Patente di guida: irregolarità
e relative sanzioni
✔ Errata applicazione dell’articolo 126 bis al titolare di patente rila­
sciata da uno Stato estero
All’atto di rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, […] subisce decurtazioni […], a seguito […] della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente […] (art. 126bis, co. 1, C.d.S.).
• È nullo, pertanto oggetto di opposizione, il
provvedimento con cui si dispone che il destinatario dello stesso deve assoggettarsi ad esame per il conseguimento della patente di guida, per esser
stato destinatario di sanzioni amministrative che hanno determinato la perdita dei venti punti dell’abilitazione alla guida già conseguita.
Ciò in virtù del fatto che per coloro che guidano in Italia con patente conseguita all’estero è prevista la sola sospensione della possibilità di guida, nel
caso in cui vengano comminate sanzioni tali da comportare la perdita di
venti punti, ma non può essere imposta la ripetizione dell’esame di guida
(T.A.R. Liguria, II, sent. 3-2-2005, n. 419).
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE
✔ Illegittimità della sanzione amministrativa per violazione dell’art.
28, co. 1, C.d.S.
Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il
prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che
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Parte I: Motivi di nullità
siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di
cui all’art. 119 comma 4, o ad esame di idoneità, i titolari di patente di
guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti
fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica (art. 128, co. 1, C.d.S.).
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE • L’applicazione della sanzione amministrativa pe-
cuniaria, in caso di violazione dell’art. 128, co. 1, C.d.S., è motivo di opposizione.
Tale articolo, laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di
guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici
e psichici prescritti o dell’idoneità, non configura tale revisione come una
sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento
amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza
del traffico stradale (Cass. Civ., I, sent. 12-1-2000, n. 276, rv. 532799).
✔ Sanzione accessoria della revoca della patente: competenza fun­
zionale del Prefetto
Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente
di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti dall’articolo
130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione
quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria
nonché nei casi previsti dall’art. 120 co. 1 (art. 219, co. 1, C.d.S.).
• La sanzione amministrativa accessoria non
emessa dal Prefetto è motivo di opposizione.
Ai sensi dell’art. 219 C.d.S., spetta al Prefetto la competenza ad ordinare la
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida conseguente alla condanna per il reato di circolazione abusiva nel periodo di
sospensione della patente medesima previsto dall’art. 218, co. 6, C.d.S.
(Cass. Pen., IV, sent. 20-6-98, n. 7308, rv. 211108).
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE
✔ Tardiva comunicazione al prefetto dell’esistenza di condizioni che
prevedono la revoca della patente
Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria
l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi
né dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione […]
(art. 219, co. 2, C.d.S.).
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Patente di guida: irregolarità e relative sanzioni
• È motivo di opposizione la comunicazione
al prefetto circa l’esistenza di condizioni che determinano la revoca della
patente,oltre i cinque giorni di cui all’art. 219, co. 2, C.d.S.
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE
✔ Sentenza del giudice ordinario avente ad oggetto la sospensione/
revoca della patente
Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente
di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti dall’articolo
130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria nonché
nei casi previsti dall’art. 120, co. 1 (art. 219, co. 1, C.d.S.).
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE • Pertanto,
la sentenza con la quale il giudice
ordinario disponga la revoca della patente è soggetta ad opposizione.
In tema di sanzioni amministrative accessorie derivanti dalla violazione di norme del codice della strada, poiché, secondo gli artt. 218 e 219 C.d.S., la competenza ad ordinare la sospensione o la revoca della patente appartiene ordinariamente al Prefetto, è illegittima la sentenza che applica le sanzioni predette
qualora tale potere non sia stato al giudice espressamente ed eccezionalmente
conferito dalla legge (Cass. Pen., IV, sent. 22-4-96, n. 4137, rv. 204743).
In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza con la
quale il pretore aveva ordinato la revoca della patente di guida come sanzione accessoria alla condanna per il reato previsto dall’art. 218 C.d.S. di
circolazione abusiva nel periodo di sospensione di validità della patente.
✔ Errata applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art.
128, co. 2, C.d.S.
Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente,
circola abusivamente anche avvalendosi del permesso di guida di cui al
comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del Prefetto con
cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 ad euro 7.953 […] (art.
218, co. 6, C.d.S.).
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE • In
caso di guida con patente sospesa, è motivo di opposizione l’applicazione della sanzione amministrativa ai sensi
dell’art. 128, co. 2, C.d.S.
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Parte I: Motivi di nullità
La guida con patente sospesa a tempo indeterminato è, infatti, sanzionata
penalmente a norma dell’art. 218, co. 6, C.d.S. e non amministrativamente
a norma dell’art. 128, co. 2, C.d.S., che riguarda la diversa ipotesi della
guida con patente valida e non sospesa, ove, però, il conducente non si sia
sottoposto agli accertamenti ed esami presso la commissione medica locale
come previsto dall’art. 128, co. 1, C.d.S. (Cass. Pen., IV, sent. 6-3-97, n.
2207, rv. 207586).
✔ Applicazione della sanzione accessoria di sospensione della patente
oltre i termini di legge: prescrizione del diritto
Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934, co. 1, c.c.)
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE • È
motivo di opposizione l’applicazione della
sanzione accessoria di sospensione della patente trascorsi cinque anni dalla
commissione della violazione. In questo caso, infatti, non avendo l’amministrazione provveduto entro i termini di legge ad applicare la sanzione, il relativo diritto è ormai estinto.
La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente può,
infatti, essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale,
ove consegua dalla violazione di determinate norme del codice della strada,
per le quali è stata applicata la sanzione pecuniaria principale e ciò anche
in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, non costituendo quest’ultimo
fatto presupposto indefettibile per l’applicazione di detta sanzione accessoria.
(Cass. Civ., I, sent. 16-3-2001, n. 3832, rv. 544834).
✔ Opponibilità del provvedimento la sospensione della patente
Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa
opposizione ai sensi dell’art. 205 (artt. 218, co. 5, C.d.S.).
• È oggetto di opposizione, quindi il provvedimento emesso dal Prefetto che disponga l’applicazione della sanzione
amministrativa accessoria di sospensione della patente.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada,
l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile,
salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida (anche per evitare differenze nelle
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE
132
Patente di guida: irregolarità e relative sanzioni
forme di tutela giurisdizionale prive di ogni ragionevole giustificazione e,
come tali, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.); ne consegue che detto rimedio, che è devoluto alla cognizione del giudice ordinario, è esperibile
anche contro il provvedimento di sospensione che il prefetto adotta in via
provvisoria, ai sensi dell’art. 223, co. 2, D.Lgs. 30-4-1992, n. 285. (Cass.
Civ., Sez. Un., 11-2-2003, n. 1993).
✔ Criterio della gravità della violazione commessa ai fini della durata
della sanzione di sospensione della patente
[…] Il Prefetto […] emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa.Tale periodo […] è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa […] (art. 218, co. 2, C.d.S.).
• È, quindi, motivo di opposizione l’applicazione della sanzione accessoria di sospensione della patente emessa senza
rispetto di quanto stabilito dall’art. 218, co. 2, C.d.S.
Il Prefetto, infatti, nel determinare la durata, deve far riferimento alla gravità
della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che
l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati dall’art.
218, co. 2, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per
l’autorità amministrativa che disponga la sospensione della patente (Cass.
Pen., Sez. Un., sent. 21-7-98, n. 8488, rv. 210982).
La durata della sanzione de qua, insomma, deve essere ragguagliata alla
gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal
sanzionato (Cass. Pen., Sez. Un., sent. 29-1-96, n. 930, rv. 203429).
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE
✔ Provvedimento di revoca della patente emesso in violazione all’iter
di cui all’art. 219, co. 2 C.d.S.
Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria
l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa
violazione […]. Questi, previo accertamento delle condizioni
predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della
patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato
dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (art. 219, co. 2, C.d.S.).
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Parte I: Motivi di nullità
• Non può essere considerato definitivo, pertanto è soggetto ad opposizione, il provvedimento di revoca della patente
emesso in violazione delle regole procedimentali stabilite dal codice della
strada.
In questo caso la competenza per l’impugnazione è del T.A.R.
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE
✔ Provvedimento di ritiro della patente emesso in violazione dell’iter
di cui all’art. 218, co. 2, C.d.S.
L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia unitamente a copia
del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo
della commessa violazione. […] Il Prefetto […] emana l’ordinanza di
sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione
della stessa. […] L’ordinanza […] è notificata immediatamente all’interessato e […] comunicata all’anagrafe degli abilitati alla guida. (art.
218, co. 2, C.d.S.).
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE • È
quindi motivo di opposizione l’emanazione del provvedimento di ritiro della patente emesso dal Prefetto in violazione
dei criteri di cui all’art. 218, co. 2, C.d.S.
In questo caso la sanzione diventa inefficace, di conseguenza tutto il procedimento di contestazione dell’infrazione e la comminazione della relativa
sanzione diventano nulli.
✔ Sospensione della patente di guida comminata al conducente che
non si sia sottoposto agli accertamenti entro il termine di legge
Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di
revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato […] (art.
126bis, co. 6, C.d.S.).
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE • È
motivo di opposizione la sospensione della patente a tempo indeterminato comminata nei confronti del conducente
che si è sottoposto entro il termine di legge agli accertamenti necessari per
l’esame di idoneità tecnica.
La sospensione a tempo indeterminato può, infatti, aversi solo in caso di rifiuto del conducente degli esami per accertare i requisiti tecnici e fisici.
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Patente di guida: irregolarità e relative sanzioni
✔ Applicazione della sanzione accessoria prevista dall’art. 222, co.
2, in assenza di lesione personale colposa
Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto
derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione
della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni (art. 222, co. 2, C.d.S.).
• Motivo di opposizione, è quindi, l’applicazione della sanzione accessoria di sospensione della patente quando dalla
violazione non sia derivata alcuna lesione personale colposa.
In materia di circolazione stradale, la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente, consegue di diritto all’accertamento di un
fatto da cui sia derivata una lesione personale colposa, per cui al giudice
residua uno spazio di valutazione discrezionale solo in relazione alla determinazione della durata del periodo di sospensione, che deve fissare, nell’ambito dei limiti stabiliti dalla legge, tenendo conto della gravità del fatto e
della pericolosità specifica nella guida dimostrata dall’imputato (Cass. Pen.,
IV, sent. 11-3-2004, n. 11522, rv. 228031).
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE
✔ Sanzione accessoria della sospensione della patente: competenza
fnzionale del Prefetto
Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite
il proprio comando o ufficio, alla Prefettura — Ufficio territoriale del
Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli
atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di
guida, fino ad un massimo di due anni (art. 223, co. 2, C.d.S.).
• Il provvedimento avente ad oggetto la sospensione della validità della patente emessa non dal prefetto, ma dal giudice è pertanto oggetto di opposizione.
L’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dagli artt. 222
e ss. C.d.S., non è di competenza del giudice, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non già di sanzione amministrativa di violazione connessa ad illecito penale ma del prefetto, il quale deve accertare la sussistenza
delle condizioni di legge (Cass. Pen., IV, sent. 30-10-2003, n. 10777 rv. 224904).
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE
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Parte I: Motivi di nullità
✔ Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento dei reati:
competenza funzionale del giudice
Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino
danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le
sanzioni pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente (art. 222, co. 1, C.d.S.).
• La sospensione o la revoca della patente
prevista dall’art. 222, co. 1, C.d.S. se disposta da persona diversa dal giudice è soggetta ad opposizione.
L’art. 222 C.d.S., espressamente qualifica sanzione amministrativa accessoria la revoca e la sospensione della patente di guida, quale conseguenza dell’accertata causazione di danni alle persone per effetto di violazione di norme previste dal codice della strada. La revoca e la sospensione
della patente devono, pertanto, essere applicate dal giudice con la sentenza prevista dall’art. 444 c.p.p. (Cass. Pen., IV, sent. 15-3-94, n. 2583
rv. 2014929.
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE
✔ Applicazione della sanzione di provvisoria sospensione della patente
in assenza «Fondati elementi» di una «evidente responsabilità» del
conducente
Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi
di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni […] (art. 223,
co. 2, C.d.S.).
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE • L’assenza
di elementi attestanti la responsabilità del conducente circa la commissione di violazioni al codice della strada esclude la possibilità dell’applicazione della sanzione di sospensione
provvisoria della patente, che se applicata, è soggetta ad opposizione.
La sospensione provvisoria della patente di guida, che l’art. 223, co. 2,
C.d.S. collega, a tutela della sicurezza del traffico e nell’immediatezza
dell’evento, all’ipotesi di reato di lesioni colpose, ha natura cautelare e preventiva rispetto all’applicazione, da parte del giudice penale, della sospensione come sanzione accessoria; ne consegue che l’applicazione di detta
sospensione provvisoria è subordinata alla valutazione prefettizia di sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità a carico del conducente in ordine a tale reato, valutazione da effettuarsi sulla base di elementi conoscitivi a disposizione e previo parere del competente ufficio della
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Patente di guida: irregolarità e relative sanzioni
direzione generale della M.C.T.C. (Cass. Civ., I, sent. 23-11-2001, n. 14866,
rv. 550547).
Di conseguenza, in caso di incidente stradale appare ingiustificata se emessa nei confronti di chi nulla poteva fare per evitare il sinistro.
✔ Applicazione in via definitiva della sanzione amministrativa acces­
soria della sospensione della validità della patente ad opera del
prefetto
Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di
una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di tre anni […] (art. 223, co.
2, C.d.S.).
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE • Se l’applicazione della sanzione amministra-
tiva accessoria della sospensione definitiva della validità della patente è
posta in essere dal prefetto, la stessa è soggetta ad opposizione.
Mentre, infatti, la sospensione cautelativa della patente di guida costituisce
provvedimento di competenza del prefetto, l’applicazione in via definitiva
della sanzione amministrativa accessoria spetta all’autorità giudiziaria in
conseguenza dell’accertamento di un reato.
L’incombente di cui all’art. 223, co. 4, C.d.S., per il quale il cancelliere è
tenuto a trasmettere i provvedimenti giudiziari passati in giudicato al prefetto, è finalizzato all’esecuzione dell’applicazione della menzionata sospensione della patente, in quanto il prefetto, allorché la decisione è divenuta
irrevocabile, adotta il provvedimento di sospensione per la durata stabilita
dall’autorità giudiziaria, detraendo il periodo di sospensione già sofferto
dall’interessato per effetto dell’eventuale misura adottata in via provvisoria
(Cass. Pen., IV, sent. 4-5-1996, n. 4608, rv. 205214).
✔ Sospensione della patente di guida a chi non ne risulta in possesso
Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca
più grave reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 527 a euro 2.108 […]. All’accertamento della violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente […] (art. 186, co. 2, C.d.S.).
• La sanzione della sospensione della patente
comminata nei confronti di chi non ne è in possesso è soggetta ad opposizione.
MOTIVAZIONE DELL’OPPOSIZIONE
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Parte I: Motivi di nullità
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione
fisica o psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
non può essere disposta, per ineseguibilità derivante da mancanza dell’oggetto, quando il condannato non risulti titolare di patente (Cass. Pen., IV,
sent. 31-3-99, n. 867).
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