Innovazione nei servizi bancari e
la tutela della concorrenza: il
caso SSB/SIA
16 maggio 2007
1
Indice
Il controllo antitrust delle operazioni di concentrazione
Il Sistema dei pagamenti nazionale
Le innovazioni derivanti dalla SEPA
L’operazione SSB/SIA
2
Le operazioni di concentrazione
•
Un’impresa può crescere non soltanto aumentando le vendite dei propri prodotti nel
mercato (crescita interna), ma anche concentrandosi con altre imprese (crescita
esterna)
•
Un’operazione di concentrazione si realizza quando una impresa si fonde con un’altra
o ne acquisisce il controllo, cioè la possibilità di esercitare una influenza determinante
sull’attività della stessa
•
Si ha, inoltre, un’operazione di concentrazione quando due imprese mettono insieme
le proprie attività attraverso la creazione di un’impresa comune, controllata da
entrambe
3
Controllo antitrust
•
Ciò che preoccupa, dal punto di vista del funzionamento del mercato, è la possibilità
che un’impresa, concentrandosi con altri operatori in precedenza indipendenti, riduca
in modo sostanziale e durevole la concorrenza accrescendo così la propria capacità di
aumentare i prezzi o praticare condizioni svantaggiose per gli utenti
•
Pertanto la legge n. 287/90 istitutiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato richiede che tutte le operazioni di concentrazione in cui il fatturato delle
imprese interessate supera determinate soglie, prima di essere realizzate, siano
comunicate all’Autorità
•
L’art. 16 della legge n. 287/90 stabilisce che un’operazione di concentrazione deve
essere notificata se il fatturato realizzato nel territorio italiano dall’impresa acquisita o
dall’insieme delle imprese interessate supera determinate soglie (rispettivamente 44 e
440 Milioni di Euro)
4
Controllo antitrust (2)
•
L’Autorità esamina gli effetti sulla concorrenza di tutte le operazioni comunicate: il
termine, fissato per legge, per decidere se aprire una istruttoria è di 30 giorni dalla
notifica e quello per concluderla è di 45 giorni dall’avvio
•
Quando l’Autorità ritiene che una concentrazione comporti la costituzione o il
rafforzamento di una posizione dominante, così da ridurre in modo sostanziale e
durevole la concorrenza, essa ne vieta la realizzazione (art. 6)
•
La legge prevede una ulteriore possibilità, oltre a quella di vietare le operazioni di
concentrazione restrittive della concorrenza: una concentrazione restrittiva della
concorrenza può essere autorizzata dall’Autorità a condizione che, rispetto al progetto
originario, vengano apportate modifiche idonee a rimuovere gli aspetti distorsivi
•
Ad esempio, una operazione può essere autorizzata subordinatamente alla cessione
a un terzo di un impianto o di una parte dell’impresa acquisita
5
Indice
Il controllo antitrust delle operazioni di concentrazione
Il sistema dei pagamenti nazionale
Le innovazioni derivanti dalla SEPA
L’operazione SSB/SIA
6
Strumenti di pagamento
•
Gli strumenti di pagamento includono il contante e gli strumenti ad esso alternativi
(quali assegni, bonifici, disposizioni di incasso, carte di credito e di debito, pagamenti
elettronici) offerti tipicamente da banche e da istituzioni finanziarie alla clientela finale
(individui, famiglie, imprese o enti pubblici)
•
Due grandi tipologie di sistemi di pagamento:
–
pagamenti di elevato ammontare: tipicamente pagamenti interbancari in tempo reale per la
gestione della tesoreria e della liquidità delle banche stesse
–
pagamenti al dettaglio: pagamenti dei consumatori che si caratterizzano tipicamente per un
basso valore unitario e tempi di esecuzione non rapidi
7
Schema di un RID
Commissione Interbancaria
Banca Domiciliataria
Prezzo Eventuale
Debitore
(consumatore)
•
Banca Assuntrice
Prezzo
Creditore
(Impresa)
Il RID (Rapporti Interbancari Diretti) è un servizio di incasso crediti basato su
un’autorizzazione permanente conferita dal debitore alla propria banca (domiciliataria) di
accettare gli ordini di addebito provenienti da un creditore individuato. La banca del
creditore (assuntrice), tramite procedura elettronica, inoltra le disposizioni ricevute dal
proprio cliente alla banca domiciliataria, che addebita il conto corrente del debitore
8
Compensazione (Clearing) e
regolamento (Settlement)
•
•
•
Compensazione: processo di trasmissione e conferma degli ordini di pagamento,
nonché di determinazione della posizione finale per il regolamento
Regolamento: trasferimento di fondi tra l’ordinante e il beneficiario
(compensazione) In particolare, nelle relazioni interbancarie conseguenti al ricorso a
tali strumenti di pagamento intervengono le Automated Clearing House (ACH) o centri
applicativi, che svolgono attività di clearing dei pagamenti interbancari. Tale attività si
sostanzia:
– nello scambio delle informazioni di pagamento
• nella ricezione dalle banche ordinanti dei dati relativi ai pagamenti
• nel controllo di eventuali errori
• elaborazione dei dati
• smistamento diretto alla banca destinataria, se servita dalla medesima ACH
• smistamento indiretto, se banca destinataria servita da una altra ACH
• calcolo centralizzato degli oneri bancari
– attività propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali: calcolo dei saldi
bilaterali (posizione netta della banca A verso la Banca B)
– determinazione dei saldi multilaterali (posizione della Banca A nei confronti del
sistema bancario nel suo complesso)
9
Compensazione (Clearing) e
regolamento (Settlement)
•
(regolamento) Invio alla Banca d’Italia dei saldi per il regolamento delle posizioni delle
diverse banche
– l’attività prestata da Banca d’Italia consiste nella iscrizione e contabilizzazione
delle operazioni e nelle successive movimentazioni degli importi risultanti
10
Sistema dei pagamenti italiano
•
Sistema BI-REL (elevato importo): è il sistema di regolamento lordo gestito dalla
Banca d’Italia che consente agli operatori bancari, attraverso l’apertura di un apposito
conto in Banca d’Italia di regolare:
–
alcune tipologie di operazioni domestiche e trasfrontaliere con altri soggetti bancari
•
•
•
–
–
•
Bonifici di importo rilevante (superiori a 500.000 euro)
Bonifici esteri
Trasferimenti interbancari
le operazioni eseguite direttamente con Banca d’Italia (es. operazione di gestione dei conti in
Banca d’Italia)
le operazioni rinvenienti dal sistema BI-COMP (operazioni al dettaglio)
Sistema BI-COMP (dettaglio): compensazione ed invio al regolamento (BI-REL) dei
pagamenti di importo non rilevante:
–
–
–
–
Bonifici ordinari
Incassi Commerciali Interbancari, quali il RID (anche RIBA, MAV..)
Check truncation assegni: assegni fino a 3000 euro che non sono spediti materialmente alla
filiale del debitore ma tramite flusso telematico
Regolamento delle carte di debito domestiche a marchio Bancomat e Pagobancomat
11
Il sistema dei pagamenti italiano
Pagamenti con procedure
elettroniche (bonifici,
incassi commerciali,
check truncation assegni,
bancomat e
pagobancomat )
Pagamenti
cartacei
(assegni)
Clearing
(compensazione)
Recapiti
locale
Pagamenti di importo
elevato e cross border
Dettaglio*
BI
COMP
Settlement
(regolamento)
BI REL/TARGET
*La compensazione nel sottosistema dettaglio avviene tramite clearing house o centri
applicativi
12
Processing delle carte di pagamento
•
•
Nell’ambito delle transazioni con carte di pagamento (ad esempio, Pagobancomat),
l’attività di processing consiste in una serie di operazioni a vantaggio delle banche o di
altre società che emettono carte di pagamento (issuing processing) o che
convenzionano gli esercenti (acquiring processing)
Nell’issuing processing rientrano:
–
–
•
Produzione e spedizione delle carte
Gestione blocco delle carte..
Nell’acquiring processing:
–
–
Gestione dei POS
Gestione delle transazioni…
13
Un po’ di storia
•
•
•
•
In tale assetto del sistema italiano dei pagamenti, il SITRAD (Sistema interbancario di
reti per la trasmissione di dati) è volto a garantire la circolarità (ovvero la
raggiungibilità) dei servizi di pagamento al dettaglio domestici all’interno del sistema
bancario nazionale
Il SITRAD venne realizzato nel 1986 su iniziativa della CIPA (Convenzione
Interbancaria per il Problemi dell’Automazione) e dell’ABI (Associazione Bancaria
Italiana) al fine di favorire il colloquio tra le diverse componenti del sistema dei
pagamenti, caratterizzato da un insieme di reti di categoria
Nel 1991, con la sottoscrizione del “Protocollo di Intesa per l’evoluzione del SITRAD”,
vennero razionalizzate le infrastrutture esistenti: unica rete nazionale – la Rete
Nazionale Interbancaria (RNI) – gestita da SIA (Società Interbancaria per
l’Automazione), ad esito della dismissione delle infrastrutture di Seceti (popolari),
ICCREA (credito cooperativo) e ICCRI (poi Seceti).
Questi ultimi hanno continuato ad operare in qualità di centri applicativi o ACH,
unitamente ad SSB (Società per i Servizi Bancari), società interbancaria di nuova
costituzione cui è stata ceduta la gestione delle applicazioni interbancarie
precedentemente curate da SIA
14
Un po’ di storia (2)
•
Nel 2002, è stato definito un nuovo testo del SITRAD: compatibile con possibile scenario di
pluralità di reti interoperabili tra loro
– “possono svolgere le funzioni di gestori delle infrastrutture telematiche società aventi un
capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro, che offrono, da almeno due anni, servizi
telematici per la trasmissione di dati e le cui procedure e processi operativi siano conformi a
standard di qualità e di sicurezza riconosciuti a livello internazionale” (art 5)
– “possono svolgere le funzioni di centro applicativo le società capogruppo di gruppi bancari, le
banche, le società il cui capitale sia controllato da una o più banche ovvero da società a loro
volta controllate da banche” (art. 6)
•
•
•
La CIPA verifica il possesso dei suddetti requisiti
I Centri applicativi attualmente autorizzati sono SSB, Seceti ed ICCREA
Per il trasporto dati, utilizzo della RNI gestita in esclusiva da SIA, sulla base di quanto
espressamente previsto nei regolamenti applicativi emanati dall’ABI
Nel 2004, la CIPA ha reso noti i requisiti tecnici per le infrastrutture telematiche che
vogliono aderire al sistema nazionale
Nel dicembre 2006, la CIPA ha accolto la richiesta della società SWIFT (leader
mondiale nella trasmissione dati) di diventare gestore di rete in Italia. SWIFT ha
formalizzato l’adesione al sistema ma il relativo servizio di rete per i pagamenti
domestici non è ancora operativo
•
•
15
Indice
Il controllo antitrust delle operazioni di concentrazione
Il sistema dei pagamenti nazionale
Le innovazioni derivanti dalla SEPA
L’operazione SSB/SIA
16
Area Unica dei Pagamenti Europea
•
I pagamenti di ammontare ridotto (retail o al dettaglio) continuano ad essere elaborati
in maniera diversa all’interno dell’area dell’euro, ostacolando l’innovazione e la
concorrenza: imprese e cittadini sono soggetti a regole e requisiti diversi a seconda
del paese di origine
•
L’innovazione nel sistema dei pagamenti europeo prende il nome di SEPA (Single
Euro Payments Area), ovvero Area Unica dei Pagamenti in Euro: i frammentati
mercati europei dei pagamenti al dettaglio saranno gradualmente sostituiti da un
mercato dell’area euro integrato e concorrenziale
•
La SEPA è un’area nella quale i consumatori, le imprese e gli altri operatori economici,
indipendentemente dalla loro ubicazione, potranno effettuare e ricevere pagamenti in
euro all’interno di un singolo paese o al di fuori dei confini nazionali, alle stesse
condizioni di base e con gli stessi diritti e doveri
•
La SEPA è costituita:
–
–
–
dalla moneta unica
da una unica serie di strumenti di pagamento in euro: bonifici, addebiti preautorizzati (ad es.
RID) e carte di pagamento (ad es. Bancomat e Pagobancomat)
da standard tecnici comuni
17
I soggetti coinvolti
•
Settore bancario Europeo: al fine di coordinare i suoi sforzi, il settore bancario ha
istituito l’European Payments Council (EPC), organismo di autoregolamentazione per
la gestione del progetto SEPA, che raggruppa 65 banche europee
•
Settore europeo dei servizi di compensazione (clearing) e regolamento (settlement): i
gestori di infrastrutture si pongono l’obiettivo di garantire che ogni beneficiario
dell’area dell’euro possa essere raggiunto tramite gli strumenti SEPA
•
Autorità pubbliche:
–
Eurosistema (Banca centrale europea e Banche centrali nazionali area euro): aspettative
elevate su progressi SEPA
–
Commissione europea: strategia mirata a rimuovere le barriere nel mercato interno e a
semplificarne le regole, ad esempio proponendo la direttiva sui servizi di pagamento
18
Nuovi strumenti di pagamento
•
L’EPC ha elaborato le regolamentazioni tecniche (rulebook) per due nuovi schemi di
pagamento (bonifici e addebiti preautorizzati) e un quadro di riferimento per le carte di
pagamento, nel cui contesto le banche possono sviluppare prodotti di pagamento
SEPA
•
Ad esempio, gli “addebiti preautorizzati SEPA” (RID in Italia) sono uno schema di
pagamento interbancario che definisce una serie di regole e procedure comuni per gli
addebiti pre-autorizzati denominati in euro
–
–
–
–
Raggiungibilità di tutta la clientela nell’area dell’euro
Il termine massimo per il regolamento è di cinque giorni lavorativi per il primo di un
pagamento ricorrente e di due giorni lavorativi per quelli successivi
Regole per i pagamento respinti e restituiti
Commissione Interbancaria
19
Indice
Il controllo antitrust delle operazioni di concentrazione
Il sistema dei pagamenti nazionale
Le innovazioni derivanti dalla SEPA
L’operazione SSB/SIA
20
Le Parti
•
Società per i Servizi Bancari – SSB S.p.A.:
–
–
–
–
•
Società Interbancaria per l’Automazione – Cedborsa S.p.A. (SIA):
–
–
–
–
•
•
Società che offre alle banche servizi di natura tecnologica e informatica
Presta attività di clearing nel BI-COMP (pagamenti nazionali al dettaglio)
Presta attività di processing di carte di pagamento nazionali e internazionali
Controllo congiunto di Intesa San Paolo, Unicredito, Capitalia, Monte dei Paschi di Siena e
BNL
Società che offre alle banche e alle società finanziarie servizi di natura tecnologica e
informatica
Gestore esclusivo della Rete Nazionale Interbancaria
Gestione di piattaforme tecnologiche dei mercati finanziari e sistemi di accesso ai mercati
medesimi
Gestione di alcune basi dati di sistema
Operazione: Fusione per incorporazione di SIA in SSB
Motivazioni:
–
–
Consolidamento in Europa, creazione di operatori di grandi dimensioni
SEPA implica una standardizzazione delle procedure a livello europeo
21
I problemi antitrust
•
Posizione dominante di SIA nell’offerta di servizi di rete:
–
–
–
–
•
regime di esclusiva storicamente attribuitele dalla regolamentazione di settore
malgrado liberalizzazione normativa, SIA deve essere considerata in monopolio di fatto
tuttavia, SWIFT è stata autorizzata in data 6 dicembre 2006 dalla CIPA ad offrire servizi di
rete ma non è ancora operativa
per quanto riguarda le carte di debito, non sussistono vincoli regolamentari di utilizzo della
rete SIA ed esiste almeno un altro operatore (Telecom): Bancomat quota SIA tra il 55% e il
72% e per il Pagobancomat tra il 40% e il 70%
Posizione di preminenza di SSB nell’offerta di servizi di clearing:
–
–
Elevata quota di mercato: SSB (57%), Seceti (37%) e ICCREA (6%)
Stabilità delle quote:
•
•
•
•
prassi commerciale di contratti di lunga durata
Scarsa mobilità della clientela tra i diversi centri applicativi
Processing (issuing e acquiring): SSB (60%), Seceti (33%), ICCREA (7%)
Problema antitrust:
–
–
–
–
considerati gli ambiti di operatività delle parti
importanti effetti verticali
suscettibili di costituire o rafforzare una posizione dominante in capo a SSB
con possibili effetti di foreclosure nei mercati a valle del clearing e del processing
22
I problemi antitrust (2)
•
•
•
•
•
•
La rete rappresenta un input essenziale per lo svolgimento delle attività a valle di
clearing dei sistemi di pagamento domestici retail e del processing delle carte di
debito
Considerato il ruolo di SIA nell’offerta di servizi di rete, l’integrazione di questa società
con la principale clearing house e processor italiano, determina la costituzione in capo
alla nuova entità risultante dalla fusione di una posizione di dominanza nell’offerta dei
servizi di clearing e di processing
In virtù di tale posizionamento, la nuova entità avrà gli strumenti per adottare
comportamenti idonei a produrre effetti escludenti, ponendo i concorrenti in posizione
di svantaggio e quindi in condizione di competere meno efficacemente. In particolare,
il controllo di un input fondamentale nel processo produttivo, la rete, conferirà al
soggetto risultante dalla fusione la possibilità di adottare politiche volte ad aumentare i
costi di produzione degli altri operatori concorrenti sul mercato a valle (c.d. raising
rivals’ cost).
Si tratta di una fattispecie tipica delle concentrazioni verticali, rilevata anche dalla
Commissione nella bozza delle Linee guida sulle concentrazioni non orizzontali
Notifica dell’operazione: 23 gennaio 2007
Avvio Istruttoria: 21 febbraio 2007
23
Situazione attuale
SIA
SECETI
SSB
Tratta di sistema
SIA
Tratta periferica
BANCA
1
Tratta periferica
SIA
BANCA
2
• SIA fattura Banca 1 e Banca 2
• Tratta SECETI/SSB e viceversa non fatturata esplicitamente
24
Ingresso SWIFT…
SIA
SWIFT?
SECETI
SWIFT
SIA
BANCA
1
SSB
SWIFT
SIA
BANCA
2
• Tratta tra SECETI e SSB?
25
Le posizioni espresse da Terzi
•
•
•
ICCREA (audizione del 31 gennaio 2007) “si auspica che dopo la fusione le tariffe di
SSB-SIA saranno trasparenti, separate nelle due componenti trasporto dati e centro
applicativo, poiché si tratta di un elemento fondamentale per poter confrontare offerte
alternative”
Sella Holding Banca S.p.A. (risposta alla richiesta di informazioni del 12 febbraio
2007) “Poiché ad oggi, la società, che eroga servizi di trasporto (SIA), opera in regime
di monopolio, è indispensabile che, successivamente all’operazione in esame, la
nuova società mantenga contabilità gestionali separate tra i servizi di trasporto e tra
quelli applicativi, per evitare il rischio che la stessa possa offrire a prezzi marginali i
servizi erogati anche dalla concorrenza, recuperando marginalità su quelli offerti in
monopolio”
SGS BPVN S.p.A. (risposta alla richiesta di informazioni del 2 febbraio 2007): “i servizi
attualmente offerti da SIA e SSB sono tra loro complementari, e con la fusione la
nuova società sarà in grado di coprire integralmente tutta la filiera dei servizi in
quest’area, in una posizione dominante. Di conseguenza tale operazione può avere
un impatto anche non trascurabile per tutte quelle società che attualmente erogano
servizi relativi solo ad una parte della filiera, con ripercussione sulle banche clienti di
tali società. Onde evitare il più possibile una posizione monopolistica, la nuova società
deve consentire che ogni banca cliente possa mantenere parte dei servizi della filiera
con altre società con la stessa qualità e competitività”
26
Le misure proposte da SSB/SIA
•
•
In data 22 marzo 2007, le Parti hanno presentato una comunicazione contenente una
serie di impegni di natura strutturale e comportamentale
Misure attinenti alla struttura organizzativa/societaria e alle politiche commerciali:
–
–
–
•
Adozione di un modello organizzativo caratterizzato da una specifica unità preposta alle
attività di rete separata dalle altre tre business unit previste (Mercati, Carte, Pagamenti)
Adozione di un modello di separazione contabile secondo le best practices previste dalle
autorità di regolamentazione
Adozione di una struttura commerciale autonoma che provvederà alla commercializzazione
dei servizi di rete esclusivamente tramite il proprio personale e in condizioni di unbundling
(contratti distinti ed autonomi)
Misure volte a garantire l’ingresso effettivo di concorrenti nell’offerta di servizi di rete
–
“adottare tutto quanto nella propria disponibilità per consentire ai clienti della nuova entità per
i servizi di centro applicativo….a fronte di una loro espressa richiesta, di aderire all’offerta di
un operatore di rete diverso da SSB/SIA….per i servizi di trasporto dei dati relativi alle
applicazioni SITRAD sulla tratta periferica (ossia sulla tratta che collega il cliente al Centro
Applicativo) sia per il traffico in entrata che per il traffico in uscita senza che a tale cliente sia
attribuito alcun onere supplementare….”
27
Memorandum di Intesa
•
Nel Memorandum di intesa del 21 marzo tra i centri applicativi sono poi specificate le condizioni
necessarie a garantire l’interoperabilità tecnica ed economica tra centri applicativi per la
trasmissione anche attraverso la rete gestita da SWIFT.
–
–
In particolare, sotto il profilo tecnico, le Parti, insieme a SECETI ed ICCREA, si impegnano ad assicurare
l’interoperabilità tra i centri applicativi anche attraverso la rete SWIFT nel più breve tempo possibile,
comunque non superiore a due mesi dalla data di sottoscrizione del Memorandum stesso
Relativamente all’interoperabilità economica, è stato previsto il mantenimento dell’attuale sistema di
tariffazione, che non prevede oneri a carico dei centri applicativi per la tratta di sistema, ma solamente la
tariffazione alle banche del traffico che transita per le tratte periferiche, mediante la quale SIA recupera anche
i costi del traffico di sistema
28
Valutazioni
•
•
•
•
•
Nel complesso, gli impegni assunti da SIA-SSB, nonché l’accordo di interoperabilità tecnica ed
economica sottoscritti con SECETI ed ICCREA, risultano idonei a rimuovere gli effetti di
foreclosure nel mercato a valle del clearing dei pagamenti retail domestici.
In merito al mercato del clearing, gli impegni delle parti relativi all’assetto organizzativo e alle
offerte commerciali disgiunte, sebbene risultino adeguati a consentire una valutazione separata
delle offerte per i servizi di rete e per quelli di clearing, tuttavia, in assenza di operatori concorrenti
di SIA nel mercato dei servizi di rete, non sono da soli sufficienti ad eliminare i rischi di foreclosure
connessi alla presente operazione di concentrazione.
A tal fine, assume rilievo la possibilità concreta di un ingresso effettivo di un nuovo operatore di
rete su tutte le tratte interbancarie nei confronti di tutta la clientela bancaria, in grado di esercitare
un efficace ruolo di contrappeso concorrenziale all’offerta di SIA.
A tale riguardo la sottoscrizione da parte di SIA/SSB del memorandum di intesa con gli altri centri
applicativi, in quanto garantisce la possibilità di interoperabilità tecnica ed economica di reti
alternative, rende possibile l’ingresso di un secondo operatore di rete, in grado di esercitare una
pressione competitiva nei confronti di SIA/SSB.
In secondo luogo, l’impegno assunto da SIA/SSB garantisce la possibilità di scelta tra SIA e
SWIFT anche nella tratta periferica che lega SSB ai propri clienti
Viene così eliminato il rischio di strategie di raising rivals’ costs o altrimenti escludenti da parte
della nuova entità derivante dalla concentrazione
29
La delibera del 4 aprile 2007
•
Autorizzazione con condizioni:
– creare una specifica unità aziendale preposta alle attività di rete, separata dalle altre tre unità
previste (Mercati, Carte e Pagamenti), per la quale sarà adottato un regime di separazione
contabile. L’unità di rete dovrà commercializzare i servizi di rete esclusivamente tramite il
proprio personale e in condizioni di separazione rispetto all’offerta delle altre unità sulla base
di contratti distinti ed autonomi
– collegare i centri applicativi anche attraverso la concorrente rete SWIFTnet nel più breve
tempo possibile, comunque entro due mesi dal 21 marzo 2007, data di sottoscrizione del
Memorandum di intesa tra SSB-SIA, SECETI e ICCREA, per garantire l’interoperabilità
funzionale su tutte le tratte interbancarie
– applicare un regime transitorio che preveda la gratuità del traffico di sistema originato da
clienti che si avvalgono per il loro traffico periferico della SWIFTnet, fino a quando non sarà
realizzata l’interoperabilità tecnica tra i centri applicativi anche attraverso la rete di SWIFT;
– mantenere gli attuali criteri pubblici, trasparenti e non discriminatori per la tariffazione del
trasporto dati interbancari, ai clienti per i servizi di rete logica, indipendentemente dal centro
applicativo prescelto
– non applicare nella tratta di sistema condizioni discriminatorie ai clienti di SSB che scelgono
nella tratta periferica un operatore di rete, diverso da SIA, riconosciuto quale gestore
dell’infrastruttura in base alla Convenzione SITRAD
30
Scarica

lucidi