BANCA POPOLARE DI VICENZA
Gestire le lettere di credito ed i crediti documentari
alla luce delle nuove norme ed usi uniformi ICC 600
Vicenza 29 Novembre 2007
Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti
Documentari non si pongono come leggi o
come raccolte di usi, cioè come usi
normativi, ma costituiscono clausole d'uso,
integrative della volontà negoziale dei
contraenti, e quindi hanno valore tra le parti
solo in quanto le parti le hanno volute,
incorporandole nel testo del credito
documentario.
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Di conseguenza hanno valore vincolante per
le parti soltanto nella misura in cui non
interferiscano con l'applicazione di norme
imperative
di
origine
nazionale,
internazionale o sovranazionale; inoltre,
essendo prive di forza normativa, la loro
violazione o falsa applicazione non è
censurabile in sede di legittimità.
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Le stesse N.U.U. chiariscono il proprio
carattere suppletivo nell’art. 1, che
stabilendone il campo applicativo, dice che le
stesse “… si applicano a qualunque credito
documentario (ivi comprese, nella misura in
cui vi si possano applicare, le lettere di
credito stand-by), quando il testo del credito
indica espressamente che esso è soggetto alle
Norme”.
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Esaminiamo le novità più significative introdotte
dalle N.U.U. ICC 600 in vigore dal 1 Luglio
2007.
Nota bene: le normative precedenti non sono
annullate, ma soltanto aggiornate dall’attuale
versione.
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Articolo 1 - Applicazione delle NUU
Viene riconfermato l’obbligo, ai fini della loro
applicazione, di un’indicazione, nel corpo del credito
documentario, del tipo:
“Il presente credito è soggetto alle NUU
Pubblicazione ICC 600”,
oppure “Subject to UCP Pubb. ICC 600”
o frasi similari.
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Articolo 1 - Applicazione delle NUU
“.. ove costituiscano parte integrante del testo del credito ..”
(Ex articolo 1 ICC 500)
Il messaggio swift MT700 è stato aggiornato con la
introduzione del campo 40E che contiene l’esplicito
riferimento alla normativa applicata.
L’applicazione delle ICC 600 è definita dalla dicitura “UCP
LATEST VERSION” o simile, altre diciture comportano
una normativa diversa dalle nuove regole.
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Articolo 1 - Applicazione delle NUU
Banche con organizzazione insufficiente possono
derogare ed applicare NUU 500 per poter usufruire di
un numero maggiore di giorni per il controllo
documenti.
E’ sempre necessaria un’attenta lettura del testo del
credito per verificare:
- quale versione NUU viene applicata;
- eventuale esclusioni di articoli specifici;
- eventuale inserimento di condizioni aggiuntive.
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Articolo 1 - Applicazione delle NUU
CASISTICA
“… Should any terms or conditions stipulated in
this credit be contradictory to or inconsistent
with that of UCP 600, the relative UCP 600
provision(s) is/are deemed expressly modified
and/ or excluded …”
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Articolo 2 - Definizioni
Si tratta di un articolo di nuova concezione, contenente la
definizione preliminare di termini successivamente utilizzati
in vari articoli delle NUU.
Oltre alle definizioni dei soggetti interessati ad un’operazione
di credito documentario ed alle varie situazioni viene introdotto
un nuovo concetto:
“Honour” ( ”Onorare” )
“… qualunque pattuizione irrevocabile, comunque denominata
o descritta, che costituisce un impegno inderogabile della
banca emittente di onorare una presentazione conforme…”
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Articolo 2 - Definizioni
Si fanno rientrare in questa definizione le seguenti prestazioni:
1.
2.
3.
o il pagamento a vista, se il credito è utilizzabile per
pagamento a vista; (BY PAYMENT)
o l’assunzione di un impegno di pagamento differito e il
pagamento alla scadenza, se il credito è utilizzabile per
pagamento differito; (BY DEF PAYMENT)
o l’accettazione di una tratta spiccata dal beneficiario e il
pagamento alla scadenza, se il credito è utilizzabile per
accettazione. (BY ACCEPTANCE)
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Articolo 3 - Interpretazioni
“…Il credito è irrevocabile anche in assenza di una
indicazione in tal senso…”
Il credito revocabile non è più contemplato dalle nuove norme,
quindi il credito è considerato IRREVOCABILE anche senza
esplicita indicazione nel testo.
Qualora fosse richiesta l’emissione di un credito revocabile sarà
necessario inserire una specifica deroga all’articolo in
riferimento e riportare le condizioni di validità della clausola di
Revocabilità regolate dalle disposizioni presenti nell’articolo 8
delle ICC 500.
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Articolo 12b - Designazione
“…designando una banca ad accettare una tratta o ad
assumere un impegno di pagamento differito, la banca
emittente autorizza detta banca designata a pagare
anticipatamente o ad acquistare una tratta
accettata….”
La novità introdotta dal punto b riguarda la possibilità per
la banca designata di scontare “pro-soluto” la tratta a
scadenza accettata od anticipare l’esecuzione del proprio
impegno di pagamento a scadenza, su presentazione di
documenti conformi.
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Articolo 14 – Criteri generali per l’esame dei
documenti
Prescrizione innovativa rilevante è la riduzione del termine
massimo entro il quale le banche devono decidere se la
presentazione è da considerarsi conforme.
Dai precedenti 7 giorni lavorativi bancari si è passati ora a
5 giorni lavorativi bancari successivi alla presentazione.
Viene precisato che non è necessario che i dati in un
documento siano identici ai dati altrove presenti nel
documento stesso, in ogni altro documento prescritto dal
credito o nel credito stesso, purché non siano però con essi
discordanti.
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Articolo 14 - Criteri generali per l’esame
dei documenti
In particolare (punto J), gli indirizzi del beneficiario e
dell’ordinante in qualunque documento, esclusi i documenti
di trasporto, possono essere non conformi a quanto indicato
nel credito tranne che per il Paese (nazione).
L’orientamento affermatosi più recentemente è quello per il
quale dovrebbero valutarsi come ininfluenti, per l’accettazione
dei documenti, lievi ed insignificanti difformità con quanto
stabilito dal credito documentario, e che come tali non
dovrebbero essere opposte dalla banca al beneficiario in quanto
non alteranti il valore commerciale dei documenti stessi.
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Articolo 17 – Documenti originali e copie
E’ un nuovo articolo che chiarisce in modo definitivo il
problema dei documenti da presentare in originale e copie
quando non c’è un’esplicita indicazione a riguardo e definisce
i criteri da seguire per classificare un documento come originale
o copia.
Ogni documento richiesto dal credito deve essere presentato
almeno in un originale.
La firma, manoscritta o riprodotta meccanicamente (in Italia
mai firma stampigliata od etichetta) è il primo elemento base
che qualifica un originale.
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Articolo 18 – Fattura commerciale
 Le fatture emesse in Italia non possono essere prive
della data di emissione (art. 21 T.U. IVA 2007)
 Quindi le fatture nei crediti all’esportazione devono
essere datate
 Analogamente, nei crediti all’importazione,
specificare nel testo del credito documentario come
documento richiesto la “fattura datata e firmata”
(art. 25 T.U. IVA 2007)
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Articoli 19 – 25 I documenti di trasporto
 Il primo documento di trasporto trattato, per prassi
internazionale consolidata nei trasporti, al posto
della Polizza di Carico Marittima è il cosiddetto
“Documento di trasporto relativo ad almeno due
diversi modi di trasporto”.
 Viene eliminato l’aggettivo “multimodale”.
 Ai fini del controllo documenti, l’apparenza
formale, vale a dire il contenuto del documento,
prevale sul nome del documento presentato.
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Articoli 19 – 25 I documenti di trasporto
 I documenti di trasporto trattati in questi articoli devono
sempre recare il nome del vettore ed essere firmati.
 E’ stata eliminata la definizione della Polizza di Carico come
“Marittima” od “Oceanica”.
 E’ stata eliminata la qualifica di trasporto “porto a porto”.
 Sul documento di trasporto aereo (AWB) un’annotazione
relativa alla effettiva data di spedizione, anche se non richiesta
dal credito, è considerata data di spedizione.
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Articolo 27 – Documenti di trasporto netti
“…Le banche accettano solo documenti di trasporto
netti …”
Non è più necessario che la clausola “clean on board”
venga apposta sul documento anche se il testo del credito
richiede la presentazione di documento di trasporto netto.
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Articolo 28 - I documenti di assicurazione
• Polizza di Assicurazione (Insurance Policy)
E’ il contratto originale di assicurazione concluso
fra assicurazione ed assicurato;
• Il Certificato di Assicurazione (Insurance
Certificate)
E’ la dichiarazione rilasciata dall’assicuratore in
merito all’esistenza di un contratto di assicurazione
del quale contiene i principali estremi.
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Articolo 28 - I documenti di assicurazione
 Tra i soggetti abilitati a firmare per conto delle
compagnie assicurative o di assicuratori è stato
aggiunto il “procuratore” (= proxy).
 E’ previsto che il documento assicurativo possa
contenere clausole di esclusione senza per questo
essere oggetto a riserve (esempio: la clausola “all
risks”).
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Art. 35 - Esonero di responsabilità per le
trasmissioni e le traduzioni
La norma sullo smarrimento dei documenti
tutela gli esportatori in quanto il rischio di
smarrimento dei documenti - valutati conformi,
in viaggio da banca designata a banca emittente
- è della banca emittente (ovvero dell’ordinante).
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Art. 35 - Esonero di responsabilità per le
trasmissioni e le traduzioni
Per gli importatori è necessario prestare
massima attenzione al testo del credito in fase
di emissione e per tutelarsi è opportuno inserire
una condizione aggiuntiva del seguente tenore:
“…Notwithstanding the provision of UCP 600 Art. 35,
the issuing bank of this credit shall not reimburse the
nominated bank (or confirming bank) when the
document required have been lost in transit between
the nominated bank (or confirming bank) and the
issuing bank…”
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ESPORTAZIONI – PROBLEMATICHE GENERALI
Ridotto utilizzo della leva finanziaria e assicurativa a
supporto delle esportazioni
imprese esportatrici italiane per durata della dilazione di pagamento:
nessuna/ fino ad un mese
da 1 mese a 3 mesi
da 3 mesi a 12 mesi
da 1 anno a 2 anni
da 2 anni a 5 anni
oltre 5 anni
TOTALE
21,3%
68,3%
---------------89,6%
8,9%
0,6%
0,6%
0,2%
100,0%
Fonte: Elaborazione dati Mediocredito Centrale 2006.
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CLIENTI E MERCATI:
AUMENTO ATTIVITA’ PER LE PMI
(valori in €/mln)
Ripartizione del fatturato e operatività all’estero
Fatturato
totale
Fatturato
estero
% su totale
% su totale
Micro imprese
580.092
27,5%
Micro imprese
28.163
11,2%
Piccole imprese
648.432
30,7%
Piccole imprese
78.997
31,5%
Medie imprese
227.968
10,8%
Medie imprese
39.401
15,7%
Grandi Imprese
655.354
31,0%
Grandi Imprese
104.078
41,6%
250.639
100%
Totale
2.111.846
100%
Totale
Fonti: Istat “Annuario statistico italiano 2006”
IL 60% DELL’EXPORT ITALIANO È SVILUPPATO DALLE PMI
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Mercati esteri di riferimento
Fatturato
totale
% su totale
Mercati
e tassi di crescita del PIL Fatturato
estero
USA:
+ 4,3% in 2006
+ 3,5% in 2005
Canada:
+ 2,9% in 2006
+ 3,1% in 2005
Maghreb:
+ 4,1% in 2006
+ 5,3% in 2005
2.111.846
Brasile:
+ 4% nel 2006
+ 3,5% nel 2005
Argentina:
+ 7% nel 2006
+ 4% nel 2005
100%
Totale
250.639
Africa (Totale):
+ 4,5% nel 2006
+ 5,4% nel 2005
Fonte: IMF, marzo 2007
% su totale
Europa Centro Orientale:
+ 5,5% nel 2006
+ 4,8% nel 2005
Russia:
+ 7,3% nel 2006
+ 6,6% nel 2005
Cina:
+ 9% nel 2006
+ 7,5% nel 2005
India:
+ 6,4% nel 2006
+ 6,7% nel 2005
100%
Singapore:
+8,8% nel 2006
+4,4% nel 2005
Giappone:
+ 4,4% nel 2006
+2,3% nel 2005
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CRITICITA’ E PROSPETTIVE
DEL CREDITO DOCUMENTARIO
Il core business del servizio estero delle banche sarà il credito documentario
sia all’import che all’export. Tuttavia, in ambito europeo, emerge una
tendenza alla riduzione del suo utilizzo e un consistente aumento delle
garanzie bancarie.
In ambito extra-UE il credito documentario rappresenta il più importante
strumento di regolazione tra le parti a condizione che le banche sappiano
intrattenere una fitta rete di corrispondenza con le banche estere.
Il progressivo incremento del credito documentario in ambito extra-UE
tende a generare un processo di monitoraggio del rischio di credito internazionale.
Il credito documentario presuppone un elevato standard qualitativo delle
risorse preposte essendo lo strumento, per sua natura, scarsamente
standardizzabile.
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CREDITI DOCUMENTARI
Il credito
documentario
Importatore
L’importatore
consegna un
mandato alla
banca emittente
per l’emissione
del credito
documentario.
Esportatore
EMISSIONE
1
3
La banca
notifica
il credito
all’esportatore
La Banca emette il
credito via swift
BANCA
Banca
Bank
Banca Emittente
2
Banca Avvisante
29
o Designata
o Confermante
CREDITI DOCUMENTARI
Il credito documentario
confermato
UTILIZZO
Importatore
(senza riserve)
La banca
consegna
i documenti
e addebita
l’importatore
Bank
Banca Emittente
6
4
La Banca trasmette
i documenti alla B/Emittente,
addebitandola secondo istruzioni
5
Esportatore
L’esportatore
effettua la
spedizione e
presenta i relativi
documenti
in utilizzo.
La banca esegue
il controllo e
in presenza di
documenti conformi
effettua il pagamento
liberatorio o assume
l’impegno di pagamento
differito
Banca
BANCA
Banca Confermante
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Sconto Pro-Soluto su lettera di Credito
all’ Esportazione con Pagamento Differito
La banca interviene nello smobilizzo delle lettere di credito,
confermate e non confermate, mediante lo
SCONTO PRO-SOLUTO
di lettera di credito con pagamento differito (massimo 5 anni)
su richiesta del beneficiario stesso che rilascia la
cessione del credito.
Con questa operazione l’azienda italiana, a fronte di
un’esportazione di beni, concede all’acquirente un pagamento
dilazionato rappresentato dai documenti che, scontati
pro-soluto, incassa immediatamente.
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Sconto Pro-Soluto su lettera di Credito
all’ Esportazione con Pagamento Differito
Nella contabilizzazione dello sconto pro-soluto, al beneficiario
viene accreditato il ricavo della lettera di credito al netto delle
relative competenze e degli interessi dello sconto.
Vantaggi per l’azienda esportatrice:
 anticipo del flusso finanziario rispetto alla scadenza naturale
dell’incasso;
 in caso di lettera di credito non confermata, eliminazione
anche del rischio paese e/o mancato incasso.
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Sconto Pro-Soluto su lettera di Credito
all’ Importazione con Pagamento Differito
La banca interviene nello smobilizzo delle lettere di credito
emesse per pagamento differito presso le proprie casse, non
confermate.
Lo smobilizzo avviene mediante lo SCONTO PRO-SOLUTO
di lettera di credito con pagamento differito a breve termine
(durata massima 18 mesi meno un giorno) su richiesta della
banca estera avvisante o negoziante.
Naturalmente la banca si attiverà anche su richiesta dell’esportatore
estero.
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Sconto Pro-Soluto su lettera di Credito
all’ Importazione con Pagamento Differito
Con questa operazione la banca estera, a fronte di
un’esportazione di beni da parte del proprio cliente, concede al
beneficiario l’incasso immediato di un impegno di pagamento
dilazionato rappresentato dai documenti conformi ai termini della
lettera di credito.
Per il cliente importatore l’operazione non ha alcun costo
aggiuntivo.
Nella contabilizzazione dello sconto pro-soluto viene
accreditato alla banca estera il ricavo della negoziazione della
lettera di credito al netto degli interessi dello sconto, spese e
commissioni.
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Sconto Pro-Soluto su lettera di Credito
all’ Importazione con Pagamento Differito
Vantaggi per l’azienda esportatrice estera:
 anticipo del flusso finanziario rispetto alla scadenza naturale
dell’incasso;
Vantaggi per l’importatore italiano:
 Disporre di uno strumento ulteriore di vendita nei confronti
dell’esportatore estero.
35
Finanziamento a banche a fronte “Lettera di
credito”
In presenza di lettera di credito, confermata oppure non
confermata, e a fronte richiesta di finanziamento da parte
della stessa banca che ha aperto la lettera di credito,
l’esportatore può ottenere il pagamento anticipato
dell’operazione commerciale che praticamente è finanziata
alla banca estera.
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IMPEGNO “STAR DEL CREDERE”
Una banca si può impegnare nei confronti del beneficiario
senza esserne stata richiesta dalla banca emittente del credito
documentario.
Il caso si verifica qualora il beneficiario, soprattutto nei crediti
con pagamenti differiti, necessiti di coprire il rischio banca/
Paese.
Può quindi chiedere alla banca che procede all’utilizzo o alla
presentazione dei documenti di fornirgli la copertura dei rischi
succitati.
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IMPEGNO “STAR DEL CREDERE”
Lo “STAR DEL CREDERE” è l’impegno della banca
dell’esportatore che – solo con presentazione di documenti
dichiarati conformi dalla banca emittente o dall’eventuale
banca designata – provvede al pagamento in caso in cui
la banca emittente non onori il proprio impegno.
Questa forma di assicurazione del rischio non è prevista dalle
N.U.U. che contemplano solo la conferma del credito
richiedibile dalla banca emittente.
L’ impegno è pertanto regolato unicamente da un contratto
tra banca e beneficiario.
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IMPEGNO “SILENT CONFIRMATION”
Anche in questo caso una banca può impegnarsi nei confronti
del beneficiario senza esserne stata richiesta dalla banca
emittente del credito documentario.
La “SILENT CONFIRMATION” è l’emissione di un impegno
da parte di una banca garante, normalmente corrispondente alla
banca dell’esportatore, che – con presentazione di documenti
dichiarati conformi dalla stessa banca garante – provvede a
pagare il credito. Il pagamento viene effettuato anche se la banca
emittente riscontrasse i documenti non conformi.
L’ impegno non è previsto dalle N.U.U. ed è regolato da un
contratto tra banca e beneficiario.
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Pizzolato e Depoliti