La condizione giuridica dello straniero in Italia A cura di Marco Ferrero, professore a contratto di diritto dell’immigrazione Università Ca’ Foscari Venezia Marco Ferrero [email protected] 1 L’UE e il processo di integrazione europea (diritto primario) A Trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE), e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom), Roma 25 marzo 1950 Atto Unico europeo, Lussemburgo 17.2.1986 che modifica il Trattato e individua l'obiettivo di un uno spazio di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali" (art.8 A). Trattato di Maastricht (7.2.1992) distingue il passaggio da un’unione puramente economica a un’integrazione anche politica, infatti la CEE diventa CE (UE). Moneta unica, cittadinanza europea che si aggiunge alla nazionale. Nasce la struttura a pilastri: Le comunità europee (CE, CECA, Euratom) → metodo decisionale comunitario Politica estera e di sicurezza comune (PESC) → metodo decisionale intergovernativo Giustizia e affari interni (JAI)→ metodo decisionale intergovernativo Trattato di Amsterdam (1997)atto ad allargare le competenze dell’UE. Il metodo comunitario viene applicato ad ambiti precedentemente appartenenti al 3’pilastro (e.g. asilo, immigrazione, attraversamento delle frontiere). Introduzione titolo IV nel trattato CE: “Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone” L’UE e il processo di integrazione europea (diritto primario) B Trattato di Nizza (2001) ha risolto problemi istituzionali legali all’allargamento dell’UE. Trattato di Lisbona (2009) ha risposto alla necessità di riformare la struttura dell’UE senza ricorrere ad una costituzione europea. Come Amsterdam e Nizza è un trattato di modifica di quelli istitutivi. Il trattato di Maastricht viene ribattezzato Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) Fortificato la dimensione democratica dell’UE (iniziativa dei cittadini) Aumentato gli ambiti di competenza dell’UE (includendo immigrazione, asilo, frontiere) attraverso eliminazione dei 3 pilastri e introducendo una ripartizione delle competenze UE. Il TFUE indica le competenze esclusive dell’UE (art.3), concorrenti (art.4) e di sostegno (art.6). L’UE acquista personalità giuridica internazionale e viene instituita la figura dell’Alto Rappresentante degli affari esteri e la politica di sicurezza. Modifica del sistema decisionale all’interno del Consiglio. (Sistema a doppia maggioranza) Il diritto derivato unilaterale dell’UE Atti legislativi: REGOLAMENTO DIRETTIVA DECISIONE → di carattere generale, obbligatorio nella sua interezza e direttamente applicabile in ciascuno SM dell’UE → di carattere generale, obbligatoria nella sua interezza, necessita il “recepimento” a livello nazionale (libertà nella forma e nei mezzi di applicazione) entro 6-24 mesi → di carattere individuale, obbligatoria nella sua interezza. (non ha carattere legislativo se adottata unilateralmente da una istituzione UE) Atti non legislativi: RACCOMANDAZIONI PARERI Caratteristiche del diritto europeo Primato: il diritto europeo, sia primario che derivato, è superiore al diritto nazionale. Non sarà quindi possibile applicare una norma nazionale in caso questa violi il diritto comunitario. Principio dell’efficacia diretta: permette ai singoli individui di fare appello ad una norma europea di fronte ai tribunali nazionali. L’efficacia è valida sia a livello orizzontale che a livello verticale, per i regolamenti; mentre per direttive e decisioni ci sono dei limiti. Sussidiarietà:L’UE legifererà soltanto negli ambiti i cui obiettivi sono raggiungibili più adeguatamente a livello comunitario. Le decisioni saranno quindi basate sul criterio di maggior vicinanza possibile ai cittadini. Proporzionalità:L’azione dell’UE deve essere limitata sia nella forma che nel contenuto a quanto è necessario per il raggiungimento degli obbiettivi preposti dal trattato. L’area di libertà, sicurezza e giustizia Con il Trattato di Amsterdam l’UE stabilisce che deve essere creata un’area di “libertà, sicurezza e giustizia” dove le persone possano liberamente circolare, ma che allo stesso ci siano appropriate misure in materie di asilo, controllo delle frontiere esterne dell’UE, immigrazione e lotta conto il crimine. Considerato che tutti paesi europei hanno vissuto il fenomeno dell’immigrazione (irregolare, regolare e forzata), l’UE ha riconosciuto il bisogno di una politica comunitaria per affrontare più efficacemente l’immigrazione e l’asilo. Sulla base dell’idea di rafforzare l’area di sicurezza, libertà e giustizia si sono prodotti 3 programmi: Tampere Programme (1999-2004) Hague Programme (2005- 2010) Stockholm Programme (2010- ) Normativa comunitaria sull’immigrazione Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, 19 giugno 1990 (L. 388/1990) Regolamento CE n. 539/2001 elenco dei paesi terzi esenti da visto (modificato con Regolamento CE n. 453/2003 e n. 1932/2006 Direttiva 2000/43/CE (“razza”) Direttiva 2003/86/CE (ricongiungimento familiare) Direttiva 2003/109/CE (lungo-soggiornanti) Direttiva 2004/38/CE (libera circolazione comunitari e loro familiari) Direttiva 2004/114 (studenti/tirocinanti da stati 3°) Direttiva 2005/71 (ricercatori) Regolamento CE n. 2007/2004 (Agenzia Frontex) Regolamento CE n. 562/2006 (Codice frontiere Schengen, in vigore dal 13.10.2006), modificato con Regolamento CE n. 296/2008 e Regolamento UE n. 265/2010 del 25.3.2010 Regolamento CE n. 1987/2006 e n. 1988/2006 (SIS II) Direttiva 2008/115/EC (ritorno immigrati irregolari provenienti da stati3°) Marco Ferrero [email protected] 7 Lo spazio e la cooperazione Schengen Accordi di Schengen del 14.6.1985 (Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) Convenzione, Schengen del 19 giugno 1990 ed entrata in vigore nel 1995 Cooperazione intergovernativa Abolizione dei controlli interni tra gli Stati firmatari Creazione di una frontiera esterna con procedure di controllo uniformi Adozione di norme comuni in materia di visti, diritto d’asilo Adozione di “misure compensative” di cooperazione di polizia (SIS) In virtù della firma del trattato di Amsterdam, tale cooperazione intergovernativa è stata integrata nell’Unione europea (UE) il 1° maggio 1999. Marco Ferrero [email protected] 8 Progressiva estensione dello Spazio Schengen (28 paesi UE e 3 paesi terzi) Italia: 27 novembre 1990 Spagna e Portogallo: 25 giugno 1991 Grecia: 6 novembre 1992 Austria: 28 aprile 1995 Danimarca, Finlandia e Svezia: 19 dicembre 1996 Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia: 21 dicembre 2007 Bulgaria, Cipro e Romania (firmatari): resta il controllo di frontiera Danimarca (firmataria) può scegliere se applicare o meno ogni nuova misura basata sul titolo IV del trattato CE Regno Unito e Irlanda, hanno chiesto e ottenuto di partecipare parzialmente alla cooperazione Schengen (clausola di opt-out): coop. giudiziaria e di polizia, lotta al narcotraffico e SIS (decisioni Consiglio 2000/365/CE e 2002/192/CE) Paesi terzi: Norvegia e Islanda (asociate dal 19.12.1996), Svizzera (associata dal 12.12.2008), Lichtenstain (associato dal 20.2.2008) S. Marino, Vaticano, Andorra, Principato di Monaco aderiscono di fatto Marco Ferrero [email protected] 9 Marco Ferrero [email protected] 10 Marco Ferrero [email protected] 11 Il sistema d’informazione di Schengen della seconda generazione (SIS II) il SIS è operativo dal 1995 Regolamento (CE) n. 2424/2001 e decisione 2001/886/GAI del 6.12.2001 che delegano la Commissione a sviluppare SIS II basato su nuove tecnologie (attualmente in fase di test) Intanto il Consiglio Giustizia e affari interni del dicembre 2006 ha approvato il progetto SISone4all (per collegare 9 paesi UE-2004 al SIS1+), La Commissione ha presentato il 31 maggio 2005 tre proposte: Regolamenti CE n. 1987/2006, n.1986/2006 (adottati il 20.12.2006) e decisione 2007/533/GAI (adottato il 12.6.2007). fine del 2007: soppressione dei controlli alle frontiere interne per quanto riguarda le frontiere terrestri e marittime, marzo 2008: soppressione controlli alle frontiere aeree Commissione ha presentato delle proposte per la migrazione al SIS II (adottate dal Consiglio il 24 ottobre 2008) Marco Ferrero [email protected] 12 Nuove norme comunitarie sui visti Regolamento (CE) n. 856/2008 del Consiglio del 24 luglio 2008 modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (limitatamente alla numerazione dei visti) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 sullo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata Codice Comunitario dei Visti (http://europa.eu/scadplus/leg/it/s17000.htm) Marco Ferrero [email protected] 13 Sistema Visti Schengen ASSENZA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE ASSENZA LIBERTA' DI SOGGIORNO NECESSITA' DI UNA MOTIVAZIONE (SCOPO) PER LA RIMOZIONE DELL'OSTACOLO DIMENSIONE TEMPORALE AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO (VISTO) VISTI TIPO "D" (> 90 GG) visti nazionali VISTI TIPO "C" (MAX. 90 GG) visti comunitari rinvio alla categoria del "TIPO" AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO (PERMESSO DI SOGGIORNO) TIPO DI P. di S. RINNOVABILE Permessi che consentono un numero indeterminato di rinnovi carta di soggiorno (rinvio) TIPO DI P. di S. 0<DURATA<90 GG NON RINNOVABILE Permessi che non consentono un numero indeterminato di rinnovi ammessa la proroga per gravi motivi: valutazione discrezionale del Questore lav. sub. settore spettacolo art. 40, comma 18 D.P.R. 394/99 lav. sub. attesa occupazione art. 22, comma 9 D.L.vo 286/98 studio Marco Ferrero [email protected] 14 Visto Schengen Marco Ferrero [email protected] 15 La normativa nazionale e il T.U. sull’immigrazione D . Lgs 286/98 Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini); Legge 14 Febbraio 2003, n. 34; Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE; Legge 12 Novembre 2004, n. 271; Legge 31 luglio 2005, n. 155 (contrasto del terrorismo internazionale); Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE (lungoresidenti); Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE (ricongiungimento); Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE (comunitari); Decreto legislativo 10 Agosto 2007, n. 154, Attuazione della direttiva 2004/114/CE, (studio e tirocinio); Decreto legislativo 9 Gennaio 2008, n. 17, Attuazione della direttiva 2005/71/CE (ricerca scientifica); Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, (sicurezza pubblica); Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, (“mille proroghe”); Decreti legislativi 3 Ottobre 2008, n. 159 (asilo) e n. 160, (ricongiungimento); Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Marco Ferrero [email protected] 16 Esonero dall’obbligo di visto per soggiorni di durata < 90 gg., per cittadini di taluni Paesi: Se titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del sud, Costa Rica, Croazia, Darussalam, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, San Marino, Stato del Vaticano, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela, Hong Kong, Macao che dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualità di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp (da D. Lgs. 3/2007) Se straniero titolare di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da altro Stato membro se si trasferisca in Italia per proseguire gli studi iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di studio ad essi connesso (D. Lgs. 154/2007) Esclusi Regno Unito, Irlanda e Danimarca, che non partecipano all'adozione della Direttiva 2004/114/CE), in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, in caso di presentazione di domanda di protezione internazionale o di applicazione del regime di protezione temporanea Marco Ferrero [email protected] 17 Dal 19.12.2009 Bruxelles abolisce i visti per tre paesi balcanici I cittadini di Serbia, Montenegro e Macedonia non hanno più bisogno di un visto turistico per entrare negli Stati dello spazio di Schengen. Oggi anche l’Albania Marco Ferrero [email protected] 18 Libera circolazione in Area Schengen per soggiorni di durata complessiva non superiore a tre mesi in un periodo di sei mesi a partire dal primo ingresso solo per gli stranieri non soggetti all'obbligo di visto che soddisfino i requisiti per l'ingresso (art. 20, Conv. Appl. Accordo Schengen); per "primo ingresso" si intende ogni primo ingresso successivo alla conclusione di un periodo di sei mesi calcolato a decorrere dalla data del precedente (Sent. Corte Giust. C-241-05), Marco Ferrero [email protected] 19 28.5.2007: aboliti i permessi di soggiorno brevi (max. 90 gg.) l’ingresso con visto “VSU” non prevede la richiesta di permesso di soggiorno presso gli Uffici Postali: per motivo di visita, affari, turismo, studio, qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a 90 giorni, onere, entro 8 giorni dall’ingresso, di presentare la dichiarazione di presenza all’autorità di frontiera o al questore. Per i cittadini UE e per i loro familiari stranieri per soggiorni di durata inferiore a 90 giorni, non è richiesta alcuna formalità Marco Ferrero [email protected] 20 Comunitari: Libera circolazione delle persone rappresenta una delle finalità principali del TCE (art. 3). I beneficiari della libera circolazione delle persone sono: i lavoratori subordinati come previsto agli artt. da 39 a 42 TCE. I lavoratori autonomi per i quali la libera circolazione si articola nel diritto di stabilimento (artt. 43-48 TCE) e la libera prestazione dei servizi (artt. 49-55 TCE) Marco Ferrero [email protected] 21 Comunitari (2): Libera circolazione dei lavoratori L’art. 39 TCE delinea il contenuto essenziale di tale libertà: Viene assicurato ai lavoratori il diritto di svolgere una attività di lavoro subordinato in uno qualsiasi degli Stati membri Viene previsto il principio del trattamento nazionale che implica “l’abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, tra lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro” (art. 39, comma 2 TCE). Marco Ferrero [email protected] 22 Comunitari (3): diritto di stabilimento e prestazione dei servizi Per diritto di stabilimento si intende il caso del soggetto che intende esercitare stabilmente una attività autonoma in uno Stato membro nel quale egli non era stabilito precedentemente. Per libera prestazione dei servizi si intende la possibilità che un soggetto presti temporaneamente la propria attività in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento. Marco Ferrero [email protected] 23 Comunitari (4): La cittadinanza europea venuta meno la connotazione economica Progressiva estensione pensionati (direttiva 90/365) studenti (direttiva 93/96) altre categorie che non beneficiano ad altro titolo della libertà di circolazione (direttiva 90/364) Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992: istituita la Cittadinanza dell’Unione (art. 17 TCE) si aggiunge alla cittadinanza di uno Stato membro. art. 18 TCE: “ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri…” Marco Ferrero [email protected] 24 Ingresso dei cittadini comunitari Riferimenti normativi D. Lgs. 30/2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE, e abroga il DPR 54/2002, D. Lgs. 52/2002 Art. 30, co. 4 D. Lgs. 286/1998 (carta di soggiorno al familiare straniero ricongiunto a comunitario) Le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 (noncheé quelle del Testo Unico sull'immigrazione in materia di familiari stranieri) si applicano, se più favorevoli, anche ai familiari stranieri di cittadini italiani Le norme di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunita' europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (art. 14 bis, co. 1 L. 11/2005); nei confronti dei cittadini italiani non si applicano norme o prassi che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale (art. 14 bis, co. 2 L. 11/2005) Le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtstein (Spazio Economico Europeo), Svizzera e Repubblica di San Marino (circ. Mininterno 18/7/2007) Le disposizioni che limitano l'immigrazione e le formalità di registrazione degli stranieri non si applicano ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea, qualunque sia la loro nazionalità, ne' ai loro coniugi, ne' ai familiari a loro carico (art. 11 Protocollo 7 al Trattato sull'Unione europea) Marco Ferrero [email protected] 25 Le fonti nazionali Costituzione (art. 10, 3, 29, ecc.) Regolamenti e direttive comunitarie (CE/43/2000, ecc.) Diritto internazionale consuetudinario (Conv. Europea diritti Umani, 1950; Conv. ONU (OIL) n. 143/1975;Conv. New York, sui diritti del fanciullo, 1989); Atti legislativi primari (l.39/90, l.40/98, l.189/02, l.271/04, ecc.) Atti di normazione secondaria Leggi regionali (l.r.Veneto n. 9/90) Decreti legislativi (d.lgs. 286/98, 215/03, 3/07, 5/07, 30/07, ecc.) Regolamenti (dpR 394/99, 303/04, 334/04, ecc.) Circolari amministrative… Marco Ferrero [email protected] 26 Riparto delle competenze legislative Art. 117 Cost. “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: … b) immigrazione”. Sono materie di legislazione concorrente (potestà legislativa alle Regioni ma determinazione dei principi fondamentali riservata allo Stato, potestà regolamentare alle Regioni), quelle relative a: Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione; Tutela della salute; Potestà legislativa esclusiva alle Regioni “ogni altra materia non riservata alla legislazione dello Stato”: Formazione professionale Parte della Dottrina: nelle materie di competenza legislativa delle Regioni le norme del T.U. ’98 (art. 1, 4 co.) non più principi fondamentali ai sensi dell’art 117 Cost., ma “livelli minimi essenziali”. Marco Ferrero [email protected] 27 Allo Stato spetta stabilire la disciplina dell’ingresso e soggiorno degli stranieri Costituzione, art. 10, comma 2: riserva di legge “rinforzata”, (1948); Norme e trattati internazionali: Conv. Europea diritti Umani, 1950; Conv. ONU (OIL) n. 143/1975; Conv. New York, sui diritti del fanciullo, 1989; Etc. T.U. Immigrazione (D. Lgs. 286/1998): Art. 1 Art. 2 Art. 3 Marco Ferrero [email protected] 28 Alle Regioni ed Enti Locali va la competenza in materia di Servizi Sociali Anche nelle materie di competenza legislativa (esclusiva o concorrente) delle Regioni, restando di competenza dello Stato le funzioni in materia di Servizi Sociali (L. 59/97), per: Profughi per cui vanno predisposti interventi di assistenza e stranieri espellendi (d. lgs. 112/98); Richiedenti asilo ai sensi della Conv. di Ginevra del 1951 (e ex Cost. 10, 3 co.) Marco Ferrero [email protected] 29 I principi Un difficile contemperamento tra esigenze fondanti: tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale tutela dei diritti umani: paradigma democratico Gli elementi costitutivi dello Stato: territorio, ordinamento e popolo Limiti all’ingresso e al soggiorno I diritti umani come contenuto dell’ordinamento democratico Uguale trattamento? Marco Ferrero [email protected] 30 La “nuda titolarità” dei diritti fondamentali in capo allo straniero Corte Cost. n. 120/67: l'art. 3 della Costituzione, che riferisce il principio di eguaglianza ai soli cittadini, va interpretato in connessione con l'art. 2 e con l'art. 10, secondo comma, Cost., ciò non impedisce al legislatore di valutare se, nel caso concreto, sussistano delle differenze di fatto che legittimano l'adozione di una disciplina differenziata Corte Cost. n. 104/69, la Corte distingue tra eguale titolarità dei diritti fondamentali, comunque garantita allo straniero in forza dei citati artt. 2 e 10, comma 2 Cost., e diverso godimento, giustificato da obiettive disparità di fatto Corte Cost., sent. 62/94 la differenza di trattamento si fonda sulla "mancanza nello straniero di un legame ontologico con la comunità nazionale, e quindi di un nesso giuridico costitutivo con lo stato italiano Marco Ferrero [email protected] 31 La riserva di legge nella Costituzione È nell’art. 10, tra i principi fondamentali Non modificabile 2° comma: “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge…” “…in conformità delle norme e dei trattati internazionali” riserva di legge rinforzata Marco Ferrero [email protected] 32 Evoluzione storica delle politiche migratorie 1986 – l. n. 943 + 1^ sanatoria 1990 – l. n. 39 “Martelli” + 2^ sanatoria 1995 – d.l. “Dini” + 3^ sanatoria 1998 – l. n. 40 “Turco-Napolitano” + 4^ sanatoria il modello dell’integrazione subalterna D.lgs. 286/98 Testo Unico 2002 – l. n. 189 “Bossi-Fini” + 5 ^ sanatoria e modello “datoriale” 2008-2009 – “Pacchetto Sicurezza” + 6 ^ sanatoria il modello della criminalizzazione della non documented migration Marco Ferrero [email protected] 33 Le principali modifiche al T.U. sull’immigrazione D . Lgs 286/98 Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini); Legge 14 Febbraio 2003, n. 34; Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE; Legge 12 Novembre 2004, n. 271; Legge 31 luglio 2005, n. 155 (contrasto del terrorismo internazionale); Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE (lungoresidenti); Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE (ricongiungimento); Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE (comunitari); Decreto legislativo 10 Agosto 2007, n. 154, Attuazione della direttiva 2004/114/CE, (studio e tirocinio); Decreto legislativo 9 Gennaio 2008, n. 17, Attuazione della direttiva 2005/71/CE (ricerca scientifica); Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, (sicurezza pubblica); Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, (“mille proroghe”); Decreti legislativi 3 Ottobre 2008, n. 159 (asilo) e n. 160, (ricongiungimento); Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Marco Ferrero [email protected] 34 Ambito di applicabilità del T.U. sull’immigrazione (d.lgs 286/98) si applica: agli “stranieri”: cittadini extra-comunitari; apolidi; non si applica: ai cittadini di Stati membri della UE (cittadini europei): comunitari; neo-comunitari: cittadini dei 10 Paesi entrati nella UE il 1.5.04 - Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Rep. Ceca, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Cipro, Malta -, e dal 1.1.07 di Romania e Bulgaria). Le norme del T.U. si applicano ai cittadini comunitari qualora siano più favorevoli. Marco Ferrero [email protected] 35 L’ingresso legale dello straniero (art. 4 t.u.) Requisiti Visto d’ingresso Passaporto (o equipollente) Attraversamento di un valico di frontiera autorizzato Documentazione atta a provare scopo (“motivo”) e condizioni del soggiorno Motivi ostativi Assenza di mezzi di sussistenza Pericolosità per ordine pubblico e sicurezza nazionale Espulsione o segnalazione Schengen Condanna per reati di cui all’art. 380, co. 1 e 2 c.p. Serve visto di ingresso rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana in caso di ingresso (da qualunque paese) per soggiorni di durata superiore a 90 gg. Per soggiorni di durata inferiore a 90 gg. validi anche visti o titoli di soggiorno rilasciati da Paesi Schengen N.B. Lo straniero privo di visto richiesto é respinto (salvo il caso di domanda di protezione internazionale o di regime di protezione temporanea) Marco Ferrero [email protected] 36 Condanne ostative 380 comma 1 e 2 anche sentenza non definitiva: già orientamento prevalente della giurisprudenza – (TAR EMILIA ROMAGNA 944/2003: TAR PIEMONTE 3977/2005; CONS. STATO (6^) 359/2007) l’illegittimità del diniego fondato sulla mera denuncia penale oppure su un mero provvedimento restrittivo della libertà personale non seguito da condanna (C. STATO (6^) 3414/2006) l’art. 1 comma 22, lett. a) n. 2 della legge n. 94 del 2009: nuova causa ostativa: uno dei reati previsti in materia di violazione del diritto d’autore nel titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero per i reati in materia di proprietà industriale dagli artt. 473 e 474 cod. pen. “con sentenza irrevocabile” (ordinanze di rimessione alla C. Cost. – Tr. Viterbo 113/2005) al Tr Viterbo risponde la C. Cost. ord. 378/2008 (in d.i.c. 1/2009): con d.lgs. 5/2007 è cambiato il quadro normativo, non c’è più automatismo espulsivo: di fronte alle esigenze di tutela dell’unità familiare viene meno la natura vincolata dell’espulsione (anche Tr. Torino decr. 9.10.2008 e GdP Torino decr. 18.12.2008 (d.i.c. 1/2009); Marco Ferrero [email protected] 37 Problema dell’automaticità dell’effetto ostativo della condanna dapprima la giurisprudenza ha affermato l’obbligo della P.A. di esaminare l’attuale e complessiva situazione di vita (per tutti C. Stato 6^ 4375/2005) successivamente: automaticità effetto ostativo della condanna (per tutti tre le più recenti TAR Veneto (3^) 1300/2008 e C. Stato 415/2008) questa giurisprudenza ormai prevalente ha sollevato la questione di legittimità cost. per contrasto con gli artt. 3 e 13 e 2, 4, 16 e 29 Cost. (per primo Tar Brescia ord. 25.8.2003) – assimilando questa ipotesi a quelle analoghe nei loro effetti concreti dell’espulsione come misura di sicurezza che invece si fonda sull’accertamento della pericolosità in concreto. C.Cost. ord di rimessione 9/2005 (in d.i.c. 1/2005): irrilevanza rispetto alla disciplina del soggiorno, piuttosto rileva l’automatismo dell’espulsione connessa alla decisione sul permesso, che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario Successivamente C.Cost. 143/2007 nuova ord. di rimessione: alla luce del d.lgs. 5/2007 che modifica art. 5, comma 5 ult. periodo e art. 13, comma 2bis – obbligo per la p.a. di valutare “durata del soggiorno, natura d effettività dei vincoli familiari, esistenza o meno di legami sociali col paese d’origine” = no automaticità ostativa della condanna (si allinea il Cons. Stato 6^ 415/2008) Marco Ferrero [email protected] 38 Principio di stretta corrispondenza tra visto d’ingresso e permesso di soggiorno NESSO IN SCI ND IBI LE in fase di rilascio per messo, success ivamente ¸ poss ibile la conversione ( rinvio) TIP O DI VI STO TIP O DI P ERMESSO TIP O MO TI VO (SCOP O ) DU RATA Marco Ferrero [email protected] 39 Rilascio del permesso di sogiorno art. 5, co. 2 ter La richiesta di rilascio (e di rinnovo) del permesso di soggiorno (con esclusione di permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari) e' sottoposta al versamento di un contributo di importo fissato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009); il gettito e' destinato, per meta', al Fondo rimpatri e, per l'altra meta', al finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno Non e' richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari. Marco Ferrero [email protected] 40 Rinnovo del permesso Art. 5, co. 4: Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. RESTA TERMINE ORDINATORIO: il termine perentorio è il solito: 60 giorni dopo la scadenza N.B. da intendersi in termini estensivi, come è noto, alla luce di Cons. Stato 6^ 2594/07: se la domanda è presentata oltre il termine essa va istruita non potendosi dare luogo all’espulsione = (verifica di seri motivi o forza maggiore + com. art. 10bis l. 241/90) Marco Ferrero [email protected] 41 Ricevuta della richiesta di rinnovo Lo straniero mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006), se: ha chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, è in possesso di ricevuta dell'istanza completa della documentazione prescritta e dell'originale del permesso in scadenza. In particolare, puo' essergli rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, solo da frontiera esterna, purche' esibisca il permesso scaduto e la ricevuta di richiesta di rinnovo; puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006); Marco Ferrero [email protected] 42 Conversione e utilizazione multifunzionale del permesso di soggiorno Vicenda successiva al rilascio CONVERSIONE: lo straniero viene autorizzato a soggiornare per un motivo (e quindi una durata) diversi da quelli per i quali è stato autorizzato ad entrare: deroga al principio della corrispondenza tra visto e permesso di soggiorno. Dal p.d.v. socio-giuridico comporta un “incremento di status”. Distinzione tra conversione del p.s. e utilizzazione del p.s. per altri motivi. UTILIZZAZIONE anche per le altre attività consentite, “anche senza conversione o rettifica del documento” (art. 14, 1 co. Reg.att.), riservata ai permessi c.d. multifunzionali. Marco Ferrero [email protected] 43 Conversione nell’ambito delle quote Titolo diagramma VISTO "C"/"D" "LAVORO STAGIONALE" VISTO "C"/"D" "STUDIO" PERMESSO DI SOGGIORNO "LAVORO STAGIONALE" PERMESSO DI SOGGIORNO "STUDIO" CONVERSIONE IN CONVERSIONE IN PERMESSO DI SOGGIORNO "LAVORO SUBORDINATO" art. 24, IV comma T.U. art. 38, VII comma reg. Marco Ferrero PERMESSO DI SOGGIORNO "LAVORO SUBORDINATO" PERMESSO DI SOGGIORNO "LAVORO AUTONOMO" art. 6, I comma T.U. art. 14, V comma reg. art. 6, I comma T.U. art. 14, V comma reg. [email protected] 44 Conversione extra quote Art. 27 t.u. Ipotesi diversificate Titoli di soggiorno a validità max biennale Non convertibilità Unica ipotesi lett.f) Marco Ferrero [email protected] 45 Utilizzabilità dei permessi per motivi diversi da quello del rilascio (art. 14 reg. att.) motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative), studio; lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio; lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o studio; motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato; integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio; affidamento: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio; minore eta': per studio (Circ. Mininterno 13/11/00; non per lavoro, da Circ. Mininterno 13/11/00; motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione. Marco Ferrero [email protected] 46 Segue: Utilizzabilità dei permessi per motivi diversi da quello del rilascio (2) per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio; asilo: per lavoro subordinato o autonomo o studio; richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi 6 mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere addebitato al richiedente attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi) adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena) assistenza minore, per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007) Marco Ferrero [email protected] 47 In caso di rifiuto di rilascio o di rinnovo o revoca devono essere presi in considerazione: nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U); la sanabilita’ di eventuali irregolarita’ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.); l’esistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.); l’esistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.); per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia i vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine; per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, la durata del suo soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007); ai fini del rifiuto di rinnovo o della revoca del permesso per motivi familiari, la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi dell'Area Schengen e' valutata tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale Marco Ferrero [email protected] 48 Permesso CE per s.l.p., requisiti: titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi da studio o formazione professionale, asilo, richiesta asilo, protezione umanitaria, motivi umanitari, quelli relativi a soggiorni di breve durata 5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007); non rilevano, nel computo, i periodi trascorsi per soggiorni di breve durata rilevano invece i periodi trascorsi con permessi per studio o formazione professionale, asilo, motivi umanitari, protezione umanitaria assenze di durata inferiore a 6 mesi consecutivi e a 10 mesi complessivi, o anche piu' lunghe se causate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di salute e la necessita' di adempiere agli obblighi militari, non interrompono la durata del periodo reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il 2007, 5.062 euro), in caso di richiesta per i familiari, all'importo previsto per il ricongiungimento disponibilita', solo in caso di richiesta per i familiari, di alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalle leggi regionali per l'edilizia popolare o la cui idoneita' igienico-sanitaria sia certificata dalla ASL Marco Ferrero [email protected] 49 Norme di “sanatoria permanente” connesse all’unità familiare Art. 19, co. 2, lett. a): il minore di diciotto anni privo dell'assistenza dei genitori, anche clandestino, ha diritto a un permesso per “affidamento” o per “integrazione del minore”; Art. 19, co. 2, lett. c), T.U.: lo straniero, anche clandestino, parente entro il 2° grado di cittadino italiano (genitori, figli, fratelli), con esso convivente, ha diritto a un permesso per “famiglia”; Art. 19, co. 2, lett. d): la straniera in gravidanza e nei 6 mesi dalla nascita del figlio e, nello stesso periodo, il marito convivente (C.Cost. n. 376/2000), hanno diritto a un permesso per “salute” o “cure mediche” (alcune questure appongono la dicitura “valido per lavoro”); Art. 31, co. 3, T.U.: il Tribunale per i minorenni può autorizzare il genitore straniero, anche clandestino, a stare in Italia nel superiore interesse del minore: permesso per “integrazione minore (precedentemente “salute”); Art. 30, co. 2, lett. c): il familiare straniero di coniuge, figlio o genitore che ha i requisiti per il ricongiungimnto, con permesso temporaneo (es. turismo, affari, cure mediche), anche scaduto, purchè non sia trascorso più di 1 anno dalla scadenza: permesso per famiglia; Art. 30, co. 2, lett. d): il genitore straniero, anche clandestino, di figlio minore italiano (in virtù della cittadinanza italiana dell'altro genitore), ha diritto a un permesso pe famiglia. Marco Ferrero [email protected] 50 Norme di “sanatoria permanente” connesse alla protezione umanitaria Art. 19, co. 1, T.U.: chi, anche clandestino, se espulso potrebbe essere esposto nel proprio paese al rischio di una persecuzione, ha diritto a un permesso “umanitario” (novità: valido per lavoro – art. 14 d.P.R. 394/99 come modificato dal d.P.R. 334/04); Art. 18 T.U. e art. 27 D.P.R. 394/99: vittime di tratta (prostituzione coatta), traffico di esseri umani o sfruttamento lavorativo, se denunciano gli sfruttatori o si trovano comunque in grave pericolo, hanno diritto a permesso “umanitario”; Protezione internazionale (permesso per “rifugiato politico” ex Conv. Ginevra 1951 o per protezione sussidiaria); Art. 20 T.U. + D. lgs.85/2003 (dir. 2001/55 CE): può essere riconosciuto con apposito D.P.C.M. agli sfollati da paesi in cui si verifichino situazioni di viloenza generalizzata (es. Bosnia, Kossovo): permesso per “protezione temporanea” ; Art. 10, co. 3 Cost. (“asilo costituzionale”): può essere riconosciuto dal tribunale a chi non gode nel proprio paese di una delle libertù democratiche garantite dalla Costituzione italiana: permesso per “asilo ex art. 10 Cost”; Art. 3 CEDU: limita l'espulsione di iregolari, qualora dal rimpatrio possano subire trattamenti inumani o degradanti (Cruz Varas e altri, 20/3/1991, pet. n.15576/89, Mamatkulov e Abdurasulovic contro Turchia, 6/2/2003, pet. n. 46827/99 e 46951/99). Marco Ferrero [email protected] 51 Le fonti del diritto all’unità familiare Costituzione: art. 29-31 CEDU: art. 8 : ma ambigua tutela forte contro espulsioni, per ricongiungimento solo nei casi in cui è molto problematico ristabilire vita familiare altrove Carta di Nizza: artt. 7 e 9 Convenzione di N.Y. T.U.I.: artt. 28-33 Ma anche grazie alla Dir. 2003/86/CE: artt. Marco Ferrero 4, comma 4, ult. periodo (limiti all’ingresso del familiare ricongiunto) 5, comma 5 e 5 bis (limiti alla revoca del pds per famiglia) 13, comma 2 bis (limiti all’espulsione del familiare) 13, comma 13 (speciale autorizzazione al rientro) [email protected] 52 Il diritto inviolabile all’unità familiare (1) Corte costituzionale ha legato art. 29 Cost a disciplina dei ricongiungimenti e della coesione familiare: C. Cost. 19.1.1995, n. 28. cittadina brasiliana, cui era stato negato il visto d’ingresso in Italia per il figlio naturale minore d’età e residente in Brasile in quanto la richiedente essendo casalinga, non svolgeva attività lavorativa ex art. 4, l. n. 943/1986 C. cost., 26 giugno 1997, n. 203: una lacuna nell’art. 4 della l. n. 943/1986 in quanto non prevedeva un diritto al soggiorno nel territorio nazionale dei congiunti dello straniero minore di età, il quale fosse legalmente residente in Italia (interessante che si tratti in realtà di una coesione sur place) C. Cost., 27.7.2000, n. 376: incostituzionale art. 19 t.u. imm. nella parte in cui non estendeva il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Marco Ferrero Analoga tutela non è stata, invece, riconosciuta per il nascituro all’interno di una unione di fatto da Corte cost., ord. 11 maggio 2006, n. 192; ord. 22 dicembre 2006, n. 444 [email protected] 53 Il diritto inviolabile all’unità familiare (2) Corte cost 8 giugno 2005, n. 224 (v. anche ord. 23 dicembre 2005, n. 464 e ord. 25 ottobre 2006, n. 368): il principio contenuto nell’art. 29 della Costituzione non protegge le ipotesi di ricongiungimento di figli maggiorenni e genitori. Su cui sussiste la più ampia discrezionalità del legislatore Involuzione: distinguendo tra “famiglia nucleare”, ed altre “relazioni affettive”, la Corte riconosce al legislatore ordinario ampli margini di valutazione. Marco Ferrero [email protected] 54 Possono operare il ricongiungimento il titolare di permesso per ricerca scientifica indipendentemente dalla durata dello stesso (art.27 ter co.8) stranieri ammessi alla protezione sussidiaria (art. 22) stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato su richiesta della Commissione territoriale (art. 34) I genitori del minore già regolarmente soggiornante prima del pacchetto sicurezza 2009 l’art.29 co.3 t.u. consentiva l’ingresso del genitore naturale purché dimostrasse entro un anno dall’ingresso in Italia il possesso dei requisiti di reddito e alloggio. Oggi, è consentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore già regolarmente soggiornante con l’altro genitore, del genitore naturale che dimostri al momento della richiesta di ricongiungimento la disponibilità dei requisiti di reddito ed alloggio. Ai fini della sussistenza di questi ultimi si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell’altro genitore. Ancora, l’art.29 bis, co.3 prevede ingresso e soggiorno del genitore del minore non accompagnato cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato. Marco Ferrero [email protected] 55 Sono ricongiungibili il coniuge (non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni) problema della validità del matrimonio e sua riconoscibilità: art. 28 della l. 31 maggio 1995, n. 218 ricongiungimento e matrimonio poligamico: i figli minori di diciotto anni (anche del solo coniuge oppure nati fuori del matrimonio, purché non coniugati). non più “a carico” assimilati ex art. 29, 2° co., i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela (perciò anche in Kafala) la minore età deve sussistere al momento della presentazione della domanda ex art. 29, 2° co. figli maggiorenni a carico non in condizione di poter provvedere (per ragioni oggettive) a se stessi a causa di invalidità totale. ordine pubblico ex art. 16, l. n. 218/1995 e teoria dell’effetto attenuato ma adesso direttiva 2003/86/CE (art. 4, 4° co.). nuovo art. 29, co. 1 ter (l.94/2009) ma la direttiva 2003/86/CE non prevede il requisito di invalidità totale, di difficilissima prova. i genitori a carico solo qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza i genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli nel paese siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. obbligo di stipulare una assicurazione sanitaria o di provvedere all’iscrizione al SSN previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto ministeriale. Ma circolare del 24.2.2009 lavoro. Il d.lg. n. 160 ha escluso iscrizione al SSN – fino all’emanazione del decreto ministeriale: regime differenziato Marco Ferrero [email protected] 56 Requisiti per poter chiedere il ricongiungimento disponibilità di alloggio: D.lgs 160/2008 art.29 modificato: figlio di età infraquattordicenne al seguito: sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio (vale anche per ricongiunto, come da Circolare 20.2.2007) disponibilità di reddito minimo annuo “conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. …” = Non più parametri l.r. ERP D.lgs 160/2008 innalzata la soglia (cfr. art.29, co.3, lett.b) Cass., sez. I, 20.5.2009, n. 11803: non serve dimostrare di avere un rapporto di lavoro di durata almeno annuale. ex art. 29 bis del t.u il rifugiato è esentato da requisiti di reddito e di alloggio Pre art. 22 del d.lg. n. 251/2007 analoga condizione era riconosciuta dall’ allo straniero ammesso alla protezione sussidiaria, ma ora: parziale abrogazione (art.29, co.3 nuovo testo). Marco Ferrero [email protected] 57 Pregiudiziale penale ex d.lg. n. 5/2007, l’art. 4, 3° co., impedisce ingresso del familiare solo se sia minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi Schengen. eliminato l’effetto ostativo automatico per l’ingresso in presenza di condanne ex 380, 1 e 2 co. c.p.p. Eliminato anche per il rinnovo del permesso di soggiorno del familiare: si tenga conto della durata del soggiorno, della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese d’origine Analogo bilanciamento va fatto nel valutare la possibilità dell’espulsione del familiare, Marco Ferrero [email protected] 58 Celebrazione del matrimonio in Italia serve nulla osta al matrimonio serve documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (la L. 94/2009 ha modificato art. 116 c.c.); circ. Mininterno 7/8/2009: la condizione di regolarità del soggiorno va soddisfatta all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione i documenti che attestano la regolarità del soggiorno sono permesso di soggiorno permesso CE slp carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione timbro Schengen sul passaporto attestato di dichiarazione di presenza di cui alla L. 68/2007 copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 all’albergatore per straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: contratto di soggiorno, domanda di rilascio del permesso per lavoro subordinato (verosimilmente: copia), ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della domanda per straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare: visto di ingresso, copia non autenticata del nulla-osta al ricongiungimento; ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della domanda per straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno: ricevuta della richiesta di rinnovo (verosimilmente: ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della richiesta), permesso da rinnovare da cui si evinca che la richiesta sia stata presentata nei termini di legge La circolare trascura vari casi: Marco Ferrero detenuto, richiedente asilo trattenuto in CIE, familiare si cittadino dell'Unione in soggiorno breve, straniero trattenuto in CIE o per la cui espulsione sia stato negato il nulla-osta dall'autorita' giudiziaria [email protected] 59 Celebrazione del matrimonio (2) Ufficiale di stato civile non deve tenere conto dell'eventuale condizionamento del nulla-osta alle nozze, rilasciato da altro Stato, all'appartenenza dell'altro sposo a una determinata religione TAR Lazio: e' irragionevole ritenere che una richiesta di visto di ingresso per turismo finalizzato a contrarre matrimonio con un italiano dissimuli un tentativo di immigrazione clandestina circ. Mininterno 11/9/2007; nello stesso senso, Trib. Treviso citato in Permesso di soggiorno 6/2003 Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo per la mancata ottemperanza dell'ordine di allontanamento entro 5 gg impartito dal questore, soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore; dopo al L. 94/2009, ipotesi possibile solo a S. Marino. Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di allontamanento che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; Per trascrizione di un matrimonio contratto all’estero, l'Ufficiale di stato civile deve verificare che i due sposi siano di sesso diverso, circ. Mininterno 18/10/2007 Marco Ferrero [email protected] 60 Vicende del rapporto e invalidità del matrimonio Tra coniugi stranieri In caso di morte: art. 30, 5 co. ma anche art. 5, 9 co. t.u. e art. 14 reg. att. per extracomunitari = il decesso non comporta di per sé perdita del diritto al soggiorno = conversione pds in lavoro/studio In caso di separazione legale o divorzio: come sopra In caso di annullamento: nel silenzio della legge come sopra (interpretazione ex art. 30, co. 1 bis e per analogia con art. 12 d. lgs. 30/2007) = vale la buona fede del coniuge Nei matrimoni misti morte del cittadino UE e art. 11 e 12 d. lgs. 30/2007 = il decesso non comporta di per sé perdita del diritto al soggiorno, se già presente in Italia da almeno 1 anno e sia autosufficiente economicamente (se da meno di 1 anno stessa disciplina extracomunitari tout court, ex art. 11, 35 co. d.lgs. 30/2007) Partenza del cittadino UE: art. 11, 4 co. d. lgs. 30/2007 = restano i figli iscritti a scuola insieme al genitore affidatario divorzio (equiparato ad annullamento): se manca diritto al soggiorno permanente ex art. 14 d. lgs. 30/2007, servono vari requisiti alternativi separazione legale o di fatto: non prevista dalla normativa comunitaria = nessun effetto sul soggiorno Marco Ferrero [email protected] 61 Azioni in giudizio per l’unità familiare sul diniego di nulla osta: ricorso al tribunale, ex art.30 co.6 t.u. (procedura di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.) Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. silenzio assenso sul nulla osta: abolito dalla l.94/2009, il cui termine era già stato allungato dal d.lgs 160/2008 a 180 giorni dalla richiesta (pre pacchetto sicurezza: 90 gg.). momento di presentazione della domanda: quello della presentazione dell’istanza di nulla osta Marco Ferrero [email protected] 62 Efficacia costitutiva o accertativa della decisione Ma Cass. 27224/09 riconosce l’illegittimità del provvedimento impugnato ma respinge ugualmente il ricorso per non avere la ricorrente dato prova della inesistenza di fatti impeditivi dell’esercizio del diritto alla coesione familiare. il semplice indizio di pericolosità - la segnalazione Schengen - non integra presunzione (e quindi non è sufficiente a ribaltare l’onere della prova di cui all’art.2697 c.c.) quando non abbia carattere di univocità; la segnalazione Schengen, riguardando ordinariamente casi di semplice irregolarità amministrativa manca di tale carattere di univocità Marco Ferrero [email protected] 63 MSNA: motivi di ingresso per ricongiungimento con genitore straniero per esercitare il proprio diritto di soggiorno in quanto figlio che accompagna o raggiunge il genitore italiano o comunitario (il diritto di ingresso permane fino ai 21 anni; da D. Lgs. 30/2007) per ricongiungimento con affidatario straniero, italiano o comunitario o al seguito di genitore o affidatario straniero possibilità di ingresso al seguito di italiano o comunitario, soppressa da D. Lgs. 5/2007; il Kafil è assimilato all'affidatario ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008 e Sent. Cass, n. 19734/2008); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto, in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice) e in assenza di convivenza (Trib. Rovereto) per adozione (in caso di affidamento pre-adottivo) Marco Ferrero [email protected] 64 MSNA: motivi d ingresso (2) per richiesta di protezione internazionale per studio presso istituti e scuole secondarie o presso istituzioni accademiche, nell’ambito di programmi di scambio (solo se di eta’ > 14 anni, e col consenso di genitori o tutori) per corsi scolastici adeguati alle esigenze formative (solo se di eta’ > 15 anni, in presenza di iscrizione o preiscrizione, e previa dimostrazione di disponibilita’ di mezzi) per esercizio di attivita’ sportiva professionistica, (con richiesta della dichiarazione di assenso del CONI accompagnata da autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ex art. 6, co. 2, D. Lgs. 345/1999, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente) nell’ambito di programmi solidaristici, previa approvazione, da parte del Comitato minori stranieri, di apposita richiesta Marco Ferrero [email protected] 65 Minori irregolarmente presenti con genitori titolari di permesso di soggiorno: minore di anni 14: art. 28, d.p.r. n. 394/1999, e l'art. 31, 1º co. t.u., consentono l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario. Ultraquattordicenne: prassi differenziate alcune questure hanno comunque rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, altre verificano l'esistenza dei requisiti chiesti per il ricongiungimento, ed in mancanza di detti requisiti rilasciano un permesso di soggiorno per minore età; altre rifiutano di esaminare la domanda. Marco Ferrero [email protected] 66 Minori irregolarmente presenti (2) Tribunale di Padova, ord. 10.6.2005, (in Dir. imm. e citt., 2005, n. 4, 173 ss.): applicazione analogica dell'art. 31, 2º co.: “dovendosi intendere che il diritto del minore al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari dopo il compimento del quattordicesimo anno di età …non sia subordinato alla preventiva iscrizione nel permesso di soggiorno…. Ciò in quanto, diversamente opinando, il minore che ha fatto ingresso in Italia dopo il compimento dei 14 anni subirebbe un trattamento ingiustificatamente diverso da quello riservato al minore che fatto ingresso in Italia prima del compimento dei 14 anni, una volta divenuto ultraquattordicenne”. Marco Ferrero [email protected] 67 Risvolto penale ex art.12 t.u. Cass.pen. 4408/2008: stato di necessità riconosciuto al lavoratore straniero regolarmente soggiornante in Italia che, ottenuto il ricongiungimento familiare per la moglie ed uno dei figli, ha fatto entrare clandestinamente anche la figlia dodicenne per la quale non aveva invece ottenuto il n.o., facendole eludere i controlli alla frontiera. Marco Ferrero [email protected] 68 Limiti all‘espulsione inespellibile, salvo che per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (con provvedimento adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni), e salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimità costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio dello stato di abbandono Ord. Corte Cost. 455/2007 restituzione degli atti perchè il caso riguardava madre rumena diventata nel frattempo comunitaria Marco Ferrero [email protected] 69 Limiti al respingimento respingimento del minore non disciplinato espressamente, ma Sent. Corte europea dei diritti dell'uomo 12/10/2006: Belgio condannato per la detenzione e la deportazione di un minore non accompagnato; circ. Mininterno 9/7/2007 cita il respingimento tra i provvedimenti che potrebbero impropriamente essere adottati a carico del minorenne non riconosciuto come tale Marco Ferrero [email protected] 70 accertamento della minore età deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore; nelle more dell'accertamento devono essere applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori (circ. Mininterno 9/7/2007, coerente con punto 31 del Commento Generale n. 6 del 3/6/2005 alla Convenzione ONU 1989 e con art. 8, co. 2, DPR 448/1988) radiografia del polso; e' stato istituito un gruppo di lavoro interministeriale allo scopo di pervenire ad una procedura da applicare uniformemente sul territorio nazionale nel pieno il rispetto della salute, della dignità e dei diritti dei minori stranieri (Risposta del Sottosegretario all'interno ad interrogazione parlamentare) estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti: competente é la Sezione di Corte di Appello per i minorenni (Sent. Corte Cost. 310/2008) Marco Ferrero [email protected] 71 Condizione del minore straniero rispetto al rapporto con adulti in stato di abbandono, se è privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato); non accompagnato, se è privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori Sent. Cass. 9276/2009: la custodia e' delegabile, da parte di chi e' responsabile del minore, solo a soggetto maggiorenne e capace Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99; in caso di affidamento di fatto ad adulti diversi da p. quarto grado, il minore si considera non accompagnato; Linee guida del Comitato minori: il minore è accompagnato solo se affidato a genitori regolarmente soggiornanti o, con atto di affidamento legale ai sensi della L. 184/1983, a familiare entro il terzo grado regolarmente soggiornante Linee-guida MIUR 2006, non fanno riferimento alla regolarità del soggiorno dei genitori) Marco Ferrero [email protected] 72 Adempimenti relativi al minore in stato di abbandono e al msna Obbligo di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni relativo a minore straniero in stato di abbandono o al msna da parte di chi viene a conoscenza della sua presenza l'art. 9, co. 4 L. 184/1983 stabilisce che chiunque può legittimamente accogliere stabilmente nella propria abitazione un minore che versi in situazioni di abbandono; quando il periodo di accoglienza supera i sei mesi, la persona e' tenuta, se non e' un parente del minore entro il quarto grado, a darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono; assistenza di competenza dell’Ente locale (art. 403 c.c.) Marco Ferrero [email protected] 73 Adempimenti relativi al minore in stato di abbandono e al msna (2) Per il msna obbligo di segnalazione anche al Giudice tutelare (per l’eventuale apertura della tutela) al Comitato, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti (art. 5, co. 1, DPCM 535/99) tramite prefettura o ente locale; la segnalazione al Comitato non esime dall’obbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza) Accertamento dell’identità del minore non accompagnato da parte dell’autorita’ di Pubblica sicurezza (anche in collaborazione con la rappresentanza diplomatico-consolare del Paese d’origine del minore) Al minore non accompagnato sono comunque garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, all’assistenza sanitaria, all’avviamento scolastico e alle altre provvidenze garantite dalla legge (DPCM 535/99); attivabili convenzioni con enti idonei per l’accoglienza del minore Marco Ferrero [email protected] 74 Permesso per il minore non accompagnato permesso per minore età, a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei casi in cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000); il permesso e’ valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini finalizzate al rimpatrio assistito; anche in seguito all’adozione di un provvedimento di tutela di comunità di tipo familiare e’ rilasciato (o mantenuto) il permesso per minore età (circ. Mininterno 13/11/2000); nella prassi, il permesso per minore eta’ e’ rilasciato (o mantenuto) anche quando il minore sia sottoposto a tutela di cittadino straniero o italiano o comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento formale, non richiesto dalla legge) a parente entro il quarto grado straniero o italiano o comunitario (discutibile: potrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari, se non, addirittura, una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) Marco Ferrero [email protected] 75 Permesso per il minore non accompagnato (2) permesso per integrazione del minore, previo parere del Comitato per i minori stranieri, se si trova nelle condizioni di cui all’art. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri – in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui all’art. 32, co. 1 bis; rilevante l’inserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?) In alternativa parere positivo Ministero del Welfare Marco Ferrero [email protected] 76 Utilizzabilità dei permessi rilasciati a minori motivi familiari: lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.) affidamento: lavoro o studio (circ. Mininterno 9/4/2001) integrazione del minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio minore eta’: studio (ma non lavoro, da circ. Mininterno 13/11/2000) motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05): lavoro subordinato o studio (art. 18, co. 5 T.U.) l’impossibilita’ di utilizzare il permesso per minore età per lavoro contrasta con la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo (Sent. Tribunale di Torino); contrasta inoltre, riguardo alla possibilità di accedere all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (artt. 47 e 48 D.Lgs. n. 276/2003), con il fatto che tale contratto e' inquadrato, appunto, nell'ambito del diritto all'istruzione e formazione; contrasta infine con l'ipotesi di rilascio del permesso per integrazione del minore a requisiti gia' maturati (inclusa, possibilmente, l'esistenza di rapporto di lavoro in corso) richiesta asilo: studio (art. 45, co. 1 DPR 394/1999), lavoro (se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e la responsabilita' del ritardo non possa essere attribuita al richiedente (D. Lgs. 140/2005) Marco Ferrero [email protected] 77 Convertibilità alla maggiore età integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso): in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009) che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1-bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/2002; e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore e’ giunto in Italia da almeno tre anni e’ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio dispone di un alloggio frequenta un corso di studio o svolge attivita’ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero e’ in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato minore età: in permesso per affidamento, in caso di affidamento del minore ai sensi della L. 184/1983 (circ. Mininterno 9/4/2001, per motivi familiari in caso di affidamento a cittadino straniero; affidamento a cittadino italiano o comunitario non espressamente disciplinato, ma il rilascio di un permesso per motivi familiari e' adottabile in base ad art. 28, co. 2 T.U.) Marco Ferrero ma per il Mininterno, deve considerarsi abrogata dopo l'entrata in vigore del DPR 334/2004; [email protected] 78 Convertibilità alla maggiore età (2) motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05): in permesso per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999), in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per l’anno successivo (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999) per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis DPR 394/1999: “lavoro”, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato"), o in permesso per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi Sent. Corte Cost. 198/2003: la possibilità di conversione ai 18 anni prevista per i minori affidati deve valere anche per: i minori sottoposti a tutela N.B. la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., operata da L. 94/2009, non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilità di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore età; nella sentenza della Corte Costituzionale, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola) i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario) i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo) i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto) Nota: lo straniero iscritto al SSN che ha ottenuto la conversione del permesso per motivi familiari al compimento dei 18 anni conserva l'iscrizione senza obbligo di pagamento del contributo (F.A.Q. sul sito del Mininterno e circ. Minsalute 19/7/2007) Marco Ferrero [email protected] 79 Convertibilità alla maggiore età (3) Affidamento: in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009) e’ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio Marco Ferrero [email protected] 80 Convertibilità alla maggiore età (4) Nuovo requisito alternativo al “3+2” Il parere positivo del Comitato per i minori stranieri lo formula su istanza dell’interessato, del tutore e/o dei Servizi sociali affidatari Marco Ferrero [email protected] 81 L’Asilo dopo le direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE (cenni) protezione internazionale: lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria; rifugiato: chiunque, nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trovi fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non possa o, per tale timore, non voglia domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio, non possa o, per il timore sopra indicato, non voglia ritornarvi protezione sussidiaria: lo status che può essere riconosciuto allo straniero o apolide privo dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto al quale sussistano fondati motivi per ritenere che in caso di ritorno nel Paese d'origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che, a causa di questo rischio, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale paese paese d'origine: il paese o i paesi di cui lo straniero richiedente protezione e' cittadino o, se si tratta di apolide, il paese di precedente dimora abituale; paese di origine sicuro: un paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29 della Direttiva 2005/85/CE; gli Stati membri dell'Unione europea si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri (Protocollo 24 al Trattato sull'Unione europea) e la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi: se lo Stato membro d'origine procede all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo se e' stata avviata, nei confronti dello Stato membro d'origine, la procedura di cui all'art. 7 Trattato sull'Unione europea e finché il Consiglio o il Consiglio europeo non abbiano preso una decisione al riguardo se il Consiglio o il Consiglio europeo anno adottato una decisione in base ad art. 7 Trattato sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro d'origine se uno Stato membro lo decide unilateralmente, informandone immediatamente il Consiglio; la domanda e' esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata, senza che cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro Marco Ferrero [email protected] 82 La domanda è unica domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004 per le domande di asilo; familiari del beneficiario: i seguenti membri del nucleo familiare, costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovino nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale: fino all'entrata in vigore del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2005/85/CE; la Direttiva 2004/83/CE, (34, co. 2 D. Lgs. 251/2007) la definizione in esame si applica a condizione che lo straniero non abbia chiesto esplicitamente altro tipo di protezione, : es. richiesta di asilo ai sensi di art. 10 Cost. Coniuge: la Direttiva 2004/83/CE include anche il partner non sposato, avente con l'interessato una relazione stabile, se la legislazione o la prassi equipara le coppie non sposate a quelle sposate, i figli minori a carico, purché non coniugati, anche naturali o adottati, essendo equiparati a figli anche i minori affidati o sottoposti a tutela Competenti le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale Marco Ferrero [email protected] 83 Determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda la questura, nei casi previsti dal Reg. CE/2003/343, avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda TAR Trentino: il ricorso contro la revoca di un permesso per richiesta asilo a seguito della decisione dell'Unità Dublino in relazione al trasferimento del richiedente in altro Stato e' di competenza del giudice ordinario, non essendovi alcun margine di discrezionalita' nella decisione del questore TAR Puglia: annullato il provvedimento del Ministero dell’Interno con il quale era stato disposto il trasferimento del richiedente asilo in Grecia, dovendosi considerare la Grecia, in base alle raccomandazioni dell'ACNUR, paese non sicuro in ragione della situazione di gravi carenze nel sistema di protezione di quel paese, e non essendo qundi applicabile l'art. 3, c. 2 Reg. CE/2003/343 TAR Lazio: la situazione relativa al sistema della tutela del diritto di asilo in Grecia richiede una approfondita valutazione, da parte della Amministrazione, ai fini della eventuale applicazione del criterio derogatorio sulla competenza a pronunciarsi sulla domanda di asilo (Anche Ord. Cons. Stato 224/2009: sospeso, in base a quanto affermato dall'ACNUR, il trasferimento in Grecia di tre richiedenti afghani, decretato dal Ministero dell'Interno ai sensi Reg. CE/2003/343, ai fini della valutazione, da parte dell'amministrazione, dell'opportunita' di applicare art. 3, co. 2 dello stesso regolamento Sent. Corte Giust. C-19-08: art. 20, co. 1, lettera d, e 2 Reg. CE/2003/343 deve essere interpretato nel senso che, qualora la normativa dello Stato membro ricorrente preveda l'effetto sospensivo di un ricorso, il termine di esecuzione del trasferimento non decorre dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l'esecuzione del procedimento di trasferimento, ma dalla decisione giurisdizionale definitiva sul ricorso Marco Ferrero [email protected] 84 Asilo come diritto soggettivo dell’individuo Cass. SS.UU. 26.5.1997, n. 4674: natura di diritto soggettivo perfetto, immediatamente azionabile anche in mancanza di leggi ordinarie di attuazione del precetto costituzionale di cui all’art. 10, comma 3 Cost.: competente giudice ordinario il rilascio di tale permesso corrisponde alla tutela di un diritto fondamentale; il bilanciamento di tale tutela con altri beni costituzionalmente tutelati puo' essere effettuato solo dal legislatore, non (discrezionalmente) dall'amministrazione; all'amministrazione spetta solo l'accertamento dei presupposti Il ricorso e' ammissibile solo se presentato entro 30 gg. (15 gg., in caso di richiedente trattenuto in CIE o - da D. Lgs. 159/2008 - ospitato obbligatoriamente in un centro di accoglienza richiedenti asilo) dalla comunicazione del provvedimento; note: Opinabile la scelta del termine di decadenza (in questo senso, Trib. Catania) non sembra rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art. 23, co. 4 Direttiva 2005/85/CE, (richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi tempestivamente alle autorità) competenza del giudice ordinario anche per il ricorso contro i provvedimenti negativi in materia di permesso per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6; Sent. Cass. S.U. 19393/2009 (nello stesso senso, Sent. Cass. 11535/2009, Corte App. Catania e TAR Sicilia): Marco Ferrero [email protected] 85