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Francia
Responsabilità del produttore
Etichettatura, sicurezza e manuali d’uso
Confindustria
Verona
18 novembre
2010
Francia
Responsabilità del produttore
Etichettatura, sicurezza e manuali d’uso
Confindustria
Verona
18 novembre
2010
Maximilien Gaslini
Avvocato ai fori di Parigi e Milano
Gaslini-Membretti Studio Legale Associato
www.gmlegal.eu
[email protected]
Sicurezza generale dei
prodotti
e tipologie di
responsabilità del
produttore
Prevenire il rischio
Etichettatura
e
manuali d’uso
• Obblighi preventivi
• Tipologie di responsabilità
•Limitazione contrattuale
• Obblighi
• Uso della lingua francese
Sicurezza generale dei prodotti e servizi
Attuazione della direttiva CE 2001/95 del 3 dicembre 2001
Art. L.221-1 del Codice del Consumo :
“Les produits et les services doivent, dans des conditions normales
d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles
par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut
légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des
personnes.”
DEFINIZIONI Produttore :
a) Il fabbricante del prodotto, se
stabilito nella comunità europea, e ogni altra persona che si
presenta come tale, iscrivendo il suo nome, il suo marchio o altro
segno distintivo sul prodotto, oppure chi procede a una
manutenzione straordinaria sul prodotto. b) Il rappresentante
del produttore, se questo non è stabilito nella comunità europea,
o in difetto, l’importatore del prodotto; c) Gli altri professionali
della catena di commercializzazione, nella misura in cui le loro
attività possono influenzare la sicurezza di un prodotto;
Distributore :
Ogni professionista della catena di commercializzazione la cui
attività non ha un incidenza sulle caratteristiche di sicurezza del
prodotto.
“I produttori e i distributori prendono ogni misura utile
per contribuire al rispetto dell’insieme degli obblighi di
sicurezza previsti al presente capitolo”
Informazione dei consumatori
(utilizzatori)
• Informazione dell’utilizzatore sugli eventuali
rischi non evidenti del prodotto
• Questa informazione non esonera il
produttore dei suoi altri obblighi
Sorveglianza dei prodotti
Distributori:
• Obbligo di tenersi informato dei pericoli
possibili del prodotto
• Obbligo di ritiro del prodotto dal mercato o
direttamente dal cliente, e di eventuale
informazione aggiuntiva della clientela
• Obbligo di non mettere sul mercato prodotti
che non soddisfano all’obbligo di sicurezza
• Obbligo di garantire la tracciabilità dei
prodotti…
Segnalazione dei rischi
• Informazione immediata delle
amministrazioni competenti (DGCCRF)
(www.dgccrf.bercy.gouv.fr) per i beni in
genere, con eccezione degli alimenti
(DGAL), le automobili (DSCR)
Responsabilità civile del professionista
3 tipoligie alternative
Responsabilità per il
fatto di prodotti
difettosi
Responsabilità
extracontrattuale
Responsabilità
contrattuale
1. Responsabilità per il fatto di prodotto difettoso
Art.1386-1 s. del Codice civile
Si prescrive in 10 anni dalla messa sul mercato del prodotto
Applicabile ai prodotti messi in circolazione dopo il 23 maggio 1998
danni arrecati a beni o persone > 500 euro
azione aperta sia ai consumatori che ai professionisti
il prodotto deve essere entrato nel ciclo di commercializzazione
attuabile anche in assenza di legame contrattuale
• Responsabili : produttori ai
sensi del codice del consumo,
e venditori, locatori …
• La vittima deve dimostrare la
difettosità del prodotto, il nesso
causale e il danno, ma non
l’atto colposo o di negligenza
del produttore (responsabilità
obiettiva)
Il presunto responsabile può eccepire :
•
che il prodotto non è stato messo in
circolazione
•
che il difetto che ha causato il danno non
esisteva al momento in cui il prodotto è stato
messo in circolazione
•
che il prodotto non era destinato alla vendita
o ad altra forma di distribuzione
•
che lo stato delle conoscenze scientifiche e
tecniche al momento in cui ha messo il
prodotto in circolazione non permetteva di
individuare l’esistenza del difetto
•
che il difetto è dovuto alla conformità del
prodotto a regole imperative d’ordine
legislativo o regolamentare. Il produttore non
può però essere esonerato se il prodotto è
solamente stato fabbricato rispettando le
regole dell’arte o norme esistenti, o per il
fatto che abbia beneficiato di
un’autorizzazione amministrativa.
2. Responsabilità contrattuale
Obsolescenza della giurisprudenza antecedente alla legge sulla responsabilità dei
produttori.
Interesse rimasto per la garanzia dei vizi occulti :
Si prescrive due anni dopo la conclusione della vendita, mentre la responsabilità per il
fatto di un prodotto difettoso si prescrive 10 anni dopo la messa sul mercato (e l’azione
due anni dopo la scoperta del difetto).
Obbligo di informazione : l’art. L 111-1 del Codice del Consumo impone a tutti i
professionisti venditori di beni o prestatori di servizi di informare il consumatore, prima
della conclusione del contratto, delle caratteristiche essenziali del bene o del servizio,
non limitandosi al solo profilo della sicurezza.
La nozione di professionista venditore di beni richiede che il bene venduto rientri nella
sfera dell’attività professionale del venditore.
•3. Responsabilità extracontrattuale
•Esclusa nel caso in cui tra l’autore del danno e la vittima esiste un contratto e
se il danno risulta dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale
•Fondata sia sulla colpa dell’autore del danno (C. civ. art.1382, 1383), sia nel
caso in cui il danno risulti dal fatto delle cose che si hanno in custodia (C. civ.
art.1384).
•Responsabilità per fatto personale : fondata sulla colpa dell’autore del danno,
sia che consista in negligenza o imprudenza, sia che sia intenzionale.
•Poche azioni vengono fondate sugli articoli 1382 e 1383 del Codice Civile in
quanto l’onere della prova grava sulla vittima ed è molto difficile da
soddisfare.
Responsabilità extracontrattuale per il fatto delle cose
Art.1384 del codice civile : il custode è responsabile del danno causato dalle cose che
ha in custodia (presunzione di responsabilità).
Custode = colui che ha l’uso, la direzione e il controllo della cosa.
La responsabilità del custode è subordinata alla condizione che la vittima dimostri che
la cosa è stata lo strumento, ho ha concorso alla sopravvenienza del danno.
Se si tratta di cosa in movimento il semplice contatto che causa la ferita è sufficiente a
fondare la responsabilità del custode.
Se la cosa è inerte e immobile la vittima deve dimostrare che la cosa stessa ha
contribuito a causare il danno, e che essa è difettosa o collocata in una posizione
insolita.
Non è necessario dimostrare che la cosa è in sé pericolosa o che ci si può
legittimamente aspettare che essa non causi danni in circostanze normali.
Clausole di limitazione di responsabilità
Obbligo da
limitare
Clausola
Opponibile al
professionista
Opponibile al
consumatore
Obbligo di
sicurezza
(responsabilità per
il fatto dei prodotti
difettosi)
Limitativa di
responsabilità
SI se:
il danno è limitato
ai beni;
il prodotto è di
utilizzo
professionale
No. Vietate e
considerate “non
scritte”
Obbligo di
conformità
Limitazione di
responsabilità
relativa alla
conformità
SI se non ha per
effetto di
annientare
totalmente l’obbligo
principale del
contratto
NO
Obbligo di
consegna
Limitazione di
responsabilità
relativa alla
consegna
SI
NO
Garanzia contro i
vizi occulti
Limitazione di
responsabilità
relativa ai vizi
occulti
SI solo se il
venditore è un non
professionista di
buona fede
NO
Limitazione
dell’indennizzo
Etichettatura
Marchio, immagini, illustrazioni, disegni
Indicazione del luogo di provenienza
Segni qualitativi dei prodotti
Denominazione di vendita
Istruzioni per l’uso
Peso o quantità
Composizione
Condizioni e data limite di utilizzo
Condizioni di vendita e garanzia
Codice a barre
Marchio CE
Nome del produttore
• Non sussiste un
obbligo generale
• Molteplici
eccezzioni
• Una falsa
indicazione di
origine
costituisce
infazione di
pratica
commerciale
fuorviante
Segni qualitativi dei prodotti
• Registrazione
marchio, logo,
disegno UE o
all’INPI
• Anche in lingue
straniera
• Ma
presentazione o
slogan in
francese (es.
JUST DO IT)
• Disegno o
marchio non
devono indurre
informazioni
errate sul
prodotto (es.
Camoscio)
Indicazione del luogo di provenienza
Marchio, immagini, illustrazioni, disegni
Etichettatura
• Molteplici segni
qualitativi
possibili (oringine
protetta, bio,
certificazione)
• Obbligo di
menzionare i dati
della
certificazione
• Sempre in
lingua francese
• Molteplici
regolamentazio
ni particolari
Peso o quantità
• Descrizione del
prodotto
• Obligatoriamen
te in francese o
con traduzione
• Non deve
indurre ad una
definizione
fuorviante del
prodotto
• Per gli alimenti,
anche con il
nome do
origine (se CE),
salve ipotesi di
confusione;
Istruzioni per l’uso
Denominazione di vendita
Etichettatura
• Solo prodotti
precondezionat
i
• Di quantità <
5mg o 5ml
• Identificazione
obbligatoria del
precondizionat
ore
(importatore,
riempitore o chi
ha ordinato il
riempimento)
• Menzione
dell’identità o
del codice EMB
attribuito dalla
DCCCRF
• Menzione “e” :
conformità
presunta
• Data limite di
consumo e data
limite di suo
ottimale
Condizioni di vendita e garanzia
• Molteplici sanzioni
possibili in caso di
non-conformità
• Idem in caso di
menzioni
fuorvianti
(“naturalmente
povero in …”)
• Lista degli
ingedienti per gli
alimenti
• Menzione
fuorviante della
presenza di un
ingrediente
Condizioni e data limite di utilizzo
Composizione
Etichettatura
• In francese
• Menzione
obbligatoria della
garanzia contro i
vizi occulti (non
come vantaggio)
• Obbligatorio per
tutti i prodotti
sottoposti alle
direttive
• L’importatore
deve comunque
verificare le
caratterstiche del
prodotto
Nome del produttore
• EAN : GS1
France
• Obbligo di
menzionare
comunque il
prezzo del
prodotto
Marchio CE
Codice a barre
Etichettatura
• Non è un obbligo
generale
• Se prodotto
venduto sotto
marchio di
distributore,
nome del
produttore
obbligatorio se
questo lo chiede
• Per gli alimenti,
identificazione
del
precondizionator
e, del venditore,
dell’importatore
(v. in seguito) e
del lotto di
produzione
Etichettatura
Tabella riassuntiva degli obblighi in materia di identificazione (alimenti)
Prima ipotesi : prodotto imballato in Italia
CODICE DEL CONSUMO
Nome e indirizzo
(R112-9-6°)
DECRETO
METROLOGIA (art.6-2°a)
Nome oppure codice
Identificazioni totali
sull’etichetta finale
Idem (se appartiene alla
CE)
1
Della CE
Chi procede all’imballo o il
suo committente (se CE)
1o2
Fuori CE
Chi procede all’imballo
2
Se fa procedere
all’imballo
Chi procede all’imballo o il
suo committente (se CE)
1o2
Non fa procedere
all’imballo
Chi procede all’imballo o il
suo committente (se CE)
2
Scelta libera tra :
Chi procede all’imballo
Produttore
Venditore
Seconda ipotesi : prodotto imballato fuori UE e importato in Italia
Chi procede all’imballo
Importatore in UE
2
Produttore fuori CE
Importatore in UE
2
È l’importatore
Importatore in UE
1
Non è l’importatore
Importatore in UE
2
Venditore
Impiego obbligatorio della lingua francese
LOI TOUBON
4/08/1994
“L’impiego della lingua francese è obbligatorio nella
denominazione, l’offerta, la presentazione, il manuale d’uso o di
utilizzo, la descrizione, l’entità e le condizioni di garanzia di un
prodotto o di un servizio, nonché nelle fatture e quietanze”
(art.2c.1 L.4-8-1994)
L’obbligo scatta
dal momento della
messa sul
mercato del
prodotto e non
nelle fasi
preliminari di
trasporto e
stoccaggio tra
professionisti
Obbligatorio che il
destinatario sia
consumatore o
professionista, ma
non nei rapporti
tra professionisti
relativi ai prodotti
Etichette
Prospetti informativi
Cataloghi
Brochures
Ordini
Documenti di consegna
Certificati di garanzia
Manuali d’uso
Menù
Ricevute
Contratti
Pubblicità
ecc
La DGCCRF
sanziona solo in
caso di menzione
obbligatoria in
lingua straniera;
inoltre non vige
l’obbligo per
prodotti tipici
(pizza), i marchi
ecc
La DGCCRF ha
dato istruzioni di
non sanzionare in
caso di carattere
sufficientemente
comprensibile
della parola
straniera
Maximilien Gaslini
Avvocato ai fori di Parigi e Milano
Gaslini-Membretti Studio Legale Associato
www.gmlegal.eu
[email protected]
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