FIDS COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO G.S. N° 54/2015 Esaminata la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata “ 3° prova Coppa Italia 2015” svoltasi a Gorle in data 23 e 24 maggio 2015; Rilevato che dalla relazione emerge che durante la premiazione della disciplina Liscio Unificato 65/69 Classe A1 il cavaliere della coppia formata da Soresini Teresina e Davide Leonardi (appartanenti all’Asa ASD Passion For Movement), contrassegnata con il dorsale n. 557, classificatasi in seconda posizione, esclamava testualmente “ bisogna essere grassi per vincere”, riferendosi chiaramente alla coppia classificatasi in prima posizione, dorsale n. 151, composta dagli atleti Alessandro Frigerio e Madinella Codalli appartenente all’Asa Rosy Dance Bergamo. Del fatto di cui sopra, si dà atto che Il Consigliere regionale Fids Lombardia, addetto alle premiazioni è stato testimone del comportamento del tesserato Leonardi. Si rileva altresì che circa 20 minuti dopo le premiazioni, il sig. Alessandro Frigerio, riferiva al direttore di gara che l’atleta Davide Leonardi all’interno degli spogliatoi dove si trovavano entrambi, aveva strappato in mille pezzi i diplomi delle premiazioni afferenti la coppia n. 557, gettandoli nel cestino dei rifiuti, insieme alle medaglie conseguite. I diplomi stracciati e le medaglie sono state consegnati al comitato organizzatore. Considerato che il comportamento tenuto dall’atleta Davide Leonardi costituisce violazione dell’ art. 1 del Regolamento di giustizia Fids, degli artt. 2 e 7 del codice di comportamento sportivo del Coni; dell’art. 11 comma 1 dello Statuto federale per cui i tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità in ogni occasione riferibile all’attività sportiva; violazione dell’art. 3 comma 1 del suddetto Regolamento di Giustizia che vieta ai soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale, nonché violazione dell’art. 1.31.3 del Rasf per cui. “ è dovere dell’atleta accettare con lealtà e sportività qualsiasi risultato abbia ottenuto nella competizione” Considerato che del comportamento antiregolamentare ascritto al tesserato Davide Leonardi è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art 2 del Regolamento di giustizia, l’Asa di appartenenza, denominata: “ Asd Passion for Movement” DELIBERA di infliggere all’atleta Davide Leonardi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due; di infliggere all’Asa “ASD Passion for Movement” la sanzione dell’ammenda di euro 200,00. Roma, 26 maggio 2015 Il segretario Paola Gatta Il Giudice Sportivo Vincenzo Annibale La Rocca