IL SERVIZIO METRICO
LA CONFORMITA' DEI
PRODOTTI
Diego Mordini
METROLOGIA LEGALE
strumenti per pesare (bilance);
misuratori di carburante stradali automontati o
installati presso i depositi (raffineria);
i contatori dell'acqua;
misuratori di gas per uso civile abitazione o
industriale e i dispositivi di conversione del
volume;
i contatori di energia
trasformatori di misura;
i contatori di calore;
elettrica
attiva
e
METROLOGIA LEGALE
i tassametri;
le misure materializzate ( i metri e le misure
di capacità);
gli strumenti di misura della dimensione;
gli analizzatori dei gas di scarico
Metalli preziosi
Sicurezza dei trasporti su strada (tachigrafi)
Preconfezionamento
Quali sono i prodotti dove deve essere
apposto obbligatoriamente il marchio CE?
gli apparecchi a gas
gli ascensori
gli strumenti di pesatura
i cancelli, le porte e le chiusure in genere
i dispositivi di protezione individuale (dpi)
i dispositivi medici
i giocattoli
i gruppi elettrogeni
i materiali da costruzione
Quali sono i prodotti dove deve essere
apposto obbligatoriamente il marchio CE?
i recipienti semplici a pressione
le apparecchiature elettriche
le apparecchiature per atmosfere esplosive
le attrezzature in genere elettriche e non
le batterie
le caldaie ad acqua
le imbarcazioni da diporto
Quali sono i prodotti dove deve essere
apposto obbligatoriamente il marchio CE?
le macchine ed i macchinari
le macchine per movimento terra
strutture di protezione da caduta oggetti
strutture di protezione da ribaltamento
stufe a: pellet, legna, cippato, mais
telefoni cellulari e terminali di telecomunicazione
tosaerba
I prodotti elettrici a bassa tensione
sono obbligati ad avere il marchio CE tutti i materiali
elettrici destinati ad essere utilizzati ad una tensione
nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente
alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua
è vietato
apporre altri marchi che possono trarre in
inganno circa il significato della marchiatura CE
Sono esclusi dalla marchiatura CE
a) materiali elettrici destinati ad essere usati in
ambienti esposti a pericolo di esplosione;
b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
d) contatori elettrici;
e) prese e spine per uso domestico;
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
g) materiali nei riguardi dei disturbi radio-elettrici;
Sono esclusi dalla marchiatura CE
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere
utilizzati sulle navi e sugli aeromobili e per le
ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza
stabilite da organismi internazionali, cui partecipano
gli Stati membri della Comunità Economica Europea;
i) materiale elettrico destinato ad essere esportato
fuori dal territorio della Comunità Economica
Europea
I CONTROLLI
L’obiettivo dei controlli è accertare che
i prodotti elettrici immessi in
commercio sul territorio nazionale
siano conformi alla vigenti normative
Per IMMISSIONE sul mercato si
intende sia la vendita sia la
distribuzione a titolo gratuito
Quando si attiva il controllo?
 Su segnalazione del Ministero dello Sviluppo
Economico;
 Attività programmata dalla Camera di
Commercio “RAPEX”;
 Su segnalazione di qual si voglia soggetto, come
le associazione dei consumatori, i privati
cittadini ecc.
La maggior parte degli interventi sono svolti in
collaborazione con l’Agenzia delle Dogane per
merce che viene importata e con la Guardia di
Finanza.
Come funziona un controllo ispettivo?
CONTROLLO FORMALE
Si verifica:
 Il fabbricante e/o dell’importatore stabilito nel
territorio comunitario;
 il marchio CE;
 dichiarazione di conformità;
 le eventuali indicazioni sulle modalità corrette di
utilizzo e/o le avvertenza d’uso la cui conoscenza
ed osservanza sono indispensabili per un impiego
conforme alla destinazione d’utilizzo.
Queste indicazioni debbono essere in italiano
Controllo ispettivo
NON CONFORMITA’
sulla marchiatura CE
non è conforme dal punto di vista grafico o è
mancante:
• sulla dichiarazione di Conformità/libretto d’uso
SANZIONE AMMINISTRATIVA
•
si intima la regolarizzazione entro massimo 30 d;
Si può sanzionare sia il venditore sia l'installatore
Per la Non Conformità di questi documenti si può disporre il
temporaneo divieto di commercializzazione del prodotto fino alla
produzione della necessaria documentazione o fino
all'accertamento della conformità e non pericolosità del
prodotto.
Controllo ispettivo
CONTROLLO SOSTANZIALE
Si verifica:
 Un prodotto conforme dal punto di vista formale PUO’
essere sottoposto ad esami e prove di un laboratorio.
Se non conforme dal punto di vista formale viene sempre
mandato al laboratorio per l’effettuazione delle prove
Si prelevano almeno 3 campioni.
I campioni conformi prelevati sono pagati al prezzo di
vendita.
I Non Conformi sono sequestrati.
I campioni devono essere sigillati, in modo da non poter
essere manomessi e/o sostituiti, alla presenza del titolare.
Se questo è assente basta la presenza di un dipendente.
Controllo ispettivo
VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Una volta che un bene viene scelto per essere
sottoposto a prova sarà richiesta al fabbricante la
documentazione tecnica la quale deve essere
tenuta a disposizione della autorità nazionali ai
fini ispettivi, per almeno 10 anni a decorrere
dall’ultima data di fabbricazione del prodotto.
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo
rappresentante siano stabiliti nella Comunità,
l’obbligo di presentare la documentazione tecnica
incombe alla persona responsabile dell’immissione
del materiale elettrico nel mercato comunitario.
Controllo ispettivo
PRODOTTO NON CONFORME
si procederà a:
notificare al produttore le non conformità riscontrate
la CCIAA informa sai il MiSE sia il fabbricante il
quale può richiedere entro 15 giorni la revisione delle
analisi.
Il Ministero può disporre un provvedimento che
obbliga il produttore a conformare il prodotto alle
direttive ed a sospendere la commercializzazione fino
alla conformazione del prodotto ai requisiti di sicurezza
Controllo ispettivo
PRODOTTO NON CONFORME
Il Ministero può disporre un provvedimento di ritiro
dal mercato del prodotto notificandolo agli Stati
membri dell’Unione Europea ed alla Commissione.
Si eroga una sanzione amministrativa qualora il fatto
non costituisca reato.
Nel caso in cui la sua commercializzazione sia
“PERICOLOSA PER IL CONSUMATORE” o il suo
smercio SIA CONFIGURABILE COME “TRUFFA
IN COMMERCIO” si procede al sequestro e si invia
comunicazione all’autorità competente per le relative
SANZIONI di carattere PENALE
SANZIONI PENALI
I principali articoli che vengono violati sono :
Art. 514 Frodi contro le industrie nazionali
Chiunque, ponendo in vendita ... in circolazione, sui mercati nazionali o
esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o
alterati......
Art. 515 Frode nell’esercizio del commercio
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio
aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra...
Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci
Chiunque pone in vendita...opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi,
marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore
sull'origine....
SANZIONI
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
 Pari al doppio del minimo o al terzo del massimo
oltre alle spese del procedimento
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni
dalla contestazione/notificazione
È ammesso ricorso da presentare all’Ufficio Sanzioni
Amministrative della Camera di Commercio entro 30
giorni dalla contestazione/ notificazione
Ordinanza Liberatoria o Ingiunzione di pagamento
E’ ammesso ricorso al provvedimento ingiuntivo,
presentando opposizione al Giudice di Pace o, secondo
i casi, ricorso al Tribunale del luogo dove è stata
commessa la violazione.
SANZIONI
RICAPITOLANDO
l’irregolarità della marcatura
violazione delle norme sulla sicurezza sul prodotto
violazione dell’obbligo di apposizione dell’etichetta
la violazione dell’obbligo della predisposizione e
conservazione della documentazione tecnica e della
dichiarazione di conformità
violazioni dell’obbligo di conservazione della
documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti (
per il commerciante)
Le sanzioni per:
 fabbricanti da 10.000 a 60.000 Euro;
venditori/installatori 750 a 4.500 Euro.
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