LE OPERAZIONI DI DELISTING Avv. Bernadetta Troisi Bari, 5 dicembre 2008 Oggetto di approfondimento Il “delisting”: definizione, modalità di realizzazione, soggetti coinvolti e motivazioni Un caso di delisting: riacquisto da parte del socio di maggioranza © Simmons & Simmons 2007 2 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 Sezione I Il Delisting © Simmons & Simmons 2007 3 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 Il Delisting È la cancellazione di un titolo azionario dal listino di un mercato regolamentato. La cessazione dalle negoziazioni avviene secondo procedure e regole fissate direttamente dalla società di gestione del mercato regolamentato (i.e. Borsa Italiana S.p.A.) © Simmons & Simmons 2007 4 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 La revoca dalla quotazione Può derivare da: decisione di Borsa Italiana S.p.A. a causa del venir meno dei requisiti necessari alla permanenza sul listino (art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa Italiana); richiesta volontaria della società emittente © Simmons & Simmons 2007 5 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 Sospensione o revoca con provvedimento di Borsa Italiana (art. 2.5.1 Regolamento di Borsa) Sospensione temporanea nel caso in cui la regolarità del mercato dello strumento non sia temporaneamente garantita o rischi di non esserlo ovvero se lo richieda la tutela degli investitori Revoca dalla quotazione in caso di prolungata carenza di negoziazione ovvero qualora si reputi non possibile mantenere un mercato normale e regolare (i.e. assenza di flottante) © Simmons & Simmons 2007 6 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 Richiesta di revoca da parte dell’emittente L’esclusione su richiesta dell’emittente dalle negoziazioni è prevista dal TUF (art. 133) ed è ammessa quando la società ha ottenuto l’ammissione dei propri titoli a negoziazione su un altro mercato regolamentato italiano o europeo, purchè sia garantita una tutela equivalente agli investitori. © Simmons & Simmons 2007 7 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 Il Delisting attraverso l’OPA Totalitaria Qualora vi sia la volontà di condurre una società fuori dal listino senza richiedere però la contestuale ammissione su un diverso mercato, la strada percorribile è quella dell’OPA totalitaria, finalizzata cioè all’acquisto integrale del capitale dell’emittente diffuso tra il pubblico Qualora a seguito di OPA totalitaria si acquisti il controllo dell’assemblea straordinaria, il delisting potrà essere realizzato attraverso una fusione dell’emittente con una società non quotata. © Simmons & Simmons 2007 8 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 Il Delisting e l’OPA totalitaria: soggetti e motivazioni Nuovi azionisti di controllo/acquirenti esterni Motivazioni strategico-industriali - qualora l’acquirente voglia realizzare un’integrazione strategica ed operativa tra il proprio business e quello della società acquisita Motivazioni finanziarie - qualora l’attività dell’acquirente sia la gestione di partecipazioni in altre imprese Management buyout – qualora il gruppo dirigente, conoscendo le potenzialità della società, sia intenzionato ad acquisirne il controllo © Simmons & Simmons 2007 9 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 Il Delisting e l’OPA totalitaria: soggetti e motivazioni Stesso azionista di maggioranza Per recuperare maggiore flessibilità gestionale e/o strategica Per consentire l’ingresso di un socio privato (i.e. fondi di private equity) Per una eccessiva sottovalutazione dei titoli (scarsa liquidità) Per avviare programmi di ristrutturazioni di lungo termine Costi di permanenza sul listino © Simmons & Simmons 2007 10 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 Il Delisting e l’OPA totalitaria: soggetti e motivazioni Fondi di Private Equity: Investitori istituzionali che sostengono il capitale di rischio di una società coprendo diverse tipologie di fabbisogni finanziari (i.e. espansione del core business, rinnovamento dell’azienda, riorganizzazione aziendale) Soci temporanei in un arco di medio lungo termine (3-5 anni); Obiettivo perseguito: realizzazione di un profitto (ccdd “ritorno dell’investimento”) tramite la cessione della partecipazione acquisita; Tipica modalità di dismissione è la quotazione; Operazioni “Public to Private”: investono in società quotate per portarle fuori dal listino © Simmons & Simmons 2007 11 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 Sezione II Un caso di delisting: riacquisto da parte del socio di maggioranza © Simmons & Simmons 2007 12 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 Un caso di delisting: i presupposti Società industriale Ingresso di fondi di PE nel 2004 con un investimento di minoranza (circa il 33%); IPO nel 2006 con disinvestmento dei fondi di PE completato nel 2007; Sottovalutazione del titolo nel corso 2007; Necessità di riacquistare massima flessibilità per implementare una strategia di consolidamento ed espansione commerciale; Operazione di delisting con ingresso dei medesimi fondi di PE © Simmons & Simmons 2007 13 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 Un caso di delisting: la struttura iniziale A B 50,55% 49,45% 5,871% HOLDING 51,162% TARGET © Simmons & Simmons 2007 14 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 5,596% Un caso di delisting: la struttura prima dell’OPA A B 5,871% Fondo 1 5,597% 50,55% 83,672% LUXCO 51% 51,162% 49% NEWCO TARGET © Simmons & Simmons 2007 16,328% 49,45% HOLDING 15 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 Fondo 2 Un caso di delisting: la struttura finale dopo l’OPA A B Fondo 1 Fondo 2 83,672% 50,55% 49,45% HOLDING LUXCO 51% 49% NEWCO 100% TARGET © Simmons & Simmons 2007 16 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 16,328% Un caso di delisting: i passaggi Negoziazioni per strutturazione operazione (aspetti societari, diritti parasociali, aspetti finanziari, determinazione termine e condizioni dell’OPA) Comunicato al mercato ex art. 102 D.Lgs 58/98 relativo all’intenzione di promuovere l’OPA; Redazione e presentazione a Consob del Documento d’Offerta; Istruttoria di Consob sul Documento d’Offerta; Inizio del Periodo di Adesione all’OPA; Fine del Periodo di Adesione all’OPA; Pagamento delle azioni acquistate (in caso di avveramento delle eventuali condizioni dell’OPA; Delisting in presenza dei presupposti (a seconda della quantità di azioni acquistate – “Sell Out” o “Squeeze Out”) © Simmons & Simmons 2007 17 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 Un caso di delisting: i tempi Tra l’inizio delle negoziazioni ed il Comunicato ex 102: 5 mesi; Tra il Comunicato ex art. 102 ed il deposito presso Consob del Documento d’Offerta: 20 giorni Istruttoria Consob: 15 giorni (+ eventuali altri 15 giorni) Durata del Periodo di Adesione: tra 15 e 25 giorni di Borsa aperta Tra la fine del Periodo di Adesione e la data di pagamento: dai 3 ai 5 giorni di Borsa aperta Completamento del delisting (in caso di raggiungimento delle soglie per il “Sell Out” o per lo “Squeeze Out”): da 5 giorni a 3 mesi © Simmons & Simmons 2007 18 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 Un caso di delisting: i soggetti Azionista di maggioranza e fondi di PE Autorità: Consob e Borsa Italiana S.p.A. Società Target; Consulenti finanziari; Consulenti legali e fiscali; Banca finanziatrice; Intermediari incaricati della raccolta delle adesioni; © Simmons & Simmons 2007 19 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 Un caso di delisting: le criticità Necessario completamento di ogni forma di negoziazione prima della diffusione del Comunicato ex 102; Assoluta riservatezza fino alla data del Comunicato ex 102 Rischio di rumor di mercato e di fenomeni di insider trading Rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nel periodo dal Comunicato ex 102 alla chiusura del Periodo di Adesione e successivamente imposti dalle Autorità; I costi © Simmons & Simmons 2007 20 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 Un caso di delisting: il Sell Out Sell Out o Obbligo di Acquisto (art. 108 TUF) l’offerente, al raggiungimento del 95% del capitale sociale a seguito di un’offerta totalitaria, è obbligato ad acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta (previsione a tutela della minoranza cui viene fornita una “seconda possibilità” di aderire ad un’Offerta che ha avuto grande successo) chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al 90% ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro 90 giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni (previsione a tutela della liquidità del mercato, che sostituisce la vecchia previsione relativa all’OPA Residuale) © Simmons & Simmons 2007 21 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1 Un caso di delisting: lo Squeeze Out Squeeze Out o Diritto di Acquisto (art. 111 TUF) Norma a tutela dell’offerente in quanto assicura la possibilità di realizzare il delisting, al verificarsi delle seguenti condizioni: raggiungimento di una soglia pari al 95% a seguito di un’offerta totalitaria; dichiarazione nel documento d’offerta della volontà di avvalersi di tale diritto; © Simmons & Simmons 2007 22 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:2594207v1