I cd. “precari della scuola” e le cd. “G.A.E.-Graduatorie ad
Esaurimento”: gli ultimi approdi giurisprudenziali
Recentemente sono pervenute all’attenzione della giurisprudenza di merito presso
diversi Tribunali italiani numerose istanze di tutela giurisdizionale presentate dai cd.
“precari della scuola” e volte ad ottenere, spesso in via cautelare, l’inserimento nelle cd.
“G.A.E.-Graduatorie ad Esaurimento” del settore scolastico, ossia quelle graduatorie
utilizzate dal MIUR-Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in funzione
della stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato con il personale docente in servizio
a tempo determinato ovvero a titolo di supplenza e simili presso le varie istituzioni
scolastiche italiane di ogni ordine e grado.
Si tratta, dunque, di una delle tante questioni - non solo di natura tecnico-giuridica ma
con evidenti risvolti anche sociali – che negli ultimi tempi hanno interessato il mondo del
lavoro, soprattutto con riferimento al tema dei cd. “precari del pubblico impiego”.
Ebbene, la questione può compendiarsi nei termini che seguono: alcuni insegnanti
precari abilitati alla professione docente in forza di diploma di maturità magistrale
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 al termine dei rispettivi e relativi corsi
quadriennali dell’Istituto Magistrale ed inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto
utilizzabili esclusivamente per il conferimento delle supplenze brevi e non per l’assunzione
a tempo indeterminato, ritenendo di avere diritto ad essere inclusi per le classi di concorso
Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) nella terza fascia delle citate
graduatorie ad esaurimento definitive di un dato ambito scolastico territoriale provinciale
valide per gli anni scolastici 2014/2017 (ossia nelle graduatorie appunto riservate agli
abilitati ed utilizzabili ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato per il 50% dei posti
annualmente banditi dal MIUR-Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai
sensi dell’art. 399 del D.Lgs. n. 297/1994 s.m.i.), hanno avviato diversi procedimenti
giurisdizionali – sia in via cautelare che ordinaria - innanzi a numerosi Tribunali italiani
deducendo che il D.M. n. 235/2014 (recante disposizioni per l’aggiornamento delle
graduatorie in questione per il triennio 2014/2017) ha illegittimamente negato ai docenti
titolari di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 la possibilità di
presentare domanda di inserimento nelle graduatorie de quibus utilizzabili per le assunzioni
a tempo indeterminato, avendo lo stesso soltanto previsto la possibilità di presentare
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domanda di aggiornamento della posizione eventualmente già ricoperta nell’ambito delle
predette graduatorie (sicché, sulla base delle dette disposizioni di cui al D.M. n. 235/2014, il
programma informatico concepito dal MIUR-Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca per la presentazione delle domande in oggetto impediva ed impedisce ancora
loro – in quanto, come detto, non ancora iscritti nelle dette graduatorie ad esaurimento
definitive - di potersi anche solo registrare e farsi quindi riconoscere dal sistema quali
docenti per poi, eventualmente, inoltrare la propria rispettiva istanza che l’art. 10, comma 2,
lett. b), del suddetto D.M. n. 235/2014 consente di presentare, a pena di esclusione, solo
mediante le suddette modalità informatiche meglio precisate dall’art. 9, commi 2 e 3, del
D.M. n. 235/2014 medesimo); che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973/2015, ha
ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 costituisce
titolo abilitante a tutti gli effetti di legge e che, conseguentemente, i criteri fissati dal decreto
ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma
magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l’inserimento nelle graduatorie
provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati, sicché ne
discenderebbe l’obbligo per il MIUR-Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca di consentire l’acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali
ante 2001 nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento; che, dopo aver
appreso che il D.M. n. 235/2014 era stato annullato in parte qua per effetto della detta
sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, avevano inoltrato alla competente autorità
scolastica provinciale apposita richiesta volta ad ottenere l’accesso al sistema informatico di
aggiornamento delle graduatorie in questione ovvero, almeno, l’autorizzazione alla
presentazione delle domande in oggetto in forma cartacea; e che, nonostante ciò, non
avevano ricevuto alcun positivo riscontro alla suddetta richiesta.
Tanto dedotto in fatto, hanno poi argomentato in diritto i detti docenti, a sostegno delle
domande così azionate, che sussiste nei casi di specie la giurisdizione del giudice ordinario
(in funzione di giudice del lavoro) sulla scorta della prevalente giurisprudenza di legittimità
esistente sul punto nonché alla luce dell’oggetto del presente giudizio; che il D.M. n.
235/2014 deve considerarsi illegittimo nella parte de qua agitur sulla scorta anche della
recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e dei principi di diritto in essa
affermati pure in ordine alla natura pienamente abilitante da riconoscere nel vigente
ordinamento giuridico al diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;
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che, peraltro, deve altresì riconoscersi efficacia erga omnes alla detta pronuncia del
Consiglio di Stato n. 1973/2015 in quanto volta al parziale annullamento del D.M. n.
235/2014, ossia al parziale annullamento di un atto regolamentare o comunque dotato di
carattere generale ed astratto e, dunque, volta ad eliminare parzialmente dal mondo
giuridico - ed appunto con efficacia non limitata inter partes bensì generalizzata - il
suddetto decreto ministeriale; e che sussiste, infine, il loro interesse ad agire anche in via
cautelare alla luce, in particolare, dell’imminente varo di un piano straordinario di
immissione in ruolo di circa 100.000 docenti precari da selezionare anche attingendo alle
graduatorie ad esaurimento di cui si controverte in questa sede (piano straordinario poi
adottato a livello legislativo con l’approvazione della Legge n. 107/2015).
Tanto dedotto in fatto ed in diritto, hanno quindi concluso, previa disapplicazione del
D.M. n. 235/2015 nella parte in cui non consente loro di presentare domanda di inserimento
nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell’ambito scolastico
territoriale provinciale richiesto per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e
Scuola Primaria (EEEE) valide per il triennio 2014/2017 e delle stesse graduatorie ad
esaurimento definitive per il personale docente del detto ambito scolastico territoriale
provinciale valide per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria
(EEEE) per gli anni scolastici 2014/2017 nella parte in cui non contemplano il loro
rispettivo inserimento nelle stesse, affinché, in via cautelare,
venga
ordinato
all’Amministrazione scolastica resistente di consentire loro la presentazione della propria
rispettiva domanda di inserimento nelle dette graduatorie riattivando a tal fine le correlative
funzioni della suddetta piattaforma informatica “Istanze on line” ovvero ritenendo utilmente
prodotte le stesse anche se inoltrate per via cartacea e venga conseguentemente ordinato alla
stessa di accogliere le suddette relative e rispettive domande al fine della loro partecipazione
al piano straordinario di immissione in ruolo di cui sopra, e, nel merito, affinché venga
accertato e dichiarato il loro diritto alla presentazione delle domande de quibus con
conseguente condanna delle suddette Amministrazioni resistenti all’adozione di tutti i
correlativi necessari atti e provvedimenti di legge al fine della loro partecipazione al
predetto piano straordinario di immissione in ruolo ovvero, in via di estremo subordine, al
fine del riutilizzo delle graduatorie in oggetto - così come rettificate per via del loro
inserimento nelle stesse con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale
- da parte delle Amministrazioni resistenti medesime in vista – in ultima istanza - della
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corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del relativo contratto di
lavoro a tempo indeterminato.
Orbene, a fronte di siffatte deduzioni in fatto e delle dette argomentazioni giuridiche la
giurisprudenza di merito allo stato prevalente (non mancano, tuttavia, importanti
orientamenti di segno contrario) ha anzitutto evidenziato (si tratta di pronunce, per il
momento, adottate solo in sede cautelare e nelle more, dunque, del relativo giudizio di
merito), con riguardo al profilo attinente la sussistenza o meno nei casi de quibus della
giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, che, sebbene la
questione sia controversa (si pensi, a mero titolo d’esempio, alle divergenti statuizioni rese
sul punto da Tribunale di Livorno del 15.06.2015 e Tribunale di Bologna del 03.07.2015 nel
senso della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nel caso di specie, da un
lato, e da Tribunale di Mantova del 10.06.2015 nel senso della sussistenza, viceversa, della
giurisdizione del giudice amministrativo, dall’altro lato), deve aversi riguardo, in proposito,
a quanto chiarito dalla più recente giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione
secondo cui “In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento
alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai
sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al
giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità ed i poteri
del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali
sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge
degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo
configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi,
piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una
graduatoria preordinata al conferimento dei posti che si rendano disponibili” (in tal senso,
fra le molte, cfr.: Cass., SS. UU., ordinanza n. 16756/2014. Nello stesso senso, cfr. altresì:
Cass., SS. UU., n. 3032/2011 e Cass., SS. UU., n. 17466/2009 nonché, nell’ambito della
giurisprudenza amministrativa, Consiglio di Stato, n. 33/2011 e Consiglio di Stato, n.
11/2011).
Ebbene, nei casi in oggetto si controverte proprio in ordine alla sussistenza o meno in
capo agli insegnanti istanti del diritto al loro inserimento nelle graduatorie ad esaurimento
definitive per il personale docente di un dato ambito scolastico territoriale provinciale valide
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per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) per gli
anni scolastici 2014/2017, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice
ordinario.
Invero, è al cd. “petitum sostanziale” che occorre fare riferimento al fine di individuare
l’autorità munita di potestas iudicandi in ordine ad una data domanda giurisdizionale, ossia,
in altri termini, occorre avere riguardo, a tali fini, non tanto alla pronuncia che si chiede al
giudice di adottare nel singolo caso concreto quanto piuttosto, e più propriamente, alla
natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio così come emergente in
forza degli elementi in fatto ed in diritto allegati dalle parti in lite (in questo senso, fra le
altre e sia pure con riferimento a fattispecie soltanto analoga a quella oggetto del presente
giudizio ma con enunciazione di principi generali in quanto tali da ritenere certamente
applicabili anche nel caso de quo, cfr.: Cass., SS. UU., n. 11229/2014, secondo cui, per
quanto in questa sede maggiormente interessa, “Ai fini del riparto della giurisdizione rileva
il "petitum" sostanziale, come prospettato nella domanda … (…omissis…) …”).
Nel caso che ci occupa, costituisce appunto oggetto del contendere non tanto la
richiesta dei detti docenti volta ad ottenere una pronuncia di condanna delle
Amministrazioni convenute a consentire loro la presentazione della propria rispettiva
domanda di inserimento nelle graduatorie di cui qui si controverte in via telematica ovvero,
in alternativa, in via cartacea (ciò che evidentemente, di per sé considerato, sarebbe
insuscettibile di arrecare loro una qualunque utilità ed indurrebbe quindi a ritenerli privi di
un concreto interesse ad agire rispetto ad una simile domanda) quanto piuttosto, e più
propriamente, la richiesta degli stessi di condanna di parte convenuta a consentire il loro
inserimento nella terza fascia delle dette graduatorie ad esaurimento definitive.
Conseguentemente, questo essendo a ben vedere l’oggetto della domanda, non può che
concludersi, sotto il profilo qui in esame, nel senso che l’autorità munita di potestas
iudicandi deve in tal caso essere individuata nell’autorità giudiziaria ordinaria in funzione di
giudice del lavoro, e tanto alla stregua della già ricordata giurisprudenza di legittimità
nonché amministrativa di cui sopra ed alla stregua altresì della natura appunto di diritto
soggettivo intrinsecamente caratterizzante la situazione giuridica sostanziale dedotta in
giudizio in simili ipotesi.
Ciò posto sotto il profilo della giurisdizione, occorre ora specificare, per ragioni di
completezza, che nel caso di specie deve reputarsi altresì sussistente la competenza per
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territorio del Tribunale (in funzione di giudice del lavoro) nel cui circondario ha sede
l’Amministrazione scolastica provinciale nelle cui graduatorie ad esaurimento ambiscono ad
essere inseriti.
Invero, “La competenza per territorio in relazione ad una domanda diretta alla
costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A., volta, nella specie,
all'accertamento del diritto di un’insegnante all'inclusione nella graduatoria dell'ufficio
scolastico provinciale con conseguente immissione in ruolo e sottoscrizione del contratto a
tempo indeterminato, spetta, in difetto di un rapporto già in essere, al giudice nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto, dovendosi
stabilire, agli effetti dell'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., un'equazione fra rapporto
di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale” (in tal senso, fra le altre, cfr.: Cass., n.
10697/2015).
Ancora in via preliminare, occorre poi sottolineare come la prevalente giurisprudenza
della Corte Suprema di Cassazione abbia chiarito che “È valida, pur non essendo
espressamente prevista dalla legge, la contestuale proposizione, nell'atto di ricorso al
Tribunale per ottenere un provvedimento cautelare, della relativa domanda di merito
concernente una controversia di lavoro, senza che assuma rilievo la circostanza che il
giudice non abbia dato priorità agli adempimenti previsti dall'art. 415 cod. proc. civ. e che,
nel fissare l'udienza per la trattazione del merito, non abbia rispettato il termine dilatorio di
cui all'art. 415, quinto comma, cod. proc. civ., determinandosi in tale evenienza una nullità
che resta sanata per effetto della comparizione del convenuto che abbia accettato il
contraddittorio. … (…omissis…) …” (in tal senso, fra le altre, cfr.: Cass., n. 16851/2011).
Pertanto, in applicazione di tali principi, sembra potersi affermare che in questi casi
occorra fissare sia l’udienza di trattazione dell’istanza cautelare sia l’udienza di
comparizione delle parti per la trattazione del merito dei giudizi in questione nel rispetto del
predetto termine di cui all’art. 415, comma 5, c.p.c..
Ancora, sempre in via pregiudiziale e preliminare, occorre sottolineare come non
possa in questi casi trovare accoglimento la richiesta dei ricorrenti volta ad ottenere
l’autorizzazione alla notifica degli atti introduttivi di siffatti giudizi ex art. 151 c.p.c. nei
confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101
ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola
Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.
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Invero, non sembra trattarsi di controinteressati in senso tecnico ma, a ben vedere, di
eventuali e meramente ipotetici titolari di un potenziale interesse di mero fatto contrapposto
rispetto a quello, viceversa giuridicamente rilevante, di cui si fanno portatori i docenti istanti
attraverso la presentazione dei ricorsi introduttivi di questi giudizi, interesse di mero fatto
che non può evidentemente reputarsi meritevole – in quanto tale - di tutela da parte
dell’ordinamento giuridico.
Pertanto, in conclusione, non pare si possa applicare nel caso di specie, per tutte le
dette ragioni e considerazioni, il disposto di cui all’art. 151 c.p.c. né sembra necessario
estendere il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento dell’ambito scolastico territoriale provinciale interessato (nello stesso senso, fra
le altre, cfr.: Tribunale di Campobasso del 22.07.2015, secondo cui “Il “focus” della
questione non pare costituito dalla struttura (impugnatoria piuttosto che sul rapporto) del
presente processo, ma dal concetto di litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c..
L’ineluttabilità del coinvolgimento di una pluralità di soggetti in una controversia non è
certo una peculiarità del processo amministrativo, ma va verificata in relazione alla
peculiarità del diritto vantato dalla ricorrente nel caso di specie. Osserva lo scrivente che il
litisconsorzio necessario è ipotizzabile, al di là dei casi di espressa previsione in tal senso,
laddove si disputi della modificazione o costituzione di un rapporto plurisoggettivo unico o
dell’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti o si chieda
l’accertamento di una situazione sostanziale comune a più soggetti, sicché non è possibile
adottare una decisione se non nel contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti sui quali la
suddetta è destinata a produrre effetti diretti. Di contro, non sembra che il caso in esame
sia ascrivibile ad alcuno di quelli ipotizzati ed anzi il rischio di un “arretramento” in
graduatoria dei docenti che seguono la ricorrente sussiste, ma costituisce solo un effetto
indiretto dell’accoglimento della domanda e non una conseguenza del carattere unitario ed
inscindibile della situazione giuridica soggettiva vantata o dell’adempimento richiesto”).
Tutto ciò posto e passando quindi ad esaminare il merito – per così dire - delle
questioni di cui qui si controverte, appare opportuno premettere alcune considerazioni in
ordine ai presupposti richiesti dall’ordinamento giuridico affinché possa essere concesso un
provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c. (invero e come già evidenziato, le
pronunce della giurisprudenza di merito oggetto della presente trattazione sono state allo
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stato rese solo in sede cautelare e, dunque, nelle more del relativo giudizio di merito,
trattandosi evidentemente di questioni giuridiche di assoluta novità).
Il provvedimento d’urgenza, che ha carattere residuale e sussidiario, può essere
emesso solo qualora, durante il tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria,
possa fondatamente ritenersi che si verifichi un danno imminente ed irreparabile.
Occorre, quindi, procedere ad un esame sommario che consenta di valutare il fumus
boni iuris, ovvero la verosimiglianza o probabilità della fondatezza del diritto fatto valere,
ed il periculum in mora, che deve essere accertato e valutato in concreto, nella sua
consistenza obiettiva, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso.
Il giudice, in altri termini, è tenuto a valutare l’urgenza di ottenere il provvedimento e
le conseguenze sul piano dell’imminenza e dell’irreparabilità del danno derivanti dalla
situazione antigiuridica dedotta se protratta nel tempo.
Si osserva inoltre che, per giurisprudenza costante, il requisito del periculum non può
ritenersi insito in re ipsa.
Invero, la sufficiente rapidità del processo del lavoro e, per contro, l’inevitabile
sacrificio del diritto di difesa - costituzionalmente garantito - che si verifica in un
procedimento in cui il contraddittorio e l’attività istruttoria sono ope legis limitati,
impongono una valutazione comunque attenta e rigorosa in ordine alla sussistenza di
entrambi i requisiti prescritti dall’art. 700 c.p.c..
Ciò premesso da un punto di vista generale, con riguardo al caso specifico di cui qui si
controverte, non possono reputarsi sussistenti i prescritti requisiti del fumus boni iuris e del
periculum in mora per le ragioni di seguito specificate.
Sotto il profilo del fumus boni iuris, invero, risulta dirimente, in ossequio altresì al cd.
“principio della ragione più liquida” (sul quale, fra le altre, cfr.: Cass., n. 12002/2014), la
circostanza che le graduatorie di cui si discute in questa sede sono state trasformate in
graduatorie ad esaurimento in forza di una normativa, stratificatasi nel corso degli anni, la
quale deve essere interpretata, alla luce sia del suo tenore letterale che della relativa ratio
legis, nel senso che sono in linea di massima preclusi nuovi inserimenti nelle graduatorie in
questione, e ciò proprio per via del loro tratto caratterizzante costituito dal fatto di essere
delle graduatorie ad esaurimento, salve tuttavia le eccezioni e solo le eccezioni all’uopo
previste e disciplinate dalla stessa normativa de qua e che non paiono sussistere nei casi di
specie alla luce delle deduzioni ed allegazioni degli insegnanti istanti e della
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documentazione dagli stessi prodotta nei correlativi giudizi - ovviamente nei limiti propri di
una cognizione sommaria quale risulta essere tipicamente quella caratterizzante i
procedimenti ex art. 700 c.p.c. (in questo senso, fra le altre, cfr.: Tribunale di Larino del
31.07.2015, Tribunale di Campobasso del 22.07.2015 e Tribunale di Perugia del
17.07.2015).
Più nel dettaglio, sia pure sempre nei limiti propri di una cognizione sommaria quale
risulta essere tipicamente quella caratterizzante i giudizi ex art. 700 c.p.c., va ricordato che
l’art. 1, comma 605, lett. c), della Legge n. 296/2006 ha trasformato le graduatorie
permanenti di cui all’art. 1 del D.L. n. 97/2004 (convertito con modificazioni nella Legge n.
143/2004) in graduatorie ad esaurimento.
In particolare, l’art. 1, comma 1bis, del D.L. n. 97/2004, inserito dalla Legge di
Conversione n. 143/2004, ha sostanzialmente previsto che il soggetto interessato debba
presentare domanda di permanenza o aggiornamento nelle graduatorie di cui si controverte
in questa sede entro un determinato termine, pena la cancellazione dalla graduatoria
medesima, ferma restando tuttavia la possibilità di reinserimento nella stessa previa
domanda da avanzarsi nel rispetto del medesimo termine. In questo caso l’interessato viene
nuovamente inserito in graduatoria con il recupero del punteggio maturato all’atto della
cancellazione.
Successivamente, come detto, l’art. 1, comma 605, lettera c), della Legge n. 296/2006
ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui alla predetta Legge n.
143/2004 in graduatorie ad esaurimento, e tanto a far data dal 01.01.2007.
Il carattere ad esaurimento di siffatte graduatorie è stato poi ribadito, peraltro, anche
dall’art. 9 del D.L. n. 70/2011 e dall’art. 14, comma 2ter, del D.L. n. 216/2011 così come
inserito dalla Legge di Conversione n. 14/2012.
Ebbene, siffatto carattere tendenzialmente ad esaurimento delle graduatorie de quibus
(nei termini fin qui precisati) pare conforme al principio di cui all’art. 3 Cost. nonché al
connesso fondamentale principio di ragionevolezza ed a quello, altrettanto generale, di buon
andamento della pubblica amministrazione, essendo esso non irragionevole proprio alla luce
della ratio legis di riduzione del fenomeno del precariato da ritenere pienamente rientrante
nella discrezionalità propria del legislatore ed alla luce altresì del fatto che tale scopo
(appunto, riduzione e contenimento del precariato nella scuola) risulta così perseguito con
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strumenti, anche giuridici, coerenti e proporzionati (ossia, la detta limitazione tendenziale di
nuovi inserimenti nelle graduatorie di cui qui si controverte).
La natura tendenzialmente ad esaurimento delle stesse è stata altresì affermata, a ben
vedere, anche dal parere n. 3813/2013 del 11.09.2013 reso dal Consiglio di Stato in
relazione all’affare n. 4929/2012, in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato deciso
con D.P.R. del 25.03.2014, ove è dato leggere, tra l’altro e per quanto in questa sede
maggiormente interessa, che “A ben guardare l’infondatezza della questione sollevata, nel
senso di rivendicare il diritto di quanti abbiano conseguito l’abilitazione magistrale entro
l’anno 2001-2002, può derivare esclusivamente dal fatto che gli stessi soggetti non erano
inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97 e non si
trovavano in una delle situazioni transitorie ai fini del conseguimento del titolo abilitante
che la legge stessa prende in considerazione per l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento. Pertanto, se si ritiene illegittima la loro mancata inserzione nelle suddette
graduatorie permanenti, che vengono a formare le graduatorie ad esaurimento, il ricorso è
tardivo; se, invece, si vuole che l’acquisizione, “medio tempore” e successiva all’entrata in
vigore della legge n. 296 del 2006, da parte di soggetti in possesso di abilitazione
magistrale, degli altri requisiti idonei a consentirne l’inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento debba consentire l’apertura di queste ultime graduatorie, la questione è
infondata visto che la legge non consente l’aggiornamento se non in ipotesi specificamente
determinate”.
Neppure risulta condivisibile la tesi dell’asserita efficacia erga omnes della recente
sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 sopra ricordata, e ciò alla luce anzitutto del
fatto che trattasi di pronuncia resa da autorità giurisdizionale che, per definizione, non si
occupa di diritti soggettivi quali quelli in rilievo in questa sede, come già chiarito.
In secondo luogo, va poi osservato, al riguardo, che i decreti ministeriali di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui si controverte in questa sede (tra cui
il D.M. n. 235/2014, per quanto qui maggiormente interessa) costituiscono, a ben vedere,
non già atti regolamentari ovvero atti a contenuto generale ed astratto bensì, più
propriamente, meri atti in senso lato gestionali soggettivamente amministrativi ma resi dalla
Pubblica Amministrazione nell’esercizio dei poteri tipicamente propri del datore di lavoro
privato.
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In altri termini, siffatti decreti ministeriali paiono più propriamente caratterizzati da un
contenuto
consistente,
semplicemente
ed
esclusivamente,
nella
specificazione
e
precisazione, in applicazione delle relative disposizioni legislative e regolamentari (tra cui
quelle in precedenza già richiamate), dei criteri di aggiornamento delle graduatorie in
questione nonché nella precisazione e specificazione delle mere concrete modalità operative
mediante le quali gli interessati possono eventualmente presentare la propria correlativa
domanda.
Ne deriva che non può in questa sede trovare applicazione la tesi tradizionale,
sostenuta pure ad opera dei docenti ricorrenti (come detto), secondo cui l’annullamento di
un atto regolamentare, o comunque a carattere generale ed astratto (nella specie, il detto
D.M. n. 235/2014 annullato, nella parte de qua, dalla citata sentenza del Consiglio di Stato
n. 1973/2015), esplica la propria efficacia erga omnes e non già limitatamente alle parti del
relativo giudizio, difettando in radice, nel caso di specie e per tutte le dette motivazioni, una
fonte normativa (sia pure subprimaria) ovvero un atto provvedimentale a carattere generale.
Al più, ai decreti ministeriali in questione (fermo restando il loro carattere non
regolamentare e non provvedimentale nei termini sopra chiariti) potrebbe essere
riconosciuta natura di atti collettivi o plurimi che dir si voglia, ossia la natura di atti sì
potenzialmente rivolti ad una molteplicità indeterminata ed indeterminabile di destinatari
ma con effetti scindibili e differenziabili per ciascuno di questi stessi destinatari, e ciò con le
conseguenze, sotto il profilo qui in esame, di cui sopra si è detto (in questo senso, fra le
altre, cfr.: Tribunale di Larino del 31.07.2015, Tribunale di Campobasso del 22.07.2015,
Tribunale di Venezia del 14.07.2015 e Tribunale di Bologna del 03.07.2015).
Per tutte le dette ragioni non può riconoscersi efficacia erga omnes alla suddetta
recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, come viceversa vorrebbero gli
insegnanti istanti ai fini qui in esame.
Ciò posto, dunque, in ordine al merito – per così dire – dei ricorsi cautelari qui in
esame ed in ordine specificatamente al requisito del fumus boni iuris, va poi evidenziato che
pare difettare altresì, nel caso di specie e come già accennato, anche l’ulteriore requisito del
periculum in mora, da intendere a sua volta nei termini in precedenza meglio precisati alla
stregua della prevalente giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Invero, i ricorrenti hanno dedotto che l’urgenza di provvedere discenderebbe in tal
caso principalmente dall’imminente varo di un piano straordinario di immissione in ruolo di
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circa 100.000 docenti precari da selezionare anche attingendo alle graduatorie ad
esaurimento di cui si controverte in questa sede (piano straordinario poi adottato a livello
legislativo con l’approvazione della Legge n. 107/2015).
Orbene, trattasi, a ben vedere, di deduzioni generiche e di natura meramente ipotetica e
pertanto non idonee, in quanto tali, ad integrare il requisito dell’indifferibilità ed urgenza
tipicamente caratterizzante la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., come già chiarito e nel senso
pure in precedenza già evidenziato.
In altri termini, pare trattarsi di deduzioni relative a circostanze prive degli
indispensabili requisiti della gravità, imminenza ed irreparabilità tipicamente richiesti dal
legislatore, sotto il profilo del periculum in mora, per l’adozione di un provvedimento di
natura cautelare ex art. 700 c.p.c., come appunto sopra già ampiamente evidenziato ed
argomentato.
Né vale a spostare i termini della questione il fatto che il suddetto piano straordinario
di assunzione, di cui qui si controverte, sia stato poi adottato a livello legislativo con
l’approvazione della Legge n. 107/2015, e ciò alla luce delle assorbenti considerazioni che
precedono e che, in mancanza di compiute allegazioni (prima ancora che di adeguate prove,
sia pure nei limiti della cognizione sommaria tipicamente caratterizzante il giudizio
cautelare) circa il lamentato pregiudizio imminente, grave ed irreparabile, conducono
appunto a ritenere comunque non sussistente, nei casi di specie, il suddetto requisito del
periculum in mora (nello stesso senso, fra le altre, cfr.: Tribunale di Larino del 31.07.2015,
Tribunale di Campobasso del 22.07.2015 e Tribunale di Venezia del 16.07.2015).
Pertanto, in conclusione ed alla luce di tutte le considerazioni ed osservazioni che
precedono, il lamentato pregiudizio grave ed irreparabile, che a ben vedere verterebbe solo
su un’eventuale perdita di chances, non risulta adeguatamente allegato né dimostrato nei
casi de quibus.
Deve quindi inevitabilmente concludersi per la mancanza, nei casi di specie, anche di
tale ulteriore indefettibile requisito.
I ricorsi ex art. 700 c.p.c. in oggetto, dunque, non paiono, alla stregua della citata
prevalente giurisprudenza di merito, suscettibili di accoglimento.
Quanto alle spese di lite di siffatti giudizi cautelari, la detta giurisprudenza di merito
ha avuto modo di osservare che sulle stesse occorre provvedere in esito ai correlativi e
contestualmente già instaurati giudizi di merito (nei termini innanzi già precisati), e ciò
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argomentando a contrario dal disposto di cui all’art. 669septies c.p.c. e tenendo conto
altresì del fatto che “Nella fattispecie, non si tratta di un ricorso cautelare “ante causam” e
di una successiva proposizione della domanda di merito, bensì della contestuale
proposizione della domanda di merito e dell'istanza di misura cautelare che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis: Cass., n. 4879/86; Cass., n. 47/84; Cass., n.
3589/82; Cass., n. 6327/80; Cass., n. 6140/80; Cass., n. 1717/78), benché non contemplata
esplicitamente dalla legge, è del tutto valida, costituendo una delle possibili forme di
richiesta di provvedimenti cautelari in corso di causa” (in tal senso, fra le altre, cfr.: Cass.,
n. 16851/2011, sopra già ricordata).
Questo essendo il quadro normativo e giurisprudenziale allo stato esistente in
materia di cd. “precari della scuola” ed inserimento nelle cd. “G.A.E.-Graduatorie ad
Esaurimento” sotto il particolare profilo tecnico-giuridico affrontato in questa sede ed in
relazione alle sole relative pronunce cautelari (non consta, invero e come già in precedenza
precisato, che siano nelle more intervenute le correlative pronunce di merito, delle quali
pertanto non si può attualmente dare conto), non resta che attendere i futuri sviluppi
giurisprudenziali anche eventualmente di legittimità e, chissà, probabilmente pure gli
eventuali futuri ulteriori relativi sviluppi normativi sul punto.
Isernia, lì 28 settembre 2015
Dott. Marco Pietricola
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