Ambito Territoriale per la Provincia di Forlì-Cesena Quali documenti per l’integrazione di uno studente disabile? Forlì, 25/03/2013 A cura di Ottavia Muccioli Legge n.104, 05/02/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” Legge che detta i principi generali dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata, intesa come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione sociale o di emarginazione”(art.3, comma1). Garantisce il pieno rispetto della dignità umana, prevedendo e rimuovendo le condizioni invalidanti, mediante il recupero funzionale e sociale della persona e predisponendo interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione della persona handicappata. Realizza il 1° intervento normativo organico e sistematico relativo all’integrazione (non solo scolastica) delle persone disabili. Detta una disciplina che riguarda la famiglia, la tutela sanitaria, l’avvio al lavoro, i rapporti con diversi soggetti istituzionali ed altri aspetti ancora. Disegna, cioè, un quadro generale in cui il decentramento territoriale ed il coordinamento dei servizi e degli interventi rappresentano il cardine istituzionale, mentre sotto il profilo scientifico la ricerca, la prevenzione e l’intervento tempestivo costituiscono le principali priorità. Individua i documenti che dovrebbero caratterizzare una congiunta pianificazione di interventi tra i vari servizi coinvolti. Ridefinisce i Gruppi di lavoro Interistituzionale. Rende obbligatori gli Accordi di Programma interistituzionali. SCUOLA FAMIGLIA Persona con handicap A.USL ENTI LOCALI ISCRIZIONE – cosa fare? • Prima di procedere all’iscrizione i genitori (o coloro che hanno la patria potestà del minore) devono recarsi presso la propria A.USL di residenza e richiedere: - L’attestazione di alunno in situazione di handicap redatta da uno specialista (art. 2 D.P.R. 24/2/94). – Questo documento può anche essere compilato da un medico privato convenzionato (qualora non lo sia, il documento deve essere convalidato dal responsabile competente per territorio dell’equipe di Neuropsichiatria dell’A.USL) . - La diagnosi funzionale: si tratta di un documento fondamentale per attivare il processo di integrazione – diversamente dalla certificazione medica, la D.F. non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone anche in evidenza le potenzialità dell’alunno. (art. 3 D.P.R. 24/2/94). La diagnosi, infatti, è accertata secondo la classificazione ICD10 e riporta il clinico dell’UONPIA referente del caso. - L’accertamento di disabilità: il clinico procede alla compilazione del certificato telematico per l’accertamento della disabilità da parte della Commissione (ex L.R. 4/2008). La Commissione di accertamento (presieduta dal Medico Legale) avvia l’iter di accertamento, alla fine del quale rilascia la certificazione per l’integrazione scolastica contestualmente all’accertamento di disabilità (DGR 1851/2012). La certificazione ha validità fino alla sua eventuale revoca decisa dal gruppo di lavoro che si occupa dell’alunno, in ogni caso i genitori possono richiedere l’interruzione dei benefici previsti dalla l. 104/92 in qualunque momento lo ritengano opportuno, attraverso una semplice richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico. Prima di effettuare l’iscrizione è utile prendere contatti con i Dirigenti d’Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento (consultare P.O.F. – Piano dell’Offerta Formativa). All’atto dell’iscrizione i genitori debbono: presentare oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti sopra menzionati e segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l’autonomia, etc.) IMPORTANTE: le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola (art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986). DOPO L’ISCRIZIONE - cosa fare e chi lo fa • Individuazione del Consiglio di Classe/Team Docente: il Dirigente Scolastico, insieme al proprio staff, individua la classe più idonea per l’integrazione dell’alunno disabile (lett. b art. 4 D.P.R. 416/74). • Formulazione di un progetto: il Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto/il Consiglio di Classe/il Team Docente ha il compito di redigere una ipotesi di progetto sull’assegnazione delle ore di sostegno necessarie (art. 41 D.M. 331/98) e sulla formazione delle classi (D.M. 141/99). •Richiesta insegnante di sostegno: il Dirigente Scolastico, sulla base della diagnosi funzionale e sulla base del progetto formulato dal G.L.H.I., inoltra al Direttore Regionale (ma in verità è il delegato presso l’Ufficio periferico) la richiesta delle ore di sostegno necessarie. Nel caso la situazione del ragazzo lo richieda è tenuto a fare richiesta di ore di sostegno ulteriori in deroga al rapporto assegnato(Sentenza 80/2010). •Formazione delle classi: le classi in cui è presente un alunno in situazione di handicap non possono superare il numero di 25 alunni. Il Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto tramite il Dirigente Scolastico, può richiedere al Direttore Regionale la formazione di classi con un numero non superiore a 20 alunni a condizione che dal progetto di integrazione formulato dal tutto il Consiglio di Classe/GLHI/Team Docente risultino le ragioni del minor numero di alunni, le finalità che si intendono perseguire e le metodologie didattiche che si intendono attivare (D.M. 141/99). • Assistente per l’autonomia e la comunicazione: se la gravità dell’handicap lo richiede il Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una richiesta all’Ente Locale (Comune per la scuola dell’Infanzia, Primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado - biennio; Provincia per le scuole “superiori” - triennio). Si tratta dell’ assistente ad personam (art. 42 e 44 DPR 616/77; art. 13 comma 3 Legge 104/92; D.L.vo 112/98), vale a dire l’a.d.b. e/o l’educatore e/o l’assistente alla comunicazione. GLI STRUMENTI DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 1. Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.): è un documento conseguente alla diagnosi funzionale (D.F.) e preliminare alla formulazione del P.E.I./P.E.P. (Progetto Educativo Individualizzato/Personalizzato). Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell’alunno. Viene redatto per la prima volta all’inizio del primo anno di frequenza dal G.L.H. operativo, composto dal Consiglio di classe, dagli operatori della A.USL e dai genitori – (art. 4 DPR 22/4/1994). - Per un Profilo Dinamico Funzionale esatto, occorre una corretta formulazione del Piano Educativo Individualizzato, ed è perciò indispensabile, una programmazione degli interventi che deve essere il frutto di una collaborazione interdisciplinare in ogni settore : docenti curricolari e specializzati, degli operatori della A.USL. e la collaborazione della famiglia. La conoscenza puntuale, estesa e approfondita della situazione individuale permetterà di trovare utili indicazioni operative per poter sviluppare le capacità dell'individuo con handicap per raggiungere un suo possibile traguardo. 2. Il Piano educativo individualizzato/personalizzato (P.E.I./P.E.P.): è redatto all’inizio di ogni anno scolastico dal G.L.H. operativo (consiglio di classe + A.USL + genitori) o dal Consiglio di Classe/Team Docenti (+ A.USL e genitori) ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici. Il P.E.I./P.E.P. non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’integrazione scolastica (art. 5 DPR 22/4/1994). Il P.E.I. è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili. 3. Al momento dell'iscrizione va presentata anche la Diagnosi Funzionale (D.F.), che consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno: si esplica in un profilo, nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dell'alunno, che secondo la Legge 104/92 compete alle A.USL o Enti convenzionati ( Atto di indirizzo, D.P.R. del 24/02/94, art. 3 ). Ulteriori precisazioni sono date nella C.M. n° 363/1994, art.3, commi 1 e 2: in particolare, in mancanza della D.F., si può presentare in via provvisoria il certificato dello specialista o dello psicologo in servizio presso la A.USL o in regime di convenzione con la medesima. La D. F. (atto sanitario medico legale, che descrive analiticamente la compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap), sostituisce la vecchia certificazione, ed è utile all‘Amministrazione Scolastica per la richiesta dell'insegnante di sostegno. 4. L’Insegnante di sostegno: è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l’alunno disabile (art.14 Legge 104/92). Non deve essere considerato l’unico docente cui è affidata l’integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02). - Chi lo richiede? Il dirigente scolastico (art. 41 e 44 D.M. 331/98) - Per quante ore? La quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla diagnosi funzionale (gravità) e dal progetto formulato dal Consiglio di Classe. - Criterio di Assegnazione? Viene attivato un posto organico per il sostegno ogni due alunni frequentanti le scuole pubbliche della Provincia. - Nomine in deroga? Il dirigente scolastico può e deve richiedere (in caso di gravità dell’handicap) al Direttore Scolastico Regionale l’autorizzazione alla nomina di insegnanti in deroga al rapporto 1/2 (Sentenza 80/2010). Verifiche Gruppi di Lavoro Handicap Operativi (G.L.H.O.) Agli interventi educativi, dopo l'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale, seguono le verifiche con cadenza possibilmente trimestrali (entro Ottobre / Novembre, entro Febbraio / Marzo, entro Maggio / Giugno). Si tratta di GLH Operativi, che ovviamente non vanno confusi con i G.L.H. d'Istituto (L.104/92,art.15,comma2), che pure hanno la loro importanza, ma che riguardano tematiche generali sull' handicap in relazione alla singola scuola. E' importante, in caso di inadempienze nella elaborazione del P.D.F e/o P.E.I. , oppure il G.L.H. non viene convocato, formulare la richiesta al Dirigente Scolastico, citando come normativa: la Legge Quadro, o l'Atto di indirizzo D.P.R. 294, oltre la Legge Regionale, per il Diritto allo Studio. Gruppo di studio e di lavoro di Istituto (G.L.H.I.) • - - Il G.L.H.I. come previsto dall’art. 15, comma 2 della Legge 104/92, dalla C.M. 262/88 – par.2 e dal D.M. 122/94, ha il compito di: creare rapporti con il territorio per la mappatura e la programmazione delle risorse; “collaborare alle iniziative educative ed integrative predisposte nel Piano Educativo” (L. 104/92, art.15 comma 2); costituire un fascicolo personale degli alunni iscritti; analizzare la situazione complessiva dell’handicap nelle scuole di competenza; analizzare le risorse umane e materiali dell’Istituto al fine di predisporre interventi volti all’integrazione; diffondere gli Accordi di programma tra gli Enti preposti per favorire l’attuazione degli impegni in esso contenuti; formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento del personale (art. 14, comma 7 della Legge 104/92); proporre ai coordinatori dei Consigli di classe i materiali e i sussidi didattici necessari agli allievi con difficoltà di apprendimento; produrre documenti inerenti l’integrazione scolastica; pubblicizzare le attività dell’Istituto e i materiali didattici prodotti. E’ composto dal Dirigente scolastico o suo delegato, dai docenti di sostegno e curricolari, dai rappresentanti degli Enti e delle Associazioni di categoria, dai rappresentanti dei genitori nonché, per la scuola superiore, dai rappresentanti degli studenti. Viene organizzato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Si riunisce all’inizio dell’anno e in qualsiasi momento lo richiedano il Dirigente scolastico, le famiglie o gli operatori scolastici. 4. Assistenza di base: comprende l’assistenza nell’accompagnare l’alunno in situazione di handicap dall’esterno all’interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale. - Chi la svolge? Devono provvedervi i collaboratori scolastici; per svolgere questa mansione hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante (CCNL Comparto Scuola 16/05/03; nota MIUR n. 3390 del 30/11/01). - Responsabilità: E’ il dirigente scolastico che, nell’ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento, deve assicurare in ogni caso il diritto all’assistenza (nota MIUR n. 3390 del 30/11/01). IMPORTANTE: - Scuole private - le scuole che hanno ottenuto la parità sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni in situazione di handicap e a garantire tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di integrazione scolastica (Legge 62/2000). - Tutela della privacy: le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono “dati sensibili” ai sensi dell’art. 22 Legge 675/1996. Ne è responsabile il Dirigente Scolastico che può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell’alunno disabile e comunicarli al Dirigente Regionale ed alle altre autorità amministrative (A.USL, Enti Locali, ect) per attivare gli interventi necessari. I limiti sono i seguenti: occorre ottenere comunque il consenso dei genitori, occorre informare per iscritto i genitori dell’uso che verrà fatto dei dati sensibili (art. 2 comma 2 D.lgs 135/99), occorre custodire i dati sensibili in luogo separato per evitare l’accesso a terzi e utilizzare codici identificativi (art. 3 comma 5 D.lgs 135/99) LAVORO DI RETE ASL SCUOLA Alunno disabile ENTE LOCALE FAMIGLIA COMUNITA’ F.P. L’insegnante di sostegno si trova ad essere il fulcro e il bersaglio di tale rete relazionale che rende il suo compito estremamente delicato e complesso. nella classe divisione in gruppi gr cooperativi spazio-classe laboratori nel team condivisione di criteri edu-did-org strategie L’insegnante di sostegno Rapporti scuola-asl Commissioni di lavoro istituzionali e interistituzionali nell’extra scuola rete relazioni condivisione obiettivi Con le famiglie alleanza educativa “La scuola che perde Gianni non è degna di essere chiamata scuola” Da "Lettera a una professoressa" -Scuola di Barbiana- • GRAZIE PER L’ATTENZIONE! • GRAZIE A TUTTE QUELLE PERSONE (amici, docenti, conoscenti, colleghi, …) CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO POWER POINT… Ottavia Muccioli