RESPONSABILITÀ
CIVILE
EXTRACONTRATTUALE
DA PRODOTTI
DIFETTOSI
Cass. Civ. Sez. III, 08 ottobre
2007,
n. 20985
Parti
• B.D. (Barbara): ricorrente;
• Mentor Corporation : produttore;
• Comesa s.p.a.: distributore;
• B.F.: chirurgo;
• Ospedale in cui è avvenuto l’intervento;
Fatto
In data 01/02/1992 Barbara veniva sottoposta ad un
intervento di mastectomia radicale nel quale le veniva
impiantata una protesi mammaria di fabbricazione
della Mentor Corporation.
In data 14/05/1994 Barbara aveva notato una certa
asimmetria dei seni e dopo una visita le veniva
accertato che una delle due protesi impiantate si era
inspiegabilmente svuotata e la soluzione salina si era
diffusa nei tessuti circostanti.
In data 09/06/1994 Barbara deve sottoporsi alla
rimozione dell’involucro con conseguente
drenaggio dei tessuti. A questa operazione erano
seguite altre terapie e successive previsioni di
operazioni di alta specializzazione e
corrispondente costo.
Giudizio di I° grado
Barbara conviene davanti al tribunale
di Mantova:
Barbara
Mentor
Corporation
Comesa
s.p.a.
per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni
da lei patiti per la rottura di una protesi mammaria di
fabbricazione della Mentor Corporation e distribuita dalla
Comesa s.p.a. Barbara lamenta gravi danni sia materiali sia
di riverbero psichico.
Comesa s.p.a.
La Comesa si costituisce in giudizio e nella comparsa di
risposta si difende:
1. Nega la propria responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale quantomeno per assoluto difetto
dell’elemento psicologico.
2. Precisa di essere stata semplice fornitrice della protesi in
questione, pervenutale dal fabbricante in confezione
sterile e sigillata destinata all’apertura e al controllo da
parte del chirurgo in sede di applicazione.
3. Manifesta la sua carenza assoluta di legittimazione
passiva nei suoi confronti in quanto il nome del
produttore è noto.
4. Contesta che la protesi avesse avuto effettivamente vizi.
Mentor Corporation
La Mentor Corporation si difende premettendo che:
la disciplina codicistica è integrata dal D.P.R. n. 224
del 1988, che ha introdotto una particolare figura di
responsabilità extracontrattuale di tipo oggettivo,
ossia svincolata dalla colpa del produttore e basata
sul mero rapporto di causalità tra il difetto del
prodotto e il danno.
Il D.P.R. 224/1988 stabilisce, infatti, che il produttore è
responsabile del danno cagionato da difetti del suo
prodotto (art.1).
Un prodotto è difettoso quando:
ART. 5. D.P.R. 224/1988
Prodotto difettoso.
Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si
può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le
circostanze, tra cui:
1. il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la
sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni
e le avvertenze fornite;
2. l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente
destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si
possono ragionevolmente prevedere;
3. il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
Premesso ciò, sottolinea come la protesi in questione
fosse messa in commercio corredata di dettagliate
istruzioni che senza mezzi termini avvertivano il
consumatore sulle possibilità di: rischio del suo
impiego, sui limiti di affidabilità, sulle
controindicazioni, sulle situazioni in cui era
addirittura sconsigliato l'impiego e, in particolare,
sulla possibilità, espressamente prevista, di
sgonfiamento legata ad una lunga serie di fattori
possibili e individuati, nonchè ad una serie
ulteriore di fattori inconoscibili.
Sottolinea che non si tratta di un prodotto in libero
commercio, nè offerto direttamente al pubblico, ma
fornito su espressa richiesta del medico a propria volta
tenuto ad informare il paziente di tutti i rischi e le
controindicazioni.
Cosicché che l'attrice doveva essere pienamente
consapevole di tutti i rischi nel momento in cui aveva
accettato di lasciarsi impiantare la protesi.
Di conseguenza si rileva l’assenza di ogni responsabilità a
carico del produttore anche alla luce del disposto dell'art.
10 D.P.R. 224/1988.
ART. 10. D.P.R. 224/1988
Colpa del danneggiato.
1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il
risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'art. 1227 del
codice civile.
2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia
stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che
ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa
è parificata alla colpa del danneggiato.
Si precisa che :
prima di uscire dalla fabbrica, ciascuna protesi viene sottoposta ad accurati
controlli qualitativi e a sterilizzazione e comunque le informazioni allegate
prevedono specifici test che il chirurgo avrebbe dovuto effettuare sulla
protesi prima di impiantarla.
• Se il chirurgo impiantò la protesi, vuol dire che i test avevano dato risultati
soddisfacenti e, se così fu, si evince che non esistevano difetti al momento
della messa in circolazione del prodotto.
• Se, viceversa, il giudizio implicito (di assenza di difetti) era stato
determinato dalla non corretta esecuzione dei test nonostante le
raccomandazioni produttore, di certo della cattiva riuscita dell'impianto
l'attrice non aveva titolo per dolersi nei confronti del produttore.
Le protesi venivano consegnate vuote, essendo compito del chirurgo
provvedere al loro riempimento, al momento dell'impiego, con una
soluzione salina (secondo specifiche istruzioni fornite dalla Mentor), quindi
se tutto ciò era stato fatto ne consegue necessariamente che la protesi era
apparsa integra al chirurgo che aveva deciso, quindi di impiantarla.
Onere probatorio
Art. 8. Prova.
1. Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione
causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la
responsabilità secondo le disposizioni dell’art. 6.
Ai fini dell’esclusione da responsabilità prevista nell’art. 6, lettera b) è
sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è
probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il
prodotto è stato messo in circolazione.
Art. 6. Esclusione della responsabilità.
1. La responsabilità è esclusa:
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il
produttore ha messo il prodotto in circolazione;
Mentor contesta nei confronti di Barbara il nesso causale tra
difetto e danno ribadendo la propria assenza di responsabilità.
Prima Causa
Seconda Causa
Barbara cita
(in solido):
Mentor
Corporation
cita:
Mentor
Corporation
(produttore)
Comesa s.p.a.
(distributore)
B.F. (chirurgo)
Ospedale
Le due cause vengono riunite e la Mentor chiede di
essere manlevata in caso di accoglimento della
domanda dell’attrice.
• Le due cause vengono riunite e la Mentor chiede
di essere manlevata in caso di accoglimento della
domanda dell’attrice.
• Si procede a un tentativo di conciliazione
non
riuscito
• Si procede a:
▫
▫
▫
▫
Consulenza tecnica medica
Deduzioni
Controdeduzioni
Assunzione di prova testimoniale
Giudizio di primo grado
Il giudice accoglie la domanda svolta nei confronti della
Mentor Corporation e della Comesa s.p.a. nonché la
domanda di manleva svolta da quest’ultima nei confronti
della Mentor Corporation, che condannava alle spese nei
confronti di B.F. e dell’ospedale e, in solido con la Comesa,
nei confronti dell’attrice.
Barbara cita
(in solido):
Mentor
Corporation
(produttore)
Comesa s.p.a.
(distributore)
B.F.
(chirurgo)
Ospedale
Cassazione
Motivi di ricorso in cassazione:
1. Violazione e falsa applicazione della norma di
diritto ex art. 360 comma 3 C.P.C.: violazione
D.P.R. 224/1988 e artt. 1490, 1494, 2043
2. Il giudice di appello ha violato la ratio della
normativa posta a tutela del consumatore ed ha
eseguito un ragionamento incompleto, incoerente e
illogico.
Art. 1490. Garanzia per i vizi della
cosa venduta.
• Il venditore è tenuto a garantire che la cosa
venduta sia immune da vizi che la rendano
inidonea all'uso a cui è destinata o ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
• Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia
non ha effetto, se il venditore ha in mala fede
taciuto al compratore i vizi della cosa.
Art. 1494. Risarcimento del danno.
• In ogni caso il venditore è tenuto verso il
compratore al risarcimento del danno se non
prova di avere ignorato senza colpa i vizi della
cosa.
• Il venditore deve altresì risarcire al compratore i
danni derivati dai vizi della cosa.
1. L’onere di provare l’assenza di difetti incombe in ogni
caso sul produttore e non sul consumatore , come ha
erroneamente ritenuto il giudice dell’appello. Il
consumatore invece ha l’onere di provare: il difetto e il
nesso causale tra il difetto e il danno.
2. La responsabilità del produttore non può essere esclusa o
limitata mediante l’utilizzo di clausole esonerative o
limitative della responsabilità; infatti il D.P.R. 224/1988 ex
art.12 stabilisce il divieto assoluto di clausole di esonero
della responsabilità.
3. Il fatto che il produttore non garantisca la durata illimitata
della protesi non può portare ad escludere la sua
responsabilità in tutti quei casi in cui la protesi ha avuto
una durata tanto limitata nel tempo da escludere le
aspettative, anche le più pessimistiche, di un paziente che
decide di sottoporsi ad un intervento chirurgico (nella
fattispecie due anni e quattro mesi)
4. La dottoressa Barbara aveva prodotto in giudizio una
documentazione relativa ai contenziosi (in essere in
USA) dei consumatori portatori di protesi prodotte
dalla Mentor Corporation trascurata
ingiustificatamente dal giudice di appello, ove invece
appariva più che evidente la responsabilità del
produttore per quel tipo di protesi.
5. La Mentor Corporation:
▫ Non supera l’onere della prova dell’assenza di
difetti
▫ Non supera nemmeno il principio del neminem
laedere che implica l’onere di vigilare affinchè i
beni non presentino difetti di sicurezza tali da
arrecare danno alle persone.
La corte di Appello ha detto:
"...Pur se il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, ha reso più accessibile
la tutela extracontrattuale avendo sollevato il danneggiato
dall'onere di dimostrare la colpa del produttore, per altro verso
ha ribadito la necessità che egli dimostri ...il danno, il difetto e la
connessione causale tra difetto e danno... (art. 8). Che nella
specie danno vi sia stato, è, fuori discussione ma ciò che
incombeva all'attrice dimostrare erano quindi gli altri due
requisiti, vale a dire il difetto e il nesso causale fra questo e il
danno".
Secondo la Corte di Appello quindi il danneggiato ha l'onere di
provare che il produttore ha messo in circolazione un
prodotto con il difetto che ha cagionato il danno.
Se ci si limita a considerare il primo comma dell'art. 8 questa tesi
interpretativa può apparire a prima vista fondata.
Ma la questione va in realtà affrontata considerando il complesso
di norme in questione.
Art. 8. Prova.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la
responsabilità secondo le disposizioni dell’art. 6.
Ai fini dell’esclusione da responsabilità prevista nell’art. 6,
lettera b) è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle
circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora
nel momento in cui il prodotto è stato messo in
circolazione.
Art. 6. Esclusione della responsabilità.
1. La responsabilità è esclusa:
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando
il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
Il fatto che il legislatore abbia previsto che sia il
produttore a dover provare che:
"...il difetto che ha cagionato il danno non esisteva
quando il produttore ha messo il prodotto in
circolazione....", rende impossibile sostenere che un
onere così gravoso gravi sul danneggiato.
Si esclude quindi che il danneggiato debba
dimostrare la sussistenza del difetto fin dal
momento in cui il produttore ha messo il prodotto
in circolazione.
A questo punto l'unica interpretazione logicamente possibile e
coerente con la ratio del D.P.R. (che assicura una maggiore
tutela del danneggiato) consiste nell’ interpretare il primo
comma dell'art. 8 cit. nel senso che detto danneggiato deve
dimostrare (oltre al danno ed alla connessione causale) che
l'uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto
alle normali aspettative; e cioè ha l'onere di provare (ex. art.
5 “Prodotto difettoso” comma 1: Un prodotto (durante detto
uso) è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può
legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze)
Una volta che il danneggiato ha dimostrato che il prodotto
ha evidenziato il difetto durante l'uso, che ha subito un
danno e che quest'ultimo è in connessione causale con
detto difetto, è il produttore che ha l'onere di provare che
quest'ultimo (il difetto riscontrato) non esisteva quando ha
posto il prodotto in circolazione.
Principio di diritto della Corte
il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, art. 8, comma 1 ("Il
danneggiato deve provare il danno, il difetto e la
connessione causale tra difetto e danno...") va
interpretato nel senso che il danneggiato deve provare
(oltre al danno ed alla connessione causale) che L'USO
DEL PRODOTTO ha comportato risultati anomali
rispetto alle normali aspettative e tali da evidenziare
la sussistenza di un difetto ai sensi di cui all'art. 5
D.P.R.; invece il produttore deve provare (ex artt. 6 ed 8
D.P.R.), che è probabile che il difetto non esistesse ancora
nel momento in cui il prodotto è stato emesso in
circolazione".
La corte di merito non ha applicato tale principio di
diritto, dunque la Corte cassa la sentenza al giudice
del rinvio individuato nella medesima Corte di
Appello di Brescia in diversa composizione.
A detto Giudice va rimessa anche la decisione sulle
spese del giudizio di Cassazione.