Gaslini-Membretti Studio Legale Associato – Viale Bianca Maria 24 – 20129 MILANO – 90 rue de la Victoire 75009 PARIS – P. Iva : IT06586020965 – [email protected] Ogni diritto riservato – riproduzione non autorizzata vietata Il presente articolo ha carattere strettamente informativo e non può essere considerato esaustivo, né fornire parere legale o altro tipo di consulenza professionale che solo un parere fornito nell’ambito di un rapporto tra cliente e professionista può garantire. Lo studio declina ogni responsabilità in merito ad azioni od omissioni basate sull’utilizzo delle informazioni contenute nel presente articolo. Francia Responsabilità del produttore Etichettatura, sicurezza e manuali d’uso Confindustria Verona 18 novembre 2010 Francia Responsabilità del produttore Etichettatura, sicurezza e manuali d’uso Confindustria Verona 18 novembre 2010 Maximilien Gaslini Avvocato ai fori di Parigi e Milano Gaslini-Membretti Studio Legale Associato www.gmlegal.eu [email protected] Sicurezza generale dei prodotti e tipologie di responsabilità del produttore Prevenire il rischio Etichettatura e manuali d’uso • Obblighi preventivi • Tipologie di responsabilità •Limitazione contrattuale • Obblighi • Uso della lingua francese Sicurezza generale dei prodotti e servizi Attuazione della direttiva CE 2001/95 del 3 dicembre 2001 Art. L.221-1 del Codice del Consumo : “Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.” DEFINIZIONI Produttore : a) Il fabbricante del prodotto, se stabilito nella comunità europea, e ogni altra persona che si presenta come tale, iscrivendo il suo nome, il suo marchio o altro segno distintivo sul prodotto, oppure chi procede a una manutenzione straordinaria sul prodotto. b) Il rappresentante del produttore, se questo non è stabilito nella comunità europea, o in difetto, l’importatore del prodotto; c) Gli altri professionali della catena di commercializzazione, nella misura in cui le loro attività possono influenzare la sicurezza di un prodotto; Distributore : Ogni professionista della catena di commercializzazione la cui attività non ha un incidenza sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto. “I produttori e i distributori prendono ogni misura utile per contribuire al rispetto dell’insieme degli obblighi di sicurezza previsti al presente capitolo” Informazione dei consumatori (utilizzatori) • Informazione dell’utilizzatore sugli eventuali rischi non evidenti del prodotto • Questa informazione non esonera il produttore dei suoi altri obblighi Sorveglianza dei prodotti Distributori: • Obbligo di tenersi informato dei pericoli possibili del prodotto • Obbligo di ritiro del prodotto dal mercato o direttamente dal cliente, e di eventuale informazione aggiuntiva della clientela • Obbligo di non mettere sul mercato prodotti che non soddisfano all’obbligo di sicurezza • Obbligo di garantire la tracciabilità dei prodotti… Segnalazione dei rischi • Informazione immediata delle amministrazioni competenti (DGCCRF) (www.dgccrf.bercy.gouv.fr) per i beni in genere, con eccezione degli alimenti (DGAL), le automobili (DSCR) Responsabilità civile del professionista 3 tipoligie alternative Responsabilità per il fatto di prodotti difettosi Responsabilità extracontrattuale Responsabilità contrattuale 1. Responsabilità per il fatto di prodotto difettoso Art.1386-1 s. del Codice civile Si prescrive in 10 anni dalla messa sul mercato del prodotto Applicabile ai prodotti messi in circolazione dopo il 23 maggio 1998 danni arrecati a beni o persone > 500 euro azione aperta sia ai consumatori che ai professionisti il prodotto deve essere entrato nel ciclo di commercializzazione attuabile anche in assenza di legame contrattuale • Responsabili : produttori ai sensi del codice del consumo, e venditori, locatori … • La vittima deve dimostrare la difettosità del prodotto, il nesso causale e il danno, ma non l’atto colposo o di negligenza del produttore (responsabilità obiettiva) Il presunto responsabile può eccepire : • che il prodotto non è stato messo in circolazione • che il difetto che ha causato il danno non esisteva al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione • che il prodotto non era destinato alla vendita o ad altra forma di distribuzione • che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo il prodotto in circolazione non permetteva di individuare l’esistenza del difetto • che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative d’ordine legislativo o regolamentare. Il produttore non può però essere esonerato se il prodotto è solamente stato fabbricato rispettando le regole dell’arte o norme esistenti, o per il fatto che abbia beneficiato di un’autorizzazione amministrativa. 2. Responsabilità contrattuale Obsolescenza della giurisprudenza antecedente alla legge sulla responsabilità dei produttori. Interesse rimasto per la garanzia dei vizi occulti : Si prescrive due anni dopo la conclusione della vendita, mentre la responsabilità per il fatto di un prodotto difettoso si prescrive 10 anni dopo la messa sul mercato (e l’azione due anni dopo la scoperta del difetto). Obbligo di informazione : l’art. L 111-1 del Codice del Consumo impone a tutti i professionisti venditori di beni o prestatori di servizi di informare il consumatore, prima della conclusione del contratto, delle caratteristiche essenziali del bene o del servizio, non limitandosi al solo profilo della sicurezza. La nozione di professionista venditore di beni richiede che il bene venduto rientri nella sfera dell’attività professionale del venditore. •3. Responsabilità extracontrattuale •Esclusa nel caso in cui tra l’autore del danno e la vittima esiste un contratto e se il danno risulta dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale •Fondata sia sulla colpa dell’autore del danno (C. civ. art.1382, 1383), sia nel caso in cui il danno risulti dal fatto delle cose che si hanno in custodia (C. civ. art.1384). •Responsabilità per fatto personale : fondata sulla colpa dell’autore del danno, sia che consista in negligenza o imprudenza, sia che sia intenzionale. •Poche azioni vengono fondate sugli articoli 1382 e 1383 del Codice Civile in quanto l’onere della prova grava sulla vittima ed è molto difficile da soddisfare. Responsabilità extracontrattuale per il fatto delle cose Art.1384 del codice civile : il custode è responsabile del danno causato dalle cose che ha in custodia (presunzione di responsabilità). Custode = colui che ha l’uso, la direzione e il controllo della cosa. La responsabilità del custode è subordinata alla condizione che la vittima dimostri che la cosa è stata lo strumento, ho ha concorso alla sopravvenienza del danno. Se si tratta di cosa in movimento il semplice contatto che causa la ferita è sufficiente a fondare la responsabilità del custode. Se la cosa è inerte e immobile la vittima deve dimostrare che la cosa stessa ha contribuito a causare il danno, e che essa è difettosa o collocata in una posizione insolita. Non è necessario dimostrare che la cosa è in sé pericolosa o che ci si può legittimamente aspettare che essa non causi danni in circostanze normali. Clausole di limitazione di responsabilità Obbligo da limitare Clausola Opponibile al professionista Opponibile al consumatore Obbligo di sicurezza (responsabilità per il fatto dei prodotti difettosi) Limitativa di responsabilità SI se: il danno è limitato ai beni; il prodotto è di utilizzo professionale No. Vietate e considerate “non scritte” Obbligo di conformità Limitazione di responsabilità relativa alla conformità SI se non ha per effetto di annientare totalmente l’obbligo principale del contratto NO Obbligo di consegna Limitazione di responsabilità relativa alla consegna SI NO Garanzia contro i vizi occulti Limitazione di responsabilità relativa ai vizi occulti SI solo se il venditore è un non professionista di buona fede NO Limitazione dell’indennizzo Etichettatura Marchio, immagini, illustrazioni, disegni Indicazione del luogo di provenienza Segni qualitativi dei prodotti Denominazione di vendita Istruzioni per l’uso Peso o quantità Composizione Condizioni e data limite di utilizzo Condizioni di vendita e garanzia Codice a barre Marchio CE Nome del produttore • Non sussiste un obbligo generale • Molteplici eccezzioni • Una falsa indicazione di origine costituisce infazione di pratica commerciale fuorviante Segni qualitativi dei prodotti • Registrazione marchio, logo, disegno UE o all’INPI • Anche in lingue straniera • Ma presentazione o slogan in francese (es. JUST DO IT) • Disegno o marchio non devono indurre informazioni errate sul prodotto (es. Camoscio) Indicazione del luogo di provenienza Marchio, immagini, illustrazioni, disegni Etichettatura • Molteplici segni qualitativi possibili (oringine protetta, bio, certificazione) • Obbligo di menzionare i dati della certificazione • Sempre in lingua francese • Molteplici regolamentazio ni particolari Peso o quantità • Descrizione del prodotto • Obligatoriamen te in francese o con traduzione • Non deve indurre ad una definizione fuorviante del prodotto • Per gli alimenti, anche con il nome do origine (se CE), salve ipotesi di confusione; Istruzioni per l’uso Denominazione di vendita Etichettatura • Solo prodotti precondezionat i • Di quantità < 5mg o 5ml • Identificazione obbligatoria del precondizionat ore (importatore, riempitore o chi ha ordinato il riempimento) • Menzione dell’identità o del codice EMB attribuito dalla DCCCRF • Menzione “e” : conformità presunta • Data limite di consumo e data limite di suo ottimale Condizioni di vendita e garanzia • Molteplici sanzioni possibili in caso di non-conformità • Idem in caso di menzioni fuorvianti (“naturalmente povero in …”) • Lista degli ingedienti per gli alimenti • Menzione fuorviante della presenza di un ingrediente Condizioni e data limite di utilizzo Composizione Etichettatura • In francese • Menzione obbligatoria della garanzia contro i vizi occulti (non come vantaggio) • Obbligatorio per tutti i prodotti sottoposti alle direttive • L’importatore deve comunque verificare le caratterstiche del prodotto Nome del produttore • EAN : GS1 France • Obbligo di menzionare comunque il prezzo del prodotto Marchio CE Codice a barre Etichettatura • Non è un obbligo generale • Se prodotto venduto sotto marchio di distributore, nome del produttore obbligatorio se questo lo chiede • Per gli alimenti, identificazione del precondizionator e, del venditore, dell’importatore (v. in seguito) e del lotto di produzione Etichettatura Tabella riassuntiva degli obblighi in materia di identificazione (alimenti) Prima ipotesi : prodotto imballato in Italia CODICE DEL CONSUMO Nome e indirizzo (R112-9-6°) DECRETO METROLOGIA (art.6-2°a) Nome oppure codice Identificazioni totali sull’etichetta finale Idem (se appartiene alla CE) 1 Della CE Chi procede all’imballo o il suo committente (se CE) 1o2 Fuori CE Chi procede all’imballo 2 Se fa procedere all’imballo Chi procede all’imballo o il suo committente (se CE) 1o2 Non fa procedere all’imballo Chi procede all’imballo o il suo committente (se CE) 2 Scelta libera tra : Chi procede all’imballo Produttore Venditore Seconda ipotesi : prodotto imballato fuori UE e importato in Italia Chi procede all’imballo Importatore in UE 2 Produttore fuori CE Importatore in UE 2 È l’importatore Importatore in UE 1 Non è l’importatore Importatore in UE 2 Venditore Impiego obbligatorio della lingua francese LOI TOUBON 4/08/1994 “L’impiego della lingua francese è obbligatorio nella denominazione, l’offerta, la presentazione, il manuale d’uso o di utilizzo, la descrizione, l’entità e le condizioni di garanzia di un prodotto o di un servizio, nonché nelle fatture e quietanze” (art.2c.1 L.4-8-1994) L’obbligo scatta dal momento della messa sul mercato del prodotto e non nelle fasi preliminari di trasporto e stoccaggio tra professionisti Obbligatorio che il destinatario sia consumatore o professionista, ma non nei rapporti tra professionisti relativi ai prodotti Etichette Prospetti informativi Cataloghi Brochures Ordini Documenti di consegna Certificati di garanzia Manuali d’uso Menù Ricevute Contratti Pubblicità ecc La DGCCRF sanziona solo in caso di menzione obbligatoria in lingua straniera; inoltre non vige l’obbligo per prodotti tipici (pizza), i marchi ecc La DGCCRF ha dato istruzioni di non sanzionare in caso di carattere sufficientemente comprensibile della parola straniera Maximilien Gaslini Avvocato ai fori di Parigi e Milano Gaslini-Membretti Studio Legale Associato www.gmlegal.eu [email protected]