La norma tributaria
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La struttura della norma tributaria
La fattispecie tributaria
Il principio della capacità contributiva
L’obbligazione tributaria
L’attuazione della norma tributaria
Prof. Giuseppe Tinelli - Diritto
Tributario
La struttura della norma tributaria
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Particolarità della norma tributaria, in conseguenza della
centralità della funzione amministrativa non solo nel
controllo dell’attuazione, ma anche nella fase interpretativa
Prevalenza della tutela dell’interesse fiscale
Conseguenti dubbi sulla natura giuridica della norma
tributaria
Per superare tali dubbi è necessaria un’analisi della
struttura della norma tributaria sulla base della funzione e
indipendentemente dalla collocazione legislativa
Mancanza di un modello normativo
Necessità di ricostruirlo in via interpretativa
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L’analisi della struttura della norma tributaria

a)
b)
Occorre distinguere:
Struttura statica (o sostanziale) e
Struttura dinamica (o strumentale)
Tenendo presente:
che tale differenza non sempre è netta
che all’interno di singole norme i due profili possono
coesistere
che è compito del giurista ricostruire la portata reale
della norma
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Tributario
La struttura statica della norma tributaria
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È la parte della norma tributaria diretta a definire gli
elementi essenziali del tributo e il rapporto giuridico che ne
rappresenta il contenuto
All’interno della struttura statica, occorre distinguere:
- la fattispecie tributaria, che descrive il fatto a rilevanza
tributaria, ne detta le regole di stima, individua i soggetti
tenuti al pagamento e dispone la misura del tributo
- l’obbligazione tributaria, che costituisce l’effetto del
verificarsi del fatto ipotizzato dalla fattispecie tributaria
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Tributario
La struttura dinamica della norma tributaria
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È la disciplina giuridica che consente la concretizzazione
del prelievo tributario
Assicura la corretta rappresentazione del fatto a rilevanza
tributaria e la tendenziale corrispondenza tra la fattispecie
astratta e l’effetto obbligatorio che ne costituisce l’effetto
Fa parte del diritto amministrativo
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Tributario
La fattispecie tributaria
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Rappresenta la giuridicizzazione delle scelte politiche ed
economiche alla base del tributo
La descrizione secondo il metodo giuridico delle regole
generali ed astratte per la ripartizione delle spese pubbliche
Elementi essenziali della fattispecie tributaria:
il presupposto d’imposta
la base imponibile
i soggetti
l’aliquota
La discrezionalità legislativa è limitata dal principio
costituzionale della capacità contributiva, di cui all’art. 53,
1° co., Cost., che dispone “Tutti sono tenuti a concorrere
alle pubbliche spese in ragione della loro capacità
contributiva”
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Il presupposto d’imposta
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Nel presupposto d’imposta la legge trasforma un fenomeno
dell’economia in fattispecie giuridica, attribuendogli
l’idoneità ad esprimere la capacità di un soggetto a
concorrere alle pubbliche spese
Per effetto della giuridicizzazione, il fatto economico viene
a perdere ogni collegamento, se non teorico, con la sua
base economica ed, esprimendosi in forma generale ed
astratta, deve essere interpretato secondo le normali regole
giuridiche
Nella fattispecie devono essere precisati i moduli di
collegamento soggettivo del presupposto
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Tributario
La base imponibile
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Nell’ipotesi in cui il presupposto non è espresso di per sé
in una somma di denaro, è necessario stimarne la
dimensione finanziaria
Le norme sulla base imponibile offrono le regole per
tradurre in una somma di denaro la ricchezza espressa dal
presupposto, tenendo conto della caratteristiche
economiche del presupposto e della natura del tributo in
cui si inseriscono
Possono ridursi ad un semplice rinvio a norme tecniche,
che vengono in tal modo a far parte, per rinvio, della
fattispecie tributaria
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Tributario
I soggetti
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La fattispecie tributaria deve disciplinare i soggetti cui
viene attribuito il presupposto e misurata la ricchezza in
vista del prelievo tributario
La disciplina si può limitare a fare riferimento a nozioni
proprie del diritto comune, oppure può creare, per finalità
puramente fiscali, autonomi centri di imputazioni di
rapporti tributari
La norma tributaria, per realizzare finalità di tutela del
prelievo, può introdurre figure soggettive destinate a
trovare rilevanza nella fase dell’attuazione della norma o in
quella della realizzazione del tributo
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Tributario
L’aliquota
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-
Nei casi in cui il tributo non è stabilito in misura fissa, la legge deve
determinare l’aliquota dell’imposta
L’aliquota può essere:
Proporzionale. Non cambia con l’aumentare o diminuire della base
imponibile
-
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Progressiva. Aumenta con l’aumentare della base imponibile (progressività
continua) o con il passaggio da uno scaglione all’altro, all’interno del quale è
proporzionale (progressività a scaglioni)
Regressiva. Diminuisce con l’aumentare della base imponibile
L’art. 53, 2° co., Cost. dispone: “Il sistema tributario è improntato a
criteri di progressività”. Si tratta di una norma di principio che non
condiziona la costituzionalità di norme tributarie
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Tributario
Il principio della capacità contributiva
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Non afferma il dovere tributario, che discende, invece,
dall’art. 2 Cost. e, quindi, dall’appartenenza del singolo
allo Stato
Ma limita la libertà di scelta degli elementi fondamentali
del tributo, imponendo di individuare quale base del tributo
fatti espressivi di attitudine economica del soggetto a
concorrere alle spese pubbliche
È una espressione del principio di eguaglianza di cui
all’art. 3 Cost.
Esprime un’esigenza di coerenza economica del tributo ed
esclude l’utilizzabilità del tributo per fini politici o
discriminatori
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Tributario
La capacità contributiva
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La ragionevolezza economica del tributo deve essere tale
sia da un punto vista:
- oggettivo, deve cioè rientrare nell’ambito di fenomeni
valutabili economicamente
- soggettivo, deve cioè indicare una effettiva capacità del
soggetto di rendersi compartecipe, nella misura
corrispondente alla ricchezza espressa dal fatto, delle
pubbliche spese
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Le qualità della capacità contributiva
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Effettività. Attiene alle regole di rappresentazione
storica del fatto a rilevanza tributaria. La fattispecie deve
essere strutturata in modo da indicare regole probatorie
aventi la finalità di consentire una imposizione su fatti
economici effettivamente riscontrabili e non su fatti
meramente affermati o presunti. Altrimenti verrebbe
svuotato il principio della capacità contributiva

Attualità. La legge deve garantire la sussistenza di un
ragionevole collegamento tra il momento dell’imposizione
e quello del verificarsi del fatto contemplato dalla
fattispecie impositiva. Divieto di imposizione retroattiva
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Le finalità extrafiscali del tributo
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Il tributo può realizzare anche finalità extratributarie,
quando viene introdotto per calmierare prezzi o incidere su
scelte dei privati
Il limite dell’utilizzo del tributo per fini extrafiscali è
rappresentato dallo spessore costituzionale dell’interesse
tutelato dal legislatore, oltre che dalla ragionevolezza
normativa
È il risultato di una valutazione politica, difficilmente
sindacabile in sede di costituzionalità
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Tributario
L’obbligazione tributaria
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Per realizzare la finalità di assicurare i mezzi finanziari per
la copertura delle spese pubbliche la norma tributaria
utilizza lo schema del rapporto obbligatorio
L’obbligazione nasce a seguito del verificarsi del fatto
descritto nella fattispecie e ne costituisce l’effetto
La disciplina giuridica dell’obbligazione tributaria si fonda
sulla base civilistica, adattandola alle esigenze della
finanza pubblica
Le deroghe alla base civilistica attengono alla più intensa
tutela esecutiva e al rafforzamento delle garanzie del
creditore
La base civilistica riemerge in mancanza di specifiche
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deroghe
Tributario
L’attuazione della norma tributaria
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L’applicazione della fattispecie astratta alla fattispecie
concreta, da cui deriva l’effetto obbligatorio, può derivare:
- da una spontanea attività del soggetto passivo, con il
concorso della volontà del privato
- da un intervento amministrativo, sostitutivo di quello
privato e senza il concorso della volontà del soggetto
passivo
In entrambi i casi siamo in presenza di un’attività diretta
alla riconduzione del fatto alla fattispecie legale ai fini
della verifica delle dimensioni effettive dell’obbligazione
tributaria
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