Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana
composta dai magistrati:
dott.
SALVATORE CILIA
Presidente
dott.
SALVATORE CULTRERA
Consigliere
dott.
PINO ZINGALE
Consigliere
dott.
VALTER DEL ROSARIO
Consigliere- relatore
dott.ssa
LICIA CENTRO
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 38/A/2014
nei giudizi d’appello in materia di responsabilità amministrativa (riuniti
ai sensi dell’art. 335 del c.p.c.) iscritti ai nn. 4593 e 4667 del registro
di segreteria, promossi, rispettivamente, da:
Nicosia Salvatore, nato a Ribera il 18.2.1950, ivi residente in via R.
Sanzio, n.111, difeso dall’avv. Salvatore Pensabene Lionti (con
domicilio eletto presso il suo studio legale, in via G. Giusti, n.45,
Palermo);
Scalici Gaetano, nato a Sciacca il 2.1.1964, ivi residente in via della
Lanterna, n.35, difeso dall’avv. Antonino Turturici (con domicilio
eletto presso il suo studio legale, in via Cappuccini, n.38, Palermo),
avverso la Procura regionale della Corte dei Conti,
per la riforma della sentenza n.350/2013, emessa dalla Sezione
Giurisdizionale per la Regione Siciliana in data 24.1.2013;
2
visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 28 novembre 2013 il consigliere
relatore dott. Valter Del Rosario, l’avv. Salvatore Pensabene Lionti
per il sig. Nicosia ed il Pubblico Ministero dott.ssa Diana Calaciura;
non comparso il difensore del sig. Scalici.
FATTO
Con la sentenza n.350/2013 la Sezione di primo grado, accogliendo
le istanze formulate dalla Procura regionale della Corte dei Conti, ha
condannato, in solido tra loro, Nicosia Salvatore, Scalici Gaetano e
Bono Pippo a pagare alla Regione Siciliana la somma di €
18.240,20 (da maggiorarsi di accessori, calcolati secondo le modalità
ivi specificate, e spese processuali), a titolo di risarcimento del danno
scaturito da operazioni fraudolente verificatesi nell’ambito di alcune
procedure di finanziamento agrario agevolato ai sensi della L.
14.2.1992, n.185.
In particolare, nella sentenza di primo grado sono state evidenziate
le seguenti circostanze.
A seguito di complesse indagini svolte dalla Polizia giudiziaria su
segnalazione del Banco di Sicilia, era emerso che Bono Pippo
(funzionario in servizio presso la Condotta Agraria di Sciacca, organo
dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Agrigento), Scalici
Gaetano (impiegato in servizio presso il Comune di Sciacca, addetto
all’autenticazione delle sottoscrizioni apposte da privati su atti e
dichiarazioni) e Nicosia Salvatore (funzionario in servizio presso
l’agenzia A di Sciacca del Banco di Sicilia, addetto al settore prestiti
3
agrari) avevano ordito una trama finalizzata a realizzare false
apparenze dei presupposti legittimanti la concessione di prestiti
agrari agevolati in favore di alcuni imprenditori agricoli (che, in realtà,
erano del tutto ignari delle operazioni poste in essere a loro nome),
per poi appropriarsi delle relative somme.
In pratica, le operazioni fraudolente erano così articolate:
veniva redatta dal Bono (funzionario in servizio presso la Condotta
Agraria di Sciacca) un’istanza a nome di un certo imprenditore, con
cui si segnalavano presunti danni cagionati alla produzione agricola
da eccezionali avversità atmosferiche e si chiedeva, pertanto, la
concessione, ai sensi della L. n.185/1992, di un prestito agrario,
nell’ambito del quale la Regione Siciliana avrebbe dovuto contribuire,
in una quota prestabilita, al pagamento degli interessi che il
medesimo imprenditore agricolo doveva corrispondere al Banco di
Sicilia, erogatore del mutuo;
la firma apocrifa, apparentemente riferibile all’ignaro imprenditore
agricolo in questione, veniva autenticata dal funzionario comunale
Scalici Gaetano;
l’istanza così predisposta veniva dapprima inoltrata all’Ispettorato
Provinciale dell’Agricoltura di Agrigento, competente a rilasciare il
nullaosta alla concessione del prestito agevolato, e successivamente
inviata, assieme al nullaosta, al Banco di Sicilia;
veniva quindi redatta, da parte di Nicosia Salvatore, una delibera,
recante la firma apocrifa del vice direttore dell’agenzia A di Sciacca
del Banco di Sicilia (in cui egli prestava servizio come funzionario),
4
mediante
la
quale
l’istituto
di
credito
concedeva
il
mutuo
all’imprenditore agricolo indicato nell’istanza;
veniva poi aperto, a nome del medesimo ignaro imprenditore, un
libretto di deposito a risparmio presso la predetta banca, sul quale
affluivano le somme erogate a titolo di mutuo dall’istituto di credito;
con apposite istanze, recanti anch’esse firme false dell’intestatario
del libretto di deposito a risparmio, veniva infine chiesta l’emissione
di vaglia cambiari, che il Bono, lo Scalici ed il Nicosia provvedevano
ad incassare (previa apposizione di girate fasulle sui titoli) mediante
accreditamento delle relative somme di denaro su conti correnti
bancari ad essi riconducibili;
le somme erogate dal Banco di Sicilia a titolo di mutuo agrario non
venivano ovviamente restituite all’istituto di credito né dai predetti
soggetti né tantomeno dagli ignari imprenditori agricoli, che ne
figuravano apparentemente come beneficiari;
la Regione Siciliana, dal canto suo, provvedeva a versare
periodicamente al Banco le somme prestabilite a titolo di contributo
pro quota sugli interessi.
In tale contesto il danno patito dalla Regione veniva ad essere
costituito esclusivamente dalle quote di contributo in conto interessi,
che l’Amministrazione aveva versato direttamente al Banco di Sicilia
(a
beneficio
degli
ignari
imprenditori
agricoli,
asseritamente
danneggiati da eccezionali avversità atmosferiche) per complessivi €
18.240,20, di cui:
€ 8.467,90, indicati nel provvedimento di liquidazione definitiva n.203
5
del 20.11.2001;
€ 9.772,30, indicati nel provvedimento di liquidazione definitiva n.159
del 3.6.2002.
Dopo la scoperta (avvenuta nel periodo dicembre 2000- gennaio
2001) dei fatti illeciti compiuti dal Nicosia (nella sua qualità di
funzionario dell’Agenzia di Sciacca del Banco di Sicilia), dal Bono e
dallo Scalici, fu avviato a carico dei medesimi un procedimento
penale (iscritto al n.1236/2001), che venne definito con le sentenze
del Tribunale di Sciacca:
n.796/2008, pubblicata il 21.11.2008, dichiarativa dell’intervenuta
prescrizione dei reati di truffa e falso imputati al Nicosia ed al Bono;
n.598/2008, pubblicata l’1.10.2008, anch’essa dichiarativa della
maturata prescrizione degli analoghi reati imputati allo Scalici.
Dopo aver illustrato i profili salienti della vicenda, la Sezione di primo
grado ha preliminarmente ritenuto sussistente la giurisdizione della
Corte dei Conti nei riguardi di Nicosia Salvatore, sostenendo che:
non assumevano significativa rilevanza le tesi difensive prospettate
dal medesimo, secondo cui egli aveva operato esclusivamente
nell’ambito delle sue mansioni lavorative di funzionario del Banco di
Sicilia, senza essere mai stato legato da un rapporto di servizio (né
di diritto nè di fatto) con l’Amministrazione regionale e senza aver
avuto “maneggio” di denaro pubblico (considerato che le somme di
cui s’era appropriato, assieme al Bono ed allo Scalici, erano di
pertinenza esclusiva del Banco);
l’elemento determinante per l’affermazione della
giurisdizione
6
contabile era da individuarsi nella circostanza che il Nicosia,
mediante i suoi comportamenti fraudolenti, aveva fornito un
contributo causale alla distrazione di risorse finanziarie pubbliche
dalle finalità cui avrebbero dovuto essere destinate, considerato che
l’Amministrazione regionale aveva corrisposto al Banco di Sicilia
somme a titolo di contributo in conto interessi relativamente ad
operazioni di prestito agrario rivelatesi fittizie.
In secondo luogo, la Sezione di primo grado ha dichiarato
l’infondatezza dell’eccezione di maturata prescrizione dell’azione di
responsabilità amministrativa, che era stata sollevata dai soggetti
convenuti in giudizio, sostenendo che:
essendovi stato un doloso occultamento del danno, il “dies a quo”
della prescrizione andava individuato nella data (2.11.2005) in cui la
Procura della Repubblica di Sciacca aveva comunicato al P.M.
contabile che era stato chiesto il rinvio a giudizio del Bono, del
Nicosia e dello Scalici per i reati di truffa e falso;
il decorso del termine quinquennale di prescrizione era poi stato
tempestivamente interrotto mediante gli atti di costituzione in mora,
che l’Amministrazione regionale aveva notificato allo Scalici ed al
Bono in data 16.1.2010 ed al Nicosia il 7.4.2010.
Passando all’esame delle contestazioni formulate dalla Procura a
carico di tali soggetti, la Sezione di primo grado ha ritenuto
pienamente provate le loro responsabilità a titolo di dolo e li ha,
pertanto, condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno
patito dalla Regione Siciliana.
7
*****
Avverso la sentenza n.350/2013 ha proposto appello Scalici
Gaetano, difeso dall’avv. Antonino Turturici.
In primo luogo, lo Scalici ha eccepito la maturata prescrizione
quinquennale dell’azione di responsabilità amministrativa esperita nei
suoi confronti, considerato, da un lato, che (come anche evidenziato
nella sentenza n.598/2008 del Tribunale di Sciacca, che ha
dichiarato estinti per prescrizione i reati a lui ascritti) i comportamenti
illeciti da lui tenuti si erano concretizzati non oltre l’anno 2000 ed
erano stati pienamente scoperti, a seguito delle indagini svolte dalla
Polizia giudiziaria, ben prima del 2005 (epoca in cui era stata
formulata a suo carico la richiesta di rinvio a giudizio innanzi al
Giudice penale) e, da un altro lato, che il primo atto di costituzione in
mora gli era stato notificato dall’Assessorato alle Risorse Agricole
della Regione Siciliana nel gennaio 2010.
Nel merito, lo Scalici ha sostenuto che il suo ruolo nella vicenda in
esame sarebbe stato secondario, essendosi egli limitato ad
autenticare, su sollecitazione del Bono, le sottoscrizioni apocrife che
erano state apposte su alcune domande di concessione di prestiti
agrari agevolati, mentre egli non sarebbe stato a conoscenza e,
quindi, non avrebbe intenzionalmente partecipato alle operazioni
truffaldine poste in essere dal Bono e dal Nicosia.
*****
Avverso la sentenza n.350/2013 ha proposto appello anche Nicosia
Salvatore, difeso dall’avv. Salvatore Pensabene Lionti.
8
In primo luogo, la parte appellante ha riproposto l’eccezione di difetto
di giurisdizione della Corte dei Conti nei suoi riguardi.
A tal proposito, il Nicosia ha evidenziato che il prestito agrario
disciplinato dalla L. n.185/1992 (poi abrogata dal D.L.vo 29.3.2004,
n.102) si configurava come un finanziamento erogato direttamente
dalle banche ad imprenditori danneggiati da eccezionali avversità
atmosferiche, che avessero causato la perdita di almeno il 35% dei
prodotti agricoli.
Per consentire a tali imprenditori di far fronte ai sopravvenuti disagi
economici, era prevista la possibilità di ottenere dalla Regione un
contributo in conto interessi (in pratica, l’Amministrazione assumeva
l’impegno di corrispondere alla banca che aveva erogato il mutuo
agrario una quota degli interessi dovuti dall’imprenditore beneficiario
del finanziamento).
Per accedere a tale forma di prestito agevolato era, tuttavia,
indispensabile
che
l’interessato
avesse
ottenuto
il
nullaosta
dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, al quale competeva
istituzionalmente la verifica della sussistenza dei presupposti previsti
dalla normativa vigente.
A sua volta, l’istituto di credito (al quale veniva inoltrata la richiesta di
mutuo agrario):
aveva facoltà di concederlo o meno, dovendo verificare, tra l’altro, la
solvibilità del soggetto interessato;
in caso di esito positivo delle verifiche eseguite, stipulava un
contratto di mutuo con il medesimo imprenditore, al quale erogava
9
somme di denaro di propria esclusiva pertinenza e non già fondi
pubblici.
Infatti,
soltanto
direttamente
ex post la
alla
banca
Regione provvedeva
una
quota
degli
a
interessi
versare
dovuti
dall’imprenditore agricolo beneficiario del prestito agevolato, il quale,
a sua volta, era tenuto a restituire ratealmente all’istituto di credito sia
la sorte capitale sia l’ammontare residuo degli interessi prestabiliti.
Ciò premesso, il Nicosia ha sostenuto che:
dopo
l’esecuzione
(culminanti
nel
delle
rilascio,
prodromiche
da
parte
verifiche
amministrative
dell’Ispettorato
Provinciale
dell’Agricoltura, del nullaosta in favore dell’imprenditore agricolo
interessato), l’istituto di credito effettuava operazioni di tipo
prettamente privatistico, che erano disciplinate dal contratto di mutuo
agrario stipulato con il medesimo imprenditore, senza venire ad
espletare alcuna funzione di natura pubblicistica o, comunque, volta
a soddisfare interessi pubblici;
in sostanza, in tale contesto non veniva ad instaurarsi alcun rapporto
di servizio tra la banca (la quale erogava direttamente, utilizzando
proprii fondi, il prestito all’imprenditore agricolo e, quindi, non gestiva
affatto denaro pubblico) e l’Amministrazione regionale (la quale si
limitava ad intervenire ex post, effettuando il pagamento di una quota
degli interessi dovuti dal medesimo imprenditore).
Sulla scorta di tali elementi, il Nicosia ha contestato le affermazioni
contenute nell’atto di citazione della Procura (sostanziamente
condivise dalla Sezione di primo grado), secondo le quali egli, in
10
qualità di funzionario del Banco di Sicilia addetto al settore dei prestiti
agrari, avrebbe concretamente svolto “attività di gestione” di
finanziamenti pubblici, con correlativo illecito “maneggio” di denaro
pubblico, assumendo in tal modo anche la qualifica di “agente
contabile di fatto”.
In realtà, egli aveva operato esclusivamente nell’ambito del proprio
rapporto lavorativo di natura privatistica con il Banco di Sicilia, senza
essere mai stato legato da un rapporto di servizio, né di diritto nè di
fatto, con la Regione Siciliana.
Il Nicosia ha sottolineato, altresì, che, in ogni caso, nella fattispecie in
esame non sarebbe ravvisabile una relazione di “occasionalità
necessaria” tra il presunto “rapporto di servizio di fatto” (che,
secondo la Procura, si sarebbe venuto ad instaurare tra il Nicosia e
l’Amministrazione regionale) e gli eventi produttivi di danno erariale.
Il Nicosia ha, in secondo luogo, riproposto l’eccezione di maturata
prescrizione
quinquennale
dell’azione
di
responsabilità
amministrativa esperita nei suoi confronti dalla Procura regionale,
evidenziando che tra la scoperta delle operazioni fraudolente
(avvenuta tra la fine del 2000 e gli inizi del 2001) e l’atto di
costituzione
in
mora,
che
egli
era
stato
notificato
dall’Amministrazione regionale nell’aprile 2010, erano trascorsi oltre
nove anni.
Il Nicosia ha, infine, fatto presente, allegando apposita attestazione
rilasciata dal Banco di Sicilia, di aver, a suo tempo, integralmente
provveduto a restituire all’istituto di credito le somme corrispondenti
11
alla sorte capitale dei fittizi prestiti agrari in questione.
*****
La Procura Generale presso questa Corte ha depositato le proprie
conclusioni, nelle quali, dopo aver confutato le tesi e le eccezioni
prospettate dal Nicosia e dallo Scalici, ha chiesto il rigetto di entrambi
gli appelli, in quanto giuridicamente infondati, e la conferma della
sentenza di primo grado.
*****
Bono Pippo, anch’egli condannato dalla Sezione di primo grado a
risarcire, in solido con il Nicosia e lo Scalici, il danno erariale, non ha
proposto appello avverso la sentenza n.350/2013.
*****
All’odierna udienza, l’avv. Pensabene Lionti, difensore del Nicosia,
ed il P.M. hanno ribadito le conclusioni già formulate per iscritto.
DIRITTO
In primo luogo, dev’essere esaminata l’eccezione di difetto di
giurisdizione della Corte dei Conti, già ritenuta infondata dal Giudice
di primo grado e riproposta in grado d’appello da Nicosia Salvatore.
Ad avviso del Collegio Giudicante, tale eccezione risulta meritevole
d’accoglimento.
Infatti, come affermato dalla consolidata giurisprudenza sia contabile
che della Corte di Cassazione, l’istituto della responsabilità
amministrativa, rientrante nella sfera giurisdizionale riservata alla
Corte dei Conti, concerne le fattispecie di danno erariale che siano
scaturite da violazioni dolose o gravemente colpose di obblighi
12
istituzionali, poste in essere da soggetti legati da un rapporto di
servizio “di diritto” o “di fatto” con un’Amministrazione Pubblica.
Il “rapporto di servizio” s’identifica sostanzialmente in una relazione
funzionale
caratterizzata
dall’inserimento
“lato
sensu”
di
un
determinato soggetto, anche privato, nell’apparato organizzativo di
un Ente pubblico e nella conseguente compartecipazione del
medesimo,
sulla
base
di
regole
e
criteri
predeterminati,
all’espletamento di attività rientranti nelle finalità istituzionali della
P.A..
Pertanto, anche nel caso in cui la relazione funzionale intercorrente
tra il soggetto, al quale sia imputabile una condotta lesiva di beni o di
interessi finanziari pubblici, e la P.A. non abbia tratto origine da un
rapporto giuridico di diritto pubblico, è comunque indispensabile che
quel soggetto abbia svolto un’attività che ne abbia comportato un
oggettivo
inserimento,
anche
temporaneo,
nell’organizzazione
amministrativa e che lo abbia reso compartecipe dell’azione dell’Ente
pubblico volta al perseguimento di finalità di pubblico interesse (v., ex
plurimis, Cassazione- SS.UU. civili n.1381/1995 e n.2628/2002;
Cassazione- III^ sez. civ. n.3672/2010).
Soltanto ove ricorrano tali presupposti sussiste la giurisdizione della
Corte dei Conti relativamente all’azione giudiziaria finalizzata al
risarcimento del danno subito da una P.A., azione che altrimenti
rientra nella sfera giurisdizionale del Giudice Ordinario.
Orbene,
nella
fattispecie
oggetto
del
presente
giudizio
di
responsabilità amministrativa non appare ravvisabile un “rapporto di
13
servizio” intercorrente tra il Nicosia (funzionario del Banco di Sicilia,
addetto al settore dei prestiti agrari) e la Regione Siciliana.
A tal proposito, deve rammentarsi che il prestito agrario disciplinato
dalla L. n.185/1992 (poi abrogata dal D.L.vo 29.3.2004, n.102) si
configurava come un finanziamento erogato direttamente dalle
banche ad imprenditori danneggiati da eccezionali avversità
atmosferiche, che avessero cagionato la perdita di almeno il 35% dei
prodotti agricoli.
Per consentire a tali imprenditori di far fronte più agevolmente ai
disagi economici sopravvenuti, era prevista la possibilità di ottenere
dalla Regione la concessione di un contributo in conto interessi (in
pratica, l’Amministrazione assumeva l’impegno di corrispondere
direttamente alla banca, che aveva erogato il mutuo agrario, una
quota degli interessi dovuti dall’imprenditore beneficiario del
finanziamento).
Per accedere a tale forma di prestito agevolato era, però, necessario
che
l’interessato
avesse
ottenuto
il nullaosta
dell’Ispettorato
Provinciale dell’Agricoltura, previa verifica della sussistenza dei
presupposti previsti dalla normativa vigente.
In tale contesto, l’istituto di credito al quale veniva rivolta la richiesta
di prestito agrario:
aveva la facoltà di concederlo o meno, dovendo verificare, tra l’altro,
la solvibilità del soggetto interessato;
in caso di esito positivo delle verifiche eseguite, stipulava un
contratto di mutuo con il medesimo imprenditore, al quale erogava
14
somme di denaro proprie e non già fondi pubblici.
Infatti, soltanto ex post la Regione provvedeva a rimborsare alla
banca una quota degli interessi dovuti dall’imprenditore agricolo che
aveva stipulato il contratto di mutuo agevolato, imprenditore che, a
sua volta, era tenuto personalmente a restituire, in forma rateale,
all’istituto di credito sia la sorte capitale ricevuta sia l’ammontare
residuo degli interessi pattuiti.
Ciò premesso, appare evidente che, dopo l’esecuzione delle
prodromiche verifiche amministrative (culminanti nel rilascio, da parte
dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, del nullaosta a favore
dell’imprenditore agricolo interessato), l’istituto di credito effettuava
autonomamente
operazioni
finanziarie
di
tipo
prettamente
privatistico, che erano disciplinate dal contratto di mutuo agrario
stipulato con il medesimo imprenditore, senza venire ad espletare
alcuna funzione di natura pubblicistica o, comunque, volta a
soddisfare interessi pubblici.
In sostanza, deve ritenersi che in tale contesto:
non veniva a configurarsi alcun “rapporto di servizio” tra la banca (la
quale erogava direttamente, utilizzando proprie risorse finanziarie, il
mutuo agrario all’imprenditore agricolo e, quindi, non gestiva affatto
fondi pubblici) e l’Amministrazione regionale (la quale si limitava ad
intervenire dopo la concessione del prestito, versando alla banca
mutuante una quota degli interessi che erano dovuti dal medesimo
imprenditore);
tantomeno veniva ad instaurarsi un “rapporto di servizio” tra il
15
funzionario di banca addetto al settore dei prestiti agrari e
l’Amministrazione regionale.
Orbene, nella fattispecie in esame risulta che il Nicosia ha operato
(sia pur in maniera fraudolenta) esclusivamente nell’esercizio delle
proprie mansioni lavorative, di natura prettamente privatistica, di
funzionario alle dipendenze del Banco di Sicilia, senza, quindi, alcun
inserimento
funzionale
nell’ambito
dell’apparato
organizzativo
dell’Amministrazione regionale, senza partecipare all’espletamento di
attività di natura amministrativa finalizzate a soddisfare esigenze
istituzionali della P.A. e senza neppure aver concretamente avuto
“maneggio” di fondi pubblici.
D’altro canto, nella sentenza n.350/2013 la Sezione di primo grado
non ha addotto argomentazioni giuridiche idonee a dimostrare
l’esistenza di un concreto “rapporto di servizio”, sia pur inteso in
senso lato, tra il Nicosia e la Regione.
Il Collegio Giudicante reputa conseguentemente che debba essere
dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nei riguardi
del Nicosia, a carico del quale non poteva essere esperita l’azione di
responsabilità amministrativa da parte della Procura regionale.
In secondo luogo, il Collegio Giudicante osserva che, in ogni caso
(ossia anche ove fosse ravvisabile la sussistenza della giurisdizione
della Corte dei Conti nei riguardi del Nicosia), risulta fondata
l’eccezione, sollevata dal medesimo Nicosia nonché da Scalici
Gaetano (altro soggetto che ha appellato la sentenza n.350/2013), di
maturata prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa
16
esperita a loro carico dal P.M. contabile.
Infatti, come si evince chiaramente dagli atti del procedimento penale
(ritualmente
acquisiti
al
fascicolo
del
presente
giudizio
di
responsabilità amministrativa), Scalici Gaetano, Nicosia Salvatore e
Bono Pippo (il quale, va rammentato, non ha proposto appello
avverso la sentenza n.350/2013, emessa dalla Sezione di primo
grado di questa Corte) hanno posto in essere le operazioni
fraudolente inerenti i prestiti agrari agevolati (concessi dal Banco di
Sicilia a favore degli ignari imprenditori agricoli Santangelo Accursia,
Bono Filippo e Ciaccio Calogero) in epoche comunque anteriori al
giugno 2000 (v. le sentenze n.598/2008 e n.796/2008, emesse dal
Tribunale penale di Sciacca).
Tali operazioni fraudolente sono state scoperte tra il dicembre 2000
ed il gennaio 2001, tant’è vero che il Nicosia è stato dapprima
sospeso dal servizio presso il Banco di Sicilia con provvedimento
dell’11.12.2000 e poi licenziato in tronco il 24.1.2001 mentre a carico
del medesimo Nicosia, dello Scalici e del Bono sono state
immediatamente avviate indagini da parte della Polizia giudiziaria
(comportanti l’effettuazione di accertamenti e verifiche anche presso
la Regione Siciliana e l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di
Agrigento), che hanno determinato l’attivazione, da parte della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, del
procedimento penale n.1263/2001, definito con le predette sentenze
n.598/2008 (riguardante lo Scalici) e n.796/2008 (riguardante il
Nicosia ed il Bono), le quali hanno dichiarato l’estinzione dei reati
17
ascritti ai medesimi per sopravvenuta prescrizione.
Considerato, dunque, che tra la scoperta dei fatti illeciti (produttivi,
secondo il P.M. contabile, anche di danno per la Regione Siciliana)
ed il primo atto di costituzione in mora rivolto al Nicosia ed allo
Scalici (costituito dalla nota prot. n.25/segr., emessa il 12.1.2010
dall’Assessorato regionale alle Risorse Agricole- Dipartimento per gli
interventi strutturali in agricoltura- Servizio VII- I.P.A. di Agrigento,
notificata allo Scalici il 16.1.2010 ed al Nicosia il 7.4.2010) sono
trascorsi circa nove anni, non v’è dubbio che sia maturata la
prescrizione
quinquennale
dell’azione
di
responsabilità
amministrativa.
A tal proposito, deve sottolinearsi che, in presenza di fatti illeciti e
dannosi scoperti dalla Polizia giudiziaria nei loro profili essenziali nel
2001 e quindi divenuti, già a tale epoca, agevolmente conoscibili
dalla Regione Siciliana (Amministrazione direttamente interessata, la
quale non risulta essersi costituita parte civile nel procedimento
penale ed ha notificato atto di costituzione in mora nei confronti dei
soggetti responsabili dei fatti illeciti soltanto nel 2010), non viene ad
assumere alcuna significativa rilevanza, ai fini dell’individuazione
della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria
per il danno erariale, la data (2 novembre 2005) in cui la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca comunicò d’aver
chiesto (nel maggio 2005) il rinvio a giudizio del Nicosia e dello
Scalici (oltre che del Bono).
Il Collegio Giudicante reputa conclusivamente che, per le ragioni
18
sopra specificate, debbano essere annullate le statuizioni di
condanna emesse dalla sentenza di primo grado n.350/2013 a carico
di Nicosia Salvatore e di Scalici Gaetano.
Considerato che nei riguardi dei medesimi non viene emessa alcuna
pronunzia d’assoluzione nel merito, non v’è luogo a provvedere in
ordine alla liquidazione in loro favore degli onorari e delle spese di
difesa.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione
Siciliana, definitivamente pronunciando sugli appelli (riuniti ai sensi
dell’art. 335 del c.p.c.) proposti da Nicosia Salvatore e da Scalici
Gaetano, annulla le statuizioni di condanna emesse a loro carico
dalla sentenza di primo grado n.350/2013, pubblicata il 24.1.2013.
Considerato
che,
per
le
ragioni
analiticamente
esposte
in
motivazione, nei riguardi dei medesimi Nicosia e Scalici non viene
emessa alcuna pronunzia d’assoluzione nel merito, non v’è luogo a
provvedere in ordine alla liquidazione in loro favore degli onorari e
delle spese di difesa.
Nulla per le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 28 novembre
2013.
L’ESTENSORE
F.to (Valter Del Rosario)
IL PRESIDENTE
F.to (Salvatore Cilia)
19
sentenza depositata in segreteria nei modi di legge
Palermo, 03/02/2014
Il direttore della segreteria
F.to (Nicola Daidone)
Scarica

Sezione giurisdizionale d`Appello per la Regione