Antiriciclaggio:
Nuovi adempimenti e obblighi per i professionisti
Avv. Dott. Luigi Ferrajoli
24121 BERGAMO - VIA A. LOCATELLI, 25
TEL (+39) 035 271060 FAX (+39) 035 270040
25121 BRESCIA - VIA SOLFERINO, 28B
TEL (+39) 030 3758566 FAX (+39) 030 3753628
[email protected]
www.studioferrajoli.it
Il quadro normativo
Norme comunitarie
Direttiva n. 91/308/CEE - I
Direttiva n. 2001/97/CEE - II
Direttiva n. 2005/60/CEE - III
Norme nazionali
Legge 5 luglio 1991 n. 197
D. Lgs. 25 settembre 1999 n. 374
D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 56
D.m. 3 febbraio 2006 n. 141
D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231
Decreto correttivo del D. Lgs. n. 231/07
STUDIO FERRAJOLI
Le novità introdotte dal Decreto Correttivo:
a) Definizioni
È stata introdotta la definizione di conti correnti di corrispondenza:
conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il
regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari
e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e
altre operazioni)
È stata soppressa la definizione di operazioni collegate (operazioni
che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono
tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l’oggetto o per lo scopo
cui sono dirette)
È stata modificata la nozione di Titolare effettivo: persona per conto
della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di
entità giuridica, persona o persone fisiche che, in ultima istanza,
possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari
secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico al presente decreto.
STUDIO FERRAJOLI
Le novità introdotte dal Decreto Correttivo:
b) I professionisti
Dall’elenco sono stati cancellati i ragionieri e periti commerciali
Nell’elenco sono stati aggiunti:
•gli esperti contabili
•ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che
svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti attività
in materia di contabilità e tributi ivi compresi associazioni di imprenditori e
commercianti, CAF e patronati.
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e registrazione non sussistono in relazione
allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione
derivante da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del
personale di cui alla Legge n. 12 del 11.01.1979.
Il nuovo comma 3-bis dell’art. 12 prevede che i componenti degli organi di controllo,
comunque denominati, per quanto disciplinato dal D. lgs. n. 231/07 e fermo restando il
rispetto del disposto di cui all’articolo 52 (vigilare sull’osservanza delle norme contenute
nel Decreto n. 231/07 nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze) sono esonerati
dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione.
STUDIO FERRAJOLI
Le novità introdotte dal Decreto Correttivo:
c) Tempi di registrazione
I professionisti registrano i dati di cui all’articolo 36, comma 2,
tempestivamente e comunque entro trenta giorni:
• dall’accettazione dell’incarico professionale
• dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni
• dal termine della prestazione professionale
Ferma l’ordinaria validità dei documenti d’identità
d) Ordini professionali
Art. 54, comma 1: Gli ordini professionali individuano le modalità
attuative delle misure di adeguata formazione del personale e dei
collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni
del D. Lgs. n. 231/07.
Nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni istituzionali informano l’UIF
delle ipotesi di violazione del Decreto n. 231/07 che potrebbero essere
correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevante nei
confronti dei professionisti (art. 9, comma 6)
STUDIO FERRAJOLI
Reati
•Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o
altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre
operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro
15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività
professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il
quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
•Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da
delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a
euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività
professionale.
La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
STUDIO FERRAJOLI
Nozioni
••Libero professionista - soggetti elencati dall’articolo 12 del D.lgs. n. 231/07.
• Cliente - soggetto al quale i destinatari ex artt. 12 e 13 (professionisti e revisori contabili) rendono
una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico.
• Prestazione professionale - La prestazione professionale o commerciale correlata con le attività
svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14 della quale si presuma, al momento in cui inizia, che
avrà una certa durata. Consiste nella diretta trasmissione, movimentazione di mezzi di pagamento; per i
professionisti si sostanzia in un’attività determinata o determinabile finanziaria o patrimoniale
modificativa della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale.
• Operazione frazionata - operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore a
E. 12.500, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate
in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la
sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
• Mezzi di pagamento - denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari ed altri assegni a
essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e
altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno ed ogni altro strumento a
disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi valori
o disponibilità finanziarie.
•UIF (Unità di informazione finanziaria) - struttura nazionale incaricata di ricevere/richiedere ai soggetti
obbligati, di analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
STUDIO FERRAJOLI
I professionisti chiamati ai nuovi adempimenti
Identifi
cazione
Adeguata
Verifica
clientela
Registra
zione
Segnala
zione
esperti contabili
dottori commercialisti
consulenti del lavoro
Si
Si
Si
Si nel rispetto del
segreto professionale
CAF, Patronati,
associazioni di
imprenditori e
commercianti
Si
Si
Si
Si nel rispetto del
segreto professionale
Notai e avvocati
Si
Si
Si
Si nel rispetto del
segreto professionale
e solo in specifiche
operazioni
Organi di controllo
no
no
no
no
Professionisti che si
limitano a redigere e
trasmettere
dichiarazioni “derivanti
da obblighi fiscali”
no
no
no
no
STUDIO FERRAJOLI
I professionisti chiamati ai nuovi adempimenti
I notai e gli avvocati
sono chiamati all’obbligo di registrazione
quando in nome e per conto
assistano i clienti in:
Trasferimento a qualsiasi
titolo di diritti reali su beni
immobili o
di attività economiche
Gestione di danaro, strumenti
finanziari o altri beni dei clienti
Apertura o gestione di rapporti
bancari (conti correnti,
libretti di deposito e conti di
titoli)
Organizzazione degli apporti
necessari alla costituzione,
gestione o amministrazione di
società
Costituzione, gestione,
amministrazione di società,
enti, trust o soggetti giuridici
analoghi
STUDIO FERRAJOLI
I professionisti chiamati ai nuovi adempimenti
Componenti degli organi
di controllo
collegi sindacali
consigli di sorveglianza
comitati di controllo della gestione
Non sono tenuti al rispetto degli
obblighi di adeguata verifica
della clientela,
registrazione e segnalazione.
Hanno l’obbligo di vigilare
sull’osservanza delle norme del
D.lgs. n. 231/07 nell’ambito delle
proprie attribuzioni e competenze.
Comunicano (art. 52):
• senza ritardo al titolare dell’attività o al legale rappresentante le violazioni concernenti
gli obblighi di segnalazione di cui hanno notizia.
• entro trenta giorni alle autorità di vigilanza del settore le violazioni concernenti gli
obblighi di registrazione di cui hanno notizia.
• entro trenta giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze le violazioni concernenti
l’utilizzo del contanti di cui hanno notizia.
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimento: identificazione (art. 18)
IDENTIFICAZIONE
E VERIFICA
DELL’IDENTITA’
DEL CLIENTE E
DEL TITOLARE
EFFETTIVO
Prima dell’instaurazione del rapporto
continuativo o al momento in cui è conferito
l’incarico di svolgere una prestazione
professionale o dell’esecuzione dell’operazione
L’identificazione e la verifica dell’identità del
cliente e del titolare effettivo è svolta
in presenza del cliente, anche attraverso
dipendenti e collaboratori
Mediante documento d’identità non scaduto
L’identificazione e la verifica dell’identità del
Titolare effettivo è effettuata contestualmente
all’identificazione del cliente
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimenti: identificazione
Qualora il cliente sia una società o un ente è
verificata l’effettiva esistenza del potere di
rappresentanza
IDENTIFICAZIONE
Bisogna acquisire le informazione necessarie
per individuare e verificare l’identità dei
relativi rappresentanti delegati alla firma per
l’operazione da svolgere
Per le persone giuridiche, i trust e soggetti
giuridici analoghi, è necessario adottare
misure adeguate e commisurate alla
situazione di rischio per comprendere la
struttura di proprietà e di controllo del cliente
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimenti: identificazione
Per identificare e verificare l’identità del titolare
effettivo i professionisti possono decidere di fare
ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque contenenti
informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri
clienti i dati pertinenti ovvero ottenere informazioni
in altro modo
IDENTIFICAZIONE
Il controllo costante nel corso del rapporto
continuativo o della prestazione professionale si attua
analizzando le transazioni concluse durante tutta la
durata di tale rapporto in modo da verificare che tali
transazioni siano compatibili con la conoscenza che
l’ente o la persona tenuta all’identificazione hanno del
proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo
profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario,
all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i
dati o le informazioni detenute
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimenti: identificazione
Qualora non sia possibile effettuare l’adeguata verifica
della clientela come prescritto dall’articolo 18
il professionista deve astenersi dall’instaurare
il rapporto continuativo o dall’eseguire operazioni
e prestazioni professionali ovvero deve porre fine al
rapporto continuativo/prestazione professionale in essere
OBBLIGO DI
ASTENSIONE
ART. 23
Il professionista deve contestualmente valutare
se effettuare una segnalazione all’UIF
I professionisti ed i revisori contabili non sono tenuti al
rispetto dell’obbligo di cui sopra nel corso dell’esame
della posizione giuridica del loro cliente o
dell’espletamento dei compiti di difesa/rappresentanza
in un procedimento giudiziario.
I professionisti si astengono dal’eseguire le operazioni
per le quali sospettano vi sia una relazione con il
con il finanziamento del terrorismo e inviano
all’UIF una segnalazione di operazione sospetta
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimenti: adeguata verifica della clientela
ADEGUATA
VERIFICA
CLIENTELA
ART. 16
Nello svolgimento della propria attività professionale in forma
individuale, associata o societaria, quando:
a) la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di
pagamento, beni, utilità di valore pari/superiore a E.15.000;
b) La prestazione professionale occasionale comporta la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di
importo pari o superiore a E. 15.000, indipendentemente dal
fatto che siano effettuate con un’operazione unica o con più
operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare
un’operazione frazionata;
c) L’operazione è di valore indeterminato o non determinabile;
d) V’è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
e) Vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati
precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione del
cliente.
I revisori contabili osservano gli obblighi di adeguata verifica
del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento
della propria attività professionale in forma individuale
associata o societaria nei casi di cui alle lettere c), d), e).
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimenti: adeguata verifica della clientela
CONTENUTO
OBBLIGO
DI
ADEGUATA
VERIFICA
DELLA
CLIENTELA
ART. 18
E’ necessario identificare il cliente e verificarne
l’identità sulla base di documenti, dati od
informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed
indipendente
E’ necessario identificare il titolare effettivo e
verificarne l’identità
Si devono ottenere informazioni sullo scopo e sulla
natura del rapporto continuativo o della prestazione
professionale
E’ necessario effettuare un controllo costante nel
corso del rapporto continuativo o della prestazione
professionale
Gli obblighi di adeguata verifica della
clientela si attuano nei confronti di
tutti i nuovi clienti (ART. 22)
Per la clientela già acquisita gli obblighi
si applicano al primo contatto utile fatta
salva la valutazione del rischio (ART. 22)
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimenti: adeguata verifica della clientela
I professionisti possono fare affidamento
sull’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della
clientela effettuato da terzi, pur rimanendo responsabili
ESECUZIONE
DA PARTE
DI TERZI
Soggetti terzi: enti o persone soggetti a registrazione
professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge, che
applicano misure di adeguata verifica della clientela e
obblighi di conservazione
In assenza del cliente è assolto l’obbligo di adeguata
verifica della clientela mediante valida attestazione
da parte di intermediari, succursali insediati in Paesi UE,
Enti creditizi o finanziari di Stati UE, professionisti nei
confronti di altri professionisti.
L’attestazione deve essere idonea a confermare
l’identità tra il soggetto che deve essere identificato
ed il soggetto titolare del conto/rapporto instaurato
con l’intermediario/professionista attestante, nonché
l’esattezza
informazioni comunicate a distanza
STUDIOdelle
FERRAJOLI
Approccio basato sul rischio
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono
assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di
cliente, rapporto continuativo, prestazione.
CRITERI
GENERALI
ART. 20
a) Con riferimento al cliente:
•Natura giuridica, prevalente attività svolta
•Comportamento tenuto al momento del compimento
dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto
continuativo o prestazione professionale
•Area geografica di residenza/sede del cliente
o della controparte
b) Con riferimento all’operazione, al rapporto
continuativo o prestazione professionale:
•Tipologia, modalità di svolgimento, ammontare
•Frequenza operazioni,durata del rapporto/prestazione
•Ragionevolezza
•Area geografica di destinazione del prodotto,
oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimenti: obblighi rafforzati di adeguata
verifica della clientela
E’ presente un rischio più elevato di riciclaggio
o finanziamento del terrorismo
MISURE
RAFFORZATE
DI
ADEGUATA
VERIFICA
CLIENTELA
QUALORA:
Il cliente non è fisicamente presente.
In caso di conti di corrispondenza con enti
corrispondenti di Stati extracomunitari
In caso di operazioni, rapporti continuativi o
prestazioni professionali con persone politicamente
esposte residenti in un altro Stato comunitario o
in un Paese Terzo.
E’ presente un qualsiasi rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terroris mo connesso a prodotti o
transazioni atti a favorire l’anonimato.
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimenti: obblighi rafforzati di adeguata
verifica della clientela
MISURE
RAFFORZATE
DI
ADEGUATA
VERIFICA
CLIENTELA
QUALORA:
Se il cliente non è fisicamente presente bisogna:
•Accertare l’identità con documenti o informazioni supplementari
•Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione
dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma
di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva
•Assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia
effettuato con un conto intestato al cliente presso una banca
In caso di operazioni/rapporti continuativi/prestazioni
professionali con persone politicamente esposte residenti in uno
Stato comunitario o in un Paese Extra-UE i professionisti devono:
•Stabilire adeguate procedure basate sul rischio per
determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta
•Assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto
continuativo o della prestazione professionale
•Adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del
patrimonio/fondi impiegati nel rapporto continuativo/operazione
•Ottenere l’autorizzazione del direttore generale per aprire un
• rapporto continuativo
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimenti: obblighi semplificati di adeguata
verifica della clientela
MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Qualora il cliente sia:
•un Ufficio della P.A. o un’istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche
• un ente creditizio/finanziario comunitario soggetto alla direttiva
•Un ente creditizio/finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi
equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi
• una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla
negoziazione su un mercato regolamentato ovvero una società/altro organismo quotato
di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria
I professionisti devono comunque raccogliere informazioni sufficienti per stabilire se il
cliente possa beneficiare di una delle esenzioni sopra previste.
Gli obblighi semplificati non si applicano qualora vi sia il fondato motivo di ritenere che
l’identificazione non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l’acquisizione delle
informazioni necessarie.
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimenti: registrazione
REGISTRAZIONE
In archivio informatico o nel registro della
clientela tempestivamente e comunque
entro 30 giorni
-dall’accettazione dell’incarico professionale
- dall’eventuale conoscenza successiva di
ulteriori informazioni
-dal termine della prestazione professionali,
ferma la validità dei documenti di identità.
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimenti: registrazione
REGISTRAZIONE
CONSERVAZIONE
a) Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata
verifica della clientela, va conservata copia o i
riferimenti dei documenti richiesti, per dieci anni
dalla fine del rapporto continuativo o prestazione
professionale;
b) Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti
continuativi e le prestazioni professionali, vanno
conservate le scritture e le registrazioni per dieci
anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla
cessazione del rapporto continuativo o della
prestazione professionale
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimenti: registrazione
REGISTRAZIONE
REGISTRAZIONE
a) Con riferimento ai rapporti continuativi ed alle
prestazioni professionali:
• Data di instaurazione
• Dati identificativi del cliente e del titolare
effettivo
• Codice del rapporto ove previsto
b) Con riferimento a tutte le operazioni di importo
pari o superiore ad E. 15.000:
• Data
• Causale
• Importo
• Tipologia dell’operazione
• Mezzi di pagamento
• Dati identificativi del soggetto che effettua
l’operazione e del soggetto per conto del quale
eventualmente opera
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimenti: registrazione
Bisogna inserire i dati entro 30 gg in archivio
L’archivio può essere gestito mediante software
registri numerati o terzi prestatori servizi gestionali
Non sussisterà l’obbligo se non ci saranno
dati da registrare
REGISTRAZIONE
REGISTRAZIONE
E’ possibile tenere un unico archivio
per tutto lo studio
Si deve provvedere all’annotazione in ordine
cronologico per data di conferimento incarico
Se cambiano i dati, bisogna aggiornare e
integrare le informazioni registrate
conservando traccia delle precedenti
Obbligo di conservazione per 10 anni
STUDIO FERRAJOLI
Prestazioni oggetto di registrazione
Allegato A) Circ. UIC (pubblicata in G.U. 7 aprile 2006)
1) Per avvocati e notai
Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Gestione di conti bancari
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività
economiche
Gestione di libretti di deposito
Qualsiasi altra operazione immobiliare
Gestione di conti di titoli
Gestione di denaro
Apertura/chiusura e gestione di cassette di
sicurezza
Gestione di strumenti finanziari
Qualsiasi altra operazione finanziaria
Gestione di beni
Organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione di società
Apertura/chiusura di conti bancari
Organizzazione degli apporti necessari alla
gestione o all’amministrazione di società
Apertura/chiusura di libretti di deposito
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o
strutture analoghe
Apertura/chiusura di conti di titoli
Gestione o amministrazione di società, enti,
trust o strutture analoghe
STUDIO FERRAJOLI
Prestazioni oggetto di registrazione - Allegato A) Circ. UIC
2) Per gli altri professionisti e le società di revisione
Accertamenti, ispezioni e controlli
Apertura/chiusura e gestione di cassette di
sicurezza
Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed
assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra
funzione affine, connessa e conseguente
Arbitrati ed ogni altro incarico di composizione
di controversie
Amministrazione del personale dipendente e ogni
altra funzione affine, connessa e conseguente
Assistenza e rappresentanza in materia
tributaria
Amministrazione e liquidazione di aziende
Assistenza in procedure concorsuali
Amministrazione e liquidazione di patrimoni
Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite
ispettive o di accertamenti
Amministrazione e liquidazione di singoli beni
Assistenza per la richiesta di finanziamenti
Apertura/chiusura di conti correnti bancari
Assistenza societaria continuativa e generica
Apertura/chiusura di conti di titoli
Assistenza tributaria
Apertura/chiusura di libretti di deposito
Attività di valutazione tecnica dell’iniziativa
d’impresa e di asseverazione dei business plan
per l’accesso a finanziamenti pubblici
STUDIO FERRAJOLI
Prestazioni oggetto di registrazione - Allegato A) Circ. UIC
2) Per gli altri professionisti e le società di revisione
Certificazione di investimenti ambientali
Controllo della documentazione contabile,
revisione e certificazione
Consulenza aziendale
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o
strutture analoghe
Consulenza connessa a procedure contenziose
Custodia e conservazione di aziende
Consulenza contrattuale
Custodia e conservazione di beni
Consulenza economico-finanziaria
Determinazione dei costi di produzione nelle
imprese industriali
Consulenza in tema di controllo aziendale
Divisioni e assegnazioni di patrimoni,
compilazione dei relativi progetti e piani di
liquidazione nei giudizi di graduazione
Consulenza in materia contributiva
Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni
tributarie e cura degli ulteriori adempimenti
tributari
Consulenza ed assistenza per la riduzione di
sanzioni civili, penalità e similari
Gestione di conti di titoli
Consulenza tributaria
Gestioni conti bancari
Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati
Gestione di altri beni
STUDIO FERRAJOLI
Prestazioni oggetto di registrazione - Allegato A) Circ. UIC
2) Per gli altri professionisti e le società di revisione
Gestione di denaro
Organizzazione degli apporti necessari alla
gestione o all’amministrazione di società
Gestione di libretti di deposito
Organizzazione e impianto della contabilità
Gestione di posizioni previdenziali ed assicurative
Organizzazione contabile
Gestione di strumenti finanziari
Tenuta paghe e contributi
Gestione o amministrazione di società, enti, trust
o strutture analoghe
Piani di contabilità per aziende
Ispezioni e revisioni amministrative e contabili
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei
finanziamenti pubblici erogati dalle imprese
Qualsiasi altra operazione immobiliare
Operazioni di finanza straordinaria
Rappresentanza tributaria
Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili
nonché la formazione del progetto di
distribuzione, su delega del giudice
dell’esecuzione (art. 3, co. 3, D.L. n. 35/2005)
Redazione dei bilanci
Organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione di società
Redazione e asseverazione delle informative
ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese
e degli enti pubblici e privati
STUDIO FERRAJOLI
Prestazioni oggetto di registrazione - Allegato A) Circ. UIC
2) Per gli altri professionisti e le società di revisione
Regolamenti e liquidazioni di avarie
Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Relazioni di stima di cui al codice civile
Trasformazioni, scissioni e fusioni di società
ed altri enti
Revisione contabile
Valutazione di aziende, rami d’azienda e patrimoni
Rilascio di visti di conformità per studi di settore
Valutazione di singoli beni e diritti
Rilevazioni in materia contabile amministrativa
Verifica delle regolare tenuta della contabilità
sociale e della corretta rilevazione dei fatti di
gestione nelle scritture contabili
Riordino della contabilità
Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla
attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di
ogni altro documento contabile delle imprese
Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad
oggetto titoli di emittenti quotati
Assistenza in procedure contenziose davanti ad
autorità giudiziarie ed amministrative
Tenuta e redazione dei libri contabili,
fiscali e del lavoro
Altro
Trasferimento a qualsiasi titolo di
attività economiche
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimenti: segnalazione
Di ogni operazione quando il professionista
sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per
sospettare che siano in corso o che siano
state compiute o tentate operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
SEGNALAZIONE
ART. 41
Il sospetto si desume da:
•Caratteristiche, entità, natura dell’operazione
•qualsivoglia circostanza conosciuta in
ragione delle funzioni esercitate, tenuto
conto anche della capacità economica e
dell’attività svolta dal soggetto cui è
riferita, in base agli elementi a disposizione
dei segnalanti, acquisiti nell’ambito
dell’attività svolta ovvero a seguito del
conferimento di un incarico
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimenti: segnalazione
SEGNALAZIONE
Le segnalazioni sono effettuate senza
ritardo, ove possibile prima di eseguire
l’operazione, appena il soggetto tenuto
alla segnalazione viene a conoscenza
degli elementi di sospetto
I soggetti tenuti all’obbligo di
segnalazione si astengono dal compiere
l’operazione finché non hanno effettuato
la segnalazione, ad eccezione del caso
in cui detta astensione non sia possibile
tenuto conto della normale operatività,
o possa ostacolare le indagini.
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimenti: segnalazione
I professionisti trasmettono la segnalazione all’UIF
ovvero agli ordini professionali che, senza ritardo, la
trasmettono all’UIF priva del nominativo del
segnalante
SEGNALAZIONE
Nuovo comma 6 dell’articolo 9: gli ordini professionali
nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni istituzionali
informano l’UIF delle ipotesi di violazione del Decreto
n. 231/07 che potrebbero essere correlate a riciclaggio
finanziamento del terrorismo rilevante per i
professionisti
Per le società di revisione, il responsabile dell’incarico
cui compete la gestione del rapporto
col cliente e che partecipa al compimento
della prestazione ha l’obbligo di segnalare
senza ritardo al legale rappresentante/suo delegato
le operazioni sospette, che trasmette all’UIF
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimenti: segnalazione
Il contenuto delle segnalazioni è definito
dall’UIF con apposite istruzioni
E’ il fulcro del sistema di collaborazione attiva
SEGNALAZIONE
Necessità di bilanciamento tra l’eccesso di
segnalazione (senza lettura critica)
e il rischio di non vedere segnalate
operazioni che dovevano esserlo
Su proposta dell’UIF sono emanati e
periodicamente aggiornati indici di anomalia
per professionisti e revisori contabili con
Decreto del Ministro della Giustizia, sentiti gli
ordini professionali
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimenti: segnalazione
RISERVATEZZA
COMUNICAZIONE
•Viene garantita la massima riservatezza dell’identità
delle persone che effettuano la segnalazione sia da
parte dei soggetti obbligati alla segnalazione sia da
parte degli Ordini Professionali
•L’identità delle persone fisiche può essere rilevata solo
quando l’autorità giudiziaria con decreto motivato lo
ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati
per i quali si procede
I soggetti obbligati alle segnalazioni nono possono dare
comunicazione dell’avvenuta segnalazione al soggetto
Interessato o a terzi.
Il suddetto divieto non impedisce la comunicazione tra
professionisti che svolgono la propria prestazione
professionale in forma associata, in qualità di dipendenti
o collaboratori
STUDIO FERRAJOLI
Gli adempimenti: Comunicazione ex articolo 51
COMUNICAZIONE
I professionisti che, in relazione ai loro compiti
di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni
ed attività, hanno notizia di infrazioni
alle disposizioni concernenti le limitazioni
all’utilizzo dell’uso del contante e dei
titoli al portatore e il divieto di conti
e libretti di risparmio anonimi e con intestazione
fittizia ne riferiscono entro 30 giorni
al Ministero dell’Economia e delle finanze
In caso di infrazioni riguardanti assegni
bancari, assegni circolari, libretti al portatore
o titoli similari, la comunicazione deve essere
effettuata dalla banca o da Poste Italiane
S.p.A.
STUDIO FERRAJOLI
Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC
1)Indicatori connessi al comportamento del cliente
1.1 Il cliente si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire le
informazioni occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni professionali,
a dichiarare l’attività esercitata a presentare documentazione contabile
di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri professionisti,
a fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita
nello svolgimento della prestazione professionale.
 Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a fornire al professionista il numero
del conto sul quale il pagamento è stato o sarà addebitato.
1.2 Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete,
tali da manifestare l’intento di occultare informazioni essenziali,
soprattutto se riguardanti i soggetti beneficiari della prestazione.
u
 Il cliente usa documenti identificativi che sembrano essere contraffatti.
 Il cliente fornisce informazioni palesemente false.
STUDIO FERRAJOLI
Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC
1) Indicatori connessi al comportamento del cliente
1.3 Il cliente ripetutamente cambia professionisti in un arco breve di tempo
senza che i professionisti siano in grado di trovare una spiegazione
adeguata per questo comportamento.
1.4 Il cliente chiede di modificare condizioni e modalità di svolgimento
della prestazione quando la configurazione originariamente prospettata
implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi
di istruttoria da parte del professionista.
 Il cliente rifiuta o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita con bonifico
assegno bancario anche se la somma è superiore a € 12.500.
1.5 Il cliente ricorre al servizio di un prestanome senza plausibili giustificazioni.
1.6 Clienti non residenti conferiscono procure a soggetti non residenti
ovvero i clienti conferiscono procure a soggetti non legati
da rapporti di carattere personale o professionale o imprenditoriale
idonei a giustificare tale conferimento.
STUDIO FERRAJOLI
Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC
2) Indicatori connessi al profilo
economico-patrimoniale del cliente
2.1 I clienti, in assenza di plausibili giustificazioni, richiedono lo svolgimento di
prestazioni relative ad operazioni palesemente non abituali e/o non giustificate
rispetto all’esercizio normale della loro professione o attività.
2.2 I clienti impiegano disponibilità che non appaiono coerenti con l’attività svolta
dagli stessi o comunque non sono in alcun modo giustificate.
2.3 I clienti ricorrono a frequenti operazioni di acquisizione e cessione di
partecipazione in imprese, non giustificate dal proprio profilo economicopatrimoniale o dalla propria professione o attività.
2.4 Le imprese clienti, per detenendo un capitale sociale di importo ridotto,
acquisiscono a diverso titolo la disponibilità di beni, anche di lusso,
di elevato valore, soprattutto con uso di denaro contante.
STUDIO FERRAJOLI
Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC
3) Indicatori relativi alla dislocazione territoriale
delle controparti delle operazioni
3.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni che coinvolgono
controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati
da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati
dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che
non siano giustificate dall’attività economica del cliente o da altre circostanze.
 Operazioni inerenti la costituzione ed il trasferimento di
diritti reali su immobili, effettuati nei predetti paesi.
 Operazioni di conferimento per la costituzione o l’aumento di capitale
- soprattutto se effettuate in contanti e per importi consistenti di società dislocate nei predetti paesi esteri.
 Operazioni di costituzione di trust o strutture societarie nei predetti paesi.
 Utilizzazione come soci di società costituite in regime di trust nei predetti paesi.
 Operazioni di trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni,
su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire
tali partecipazioni diritti, qualora venga interposto un soggetto estero
con chiare finalità di dissimulazione.
STUDIO FERRAJOLI
Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC
3) Indicatori relativi alla dislocazione territoriale
delle controparti delle operazioni
3.2 I clienti richiedono di effettuare sul conto del professionista operazioni di
ricezione/trasferimento di fondi da parte/a favore di controparti dislocate
in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati
sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal
Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi.
3.3 Ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titoli
certificati, attestanti l’esistenza di cospicui depositi presso banche estere, specie
se tali depositi o finanziamenti sono intrattenuti presso o erogati da soggetti
insediati in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi
privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal
Gruppo di azione Finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi,
in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.
STUDIO FERRAJOLI
Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC
4) Indicatori relativi a tutte le categorie di operazioni
4.1 Il cliente intende regolare i pagamenti con una somma notevole
di denaro in contanti.
4.2 Il cliente intende effettuare operazioni mediante l’impiego di denaro contante
di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in
considerazione della natura dell’operazione, non giustificate
dall’attività svolta o da altre circostanze.
4.3 Il cliente intende effettuare operazioni a condizioni o valori palesemente
Diversi da quelli di mercato.
4.4 Il cliente ricorre sistematicamente a tecniche di frazionamento delle
Operazioni non giustificate dall’attività svolta o da altre circostanze.
4.5 L’operazione risulta del tutto incongrua rispetto alle finalità dichiarate dal cliente
.
 Il cliente richiede una consulenza per l’organizzazione di operazioni di finanza
strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate ad un’attività
commerciale con l’estero di dimensioni evidentemente contenute.
STUDIO FERRAJOLI
Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC
5) Indicatori relativi ad operazioni immobiliari
5.1 Le prestazioni professionali riguardano investimenti in beni immobili effettuati
Da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale o
Da cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato.
5.2 I clienti ricorrono ripetutamente alla conclusione di contratti a favore di terzo,
di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto
diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione.
5.3 Il cliente intende comprare un bene immobile con una somma notevole
di denaro in contanti.
STUDIO FERRAJOLI
Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC
6) Indicatori relativi alla costituzione e alla amministrazione
di imprese, società, trust ed enti analoghi
6.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di natura societaria
palesemente rivolte a perseguire finalità di dissimulazione o di ostacolo
all’identificazione della effettiva titolarità e della provenienza delle
disponibilità finanziarie coinvolte.
 Costituzione ed impiego di trust, soprattutto nel caso in cui si applichi una
normativa propria di ordinamenti caratterizzati da principi e regole non in linea
con le disposizioni antiriciclaggio italiane, in assenza di adeguate
ragioni giustificatrici.
 Costituzione di strutture di gruppo particolarmente complesse e articolate,
anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e
alla collocazione all’estero di una o più società.
 Definizione di sindacati di voto o di blocco, preordinati ad esercitare
controllo o influenza significativa sull’attività della società.
6.2 I clienti intendono costituire società con capitale in denaro nelle quali figurano
come soci persone non imputabili sul piano penale, senza plausibili giustificazioni
ad eccezione delle imprese familiari.
STUDIO FERRAJOLI
Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC
6) Indicatori relativi alla costituzione e alla amministrazione
di imprese, società, trust ed enti analoghi
6.3 I clienti intendono costituire tre o più società nello stesso giorno o più di tre
società nel periodo di un mese, quando almeno uno dei soci di tali società sia la
stessa persona fisica o giuridica, e concorrano una o più delle seguenti circostanze:
- nessuno dei soci e degli amministratori sia residente nel luogo della sede,
- si tratti di soci o amministratori non conosciuti e residenti in luoghi diversi,
- concorrano altri fattori che rendano sospetta l’operazione.
6.4 I clienti intendono effettuare frequenti operazioni di acquisizione o cessione di
imprese o di aziende, palesemente non giustificate dalla natura
dell’attività svolta dalle caratteristiche economiche del cliente.
6.5 I clienti intendono costituire ovvero utilizzare una o più società prestanome o
Comunque interposta, in assenza di plausibili motivazioni.
6.6 I clienti intendono costituire o acquistare una società avente oggetto sociale
di difficile identificazione, o senza relazione con quello che sembra essere
l’esercizio normale delle attività condotte dal cliente.
STUDIO FERRAJOLI
Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC
6) Indicatori relativi alla costituzione e alla amministrazione
di imprese, società, trust ed enti analoghi
6.7 I clienti intendono effettuare conferimenti in società o altri enti con modalità
tali da risultare palesemente incoerenti con il loro profilo economico
o con le finalità della società o dell’ente conferitario.
6.8 Le prestazioni professionali richieste riguardano il conferimento di incarichi di
responsabilità in società o enti a persone sprovviste delle necessarie capacità,
palesemente preordinato a disgiungere l’attività decisionale dalla titolarità delle
cariche (es. impiegati senza specifica qualificazione, disoccupati, persone
senza particolari titoli di studio o professionali, immigrati di recente entrata,
persone prive di domicilio conosciuto o con domicilio meramente formale,
residenti in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi
privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal
Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi).
STUDIO FERRAJOLI
Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC
7) Indicatori relativi ad operazioni contabili e di sollecitazione
del pubblico risparmio
7.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni contabili aventi
l’evidente finalità di occultare disponibilità di diversa natura o provenienza
(ad esempio attraverso la sopravvalutazione o la sottovalutazione di poste o cespiti).
7.2 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di appello al pubblico
risparmio (sollecitazione all’investimento, mediante offerte pubbliche di vendita di
prodotti finanziari, sollecitazione all’investimento, mediante offerte pubbliche
di acquisto di scambio di prodotti finanziari) effettuate con modalità che
risultano chiaramente volte all’elusione delle disposizione contenute
nel Titolo II del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e nei relativi provvedimenti
di attuazione, ovvero al trasferimento o alla sostituzione di prodotti finanziari
o di disponibilità in essi rappresentate di provenienza illecita.
7.3 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di emissione di valori
mobiliari che, palesemente prive di ragioni giustificatrici, appaiono incoerenti con le
caratteristiche dell’emittente e con le esigenze di approvvigionamento di mezzi finanziari,
ovvero effettuate con modalità tali da manifestare intenti elusivi delle disposizioni
contenute nell’art. 129 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e nei relativi provvedimenti
di attuazione. Tra le circostanze da valutare è compresa la destinazione degli
strumenti emessi all’acquisto o alla sottoscrizione da parte di un unico soggetto.
STUDIO FERRAJOLI
Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC
8) Indicatori relativi all’utilizzo di conti ovvero
di altri rapporti continuativi
8.1 I professionisti, in ragione delle prestazioni professionali richieste,
vengono a conoscenza di modalità di utilizzo di conti o di altri rapporti
continuativi da parte del cliente non usuali o non giustificate in ragione
della normale attività del cliente o di altre circostanze.
 Il cliente compie successive operazioni di apertura e di chiusura di conti
in paesi esteri e di altri rapporti continuativi senza che ciò appaia
giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall’attività svolta.
 Il cliente compie operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato all’impiego
di denaro contante o a tecniche di pagamento mediante compensazione o da
elementi quali domiciliazione dell’agente presso terzi, presenza di caselle postali o
di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale.
 Il cliente richiede l’apertura di più conti o rapporti in Paesi esteri senza
una giustificazione plausibile.
 Il cliente utilizza conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l’impiego
o la dissimulazione di disponibilità personali, ovvero utilizza conti personali per
l’impiego o la dissimulazione di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti.
 Il cliente utilizza cassette di sicurezza che, in assenza di obiettive ragioni
giustificatrici, appare volto ad assicurare l’occultamento
delle disponibilità custodite.
STUDIO FERRAJOLI
Gli indicatori di anomalia - Allegato C) Circ. UIC
8) Indicatori relativi all’utilizzo di conti ovvero
di altri rapporti continuativi
8.2 Il professionista è incaricato di effettuare deposito di denaro, beni o titoli,
con istruzione da parte del depositante di impiegarli per fini insoliti
o non usuali rispetto alla normale attività del cliente.
STUDIO FERRAJOLI
Antiriciclaggio e privacy
La disciplina attuativa si coniugherà con le regole
di tutela della privacy nel trattattamento dei dati
Operazioni di
identificazione,
conservazione
dei dati in archivio
e segnalazione
Professionisti
abilitati
all’adempimento
Costituiscono “trattamento dei dati
personali” ai sensi
dell’art. 4 co.1 lettera a) del D.Lgs. 196/03
Possono essere effettuate solo dagli
“incaricati” nominati per iscritto in sede di
adempimento ai dettami dell’art. 30 della
normativa sulla privacy,che operano sotto
la diretta autorità del “titolare”
o del “responsabile” del trattamento
STUDIO FERRAJOLI
Antiriciclaggio e accertamenti bancari
I dati e le informazioni contenute nell’archivio antiriciclaggio
non erano utilizzabili ai fini dell’accertamento fiscale
Hanno trovato recente parziale ingresso le movimentazioni
“fuori conto” antecedenti il 1°.1.2006
(quindi non sono utilizzabili quelle successive a tale data)
STUDIO FERRAJOLI
Antiriciclaggio e accertamenti bancari
L’art. 3, comma 10, della legge 197/91 dispone che
tutte le informazioni in possesso dell’Ufficio italiano
cambi e degli altri organi di vigilanza e controllo in
materia di antiriciclaggio sono coperte dal segreto
d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche
amministrazioni
STUDIO FERRAJOLI
Antiriciclaggio e accertamenti bancari
L’art. 3, comma 8, della legge 197/91 sancisce il
divieto per i soggetti tenuti alla segnalazione delle
operazioni sospette (gli intermediari finanziari, tra gli
altri) e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di
darne comunicazione fuori dai casi previsti dalla
Procedura di segnalazione citata
L’art. 2, comma 14-ter, del D.L. 203/05 prevede
che per i periodi d’imposta antecedenti al 1°.1.2006
gli intermediari finanziari possano trasmettere
all’Agenzia delle entrate le rilevazioni antiriciclaggio
relative alle operazioni c.d. fuori conto
STUDIO FERRAJOLI
Riservatezza e segreto professionale
E’ stato espressamente previsto che gli obblighi di segnalazione
delle operazioni sospette non si applichino ai professionisti che
ricevano informazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio nel corso
dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o
dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza
del medesimo in procedimenti giudiziari, compresa la consulenza
sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento e
indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano
ottenute prima, durante o dopo il procedimento
Sono di converso inapplicabili le tutele del segreto di consulenza
fornita dal professionista finalizzata ad operazioni di riciclaggio:
in tali casi il professionista si esporrebbe a responsabilità anche
penali a titolo concorsuale, oltre che alle sanzioni previste
specificamente per la violazione dei precetti antiriciclaggio
STUDIO FERRAJOLI
Riservatezza e segreto professionale
L’art. 200 del codice di procedura
penale, prevede per gli avvocati, i
notai ed altri professionisti la facoltà
di astenersi dal deporre su quanto
hanno conosciuto per ragione della
propria professione
L’obbligo di segreto professionale
è inoltre tutelato dalla fattispecie
penale dell’art. 622 c.p., che
punisce chiunque, avendo notizia
per ragione della propria
professione di un segreto, lo
riveli senza giusta causa
In materia civile tale garanzia trova traduzione nei precetti degli articoli
118 e 249 c.p.c. che impediscono la violazione del segreto
Il segreto professionale è quindi un diritto-dovere per il professionista,
che trova esplicitazione anche nei codici deontologici delle categorie (si
consideri ad esempio l’art. 9 del Codice Deontologico Forense) che
limitano la divulgazione delle notizie conosciute a quanto strettamente
necessario per il fine tutelato da altre disposizioni, quali,
nel caso di specie, quelle sull’antiriciclaggio
STUDIO FERRAJOLI
Sanzioni Amministrative
•Art. 56: violazione da parte degli intermediari finanziari, soggetti esercenti attività
finanziaria e societaria di revisione delle disposizioni riguardanti gli obblighi di
adeguata verifica della clientela- organizzazione - registrazione procedure e controllo
interno – sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 Euro
•Art. 57, comma 1: violazione dell’obbligo di sospensione dell’operazione sospetta di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo – sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 200.000 Euro
•Art. 57, comma 1- bis: violazione del divieto per gli intermediari finanziari di
aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di
comodo- sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 Euro
•Art. 57, comma II: omessa istituzione dell’archivio unico informatico- sanzione
amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 Euro
•Art. 57, comma III: omessa istituzione del registro della clientela o mancata
adozione delle modalità di registrazione- sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
a 50.000 Euro
•Art. 57, comma IV: omessa segnalazione di operazioni sospette- sanzione
amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’operazione non segnalata
•Art. 57, comma V: violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’UIF sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 Euro
STUDIO FERRAJOLI
Sanzioni Amministrative
•Art. 58, comma I: violazione degli obblighi derivanti dalla limitazione dell’uso del
contante e titoli al portatore ed assegni- sanzione amministrativa pecuniaria dal 1% al
40% dell’importo trasferito
•Art. 58, comma II: libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo
superiore a 5.000 Euro- sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo
•Art. 58, comma III: violazione dell’obbligo di estinzione o riduzione dei libretti di
deposito bancari al portatore con saldo superiore a 12.500 Euro- sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore
•Art. 58, comma IV: violazione del divieto di trasferimento di denaro contante per
importi superiori a 2.000 Euro ed inferiori a 12.500 Euro effettuato per il tramite di
esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento – sanzione amministrativa
pecuniaria dal 20% al 40% dell’importo trasferito
•Art. 58, comma IV: violazione del divieto di trasferimento di denaro contante per
importi superiori a 2.000 Euro effettuato per il tramite di esercenti attività finanziariasanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dell’importo trasferito
•Art. 58, comma V: violazione del divieto di apertura di conti o libretti di risparmio in
forma anonima o con intestazione fittizia – sanzione amministrativa pecuniaria dal 20%
al 40% del saldo
STUDIO FERRAJOLI
Sanzioni Amministrative
• Art. 58, comma VI: violazione del divieto di utilizzo di conti libretti di risparmio in
forma anonima o con intestazione fittizia- sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al
40% del saldo
•Art. 58, comma VII: mancata comunicazione in presenza di violazioni delle
disposizioni in materia di limitazione all’uso del contante e titoli al portatore – sanzione
amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% del saldo del libretto o del conto
•Art. 59: responsabilità solidale degli enti- la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è
obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo
dovuta
STUDIO FERRAJOLI
Sanzioni Penali
•Art. 55, comma 1: violazione delle disposizioni concernenti l’obbligo di
identificazione - multa da Euro 2.600 a Euro 13.000
•Art. 55, comma II: omessa o falsa indicazione da parte dell’esecutore
dell’operazione delle generalità del soggetto per conto del quale esegue
l’operazione - reclusione da 6 mesi ad un anno oltre a multa da 500 a 5.000 Euro
•Art. 55, comma III: omessa o falsa fornitura da parte dell’esecutore
dell’operazione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto continuativo o
prestazione professionale - arresto da 6 mesi a 3 anni ed ammenda da 5.000 Euro
a 50.000 Euro
•Art. 55, comma IV: omessa tardiva o incompleta registrazione - multa da
2.600 a 13.000 Euro
•Art. 55, comma V: omessa comunicazione da parte del collegio sindacale,
consiglio di sorveglianza, comitato di controllo della gestione - reclusione fino a
1 anno e multa da 100 a 1.000 Euro
•Art. 55, comma VIII: violazione del divieto di comunicazione in materia di
segnalazione: arresto da 6 mesi ad 1 anno o con ammenda da 5.000 a 50.000 Euro
•Art. 55, comma IX: indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o
Pagamento - reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 Euro a 1.550 Euro
STUDIO FERRAJOLI
Il procedimento sanzionatorio
fase
soggetti
• Autorità di vigilanza di settore
Amministrazioni interessate
UIF
DIA
Guardia di Finanza
accertamento
violazioni
adempimento
Riferire entro 30 giorni
al Ministero dell’Economia
e Finanze
• Banche (in caso di infrazioni
riguardanti assegni o titoli
accettati in versamento
o estinti)
• Collegio sindacale
STUDIO FERRAJOLI
Trasmettere accertamenti
e contestazioni entro 10 gg
al Ministero dell’Economia
Il procedimento sanzionatorio
fase
contestazione
e notificazione
irrogazione
sanzioni
soggetti
adempimento
Ministero
dell’Economia e
Finanze
Contestazione e notificazione
ex art. 14 L. 689/91 agli
interessati residenti nel
territorio della Repubblica
entro 90 giorni e ai residenti
all’estero entro 360 giorni
Ministero
dell’Economia e
Finanze
Decreto, emesso previo
parere della Commissione
istituita ai sensi dell’art. 32
del T.U. in materia valutaria
STUDIO FERRAJOLI
Il procedimento sanzionatorio
OPPOSIZIONE ALL’ORDINANZA-INGIUNZIONE
Contro l’ordinanzaingiunzione di
pagamento e contro
l’ordinanza che
dispone la sola
confisca
GIUDICE
COMPETENTE
Opposizione
entro 30 giorni
dalla notifica
del
provvedimento
mediante
ricorso
L’opposizione non sospende
l’esecuzione del
provvedimento salvo che il
giudice per gravi motivi
disponga diversamente
con ordinanza inoppugnabile
Competente è il tribunale se la sanzione è stata applicata per una
violazione concernente disposizioni in materia di antiriciclaggio
STUDIO FERRAJOLI
Scarica

Prestazione professionale - Ordine dei Dottori Commercialisti Lecco