Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
REGOLE PROCEDURALI - 1
Gli imprenditori devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei
familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (art. 2,
c. 36-sexiesdecies del D.L. 138/2011).
La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci
o familiari.
Infatti, l’invio dei dati anagrafici dei soci o dei familiari
dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa,
con le informazioni dettagliate dei beni, può essere assolto dal
titolare dell’impresa, o, in via alternativa, dai soci o dai familiari.
La comunicazione deve essere inviata entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i
beni sono concessi in godimento (al 15 ottobre 2012 la
comunicazione da effettuare nel 2012 - provvedimento del 13
marzo 2012).
Giancarlo Modolo
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
REGOLE PROCEDURALI - 2
La comunicazione non riguarda i beni rientranti nella categoria “altro”
del tracciato record che hanno un valore non superiore a tremila euro
al netto dell’imposta sul valore aggiunto applicata (nessun limite per i
beni rientranti nelle categorie autovettura, altro veicolo, unità da
diporto, aeromobile, immobile).
La comunicazione deve essere trasmessa utilizzando il servizio
telematico Entratel o Fisconline oppure avvalendosi degli intermediari
abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
Si ritiene opportuno rammentare che l’Agenzia delle Entrate ha la
possibilità di procedere ad un controllo sistematico nei riguardi delle
persone fisiche:
 che utilizzano i beni concessi in godimento da parte delle
società/imprese;
 che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni, anche ai fini della
ricostruzione sintetica del reddito (c.d. redditometro) nei confronti
dei predetti soggetti.
Giancarlo Modolo
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
REGOLE PROCEDURALI – 3
L’obbligo della comunicazione si estende:
 ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati dai soci nei
confronti della società concedente;
 ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci inclusi i familiari;
 ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, inclusi sempre i
familiari, di altra società appartenente al medesimo gruppo;
 ai beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in
corso al 17 settembre 2011 e anche per i finanziamenti o
capitalizzazioni in corso, sempre, nello stesso periodo.
Giancarlo Modolo
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
REGOLE PROCEDURALI - 4
Nella comunicazione devono essere indicati:
 per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato di
residenza;
 per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale,
denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di
residenza;
 tipologia di utilizzazione del bene;
 tipologia, identificativo del contratto e relative data di stipulazione;
 categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine),
corrispettivo e relativo valore di mercato
ammontare dei
finanziamenti e delle capitalizzazioni.
Giancarlo Modolo
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
REGOLE PROCEDURALI - 5
Nell’ipotesi:
 di omessa presentazione della comunicazione;
 di presentazione con dati incompleti o non veritieri;
è applicabile una sanzione solidale fra le parti pari al 30% della
differenza fra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per
la concessione in godimento del bene. Nel caso di omessa
presentazione della comunicazione, se:
 l’utilizzatore ha dichiarato a quadro RL un reddito diverso pari al
valore di mercato previsto per la concessione in godimento del
bene;
 la società/impresa non ha dedotto ai fini fiscali i costi relativi ai
beni concessi in godimento ai soci/familiari;
si rende operativa la sanzione amministrativa che va da 258 a 2.065
euro.
La sanzione non sembra applicabile se il corrispettivo annuo è pari
o superiore al valore di mercato, nonché nel caso di non segnalazione
dei finanziamenti dei soci.
Giancarlo Modolo
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
REGOLE PROCEDURALI - 6
Nella determinazione degli acconti 2012 con il metodo storico
si deve assumere, quale imposta dell’anno 2011, quella che si
sarebbe determinata in presenza di un reddito diverso dichiarato dal
socio/familiare pari al valore normale del diritto di godimento e
dell’indeducibilità dei costi in capo alla società/impresa.
La circolare n. 24/E, riconoscendo che sussistono condizioni
d’incertezza circa l’applicazione dalla disciplina dei beni in
godimento, ha precisato che nelle situazioni di mancato o di
insufficiente pagamento della prima rata d’acconto, è possibile sanare
l’omissione in sede di secondo acconto:
 senza l’applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento;
 con la maggiorazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
Giancarlo Modolo
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
REGOLE PROCEDURALI - 7
Se a concedere in locazione un bene ai soci o relativi familiari,
per un importo inferiore al valore normale, è una società non
operativa, ai fini delle imposte dirette:
 la società è tenuta a dichiarare un reddito minimo, con i relativi
riflessi per trasparenza in capo al socio;
 i costi relativi ai beni concessi in godimento sono indeducibili ai fini
fiscali;
 il socio deve dichiarare un reddito diverso pari al valore normale
della concessione in godimento del bene
Giancarlo Modolo
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
REGOLA IMPOSITIVA
In relazione alla
lettera h-ter)
dell’art. 67,
comma 1, Tuir,
costituisce
reddito diverso
e concorre alla
formazione del
reddito
imponibile del
socio o familiare
utilizzatore
Giancarlo Modolo
la differenza tra il valore di mercato e l’eventuale
corrispettivo annuo corrisposto per la concessione
in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari
dell’imprenditore.
Nell’ipotesi di impresa individuale, la
tassazione è riferita ai soli familiari
dell’imprenditore individuale, escludendo,
quindi, l’imprenditore medesimo.
La circolare n. 24/E ha esteso l’applicazione anche
all’imprenditore individuale che utilizza a fini privati
di beni relativi alla sua impresa commerciale
(esempio: un rappresentante di commercio che
utilizza parzialmente ai fini privati, il sabato e la
domenica, l’autovettura relativa all’impresa ai sensi
dell’art. 65 Tuir).
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
REGOLA IMPOSITIVA
I costi e gli oneri
inerenti ai beni
concessi in
godimento per un
corrispettivo annuo
inferiore al valore di
mercato del diritto di
godimento
Giancarlo Modolo
non sono ammessi in deduzione dal
reddito imponibile della società o
dell’imprenditore, a prescindere
dall’entità del corrispettivo
addebitato.
ATTENZIONE
Non risulta deducibile qualsiasi costo od onere
sostenuto dall’impresa per tali beni riferiti:
- sia all’acquisizione (ammortamenti, canoni
di noleggio, locazione e leasing);
- sia alle spese di gestione e utilizzazione
(spese di manutenzione e riparazione,
utenze, assicurazioni, ecc.).
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
SOGGETTI CONCEDENTI
Si devono considerare «soggetti concedenti», purché residenti:
 l’imprenditore individuale;
 le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita
semplice);
 le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società
in accomandita per azioni);
 le società cooperative;
 le stabili organizzazioni di società non residenti;
 gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera
commerciale.
Soggetti esclusi le “società semplici” concedenti, in quanto soggetti che
non svolgono attività d’impresa.
sono anche esclusi:
 i lavoratori autonomi, comprese la associazioni tra professionisti;
 gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività
istituzionale.
Giancarlo Modolo
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
SOGGETTI INTERESSATI
tutte le imprese -> individuali e collettive
(imprese individuali, società di persone e di capitali, cooperative, enti commerciali,
enti non commerciali limitatamente alle attività di impresa eventualmente esercitate),
tenendo presente che sono soggetti destinatari coloro che concedono in godimento i
beni (concedenti), nonché quelli che li ricevono (utilizzatori).
in concreto -> gli utilizzatori sono i soggetti che beneficiano dei beni
relativi all’impresa nella propria sfera privata.
In altri termini, sono soggetti interessati:
 i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo
associativo residenti che svolgono attività commerciale;
 i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore individuale
residente nel territorio dello Stato.
 il soggetto residente e non residente che nella sfera privata utilizza in godimento beni della
sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato;
 i familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soci, residenti e non
residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti
che svolgono attività commerciale.
Giancarlo Modolo
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
EFFETTIVI BENEFICIARI DEI BENI
Il disposto normativo si rende operativo nei riguardi sia dei soci delle società, sia
dei familiari dell’imprenditore individuale
Per familiari dell’imprenditore, si ritiene si devono considerare
soggetti elencati dall’art. 5, comma 5, del Tuir, cioè:
- il coniuge;
- i parenti entro il 3° grado;
- gli affini entro il 2° grado.
i
Si ritiene che devono essere considerati soggetti destinatari anche i soci
o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o
collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile a quella partecipata dai
medesimi soci, tenendo, in ogni caso, presente che sono esclusi gli
utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito
diverso.
Giancarlo Modolo
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
BENI OGGETTO DI GODIMENTO
I «beni oggetto di godimento» appartenenti all’impresa e cioè:
 beni strumentali;
 beni-merce;
 immobili-patrimonio.
imprenditore individuale -> sono relativi all’impresa, quelli di cui all’art.
65 del Tuir e, quindi, quelli riportati nell’inventario.
società di persone e/o di capitali -> tutti i beni ad esse appartenenti.
società di fatto -> beni-merce e beni strumentali, compresi quelli iscritti in
pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati esclusivamente come
strumentali per l’esercizio dell’impresa.
N.B.: ai fini procedurali si pone in rilievo che si tratta di tutti i beni di cui l’impresa ha
conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale
ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato.
Giancarlo Modolo
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
BENI ESCLUSI DALL’ADEMPIMENTO
Sono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione:
i beni:
 di società;
 di enti privati di tipo associativo;
che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a
enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente
istituzionali.
gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa
concessi ai propri soci, in quanto lo scopo mutualistico di tali cooperative consiste
proprio nell’assegnare in godimento ai soci le abitazioni a condizioni migliori di
quelle del libero mercato.
Giancarlo Modolo
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO
l’art. 67, comma 1, lettera h), del Tuir, prevede come «reddito diverso» la
“differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in
godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore”, la quale a
norma dell’art. 2, comma 36-quinquiesdecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138,
conv. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, “(...) concorre alla formazione del
reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore (...)”.
in concreto è stata prevista la tassazione, in capo ai soggetti utilizzatori, di
un reddito costituito dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di
godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene.
per «valore di mercato del diritto di godimento» si deve intendere quello
determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del Tuir, e cioè al “(…) prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari,
in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in
mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.”
Giancarlo Modolo
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO
per individuare il «valore normale del diritto di godimento di un bene
dell’impresa dato in uso», che deve essere confrontato con il corrispettivo
pattuito per il godimento dello stesso, è necessario fare riferimento a specifici
criteri oggettivi che sono rappresentati:
 da specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una
disciplina legale.
 dal prezzo normalmente praticato dal fornitore;
o, in mancanza:
 da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali;
oppure:
 dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da Enti di Ricerca,
Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc., sulla base
di esperienze di mercato di cui sono in possesso per l’attività che loro
stessi svolgono, per i beni forniti in condizioni di libero mercato.
Per i beni non rientranti nei suddetti criteri, il valore di mercato da confrontare con il
corrispettivo pattuito può risultare da apposita perizia (certificazione con data certa
antecedente) che specifica il valore attribuito al diritto stesso in relazione al bene.
Giancarlo Modolo
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO
La tassazione della “differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo
per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari
dell’imprenditore”, si rende operativa sia nel caso in cui il bene venga concesso in
godimento per l’intero anno, sia quando risulta accordato in godimento solo per
una frazione dell’anno.
Se per intero anno -> il reddito diverso da assoggettare a tassazione sarà pari
alla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il
corrispettivo annuo pattuito o pagato.
Se per frazione di anno -> il reddito diverso da assoggettare a tassazione
coinciderà con quello calcolato rapportando il valore di mercato annuo del
diritto di godimento al corrispettivo pattuito o pagato per il periodo di
godimento e cioè:
Valore mercato annuo : 365gg = X (Valore di mercato relativo al periodo di
godimento) : Ygg (giorni di godimento)
Giancarlo Modolo
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO
Caso -> unità immobiliare, il cui valore di mercato annuale del relativo diritto di
godimento sia pari a euro 30.000,00, viene concessa in godimento per un
periodo di 30 giorni contro pagamento di un corrispettivo pari a euro
1.500,00.
il valore di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito sarà pari a euro 2.465,75
derivante dal seguente conteggio:
(euro 30.000,00 (valore di mercato annuale) x 30 gg : 365) = euro 2.465,75.
il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore sarà dato dal seguente
calcolo:
Valore di mercato – corrispettivo pattuito = reddito diverso da tassare
euro 2.465,75 – euro 1.500,00 = euro 965,75.
N.B.: tale reddito diverso, a differenza delle altre tipologie di reddito previste dall’art. 67
del Tuir, che rilevano in base al principio di cassa, si deve considerare conseguito
alla data di maturazione.
Giancarlo Modolo
19
Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI
Regola -> sussiste l’indeducibilità “in ogni caso”, in capo all’impresa
commerciale concedente, di tutti i costi relativi ai beni concessi in
godimento (art. 2, comma 36-quaterdecies, del D.L. 13 agosto 2011,
n. 138, conv. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148).
In concreto -> per l’impresa sono indeducibili non solo i costi sostenuti per
l’acquisto dei beni concessi in godimento, ma anche le eventuali
altre spese e componenti negativi inerenti agli stessi beni quali, ad
esempio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le
spese di gestione e tutte le altre spese ad essi relative.
Deroga -> tale indeducibilità trova una deroga in tutti i casi in cui risultano
concessi in godimento beni per i quali il Tuir prevede già una
limitazione alla deducibilità. Pertanto, la norma non trova
applicazione in relazione alla concessione in godimento degli
autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall’art.
164 del Tuir.
Giancarlo Modolo
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI
AUTOVETTURE - DEDUCIBILITÀ COSTI E TASSAZIONE
A chiarimento: l’indeducibilità dei costi non opera per i beni per i quali è già
prevista una deducibilità limitata dei costi.
Rientrano in tale situazione – a titolo meramente indicativo - gli autoveicoli per i
quali esiste un’indeducibilità parziale dei costi ai sensi dell’art. 164 del Tuir:
 per il 2012 i costi relativi alle autovetture sono deducibili al 40% (80% per gli
agenti e rappresentanti di commercio);
 dal 2013, la percentuale del 40% si ridurrà al 27,5% (80% per gli agenti e
rappresentanti di commercio).
N.B.: il socio non amministratore o non dipendente, è tenuto a dichiarare un
reddito diverso pari al valore di mercato della concessione in godimento
del bene, a prescindere che in capo alla società sussiste una limitazione
alla deducibilità dei costi, il che comporta una doppia tassazione.
A similari conclusioni si perviene nel caso dell’imprenditore individuale
che utilizza l’autovettura aziendale anche ai fini privati, nel qual caso, nel
2012 i costi sono ammessi in deduzione nella misura del 40% (80% nel
caso di agente di commercio), ma il reddito diverso da dichiarare è pari al
valore normale dell’utilizzo dell’autovettura.
Giancarlo Modolo
21
Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DI INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI
Regola -> la parte di indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in
godimento, è data dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di
godimento e il corrispettivo pattuito e tassato dalla società, o meglio,
la quota indeducibile deve essere calcolata applicando ai costi relativi
al bene, la percentuale derivante dal rapporto tra la differenza di
cui sopra e il valore di mercato del diritto di godimento.
ESEMPIO
 Corrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene: euro 16.000,00;
 Valore di mercato del diritto di godimento: euro 20.000,00;
 Costi complessivamente sostenuti nell’anno per il bene concesso in godimento: euro
2.000,00.
SOLUZIONE
Quota di costo indeducibile uguale a euro 400,00 derivante dal seguente conteggio:
2.000 x 4.000 (20.000 - 16.000) : 20.000 = 400
Giancarlo Modolo
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
FINANZIAMENTI E VERSAMENTI SOCI
Il provv. del Direttore dell’Agenzia del 16.11.2011 prevede l’obbligo di segnalare
qualsiasi forma di finanziamento/capitalizzazione dei soci a favore della società.
Con la circolare n. 25/E/2012, l’Agenzia delle entrate ha posto in rilievo che:
 in sede di prima applicazione devono essere comunicati i finanziamenti e i versamenti
che, pur realizzati in passato sono ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17
settembre 2011 (NO movimentazioni finanziarie intervenute nell’anno 2011, ma intero
ammontare degli apporti fatti dai soci - dato storico);
 i finanziamenti e i versamenti effettuati dai soci devono essere comunicati per l’intera
entità, indipendentemente dal fatto che siano connessi all’acquisizione dei beni poi
concessi in godimento ai soci (la comunicazione dell’importo dei finanziamenti o
versamenti deve essere effettuata anche da parte dei soci che non hanno ricevuto in
godimento alcun bene dalla società);
 devono essere comunicati anche i finanziamenti ricevuti dai soci (ved.: motivazioni che
accompagnano il provv. 16.11.2011 e circ. n. 25/E/2012;
 nel punto 30 del tracciato deve essere indicato l’ammontare dei finanziamenti e delle
capitalizzazioni, effettuate dai soci a favore della società – manca spazio per eventuali
restituzioni delle somme.
Giancarlo Modolo
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
CASI PARTICOLARI
Soggetti che, pur essendo soci/familiari,
sono anche dipendenti o amministratori
Se il socio riveste anche la qualifica
 di lavoratore dipendente;
o:
 di amministratore;
vige il principio di tassazione del fringe benefit nell’ambito del reddito di
lavoro dipendente o assimilato, secondo le modalità di cui all’art. 51 del
Tuir.
Si rende applicabile ugualmente a questi soggetti la nuova previsione inserita
nell’art. 67, comma 1, lett. h-ter), assoggettando ad imposizione, come
reddito diverso, la differenza tra il valore normale e il corrispettivo pagato,
nonostante lo stesso art. 67 stabilisca che le fattispecie in esso contemplate
rilevano soltanto se non rientrano in altre categorie reddituali?
Giancarlo Modolo
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
CASI PARTICOLARI
Regime fiscale dei costi relativi ai beni concessi in godimento a soci che siano
anche dipendenti o amministratori (ad es. cellulari e autovetture)
Nessun addebito
Addebito non inferiore
al benefit ma inferiore
al valore normale
Deducibilità limitata secondo le regole
del Tuir (ad es.: art. 102 per i cellulari
e art. 164 per le autovetture) oppure
indeducibilità integrale?
Giancarlo Modolo
Addebito non inferiore
al valore normale
Dovrebbe essere
confermata la
deducibilità dei costi in
base alle regole
forfettizzate del Tuir
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
COMUNICAZIONE – check list - 1
Giancarlo Modolo
TRACCIATO COMUNICAZIONE
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
COMUNICAZIONE – check list - 2
Giancarlo Modolo
TRACCIATO COMUNICAZIONE
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
COMUNICAZIONE – check list - 3
Giancarlo Modolo
TRACCIATO COMUNICAZIONE
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
COMUNICAZIONE – check list - 4
Giancarlo Modolo
TRACCIATO COMUNICAZIONE
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
COMUNICAZIONE – check list - 5
Giancarlo Modolo
TRACCIATO COMUNICAZIONE
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
COMUNICAZIONE – check list - 6
Giancarlo Modolo
TRACCIATO COMUNICAZIONE
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Comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti soci
COMUNICAZIONE – check list - 7
Giancarlo Modolo
TRACCIATO COMUNICAZIONE
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