16 MAGGIO 2013 ore 16,45
convegno di studio
Il processo civile telematico
(Atto I°)
Guido Cellerino 16 maggio 2013
Legislazione PCT
•
Modifiche Normative introdotte a Dicembre 2012
•
Obbligatorieta' biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (Decreto
legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16)
•
Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali (Decreto legge 18 ottobre 2012,
n. 179, art. 16 bis)
•
Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni (Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16
ter)
•
Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179, art. 17)
•
Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali
(Legge 21 gennaio 1994, n. 53, modificata dal D.L. 179/2012 e dalla Legge 228/2012)
•
Decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 recante «Regolamento
concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
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Normativa P.C.T. - regole tecniche
• Decreto del Ministro della giustizia in data 21
febbraio
2011
recante
«Regolamento
concernente le regole tecniche per l'adozione
nel processo civile e nel processo penale delle
tecnologie
dell'informazione
e
della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio
2010 n.24.»
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Normativa P.C.T. - Regole tecniche
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•
•
• Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) dominio giustizia: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica
qualsiasi tipo di attivià, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura;
b) portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che
fornisce l’accesso ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia,
secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto;
c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai
soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al
portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate
nel presente decreto;
d) gestore dei servizi telematici: sistema informatico, interno al dominio
giustizia, che consente l’interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai
soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta
elettronica certificata del Ministero della giustizia;
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Normativa P.C.T. - Regole tecniche
• firma digitale: firma elettronica avanzata,
basata su un certificato qualificato, rilasciato da
un certificatore accreditato, e generata mediante
un dispositivo per la creazione di una firma
sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82;
• fascicolo informatico: versione informatica del
fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del
processo come documenti informatici, oppure le
copie informatiche dei medesimi atti, qualora
siano stati depositati su supporto cartaceo, ai
sensi del codice dell’amministrazione digitale;
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Normativa P.C.T. - Regole tecniche
• soggetti abilitati: i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi
al processo. In particolare si intende per:
• 1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici
giudiziari e degli UNEP;
• 2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati e i
soggetti abilitati esterni pubblici;
• 3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli
avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del
giudice;
• 4) soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello
Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali,
metropolitane, provinciali e comunali;
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DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
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DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
(conv. in legge 221/2012)
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Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia
e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda
di servizi digitali e promuovere l'alfabetizzazione informatica,
nonche' per dare impulso alla ricerca e alle innovazioni
tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di
arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di
rilancio della competitivita' delle imprese;
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D.L. 179-2012 - ART. 16 BIS
ART. 16 BIS
OBBLIGATORIETA' DEL DEPOSITO
TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI
COMMA I
Dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili,
contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi
al TRIBUNALE il deposito di atti processuali e
documenti da parte dei difensori delle parti
PRECEDENTEMENTE COSTITUITE, ha luogo
ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA'
TELEMATICHE.
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D.L. 179/2012 - ART. 16 BIS
• COMMA I
• Allo stesso modo si procede per il deposito degli
ATTI e dei DOCUMENTI da parte dei soggetti
nominati o delegati dall'autorità giudiziaria.
• LE parti provvedono, con le modalità di cui al
presente comma, a depositare gli ATTI e i
DOCUMENTI provenienti dai SOGGETTI DA
ESSE NOMINATI
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D.L. 179/2012 - ART. 16 BIS
• COMMA II
Nei PROCESSI ESECUTIVI di cui al libro III c.p.c.
l'obbligo di deposito telematico degli atti e
documenti si applica SUCCESSIVAMENTE AL
DEPOSITO DELL'ATTO CON CUI INIZIA
L'ESECUZIONE
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D.L. 179/2012 - ART. 16 BIS
• COMMA III
• Nella procedure concorsuali l'obbligo di
deposito telematico si applica esclusivamente
agli ATTI e DOCUMENTI da parte del
CURATORE, COMMISSARIO GIUDIZIALE,
LIQUIDATORE, COMMISSARIO
LIQUIDATORE, COMMISSARIO
STRAORDINARIO
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D.L. 179/2012 - ART. 16 BIS
• COMMA IV
• DAL 30 GIUGNO 2014 IL DEPOSITO DEGLI
ATTI DI PARTE E DEI DOCUMENTI DEL
PROCEDIMENTO PER DECRETO
INGIUNTIVO HA LUOGO ESCLUSIVAMENTE
CON MODALITA' TELEMATICHE
• (QUINDI ANCHE IL RICORSO INTRODUTTIVO,
CFR. INVECE COMMA I)
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D.L. 179/2012 - ART. 16 BIS
• COMMA IV (segue)
• IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PUO'
AUTORIZZARE IL DEPOSITO DI ATTI E
DOCUMENTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO
PER INGIUNZIONE CON MODALITA' NON
TELEMATICHE QUANDO I SISTEMI
INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA NON
SONO FUNZIONANTI E SUSSISTE UNA
INDIFFERIBILE URGENZA
Resta ferma la disposizione di cui al comma I per il
giudizio di opposizione all'ingiunzione
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D.L. 179/2012 - ART. 16 BIS
ATTENZIONE
POSSIBILE ANTICIPAZIONE DEL TERMINE!
COMMA V
Con decreti da adottarsi sentiti l'Avvocatura
Generale, il CNF e i CDO interessati, il Ministro
della Giustizia, previa verifica, accerta la
funzionalità dei servizi di comunicazione
individuando i tribunali per i quali viene
anticipato anche per specifiche categorie di
procedimenti il termine previsto dai commi 1 - 4
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D.L. 179/2012 ART. 16 BIS
• COMMA VI
• Negli U.G. DIVERSI dai Tribunali le disposizioni
di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere
dal 15mo giorno successivo alla pubblicazione
in G.U. dei decreti del Ministro della Giustizia il
quale, sentiti AGS, CNF, e CDO interessati
accerta la funzionalità dei servizi di
comunicazione.
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D.L. 179/2012 - ART. 16 BIS
• COMMA VII
• Il DEPOSITO di cui ai commi 1 e 4 si ha per
AVVENUTO al MOMENTO in cui viene
GENERATA la RICEVUTA DI AVVENUTA
CONSEGNA da parte del GESTORE di posta
elettronica certificata del MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA.
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D.L. 179/2012 ART. 16 BIS
• COMMA VIII
• Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo,
(autorizzazione al deposito non telematico nel
procedimento per ingiunzione in casi di non
funzionamento e indifferibile urgenza) IL GIUDICE PUO'
AUTORIZZARE IL DEPOSITO degli ATTI e dei
DOCUMENTI con MODALITA' NON TELEMATICHE
quanto i SISTEMI INFORMATICI del DOMINIO
GIUSTIZIA NON SONO FUNZIONANTI
• (quid se non funzionano solo nel giorno di scadenza del
termine? istanza di autorizzazione contestuale al
deposito? rimessione in termini?..)
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D.L. 179/2012 ART. 16 BIS
• COMMA IX
• IL GIUDICE PUO' ORDINARE IL DEPOSITO DI
COPIA CARTACEA DI SINGOLI ATTI E
DOCUMENTI PER RAGIONI SPECIFICHE
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Depositi telematici
Depositi telematici in ambito civile
(dati a tutto marzo 2013)
A ottobre 2012 i depositi telematici sono attivi
a valore legale in 87 uffici giudiziari, fra cui Ivrea
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Depositi telematici
• Da marzo 2012 a marzo 2013 sono stati
depositati circa 200.000 atti
• Il distretto di Torino è il secondo in Italia per
numero di atti depositati (35.958 contro i 98.985
di Milano) e, rispetto a Milano, ha fatto
registrare, in un anno, un aumento del 300%
rispetto al 30% di Milano.
• Roma, nello stesso lasso di tempo ha depositato
"appena" 7.030 atti.
Guido Cellerino 16 maggio 2013
Comunicazioni telematiche
• Dal settembre 2012 al marzo 2013 sono state
consegnate
11.700.000
comunicazioni
telematiche: il risparmio dei costi di notifica per
lo casse dello Stato viene stimato in circa 40
milioni di Euro per anno.
• Il distretto di TORINO è in assoluto quello ove si
sono state piu' comunicazioni telematiche,
971.700; a MILANO sono state 628.847, a
ROMA 372.891.
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Deposito telematico di atti processuali
Il deposito di un atto in formato elettronico è
conforme alle regole tecniche di cui al DM
44/2011 e alle richiamate specifiche tecniche
emanate con provvedimento del 18 luglio 2011;
detto provvedimento individua anche i soggetti
esterni abilitati al deposito.
Guido Cellerino 16 maggio 2013
Deposito telematico degli atti processuali
• L’atto da depositare (file in formato PDF ottenuto
come trasformazione testuale) e gli eventuali
allegati (nei formati ammessi) devono essere
inseriti in una struttura informatica denominata
busta telematica da inviare, come allegato ad un
messaggio di Posta Elettronica Certificata
(PEC),
all’indirizzo
telematico
dell’ufficio
giudiziario destinatario, consultabile sul catalogo
dei servizi telematici.
• Il file PDF relativo all’atto deve essere firmato
digitalmente dal soggetto che procede al
deposito.
Guido Cellerino 16 maggio 2013
Deposito telematico degli atti processuali
• Le informazioni fondamentali riferite all’atto
devono essere inserite in una apposita struttura
dati (file XML), specifica per ogni tipologia di
atto, anch’essa sottoscritta con firma digitale e
inserita nella busta telematica. Sono presenti sul
mercato diversi software che permettono la
creazione di tale struttura dati.
Guido Cellerino 16 maggio 2013
Deposito telematico degli atti processuali
Le tipologie di atto depositabili telematicamente
sono riportate nei documenti elenco atti
depositabili cognizione e elenco atti depositabili
esecuzioni e fallimenti] a condizione che l’ufficio
giudiziario interessato sia stato autorizzato [link
al servizio catalogo Telematico] alla trasmissione
telematica di quel tipo di atto, ai sensi dell’art 35
comma 1 del D.M. 44/2011.
Guido Cellerino 16 maggio 2013
DEPOSITO TELEMATICO ISCRIZIONE A
RUOLO
• Nel caso di deposito telematico di una Iscrizione a
Ruolo, la busta telematica sarà formata come nel caso di
deposito generico ma una particolare menzione deve
essere fatta per gli allegati.
• Sarà necessario inserire tra gli allegati del deposito, oltre
ad altri documenti di pertinenza del procedimento:
•
•
•
copia per immagine di procura alle liti, ove prevista
relata di notifica, nel caso di citazione
ricevuta pagamento del contributo unificato e dei diritti
di cancelleria, nei casi in cui previsto
Guido Cellerino 16 maggio 2013
DEPOSITO TELEMATICO ISCRIZIONE A
RUOLO
• Relata di notifica
• Al deposito telematico viene allegata la copia per
immagine (scansione) delle relazioni di notificazione
restituite in formato cartaceo dall’ufficio NEP. L’iscrizione
a ruolo si intende eseguita ‘con velina’ con l’obbligo da
parte del depositante di presentare, alla prima udienza,
l’originale dell’atto di citazione notificato e le relazioni di
notificazione in formato originale cartaceo. Il cancelliere
provvederà alla verifica della corrispondenza tra atto di
citazione originale notificato e atto depositato
telematicamente e all’esito ne dichiarerà la conformità
tramite “asseverazione dell’atto di citazione”
Guido Cellerino 16 maggio 2013
DEPOSITO TELEMATICO ISCRIZIONE A
RUOLO
•
•
Si distinguono le seguenti situazioni.
•
•
•
Ricevuta di pagamento
Pagamento eseguito in modalità telematica
Al deposito deve essere allegata la Ricevuta Telematica (RT), attestante l’avvenuto pagamento, come file di dati
firmato digitalmente dal soggetto Prestatore di Servizio di Pagamento. Qualora non fosse possibile, la RT può
essere inserita anche come allegato generico in formato PDF. Nel caso di pagamento eseguito con più operazioni,
si allegano tutte le Ricevute Telematiche relative al versamento della somma per contributo unificato e diritti di
cancelleria.
E’ possibile pagare telematicamente con una unica operazione, e quindi ottenendo un’unica Ricevuta Telematica,
contributo unificato e diritti di cancelleria
•
•
•
.
Pagamento eseguito in maniera tradizionale
Al deposito viene allegata la copia per immagine (scansione) della ricevuta di pagamento in formato cartaceo.
L’originale della ricevuta sarà consegnato successivamente alla cancelleria.
Guido Cellerino 16 maggio 2013
Deposito telematico degli atti processuali
• A seguito dell’invio del messaggio di PEC relativo ad un deposito, il
mittente riceverà dal dominio Giustizia:
•
Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) la data e l’ora della
RdAC determina il momento della ricezione ai fini dei termini
processuali. Nel caso in cui la RdAC sia rilasciata dopo le ore 14.00,
il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente
successivo.
•
Avviso Mancata Consegna (AMC) in alternativa alla RdAC:
equivale all’impossibilità a consegnare la PEC di deposito alla
casella di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario adito. In
questo caso si consiglia di ritentare l’invio della PEC di deposito o di
rivolgersi al proprio gestore di PEC ovvero al proprio Punto di
Accesso (PdA) nel caso di PEC integrata nelle funzionalità del PdA
Guido Cellerino 16 maggio 2013
Deposito telematico degli atti processuali
• esito controlli automatici è un messaggio di PEC in cui
viene riportato l’esito dei controlli inerenti le verifiche
formali del messaggio e della busta telematica
•
esito intervento della cancelleria è un messaggio di
PEC in cui viene riportato l’esito dell’intervento di
accettazione dell’atto da parte della cancelleria o della
segreteria dell’Ufficio Giudiziario
Guido Cellerino 16 maggio 2013
GIURISPRUDENZA
Tribunale di Milano - Sez. Lavoro
Sentenza 8 febbraio 2013
dichiara la nullità della costituzione in giudizio
telematica del ricorrente a causa
dell'impossibilità da parte del convenuto di
accedere ai documenti prodotti in formato
digitale in allegato al ricorso, con conseguente
improcedibilità del ricorso.
Guido Cellerino 16 maggio 2013
GIURUSPRUDENZA
Tribunale di Milano - Sez. Lavoro
Sentenza 8 febbraio 2013
Art. 76 disp. att. c.p.c. (diritto del difensore munito
di procura di accedere al fascicolo e visionarlo)
Art. 744 c.p.c. (dovere della Cancelleria di inviare
le copie degli atti e documenti a chi ne faccia
legalmente richiesta)
Guido Cellerino 16 maggio 2013
GIURUSPRUDENZA
Tribunale di Milano - Sez. Lavoro
Sentenza 8 febbraio 2013
Il giudice, di fronte all'inadeguatezza dei sistemi
informatici del dominio giustizia, ha posto a
carico di una parte, comunque diligente, le
conseguenze del malfunzionamento stesso.
Guido Cellerino 16 maggio 2013
Anomalie ed errori
• Consultazione stato del procedimento e
fascicolo informatico
1) Mancato accesso:
• Nel caso di accesso tramite PdA o software
gestionale: rivolgersi al proprio fornitore di
servizi PdA o al fornitore del software.
•
Nel caso di accesso tramite Portale,
inviare mail (da indirizzo ordinario) a [email protected] specificando nome cognome
avvocato e C.F., data e ora del problema.
Guido Cellerino 16 maggio 2013
Anomalie ed errori
• Consultazioni stato del procedimento e fascicolo
informatico:
2) Anomalie ed errori nei dati visualizzati:
Rivolgersi alla cancelleria dell’ufficio giudiziario.
Guido Cellerino 16 maggio 2013
Anomalie ed errori
• Consultazione stato del procedimento e
fascicolo informatico
3) Impossibilità a visualizzare il documento
selezionato:
Al proprio fornitore di servizi PdA o al fornitore del
software di consultazione.
Nel caso si utilizzi il Portale dei Servizi Telematici,
inviare mail (da indirizzo non di PEC) a [email protected] allegando l’errore ricevuto e
specificando nome cognome avvocato e C.F.,
data e ora del problema.
Guido Cellerino 16 maggio 2013
Normativa, documenti, schede
http://pst.giustizia.it/PST/
Guido Cellerino 16 maggio 2013
Guido Cellerino 16 maggio 2013
Guido Cellerino 16 maggio 2013
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Diapositive avv. Guido CELLERINO