STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI LAVORO - Anche la Corte d’Appello è concorde nel sostenere l’applicabilità al settore musicale e delle fondazioni lirico-sinfoniche della disciplina comune relativa alla conversione dei contratti a termine. a cura di Davide Carraro _____________________________ La Corte d’Appello di Milano – Sezione Lavoro, con la recente sentenza n. 776 del 3 settembre 2014, ha respinto l’appello promosso dalla Fondazione appellante confermando la pronuncia di primo grado, in forza della quale, il Giudice di prime cure aveva dichiarato la nullità del termine apposto al primo, di una serie di contratti di lavoro di natura subordinata, per genericità della causale così come apposta e convertito il rapporto di lavoro in tempo indeterminato, condannando la Fondazione al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010. Si è avuto modo di discutere della pronuncia di primo grado in una precedente newsletter a firma del collega Danilo Sipala (cfr. newsletter n. 3, marzo 2012) nella quale veniva “esaltato” lo spirito innovatore della pronuncia, che, seguendo un allora recente filone giurisprudenziale, aveva di fatto abbracciato una nuova opinione, in ragione della quale, il settore musicale e delle fondazioni lirico - sinfoniche non rappresenterebbe un’eccezione al divieto di abuso dei contratti a termine, così come disciplinato dal decreto legislativo n. 368/2001. Il Tribunale di Milano aveva, infatti, dovuto misurarsi con l’atipicità dei contratti conclusi con le fondazioni lirico - sinfoniche e la relativa normativa di riferimento, che, in deroga alle disposizioni ordinarie, prevede, in capo alle citate fondazioni, la possibilità di disapplicare le norme sui contratti a termine e sulla conversione sanzionatoria degli stessi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Sebbene il Tribunale meneghino avesse ben motivato il proprio convincimento di ritenere illegittima la apposizione del termine al primo contratto stipulato e conseguentemente a quelli successivi, la Fondazione promuoveva appello avverso la sentenza di primo grado, sulla base dei seguenti motivi di gravame: Corso Matteotti 8/10 , 20121 Milano - Tel: +39.02.76017006 - Fax: +39.02.76004661 - p.iva 05109700962 - [email protected] 1 STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI i contratti oggetto della controversia contenevano un espresso riferimento all’art. 10 comma settimo del d.lgs. 368/20011, laddove le ragioni di stagionalità venivano annoverate fra le ipotesi di esonero dall’introduzione di limiti quantitativi all’utilizzo dei contratti a tempo determinato; proprio perché l’attività, per la quale la prestazione lavorativa era richiesta, era attività di carattere “stagionale” – destinata quindi a non protrarsi per tutto l’anno – l’assunzione non poteva che essere a tempo determinato; ed a fondamento del proprio convincimento la Fondazione faceva espresso richiamo al n. 49 dell’elenco allegato al d.p.r. 1525 del 1963, nel quale la nozione giuridica di stagione teatrale è da intendersi come “una serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”; non era, pertanto, necessario alcun tipo di integrazione rispetto all’indicazione della causale giustificativa della apposizione del termine ai contratti in esame, così come, non era necessario ai fini della determinazione della nozione di stagionalità l’indicazione specifica degli spettacoli; il fatto che l’estensione del periodo di rappresentazione degli spettacoli si protraesse per 9 ‐ 10 mesi l’anno, non faceva venir meno il carattere stagionale dell’attività teatrale, richiamando l’orientamento della Suprema Corte di cui alla pronuncia n. 10401/1993 e la relativa nozione di stagionalità delle attività teatrali; il mancato accertamento, da parte del Giudice di prime cure, della sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente sebbene fosse stata espressamente prevista nei vari contratti la discontinuità della prestazione; la domanda della lavoratrice di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato era inammissibile ai sensi dell’art. 3, comma VI, del D.L. 1 Art. 10, comma settimo del d.lgs. 368/2001: “La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità', ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; d) con lavoratori di età superiore a 55 anni”. Corso Matteotti 8/10 , 20121 Milano - Tel: +39.02.76017006 - Fax: +39.02.76004661 - p.iva 05109700962 - [email protected] 2 STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI 64/10 convertito nella L. 100/2010, che prevedeva per le fondazioni lirico‐sinfoniche, anche a seguito della loro trasformazione in soggetti di diritto privato, l’applicabilità dell’art. 3, commi V e VI, della L. 426/77 e successive modificazioni, avendo la norma, secondo il convincimento delle Fondazione, un evidente carattere retroattivo; Infine, l’inapplicabilità al caso di specie della tutela reale non potendo quindi il lavoratore ottenere un’esecuzione in forma specifica della sentenza, con la conseguenza che la mancata riassunzione poteva comportare, al più, una pretesa risarcitoria. La Corte di Appello di Milano, ripercorrendo l’iter logico-deduttivo che ha condotto il Tribunale di Milano, nella persona del Giudice estensore, dott. Tarantola, a ritenere applicabile alle fondazioni lirico - sinfoniche e di produzione musicale la normativa sui contratti a termine, di cui al d.lgs. 368/2001, ha respinto tutti i motivi di gravame, confermando la sentenza di primo grado. Così, il Giudice di seconda istanza ha ravvisato la assoluta genericità della causale apposta a tutti i contratti oggetto di causa ed ha contestualmente escluso la sussistenza del preteso carattere stagionale della prestazione resa negli anni dalla parte appellata. Nello specifico, la Corte d’Appello ha evidenziato che la Fondazione non è stata in grado di dimostrare l’effettiva sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo necessarie per l’apposizione di un termine alla durata dei contratti, così come previsto dall’art. 1 commi I e II, del d.lgs. 368/2001 in vigore al momento della stipulazione del contratto. In altri termini, in ciascuno dei contratti oggetto di causa, non era ravvisabile alcun elemento che permettesse la verifica del c.d. “nesso eziologico” fra l’attività svolta e le produzioni elencate nel contratto, con la conseguente genericità della causale così come apposta. Ed il richiamo alla stagionalità effettuato dalla Fondazione, in ragione del disposto di cui all’art. 10, comma VII, lettere B e C del d.lgs. 368/2001 – con particolare riferimento all’assenza di limitazioni quantitative nei contratti stipulati a tempo determinato conclusi per ragioni di “stagionalità” o “specifici spettacoli” - è stato smentito dalle stesse allegazioni documentali offerte dall’appellante: la maggior parte Corso Matteotti 8/10 , 20121 Milano - Tel: +39.02.76017006 - Fax: +39.02.76004661 - p.iva 05109700962 - [email protected] 3 STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI dei contratti conclusi fra le parti in causa avevano una durata di 11 mesi all’anno e prevedevano un’indennità sostitutiva del TFR, delle ferie e della 14^ mensilità, come se le pattuizioni riguardassero l’intero anno. A ciò deve aggiungersi che la Fondazione non è nemmeno riuscita a provare in concreto la sussistenza di particolari esigenze programmatiche e produttive caratterizzate dalla temporaneità della prestazione richiesta. Così, la Corte d’Appello, sulla base di recenti pronunce di legittimità, ha statuito che in tema di assunzione a termine di lavoratori dello spettacolo “non sia sufficiente l’individuazione dei singoli programmi, ma siano necessarie condizioni di carattere soggettivo e oggettivo tra loro interdipendenti riguardanti le prime l’apporto lavorativo funzionalmente necessario a caratterizzare il programma e le seconde il soddisfacimento mediante il programma di esigenze temporanee per le particolari connotazioni, tali da attribuirgli la caratteristica dell’individualità e unicità” (cfr. Cass. Civ. n. 11573/2011; Cass. Civ. n. 24049/2008; Cass. Civ. n. 1291/2006). In ordine all’asserito carattere “stagionale” dell’attività svolta dalla lavoratrice, la Corte d’Appello ha poi sconfessato quanto dichiarato dalla Fondazione affermando che la nozione giuridica di stagione teatrale intesa come “una serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita” di cui all’art. 49 dell’elenco allegato al d.p.r. 1525 del 1963 è stata del tutto superata dall’intervento della normativa di cui al d.lgs. n. 368/2001, ed in particolare, dall’art. 1 della stessa, il quale impone specifiche indicazioni della causa giustificativa dell’apposizione del termine. Ritenendola strettamente correlata al carattere di stagionalità del rapporto di lavoro, la Corte d’Appello ha voluto, di seguito, precisare che, la censura sollevata dalla Fondazione circa il mancato accertamento da parte del Giudice di primo grado di un rapporto di lavoro intermittente non poteva essere accolta, per il semplice motivo che “tutti i contratti stipulati tra le parti e dedotti in causa, neppure menzionano il lavoro intermittente facendo solo un generico riferimento alle prestazioni discontinue”; difettando, così, dei requisiti di legge minimi necessari per la corretta individuazione di un rapporto di lavoro intermittente. Corso Matteotti 8/10 , 20121 Milano - Tel: +39.02.76017006 - Fax: +39.02.76004661 - p.iva 05109700962 - [email protected] 4 STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI Circa il motivo di gravame, diretto ad eccepire la inammissibilità della domanda di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato e fondato sull’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma VI, del D.L. 64/102, poi convertito nella L. 100/2010, la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto tale motivo non fondato in quanto: a) l’art. 3 della L. 426/1977 richiamato dalla norma in esame e che prevede, ai commi IV e V3, il divieto di rinnovi dei rapporti di lavoro che comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, “riguarda esclusivamente i rinnovi contrattuali e non anche la stipulazione di nuovi contratti, sia pure in successione, come si verifica nella fattispecie di cui è causa”. b) la non applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi I e II del d.lgs. 368/2001 alle fondazioni lirico–sinfoniche, così come statuito nelle seconda parte dell’art. 3, comma VI, del D.L. 64/10 convertito nella L. 100/20104, non può che essere interpretata “come una disposizione certamente priva di effetto retroattivo, non espressamente previsto dal legislatore né desumibile per via interpretativa e pertanto inapplicabile al caso di specie”. La Corte d’Appello di Milano, ha motivato il proprio convincimento facendo espresso riamando ad un recente orientamento della Suprema Corte, ed in particolare, alla pronuncia n. 5748 del 12 marzo 2014, la quale, ha sancito il principio di diritto secondo il quale “dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 368/2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale della fondazioni lirico - sinfoniche previste del 2 Art. 3, comma VI, del D.L. 64/10: “Alle fondazioni lirico - sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico - sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. …[…]”. 3 Art. 3 commi IV e V, L. n. 426/1977: “Sono, altresì, vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato”. 4 “[n]on si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368” Corso Matteotti 8/10 , 20121 Milano - Tel: +39.02.76017006 - Fax: +39.02.76004661 - p.iva 05109700962 - [email protected] 5 STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI decreto legislativo del 1996, n. 367, si applicano le disposizioni di cui al detto decreto n. 368/2001, con le uniche esclusioni costituite dell’art. 4, relativo alle proroghe e dall’art. 5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi, come stabilito dall’art. 11, comma 4°, decreto legislativo n. 368/2001”. La Suprema Corte è così giunta a sostenere che per le fondazioni lirico–sinfoniche debba applicarsi esclusivamente la normativa di cui al d.lgs. n. 368/2001 anziché le disposizioni di cui all’art. 3, comma VI, del D.L. 64/10, poi convertito nella L. 100/2010. Secondo il pensiero della Suprema Corte, la disapplicazione di tale norma interpretativa si fonda sul convincimento che, debba escludersi che “con il rinnovato vigore del D.L. n. 64 del 2010, art. 3 il legislatore abbia voluto riaffermare la impossibilità della conversione dei rapporti di lavoro a termine del personale delle fondazioni lirico– sinfoniche per tutte le ipotesi di nullità dei contratti, comprese quelle derivanti da vizi genetici di forma o riguardanti la mancanza delle ragioni giustificative del termine”. E ciò, è ancor più vero se si consideri che il divieto di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato, nel vigore della L. n. 426/1977 (e cioè prima che la normativa di cui al d.lgs. 368/2001 venisse applicata) trovava il proprio fondamento non tanto nell’art. 3 della citata L. 426/1977, quanto piuttosto “nella natura di ente pubblico non economico degli enti lirici e nella qualificazione striato sensu pubblicistica del rapporto di lavoro, oltre che in specifiche disposizioni di legge”. A detta della Suprema Corte, l’intervenuta privatizzazione delle fondazioni lirico– sinfoniche5, e la conseguente applicazione delle leggi di natura privata, fra le quali, il citato d.lgs. 368/2001 (ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5) non può che attribuire al successivo D.L. 64/10, convertito in L. 100/2010, il solo ed unico significato di “chiarire e ribadire” la possibilità in capo alle fondazioni di ottenere la 5 La trasformazione in fondazioni è avvenuta per effetto del D.L. 24.11.2000, n. 345, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 gennaio 2001, n. 6, che all’art. 1 ha disposto che gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono trasformati in fondazioni ed acquistano la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998. Corso Matteotti 8/10 , 20121 Milano - Tel: +39.02.76017006 - Fax: +39.02.76004661 - p.iva 05109700962 - [email protected] 6 STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI reiterazione dei contratti a termine senza che ciò possa comportare la conversione del rapporto a tempo indeterminato. In altri termini, ai contratti a tempo determinato del personale delle fondazioni lirico– sinfoniche non potrà che essere applicata la disciplina del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato applicate all’impresa, con il solo limite di inapplicabilità delle disposizioni relative alle proroghe ed ai rinnovi, così come previsto dapprima dall’art. 3, commi IV e V, della L. 426/1977 ed oggi dall’art. 11, comma IV, del d.lgs. n. 368/20016. A ciò deve aggiungersi che la Suprema Corte è giunta a ritenere che non vi siano norme espresse in grado di sostenere l’applicabilità retroattiva dell’art. 3 comma VI, del D.L. 64/10, nella parte in cui dichiara che non “[n]on si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”. Il comma I, del d.lgs. 368/2001 nel testo vigente al momento dell'emanazione del D.L. 64/10 sanciva che "il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato"; il comma II del testo di legge, invece, disponeva che "L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1". La Suprema Corte ha stabilito che entrambe le norme citate, ed in particolare la seconda, “non avrebbero senso ove si ritenesse già esistente nel sistema dei rapporti di lavoro delle fondazioni liriche la deroga alle norme riguardanti la necessità della forma scritta ad substantiam, e la conseguente impossibilità di conversione di contratti a tempo determinato privi della forma scritta e della indicazione della causale”. E pertanto, è solamente dall’entrata in vigore della disposizione di cui al comma II del d.lgs. 368/2001 che le fondazioni sono state esonerate dall’applicazione del principio 6 Art. 11, comma IV, del d.lgs. n. 368/2001 “Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5”. Corso Matteotti 8/10 , 20121 Milano - Tel: +39.02.76017006 - Fax: +39.02.76004661 - p.iva 05109700962 - [email protected] 7 STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI generale secondo cui il contratto di lavoro subordinato è stipulato a tempo indeterminato. E la portata fortemente derogatoria di tale disposizione nonché l’assenza di norme espresse, che inducano ad una diversa interpretazione, non hanno fatto che propendere per l’irretroattività dell’efficacia del disposto di cui all’art. 3 comma VI, del D.L. 64/10. Con la conseguenza logico - deduttiva che le fondazioni lirico–sinfoniche, nel vigore della citato art. 3, comma VI, del D.L. 64/10 convertito nella L. 100/2010, non possono assumere con contratti a tempo determinato privi dell’indicazione di una causale; con la conseguenza che l’assenza comporta la sanzione della conversione del contratto da tempo determinato ad indeterminato. Sulla base di tale principio di diritto, la Corte d’Appello di Milano è così giunta a sostenere la fondatezza della conversione del primo contratto a tempo determinato (nonché dei successivi) in contratto di lavoro a tempo indeterminato per genericità della causale così come apposta. Inoltre, la Corte d’Appello ha voluto precisare che, anche qualora si volessero prendere in esame, ancorché intervenute nelle more processuali, le disposizioni di cui all’art. 40, comma I bis del D.L. n. 69/13 convertito in L. n. 98/2013 (c.d. “decreto del fare”), così come eccepito dalla Fondazione, le stesse non potrebbero essere applicate al caso di specie in quanto prive di efficacia retroattiva. Sul punto, la Corte d’Appello ha, tuttavia, voluto evidenziare come la nuova disposizione normativa - così come disciplinata nel testo definitivo della legge di conversione n. 98/2013 – assuma una chiara valenza innovativa differenziandosi nettamente dalla dichiarata finalità interpretativa della disciplina previgente. Così, la norma inserita nel c.d. “decreto del fare” dettando le linee guida sulle modalità interpretative della norma, ha disposto che l’art. 3, comma VI, primo periodo del D.L. 64/10 e successiva modifica in L. 100/2010 debba intendersi nel senso che “alle Fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizione di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come Corso Matteotti 8/10 , 20121 Milano - Tel: +39.02.76017006 - Fax: +39.02.76004661 - p.iva 05109700962 - [email protected] 8 STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga, e di rinnovo dei medesimi contratti”, differenziandosi quindi nettamente dal testo della stessa norma “interpretata”. Infine, sul motivo di gravame avente ad oggetto l’inapplicabilità al caso di specie della tutela reale, la Corte d’Appello, forte dell’interpretazione data dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303/11, ha precisato che l’indennità riconosciuta alla lavoratrice, oltre che equa, non può che essere di carattere risarcitorio ex art. 32 L. 183/10 per la dovuta conversione del contratto e che, pertanto, la stessa non può essere considerata, a differenza di quanto sostenuto dalla Fondazione con il motivo di gravame, una misura alternativa alla conversione del contratto. La Corte d’Appello di Milano ha così confermato, anche nei confronti dei contratti conclusi con le fondazioni lirico–sinfoniche, l’applicabilità delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368/2001, nonché l’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 368/2001, al fine di non cadere nella genericità del contratto di lavoro, è imposto al datore di lavoro di adottare l'atto scritto e specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, poste alla base dell'apposizione del termine al rapporto di lavoro” [ex pluribus cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 25-08-2014, n. 18200]. Corso Matteotti 8/10 , 20121 Milano - Tel: +39.02.76017006 - Fax: +39.02.76004661 - p.iva 05109700962 - [email protected] 9