Family Business:
problematiche in tema di
ricambio generazionale
Prof. Dott. Raffaele Marcello
Pescara, 18 gennaio 2008
Family Business
Imprese familiari
in senso lato
Imprese familiari
in senso stretto
Il capitale di rischio
è detenuto da una famiglia,
e questa è in grado di
determinare l’orientamento
strategico di fondo
Presenza nelle attività di
gestione di membri
della famiglia proprietaria,
che svolge ruoli di governo
o che esercita il controllo
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Fronti di azione per realizzare
la continuità aziendale



Trasferimento di cultura manageriale.
Supporto agli azionisti nella realizzazione del
passaggio generazionale.
Assistenza nella crescita professionale degli
eredi coinvolti nella gestione.
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Leve per il successo
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Il progetto di continuità
aziendale
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La pianificazione del
passaggio generazionale (1)
La realizzazione di un buon passaggio generazionale
richiede un’accurata fase di pianificazione a livello:


familiare con l’individuazione del soggetto
destinato a guidare l’impresa, l’eventuale
designazione di altri familiari in ruolo di supporto
o di partecipazione minoritaria al capitale, le
modalità e i tempi della successione;
aziendale con gli interventi riorganizzativi
dell’impresa, gli investimenti necessari, i mercati
e i prodotti da sviluppare, le risorse umane che
si ritiene siano necessarie a stimolare una nuova
fase di crescita;
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La pianificazione del
passaggio generazionale (2)


finanziario con la ricerca delle risorse
patrimoniali di cui l’impresa necessita per
finanziare il proprio sviluppo;
extra aziendale con la necessità di attutire
l’impatto del passaggio generazionale nelle
relazioni e nei rapporti con l’esterno.
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La pianificazione del
passaggio generazionale (3)
La mancata o non tempestiva pianificazione del
passaggio
generazionale
può
avere
come
conseguenza:


la cessione a terzi, quando non si riesca a
trovare un accordo tra i familiari;
la dissoluzione del valore creato dal
fondatore in tanti anni di lavoro, come
risultato dell’elevato grado di litigiosità tra
gli eredi tutti coinvolti a vario titolo nella
gestione d’impresa.
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La pianificazione del
passaggio generazionale (4)
La gestione oculata di tale passaggio diviene,
pertanto, condizione irrinunciabile per garantire
longevità all’impresa ed evitare che essa si
estingua con il suo fondatore. Senza peraltro
ignorare
come
il
tema
del
passaggio
generazionale attiene anche a profili di natura
sociale, in considerazione della forza lavoro
impiegata in azienda.
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La pianificazione del
passaggio generazionale (5)
In tal senso occorre utilizzare al meglio, anche
in considerazione delle caratteristiche specifiche
dell’azienda e degli obiettivi che si vogliono
perseguire, gli strumenti di natura:



civilistica, avvalendosi delle differenti formule
attraverso le quali può essere trasferita un’azienda;
societaria, utilizzando abilmente modelli societari
e regole di governance, per personalizzare la
struttura alle esigenze della famiglia;
fiscale, per limitare l’impatto derivante dal
trasferimento d’azienda.
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Famiglia e fisco




L’ordinamento tributario italiano non ha mai preso in
considerazione la famiglia come “soggetto fiscale”.
Dopo la sentenza del 1976 della Corte Costituzionale
(illegittimità del cumulo dei redditi familiari), ogni
persona fisica è un soggetto autonomo d’imposta, a
prescindere dalla sua collocazione familiare.
La famiglia è vista unicamente come un centro di
redistribuzione della ricchezza, senza rilevanza fiscale.
La famiglia non è soggetto passivo d’imposta, (ma
neanche nel diritto comune la famiglia è centro di
imputazione di rapporti).
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La famiglia nelle imposte dirette



La situazione familiare viene presa in
considerazione - nelle imposte dirette mediante lo strumento delle deduzioni e/o
delle detrazioni.
In altri paesi europei si utilizza il sistema del
“cumulo corretto”:
– Sistema dello splitting (Germania);
– Sistema del quoziente familiare (Francia).
In Italia l’unica applicazione di una forma di
splitting si ha nelle imprese familiari (forma di
agevolazione impropria).
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Holding di famiglia


Il primo passaggio fondamentale ai fini di
un’adeguata pianificazione della successione
generazionale,
è
rappresentato
dalla
segregazione della percentuale di comando in
un’apposita holding detta, per l’appunto,
Holding di famiglia.
Soci della Holding di famiglia saranno tutti gli
eredi designati alla gestione dell’impresa.
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Costituzione della Holding di famiglia
L’art. 177 comma 2 TUIR consente la creazione
della Holding mediante conferimento della
partecipazione nella società operativa (con
perizia) in regime di neutralità fiscale al ricorrere
di due condizioni:
L’apporto della partecipazione consente alla
Holding di acquisire il controllo della società
operativa.
 L’aumento di patrimonio netto della Holding
deve essere pari al costo fiscalmente
riconosciuto della partecipazione trasferita.

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Costituzione della Holding di
famiglia (Schema)
15
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Tipologia di holding



La holding può essere costituita in forma “pura”
o “mista”.
Per holding pura si intende una società con
oggetto sociale rappresentato dall’esercizio in
via prevalente, non nei confronti del pubblico,
delle attività indicate dall’art. 106, comma 1,
del
T.U.B.
(tra
cui
l’assunzione
di
partecipazioni).
Per holding mista si intende una società che
non svolge le attività di cui sopra in via
esclusiva, ma in concomitanza con attività di
natura diversa.
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Holding pura: vantaggi e svantaggi
Vantaggi


Possibilità di dedurre gli
interessi
gli
interessi
passivi
dalla
base
imponibile Irap;
Le società operative non
incontrano alcun vincolo
alla
distribuzione
dei
dividendi a favore della
holding.
Svantaggi





Obbligo di iscrizione nel
registro art. 113 tenuto
dall’UIC;
Maggiorazione
dell’1%
dell’aliquota Irap;
Soggezione alla disciplina
delle indagini bancarie
(obbligo di casella di posta
elettronica certificata);
Inclusione dei proventi
finanziari
nella
base
imponibile Irap;
Soggezione alla disciplina
dell’antiriciclaggio.
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Problematiche (1)
La problematica primaria legata alla gestione di
una holding è costituita dall’assetto di governance
che dovrà essere idoneo a bilanciare differenti
esigenze: la governabilità dell’impresa operativa,
la stabilità dei rapporti tra gli eredi, la continuità
familiare.
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Problematiche (2)
Parimenti importante appare la problematica
retributiva degli eredi che prestano la loro opera
all’interno della società operativa.
In questo senso, assumono fondamentale
importanza le “regole” che disciplineranno i
rapporti tra i soci della holding, regole che
possono essere contenute sia nello statuto, sia
nei patti parasociali.
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I patti parasociali
Definizione
Accordi privatistici che affiancano lo statuto sociale
Efficacia
Obbligatoria e non reale
Durata
Massimo 5 anni; se contratti a tempo indeterminato
conferiscono un diritto di recesso con preavviso
Obblighi
pubblicitari
Comunicazione della loro esistenza in apertura di
assemblea, ma solo per le società che fanno ricorso al
mercato dei capitali
Contenuto
Composizione organi sociali, sindacati di voto, sindacati
di blocco, opzioni
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Holding società di comodo
Una delle principali questioni legate alla
costituzione di una Holding riguarda la disciplina
delle società di comodo.
L’art. 1, comma 128 della Legge Finanziaria 2008
ha introdotto una serie di novità riguardanti le
società c.d. non operative.
Sono evidenziati qui di seguito i coefficienti
applicabili prima e dopo l’approvazione della
Legge Finanziaria 2008.
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SOCIETA’ NON OPERATIVE: COEFFICIENTI
VERIFICA DELLA OPERATIVITA’
Beni
%
ante finanziaria 2008
%
post finanziaria 2008
Azioni, quote ( anche di snc se classificate tra le immobilizzazioni) e
crediti
2
2
Azioni, quote (anche di snc se classificate tra le -crediti
Società aventi sede legale nei Comuni con meno di 1.000 abitanti
1
2
Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e navi anche in
locazione finanziaria
6
6
Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e navi anche in
locazione finanziaria - Società che possiedono immobili nei Comuni
con meno di 1.000 abitanti
6
1
Immobili classificati A/10
5
5
Immobili classificati A/10 - Società che possiedono immobili nei
Comuni con meno di 1.000 abitanti
5
1
Immobili a destinazione abitativa acquistati o
rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti
4
4
Immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell’esercizio
e nei due precedenti - Società che possiedono immobili nei Comuni
con meno di 1.000 abitanti
4
1
Altre immobilizzazioni
15
15
Altre immobilizzazioni - Società aventi sede legale nei Comuni con
meno di 1.000 abitanti
10
15
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SOCIETA’ NON OPERATIVE: COEFFICIENTI
VERIFICA DELLA REDDITIVITA’
Beni
%
ante finanziaria
2008
%
post finanziaria
2008
Azioni, quote ( anche di snc se classificate tra le
immobilizzazioni) e crediti
1,5
1,5
Azioni, quote (anche di snc se classificate tra le -crediti
Società aventi sede legale nei Comuni con meno di 1.000
abitanti
1,5
1,5
Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e navi
anche in locazione finanziaria
4,75
4,75
Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e navi
anche in locazione finanziaria - Società che possiedono
immobili nei Comuni con meno di 1.000 abitanti
4,75
0,9
Immobili classificati A/10
4,75
4
Immobili classificati A/10 - Società che possiedono immobili
nei Comuni con meno di 1.000 abitanti
4,75
0,9
Immobili a destinazione abitativa acquistati o
rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti
3
3
Immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati
nell’esercizio e nei due precedenti - Società che possiedono
immobili nei Comuni con meno di 1.000 abitanti
3
0,9
Altre immobilizzazioni
12
12
Altre immobilizzazioni - Società aventi sede
legale nei Comuni con meno di 1.000 abitanti
12
12
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La società semplice e la gestione
di patrimoni di famiglia
Le misure fiscali di contrasto delle cosiddette
“società di comodo” e la via di fuga dalle
situazioni di svantaggio fiscale ad esse relative,
hanno portato all’attenzione dei professionisti la
società semplice: strumento operativo flessibile
ed economico che dovrebbe interessare i
cosiddetti family office e il private banking.
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Nozione civilistica di società
semplice (1)
Il codice del 1942 ha “marcato” la differenza tra
società semplice (art. 2247 c.c.) e comunione
(art. 2248 c.c.).
Le differenze sono individuabili:
non nella presenza del contratto (art. 1321
c.c.), ma piuttosto nello scopo;

nella funzione: dinamica per la società (dove
di
conferiscono beni e servizi per un’attività
d’impresa);
statica per la
comunione
(dove si regola l’uso di beni esistenti).
25

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Nozione civilistica di società
semplice (2)



La società semplice è iscritta in una sezione
speciale del Registro delle imprese (art. 2,
comma 1, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558).
L’iscrizione ha funzione di certificazione
anagrafica e di pubblicità notizia (art. 8,
comma 5, L. 29 dicembre 1993, n. 580).
Il legislatore stabilisce che le società che
hanno per oggetto l’esercizio di un’attività
commerciale devono costituirsi nei tipi di
società di persone o di capitali (art. 2249
c.c.), non esclude, in principio, l’attività
d’impresa della società semplice.
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Regime tributario della società
semplice (1)



La società semplice può svolgere tutte le
attività della persona fisica, ovvero conseguire
redditi fiscalmente rilevanti ad essa riferibili.
Nessuna norma del T.U.I.R. prevede che la
società semplice non può conseguire un reddito
d’impresa.
La società semplice agricola che eccede i
parametri
di
riferimento,
producendo
o
vendendo oltre determinati limiti (art. 32 del
T.U.I.R.) consegue un reddito d’impresa anche
se non organizzata in forma di impresa (art. 55,
comma 1, del T.U.I.R.).
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Regime tributario della
società semplice (2)



La società semplice non va assimilata alle società
di persone; queste, infatti, sono suscettibili solo
di reddito d’impresa determinato secondo le
regole della società (artt. 56, comma 1, e 73,
comma 2 del T.U.I.R.);
Per esse vale il principio di assorbimento delle
diverse categorie di reddito nel reddito d’impresa,
quale
risultato
di
un’attività
commerciale
professionale abituale, ancorchè non esclusiva.
La società semplice - ricorrendone i presupposti può produrre anche redditi diversi (art. 67 del
T.U.I.R.) determinati secondo le regole ad essi
riferite.
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Regime tributario della
società semplice (3)

Il regime tributario della società
semplice offre un’altra opportunità
preclusa alle società di capitali - e
alle altre società di persone - con
l’imputazione del reddito ai soci.
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Regime tributario della
società semplice (4)

La società semplice rispetto alle altre società di
persone e al trust realizza la caratteristica,
unica nel regime tributario dell’imposta diretta,
di affiancare al cumulo delle singole categorie di
reddito distintamente determinato (art. 8 del
T.U.I.R.), la ripartizione del reddito complessivo
secondo le decisioni dei soci, con una sorta di
semplificato e flessibile tax planning annuale
(art. 2252 c.c. e art. 5 del T.U.I.R.).
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Società semplice e patrimoni
familiari (1)
In conclusione la società semplice rappresenta un
efficace, flessibile ed economico strumento di
gestione di patrimoni familiari, in quanto affronta
e risolve il problema:

della gestione;

del passaggio generazionale;

della pianificazione fiscale.
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Società semplice e patrimoni
familiari (2)
La società semplice infatti si caratterizza:
 flessibilità operativa (con conseguente riduzione
dei costi di gestione);
 per riduzione del carico fiscale, proponendosi
come alternativa al trust gestorio e successorio
e all’atto di destinazione di beni immobili (art.
2645-ter c.c.) o alla costituzione del fondo
patrimoniale (art. 167 c.c.).
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