal Comune di Spoleto; d) un supplente dallo Stato; e) un supplente dalla Regione dell’Umbria Compensi: Spetta ai Sindaci un compenso non inferiore ai minimi previsti dalle tariffe professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, determinato dall’Assemblea dei Soci della Fondazione, oltre al rimborso delle spese vive, documentate, connesse all’espletamento della funzione. Al Presidente del Collegio, designato dalla Regione, sono corrisposti i seguenti emolumenti: € 929,62 per le verifiche trimestrali e € 774,69 per i controlli di bilancio, nonché un gettone di presenza di € 30,99 per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione 292 Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari. Collegio dei Sindaci Revisori dei conti ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 12 del 16 gennaio 2006 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 6 del 1 febbraio 2006 RAPPRESENTANTI D’AGATA ENRICO - Presidente - BERNACCHIA ANNA MARIA -Membro supplente LUOGO E DATA DI NASCITA Spoleto (PG) il 25.9.1944 Magione (PG) il 12.11.1954 293 ENTE - ISTITUZIONE Fondazione Teatro Amministrazione Stabile dell’Umbria RIFERIMENTO NORME L.R. 19 febbraio 1992, n. 4 Artt. 12 e 13 dello Statuto della Fondazione - Consiglio di ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Triennale Dicembre 2013 ATTRIBUZIONI E COMPITI Art. 13 dello Statuto Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti e nell’ambito delle linee, degli indirizzi e dei criteri fissati dall’Assemblea e dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione delibera il programma annuale di attività, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. COMPOSIZIONE Art. 12 dello Statuto Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto esclusivamente da persone dotate di comprovata professionalità ed esperienze nel campo della cultura teatrale o della gestione amministrativa. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, di cui quattro nominati dall’Assemblea su designazione congiunta degli enti fondatori ed assimilati ed uno su designazione della Regione. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nell’incarico. Il Presidente non ha limite di riconferma. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione può essere elevato fino a sette a seguito dell’ingresso di sostenitori, secondo quanto previsto dall’art. 9 e dall’art. 10 – comma 1 – lett. a). La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta dal Presidente della Fondazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro più anziano di età tra i presenti. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede: a) a proporre all’Assemblea alienazioni e reinvestimenti patrimoniali e ad attuare le delibere; b) alla nomina del Direttore; c) alle assunzioni del personale e al conferimento di incarichi professionali; d) a predisporre la relazione sull’attività svolta, da trasmettere agli enti aderenti alla Fondazione, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 3, della legge regionale n. 4/1992; e) ad autorizzare il rilascio di fideiussioni, al fine di consentire, sotto qualsivoglia forma, l’anticipata disponibilità di contributi, sia pubblici che privati, accertate a favore della Compensi: Per il Presidente della Fondazione è previsto un compenso mensile di € 774, 69, al lordo Fondazione. delle ritenute di legge. Ai componenti spetta un compenso annuo di € 1.032,91, al lordo delle ritenute di legge 294 Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI EDI MARIUCCI Consiglio di Amministrazione D.P.G.R. N. 119 DEL 30/11/2010 B.U.R. N. 61 DEL 29/12/2010 LUOGO E DATA DI NASCITA Subbiano (AR) il 22/03/1948 295 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria - Collegio dei Revisori dei Conti L.R. 19 febbraio 1992, n. 4 Artt. 10 e 15 dello Statuto della Fondazione ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Triennale Dicembre 2013 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 15 dello Statuto Art. 10 dello Statuto Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di L’Assemblea nomina i componenti del Collegio controllo della gestione della Fondazione. dei Revisori dei Conti, di cui uno effettivo ed uno supplente su designazione della Regione. Il Collegio, in particolare, provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica Art. 15 dello Statuto dei bilanci preventivi e delle carte contabili; inoltre predispone le relazioni al bilancio Il Collegio si compone di tre membri di cui due preventivo ed al conto consuntivo, che devono scelti tra persone iscritte all’Albo Ufficiale dei essere presentate al Consiglio di Amministrazione Revisori dei Conti ed uno designato dal Ministero in sede di discussione degli anzidetti documenti del Turismo e dello Spettacolo,* con funzioni di contabili. Presidente. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non Per ogni membro effettivo è designato un partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio supplente. dei Revisori, è dichiarato decaduto con deliberazione dell’Assemblea. I membri possono essere riconfermati fino a due volte. * Nota del responsabile del Procedimento Nomine. “La legge istitutiva del Ministero del Turismo e dello Spettacolo (31.7.1959, n. 617) è stata abrogata con D.P.R. 5 giugno 1993, in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993.” Compensi: Ai sensi dell’art. 10, lett. h) dello Statuto della Fondazione, l’Assemblea determina i compensi del Collegio dei Revisori dei Conti. Nella riunione del 15 aprile 2004 l’Assemblea ha deliberato che il compenso spetta ai Revisori titolari. Nessun compenso è previsto per i membri supplenti. 296 Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria ENTE - ISTITUZIONE Collegio dei Revisori dei Conti ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI ALBERTO ROCCHI D.P.G.R. N. 119 DEL 30/11/2010 B.U.R. N. 61 DEL 29/12/2010 LUOGO E DATA DI NASCITA Gubbio (PG) il 25/06/1967 297 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Fondazione “Umbria contro l’usura – Onlus”- Consiglio Direttivo Legge regionale 28 agosto 1995, n. 38 – Art. 9 del vigente Statuto della Fondazione PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Triennale 24 luglio 2011 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 9 dello Statuto (Amministrazione e rappresentanza) Art. 9 dello Statuto (Amministrazione e rappresentanza) Il Consiglio elegge il proprio presidente scegliendo tra i cittadini dotati di particolare esperienza e professionalità negli ambiti di attività della Fondazione e che per autorevolezza concorrano ad affermare il prestigio e l’operatività. La “Fondazione Umbria contro l’usura – Onlus” è amministrata da un Consiglio direttivo composto, oltre al presidente, da un massimo di 11 membri nominati dal Collegio generale dei fondatori e sostenitori benemeriti con le modalità previste dall’art. 8 dello statuto. Il Consiglio elegge, altresì, scegliendo tra i suoi Essi durano in carica un triennio e comunque fino membri, il vice presidente. all’approvazione del rendiconto annuale e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto finanziario annuale secondo i criteri indicati agli Art. 8 dello Statuto artt. 2216 e 2217 del codice civile, ed in ogni (Collegio generale dei fondatori e sostenitori caso, in conformità a quanto previsto dall’art. 25 benemeriti) del D.Legs. 460/97. Il Collegio generale dei fondatori e sostenitori Il Consiglio direttivo altresì delibera il benemeriti è costituito da tutti i fondatori della compimento di tutti gli atti di ordinaria e Fondazione e i sostenitori benemeriti della stessa. straordinaria amministrazione, compresa la costituzione in pegno dei fondi a garanzia di Il Collegio generale dei fondatori e sostenitori ciascuna banca per gli interventi finanziari che benemeriti si riunisce almeno una volta all’anno ogni istituto di credito delibererà di effettuare a entro il 30 aprile, per esaminare ed approvare il valere sulle specifiche convenzioni sottoscritte, rendiconto finanziario della Fondazione con come da articolo 5, secondo comma. l’obbligo di destinare gli utili o avanzi di gestione alla realizzazione delle attività istituzionali e di La rappresentanza sostanziale e processuale quelli ad esse direttamente connesse. della Fondazione è attribuita al suo presidente Al Collegio generale dei fondatori e sostenitori ed in sua assenza al vice presidente. benemeriti sono attribuiti i seguenti poteri: 298 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE In particolare, il Consiglio direttivo provvede ad investire le somme che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione nel modo che riterrà maggiormente redditizio e sicuro, nonché alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio. a) l’elezione dei componenti il Consiglio direttivo; b) la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti; c) l’approvazione del rendiconto finanziario; d) le modifiche statutarie; e) la nomina del presidente onorario. Il Consiglio direttivo avrà inoltre competenza a deliberare l’erogazione di prestiti a privati e Tutte le riunioni del Collegio si intenderanno nuclei familiari nei limiti e con le modalità validamente costituite se interverranno almeno il 50 stabiliti nel regolamento. per cento dei suoi componenti e le delibere si intenderanno validamente assunte con il voto Il Consiglio direttivo delibererà altresì sulle favorevole del 70 per cento degli intervenuti. convenzioni con le banche le quali sono le reali erogatrici dei prestiti, rispetto ai quali la Per le modifiche statutarie è necessario l’intervento Fondazione si pone esclusivamente come di almeno il 60 per cento dei suoi componenti e si garante parziale o totale, lasciando alle banche intenderanno approvate con il volto favorevole del il compito di istruire le pratiche e, in caso di 70 per cento degli intervenuti. inadempienza del cliente, di agire per il recupero del credito, sentita la Fondazione. La convocazione del Collegio generale dei fondatori e sostenitori benemeriti viene fatta normalmente dal Il Consiglio direttivo, inoltre, nei casi di presidente della Fondazione o su richiesta di almeno insolvenza dell’assistito e dopo che le banche il 30 per cento dei suoi componenti. In quest’ultimo convenzionate avranno inutilmente perseguito caso, dovranno essere indicati gli argomenti da tutte le istanze per il recupero del residuo debito, discutere e la convocazione del Collegio generale delibererà per la copertura dell’esposizione nei dei fondatori e sostenitori benemeriti dovrà avvenire confronti degli istituti di credito nel limite della il prima possibile e comunque non oltre 30 giorni garanzia prestata e con le modalità ed i criteri dalla richiesta. previsti dal regolamento. Il Collegio è presieduto dal presidente della Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono Fondazione o, in sua assenza o impedimento, dal prese a maggioranza dei presenti: in caso di vice presidente. parità dei voti, prevale il voto espresso dal presidente. Compensi: Tutte le prestazioni dei componenti gli organi della Fondazione sono gratuite. E’ previsto il rimborso delle spese vive se di natura fiscale, giudiziaria e di gestione. 299 Fondazione “Umbria contro l’usura – Onlus” ENTE - ISTITUZIONE Consiglio Direttivo ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI RUFINI MARCO D.P.G.R. n.72 del 24/7/2008 N. 36 del 06/08/2008 LUOGO E DATA DI NASCITA Perugia (PG) il 29.6.1947 300 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Fondazione I.R.C.C.S. per le Biotecnologie Trapiantologiche Collegio Sindacale D.Lgs. 288 del 16/10/2003 – L.R. n. 15/97 GIUNTA REGIONALE triennale 2008 ATTRIBUZIONE E COMPITI COMPOSIZIONE La Regione Umbria, l’Università degli Studi di Perugia, i comuni di Perugia e Terni e le Aziende ospedaliere di Art. 20 Perugia e S.Maria di Terni hanno rappresentato l’esigenza (Collegio Sindacale) di chiedere al Ministero della Salute il riconoscimento di un’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico sulle Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale ed è biotecnologie trapiantologiche con sede in Perugia, in base composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro all’art. 13 del D.L. 16 ottobre 2003 n. 288 dell’economia e delle Finanze, uno dal Ministero della Salute, due dal Presidente della regione Umbria e uno dal Rettore La Fondazione persegue le finalità di cui all’art. 2 dello dell’Università degli Studi di Perugia. Il Presidente del Statuto della Fondazione stessa Collegio viene eletto dai Sindaci nella prima seduta Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nel registro Omissis……. dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell’Economia Svolge tra l’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità, funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi l’attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sindacali. sanitaria, di tipo clinico e traslazionale, nell’ambiro della I membri del Collegio restano in carica tre anni e sono disciplina trapiantologica e delle tecnologie e confermabili. biotecnologie correlate, con particolare riferimento alle Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile della cellule staminali, ai trapianti di cellule emopoietiche e di Fondazione. Esso in particolare: insulae pancreatiche…. a) verifica l’amministrazione della Fondazione sotto il profilo economico; b) vigila sull’osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; d) effettua periodiche verifiche di cassa. I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Compensi: Non indicati 301 ENTE - ISTITUZIONE Fondazione I.R.C.C.S. Trapiantologiche per le Biotecnologie Collegio Sindacale ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI D.P.G.R. n. 300 del 30.11.2005 N. 52 del 14.12.2005 LUOGO E DATA DI NASCITA GIAMPIERO ANTONELLI Perugia 4/05/1952 ADRIANO FALOCI Umbertide (PG) 12/06/1944 302 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Fondazione I.R.C.C.S. per le Biotecnologie Trapiantologiche - Consiglio di Amministrazione D.Lgs. 288 del 16/10/2003 – L.R. n. 15/97 ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA DELL’ORGANO SCADENZA ORGANO ATTRIBUZIONE E COMPITI Quinquennale 2011 COMPOSIZIONE Art. 14 Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette componenti nominati rispettivamente, in numero di due dal Ministro della Salute, di due dal Presidente della Regione Umbria, di due dal Rettore dell’Università di Perugia e di uno dal Sindaco del Comune di Perugia. Il numero dei consiglieri è portato a nove per consentire la rappresentanza dei portatori degli interessi originari e dei partecipanti, secondo le modalità di cui all’articolo 11 del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano stati nominati i rappresentanti degli Enti fondatori. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, salvo revoca per giusta causa, ed i suoi componenti possono essere rinominati. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un Consigliere, il soggetto che lo aveva designato provvederà alla sua sostituzione con altro soggetto, per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri in carica. La Regione Umbria, l’Università degli Studi di Perugia, i comuni di Perugia e Terni e le Aziende ospedaliere di Perugia e S.Maria di Terni Art. 15 hanno rappresentato l’esigenza di chiedere al Ministero della Salute il Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione riconoscimento di un’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico sulle biotecnologie trapiantologiche con sede in Perugia, in base all’art. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e controllo. 13 del D.L. 16 ottobre 2003 n. 288 In particolare, esso ha il compito di: a) nominare il Presidente e il Direttore Generale della Fondazione, ai La Fondazione persegue le finalità di cui all’art. 2 dello Statuto della sensi degli articoli 17 e 18 del presente Statuto; Fondazione stessa b) nominare un Vicepresidente con funzioni vicarie, ai sensi dell’art.17 del presente statuto; Omissis……. c) nominare i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, ai sensi dell’art. 21 del presente Statuto; Svolge tra l’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli d) adottare i Regolamenti della Fondazione; indirizzi impartiti dalle competenti autorità, l’attività di assistenza e) approvare i bilanci preventivo e consuntivo ; sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico e traslazionale, f) approvare il programma di attività e verificarne l’attuazione; nell’ambiro della disciplina trapiantologica e delle tecnologie e g) controllare e monitorare costantemente che l’attività di biotecnologie correlate, con particolare riferimento alle cellule staminali, amministrazione e di gestione sia coerente con i programmi deliberati e si ai trapianti di cellule emopoietiche e di insulae pancreatiche… indirizzi verso i risultati prefissati; h) deliberare l’acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità e le modifiche patrimoniali; i) autorizzare il Presidente a promuovere azioni giudiziarie e/o a resistere in giudizio; l) approvare, su proposta del Direttore Generale, l’organizzazione interna degli uffici e la dotazione organica; m) stabilire il compenso del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale e di quelli esterni del Comitato Tecnico-Scientifico, nonchè gli emolumenti del Direttore Generale, del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; n) approvare le modifiche statutarie; o) deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio; svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto. 303 ENTE - ISTITUZIONE Fondazione I.R.C.C.S. Trapiantologiche per le Biotecnologie Consiglio di Amministrazione D.P.G.R. n. 134 del 9.5.2005 ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI D.P.G.R. n. 26 del 27/01/2006 (sostituzione membro) N. 23 del 25.5.2005 N. 8 del 10.2.2006 LUOGO E DATA DI NASCITA GIULIANO COPAROZZI Assisi (PG) 14/03/1947 DOMENICO DE SALVO Spinoso (Potenza) 21/07/1938 Compensi: Non indicati 304 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Fondazione Angelo Celli – per una cultura della salute - Consiglio di Amministrazione Art. 6 Statuto ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA DELL’ORGANO SCADENZA ORGANO ATTRIBUZIONE E COMPITI Triennale 2010 COMPOSIZIONE Art. 6 Statuto Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti di cui uno come previsto dal medesimo art. 6 lett. C) in rappresentanza della Regione Umbria, nominato dal Presidente della Giunta. 305 ENTE - ISTITUZIONE Fondazione Angelo Celli - per una cultura della salute Consiglio di Amministrazione ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI MARCELLO CATANELLI D.P.G.R. n. 139 del 26.9.2007 N. 44 del 10/10/2007 LUOGO E DATA DI NASCITA Perugia 13/10/1947 Compensi: Gratuito 306 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA DESIGNAZIONE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Istituto regionale di ricerca educativa – I.R.R.E.-Consiglio di Amministrazione Art. 21 – comma 10 – della legge 15.3.1997, n. 59 Art. 76 del decreto legislativo 30/7/1999, n. 300 Art. 4 del regolamento emanato con D.P.R. 6/3/2001, n. 190 GIUNTA REGIONALE Triennale 2008 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente. Per l’attuazione delle finalità dell’I.R.R.E., il Consiglio di amministrazione: - approva annualmente il programma di ricerca; - determina gli indirizzi generali della gestione; - delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell’Istituto e le eventuali variazioni; - conferisce l’incarico di direttore sulla base di criteri preventivamente deliberati; - valuta l’attività amministrativa del direttore, sulla base di criteri preventivamente deliberati, anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione; - valuta annualmente, sentito il comitato tecnico-scientifico, l’attuazione del programma di ricerca, nonché i risultati di essa, attraverso indicatori predeterminati; - nomina i componenti del Comitato tecnicoscientifico e degli altri organismi di consulenza scientifica di cui all’art. 6* ----------------------------------------------------------Compensi: Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi dell’I.R.R.E. è determinato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica Il Consiglio di amministrazione, che dura in carica tre anni e ciascuno dei suoi componenti può essere confermato, una sola volta, per un altro triennio, è composto da cinque membri nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, di cui uno su designazione del medesimo dirigente, uno su designazione delle Università aventi sede presso la regione, due dal Consiglio scolastico regionale ed uno dalla Regione. Ciascuna nomina è corredata da un curriculum diffuso sulle esperienze gestionali, pedagogiche e scientifiche dell’interessato. 307 Istituto regionale di ricerca educativa – I.R.R.E. ENTE – ISTITUZIONE Consiglio di Amministrazione ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI D.P.G.R. n. 228 del 3.8.2005 (decreto designazione membri) N. 35 dell’17.8.2005 LUOGO E DATA DI NASCITA DARIO MISSAGLIA Luvino (VA) il 18/8/1950 SERGIO CECCHINI Foligno (PG) il 6/3/1947 308 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Istituto per la cultura e la storia d’impresa “Franco Momigliano” – Terni - Consiglio di Amministrazione Art. 11- comma 1- lett.a) dello Statuto dell’Istituto ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Triennale (a decorrere dalla data di costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto) 26 aprile 2010 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 6 (Organi) Art. 11 (Consiglio di Amministrazione) Sono organi dell’Associazione: - l’Assemblea dei soci; il Consiglio di Amministrazione; il Comitato scientifico; il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 11 (Consiglio di Amministrazione) Il Consiglio di Amministrazione assicura il regolare svolgimento del programma annuale di attività approvato dall’Assemblea dei soci di cui al precedente art. 9. Il Consiglio inoltre: 1) redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo cui viene allegata apposita relazione illustrativa; 2) nomina il personale dipendente, sulla base della pianta organica approvata dall’assemblea dei soci; Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero variabile di consiglieri così formato: a) da tanti consiglieri quanti sono i soci fondatori, purché mantengano il rapporto associativo; b) fino ad un terzo del numero di quelli nominati dai soci fondatori sono eletti dai soci benemeriti; c) fino ad un terzo del numero di quelli nominati dai soci fondatori sono eletti dai soci ordinari; d) dal Presidente del Consiglio scientifico. 3) il Consiglio di Amministrazione potrà designare tra i suoi membri, dei delegati al compimento di particolari funzioni. Compensi: Per il soggetto designato in seno al Consiglio di Amministrazione è previsto un gettone di presenza di € 103,29 309 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI CIPICCIA ENRICO Istituto per la cultura e la storia d’impresa “Franco Momigliano” - Terni Consiglio di Amministrazione D.P.G.R. N. 59 DEL 24/4/2007 N.20 DEL 09/05/2007 LUOGO E DATA DI NASCITA Narni (TR) il 3.3.1941 310 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Istituto Nazionale di Urbanistica – I.N.U. – Sezione UmbriaConsiglio Direttivo Sezionale Artt. 7 del Regolamento della Sezione- art. 21 e 22 dello Statuto ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Biennale Maggio 2009 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 9 del Regolamento Art. 7 del Regolamento Spetta al Consiglio Direttivo predisporre il programma della Sezione e la relazione generale annuale della sua attività da sottoporre all’Assemblea; deliberare su particolari questioni interessanti i problemi regionali e locali in genere; predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; deliberare sulle proposte di nomina a membro effettivo dell’Istituto e su quelle di ammissione degli Enti associati; deliberare sulle domande di ammissione a Soci aderenti; accettare lasciti e donazioni; autorizzare le liti attive e passive della Sezione; deliberare sulla assunzione del personale, sulle spese ed adottare, in genere, tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento della Sezione. Il Consiglio Direttivo sezionale è costituito da 7 membri effettivi, da 3 rappresentanti degli Enti associati e da 6 soci aderenti. Essi sono eletti dagli iscritti delle rispettive categorie, di norma a scrutinio segreto, in occasione dell’Assemblea ordinaria, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Compensi: Le cariche sono gratuite. 311 Istituto Nazionale di Urbanistica – I.N.U. – Sezione Umbria ENTE - ISTITUZIONE Consiglio Direttivo Sezionale ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 70 del 14 maggio 2007- BUR n. 24 del 30/05/2007 RAPPRESENTANTI BERANZOLI NICOLA Dirigente del Servizio programmi per l’assetto del territorio, presso la Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture. 312 ENTE – ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria Marche Consiglio di Amministrazione e delle Legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5, modificata ed integrata dalla Legge regionale 1/9/1999, n. 25. GIUNTA REGIONALE Quinquennale Luglio 2013 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE ART. 7 (Compiti del Consiglio di amministrazione) ART. 5 (Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, e verifica delle attività dell’Istituto. In particolare delibera: a) lo statuto dell’Istituto ed i relativi regolamenti di attuazione; b) il documento di piano che definisce le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi delle attività dell’Istituto, nell’ambito delle previsioni di cui al comma 4 dell’art. 2; c) il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il bilancio economico preventivo ed il bilancio consuntivo d’esercizio; d) la destinazione dell’eventuale avanzo e la copertura della perdita d’esercizio e il riequilibrio della situazione economica; e) la dotazione organica del personale e le sue variazioni. 2. Il Consiglio di amministrazione trasmette, altresì, annualmente alla Giunta regionale della Regione dell’Umbria ed alla Giunta regionale della Regione Marche una relazione sull’attività dell’Istituto con particolare riferimento all’efficienza e all’efficacia della gestione, anche ai fini della valutazione dell’operato del Direttore generale. 1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione dell’Umbria ed è composto da cinque membri di cui uno designato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, due dalla Regione dell’Umbria e due dalla Regione Marche, scelti fra esperti di organizzazione e programmazione ovvero in materia di sanità. 2. Le designazioni di cui al comma 1 di competenza regionale vengono effettuate dai rispettivi Consigli regionali C O M P E N S I : Ai componenti spettano, con oneri a carico del bilancio dell’Istituto, le indennità seguenti, al lordo delle ritenute di legge: a) Al Presidente un’indennità mensile pari al 50% di quella di Consigliere regionale della Regione Umbria; b) Al Vice Presidente un’indennità mensile pari al 30% di quella di Consigliere regionale della Regione Umbria; c) ai membri del Consiglio di Amministrazione un’indennità mensile pari al 20% di quella di Consigliere regionale della Regione Umbria. (Art. 3- comma primo - della legge regionale 1/9/1999, n. 25) 313 ENTE – ISTITUZIONE Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche Consiglio di Amministrazione D.P.G.R. n. 73 del 29/7/2008 – D.P.G.R. n. 123 ESTREMI PROVVEDIMENTO dell’11/11/2008 (integrazione) PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 37 del 13/08/2008 N. 54 del 26/11/2008 RAPPRESENTANTI RAG. MILVA MAGNANI - designato dalla Regione Marche - SIG. CATALDO MODESTI - designato dalla Regione Marche - LUOGO E DATA DI NASCITA Pergola (PU) il 19/5/1961 Esanatoglia (MC) l’8/11/1948 DOTT. PAOLO LILLI - designato dalla Regione Umbria - Gubbio l’1/7/1954 PROF. CARLO VANNINI - designato dalla Regione Umbria - Todi il 2/3/1949 DOTT. MARCO IANNIELLO - designato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Roma il 24/7/1958 314 ENTE – ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Istituto Zooprofilattico Sperimentale Marche - Direttore generale e delle Legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5, modificata ed integrata dalla Legge regionale 1/9/1999, n. 25. GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO quinquennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO 14 agosto 2013 ESTREMI PROVVEDIMENTO DR. SILVANO SEVERINI dell’Umbria D.P.G.R. n. 82 dell’11/8/2008 B.U.R. n. 39 del 27/08/2008 Montecopiolo (PU) il 2/8/1955 C O M P E N S I :L’indennità connessa all’incarico è fissata nel limite massimo della retribuzione annua lorda del trattamento economico spettante ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali della Regione Umbria, comprensiva dei relativi isituti contrattuali 315 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali della Regione Umbria Legge 17/05/1999, n. 144 - Deliberazione CIPE n. 19 del 21/02/2008Deliberazione Giunta regionale n. 2118 del 29/12/2003 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA Giunta regionale DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Delib. CIPE n. 19/2008 – All. n. 2 – p. b) Delib. CIPE n. 19/2008 – All. n. 2 – p. b) I componenti dei Nuclei regionali conti pubblici territoriali I Nuclei regionali conti pubblici territoriali sono costituiti da esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed personale delle singole amministrazioni regionali, individuati operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte con nomina dei Presidenti regionali contenuto di specializzazione, con particolare riferimento alla rilevazione, monitoraggio e analisi dei flussi di spesa e di entrata del settore pubblico allargato a livello locale. Essi predispongono, con il controllo e il coordinamento della Unità Tecnica conti pubblici territoriali, il conto consolidato del settore pubblico allargato a livello regionale e sono individuati tenendo conto delle funzioni svolte e dei compiti assegnati. Rilevano direttamente sul proprio territorio tutti gli Enti territoriali a livello regionale e subregionale, collaborano alla definizione dei metodi ed effettuano analisi dei dati rilevati, anche eventualmente avvalendosi di supporti esterni e di collaborazioni specialistiche adeguate; individuano altresì adeguate forme di raccordo con le Province e i Comuni per un efficace interscambio tecnico e informativo. Le amministrazioni regionali garantiscono, anche attraverso l’utilizzo delle risorse premiali, le condizioni necessarie all’espletamento dei compiti assegnati, in termini di risorse strumentali e professionali e di modalità organizzative. Tali elementi costituiscono requisiti minimi per la costituzione e la composizione dei Nuclei regionali, nonché per la loro operatività. Al fine di garantire maggiore fluidità nei rapporti con l’Unità tecnica conti pubblici territoriali e all’interno della stessa rete ciascun Nucleo nomina al suo interno un referente. Compensi: Non indicati 316 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali della Regione Umbria D.P.G.R. N. 150 del 18/12/2008 B.U.R. N. 61 del 31/12/2008 RAPPRESENTANTI Dott. LUCIO CAPORIZZI (Coordinatore regionale protempore dell’Area della Bari il 06/09/1954 Programmazione regionale della Regione Umbria) Dott.ssa MIRELLA CASTRICHINI (Dirigente regionale protempore del Servizio Controllo strategico e valutazione politiche dell’Area della Todi (PG) il 18/01/1961 Programmazione regionale della Regione Umbria) Dott. CARLO CIPICIANI (Dirigente regionale Perugia il 25/11/1963 protempore del Servizio Programmazione strategica generale dell’Area della Programmazione regionale della Regione Umbria) Dott.ssa SIMONA AZZARELLI (Responsabile Foligno (PG) il 28/09/1970 protempore della Sezione Controllo strategico e valutazione delle politiche dell’Area della Programmazione regionale della Regione Umbria) 317 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Osservatorio Regionale del Commercio Artt. 32 e 33 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 6 – comma 1, lett. g). ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Legislatura regionale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Legislatura regionale ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 32 (Finalità) Art. 33 (Composizione e compiti) 1. In attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera g), del 1. L’Osservatorio regionale è composto da: decreto è istituito l’Osservatorio regionale del - l’Assessore regionale al commercio, che lo commercio con sede presso l’assessorato presiede; regionale al commercio. - sei membri in rappresentanza dei Comuni, designati dall’ANCI regionale; 2. L’Osservatorio regionale ha la finalità di: - due membri, designati dall’U.P.I. regionale; a) realizzare un Sistema informativo della rete - due membri designati dall’Unione regionale delle distributiva, avvalendosi dei Comuni e del Camere di commercio; sistema camerale; - cinque membri designati dalla Confcommercio b) valutare l’andamento delle problematiche dell’Umbria; della distribuzione commerciale nella regione, - due membri designati dalla Confesercenti; con particolare riguardo ai processi derivanti - due membri designati dalla Lega delle dall’entrata in vigore del decreto; Cooperative dei dettaglianti e dei consumatori; c) fornire le basi conoscitive per la - un membro designato dall’Unione delle programmazione regionale nel settore del Cooperative; commercio; - cinque membri designati a rotazione dalle d) valutare il grado di attuazione e l’efficacia Associazioni dei consumatori iscritte all’Albo; degli interventi regionali in materia di - tre membri designati dai Sindacati dei lavoratori commercio; dipendenti maggiormente rappresentativi a livello e) fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le regionale. elaborazioni per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, nel 2. Le Organizzazioni degli enti locali e delle categorie rispetto delle disposizioni in materia di rappresentate curano che la composizione delle riservatezza delle informazioni. proprie rappresentanze sia articolata e rappresentativa, sia a livello territoriale, sia in ordine alle proprie componenti interne. Art. 33 (Composizione e compiti) 4. L’Osservatorio predispone un programma 318 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE annuale che è approvato dalla Giunta 3. I componenti dell’Osservatorio sono nominati regionale e comunicato alla competente con decreto del Presidente della Giunta Commissione del Consiglio regionale. Per regionale e restano in carica per la durata della l’organizzazione delle proprie attività legislatura regionale. l’Osservatorio si avvale dei Comuni e del Sistema camerale ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera g) del decreto e, per compiti specifici, può anche avvalersi della collaborazione di terzi, sulla base di apposite convenzioni. 5. Il sistema informativo regionale del commercio deve consentire la valutazione della consistenza e delle caratteristiche strutturali e funzionali della rete distributiva al dettaglio, la comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio e con la rete distributiva nazionale, nonché la valutazione delle variazioni intervenute nel tempo e dei principali processi in atto. 6. Nell’ambito del Sistema informativo si costituisce una banca dati regionale, in collegamento anche con il S.I.T.E.R. di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, nella quale confluiscono i dati e le informazioni dei Comuni, del Registro delle imprese e del Repertorio economico e amministrativo presenti presso le Camere di commercio. A tal fine l’Osservatorio regionale promuove l’informatizzazione della gestione dei dati relativi al commercio da parte dei Comuni. 7. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio regionale, del Sistema informativo e della Banca dati regionale ed ogni altro aspetto regolamentare sono definiti dalla Giunta regionale. Compensi: Non previsti dalla normativa di riferimento. 319 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Osservatorio Regionale del Commercio D.P.G.R. n. 72 del 21 marzo 2006 N. 16 del 05/04/2006 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA DI NASCITA Assessore regionale pro-tempore al commercio BOCCOLINI GIUSEPPE - membro Designato dall’ANCI regionale LIBERATI ILIO - membro Designato dall’ANCI regionale MISMETTI NANDO - membro Designata dall’ANCI regionale PACI MAURO - membro Designato dall’ANCI regionale SBORZACCHI LUCA - membro Designato dall’ANCI regionale SCASSELLATI ANGELO - membro Designato dall’ANCI regionale BALDELLI LUCA - membro Designato dall’U.P.I. regionale SANTI ALFREDO - membro Designato dall’U.P.I. regionale GIORGETTI ANTONIO - membro Designato dall’Unione regionale delle Camere di Commercio CIPOLLA FIORENZO Designato dall’Unione regionale delle Camere di Commercio PORCACCHIA LEANDRO - membro Designato dalla Confcommercio dell’Umbria PROSPERI ROBERTO - membro Designato dalla Confcommercio dell’Umbria FIORUCCI FEDERICO - membro Designato dalla Confcommercio dell’Umbria FIORONI ANNA RITA - membro – Designato dalla Confcommercio dell’Umbria SPITELLA LEONELLO - membro Designato dalla Confcommercio dell’Umbria Massa Martana (PG) il 22.9.1948 Todi (PG) il 26.1.1956 Foligno (PG) il 31.8.1953 Terni (TR) il 13.3.1945 Pietralunga (PG) il 10.9.1964 Gualdo Tadino (PG) il 16.6.1945 Gubbio (PG) il 6.10.1978 Alviano (TR) il 13.7.1946 Porto Recanati (MC) il 10.9.1935 Piediluco (TR) il 23.9.1950 Amelia (TR) il 25.12.1958 Todi (PG) il 1.5.1964 Perugia (PG) il 19.3.1971 Perugia (PG) il 18.3.1968 Spoleto (PG) il 10.10.1952 320 BELMONTI SERGIO - membro Designato dalla Confesercenti dell’Umbria Montone (PG) il 4.5.1939 BERNARDINI PIERLUIGI - membro Designato dalla Confesercenti dell’Umbria Terni (TR) il 3.1.1964 BENVENUTI MAURIZIO - membro Designato dalla Lega delle Cooperative dei dettaglianti e dei consumatori MEOZZI ALESSANDRO - membro Designato dalla Lega delle Cooperative dei dettaglianti e dei consumatori TARAVELLI ANTONIO - membro Designato dalla Confcooperative - Umbria BARONTI PAOLO - membro – Designato dalle Associazioni dei Consumatori CAPOTOSTI MONICA - membro Designato dalle Associazioni dei Consumatori CONTILLI AMEDEO - membro Designato dalle Associazioni dei Consumatori FALCINELLI CARLA - membro Designato dalle Associazioni dei Consumatori MERLINO MARIA ANTONIA - membro Designato dalle Associazioni dei Consumatori BANELLA IVO - membro Designato dalle Associazioni dei Consumatori LUCHETTI MARIA ERMELINDA - membro Designato dalle Associazioni dei Consumatori FERRONI FRANCESCO - membro Designato dalle Associazioni dei Consumatori GANOVELLI GABRIO Designato dalle Imprese industriali di produzione di beni e servizi ANNETTI PAOLO Designato dalle Imprese artigianali di produzione di beni e servizi Piombino (LI) il 22.11.1954 Città di Castello (PG) il 18.9.1965 Perugia (PG) il 19.3.1944 Empoli (FI) il 7.3.1948 Terni (TR) il 22.2.1968 Terni (TR) il 27.8.1977 Todi (PG) il 18.12.1951 S. Arcangelo (PZ) il 20.7.1970 Castiglion del Lago (PG) il 13.2.1954 Perugia (PG) il 27.11.1957 Perugia (PG) l’11.8.1952 Città di Castello (PG) 16/2/1953 Perugia (PG) il 22/4/1958 321 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA DURATA IN CARICA ORGANO Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e postpenitenziaria Protocollo d’intesa 7 marzo 2001 PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Con deliberazione n. 11207 del 30 dicembre 1994 L’Osservatorio risulta composto la Giunta regionale ha istituito l’Osservatorio rappresentanti degli Enti di seguito riportati regionale sulla condizione penitenziaria e postpenitenziaria, quale strumento per l’acquisizione di dati conoscitivi sulla situazione regionale finalizzati ad una corretta attività di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi, nonché alla promozione di iniziative rivolte al mondo del carcere. Compensi: Le cariche sono gratuite 322 dai Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post-penitenziaria ENTE - ISTITUZIONE D.P.G.R. n. 158 del184 giugno 2003 ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 247 del 7 ottobre 2003 (modifiche ed integrazioni) N. 27 del 2.7.2003 N. 44 del 22.10.2003 PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI Sezione adulti BRECCOLENTI ALUNNI STEFANIA Comune di Perugia FILIPPI STEFANIA Comune di Terni CIARLORA TONINO Comune di Orvieto COCCIA STEFANIA Comune di Spoleto BICCINI ELIO Provincia di Perugia AMATI ROBERTO Provincia di Terni ELETTO INCORONATA A.S.L. n. 2 MARINI DOMENICA A.S.L. n. 3 PELLEGRINI EMANUELA A.S.L. n. 4 QUINTARELLI TIZIANA Casa Circondariale di Perugia SIMONETTI GABRIELLA Casa Circondariale di Terni DONATO GIUSEPPE Casa Circondariale di Orvieto PADOVANI ERNESTO (o suo delegato) Casa Circondariale di Spoleto PERUGINI FAUSTA Centro di servizio sociale per adulti di Perugia MONACO MARIA ROSARIA Centro di servizio sociale per adulti di Spoleto RUNSTENI ILSE (o suo delegato) Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria 323 penitenziaria LANDI FABIO Agenzia regionale per l’impiego ERCOLANI CINZIA Regione dell’Umbria – Politiche Sociali PICCIONI SVEDO Regione dell’Umbria – Politiche Sociali ANDINO ROSA Regione dell’Umbria – Sanità ROMAGNOLI CARLO Regione dell’Umbria – Sanità NANNI SIMONETTA Regione dell’Umbria – Formazione professionale MOSIELLO FRANCESCO Regione dell’Umbria – Sistema informativo COSTANTINI PATRIZIA Arcisolidarietà Ora d’Aria PORFIDI FEDERICA Sezioni minori GUERRIERI PAOLA Comune di Perugia ALPINI RITA JULIA Comune di Terni ROSSI GIOVANNI Tribunale dei Minori CENCI PIERO Procuratore della Repubblica Tribunale dei Minori MORETTI SERGIO Centro per la Giustizia minorile CAPORALI CARLA Ufficio scolastico regionale Umbria COCCIA RITA Ufficio scolastico regionale Umbria SILVESTRI SIMONETTA Regione dell’Umbria – Politiche Sociali 324 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti Art. 10 Legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 10 Art. 10 E’ istitutito, presso l’ARPA, l’Osservatorio sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti. L’Osservatorio coordina le attività di monitoraggio e controllo dell’attuazione del Piano regionale di cui all’art. 11, in particolare svolge le seguenti attività: L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da esperti in materia di rifiuti: a) tre designati dall’ARPA di cui uno con funzioni di Presidente; b) tre designati dalla Giunta regionale; c) uno designato da ciascuna provincia; d) uno designato da ciascun ATI; e) uno designato dall’Albo nazionale gestori ambientali – Sezione regionale a) verifica e validazione delle quantità dei rifiuti prodotte e conferite al servizio pubblico di gestione integrata con riferimento ad ogni ATI e ad ogni singolo comune; b) verifica annuale delle quote percentuali di rifiuti intercettate attraverso le azioni di raccolts differenziata con riferimento ad ogni ATI e ad ogni singolo comune; c) verifica trimestrale dei dati gestionali degli impianti per rifiuti urbani, con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti urbani e speciali conferiti in discarica; d) analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell’erogazione nonché degli impianti; e) trasmissione di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31/03, relativa alle attività di cui alle lett. a), b), e c); f) supporto allo sviluppo delle azioni attuative del Piano regionale pr quanto di competenza della Regione. L’Osservatorio collabora con l’Osservatorio nazionale dei rifiuti di cui all’art. 206/bis del D. Lgs. 152/2006 ed esercita le funzioni di cui all’art. 10, comma 5 della legge 23/03/2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale). La Giunta regionale, con proprio atto, individua le modalità di trasmissione, raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti di cui al presente articolo e di cui all’art. 9 della legge regionale n. 11/2009. Compensi: I componenti dell’Osservatorio non percepiscono alcun compenso. 325 ENTE - ISTITUZIONE Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. N. 117 del 16/12/2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. B.U.R. N. 58 del 30/12/2009 RAPPRESENTANTI MARCHETTI GIANCARLO (In rappresentanza Terni il 18/09/1956 di ARPA Umbria, con funzioni di Presidente) SANTUCCI ALESSANDRA (In rappresentanza di Roma il 02/01/1964 ARPA Umbria) SCONOCCHIA ANDREA (In rappresentanza di ARPA Umbria Roma il 12/03/1970 MONSIG MONSIGNORI ANDREA (In rappresentanza della Giunta regionale) PROIETTI BOCCHINI PIERLUCA (In rappresentanza della Giunta regionale) CAPOBIANCO SERGIO (In rappresentanza della Giunta regionale) VUJOVIC BORISLAV (In rappresentanza della Perugia il 02/04/1954 Provincia di Perugia)) STOICO MATTEO (In rappresentanza della Cingoli (MC) il 07/02/1966 Provincia di Terni)) PIERONI PIERPAOLO dell’ATI n. 1) (In rappresentanza Città di Castello il 23/02/1949 PIRO VINCENZO (In rappresentanza dell’ATI n. Potenza il 10/05/1958 2) MASSEI GIANLUCA (In rappresentanza dell’ATI Foligno il 14/09/1972 n. 3) SPINSANTI ROBERTO dell’ATI n. 4) (In rappresentanza Terni il 21/04/1954 MATTIOLI DOMENICO (In rappresentanza Sellano (PG) il 25/09/1951 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali Sezione regionale) 326 Osservatorio tecnico scientifico Sistema Museale dell’Umbria ENTE - ISTITUZIONE Art. 4 legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24. RIFERIMENTO NORME ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Non indicata SCADENZA MANDATO ORGANO Non indicata ATTRIBUZIONI COMPITI E COMPOSIZIONE Art. 4 (Osservatorio tecnico scientifico) È istituito l’Osservatorio tecnico scientifico del Sistema museale dell’Umbria, composto dal dirigente del competente servizio della Giunta regionale, che lo presiede, da quattro dipendenti degli enti locali designati dal Consiglio delle Autonomie, da un rappresentante della Conferenza episcopale umbra, da un rappresentante designato congiuntamente dai musei di proprietà privata che partecipano al Sistema, da due esperti nelle discipline attinenti alla presente legge designati uno dalla Giunta regionale e uno dalla Soprintendenza regionale. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale con particolare riguardo alla individuazione dei musei, delle raccolte e delle altre strutture di interesse regionale, al Piano regionale di cui all'articolo 8, alla vigilanza sulla qualità culturale e scientifica del Sistema museale dell’Umbria. Compensi: Non indicati 327 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI GONNELLINI PAOLA DOMENICA TOMASSINI GABRIELLA NICCHINONNI STEFANIA TRAVERSINI ANNA DE LUCA LOREDANA Mons. FONTANA RICCARDO SEVERINI GIUSEPPE TOSCANO BRUNO GARIBALDI VITTORIA Osservatorio dell’Umbria tecnico scientifico Sistema Museale D.P.G.R. n. 268 del 5/10/ 2005 (costituzione) D.P.G.R. n. 95 del 03/11/2009 (sostituzione Presidente) N. 44 del 19/10/2005 N. 51 del 12/11/2009 LUOGO E DATA DI NASCITA Regione Umbria - Dirigente Servizio Beni Culturali della Regione Umbria Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria Conferenza Episcopale Umbra Musei privati Regione Umbria – Giunte regionale Direzione regionale per i Beni Culturali e paesaggistici dell’Umbria 328 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. Società RES Risorse Amministrazione per lo Sviluppo - Consiglio di DGR n. 343 del 9/4/2001 - L.R. 14/97 Art. 12 Statuto Società RES DGR N. 1631 del 27/10/2004 – D.P.G.R. n. 46 del 7/3/2005 N. 13 del 23/03/2005 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA DELL’ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Non indicata Non indicata ATTRIBUZIONE E COMPITI Art. 12 (Modalità di alienazione, cessione e gestione) 1. All' alienazione e gestione dei beni immobili e dei diritti reali su beni immobili provvede la Giunta regionale o direttamente o con affidamento di mandato a società a partecipazione regionale, ovvero con affidamento di mandato a società di servizi specializzate nel settore immobiliare, individuate a seguito di avviso pubblico. 2. La Giunta regionale può sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi, ai sensi dell' art. 14/ bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successive modifiche, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili suscettibili di valorizzazione di proficua gestione economica, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare. RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA DI NASCITA SAVERIO RIPA BUSCHETTI DI MEANA Roma il 26/10/1934 PIERRE MARIE GRUET Villefranche (Francia) il 4/10/1946 CALOGERO ALESSI Gubbio (PG) il 7/1/1940 329 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Sagra Musicale Umbra - Assemblea Generale Artt.5 e 6 dello Statuto dell’Associazione ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Triennale 13 dicembre 2011 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 6 Art. 5 (Attribuzioni dell’Assemblea Generale) (Costituzione e durata in carica dell’Assemblea Generale) L’Assemblea Generale è composta dai rappresentanti dei cinque Enti associati (Comune di Perugia, Azienda Autonoma di Turismo di Perugia, Amministrazione della Provincia di Perugia, Regione dell’Umbria, Amministrazione della Provincia di Terni), eletti o nominati dai rispettivi Enti in ragione di un membro per ogni 5.164,57 euro pagati (10.000.000 di lire) per quota annuale di associazione. I componenti dell’Assemblea generale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati alla scadenza. Spetta all’Assemblea Generale: a) eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo ed annualmente tre Revisori dei conti, dei quali uno designato dal Prefetto della Provincia di Perugia; b) approvare l’eventuale regolamento per il funzionamento e l’attività dell’Associazione; c) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascun anno, e deliberare le spese che impegnano il bilancio per l’esercizio in corso; d) deliberare l’accettazione di eredità e donazioni NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e l’acquisto e l’alienazione di immobili; e) decidere in ordine alle azioni da promuovere e NOMINE dott. ADRIANO PANFILI Ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 19 da sostenere in giudizio. novembre 2001, n. 29 l’Azienda di Promozione L’Assemblea Generale può delegare al Consiglio Turistica è stata soppressa con effetto dal 2 2002, data di nomina Direttivo le attribuzioni di cui alle lettere d) ed e). gennaio dell’Amministratore unico dell’Agenzia di promozione turistica dell’Umbria. Per l’anno 2002 la Regione corrisponde una quota di € 30.987,41 di cui € 5.164,57 afferenti alla quota della soppressa A.P.T. e, pertanto, ha diritto di designare sei rappresentanti in seno all’Assemblea. Compensi: L’attività prestata quale componente dell’Assemblea generale è gratuita 330 Sagra Musicale Umbra ENTE - ISTITUZIONE Assemblea Generale ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI D.P.G.R. n. 306 del 13.12.2005 D.P.G.R. n. 60 del 15.07.2009 N. 54 del 28.12.2005 N. 34 del 29.07.2009 LUOGO E DATA DI NASCITA CARBONARI FERDINANDO Perugia 4.11.1946 CICCOLARI MICALDI AMBRETTA Foligno (PG) il 7.1.1940 FLORIDI GIANFRANCO Umbertide (PG) il 7.11.1939 MENCARONI GIORGIO Perugia il 12.5.1947 PEPICELLI ANGELO Ascoli Piceno il 30.5.1959 SPINELLI NELLO Perugia il 17.10.1940 331 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Scuola dell’Infanzia Santa Croce Casa dei Bambini “Maria Montessori” Perugia - Collegio dei Revisori dei Conti Art. 23 dello Statuto della Scuola ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Sino al rinnovo del Consiglio comunale di Perugia 30 giugno 2003 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 23 Art. 23 Il Collegio si riunisce, almeno una volta all’anno, su convocazione del Consiglio di Amministrazione per: a) il riscontro contabile, in sede consuntiva, della gestione dell’Ente; b) l’esame dei documenti da cui traggono origine le spese; c) l’accertamento della consistenza di cassa e dell’esistenza di valori e titoli. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri: un rappresentante della Regione dell’Umbria, nominato dalla Giunta Regionale; un rappresentante del Comune di Perugia, nominato dalla Giunta Municipale e da un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione nominato dal Provveditorato agli studi di Perugia. Il rappresentante della Regione esplica le funzioni di Presidente, mentre il rappresentante del Comune di Perugia quelle di Segretario del Collegio. Compensi: Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti è attribuito un compenso annuo di € 309,87, al lordo delle ritenute di legge. 332 Scuola dell’Infanzia Santa Croce Casa dei Bambini “Maria Montessori” Perugia ENTE - ISTITUZIONE Collegio dei Revisori dei Conti ESTREMI PROVVEDIMENTO D.P.G.R. n. 111 del 5.6.2001 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 30 del 20.6.2001 RAPPRESENTANTI MELIS FRANCESCO - Presidente - LUOGO E DATA DI NASCITA Perugia (PG) il 25.10.1964 333 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Sezione regionale Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti Art. 30 – comma terzo - Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO quinquennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO febbraio 2009 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 30 3. Le Sezioni regionali dell’Albo sono istituite con decreto del Ministro dell’ambiente e sono composte da: a) dal Presidente della Camera di Commercio o da un membro del Consiglio camerale all’uopo designato, con funzioni di Presidente; b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della Giunta regionale con funzioni di Vicepresidente; c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall’Unione Regionale delle Province; d) da un esperto designato dal Ministro dell’ambiente. Compensi: non indicati 334 ENTE – ISTITUZIONE Sezione regionale Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. N. 19 DEL 19.2.2004 N. 9 DEL 3.3.2004 RAPPRESENTANTI SALTALAMACCHIA GIOVANNA Vice Presidente 335 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Società Cooperativa P.A.S.T. Produttori Agricoli Sponde del Trasimeno di Panicale - Consiglio di Amministrazione L.r. 26 ottobre 1994, n.35 – Art. 28 Statuto Delibarazione n. 1895 del 9/12/2004 – D.P.G.R. n.11 del ESTREMI PROVVEDIMENTO 24/1/2005 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO TRIENNALE SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Gennaio 2008 COMPOSIZIONE Art. 28 (Statuto) Il Consiglio di Amministrazione è composto di n. 9 membri quali: - n. 2 membri eletti dai produttori conferenti fino a Kg. 40.000 di prodotto, tra tali produttori; - n. 4 membri eletti dai produttori conferenti da Kg. 40.000 a Kg. 100.000 di prodotto, in tali produttori; - n. 3 membri eletti dai produttori conferenti oltre Kg. 100.001 di prodotto, tra tali produttori; Qualora l’Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria sia socio della Cooperativa, un membro del Consiglio, a termini dell’art. 2535 del C.C., è nominato, dell’ESAU stesso. In tal caso il membro così designato si aggiunge ai novi membri dall’Assemblea Compensi: Nessun compenso è previsto salvo che l’Assemblea deliberi diversamente RAPPRESENTANTI ANGELO FRASCARELLI LUOGO E DATA DI NASCITA Treia (Macerata) il 14/04/1962 Compensi: Nessun compenso è previsto salvo che l’Assemblea deliberi diversamente 336 ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME Sviluppumbria S.p.A. - Consiglio di Amministrazione L.R. 14/1973 e succ. mod. ed intr. – Statuto (La L.R. 14/1973 e succ. mod. ed intr. è stata abrogata dalla L.R. 1/2009 che ha modificato la denominazione della società ed ha stabilito che il funzionamento dei nuovi organi sociali sarà definito da apposita convenzione) ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Triennale GIUGNO 2011 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 30 dello Statuto della Società Art. 4 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei Per la costituzione della Società dovranno essere più ampi poteri per la gestione ordinaria e osservate le seguenti condizioni: straordinaria della Società, e provvede a tutto quanto non sia per legge o per Statuto riservato a) la Regione assume e mantiene nella Società all’Assemblea. regionale per la promozione dello sviluppo economico dell’Umbria una partecipazione Il Consiglio di Amministrazione approva il comunque non inferiore al 51 per cento del programma annuale di attività della Società e lo capitale sociale; trasmette alla Giunta regionale entro il 31 b) è riservata alla Giunta regionale la nomina di dicembre di ogni anno. un numero di amministratori proporzionale al capitale sociale sottoscritto dalla Regione e, Il Consiglio di Amministrazione predispone comunque, non inferiore alla maggioranza l’albo dei rappresentanti della Società nelle assoluta dei componenti il Consiglio di società partecipate, curando la pubblicazione nel amministrazione. Bollettino Ufficiale della Regione. ……Omissis…… Art. 33 dello Statuto della Società Sono incompatibili con quella di amministratore le Il Consiglio di Amministrazione può delegare cariche di Consigliere regionale, Consigliere parte dei propri poteri e delle proprie provinciale, di Consigliere comunale nei comuni attribuzioni al Presidente o ad altri suoi membri. capoluoghi di provincia e di membro delle Giunte Agli Amministratori investiti di particolari municipali in tutti i comuni, nonché componenti le incarichi spetta una remunerazione stabilita dal segreterie provinciali e regionali dei partiti Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio politici. Sindacale. 337 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente tra i membri designati dalla Giunta Il Consiglio di Amministrazione nomina il regionale. Direttore Generale …Omissis … Art. 34 dello Statuto della Società e) il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di Consiglieri compresi tra un minimo di cinque ed un massimo di sette. …Omissis … Gli amministratori sono scelti tra persone in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche (Regolamento adottato con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica in data 18 marzo 1998, n. 161). Compensi: Il Presidente percepisce un’indennità di carica ed una quota per spese di rappresentanza per un totale annuo lordo di € 36.151,98. I membri percepiscono un gettone di presenza pari a € 206,58 per seduta e per non più di una seduta al giorno. 338 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI Sviluppumbria S.p.A. Consiglio di Amministrazione D.P.G.R. N. 62 DEL 30/06/2008 N. 33 del 16/07/2008 LUOGO E DATA DI NASCITA ALESSI CALOGERO Gubbio (PG) il 7.1.1940 BOTTACCHIARI VINICIO Verona (VR) il 12.4.1945 VENTANNI LUCIANO Gubbio (PG) il 20.9.1945 339 ENTE - ISTITUZIONE Teatro Lirico sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto - Consiglio Direttivo RIFERIMENTO NORME Artt. 7 dello Statuto approvato con Determinazione dirigenziale 7 marzo 2001, n. 1857 ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Quinquennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO Settembre 2009 ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 9 Art. 7 Il Consiglio direttivo è composto di 12 membri compreso il Presidente. Ne fanno parte: a) due rappresentanti del Comune di Spoleto, tra cui il Sindaco o chi per lui; b) un rappresentante della Regione dell’Umbria; c) un rappresentante della Provincia di Perugia; d) un rappresentante dell’Azienda comprensoriale del turismo di Spoleto; * e) quattro soci fondatori nelle persone di: - Avvocato Carlo Belli; - Maestro Augusto Cartoni; - Onorevole Ennio Palmitessa; - Maestro Guido Sampaoli e, questi venuti a mancare o in caso di dimissioni, il Consiglio viene reintegrato, per captazione dei suoi componenti, con la maggioranza dei due terzi. Essi durano in carica un quinquennio e possono essere rinominati; Art. 10 f) tre membri, scelti tra esperti musicali italiani nominati dal Consiglio direttivo, uno dei quali su designazione del Teatro dell’Opera di Roma. Essi durano in carica un quinquennio e Il Consiglio direttivo elegge, ogni cinque anni, tra i suoi membri, il Presidente, nomina il direttore artistico dell’Istituzione, fissa un possono essere rinominati. ammontare per le spese di rappresentanza del Presidente, il compenso del direttore artistico, il gettone di presenza per i L’Azienda Comprensoriale del Turismo di Spoleto è stata soppressa revisori dei conti. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un Vice con la legge regionale 8 agosto 1996, n. 20. Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal Presidente stesso. Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso predispone ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, delibera le direttive generali, i programmi di attività, gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di immobili, assume, licenzia i dipendenti, fissa la loro retribuzione ed ha comunque tutti i poteri di direzione, di regolamentazione e di coordinamento delle attività dell’Istituzione. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di creare commissioni o comitati ritenuti necessari e/o utili per lo studio e l’attuazione dei programmi e problemi artistici, di essi farà parte il direttore artistico. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di creare inoltre comitati o commissioni per lo studio e la risoluzione di specifiche problematiche tra cui anche la promozione dell’Istituzione nonché la ricerca di finanziamenti anche privati a favore dell’Istituzione stessa. Il Consiglio direttivo può nominare un Presidente onorario dell’Istituzione. Compensi: Non previsti dallo Statuto. 340 ENTE - ISTITUZIONE ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI ALESSANDRO LAURETI Teatro Lirico sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto Consiglio Direttivo D.P.G.R. n. 177 del 23.9.2004 N. 41 del 6.10.2004 LUOGO E DATA DI NASCITA Spoleto (PG) il 12.4.1945 341 ENTE - ISTITUZIONE Unione Coop. Coltivatori Diretti Soc. Coop. A r.l. Oleificio Sociale di Spello - Consiglio di Amministrazione RIFERIMENTO NORME Art. 7 Legge regionale 26 ottobre 1994 n. 35 –art. 24 dello Statuto ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Triennale SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO 2005/2008 ATTRIBUZIONE E COMPITI Art. 29 Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e dello Statuto, all’amministrazione della Società, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all’assemblea. COMPOSIZIONE Art.24 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabili da cinque a quindici secondo la determinazione che ne verrà fatta dall’assemblea in sede ordinaria. Qualora l’Ente di Sviluppo nell’Umbria sia socio della Cooperativa due membri possono essere nominati da questo Ente. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione elegge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente. Gli amministratori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Compensi: Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo che l’assemblea non deliberi diversamente 342 ENTE - ISTITUZIONE Unione Coop. Coltivatori Diretti Soc. Coop. A r.l. Oleificio Sociale di Spello Consiglio di Amministrazione ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. D.P.G.R. 302 del 2 dicembre 2005 N. 53 del 21 dicembre 2005 RAPPRESENTANTI FRANCESCO NESTA Nato a Perugia il 3 agosto 1974 MAURIZIO FUSARI Nato a Spello (PG) il 27 maggio 1956 343 WEBRED S.p.A. (ex C.R.U.E.D. S.p.A) - Consiglio di Amministrazione ENTE - ISTITUZIONE RIFERIMENTO NORME La denominazione sociale è stata cambiata in data 2.3.2001 Legge regionale 11 aprile 1984, n. 19 e successive modificazioni. Art. 17 dello Statuto ORGANO CUI SPETTA LA NOMINA GIUNTA REGIONALE DURATA IN CARICA ORGANO Tre esercizi SCADENZA DEL MANDATO DELL’ORGANO ATTRIBUZIONI E COMPITI COMPOSIZIONE Art. 1 - L.R. n. 19/1984 Art. 4 L.R. n. 19/1984 (Partecipazione della Regione) ……..Omissis…… ……..Omissis…… La Regione e gli altri enti pubblici soci nominano ai La Società si propone di contribuire al miglioramento sensi dell’art. 2458 del codice civile un numero di qualitativo dell’organizzazione e della gestione amministratori non inferiore a 3/7 dei componenti del dell’Amministrazione pubblica e privata mediante Consiglio di Amministrazione. l’automazione delle procedure e la realizzazione di sistemi integrati informatici sul territorio regionale al Art. 2458 fine di favorire uno sviluppo sociale e tecnologico (Società con partecipazione dello Stato o di enti dell’intera regione. pubblici) Art. 23 dello Statuto Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all’assemblea. Gli Amministratori sono espressamente tenuti, nell’esercizio delle proprie attività private, al rispetto di tutti gli obblighi e limiti discendenti dall’art. 2390 del Codice civile. - 1. Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l’atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci. 2. Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. 3. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea. Art. 17 dello Statuto …. La Società Webred S.p.A. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri e che la Regione Umbria e gli Enti pubblici azionisti hanno la facoltà di nominare un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale. Compensi: Il compenso spettante a ciascun Consigliere è di € 5.681,00 annui lordi come deliberato dall’Assemblea del 28/2/2006 e quello spettante al Presidente è di € 25.823,00 lordi annui, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1586 del 9/3/2006 344 ENTE - ISTITUZIONE WEBRED S.p.A. (ex C.R.U.E.D. S.p.A). La denominazione sociale è stata cambiata in data 2.3.2001 Consiglio di Amministrazione ESTREMI PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE B.U.R. RAPPRESENTANTI D.P.G.R. n. 178 del 5/12/2007 N. 55 del 19/12/2007 LUOGO E DATA DI NASCITA BIONDI MAURIZIO Foligno (PG) il 25.1.1946 CONTE MARIO Napoli il 1/3/1947 BRUNO DINI Designato dall’Assemblea dei soci 345