Ambito Territoriale per la Provincia di Forlì-Cesena
Quali documenti per l’integrazione di uno
studente disabile?
Forlì, 25/03/2013
A cura di Ottavia Muccioli
Legge n.104, 05/02/1992
“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”
Legge che detta i principi generali dell’ordinamento in
materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della
persona handicappata, intesa come “colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione sociale o di emarginazione”(art.3,
comma1).
Garantisce il pieno rispetto della dignità umana, prevedendo
e rimuovendo le condizioni invalidanti, mediante il recupero
funzionale e sociale della persona e predisponendo interventi
volti a superare stati di emarginazione e di esclusione della
persona handicappata.
Realizza il 1° intervento normativo organico e sistematico
relativo all’integrazione (non solo scolastica) delle persone
disabili.
Detta una disciplina che riguarda la famiglia, la tutela
sanitaria, l’avvio al lavoro, i rapporti con diversi soggetti
istituzionali ed altri aspetti ancora.
Disegna, cioè, un quadro generale in cui il decentramento
territoriale ed il coordinamento dei servizi e degli interventi
rappresentano il cardine istituzionale, mentre sotto il profilo
scientifico la ricerca, la prevenzione e l’intervento tempestivo
costituiscono le principali priorità.
Individua i documenti che dovrebbero caratterizzare una
congiunta pianificazione di interventi tra i vari servizi
coinvolti.
Ridefinisce i Gruppi di lavoro Interistituzionale.
Rende obbligatori gli Accordi di Programma
interistituzionali.
SCUOLA
FAMIGLIA
Persona
con handicap
A.USL
ENTI LOCALI
ISCRIZIONE – cosa fare?
• Prima di procedere all’iscrizione i genitori (o coloro che hanno la
patria potestà del minore) devono recarsi presso la propria A.USL di
residenza e richiedere:
- L’attestazione di alunno in situazione di handicap redatta da uno
specialista (art. 2 D.P.R. 24/2/94). – Questo documento può anche essere
compilato da un medico privato convenzionato (qualora non lo sia, il
documento deve essere convalidato dal responsabile competente per
territorio dell’equipe di Neuropsichiatria dell’A.USL) .
- La diagnosi funzionale: si tratta di un documento fondamentale per attivare
il processo di integrazione – diversamente dalla certificazione medica, la D.F.
non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone anche in
evidenza le potenzialità dell’alunno. (art. 3 D.P.R. 24/2/94). La diagnosi,
infatti, è accertata secondo la classificazione ICD10 e riporta il clinico
dell’UONPIA referente del caso.
- L’accertamento di disabilità: il clinico procede alla compilazione del
certificato telematico per l’accertamento della disabilità da parte della
Commissione (ex L.R. 4/2008).
La Commissione di accertamento (presieduta dal Medico Legale) avvia l’iter di
accertamento, alla fine del quale rilascia la certificazione per l’integrazione scolastica
contestualmente all’accertamento di disabilità (DGR 1851/2012).
La certificazione ha validità fino alla sua eventuale revoca decisa dal gruppo di lavoro che si
occupa dell’alunno, in ogni caso i genitori possono richiedere l’interruzione dei benefici
previsti dalla l. 104/92 in qualunque momento lo ritengano opportuno, attraverso una
semplice richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico.
Prima di effettuare l’iscrizione è utile prendere contatti con i Dirigenti d’Istituto delle scuole
del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un adeguato
inserimento (consultare P.O.F. – Piano dell’Offerta Formativa). All’atto dell’iscrizione i
genitori debbono: presentare oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i
documenti sopra menzionati e segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze
alimentari, terapie da seguire, assistenza per l’autonomia, etc.)
IMPORTANTE: le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono
essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità
ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986).
DOPO L’ISCRIZIONE - cosa fare e chi lo fa
• Individuazione del Consiglio di Classe/Team Docente: il Dirigente Scolastico, insieme al
proprio staff, individua la classe più idonea per l’integrazione dell’alunno disabile (lett. b art. 4
D.P.R. 416/74).
• Formulazione di un progetto: il Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto/il Consiglio di Classe/il
Team Docente ha il compito di redigere una ipotesi di progetto sull’assegnazione delle ore di
sostegno necessarie (art. 41 D.M. 331/98) e sulla formazione delle classi (D.M. 141/99).
•Richiesta insegnante di sostegno: il Dirigente Scolastico, sulla base della diagnosi funzionale
e sulla base del progetto formulato dal G.L.H.I., inoltra al Direttore Regionale (ma in verità è il
delegato presso l’Ufficio periferico) la richiesta delle ore di sostegno necessarie. Nel caso la
situazione del ragazzo lo richieda è tenuto a fare richiesta di ore di sostegno ulteriori in deroga
al rapporto assegnato(Sentenza 80/2010).
•Formazione delle classi: le classi in cui è presente un alunno in situazione di handicap non
possono superare il numero di 25 alunni. Il Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto tramite il
Dirigente Scolastico, può richiedere al Direttore Regionale la formazione di classi con un
numero non superiore a 20 alunni a condizione che dal progetto di integrazione formulato dal
tutto il Consiglio di Classe/GLHI/Team Docente risultino le ragioni del minor numero di alunni,
le finalità che si intendono perseguire e le metodologie didattiche che si intendono attivare
(D.M. 141/99).
•
Assistente per l’autonomia e la comunicazione: se la gravità dell’handicap lo richiede il
Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una richiesta all’Ente Locale
(Comune per la scuola dell’Infanzia, Primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2°
grado - biennio; Provincia per le scuole “superiori” - triennio). Si tratta dell’ assistente
ad personam (art. 42 e 44 DPR 616/77; art. 13 comma 3 Legge 104/92; D.L.vo 112/98),
vale a dire l’a.d.b. e/o l’educatore e/o l’assistente alla comunicazione.
GLI STRUMENTI DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
1.
Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.): è un documento conseguente alla diagnosi
funzionale (D.F.) e preliminare alla formulazione del P.E.I./P.E.P. (Progetto
Educativo Individualizzato/Personalizzato). Con esso viene definita la situazione di
partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza
difficoltà e potenzialità dell’alunno. Viene redatto per la prima volta all’inizio del
primo anno di frequenza dal G.L.H. operativo, composto dal Consiglio di classe,
dagli operatori della A.USL e dai genitori – (art. 4 DPR 22/4/1994).
- Per un Profilo Dinamico Funzionale esatto, occorre una corretta formulazione del Piano
Educativo Individualizzato, ed è perciò indispensabile, una programmazione degli interventi
che deve essere il frutto di una collaborazione interdisciplinare in ogni settore : docenti
curricolari e specializzati, degli operatori della A.USL. e la collaborazione della famiglia. La
conoscenza puntuale, estesa e approfondita della situazione individuale permetterà di
trovare utili indicazioni operative per poter sviluppare le capacità dell'individuo con
handicap per raggiungere un suo possibile traguardo.
2. Il Piano educativo individualizzato/personalizzato (P.E.I./P.E.P.): è redatto all’inizio di
ogni anno scolastico dal G.L.H. operativo (consiglio di classe + A.USL + genitori) o dal
Consiglio di Classe/Team Docenti (+ A.USL e genitori) ed è sottoposto a verifiche ed
aggiornamenti periodici.
Il P.E.I./P.E.P. non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e
proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena
realizzazione del diritto all’integrazione scolastica (art. 5 DPR 22/4/1994).
Il P.E.I. è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati
tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo
di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai
primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.
Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di
cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992. Nella definizione del P.E.I.,
i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza
pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi
funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi
finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione
scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono,
successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un
piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti
difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.
3. Al momento dell'iscrizione va presentata anche la Diagnosi Funzionale (D.F.), che consiste in
una descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno: si esplica
in un profilo, nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo
dell'alunno, che secondo la Legge 104/92 compete alle A.USL o Enti convenzionati ( Atto di
indirizzo, D.P.R. del 24/02/94, art. 3 ). Ulteriori precisazioni sono date nella C.M. n° 363/1994,
art.3, commi 1 e 2: in particolare, in mancanza della D.F., si può presentare in via provvisoria il
certificato dello specialista o dello psicologo in servizio presso la A.USL o in regime di
convenzione con la medesima.
La D. F. (atto sanitario medico legale, che descrive analiticamente la compromissione
funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap), sostituisce la vecchia
certificazione, ed è utile all‘Amministrazione Scolastica per la richiesta dell'insegnante di
sostegno.
4. L’Insegnante di sostegno: è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla
classe in cui è presente l’alunno disabile (art.14 Legge 104/92). Non deve essere
considerato l’unico docente cui è affidata l’integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088
2/10/02).
- Chi lo richiede? Il dirigente scolastico (art. 41 e 44 D.M. 331/98)
- Per quante ore? La quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla diagnosi
funzionale (gravità) e dal progetto formulato dal Consiglio di Classe.
- Criterio di Assegnazione? Viene attivato un posto organico per il sostegno ogni due alunni
frequentanti le scuole pubbliche della Provincia.
- Nomine in deroga? Il dirigente scolastico può e deve richiedere (in caso di gravità
dell’handicap) al Direttore Scolastico Regionale l’autorizzazione alla nomina di insegnanti in
deroga al rapporto 1/2 (Sentenza 80/2010).
Verifiche Gruppi di Lavoro Handicap Operativi (G.L.H.O.)
Agli interventi educativi, dopo l'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale, seguono le verifiche
con cadenza possibilmente trimestrali (entro Ottobre / Novembre, entro Febbraio / Marzo, entro
Maggio / Giugno).
Si tratta di GLH Operativi, che ovviamente non vanno confusi con i G.L.H. d'Istituto
(L.104/92,art.15,comma2), che pure hanno la loro importanza, ma che riguardano tematiche
generali sull' handicap in relazione alla singola scuola.
E' importante, in caso di inadempienze nella elaborazione del P.D.F e/o P.E.I. , oppure il G.L.H. non
viene convocato, formulare la richiesta al Dirigente Scolastico, citando come normativa: la Legge
Quadro, o l'Atto di indirizzo D.P.R. 294, oltre la Legge Regionale, per il Diritto allo Studio.
Gruppo di studio e di lavoro di Istituto (G.L.H.I.)
•
-
-
Il G.L.H.I. come previsto dall’art. 15, comma 2 della Legge 104/92, dalla C.M. 262/88 –
par.2 e dal D.M. 122/94, ha il compito di:
creare rapporti con il territorio per la mappatura e la programmazione delle risorse;
“collaborare alle iniziative educative ed integrative predisposte nel Piano Educativo”
(L. 104/92, art.15 comma 2);
costituire un fascicolo personale degli alunni iscritti;
analizzare la situazione complessiva dell’handicap nelle scuole di competenza;
analizzare le risorse umane e materiali dell’Istituto al fine di predisporre interventi
volti all’integrazione;
diffondere gli Accordi di programma tra gli Enti preposti per favorire l’attuazione degli
impegni in esso contenuti;
formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento del personale
(art. 14, comma 7 della Legge 104/92);
proporre ai coordinatori dei Consigli di classe i materiali e i sussidi didattici necessari
agli allievi con difficoltà di apprendimento;
produrre documenti inerenti l’integrazione scolastica;
pubblicizzare le attività dell’Istituto e i materiali didattici prodotti.
E’ composto dal Dirigente scolastico o suo delegato, dai docenti di sostegno e
curricolari, dai rappresentanti degli Enti e delle Associazioni di categoria, dai
rappresentanti dei genitori nonché, per la scuola superiore, dai rappresentanti
degli studenti.
Viene organizzato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.
Si riunisce all’inizio dell’anno e in qualsiasi momento lo richiedano il Dirigente
scolastico, le famiglie o gli operatori scolastici.
4. Assistenza di base: comprende l’assistenza nell’accompagnare l’alunno in situazione di handicap
dall’esterno all’interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche
l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale.
- Chi la svolge? Devono provvedervi i collaboratori scolastici; per svolgere questa mansione hanno diritto
a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante (CCNL Comparto Scuola
16/05/03; nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).
- Responsabilità: E’ il dirigente scolastico che, nell’ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento,
deve assicurare in ogni caso il diritto all’assistenza (nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).
IMPORTANTE:
- Scuole private - le scuole che hanno ottenuto la parità sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni
in situazione di handicap e a garantire tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di
integrazione scolastica (Legge 62/2000).
- Tutela della privacy: le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono “dati sensibili” ai
sensi dell’art. 22 Legge 675/1996.
Ne è responsabile il Dirigente Scolastico che può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell’alunno
disabile e comunicarli al Dirigente Regionale ed alle altre autorità amministrative (A.USL, Enti Locali, ect)
per attivare gli interventi necessari. I limiti sono i seguenti: occorre ottenere comunque il consenso dei
genitori, occorre informare per iscritto i genitori dell’uso che verrà fatto dei dati sensibili (art. 2 comma 2
D.lgs 135/99), occorre custodire i dati sensibili in luogo separato per evitare l’accesso a terzi e utilizzare
codici identificativi (art. 3 comma 5 D.lgs 135/99)
LAVORO DI RETE
ASL
SCUOLA
Alunno disabile
ENTE LOCALE
FAMIGLIA
COMUNITA’
F.P.
L’insegnante di sostegno si trova ad
essere il fulcro e il bersaglio di tale
rete relazionale che rende il suo
compito estremamente delicato e
complesso.
nella classe
divisione in gruppi
gr cooperativi
spazio-classe
laboratori
nel team
condivisione di criteri
edu-did-org
strategie
L’insegnante di
sostegno
Rapporti
scuola-asl
Commissioni di lavoro
istituzionali e interistituzionali
nell’extra scuola
rete relazioni
condivisione obiettivi
Con le famiglie
alleanza educativa
“La scuola che perde Gianni non è degna
di essere chiamata scuola”
Da "Lettera a una professoressa"
-Scuola di Barbiana-
• GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
• GRAZIE A TUTTE QUELLE PERSONE
(amici, docenti, conoscenti, colleghi, …)
CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA
REALIZZAZIONE DI QUESTO POWER
POINT…
Ottavia Muccioli
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relazione25marzo2013 - Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì