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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
dott. Salvatore
STARO
Presidente
dott. Federico
LUPONE
Consigliere
dott. Rossella
CASSANETI
Referendario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° 35766/EL del registro di
Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti
per la Regione Campania nei confronti dei sigg.:
1.
Salvatore POLESE, nato a Torre del Greco l'1/03/1942, ivi residente
alla via A. Diaz n. 1, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della
memoria di costituzione e difensiva, dall’avv. Giuseppe Abbamonte, presso il
cui studio elettivamente domicilia in Napoli al viale A. Gramsci n. 16;
2.
Antonio CUTOLO, nato a Torre del Greco l'1/09/1939, ivi residente
alla Via Pagliarelle n. 4/F, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine
della memoria di costituzione e difensiva, dall’avv. Enrico Angelone, presso
il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Calata San Marco n. 4;
3.
Ferdinando AMORUSO, nato a Napoli il 19/04/1939 e residente in
Frattaminore (NA) alla Via Roma, 1^ Traversa - località Carrara n. 10,
rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione,
dall’avv. Luigi Adinolfi, unitamente al quale elettivamente domicilia in
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Napoli alla via Po n. 1 (Parco Parva Domus) presso lo studio dell’avv. Stefano
Sorgente;
4.
Ugo MARZUILLO, nato a Caserta l'1/08/1934, ivi residente in Torre
del Greco, Via Aldo Moro n. 32/B, rappresentato e difeso, giusta mandato a
margine dell’atto di costituzione, dall’avv. Ciro Micera, presso il cui studio
elettivamente domicilia in Napoli alla via Marco Aurelio Severino n. 30;
5.
Antonio CASTELLANO, nato a Torre del Greco il 25/05/1931, ivi
residente alla Via Aldo Moro n. 32, rappresentato e difeso, giusta mandato a
margine dell’atto di costituzione, dall’avv. Ciro Micera, presso il cui studio
elettivamente domicilia in Napoli alla via Marco Aurelio Severino n. 3;
6.
Giovanni FALANGA, nato a Torre del Greco il 2/01/1946, ivi
residente al Corso Vittorio Emanuele - Villa Comunale n. 13, rappresentato e
difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva,
dall’avv. Aldo Starace, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli
alla via Riviera di Chiaia n. 207;
7.
Salvatore GAGLIONE, nato a Tobruck (Libia) il 2/09/1926 e residente
in Torre del Greco alla Via Enrico De Nicola n. 4, rappresentato e difeso,
giusta mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva, dagli
avvocati Sandro Di Falco e Antonio Magliocca, presso il cui studio
elettivamente domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 33;
8.
Michele PAPPALARDO, nato a Torre del Greco il 25/05/1939, ivi
residente alla Via Positano n. 5, rappresentato e difeso, giusta mandato a
margine della memoria di costituzione e difensiva, dagli avvocati Sandro Di
Falco e Antonio Magliocca, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 33;
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9.
Ciro AMABILE, nato a Cercola l'8/06/1938 e residente in Torre del
Greco alla Via Marconi n. 46, rappresentato e difeso, giusta mandato a
margine della memoria di costituzione e difensiva, dagli avvocati Sandro Di
Falco e Antonio Magliocca, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 33;
10.
Vincenzo TARANTINO, nato a Torre del Greco l'1/03/1952 e
residente al Viale Francesco Balzano n. 19, rappresentato e difeso, giusta
mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva, dagli avvocati
Sandro Di Falco e Antonio Magliocca, presso il cui studio elettivamente
domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 33;
11.
Antonio COZZOLINO, nato a Ercolano l'11/12/1938 e residente in
Portici alla Piazza Poli n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce
alla memoria di costituzione e difensiva, dall’avv. Valerio De Martino, presso
il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Leone Morsicano n. 5;
12.
Antonio MAGLIULO, nato a Torre del Greco il 13/02/1949 e, ivi
residente al Piazzale della Repubblica n. 18, rappresentato e difeso, giusta
mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva, dagli avvocati
Sandro Di Falco e Antonio Magliocca, presso il cui studio elettivamente
domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 33.
VISTO l’atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa
Sezione Giurisdizionale il 05.12.2003;
VISTE le memorie di costituzione ed integrative depositate presso la
Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale dalle difese dei convenuti;
VISTI tutti gli atti di giudizio;
CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 12 luglio 2007, con
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l’assistenza del segretario dr. Alfonso Pignataro, sentiti il relatore
referendario Rossella Cassaneti, gli avvocati Raffaele Moreno per delega del
prof. G. Abbamonte, E. Angelone, C. Micera, A. Starace, A. Magliocca e V.
De Martino, nonché il rappresentante del pubblico ministero in persona del
Procuratore Regionale dr. Arturo Martucci di Scarfizzi;
Ritenuto in
FATTO
Con citazione depositata presso questa Sezione Giurisdizionale il 05.12.2003,
ritualmente notificata, la Procura Regionale ha evocato in giudizio i sigg.
Salvatore POLESE, Antonio CUTOLO, Ferdinando AMORUSO, Ugo MARZUILLO,
Antonio CASTELLANO, Giovanni FALANGA, Salvatore GAGLIONE, Michele
PAPPALARDO, Ciro AMABILE, Vincenzo TARANTINO, Antonio COZZOLINO e
Antonio MAGLIULO, per sentirli condannare, in favore del Comune di Torre
del Greco, al pagamento - con rivalutazione monetaria a far data dal 1999 e
spese di giustizia, nonché con applicazione degli interessi legali a far data
dalla pubblicazione della sentenza di condanna:
1.
i primi sei (POLESE, CUTOLO, AMORUSO, MARZUILLO, CASTELLANO e
FALANGA), in via principale, di euro 2.788.867,25, o in via subordinata di
euro 848.511,27, in parti eguali tra loro, o per la parte che hanno preso
nella determinazione del dedotto danno, o per diversa quota ritenuta di
giustizia dalla Sezione, senza vincolo di solidarietà;
2.
gli
altri
sei
(GAGLIONE,
PAPPALARDO,
AMABILE,
TARANTINO,
COZZOLINO e MAGLIULO) di euro 860.761,49, sempre in parti eguali tra loro,
o per la parte che hanno preso nella determinazione di tale danno, o per la
diversa quota ritenuta di giustizia dalla Sezione, comunque senza vincolo di
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solidarietà.
L’organo inquirente formulava la propria istanza risarcitoria nei confronti
delle persone sopraindicate – i primi sei quali amministratori e gli altri sei
quali ingegneri-capo del Comune di Torre del Greco - con riferimento ad un
comportamento improntato almeno a grave negligenza e certamente foriero
di danni per la pubblica amministrazione.
I fatti che hanno originato la pretesa risarcitoria del requirente possono
sintetizzarsi come segue:
1. il Comune di Torre del Greco, con deliberazione consiliare n. 107/1986,
approvò
un
programma
costruttivo
che
avrebbe
beneficiato
del
finanziamento della cd. legge "Falcucci" (D.L. 01.07.1986 n. 318, convertito
con legge n. 488 del 09.08.1986) per la edificazione di undici edifici
scolastici per scuola dell'obbligo (elementari e medie) nonché per
l'ampliamento dell'edificio già sede dell'IPSIAM (Istituto professionale di
Stato per le attività marinare);
2. il Comune stabilì di fare ricorso all'istituto della concessione per la
realizzazione del programma, quindi, con deliberazione G.M. n. 4780/1986,
approvò lo schema di convenzione - sottoscritta poi il 18.02.1987 - utilizzato
per il procedimento concorsuale che portò alla scelta dell'ATI, costituita
dalle imprese Angelo Raiola S.p.A., IEED S.r.l. e Paco S.r.l., trasformatasi
poi in EDILPROG s.c.r.l – per il cui subentro alla predetta ATI nella
concessione venne poi stipulato atto aggiuntivo in data 25.07.1988.
3. all'art. 5 della convenzione si riportavano i fondamentali compiti di
carattere tecnico-amministrativo della concessionaria, a compenso dei quali
si previde un
aggio del 9,17% sull'importo dei lavori, in aggiunta
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all'anticipazione del 20% dell'importo dei lavori sulla base dei finanziamenti
assicurati;
4. per il finanziamento del programma costruttivo il Comune ottenne dalla
Cassa DD.PP. un mutuo a carico dello Stato di lire 30.515.450.000 e
contrasse un proprio mutuo con il Banco di Napoli di lire 34.883.000.000,
mentre altri fondi che si sono resi necessari, in corso d'opera, furono reperiti
nel bilancio comunale.
5. il programma costruttivo deliberato e riportato in convenzione è stato poi
realizzato soltanto in parte, essendosi proceduto alla costruzione soltanto di
sei edifici, con finanziamenti apprestati per un totale di lire 49.891.941.263,
mentre gli altri sei interventi costruttivi previsti, per i quali erano stati
predisposti finanziamenti per un totale di lire 29.215.547.488, sono rimasti
ineseguiti;
6. con riferimento a questi ultimi, il requirente ha acquisito agli atti
relazione del 10.07.2001 del Segretario Generale del Comune, esplicativa
delle circostanze che hanno determinato la mancata realizzazione dei
previsti interventi, evidenziando anche che nel dicembre 1995 è intervenuto
il D.M. 14/12/1995, divenuto esecutivo nel marzo 1996, con il quale fu
approvato il piano territoriale paesistico dell'area dei Comuni vesuviani, che
rendeva inedificabili quattro delle cinque aree prescelte per la costruzione
degli edifici scolastici
rimasti non realizzati, di modo che si è reso
necessario individuare altre aree per la relativa allocazione;
7. anche la costruzione dei sei edifici realizzati – ha rilevato ancora la
Procura - ha subito lunga sospensione dei lavori, precisamente dall'aprile del
1993 al marzo del 1995, dopo che, una volta rilasciate le relative concessioni
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nel 1989, i lavori di costruzione di detti edifici erano stati avviati tra il
gennaio e l'ottobre del 1992, in quanto al momento della presa in possesso
dei suoli erano emerse discordanze tra lo stato dei luoghi ed i grafici di
progetto, sicché si rese necessario l'approntamento di varianti tecniche da
parte della concessionaria, al fine di consentire l'adattamento delle
strutture all'effettivo stato dei luoghi e all'andamento planimetrico dei
terreni,
8. a causa dell'esecuzione dei lavori in difformità al progetto approvato ed
allegato alla concessione edilizia, il cantiere relativo ai lavori della scuola in
zona De Nicola venne sottoposto a sequestro per accertamenti in data
07.04.1993, sequestro poi subito revocato il 7 maggio successivo, non
essendo emerse ipotesi di reato;
9. in conseguenza di tale provvedimento restrittivo, comunque, gli
ingegneri-capo, nominati dal Comune per l'alta vigilanza, tra l'aprile ed il
maggio 1993, decisero di sospendere i lavori di tutti gli edifici in
costruzione, in attesa che il Comune approvasse le perizie di variante
predisposte dall'ATI, e presentate tra il 01.12.1992 ed il 10.02.1993, per
sanare le difformità urbanistiche emerse, la cui approvazione avvenuta con
deliberazioni di G.M. dal n. 836 al n. 840 del 02.06.1993, non valse a
consentire la sollecita ripresa dei lavori per le complicanze intervenute nel
procedimento di sanatoria per il rilascio delle nuove concessioni edilizie;
10. a causa degli intralci e dei ritardi intervenuti nell'esecuzione del
programma costruttivo allegato in convenzione, la EDILPROG formulò in data
14.12.1995 atto di accesso a giudizio arbitrale, con richieste riconducibili a
due fondamentali inadempienze addebitate all'Amministrazione comunale:
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a) il mancato avviamento dei lavori di costruzione degli altri cinque edifici;
b) la lunga sospensione dei lavori degli edifici in costruzione;
11. il Collegio arbitrale, con lodo sottoscritto in varie date, l'ultima delle
quali cadeva nel mese di luglio 1997, accolse parzialmente le richieste
dell'EDILPROG condannando il Comune a pagare alla concessionaria:
a) la somma di lire 7.606.512.590, per il mancato avviamento dei lavori degli
edifici non realizzati;
b) la somma complessiva di lire 5.207.363.865, per la sospensione dei lavori,
specificata come segue: lire 4.184.611.161 per oneri e danni; lire
553.200.000 per spese di guardiania; lire 196.000.000 per compensi al
personale tecnico durante la sospensione; lire 73.552.704 per maggiori spese
delle fideiussoni;
c) l'importo di lire 200.000.000, per rimborso di somme erogate per
procurarsi vie di accesso ai cantieri;
d) parte delle spese legali riconosciute alla EDILPROG, per l'importo di lire
132.936.000;
e) la rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme innanzi
riportate, con esclusione di quella al punto c);
f) il 65% delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale.
L'importo totale derivante dal lodo ammontava a £. 16.932.994.696, oltre
interessi dal 14.07.1997 fin al soddisfo;
12. in presenza di tale decisione arbitrale, la G.M., con deliberazione n.
1829/1997, stabilì di accettare la proposta avanzata dalla EDILPROG per una
definizione transattiva dell'esecuzione del lodo "nell'ottica del generale
riassetto del rapporto di concessione" disponendo il pagamento a favore
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della Concessionaria della somma complessiva di lire 14.858.491.270,
stipulando il relativo accordo il 20.01.1998 ed effettuando il conseguente
pagamento il successivo 28.01.1998.
In ragione dei fatti come dianzi esposti, il Requirente individuava
responsabilità a carico dei
signori POLESE, CUTOLO (Sindaci), AMORUSO
(Commissario Prefettizio), MARZUILLO, CASTELLANO, FALANGA, nonché
Teresa
BASILE
determinazione
(Assessori
di
un
comunali
danno
di
lire
all’edilizia
scolastica)
6.000.000.000
(pari
per
ad
la
euro
3.098.741,39) dovuto al mancato avviamento dei lavori di costruzione di sei
edifici scolastici – ovvero , alla mancanza di iniziative e provvedimenti per
porre a disposizione dell'impresa le aree per dare avvio ai lavori, poi non
realizzati - in dipendenza dell'atto transattivo sopra citato.
Inoltre, il Requirente riteneva responsabili i signori GAGLIONE, PAPPALARDO,
AMABILE, TARANTINO, COZZOLINO e MAGLIULO, in qualità di ingegneri-capo
nominati dal Comune di Torre del Greco, della causazione di un danno di lire
5.000.000.000 (pari ad euro 2.582.284,49) per aver consentito la consegna e
l'avvio dei lavori di sei edifici scolastici nonostante le verificate situazioni di
impedimento (difformità tra gli elaborati di progetto e le situazioni reali dei
luoghi, necessità di approntare perizie di variante e di ottenere concessioni
edilizie in sanatoria per le opere parzialmente già realizzate) che portarono
poi alla sospensione dei lavori e, successivamente, al citato lodo arbitrale e
al ricordato atto transattivo con conseguente esborso di pubblico denaro.
E’ stato conseguentemente emesso, nei confronti di detti soggetti, atto di
invito a dedurre, cui sono seguite le prodotte controdeduzioni e le richieste
audizioni, che inducevano il requirente a presentare due successive istanze
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di proroga del termine per l’emissione dell’atto di citazione, la prima
(accolta dalla Sezione con decreto n. 14/03 depositato il 31.03.2003) per la
necessità di approfondire le controdeduzioni scritte e le dichiarazioni rese in
taluni casi in prossimità della scadenza del predetto termine da alcuni
intimati, la seconda (rigettata dalla Sezione con decreto n. 47/03 depositato
il 22.10.2003), motivata dalla opportunità di acquisire elementi relativi alle
indagini penali relative alla vicenda EDILPROG in corso presso la Procura del
Tribunale di Torre Annunziata, in presenza di vari, fra richieste e solleciti,
rimasti privi di riscontro.
Di conseguenza,
il
Requirente, dopo aver ritenuto di non evocare nel
presente giudizio la signora Teresa BASILE difettando rispetto all’incarico
affidatole all’epoca dei fatti nesso di causalità con il danno suindicato, ha
provveduto ad emettere nei confronti degli altri destinatari dell'invito a
dedurre – ritenendo le rispettive argomentazioni difensive prodotte in tale
fase preprocessuale inidonee a superare i rilevati addebiti - l’atto di
citazione in epigrafe.
Sul piano della ricostruzione più squisitamente giuridica della vicenda, la
Procura - evidenziate preliminarmente l’autonomia del prospettato impianto
accusatorio nei confronti delle vicende penali riguardanti fatti corruttivi che
hanno visto coinvolti i convenuti POLESE e CASTELLANO per il fatto che
viene in esso contestato il più generale profilo di scriteriata gestione della
cosa pubblica e del pubblico interesse nonché la tempestività dell’azione di
responsabilità amministrativo contabile in ragione del fatto che l’invito a
dedurre (con contestuale costituzione in mora) è stato emesso in data
07.10.2002 a fronte del materiale esborso avvenuto nel mese di gennaio
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1998 - ha individuato gli elementi dell’illecito nel modo e nei termini che
seguono.
A. Il danno patito dal Comune di Torre del Greco ammonta a complessive
lire 14.858.491.270 (comprensive degli importi di lire 615.855.947 per spese
di funzionamento del Collegio Arbitrale, lire 471.280.000 per spese di
registrazione del lodo e lire 161.357.717 per spese legali con IVA e CAP),
cioè a quanto pagato in esecuzione della transazione stipulata con la
EDILPROG il 20.01.1998 a seguito del lodo arbitrale del 1997, e si prospetta
come ingiusto e risarcibile, in quanto manca ogni causa giustificativa
dell'esborso, poiché si è trattato, “per un verso, di erogazioni a fronte di
nessuna utilità per il Comune stesso (edifici non costruiti) e, per altro
verso, di oneri ed erogazioni cui il Comune stesso non sarebbe andato
incontro se i lavori per gli edifici realizzati non avessero subito
ingiustificati ritardi dovuti alla incauta consegna per l'avvio dei lavori stessi
in presenza di palesi impedimenti” che ne provocarono la sospensione “per
un tempo abnorme e illegittimo che, a sua volta, ha determinato la
statuizione di condanna del lodo arbitrale e la conseguente transazione con
esborso di denaro pubblico”, cioè trae origine da due diverse situazioni –
riconducibili a due gruppi di responsabili – consistenti nel danno derivante
dalla mancata costruzione dei cinque edifici oltre all'IPSIAM ed in quello
derivante dall'illegittimo protrarsi della sospensione dei lavori per i restanti
sei edifici.
B.1 Con riferimento agli edifici non realizzati, il requirente ha ritenuto di
addebitare il danno patrimoniale che ne è derivato alla scriteriata gestione
del relativo programma di costruzione, caratterizzato da ingiustificate e
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prolungate inerzie, riconducibile al gravissimo disinteresse dimostrato dagli
Amministratori comunali convenuti in giudizio nei confronti degli interessi
della collettività coinvolti nel programma stesso, a dispetto dell’ingente
impegno finanziario affrontato (con un’anticipazione già pagata all'impresa
di oltre undici miliardi non ancora recuperata) e della legittima e rilevante
aspettativa di un elevato numero di alunni ad usufruire dei progettati edifici
scolastici. Invero, il requirente ha evidenziato, attraverso un breve ma
dettagliato excursus, che: a. per la scuola media - 24 aule - comparto E area P8, nonostante l’istanza di sospensione presentata dai proprietari
dell’area avverso la procedura espropriativa attivata sia stata respinta dal
TAR già nel 1989 ed il ricorso sia stato rigettato in entrambi i gradi di
giudizio (definitivamente nel 1999), nulla è stato fatto per procedere
all'occupazione dell'area ed iniziare i lavori; b. per la scuola elementare - 24
aule - Comparto G - area 19, semplicemente l'area necessaria per il
passaggio al fondo intercluso non fu ricompresa nel piano di esproprio, né
venne disposta una occupazione provvisoria in tal senso, né risulta in merito
l’espletamento di qualsiasi altra attività; c. per la scuola Elementare - 10
aule - zona Lava Troia, è emerso, che mancava lo stralcio planimetrico per
procedere alla variante urbanistica, di guisa che non fu possibile individuare
l'oggetto della variante, e la corrispondenza intervenuta nel lungo periodo
1991/1995 tra Comune ed EDILPROG risulta del tutto infruttuosa; d. per la
scuola Elementare 25 aule - Comparto H - area 22 - Zona S. Antonio, non
risulta che a seguito del ricorso al TAR da parte dei proprietari fu concessa
sospensiva, mentre è emersa l'esistenza di una costruzione abusiva rurale
risalente al 1989, cioè ad epoca antecedente alla consegna dei lavori; e. per
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la scuola elementare - 15 aule - Comparto E - area P. 10, vi fu un
impedimento iniziale rappresentato dalla revoca del parere favorevole del
Ministero di BB.AA. ma la G.M. avviò solo nel 1992 la procedura per la
delocalizzazione che fu completata nel 1995, quindi sono trascorsi ben
cinque anni rispetto alla data in cui l'Amministrazione fu invitata dallo stesso
Ministero per una diversa localizzazione (1990); f. per l’ampliamento di 4
aule dell'edificio sede dell'IPSIAM, la prevista sopraelevazione, in quanto
stravolgeva la struttura esistente, portò ad una soluzione alternativa che fu
definitivamente
bloccata
da
un
annullamento
del
TAR
riguardante
l'ordinanza che andava ad incidere su area demaniale.
Sul punto, il requirente ha posto in rilievo, anche in sede di analisi delle
deduzioni difensive degli amministratori proposte nella fase preprocessuale
che:
I. il rapporto che intercorreva tra il Comune e la EDILPROG si basava su di
una concessione, sì di costruzione, ma non anche di servizi, con la
conseguenza che essa sicuramente differisce da un vero e proprio contratto
di appalto e comporta l’attribuzione al concessionario di una serie di
funzioni (la progettazione, la direzione lavori, le pratiche burocratiche, le
procedure per le occupazioni e quant'altro necessario per l'esecuzione
dell'opera), ma non sottrae certamente all’Ente concedente l'attività di alta
vigilanza sulla esecuzione dei lavori stessi, per cui - a termini della stessa
convenzione del 1987: art. 8 - i lavori dovevano iniziarsi non appena
ottenuta la disponibilità
delle aree, mentre per quelle già disponibili il
concedente si impegnava a metterle a disposizione; invece, per gli edifici
non costruiti, in alcuni casi, non esisteva alcun impedimento all'inizio dei
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lavori e, in altri, l'Amministrazione comunale, pur in presenza di iniziative
della EDILPROG non provvedeva tempestivamente a rimuovere gli ostacoli
che impedivano l'inizio dei lavori stessi.
II. Una qualche incidenza (che il requirente propone di valutare
equitativamente nella misura del 10%) nella produzione di tale voce di danno
dovrebbe essere rilevata a carico di chi operò le scelte dei siti, cioè del dr.
Francesco Carotenuto, funzionario incaricato del coordinamento del
programma di costruzione per la cosiddetta "Legge Falcucci", deceduto nel
1998.
III. In ordine all’effetto diminutivo dell’esborso sostenuto suscettibile di
conseguire all’eventualità di vittoriose impugnative del lodo arbitrale, la
Procura – facendo anche riferimento al parere legale all’uopo acquisito
dall’Ente – non lo ha ritenuto idoneo ad assurgere al rango di esimente da
responsabilità, ma prospetta la possibilità che la condanna comminata dal
Collegio arbitrale al Comune di Torre del Greco fosse dimezzabile, in ipotesi
di impugnazione vittoriosa, solo per ciò che concerne la prima e la seconda
riserva sollevate dalla EDILPROG, per le quali l’Ente ha ricevuto condanna
per complessive lire 7.800.000.000. Da lire 3.900.000.000 (50% di lire
7.800.000.000) che ne risulterebbe, dovrebbe – sempre secondo la
prospettazione attorea – essere ulteriormente detratta la somma di lire
2.074.503.420, comunque risparmiata per effetto della transazione,
ottenendosi la cifra di lire 1.825.496.580. Inoltre, tenendosi conto della
riduzione del 10% precedentemente indicata, il danno relativo agli edifici
scolastici non realizzati ammonterebbe a lire 1.642.946.922, il cui
risarcimento è stato richiesto dalla Procura Regionale in via subordinata
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rispetto all’importo di lire 6.000.000.000 indicato in sede di invito a dedurre
(risultante pari a lire 5.400.000.000 per effetto del citato abbattimento del
10%).
IV. Quanto al riparto delle singole obbligazioni risarcitorie, la Procura ha
ritenuto che il danno suindicato debba essere attribuito in misura minore al
dr. AMORUSO (Commissario Prefettizio), che ha assunto secondo le
risultanze degli atti istruttori una serie di iniziative in riferimento alla
vicenda esaminata, dovendo per la restante parte essere ripartito fra i
Sindaci POLESE e CUTOLO e gli Assessori MARZUILLO, CASTELLANO e
FALANGA - tutti da ritenere gravemente negligenti per la continuata inerzia
che si protrasse dal 1990 al 1995 - in parti eguali, oppure, in via subordinata,
secondo i periodi di permanenza in carica.
B.2 Per quanto, invece, concerne gli edifici costruiti ma la cui esecuzione è
stata ritardata per effetto di prolungata sospensione, la Procura ha posto in
primo luogo in rilievo che “la sospensione dei lavori si protrasse dall'aprile maggio 1993 fino al marzo 1995 a causa di accertata difformità tra gli
elaborati di progetto e le situazioni reali dei luoghi con conseguente
necessità di approntare perizie di variante e di far luogo al procedimento di
rilascio di concessioni edilizie in sanatoria a causa di opere già realizzate
parzialmente difformi”, aggiungendo – e mutuando i rilievi dal lodo arbitrale
– che le perplessità emergono non tanto in ordine ai motivi che hanno
inizialmente originato le sospensioni dei lavori (in via teorica del tutto
legittimi), ma in merito all’atteggiamento equivoco e contraddittorio del
Comune circa il modus procedendi ed alla durata esorbitante (ventidue
mesi) della sospensione dei lavori.
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In particolare, la Procura ha ritenuto rimproverabile agli ingegneri-capo
(GAGLIONE per la scuola media in Zona Scappi Bianchini, PAPPALARDO per la
scuola media in Zona Vesuviana, AMABILE per la scuola elementare in Via
Montedoro, TARANTINO per la scuola elementare in Zona Scappi, COZZOLINO
per la scuola elementare in Via Beneduce e MAGLIULO per la scuola
elementare in Via De Nicola) di aver proceduto alla consegna e all'avvio dei
lavori in presenza delle ritenute e subito rilevate difformità progettuali, pur
in presenza del fatto che già al momento della presa in possesso dei suoli
(1992) erano emerse discordanze tra lo stato dei luoghi ed i grafici di
progetto allegati alle concessioni edilizie e che pertanto si rendeva
necessaria da parte della concessionaria la predisposizione di varianti
tecniche, con la conseguenza che l’abnorme durata della sospensione dei
lavori non potrebbe che collegarsi causalmente all'improvvido avvio dei
lavori stessi, consentito dagli ingegneri-capo (nominati con più atti
deliberativi del 27.03.1991), sebbene incaricati dell'alta vigilanza sui lavori
di che trattasi ai sensi dell'art. 11 della convenzione del 1987.
In punto di responsabilità amministrativo-contabile di costoro, il requirente
ha ulteriormente posto in rilievo che “l'ingegnere capo è la figura
predominante alla quale spetta il compito della vigilanza e la diretta
responsabilità dell'esecuzione delle opere (cfr. artt. 10 e ss. del R.D.
25/05/1895 n. 350) e dal quale dipende la Direzione lavori che ha funzione
solo tecnica e proponente. In particolare, nel caso di specie, ove trattasi di
concessione di costruzione e molte funzioni sono demandate all'impresa, la
funzione dell'ingegnere capo è determinante perché occorre, proprio per
tali ragioni, un più penetrante esercizio dell'alta vigilanza, del resto
16
1
17
prevista e disciplinata appunto nell'art. 11 della convenzione del 1987”.
Sottolineava ancora il requirente che a tali tecnici incombeva l’obbligo di
non consentire la consegna e l'avvio dei lavori, di avvertire l'Amministrazione
delle situazioni di impedimento verificate e di non prolungare sine die la
sospensione che si è rivelata causa di danno, quantificato in lire
5.000.000.000 in sede di invito a dedurre, ridimensionato nell’atto
introduttivo, in considerazione dell’apporto causale addebitabile alla
EDILPROG cui competeva la progettazione e la direzione dei lavori ed alla
pluralità dei soggetti preposti a livello burocratico - politico - amministrativo
cui competeva l'approvazione di varianti e licenze, all'importo di lire
1.666.666.666 (cioè ad 1/3 di lire 5.000.000.000), da ripartire tra i
sunnominati ingegneri-capo in parti eguali, o in via subordinata, in
proporzione agli importi finanziati per ciascun edificio scolastico in
questione.
Si è costituito, con atto depositato in Segreteria il 10.03.2004 e poi con
memoria difensiva depositata il 26.03.2004 per il tramite del difensore
incaricato avv. Luigi Adinolfi, il dr. Ferdinando AMORUSO, il quale,
eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione amministrativocontabile e la necessità di integrare il contraddittorio evocando in giudizio i
dirigenti ed il segretario comunale preposti a settori rilevanti ai fini della
fattispecie oggetto di cui è causa, chiedeva il proprio proscioglimento da
ogni addebito, sostenendo che difetta la rilevabilità nel suo comportamento
dell'elemento psicologico della colpa grave. Il dr. AMORUSO ha ricordato, a
tal fine, che egli ha ricoperto l'incarico di Commissario Prefettizio del
Comune di Torre del Greco nel periodo 01.06.1994/27.11.1995, a ridosso
17
1
18
della cd. Tangentopoli che aveva travolto l'Amministrazione comunale,
assumendo una serie di attività riguardanti - in generale - l'attività
amministrativa dell'Ente e - in particolare – lo sblocco di almeno sei dei
dodici cd. “cantieri Falcucci” (quelli per i quali i lavori erano iniziati), anche
mediante l'avvio della procedura di riassegnazione dei finanziamenti da
parte della Regione Campania, nonché la risoluzione delle problematiche
afferenti gli ulteriori sei (quelli per i quali i lavori non erano affatto iniziati),
soprattutto
mediante
degl'interventi
e
di
l'avvio
modifica
delle
delle
procedure
disposizioni
di
delocalizzazione
convenzionali
che
consentivano alla EDILPROG di beneficiare degli eventuali ribassi d'asta
nell'ipotesi di appalto a terzi per la realizzazione dei lavori programmati; nel
contempo, il dr. AMORUSO ha provveduto ad informare costantemente la
Procura contabile regionale circa i fatti rispetto ai quali emergevano profili
di responsabilità amministrativa.
Si è poi costituito, con memoria depositata in Segreteria il 07.04.2004 per il
tramite del difensore incaricato avv. Giuseppe Abbamonte, l'avv. Salvatore
POLESE, il quale, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione
amministrativo-contabile e la necessità di integrare il contraddittorio
evocando in giudizio tutti i componenti dell'apparato amministrativocontabile autori di vari apporti nella gestione della vicenda di cui è causa,
ha chiesto il proprio proscioglimento da ogni addebito, deducendo la
mancanza del nesso di causalità tra la condotta da lui tenuta ed il danno
oggetto della pretesa risarcitoria o, comunque, dell'elemento soggettivo
della colpa grave. Infatti, sotto il primo profilo, il danno di che trattasi
dovrebbe ritenersi riconducibile esclusivamente alla mancata impugnazione
18
1
19
del lodo arbitrale, mentre, sotto il secondo profilo, l'avv. POLESE, Sindaco
del Comune di Torre del Greco dal 28.09.1990 al 30.06.1993, ha iniziato lo
svolgimento del proprio mandato in epoca successiva al rilascio delle
concessioni edilizie, che, non tenendo conto delle discordanze tra stato dei
luoghi ed elaborazioni progettuali relative agli edifici scolastici da realizzare
hanno determinato la sospensione dei lavori finalizzata alla redazione delle
perizie di variante - comunque a carico dell'impresa concessionaria: artt. 5 e
9 della convenzione - sospensione, in ogni caso, stabilita nella primavera del
1993, cioè a ridosso del termine del mandato sindacale del POLESE; inoltre,
la responsabilità per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori era affidata,
anche in virtù della convenzione stipulata nel 1987, agli ingegneri capo,
mentre la legge 142/1990 affidava ai dirigenti degli uffici competenti la
responsabilità relativa agli atti di gestione; il convenuto, dal canto suo, ha
presieduto la giunta che ha approvato - ed ha personalmente sottoscritto un numero notevole di provvedimenti relativi ad almeno sei degli undici
edifici da realizzare, non avendo per contro mai ricevuto alcuna riserva dal
parte della EDILPROG con riferimento al programma costruttivo “Falcucci”.
Ha depositato memoria di costituzione, inoltre, in data 05.04.2004 per il
tramite del difensore incaricato avv. Enrico Angelone, il prof. Antonio
CUTOLO,
il
quale,
chiedendo
preliminarmente
l'integrazione
del
contraddittorio mediante la vocatio in ius dei componenti dell'apparato
amministrativo-burocratico autori di una serie di specifici apporti nella
gestione della vicenda di cui è causa, concludeva per il rigetto della
domanda attrice, ritenuta infondata per i motivi che di seguito si
sintetizzano: 1. le aree scriteriatamente prescelte con la delibera consiliare
19
1
20
comunale n. 107/1986 per l'attuazione del programma costruttivo scolastico
erano ab initio - e per lo più irrimediabilmente ed insanabilmente - in stato
di interclusione; 2. le relazioni progettuali eseguite a termini delle clausole
convenzionali dalla EDILPROG ed approvate con le delibere consiliari nn. da
39 a 50 del 1987 hanno contenuto pedissequamente riprodotto, il che
costituisce indizio di un atteggiamento della concessionaria improntato ad
evidente malafede, trascurata dal Collegio Arbitrale che ha emesso il lodo
del 1997; 3. il prof. CUTOLO, Sindaco del Comune di Torre del Greco per soli
dieci mesi, nulla avrebbe potuto fare in merito, essendo oltretutto nel corso
del suo mandato l'intero territorio comunale sottoposto a misura di
salvaguardia d'inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 1 quinquies legge
431/1985, se non adottare – come in effetti adottò – iniziative intese alla
delocalizzazione delle aree inizialmente prescelte, di modo che alcuna
negligenza potrebbe contestarsi al convenuto CUTOLO.
Con memorie depositate in data 02.04.2004, hanno presentato deduzioni
difensive, dopo essersi costituiti in giudizio con il patrocinio dell'avv. Ciro
Micera con atti depositati in Segreteria il 10.02.2004, i signori Antonio
CASTELLANO ed Ugo MARZUILLO, i quali, presentando richieste e sollevando
eccezioni di contenuto sostanzialmente analogo a quello delle deduzioni
difensive avanzate dalla difesa del prof. CUTOLO e già dianzi sintetizzate,
evidenziavano, con riferimento alle proprie specifiche posizioni, che gli
adempimenti dovuti nella esaminata vicenda secondo la prospettazione della
Procura erano “inibiti da preclusioni normative” o comunque non “riferibili
alle competenze dell'Assessore all'Edilizia Scolastica”, carica oltretutto
ricoperta dal CASTELLANO dal giugno 1992 al giugno 1993 e dal MARZUILLO
20
2
21
dal novembre 1988 al giugno 1992, ovvero in periodi successivi a quello in
cui la fase di individuazione delle aree sulle quali realizzare il programma di
interventi costruttivi scolastici, alla quale sarebbero da circoscrivere i
comportamenti illeciti sul piano amministrativo-contabile.
L'arch. Giovanni FALANGA si è costituito con il patrocinio dell'avv. Aldo
Starace con memoria depositata in Segreteria in data 08.04.2004, in cui,
chiedendo preliminarmente l'integrazione del contraddittorio mediante la
vocatio in ius dei componenti dell'apparato amministrativo-contabile autori
di una serie di specifici apporti nella gestione della vicenda di cui è causa,
concludeva per il rigetto della domanda attrice, ritenuta infondata per i
motivi che di seguito si sintetizzano: 1. l'arch. FALANGA, Assessore del
Comune di Torre del Greco per soli dieci mesi nel periodo dal 09.07.1993 al
30.05.1994, nulla avrebbe potuto fare in ordine alla vicenda che ha causato
il danno erariale lamentato dal requirente, se non adoperarsi – come in
effetti si adoperò – con varie iniziative intese alla delocalizzazione delle
aree inizialmente prescelte, di modo che alcuna negligenza potrebbe
contestarglisi; 2. i comportamenti causativi del danno di che trattasi
dovrebbero essere più correttamente riferiti ai vari organi ed uffici che
hanno promosso ed avallato l'individuazione di aree originariamente ed
insanabilmente intercluse per la realizzazione del programma costruttivo
“Falcucci”, mentre dovrebbe essere attribuito maggior rilievo alla condotta
improntata a malafede della EDILPROG nella redazione dei progetti
esecutivi.
Con memoria depositata il 02.04.2004 per il tramite del difensore incaricato
avv. Valerio De Martino, si è costituito in giudizio l'ing. Antonio COZZOLINO,
21
2
22
il quale ha chiesto pronuncia ampiamente liberatoria, deducendo di avere
svolto funzioni di ingegnere-capo in ordine ai lavori di costruzione della
scuola elementare di Via Beneduce dal 08.10.1992 al 14.03.1993, di modo
che, non solo egli non dispose la sospensione dei lavori in data 08.04.1993,
ma nemmeno avrebbe potuto non procedere alla consegna dei lavori stessi
come preteso dal requirente, non essendo rilevabili dagli atti in riferimento
al predetto edificio scolastico le lamentate difformità tra lo stato dei luoghi
ed i grafici di progetto.
Infine, con atti difensivi depositati in data 05.04.2004, si sono costituiti in
giudizio, con il patrocinio dell'avv. Antonio Magliocca, gli ingegneri Vincenzo
TARANTINO, Ciro AMABILE, Antonio MAGLIULO e Salvatore GAGLIONE,
nonché l'arch. Michele PAPPALARDO, i quali, eccependo preliminarmente
l'inammissibilità dell'azione di responsabilità per il decorso del termine di
centoventi giorni prescritto per l'emissione dell'atto di citazione nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale della stessa, chiedevano declaratoria
dell'infondatezza della domanda attrice, rilevando, in sintesi, che: 1. su
eventuali profili di illiceità della consegna e della sospensione dei lavori
nulla è emerso, neanche a tenore delle statuizioni contenute nel lodo
arbitrale; 2. il danno rilevato dal requirente è derivato dall'abnorme
protrazione della sospensione dei lavori, “da imputare all'Amministrazione
insediatasi nel 1993, che piuttosto che dare seguito all'operato dei vecchi
amministratori e dei tecnici, ha revocato le concessioni edilizie già
concesse, riapprovato varianti già approvate, e subordinato il rilascio delle
nuove concessioni edilizie all'autorizzazione di un Ente, il Ministero dei
BB.AA., chiaramente incompetente” in merito, come del resto è rilevabile
22
2
23
anche dallo stesso lodo arbitrale; 3. sia le verifiche preliminari alla consegna
dei lavori e sia le attività connesse alla tempestiva ripresa degli stessi dopo
la sospensione sono state tutte correttamente eseguite dagli ingegneri-capo,
i quali, avendo assunto in merito comportamenti di per sé improduttivi di
danno, hanno svolto scelte discrezionali corredate da insindacabilità ad
opera del giudice contabile.
Tutti i convenuti richiedevano, nella denegata ipotesi di condanna, che si
facesse luogo all'applicazione del potere riduttivo.
In data 02.06.2007 il dr. Ferdinando AMORUSO, reiterando preliminarmente
la richiesta di integrazione del contraddittorio ed arricchendola con
riferimento agli Amministratori del Comune di Torre del Greco coinvolti
nella vicenda penale definita con la sentenza n. 997/05 del Tribunale di
Torre Annunziata – Sezione II Penale, riproponeva, in conclusione, il rigetto
della domanda attrice con riferimento alla sua specifica posizione, risultata
a suo avviso ancor meglio chiaramente distinta da quelle descritte con profili
d'illiceità dal giudice penale.
La difesa dei signori Ugo MARZUILLO ed Antonio CASTELLANO ha a sua volta
prodotto in data 22.06.2007 memoria integrativa, in cui, concludendo per
l'accoglimento delle deduzioni già rese nell'atto di costituzione in giudizio, si
riproponevano,
meglio
specificandole,
le
argomentazioni
inerenti
l'individuabilità di responsabilità per il danno arrecato al Comune di Torre
del Greco esclusivamente a carico di altri soggetti, nei confronti dei quali è
già
stata
richiesta
l'integrazione
del
contraddittorio.
Per
quanto
specificamente concerne la posizione del CASTELLANO, si è posto in
evidenza, ad ausilio della richiesta di proscioglimento, che con sentenza n.
23
2
24
997/05 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione II Penale egli ha ricevuto
pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. proprio con riferimento
alla vicenda oggetto del presente giudizio.
Nella pubblica udienza odierna tutti i difensori hanno reiterato o fatto
proprie
le
eccezioni
di
prescrizione
dell’azione
di
responsabilità
amministrativo-contabile e di inammissibilità della stessa per inutile decorso
del termine di centoventi giorni stabilito per l’emissione dell’atto di
citazione, basando la prima sulla non riconoscibilità all’invito a dedurre di
effetto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale e la seconda sul
riferimento alla data di notifica dei singoli inviti a dedurre quale dies a quo
per il computo del termine decadenziale di centoventi giorni cui è
sottoposta l’emissione dell’atto di citazione.
Nel merito, hanno reiterato, meglio specificandole anche in sede di replica,
le deduzioni rese nelle memorie scritte, confermandone in toto le
conclusioni.
Più specificamente, l’avv. Moreno ha posto in rilievo la non riscontrabilità
dell’elemento psicologico della colpa grave nel comportamento del suo
assistito (Salvatore POLESE), in ragione del fatto che egli ha assunto
l’incarico di Sindaco del Comune di Torre del Greco dopo che le concessioni
edilizie relative ai lavori da realizzare in esecuzione della delibera consiliare
n. 107/1986 erano già state rilasciate – con tutte le anomalie che hanno poi
inciso sul successivo sviluppo del programma costruttivo scolastico in
questione; inoltre, ha evidenziato che le difformità progettuali che ne hanno
ostacolato la corretta e completa realizzazione avrebbero dovuto essere
iscritte come riserve nel registro di contabilità ad opera degli ingegneri-
24
2
25
capo, mentre le difficoltà tecniche insorte avrebbero dovuto essere
affrontate e risolte ad opera degli uffici comunali e dei relativi dirigenti, non
rientrando tali iniziative nell’ambito dell’attività di indirizzo politico
spettante agli Amministratori dell’Ente.
L’avv. Angelone ha invocato, a discolpa del prof. Antonio CUTOLO da lui
patrocinato, l’assoluta interclusione sin dall’inizio delle aree prescelte per
le realizzazione del programma, la sottoposizione di esse a vincolo
d’inedificabilità assoluta, nonché l’attivazione da parte del convenuto di una
serie di iniziative finalizzate alla delocalizzazione delle aree predette.
L’avv. Micera, difensore di Ugo MARZUILLO e di Antonio CASTELLANO, ha
evidenziato che, non soltanto la determinazione del danno lamentato dalla
Procura dovrebbe più correttamente essere ascritto agli Amministratori ed ai
Funzionari comunali che hanno assunto iniziative illecite sul piano contabile
(individuazione
delle
aree,
approvazione
dei
progetti,
ecc.)
precedentemente all’assunzione dell’incarico da parte dei convenuti
relativamente all’assessorato comunale all’edilizia scolastica, ma anche i
medesimi MARZUILLO e CASTELLANO nulla avrebbero potuto fare in
proposito – nel senso di dare impulso alla realizzazione del programma
costruttivo così come stabilito – in presenza del vincolo d’inedificabilità
assoluta afferente le aree prescelte.
L’avv. Starace ha evidenziato che la posizione del suo assistito (Giovanni
FALANGA) è strettamente correlata a quella dell’ex Sindaco Antonio
CUTOLO, avendo ricoperto l’incarico di assessore all’edilizia scolastica
proprio durante il mandato sindacale di questi, di modo che ha fatto proprie
ed ha meglio rimarcato le deduzioni dell’avv. Angelone dianzi riportate.
25
2
26
L’avv. Magliocca, intervenuto in difesa dei convenuti Salvatore GAGLIONE,
Michele PAPPALARDO, Ciro AMABILE, Vincenzo TARANTINO e Antonio
MAGLIULO, ha posto in evidenza la circostanza per cui la consegna e l’avvio
dei lavori che hanno poi subito prolungata sospensione non è ascrivibile agli
ingegneri-capo da lui patrocinati, in quanto – secondo le risultanze degli atti
di causa – la presa in possesso dei terreni è stata effettuata direttamente
dalla concessionaria nel 1989, mentre la consegna dei lavori è stata operata
direttamente dall’Amministrazione, la quale ha conseguentemente anche
liquidato la pattuita anticipazione: gli ingegneri-capo hanno ricevuto
incarico soltanto nel 1991 ed hanno legittimamente sospeso i lavori – così
come risulterebbe anche dalla lettura del lodo arbitrale del 1997 – i quali
avrebbero altrettanto legittimamente potuto essere ripresi già nell’estate
1993,
se
non
fosse
poi
ingiustificatamente
intervenuta
la
nuova
Amministrazione comunale insediatasi proprio quell’anno ad avviare la
procedura intesa al rilascio ex novo delle concessioni relative ai lavori
rimasti sospesi per l’approvazione delle perizie in variante.
L’avv. De Martino, difensore del signor Antonio COZZOLINO, ha in sintesi
rilevato che questi ha assunto l’incarico di ingegnere-capo per l’edificio
scolastico di via Beneduce nel 1991, ha effettuato il conferimento del
cantiere nel 1992, per poi subito dimettersi dall’incarico nel marzo 1993.
Il P.M. di udienza ha, in via preliminare, evidenziato che l’efficacia
interruttiva del termine prescrizionale quinquennale da attribuire all’invito
a dedurre rappresenta per la giurisprudenza contabile degli ultimi trequattro anni un principio uniformemente accolto, mentre, per ciò che
concerne la tempestività nel caso di specie dell’emissione dell’atto di
26
2
27
citazione,
questa
risulta
incontrovertibilmente
anche
da
quanto
espressamente statuito nel decreto n. 47/03 di rigetto dell’istanza di
proroga avanzata dal requirente.
Nel merito, ha in primo luogo ricordato che le sentenze pronunciate dal
giudice penale in ordine alla vicenda che qui si esamina sotto il profilo
amministrativo-contabile, ne hanno posto in luce la conduzione quanto meno
anomala ed in molti casi inficiata da consistenti profili d’illiceità.
In secondo luogo, e con specifico riferimento agli edifici rimasti del tutto
irrealizzati, ha rilevato, in sintesi, quanto segue:
•
la quantificazione del danno operata nell’atto scritto va confermata,
in quanto già largamente ridimensionata rispetto all’invito a dedurre;
•
il preteso vincolo d’inedificabilità non ha reso gli edifici irrealizzabili
sin dall’inizio, ma soltanto in un momento successivo;
•
in ogni caso, nulla è stato fatto – prima del mandato sindacale
CUTOLO e dell’assessorato FALANGA, la cui posizione dovrebbe alla luce di
ciò essere valutata con particolare attenzione per ciò che concerne la
sussistenza dell’elemento soggettivo – per la delocalizzazione delle aree, per
l’eventuale revoca della concessione, per la risoluzione o per la rescissione
del contratto, tutti strumenti attuabilissimi e del tutto ignorati dal Sindaco
POLESE e dagli assessori MARZUILLO e CASTELLANO, a carico dei quali resta
invece senz’altro configurabile un atteggiamento d’inerzia gravemente
colpevole;
•
la posizione del dr. AMORUSO va attentamente valutata, in termini di
sussistenza dell’elemento soggettivo,
in quanto si
è caratterizzata
complessivamente per essere stata finalizzata al superamento di svariate
27
2
28
difficoltà, nonostante la brevità e la complessità dell’incarico;
•
anche l’apporto causativo del complessivo danno attribuibile alla
EDILPROG dovrà essere adeguatamente preso in considerazione.
In ordine, invece, agli edifici i cui lavori di costruzione hanno subito
prolungata sospensione, il P.M. ha sostanzialmente confermato gli addebiti
contestati agli ingegneri-capo, pur in presenza – anche in questo caso – di
corresponsabilità della concessionaria, in quanto:
•
la formale consegna dei lavori – da distinguersi rispetto alla mera
presa di possesso dei luoghi e cioè rispetto all’attestazione della loro
cantierabilità - è avvenuta nel 1992, cioè quando i tecnici avevano già
assunto i rispettivi incarichi, ed è stata da costoro avventatamente
sottoscritta, nonostante le difformità progetti-stato dei luoghi fossero
evidentemente già emerse – com’è dato dedurre dagli stessi verbali di
consegna lavori e dalle relazioni riguardanti le perizie in variante;
•
la prolungata sospensione dei lavori dovrebbe ritenersi tutto
sommato giustificata dalla necessità, incontrata dall’Amministrazione del
1993, di sanare le illegittimità procedurali sino ad allora perpetrate;
•
le
funzioni
attribuite
agli
ingegneri-capo
dall’art.
11
della
convenzione sono estremamente ampie, poiché, essendo più autonoma la
D.L., la supervisione loro affidata era estesa in proporzione;
•
la quantificazione e la ripartizione di tale voce di danno resta
sostanzialmente confermata, pur se la posizione specifica dell’ing.
COZZOLINO potrebbe essere sottoposta a valutazione maggiormente
attenuata in ragione della breve durata dell’incarico.
L’avv. Adinolfi, intervenuto in difesa del convenuto AMORUSO soltanto in
28
2
29
sede di replica, ha confermato le argomentazioni e le conclusioni già versate
negli scritti difensivi.
Considerato in
DIRITTO
1. Tanto considerato in punto di fatto, il Collegio deve preliminarmente
affrontare la questione preliminare sollevata dagli avvocati Adinolfi,
Abbamonte, Angelone, Micera e Starace, avente ad oggetto l’integrazione
del contraddittorio con la vocatio in ius degli Amministratori e Funzionari
comunali e regionali variamente coinvolti nella procedura di articolazione
del programma costruttivo di edifici scolastici sul territorio comunale di
Torre del Greco e di assegnazione dei relativi fondi in applicazione della cd.
“legge Falcucci”.
1.a Il Collegio ritiene che la richiesta di che trattasi debba essere rigettata.
Sotto un primo profilo squisitamente formal – processuale, va evidenziato
come non ricorra nella fattispecie un’ipotesi di litisconsorzio necessario ex
art. 102 c.p.c., nel senso che non può dirsi che la decisione sul merito della
causa sarebbe inutilmente resa se non pronunciata anche nei confronti dei
soggetti di che trattasi.
La ipotizzata compartecipazione di altri soggetti alla realizzazione di
un’unica vicenda pregiudizievole per l’ente non determina nella fattispecie
né un vincolo di solidarietà, che è espressamente escluso dalla legge (salvo
che in ipotesi marginali di concorso doloso: art. 1, comma 1 quinquies legge
20/1994) né tantomeno una responsabilità cumulativa unitaria.
Dimodoché sul piano processuale non si rende necessaria – poiché potrebbe
tutt’al più risultare opportuna per motivi di economia processuale - la
29
2
30
contestuale evocazione in giudizio di tutti i compartecipi.
Ormai la giurisprudenza contabile del tutto prevalente coerentemente
ammette la sussistenza del litisconsorzio necessario sia in primo che in
secondo grado soltanto in talune specifiche ipotesi, considerando autonome
le posizioni di ciascun compartecipe, stante il principio della parziarietà
della responsabilità amministrativo – contabile contenuto nell’art. 3, 1°
comma, lett. a), D.L. 23.10.1996 n. 453, convertito in legge 20.12.1996 n.
639, che ha introdotto il comma 1 quater nell’art. 1 legge 20/1994 già
citato.
Ne consegue che, in presenza di una vicenda frazionata sia sul piano
sostanziale (responsabilità parziaria) che su quello più squisitamente formale
(ammissibilità di processi separati in prima ed in seconda istanza, con al
limite un litisconsorzio facoltativo), non avrebbe alcun significato né
un’apprezzabile utilità ordinare l’integrazione del contraddittorio mediante
la vocatio in ius dei soggetti indicati dall’avv. Piazza Spessa, dovendosi
invece il Collegio opportunamente pronunciare in merito alle posizioni dei
soggetti che la Procura, cui spettano tutte le valutazioni inerenti l’esercizio
dell’azione di responsabilità amministrativo – contabile, ha ritenuto di dover
evocare nel presente giudizio.
1.b A volere poi esaminare la richiesta di che trattasi anche su di un piano
più squisitamente sostanziale, non può del resto giungersi a diversa
conclusione, nel senso cioè di doversi rilevare la sostanziale insussistenza di
contributo causativo del danno pubblico nel comportamento tenuto dai
soggetti indicati al punto 1, le cui condotte devono essere assunte in
considerazione con riferimento agli edifici scolastici mai realizzati, in
30
3
31
conformità agli assunti dei difensori, stante il fatto che l'integrazione del
contraddittorio è stata richiesta soltanto dai convenuti POLESE, AMORUSO,
CUTOLO, MARZUILLO, CASTELLANO e FALANGA, cioè dagli Amministratori
comunali, evocati nel presente giudizio proprio con la precitata causa
petendi.
Invero,
anche
a
voler
ammettere
la
sussistenza
di
atteggiamenti
genericamente definibili come frettolosi ed avventati assunti dagli
Amministratori e dai Funzionari che hanno partecipato alla fase di
articolazione e di approvazione del programma costruttivo di edifici
scolastici sul territorio comunale di Torre del Greco per l'assegnazione dei
relativi fondi in applicazione della cd. “legge Falcucci, non si ravvisano
tuttavia in tali condotte seri profili d'illiceità sul piano amministrativocontabile.
La determinazione del danno rilevato dalla Procura attrice è invece da
ascrivere in via esclusiva, ad avviso di questo Collegio, alla grave negligenza
che ha caratterizzato la fase attuativa del programma medesimo, secondo
un quadro che verrà di seguito descritto.
1.c Per le considerazioni esposte, in conclusione sul punto, il Collegio ritiene
di non dover accogliere la richiesta d'integrazione del contraddittorio
avanzata dagli avvocati Adinolfi, Abbamonte, Angelone, Micera e Starace.
2. La seconda eccezione da valutare – sempre in via preliminare - è quella
d'inammissibilità dell'atto di citazione, sollevata da tutti i convenuti, in
quanto lo stesso sarebbe stato emesso dopo la scadenza del termine previsto
dall'art. 5, comma 1, del d.l. 15 novembre 1993 n.453, convertito in legge 14
gennaio 1994 n. 19, come sostituito dall'art. 1, comma 3 bis, del d.l. 23
31
3
32
ottobre 1996 n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639 (120
giorni a sua volta decorrente dalla scadenza del termine decorrente dalla
notifica dell'invito a dedurre assegnato dalla Procura Regionale per la
presentazione delle controdeduzioni), stante la rilevata intempestività della
seconda istanza di proroga avanzata dal requirente.
Sul punto, occorre premettere che l'eccezione in tal senso sollevata da tutti
i difensori (fatta eccezione per l'avv. Magliocca, la cui deduzione in merito è
senz'altro tempestiva), sebbene formulata oltre i termini previsti per
comparire, va considerata comunque ammissibile, in quanto trattasi di
un'eccezione processuale rilevabile d'ufficio e come tale conforme a quanto
previsto dal comma 2 dell'art. 167 del c.p.c. come modificato dall'art. 2,
comma 3, lett. b-ter), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, con la legge 14 maggio 2005, n. 80.
Ciò premesso, deve rilevarsi che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con
orientamento che il Collegio condivide appieno, hanno affermato che il
momento giuridicamente rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione, entro la
sequenza temporale imposta dal legislatore, va individuato con riferimento
alla data in cui l'atto viene depositato presso la segreteria della Sezione
adita, essendo questo il momento che giuridicamente ne segna l'”emissione”
(sentenza n. 18/QM/1998 del 27 maggio-4 agosto 1998).
Ciò posto, occorre stabilire, tuttavia, se il predetto termine debba
decorrere, in caso di pluralità d'invitati, dalla data di notifica di ciascun
invito a dedurre, come sostiene un preciso indirizzo giurisprudenziale (per
tutte, Sez. Lazio 24 maggio 2000 n. 721; Sez. Campania 31 gennaio 2001 n.
9) ovvero, come affermato invece da altra giurisprudenza di questa Corte,
32
3
33
dalla data di notifica dell'ultimo invito (Sez. Molise 7 dicembre 2000 n. 187;
Sez. Umbria 28 dicembre 2000 n. 620; Sez. Campania 14 settembre 2001 n.
85; idem 27 settembre 2002 n. 108; Sez. II Centrale 23 gennaio 2002 n. 14).
Sul punto le Sezioni Riunite, in sede di risoluzione di questione di massima,
preso atto del contrasto giurisprudenziale delineatosi sulla questione, hanno
affermato
che,
in
considerazione
della
generale
natura
parziaria
dell'obbligazione risarcitoria, come sancita dalla riforma del 1994, il termine
di cui sopra debba decorrere autonomamente per ciascun indagato dalla
data in cui l'invito gli è stato notificato “senza alcun collegamento
temporale con la notifica di analogo atto ad altri soggetti presuntivamente
coinvolti nella stessa vicenda dannosa” (Sez. Riunite n. 13/2003/QM).
Senonchè, di recente le stesse SS.RR. hanno nuovamente affrontato la
problematica in esame con la sentenza n. 1/2005/QM, depositata in data 25
marzo 2005, su questione di massima proposta dal Procuratore Generale alla
luce del permanere, pur dopo la QM del 2003 sopra citata, di un contrasto
giurisprudenziale (cfr. in senso difforme, Sez. II 2 settembre 2004 n. 287).
Le Sezioni Riunite, quindi, nell'evidenziare che gli aspetti strutturali e di
garanzia del soggetto indagato debbono prevalere sugli aspetti funzionali
evidenziati dal Procuratore, diretti ad assicurare la completezza della fase
istruttoria, hanno tuttavia ritenuto che gli stessi possano essere entrambi
soddisfatti attraverso l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 7,
comma 3, del r.d. n. 1038 del 1933, a tenore della quale “quando nello
stesso procedimento siano più i convenuti, vale per tutti il termine
maggiore”, in quanto norma funzionale all'esigenza di garantire, nel solo
caso di pluralità di presunti corresponsabili del medesimo danno pubblico,
33
3
34
esattamente
individuati
nell'invito
a
dedurre
loro
contestualmente
comunicato, la valutazione unitaria e comparata delle relative posizioni.
Nelle
altre
ipotesi,
invece,
ivi
compresa
quella
in
cui
eventuali
corresponsabili vengano individuati solo successivamente, le Sezioni Riunite
hanno ritenuto di confermare il precedente orientamento espresso nella
sentenza n. 13/2003/QM, ovvero quello di ancorare il dies a quo del termine
di centoventi giorni dalla data di notifica di ciascun invito a dedurre.
2.a Orbene, basti nella fattispecie in esame – come del resto è stato
giustamente osservato dal P.M. di udienza – riportare testualmente quanto
già argomentato dalla Sezione nel decreto n. 47/03 (di rigetto della seconda
istanza di proroga del termine in questione): “...l'istanza della Procura
regionale deve ritenersi tempestivamente prodotta, in quanto è stata
depositata in Segreteria in data 4.9.2003, laddove il termine concesso con il
decreto 14/2003 di questa Sezione (120 giorni dal 4.4.2003) scadeva il
17.9.2003, in applicazione della regola della sospensione dei termini in
periodo feriale, come ritenuto dalle Sezioni Riunite nella decisione
7/QM/2003...”.
Essendo l'atto di citazione stato poi emesso in data 05.12.2003, cioè prima
della scadenza del termine utile (06.12.2003: quarantacinquesimo giorno
dalla data del deposito in Segreteria del suddetto decreto di rigetto,
avvenuto il 22.10.2003), l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione
per violazione del termine stabilito dall'art. 5, comma primo, legge 19/1994,
è destituita di fondamento e deve essere respinta.
3. Infine, prima di passare ad esaminare il merito della fattispecie all'esame
del Collegio, va considerata l'eccezione di prescrizione dell'azione di
34
3
35
responsabilità amministrativo-contabile esercitata con l'atto introduttivo
del giudizio, sollevata dagli avvocati Adinolfi, Abbamonte e Magliocca,
nonché dagli altri difensori nel corso dell'odierna udienza.
Dell'eccezione in tal senso sollevata da questi ultimi, va preliminarmente
affermata l'inammissibilità, in quanto, essendo stata formulata oltre i
termini a comparire e trattandosi di un'eccezione di merito non rilevabile
d'ufficio, essa risulta in contrasto con il comma 2 dell'art. 167 del c.p.c.
come modificato dall'art. 2, comma 3, lett. b-ter), D.L. 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, con la legge 14 maggio 2005, n. 80.
Ciò posto, reputa in ogni caso la Sezione che l'eccezione di prescrizione
proposta debba essere disattesa.
E' appena il caso di premettere che, poiché l'azione del Procuratore
Regionale non ha una funzione sanzionatoria di una condotta contra legem
(che potrebbe anche non essere produttiva di alcun danno) ma risarcitoria di
un danno suscettibile di valutazione economica, l'esercizio dell'azione di
responsabilità amministrativa postula che un danno si sia già verificato, per
cui, in conformità al principio “contra non valentem agere non currit
prescriptio”, oggetto di consacrazione normativa all'art. 2935 cod.civ. (“la
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto
valere”), deve ritenersi che “il fatto dannoso”, al cui verificarsi l'art. 1,
secondo comma, L. 20/1994 ricollega il decorso del termine prescrizionale
del diritto al risarcimento del danno, sia costituito dal binomio condotta danno e si perfezioni solo con il verificarsi di quest'ultimo, che deve essere,
pertanto, assunto quale dies a quo del termine prescrizionale (cfr. SS.RR. 24
maggio 2000 n. 7/2000/Q.M.).
35
3
36
Deve, di converso, escludersi che possa aversi riguardo, quale dies a quo del
termine di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, alla
data delle condotte - ossia del fatto causativo del danno - non valendo le
stesse a determinare l'esordio della prescrizione, non essendovi alcuna
certezza, alla suddetta data, dell'eventuale nocumento che possa essere
sopportato dall'Amministrazione in dipendenza dei comportamenti stessi e
non
potendosi
evidentemente
ammettere
il
decorso
del
termine
prescrizionale prima e prescindendo dal verificarsi del danno.
Fermo restando che il decorso del termine prescrizionale postula il
verificarsi di un danno, ossia di una deminutio patrimonii, con caratteri di
concretezza ed attualità, i profili problematici si incentrano, piuttosto, sulla
questione in ordine al momento nel quale il depauperamento stesso, come
innanzi connotato, possa considerarsi verificato.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente maggioritario il
depauperamento del bilancio dell'Ente si verifica, con carattere di
concretezza ed attualità, solo con l'effettivo esborso (cfr. SS.RR. 24 maggio
2000 n. 7/2000/Q.M.), ovvero, quando si verta in ipotesi di “danno
indiretto” - e, comunque, il danno rivenga dall'obbligo di soddisfare pretese
di terzi oggetto di contestazione - “alla data in cui il debito della P.A. nei
confronti del terzo è divenuto certo, liquido ed esigibile, in conseguenza del
passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'Amministrazione o
della esecutività della transazione” (cfr. SS.RR. 15.01.2003 n°3/2003/Q.M.).
Ciò posto, la Sezione non può che dichiararsi d'accordo con l'affermazione di
principio secondo la quale, nel caso di danno indiretto, il pregiudizio subito
dalla pubblica amministrazione non possa prescindere da un debito certo,
36
3
37
liquido ed esigibile che la pubblica amministrazione deve onorare in favore
di un terzo, ma muovendo dalla fondamentale considerazione che l'azione
risarcitoria debba poggiare sul presupposto di un danno economicamente
valutabile (SS.RR. n. 7/2000/Q.M.), questo Collegio non ritiene di
condividere il carattere residuale che per le Sezioni Riunite è destinato ad
assumere il riconoscimento del debito e il conseguente pagamento in favore
dell'avente diritto danneggiato.
Ad avviso della Sezione, infatti, è con il pagamento che l'erario subisce la
perdita di risorse finanziarie, giacchè mancando l'esborso di denaro
pubblico, l'azione risarcitoria risulterebbe inevitabilmente priva della sua
fondamentale ragion d'essere, ossia del danno inteso quale concreto e
attuale depauperamento patrimoniale.
Così opinando e tornando al caso di specie, deve vieppiù osservarsi, per
quanto incontrovertibilmente risulta dagli atti di causa, che la certezza
nell'ammontare del debito di che trattasi è conseguita in via definitiva, non
alla pronuncia del lodo arbitrale del 14.07.1997, ma alla stipula dell'atto
transattivo avvenuta il 20.01.1998 – di cui si è detto in premessa – cui è
conseguito il pagamento all'EDILPROG, da parte del Comune di Torre del
Greco, della complessiva somma di lire 14.858.491.270 con mandato di
pagamento n. 50 estinto il 28.01.1998 (cfr. all. n. 31 alla relazione del
20.09.2001 del Comando Regionale G.d.F. Campania, allegato n. 2 alla nota
di deposito atti n. 1 del 09.01.2004 del fascicolo di Procura).
Inoltre – come giustamente rilevato dal P.M. di udienza - la consolidata
giurisprudenza delle Sezioni Riunite, che si sono pronunciate in merito con le
sentenze n. 14/QM/2000 e n. 6/QM/2003, è nel senso di ritenere che “al
37
3
38
Pubblico
Ministero
contabile,
pur
se
esso
agisce
nell'interesse
dell'ordinamento, è direttamente affidata la tutela della gestione della
finanza pubblica in generale e della Pubblica amministrazione danneggiata
in
particolare”,
della
quale
ultima
vengono
curati
“gli
interessi
patrimoniali”, che “il Procuratore regionale, nel proporre azione di
responsabilità, esercita un potere di natura sostanziale, in quanto …
persegue la realizzazione della pretesa risarcitoria
come unico soggetto
abilitato ad esprimere la volontà autonoma di adire il giudice per conseguire
tale realizzazione”, che “l' invito a dedurre…. non produce ex se alcun
effetto interruttivo della prescrizione”, dato che tale effetto non “ gli viene
attribuito da alcuna norma del vigente ordinamento”, ma che “quando l'
invito a dedurre contenga nella sua contestualità gli elementi di cui agli
artt. 1219 e 2943 c.c., contiene la dimostrazione della volontà di di ottenere
la realizzazione del credito
e, come tale, si colloca nella prospettiva
dell'atto di citazione, poiché serve a rendere effettivo il conseguimento
dell'obiettivo della tutela del pubblico erario e, quindi….. ben può il
Pubblico ministero contabile, nell'accennato contesto, costituire in mora il
presunto debitore ad integrazione e completamento del proprio potere di
realizzare la pretesa risarcitoria dell'amministrazione danneggiata”.
Tali argomentazioni sono state riprese dalle SS.RR. di questa Corte che, con
la sentenza n. 1/2004/QM, ha dichiarato inammissibile la riproposta
questione di massima in ordine alla valenza interruttiva della prescrizione
dell'invito a dedurre in mancanza di argomentazioni nuove rispetto a quelle
già precedentemente considerate che sono state, pertanto, riconfermate.
Non sussistono, a parere del Collegio, motivi per discostarsi dalla suddetta
38
3
39
giurisprudenza.
Pertanto, nella fattispecie all'esame, poiché gli inviti a dedurre avevano
tutte le caratteristiche della costituzione in mora e sono stati notificati tra il
12 ottobre ed il 5 novembre 2002 mentre l'effettivo depauperamento del
patrimonio dell'Ente è avvenuto – come dianzi specificato – in data
28.01.1998, deve ritenersi che la prescrizione sia stata validamente
interrotta.
L'azione di responsabilità non risulta dunque estinta per prescrizione, di
modo che la relativa eccezione è destituita di fondamento.
4. Il Collegio deve ora procedere alla verifica della sussistenza, nel caso
concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che,
com’è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente
valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta
connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto
comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto
di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito.
5. Con riferimento, in primo luogo, all’elemento oggettivo del danno
pubblico, risulta del tutto evidente che l’Amministrazione comunale di
Torre del Greco ha visto sorgere a proprio carico un obbligo risarcitorio nei
confronti della EDILPROG in ragione di quanto statuito nel lodo arbitrale del
14.07.1997 ed ha dovuto conseguentemente sopportare l’esborso che ne è
derivato – rimodellato a seguito del precitato accordo transattivo - esborso
che si qualifica senz’altro come ingiusto perché ha determinato un
ingiustificato depauperamento del patrimonio dell’Ente; si versa, in altri
termini, in una fattispecie tipica di danno cd. indiretto, in cui
39
3
40
l'antigiuridicità del danno stesso assume una specifica valenza in quanto
connessa all'esistenza di una pronuncia di condanna al risarcimento del
danno arrecato a terzi emessa dal giudice civile nei confronti dell'Ente, da
cui derivi un esborso non corrispondente ad un alcuna pubblica utilità
acquisita.
Per quanto concerne la quantificazione del danno medesimo, il Collegio
ritiene di dover fare riferimento alla somma di lire 14.858.491.270
(comprensive degli importi di lire 615.855.947 per spese di funzionamento
del Collegio Arbitrale, lire 471.280.000 per spese di registrazione del lodo e
lire 161.357.717 per spese legali con IVA e CAP), cioè a quanto pagato in
esecuzione della transazione stipulata con la EDILPROG il 20.01.1998 a
seguito del lodo arbitrale del 1997, di cui lire 6.000.000.000 posti a carico
degli Amministratori e lire 5.000.000.000 addebitati agli Ingegneri-Capo dal
requirente in sede di invito a dedurre.
La prima delle predette somme è stata, poi, ridotta dalla stessa Procura
regionale
a
lire
5.400.000.000
(€
2.788.867,25)
in
considerazione
dell'apporto causativo del predetto danno di lire 6.000.000.000 addebitabile
nella misura del 10% al signor Francesco Carotenuto, funzionario incaricato
del coordinamento del programma di costruzione per la cd. “legge
Falcucci”, deceduto nel 1998, che, essendo stato dirigente del relativo
settore dal 1987 al 1994 (cioè nell’incarico già da subito dopo la delibera che
individuava le aree e soprattutto prima della relativa consegna), avrebbe
avuto la possibilità di segnalare gli inconvenienti emersi appunto prima della
consegna dei lavori.
Tale prospettazione – che costituisce la principale delle domande attrici con
40
4
41
riferimento alla voce di danno rappresentata dagli edifici non realizzati risulta in via di massima condivisibile, sebbene il Collegio ritenga di dover
attribuire maggior fondamento giuridico alla richiesta risarcitoria formulata
in via subordinata dalla Procura regionale in ordine alla voce di danno in
esame, cioè alla somma di lire 1.642.946.922 (€ 848.511,27), risultante –
come già dettagliatamente anticipato nella premessa in fatto – dall'ulteriore
detrazione della somma di lire 3.900.000.000, pari al 50% di lire
7.800.000.000, per la quale il Comune di Torre del Greco ha ricevuto
condanna con il lodo arbitrale del 1997 con riferimento alle riserve nn. 1 e 2
proposte dalla EDILPROG e che l'avvocato di fiducia dell'Ente (avv. Satta
Flores, interpellato con fax dell'Assessore comunale all'Avvocatura del
29.07.1997) ha ritenuto suscettibile d'impugnazione con “buone possibilità”
di quest'ultima “di essere accolta” (cfr. delibera di G.M. Del Comune di
Torre del Greco n. 1829 del 18.12.1997, con cui si è stabilito di sottoscrivere
il precitato atto transattivo: allegato n. 14 al fascicolo di parte del
convenuto POLESE); con la conseguenza che la somma di che trattasi (lire
7.800.000.000) può ritenersi dimezzabile (a lire 3.900.000.000, appunto) in
applicazione di “un criterio probabilistico di esito vittorioso”, non potendosi
certamente dare tale esito per scontato.
Per quanto concerne, invece, la voce di danno rappresentata dagli edifici
costruiti ma la cui esecuzione è stata ritardata per effetto di prolungata
sospensione, la medesima è stata inizialmente contestata agli Ingegneri –
Capo dalla Procura, in sede di invito a dedurre, nell'ammontare di lire
5.400.000.000, ridotta ad un terzo (lire 1.666.666.666: € 860.761,49) dallo
stesso requirente con l'atto introduttivo del giudizio, in considerazione degli
41
4
42
apporti causativi del danno in questione individuabili “nei comportamenti
della EDILPROG, cui comunque competeva la progettazione e la direzione
dei lavori, nonché nella pluralità dei soggetti preposti a livello burocratico –
politico – amministrativo cui competeva l'approvazione di varianti e licenze,
che finirono per inserirsi causalmente nel processo di prolungamento delle
adottate sospensioni” (cfr. pag. 30 dell'atto di citazione).
Anche tale ultima quantificazione dell'esaminata voce di danno risulta
giuridicamente condivisibile, né – come del resto in ordine a quella relativa
agli edifici scolastici non realizzati – vi è sullo specifico punto contestazione
dei soggetti evocati in giudizio.
6. Quanto al nesso di causalità ed alla sussistenza del rapporto di servizio,
basti evidenziare che il nocumento alle finanze dell’ente pubblico si è
prodotto a seguito dell’insorgenza a suo carico dell’obbligo risarcitorio del
danno subito dalla EDILPROG per il mancato avviamento dei lavori degli
edifici non realizzati, per la prolungata sospensione dei lavori relativi agli
edifici realizzati, per spese sostenute per procurarsi vie di accesso ai
cantieri, per spese legali nonché di funzionamento del collegio arbitrale e
per oneri accessori, ovvero in conseguenza delle condotte negligenti ed
avventate dei convenuti.
Per
quanto,
invece,
concerne
l'inserimento
funzionale
nell'apparato
organizzativo dell'Ente (rapporto di servizio), la sussistenza di esso non è
evidentemente revocabile in dubbio per gli Amministratori comunali, poiché
“il rapporto di servizio, concetto di conio giurisprudenziale, è quella
relazione che, anche al di fuori di un rapporto d'impiego ed anche per
situazione di fatto, pone un soggetto nelle condizioni di partecipare
42
4
43
all'attività di una Pubblica Amministrazione. Pertanto sussiste indiscutibile
rapporto
di
servizio
tra
l'Amministratore
politico
e
la
Pubblica
Amministrazione amministrata e si rammenta peraltro che l'art. 93 del T.U.
n. 267 del 2000 e già l'art. 58 della legge n. 142 del 1990, superate talune
storiche differenziazioni di disciplina, hanno esplicitamente disposto che
anche per gli Amministratori degli enti locali si osservano le generali
disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello
Stato” (Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 334/2007).
Con riferimento agli Ingegneri – Capo, poi, la sussistenza di tale rapporto
deve ritenersi discendere direttamente dalla previsione contenuta nell'art. 1
del r.d. 350/1895, ove è stabilito che le opere pubbliche si eseguono sotto la
diretta responsabilità e la vigilanza del capo dell'Ufficio da cui le opere
stesse dipendono. Giova, al proposito, richiamare l'insegnamento del
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e consultiva (Comm.Spec., par.20
marzo 1995, n. 347/94), secondo cui, ferma la possibilità di affidare a
professionisti esterni i compiti inerenti alla direzione dei lavori ove questi
esulino, per la loro complessità e rilevanza tecnico - economica, dai normali
compiti istituzionali degli uffici tecnici dell'Amministrazione, un'analoga
possibilità non sussiste invece per le funzioni di "alta vigilanza" proprie
dell'ingegnere capo che rimangono sempre e comunque riservate in via
esclusiva alla P.A.
Ne discende che, nell'ambito di un ente comunale, la materia delle opere
pubbliche e della relativa esecuzione, non può che essere attribuita
all'ufficio tecnico, il cui capo ne assume la relativa responsabilità, con lo
specifico compito di salvaguardare gli interessi dell'ente cui appartiene in
43
4
44
rapporto di immedesimazione organica, dal che deriva l'indiscutibile
sussistenza del rapporto di servizio Ingegnere-Capo – Ente comunale.
7. In punto di elemento soggettivo dell’illecito, la Procura attrice lo
descrive come colpa grave, in ragione dell’ascrivibilità delle predette
condotte omissive ad inescusabile negligenza, manifestatasi, secondo la
prospettazione attorea: per un verso, nella mancata assunzione da parte dei
Sindaci (POLESE, CUTOLO ed AMORUSO) e degli Assessori all’edilizia
scolastica (MARZUILLO, CASTELLANO e FALANGA) succedutisi nel periodo
1990/1995 di qualsivoglia iniziativa intesa alla costruzione dei sei edifici
rimasti non realizzati (scuola media di Villa Comunale, scuola elementare di
viale Campania, scuola elementare di zona Lava Troia, scuola elementare di
zona S. Antonio, scuola elementare di zona Boccea) o, comunque, alla
delocalizzazione delle aree inizialmente individuate allo scopo se non allo
scioglimento del rapporto convenzionale all’uopo stipulato dalla EDILPROG,
evitando in tal modo ulteriori oneri e consentendo il recupero almeno
parziale dell’anticipazione di lire 11.802.167.000 più IVA corrisposta alla
concessionaria in virtù della delibera giuntale del Comune di Torre del Greco
n. 2572 del 26.09.1988 per la realizzazione del programma costruttivo di che
trattasi; per altro verso, nella incauta consegna per l'avvio dei lavori stessi in
presenza di palesi impedimenti, effettuata nel 1992 dagli Ingegneri – Capo
(GAGLIONE per scuola media di zona Scappi – Bianchini, PAPPALARDO per
suola media di zona Vesuviana, AMABILE per scuola elementare di zona
Montedoro, TARANTINO per scuola elementare di zona Scappi S. Elena,
COZZOLINO per scuola elementare di zona Beneduce e MAGLIULO per scuola
elementare di zona De Nicola), a dispetto delle palesi difformità tra progetti
44
4
45
presentati ed approvati e stato dei luoghi, cui è conseguita la prolungata
(per quasi un biennio) sospensione dei lavori finalizzata all’approvazione
delle perizie in variante.
7.A. La effettiva sussistenza di comportamenti gravemente negligenti
rimproverabili ai convenuti (o, almeno, alla maggior parte di essi) risulta
incontrovertibilmente desumibile dall’attento esame degli atti di causa.
Invero, come validamente osservato dal P.M. di udienza, i giudizi penali che
si sono svolti con riferimento alle opere da eseguire sul territorio comunale
di Torre del Greco con finanziamenti di cui alla cd. “legge Falcucci” hanno
“mostrato irregolarità ed evidenti anomalie nella gestione dell’affare …”
(cfr. pag. 9 della sentenza n. 304/96 del Tribunale di Torre Annunziata –
Sezione G.I.P., depositata il 17.12.1996 e passata in giudicato il 29.01.1997,
allegato n. 3 alla nota deposito n. 6 del 03.10.2006 del fascicolo di Procura,
con cui, fra gli altri, Salvatore POLESE è stato riconosciuto colpevole di
illeciti corruttivi commessi fino all’inizio dell’anno 1989, con conseguente
pronuncia di estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell’art. 157 c.p.).
Anche la sentenza n. 997/05 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione
Penale, depositata il 03.10.2005 e divenuta irrevocabile il 26.11.2005 nei
confronti della maggior parte degli imputati (fra i quali Antonio
CASTELLANO, assolto dal reato corruttivo contestatogli ai sensi dell’art. 530
cpv. c.p.p., e cioè per non aver commesso il fatto), allegata al fascicolo di
Procura mediante deposito presso la Segreteria della Sezione in data
05.09.2006, ha posto in luce – riguardo la vicenda di cui nel presente giudizio
si esaminano una determinata fase e taluni specifici aspetti – la conduzione
di essa con modalità quanto meno anomale e sovente inficiata da consistenti
45
4
46
profili d’illiceità. Dalla lettura della parte motiva di tale pronuncia, invero,
emerge che lo sblocco di varie fasi procedimentali necessarie per
l’attuazione del programma costruttivo affidato in concessione alla
EDILPROG avveniva, fino al 1989, in presenza di consistenti e diffusi
fenomeni corruttivi, inquadrati dal giudice sotto la tipologia della
“corruzione impropria antecedente (art. 318, I comma, c.p.).
Le osservazioni che precedono, pur non avendo alcuno specifico punto di
contatto con la controversia oggetto del presente giudizio – non foss’altro
che per il fatto che la causa petendi della pretesa risarcitoria inerisce il
periodo successivo a quello esaminato dal giudice penale e si fonda su
comportamenti assunti come gravemente colposi sul piano amministrativocontabile e non connotati da dolo – sono d’ausilio al fine di rilevare che la
gestione
dell’intera
vicenda
EDILPROG
è
stata
caratterizzata
da
considerevoli anomalie.
Per l’individuazione delle specifiche connotazioni illecite – sotto il profilo
che qui rileva – dei fatti controversi sono, invece, di notevole significato le
statuizioni – e le relative motivazioni – contenute nel lodo arbitrale
pronunciato dal Collegio all’uopo costituito il 08-28 maggio, il 10-27 giugno
ed il 14 luglio del 1997 (cfr. allegato n. 20 alla nota deposito n. 2/2004 del
fascicolo di Procura).
Dalla lettura di tale provvedimento, invero, emerge, in primo luogo, che la
concessione-convenzione stipulata tra EDILPROG e Comune di Torre del
Greco il 18.02.1997 aveva natura traslativa, in quanto tale caratterizzata
pur sempre dalla presenza di “attività e funzioni non delegabili (quelle
presupposte e quelle che si estrinsecano in attività provvedimentali)”, dalla
46
4
47
delegabilità – invece – di attività che comunque non comportano la
traslazione di pubbliche funzioni (quali quelle relative a procedimenti
ablatori), dalla possibilità per il concessionario di assumere la vesta di
sostituto dell’Amministrazione soltanto rispetto a soggetti terzi, agendo
anche in nome e per conto di essa (ad esempio, quando stipula contratti
d’appalto).
7.A.1. Con specifico riferimento alla mancata consegna dei lavori relativi
agli edifici scolastici rimasti non realizzati, da lodo del 1997 è dato
desumere che:
1. Tale mancata consegna non può farsi rientrare nelle previsioni costituenti
disciplina speciale derogatoria dettata dall’”art. 10 R.D. n. 350/1895, al
quale rimanda l’art. 10 D.P.R. n. 1063/1962”, poiché nella specie difettano
tutti gli elementi stabiliti negli artt. 10 citati, in quanto il capitolato
speciale non ha previsto la consegna delle aree in più parti, non vi è stato un
accordo preliminare per la delocalizzazione delle aree, la parte del
programma non realizzata riguarda ben il cinquanta per cento di esso ed il
termine contrattuale per la consegna dell’intero complesso è stato
ampiamente disatteso.
2. “Dalla documentazione prodotta … risulta quanto segue.
La progettazione di massima e la scelta delle aree – attività non delegabili
perché inerenti il procedimento concessorio – furono predisposte dalla
Divisione Urbanistica, ed adottate il 20.12.1986 (delibera cons. 107), con
conferma della normativa urbanistica di P.R.G. per le aree previste a
destinazione scolastica ed estensione in variante per le altre.
La progettazione esecutiva – attività legittimamente delegata con l’art. 7
47
4
48
della convenzione, perché collaterale all’esecuzione dell’opera pubblica … fu approntata ed approvata (27.1.1987) nelle more tra l’affidamento della
concessione (12.1.1986) e la sottoscrizione della convenzione (18.2.1987)
nel termine convenzionale (22.1.1987) precedente la sottoscrizione stessa.
L’approvazione delle varianti urbanistiche da parte della Regione si ebbe il 6
ed il 22.2.1989 per tre dei sei comparti; nell’ottobre 1992 per il comparto
G19 (Viale Campania); è mancata per il comparto P15 (Lava Troia), non era
necessaria per l’I.P.S.I.A.M., trattandosi di ampliamento conforme al piano
regolatore di edificio scolastico già esistente.
I decreti di occupazione si ebbero tra il 14.12.1989 ed il 12.1.1990 per
quattro dei sei comparti; nell’ottobre 1993 per il comparto G19; manca per
il comparto P15.
I provvedimenti espropriativi furono impugnati per i lotti 1°, 4°, 5°; non
furono portati ad esecuzione per i lotti 2° e 6°, l’uno risultato intercluso,
l’altro oggetto di una scelta di delocalizzazione su area a valle di proprietà
dell’Amministrazione, peraltro occupata da un cantiere navale ….
Il Collegio è dell’avviso che inadempiente sia il Comune, mentre i fatti
attribuiti alla EDILPROG non abbiano rilevanza significativa anche ai soli fini
della graduazione della responsabilità”, poiché – prosegue ancora il lodo – i
progetti esecutivi, rimessi alla concessionaria a termini delle previsioni
convenzionali, poterono essere redatti soltanto sulla base dei predisposti
elaborati di massima e non della reale conoscenza dello stato dei luoghi, non
prevista da alcuna delle clausole convenzionali e di cui la stessa EDILPROG
richiese più volte l’acquisizione.
3. L’attualizzabilità del programma costruttivo richiedeva – come si dava
48
4
49
atto nella stessa delibera consiliare n. 107/1986 con cui si approvava la
scelta delle aree, in cui, per altro verso, si certificava l’immediata
disponibilità delle aree stesse per i fini di che trattasi – l’approvazione di
varianti al P.R.G. da parte della Regione, approvazione intervenuta per
cinque dei sei comparti con enorme ritardo e per il comparto Lava Troia mai
ottenuta, nonostante i numerosi solleciti rivolti dalla EDILPROG al Comune di
Torre del Greco affinché intervenisse “con la sua autorevolezza”, di modo
che risulta evidente che l’Amministrazione comunale non ha espletato gli
adempimenti
amministrativi
ad
essa
demandati,
nonostante
la
collaborazione che essa si era impegnata a fornire a termini degli artt. 8 e 9
della convenzione stipulata nel febbraio 1987.
4.
Lo
stallo
procedimentale
che
ha
avuto
luogo
successivamente
all’emanazione dei decreti di occupazione delle aree deputate ad ospitare
gli edifici mai costruiti deve comunque essere ascritto anche “ad oggettivi
impedimenti dipesi dalla precedente scelta delle aree (interclusione,
esistenza di una costruzione abusiva, determinazione di delocalizzare)”
nonché “a provvedimenti di sospensione dei decreti di occupazione da parte
del giudice amministrativo od, in genere, alla pendenza delle impugnative
dei provvedimenti espropriativi”.
Orbene, dalle considerazioni contenute nella pronuncia arbitrale e dianzi
riportate è dato desumere la fondatezza della domanda attrice nei confronti
degli Amministratori comunali in carica nel periodo successivo al 1989, cioè
al momento in cui vennero emessi i decreti di occupazione delle aree, in
quanto, se è vero che per tutte le predette aree occorrevano approvazioni
regionali di varianti al P.R.G., per alcune emergeva una situazione di
49
4
50
originaria interclusione e per altre ancora vi erano processi amministrativi
pendenti, è pur vero che nulla fu fatto, né per rimuovere ostacoli
procedimentali insorti per l’ottenimento della disponibilità delle aree (ad
esempio, la produzione dello stralcio planimetrico necessario per procedere
alla variante urbanistica per il comparto P15 – Lava Troia, che non risulta
essere mai stata effettuata) a dispetto della previsione in tal senso
contenuta nell’art. 8, lettera a) della convenzione del 1987, né per dare
luogo alla delocalizzazione delle aree già individuate (intrapresa soltanto nel
1993) e neppure per promuovere lo scioglimento del rapporto contrattualconvenzionale intercorrente con la EDILPROG in ordine alla porzione del
programma costruttivo risultata inattuabile.
Soccorrono a legittimare tale conclusione anche gli elementi desumibili dalle
accurate relazioni prodotte nel 2001 dal Comando Regionale G.d.F. (cfr.
allegato n. 2 alla nota deposito atti n. 1/2004 del fascicolo di Procura), dal
S.G. del Comune di Torre del Greco (cfr. allegati nn. 13 e 32 alla nota
deposito atti n. 2/2004 del fascicolo di Procura) e dall’U.T. del Comune di
Torre del Greco (cfr. allegato n. 15 alla nota deposito atti n. 2/2004 del
fascicolo di Procura).
Da tali atti, invero, è dato evincere quanto segue.
Per la scuola media della zona Villa Comunale, si è già anticipato in
premessa che non risulta che sia stato fatto alcunché per procedere
all'occupazione dell'area ed iniziare i lavori, nonostante l’istanza di
sospensione presentata dai proprietari dell’area avverso la procedura
espropriativa attivata sia stata respinta dal TAR Campania già con ordinanza
n. 1176/1989 – cui è conseguito il definitivo rigetto del ricorso da parte del
50
5
51
Consiglio di Stato nel 1999.
La pendenza del giudizio amministrativo, del resto, non giustifica la totale
inerzia degli Amministratori, poiché numerose sarebbero state le iniziative
comunque perseguibili, dalla prosecuzione del procedimento espropriativo
alla
delocalizzazione
dell’intervento,
alla
modifica
del
rapporto
convenzionale sul punto; la mancanza di qualsiasi iniziativa evidenzia,
quindi, un atteggiamento di grave disinteresse di costoro nei confronti dei
propri obblighi di servizio.
Per la scuola elementare della zona Viale Campania, l'area necessaria per
l’accesso al fondo intercluso non fu ricompresa nel piano di esproprio, né
venne disposta una occupazione provvisoria in tal senso, né risulta in merito
l’espletamento di qualsiasi altra attività; semplicemente, vi fu un esiguo e
sterile scambio reciproco - tra Amministrazione comunale ed EDILPROG - di
esortazioni a provvedere alle determinazioni necessarie per risolvere la
problematica degli accessi alle aree intercluse, scambio terminato nel
maggio del 1993, con ciò evidenziando ulteriore inescusabile e negligente
inerzia.
Per la scuola elementare della zona Lava Troia, lo stralcio planimetrico
necessario per procedere alla variante urbanistica – richiesto dalla Regione
Campania nel 1991 e nel 1995 mediante la restituzione degli atti al Comune
per la necessaria integrazione – non è mai stato prodotto, di guisa che non è
stato possibile individuare l'oggetto della variante e procedere alla relativa
approvazione da parte della Regione Campania, mentre la corrispondenza
intervenuta nel lungo periodo 1991/1995 tra Comune ed EDILPROG è
risultata del tutto sterile ed infruttuosa, il che evidenzia omissioni
51
5
52
particolarmente gravi.
Per la scuola Elementare di zona S. Antonio, non risulta che a seguito del
ricorso al TAR da parte dei proprietari del fondo oggetto di esproprio fu
concessa sospensiva, mentre è emersa l'esistenza di una costruzione abusiva
rurale risalente al 1989, cioè ad epoca antecedente alla consegna dei lavori:
con riferimento alla parte del programma da realizzare nella predetta zona,
la documentazione reperita presso il Comune di Torre del Greco è risultata
particolarmente esigua e dall’esame di essa non risulta che siano stati
eseguiti rilievi e valutazioni tecniche finalizzati a valutare la possibilità o
meno di realizzare l’edificio scolastico pur in presenza della predetta
costruzione abusiva. Anche in questo caso, dunque, è dato rilevare
l’inspiegabile inerzia del Sindaco e dell’Assessore comunale preposto al ramo
dell’epoca.
Per la scuola elementare di zona Villa Comunale, vi fu un impedimento
iniziale rappresentato dalla revoca del parere favorevole del Ministero di
BB.AA. in merito alla tutela monumentale; la G.M., però, avviò solo nel
1992, con delibera n. 1971, la procedura per la delocalizzazione dell’area,
che fu completata soltanto nel 1995 ad opera del Commissario Prefettizio,
per cui l’Amministrazione comunale ha lasciato trascorrere ben cinque anni
dalla data in cui fu invitata dallo stesso Ministero per una diversa
localizzazione (nota n. 14.05. del 02.05.1990). Gli ingiustificabili ritardi
dell’Amministrazione di che trattasi, quindi, risultano anche in questo caso
del tutto evidenti.
Infine, per l’ampliamento di 4 aule dell'edificio sede dell'IPSIAM, la prevista
sopraelevazione, in quanto stravolgeva la struttura esistente, portò ad una
52
5
53
soluzione alternativa che fu definitivamente bloccata da un annullamento
del TAR riguardante l'ordinanza che – emessa nel mesi di maggio 1993 andava ad incidere su area demaniale. Con l’entrata in vigore della legge
11.01.1996 n. 23, la competenza per la realizzazione e la manutenzione
degli istituti professionali, dei licei e degli istituti di istruzione superiore in
genere, è stata trasferita alle Amministrazioni provinciali, di modo che dalla
predetta data l’ampliamento dell’I.P.S.I.A.M. non ha più rappresentato un
obiettivo di competenza dell’Amministrazione comunale di Torre del Greco;
tuttavia, nel triennio 1993/1996 nulla fu fatto per individuare una soluzione
alternativa a quella precedentemente prospettata.
Il vincolo d’inedificabilità assoluta vigente - ad avviso degli avvocati
Angelone e Micera - sin dall’inizio sulle aree prescelte per la realizzazione
del programma costruttivo è previsto dall’art. 1 quinquies del d.l. 312/1985
(conv. In legge 431/1985) nei termini che seguono: “Le aree e i beni
individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre
1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono
inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei
piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio
nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo
che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici”.
Orbene, il Consiglio di Stato ha chiarito, con le sentenza nn. 1180/1998 e
20/1999 della Sezione VI, che in tema di tutela ambientale, l'articolo 1quinquies, introdotto dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 di conversione del
D.L. 27 giugno 1985 n. 312, dianzi citato, che ha avuto effetto confermativo
53
5
54
de i vincoli costituiti con l'art. 2 del D.M. 21 settembre 1984, pone al divieto
di ogni modificazione imposto in certe aree un termine finale "incertus"
quando, coincidente con l'adozione da parte delle Regioni dei piani di cui
all'articolo 1 bis della legge n. 431 del 1985 stessa, il quale prevede l'obbligo
delle stesse Regioni di approvare piani paesistici (o piani urbanisticoterritoriali) entro il 31 dicembre 1986 e contempla, nel caso di inutile
decorso di tale termine, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del
Ministero dei beni culturali ed ambientali ai sensi degli articoli 4 e 82 del
D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; quindi, il termine per l'approvazione del piano
da parte delle Regioni non si configura come perentorio, bensì aveva la
funzione di stabilire il momento dopo il quale è legittimo il ricorso a misure
sostitutive da parte del Ministero BB.AA., ferma restando, naturalmente, la
competenza regionale.
Ed in effetti – nel caso all’esame del Collegio – la Commissione di cui all’art.
10 legge 412/1975 per il giudizio d’idoneità delle aree per la realizzazione di
edifici scolastici nel Comune di Torre del Greco, che ha formulato il parere
cui era preposta in data 16.09.1987, ha prescritto, nella parte finale del
parere medesimo, che venissero “fatti salvi i pareri che in merito alle aree
stesse dovrà esprimere la Soprintendenza ai BB.AA.” (cfr. allegato n. 17 ai
fascicoli di parte dei convenuti MARZUILLO e CASTELLANO); dal che deve
evincersi, semplicemente, che non essendo stato a quell’epoca ancora
adottato il P.T.P. (approvato, poi, con D.M. del 14.12.1995 e divenuto
pienamente esecutivo nel marzo 1996: cfr. relazione del S.G. del Comune di
Torre del Greco del 11.07.2001, allegato n. 13 alla nota deposito atti n.
2/2004 del fascicolo di Procura), la precitata autorità ministeriale doveva
54
5
55
esprimersi specificamente sulla realizzabilità delle opere programmate.
Sul punto, pertanto, non risulta condivisibile l’assunto proposto dai suddetti
difensori, secondo cui la responsabilità riguardante la mancata realizzazione
degli edifici scolastici dianzi descritti dovrebbe ritenersi ricadente in via
esclusiva sugli Amministratori che hanno promosso l’individuazione delle
aree destinate alla costruzione di che trattasi a dispetto del vincolo
d’inedificabilità assoluta prescritto dall’art. 1 quinquies legge 431/1985
dianzi testualmente riportato, in primo luogo perché il vincolo di che trattasi
va inteso nel senso poc’anzi esposto e correttamente applicato nel caso
all’esame e, in secondo luogo, anche a volerne ammettere la vigenza nel
senso prospettato dalle difese CUTOLO, MARZUILLO e CASTELLANO, ciò non
avrebbe comunque escluso l’adozione di molteplici ulteriori iniziative, quali
– come già dianzi ricordato – la delocalizzazione delle aree e lo scioglimento
anche soltanto parziale del vincolo convenzionale con la EDILPROG,
comunque finalizzate ad evitare inutili esborsi, rimaste – invece – quasi del
tutto ignorate, nel senso e nei termini che di seguito si descriveranno.
La ricostruzione della vicenda dianzi operata consente, pertanto, di
affermare la presenza, nella condotta degli amministratori comunali del
Comune di Torre del Greco evocati nel presente giudizio, di inescusabili
negligenze, che hanno dato luogo, in misura decisiva, alla determinazione
del danno.
Gravemente colpevole appare, infatti, la condizione di inspiegabile
abbandono in cui furono tenute le procedure di realizzazione (ovvero di
definitiva e corretta rinuncia ad esse) dei sei edifici scolastici rientranti nel
programma
costruttivo
“Falcucci”
55
5
dianzi
indicati
successivamente
56
all’emissione dei decreti sindacali di occupazione delle aree. Nonostante,
invero, costoro fossero ben a conoscenza delle problematiche di varia natura
affiorate in merito in tale periodo (cioè dal finire 1989-inizio 1990) mancò,
da parte loro, qualsiasi provvedimento concreto in ordine alla gestione della
procedura stessa.
Venendo, ora, all’esame delle singole posizioni degli Amministratori evocati
in giudizio, il Collegio perviene alle conclusioni che di seguito si espongono.
Il convenuto Salvatore POLESE, Sindaco del Comune di Torre del Greco dal
22.09.1990
al
29.06.1993,
ha
avuto
piena
conoscenza
ed
attiva
partecipazione al programma di edilizia scolastica in questione, com’è dato
evincere sia dalla copiosa documentazione allegata alla relazione G.d.F.
dianzi citata (riguardante, in particolare, proprio gli edifici rimasti mai
realizzati), di cui il POLESE è in numerosi casi destinatario, sottoscrittore o
presidente della G.M., e sia dagli atti da egli stesso allegati alla memoria
difensiva prodotta nel presente giudizio.
Tale ultime documentazione, peraltro, concerne vari atti deliberativi
inerenti gli edifici realizzati, dunque è inconferente al fine di dimostrare la
diligenza tenuta dal convenuto con riferimento alla parte del programma
costruttivo non eseguita, oggetto – invece – della contestazione attorea.
Né può ammettersi a discolpa l’invocabilità della cd. “scriminante politica”,
ovvero la scriminante di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20 del
1994 – sostanzialmente invocata dal patrocinio del POLESE con il riferimento
alle innovazioni introdotte con la legge 142 del 1990 - per la quale "nel caso
di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici
56
5
57
che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o
consentito l'esecuzione".
Tale scriminante presuppone infatti che l'atto sia di competenza degli uffici
e non dell'Organo politico-elettivo e che quindi il rapporto con l'atto
medesimo, per l'Organo politico-elettivo, sia riconducibile solamente ad una
funzione di controllo dell'operato dei funzionari.
Non è questo il caso degli atti contestati dalla Procura Regionale ad odierno
esame, i quali, anche quando non derivano da una competenza attribuita in
modo esplicito al Sindaco ed alla Giunta da norme legislative, statutarie o
regolamentari, risultano con piena chiarezza manifestare non già una mera
approvazione di scelte operate dalla dirigenza comunale, ma l'esercizio
consapevole di dirette funzioni di gestione dell'ente da parte degli
Amministratori di matrice politico-elettiva del Comune.
Stanti, dunque, la considerevole durata del POLESE nell’incarico di Sindaco
del Comune di Torre del Greco (quasi tre anni) e l’ampia e provata
conoscenza e partecipazione del medesimo alle varie fasi del programma
edilizio “Falcucci”, l’apporto causativo del danno quantificato al punto 5
che precede deve essere proporzionalmente attribuito proprio al POLESE.
A diversa conclusione – come del resto correttamente adombrato dal P.M. di
udienza – il Collegio ritiene di dover giungere con riferimento alla posizione
dell’ex Sindaco Antonio CUTOLO, il cui mandato ha avuto durata dal
08.07.1993 al 30.05.1994, periodo durante il quale egli ha svolto – com’è
dato evincere dalla copiosa documentazione allegata alla memoria difensiva
prodotta nel presente giudizio – ampia e consapevole attività finalizzata alla
delocalizzazione
delle
aree
risultate
57
5
intercluse
o
comunque
non
58
agevolmente utilizzabili al fine di realizzare i lavori di costruzione dei sei
edifici
mai
iniziati,
presiedendo
la
giunta
comunale
autrice
dell’approvazione dei provvedimenti assunti in tal senso.
Di conseguenza, non ritiene il Collegio di poter ravvisare a carico del
CUTOLO la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave, non
potendosi definire l’atteggiamento da lui tenuto nella gestione della vicenda
esaminata come connotato da negligenza e disinteresse circa i propri
obblighi di servizio.
Analoghe osservazioni – e conclusione conforme a quella relativa alla
posizione del CUTOLO – devono essere riferite all’operato del convenuto
AMORUSO, per il quale basti fare riferimento a quanto osservato dal P.M. di
udienza, che – tenuto conto della copiosa documentazione depositata a
difesa – ha evidenziato come l’attività del Commissario Prefettizio del
Comune di Torre del Greco dal 01.06.1994 al 27.11.1995 si sia caratterizzata
complessivamente per essere stata finalizzata al superamento di svariate
difficoltà afferenti il programma edilizio “Falcucci”, nonostante la brevità e
la complessità dell’incarico.
Per quanto concerne, poi, gli Assessori all’edilizia scolastica del Comune di
Torre del Greco Ugo MARZUILLO (per il periodo dal 17.12.1990 al
08.06.1992) ed Antonio CASTELLANO (per il periodo dal 09.06.1992 al
19.07.1993), è incontrovertibile – contrariamente a quanto sostenuto dal
difensore - la loro preposizione all’adozione d’iniziative inerenti l’impulso
alle varie fasi procedurali riguardanti il programma costruttivo di che
trattasi, desumibile, del resto, dal fatto che essi sono stati gli autori delle
relazioni redatte in vista dei relativi provvedimenti deliberativi in qualità di
58
5
59
Assessori al ramo (cfr. deliberazioni comunali relative al periodo 1990/1993
allegate al fascicolo di parte del convenuto POLESE), così com’è altrettanto
incontestabile la configurabilità a loro carico di un atteggiamento d’inerzia
gravemente colpevole in riferimento agli edifici scolastici per i quali i lavori
di costruzione non sono mai iniziati, di cui essi erano pienamente a
conoscenza, salvo adottare rispetto ad esse iniziative quanto meno sterili e
senz’altro esigue (cfr. note nn. 33030/1993 e 38837/1993 dell’Assessore
CASTELLANO, allegati nn. 17 e 18 alla relazione G.d.F. dianzi citata, con cui
questi si limitava ad invitare genericamente la EDILPROG ad assumere le
determinazioni necessarie per l’accesso alle aree intercluse, senza
preliminarmente chiarire se tali attività rientrassero o meno nelle
attribuzioni convenzionali del concessionario; cfr., inoltre, nota n.
12886/1992 dell’Assessore MARZUILLO, allegato ricompreso nel n. 20 alla
relazione G.d.F., con cui egli si limitava a chiedere chiarimenti al Ministero
per i Beni Culturali ed Ambientali in ordine ai pareri discordanti emessi in
merito alla realizzabilità della scuola elementare di zona Villa Comunale).
E’ appena il caso di evidenziare che l’assoluzione per il reato corruttivo
ottenuta dal CASTELLANO con la sentenza n. 997/05 del Tribunale di Torre
Annunziata – Sezione Penale per fatti collegati alla vicenda che qui si
esamina non ha, in realtà, alcuna attinenza con gli odierni fatti controversi,
in primo luogo per quanto già osservato nella parte iniziale del punto 7 che
precede, ed in secondo luogo perché l’assenza di connotazione dolosa
dell’illecito non esclude la configurabilità di un atteggiamento gravemente
colposo, qual è quello oggetto di contestazione al convenuto CASTELLANO.
Per quanto dianzi osservato, il Collegio ritiene di dover riconoscere a carico
59
5
60
dei convenuti MARZUILLO e CASTELLANO la sussistenza dell’elemento
soggettivo della colpa grave, con conseguente attribuzione di responsabilità
amministrativo-contabile nella determinazione del danno di € 848.511,27,
proporzionalmente alla durata dei rispettivi incarichi.
A diversa conclusione deve, invece, giungersi per Giovanni FALANGA,
Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Torre del Greco nel periodo
20.07.1993/08.12.1995, per il quale valgono – come congruamente osservato
sia dal difensore incaricato avv. Starace e sia dal P.M. di udienza –
considerazioni analoghe a quelle precedentemente svolte per il convenuto
Antonio CUTOLO, stanti la sostanziale coincidenza dei periodi dei rispettivi
incarichi e l’attiva collaborazione – comprovata dalla documentazione a
difesa – prestata dal FALANGA allo svolgimento delle procedure di
delocalizzazione delle aree risultate inutilizzabili o di dubbia disponibilità
per la costruzione degli edifici per i quali non vi era stato avvio dei lavori.
Stanti le suesposte considerazioni, il Collegio ritiene di dover addebitare la
determinazione del danno di € 848.511,27, causato al Comune di Torre del
Greco dalla mancata attuazione di parte dell’intervento costruttivo
finanziato ai sensi della legge “Falcucci”, nella misura del 50% a Salvatore
POLESE, del 35 % ad Ugo MARZUILLO e del 15 % ad Antonio CASTELLANO, con
rivalutazione monetaria dal 1999 ed interessi legali dalla data della sentenza
(cfr. Sez. Riunite n. 807 del 22.10.1992.), dovendo invece i convenuti
Antonio CUTOLO, Ferdinando AMORUSO e Giovanni FALANGA essere
prosciolti da ogni addebito, con conseguente liquidazione in loro favore di
diritti ed onorari del giudizio rispettivamente in € 500,00 ed in € 3.000,00
ciascuno.
60
6
61
7.A.2. Per quanto, poi concerne i sei edifici scolastici realizzati con
abnorme ritardo a causa della prolungata sospensione dei lavori intervenuta
nel 1993/1995, dal lodo arbitrale del 1997 si desumono le considerazioni che
seguono:
1. La consegna delle aree all’uopo effettuata già il 06.02.1990 ebbe un
significato meramente formale di cantieramento e di espletamento delle
attività preliminari, mentre l’effettivo inizio dei lavori va fatto risalire alla
ulteriore consegna avvenuta il 08.01.1992.
2. La sospensione che ha interessato i lavori relativi ai sei edifici di che
trattasi dal 07.05.1993 al 15.03.1995 è caratterizzata da una certa
peculiarità, perché “fu finalizzata non all’espletamento di perizia di
variante, ma al procedimento per la regolarizzazione formale delle
difformità nell’esecuzione già attuata degli edifici scolastici rispetto alla
concessione: procedimento che si ritenne di avviare in un primo tempo
secondo le formalità tipiche della perizia di variante per difformità non
essenziali, ai sensi dell’art. 15 l. 47/85; ed in un secondo tempo, ad oltre un
anno e mezzo, secondo le forme tipiche della concessione in sanatoria con
nuove verifiche della legittimità ambientale”.
3. La durata prolungata della sospensione di che trattasi è dipesa dal fatto
che le variazioni esecutive che l’hanno motivata sono state inizialmente
individuate dall’Amministrazione comunale come integranti varianti utili alla
migliore esecuzione delle opere non comportanti sostanziali modificazioni
della relativa progettazione e delle relative caratteristiche, quindi idonee a
giustificare l’adozione del modulo tipico della perizia di variante per
difformità non essenziali ex art. 15 l. n. 47/85, e poi ritenute
61
6
62
dall’Amministrazione comunale insediatasi nel 1993 come inquadrabili nel
modulo tipico della concessione in sanatoria e con operatività del relativo
procedimento urbanistico condizionata “al previo parere del Ministero
BB.AA. circa la possibilità di un nulla-osta successivo in sostanziale sanatoria
delle violazioni ambientali già perpetrate”; da tale ultima inversione
interpretativa emerge la discutibilità nell’avviso espresso dal Collegio
Arbitrale, basato – quest’ultimo – anche sulla brevità del sequestro del
cantiere di Via De Nicola operato dalla Procura Penale nel 1993.
4. Le variazioni esecutive che hanno causato la sospensione in esame “hanno
comportato prevalentemente una diversa allocazione degli edifici sulle aree
individuate dall’Amministrazione e nuove quote d’imposta, fermi essendo
rimasti il numero delle aule, le superfici e la volumetria dei manufatti …
sono state determinate da di scostamenti tra piano particellare grafico e
stato dei luoghi, da esistenza di manufatti e costruzioni abusive, da
attraversamento di tubazioni di adduzione primaria degli acquedotti
campano e vesuviano, dalla coesistenza di procedure ablative relative ad
altre OO.PP., nonché dall’esigenza di adeguamento alla legislazione
sopravvenuta … e dalle prescrizioni 19.1.87 del C.T.R.”.
5. L’EDILPROG ha contribuito nella determinazione del danno perché si è
“inizialmente fidata della mancanza di rilievi da parte degli organi tecnici di
sorveglianza del Comune (invece di richiederne il formale assenso) e del
parere favorevole della Commissione Edilizia (invece di far seguire alla
corretta qualificazione della domanda di variazione
in esso data,
l’immediato adeguamento procedimentale)” e perché non ha “contrastato
idoneamente (mediante impugnativa dei provvedimenti) la decisione di
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condizionare il rilascio delle concessioni in sanatoria al previo parere
ministeriale in spregio all’autonomia dei due procedimenti (urbanistico ed
ambientale) e nonostante il deliberato della Commissione integrata
competente”.
6. L’accoglimento parziale della domanda risarcitoria della EDILPROG
connessa a tale voce di danno ha determinato l’ulteriore riconoscimento in
via equitativa alla concessionaria del diritto al ristoro degli oneri di
guardiania sopportati durante la sospensione dei lavori, di tutti i maggiori
costi sopportati per il personale tecnico rimasto impegnato durante il
periodo di sospensione dei lavori e delle maggiori spese sostenute per il
pagamento delle polizze fideiussorie, nonché al pagamento degli oneri
aggiuntivi costituiti da interessi e rivalutazione monetaria.
Di particolare interesse – considerata la pretesa risarcitoria che si esamina –
è il rilievo – compiuto dal Collegio Arbitrale – inerente il fatto che “la
decisione di realizzare gli edifici in difformità dalla concessione senza la
formale adesione dell’Amministrazione comunale, fu assentita ab origine dai
Direttori dei Lavori e dagli Ingegneri Capo (v. in particolare, le motivazioni
dei pareri e della relazione …) …”
Tale ultimo rilievo va letto in combinazione con l’art. 11 della convenzione
stipulata tra il Comune di Torre del Greco e l’EDILPROG nel 1987, che
attribuiva agli Ingegneri Capo la funzione di vigilanza ed alta sorveglianza
per l’intero programma edilizio “affinché i lavori siano eseguiti a regola
d’arte a norma di concessione e dei progetti approvati”, chiarendo che ad
essi spettava la “facoltà di visionari e lavori, di effettuare i controlli,
misurazioni, constatazioni, accertamenti vari anche sui documenti di
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cantiere”, facoltà da esercitare “in modo da evitare ritardi e sospensione
nei lavori …”. Sul punto, va ricordato quanto correttamente osservato dal
P.M. di udienza, nel senso che le funzioni attribuite agli Ingegneri Capo dal
citato art. 11 della convenzione erano estremamente ampie, poiché,
essendo
più
autonoma
la
D.L.,
la
supervisione
loro
affidata
era
proporzionalmente estesa.
Le circostanze secondo cui le discordanze tra lo stato dei luoghi ed i grafici
di progetto allegati alle concessioni edilizie erano già emerse al momento
della presa in possesso dei suoli e che l’esigenza di apportare variazioni
esecutive intese a consentire l’adattamento delle strutture all’effettivo
stato dei luoghi dopo che i lavori erano stati iniziati e procedevano in
difformità rispetto a quelli approvati, risultano confermate da quanto
esposto nella relazione del 11.07.2001 del S.G. del Comune di Torre del
Greco, dianzi citata, nonché nella relazione dell’U.T. del Comune di Torre
del
Greco
del
20.04.2001
(anch’essa
già
citata)
e
dalla
relativa
documentazione allegata.
Dalle considerazioni esposte, nonché dall’attento esame degli atti allegati
alle memorie difensive dei convenuti GAGLIONE, PAPPALARDO, AMABILE,
TARANTINO, MAGLIULO e COZZOLINO, risulta in effetti rilevabile la
sussistenza in capo a costoro dell’elemento soggettivo della colpa grave, in
collegamento con l’atteggiamento negligente tenuto in ordine all’avventata
partecipazione alla consegna dei lavori effettuata nel gennaio 1992 per le
scuole di Via Montedoro e di via De Nicola, nel maggio 1992 per la scuola di
zona Scappi – Bianchini e nell’ottobre dello stesso anno per gli edifici di zona
Cavallerizzi – Vesuviana, Scappi – S. Elena e Curatoli Benedice, pur se nei
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6
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termini e con le attenuazioni che di seguito si specificheranno.
Invero, la consegna delle sole aree destinate allo svolgimento dei lavori in
questione – cioè, l’attestazione della rispettiva cantierabilità e null’altro - è
avvenuta a cura della stessa Amministrazione comunale – per il tramite del
delegato geometra Diego Pappalardo – tra il 19.12.1989 ed il 02.02.1990
(cfr. allegato n. 1 al fascicolo di parte dei convenuti GAGLIONE,
PAPPALARDO, AMABILE, TARANTINO e MAGLIULO), dopodichè, con distinti
atti deliberativi della G.M. del Comune di Torre del Greco del 27.03.1991,
gli Ingegneri Capo evocati nel presente giudizio ricevevano i rispettivi
incarichi (cfr. allegato n. 3 al fascicolo di parte dei convenuti GAGLIONE,
PAPPALARDO, AMABILE, TARANTINO e MAGLIULO ed allegato n. 1 al fascicolo
di parte del convenuto COZZOLINO). Quindi, nel corso dell’anno 1992 – come
dianzi specificato – si procedeva alla formale ed effettiva consegna dei
lavori, nei cui verbali – tutti sottoscritti dagli Ingegneri Capo – si attestava
l’avvenuta verifica, sulla scorta dei progetti esecutivi, della “corrispondenza
fra i dati del progetto generale stesso e le attuali condizioni e circostanze
locali” (cfr. allegati nn. 4 al fascicolo di parte dei convenuti GAGLIONE,
PAPPALARDO, AMABILE, TARANTINO e MAGLIULO e 2 al fascicolo di parte del
convenuto COZZOLINO).
Che la corrispondenza di che trattasi non sussistesse, in realtà, emerge non
solo dalle convergenti osservazioni riportate in merito sia nel lodo arbitrale
e sia nelle relazioni del S.G. e dell’U.T. comunali dianzi citate, ma anche
dalla lettura delle relazioni di accompagnamento degli Ingegneri Capo alle
perizie di variante tecnica cui conseguirono le sospensioni dei lavori
avvenute nel 1993 (cfr. allegato n. 6 al fascicolo di parte dei convenuti
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6
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GAGLIONE, PAPPALARDO, AMABILE, TARANTINO e MAGLIULO); in tali ultime
relazioni, invero, vengono riportate motivazioni pedissequamente ripetute
inerenti
la
diversa
collocazione
dell’edificio
sull’area,
i
necessari
adeguamenti tecnici ed il miglioramento qualitativo del prodotto rispetto
alle originarie previsioni progettuali.
Da quanto sinora esposto emerge la fondatezza della prospettazione attorea
in ordine alla grave avventatezza evidenziata dagli Ingegneri Capo
nell’attiva partecipazione alla consegna dei lavori, in dispregio delle
difformità tra previsioni progettuali e stato dei luoghi che in quella sede
erano già – per la loro rilevanza ed evidenza – da riscontrare, con la
conseguenza che a tale gravemente imprudente consegna deve essere
ascritta la sospensione dei lavori stessi successivamente intervenuta.
Circa l’assunto difensivo dell’avv. Magliocca, inerente l’addebitabilità
dell’eccessiva durata di tale sospensione alle discutibili determinazioni
assunte dall’Amministrazione comunale insediatasi nel 1993 in ordine al
ricorso alla procedura del rilascio di concessioni edilizie non in sanatoria ma
ex novo in conseguenza dell’approvazione delle predette perizie in variante,
anche a non voler condividere – sul punto – quanto osservato dal P.M. di
udienza, secondo cui tale prolungata sospensione dei lavori dovrebbe
ritenersi
tutto
sommato
giustificata
dalla
necessità,
incontrata
dall’Amministrazione del 1993, di sanare le illegittimità procedurali sino ad
allora perpetrate, deve – comunque – rilevarsi che una particolare cautela da
parte degli Amministratori dell’epoca nella gestione dell’intera vicenda può
senz’altro ritenersi giustificata dal fatto che proprio nel 1993 erano in corso
le indagini della Procura del Tribunale di Torre Annunziata inerenti –
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appunto - la vicenda EDILPROG, che hanno dato luogo alle sentenze nn.
304/96 e 997/05 dianzi citate.
D’altra parte, lo stesso requirente ha già operato, in sede di atto
introduttivo del giudizio, la riduzione di due terzi dell’apporto causativo del
danno di lire 5.000.000.000 inizialmente contestato agli Ingegneri Capo, con
le motivazioni sintetizzate nella premessa in fatto.
Il Collegio ritiene di dover ulteriormente abbattere del 60 % la porzione del
danno di € 860.761,49 oggetto della domanda attrice attribuibile agli
Ingegneri Capo, da cui risulta la somma di € 344.304,59, in considerazione
del fatto che il r.d. 350/1895 prevede che sia la direzione lavori, avvenuta
l'approvazione del contratto, a dover procedere alla consegna degli stessi ed
a dover prendere ogni iniziativa “acciocché i lavori cui è preposto siano
eseguiti
a perfetta regola d'arte ed in conformità dei relativi progetti e
contratti.” Dal che discende che la consegna formale dei lavori effettuata
nel 1992 vide prodursi l’inconferente ingerenza in essa degli Ingegneri Capo,
rappresentando tale adempimento un compito specifico della Direzione
Lavori, appunto.
Le
circostanze
che
i convenuti
GAGLIONE,
PAPPALARDO,
AMABILE,
TARANTINO, MAGLIULO e COZZOLINO abbiano così partecipato allo
svolgimento di un adempimento loro non specificamente affidato dalla
surrichiamata disciplina normativa ed abbiano iniziato lo svolgimento delle
funzioni di alta vigilanza loro legislativamente e convenzionalmente affidate
in una fase procedurale in cui almeno la presa in possesso delle aree e quindi
la cantierabilità dei luoghi erano già state avviate, giustifica l'esercizio del
potere di ridurre l'addebito, attribuito al Giudice Contabile (art. 52 TUCL n.
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6
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1214 del 1934), con conseguente determinazione del danno da risarcire ad
opera di costoro ad € 275.000,00, comprensiva di rivalutazione ed interessi,
da distribuire nella misura di € 50.000,00 ciascuno fra i convenuti Salvatore
GAGLIONE, Michele PAPPALARDO, Ciro AMABILE, Vincenzo TARANTINO ed
Antonio MAGLIULO e di € 25.000,00 al convenuto Antonio COZZOLINO, del
quale il Collegio considera ulteriormente, quale circostanza - per così dire –
attenuativa del grado di responsabilità la breve durata nell’incarico, rispetto
al quale egli presentò dimissioni il 14.03.1993, ovvero in data antecedente
alla sospensione dei lavori avvenuta il 08.04.1993 (cfr. allegato n. 3 al
fascicolo di parte del convenuto COZZOLINO).
8. Per quanto riguarda, infine, le spese di giudizio, queste, ai sensi dell'art.
97 c.p.c. seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte de Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania,
1.
RIGETTA la richiesta d’integrazione del contraddittorio;
2.
RIGETTA l’eccezione d’inammissibilità dell’atto di citazione;
3.
RIGETTA l’eccezione di prescrizione;
4.
PROSCIOGLIE, per difetto dell’elemento soggettivo della colpa
grave, i convenuti Ferdinando AMORUSO, Antonio CUTOLO e Giovanni
FALANGA da ogni addebito e liquida in loro favore diritti ed onorari del
presente giudizio rispettivamente in € 500,00 ed in € 3.000,00 ciascuno;
5.
CONDANNA i signori Salvatore POLESE, Ugo MARZUILLO ed Antonio
CASTELLANO al risarcimento di € 848.511,27 (richiesta attorea formulata in
via subordinata), nella misura, rispettivamente, del 50% (€ 424.255,63), del
35 % (€ 316.978,94) e del 15 % (€ 107.276,69), oltre rivalutazione monetaria
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a far data dal 1999 ed interessi legali dalla data della decisione;
6.
CONDANNA i signori Salvatore GAGLIONE, Michele PAPPALARDO,
Ciro AMABILE, Vincenzo TARANTINO ed Antonio MAGLIULO ed Antonio
COZZOLINO a risarcire il danno di € 50.000,00 ciascuno i primi cinque e di €
25.000,00 l’ultimo, previa quantificazione del danno medesimo in €
344.304,59 (con abbattimento nella misura del 60 % della domanda attrice di
€ 860.761,49), e riduzione del medesimo a complessivi € 275.000,00,
comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali decorrenti dalla
data di pubblicazione della presente sentenza.
7.
CONDANNA i soccombenti alla rifusione delle spese del giudizio, che
si liquidano in € ………………………………………………………………………………….
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 luglio 2007.
IL REF. ESTENSORE
IL PRESIDENTE
(Rossella Cassaneti)
(Salvatore Staro)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO