1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA composta dai seguenti magistrati: dott. Salvatore STARO Presidente dott. Federico LUPONE Consigliere dott. Rossella CASSANETI Referendario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° 35766/EL del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania nei confronti dei sigg.: 1. Salvatore POLESE, nato a Torre del Greco l'1/03/1942, ivi residente alla via A. Diaz n. 1, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva, dall’avv. Giuseppe Abbamonte, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al viale A. Gramsci n. 16; 2. Antonio CUTOLO, nato a Torre del Greco l'1/09/1939, ivi residente alla Via Pagliarelle n. 4/F, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva, dall’avv. Enrico Angelone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Calata San Marco n. 4; 3. Ferdinando AMORUSO, nato a Napoli il 19/04/1939 e residente in Frattaminore (NA) alla Via Roma, 1^ Traversa - località Carrara n. 10, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione, dall’avv. Luigi Adinolfi, unitamente al quale elettivamente domicilia in 1 2 Napoli alla via Po n. 1 (Parco Parva Domus) presso lo studio dell’avv. Stefano Sorgente; 4. Ugo MARZUILLO, nato a Caserta l'1/08/1934, ivi residente in Torre del Greco, Via Aldo Moro n. 32/B, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione, dall’avv. Ciro Micera, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Marco Aurelio Severino n. 30; 5. Antonio CASTELLANO, nato a Torre del Greco il 25/05/1931, ivi residente alla Via Aldo Moro n. 32, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione, dall’avv. Ciro Micera, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Marco Aurelio Severino n. 3; 6. Giovanni FALANGA, nato a Torre del Greco il 2/01/1946, ivi residente al Corso Vittorio Emanuele - Villa Comunale n. 13, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva, dall’avv. Aldo Starace, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 207; 7. Salvatore GAGLIONE, nato a Tobruck (Libia) il 2/09/1926 e residente in Torre del Greco alla Via Enrico De Nicola n. 4, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva, dagli avvocati Sandro Di Falco e Antonio Magliocca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 33; 8. Michele PAPPALARDO, nato a Torre del Greco il 25/05/1939, ivi residente alla Via Positano n. 5, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva, dagli avvocati Sandro Di Falco e Antonio Magliocca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 33; 2 3 9. Ciro AMABILE, nato a Cercola l'8/06/1938 e residente in Torre del Greco alla Via Marconi n. 46, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva, dagli avvocati Sandro Di Falco e Antonio Magliocca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 33; 10. Vincenzo TARANTINO, nato a Torre del Greco l'1/03/1952 e residente al Viale Francesco Balzano n. 19, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva, dagli avvocati Sandro Di Falco e Antonio Magliocca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 33; 11. Antonio COZZOLINO, nato a Ercolano l'11/12/1938 e residente in Portici alla Piazza Poli n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e difensiva, dall’avv. Valerio De Martino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Leone Morsicano n. 5; 12. Antonio MAGLIULO, nato a Torre del Greco il 13/02/1949 e, ivi residente al Piazzale della Repubblica n. 18, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva, dagli avvocati Sandro Di Falco e Antonio Magliocca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 33. VISTO l’atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 05.12.2003; VISTE le memorie di costituzione ed integrative depositate presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale dalle difese dei convenuti; VISTI tutti gli atti di giudizio; CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 12 luglio 2007, con 3 4 l’assistenza del segretario dr. Alfonso Pignataro, sentiti il relatore referendario Rossella Cassaneti, gli avvocati Raffaele Moreno per delega del prof. G. Abbamonte, E. Angelone, C. Micera, A. Starace, A. Magliocca e V. De Martino, nonché il rappresentante del pubblico ministero in persona del Procuratore Regionale dr. Arturo Martucci di Scarfizzi; Ritenuto in FATTO Con citazione depositata presso questa Sezione Giurisdizionale il 05.12.2003, ritualmente notificata, la Procura Regionale ha evocato in giudizio i sigg. Salvatore POLESE, Antonio CUTOLO, Ferdinando AMORUSO, Ugo MARZUILLO, Antonio CASTELLANO, Giovanni FALANGA, Salvatore GAGLIONE, Michele PAPPALARDO, Ciro AMABILE, Vincenzo TARANTINO, Antonio COZZOLINO e Antonio MAGLIULO, per sentirli condannare, in favore del Comune di Torre del Greco, al pagamento - con rivalutazione monetaria a far data dal 1999 e spese di giustizia, nonché con applicazione degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza di condanna: 1. i primi sei (POLESE, CUTOLO, AMORUSO, MARZUILLO, CASTELLANO e FALANGA), in via principale, di euro 2.788.867,25, o in via subordinata di euro 848.511,27, in parti eguali tra loro, o per la parte che hanno preso nella determinazione del dedotto danno, o per diversa quota ritenuta di giustizia dalla Sezione, senza vincolo di solidarietà; 2. gli altri sei (GAGLIONE, PAPPALARDO, AMABILE, TARANTINO, COZZOLINO e MAGLIULO) di euro 860.761,49, sempre in parti eguali tra loro, o per la parte che hanno preso nella determinazione di tale danno, o per la diversa quota ritenuta di giustizia dalla Sezione, comunque senza vincolo di 4 5 solidarietà. L’organo inquirente formulava la propria istanza risarcitoria nei confronti delle persone sopraindicate – i primi sei quali amministratori e gli altri sei quali ingegneri-capo del Comune di Torre del Greco - con riferimento ad un comportamento improntato almeno a grave negligenza e certamente foriero di danni per la pubblica amministrazione. I fatti che hanno originato la pretesa risarcitoria del requirente possono sintetizzarsi come segue: 1. il Comune di Torre del Greco, con deliberazione consiliare n. 107/1986, approvò un programma costruttivo che avrebbe beneficiato del finanziamento della cd. legge "Falcucci" (D.L. 01.07.1986 n. 318, convertito con legge n. 488 del 09.08.1986) per la edificazione di undici edifici scolastici per scuola dell'obbligo (elementari e medie) nonché per l'ampliamento dell'edificio già sede dell'IPSIAM (Istituto professionale di Stato per le attività marinare); 2. il Comune stabilì di fare ricorso all'istituto della concessione per la realizzazione del programma, quindi, con deliberazione G.M. n. 4780/1986, approvò lo schema di convenzione - sottoscritta poi il 18.02.1987 - utilizzato per il procedimento concorsuale che portò alla scelta dell'ATI, costituita dalle imprese Angelo Raiola S.p.A., IEED S.r.l. e Paco S.r.l., trasformatasi poi in EDILPROG s.c.r.l – per il cui subentro alla predetta ATI nella concessione venne poi stipulato atto aggiuntivo in data 25.07.1988. 3. all'art. 5 della convenzione si riportavano i fondamentali compiti di carattere tecnico-amministrativo della concessionaria, a compenso dei quali si previde un aggio del 9,17% sull'importo dei lavori, in aggiunta 5 6 all'anticipazione del 20% dell'importo dei lavori sulla base dei finanziamenti assicurati; 4. per il finanziamento del programma costruttivo il Comune ottenne dalla Cassa DD.PP. un mutuo a carico dello Stato di lire 30.515.450.000 e contrasse un proprio mutuo con il Banco di Napoli di lire 34.883.000.000, mentre altri fondi che si sono resi necessari, in corso d'opera, furono reperiti nel bilancio comunale. 5. il programma costruttivo deliberato e riportato in convenzione è stato poi realizzato soltanto in parte, essendosi proceduto alla costruzione soltanto di sei edifici, con finanziamenti apprestati per un totale di lire 49.891.941.263, mentre gli altri sei interventi costruttivi previsti, per i quali erano stati predisposti finanziamenti per un totale di lire 29.215.547.488, sono rimasti ineseguiti; 6. con riferimento a questi ultimi, il requirente ha acquisito agli atti relazione del 10.07.2001 del Segretario Generale del Comune, esplicativa delle circostanze che hanno determinato la mancata realizzazione dei previsti interventi, evidenziando anche che nel dicembre 1995 è intervenuto il D.M. 14/12/1995, divenuto esecutivo nel marzo 1996, con il quale fu approvato il piano territoriale paesistico dell'area dei Comuni vesuviani, che rendeva inedificabili quattro delle cinque aree prescelte per la costruzione degli edifici scolastici rimasti non realizzati, di modo che si è reso necessario individuare altre aree per la relativa allocazione; 7. anche la costruzione dei sei edifici realizzati – ha rilevato ancora la Procura - ha subito lunga sospensione dei lavori, precisamente dall'aprile del 1993 al marzo del 1995, dopo che, una volta rilasciate le relative concessioni 6 7 nel 1989, i lavori di costruzione di detti edifici erano stati avviati tra il gennaio e l'ottobre del 1992, in quanto al momento della presa in possesso dei suoli erano emerse discordanze tra lo stato dei luoghi ed i grafici di progetto, sicché si rese necessario l'approntamento di varianti tecniche da parte della concessionaria, al fine di consentire l'adattamento delle strutture all'effettivo stato dei luoghi e all'andamento planimetrico dei terreni, 8. a causa dell'esecuzione dei lavori in difformità al progetto approvato ed allegato alla concessione edilizia, il cantiere relativo ai lavori della scuola in zona De Nicola venne sottoposto a sequestro per accertamenti in data 07.04.1993, sequestro poi subito revocato il 7 maggio successivo, non essendo emerse ipotesi di reato; 9. in conseguenza di tale provvedimento restrittivo, comunque, gli ingegneri-capo, nominati dal Comune per l'alta vigilanza, tra l'aprile ed il maggio 1993, decisero di sospendere i lavori di tutti gli edifici in costruzione, in attesa che il Comune approvasse le perizie di variante predisposte dall'ATI, e presentate tra il 01.12.1992 ed il 10.02.1993, per sanare le difformità urbanistiche emerse, la cui approvazione avvenuta con deliberazioni di G.M. dal n. 836 al n. 840 del 02.06.1993, non valse a consentire la sollecita ripresa dei lavori per le complicanze intervenute nel procedimento di sanatoria per il rilascio delle nuove concessioni edilizie; 10. a causa degli intralci e dei ritardi intervenuti nell'esecuzione del programma costruttivo allegato in convenzione, la EDILPROG formulò in data 14.12.1995 atto di accesso a giudizio arbitrale, con richieste riconducibili a due fondamentali inadempienze addebitate all'Amministrazione comunale: 7 8 a) il mancato avviamento dei lavori di costruzione degli altri cinque edifici; b) la lunga sospensione dei lavori degli edifici in costruzione; 11. il Collegio arbitrale, con lodo sottoscritto in varie date, l'ultima delle quali cadeva nel mese di luglio 1997, accolse parzialmente le richieste dell'EDILPROG condannando il Comune a pagare alla concessionaria: a) la somma di lire 7.606.512.590, per il mancato avviamento dei lavori degli edifici non realizzati; b) la somma complessiva di lire 5.207.363.865, per la sospensione dei lavori, specificata come segue: lire 4.184.611.161 per oneri e danni; lire 553.200.000 per spese di guardiania; lire 196.000.000 per compensi al personale tecnico durante la sospensione; lire 73.552.704 per maggiori spese delle fideiussoni; c) l'importo di lire 200.000.000, per rimborso di somme erogate per procurarsi vie di accesso ai cantieri; d) parte delle spese legali riconosciute alla EDILPROG, per l'importo di lire 132.936.000; e) la rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme innanzi riportate, con esclusione di quella al punto c); f) il 65% delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale. L'importo totale derivante dal lodo ammontava a £. 16.932.994.696, oltre interessi dal 14.07.1997 fin al soddisfo; 12. in presenza di tale decisione arbitrale, la G.M., con deliberazione n. 1829/1997, stabilì di accettare la proposta avanzata dalla EDILPROG per una definizione transattiva dell'esecuzione del lodo "nell'ottica del generale riassetto del rapporto di concessione" disponendo il pagamento a favore 8 9 della Concessionaria della somma complessiva di lire 14.858.491.270, stipulando il relativo accordo il 20.01.1998 ed effettuando il conseguente pagamento il successivo 28.01.1998. In ragione dei fatti come dianzi esposti, il Requirente individuava responsabilità a carico dei signori POLESE, CUTOLO (Sindaci), AMORUSO (Commissario Prefettizio), MARZUILLO, CASTELLANO, FALANGA, nonché Teresa BASILE determinazione (Assessori di un comunali danno di lire all’edilizia scolastica) 6.000.000.000 (pari per ad la euro 3.098.741,39) dovuto al mancato avviamento dei lavori di costruzione di sei edifici scolastici – ovvero , alla mancanza di iniziative e provvedimenti per porre a disposizione dell'impresa le aree per dare avvio ai lavori, poi non realizzati - in dipendenza dell'atto transattivo sopra citato. Inoltre, il Requirente riteneva responsabili i signori GAGLIONE, PAPPALARDO, AMABILE, TARANTINO, COZZOLINO e MAGLIULO, in qualità di ingegneri-capo nominati dal Comune di Torre del Greco, della causazione di un danno di lire 5.000.000.000 (pari ad euro 2.582.284,49) per aver consentito la consegna e l'avvio dei lavori di sei edifici scolastici nonostante le verificate situazioni di impedimento (difformità tra gli elaborati di progetto e le situazioni reali dei luoghi, necessità di approntare perizie di variante e di ottenere concessioni edilizie in sanatoria per le opere parzialmente già realizzate) che portarono poi alla sospensione dei lavori e, successivamente, al citato lodo arbitrale e al ricordato atto transattivo con conseguente esborso di pubblico denaro. E’ stato conseguentemente emesso, nei confronti di detti soggetti, atto di invito a dedurre, cui sono seguite le prodotte controdeduzioni e le richieste audizioni, che inducevano il requirente a presentare due successive istanze 9 10 di proroga del termine per l’emissione dell’atto di citazione, la prima (accolta dalla Sezione con decreto n. 14/03 depositato il 31.03.2003) per la necessità di approfondire le controdeduzioni scritte e le dichiarazioni rese in taluni casi in prossimità della scadenza del predetto termine da alcuni intimati, la seconda (rigettata dalla Sezione con decreto n. 47/03 depositato il 22.10.2003), motivata dalla opportunità di acquisire elementi relativi alle indagini penali relative alla vicenda EDILPROG in corso presso la Procura del Tribunale di Torre Annunziata, in presenza di vari, fra richieste e solleciti, rimasti privi di riscontro. Di conseguenza, il Requirente, dopo aver ritenuto di non evocare nel presente giudizio la signora Teresa BASILE difettando rispetto all’incarico affidatole all’epoca dei fatti nesso di causalità con il danno suindicato, ha provveduto ad emettere nei confronti degli altri destinatari dell'invito a dedurre – ritenendo le rispettive argomentazioni difensive prodotte in tale fase preprocessuale inidonee a superare i rilevati addebiti - l’atto di citazione in epigrafe. Sul piano della ricostruzione più squisitamente giuridica della vicenda, la Procura - evidenziate preliminarmente l’autonomia del prospettato impianto accusatorio nei confronti delle vicende penali riguardanti fatti corruttivi che hanno visto coinvolti i convenuti POLESE e CASTELLANO per il fatto che viene in esso contestato il più generale profilo di scriteriata gestione della cosa pubblica e del pubblico interesse nonché la tempestività dell’azione di responsabilità amministrativo contabile in ragione del fatto che l’invito a dedurre (con contestuale costituzione in mora) è stato emesso in data 07.10.2002 a fronte del materiale esborso avvenuto nel mese di gennaio 10 1 11 1998 - ha individuato gli elementi dell’illecito nel modo e nei termini che seguono. A. Il danno patito dal Comune di Torre del Greco ammonta a complessive lire 14.858.491.270 (comprensive degli importi di lire 615.855.947 per spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, lire 471.280.000 per spese di registrazione del lodo e lire 161.357.717 per spese legali con IVA e CAP), cioè a quanto pagato in esecuzione della transazione stipulata con la EDILPROG il 20.01.1998 a seguito del lodo arbitrale del 1997, e si prospetta come ingiusto e risarcibile, in quanto manca ogni causa giustificativa dell'esborso, poiché si è trattato, “per un verso, di erogazioni a fronte di nessuna utilità per il Comune stesso (edifici non costruiti) e, per altro verso, di oneri ed erogazioni cui il Comune stesso non sarebbe andato incontro se i lavori per gli edifici realizzati non avessero subito ingiustificati ritardi dovuti alla incauta consegna per l'avvio dei lavori stessi in presenza di palesi impedimenti” che ne provocarono la sospensione “per un tempo abnorme e illegittimo che, a sua volta, ha determinato la statuizione di condanna del lodo arbitrale e la conseguente transazione con esborso di denaro pubblico”, cioè trae origine da due diverse situazioni – riconducibili a due gruppi di responsabili – consistenti nel danno derivante dalla mancata costruzione dei cinque edifici oltre all'IPSIAM ed in quello derivante dall'illegittimo protrarsi della sospensione dei lavori per i restanti sei edifici. B.1 Con riferimento agli edifici non realizzati, il requirente ha ritenuto di addebitare il danno patrimoniale che ne è derivato alla scriteriata gestione del relativo programma di costruzione, caratterizzato da ingiustificate e 11 1 12 prolungate inerzie, riconducibile al gravissimo disinteresse dimostrato dagli Amministratori comunali convenuti in giudizio nei confronti degli interessi della collettività coinvolti nel programma stesso, a dispetto dell’ingente impegno finanziario affrontato (con un’anticipazione già pagata all'impresa di oltre undici miliardi non ancora recuperata) e della legittima e rilevante aspettativa di un elevato numero di alunni ad usufruire dei progettati edifici scolastici. Invero, il requirente ha evidenziato, attraverso un breve ma dettagliato excursus, che: a. per la scuola media - 24 aule - comparto E area P8, nonostante l’istanza di sospensione presentata dai proprietari dell’area avverso la procedura espropriativa attivata sia stata respinta dal TAR già nel 1989 ed il ricorso sia stato rigettato in entrambi i gradi di giudizio (definitivamente nel 1999), nulla è stato fatto per procedere all'occupazione dell'area ed iniziare i lavori; b. per la scuola elementare - 24 aule - Comparto G - area 19, semplicemente l'area necessaria per il passaggio al fondo intercluso non fu ricompresa nel piano di esproprio, né venne disposta una occupazione provvisoria in tal senso, né risulta in merito l’espletamento di qualsiasi altra attività; c. per la scuola Elementare - 10 aule - zona Lava Troia, è emerso, che mancava lo stralcio planimetrico per procedere alla variante urbanistica, di guisa che non fu possibile individuare l'oggetto della variante, e la corrispondenza intervenuta nel lungo periodo 1991/1995 tra Comune ed EDILPROG risulta del tutto infruttuosa; d. per la scuola Elementare 25 aule - Comparto H - area 22 - Zona S. Antonio, non risulta che a seguito del ricorso al TAR da parte dei proprietari fu concessa sospensiva, mentre è emersa l'esistenza di una costruzione abusiva rurale risalente al 1989, cioè ad epoca antecedente alla consegna dei lavori; e. per 12 1 13 la scuola elementare - 15 aule - Comparto E - area P. 10, vi fu un impedimento iniziale rappresentato dalla revoca del parere favorevole del Ministero di BB.AA. ma la G.M. avviò solo nel 1992 la procedura per la delocalizzazione che fu completata nel 1995, quindi sono trascorsi ben cinque anni rispetto alla data in cui l'Amministrazione fu invitata dallo stesso Ministero per una diversa localizzazione (1990); f. per l’ampliamento di 4 aule dell'edificio sede dell'IPSIAM, la prevista sopraelevazione, in quanto stravolgeva la struttura esistente, portò ad una soluzione alternativa che fu definitivamente bloccata da un annullamento del TAR riguardante l'ordinanza che andava ad incidere su area demaniale. Sul punto, il requirente ha posto in rilievo, anche in sede di analisi delle deduzioni difensive degli amministratori proposte nella fase preprocessuale che: I. il rapporto che intercorreva tra il Comune e la EDILPROG si basava su di una concessione, sì di costruzione, ma non anche di servizi, con la conseguenza che essa sicuramente differisce da un vero e proprio contratto di appalto e comporta l’attribuzione al concessionario di una serie di funzioni (la progettazione, la direzione lavori, le pratiche burocratiche, le procedure per le occupazioni e quant'altro necessario per l'esecuzione dell'opera), ma non sottrae certamente all’Ente concedente l'attività di alta vigilanza sulla esecuzione dei lavori stessi, per cui - a termini della stessa convenzione del 1987: art. 8 - i lavori dovevano iniziarsi non appena ottenuta la disponibilità delle aree, mentre per quelle già disponibili il concedente si impegnava a metterle a disposizione; invece, per gli edifici non costruiti, in alcuni casi, non esisteva alcun impedimento all'inizio dei 13 1 14 lavori e, in altri, l'Amministrazione comunale, pur in presenza di iniziative della EDILPROG non provvedeva tempestivamente a rimuovere gli ostacoli che impedivano l'inizio dei lavori stessi. II. Una qualche incidenza (che il requirente propone di valutare equitativamente nella misura del 10%) nella produzione di tale voce di danno dovrebbe essere rilevata a carico di chi operò le scelte dei siti, cioè del dr. Francesco Carotenuto, funzionario incaricato del coordinamento del programma di costruzione per la cosiddetta "Legge Falcucci", deceduto nel 1998. III. In ordine all’effetto diminutivo dell’esborso sostenuto suscettibile di conseguire all’eventualità di vittoriose impugnative del lodo arbitrale, la Procura – facendo anche riferimento al parere legale all’uopo acquisito dall’Ente – non lo ha ritenuto idoneo ad assurgere al rango di esimente da responsabilità, ma prospetta la possibilità che la condanna comminata dal Collegio arbitrale al Comune di Torre del Greco fosse dimezzabile, in ipotesi di impugnazione vittoriosa, solo per ciò che concerne la prima e la seconda riserva sollevate dalla EDILPROG, per le quali l’Ente ha ricevuto condanna per complessive lire 7.800.000.000. Da lire 3.900.000.000 (50% di lire 7.800.000.000) che ne risulterebbe, dovrebbe – sempre secondo la prospettazione attorea – essere ulteriormente detratta la somma di lire 2.074.503.420, comunque risparmiata per effetto della transazione, ottenendosi la cifra di lire 1.825.496.580. Inoltre, tenendosi conto della riduzione del 10% precedentemente indicata, il danno relativo agli edifici scolastici non realizzati ammonterebbe a lire 1.642.946.922, il cui risarcimento è stato richiesto dalla Procura Regionale in via subordinata 14 1 15 rispetto all’importo di lire 6.000.000.000 indicato in sede di invito a dedurre (risultante pari a lire 5.400.000.000 per effetto del citato abbattimento del 10%). IV. Quanto al riparto delle singole obbligazioni risarcitorie, la Procura ha ritenuto che il danno suindicato debba essere attribuito in misura minore al dr. AMORUSO (Commissario Prefettizio), che ha assunto secondo le risultanze degli atti istruttori una serie di iniziative in riferimento alla vicenda esaminata, dovendo per la restante parte essere ripartito fra i Sindaci POLESE e CUTOLO e gli Assessori MARZUILLO, CASTELLANO e FALANGA - tutti da ritenere gravemente negligenti per la continuata inerzia che si protrasse dal 1990 al 1995 - in parti eguali, oppure, in via subordinata, secondo i periodi di permanenza in carica. B.2 Per quanto, invece, concerne gli edifici costruiti ma la cui esecuzione è stata ritardata per effetto di prolungata sospensione, la Procura ha posto in primo luogo in rilievo che “la sospensione dei lavori si protrasse dall'aprile maggio 1993 fino al marzo 1995 a causa di accertata difformità tra gli elaborati di progetto e le situazioni reali dei luoghi con conseguente necessità di approntare perizie di variante e di far luogo al procedimento di rilascio di concessioni edilizie in sanatoria a causa di opere già realizzate parzialmente difformi”, aggiungendo – e mutuando i rilievi dal lodo arbitrale – che le perplessità emergono non tanto in ordine ai motivi che hanno inizialmente originato le sospensioni dei lavori (in via teorica del tutto legittimi), ma in merito all’atteggiamento equivoco e contraddittorio del Comune circa il modus procedendi ed alla durata esorbitante (ventidue mesi) della sospensione dei lavori. 15 1 16 In particolare, la Procura ha ritenuto rimproverabile agli ingegneri-capo (GAGLIONE per la scuola media in Zona Scappi Bianchini, PAPPALARDO per la scuola media in Zona Vesuviana, AMABILE per la scuola elementare in Via Montedoro, TARANTINO per la scuola elementare in Zona Scappi, COZZOLINO per la scuola elementare in Via Beneduce e MAGLIULO per la scuola elementare in Via De Nicola) di aver proceduto alla consegna e all'avvio dei lavori in presenza delle ritenute e subito rilevate difformità progettuali, pur in presenza del fatto che già al momento della presa in possesso dei suoli (1992) erano emerse discordanze tra lo stato dei luoghi ed i grafici di progetto allegati alle concessioni edilizie e che pertanto si rendeva necessaria da parte della concessionaria la predisposizione di varianti tecniche, con la conseguenza che l’abnorme durata della sospensione dei lavori non potrebbe che collegarsi causalmente all'improvvido avvio dei lavori stessi, consentito dagli ingegneri-capo (nominati con più atti deliberativi del 27.03.1991), sebbene incaricati dell'alta vigilanza sui lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 11 della convenzione del 1987. In punto di responsabilità amministrativo-contabile di costoro, il requirente ha ulteriormente posto in rilievo che “l'ingegnere capo è la figura predominante alla quale spetta il compito della vigilanza e la diretta responsabilità dell'esecuzione delle opere (cfr. artt. 10 e ss. del R.D. 25/05/1895 n. 350) e dal quale dipende la Direzione lavori che ha funzione solo tecnica e proponente. In particolare, nel caso di specie, ove trattasi di concessione di costruzione e molte funzioni sono demandate all'impresa, la funzione dell'ingegnere capo è determinante perché occorre, proprio per tali ragioni, un più penetrante esercizio dell'alta vigilanza, del resto 16 1 17 prevista e disciplinata appunto nell'art. 11 della convenzione del 1987”. Sottolineava ancora il requirente che a tali tecnici incombeva l’obbligo di non consentire la consegna e l'avvio dei lavori, di avvertire l'Amministrazione delle situazioni di impedimento verificate e di non prolungare sine die la sospensione che si è rivelata causa di danno, quantificato in lire 5.000.000.000 in sede di invito a dedurre, ridimensionato nell’atto introduttivo, in considerazione dell’apporto causale addebitabile alla EDILPROG cui competeva la progettazione e la direzione dei lavori ed alla pluralità dei soggetti preposti a livello burocratico - politico - amministrativo cui competeva l'approvazione di varianti e licenze, all'importo di lire 1.666.666.666 (cioè ad 1/3 di lire 5.000.000.000), da ripartire tra i sunnominati ingegneri-capo in parti eguali, o in via subordinata, in proporzione agli importi finanziati per ciascun edificio scolastico in questione. Si è costituito, con atto depositato in Segreteria il 10.03.2004 e poi con memoria difensiva depositata il 26.03.2004 per il tramite del difensore incaricato avv. Luigi Adinolfi, il dr. Ferdinando AMORUSO, il quale, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione amministrativocontabile e la necessità di integrare il contraddittorio evocando in giudizio i dirigenti ed il segretario comunale preposti a settori rilevanti ai fini della fattispecie oggetto di cui è causa, chiedeva il proprio proscioglimento da ogni addebito, sostenendo che difetta la rilevabilità nel suo comportamento dell'elemento psicologico della colpa grave. Il dr. AMORUSO ha ricordato, a tal fine, che egli ha ricoperto l'incarico di Commissario Prefettizio del Comune di Torre del Greco nel periodo 01.06.1994/27.11.1995, a ridosso 17 1 18 della cd. Tangentopoli che aveva travolto l'Amministrazione comunale, assumendo una serie di attività riguardanti - in generale - l'attività amministrativa dell'Ente e - in particolare – lo sblocco di almeno sei dei dodici cd. “cantieri Falcucci” (quelli per i quali i lavori erano iniziati), anche mediante l'avvio della procedura di riassegnazione dei finanziamenti da parte della Regione Campania, nonché la risoluzione delle problematiche afferenti gli ulteriori sei (quelli per i quali i lavori non erano affatto iniziati), soprattutto mediante degl'interventi e di l'avvio modifica delle delle procedure disposizioni di delocalizzazione convenzionali che consentivano alla EDILPROG di beneficiare degli eventuali ribassi d'asta nell'ipotesi di appalto a terzi per la realizzazione dei lavori programmati; nel contempo, il dr. AMORUSO ha provveduto ad informare costantemente la Procura contabile regionale circa i fatti rispetto ai quali emergevano profili di responsabilità amministrativa. Si è poi costituito, con memoria depositata in Segreteria il 07.04.2004 per il tramite del difensore incaricato avv. Giuseppe Abbamonte, l'avv. Salvatore POLESE, il quale, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione amministrativo-contabile e la necessità di integrare il contraddittorio evocando in giudizio tutti i componenti dell'apparato amministrativocontabile autori di vari apporti nella gestione della vicenda di cui è causa, ha chiesto il proprio proscioglimento da ogni addebito, deducendo la mancanza del nesso di causalità tra la condotta da lui tenuta ed il danno oggetto della pretesa risarcitoria o, comunque, dell'elemento soggettivo della colpa grave. Infatti, sotto il primo profilo, il danno di che trattasi dovrebbe ritenersi riconducibile esclusivamente alla mancata impugnazione 18 1 19 del lodo arbitrale, mentre, sotto il secondo profilo, l'avv. POLESE, Sindaco del Comune di Torre del Greco dal 28.09.1990 al 30.06.1993, ha iniziato lo svolgimento del proprio mandato in epoca successiva al rilascio delle concessioni edilizie, che, non tenendo conto delle discordanze tra stato dei luoghi ed elaborazioni progettuali relative agli edifici scolastici da realizzare hanno determinato la sospensione dei lavori finalizzata alla redazione delle perizie di variante - comunque a carico dell'impresa concessionaria: artt. 5 e 9 della convenzione - sospensione, in ogni caso, stabilita nella primavera del 1993, cioè a ridosso del termine del mandato sindacale del POLESE; inoltre, la responsabilità per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori era affidata, anche in virtù della convenzione stipulata nel 1987, agli ingegneri capo, mentre la legge 142/1990 affidava ai dirigenti degli uffici competenti la responsabilità relativa agli atti di gestione; il convenuto, dal canto suo, ha presieduto la giunta che ha approvato - ed ha personalmente sottoscritto un numero notevole di provvedimenti relativi ad almeno sei degli undici edifici da realizzare, non avendo per contro mai ricevuto alcuna riserva dal parte della EDILPROG con riferimento al programma costruttivo “Falcucci”. Ha depositato memoria di costituzione, inoltre, in data 05.04.2004 per il tramite del difensore incaricato avv. Enrico Angelone, il prof. Antonio CUTOLO, il quale, chiedendo preliminarmente l'integrazione del contraddittorio mediante la vocatio in ius dei componenti dell'apparato amministrativo-burocratico autori di una serie di specifici apporti nella gestione della vicenda di cui è causa, concludeva per il rigetto della domanda attrice, ritenuta infondata per i motivi che di seguito si sintetizzano: 1. le aree scriteriatamente prescelte con la delibera consiliare 19 1 20 comunale n. 107/1986 per l'attuazione del programma costruttivo scolastico erano ab initio - e per lo più irrimediabilmente ed insanabilmente - in stato di interclusione; 2. le relazioni progettuali eseguite a termini delle clausole convenzionali dalla EDILPROG ed approvate con le delibere consiliari nn. da 39 a 50 del 1987 hanno contenuto pedissequamente riprodotto, il che costituisce indizio di un atteggiamento della concessionaria improntato ad evidente malafede, trascurata dal Collegio Arbitrale che ha emesso il lodo del 1997; 3. il prof. CUTOLO, Sindaco del Comune di Torre del Greco per soli dieci mesi, nulla avrebbe potuto fare in merito, essendo oltretutto nel corso del suo mandato l'intero territorio comunale sottoposto a misura di salvaguardia d'inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 1 quinquies legge 431/1985, se non adottare – come in effetti adottò – iniziative intese alla delocalizzazione delle aree inizialmente prescelte, di modo che alcuna negligenza potrebbe contestarsi al convenuto CUTOLO. Con memorie depositate in data 02.04.2004, hanno presentato deduzioni difensive, dopo essersi costituiti in giudizio con il patrocinio dell'avv. Ciro Micera con atti depositati in Segreteria il 10.02.2004, i signori Antonio CASTELLANO ed Ugo MARZUILLO, i quali, presentando richieste e sollevando eccezioni di contenuto sostanzialmente analogo a quello delle deduzioni difensive avanzate dalla difesa del prof. CUTOLO e già dianzi sintetizzate, evidenziavano, con riferimento alle proprie specifiche posizioni, che gli adempimenti dovuti nella esaminata vicenda secondo la prospettazione della Procura erano “inibiti da preclusioni normative” o comunque non “riferibili alle competenze dell'Assessore all'Edilizia Scolastica”, carica oltretutto ricoperta dal CASTELLANO dal giugno 1992 al giugno 1993 e dal MARZUILLO 20 2 21 dal novembre 1988 al giugno 1992, ovvero in periodi successivi a quello in cui la fase di individuazione delle aree sulle quali realizzare il programma di interventi costruttivi scolastici, alla quale sarebbero da circoscrivere i comportamenti illeciti sul piano amministrativo-contabile. L'arch. Giovanni FALANGA si è costituito con il patrocinio dell'avv. Aldo Starace con memoria depositata in Segreteria in data 08.04.2004, in cui, chiedendo preliminarmente l'integrazione del contraddittorio mediante la vocatio in ius dei componenti dell'apparato amministrativo-contabile autori di una serie di specifici apporti nella gestione della vicenda di cui è causa, concludeva per il rigetto della domanda attrice, ritenuta infondata per i motivi che di seguito si sintetizzano: 1. l'arch. FALANGA, Assessore del Comune di Torre del Greco per soli dieci mesi nel periodo dal 09.07.1993 al 30.05.1994, nulla avrebbe potuto fare in ordine alla vicenda che ha causato il danno erariale lamentato dal requirente, se non adoperarsi – come in effetti si adoperò – con varie iniziative intese alla delocalizzazione delle aree inizialmente prescelte, di modo che alcuna negligenza potrebbe contestarglisi; 2. i comportamenti causativi del danno di che trattasi dovrebbero essere più correttamente riferiti ai vari organi ed uffici che hanno promosso ed avallato l'individuazione di aree originariamente ed insanabilmente intercluse per la realizzazione del programma costruttivo “Falcucci”, mentre dovrebbe essere attribuito maggior rilievo alla condotta improntata a malafede della EDILPROG nella redazione dei progetti esecutivi. Con memoria depositata il 02.04.2004 per il tramite del difensore incaricato avv. Valerio De Martino, si è costituito in giudizio l'ing. Antonio COZZOLINO, 21 2 22 il quale ha chiesto pronuncia ampiamente liberatoria, deducendo di avere svolto funzioni di ingegnere-capo in ordine ai lavori di costruzione della scuola elementare di Via Beneduce dal 08.10.1992 al 14.03.1993, di modo che, non solo egli non dispose la sospensione dei lavori in data 08.04.1993, ma nemmeno avrebbe potuto non procedere alla consegna dei lavori stessi come preteso dal requirente, non essendo rilevabili dagli atti in riferimento al predetto edificio scolastico le lamentate difformità tra lo stato dei luoghi ed i grafici di progetto. Infine, con atti difensivi depositati in data 05.04.2004, si sono costituiti in giudizio, con il patrocinio dell'avv. Antonio Magliocca, gli ingegneri Vincenzo TARANTINO, Ciro AMABILE, Antonio MAGLIULO e Salvatore GAGLIONE, nonché l'arch. Michele PAPPALARDO, i quali, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione di responsabilità per il decorso del termine di centoventi giorni prescritto per l'emissione dell'atto di citazione nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale della stessa, chiedevano declaratoria dell'infondatezza della domanda attrice, rilevando, in sintesi, che: 1. su eventuali profili di illiceità della consegna e della sospensione dei lavori nulla è emerso, neanche a tenore delle statuizioni contenute nel lodo arbitrale; 2. il danno rilevato dal requirente è derivato dall'abnorme protrazione della sospensione dei lavori, “da imputare all'Amministrazione insediatasi nel 1993, che piuttosto che dare seguito all'operato dei vecchi amministratori e dei tecnici, ha revocato le concessioni edilizie già concesse, riapprovato varianti già approvate, e subordinato il rilascio delle nuove concessioni edilizie all'autorizzazione di un Ente, il Ministero dei BB.AA., chiaramente incompetente” in merito, come del resto è rilevabile 22 2 23 anche dallo stesso lodo arbitrale; 3. sia le verifiche preliminari alla consegna dei lavori e sia le attività connesse alla tempestiva ripresa degli stessi dopo la sospensione sono state tutte correttamente eseguite dagli ingegneri-capo, i quali, avendo assunto in merito comportamenti di per sé improduttivi di danno, hanno svolto scelte discrezionali corredate da insindacabilità ad opera del giudice contabile. Tutti i convenuti richiedevano, nella denegata ipotesi di condanna, che si facesse luogo all'applicazione del potere riduttivo. In data 02.06.2007 il dr. Ferdinando AMORUSO, reiterando preliminarmente la richiesta di integrazione del contraddittorio ed arricchendola con riferimento agli Amministratori del Comune di Torre del Greco coinvolti nella vicenda penale definita con la sentenza n. 997/05 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione II Penale, riproponeva, in conclusione, il rigetto della domanda attrice con riferimento alla sua specifica posizione, risultata a suo avviso ancor meglio chiaramente distinta da quelle descritte con profili d'illiceità dal giudice penale. La difesa dei signori Ugo MARZUILLO ed Antonio CASTELLANO ha a sua volta prodotto in data 22.06.2007 memoria integrativa, in cui, concludendo per l'accoglimento delle deduzioni già rese nell'atto di costituzione in giudizio, si riproponevano, meglio specificandole, le argomentazioni inerenti l'individuabilità di responsabilità per il danno arrecato al Comune di Torre del Greco esclusivamente a carico di altri soggetti, nei confronti dei quali è già stata richiesta l'integrazione del contraddittorio. Per quanto specificamente concerne la posizione del CASTELLANO, si è posto in evidenza, ad ausilio della richiesta di proscioglimento, che con sentenza n. 23 2 24 997/05 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione II Penale egli ha ricevuto pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. proprio con riferimento alla vicenda oggetto del presente giudizio. Nella pubblica udienza odierna tutti i difensori hanno reiterato o fatto proprie le eccezioni di prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile e di inammissibilità della stessa per inutile decorso del termine di centoventi giorni stabilito per l’emissione dell’atto di citazione, basando la prima sulla non riconoscibilità all’invito a dedurre di effetto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale e la seconda sul riferimento alla data di notifica dei singoli inviti a dedurre quale dies a quo per il computo del termine decadenziale di centoventi giorni cui è sottoposta l’emissione dell’atto di citazione. Nel merito, hanno reiterato, meglio specificandole anche in sede di replica, le deduzioni rese nelle memorie scritte, confermandone in toto le conclusioni. Più specificamente, l’avv. Moreno ha posto in rilievo la non riscontrabilità dell’elemento psicologico della colpa grave nel comportamento del suo assistito (Salvatore POLESE), in ragione del fatto che egli ha assunto l’incarico di Sindaco del Comune di Torre del Greco dopo che le concessioni edilizie relative ai lavori da realizzare in esecuzione della delibera consiliare n. 107/1986 erano già state rilasciate – con tutte le anomalie che hanno poi inciso sul successivo sviluppo del programma costruttivo scolastico in questione; inoltre, ha evidenziato che le difformità progettuali che ne hanno ostacolato la corretta e completa realizzazione avrebbero dovuto essere iscritte come riserve nel registro di contabilità ad opera degli ingegneri- 24 2 25 capo, mentre le difficoltà tecniche insorte avrebbero dovuto essere affrontate e risolte ad opera degli uffici comunali e dei relativi dirigenti, non rientrando tali iniziative nell’ambito dell’attività di indirizzo politico spettante agli Amministratori dell’Ente. L’avv. Angelone ha invocato, a discolpa del prof. Antonio CUTOLO da lui patrocinato, l’assoluta interclusione sin dall’inizio delle aree prescelte per le realizzazione del programma, la sottoposizione di esse a vincolo d’inedificabilità assoluta, nonché l’attivazione da parte del convenuto di una serie di iniziative finalizzate alla delocalizzazione delle aree predette. L’avv. Micera, difensore di Ugo MARZUILLO e di Antonio CASTELLANO, ha evidenziato che, non soltanto la determinazione del danno lamentato dalla Procura dovrebbe più correttamente essere ascritto agli Amministratori ed ai Funzionari comunali che hanno assunto iniziative illecite sul piano contabile (individuazione delle aree, approvazione dei progetti, ecc.) precedentemente all’assunzione dell’incarico da parte dei convenuti relativamente all’assessorato comunale all’edilizia scolastica, ma anche i medesimi MARZUILLO e CASTELLANO nulla avrebbero potuto fare in proposito – nel senso di dare impulso alla realizzazione del programma costruttivo così come stabilito – in presenza del vincolo d’inedificabilità assoluta afferente le aree prescelte. L’avv. Starace ha evidenziato che la posizione del suo assistito (Giovanni FALANGA) è strettamente correlata a quella dell’ex Sindaco Antonio CUTOLO, avendo ricoperto l’incarico di assessore all’edilizia scolastica proprio durante il mandato sindacale di questi, di modo che ha fatto proprie ed ha meglio rimarcato le deduzioni dell’avv. Angelone dianzi riportate. 25 2 26 L’avv. Magliocca, intervenuto in difesa dei convenuti Salvatore GAGLIONE, Michele PAPPALARDO, Ciro AMABILE, Vincenzo TARANTINO e Antonio MAGLIULO, ha posto in evidenza la circostanza per cui la consegna e l’avvio dei lavori che hanno poi subito prolungata sospensione non è ascrivibile agli ingegneri-capo da lui patrocinati, in quanto – secondo le risultanze degli atti di causa – la presa in possesso dei terreni è stata effettuata direttamente dalla concessionaria nel 1989, mentre la consegna dei lavori è stata operata direttamente dall’Amministrazione, la quale ha conseguentemente anche liquidato la pattuita anticipazione: gli ingegneri-capo hanno ricevuto incarico soltanto nel 1991 ed hanno legittimamente sospeso i lavori – così come risulterebbe anche dalla lettura del lodo arbitrale del 1997 – i quali avrebbero altrettanto legittimamente potuto essere ripresi già nell’estate 1993, se non fosse poi ingiustificatamente intervenuta la nuova Amministrazione comunale insediatasi proprio quell’anno ad avviare la procedura intesa al rilascio ex novo delle concessioni relative ai lavori rimasti sospesi per l’approvazione delle perizie in variante. L’avv. De Martino, difensore del signor Antonio COZZOLINO, ha in sintesi rilevato che questi ha assunto l’incarico di ingegnere-capo per l’edificio scolastico di via Beneduce nel 1991, ha effettuato il conferimento del cantiere nel 1992, per poi subito dimettersi dall’incarico nel marzo 1993. Il P.M. di udienza ha, in via preliminare, evidenziato che l’efficacia interruttiva del termine prescrizionale quinquennale da attribuire all’invito a dedurre rappresenta per la giurisprudenza contabile degli ultimi trequattro anni un principio uniformemente accolto, mentre, per ciò che concerne la tempestività nel caso di specie dell’emissione dell’atto di 26 2 27 citazione, questa risulta incontrovertibilmente anche da quanto espressamente statuito nel decreto n. 47/03 di rigetto dell’istanza di proroga avanzata dal requirente. Nel merito, ha in primo luogo ricordato che le sentenze pronunciate dal giudice penale in ordine alla vicenda che qui si esamina sotto il profilo amministrativo-contabile, ne hanno posto in luce la conduzione quanto meno anomala ed in molti casi inficiata da consistenti profili d’illiceità. In secondo luogo, e con specifico riferimento agli edifici rimasti del tutto irrealizzati, ha rilevato, in sintesi, quanto segue: • la quantificazione del danno operata nell’atto scritto va confermata, in quanto già largamente ridimensionata rispetto all’invito a dedurre; • il preteso vincolo d’inedificabilità non ha reso gli edifici irrealizzabili sin dall’inizio, ma soltanto in un momento successivo; • in ogni caso, nulla è stato fatto – prima del mandato sindacale CUTOLO e dell’assessorato FALANGA, la cui posizione dovrebbe alla luce di ciò essere valutata con particolare attenzione per ciò che concerne la sussistenza dell’elemento soggettivo – per la delocalizzazione delle aree, per l’eventuale revoca della concessione, per la risoluzione o per la rescissione del contratto, tutti strumenti attuabilissimi e del tutto ignorati dal Sindaco POLESE e dagli assessori MARZUILLO e CASTELLANO, a carico dei quali resta invece senz’altro configurabile un atteggiamento d’inerzia gravemente colpevole; • la posizione del dr. AMORUSO va attentamente valutata, in termini di sussistenza dell’elemento soggettivo, in quanto si è caratterizzata complessivamente per essere stata finalizzata al superamento di svariate 27 2 28 difficoltà, nonostante la brevità e la complessità dell’incarico; • anche l’apporto causativo del complessivo danno attribuibile alla EDILPROG dovrà essere adeguatamente preso in considerazione. In ordine, invece, agli edifici i cui lavori di costruzione hanno subito prolungata sospensione, il P.M. ha sostanzialmente confermato gli addebiti contestati agli ingegneri-capo, pur in presenza – anche in questo caso – di corresponsabilità della concessionaria, in quanto: • la formale consegna dei lavori – da distinguersi rispetto alla mera presa di possesso dei luoghi e cioè rispetto all’attestazione della loro cantierabilità - è avvenuta nel 1992, cioè quando i tecnici avevano già assunto i rispettivi incarichi, ed è stata da costoro avventatamente sottoscritta, nonostante le difformità progetti-stato dei luoghi fossero evidentemente già emerse – com’è dato dedurre dagli stessi verbali di consegna lavori e dalle relazioni riguardanti le perizie in variante; • la prolungata sospensione dei lavori dovrebbe ritenersi tutto sommato giustificata dalla necessità, incontrata dall’Amministrazione del 1993, di sanare le illegittimità procedurali sino ad allora perpetrate; • le funzioni attribuite agli ingegneri-capo dall’art. 11 della convenzione sono estremamente ampie, poiché, essendo più autonoma la D.L., la supervisione loro affidata era estesa in proporzione; • la quantificazione e la ripartizione di tale voce di danno resta sostanzialmente confermata, pur se la posizione specifica dell’ing. COZZOLINO potrebbe essere sottoposta a valutazione maggiormente attenuata in ragione della breve durata dell’incarico. L’avv. Adinolfi, intervenuto in difesa del convenuto AMORUSO soltanto in 28 2 29 sede di replica, ha confermato le argomentazioni e le conclusioni già versate negli scritti difensivi. Considerato in DIRITTO 1. Tanto considerato in punto di fatto, il Collegio deve preliminarmente affrontare la questione preliminare sollevata dagli avvocati Adinolfi, Abbamonte, Angelone, Micera e Starace, avente ad oggetto l’integrazione del contraddittorio con la vocatio in ius degli Amministratori e Funzionari comunali e regionali variamente coinvolti nella procedura di articolazione del programma costruttivo di edifici scolastici sul territorio comunale di Torre del Greco e di assegnazione dei relativi fondi in applicazione della cd. “legge Falcucci”. 1.a Il Collegio ritiene che la richiesta di che trattasi debba essere rigettata. Sotto un primo profilo squisitamente formal – processuale, va evidenziato come non ricorra nella fattispecie un’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., nel senso che non può dirsi che la decisione sul merito della causa sarebbe inutilmente resa se non pronunciata anche nei confronti dei soggetti di che trattasi. La ipotizzata compartecipazione di altri soggetti alla realizzazione di un’unica vicenda pregiudizievole per l’ente non determina nella fattispecie né un vincolo di solidarietà, che è espressamente escluso dalla legge (salvo che in ipotesi marginali di concorso doloso: art. 1, comma 1 quinquies legge 20/1994) né tantomeno una responsabilità cumulativa unitaria. Dimodoché sul piano processuale non si rende necessaria – poiché potrebbe tutt’al più risultare opportuna per motivi di economia processuale - la 29 2 30 contestuale evocazione in giudizio di tutti i compartecipi. Ormai la giurisprudenza contabile del tutto prevalente coerentemente ammette la sussistenza del litisconsorzio necessario sia in primo che in secondo grado soltanto in talune specifiche ipotesi, considerando autonome le posizioni di ciascun compartecipe, stante il principio della parziarietà della responsabilità amministrativo – contabile contenuto nell’art. 3, 1° comma, lett. a), D.L. 23.10.1996 n. 453, convertito in legge 20.12.1996 n. 639, che ha introdotto il comma 1 quater nell’art. 1 legge 20/1994 già citato. Ne consegue che, in presenza di una vicenda frazionata sia sul piano sostanziale (responsabilità parziaria) che su quello più squisitamente formale (ammissibilità di processi separati in prima ed in seconda istanza, con al limite un litisconsorzio facoltativo), non avrebbe alcun significato né un’apprezzabile utilità ordinare l’integrazione del contraddittorio mediante la vocatio in ius dei soggetti indicati dall’avv. Piazza Spessa, dovendosi invece il Collegio opportunamente pronunciare in merito alle posizioni dei soggetti che la Procura, cui spettano tutte le valutazioni inerenti l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo – contabile, ha ritenuto di dover evocare nel presente giudizio. 1.b A volere poi esaminare la richiesta di che trattasi anche su di un piano più squisitamente sostanziale, non può del resto giungersi a diversa conclusione, nel senso cioè di doversi rilevare la sostanziale insussistenza di contributo causativo del danno pubblico nel comportamento tenuto dai soggetti indicati al punto 1, le cui condotte devono essere assunte in considerazione con riferimento agli edifici scolastici mai realizzati, in 30 3 31 conformità agli assunti dei difensori, stante il fatto che l'integrazione del contraddittorio è stata richiesta soltanto dai convenuti POLESE, AMORUSO, CUTOLO, MARZUILLO, CASTELLANO e FALANGA, cioè dagli Amministratori comunali, evocati nel presente giudizio proprio con la precitata causa petendi. Invero, anche a voler ammettere la sussistenza di atteggiamenti genericamente definibili come frettolosi ed avventati assunti dagli Amministratori e dai Funzionari che hanno partecipato alla fase di articolazione e di approvazione del programma costruttivo di edifici scolastici sul territorio comunale di Torre del Greco per l'assegnazione dei relativi fondi in applicazione della cd. “legge Falcucci, non si ravvisano tuttavia in tali condotte seri profili d'illiceità sul piano amministrativocontabile. La determinazione del danno rilevato dalla Procura attrice è invece da ascrivere in via esclusiva, ad avviso di questo Collegio, alla grave negligenza che ha caratterizzato la fase attuativa del programma medesimo, secondo un quadro che verrà di seguito descritto. 1.c Per le considerazioni esposte, in conclusione sul punto, il Collegio ritiene di non dover accogliere la richiesta d'integrazione del contraddittorio avanzata dagli avvocati Adinolfi, Abbamonte, Angelone, Micera e Starace. 2. La seconda eccezione da valutare – sempre in via preliminare - è quella d'inammissibilità dell'atto di citazione, sollevata da tutti i convenuti, in quanto lo stesso sarebbe stato emesso dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 5, comma 1, del d.l. 15 novembre 1993 n.453, convertito in legge 14 gennaio 1994 n. 19, come sostituito dall'art. 1, comma 3 bis, del d.l. 23 31 3 32 ottobre 1996 n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639 (120 giorni a sua volta decorrente dalla scadenza del termine decorrente dalla notifica dell'invito a dedurre assegnato dalla Procura Regionale per la presentazione delle controdeduzioni), stante la rilevata intempestività della seconda istanza di proroga avanzata dal requirente. Sul punto, occorre premettere che l'eccezione in tal senso sollevata da tutti i difensori (fatta eccezione per l'avv. Magliocca, la cui deduzione in merito è senz'altro tempestiva), sebbene formulata oltre i termini previsti per comparire, va considerata comunque ammissibile, in quanto trattasi di un'eccezione processuale rilevabile d'ufficio e come tale conforme a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 167 del c.p.c. come modificato dall'art. 2, comma 3, lett. b-ter), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, con la legge 14 maggio 2005, n. 80. Ciò premesso, deve rilevarsi che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con orientamento che il Collegio condivide appieno, hanno affermato che il momento giuridicamente rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione, entro la sequenza temporale imposta dal legislatore, va individuato con riferimento alla data in cui l'atto viene depositato presso la segreteria della Sezione adita, essendo questo il momento che giuridicamente ne segna l'”emissione” (sentenza n. 18/QM/1998 del 27 maggio-4 agosto 1998). Ciò posto, occorre stabilire, tuttavia, se il predetto termine debba decorrere, in caso di pluralità d'invitati, dalla data di notifica di ciascun invito a dedurre, come sostiene un preciso indirizzo giurisprudenziale (per tutte, Sez. Lazio 24 maggio 2000 n. 721; Sez. Campania 31 gennaio 2001 n. 9) ovvero, come affermato invece da altra giurisprudenza di questa Corte, 32 3 33 dalla data di notifica dell'ultimo invito (Sez. Molise 7 dicembre 2000 n. 187; Sez. Umbria 28 dicembre 2000 n. 620; Sez. Campania 14 settembre 2001 n. 85; idem 27 settembre 2002 n. 108; Sez. II Centrale 23 gennaio 2002 n. 14). Sul punto le Sezioni Riunite, in sede di risoluzione di questione di massima, preso atto del contrasto giurisprudenziale delineatosi sulla questione, hanno affermato che, in considerazione della generale natura parziaria dell'obbligazione risarcitoria, come sancita dalla riforma del 1994, il termine di cui sopra debba decorrere autonomamente per ciascun indagato dalla data in cui l'invito gli è stato notificato “senza alcun collegamento temporale con la notifica di analogo atto ad altri soggetti presuntivamente coinvolti nella stessa vicenda dannosa” (Sez. Riunite n. 13/2003/QM). Senonchè, di recente le stesse SS.RR. hanno nuovamente affrontato la problematica in esame con la sentenza n. 1/2005/QM, depositata in data 25 marzo 2005, su questione di massima proposta dal Procuratore Generale alla luce del permanere, pur dopo la QM del 2003 sopra citata, di un contrasto giurisprudenziale (cfr. in senso difforme, Sez. II 2 settembre 2004 n. 287). Le Sezioni Riunite, quindi, nell'evidenziare che gli aspetti strutturali e di garanzia del soggetto indagato debbono prevalere sugli aspetti funzionali evidenziati dal Procuratore, diretti ad assicurare la completezza della fase istruttoria, hanno tuttavia ritenuto che gli stessi possano essere entrambi soddisfatti attraverso l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 7, comma 3, del r.d. n. 1038 del 1933, a tenore della quale “quando nello stesso procedimento siano più i convenuti, vale per tutti il termine maggiore”, in quanto norma funzionale all'esigenza di garantire, nel solo caso di pluralità di presunti corresponsabili del medesimo danno pubblico, 33 3 34 esattamente individuati nell'invito a dedurre loro contestualmente comunicato, la valutazione unitaria e comparata delle relative posizioni. Nelle altre ipotesi, invece, ivi compresa quella in cui eventuali corresponsabili vengano individuati solo successivamente, le Sezioni Riunite hanno ritenuto di confermare il precedente orientamento espresso nella sentenza n. 13/2003/QM, ovvero quello di ancorare il dies a quo del termine di centoventi giorni dalla data di notifica di ciascun invito a dedurre. 2.a Orbene, basti nella fattispecie in esame – come del resto è stato giustamente osservato dal P.M. di udienza – riportare testualmente quanto già argomentato dalla Sezione nel decreto n. 47/03 (di rigetto della seconda istanza di proroga del termine in questione): “...l'istanza della Procura regionale deve ritenersi tempestivamente prodotta, in quanto è stata depositata in Segreteria in data 4.9.2003, laddove il termine concesso con il decreto 14/2003 di questa Sezione (120 giorni dal 4.4.2003) scadeva il 17.9.2003, in applicazione della regola della sospensione dei termini in periodo feriale, come ritenuto dalle Sezioni Riunite nella decisione 7/QM/2003...”. Essendo l'atto di citazione stato poi emesso in data 05.12.2003, cioè prima della scadenza del termine utile (06.12.2003: quarantacinquesimo giorno dalla data del deposito in Segreteria del suddetto decreto di rigetto, avvenuto il 22.10.2003), l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per violazione del termine stabilito dall'art. 5, comma primo, legge 19/1994, è destituita di fondamento e deve essere respinta. 3. Infine, prima di passare ad esaminare il merito della fattispecie all'esame del Collegio, va considerata l'eccezione di prescrizione dell'azione di 34 3 35 responsabilità amministrativo-contabile esercitata con l'atto introduttivo del giudizio, sollevata dagli avvocati Adinolfi, Abbamonte e Magliocca, nonché dagli altri difensori nel corso dell'odierna udienza. Dell'eccezione in tal senso sollevata da questi ultimi, va preliminarmente affermata l'inammissibilità, in quanto, essendo stata formulata oltre i termini a comparire e trattandosi di un'eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, essa risulta in contrasto con il comma 2 dell'art. 167 del c.p.c. come modificato dall'art. 2, comma 3, lett. b-ter), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, con la legge 14 maggio 2005, n. 80. Ciò posto, reputa in ogni caso la Sezione che l'eccezione di prescrizione proposta debba essere disattesa. E' appena il caso di premettere che, poiché l'azione del Procuratore Regionale non ha una funzione sanzionatoria di una condotta contra legem (che potrebbe anche non essere produttiva di alcun danno) ma risarcitoria di un danno suscettibile di valutazione economica, l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa postula che un danno si sia già verificato, per cui, in conformità al principio “contra non valentem agere non currit prescriptio”, oggetto di consacrazione normativa all'art. 2935 cod.civ. (“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”), deve ritenersi che “il fatto dannoso”, al cui verificarsi l'art. 1, secondo comma, L. 20/1994 ricollega il decorso del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno, sia costituito dal binomio condotta danno e si perfezioni solo con il verificarsi di quest'ultimo, che deve essere, pertanto, assunto quale dies a quo del termine prescrizionale (cfr. SS.RR. 24 maggio 2000 n. 7/2000/Q.M.). 35 3 36 Deve, di converso, escludersi che possa aversi riguardo, quale dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, alla data delle condotte - ossia del fatto causativo del danno - non valendo le stesse a determinare l'esordio della prescrizione, non essendovi alcuna certezza, alla suddetta data, dell'eventuale nocumento che possa essere sopportato dall'Amministrazione in dipendenza dei comportamenti stessi e non potendosi evidentemente ammettere il decorso del termine prescrizionale prima e prescindendo dal verificarsi del danno. Fermo restando che il decorso del termine prescrizionale postula il verificarsi di un danno, ossia di una deminutio patrimonii, con caratteri di concretezza ed attualità, i profili problematici si incentrano, piuttosto, sulla questione in ordine al momento nel quale il depauperamento stesso, come innanzi connotato, possa considerarsi verificato. Secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente maggioritario il depauperamento del bilancio dell'Ente si verifica, con carattere di concretezza ed attualità, solo con l'effettivo esborso (cfr. SS.RR. 24 maggio 2000 n. 7/2000/Q.M.), ovvero, quando si verta in ipotesi di “danno indiretto” - e, comunque, il danno rivenga dall'obbligo di soddisfare pretese di terzi oggetto di contestazione - “alla data in cui il debito della P.A. nei confronti del terzo è divenuto certo, liquido ed esigibile, in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'Amministrazione o della esecutività della transazione” (cfr. SS.RR. 15.01.2003 n°3/2003/Q.M.). Ciò posto, la Sezione non può che dichiararsi d'accordo con l'affermazione di principio secondo la quale, nel caso di danno indiretto, il pregiudizio subito dalla pubblica amministrazione non possa prescindere da un debito certo, 36 3 37 liquido ed esigibile che la pubblica amministrazione deve onorare in favore di un terzo, ma muovendo dalla fondamentale considerazione che l'azione risarcitoria debba poggiare sul presupposto di un danno economicamente valutabile (SS.RR. n. 7/2000/Q.M.), questo Collegio non ritiene di condividere il carattere residuale che per le Sezioni Riunite è destinato ad assumere il riconoscimento del debito e il conseguente pagamento in favore dell'avente diritto danneggiato. Ad avviso della Sezione, infatti, è con il pagamento che l'erario subisce la perdita di risorse finanziarie, giacchè mancando l'esborso di denaro pubblico, l'azione risarcitoria risulterebbe inevitabilmente priva della sua fondamentale ragion d'essere, ossia del danno inteso quale concreto e attuale depauperamento patrimoniale. Così opinando e tornando al caso di specie, deve vieppiù osservarsi, per quanto incontrovertibilmente risulta dagli atti di causa, che la certezza nell'ammontare del debito di che trattasi è conseguita in via definitiva, non alla pronuncia del lodo arbitrale del 14.07.1997, ma alla stipula dell'atto transattivo avvenuta il 20.01.1998 – di cui si è detto in premessa – cui è conseguito il pagamento all'EDILPROG, da parte del Comune di Torre del Greco, della complessiva somma di lire 14.858.491.270 con mandato di pagamento n. 50 estinto il 28.01.1998 (cfr. all. n. 31 alla relazione del 20.09.2001 del Comando Regionale G.d.F. Campania, allegato n. 2 alla nota di deposito atti n. 1 del 09.01.2004 del fascicolo di Procura). Inoltre – come giustamente rilevato dal P.M. di udienza - la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite, che si sono pronunciate in merito con le sentenze n. 14/QM/2000 e n. 6/QM/2003, è nel senso di ritenere che “al 37 3 38 Pubblico Ministero contabile, pur se esso agisce nell'interesse dell'ordinamento, è direttamente affidata la tutela della gestione della finanza pubblica in generale e della Pubblica amministrazione danneggiata in particolare”, della quale ultima vengono curati “gli interessi patrimoniali”, che “il Procuratore regionale, nel proporre azione di responsabilità, esercita un potere di natura sostanziale, in quanto … persegue la realizzazione della pretesa risarcitoria come unico soggetto abilitato ad esprimere la volontà autonoma di adire il giudice per conseguire tale realizzazione”, che “l' invito a dedurre…. non produce ex se alcun effetto interruttivo della prescrizione”, dato che tale effetto non “ gli viene attribuito da alcuna norma del vigente ordinamento”, ma che “quando l' invito a dedurre contenga nella sua contestualità gli elementi di cui agli artt. 1219 e 2943 c.c., contiene la dimostrazione della volontà di di ottenere la realizzazione del credito e, come tale, si colloca nella prospettiva dell'atto di citazione, poiché serve a rendere effettivo il conseguimento dell'obiettivo della tutela del pubblico erario e, quindi….. ben può il Pubblico ministero contabile, nell'accennato contesto, costituire in mora il presunto debitore ad integrazione e completamento del proprio potere di realizzare la pretesa risarcitoria dell'amministrazione danneggiata”. Tali argomentazioni sono state riprese dalle SS.RR. di questa Corte che, con la sentenza n. 1/2004/QM, ha dichiarato inammissibile la riproposta questione di massima in ordine alla valenza interruttiva della prescrizione dell'invito a dedurre in mancanza di argomentazioni nuove rispetto a quelle già precedentemente considerate che sono state, pertanto, riconfermate. Non sussistono, a parere del Collegio, motivi per discostarsi dalla suddetta 38 3 39 giurisprudenza. Pertanto, nella fattispecie all'esame, poiché gli inviti a dedurre avevano tutte le caratteristiche della costituzione in mora e sono stati notificati tra il 12 ottobre ed il 5 novembre 2002 mentre l'effettivo depauperamento del patrimonio dell'Ente è avvenuto – come dianzi specificato – in data 28.01.1998, deve ritenersi che la prescrizione sia stata validamente interrotta. L'azione di responsabilità non risulta dunque estinta per prescrizione, di modo che la relativa eccezione è destituita di fondamento. 4. Il Collegio deve ora procedere alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che, com’è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito. 5. Con riferimento, in primo luogo, all’elemento oggettivo del danno pubblico, risulta del tutto evidente che l’Amministrazione comunale di Torre del Greco ha visto sorgere a proprio carico un obbligo risarcitorio nei confronti della EDILPROG in ragione di quanto statuito nel lodo arbitrale del 14.07.1997 ed ha dovuto conseguentemente sopportare l’esborso che ne è derivato – rimodellato a seguito del precitato accordo transattivo - esborso che si qualifica senz’altro come ingiusto perché ha determinato un ingiustificato depauperamento del patrimonio dell’Ente; si versa, in altri termini, in una fattispecie tipica di danno cd. indiretto, in cui 39 3 40 l'antigiuridicità del danno stesso assume una specifica valenza in quanto connessa all'esistenza di una pronuncia di condanna al risarcimento del danno arrecato a terzi emessa dal giudice civile nei confronti dell'Ente, da cui derivi un esborso non corrispondente ad un alcuna pubblica utilità acquisita. Per quanto concerne la quantificazione del danno medesimo, il Collegio ritiene di dover fare riferimento alla somma di lire 14.858.491.270 (comprensive degli importi di lire 615.855.947 per spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, lire 471.280.000 per spese di registrazione del lodo e lire 161.357.717 per spese legali con IVA e CAP), cioè a quanto pagato in esecuzione della transazione stipulata con la EDILPROG il 20.01.1998 a seguito del lodo arbitrale del 1997, di cui lire 6.000.000.000 posti a carico degli Amministratori e lire 5.000.000.000 addebitati agli Ingegneri-Capo dal requirente in sede di invito a dedurre. La prima delle predette somme è stata, poi, ridotta dalla stessa Procura regionale a lire 5.400.000.000 (€ 2.788.867,25) in considerazione dell'apporto causativo del predetto danno di lire 6.000.000.000 addebitabile nella misura del 10% al signor Francesco Carotenuto, funzionario incaricato del coordinamento del programma di costruzione per la cd. “legge Falcucci”, deceduto nel 1998, che, essendo stato dirigente del relativo settore dal 1987 al 1994 (cioè nell’incarico già da subito dopo la delibera che individuava le aree e soprattutto prima della relativa consegna), avrebbe avuto la possibilità di segnalare gli inconvenienti emersi appunto prima della consegna dei lavori. Tale prospettazione – che costituisce la principale delle domande attrici con 40 4 41 riferimento alla voce di danno rappresentata dagli edifici non realizzati risulta in via di massima condivisibile, sebbene il Collegio ritenga di dover attribuire maggior fondamento giuridico alla richiesta risarcitoria formulata in via subordinata dalla Procura regionale in ordine alla voce di danno in esame, cioè alla somma di lire 1.642.946.922 (€ 848.511,27), risultante – come già dettagliatamente anticipato nella premessa in fatto – dall'ulteriore detrazione della somma di lire 3.900.000.000, pari al 50% di lire 7.800.000.000, per la quale il Comune di Torre del Greco ha ricevuto condanna con il lodo arbitrale del 1997 con riferimento alle riserve nn. 1 e 2 proposte dalla EDILPROG e che l'avvocato di fiducia dell'Ente (avv. Satta Flores, interpellato con fax dell'Assessore comunale all'Avvocatura del 29.07.1997) ha ritenuto suscettibile d'impugnazione con “buone possibilità” di quest'ultima “di essere accolta” (cfr. delibera di G.M. Del Comune di Torre del Greco n. 1829 del 18.12.1997, con cui si è stabilito di sottoscrivere il precitato atto transattivo: allegato n. 14 al fascicolo di parte del convenuto POLESE); con la conseguenza che la somma di che trattasi (lire 7.800.000.000) può ritenersi dimezzabile (a lire 3.900.000.000, appunto) in applicazione di “un criterio probabilistico di esito vittorioso”, non potendosi certamente dare tale esito per scontato. Per quanto concerne, invece, la voce di danno rappresentata dagli edifici costruiti ma la cui esecuzione è stata ritardata per effetto di prolungata sospensione, la medesima è stata inizialmente contestata agli Ingegneri – Capo dalla Procura, in sede di invito a dedurre, nell'ammontare di lire 5.400.000.000, ridotta ad un terzo (lire 1.666.666.666: € 860.761,49) dallo stesso requirente con l'atto introduttivo del giudizio, in considerazione degli 41 4 42 apporti causativi del danno in questione individuabili “nei comportamenti della EDILPROG, cui comunque competeva la progettazione e la direzione dei lavori, nonché nella pluralità dei soggetti preposti a livello burocratico – politico – amministrativo cui competeva l'approvazione di varianti e licenze, che finirono per inserirsi causalmente nel processo di prolungamento delle adottate sospensioni” (cfr. pag. 30 dell'atto di citazione). Anche tale ultima quantificazione dell'esaminata voce di danno risulta giuridicamente condivisibile, né – come del resto in ordine a quella relativa agli edifici scolastici non realizzati – vi è sullo specifico punto contestazione dei soggetti evocati in giudizio. 6. Quanto al nesso di causalità ed alla sussistenza del rapporto di servizio, basti evidenziare che il nocumento alle finanze dell’ente pubblico si è prodotto a seguito dell’insorgenza a suo carico dell’obbligo risarcitorio del danno subito dalla EDILPROG per il mancato avviamento dei lavori degli edifici non realizzati, per la prolungata sospensione dei lavori relativi agli edifici realizzati, per spese sostenute per procurarsi vie di accesso ai cantieri, per spese legali nonché di funzionamento del collegio arbitrale e per oneri accessori, ovvero in conseguenza delle condotte negligenti ed avventate dei convenuti. Per quanto, invece, concerne l'inserimento funzionale nell'apparato organizzativo dell'Ente (rapporto di servizio), la sussistenza di esso non è evidentemente revocabile in dubbio per gli Amministratori comunali, poiché “il rapporto di servizio, concetto di conio giurisprudenziale, è quella relazione che, anche al di fuori di un rapporto d'impiego ed anche per situazione di fatto, pone un soggetto nelle condizioni di partecipare 42 4 43 all'attività di una Pubblica Amministrazione. Pertanto sussiste indiscutibile rapporto di servizio tra l'Amministratore politico e la Pubblica Amministrazione amministrata e si rammenta peraltro che l'art. 93 del T.U. n. 267 del 2000 e già l'art. 58 della legge n. 142 del 1990, superate talune storiche differenziazioni di disciplina, hanno esplicitamente disposto che anche per gli Amministratori degli enti locali si osservano le generali disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato” (Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 334/2007). Con riferimento agli Ingegneri – Capo, poi, la sussistenza di tale rapporto deve ritenersi discendere direttamente dalla previsione contenuta nell'art. 1 del r.d. 350/1895, ove è stabilito che le opere pubbliche si eseguono sotto la diretta responsabilità e la vigilanza del capo dell'Ufficio da cui le opere stesse dipendono. Giova, al proposito, richiamare l'insegnamento del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e consultiva (Comm.Spec., par.20 marzo 1995, n. 347/94), secondo cui, ferma la possibilità di affidare a professionisti esterni i compiti inerenti alla direzione dei lavori ove questi esulino, per la loro complessità e rilevanza tecnico - economica, dai normali compiti istituzionali degli uffici tecnici dell'Amministrazione, un'analoga possibilità non sussiste invece per le funzioni di "alta vigilanza" proprie dell'ingegnere capo che rimangono sempre e comunque riservate in via esclusiva alla P.A. Ne discende che, nell'ambito di un ente comunale, la materia delle opere pubbliche e della relativa esecuzione, non può che essere attribuita all'ufficio tecnico, il cui capo ne assume la relativa responsabilità, con lo specifico compito di salvaguardare gli interessi dell'ente cui appartiene in 43 4 44 rapporto di immedesimazione organica, dal che deriva l'indiscutibile sussistenza del rapporto di servizio Ingegnere-Capo – Ente comunale. 7. In punto di elemento soggettivo dell’illecito, la Procura attrice lo descrive come colpa grave, in ragione dell’ascrivibilità delle predette condotte omissive ad inescusabile negligenza, manifestatasi, secondo la prospettazione attorea: per un verso, nella mancata assunzione da parte dei Sindaci (POLESE, CUTOLO ed AMORUSO) e degli Assessori all’edilizia scolastica (MARZUILLO, CASTELLANO e FALANGA) succedutisi nel periodo 1990/1995 di qualsivoglia iniziativa intesa alla costruzione dei sei edifici rimasti non realizzati (scuola media di Villa Comunale, scuola elementare di viale Campania, scuola elementare di zona Lava Troia, scuola elementare di zona S. Antonio, scuola elementare di zona Boccea) o, comunque, alla delocalizzazione delle aree inizialmente individuate allo scopo se non allo scioglimento del rapporto convenzionale all’uopo stipulato dalla EDILPROG, evitando in tal modo ulteriori oneri e consentendo il recupero almeno parziale dell’anticipazione di lire 11.802.167.000 più IVA corrisposta alla concessionaria in virtù della delibera giuntale del Comune di Torre del Greco n. 2572 del 26.09.1988 per la realizzazione del programma costruttivo di che trattasi; per altro verso, nella incauta consegna per l'avvio dei lavori stessi in presenza di palesi impedimenti, effettuata nel 1992 dagli Ingegneri – Capo (GAGLIONE per scuola media di zona Scappi – Bianchini, PAPPALARDO per suola media di zona Vesuviana, AMABILE per scuola elementare di zona Montedoro, TARANTINO per scuola elementare di zona Scappi S. Elena, COZZOLINO per scuola elementare di zona Beneduce e MAGLIULO per scuola elementare di zona De Nicola), a dispetto delle palesi difformità tra progetti 44 4 45 presentati ed approvati e stato dei luoghi, cui è conseguita la prolungata (per quasi un biennio) sospensione dei lavori finalizzata all’approvazione delle perizie in variante. 7.A. La effettiva sussistenza di comportamenti gravemente negligenti rimproverabili ai convenuti (o, almeno, alla maggior parte di essi) risulta incontrovertibilmente desumibile dall’attento esame degli atti di causa. Invero, come validamente osservato dal P.M. di udienza, i giudizi penali che si sono svolti con riferimento alle opere da eseguire sul territorio comunale di Torre del Greco con finanziamenti di cui alla cd. “legge Falcucci” hanno “mostrato irregolarità ed evidenti anomalie nella gestione dell’affare …” (cfr. pag. 9 della sentenza n. 304/96 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione G.I.P., depositata il 17.12.1996 e passata in giudicato il 29.01.1997, allegato n. 3 alla nota deposito n. 6 del 03.10.2006 del fascicolo di Procura, con cui, fra gli altri, Salvatore POLESE è stato riconosciuto colpevole di illeciti corruttivi commessi fino all’inizio dell’anno 1989, con conseguente pronuncia di estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell’art. 157 c.p.). Anche la sentenza n. 997/05 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Penale, depositata il 03.10.2005 e divenuta irrevocabile il 26.11.2005 nei confronti della maggior parte degli imputati (fra i quali Antonio CASTELLANO, assolto dal reato corruttivo contestatogli ai sensi dell’art. 530 cpv. c.p.p., e cioè per non aver commesso il fatto), allegata al fascicolo di Procura mediante deposito presso la Segreteria della Sezione in data 05.09.2006, ha posto in luce – riguardo la vicenda di cui nel presente giudizio si esaminano una determinata fase e taluni specifici aspetti – la conduzione di essa con modalità quanto meno anomale e sovente inficiata da consistenti 45 4 46 profili d’illiceità. Dalla lettura della parte motiva di tale pronuncia, invero, emerge che lo sblocco di varie fasi procedimentali necessarie per l’attuazione del programma costruttivo affidato in concessione alla EDILPROG avveniva, fino al 1989, in presenza di consistenti e diffusi fenomeni corruttivi, inquadrati dal giudice sotto la tipologia della “corruzione impropria antecedente (art. 318, I comma, c.p.). Le osservazioni che precedono, pur non avendo alcuno specifico punto di contatto con la controversia oggetto del presente giudizio – non foss’altro che per il fatto che la causa petendi della pretesa risarcitoria inerisce il periodo successivo a quello esaminato dal giudice penale e si fonda su comportamenti assunti come gravemente colposi sul piano amministrativocontabile e non connotati da dolo – sono d’ausilio al fine di rilevare che la gestione dell’intera vicenda EDILPROG è stata caratterizzata da considerevoli anomalie. Per l’individuazione delle specifiche connotazioni illecite – sotto il profilo che qui rileva – dei fatti controversi sono, invece, di notevole significato le statuizioni – e le relative motivazioni – contenute nel lodo arbitrale pronunciato dal Collegio all’uopo costituito il 08-28 maggio, il 10-27 giugno ed il 14 luglio del 1997 (cfr. allegato n. 20 alla nota deposito n. 2/2004 del fascicolo di Procura). Dalla lettura di tale provvedimento, invero, emerge, in primo luogo, che la concessione-convenzione stipulata tra EDILPROG e Comune di Torre del Greco il 18.02.1997 aveva natura traslativa, in quanto tale caratterizzata pur sempre dalla presenza di “attività e funzioni non delegabili (quelle presupposte e quelle che si estrinsecano in attività provvedimentali)”, dalla 46 4 47 delegabilità – invece – di attività che comunque non comportano la traslazione di pubbliche funzioni (quali quelle relative a procedimenti ablatori), dalla possibilità per il concessionario di assumere la vesta di sostituto dell’Amministrazione soltanto rispetto a soggetti terzi, agendo anche in nome e per conto di essa (ad esempio, quando stipula contratti d’appalto). 7.A.1. Con specifico riferimento alla mancata consegna dei lavori relativi agli edifici scolastici rimasti non realizzati, da lodo del 1997 è dato desumere che: 1. Tale mancata consegna non può farsi rientrare nelle previsioni costituenti disciplina speciale derogatoria dettata dall’”art. 10 R.D. n. 350/1895, al quale rimanda l’art. 10 D.P.R. n. 1063/1962”, poiché nella specie difettano tutti gli elementi stabiliti negli artt. 10 citati, in quanto il capitolato speciale non ha previsto la consegna delle aree in più parti, non vi è stato un accordo preliminare per la delocalizzazione delle aree, la parte del programma non realizzata riguarda ben il cinquanta per cento di esso ed il termine contrattuale per la consegna dell’intero complesso è stato ampiamente disatteso. 2. “Dalla documentazione prodotta … risulta quanto segue. La progettazione di massima e la scelta delle aree – attività non delegabili perché inerenti il procedimento concessorio – furono predisposte dalla Divisione Urbanistica, ed adottate il 20.12.1986 (delibera cons. 107), con conferma della normativa urbanistica di P.R.G. per le aree previste a destinazione scolastica ed estensione in variante per le altre. La progettazione esecutiva – attività legittimamente delegata con l’art. 7 47 4 48 della convenzione, perché collaterale all’esecuzione dell’opera pubblica … fu approntata ed approvata (27.1.1987) nelle more tra l’affidamento della concessione (12.1.1986) e la sottoscrizione della convenzione (18.2.1987) nel termine convenzionale (22.1.1987) precedente la sottoscrizione stessa. L’approvazione delle varianti urbanistiche da parte della Regione si ebbe il 6 ed il 22.2.1989 per tre dei sei comparti; nell’ottobre 1992 per il comparto G19 (Viale Campania); è mancata per il comparto P15 (Lava Troia), non era necessaria per l’I.P.S.I.A.M., trattandosi di ampliamento conforme al piano regolatore di edificio scolastico già esistente. I decreti di occupazione si ebbero tra il 14.12.1989 ed il 12.1.1990 per quattro dei sei comparti; nell’ottobre 1993 per il comparto G19; manca per il comparto P15. I provvedimenti espropriativi furono impugnati per i lotti 1°, 4°, 5°; non furono portati ad esecuzione per i lotti 2° e 6°, l’uno risultato intercluso, l’altro oggetto di una scelta di delocalizzazione su area a valle di proprietà dell’Amministrazione, peraltro occupata da un cantiere navale …. Il Collegio è dell’avviso che inadempiente sia il Comune, mentre i fatti attribuiti alla EDILPROG non abbiano rilevanza significativa anche ai soli fini della graduazione della responsabilità”, poiché – prosegue ancora il lodo – i progetti esecutivi, rimessi alla concessionaria a termini delle previsioni convenzionali, poterono essere redatti soltanto sulla base dei predisposti elaborati di massima e non della reale conoscenza dello stato dei luoghi, non prevista da alcuna delle clausole convenzionali e di cui la stessa EDILPROG richiese più volte l’acquisizione. 3. L’attualizzabilità del programma costruttivo richiedeva – come si dava 48 4 49 atto nella stessa delibera consiliare n. 107/1986 con cui si approvava la scelta delle aree, in cui, per altro verso, si certificava l’immediata disponibilità delle aree stesse per i fini di che trattasi – l’approvazione di varianti al P.R.G. da parte della Regione, approvazione intervenuta per cinque dei sei comparti con enorme ritardo e per il comparto Lava Troia mai ottenuta, nonostante i numerosi solleciti rivolti dalla EDILPROG al Comune di Torre del Greco affinché intervenisse “con la sua autorevolezza”, di modo che risulta evidente che l’Amministrazione comunale non ha espletato gli adempimenti amministrativi ad essa demandati, nonostante la collaborazione che essa si era impegnata a fornire a termini degli artt. 8 e 9 della convenzione stipulata nel febbraio 1987. 4. Lo stallo procedimentale che ha avuto luogo successivamente all’emanazione dei decreti di occupazione delle aree deputate ad ospitare gli edifici mai costruiti deve comunque essere ascritto anche “ad oggettivi impedimenti dipesi dalla precedente scelta delle aree (interclusione, esistenza di una costruzione abusiva, determinazione di delocalizzare)” nonché “a provvedimenti di sospensione dei decreti di occupazione da parte del giudice amministrativo od, in genere, alla pendenza delle impugnative dei provvedimenti espropriativi”. Orbene, dalle considerazioni contenute nella pronuncia arbitrale e dianzi riportate è dato desumere la fondatezza della domanda attrice nei confronti degli Amministratori comunali in carica nel periodo successivo al 1989, cioè al momento in cui vennero emessi i decreti di occupazione delle aree, in quanto, se è vero che per tutte le predette aree occorrevano approvazioni regionali di varianti al P.R.G., per alcune emergeva una situazione di 49 4 50 originaria interclusione e per altre ancora vi erano processi amministrativi pendenti, è pur vero che nulla fu fatto, né per rimuovere ostacoli procedimentali insorti per l’ottenimento della disponibilità delle aree (ad esempio, la produzione dello stralcio planimetrico necessario per procedere alla variante urbanistica per il comparto P15 – Lava Troia, che non risulta essere mai stata effettuata) a dispetto della previsione in tal senso contenuta nell’art. 8, lettera a) della convenzione del 1987, né per dare luogo alla delocalizzazione delle aree già individuate (intrapresa soltanto nel 1993) e neppure per promuovere lo scioglimento del rapporto contrattualconvenzionale intercorrente con la EDILPROG in ordine alla porzione del programma costruttivo risultata inattuabile. Soccorrono a legittimare tale conclusione anche gli elementi desumibili dalle accurate relazioni prodotte nel 2001 dal Comando Regionale G.d.F. (cfr. allegato n. 2 alla nota deposito atti n. 1/2004 del fascicolo di Procura), dal S.G. del Comune di Torre del Greco (cfr. allegati nn. 13 e 32 alla nota deposito atti n. 2/2004 del fascicolo di Procura) e dall’U.T. del Comune di Torre del Greco (cfr. allegato n. 15 alla nota deposito atti n. 2/2004 del fascicolo di Procura). Da tali atti, invero, è dato evincere quanto segue. Per la scuola media della zona Villa Comunale, si è già anticipato in premessa che non risulta che sia stato fatto alcunché per procedere all'occupazione dell'area ed iniziare i lavori, nonostante l’istanza di sospensione presentata dai proprietari dell’area avverso la procedura espropriativa attivata sia stata respinta dal TAR Campania già con ordinanza n. 1176/1989 – cui è conseguito il definitivo rigetto del ricorso da parte del 50 5 51 Consiglio di Stato nel 1999. La pendenza del giudizio amministrativo, del resto, non giustifica la totale inerzia degli Amministratori, poiché numerose sarebbero state le iniziative comunque perseguibili, dalla prosecuzione del procedimento espropriativo alla delocalizzazione dell’intervento, alla modifica del rapporto convenzionale sul punto; la mancanza di qualsiasi iniziativa evidenzia, quindi, un atteggiamento di grave disinteresse di costoro nei confronti dei propri obblighi di servizio. Per la scuola elementare della zona Viale Campania, l'area necessaria per l’accesso al fondo intercluso non fu ricompresa nel piano di esproprio, né venne disposta una occupazione provvisoria in tal senso, né risulta in merito l’espletamento di qualsiasi altra attività; semplicemente, vi fu un esiguo e sterile scambio reciproco - tra Amministrazione comunale ed EDILPROG - di esortazioni a provvedere alle determinazioni necessarie per risolvere la problematica degli accessi alle aree intercluse, scambio terminato nel maggio del 1993, con ciò evidenziando ulteriore inescusabile e negligente inerzia. Per la scuola elementare della zona Lava Troia, lo stralcio planimetrico necessario per procedere alla variante urbanistica – richiesto dalla Regione Campania nel 1991 e nel 1995 mediante la restituzione degli atti al Comune per la necessaria integrazione – non è mai stato prodotto, di guisa che non è stato possibile individuare l'oggetto della variante e procedere alla relativa approvazione da parte della Regione Campania, mentre la corrispondenza intervenuta nel lungo periodo 1991/1995 tra Comune ed EDILPROG è risultata del tutto sterile ed infruttuosa, il che evidenzia omissioni 51 5 52 particolarmente gravi. Per la scuola Elementare di zona S. Antonio, non risulta che a seguito del ricorso al TAR da parte dei proprietari del fondo oggetto di esproprio fu concessa sospensiva, mentre è emersa l'esistenza di una costruzione abusiva rurale risalente al 1989, cioè ad epoca antecedente alla consegna dei lavori: con riferimento alla parte del programma da realizzare nella predetta zona, la documentazione reperita presso il Comune di Torre del Greco è risultata particolarmente esigua e dall’esame di essa non risulta che siano stati eseguiti rilievi e valutazioni tecniche finalizzati a valutare la possibilità o meno di realizzare l’edificio scolastico pur in presenza della predetta costruzione abusiva. Anche in questo caso, dunque, è dato rilevare l’inspiegabile inerzia del Sindaco e dell’Assessore comunale preposto al ramo dell’epoca. Per la scuola elementare di zona Villa Comunale, vi fu un impedimento iniziale rappresentato dalla revoca del parere favorevole del Ministero di BB.AA. in merito alla tutela monumentale; la G.M., però, avviò solo nel 1992, con delibera n. 1971, la procedura per la delocalizzazione dell’area, che fu completata soltanto nel 1995 ad opera del Commissario Prefettizio, per cui l’Amministrazione comunale ha lasciato trascorrere ben cinque anni dalla data in cui fu invitata dallo stesso Ministero per una diversa localizzazione (nota n. 14.05. del 02.05.1990). Gli ingiustificabili ritardi dell’Amministrazione di che trattasi, quindi, risultano anche in questo caso del tutto evidenti. Infine, per l’ampliamento di 4 aule dell'edificio sede dell'IPSIAM, la prevista sopraelevazione, in quanto stravolgeva la struttura esistente, portò ad una 52 5 53 soluzione alternativa che fu definitivamente bloccata da un annullamento del TAR riguardante l'ordinanza che – emessa nel mesi di maggio 1993 andava ad incidere su area demaniale. Con l’entrata in vigore della legge 11.01.1996 n. 23, la competenza per la realizzazione e la manutenzione degli istituti professionali, dei licei e degli istituti di istruzione superiore in genere, è stata trasferita alle Amministrazioni provinciali, di modo che dalla predetta data l’ampliamento dell’I.P.S.I.A.M. non ha più rappresentato un obiettivo di competenza dell’Amministrazione comunale di Torre del Greco; tuttavia, nel triennio 1993/1996 nulla fu fatto per individuare una soluzione alternativa a quella precedentemente prospettata. Il vincolo d’inedificabilità assoluta vigente - ad avviso degli avvocati Angelone e Micera - sin dall’inizio sulle aree prescelte per la realizzazione del programma costruttivo è previsto dall’art. 1 quinquies del d.l. 312/1985 (conv. In legge 431/1985) nei termini che seguono: “Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici”. Orbene, il Consiglio di Stato ha chiarito, con le sentenza nn. 1180/1998 e 20/1999 della Sezione VI, che in tema di tutela ambientale, l'articolo 1quinquies, introdotto dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 di conversione del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, dianzi citato, che ha avuto effetto confermativo 53 5 54 de i vincoli costituiti con l'art. 2 del D.M. 21 settembre 1984, pone al divieto di ogni modificazione imposto in certe aree un termine finale "incertus" quando, coincidente con l'adozione da parte delle Regioni dei piani di cui all'articolo 1 bis della legge n. 431 del 1985 stessa, il quale prevede l'obbligo delle stesse Regioni di approvare piani paesistici (o piani urbanisticoterritoriali) entro il 31 dicembre 1986 e contempla, nel caso di inutile decorso di tale termine, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali ai sensi degli articoli 4 e 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; quindi, il termine per l'approvazione del piano da parte delle Regioni non si configura come perentorio, bensì aveva la funzione di stabilire il momento dopo il quale è legittimo il ricorso a misure sostitutive da parte del Ministero BB.AA., ferma restando, naturalmente, la competenza regionale. Ed in effetti – nel caso all’esame del Collegio – la Commissione di cui all’art. 10 legge 412/1975 per il giudizio d’idoneità delle aree per la realizzazione di edifici scolastici nel Comune di Torre del Greco, che ha formulato il parere cui era preposta in data 16.09.1987, ha prescritto, nella parte finale del parere medesimo, che venissero “fatti salvi i pareri che in merito alle aree stesse dovrà esprimere la Soprintendenza ai BB.AA.” (cfr. allegato n. 17 ai fascicoli di parte dei convenuti MARZUILLO e CASTELLANO); dal che deve evincersi, semplicemente, che non essendo stato a quell’epoca ancora adottato il P.T.P. (approvato, poi, con D.M. del 14.12.1995 e divenuto pienamente esecutivo nel marzo 1996: cfr. relazione del S.G. del Comune di Torre del Greco del 11.07.2001, allegato n. 13 alla nota deposito atti n. 2/2004 del fascicolo di Procura), la precitata autorità ministeriale doveva 54 5 55 esprimersi specificamente sulla realizzabilità delle opere programmate. Sul punto, pertanto, non risulta condivisibile l’assunto proposto dai suddetti difensori, secondo cui la responsabilità riguardante la mancata realizzazione degli edifici scolastici dianzi descritti dovrebbe ritenersi ricadente in via esclusiva sugli Amministratori che hanno promosso l’individuazione delle aree destinate alla costruzione di che trattasi a dispetto del vincolo d’inedificabilità assoluta prescritto dall’art. 1 quinquies legge 431/1985 dianzi testualmente riportato, in primo luogo perché il vincolo di che trattasi va inteso nel senso poc’anzi esposto e correttamente applicato nel caso all’esame e, in secondo luogo, anche a volerne ammettere la vigenza nel senso prospettato dalle difese CUTOLO, MARZUILLO e CASTELLANO, ciò non avrebbe comunque escluso l’adozione di molteplici ulteriori iniziative, quali – come già dianzi ricordato – la delocalizzazione delle aree e lo scioglimento anche soltanto parziale del vincolo convenzionale con la EDILPROG, comunque finalizzate ad evitare inutili esborsi, rimaste – invece – quasi del tutto ignorate, nel senso e nei termini che di seguito si descriveranno. La ricostruzione della vicenda dianzi operata consente, pertanto, di affermare la presenza, nella condotta degli amministratori comunali del Comune di Torre del Greco evocati nel presente giudizio, di inescusabili negligenze, che hanno dato luogo, in misura decisiva, alla determinazione del danno. Gravemente colpevole appare, infatti, la condizione di inspiegabile abbandono in cui furono tenute le procedure di realizzazione (ovvero di definitiva e corretta rinuncia ad esse) dei sei edifici scolastici rientranti nel programma costruttivo “Falcucci” 55 5 dianzi indicati successivamente 56 all’emissione dei decreti sindacali di occupazione delle aree. Nonostante, invero, costoro fossero ben a conoscenza delle problematiche di varia natura affiorate in merito in tale periodo (cioè dal finire 1989-inizio 1990) mancò, da parte loro, qualsiasi provvedimento concreto in ordine alla gestione della procedura stessa. Venendo, ora, all’esame delle singole posizioni degli Amministratori evocati in giudizio, il Collegio perviene alle conclusioni che di seguito si espongono. Il convenuto Salvatore POLESE, Sindaco del Comune di Torre del Greco dal 22.09.1990 al 29.06.1993, ha avuto piena conoscenza ed attiva partecipazione al programma di edilizia scolastica in questione, com’è dato evincere sia dalla copiosa documentazione allegata alla relazione G.d.F. dianzi citata (riguardante, in particolare, proprio gli edifici rimasti mai realizzati), di cui il POLESE è in numerosi casi destinatario, sottoscrittore o presidente della G.M., e sia dagli atti da egli stesso allegati alla memoria difensiva prodotta nel presente giudizio. Tale ultime documentazione, peraltro, concerne vari atti deliberativi inerenti gli edifici realizzati, dunque è inconferente al fine di dimostrare la diligenza tenuta dal convenuto con riferimento alla parte del programma costruttivo non eseguita, oggetto – invece – della contestazione attorea. Né può ammettersi a discolpa l’invocabilità della cd. “scriminante politica”, ovvero la scriminante di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20 del 1994 – sostanzialmente invocata dal patrocinio del POLESE con il riferimento alle innovazioni introdotte con la legge 142 del 1990 - per la quale "nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici 56 5 57 che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione". Tale scriminante presuppone infatti che l'atto sia di competenza degli uffici e non dell'Organo politico-elettivo e che quindi il rapporto con l'atto medesimo, per l'Organo politico-elettivo, sia riconducibile solamente ad una funzione di controllo dell'operato dei funzionari. Non è questo il caso degli atti contestati dalla Procura Regionale ad odierno esame, i quali, anche quando non derivano da una competenza attribuita in modo esplicito al Sindaco ed alla Giunta da norme legislative, statutarie o regolamentari, risultano con piena chiarezza manifestare non già una mera approvazione di scelte operate dalla dirigenza comunale, ma l'esercizio consapevole di dirette funzioni di gestione dell'ente da parte degli Amministratori di matrice politico-elettiva del Comune. Stanti, dunque, la considerevole durata del POLESE nell’incarico di Sindaco del Comune di Torre del Greco (quasi tre anni) e l’ampia e provata conoscenza e partecipazione del medesimo alle varie fasi del programma edilizio “Falcucci”, l’apporto causativo del danno quantificato al punto 5 che precede deve essere proporzionalmente attribuito proprio al POLESE. A diversa conclusione – come del resto correttamente adombrato dal P.M. di udienza – il Collegio ritiene di dover giungere con riferimento alla posizione dell’ex Sindaco Antonio CUTOLO, il cui mandato ha avuto durata dal 08.07.1993 al 30.05.1994, periodo durante il quale egli ha svolto – com’è dato evincere dalla copiosa documentazione allegata alla memoria difensiva prodotta nel presente giudizio – ampia e consapevole attività finalizzata alla delocalizzazione delle aree risultate 57 5 intercluse o comunque non 58 agevolmente utilizzabili al fine di realizzare i lavori di costruzione dei sei edifici mai iniziati, presiedendo la giunta comunale autrice dell’approvazione dei provvedimenti assunti in tal senso. Di conseguenza, non ritiene il Collegio di poter ravvisare a carico del CUTOLO la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave, non potendosi definire l’atteggiamento da lui tenuto nella gestione della vicenda esaminata come connotato da negligenza e disinteresse circa i propri obblighi di servizio. Analoghe osservazioni – e conclusione conforme a quella relativa alla posizione del CUTOLO – devono essere riferite all’operato del convenuto AMORUSO, per il quale basti fare riferimento a quanto osservato dal P.M. di udienza, che – tenuto conto della copiosa documentazione depositata a difesa – ha evidenziato come l’attività del Commissario Prefettizio del Comune di Torre del Greco dal 01.06.1994 al 27.11.1995 si sia caratterizzata complessivamente per essere stata finalizzata al superamento di svariate difficoltà afferenti il programma edilizio “Falcucci”, nonostante la brevità e la complessità dell’incarico. Per quanto concerne, poi, gli Assessori all’edilizia scolastica del Comune di Torre del Greco Ugo MARZUILLO (per il periodo dal 17.12.1990 al 08.06.1992) ed Antonio CASTELLANO (per il periodo dal 09.06.1992 al 19.07.1993), è incontrovertibile – contrariamente a quanto sostenuto dal difensore - la loro preposizione all’adozione d’iniziative inerenti l’impulso alle varie fasi procedurali riguardanti il programma costruttivo di che trattasi, desumibile, del resto, dal fatto che essi sono stati gli autori delle relazioni redatte in vista dei relativi provvedimenti deliberativi in qualità di 58 5 59 Assessori al ramo (cfr. deliberazioni comunali relative al periodo 1990/1993 allegate al fascicolo di parte del convenuto POLESE), così com’è altrettanto incontestabile la configurabilità a loro carico di un atteggiamento d’inerzia gravemente colpevole in riferimento agli edifici scolastici per i quali i lavori di costruzione non sono mai iniziati, di cui essi erano pienamente a conoscenza, salvo adottare rispetto ad esse iniziative quanto meno sterili e senz’altro esigue (cfr. note nn. 33030/1993 e 38837/1993 dell’Assessore CASTELLANO, allegati nn. 17 e 18 alla relazione G.d.F. dianzi citata, con cui questi si limitava ad invitare genericamente la EDILPROG ad assumere le determinazioni necessarie per l’accesso alle aree intercluse, senza preliminarmente chiarire se tali attività rientrassero o meno nelle attribuzioni convenzionali del concessionario; cfr., inoltre, nota n. 12886/1992 dell’Assessore MARZUILLO, allegato ricompreso nel n. 20 alla relazione G.d.F., con cui egli si limitava a chiedere chiarimenti al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in ordine ai pareri discordanti emessi in merito alla realizzabilità della scuola elementare di zona Villa Comunale). E’ appena il caso di evidenziare che l’assoluzione per il reato corruttivo ottenuta dal CASTELLANO con la sentenza n. 997/05 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Penale per fatti collegati alla vicenda che qui si esamina non ha, in realtà, alcuna attinenza con gli odierni fatti controversi, in primo luogo per quanto già osservato nella parte iniziale del punto 7 che precede, ed in secondo luogo perché l’assenza di connotazione dolosa dell’illecito non esclude la configurabilità di un atteggiamento gravemente colposo, qual è quello oggetto di contestazione al convenuto CASTELLANO. Per quanto dianzi osservato, il Collegio ritiene di dover riconoscere a carico 59 5 60 dei convenuti MARZUILLO e CASTELLANO la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave, con conseguente attribuzione di responsabilità amministrativo-contabile nella determinazione del danno di € 848.511,27, proporzionalmente alla durata dei rispettivi incarichi. A diversa conclusione deve, invece, giungersi per Giovanni FALANGA, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Torre del Greco nel periodo 20.07.1993/08.12.1995, per il quale valgono – come congruamente osservato sia dal difensore incaricato avv. Starace e sia dal P.M. di udienza – considerazioni analoghe a quelle precedentemente svolte per il convenuto Antonio CUTOLO, stanti la sostanziale coincidenza dei periodi dei rispettivi incarichi e l’attiva collaborazione – comprovata dalla documentazione a difesa – prestata dal FALANGA allo svolgimento delle procedure di delocalizzazione delle aree risultate inutilizzabili o di dubbia disponibilità per la costruzione degli edifici per i quali non vi era stato avvio dei lavori. Stanti le suesposte considerazioni, il Collegio ritiene di dover addebitare la determinazione del danno di € 848.511,27, causato al Comune di Torre del Greco dalla mancata attuazione di parte dell’intervento costruttivo finanziato ai sensi della legge “Falcucci”, nella misura del 50% a Salvatore POLESE, del 35 % ad Ugo MARZUILLO e del 15 % ad Antonio CASTELLANO, con rivalutazione monetaria dal 1999 ed interessi legali dalla data della sentenza (cfr. Sez. Riunite n. 807 del 22.10.1992.), dovendo invece i convenuti Antonio CUTOLO, Ferdinando AMORUSO e Giovanni FALANGA essere prosciolti da ogni addebito, con conseguente liquidazione in loro favore di diritti ed onorari del giudizio rispettivamente in € 500,00 ed in € 3.000,00 ciascuno. 60 6 61 7.A.2. Per quanto, poi concerne i sei edifici scolastici realizzati con abnorme ritardo a causa della prolungata sospensione dei lavori intervenuta nel 1993/1995, dal lodo arbitrale del 1997 si desumono le considerazioni che seguono: 1. La consegna delle aree all’uopo effettuata già il 06.02.1990 ebbe un significato meramente formale di cantieramento e di espletamento delle attività preliminari, mentre l’effettivo inizio dei lavori va fatto risalire alla ulteriore consegna avvenuta il 08.01.1992. 2. La sospensione che ha interessato i lavori relativi ai sei edifici di che trattasi dal 07.05.1993 al 15.03.1995 è caratterizzata da una certa peculiarità, perché “fu finalizzata non all’espletamento di perizia di variante, ma al procedimento per la regolarizzazione formale delle difformità nell’esecuzione già attuata degli edifici scolastici rispetto alla concessione: procedimento che si ritenne di avviare in un primo tempo secondo le formalità tipiche della perizia di variante per difformità non essenziali, ai sensi dell’art. 15 l. 47/85; ed in un secondo tempo, ad oltre un anno e mezzo, secondo le forme tipiche della concessione in sanatoria con nuove verifiche della legittimità ambientale”. 3. La durata prolungata della sospensione di che trattasi è dipesa dal fatto che le variazioni esecutive che l’hanno motivata sono state inizialmente individuate dall’Amministrazione comunale come integranti varianti utili alla migliore esecuzione delle opere non comportanti sostanziali modificazioni della relativa progettazione e delle relative caratteristiche, quindi idonee a giustificare l’adozione del modulo tipico della perizia di variante per difformità non essenziali ex art. 15 l. n. 47/85, e poi ritenute 61 6 62 dall’Amministrazione comunale insediatasi nel 1993 come inquadrabili nel modulo tipico della concessione in sanatoria e con operatività del relativo procedimento urbanistico condizionata “al previo parere del Ministero BB.AA. circa la possibilità di un nulla-osta successivo in sostanziale sanatoria delle violazioni ambientali già perpetrate”; da tale ultima inversione interpretativa emerge la discutibilità nell’avviso espresso dal Collegio Arbitrale, basato – quest’ultimo – anche sulla brevità del sequestro del cantiere di Via De Nicola operato dalla Procura Penale nel 1993. 4. Le variazioni esecutive che hanno causato la sospensione in esame “hanno comportato prevalentemente una diversa allocazione degli edifici sulle aree individuate dall’Amministrazione e nuove quote d’imposta, fermi essendo rimasti il numero delle aule, le superfici e la volumetria dei manufatti … sono state determinate da di scostamenti tra piano particellare grafico e stato dei luoghi, da esistenza di manufatti e costruzioni abusive, da attraversamento di tubazioni di adduzione primaria degli acquedotti campano e vesuviano, dalla coesistenza di procedure ablative relative ad altre OO.PP., nonché dall’esigenza di adeguamento alla legislazione sopravvenuta … e dalle prescrizioni 19.1.87 del C.T.R.”. 5. L’EDILPROG ha contribuito nella determinazione del danno perché si è “inizialmente fidata della mancanza di rilievi da parte degli organi tecnici di sorveglianza del Comune (invece di richiederne il formale assenso) e del parere favorevole della Commissione Edilizia (invece di far seguire alla corretta qualificazione della domanda di variazione in esso data, l’immediato adeguamento procedimentale)” e perché non ha “contrastato idoneamente (mediante impugnativa dei provvedimenti) la decisione di 62 6 63 condizionare il rilascio delle concessioni in sanatoria al previo parere ministeriale in spregio all’autonomia dei due procedimenti (urbanistico ed ambientale) e nonostante il deliberato della Commissione integrata competente”. 6. L’accoglimento parziale della domanda risarcitoria della EDILPROG connessa a tale voce di danno ha determinato l’ulteriore riconoscimento in via equitativa alla concessionaria del diritto al ristoro degli oneri di guardiania sopportati durante la sospensione dei lavori, di tutti i maggiori costi sopportati per il personale tecnico rimasto impegnato durante il periodo di sospensione dei lavori e delle maggiori spese sostenute per il pagamento delle polizze fideiussorie, nonché al pagamento degli oneri aggiuntivi costituiti da interessi e rivalutazione monetaria. Di particolare interesse – considerata la pretesa risarcitoria che si esamina – è il rilievo – compiuto dal Collegio Arbitrale – inerente il fatto che “la decisione di realizzare gli edifici in difformità dalla concessione senza la formale adesione dell’Amministrazione comunale, fu assentita ab origine dai Direttori dei Lavori e dagli Ingegneri Capo (v. in particolare, le motivazioni dei pareri e della relazione …) …” Tale ultimo rilievo va letto in combinazione con l’art. 11 della convenzione stipulata tra il Comune di Torre del Greco e l’EDILPROG nel 1987, che attribuiva agli Ingegneri Capo la funzione di vigilanza ed alta sorveglianza per l’intero programma edilizio “affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte a norma di concessione e dei progetti approvati”, chiarendo che ad essi spettava la “facoltà di visionari e lavori, di effettuare i controlli, misurazioni, constatazioni, accertamenti vari anche sui documenti di 63 6 64 cantiere”, facoltà da esercitare “in modo da evitare ritardi e sospensione nei lavori …”. Sul punto, va ricordato quanto correttamente osservato dal P.M. di udienza, nel senso che le funzioni attribuite agli Ingegneri Capo dal citato art. 11 della convenzione erano estremamente ampie, poiché, essendo più autonoma la D.L., la supervisione loro affidata era proporzionalmente estesa. Le circostanze secondo cui le discordanze tra lo stato dei luoghi ed i grafici di progetto allegati alle concessioni edilizie erano già emerse al momento della presa in possesso dei suoli e che l’esigenza di apportare variazioni esecutive intese a consentire l’adattamento delle strutture all’effettivo stato dei luoghi dopo che i lavori erano stati iniziati e procedevano in difformità rispetto a quelli approvati, risultano confermate da quanto esposto nella relazione del 11.07.2001 del S.G. del Comune di Torre del Greco, dianzi citata, nonché nella relazione dell’U.T. del Comune di Torre del Greco del 20.04.2001 (anch’essa già citata) e dalla relativa documentazione allegata. Dalle considerazioni esposte, nonché dall’attento esame degli atti allegati alle memorie difensive dei convenuti GAGLIONE, PAPPALARDO, AMABILE, TARANTINO, MAGLIULO e COZZOLINO, risulta in effetti rilevabile la sussistenza in capo a costoro dell’elemento soggettivo della colpa grave, in collegamento con l’atteggiamento negligente tenuto in ordine all’avventata partecipazione alla consegna dei lavori effettuata nel gennaio 1992 per le scuole di Via Montedoro e di via De Nicola, nel maggio 1992 per la scuola di zona Scappi – Bianchini e nell’ottobre dello stesso anno per gli edifici di zona Cavallerizzi – Vesuviana, Scappi – S. Elena e Curatoli Benedice, pur se nei 64 6 65 termini e con le attenuazioni che di seguito si specificheranno. Invero, la consegna delle sole aree destinate allo svolgimento dei lavori in questione – cioè, l’attestazione della rispettiva cantierabilità e null’altro - è avvenuta a cura della stessa Amministrazione comunale – per il tramite del delegato geometra Diego Pappalardo – tra il 19.12.1989 ed il 02.02.1990 (cfr. allegato n. 1 al fascicolo di parte dei convenuti GAGLIONE, PAPPALARDO, AMABILE, TARANTINO e MAGLIULO), dopodichè, con distinti atti deliberativi della G.M. del Comune di Torre del Greco del 27.03.1991, gli Ingegneri Capo evocati nel presente giudizio ricevevano i rispettivi incarichi (cfr. allegato n. 3 al fascicolo di parte dei convenuti GAGLIONE, PAPPALARDO, AMABILE, TARANTINO e MAGLIULO ed allegato n. 1 al fascicolo di parte del convenuto COZZOLINO). Quindi, nel corso dell’anno 1992 – come dianzi specificato – si procedeva alla formale ed effettiva consegna dei lavori, nei cui verbali – tutti sottoscritti dagli Ingegneri Capo – si attestava l’avvenuta verifica, sulla scorta dei progetti esecutivi, della “corrispondenza fra i dati del progetto generale stesso e le attuali condizioni e circostanze locali” (cfr. allegati nn. 4 al fascicolo di parte dei convenuti GAGLIONE, PAPPALARDO, AMABILE, TARANTINO e MAGLIULO e 2 al fascicolo di parte del convenuto COZZOLINO). Che la corrispondenza di che trattasi non sussistesse, in realtà, emerge non solo dalle convergenti osservazioni riportate in merito sia nel lodo arbitrale e sia nelle relazioni del S.G. e dell’U.T. comunali dianzi citate, ma anche dalla lettura delle relazioni di accompagnamento degli Ingegneri Capo alle perizie di variante tecnica cui conseguirono le sospensioni dei lavori avvenute nel 1993 (cfr. allegato n. 6 al fascicolo di parte dei convenuti 65 6 66 GAGLIONE, PAPPALARDO, AMABILE, TARANTINO e MAGLIULO); in tali ultime relazioni, invero, vengono riportate motivazioni pedissequamente ripetute inerenti la diversa collocazione dell’edificio sull’area, i necessari adeguamenti tecnici ed il miglioramento qualitativo del prodotto rispetto alle originarie previsioni progettuali. Da quanto sinora esposto emerge la fondatezza della prospettazione attorea in ordine alla grave avventatezza evidenziata dagli Ingegneri Capo nell’attiva partecipazione alla consegna dei lavori, in dispregio delle difformità tra previsioni progettuali e stato dei luoghi che in quella sede erano già – per la loro rilevanza ed evidenza – da riscontrare, con la conseguenza che a tale gravemente imprudente consegna deve essere ascritta la sospensione dei lavori stessi successivamente intervenuta. Circa l’assunto difensivo dell’avv. Magliocca, inerente l’addebitabilità dell’eccessiva durata di tale sospensione alle discutibili determinazioni assunte dall’Amministrazione comunale insediatasi nel 1993 in ordine al ricorso alla procedura del rilascio di concessioni edilizie non in sanatoria ma ex novo in conseguenza dell’approvazione delle predette perizie in variante, anche a non voler condividere – sul punto – quanto osservato dal P.M. di udienza, secondo cui tale prolungata sospensione dei lavori dovrebbe ritenersi tutto sommato giustificata dalla necessità, incontrata dall’Amministrazione del 1993, di sanare le illegittimità procedurali sino ad allora perpetrate, deve – comunque – rilevarsi che una particolare cautela da parte degli Amministratori dell’epoca nella gestione dell’intera vicenda può senz’altro ritenersi giustificata dal fatto che proprio nel 1993 erano in corso le indagini della Procura del Tribunale di Torre Annunziata inerenti – 66 6 67 appunto - la vicenda EDILPROG, che hanno dato luogo alle sentenze nn. 304/96 e 997/05 dianzi citate. D’altra parte, lo stesso requirente ha già operato, in sede di atto introduttivo del giudizio, la riduzione di due terzi dell’apporto causativo del danno di lire 5.000.000.000 inizialmente contestato agli Ingegneri Capo, con le motivazioni sintetizzate nella premessa in fatto. Il Collegio ritiene di dover ulteriormente abbattere del 60 % la porzione del danno di € 860.761,49 oggetto della domanda attrice attribuibile agli Ingegneri Capo, da cui risulta la somma di € 344.304,59, in considerazione del fatto che il r.d. 350/1895 prevede che sia la direzione lavori, avvenuta l'approvazione del contratto, a dover procedere alla consegna degli stessi ed a dover prendere ogni iniziativa “acciocché i lavori cui è preposto siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità dei relativi progetti e contratti.” Dal che discende che la consegna formale dei lavori effettuata nel 1992 vide prodursi l’inconferente ingerenza in essa degli Ingegneri Capo, rappresentando tale adempimento un compito specifico della Direzione Lavori, appunto. Le circostanze che i convenuti GAGLIONE, PAPPALARDO, AMABILE, TARANTINO, MAGLIULO e COZZOLINO abbiano così partecipato allo svolgimento di un adempimento loro non specificamente affidato dalla surrichiamata disciplina normativa ed abbiano iniziato lo svolgimento delle funzioni di alta vigilanza loro legislativamente e convenzionalmente affidate in una fase procedurale in cui almeno la presa in possesso delle aree e quindi la cantierabilità dei luoghi erano già state avviate, giustifica l'esercizio del potere di ridurre l'addebito, attribuito al Giudice Contabile (art. 52 TUCL n. 67 6 68 1214 del 1934), con conseguente determinazione del danno da risarcire ad opera di costoro ad € 275.000,00, comprensiva di rivalutazione ed interessi, da distribuire nella misura di € 50.000,00 ciascuno fra i convenuti Salvatore GAGLIONE, Michele PAPPALARDO, Ciro AMABILE, Vincenzo TARANTINO ed Antonio MAGLIULO e di € 25.000,00 al convenuto Antonio COZZOLINO, del quale il Collegio considera ulteriormente, quale circostanza - per così dire – attenuativa del grado di responsabilità la breve durata nell’incarico, rispetto al quale egli presentò dimissioni il 14.03.1993, ovvero in data antecedente alla sospensione dei lavori avvenuta il 08.04.1993 (cfr. allegato n. 3 al fascicolo di parte del convenuto COZZOLINO). 8. Per quanto riguarda, infine, le spese di giudizio, queste, ai sensi dell'art. 97 c.p.c. seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte de Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, 1. RIGETTA la richiesta d’integrazione del contraddittorio; 2. RIGETTA l’eccezione d’inammissibilità dell’atto di citazione; 3. RIGETTA l’eccezione di prescrizione; 4. PROSCIOGLIE, per difetto dell’elemento soggettivo della colpa grave, i convenuti Ferdinando AMORUSO, Antonio CUTOLO e Giovanni FALANGA da ogni addebito e liquida in loro favore diritti ed onorari del presente giudizio rispettivamente in € 500,00 ed in € 3.000,00 ciascuno; 5. CONDANNA i signori Salvatore POLESE, Ugo MARZUILLO ed Antonio CASTELLANO al risarcimento di € 848.511,27 (richiesta attorea formulata in via subordinata), nella misura, rispettivamente, del 50% (€ 424.255,63), del 35 % (€ 316.978,94) e del 15 % (€ 107.276,69), oltre rivalutazione monetaria 68 6 69 a far data dal 1999 ed interessi legali dalla data della decisione; 6. CONDANNA i signori Salvatore GAGLIONE, Michele PAPPALARDO, Ciro AMABILE, Vincenzo TARANTINO ed Antonio MAGLIULO ed Antonio COZZOLINO a risarcire il danno di € 50.000,00 ciascuno i primi cinque e di € 25.000,00 l’ultimo, previa quantificazione del danno medesimo in € 344.304,59 (con abbattimento nella misura del 60 % della domanda attrice di € 860.761,49), e riduzione del medesimo a complessivi € 275.000,00, comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza. 7. CONDANNA i soccombenti alla rifusione delle spese del giudizio, che si liquidano in € …………………………………………………………………………………. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 luglio 2007. IL REF. ESTENSORE IL PRESIDENTE (Rossella Cassaneti) (Salvatore Staro) 69 6