cittadinanzattiva
TRIBUNALE
PER I DIRITTI DEL MALATO
04 APRILE 2009
cittadinanzattiva
Tribunale per i diritti del malato
nasce a metà anni 80
MOVIMENTO FEDERATIVO
DEMOCRATICO
TRIBUNALE
PER I
DIRITTI DEL MALATO
I DIRITTI
DEL MALATO
cittadinanzattiva
Cenni storici sulla Sanità in Italia
 Strutture destinate ad accogliere i pellegrini e diseredati
 Ospedali d’inizio ‘900
 Prima riforma del sistema ospedaliero (anni ‘60-’70)
 Riforma del SSN (Legge 833 del 28-12-1978)
 Dlgs 229/92
 Dlgs 517 E SEGUENTI
Legge N. 833 del 23 Dicembre 1978
RIFORMA
DEL
SISTEMA SANITARIO
NAZIONALE
Principi ispiratori della Legge 833/78
ART.1
La Repubblica tutela la salute come diritto dell’individuo e interesse della
collettività mediante il servizio sanitario nazionale.
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità
e della libertà della persona umana.
Il SSN è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e
dell’attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della
salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni
individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei
cittadini nei confronti del servizio.
L’attuazione del SSN compete allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali
territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.
Obiettivi della Riforma - 1
1. La FORMAZIONE di una moderna coscienza sanitaria sulla
base di un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e della
comunità;
2. La PREVENZIONE delle malattie e degli infortuni in ogni ambito
di vita e di lavoro;
3. La DIAGNOSI e la CURA degli eventi morbosi quali che ne
siano le cause, la fenomenologia e la durata;
4. La RIABILITAZIONE degli stati invalidanti e di inabilità somatica
e psichica;
Obiettivi della Riforma - 2
5. La PROMOZIONE e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene
dell’ambiente naturale di vita e di lavoro;
6. L’IGIENE degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di
origine animale per le implicazioni che attengono alla salute
dell’uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli
allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione
integrata e modificata;
7. Una DISCIPLINA DELLA SPERIMENTAZIONE, produzione,
immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e
dell’informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare
l’efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del
prodotto;
Obiettivi della Riforma - 3
8. La FORMAZIONE PROFESSIONALE e permanente nonché
l’AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO culturale del personale del
servizio sanitario nazionale.
La partecipazione dei cittadini
Art. 14, Comma 1, DL N. 502 e 517/92
DIRITTI DEI CITTADINI
Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle
prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del SSN il Ministero
della sanità definisce con proprio decreto d’intesa con la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i
contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e
delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed
umanizzazione dell’assistenza, al diritto all’informazione, alle prestazioni
alberghiere, nonché dell’andamento dell’attività di prevenzione delle
malattie.
………. Omissis……….
A tal fine il Ministro della Sanità può avvalersi delle organizzazioni di
volontariato e di tutela, secondo quanto previsto dalla Legge 266/91.
Legge N. 266 dell’11 Agosto 1991
LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO
Art. 1, Comma 1
FINALITÀ E OGGETTO DELLA LEGGE
La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la
funzione dell’attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo
sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce
l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di
carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato,
dalle regioni dalle province autonome e dagli enti locali.
Cosa significa “DIRITTO”?
COMPLESSO DI NORME LEGISLATIVE
O CONSUETUDINARIE
CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI SOCIALI
(PROPRIETÀ, SCIOPERO, AUTORE, RAGIONE, DIVINO)
Diritti della Persona e del Cittadino – 1
Costituzione Italiana
Diritti fondamentali che spettano a tutti gli esseri umani in quanto
PERSONE (diritti della personalità)
o che spettano ai soli
CITTADINI (diritti di cittadinanza).
La differenziazione viene fatta risalire storicamente alla
“Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789”,
in cui fu solennemente proclamata la distinzione tra la condizione di
cittadino (ossia la cittadinanza)
e la condizione di persona (ossia la personalità)
Diritti della Persona e del Cittadino – 2
Costituzione Italiana
La Costituzione Italiana riconosce
i diritti inviolabili che spettano alla persona in quanto tale
e affida allo Stato il compito
di eliminare gli ostacoli di natura economica
che limitano la libertà e l’uguaglianza
e impediscono il pieno sviluppo della persona
Diritti della Persona e del Cittadino – 3
Costituzione Italiana
Nell’ambito dei diritti fondamentali vanno distinti altresì
i diritti di LIBERTÀ dai diritti SOCIALI.
I diritti di LIBERTÀ
consistono nel divieto dello Stato d’interferire in alcune sfere della
vita delle persone e dei cittadini.
I diritti SOCIALI
consistono nell’obbligo dello Stato
d’intervenire per assicurare alla persona e al cittadino
il godimento di alcuni beni e servizi fondamentali.
Diritti della Persona e del Cittadino – 4
Costituzione Italiana
Secondo la nostra Costituzione, tra i diritti della PERSONA rientrano i
DIRITTI DI LIBERTÀ
(personale, di pensiero, di fede)
DIRITTI SOCIALI
(salute, l’istruzione, equa retribuzione del lavoro)
Rientrano invece tra i diritti del CITTADINO
DIRITTI DI LIBERTÀ
(risiedere e circolare nel territorio dello Stato)
DIRITTI SOCIALI
(lavoro, sussistenza e assistenza sociale)
Strumenti di tutela – 1
FORME
Dal punto di vista giuridico, le forme che, nell’ordinamento
Italiano possono assumere le organizzazioni della cittadinanza
attiva, sono di 4 tipi:
1. IL COMITATO
2. L’ASSOCIAZIONE
3. LA COOPERATIVA
4. LA FONDAZIONE
Strumenti di tutela – 2
COMITATO
1. COMITATO ETICO
2. COMITATO PER IL BUON USO DEL SANGUE
3. COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE
Strumenti di tutela – 3
COMITATO ETICO
Il Comitato Etico è un organismo indipendente, costituito
nell’ambito di una struttura sanitaria o di ricerca scientifica e
composto secondo criteri di interdisciplinarietà.
Il principale riferimento per le decisioni e le attività dei Comitati
Etici sarà costituito, - per le valutazioni etiche - dalla
“Dichiarazione di Helsinki”, nonchè ove applicabili, dalle
raccomandazioni del Comitato nazionale di Bioetica. ….
Strumenti di tutela – 4
COMITATO BUON USO DEL SANGUE
Decreto Ministeriale
1 SETTEMBRE 1995
Strumenti di tutela – 5
COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE
FINALITÀ DEL COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE
1. Assicurare un osservatorio specifico del dolore nelle strutture
sanitarie ed in particolare ospedaliere.
2. Coordinare l’azione delle differenti équipe e la formazione
continua del personale medico e non medico.
Strumenti di tutela – 6
COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE
FINALITÀ DEL COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE
3. Promuovere gli interventi idonei ad assicurare nelle strutture
sanitarie la disponibilità dei farmaci analgesici, in particolare degli
oppioidi, in coerenza con le indicazioni fornite dall’OMS,
assicurando, inoltre, la valutazione periodica del loro consumo.
4. Promuovere protocolli di trattamento dei diversi tipi di dolore.
CARTE DEI DIRITTI
1. DIRITTI DEL MALATO
2. DIRITTI DEI MORENTI
3. DIRITTI NEI PUBBLICI SERVIZI
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Matteo Simone - Samnium Medica