MOBILITA’ DEL PERSONALE
DOCENTE, EDUCATIVO E ATA
A.S. 2014/2015
CCNI 26 febbraio 2014
DIMENSIONAMENTO
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
PROPONIAMO DI SEGUITO LE SCHEDE ESEMPLIFICATIVE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 20 – PERSONALE DOCENTE
E NEGLI ARTICOLI 47 E 48 – PERSONALE ATA
DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
LE NOVITÀ INTRODOTTE
PER L’A.S. 2014/2015
Dimensionamento personale ATA (artt. 47 e 48)
Personale coinvolto nel dimensionamento
Il personale ATA coinvolto nel dimensionamento che non è individuato perdente
posto ma che nelle procedure di assegnazione della sede viene destinato a scuola
diversa da quella di titolarità, può usufruire, al pari dei soprannumerari, delle
precedenze previste all’art. 7 comma 1, punti II e IV per il rientro in una delle
istituzioni scolastiche del singolo dimensionamento che ha interessato la scuola di
titolarità (art. 47 comma 3 – DSGA, e art. 48 comma 20 - altri profili ATA). In tal
senso è stato modificato il punto A della prima fase.
Art. 47 DSGA titolari in scuole sottodimensionate perdenti posto
All’art. 47 è stato introdotto il nuovo comma 8 a tutela dei DSGA perdenti posto
perché titolari in scuole sottodimensionate. Prendendo in considerazione le diverse
possibili casistiche è stata prevista la fruizione delle precedenze art. 7 punti II) e IV)
con le seguenti modalità:
- qualora la scuola sottodimensionata venga coinvolta in un dimensionamento il
DSGA usufruisce della precedenza per il rientro nell’istituzione scolastica di
precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza in una
scuola scelta tra quelle risultanti dallo stesso singolo dimensionamento (come previsto
al comma 7 dello stesso articolo);
- nel caso la scuola sottodimensionata risulti non esprimibile, il DSGA interessato
può esercitare il diritto di precedenza per una istituzione scolastica del medesimo
comune o distretto sub-comunale o, in mancanza, del comune o distretto subcomunale viciniore a quello di precedente titolarità;
- se la scuola sottodimensionata durante l’ottennio successivo all’individuazione della
posizione di soprannumerarietà dovesse diventare nuovamente esprimibile, il DSGA
interessato può indicare tale scuola al fine di avvalersi della precedenza al rientro fino
al completamento dell’ottennio, se nel frattempo non è stato soddisfatto nel
movimento con precedenza.
Disposizioni comuni al personale docente e ATA
Precedenze
All’art. 7 comma 2 è stato ulteriormente precisato:
che le precedenze non si applicano per l’assegnazione della titolarità
nell'ambito del dimensionamento (lettera a)
che le precedenze si riconoscono solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per
l’individuazione dei perdenti posto anche a seguito di dimensionamento (lettera b)
! quanto sopra era già previsto negli articoli 20 co. 3; 47 co. 1 e 3; 48, co. 17 e 19.
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SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA
DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
UNIFICAZIONE
DI DUE O PIÙ CIRCOLI E/O ISTITUTI COMPRENSIVI
stesso o diverso comune (lettera B – I)
Si costituisce un unico organico che comprende tutti i docenti titolari nei circoli o
istituti comprensivi coinvolti.
E’ formulata un’unica graduatoria, distinta per tipologia, per l’individuazione dei
perdenti posto in relazione all’organico risultante dalla somma dei posti degli
istituti coinvolti.
I docenti che sulla base della graduatoria unica sono stati individuati
soprannumerari hanno diritto ad usufruire della precedenza per il rientro
nell’istituzione scolastica derivante dal dimensionamento.
SINGOLI PLESSI O SCUOLE DELL’INFANZIA
CHE CONFLUISCONO IN ALTRO CIRCOLO O ISTITUTO COMPRENSIVO
stesso o diverso comune (lettera B – II)
Scuola di confluenza
I docenti assegnati sui singoli plessi di scuola primaria o dell’infanzia che
confluiscono in altro circolo o istituto comprensivo possono esercitare l’opzione
per l’acquisizione della titolarità nella scuola di confluenza.
!
I docenti che non optano per l’assegnazione nella nuova scuola mantengono
la titolarità posseduta se la scuola continua ad essere sede di organico, mentre
diventano automaticamente soprannumerari se la scuola è soppressa.
L’Ufficio territoriale sulla base dell’opzione e prima delle operazioni di mobilità,
procede all’assegnazione della titolarità nelle scuole in cui sono confluiti i plessi.
Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti
comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria
comprendente sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto
comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente
operazione di modifica della titolarità.
Circolo/istituto che ha “ceduto” plessi o scuole dell’infanzia
Nel circolo/istituto comprensivo che ha “ceduto” plessi di scuola primaria o
dell’infanzia l’eventuale individuazione dei soprannumerari è effettuata sulla
base della graduatoria interna che, ovviamente, comprende anche i docenti dei
plessi ceduti che non hanno esercitato l’opzione per la scuola di confluenza.
Se il circolo e/o istituto comprensivo che ha “ceduto” i plessi è soppresso, i
docenti che non hanno esercitato l’opzione per acquisire la titolarità nella
scuola di confluenza, diventano automaticamente soprannumerari.
!
In questo caso usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una
delle scuole oggetto del dimensionamento, prevista al punto II) dell’art. 7.
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SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA
DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
SCUOLA SECONDARIA
UNIFICAZIONE DI DUE O PIÙ ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Stesso grado ordine e tipo - stesso comune (Lettera A, punto I)
Si costituisce un unico organico che comprende tutti i docenti titolari negli istituti
coinvolti
E’ formulata un’unica graduatoria, per classe di concorso e tipologia di posto, ai
fini dell’individuazione degli eventuali soprannumerari in relazione all’organico
risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti
Diverso ordine e tipo o diverso comune (Lettera A, punto II)
Non si può realizzare un unico organico.
Ciascuna scuola rimane sede di organico ed i docenti titolari rimangono inclusi in
graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.
SUCCURSALI E/O CORSI
CHE CONFLUISCONO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Stesso grado ordine e tipo e stesso comune (Lettera D)
E’ formulata un’unica graduatoria, per classe di concorso e tipologia di posto, ai
fini dell’individuazione degli eventuali soprannumerari in relazione all’organico
risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti nel dimensionamento.
L’Ufficio territoriale sulla base delle domande e della posizione di graduatoria,
prima delle operazioni di mobilità, assegna la titolarità ai docenti che risultano
non perdenti posto:
con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità;
in subordine sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole coinvolte nello
stesso dimensionamento.
!
I docenti che sulla base della graduatoria unica sono stati individuati
soprannumerari hanno diritto ad usufruire della precedenza per il rientro in una
delle scuole coinvolte nel dimensionamento.
Diverso ordine e tipo - Diverso comune (Lettera E, primo periodo)
Non si può realizzare un unico organico: le scuole, succursali, sezioni staccate e/o
corsi di provenienza dei docenti, pur se coinvolte nel dimensionamento,
continuano ad essere sede di organico perché appartenenti a diverso ordine e
tipo o perché ubicati in comuni diversi.
I docenti titolari rimangono inclusi
individuazione dei perdenti posto.
in
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graduatorie
distinte
ai
fini
dell’
SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA
DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
SCUOLA SECONDARIA
CESSAZIONE DI UNA SCUOLA O SEZIONE STACCATA
CON ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE CLASSI A PIÙ ISTITUTI
Stesso grado ordine e tipo - Stesso comune
(Lettera C)
I docenti della scuola o sezione staccata, con organico autonomo soppressa, hanno
titolo a transitare nella scuola di confluenza.
E’ formulata un’unica graduatoria per classe di concorso e tipologia di posto sulla
base della quale sono individuati gli eventuali soprannumerari in relazione
all’organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti nel
dimensionamento.
I docenti non soprannumerari della scuola soppressa possono scegliere in quale
istituto di confluenza essere assegnati in base alla posizione di graduatoria.
L’Ufficio territoriale:
prima delle operazioni di mobilità, in base all’ordine di graduatoria ed alla
preferenza espressa assegna i docenti della scuola di cui é cessato il
funzionamento e che non sono stati individuati come perdenti posto sui posti
disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento.
I docenti delle istituzioni non soppresse e gli ex titolari della scuola soppressa che
sono stati individuati soprannumerari sulla base della graduatoria unica,
usufruiscono della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del
dimensionamento.
Diverso ordine e tipo - Diverso comune
(Lettera E, primo periodo)
Non si può realizzare un unico organico: le scuole, le succursali o le sezioni
staccate di provenienza dei docenti, pur se coinvolte nel dimensionamento,
continuano ad essere sede di organico perché appartenenti a diverso ordine e
tipo o perché ubicate in comuni diversi.
I docenti titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini
dell’individuazione dei perdenti posto.
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SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA
DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
SCUOLA SECONDARIA
CHIUSURA DI UN PUNTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
CON ATTRIBUZIONE
DELLE RELATIVE CLASSI AD UN ISTITUTO SITUATO IN DIVERSO COMUNE
(Lettera E, secondo periodo)
I docenti titolari del punto di erogazione del servizio che è stato chiuso possono
esercitare opzione per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza
! Evidenziamo che in questo caso, a differenza delle situazioni esaminate nei
precedenti punti C e D, le scuole di provenienza dei docenti situate in diverso
comune vengono chiuse e, pertanto, non saranno più sede di organico.
L’USP, prima delle operazioni di mobilità, assegna i docenti della scuola chiusa sui
posti disponibili della scuola di confluenza in base alle domande presentate e alla
graduatoria dell’istituto di provenienza.
!
Il docente che non esercita l’opzione è automaticamente perdente posto
I docenti delle scuole chiuse individuati soprannumerari usufruiscono della
precedenza per il rientro nell’istituto di confluenza. A tale fine possono presentare
domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della
scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.
CHIUSURA DI UN PUNTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
SENZA ATTRIBUZIONE
DELLE RELATIVE CLASSI O ALUNNI AD ALTRI ISTITUTI
(Lettera F)
I docenti titolari del punto di erogazione del servizio che viene chiuso sono
individuati tutti soprannumerari e usufruiscono della precedenza per il rientro
nell’istituto viciniore a quello di precedente titolarità.
! In questo caso (fortunatamente infrequente), analogamente a quanto previsto
nel secondo periodo della lettera E, le scuole di provenienza dei docenti vengono
chiuse e, pertanto, non saranno più sede di organico, mentre gli alunni sono
“sparsi” nel territorio, non assegnati ad altro istituto.
In mancanza di posti richiedibili nel distretto sub-comunale o nel Comune di
precedente titolarità i docenti usufruiscono della precedenza per il rientro in un
istituto del distretto sub-comunale o del Comune viciniore a quello di
precedente titolarità.
A tale fine possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di
precedente titolarità il codice della scuola prescelta.
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SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA
DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
COSTITUZIONE DI ISTITUTI SUPERIORI (IIS)
CONSEGUENTI AL RIORDINO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Art. 20, comma 2
Il comma 2 dell’art. 20 disciplina i casi di costituzione di istituti superiori (IIS)
con organici distinti al posto di preesistenti istituti con organico unico,
conseguenti alla trasformazione di precedenti corsi, anche sperimentali, nei nuovi
percorsi di studio previsti dal riordino del secondo ciclo di istruzione.
In analogia a quanto previsto per i casi di dimensionamento, i docenti titolari
nell’istituto originario possono essere assegnati dall’Ufficio territoriale sull’organico
del nuovo percorso, prima delle operazioni di mobilità, in base alla preferenza
espressa e all’ordine di graduatoria.
I docenti che dopo le operazioni di assegnazione sono individuati come
soprannumerari, hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro in uno dei
percorsi di studio derivanti dalla separazione degli organici.
!
Viene riconosciuta parità di trattamento a quei docenti che sono stati coinvolti
dalla costituzione dei nuovi IIS negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 (il
comma 2 è stato introdotto con il CCNI per la mobilità dell’a.s. 2012/13). E’ stato,
infatti, previsto che i docenti già titolari dell'istituto presso il quale è stato
costituito un nuovo percorso con organico autonomo, mantengono comunque il
punteggio della continuità di servizio anche qualora siano stati trasferiti nell'altro
organico dello stesso istituto (nuovo percorso) a domanda o d’ufficio con modalità
diverse dall’assegnazione prioritaria prevista dallo stesso co. 2.
Di seguito evidenziamo i casi più frequenti di trasformazione di precedenti corsi,
anche sperimentali in nuovi percorsi di studio, da cui consegue l’istituzione di IIS:
ITIS + Liceo scientifico con opzione scienze applicate (organici distinti) in
presenza di un ITIS con sperimentazione liceo tecnologico (organico indistinto);
ITIS + Istituto professionale (organici distinti) in presenza di indirizzi ante
riforma di ordine diverso, ma a suo tempo attivati mantenendo l’organico
indistinto;
Liceo artistico derivante da precedente sperimentazione Leonardo + Istituto
d’arte che mantiene in fase transitoria (ad esaurimento) le classi del vecchio
ordinamento (organici distinti), al posto di un Istituto d’arte con organico
indistinto.
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SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA
DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Per la formulazione delle graduatorie relative ai processi di dimensionamento il
comma 3 precisa che si applicano gli stessi criteri previsti per l’individuazione dei
soprannumerari indicati negli articoli da 21 a 24 del CCNI e nella tabella di
valutazione dei titoli e servizi – Allegato D – per le parti riferite ai trasferimenti
d’ufficio e all’individuazione dei soprannumerari
!
Con l’integrazione apportata all’art. 7 comma 3 lettere a) e b) è stato chiarito che
le precedenze sono riconosciute solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria
per l’individuazione dei perdenti posto e non per l’assegnazione della titolarità
nell'ambito degli istituti che derivano dal dimensionamento.
ATTENZIONE !!!
!
Tutti i docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica
con le modalità contenute nell’ articolo 20, possono comunque presentare
domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti
perdenti posto (art. 20 comma 4).
diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità
coinvolta dal dimensionamento
!
Con l’introduzione apportata al comma 4 è stato precisato che ai docenti che
nell'ottennio precedente sono stati trasferiti da un'istituzione scolastica coinvolta
nelle operazioni di dimensionamento, è riconosciuto il diritto al rientro nella scuola
di precedente titolarità o, in mancanza di questa, in una delle scuole risultanti dal
dimensionamento.
!
Quanto sopra, ovviamente, purché il trasferimento sia avvenuto a domanda
condizionata o d’ufficio senza aver presentato domanda, e siano rispettate tutte le
condizioni previste all'art. 7, comma 1, punti II e IV del CCNI.
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SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA
DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
PERSONALE ATA
DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (Art. 47)
QUALUNQUE TIPO DI DIMENSIONAMENTO
I DSGA titolari delle scuole coinvolte in un singolo dimensionamento
confluiscono in un’unica graduatoria finalizzata:
all’assegnazione della titolarità in una delle istituzioni scolastiche derivanti dal
dimensionamento;
all’individuazione di eventuali soprannumerari da trasferire d’ufficio.
L’Ufficio territoriale, sulla base della graduatoria unica, individua i
soprannumerari in relazione ai posti complessivi che derivano dal
dimensionamento e invita i DSGA perdenti posto a presentare domanda di
trasferimento entro il termine di presentazione delle domande o nei 5 giorni
successivi alla notifica del provvedimento.
La graduatoria unica di “singolo dimensionamento” è formulata secondo i
punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio, tenendo
presente che debbono essere valutati soltanto i titoli posseduti e le situazioni che
si verificano entro il termine previsto per la presentazione della domanda di
trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata dalla maggiore età
anagrafica.
!
Ai soli fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari sono esclusi dalla
graduatoria i beneficiari delle precedenze previste dall’art. 7, co. 1, punti I), III),
V) e VII) sulla base dei criteri e delle modalità individuate nell’art. 7 comma 2.
!
L’USP comunica agli interessati la graduatoria del “singolo dimensionamento” al
fine di poter prendere visione della documentazione relativa (da richiedere
entro 3 giorni dalla pubblicazione) o di eventuali reclami (da presentare entro 10
giorni dalla pubblicazione).
Se il provvedimento di dimensionamento determina il permanere di una o più
istituzioni scolastiche, l’assegnazione della titolarità ai DSGA non perdenti
posto è effettuata dall’USP prima delle operazioni di mobilità e delle
assegnazioni di sede di cui all’articolo 5 del CCNI (rientri e restituzioni al ruolo e
qualifica di provenienza) con le modalità riportate di seguito. In questa fase
non si tiene conto delle precedenze previste dall’art. 7 comma 2.
I. Assegnazione prioritaria dei DSGA non perdenti posto all’istituzione scolastica
(anche trasformata in comprensiva) di titolarità nell’anno in corso.
!
Nella nota 2 viene chiarito che si considera “istituzione scolastica di
precedente titolarità" la scuola che mantiene la presidenza e la segreteria
nello stesso edificio anche se, a causa del dimensionamento, vengono
cambiati denominazione e codice.
II. Successivamente l’USP procede all’assegnazione dei restanti DSGA non
perdenti posto, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti
rimasti disponibili nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso “singolo
dimensionamento”.
! Qualora non siano espresse preferenze l’assegnazione all’istituto, tra quelli
disponibili derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l’ordine del
bollettino ufficiale.
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SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA
DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
I DSGA individuati perdenti posto usufruiscono della precedenza per il rientro
nella scuola di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o
in mancanza di questa in una istituzione scolastica scelta tra quelle risultanti dallo
stesso “singolo dimensionamento”.
I DSGA che non sono stati individuati perdenti posto ma che nelle procedure di
assegnazione della sede sono destinati a scuola diversa da quella di
titolarità, possono usufruire, al pari dei perdenti posto, delle precedenze previste
all’art. 7 comma 1, punti II e IV per il rientro in una delle istituzioni scolastiche del
singolo dimensionamento che ha interessato la scuola di titolarità (art. 47 co. 3).
DSGA TITOLARI IN SCUOLE SOTTODIMENSIONATE PERDENTI POSTO
A tutela dei DSGA perdenti posto perché titolari in scuole sottodimensionate è stato
introdotto il nuovo comma 8 in cui si prevede la fruizione delle precedenze art. 7
punti II) e IV) con le seguenti modalità:
qualora la scuola sottodimensionata venga coinvolta in un provvedimento
di dimensionamento il DSGA usufruisce della precedenza per il rientro
nell’istituzione scolastica di precedente titolarità (anche trasformata in istituto
comprensivo) o in mancanza in una scuola scelta tra quelle risultanti dallo stesso
singolo dimensionamento (come previsto al comma 7 dello stesso articolo);
nel caso la scuola sottodimensionata non risulti esprimibile, il DSGA
interessato può esercitare il diritto di precedenza per una istituzione scolastica del
medesimo comune o distretto sub-comunale o, in mancanza, del comune o
distretto sub-comunale viciniore a quello di precedente titolarità;
se la scuola sottodimensionata diventa nuovamente esprimibile durante
l’ottennio successivo all’individuazione della posizione di soprannumerarietà, il
DSGA interessato può indicare tale scuola al fine di avvalersi della precedenza al
rientro fino al completamento dell’ottennio, se nel frattempo non è stato
soddisfatto nel movimento con precedenza.
PERSONALE ATA AREA A e B
(Art. 48)
QUALUNQUE TIPO DI DIMENSIONAMENTO
Tutto il personale titolare nelle scuole coinvolte in un singolo dimensionamento
confluisce in un’unica graduatoria (distinta per profilo) al fine di individuare i
soprannumerari in relazione all’organico risultante dalla somma dei posti degli
istituti coinvolti nel singolo dimensionamento.
!
Ai soli fini dell’individuazione di eventuali soprannumerari sono esclusi dalla
graduatoria unica i beneficiari delle precedenze previste dall’art. 7, co. 1, punti I),
III), V) e VII) sulla base dei criteri e delle modalità individuate nell’art. 7 co. 2.
I Dirigenti Scolastici, previa intesa tra loro:
provvedono alla compilazione e alla pubblicazione della graduatoria;
su richiesta degli interessati, rendono disponibili i documenti relativi;
trasmettono copia della graduatoria all’ufficio territorialmente competente
insieme agli eventuali reclami.
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SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA
DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Il personale interessato può presentare reclamo all’USP, per il tramite dei dirigenti
scolastici, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. L’USP nei 10
giorni successivi, comunica l’esito del reclamo.
L’USP, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni
singolo dimensionamento assegna il personale non perdente posto alle
istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le modalità
riportate di seguito. In questa fase non si tiene conto delle precedenze
previste dall’art. 7 comma 2.
I. assegnazione prioritaria del personale non perdente posto sui posti disponibili
delle istituzioni scolastiche di titolarità nell’anno in corso (anche trasformate in
comprensive).
II. successivamente tutto il personale non perdente posto ha diritto ad essere
assegnato, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti
disponibili nell'istituto diverso da quello di attuale titolarità nel quale è confluita
la sua sede attuale di servizio (plesso o sezione staccata).
III. assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto, in
base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti
istituzioni scolastiche
derivate
dal singolo
ancora disponibili nelle
dimensionamento. Tale personale usufruisce comunque della precedenza per il
rientro nella scuola di titolarità dell’anno in corso.
!
Infine, l’USP invita il personale individuato perdente posto a presentare
domanda di trasferimento (operazione IV). Tale personale usufruisce della
precedenza per il rientro in una delle scuole coinvolte dal dimensionamento.
Il personale non perdente posto coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento
può comunque presentare domanda di mobilità.
!
Il personale ATA coinvolto nel dimensionamento che non è stato
individuato perdente posto ma che nelle procedure di assegnazione della sede
viene destinato a scuola diversa da quella di titolarità, può usufruire, al pari dei
soprannumerari, delle precedenze previste all’art. 7 comma 1, punti II e IV per il
rientro in una delle istituzioni scolastiche del singolo dimensionamento che ha
interessato la scuola di titolarità (art. 48 comma 20).
!
Il personale trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda ovvero a
domanda condizionata nell’ottennio precedente da una istituzione scolastica
coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella
scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del
medesimo dimensionamento, alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto
II e IV del CCNI (art. 48 comma 23).
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SEGRETERIA NAZIONALE CISL SCUOLA
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dimensionamento - Sito ufficiale della CISL SCUOLA di CUNEO