La condizione giuridica dello
straniero in Italia
A cura di Marco Ferrero,
professore a contratto di diritto dell’immigrazione Università Ca’
Foscari Venezia
Marco Ferrero
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1
L’UE e il processo di integrazione
europea (diritto primario)
A

Trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE), e la Comunità
europea dell’energia atomica (Euratom), Roma 25 marzo 1950

Atto Unico europeo, Lussemburgo 17.2.1986 che modifica il Trattato e individua
l'obiettivo di un uno spazio di libera circolazione delle merci, delle persone, dei
servizi e dei capitali" (art.8 A).

Trattato di Maastricht (7.2.1992) distingue il passaggio da un’unione puramente
economica a un’integrazione anche politica, infatti la CEE diventa CE (UE).
Moneta unica, cittadinanza europea che si aggiunge alla nazionale.
Nasce la struttura a pilastri:




Le comunità europee (CE, CECA, Euratom) → metodo decisionale comunitario
Politica estera e di sicurezza comune (PESC) → metodo decisionale intergovernativo
Giustizia e affari interni (JAI)→ metodo decisionale intergovernativo
Trattato di Amsterdam (1997)atto ad allargare le competenze dell’UE. Il metodo
comunitario viene applicato ad ambiti precedentemente appartenenti al 3’pilastro
(e.g. asilo, immigrazione, attraversamento delle frontiere). Introduzione titolo IV
nel trattato CE: “Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse alla libera
circolazione delle persone”
L’UE e il processo di integrazione
europea (diritto primario)
B

Trattato di Nizza (2001) ha risolto problemi istituzionali legali all’allargamento
dell’UE.

Trattato di Lisbona (2009) ha risposto alla necessità di riformare la struttura
dell’UE senza ricorrere ad una costituzione europea. Come Amsterdam e Nizza è
un trattato di modifica di quelli istitutivi. Il trattato di Maastricht viene
ribattezzato Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE)




Fortificato la dimensione democratica dell’UE (iniziativa dei cittadini)
Aumentato gli ambiti di competenza dell’UE (includendo immigrazione, asilo, frontiere)
attraverso eliminazione dei 3 pilastri e introducendo una ripartizione delle competenze
UE. Il TFUE indica le competenze esclusive dell’UE (art.3), concorrenti (art.4) e di
sostegno (art.6).
L’UE acquista personalità giuridica internazionale e viene instituita la figura dell’Alto
Rappresentante degli affari esteri e la politica di sicurezza.
Modifica del sistema decisionale all’interno del Consiglio. (Sistema a doppia maggioranza)
Il diritto derivato unilaterale dell’UE
 Atti legislativi:

REGOLAMENTO

DIRETTIVA

DECISIONE
→ di carattere generale, obbligatorio nella sua interezza e
direttamente applicabile in ciascuno SM dell’UE
→ di carattere generale, obbligatoria nella sua interezza,
necessita il “recepimento” a livello nazionale (libertà nella
forma e nei mezzi di applicazione) entro 6-24 mesi
→ di carattere individuale, obbligatoria nella sua interezza.
(non ha carattere legislativo se adottata unilateralmente da
una istituzione UE)
 Atti non legislativi:

RACCOMANDAZIONI

PARERI
Caratteristiche del diritto europeo
 Primato:
il diritto europeo, sia primario che derivato, è superiore
al diritto nazionale. Non sarà quindi possibile applicare una norma
nazionale in caso questa violi il diritto comunitario.
 Principio dell’efficacia diretta:
permette ai singoli
individui di fare appello ad una norma europea di fronte ai tribunali
nazionali. L’efficacia è valida sia a livello orizzontale che a livello
verticale, per i regolamenti; mentre per direttive e decisioni ci sono dei
limiti.
 Sussidiarietà:L’UE legifererà soltanto negli ambiti i cui obiettivi
sono raggiungibili più adeguatamente a livello comunitario. Le decisioni
saranno quindi basate sul criterio di maggior vicinanza possibile ai
cittadini.
 Proporzionalità:L’azione dell’UE deve essere limitata sia nella
forma che nel contenuto a quanto è necessario per il raggiungimento
degli obbiettivi preposti dal trattato.
L’area di libertà, sicurezza e
giustizia

Con il Trattato di Amsterdam l’UE stabilisce che deve essere creata
un’area di “libertà, sicurezza e giustizia” dove le persone possano
liberamente circolare, ma che allo stesso ci siano appropriate misure in
materie di asilo, controllo delle frontiere esterne dell’UE, immigrazione
e lotta conto il crimine.

Considerato che tutti paesi europei hanno vissuto il fenomeno
dell’immigrazione (irregolare, regolare e forzata), l’UE ha riconosciuto il
bisogno di una politica comunitaria per affrontare più efficacemente
l’immigrazione e l’asilo.

Sulla base dell’idea di rafforzare l’area di sicurezza, libertà e giustizia si
sono prodotti 3 programmi:



Tampere Programme (1999-2004)
Hague Programme (2005- 2010)
Stockholm Programme (2010- )
Normativa comunitaria
sull’immigrazione












Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, 19 giugno 1990 (L.
388/1990)
Regolamento CE n. 539/2001 elenco dei paesi terzi esenti da visto (modificato
con Regolamento CE n. 453/2003 e n. 1932/2006
Direttiva 2000/43/CE (“razza”)
Direttiva 2003/86/CE (ricongiungimento familiare)
Direttiva 2003/109/CE (lungo-soggiornanti)
Direttiva 2004/38/CE (libera circolazione comunitari e loro familiari)
Direttiva 2004/114 (studenti/tirocinanti da stati 3°)
Direttiva 2005/71 (ricercatori)
Regolamento CE n. 2007/2004 (Agenzia Frontex)
Regolamento CE n. 562/2006 (Codice frontiere Schengen, in vigore dal
13.10.2006), modificato con Regolamento CE n. 296/2008 e Regolamento UE n.
265/2010 del 25.3.2010
Regolamento CE n. 1987/2006 e n. 1988/2006 (SIS II)
Direttiva 2008/115/EC (ritorno immigrati irregolari provenienti da stati3°)
Marco Ferrero
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7
Lo spazio e la cooperazione Schengen

Accordi di Schengen del 14.6.1985 (Francia, Germania, Belgio,
Lussemburgo e Paesi Bassi)


Convenzione, Schengen del 19 giugno 1990 ed entrata in
vigore nel 1995





Cooperazione intergovernativa
Abolizione dei controlli interni tra gli Stati firmatari
Creazione di una frontiera esterna con procedure di controllo uniformi
Adozione di norme comuni in materia di visti, diritto d’asilo
Adozione di “misure compensative” di cooperazione di polizia (SIS)
In virtù della firma del trattato di Amsterdam, tale
cooperazione intergovernativa è stata integrata nell’Unione
europea (UE) il 1° maggio 1999.
Marco Ferrero
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8
Progressiva estensione dello Spazio
Schengen (28 paesi UE e 3 paesi terzi)

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
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
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



Italia: 27 novembre 1990
Spagna e Portogallo: 25 giugno 1991
Grecia: 6 novembre 1992
Austria: 28 aprile 1995
Danimarca, Finlandia e Svezia: 19 dicembre 1996
Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta,
Polonia, Slovenia e Slovacchia: 21 dicembre 2007
Bulgaria, Cipro e Romania (firmatari): resta il controllo di frontiera
Danimarca (firmataria) può scegliere se applicare o meno ogni nuova
misura basata sul titolo IV del trattato CE
Regno Unito e Irlanda, hanno chiesto e ottenuto di partecipare
parzialmente alla cooperazione Schengen (clausola di opt-out): coop.
giudiziaria e di polizia, lotta al narcotraffico e SIS (decisioni
Consiglio 2000/365/CE e 2002/192/CE)
Paesi terzi: Norvegia e Islanda (asociate dal 19.12.1996), Svizzera
(associata dal 12.12.2008), Lichtenstain (associato dal 20.2.2008)
S. Marino, Vaticano, Andorra, Principato di Monaco aderiscono di fatto
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11
Il sistema d’informazione di Schengen
della seconda generazione (SIS II)


il SIS è operativo dal 1995
Regolamento (CE) n. 2424/2001 e decisione 2001/886/GAI del
6.12.2001 che delegano la Commissione a sviluppare SIS II
basato su nuove tecnologie (attualmente in fase di test)


Intanto il Consiglio Giustizia e affari interni del dicembre 2006
ha approvato il progetto SISone4all (per collegare 9 paesi
UE-2004 al SIS1+),



La Commissione ha presentato il 31 maggio 2005 tre proposte:
Regolamenti CE n. 1987/2006, n.1986/2006 (adottati il
20.12.2006) e decisione 2007/533/GAI (adottato il 12.6.2007).
fine del 2007: soppressione dei controlli alle frontiere interne per
quanto riguarda le frontiere terrestri e marittime,
marzo 2008: soppressione controlli alle frontiere aeree
Commissione ha presentato delle proposte per la migrazione
al SIS II (adottate dal Consiglio il 24 ottobre 2008)
Marco Ferrero
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12
Nuove norme comunitarie sui visti
 Regolamento (CE) n. 856/2008 del Consiglio del 24
luglio 2008

modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un
modello uniforme per i visti (limitatamente alla
numerazione dei visti)
 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008

sullo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni
di breve durata
 Codice Comunitario dei Visti
(http://europa.eu/scadplus/leg/it/s17000.htm)
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13
Sistema Visti Schengen
ASSENZA
LIBERTA'
DI CIRCOLAZIONE
ASSENZA
LIBERTA'
DI SOGGIORNO
NECESSITA' DI UNA
MOTIVAZIONE (SCOPO)
PER LA RIMOZIONE
DELL'OSTACOLO
DIMENSIONE
TEMPORALE
AUTORIZZAZIONE
ALL'INGRESSO
(VISTO)
VISTI TIPO "D"
(> 90 GG)
visti nazionali
VISTI TIPO "C"
(MAX. 90 GG)
visti comunitari
rinvio alla categoria
del "TIPO"
AUTORIZZAZIONE
AL SOGGIORNO
(PERMESSO
DI SOGGIORNO)
TIPO DI P. di S.
RINNOVABILE
Permessi
che consentono
un numero indeterminato di rinnovi
carta di soggiorno
(rinvio)
TIPO DI P. di S.
0<DURATA<90 GG
NON
RINNOVABILE
Permessi che
non consentono
un numero indeterminato di rinnovi
ammessa la proroga per gravi motivi:
valutazione discrezionale del Questore
lav. sub.
settore spettacolo
art. 40, comma 18
D.P.R. 394/99
lav. sub.
attesa occupazione
art. 22, comma 9
D.L.vo 286/98
studio
Marco Ferrero
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14
Visto Schengen
Marco Ferrero
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La normativa nazionale e il T.U.
sull’immigrazione D . Lgs 286/98














Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini);
Legge 14 Febbraio 2003, n. 34;
Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE;
Legge 12 Novembre 2004, n. 271;
Legge 31 luglio 2005, n. 155 (contrasto del terrorismo internazionale);
Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE (lungoresidenti);
Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n.
5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE (ricongiungimento);
Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30,
Attuazione della direttiva 2004/38/CE (comunitari);
Decreto legislativo 10 Agosto 2007, n. 154, Attuazione della direttiva 2004/114/CE, (studio e
tirocinio);
Decreto legislativo 9 Gennaio 2008, n. 17, Attuazione della direttiva 2005/71/CE (ricerca
scientifica);
Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
Maggio 2008, n. 92, (sicurezza pubblica);
Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
Giugno 2008, n. 112, (“mille proroghe”);
Decreti legislativi 3 Ottobre 2008, n. 159 (asilo) e n. 160, (ricongiungimento);
Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
Marco Ferrero
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Esonero dall’obbligo di visto

per soggiorni di durata < 90 gg., per cittadini di taluni Paesi:


Se titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o
di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo
Stato membro di provenienza


Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del sud, Costa
Rica, Croazia, Darussalam, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele,
Malesia, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, San Marino,
Stato del Vaticano, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela, Hong Kong, Macao
che dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualità di familiari dello
straniero titolare del permesso CE slp (da D. Lgs. 3/2007)
Se straniero titolare di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da
altro Stato membro


se si trasferisca in Italia per proseguire gli studi iniziati nell'altro Stato membro o per
integrarli con un programma di studio ad essi connesso (D. Lgs. 154/2007)
Esclusi Regno Unito, Irlanda e Danimarca, che non partecipano all'adozione della
Direttiva 2004/114/CE), in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di
insegnamento superiore,

in caso di presentazione di domanda di protezione internazionale o
di applicazione del regime di protezione temporanea
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17
Dal 19.12.2009 Bruxelles abolisce i
visti per tre paesi balcanici
 I cittadini di Serbia, Montenegro e
Macedonia non hanno più bisogno di
un visto turistico per entrare negli
Stati dello spazio di Schengen.
 Oggi anche l’Albania
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18
Libera circolazione in Area Schengen
 per soggiorni di durata complessiva non superiore a tre
mesi in un periodo di sei mesi a partire dal primo
ingresso
 solo per gli stranieri non soggetti all'obbligo di visto che
soddisfino i requisiti per l'ingresso (art. 20, Conv. Appl.
Accordo Schengen);
 per "primo ingresso" si intende ogni primo ingresso
successivo alla conclusione di un periodo di sei mesi
calcolato a decorrere dalla data del precedente (Sent.
Corte Giust. C-241-05),
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19
28.5.2007: aboliti i permessi di
soggiorno brevi (max. 90 gg.)
 l’ingresso con visto “VSU” non prevede la
richiesta di permesso di soggiorno presso gli
Uffici Postali:
 per motivo di visita, affari, turismo, studio,
 qualora la durata del soggiorno stesso non sia
superiore a 90 giorni,
 onere, entro 8 giorni dall’ingresso, di presentare
la dichiarazione di presenza all’autorità di
frontiera o al questore.
 Per i cittadini UE e per i loro familiari stranieri
per soggiorni di durata inferiore a 90 giorni,
non è richiesta alcuna formalità
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20
Comunitari:
Libera circolazione delle persone
 rappresenta una delle finalità principali del
TCE (art. 3).
 I beneficiari della libera circolazione delle
persone sono:
 i lavoratori subordinati come previsto agli
artt. da 39 a 42 TCE.
 I lavoratori autonomi per i quali la libera
circolazione si articola nel diritto di
stabilimento (artt. 43-48 TCE) e la libera
prestazione dei servizi (artt. 49-55 TCE)
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21
Comunitari (2):
Libera circolazione dei lavoratori
 L’art. 39 TCE delinea il contenuto essenziale
di tale libertà:
 Viene assicurato ai lavoratori il diritto di svolgere
una attività di lavoro subordinato in uno
qualsiasi degli Stati membri
 Viene previsto il principio del trattamento
nazionale che implica “l’abolizione di qualsiasi
discriminazione fondata sulla nazionalità, tra
lavoratori degli Stati membri, per quanto
riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre
condizioni di lavoro” (art. 39, comma 2 TCE).
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22
Comunitari (3): diritto di stabilimento e
prestazione dei servizi
 Per diritto di stabilimento si intende il caso
del soggetto che intende esercitare
stabilmente una attività autonoma in uno
Stato membro nel quale egli non era
stabilito precedentemente.
 Per libera prestazione dei servizi si intende
la possibilità che un soggetto presti
temporaneamente la propria attività in
uno Stato membro diverso da quello di
stabilimento.
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23
Comunitari (4):
La cittadinanza europea
 venuta meno la connotazione economica
 Progressiva estensione



pensionati (direttiva 90/365)
studenti (direttiva 93/96)
altre categorie che non beneficiano ad altro titolo della libertà
di circolazione (direttiva 90/364)
 Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992: istituita la
Cittadinanza dell’Unione (art. 17 TCE)


si aggiunge alla cittadinanza di uno Stato membro.
art. 18 TCE: “ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri…”
Marco Ferrero
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24
Ingresso dei cittadini
comunitari





Riferimenti normativi

D. Lgs. 30/2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE, e abroga il DPR 54/2002,

D. Lgs. 52/2002

Art. 30, co. 4 D. Lgs. 286/1998 (carta di soggiorno al familiare straniero ricongiunto a
comunitario)
Le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 (noncheé quelle del Testo Unico sull'immigrazione in
materia di familiari stranieri) si applicano, se più favorevoli, anche ai familiari stranieri di
cittadini italiani
Le norme di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunita' europea e
dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai
cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso
comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (art. 14 bis, co. 1 L. 11/2005);
nei confronti dei cittadini italiani non si applicano norme o prassi che producano effetti
discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o
stabiliti nel territorio nazionale (art. 14 bis, co. 2 L. 11/2005)
Le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e
Liechtstein (Spazio Economico Europeo), Svizzera e Repubblica di San Marino (circ.
Mininterno 18/7/2007)
Le disposizioni che limitano l'immigrazione e le formalità di registrazione degli stranieri non si
applicano ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea, qualunque sia la loro
nazionalità, ne' ai loro coniugi, ne' ai familiari a loro carico (art. 11 Protocollo 7 al Trattato
sull'Unione europea)
Marco Ferrero
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25
Le fonti nazionali

Costituzione (art. 10, 3, 29, ecc.)




Regolamenti e direttive comunitarie (CE/43/2000, ecc.)
Diritto internazionale consuetudinario (Conv. Europea diritti
Umani, 1950; Conv. ONU (OIL) n. 143/1975;Conv. New York,
sui diritti del fanciullo, 1989);
Atti legislativi primari (l.39/90, l.40/98, l.189/02, l.271/04,
ecc.)
Atti di normazione secondaria


Leggi regionali (l.r.Veneto n. 9/90)
Decreti legislativi (d.lgs. 286/98, 215/03, 3/07, 5/07, 30/07,
ecc.)

Regolamenti (dpR 394/99, 303/04, 334/04, ecc.)

Circolari amministrative…
Marco Ferrero
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26
Riparto delle competenze legislative




Art. 117 Cost. “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie: … b) immigrazione”.
Sono materie di legislazione concorrente (potestà legislativa
alle Regioni ma determinazione dei principi fondamentali
riservata allo Stato, potestà regolamentare alle Regioni), quelle
relative a:
 Tutela e sicurezza del lavoro;
 Istruzione;
 Tutela della salute;
Potestà legislativa esclusiva alle Regioni “ogni altra materia
non riservata alla legislazione dello Stato”:
 Formazione professionale
Parte della Dottrina: nelle materie di competenza legislativa
delle Regioni le norme del T.U. ’98 (art. 1, 4 co.) non più
principi fondamentali ai sensi dell’art 117 Cost., ma “livelli
minimi essenziali”.
Marco Ferrero
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27
Allo Stato spetta stabilire la disciplina
dell’ingresso e soggiorno degli stranieri
 Costituzione, art. 10, comma 2: riserva di
legge “rinforzata”, (1948);
 Norme e trattati internazionali:




Conv. Europea diritti Umani, 1950;
Conv. ONU (OIL) n. 143/1975;
Conv. New York, sui diritti del fanciullo, 1989;
Etc.
 T.U. Immigrazione (D. Lgs. 286/1998):
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
Marco Ferrero
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28
Alle Regioni ed Enti Locali va la
competenza in materia di Servizi Sociali
 Anche nelle materie di competenza legislativa
(esclusiva o concorrente) delle Regioni, restando di
competenza dello Stato le funzioni in materia di
Servizi Sociali (L. 59/97), per:
 Profughi per cui vanno predisposti interventi di
assistenza e stranieri espellendi (d. lgs. 112/98);
 Richiedenti asilo ai sensi della Conv. di Ginevra del
1951 (e ex Cost. 10, 3 co.)
Marco Ferrero
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29
I principi
 Un difficile contemperamento tra esigenze
fondanti:
 tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale
 tutela dei diritti umani: paradigma democratico
 Gli elementi costitutivi dello Stato: territorio,
ordinamento e popolo
 Limiti all’ingresso e al soggiorno
 I diritti umani come contenuto
dell’ordinamento democratico
 Uguale trattamento?
Marco Ferrero
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30
La “nuda titolarità” dei diritti
fondamentali in capo allo straniero

Corte Cost. n. 120/67: l'art. 3 della Costituzione, che
riferisce il principio di eguaglianza ai soli cittadini, va
interpretato in connessione con l'art. 2 e con l'art. 10,
secondo comma, Cost.,

ciò non impedisce al legislatore di valutare se, nel caso
concreto, sussistano delle differenze di fatto che legittimano
l'adozione di una disciplina differenziata

Corte Cost. n. 104/69, la Corte distingue tra eguale
titolarità dei diritti fondamentali, comunque garantita allo
straniero in forza dei citati artt. 2 e 10, comma 2 Cost., e
diverso godimento, giustificato da obiettive disparità di fatto

Corte Cost., sent. 62/94 la differenza di trattamento si
fonda sulla "mancanza nello straniero di un legame
ontologico con la comunità nazionale, e quindi di un nesso
giuridico costitutivo con lo stato italiano
Marco Ferrero
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31
La riserva di legge nella Costituzione
 È nell’art. 10, tra i principi fondamentali
 Non modificabile
 2° comma: “La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge…”
 “…in conformità delle norme e dei trattati
internazionali”
 riserva di legge rinforzata
Marco Ferrero
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32
Evoluzione storica delle politiche
migratorie
1986 – l. n. 943 + 1^ sanatoria
1990 – l. n. 39 “Martelli” + 2^ sanatoria
1995 – d.l. “Dini” + 3^ sanatoria
1998 – l. n. 40 “Turco-Napolitano” + 4^ sanatoria
 il modello dell’integrazione subalterna
 D.lgs. 286/98 Testo Unico 2002 – l. n. 189
“Bossi-Fini” + 5 ^ sanatoria
 e modello “datoriale”
 2008-2009 – “Pacchetto Sicurezza” + 6 ^ sanatoria
 il modello della criminalizzazione della non
documented migration




Marco Ferrero
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33
Le principali modifiche al T.U.
sull’immigrazione D . Lgs 286/98














Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini);
Legge 14 Febbraio 2003, n. 34;
Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE;
Legge 12 Novembre 2004, n. 271;
Legge 31 luglio 2005, n. 155 (contrasto del terrorismo internazionale);
Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE (lungoresidenti);
Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n.
5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE (ricongiungimento);
Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30,
Attuazione della direttiva 2004/38/CE (comunitari);
Decreto legislativo 10 Agosto 2007, n. 154, Attuazione della direttiva 2004/114/CE, (studio e
tirocinio);
Decreto legislativo 9 Gennaio 2008, n. 17, Attuazione della direttiva 2005/71/CE (ricerca
scientifica);
Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
Maggio 2008, n. 92, (sicurezza pubblica);
Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
Giugno 2008, n. 112, (“mille proroghe”);
Decreti legislativi 3 Ottobre 2008, n. 159 (asilo) e n. 160, (ricongiungimento);
Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
Marco Ferrero
[email protected]
34
Ambito di applicabilità del T.U.
sull’immigrazione (d.lgs 286/98)
 si applica: agli “stranieri”:
 cittadini extra-comunitari;
 apolidi;
 non si applica: ai cittadini di Stati membri della UE
(cittadini europei):
 comunitari;
 neo-comunitari: cittadini dei 10 Paesi entrati nella UE
il 1.5.04 - Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Rep. Ceca,
Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Cipro, Malta -, e
dal 1.1.07 di Romania e Bulgaria).
 Le norme del T.U. si applicano ai cittadini comunitari
qualora siano più favorevoli.
Marco Ferrero
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35
L’ingresso legale dello straniero
(art. 4 t.u.)

Requisiti

Visto d’ingresso

Passaporto (o equipollente)

Attraversamento di un valico di frontiera autorizzato

Documentazione atta a provare scopo (“motivo”) e condizioni del soggiorno
Motivi ostativi

Assenza di mezzi di sussistenza

Pericolosità per ordine pubblico e sicurezza nazionale

Espulsione o segnalazione Schengen

Condanna per reati di cui all’art. 380, co. 1 e 2 c.p.

Serve visto di ingresso rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare
italiana


in caso di ingresso (da qualunque paese) per soggiorni di durata superiore a 90 gg.
Per soggiorni di durata inferiore a 90 gg. validi anche visti o titoli di soggiorno
rilasciati da Paesi Schengen
N.B. Lo straniero privo di visto richiesto é respinto (salvo il caso di domanda di protezione
internazionale o di regime di protezione temporanea)
Marco Ferrero
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36
Condanne ostative

380 comma 1 e 2 anche sentenza non definitiva: già
orientamento prevalente della giurisprudenza – (TAR EMILIA
ROMAGNA 944/2003: TAR PIEMONTE 3977/2005; CONS. STATO (6^)
359/2007)


l’illegittimità del diniego fondato sulla mera denuncia penale oppure su un
mero provvedimento restrittivo della libertà personale non seguito da
condanna (C. STATO (6^) 3414/2006)
l’art. 1 comma 22, lett. a) n. 2 della legge n. 94 del 2009: nuova
causa ostativa:



uno dei reati previsti in materia di violazione del diritto d’autore nel titolo
III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
ovvero per i reati in materia di proprietà industriale dagli artt. 473 e 474
cod. pen. “con sentenza irrevocabile” (ordinanze di rimessione alla C.
Cost. – Tr. Viterbo 113/2005)
al Tr Viterbo risponde la C. Cost. ord. 378/2008 (in d.i.c. 1/2009): con
d.lgs. 5/2007 è cambiato il quadro normativo, non c’è più automatismo
espulsivo: di fronte alle esigenze di tutela dell’unità familiare viene meno la
natura vincolata dell’espulsione (anche Tr. Torino decr. 9.10.2008 e GdP
Torino decr. 18.12.2008 (d.i.c. 1/2009);
Marco Ferrero
[email protected]
37
Problema dell’automaticità dell’effetto
ostativo della condanna





dapprima la giurisprudenza ha affermato l’obbligo della P.A. di esaminare
l’attuale e complessiva situazione di vita (per tutti C. Stato 6^ 4375/2005)
successivamente: automaticità effetto ostativo della condanna (per tutti tre
le più recenti TAR Veneto (3^) 1300/2008 e C. Stato 415/2008)
questa giurisprudenza ormai prevalente ha sollevato la questione di
legittimità cost. per contrasto con gli artt. 3 e 13 e 2, 4, 16 e 29 Cost. (per
primo Tar Brescia ord. 25.8.2003) – assimilando questa ipotesi a quelle
analoghe nei loro effetti concreti dell’espulsione come misura di sicurezza
che invece si fonda sull’accertamento della pericolosità in concreto.
C.Cost. ord di rimessione 9/2005 (in d.i.c. 1/2005): irrilevanza rispetto alla
disciplina del soggiorno, piuttosto rileva l’automatismo dell’espulsione
connessa alla decisione sul permesso, che rientra nella giurisdizione del
giudice ordinario
Successivamente C.Cost. 143/2007 nuova ord. di rimessione: alla luce del
d.lgs. 5/2007 che modifica art. 5, comma 5 ult. periodo e art. 13, comma
2bis – obbligo per la p.a. di valutare “durata del soggiorno, natura d
effettività dei vincoli familiari, esistenza o meno di legami sociali col paese
d’origine” = no automaticità ostativa della condanna (si allinea il Cons.
Stato 6^ 415/2008)
Marco Ferrero
[email protected]
38
Principio di stretta corrispondenza tra
visto d’ingresso e permesso di soggiorno
NESSO IN SCI ND IBI LE
in fase di rilascio per messo,
success ivamente ¸ poss ibile
la conversione ( rinvio)
TIP O DI
VI STO
TIP O DI
P ERMESSO
TIP O
MO TI VO
(SCOP O )
DU RATA
Marco Ferrero
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39
Rilascio del permesso di sogiorno


art. 5, co. 2 ter La richiesta di rilascio (e di rinnovo)
del permesso di soggiorno (con esclusione di permessi per
asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi
umanitari) e' sottoposta al versamento di un contributo di
importo fissato, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, tra un minimo di 80 euro e un massimo di
200 euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009);
il gettito e' destinato, per meta', al Fondo rimpatri e, per
l'altra meta', al finanziamento delle attivita' istruttorie del
Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei
permessi di soggiorno
Non e' richiesto il versamento del contributo per il
rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per
asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria,
per motivi umanitari.
Marco Ferrero
[email protected]
40
Rinnovo del permesso



Art. 5, co. 4: Il rinnovo del permesso di soggiorno è
richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui
dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza
ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo
unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo
unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di
soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella
stabilita con rilascio iniziale.
RESTA TERMINE ORDINATORIO: il termine perentorio è
il solito: 60 giorni dopo la scadenza
N.B. da intendersi in termini estensivi, come è noto, alla
luce di Cons. Stato 6^ 2594/07: se la domanda è
presentata oltre il termine essa va istruita non potendosi
dare luogo all’espulsione = (verifica di seri motivi o forza
maggiore + com. art. 10bis l. 241/90)
Marco Ferrero
[email protected]
41
Ricevuta della richiesta di rinnovo
Lo straniero mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano
solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso
(Direttiva Mininterno 5/8/2006), se:
 ha chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla
scadenza,
 è in possesso di ricevuta dell'istanza completa della
documentazione prescritta
 e dell'originale del permesso in scadenza.

In particolare,




puo' essergli rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (circ.
Mininterno 17/10/2006;
gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di
reingresso, solo da frontiera esterna, purche' esibisca il permesso
scaduto e la ricevuta di richiesta di rinnovo;
puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati
e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di
circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006);
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006);
Marco Ferrero
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42
Conversione e utilizazione
multifunzionale del permesso di
soggiorno
 Vicenda successiva al rilascio
 CONVERSIONE: lo straniero viene autorizzato a
soggiornare per un motivo (e quindi una durata)
diversi da quelli per i quali è stato autorizzato ad
entrare: deroga al principio della corrispondenza tra
visto e permesso di soggiorno.
 Dal p.d.v. socio-giuridico comporta un “incremento di
status”.
 Distinzione tra conversione del p.s. e utilizzazione del
p.s. per altri motivi.
UTILIZZAZIONE anche per le altre attività
consentite, “anche senza conversione o rettifica del
documento” (art. 14, 1 co. Reg.att.), riservata ai
permessi c.d. multifunzionali.
Marco Ferrero
[email protected]
43
Conversione nell’ambito delle quote
Titolo diagramma
VISTO "C"/"D"
"LAVORO STAGIONALE"
VISTO "C"/"D"
"STUDIO"
PERMESSO DI SOGGIORNO
"LAVORO STAGIONALE"
PERMESSO DI SOGGIORNO
"STUDIO"
CONVERSIONE IN
CONVERSIONE IN
PERMESSO DI SOGGIORNO
"LAVORO SUBORDINATO"
art. 24, IV comma T.U.
art. 38, VII comma reg.
Marco Ferrero
PERMESSO DI SOGGIORNO
"LAVORO SUBORDINATO"
PERMESSO DI SOGGIORNO
"LAVORO AUTONOMO"
art. 6, I comma T.U.
art. 14, V comma reg.
art. 6, I comma T.U.
art. 14, V comma reg.
[email protected]
44
Conversione extra quote
 Art. 27 t.u.
 Ipotesi diversificate
 Titoli di soggiorno a validità max
biennale
 Non convertibilità
 Unica ipotesi lett.f)
Marco Ferrero
[email protected]
45
Utilizzabilità dei permessi per motivi
diversi da quello del rilascio (art. 14 reg. att.)








motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo
(anche come socio lavoratore di cooperative), studio;
lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio;
lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio
lavoratore di cooperative) o studio;
motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato;
integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro
subordinato o studio;
affidamento: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o
studio;
minore eta': per studio (Circ. Mininterno 13/11/00; non per
lavoro, da Circ. Mininterno 13/11/00;
motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un
massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per
formazione professionale, consentiti anche rapporti di tirocinio
funzionali al completamento del percorso di formazione.
Marco Ferrero
[email protected]
46
Segue: Utilizzabilità dei permessi per
motivi diversi da quello del rilascio (2)
 per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L.
155/05): per lavoro subordinato o studio;
 asilo: per lavoro subordinato o autonomo o studio;
 richiesta di asilo: per lavoro subordinato o
autonomo, se, trascorsi 6 mesi dalla presentazione
della domanda, la decisione non e' stata adottata e il
ritardo non possa essere addebitato al richiedente
 attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro
subordinato e autonomo (nella prassi)
 adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella
prassi - da nota della DPL Modena)
 assistenza minore, per lavoro subordinato o
autonomo (da D. Lgs. 5/2007)
Marco Ferrero
[email protected]
47
In caso di rifiuto di rilascio o di rinnovo
o revoca devono essere presi in
considerazione:







nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del
permesso (art. 5, co. 5 T.U);
la sanabilita’ di eventuali irregolarita’ amministrative (art. 5, co. 5
T.U.);
l’esistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o
internazionali (art. 5, co. 6 T.U.);
l’esistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9
T.U.);
per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento
o si sia ricongiunto con familiare in Italia i vincoli familiari,
l'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine;
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, la durata del
suo soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007);
ai fini del rifiuto di rinnovo o della revoca del permesso per
motivi familiari, la pericolosita' dello straniero per l'ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi dell'Area
Schengen e' valutata tenendo conto anche di eventuali condanne
per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ovvero
per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale
Marco Ferrero
[email protected]
48
Permesso CE per s.l.p., requisiti:

titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi da studio o
formazione professionale, asilo, richiesta asilo, protezione umanitaria, motivi
umanitari, quelli relativi a soggiorni di breve durata

5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007);

non rilevano, nel computo, i periodi trascorsi per soggiorni di breve durata

rilevano invece i periodi trascorsi con permessi per studio o formazione
professionale, asilo, motivi umanitari, protezione umanitaria

assenze di durata inferiore a 6 mesi consecutivi e a 10 mesi
complessivi, o anche piu' lunghe se causate da gravi e comprovati motivi,
inclusi motivi di salute e la necessita' di adempiere agli obblighi militari, non
interrompono la durata del periodo

reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il 2007, 5.062 euro),

in caso di richiesta per i familiari, all'importo previsto per il
ricongiungimento

disponibilita', solo in caso di richiesta per i familiari, di alloggio idoneo che
rientri nei parametri minimi previsti dalle leggi regionali per l'edilizia popolare o
la cui idoneita' igienico-sanitaria sia certificata dalla ASL
Marco Ferrero
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49
Norme di “sanatoria permanente”
connesse all’unità familiare
 Art. 19, co. 2, lett. a): il minore di diciotto anni privo dell'assistenza dei genitori, anche
clandestino, ha diritto a un permesso per “affidamento” o per “integrazione del minore”;
 Art. 19, co. 2, lett. c), T.U.: lo straniero, anche clandestino, parente entro il 2° grado di
cittadino italiano (genitori, figli, fratelli), con esso convivente, ha diritto a un permesso
per “famiglia”;
 Art. 19, co. 2, lett. d): la straniera in gravidanza e nei 6 mesi dalla nascita del figlio e,
nello stesso periodo, il marito convivente (C.Cost. n. 376/2000), hanno diritto a un
permesso per “salute” o “cure mediche” (alcune questure appongono la dicitura “valido
per lavoro”);
 Art. 31, co. 3, T.U.: il Tribunale per i minorenni può autorizzare il genitore straniero,
anche clandestino, a stare in Italia nel superiore interesse del minore: permesso per
“integrazione minore (precedentemente “salute”);
 Art. 30, co. 2, lett. c): il familiare straniero di coniuge, figlio o genitore che ha i requisiti
per il ricongiungimnto, con permesso temporaneo (es. turismo, affari, cure mediche),
anche scaduto, purchè non sia trascorso più di 1 anno dalla scadenza: permesso per
famiglia;
 Art. 30, co. 2, lett. d): il genitore straniero, anche clandestino, di figlio minore italiano
(in virtù della cittadinanza italiana dell'altro genitore), ha diritto a un permesso pe famiglia.
Marco Ferrero
[email protected]
50
Norme di “sanatoria permanente”
connesse alla protezione umanitaria
 Art. 19, co. 1, T.U.: chi, anche clandestino, se espulso potrebbe essere esposto nel
proprio paese al rischio di una persecuzione, ha diritto a un permesso “umanitario”
(novità: valido per lavoro – art. 14 d.P.R. 394/99 come modificato dal d.P.R. 334/04);
 Art. 18 T.U. e art. 27 D.P.R. 394/99: vittime di tratta (prostituzione coatta), traffico di
esseri umani o sfruttamento lavorativo, se denunciano gli sfruttatori o si trovano
comunque in grave pericolo, hanno diritto a permesso “umanitario”;
 Protezione internazionale (permesso per “rifugiato politico” ex Conv. Ginevra 1951 o per
protezione sussidiaria);
 Art. 20 T.U. + D. lgs.85/2003 (dir. 2001/55 CE): può essere riconosciuto con apposito
D.P.C.M. agli sfollati da paesi in cui si verifichino situazioni di viloenza generalizzata (es.
Bosnia, Kossovo): permesso per “protezione temporanea” ;
 Art. 10, co. 3 Cost. (“asilo costituzionale”): può essere riconosciuto dal tribunale a chi
non gode nel proprio paese di una delle libertù democratiche garantite dalla Costituzione
italiana: permesso per “asilo ex art. 10 Cost”;
 Art. 3 CEDU: limita l'espulsione di iregolari, qualora dal rimpatrio possano subire
trattamenti inumani o degradanti (Cruz Varas e altri, 20/3/1991, pet. n.15576/89,
Mamatkulov e Abdurasulovic contro Turchia, 6/2/2003, pet. n. 46827/99 e 46951/99).
Marco Ferrero
[email protected]
51
Le fonti del diritto all’unità familiare





Costituzione: art. 29-31
CEDU: art. 8 : ma ambigua
 tutela forte contro espulsioni,
 per ricongiungimento solo nei casi in cui è molto
problematico ristabilire vita familiare altrove
Carta di Nizza: artt. 7 e 9
Convenzione di N.Y.
T.U.I.: artt. 28-33
 Ma anche grazie alla Dir. 2003/86/CE: artt.




Marco Ferrero
4, comma 4, ult. periodo (limiti all’ingresso del familiare
ricongiunto)
5, comma 5 e 5 bis (limiti alla revoca del pds per famiglia)
13, comma 2 bis (limiti all’espulsione del familiare)
13, comma 13 (speciale autorizzazione al rientro)
[email protected]
52
Il diritto inviolabile all’unità
familiare (1)
 Corte costituzionale ha legato art. 29 Cost a disciplina
dei ricongiungimenti e della coesione familiare:



C. Cost. 19.1.1995, n. 28. cittadina brasiliana, cui era stato
negato il visto d’ingresso in Italia per il figlio naturale minore d’età
e residente in Brasile in quanto la richiedente essendo casalinga,
non svolgeva attività lavorativa ex art. 4, l. n. 943/1986
C. cost., 26 giugno 1997, n. 203: una lacuna nell’art. 4 della l. n.
943/1986 in quanto non prevedeva un diritto al soggiorno nel
territorio nazionale dei congiunti dello straniero minore di età, il
quale fosse legalmente residente in Italia (interessante che si tratti
in realtà di una coesione sur place)
C. Cost., 27.7.2000, n. 376: incostituzionale art. 19 t.u. imm.
nella parte in cui non estendeva il divieto di espulsione al marito
convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio.

Marco Ferrero
Analoga tutela non è stata, invece, riconosciuta per il nascituro
all’interno di una unione di fatto da Corte cost., ord. 11 maggio 2006,
n. 192; ord. 22 dicembre 2006, n. 444
[email protected]
53
Il diritto inviolabile all’unità familiare
(2)
 Corte cost 8 giugno 2005, n. 224 (v. anche ord.
23 dicembre 2005, n. 464 e ord. 25 ottobre
2006, n. 368): il principio contenuto nell’art. 29
della Costituzione non protegge le ipotesi di
ricongiungimento di figli maggiorenni e genitori.
Su cui sussiste la più ampia discrezionalità del
legislatore
 Involuzione: distinguendo tra “famiglia
nucleare”, ed altre “relazioni affettive”, la
Corte riconosce al legislatore ordinario
ampli margini di valutazione.
Marco Ferrero
[email protected]
54
Possono operare il ricongiungimento




il titolare di permesso per ricerca scientifica
indipendentemente dalla durata dello stesso (art.27 ter co.8)
stranieri ammessi alla protezione sussidiaria (art. 22)
stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi
umanitari rilasciato su richiesta della Commissione territoriale
(art. 34)
I genitori del minore già regolarmente soggiornante



prima del pacchetto sicurezza 2009 l’art.29 co.3 t.u. consentiva l’ingresso
del genitore naturale purché dimostrasse entro un anno dall’ingresso in
Italia il possesso dei requisiti di reddito e alloggio.
Oggi, è consentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore già
regolarmente soggiornante con l’altro genitore, del genitore naturale che
dimostri al momento della richiesta di ricongiungimento la disponibilità dei
requisiti di reddito ed alloggio. Ai fini della sussistenza di questi ultimi si
tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell’altro genitore.
Ancora, l’art.29 bis, co.3 prevede ingresso e soggiorno del
genitore del minore non accompagnato cui è stato riconosciuto
lo status di rifugiato.
Marco Ferrero
[email protected]
55
Sono ricongiungibili

il coniuge (non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni)


problema della validità del matrimonio e sua riconoscibilità: art. 28 della l. 31
maggio 1995, n. 218
ricongiungimento e matrimonio poligamico:




i figli minori di diciotto anni (anche del solo coniuge oppure nati fuori del
matrimonio, purché non coniugati).





non più “a carico”
assimilati ex art. 29, 2° co., i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela (perciò anche
in Kafala)
la minore età deve sussistere al momento della presentazione della domanda ex art. 29,
2° co.
figli maggiorenni a carico non in condizione di poter provvedere (per ragioni
oggettive) a se stessi a causa di invalidità totale.


ordine pubblico ex art. 16, l. n. 218/1995 e teoria dell’effetto attenuato
ma adesso direttiva 2003/86/CE (art. 4, 4° co.).
nuovo art. 29, co. 1 ter (l.94/2009)
ma la direttiva 2003/86/CE non prevede il requisito di invalidità totale, di difficilissima prova.
i genitori a carico solo qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di
provenienza
i genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli nel paese siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
obbligo di stipulare una assicurazione sanitaria o di provvedere all’iscrizione al SSN
previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto
ministeriale.

Ma circolare del 24.2.2009 lavoro. Il d.lg. n. 160 ha escluso iscrizione al SSN – fino
all’emanazione del decreto ministeriale: regime differenziato
Marco Ferrero
[email protected]

56
Requisiti per poter chiedere il
ricongiungimento

disponibilità di alloggio: D.lgs 160/2008 art.29 modificato:



figlio di età infraquattordicenne al seguito: sufficiente il
consenso del titolare dell'alloggio (vale anche per
ricongiunto, come da Circolare 20.2.2007)
disponibilità di reddito minimo annuo



“conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità
abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. …” = Non
più parametri l.r. ERP
D.lgs 160/2008 innalzata la soglia (cfr. art.29, co.3, lett.b)
Cass., sez. I, 20.5.2009, n. 11803: non serve dimostrare di
avere un rapporto di lavoro di durata almeno annuale.
ex art. 29 bis del t.u il rifugiato è esentato da requisiti di
reddito e di alloggio

Pre art. 22 del d.lg. n. 251/2007 analoga condizione era
riconosciuta dall’ allo straniero ammesso alla protezione
sussidiaria, ma ora: parziale abrogazione (art.29, co.3 nuovo
testo).
Marco Ferrero
[email protected]
57
Pregiudiziale penale
 ex d.lg. n. 5/2007, l’art. 4, 3° co., impedisce ingresso
del familiare solo se sia minaccia concreta e
attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
o di uno dei Paesi Schengen.
 eliminato l’effetto ostativo automatico per l’ingresso
in presenza di condanne ex 380, 1 e 2 co. c.p.p.
 Eliminato anche per il rinnovo del permesso di
soggiorno del familiare: si tenga conto della durata
del soggiorno, della natura e della effettività dei
vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di
legami familiari e sociali con il suo paese d’origine
 Analogo bilanciamento va fatto nel valutare la
possibilità dell’espulsione del familiare,
Marco Ferrero
[email protected]
58
Celebrazione del matrimonio in Italia


serve nulla osta al matrimonio
serve documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano
(la L. 94/2009 ha modificato art. 116 c.c.);


circ. Mininterno 7/8/2009: la condizione di regolarità del soggiorno va soddisfatta
all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione
i documenti che attestano la regolarità del soggiorno sono










permesso di soggiorno
permesso CE slp
carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione
timbro Schengen sul passaporto
attestato di dichiarazione di presenza di cui alla L. 68/2007
copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 all’albergatore
per straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: contratto di
soggiorno, domanda di rilascio del permesso per lavoro subordinato (verosimilmente: copia),
ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della domanda
per straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare: visto di
ingresso, copia non autenticata del nulla-osta al ricongiungimento; ricevuta dell'avvenuta spedizione
postale della domanda
per straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno: ricevuta della richiesta di rinnovo
(verosimilmente: ricevuta dell'avvenuta spedizione postale della richiesta), permesso da rinnovare
da cui si evinca che la richiesta sia stata presentata nei termini di legge
La circolare trascura vari casi:




Marco Ferrero
detenuto,
richiedente asilo trattenuto in CIE,
familiare si cittadino dell'Unione in soggiorno breve,
straniero trattenuto in CIE o per la cui espulsione sia stato negato il nulla-osta dall'autorita'
giudiziaria
[email protected]
59
Celebrazione del matrimonio (2)

Ufficiale di stato civile non deve tenere conto dell'eventuale condizionamento
del nulla-osta alle nozze, rilasciato da altro Stato, all'appartenenza dell'altro
sposo a una determinata religione


TAR Lazio: e' irragionevole ritenere che una richiesta di visto di ingresso per
turismo finalizzato a contrarre matrimonio con un italiano dissimuli un tentativo
di immigrazione clandestina




circ. Mininterno 11/9/2007; nello stesso senso, Trib. Treviso
citato in Permesso di soggiorno 6/2003
Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare
matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo per la
mancata ottemperanza dell'ordine di allontanamento entro 5 gg impartito dal
questore, soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di
tempo dall'ordine del questore; dopo al L. 94/2009, ipotesi possibile solo a S.
Marino.
Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi
ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed
una cittadina cubana destinataria di provvedimento di allontamanento che le
intimava di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni;
Per trascrizione di un matrimonio contratto all’estero, l'Ufficiale di stato
civile deve verificare che i due sposi siano di sesso diverso,

circ. Mininterno 18/10/2007
Marco Ferrero
[email protected]
60
Vicende del rapporto e invalidità del
matrimonio

Tra coniugi stranieri




In caso di morte: art. 30, 5 co. ma anche art. 5, 9 co. t.u. e art. 14
reg. att. per extracomunitari = il decesso non comporta di per sé
perdita del diritto al soggiorno = conversione pds in lavoro/studio
In caso di separazione legale o divorzio: come sopra
In caso di annullamento: nel silenzio della legge come sopra
(interpretazione ex art. 30, co. 1 bis e per analogia con art. 12 d. lgs.
30/2007) = vale la buona fede del coniuge
Nei matrimoni misti




morte del cittadino UE e art. 11 e 12 d. lgs. 30/2007 = il decesso non
comporta di per sé perdita del diritto al soggiorno, se già presente in
Italia da almeno 1 anno e sia autosufficiente economicamente (se da
meno di 1 anno stessa disciplina extracomunitari tout court, ex art. 11,
35 co. d.lgs. 30/2007)
Partenza del cittadino UE: art. 11, 4 co. d. lgs. 30/2007 = restano i figli
iscritti a scuola insieme al genitore affidatario
divorzio (equiparato ad annullamento): se manca diritto al soggiorno
permanente ex art. 14 d. lgs. 30/2007, servono vari requisiti alternativi
separazione legale o di fatto: non prevista dalla normativa
comunitaria = nessun effetto sul soggiorno
Marco Ferrero
[email protected]
61
Azioni in giudizio per l’unità familiare
 sul diniego di nulla osta: ricorso al tribunale,
ex art.30 co.6 t.u. (procedura di cui agli artt. 737
ss. c.p.c.)
 Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il
rilascio del visto anche in assenza del nulla
osta.
 silenzio assenso sul nulla osta: abolito dalla
l.94/2009, il cui termine era già stato allungato
dal d.lgs 160/2008 a 180 giorni dalla richiesta
(pre pacchetto sicurezza: 90 gg.).

momento di presentazione della domanda: quello della
presentazione dell’istanza di nulla osta
Marco Ferrero
[email protected]
62
Efficacia costitutiva o accertativa della
decisione
 Ma Cass. 27224/09



riconosce l’illegittimità del provvedimento impugnato ma
respinge ugualmente il ricorso per non avere la
ricorrente dato prova della inesistenza di fatti impeditivi
dell’esercizio del diritto alla coesione familiare.
il semplice indizio di pericolosità - la segnalazione
Schengen - non integra presunzione (e quindi non è
sufficiente a ribaltare l’onere della prova di cui
all’art.2697 c.c.) quando non abbia carattere di
univocità;
la segnalazione Schengen, riguardando ordinariamente
casi di semplice irregolarità amministrativa manca di
tale carattere di univocità
Marco Ferrero
[email protected]
63
MSNA: motivi di ingresso



per ricongiungimento con genitore straniero
per esercitare il proprio diritto di soggiorno in quanto
figlio che accompagna o raggiunge il genitore italiano o
comunitario (il diritto di ingresso permane fino ai 21 anni;
da D. Lgs. 30/2007)
per ricongiungimento con affidatario straniero, italiano o
comunitario o al seguito di genitore o affidatario straniero
 possibilità di ingresso al seguito di italiano o comunitario,


soppressa da D. Lgs. 5/2007;
il Kafil è assimilato all'affidatario ai fini dell'applicazione di
art. 29, co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008 e Sent. Cass, n.
19734/2008); si applica anche al caso di Kafalah
consensuale (accordo diretto, in assenza di condizione di
abbandono del minore, tra famiglia d'origine e famiglia di
accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un
giudice) e in assenza di convivenza (Trib. Rovereto)
per adozione (in caso di affidamento pre-adottivo)
Marco Ferrero
[email protected]
64
MSNA: motivi d ingresso (2)


per richiesta di protezione internazionale
per studio




presso istituti e scuole secondarie o presso istituzioni
accademiche, nell’ambito di programmi di scambio (solo se
di eta’ > 14 anni, e col consenso di genitori o tutori)
per corsi scolastici adeguati alle esigenze formative (solo se
di eta’ > 15 anni, in presenza di iscrizione o preiscrizione, e previa dimostrazione di disponibilita’ di mezzi)
per esercizio di attivita’ sportiva professionistica, (con
richiesta della dichiarazione di assenso del CONI
accompagnata da autorizzazione rilasciata dalla Direzione
provinciale del lavoro competente ex art. 6, co. 2, D. Lgs.
345/1999, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla
Federazione sportiva corrispondente)
nell’ambito di programmi solidaristici, previa
approvazione, da parte del Comitato minori stranieri, di
apposita richiesta
Marco Ferrero
[email protected]
65
Minori irregolarmente presenti
 con genitori titolari di permesso di soggiorno:
 minore di anni 14: art. 28, d.p.r. n. 394/1999, e
l'art. 31, 1º co. t.u., consentono l'iscrizione nel
permesso di soggiorno del genitore o
dell'affidatario.
 Ultraquattordicenne: prassi differenziate
 alcune questure hanno comunque rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi familiari,
 altre verificano l'esistenza dei requisiti chiesti
per il ricongiungimento, ed in mancanza di
detti requisiti rilasciano un permesso di
soggiorno per minore età;
 altre rifiutano di esaminare la domanda.
Marco Ferrero
[email protected]
66
Minori irregolarmente presenti (2)
 Tribunale di Padova, ord. 10.6.2005, (in Dir. imm. e
citt., 2005, n. 4, 173 ss.): applicazione analogica
dell'art. 31, 2º co.:
 “dovendosi intendere che il diritto del minore al
rilascio di un permesso di soggiorno per motivi
familiari dopo il compimento del quattordicesimo
anno di età …non sia subordinato alla preventiva
iscrizione nel permesso di soggiorno…. Ciò in quanto,
diversamente opinando, il minore che ha fatto
ingresso in Italia dopo il compimento dei 14 anni
subirebbe un trattamento ingiustificatamente diverso
da quello riservato al minore che fatto ingresso in
Italia prima del compimento dei 14 anni, una volta
divenuto ultraquattordicenne”.
Marco Ferrero
[email protected]
67
Risvolto penale ex art.12 t.u.
 Cass.pen. 4408/2008: stato di
necessità riconosciuto al lavoratore
straniero regolarmente soggiornante in
Italia che, ottenuto il ricongiungimento
familiare per la moglie ed uno dei figli,
ha fatto entrare clandestinamente anche
la figlia dodicenne per la quale non
aveva invece ottenuto il n.o., facendole
eludere i controlli alla frontiera.
Marco Ferrero
[email protected]
68
Limiti all‘espulsione
 inespellibile, salvo che per motivi di ordine pubblico o
sicurezza dello Stato (con provvedimento adottato, su
richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni),
e salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario
espulsi
 Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimità
costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non
attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di
sospendere il decreto di espulsione emesso nei
confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio
dello stato di abbandono
 Ord. Corte Cost. 455/2007 restituzione degli atti
perchè il caso riguardava madre rumena diventata
nel frattempo comunitaria
Marco Ferrero
[email protected]
69
Limiti al respingimento
 respingimento del minore non disciplinato
espressamente,
 ma Sent. Corte europea dei diritti dell'uomo
12/10/2006: Belgio condannato per la
detenzione e la deportazione di un minore
non accompagnato; circ. Mininterno
9/7/2007 cita il respingimento tra i
provvedimenti che potrebbero
impropriamente essere adottati a carico del
minorenne non riconosciuto come tale
Marco Ferrero
[email protected]
70
accertamento della minore età


deve essere presunta qualora la perizia di accertamento
indichi un margine di errore;
nelle more dell'accertamento devono essere applicate le
disposizioni relative alla protezione dei minori



(circ. Mininterno 9/7/2007, coerente con punto 31 del Commento
Generale n. 6 del 3/6/2005 alla Convenzione ONU 1989 e con art.
8, co. 2, DPR 448/1988)
radiografia del polso; e' stato istituito un gruppo di lavoro
interministeriale allo scopo di pervenire ad una procedura da
applicare uniformemente sul territorio nazionale nel pieno il
rispetto della salute, della dignità e dei diritti dei minori
stranieri (Risposta del Sottosegretario all'interno ad
interrogazione parlamentare)
estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti:
competente é la Sezione di Corte di Appello per i
minorenni (Sent. Corte Cost. 310/2008)
Marco Ferrero
[email protected]
71
Condizione del minore straniero
rispetto al rapporto con adulti

in stato di abbandono, se è privo di assistenza morale e
materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato);


non accompagnato, se è privo di assistenza e
rappresentanza da parte dei genitori


Sent. Cass. 9276/2009: la custodia e' delegabile, da parte di chi e'
responsabile del minore, solo a soggetto maggiorenne e capace
Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99;
in caso di affidamento di fatto ad adulti diversi da p. quarto
grado, il minore si considera non accompagnato;


Linee guida del Comitato minori: il minore è accompagnato solo se
affidato a genitori regolarmente soggiornanti o, con atto di
affidamento legale ai sensi della L. 184/1983, a familiare entro il
terzo grado regolarmente soggiornante
Linee-guida MIUR 2006, non fanno riferimento alla regolarità del
soggiorno dei genitori)
Marco Ferrero
[email protected]
72
Adempimenti relativi al minore in
stato di abbandono e al msna

Obbligo di segnalazione alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni relativo a minore
straniero in stato di abbandono o al msna da parte di chi
viene a conoscenza della sua presenza


l'art. 9, co. 4 L. 184/1983 stabilisce che chiunque può
legittimamente accogliere stabilmente nella propria
abitazione un minore che versi in situazioni di abbandono;
quando il periodo di accoglienza supera i sei mesi, la
persona e' tenuta, se non e' un parente del minore entro il
quarto grado, a darne segnalazione al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in
stato di abbandono; assistenza di competenza dell’Ente
locale (art. 403 c.c.)
Marco Ferrero
[email protected]
73
Adempimenti relativi al minore in
stato di abbandono e al msna (2)

Per il msna obbligo di segnalazione anche




al Giudice tutelare (per l’eventuale apertura della tutela)
al Comitato, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico
servizio o enti (art. 5, co. 1, DPCM 535/99) tramite prefettura
o ente locale; la segnalazione al Comitato non esime
dall’obbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque
dal Comitato in caso di inadempienza)
Accertamento dell’identità del minore non accompagnato
da parte dell’autorita’ di Pubblica sicurezza (anche in
collaborazione con la rappresentanza diplomatico-consolare
del Paese d’origine del minore)
Al minore non accompagnato sono comunque garantiti i
diritti relativi al soggiorno temporaneo, all’assistenza
sanitaria, all’avviamento scolastico e alle altre
provvidenze garantite dalla legge (DPCM 535/99); attivabili
convenzioni con enti idonei per l’accoglienza del minore
Marco Ferrero
[email protected]
74
Permesso per il minore non
accompagnato
 permesso per minore età, a seguito della
segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei casi in
cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28,
co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno
23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000); il permesso
e’ valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento
delle indagini finalizzate al rimpatrio assistito; anche in
seguito all’adozione di un provvedimento di tutela di
comunità di tipo familiare e’ rilasciato (o mantenuto) il
permesso per minore età (circ. Mininterno 13/11/2000);

nella prassi, il permesso per minore eta’ e’ rilasciato (o mantenuto) anche
quando il minore sia sottoposto a tutela di cittadino straniero o italiano o
comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento
formale, non richiesto dalla legge) a parente entro il quarto grado straniero
o italiano o comunitario (discutibile: potrebbe essere rilasciato un permesso
per motivi familiari, se non, addirittura, una carta di soggiorno di familiare di
un cittadino dell'Unione)
Marco Ferrero
[email protected]
75
Permesso per il minore non
accompagnato (2)
 permesso per integrazione del minore, previo parere
del Comitato per i minori stranieri, se si trova nelle
condizioni di cui all’art. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U
 verosimilmente: arrivo in Italia prima del
compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al
compimento dei 16 anni, in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico
o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel
registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione
di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del
Comitato minori stranieri – in contrasto con la
condizione di assenza di decisione, di cui all’art. 32,
co. 1 bis; rilevante l’inserimento di fatto in progetto
idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)
 In alternativa parere positivo Ministero del Welfare
Marco Ferrero
[email protected]
76
Utilizzabilità dei permessi rilasciati a
minori





motivi familiari: lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.)
affidamento: lavoro o studio (circ. Mininterno 9/4/2001)
integrazione del minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o
studio
minore eta’: studio (ma non lavoro, da circ. Mininterno 13/11/2000)
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05):
lavoro subordinato o studio (art. 18, co. 5 T.U.)




l’impossibilita’ di utilizzare il permesso per minore età per lavoro contrasta con la
Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo (Sent. Tribunale di Torino);
contrasta inoltre, riguardo alla possibilità di accedere all'apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (artt. 47 e 48 D.Lgs.
n. 276/2003), con il fatto che tale contratto e' inquadrato, appunto, nell'ambito del diritto
all'istruzione e formazione;
contrasta infine con l'ipotesi di rilascio del permesso per integrazione del minore a
requisiti gia' maturati (inclusa, possibilmente, l'esistenza di rapporto di lavoro in corso)
richiesta asilo: studio (art. 45, co. 1 DPR 394/1999), lavoro (se, trascorsi sei
mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e la
responsabilita' del ritardo non possa essere attribuita al richiedente (D. Lgs.
140/2005)
Marco Ferrero
[email protected]
77
Convertibilità alla maggiore età

integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso):





in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni,
con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004),
a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela (art.
32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 94/2009)
che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1-bis T.U. e Nota del Comitato
14/10/2002;
e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il
minore





e’ giunto in Italia da almeno tre anni
e’ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da
ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del
Consiglio
dispone di un alloggio
frequenta un corso di studio o svolge attivita’ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero e’ in
possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo
a un rapporto di lavoro non ancora iniziato
minore età:

in permesso per affidamento, in caso di affidamento del minore ai sensi della L. 184/1983 (circ.
Mininterno 9/4/2001,

per motivi familiari in caso di affidamento a cittadino straniero; affidamento a cittadino italiano
o comunitario non espressamente disciplinato, ma il rilascio di un permesso per motivi familiari e'
adottabile in base ad art. 28, co. 2 T.U.)

Marco Ferrero
ma per il Mininterno, deve considerarsi abrogata dopo l'entrata in vigore del DPR 334/2004;
[email protected]
78
Convertibilità alla maggiore età (2)

motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05):



in permesso per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999), in presenza di
contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle
quote fissate dal decreto-flussi per l’anno successivo (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999)
per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis DPR 394/1999: “lavoro”, senza
specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro
subordinato"), o in permesso per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di
studi
Sent. Corte Cost. 198/2003: la possibilità di conversione ai 18 anni prevista
per i minori affidati deve valere anche per:

i minori sottoposti a tutela





N.B. la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., operata da L. 94/2009, non
esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilità di ottenere il rilascio del permesso
al compimento della maggiore età; nella sentenza della Corte Costituzionale, infatti, l'equiparazione,
a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale
parola)
i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento
giudiziario)
i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare
(affidamento amministrativo)
i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun
provvedimento formale (affidamento di fatto)
Nota: lo straniero iscritto al SSN che ha ottenuto la conversione del permesso
per motivi familiari al compimento dei 18 anni conserva l'iscrizione senza
obbligo di pagamento del contributo (F.A.Q. sul sito del Mininterno e circ.
Minsalute 19/7/2007)
Marco Ferrero
[email protected]
79
Convertibilità alla maggiore età (3)
 Affidamento:
 in permesso per studio, lavoro o accesso al
lavoro al compimento dei 18 anni,
 a condizione che siano stati affidati ai sensi
dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela
(art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L.
94/2009)
 e’ stato inserito per almeno due anni in un
progetto di integrazione sociale e civile
gestito da ente o organizzazione con
rappresentanza nazionale, iscritti nel registro
presso la Presidenza del Consiglio
Marco Ferrero
[email protected]
80
Convertibilità alla maggiore età (4)
 Nuovo requisito alternativo al “3+2”
 Il parere positivo del Comitato per i minori
stranieri
 lo formula su istanza dell’interessato, del
tutore e/o dei Servizi sociali affidatari
Marco Ferrero
[email protected]
81
L’Asilo dopo le direttive 2004/83/CE e
2005/85/CE (cenni)

protezione internazionale: lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;




rifugiato: chiunque, nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la
sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si
trovi fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non possa o, per tale timore, non voglia domandare
la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di
domicilio, non possa o, per il timore sopra indicato, non voglia ritornarvi
protezione sussidiaria: lo status che può essere riconosciuto allo straniero o apolide privo dei
requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto al quale sussistano fondati motivi per
ritenere che in caso di ritorno nel Paese d'origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave
danno, e che, a causa di questo rischio, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale paese
paese d'origine: il paese o i paesi di cui lo straniero richiedente protezione e' cittadino o, se
si tratta di apolide, il paese di precedente dimora abituale;
paese di origine sicuro: un paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29
della Direttiva 2005/85/CE;





gli Stati membri dell'Unione europea si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri (Protocollo 24 al Trattato sull'Unione
europea) e la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile
all'esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:
se lo Stato membro d'origine procede all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo
se e' stata avviata, nei confronti dello Stato membro d'origine, la procedura di cui all'art. 7 Trattato sull'Unione
europea e finché il Consiglio o il Consiglio europeo non abbiano preso una decisione al riguardo
se il Consiglio o il Consiglio europeo anno adottato una decisione in base ad art. 7 Trattato sull'Unione europea nei
riguardi dello Stato membro d'origine
se uno Stato membro lo decide unilateralmente, informandone immediatamente il Consiglio; la domanda e' esaminata
partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata, senza che cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere
decisionale dello Stato membro
Marco Ferrero
[email protected]
82
La domanda è unica

domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione
presentata secondo le procedure previste dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004
per le domande di asilo;



familiari del beneficiario: i seguenti membri del nucleo familiare, costituito
prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovino nel territorio nazionale in
connessione alla domanda di protezione internazionale:



fino all'entrata in vigore del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva
2005/85/CE; la Direttiva 2004/83/CE, (34, co. 2 D. Lgs. 251/2007)
la definizione in esame si applica a condizione che lo straniero non abbia chiesto
esplicitamente altro tipo di protezione, : es. richiesta di asilo ai sensi di art.
10 Cost.
Coniuge: la Direttiva 2004/83/CE include anche il partner non sposato, avente
con l'interessato una relazione stabile, se la legislazione o la prassi equipara le
coppie non sposate a quelle sposate,
i figli minori a carico, purché non coniugati, anche naturali o adottati, essendo
equiparati a figli anche i minori affidati o sottoposti a tutela
Competenti le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale
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Determinazione dello Stato competente
per l'esame della domanda

la questura, nei casi previsti dal Reg. CE/2003/343, avvia le procedure per la determinazione
dello Stato competente per l'esame della domanda

TAR Trentino: il ricorso contro la revoca di un permesso per richiesta asilo a seguito
della decisione dell'Unità Dublino in relazione al trasferimento del richiedente in altro
Stato e' di competenza del giudice ordinario, non essendovi alcun margine di
discrezionalita' nella decisione del questore

TAR Puglia: annullato il provvedimento del Ministero dell’Interno con il quale era stato
disposto il trasferimento del richiedente asilo in Grecia, dovendosi considerare la
Grecia, in base alle raccomandazioni dell'ACNUR, paese non sicuro in ragione della
situazione di gravi carenze nel sistema di protezione di quel paese, e non essendo qundi
applicabile l'art. 3, c. 2 Reg. CE/2003/343

TAR Lazio: la situazione relativa al sistema della tutela del diritto di asilo
in Grecia richiede una approfondita valutazione, da parte della Amministrazione, ai fini
della eventuale applicazione del criterio derogatorio sulla competenza a pronunciarsi
sulla domanda di asilo (Anche Ord. Cons. Stato 224/2009: sospeso, in base a quanto
affermato dall'ACNUR, il trasferimento in Grecia di tre richiedenti afghani, decretato
dal Ministero dell'Interno ai sensi Reg. CE/2003/343, ai fini della valutazione, da parte
dell'amministrazione, dell'opportunita' di applicare art. 3, co. 2 dello stesso regolamento

Sent. Corte Giust. C-19-08: art. 20, co. 1, lettera d, e 2 Reg. CE/2003/343 deve essere
interpretato nel senso che, qualora la normativa dello Stato membro ricorrente preveda
l'effetto sospensivo di un ricorso, il termine di esecuzione del trasferimento non decorre
dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l'esecuzione del procedimento di
trasferimento, ma dalla decisione giurisdizionale definitiva sul ricorso
Marco Ferrero
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Asilo come diritto soggettivo
dell’individuo

Cass. SS.UU. 26.5.1997, n. 4674: natura di diritto soggettivo perfetto,
immediatamente azionabile anche in mancanza di leggi ordinarie di attuazione
del precetto costituzionale di cui all’art. 10, comma 3 Cost.: competente giudice
ordinario



il rilascio di tale permesso corrisponde alla tutela di un diritto fondamentale; il bilanciamento di tale
tutela con altri beni costituzionalmente tutelati puo' essere effettuato solo dal legislatore, non
(discrezionalmente) dall'amministrazione; all'amministrazione spetta solo l'accertamento dei presupposti
Il ricorso e' ammissibile solo se presentato entro 30 gg. (15 gg., in caso di
richiedente trattenuto in CIE o - da D. Lgs. 159/2008 - ospitato
obbligatoriamente in un centro di accoglienza richiedenti asilo)
dalla comunicazione del provvedimento; note:

Opinabile la scelta del termine di decadenza (in questo senso, Trib. Catania)

non sembra rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in
base ad art. 23, co. 4 Direttiva 2005/85/CE, (richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente
nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi tempestivamente alle
autorità)
competenza del giudice ordinario anche per il ricorso contro i provvedimenti
negativi in materia di permesso per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6;
Sent. Cass. S.U. 19393/2009 (nello stesso senso, Sent. Cass. 11535/2009, Corte
App. Catania e TAR Sicilia):
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Tratta: problematiche giuridiche e prospettive di riforma a cura di