MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA A.S. 2014/2015 CCNI 26 febbraio 2014 DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROPONIAMO DI SEGUITO LE SCHEDE ESEMPLIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 20 – PERSONALE DOCENTE E NEGLI ARTICOLI 47 E 48 – PERSONALE ATA DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LE NOVITÀ INTRODOTTE PER L’A.S. 2014/2015 Dimensionamento personale ATA (artt. 47 e 48) Personale coinvolto nel dimensionamento Il personale ATA coinvolto nel dimensionamento che non è individuato perdente posto ma che nelle procedure di assegnazione della sede viene destinato a scuola diversa da quella di titolarità, può usufruire, al pari dei soprannumerari, delle precedenze previste all’art. 7 comma 1, punti II e IV per il rientro in una delle istituzioni scolastiche del singolo dimensionamento che ha interessato la scuola di titolarità (art. 47 comma 3 – DSGA, e art. 48 comma 20 - altri profili ATA). In tal senso è stato modificato il punto A della prima fase. Art. 47 DSGA titolari in scuole sottodimensionate perdenti posto All’art. 47 è stato introdotto il nuovo comma 8 a tutela dei DSGA perdenti posto perché titolari in scuole sottodimensionate. Prendendo in considerazione le diverse possibili casistiche è stata prevista la fruizione delle precedenze art. 7 punti II) e IV) con le seguenti modalità: - qualora la scuola sottodimensionata venga coinvolta in un dimensionamento il DSGA usufruisce della precedenza per il rientro nell’istituzione scolastica di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza in una scuola scelta tra quelle risultanti dallo stesso singolo dimensionamento (come previsto al comma 7 dello stesso articolo); - nel caso la scuola sottodimensionata risulti non esprimibile, il DSGA interessato può esercitare il diritto di precedenza per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto sub-comunale o, in mancanza, del comune o distretto subcomunale viciniore a quello di precedente titolarità; - se la scuola sottodimensionata durante l’ottennio successivo all’individuazione della posizione di soprannumerarietà dovesse diventare nuovamente esprimibile, il DSGA interessato può indicare tale scuola al fine di avvalersi della precedenza al rientro fino al completamento dell’ottennio, se nel frattempo non è stato soddisfatto nel movimento con precedenza. Disposizioni comuni al personale docente e ATA Precedenze All’art. 7 comma 2 è stato ulteriormente precisato: che le precedenze non si applicano per l’assegnazione della titolarità nell'ambito del dimensionamento (lettera a) che le precedenze si riconoscono solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto anche a seguito di dimensionamento (lettera b) ! quanto sopra era già previsto negli articoli 20 co. 3; 47 co. 1 e 3; 48, co. 17 e 19. 2 SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA UNIFICAZIONE DI DUE O PIÙ CIRCOLI E/O ISTITUTI COMPRENSIVI stesso o diverso comune (lettera B – I) Si costituisce un unico organico che comprende tutti i docenti titolari nei circoli o istituti comprensivi coinvolti. E’ formulata un’unica graduatoria, distinta per tipologia, per l’individuazione dei perdenti posto in relazione all’organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti. I docenti che sulla base della graduatoria unica sono stati individuati soprannumerari hanno diritto ad usufruire della precedenza per il rientro nell’istituzione scolastica derivante dal dimensionamento. SINGOLI PLESSI O SCUOLE DELL’INFANZIA CHE CONFLUISCONO IN ALTRO CIRCOLO O ISTITUTO COMPRENSIVO stesso o diverso comune (lettera B – II) Scuola di confluenza I docenti assegnati sui singoli plessi di scuola primaria o dell’infanzia che confluiscono in altro circolo o istituto comprensivo possono esercitare l’opzione per l’acquisizione della titolarità nella scuola di confluenza. ! I docenti che non optano per l’assegnazione nella nuova scuola mantengono la titolarità posseduta se la scuola continua ad essere sede di organico, mentre diventano automaticamente soprannumerari se la scuola è soppressa. L’Ufficio territoriale sulla base dell’opzione e prima delle operazioni di mobilità, procede all’assegnazione della titolarità nelle scuole in cui sono confluiti i plessi. Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. Circolo/istituto che ha “ceduto” plessi o scuole dell’infanzia Nel circolo/istituto comprensivo che ha “ceduto” plessi di scuola primaria o dell’infanzia l’eventuale individuazione dei soprannumerari è effettuata sulla base della graduatoria interna che, ovviamente, comprende anche i docenti dei plessi ceduti che non hanno esercitato l’opzione per la scuola di confluenza. Se il circolo e/o istituto comprensivo che ha “ceduto” i plessi è soppresso, i docenti che non hanno esercitato l’opzione per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza, diventano automaticamente soprannumerari. ! In questo caso usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, prevista al punto II) dell’art. 7. 3 SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SCUOLA SECONDARIA UNIFICAZIONE DI DUE O PIÙ ISTITUZIONI SCOLASTICHE Stesso grado ordine e tipo - stesso comune (Lettera A, punto I) Si costituisce un unico organico che comprende tutti i docenti titolari negli istituti coinvolti E’ formulata un’unica graduatoria, per classe di concorso e tipologia di posto, ai fini dell’individuazione degli eventuali soprannumerari in relazione all’organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti Diverso ordine e tipo o diverso comune (Lettera A, punto II) Non si può realizzare un unico organico. Ciascuna scuola rimane sede di organico ed i docenti titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto. SUCCURSALI E/O CORSI CHE CONFLUISCONO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Stesso grado ordine e tipo e stesso comune (Lettera D) E’ formulata un’unica graduatoria, per classe di concorso e tipologia di posto, ai fini dell’individuazione degli eventuali soprannumerari in relazione all’organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti nel dimensionamento. L’Ufficio territoriale sulla base delle domande e della posizione di graduatoria, prima delle operazioni di mobilità, assegna la titolarità ai docenti che risultano non perdenti posto: con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità; in subordine sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole coinvolte nello stesso dimensionamento. ! I docenti che sulla base della graduatoria unica sono stati individuati soprannumerari hanno diritto ad usufruire della precedenza per il rientro in una delle scuole coinvolte nel dimensionamento. Diverso ordine e tipo - Diverso comune (Lettera E, primo periodo) Non si può realizzare un unico organico: le scuole, succursali, sezioni staccate e/o corsi di provenienza dei docenti, pur se coinvolte nel dimensionamento, continuano ad essere sede di organico perché appartenenti a diverso ordine e tipo o perché ubicati in comuni diversi. I docenti titolari rimangono inclusi individuazione dei perdenti posto. in 4 graduatorie distinte ai fini dell’ SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SCUOLA SECONDARIA CESSAZIONE DI UNA SCUOLA O SEZIONE STACCATA CON ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE CLASSI A PIÙ ISTITUTI Stesso grado ordine e tipo - Stesso comune (Lettera C) I docenti della scuola o sezione staccata, con organico autonomo soppressa, hanno titolo a transitare nella scuola di confluenza. E’ formulata un’unica graduatoria per classe di concorso e tipologia di posto sulla base della quale sono individuati gli eventuali soprannumerari in relazione all’organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti nel dimensionamento. I docenti non soprannumerari della scuola soppressa possono scegliere in quale istituto di confluenza essere assegnati in base alla posizione di graduatoria. L’Ufficio territoriale: prima delle operazioni di mobilità, in base all’ordine di graduatoria ed alla preferenza espressa assegna i docenti della scuola di cui é cessato il funzionamento e che non sono stati individuati come perdenti posto sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento. I docenti delle istituzioni non soppresse e gli ex titolari della scuola soppressa che sono stati individuati soprannumerari sulla base della graduatoria unica, usufruiscono della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento. Diverso ordine e tipo - Diverso comune (Lettera E, primo periodo) Non si può realizzare un unico organico: le scuole, le succursali o le sezioni staccate di provenienza dei docenti, pur se coinvolte nel dimensionamento, continuano ad essere sede di organico perché appartenenti a diverso ordine e tipo o perché ubicate in comuni diversi. I docenti titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto. 5 SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SCUOLA SECONDARIA CHIUSURA DI UN PUNTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO CON ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE CLASSI AD UN ISTITUTO SITUATO IN DIVERSO COMUNE (Lettera E, secondo periodo) I docenti titolari del punto di erogazione del servizio che è stato chiuso possono esercitare opzione per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza ! Evidenziamo che in questo caso, a differenza delle situazioni esaminate nei precedenti punti C e D, le scuole di provenienza dei docenti situate in diverso comune vengono chiuse e, pertanto, non saranno più sede di organico. L’USP, prima delle operazioni di mobilità, assegna i docenti della scuola chiusa sui posti disponibili della scuola di confluenza in base alle domande presentate e alla graduatoria dell’istituto di provenienza. ! Il docente che non esercita l’opzione è automaticamente perdente posto I docenti delle scuole chiuse individuati soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro nell’istituto di confluenza. A tale fine possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni. CHIUSURA DI UN PUNTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO SENZA ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE CLASSI O ALUNNI AD ALTRI ISTITUTI (Lettera F) I docenti titolari del punto di erogazione del servizio che viene chiuso sono individuati tutti soprannumerari e usufruiscono della precedenza per il rientro nell’istituto viciniore a quello di precedente titolarità. ! In questo caso (fortunatamente infrequente), analogamente a quanto previsto nel secondo periodo della lettera E, le scuole di provenienza dei docenti vengono chiuse e, pertanto, non saranno più sede di organico, mentre gli alunni sono “sparsi” nel territorio, non assegnati ad altro istituto. In mancanza di posti richiedibili nel distretto sub-comunale o nel Comune di precedente titolarità i docenti usufruiscono della precedenza per il rientro in un istituto del distretto sub-comunale o del Comune viciniore a quello di precedente titolarità. A tale fine possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della scuola prescelta. 6 SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COSTITUZIONE DI ISTITUTI SUPERIORI (IIS) CONSEGUENTI AL RIORDINO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO Art. 20, comma 2 Il comma 2 dell’art. 20 disciplina i casi di costituzione di istituti superiori (IIS) con organici distinti al posto di preesistenti istituti con organico unico, conseguenti alla trasformazione di precedenti corsi, anche sperimentali, nei nuovi percorsi di studio previsti dal riordino del secondo ciclo di istruzione. In analogia a quanto previsto per i casi di dimensionamento, i docenti titolari nell’istituto originario possono essere assegnati dall’Ufficio territoriale sull’organico del nuovo percorso, prima delle operazioni di mobilità, in base alla preferenza espressa e all’ordine di graduatoria. I docenti che dopo le operazioni di assegnazione sono individuati come soprannumerari, hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro in uno dei percorsi di studio derivanti dalla separazione degli organici. ! Viene riconosciuta parità di trattamento a quei docenti che sono stati coinvolti dalla costituzione dei nuovi IIS negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 (il comma 2 è stato introdotto con il CCNI per la mobilità dell’a.s. 2012/13). E’ stato, infatti, previsto che i docenti già titolari dell'istituto presso il quale è stato costituito un nuovo percorso con organico autonomo, mantengono comunque il punteggio della continuità di servizio anche qualora siano stati trasferiti nell'altro organico dello stesso istituto (nuovo percorso) a domanda o d’ufficio con modalità diverse dall’assegnazione prioritaria prevista dallo stesso co. 2. Di seguito evidenziamo i casi più frequenti di trasformazione di precedenti corsi, anche sperimentali in nuovi percorsi di studio, da cui consegue l’istituzione di IIS: ITIS + Liceo scientifico con opzione scienze applicate (organici distinti) in presenza di un ITIS con sperimentazione liceo tecnologico (organico indistinto); ITIS + Istituto professionale (organici distinti) in presenza di indirizzi ante riforma di ordine diverso, ma a suo tempo attivati mantenendo l’organico indistinto; Liceo artistico derivante da precedente sperimentazione Leonardo + Istituto d’arte che mantiene in fase transitoria (ad esaurimento) le classi del vecchio ordinamento (organici distinti), al posto di un Istituto d’arte con organico indistinto. 7 SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE Per la formulazione delle graduatorie relative ai processi di dimensionamento il comma 3 precisa che si applicano gli stessi criteri previsti per l’individuazione dei soprannumerari indicati negli articoli da 21 a 24 del CCNI e nella tabella di valutazione dei titoli e servizi – Allegato D – per le parti riferite ai trasferimenti d’ufficio e all’individuazione dei soprannumerari ! Con l’integrazione apportata all’art. 7 comma 3 lettere a) e b) è stato chiarito che le precedenze sono riconosciute solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto e non per l’assegnazione della titolarità nell'ambito degli istituti che derivano dal dimensionamento. ATTENZIONE !!! ! Tutti i docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica con le modalità contenute nell’ articolo 20, possono comunque presentare domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto (art. 20 comma 4). diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità coinvolta dal dimensionamento ! Con l’introduzione apportata al comma 4 è stato precisato che ai docenti che nell'ottennio precedente sono stati trasferiti da un'istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, è riconosciuto il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza di questa, in una delle scuole risultanti dal dimensionamento. ! Quanto sopra, ovviamente, purché il trasferimento sia avvenuto a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato domanda, e siano rispettate tutte le condizioni previste all'art. 7, comma 1, punti II e IV del CCNI. 8 SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PERSONALE ATA DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (Art. 47) QUALUNQUE TIPO DI DIMENSIONAMENTO I DSGA titolari delle scuole coinvolte in un singolo dimensionamento confluiscono in un’unica graduatoria finalizzata: all’assegnazione della titolarità in una delle istituzioni scolastiche derivanti dal dimensionamento; all’individuazione di eventuali soprannumerari da trasferire d’ufficio. L’Ufficio territoriale, sulla base della graduatoria unica, individua i soprannumerari in relazione ai posti complessivi che derivano dal dimensionamento e invita i DSGA perdenti posto a presentare domanda di trasferimento entro il termine di presentazione delle domande o nei 5 giorni successivi alla notifica del provvedimento. La graduatoria unica di “singolo dimensionamento” è formulata secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli posseduti e le situazioni che si verificano entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica. ! Ai soli fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari sono esclusi dalla graduatoria i beneficiari delle precedenze previste dall’art. 7, co. 1, punti I), III), V) e VII) sulla base dei criteri e delle modalità individuate nell’art. 7 comma 2. ! L’USP comunica agli interessati la graduatoria del “singolo dimensionamento” al fine di poter prendere visione della documentazione relativa (da richiedere entro 3 giorni dalla pubblicazione) o di eventuali reclami (da presentare entro 10 giorni dalla pubblicazione). Se il provvedimento di dimensionamento determina il permanere di una o più istituzioni scolastiche, l’assegnazione della titolarità ai DSGA non perdenti posto è effettuata dall’USP prima delle operazioni di mobilità e delle assegnazioni di sede di cui all’articolo 5 del CCNI (rientri e restituzioni al ruolo e qualifica di provenienza) con le modalità riportate di seguito. In questa fase non si tiene conto delle precedenze previste dall’art. 7 comma 2. I. Assegnazione prioritaria dei DSGA non perdenti posto all’istituzione scolastica (anche trasformata in comprensiva) di titolarità nell’anno in corso. ! Nella nota 2 viene chiarito che si considera “istituzione scolastica di precedente titolarità" la scuola che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio anche se, a causa del dimensionamento, vengono cambiati denominazione e codice. II. Successivamente l’USP procede all’assegnazione dei restanti DSGA non perdenti posto, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento”. ! Qualora non siano espresse preferenze l’assegnazione all’istituto, tra quelli disponibili derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l’ordine del bollettino ufficiale. 9 SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE I DSGA individuati perdenti posto usufruiscono della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza di questa in una istituzione scolastica scelta tra quelle risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento”. I DSGA che non sono stati individuati perdenti posto ma che nelle procedure di assegnazione della sede sono destinati a scuola diversa da quella di titolarità, possono usufruire, al pari dei perdenti posto, delle precedenze previste all’art. 7 comma 1, punti II e IV per il rientro in una delle istituzioni scolastiche del singolo dimensionamento che ha interessato la scuola di titolarità (art. 47 co. 3). DSGA TITOLARI IN SCUOLE SOTTODIMENSIONATE PERDENTI POSTO A tutela dei DSGA perdenti posto perché titolari in scuole sottodimensionate è stato introdotto il nuovo comma 8 in cui si prevede la fruizione delle precedenze art. 7 punti II) e IV) con le seguenti modalità: qualora la scuola sottodimensionata venga coinvolta in un provvedimento di dimensionamento il DSGA usufruisce della precedenza per il rientro nell’istituzione scolastica di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza in una scuola scelta tra quelle risultanti dallo stesso singolo dimensionamento (come previsto al comma 7 dello stesso articolo); nel caso la scuola sottodimensionata non risulti esprimibile, il DSGA interessato può esercitare il diritto di precedenza per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto sub-comunale o, in mancanza, del comune o distretto sub-comunale viciniore a quello di precedente titolarità; se la scuola sottodimensionata diventa nuovamente esprimibile durante l’ottennio successivo all’individuazione della posizione di soprannumerarietà, il DSGA interessato può indicare tale scuola al fine di avvalersi della precedenza al rientro fino al completamento dell’ottennio, se nel frattempo non è stato soddisfatto nel movimento con precedenza. PERSONALE ATA AREA A e B (Art. 48) QUALUNQUE TIPO DI DIMENSIONAMENTO Tutto il personale titolare nelle scuole coinvolte in un singolo dimensionamento confluisce in un’unica graduatoria (distinta per profilo) al fine di individuare i soprannumerari in relazione all’organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti nel singolo dimensionamento. ! Ai soli fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari sono esclusi dalla graduatoria unica i beneficiari delle precedenze previste dall’art. 7, co. 1, punti I), III), V) e VII) sulla base dei criteri e delle modalità individuate nell’art. 7 co. 2. I Dirigenti Scolastici, previa intesa tra loro: provvedono alla compilazione e alla pubblicazione della graduatoria; su richiesta degli interessati, rendono disponibili i documenti relativi; trasmettono copia della graduatoria all’ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami. 10 SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Il personale interessato può presentare reclamo all’USP, per il tramite dei dirigenti scolastici, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. L’USP nei 10 giorni successivi, comunica l’esito del reclamo. L’USP, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento assegna il personale non perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le modalità riportate di seguito. In questa fase non si tiene conto delle precedenze previste dall’art. 7 comma 2. I. assegnazione prioritaria del personale non perdente posto sui posti disponibili delle istituzioni scolastiche di titolarità nell’anno in corso (anche trasformate in comprensive). II. successivamente tutto il personale non perdente posto ha diritto ad essere assegnato, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili nell'istituto diverso da quello di attuale titolarità nel quale è confluita la sua sede attuale di servizio (plesso o sezione staccata). III. assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto, in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti istituzioni scolastiche derivate dal singolo ancora disponibili nelle dimensionamento. Tale personale usufruisce comunque della precedenza per il rientro nella scuola di titolarità dell’anno in corso. ! Infine, l’USP invita il personale individuato perdente posto a presentare domanda di trasferimento (operazione IV). Tale personale usufruisce della precedenza per il rientro in una delle scuole coinvolte dal dimensionamento. Il personale non perdente posto coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento può comunque presentare domanda di mobilità. ! Il personale ATA coinvolto nel dimensionamento che non è stato individuato perdente posto ma che nelle procedure di assegnazione della sede viene destinato a scuola diversa da quella di titolarità, può usufruire, al pari dei soprannumerari, delle precedenze previste all’art. 7 comma 1, punti II e IV per il rientro in una delle istituzioni scolastiche del singolo dimensionamento che ha interessato la scuola di titolarità (art. 48 comma 20). ! Il personale trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell’ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del CCNI (art. 48 comma 23). 11 SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA