FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO
G.S. N° 54/2015
Esaminata
la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione
denominata “ 3° prova Coppa Italia 2015” svoltasi a Gorle in data 23
e 24 maggio 2015;
Rilevato
che dalla relazione emerge che durante la premiazione della
disciplina Liscio Unificato 65/69 Classe A1 il cavaliere della coppia
formata da Soresini Teresina e Davide Leonardi (appartanenti all’Asa
ASD Passion For Movement), contrassegnata con il dorsale n. 557,
classificatasi in seconda posizione, esclamava testualmente “
bisogna essere grassi per vincere”, riferendosi chiaramente alla
coppia classificatasi in prima posizione, dorsale n. 151, composta
dagli atleti Alessandro Frigerio e Madinella Codalli appartenente
all’Asa Rosy Dance Bergamo. Del fatto di cui sopra, si dà atto che Il
Consigliere regionale Fids Lombardia, addetto alle premiazioni è
stato testimone del comportamento del tesserato Leonardi.
Si rileva altresì che circa 20 minuti dopo le premiazioni, il sig.
Alessandro Frigerio, riferiva al direttore di gara che l’atleta Davide
Leonardi all’interno degli spogliatoi dove si trovavano entrambi,
aveva strappato in mille pezzi i diplomi delle premiazioni afferenti la
coppia n. 557, gettandoli nel cestino dei rifiuti, insieme alle medaglie
conseguite. I diplomi stracciati e le medaglie sono state consegnati
al comitato organizzatore.
Considerato
che il comportamento tenuto dall’atleta Davide Leonardi costituisce
violazione dell’ art. 1 del Regolamento di giustizia Fids, degli artt. 2 e
7 del codice di comportamento sportivo del Coni; dell’art. 11 comma
1 dello Statuto federale per cui i tesserati devono comportarsi
secondo i principi di lealtà correttezza e probità in ogni occasione
riferibile all’attività sportiva; violazione dell’art. 3 comma 1 del
suddetto Regolamento di Giustizia che vieta ai soggetti
dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi
lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti
nell’ambito federale, nonché violazione dell’art. 1.31.3 del Rasf per
cui. “ è dovere dell’atleta accettare con lealtà e sportività qualsiasi
risultato abbia ottenuto nella competizione”
Considerato
che del comportamento antiregolamentare ascritto al tesserato
Davide Leonardi è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità
oggettiva, ai sensi dell’art 2 del Regolamento di giustizia, l’Asa di
appartenenza, denominata: “ Asd Passion for Movement”
DELIBERA
di infliggere all’atleta Davide Leonardi la sanzione della sospensione da ogni attività federale
per mesi due;
di infliggere all’Asa “ASD Passion for Movement” la sanzione dell’ammenda di euro 200,00.
Roma, 26 maggio 2015
Il segretario
Paola Gatta
Il Giudice Sportivo
Vincenzo Annibale La Rocca
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