STATUTI DELLA FONDAZIONE PRO JUVENTUTE 2 Statuti della Fondazione Pro Juventute Art. 1 Sede e scopo 1 Pro Juventute è una fondazione con sede a Zurigo, apolitica e aconfessionale. 2 Scopo di Pro Juventute è impegnarsi affinché i bisogni dei bambini e dei giovani che vivono in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein siano soddisfati e i loro diritti rispettati. 3 Pro Juventute si prefigge di essere presente in maniera uniforme in tutte le regioni geografiche e linguistiche della Svizzera e di essere presente nel Principato del Liechtenstein. 4 Il volontariato rappresenta una componente dell’attività di Pro Juventute. 5 Pro Juventute si prefigge di collaborare con altre organizzazioni nazionali, regionali, locali e internazionali con obiettivi identici o simili ai suoi. Art. 2 Patrimonio 1 Conformemente all’art. 80 CC, il patrimonio destinato al conseguimento dello scopo della fondazione è costituito da un capitale iniziale di CHF 15'000.-. 2 Pro Juventute finanzia le proprie attività grazie agli introiti conseguiti tramite i partenariati con imprese e sponsor e tramite la vendita di francobolli e di articoli, nonché grazie ai proventi da prestazioni sociali e da mandati di prestazione, e grazie alle offerte e ai legati. In qualsiasi momento, la fondazione può decidere di lanciare altre iniziative per raccogliere fondi. Art. 3 Organi Gli organi di Pro Juventute sono: il Consiglio di fondazione, la direzione, l’ufficio di revisione. Statuti della Fondazione Pro Juventute 3 Art. 4 Organizzazione del Consiglio di fondazione 1 Il Consiglio di fondazione è composto da un minimo di 7 a un massimo di 12 membri, nominati dal Consiglio stesso. 2 Al suo interno, il Consiglio di fondazione nomina un presidente e un vicepresidente. In caso d’impedimento, il vicepresidente si assume tutti i compiti del presidente. 3 Per il resto, il Consiglio di fondazione si costituisce da sé. 4 Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno quattro volte all’anno in seduta ordinaria su convocazione del presidente. Il presidente o almeno tre membri possono chiedere per iscritto la convocazione di una seduta straordinaria indicando i punti all’ordine del giorno. 5 Salvo disposizione contraria degli statuti, il Consiglio di fondazione può deliberare alla presenza di almeno la metà dei suoi membri. Se negli statuti non è disposto diversamente, il Consiglio di fondazione delibera con la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, è determinante il voto del presidente. 6 I membri del Consiglio di fondazione svolgono la loro attività a titolo onorifico. 4 Statuti della Fondazione Pro Juventute Art. 5 Compiti del Consiglio di fondazione 1 Il Consiglio di fondazione è l’organo supremo di Pro Juventute. 2 Il Consiglio di fondazione ha i seguenti compiti inalienabili: a) elaborare e modificare gli statuti; b) occuparsi della gestione di Pro Juventute; c) elaborare la strategia, d) fissare i punti chiave dell’attività della fondazione; e) emanare regolamenti e direttive per il lavoro della fondazione; f) stabilire i settori di attività; g) nominare e revocare l’incarico al direttore e agli altri membri della direzione; h) dare scarico alla direzione; i) vigilare sulle persone (in particolare sulla direzione) a cui è affidata la gestione della fondazione, con particolare riguardo al rispetto delle leggi, degli statuti, dei regolamenti e delle direttive; j) stabilire il diritto di firma, in particolare emanare il regolamento riguardante le firme conformemente all’art. 10 cpv. 2 dei presenti statuti; k) nominare e revocare l’incarico all’ufficio di revisione; l) elaborare le norme riguardanti la contabilità, il controllo finanziario, la pianificazione finanziaria e altri sistemi di pianificazione e controllo; m)approvare il rendiconto, il rapporto annuale e il preventivo; n) sciogliere la fondazione Pro Juventute conformemente all’art. 11 dei presenti statuti. 3 Il Consiglio di fondazione delega la direzione operativa di Pro Juventute alla direzione. Art. 6 Organizzazione della direzione 1 La direzione è composta da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, che fanno capo al direttore. Il direttore e i membri della direzione sono nominati dal Consiglio di fondazione. 2 Su richiesta del direttore, il Consiglio di fondazione nomina un sostituto tra gli altri membri della direzione. In caso d’impedimento, il sostituto si assume tutti i compiti del direttore. Statuti della Fondazione Pro Juventute 5 3 La direzione si riunisce ogniqualvolta lo reputi necessario. 4 Per il resto, la direzione si costituisce da sé. Art. 7 Compiti della direzione 1 La direzione si occupa della gestione di Pro Juventute, nella misura in cui tali attività non siano di competenza del Consiglio di fondazione conformemente all’art. 5 cpv. 2 dei presenti statuti. 2 La direzione ha in particolare i seguenti compiti: a) preparare tutte le attività del Consiglio di fondazione (art. 5 cpv. 2 dei presenti statuti) e presentare proposte, in particolare riguardanti l’elaborazione della strategia e i punti chiave dell’attività della fondazione; b) applicare la strategia elaborata dal Consiglio di fondazione nell’ambito dei punti chiave dell’attività della fondazione, fissati dal Consiglio di fondazione; c) applicare tutte le altre direttive del Consiglio di fondazione; d) occuparsi della gestione finanziaria di Pro Juventute conformemente alle direttive del Consiglio di fondazione; e) gestire il personale conformemente alle direttive del Consiglio di fondazione; f) sbrigare gli affari correnti; g) assumersi i compiti interni di controllo. 6 Statuti della Fondazione Pro Juventute Art. 8 Organizzazione dell’ufficio di revisione 1 Il Consiglio di fondazione designa una persona fisica o giuridica quale ufficio di revisione. 2 L’ufficio di revisione dev’essere qualificato e indipendente dal Consiglio di fondazione e dalla direzione. 3 L’ufficio di revisione è in carica per un massimo di tre anni. Il mandato può essere rinnovato. Art. 9 Compiti dell’ufficio di revisione 1 L’ufficio di revisione verifica se la contabilità e il rendiconto di Pro Juventute rispettano le disposizioni di legge e i presenti statuti. 2 L’ufficio di revisione ha inoltre i seguenti compiti: a) redigere, all’attenzione del Consiglio di fondazione, il rapporto scritto sul risultato della revisione dei conti; b) consigliare che il rendiconto venga accettato, con o senza limitazioni, o respinto. Art. 10 Diritto di firma 1 Il presidente del Consiglio di fondazione, il vicepresidente del Consiglio di fondazione, il direttore e gli altri membri della direzione hanno diritto di firma vincolante congiunta. 2 Il Consiglio di fondazione emana il regolamento delle firme. Statuti della Fondazione Pro Juventute Art. 11 7 Scioglimento Lo scioglimento di Pro Juventute ha luogo conformemente agli artt. 88 e 89 CC o se almeno i due terzi dei membri del Consiglio di fondazione accolgono una richiesta di scioglimento. In caso di scioglimento, il patrimonio della fondazione va affidato alla Società svizzera di utilità pubblica, che ne disporrà ai sensi dello scopo della fondazione. I presenti statuti sono stati approvati dal Consiglio di fondazione durante la sua riunione del 26 agosto 2009 ed entrano in vigore il 1° gennaio 2010. Il presidente del Consiglio di fondazione Il vicepresidente del Consiglio di fondazione Josef Felder Jean Guinand Osservazione: Le forme al maschile utilizzate nei presenti statuti valgono anche per il femminile. Fondazione Pro Juventute Thurgauerstrasse 39 Casella postale 8050 Zurigo Tel. 044 256 77 77 [email protected] www.projuventue.ch