Umberto Guidoni
Commissione Ambiente, Sanità e
sicurezza alimentare Parlamento europeo
[email protected]
La normativa UE
Un passo indietro….

Pre-1998: DIRETTIVA 90/220/CE


Autorizzata l’emissione deliberata nell’ambiente, a scopo di
ricerca e sviluppo, di 17 diversi organismi geneticamente
modificati (di cui 14 piante e due vaccini)
1998-2004: MORATORIA DI FATTO*.

Nel 1997 alcuni Stati membri iniziano a rifiutare l’autorizzazione
all’uso di OGM nei propri territori, e nel 1998 votano per un
blocco delle autorizzazioni fino a che non sia garantito il diritto di
scelta dei cittadini attraverso appropriate norme di etichettatura
* Nessun nuovo OGM è stato autorizzato in questo lasso di tempo.
Dalla moratoria
alla direttiva 18/2001
La moratoria produce polemiche da parte di paesi grandi
esportatori di materiale GM, quali USA, Canada e Argentina.
Si arriva ad una situazione di stallo sul piano della ricerca biotecnologica
Si arriva ad una normativa basata
sul principio di precauzione:
 Direttiva 2001/18/CE, che, sostituendo la 90/220/CEE,
riscrive le regole base per l'approvazione di un nuovo
OGM;
 Regolamenti 1829 e 1830/2003/CE, sull'autorizzazione e
l'etichettatura/tracciabilità degli alimenti e dei mangimi
(food & feed) costituiti o derivati da OGM;
 Raccomandazione 556/2003, che indica le linee guida
sulla coesistenza tra colture OGM e convenzionali, cui le
norme nazionali e regionali dovrebbero allinearsi.
Linee guida normative UE

Rintracciabilità ed Etichettatura


Tutti gli alimenti e i mangimi GM devono essere
etichettati come tali e quindi rintracciabili, senza
considerazione del fatto che contengano o no
proteine di DNA
OGM non autorizzati non possono essere
presenti in nessun cibo o mangime

I produttori di OGM dovranno prendere misure
atte ad evitare la contaminazione

L'onere e i costi dell'etichettatura
rimarranno a carico dei produttori di OGM
Un diverso
approccio
di accesso
al mercato
Approccio precauzionale
Approccio promozionale
Principio di precauzione
Principio di equivalenza sostanziale
Etichettatura obbligatoria
NO etichettatura
Principio di precauzione (art. 174 trattato CE): “La politica ambientale della Comunità mira a
un livello elevato di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della
Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio
della correzione, in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio
del "chi inquina paga"...”
Principio di sostanziale equivalenza (OECD, 1986): il prodotto geneticamente modificato,
se ha struttura e composizione chimica pressoché equivalente a quello esistente in natura,
comporta un rischio sostanzialmente equivalente al suo antecedente naturale. Quindi le
procedure di approvazione sono analoghe ai prodotti convenzionali
Gli interessi in gioco
La distribuzione delle coltivazioni transgeniche nel mondo
(source: James C: 2006 ISAAA Briefs n° 35)
Paesi che hanno coltivato OGM (2006)
PAESI
PRINCIPALI VARIETA’
TRANSGENICHE COLTIVATE
ETTARI COLTIVATI
Stati Uniti
54,6 milioni
Soia, Mais, Cotone, Colza, Zucca, Papaya, Erba medica
Argentina
18,0 milioni
Soia, Mais, Cotone
Brasile
11,5 milioni
Soia, Cotone
Canada
6,1 milioni
Soia, Mais, Colza
India
3,8 milioni
Cotone
Cina
3,5 milioni
Cotone
Paraguay
2,0 milioni
Soia
Sud Africa
1,4 milioni
Soia, Mais, Cotone
Uruguay
400.000
Soia, Mais
Australia
200.000
Cotone
Romania
100.000
Soia
Filippine
200.000
Mais
Messico
100.000
Cotone, Soia
Spagna
100.000
Mais
Colombia
Meno di 100.000
Cotone
Iran
Meno di 100.000
Riso
Honduras
Meno di 100.000
Mais
Germania
Meno di 100.000
Mais
Portogallo
Meno di 100.000
Mais
Francia
Meno di 100.000
Mais
Repubblica Ceca
Meno di 100.000
Mais
Slovacchia
Meno di 100.000
Mais
Europa
aree libere da
Organismi
Genicamente
Modificati
OGM nel biologico
La proposta della Commissione Europea

Nella produzione bio, in linea di principio, non è
consentito l’uso di prodotti OGM

Gli OGM non devono essere «intenzionalmente»
utilizzati nella produzione e nella trasformazione di
prodotti bio (si apre così la porta alla tolleranza
nei confronti di contaminazioni accidentali entro
una certa soglia).

Poco restrittiva

Stabilisce eccezioni (es. medicinali veterinari)
Le modifiche del
Parlamento Europeo

Principio di precauzione

Principio "chi inquina paga“ (“al fine di evitare ogni rischio di
contaminazione di prodotti biologici da parte di OGM”)

Gli OGM non devono essere «intenzionalmente» utilizzati nella
produzione e nella trasformazione di prodotti bio

La presenza di OGM nei prodotti biologici “è limitata a quantità
accidentali e tecnicamente inevitabili con un valore massimo di
0,1%”

Responsabilità degli operatori per la prevenzione e per fornire
prove che la contaminazione non è avvenuta o che hanno fatto di
tutto per evitarla

Entro l’1/1/2008, la Commissione deve pubblicare una proposta di
direttiva sulle misure precauzionali per evitare la contaminazione e
le norme sulle responsabilità per le contaminazioni OGM

Abolite le eccezioni
Il Consiglio ha recepito solo
la proposta della Commissione
Soglia 0,1%
Italia
Belgio
Grecia
Ungheria
Polonia
Minoranza di blocco
Soglia 0,9%
Gran Bretagna
Svezia
Olanda
Rep. Ceca
altri
La co-esistenza:
critiche all’approccio della
Commissione Europea


Troppo enfatizzato il lato economico rispetto alla
salute e all’ambiente
Soglia delllo 0.9% non può essere considerata come
soglia accidentale (“measures shouldn’t go beyond what is
necessary to comply with EU threshold levels”)


Non pienamente accertato rischio di contaminazione
sul lungo termine
Non sono favorite misure preventive obbligatorie
(segregazione, assicurazioni)
Parlamento Europeo
ed OGM
C’è la consapevolezza dei vantaggi che le
bio-tecnologie possono offrire in alcuni
determinati settori (farmaci, bioenergie)
Ma alcune linee guida sono irrinunciabili:

Principio di precauzione

Principio “chi inquina paga”

Garantire la libera scelta del consumatore e dell'agricoltore

Norme di etichettatura comuni

Informazione su larga scala

Stabilire soglie praticabili e proporzionate in caso di accidentale
contaminazione (non certo 0,9)
L’azione del
Parlamento
Pressione su Commissione e
Consiglio per:

Standard minimi


Capaci di prevenire qualsiasi contaminazione OGM
Vincoli rigidi e responsabilità certe

Con possibilità, per Stati Membri e regioni, di bandire OGM se
questi pongono un rischio ambientale
Ma secondo la Commissione...
“Un divieto generalizzato di coltivazioni
ogm in una regione o in uno stato e'
contrario alla legislazione comunitaria”
Di recente anche la Corte europea di
giustizia ha confermato l'impossibilita', in
base alle leggi UE, di vietare la coltivazione
OGM su un intero, territorio respingendo un
ricorso della regione Alta Austria
Cosa fare ….
il ruolo del Parlamento
Lobby e interessi molto potenti
Deve essere centrale il ruolo:
 Del movimento cooperativo, movimenti in difesa dei
consumatori, ONG, società civile, opinione pubblica
 Del Parlamento Europeo (istituzione eletta direttamente
dai cittadini europei)
Principio di
precauzione
Processo
partecipativo popolare
Scarica

OGM - Euro Coop