STATUTI
DELLA FONDAZIONE PRO JUVENTUTE
2
Statuti della Fondazione Pro Juventute
Art. 1
Sede e scopo
1
Pro Juventute è una fondazione con sede a Zurigo, apolitica e aconfessionale.
2
Scopo di Pro Juventute è impegnarsi affinché i bisogni dei bambini e dei
giovani che vivono in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein siano
soddisfati e i loro diritti rispettati.
3
Pro Juventute si prefigge di essere presente in maniera uniforme in tutte
le regioni geografiche e linguistiche della Svizzera e di essere presente nel
Principato del Liechtenstein.
4
Il volontariato rappresenta una componente dell’attività di Pro Juventute.
5
Pro Juventute si prefigge di collaborare con altre organizzazioni nazionali,
regionali, locali e internazionali con obiettivi identici o simili ai suoi.
Art. 2
Patrimonio
1
Conformemente all’art. 80 CC, il patrimonio destinato al conseguimento dello
scopo della fondazione è costituito da un capitale iniziale di CHF 15'000.-.
2
Pro Juventute finanzia le proprie attività grazie agli introiti conseguiti tramite
i partenariati con imprese e sponsor e tramite la vendita di francobolli e di
articoli, nonché grazie ai proventi da prestazioni sociali e da mandati di
prestazione, e grazie alle offerte e ai legati. In qualsiasi momento, la fondazione
può decidere di lanciare altre iniziative per raccogliere fondi.
Art. 3
Organi
Gli organi di Pro Juventute sono:
il Consiglio di fondazione,
la direzione,
l’ufficio di revisione.
Statuti della Fondazione Pro Juventute
3
Art. 4
Organizzazione del Consiglio di fondazione
1
Il Consiglio di fondazione è composto da un minimo di 7 a un massimo di
12 membri, nominati dal Consiglio stesso.
2
Al suo interno, il Consiglio di fondazione nomina un presidente e un vicepresidente. In caso d’impedimento, il vicepresidente si assume tutti i compiti
del presidente.
3
Per il resto, il Consiglio di fondazione si costituisce da sé.
4
Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno quattro volte all’anno in seduta
ordinaria su convocazione del presidente. Il presidente o almeno tre membri
possono chiedere per iscritto la convocazione di una seduta straordinaria
indicando i punti all’ordine del giorno.
5
Salvo disposizione contraria degli statuti, il Consiglio di fondazione può
deliberare alla presenza di almeno la metà dei suoi membri. Se negli statuti
non è disposto diversamente, il Consiglio di fondazione delibera con la
maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, è determinante il voto
del presidente.
6
I membri del Consiglio di fondazione svolgono la loro attività a titolo onorifico.
4
Statuti della Fondazione Pro Juventute
Art. 5
Compiti del Consiglio di fondazione
1
Il Consiglio di fondazione è l’organo supremo di Pro Juventute.
2
Il Consiglio di fondazione ha i seguenti compiti inalienabili:
a) elaborare e modificare gli statuti;
b) occuparsi della gestione di Pro Juventute;
c) elaborare la strategia,
d) fissare i punti chiave dell’attività della fondazione;
e) emanare regolamenti e direttive per il lavoro della fondazione;
f) stabilire i settori di attività;
g) nominare e revocare l’incarico al direttore e agli altri membri della direzione;
h) dare scarico alla direzione;
i) vigilare sulle persone (in particolare sulla direzione) a cui è affidata la gestione
della fondazione, con particolare riguardo al rispetto delle leggi, degli statuti,
dei regolamenti e delle direttive;
j) stabilire il diritto di firma, in particolare emanare il regolamento riguardante
le firme conformemente all’art. 10 cpv. 2 dei presenti statuti;
k) nominare e revocare l’incarico all’ufficio di revisione;
l) elaborare le norme riguardanti la contabilità, il controllo finanziario,
la pianificazione finanziaria e altri sistemi di pianificazione e controllo;
m)approvare il rendiconto, il rapporto annuale e il preventivo;
n) sciogliere la fondazione Pro Juventute conformemente all’art. 11
dei presenti statuti.
3
Il Consiglio di fondazione delega la direzione operativa di Pro Juventute alla direzione.
Art. 6
Organizzazione della direzione
1
La direzione è composta da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, che fanno
capo al direttore. Il direttore e i membri della direzione sono nominati dal Consiglio
di fondazione.
2
Su richiesta del direttore, il Consiglio di fondazione nomina un sostituto tra gli altri
membri della direzione. In caso d’impedimento, il sostituto si assume tutti i compiti
del direttore.
Statuti della Fondazione Pro Juventute
5
3
La direzione si riunisce ogniqualvolta lo reputi necessario.
4
Per il resto, la direzione si costituisce da sé.
Art. 7
Compiti della direzione
1
La direzione si occupa della gestione di Pro Juventute, nella misura in cui tali
attività non siano di competenza del Consiglio di fondazione conformemente
all’art. 5 cpv. 2 dei presenti statuti.
2
La direzione ha in particolare i seguenti compiti:
a) preparare tutte le attività del Consiglio di fondazione (art. 5 cpv. 2 dei presenti
statuti) e presentare proposte, in particolare riguardanti l’elaborazione della
strategia e i punti chiave dell’attività della fondazione;
b) applicare la strategia elaborata dal Consiglio di fondazione nell’ambito dei
punti chiave dell’attività della fondazione, fissati dal Consiglio di fondazione;
c) applicare tutte le altre direttive del Consiglio di fondazione;
d) occuparsi della gestione finanziaria di Pro Juventute conformemente alle
direttive del Consiglio di fondazione;
e) gestire il personale conformemente alle direttive del Consiglio di fondazione;
f) sbrigare gli affari correnti;
g) assumersi i compiti interni di controllo.
6
Statuti della Fondazione Pro Juventute
Art. 8
Organizzazione dell’ufficio di revisione
1
Il Consiglio di fondazione designa una persona fisica o giuridica quale ufficio
di revisione.
2
L’ufficio di revisione dev’essere qualificato e indipendente dal Consiglio
di fondazione e dalla direzione.
3
L’ufficio di revisione è in carica per un massimo di tre anni. Il mandato può
essere rinnovato.
Art. 9
Compiti dell’ufficio di revisione
1
L’ufficio di revisione verifica se la contabilità e il rendiconto di Pro Juventute
rispettano le disposizioni di legge e i presenti statuti.
2
L’ufficio di revisione ha inoltre i seguenti compiti:
a) redigere, all’attenzione del Consiglio di fondazione, il rapporto scritto sul
risultato della revisione dei conti;
b) consigliare che il rendiconto venga accettato, con o senza limitazioni,
o respinto.
Art. 10
Diritto di firma
1
Il presidente del Consiglio di fondazione, il vicepresidente del Consiglio
di fondazione, il direttore e gli altri membri della direzione hanno diritto
di firma vincolante congiunta.
2
Il Consiglio di fondazione emana il regolamento delle firme.
Statuti della Fondazione Pro Juventute
Art. 11
7
Scioglimento
Lo scioglimento di Pro Juventute ha luogo conformemente agli artt. 88 e 89 CC o
se almeno i due terzi dei membri del Consiglio di fondazione accolgono una richiesta
di scioglimento. In caso di scioglimento, il patrimonio della fondazione va affidato alla
Società svizzera di utilità pubblica, che ne disporrà ai sensi dello scopo della fondazione.
I presenti statuti sono stati approvati dal Consiglio di fondazione durante la sua riunione
del 26 agosto 2009 ed entrano in vigore il 1° gennaio 2010.
Il presidente del Consiglio di fondazione
Il vicepresidente del Consiglio di fondazione
Josef Felder
Jean Guinand
Osservazione: Le forme al maschile utilizzate nei presenti statuti valgono anche
per il femminile.
Fondazione Pro Juventute
Thurgauerstrasse 39
Casella postale
8050 Zurigo
Tel. 044 256 77 77
[email protected]
www.projuventue.ch
Scarica

STATUTI DELLA FONDAZIONE PRO JUVENTUTE