OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI
CONNESSI PE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E
DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000
RISPOSTA ALLA SECONDA TRANCHE DI CHIARIMENTI
1) Domanda
Relativamente alle condizioni di partecipazione per i raggruppamenti temporanei tra imprese, chiediamo
conferma che una impresa neocostituita priva sia dei requisiti di cui all’art. III.2.2 del bando di gara
(capacità economica e finanziaria) che dei requisiti di cui all’art. III.2.3 del bando di gara (capacità
tecnica) possa partecipare in ATI con una o più imprese in possesso di tutti i requisiti di partecipazione.
Risposta
Un’impresa neocostituita priva dei requisiti di cui agli artt. III.2.2 e III.2.3 può partecipare in RTI con
un’impresa in possesso di tutti i requisiti di partecipazione o con imprese non in possesso singolarmente di
tutti i requisiti.
Ai fini del possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione è necessario e sufficiente che, in caso di
imprese temporaneamente riunite, i predetti requisiti siano complessivamente posseduti dalla mandante
e/o dalla/e mandataria/e.
2) Domanda
Relativamente alle condizioni di partecipazione per i raggruppamenti temporanei tra imprese, chiediamo
conferma che un’impresa priva sia dei requisiti di capacità economico finanziaria che dei requisiti di
capacità tecnica associata in ATI con un’altra impresa in possesso di tutti i requisiti di partecipazione
possa rivestire il ruolo di mandataria dell’ATI eseguendo l’attività di acquisto/vendita di energia il cui
esercizio non risulta subordinato al possesso di specifici requisiti.
Risposta
Si conferma la possibilità di partecipazione in RTI, con ruolo di mandataria, per un’impresa priva dei
requisiti di cui agli artt. III.2.2 e III.2.3.
3) Domanda
Il Disciplinare di Gara prevede che la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 2.1, dovrà essere prodotta, in
caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono
tutte le imprese. Si chiede se ciascuna delle imprese raggruppande possa presentare – in relazione a
ciascun lotto – un’autonoma cauzione provvisoria, cosicché la somma delle cauzioni provvisorie prestate
dalle imprese raggruppande sia pari alla cauzione provvisoria complessivamente richiesta per la
partecipazione a quello specifico lotto.
Risposta
No, non è possibile da parte delle imprese raggruppande la presentazione di un’autonoma cauzione
provvisoria. Si conferma, pertanto, quanto previsto al par. 2.1 del Disciplinare di gara, ove è stabilito che
la cauzione provvisoria deve essere prodotta, in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese
raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese.
4) Domanda
Relativamente all’art. 1 del capitolato (“Oggetto”), chiediamo conferma che (oltre all’acquisto di energia
elettrica) anche l’esercizio degli interventi di adeguamento tecnologico non richieda SOA, e possa dunque
essere esercitata anche dal partecipante di un raggruppamento temporaneo tra imprese che ne sia privo.
O che, per lo meno, pur non potendo effettuare i relativi lavori impiantistici, il partecipante privo di SOA
possa partecipare a tali attività. Infatti, tali interventi richiederanno di effettuare un certo ammontare di
investimenti, necessitando capitali che potrebbero essere forniti anche dai partecipanti ad un
raggruppamento temporaneo tra imprese che sia privo di SOA. E che di conseguenze tutte le altre attività
(e solo quelle) possano essere esercitate solo dai partecipanti al raggruppamento temporaneo tra imprese
che siano in possesso delle SOA.
Risposta
Le imprese prive dell’attestazione SOA OG10 non potranno svolgere lavori su impianti per la
trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua. Pertanto, laddove vi siano degli interventi di adeguamento tecnologico che necessitino di tali
lavori, questi ultimi dovranno essere svolti esclusivamente da imprese in possesso dell’attestazione SOA
OG10. Resta ferma la possibilità per imprese prive della attestazione di partecipare in RTI con imprese che
ne siano in possesso e che, pertanto, eseguiranno tali lavori.
5) Domanda
Nell’ambito di un raggruppamento temporaneo tra imprese chiediamo conferma che non vi debba essere
corrispondenza tra la percentuale dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna impresa associata,
la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e la percentuale di prestazioni eseguite. Di
conseguenza, un’impresa associata, priva in tutto o in parte dei requisiti economici e/o tecnici potrebbe
svolgere una quota anche molto rilevante delle prestazioni (ad esempio, la fornitura di energia).
Risposta
In caso di partecipazione in RTI, non sussiste obbligo di corrispondenza tra la quota percentuale dei
requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna impresa associata e la quota percentuale di
partecipazione al raggruppamento, mentre la quota percentuale di partecipazione al RTI deve essere
corrispondente alla quota percentuale di prestazioni eseguite.
Di conseguenza, si conferma che un’impresa associata, priva in tutto o in parte dei requisiti economici e/o
tecnici, può svolgere una quota anche molto rilevante delle prestazioni (ad esempio, la fornitura di
energia). In ogni caso si rammenta, in particolare, quanto previsto ai paragrafi 2 e 4 del Disciplinare di
gara in ordine ai requisiti di ammissione ed alla partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese.
6) Domanda
Relativamente alle condizioni di partecipazione e in particolare al requisito di cui all’art. III.2.1 del bando
di gara, è ammessa a partecipare alla gara - per l’esecuzione dell’attività di acquisto/vendita di energia,
nonché degli interventi di adeguamento tecnologico - una società ESCO che includa nel suo oggetto sociale
attività quali l’attività di offerta di servizi energetici integrati, includendo la conclusione di accordi di
rendimento energetico la prestazione di servizi finalizzati al risparmio energetico, la vendita di energia
elettrica e di combustibili, la prestazione di servizi di gestione energia, la prestazione di servizi energetici
e affini?
Risposta
E’ ammessa la partecipazione alla gara di una società avente l’oggetto sociale sopra riportato.
7) Domanda
In relazione all’esercizio degli impianti, si prevede che “il Fornitore assicura l’accensione e lo spegnimento
dei Punti Luce nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera dell’AEEG del 01/04/2004 - n. 52/04 e s.m.i. e
di quanto altro definito in eventuali Delibere Comunali in vigore, laddove queste risultino più restrittive
rispetto a quanto previsto dall’AEEG”. Si chiede di confermare che per “Delibere Comunali” debba
intendersi “Delibere Comunali in vigore prima della data di pubblicazione della Gara Consip Servizio Luce
2”. In caso contrario, i Comuni – a valle dell’aggiudicazione – potrebbero rendere ex-post le proprie
Delibere Comunali estremamente restrittive, rendendo il servizio oltremodo ed imprevedibilmente costoso
per il Fornitore.
Risposta
Per “Delibere Comunali” non si devono intendere le “Delibere Comunali in vigore prima della data di
pubblicazione della Gara Consip Servizio Luce 2”, bensì quelle in vigore all’atto dell’invio dell’Ordinativo
di Fornitura. Eventuali richieste da parte di un’Amministrazione Contraente diverse dalle condizioni
previste nel Capitolato (che prevedano ad esempio orari diversi da quelli previsti dall’AEEG o condizioni di
manutenzione diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico) potranno non essere accettate dal
Fornitore.
8) Domanda
Il par.3 dell’Allegato 5 prevede (specificamente in relazione al Contratto Esteso), “l’obbligo di effettuare
a proprie spese e senza oneri aggiuntivi da parte dell’Amministrazione, interventi … il cui importo totale
sia pari al 10% del Canone complessivo stimato”. Il paragrafo 3.2. prevede poi l’obbligo “ad effettuare
interventi di riqualificazione energetica sugli impianti gestiti che consentano di conseguire un risparmio,
certificato dall’Autorità per l’Energia e per il Gas (rif. par. 4.5.3), pari al valore offerto in fase di gara.
Tale risparmio e misurato in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) per ogni 10 (dieci) milioni di Euro
cumulativamente ordinati nel Lotto di riferimento”:
8.1
si chiede di chiarire se gli interventi effettuati ai sensi del par. 3.2. concorrano a comprovare
l’effettuazione di interventi pari al 10% del Canone complessivo stimato, di cui al par. 3;
8.2
si chiede di chiarire se, al fine del calcolo dei risparmi energetici, i valori in kWh sono convertiti in
TEP utilizzando il parametro stabilito nella delibera dell’AEEG EEN 3/08 (ossia 0,187 X 10-3
tep/kWh);
8.3
si chiede di confermare che il rapporto “(tep) per ogni 10 (dieci) milioni di Euro cumulativamente
ordinati” vada calcolato come segue:
(ammontare dei kWh risparmiati su base annua x 0,187 X 10-3 ) x 5 anni (in caso di
Contratto Standard, o 9 anni in caso di Contratto Esteso)
Canone Annuo stimato x 5 anni (in caso di Contratto Standard, o 9 anni in caso di
Contratto Esteso)
e che il risparmio annuo, espresso in TEP, vada moltiplicato – nel caso di Contratto Esteso – per 9
anni, anche nel caso in cui sia stata sottoposta all’AEEG una Richiesta di Verifica e Certificazione
dei risparmi energetici secondo le schede tecniche standardizzate, che tipicamente assumono una
permanenza dei risparmi energetici per 5 anni;
8.4
poiché il par. 3.2. richiede esplicitamente che i risparmi energetici debbano essere certificati
dall’AEEG, si chiede di chiarire quali siano le conseguenze per il Fornitore derivanti dall’evenienza
in cui lo stesso Aggiudicatario abbia effettuato gli interventi finalizzati all’efficienza energetica
descritti in sede di offerta tecnica, abbia sottoposto all’AEEG la relativa Richiesta di Verifica e
Certificazione, ma l’istruttoria dell’AEEG si concluda con esiti in tutto o in parte negativi.
Risposta
8.1
Sì, gli interventi effettuati ai sensi del par. 3.2. concorrono alla comprova.
8.2
I risparmi in TEP dichiarati in sede di offerta tecnica dovranno essere certificati dall’AEEG
nell’ambito dei decreti ministeriali del 20/07/2004 e della delibera 18 settembre 2003, n. 103 e s.m.i
dell’Autorità stessa. Pertanto, il parametro stabilito nella delibera dell’AEEG EEN 3/08 (ossia 0,187 X 10-3
tep/kWh) può essere utilizzato laddove tale delibera sia applicabile. Vi possono essere infatti schede
standard di risparmio di TEP o progetti di risparmio “a consuntivo” ove la certificazione del numero di TEP
da parte dell’AEEG non rispetti esattamente il suddetto calcolo.
8.3
L’interpretazione di calcolo data non è corretta. Nell’utilizzo di schede tecniche standardizzate
dell’AEEG che prevedono la permanenza di risparmi energetici per 5 anni, non è possibile da parte del
Fornitore estendere tale periodo a 9 anni (anche nel caso di Contratto Esteso). I risparmi conseguiti, ai fini
della dimostrazione del raggiungimento degli impegni presi, in sede di offerta tecnica, in termini di
risparmio energetico vanno considerati, così come riportato nella relazione tecnica alla deliberazione 18
settembre 2003, n. 103/03 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, modificata ed integrata dalle
deliberazioni 11 dicembre 2004, n. 200 e 31 maggio 2007, n. 123, “per un numero massimo di anni
corrispondente alla vita utile dell’intervento (numero di anni previsti all’articolo 4, commi 5 e 9, del
decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e all’articolo 4, commi 4 e 8, del decreto ministeriale gas 20
luglio 2004, così come modificati ed integrati dai decreti ministeriali del 21/12/2007)”.
8.4
Come previsto dall’art. 14 dello Schema di Convenzione, costituiscono cause di risoluzione della
Convenzione e dei relativi Contratti attuativi, la mancata presentazione, nel termine prescritto, della
documentazione richiesta a comprova del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico dichiarati
in fase di offerta tecnica, nonché la non corrispondenza tra gli obiettivi dichiarati in fase di partecipazione
alla gara e quelli verificati attraverso la documentazione a comprova. Inoltre, nei detti casi, la Consip
S.p.A. applicherà una penale pari a € 20.000,00 per ogni tep non ottenuto rispetto all’impegno presentato
in fase di gara, fatto salvo comunque il risarcimento del maggior danno e potrà valutare tali fattispecie
come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi dell’art. 38 comma 1
lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006.
9) Domanda
Sempre a proposito degli Obiettivi di Risparmio Energetico si nota che l’offerente dovrà, nell’offerta
tecnica, assumere un impegno espresso in TEP a realizzare progetti di risparmio energetico. Tale impegno
è ovviamente assunto senza una precisa conoscenza delle situazioni impiantistiche che saranno riscontrate
negli specifici Comuni che decideranno di aderire alla Convenzione. Pertanto, gli interventi di risparmio
energetico ipotizzati potrebbero rivelarsi concretamente non fattibili negli specifici casi pratici, e dunque
i relativi risparmi potrebbero essere non realizzabili. Come verrebbero affrontate tali situazioni?
Il par. 4.5 stabilisce che gli interventi di riqualificazione energetica devono essere approvati
dall’Amministrazione. Che cosa accade se, a causa della mancata autorizzazione, il Fornitore si trova
impossibilitato a realizzare un impegno espresso in TEP?
Risposta
L’impegno a realizzare progetti di risparmio energetico dovrà essere formulato tenendo in considerazione
anche eventuali incognite, tra cui la mancata autorizzazione dell’Amministrazione. In ogni caso, si
evidenzia che l’impegno a realizzare progetti di risparmio energetico è relativo al complesso degli
interventi relativi al Lotto/i cui il Concorrente intende partecipare.
10) Domanda
Il par. 4.1. stabilisce che “il Fornitore provvede all’acquisto di energia elettrica (comprensivo di tutti gli
oneri connessi) per gli impianti delle singole Amministrazioni Contraenti, previa voltura degli esistenti
contratti di acquisto”. Tuttavia, ci risulta che alcuni Comuni hanno, per loro libera scelta, stipulato
contratti sul mercato libero che prevedono l’applicazione di penali a loro carico, ad esempio nel caso i
contratti di fornitura siano interrotti prima di determinati termini contrattualmente stabiliti. Si prega di
confermare che, in un tale caso e qualora il Comune decidesse di aderire alla Convenzione, tali penali (e,
in ogni caso, tutti gli oneri economici derivanti dalla voltura dei contratti di acquisto) sarebbero sopportati
dal Comune.
Risposta
Il Fornitore provvede all’acquisto di energia elettrica e di tutti gli oneri connessi per gli impianti delle
singole Amministrazioni Contraenti, previa voltura degli esistenti contratti di acquisto, voltura i cui oneri
sono a carico del Fornitore. Tale obbligo non comprende quello di corrispondere penali per eventuale
recesso anticipato dai Contratti di fornitura con altri Fornitori di energia, il cui pagamento resta in capo
all’Amministrazione.
11) Domanda
Sempre il par. 4.1. stabilisce che “Nei casi eccezionali di volture successive alla data di avvio del Servizio,
il Fornitore è tenuto a scontare dalla prima fattura emessa un importo corrispondente a quanto dovuto
dall’Amministrazione al precedente fornitore di energia nel periodo intercorrente tra la data di Avvio del
Servizio e le date delle volture, ovvero effettuare una nota di credito secondo la modalità richiesta
dall’Amministrazione stessa.” Si prega di confermare che tale previsione è finalizzata esclusivamente a
“depurare” il canone corrisposto dal Comune al Fornitore per i minori costi da quest’ultimo sostenuti, e
dovuti al mancato acquisto dell’energia in tale periodo. Ovvero, se questa non è l’interpretazione
corretta, si prega di chiarire il senso della previsione.
Risposta
Nei casi eccezionali di volture successive alla data di avvio del Servizio, l’Amministrazione riceverà una
fattura relativa all’acquisto di energia da parte del precedente Fornitore di energia ed una fattura da
parte del nuovo Fornitore del Servizio Luce per un importo pari al costo complessivo del servizio erogato
nell’ambito della Convenzione Servizio Luce detratto l’importo della fattura del precedente Fornitore (in
quanto il costo per la fornitura di energia non è stato sostenuto dal Fornitore di Servizio Luce).
12) Domanda
Relativamente ai requisiti di ammissione, chiediamo conferma se una società “X”, controllata al 100% da
una società “Y” che partecipa ai lotti 1-2-3-4, e riconducibile ad un unico centro decisionale, può
partecipare ai lotti 5 e 6, ovvero a lotti diversi da quelli a cui partecipa la società “Y”.
Risposta
Ai sensi di quanto previsto dall’art.38 comma 1 lett. m-quater D.Lgs.163/2006, è escluso dalla
partecipazione alla gara il concorrente che si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale. Pertanto, qualora il caso ipotizzato sia quello previsto
dall’art.38 comma 1 lett. m-quater, la partecipazione alla medesima procedura, anche se in lotti diversi,
non è consentita.
Si rammenta, tuttavia, che, in considerazione della circostanza che i divieti, previsti al par. 4.1 del
Disciplinare di gara, relativi alla partecipazione in R.T.I. o in consorzio ovvero all’utilizzazione del cd.
‘avvalimento’ tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di
partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della
partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.
13) Domanda
Con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 “Avvalimento”, chiediamo conferma se una società “Z”,
che intende partecipare ad alcuni lotti della gara in oggetto e che non è in possesso di parte dei requisiti
richiesti dai documenti di gara, può avvalersi dei requisiti di una società “X”, controllata al 100% da una
società “Y”, che a sua volta partecipa ad altri lotti della stessa gara.
Risposta
Una società “Z”, che intende partecipare ad alcuni lotti della gara in oggetto e che non è in possesso di
parte dei requisiti richiesti dai documenti di gara, può avvalersi dei requisiti di una società “X”,
controllata al 100% da una società “Y”, che a sua volta partecipa ad altri lotti della stessa gara, solo se la
situazione di controllo tra le imprese “X” e “Y” non comporti che le medesime imprese costituiscano un
unico centro decisionale, in conformità all’orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza TAR Milano,
Sez. I, n. 5796/2008.
Ai fini della dimostrazione dell’insussistenza di tale situazione, secondo quanto previsto al par. 2 del
Disciplinare di gara ed in conformità all’art.38 comma 2 D.lgs.163/2006, il concorrente, all’interno della
“Busta C – Offerta Economica”, dovrà inserire, a pena di esclusione, in separata busta chiusa recante
esternamente la dicitura “Documentazione in merito a situazioni di controllo”, la documentazione utile
a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Resta inteso
che, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs 163/2006, la verifica e l’eventuale esclusione del concorrente
saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
14) Domanda
Con riferimento al punto 4.1 del Disciplinare di gara, relativamente ai requisiti di ammissione per
Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), chiediamo conferma se:
14a)
una società che eroga solo servizi tecnici di consulenza e di ingegneria, può associarsi ad un RTI in
possesso di tutti i requisiti per la partecipazione alla gara. Ciò in quanto la società si propone per
l’erogazione delle attività di cui al par. 9.2.1. “Sistema informativo per la Gestione dei servizi” e 9.2.3.
“Costituzione e Gestione dell’Anagrafica Tecnica degli impianti”, servizi che, come da documentazione di
gara, rivestono specificità (anche in fase di offerta tecnica) che richiedono l’opportuno intervento di
operatori specializzati nel settore.
In tal senso si chiede conferma che, in analogia a gare similari, la società di servizi tecnici di consulenza e
di ingegneria, che si intende associare, nella compilazione dell’Allegato 1, punto 12), fatturato specifico
di cui al punto III.2.2.) del Bando di gara, possa rinviare ai fatturati dichiarati dagli altri associati al RTI in
possesso di tale requisito ed inoltre indicare le sopra menzionate attività al punto 21) lettera b) del già
citato Allegato 1;
14b)
se un’impresa “X”, che può soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di
partecipazione, può associarsi con un’impresa “Y”, che non può soddisfare singolarmente gli stessi
requisiti, nel caso in cui le società “X” e “Y” siano entrambe controllate da una terza società “Z”. In
particolare se l’ultimo capoverso del punto 4.1. del Disciplinare di gara, che prevede che il divieto di
partecipazione associata non si applichi alle società controllate ex art. 2359 c.c., sia estensibile anche
all’ipotesi di società che non siano in rapporto di controllo tra di loro, ma che siano entrambe controllate
da una terza società, ovvero se si ritenga che le stesse rappresentino un unico centro decisionale.
Risposta
14a) La partecipazione in RTI è consentita a condizione che tutte le imprese svolgano un ruolo operativo
all’interno del raggruppamento e la cui attività sia attinente a quella oggetto dell’appalto. Si fa presente
che nell’Allegato 1 dovranno essere dichiarate le attività svolte da ciascuna raggruppata con l’indicazione
della rispettiva quota percentuale. Più specificamente, una società che eroga solo servizi tecnici di
consulenza e di ingegneria, e quindi priva del requisito del fatturato specifico, può associarsi ad un RTI in
possesso di tutti i requisiti per la partecipazione alla gara. In tal caso l’impresa indica il proprio fatturato
specifico pari a “zero”,nel relativo campo di cui all’Allegato 1.
14b) Due imprese controllate da una terza impresa possono partecipare in RTI anche nel caso in cui fossero
in possesso entrambe di tutti i requisiti. Si evidenzia, per precisione, che l’ultimo capoverso del punto 4.1
del Disciplinare di gara che prevede che il divieto di partecipazione associata non si applichi alle società
controllate ex art. 2359 c.c. riguarda il divieto di partecipazione associata tra due o più imprese in
possesso di tutti i requisiti richiesti.
15) Domanda
Con riferimento all’Art. III.2.2 del Bando di gara, chiediamo conferma se il requisito relativo al fatturato
specifico realizzato complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati, alla data di
pubblicazione del bando, per manutenzione e gestione di impianti elettici è da considerarsi comprensivo
della fornitura di energia elettrica.
Risposta
No, il requisito relativo al fatturato specifico per manutenzione e gestione di impianti elettrici non
comprende la fornitura di energia elettrica.
16) Domanda
Revisione Prezzi.
Relativamente a quanto indicato nell’art. 10.3 del Capitolato Tecnico “Revisione Prezzi”, “Indice di
aggiornamento quota energia elettrica” “- PUN = PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato
dal Gestore del Mercato Elettrico (www.gme.it), maggiorato delle perdite di rete standard di Bassa
Tensione così come definite nella colonna (A) della tabella 8 all’Allegato A alla Deliberazione AEEG
n.111/06 e s.m.i.”, chiediamo conferma se il “PUN di riferimento” è quello pubblicato dal Gestore del
Mercato
Elettrico
(www.mercatoelettrico.org)
alla
pagina
http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx ) “DATI DI SINTESI GME – MGP riepilogo” e se le perdite sono quelle indicate nella tabella 17 dell’allegato A della Delibera AEEG n.5/04,
in quanto la tabella 8 all’allegato A alla Deliberazione AEEG n.111/06 a cui si fa riferimento non esiste;
Risposta
Si
conferma
che
il
“PUN
di
riferimento”
è
quello
indicato
alla
pagina
http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx; ed in particolare: “dati di sintesi
MPE-MGP – riepilogo” > “sintesi mensile” (anno in corso) > “Prezzo d'acquisto. PUN (€/MWh)” > “media”
(relativa ai mese d’interesse).
In merito alla tabella 8 dell’allegato A alla Deliberazione AEEG n.111/06, si comunica che la stessa è
divenuta la Tabella 4 della Deliberazione AEEG n. 107/09 pubblicata nella GU n. 211 dell’11 settembre
2009. Ad oggi il valore d’interesse delle perdite, ad oggi, è pari a 10,8 %, ed è quindi in relazione a tale
valore di riferimento che verrà effettuato ogni ulteriore aggiornamento.
17) Domanda
Prezzi unitari del Servizio.
Relativamente a quanto indicato nell’art. 10.1.2 del Capitolato Tecnico, “Prezzi Unitari del Servizio”,
chiediamo come si deve procedere per la determinazione del canone qualora nel perimetro di gestione sia
presente una lampada di tecnologia non riportata nell’allegato 8 al Disciplinare di Gara (es. tubo
fluorescente).
Risposta
La presa in carico di Punti Luce in tecnologie di illuminazione non riportate nell’Allegato 8 al Disciplinare
di Gara non è oggetto della presente Convenzione.
18) Domanda
Esercizio degli impianti.
Relativamente a quanto indicato nell’art. 4.2.1. del Capitolato Tecnico “Accensione e Spegnimento degli
Impianti”, “Il Fornitore assicura l’accensione e lo spegnimento dei Punti Luce nel rispetto di quanto
stabilito dalla delibera AEEG del 01/04/2004 – n. 52/04 e s.m.i. e di quanto altro definito in eventuali
delibere comunali in vigore, laddove queste risultino più restrittive rispetto a quanto previsto dall’AEEG.”,
chiediamo conferma:
18a) se per “più restrittivo” si intende una maggior durata di accensione degli impianti;
18b) se l’orario di riferimento resta comunque valido quello della presa in consegna, qualora nel corso
della gestione dell’appalto, viene deliberato dall’Amministrazione comunale un orario più restrittivo di
quello in vigore alla presa in carico degli impianti stessi.
Risposta
18a) Si conferma che con il termine “più restrittivo” si intende una maggior durata di accensione degli
impianti.
18b) Il Contratto Attuativo stipulato ai sensi della presente Convenzione tra Amministrazione Contraente e
Fornitore Aggiudicatario del Lotto di appartenenza dell’Amministrazione è regolato dalle condizioni
tecniche previste dal Capitolato Tecnico. Qualora un’Amministrazione dovesse richiedere variazione di
orari di accensione/spegnimento od ulteriori condizioni diverse da quelle previste nel Capitolato, le stesse
potranno non essere accettate dal Fornitore. Si veda anche la risposta al Chiarimento 7).
19) Domanda
In seguito ai continui aggiustamenti da parte dell’Autorità del prezzo dell’energia, è prevista la possibilità
di adattare, durante i 5 o 9 anni della durata del servizio, l’offerta iniziale riguardante quella singola voce
di costo?
Risposta
Si, secondo quanto disciplinato al paragrafo 10.3 “Revisione Prezzi” del Capitolato Tecnico.
20) Domanda
Qualora non si tenesse in considerazione, nel progetto, il servizio opzionale riguardante i semafori: si
verrebbe esclusi dalla gara oppure si prenderebbe un punteggio pari a “zero” in quella sezione?
Risposta
Sì, l’offerta tecnica priva del Servizio di gestione degli impianti semaforici renderebbe l’offerta
incompleta e, pertanto, determinerebbe l’esclusione dalla gara. Si precisa che tale servizio è opzionale
per le Amministrazioni, nel senso che le Amministrazioni hanno la facoltà, ma non l’obbligo di richiederlo.
I concorrenti sono pertanto obbligati ad offrirlo in gara, e, ove aggiudicatari, a prestarlo alle
Amministrazioni aderenti che ne facciano richiesta
21) Domanda
Qual è il numero CIG di ciascun lotto?
Risposta
Così come indicato al punto VI.3) del bando di gara - Informazioni complementari, i codici identificativi
della gara (CIG), ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n°266, sono quelli di seguito indicati:
Lotto 1: CIG 0377121A15, Lotto 2: CIG 0377124C8E, Lotto3:CIG 0377128FDA; Lotto 4: CIG 03771344D1;
Lotto 5: CIG 03771398F0; Lotto 6: CIG 0377143C3C; Lotto 7: CIG 0377145DE2; Lotto 8: CIG 0377150206.
22) Domanda
Cosa si intende per P.A.T. (Posizioni Assicurative Territoriali)?
Risposta
Si tratta di codici identificativi delle posizioni INAIL attive nei luoghi di lavoro ove l’azienda svolge le
proprie attività. Insieme alla matricola aziendale INPS ed al codice ditta INAIL costituiscono il corredo di
informazioni necessarie al fine dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.).
23) Domanda
Nell’allegato 1, al punto 9 è corretto spuntare la prima opzione nel caso in cui ci si avvale del fatturato
della società controllata che, però, non partecipa alla gara Consip?
Risposta
Si, è corretto.
24) Domanda
Nell’allegato 1, al punto 12 devo produrre altra documentazione oltre all’avvalimento per avvalermi del
fatturato della capogruppo?
Risposta
Il concorrente che intenda avvalersi del fatturato della capogruppo dovrà indicare al punto 12
dell’allegato 1 il proprio fatturato, anche se pari a 0 (zero) o inferiore al minimo richiesto, compilare il
punto 14 del medesimo Allegato 1 e presentare, secondo quanto stabilito al par. 4 del Disciplinare di gara,
una dichiarazione redatta in conformità al Modello di Dichiarazione di Avvalimento, con allegata
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/00, attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo.
25) Domanda
Nell’allegato 1, al punto 11 per dipendenti si intendono i dipendenti diretti oppure anche i subappaltatori? Al momento attuale oppure una stima dei possibili dipendenti futuri in caso di vittoria della
gara?
Risposta
Nell’allegato 1, al punto 11 per dipendenti si intendono i dipendenti diretti. Con riferimento al numero
totale degli addetti al servizio, occorre indicare il numero complessivo di risorse che saranno impiegate
nel servizio oggetto dell’appalto.
26) Domanda
Art.3) del C.S.A. - Caratteristiche del contratto standard
L'art. 3 del C.S.A. dispone che il contratto preveda la possibilità per le Amministrazioni Contraenti di
richiedere interventi remunerati extra-canone per un importo pari al massimo al 30% del canone
complessivo stimato di ciascun servizio per i contratti standard (e per un importo pari al massimo al 20%
del canone complessivo stimato di ciascun servizio per i contratti estesi), utilizzabili entrambi "a
consumo" per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, di manutenzione straordinaria,
di adeguamento normativo e tecnologico.
Si chiede di confermare che tale richiesta rappresenti un impegno per l'Amministrazione Contraente,
poichè la stessa determina un’erosione dell'importo massimo messo a disposizione per ciascun lotto, e
viceversa che qualora l'extra-canone non venga richiesto, tale scelta escluda qualsiasi onere o impegno
per l'Amministrazione Contraente.
Risposta
Si conferma che la richiesta di interventi extra Canone da parte di un’Amministrazione Contraente
rappresenta un impegno di spesa per quest’ultima e che tale richiesta determina la corrispondente
erosione di importo residuo sul Lotto.
Si conferma altresì la facoltà di un’Amministrazione Contraente di non richiedere interventi extra Canone.
27) Domanda
Art. 6 del CSA - Modalità di aggiudicazione della gara
Si chiede di confermare che il possesso del requisito di cui al punto III.2.2 del bando di gara possa essere
dimostrato, in alternativa alla dichiarazione resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile,
con la sola produzione della copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi
finanziari di cui al punto sopra indicato, con l'indicazione, attraverso dichiarazione del firmatario degli
atti di gara, del punto specifico dal quale sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia
(manutenzione di impianti elettrici e/o illuminazione pubblica) del fatturato specifico dichiarato in sede
di partecipazione.
Risposta
Si conferma.
28) Domanda
RIF: punto II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) del Bando di Gara :
Per il calcolo del fatturato specifico di cui al punto III.2.2 del Bando di Gara “Capacità economica e
finanziaria”, visto che la voce 65320000-2 Gestione di impianti elettrici è figlia della voce 65310000-9
Erogazione di energia elettrica del Vocabolario Comune degli Appalti, La domanda è la seguente:
valgono anche i fatturati che la nostra Azienda ha eseguito per lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria in appalto diretto su impianti di distribuzione di energia BT, MT, AT, AAT? Oppure questo
requisito lo possiede esclusivamente il Distributore in quanto "gestore" della rete?
Risposta
I fatturati che l’Azienda ha eseguito per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti di
distribuzione di energia concorrono al fatturato specifico richiesto.
29) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico al cap 3.2 “Obiettivi di risparmio energetico: per i contratti estesi”, i risparmi in
TEP derivati dalle attività comprese nel 10% dell’ordinato, obbligatoriamente eseguite con costi a carico
del Fornitore, possono essere considerati compresi nella quota di TEP risparmiati dichiarati in fase di
offerta? (calcolati nel punteggio tabellare cap. 6 Disciplinare di gara)
Risposta
Si, i risparmi in TEP derivati dalle attività comprese nel 10% dell’ordinato, obbligatoriamente eseguite con
costi a carico del Fornitore per Contratti Estesi, sono considerati compresi nella quota di TEP risparmiati
dichiarati in fase di offerta. Si veda anche la risposta al chiarimento 8).
30) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico cap. 10.4 “Listini di riferimento e prezzi unitari della manodopera” : si richiama il
capoverso “Nei casi eccezionali in cui un’Amministrazione dovesse espressamente richiedere particolari
componenti non previsti dai suddetti listini, verranno rimborsati al Fornitore gli importi delle fatture
emesse dallo stesso per approvvigionarsi dei suddetti componenti, previa autorizzazione
dell’Amministrazione stessa” si richiede se, per l’acquisto di tali materiali, il Fornitore non possa
applicare il ricarico per spese generali e utile di impresa sul prezzo di acquisto che invece viene
riconosciuto per la manodopera come meglio descritto nel capoverso successivo.
Risposta
Se l’Amministrazione Contraente richiede particolari componenti non previsti dai listini di cui al paragrafo
10.4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore Aggiudicatario non ha diritto al ricarico per spese generali ed
utile di impresa sul prezzo di acquisto di tali componenti, laddove si conferma il diritto al ricarico sulla
manodopera, così come previsto al suddetto paragrafo.
31) Domanda
Al punto 2.2 del Disciplinare di gara "Partecipazione a più lotti" si legge "dovranno essere prestate tante,
distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare". Si intende che, se
la nostra azienda, avendone i requisiti, partecipi a più lotti, si può avvalere anche di diversi fideiussori?
esempio un soggetto A che garantisca per 3 lotti, un soggetto B che garantisca per 1 lotto e un soggetto C
che garantisca per 1 ulteriore lotto?
Risposta
Si, il concorrente che intenda partecipare a più lotti ha facoltà di presentare cauzioni garantite da
fideiussori diversi.
32) Domanda
Nei requisiti di ammissione è ritenuta necessaria l'abilitazione dell'azienda alla certificazione degli
impianti elettrici in conformità alla L 46/90? (sostituita dal DM 37/08)
Risposta
No, per la partecipazione alla presente gara non è richiesta la citata abilitazione, fermo restando nella
fase esecutiva dei contratti, l’obbligo di certificazione previsto per legge.
33) Domanda
Al punto 4.1 del Disciplinare di gara "Condizioni di partecipazione" si legge "....di operare esclusivamente
in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni..." Il Decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. all'Art. 36 comma1, riporta la seguente dicitura "...abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture...". Si richiede se l'avverbio "esclusivamente"
debba essere riportato nella delibera di associazione in consorzio stabile emessa dalle società facenti
parte del consorzio.
Risposta
Al punto 4.1 del Disciplinare di Gara si richiede che la delibera di associazione in consorzio rispetti quanto
previsto dall’Art. 36 comma 1. L'avverbio "esclusivamente" non deve, pertanto, essere riportato nella
delibera di associazione in consorzio stabile emessa dalle società facenti parte del consorzio.
34) Domanda
Rif: Disciplinare di Gara cap. 1 “Oggetto” in merito al paragrafo “costo verifiche ispettive” si intende per
importo massimo del costo delle verifiche ispettive, la massima somma richiesta a prescindere dal 0,5%
sull’importo dell’ordinato per quel lotto? Si intende porre comunque sia il valore dell’ordinato un tetto
massimo al costo delle verifiche?
Risposta
I costi per le verifiche ispettive, per ogni Lotto, sono a carico del Fornitore Aggiudicatario nella misura
pari allo 0,5% del valore degli ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni, fino ad un importo
massimo definito nella tabella al paragrafo 12.1 del Capitolato Tecnico.
Tale importo si intende come valore massimo che il Fornitore potrebbe sostenere per lo svolgimento delle
verifiche ispettive. Una volta raggiunto l’importo massimo indicato al suddetto paragrafo, non ci sarà
alcun ulteriore esborso da parte del Fornitore, anche per successivi ordinativi di fornitura emessi dalle
Amministrazioni.
35) Domanda
Rif: Disciplinare di Gara al cap. 9 “Subappalto”:
-a-
si chiede di chiarire cosa si intende per “importo massimo complessivo dei lavori”.
-bl’“importo massimo complessivo dei lavori” comprende la quota energia e quindi è il valore
dell’Ordine di Fornitura?
-cl’“importo massimo complessivo dei lavori” sono solo i lavori di riqualificazione impiantistica
compresi nel canone di un contratto esteso?
-dl’“importo massimo complessivo dei lavori” sono lavori affidati nel limite del 30% del valore del
contratto a 5 anni?
-eSe l’“importo massimo complessivo dei lavori” non coincide con il canone dell’Ordine di Fornitura,
questo sta a significare che non è possibile subappaltare lavori di Manutenzione Ordinaria compresi nel
Canone?
Risposta
-aPer importo massimo complessivo dei lavori si intende la quota di lavori corrispondente al 30%
dell’Importo Massimo Complessivo del singolo Lotto.
-bL’“importo massimo complessivo dei lavori” non comprende la quota energia e quindi non è il
valore dell’Ordinativo di Fornitura.
-cI lavori possono essere richiesti nell’ambito degli interventi Extra Canone e, pertano, non sono
limitati ai soli lavori di riqualificazione impiantistica compresi nel canone di un contratto esteso.
-dL’“importo massimo complessivo dei lavori” rappresenta la somma degli importi relativi a lavori
affidati nel limite del 30% del valore dei Contratti Attuativi, indipendentemente dalla loro durata.
-eE’ possibile subappaltare lavori di manutenzione ordinaria compresi nel Canone, secondo quanto
previsto al par.9 del Disciplinare di gara, come modificato dall’errata corrige pubblicata nella prima
tranche di chiarimenti
36) Domanda
Rif: Disciplinare di Gara al cap. 5.3 “richiesta informazioni”: se le risposte alle domande poste dalla
scrivente entro i termini stabiliti non risultassero sufficientemente esaustive, è possibile sullo stesso
argomento, porre una ulteriore richiesta di chiarimento successivamente alla data del 6/11 e ottenere
risposta?
Risposta
Così come indicato nella Gazzetta Ufficiale n°140 del 27 Novembre u.s. e riportato nel sito istituzionale
alla
URL:
http://www.acquistinretepa.it/portal/page?_pageid=173,3144349&_dad=portal&_schema=PORTAL&firstta
b=bandi?firsttab=bandi , è possibile inoltrare ulteriori richieste di chiarimento inerenti il Bando in oggetto
sino alle ore 12:00 del 30 Dicembre p.v.
37) Domanda
Rif: Disciplinare di Gara al cap. 9 “Subappalto”: si richiede chiarimento in merito al capoverso “Resta
inteso che, in caso di subappalto delle lavorazioni per le quali è richiesta l’attestazione SOA nella
classifica OG10, l’Amministrazione contraente provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore
dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.”. Si intende
che, se un subappaltatore con contratto di subappalto relativo ad opere ricadenti nella categoria OG 10
non venisse pagato dal Fornitore, questo verrà pagato dall’Amministrazione contraente? Anche se non
venisse pagato per giustificati motivi? Oppure è da intendersi che questa sarà una prassi che avverrà
sempre e comunque a prescindere dalla regolarità dei pagamenti tra Fornitore e subappaltatore?
Risposta
Si veda l’errata corrige pubblicata nella prima Tranche di Chiarimenti.
38) Domanda
A pag. 48 del Disciplinare di gara è scritto: "non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto ad imprese
che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione al singolo lotto, né
comunque ad imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima".
La domanda è se l' impossibilità di ottenere un sub-appalto è riferito solo al/i Lotto/i cui l'Azienda ha
partecipato o è estesa a tutti i Lotti. Esempio: Se l'Azienda A partecipa, singolarmente o come
componente di un RTI, al Lotto 1 e Lotto 2 da questi due Lotti non può ottenere alcun sub-appalto futuro,
può però ricevere lavori in subappalto nei restanti Lotti (3-8), oppure il sub-appalto inerente i servizi di
gara gli è precluso in tutta Italia?
Risposta
Non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto all’impresa che abbia partecipato anche in lotti diversi
da quelli in relazione ai quali la richiesta di subappalto è formulata: nel caso prospettato, qualora
l’azienda A abbia partecipato al lotto 1 o 2, non potrà essere subappaltatrice in nessuno degli altri lotti
della gara
39) Domanda
Prendendo il calcolo del requisito SOA per il Lotto 5 nell'esempio riportato a pag.10 del Disciplinare,
risulta che l'ammontare SOA necessario è pari a 2.850.000 corrispondente alla OG10 V classifica. La
domanda è questa, per possedere il requisito SOA si deve coprire l'ammontare calcolato nelle modalità
indicate nel Disciplinare, oppure la classifica riportata nella documentazione di gara? Esempio: in caso di
partecipazione in RTI di 3 Aziende in cui l'Azienda A e B possiedano l'OG10 class.III e l'Azienda C l'OG10
Class. IV (somma pari a Euro 4.648.110) pur non raggiungendo l'ammontare massimo della V classifica (pari
a 5.164.569), soddisfano comunque il requisito SOA necessario per la partecipazione al Lotto 5 oppure no?
Risposta
Si, nell’ipotesi posta l’RTI ha una SOA sufficiente alla partecipazione al Lotto 5. Come previsto dal
Disciplinare di Gara al punto 4.1 è infatti sufficiente che la somma delle SOA delle aziende che formano
l’RTI soddisfi il requisito SOA previsto.
40) Domanda
In un RTI il possesso dei requisiti (SOA e Fatturato) devono essere in percentuali minime prestabilite tra
mandanti e mandatarie, oppure è necessario solo soddisfare il/i requisito/i del Lotto/i cumulativamente?
Esempio: RTI composto da 3 Aziende A Mandante B,C mandatarie, che partecipano al Lotto 5 dove il
fatturato necessario è fissato in Euro 8.559.000. L'Azienda A, mandante, ha un fatturato negli ultimi 2
anni di 2.000.000, B e C hanno rispettivamente 1.000.000 e 6.000.000, soddisfano comunque il requisito,
oppure devono avere il fatturato in percentuali minime prestabilite tra mandanti e mandatarie?
Risposta
Si conferma che, in relazione al requisito di fatturato specifico, la somma dei fatturati indicati consente la
partecipazione al Lotto 5. Non sono previste percentuali minime prestabilite tra mandanti e mandataria.
41) Domanda
In riferimento al requisito di cui al punto III.2.2.) del Bando di gara capacità economica e finanziaria,
chiediamo di confermare se, in assenza di certificati di regolare esecuzione, sia ritenuto idoneo da Consip
comprovare il possesso del requisito mediante produzione di ordinativi di fornitura richiesti da Enti
Pubblici in dipendenza di analoga convenzione con Consip.
Risposta
No, non è sufficiente per la comprova la produzione di ordinativi di fornitura, ma sono necessarie, in tal
caso, le fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato
specifico dichiarato in sede di partecipazione
42) Domanda
In riferimento ai requisiti di ammissione, ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.P.R. 554/99 “che consente
espressamente alla singola impresa o all’associazione temporanea da costituire, in possesso dei requisiti
prescritti per partecipare alla gara, di "associare altre imprese" qualificate per categorie e importi diversi
da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per
cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da
ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati”, chiediamo conferma se una
società “X”, in possesso dei requisiti prescritti per partecipare alla gara, può cooptare nel proprio RTI una
impresa “Y”, che non possiede, ne il requisito di cui al punto III.2.2 (fatturato specifico), ne il requisito di
cui al punto III.2.3 (qualifica SOA OG10), del bando di gara, tenuto conto altresì che detta impresa Y non
eseguirà più del 20% del valore totale del lotto.
Risposta
Preliminarmente si precisa che la partecipazione in RTI è disciplinata al par. 4 del Disciplinare di gara e
dall’art. 37 d.Lgs.163/2006. In ogni caso, si conferma che una società “X”, in possesso dei requisiti
prescritti per partecipare alla gara, può associarsi in RTI con una impresa “Y”, che non possiede, nè il
requisito di cui al punto III.2.2 (fatturato specifico), nè il requisito di cui al punto III.2.3 (qualifica SOA
OG10), del bando di gara, in quanto il possesso dei predetti requisiti è soddisfatto dal RTI nel suo
complesso. Si evidenzia, tuttavia, che le attività per le quali si richiede il possesso del requisito di cui al
punto III.2.3 del Bando di Gara dovranno essere eseguite dai medesimi soggetti che ne abbiano dichiarato
il possesso.
Si precisa, inoltre, che, in caso di partecipazione in RTI, non sussiste obbligo di corrispondenza tra la
quota percentuale dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna impresa associata e la quota
percentuale di prestazioni eseguite. Si veda anche la risposta al chiarimento 5).
43) Domanda
La pagina 11 di 144 del capitolato tecnico nella sezione dedicata alle “Caratteristiche del contratto
standard” recita così: “….. Il Fornitore Aggiudicatario ha facoltà, inoltre, di effettuare a proprie spese e
senza oneri aggiuntivi da parte dell’Amministrazione, interventi di riqualificazione energetica……..”
La pagina 12 di 144 nella sezione dedicata alle “Caratteristiche del contratto esteso” recita così: “ ……. Il
Fornitore Aggiudicatario ha l’obbligo di effettuare a proprie spese e senza oneri aggiuntivi da parte
dell’Amministrazione, interventi di riqualificazione energetica…..”
La pagina 13 di 144 nella sezione “Obiettivi di risparmio energetico” recita così: “Il Fornitore, per ogni
singolo Lotto, è obbligato ad effettuare interventi di riqualificazione energetica sugli impianti…..”
Il Fornitore è sempre obbligato ad effettuare interventi di riqualificazione energetica sugli impianti,
oppure questo dipende dal contratto?
Risposta
Si conferma quanto indicato alle pagg. 11, 12 e 13 del Capitolato Tecnico.
Sia per i Contratti Standard, sia per i Contratti Estesi, il Fornitore ha facoltà di effettuare a proprie spese
interventi di riqualificazione energetica che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi in termini di TEP
indicati per il Lotto in oggetto in fase di Offerta. (Si conferma altresì che anche gli interventi di
riqualificazione energetica pagati dalle Amministrazioni contribuiscono agli obiettivi in termini di TEP).
Il Fornitore non è obbligato ad effettuare interventi di riqualificazione energetica sugli impianti relativi ad
ogni Contratto stipulato, fermi restando gli obiettivi di TEP dichiarati per lo specifico Lotto.
Con specifico riferimento al singolo Contratto Esteso, il Fornitore Aggiudicatario è obbligato ad effettuare
interventi di riqualificazione energetica, di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e
tecnologico per un importo pari al 10% del Canone complessivo stimato per il suddetto Contratto Esteso.
44) Domanda
Con specifico riferimento al p.to III.1.3) del bando di gara.
Per favorire la concorrenza, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato AS251 del 30/1/2003 (Bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la
partecipazione in R.T.I. di due o più Imprese che, anche avvalendosi di società terze nelle modalità
indicate nel Disciplinare di gara, siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici
di partecipazione con riferimento al singolo lotto o, nel caso di partecipazione a più lotti, con riferimento
al lotto di importo superiore tra quelli per cui il R.T.I. partecipa, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I.
così composto.
Si richiede conferma di quanto segue:
a)
in caso di RTI che partecipa a più lotti, non si possono associare due o più imprese che, siano in
grado di soddisfare singolarmente la contemporaneità dei requisiti di: capacità economica-finanziaria di
cui al punto III.2.2) e di capacità tecnica di cui al punto III.2.3); detti requisiti, nel caso specifico di
partecipazione a più lotti, devono essere riferiti entrambi al lotto di importo maggiore a cui si partecipa e
comunque a quanto stabilito al p.to 2.2. “partecipazione a più lotti” e seguenti del disciplinare di gara
b)
in caso di RTI/impresa singola che partecipa a più lotti, la possibilità di ricorrere all’istituto
dell’Avvalimento, fa si che anche la/le società terze di cui ci si avvale debbano rispettare il limite di cui
sopra, ovvero che non ci si può avvalire di società terze che singolarmente siano in grado di soddisfare
singolarmente la contemporaneità dei requisiti di capacità economica-finanziaria di cui al punto III.2.2) e
di capacità tecnica di cui al punto III.2.3), detti requisiti, nello specifico caso di partecipazione a più lotti,
devono essere riferiti entrambi al lotto di importo maggiore a cui si partecipa e comunque a quanto
stabilito al p.to 2.2. “partecipazione a più lotti” e seguenti del disciplinare di gara.
Risposta
a) In caso di RTI che partecipa a più lotti, non si possono associare due o più imprese che siano in grado di
soddisfare singolarmente la contemporaneità dei requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità
tecnica.
I requisiti di capacità economica-finanziaria sono riferiti alla somma di quanto richiesto per la
partecipazione ai singoli Lotti cui l’RTI intende partecipare, mentre i requisiti di capacità tecnica sono
riferiti alla classifica di importo corrispondente ad almeno il 30% della somma degli Importi Massimi
Complessivi annui dei singoli Lotti cui l’RTI intende partecipare, nel rispetto di quanto previsto al
paragrafo 2.2 del Disciplinare di Gara.
b) In riferimento all’istituto dell’avvalimento, così come indicato al paragrafo 4 del Disciplinare di Gara,
non ci può avvalere dei requisiti di società terze che singolarmente siano in grado di soddisfare
singolarmente la contemporaneità dei requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica,
detti requisiti, nello specifico caso di partecipazione a più lotti, devono essere riferiti entrambi al lotto di
importo maggiore a cui si partecipa e comunque a quanto previsto dal Disciplinare di Gara al paragrafo
2.2.
45) Domanda
Con riferimento al p.to 4.1 del disciplinare di gara, “Condizioni di partecipazione” si menziona la
possibilità di partecipazione anche “per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme
previste nei Paesi di stabilimento”, e p.to III.2.3) del bando di gara “Capacità Tecnica”: “…attestare, ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, il possesso di qualificazione in corso di validità, rilasciata da
una SOA regolarmente autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 34/2000, per la categoria OG10
“Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternativa e continua. ..”;
Le imprese di cui al p.to 4.1 sopracitato, essendo imprese stabilite in paesi non soggetti alla legislazione
italiana, sono soggetti solitamente privi del possesso di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una
SOA regolarmente autorizzata ai sensi e per gli effetti del DPR 34/2000 (rif.to p.to III.2.3 del bando di
gara);
si richiede a tal fine se, dette imprese, possono partecipare alla gara in oggetto:
a) in qualità di impresa mandataria/mandante di un RTI costituendo/costituito;
b) in qualità di impresa ausiliaria
Risposta
Le imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE prive del possesso di qualificazione possono partecipare
in qualità di impresa mandataria/mandante di un RTI costituendo/costituito ovvero in qualità di impresa
ausiliaria, ma nel primo caso non potranno svolgere attività per le quali è richiesta l’attestazione SOA.
Si precisa, in ogni caso, in via generale, che, ai sensi dell’art.47 D.Lgs.163/2006, alle imprese stabilite
negli altri Stati membri aderenti all’UE, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste
alle imprese italiane e che tali imprese si qualificano alla singola gara producendo documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti
prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
46) Domanda
Con riferimento alla partecipazione in costituenda/costituita RTI, inerentemente al possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnici da parte della mandataria e della/delle mandanti, non vengono indicate nei
documenti di gara le condizioni minime da rispettare, ciò significa che, nel rispetto del soddisfacimento
del 100% di detti requisiti da parte del costituito/costituendo RTI nel suo insieme:
a) può partecipare una società che si profila come Capogruppo, che possiede zero requisiti di
carattere economico-finanziario e zero requisiti di carattere tecnico?
b) può partecipare una società che si profila come mandante, che possiede zero requisiti di carattere
economico-finanziario e zero requisiti di carattere tecnico?
Se quanto sopra è affermativo, in uno e/o entrambi le domande a) e b) esposte, come si deve interpretare
il c.13 dell’art.37 del D.Lgs.163/06 e smi, ovvero: “13. I concorrenti riuniti in raggruppamento
temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione
al raggruppamento.”?
Stante la risposta a codesto quesito, con specifico riferimento al fac-simile Allegato 1) p.to 21.b), si
richiedono se e quali sono le quote minime di partecipazione rispettivamente per la Capogruppo e per
la/le mandanti in caso di RTI costituito/costituendo da dover rispettare per la compilazione di questo facsimile.
Risposta
Così come previsto al paragrafo 4 del Disciplinare di Gara, in riferimento al possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnici da parte della mandataria e della/delle mandanti, non sono previste
condizioni minime da rispettare riferite alle percentuali di possesso di tali requisiti tra le diverse Imprese
raggruppande.
In riferimento alla ripartizione delle attività previste dall’appalto tra le diverse Imprese raggruppande
(elemento caratterizzante indipendente dai requisiti minimi di partecipazione), Il fac-simile Allegato 1)
deve essere compilato in coerenza all’effettiva ripartizione stabilita in sede di costituzione dell’RTI.
47) Domanda
Con riferimento al cap.VI.3) Informazioni Complementari p.to 6. del bando di gara:
E’ ammesso concorrere a più lotti: in tale caso il concorrente potrà aggiudicarsi fino ad un massimo di tre
Lotti, e segnatamente quelli di maggiore rilevanza economica tra i Lotti per i quali è risultato primo nella
graduatoria provvisoria. L’aggiudicazione dei tre Lotti è però subordinata al possesso da parte del
medesimo concorrente del requisito di fatturato di cui al precedente punto III.2.2, per un importo pari
alla somma degli importi ivi indicati relativi ai lotti aggiudicati, oltre che al possesso della qualificazione
SOA di cui al precedente punto III.2.3, per la classifica di importo corrispondente ad almeno il 30% della
somma degli Importi Massimi Complessivi annui relativi ai lotti aggiudicati. In mancanza di tali ulteriori
requisiti, al concorrente verranno aggiudicati unicamente i Lotti di maggiore rilevanza economica tra
quelli per i quali è risultato primo in graduatoria, come meglio specificato nel Disciplinare di gara, per i
quali possiede i requisiti. L’ordine di importanza economica dei Lotti è il seguente: Lotto 3, Lotto 1, Lotto
7, Lotto 8, Lotto 2, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 4. Nei casi sopra indicati, potrà risultare provvisoriamente
aggiudicatario il secondo in graduatoria e così via di seguito, nel rispetto delle regole di gara.
Stante quanto sopra esposto, si chiede conferma che un concorrente (singolo/RTI) al fine di potersi
aggiudicare un massimo di tre lotti, sia condizione necessaria e sufficiente il possesso dei requisiti
economici-finanziari e tecnici riferiti alla somma dei tre lotti maggiori in valore assoluto, anche se
partecipate a più dei tre predetti lotti aggiudicabili.
Risposta
Il possesso dei requisiti per la partecipazione a più lotti è richiesto già in fase di ammissione come
prescritto al punto 2.2. del Disciplinare di gara.
In fase di aggiudicazione, si conferma che il concorrente potrà aggiudicarsi fino ad un massimo di tre
Lotti, e segnatamente quelli di maggiore rilevanza economica tra i Lotti per i quali è risultato primo nella
graduatoria provvisoria.
48) Domanda
Con riferimento al p.to III.2.2) Capacità economica e finanziaria del bando di gara, che rimanda a fondo
capitolo allo specifico art.41 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, si chiede conferma di poter utilizzare
referenze di fornitura di quadri elettrici per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione
di energia elettrica in corrente alternativa e continua per il raggiungimento dei requisiti relativi a ciascun
lotto in conformità a quanto riportato nel predetto articolo 41 D.Lgs.163/06 smi al comma 1.c) :
“….l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto di gara…”
Risposta
Le attività manutenzione, gestione, ristrutturazione, ammodernamento e rifacimento di impianti elettrici
(inclusa la fornitura di beni erogata all’interno di tali servizi e le opere accessorie asservite all’esecuzione
di tali servizi) concorrono al fatturato specifico richiesto in gara.
La fornitura pura di beni (quadri elettrici, trasformatori, etc.) non concorre al fatturato specifico richiesto
in gara.
49) Domanda
Con riferimento al p.to III.2.2) Capacità economica e finanziaria del bando di gara, ove riporta:
“…..aver realizzato, complessivamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per manutenzione e gestione di impianti elettrici
non inferiore a: “
Si richiede conferma che il fatturato considerabile può essere derivante da:
fatturato specifico per manutenzioni di impianti elettrici;
e da
fatturato specifico per gestione di impianti elettrici;
e da
fatturato specifico per manutenzione e gestione di impianti elettrici;
tenendo altresì presente che la “specificità” è desumibile dall’oggetto dell’appalto e da quanto esposto
nella documentazione di gara di cui al p.to II.6.1 “CVP” del bando di gara e all’art. 1 “Oggetto” del
disciplinare di gara.
Risposta
Si. Si veda anche la risposta al chiarimento 48).
50) Domanda
Con riferimento alla “Forma giuridica che dovrà assumere un costituendo/costituito RTI” p.to III.1.3) del
bando di gara, nel caso di partecipazione a più lotti, si chiede conferma circa la possibilità di
partecipazione in costituita/costituenda RTI di due soggetti A) e B) aventi i rispettivamente i requisiti
sotto riportati:
soggetto A):
- requisito sufficiente a soddisfare la capacità economica e finanziaria richiesta al p.to III.2.2) del bando
di gara riferita al lotto di importo maggiore a cui si partecipa;
- requisito sufficiente a soddisfare la capacità tecnica richiesta al p.to III.2.3) del bando di gara, riferita al
lotto di importo maggiore a cui si partecipa;
soggetto B):
- requisito NON sufficiente a soddisfare la capacità economica e finanziaria richiesta al p.to III.2.2) del
bando di gara riferita al lotto di importo maggiore a cui si partecipa;
- requisito sufficiente a soddisfare la capacità tecnica richiesta al p.to III.2.3) del bando di gara, riferita al
lotto di importo maggiore a cui si partecipa.
Risposta
Si conferma la possibilità di partecipazione in RTI dei soggetti A) e B) aventi rispettivamente i requisiti
sopraindicati
51) Domanda
Con riferimento al punto b.1.1 a pagina 32 del Disciplinare di gara:
“Impegno, espresso in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), a realizzare progetti di risparmio
energetico ogni 10 milioni di euro cumulativamente ordinati nel Lotto di riferimento (somma dei Valori
degli Ordinativi Principali di Fornitura), a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni aderenti alla
Convenzione, i cui risultati siano certificati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dei
decreti ministeriali del 20/07/2004 e della delibera 18 settembre 2003, n. 103 e s.m.i. dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas”
Si chiede se la realizzazione di progetti di risparmio energetico, la cui certificazione non scaturisca
dall’applicazione delle schede standard previste dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, possa essere
inserita tra le tipologie di intervento proponibili, di cui al punto b.1.2.1 a pagina 32 del Disciplinare di
gara.
Risposta
Si conferma la possibilità di inserire tra le tipologie di intervento proponibili anche progetti di risparmio
energetico la cui certificazione non scaturisca dall’applicazione di schede standard. I risparmi, in termini
di TEP, che scaturiscono da tali interventi, devono comunque essere certificati dall’AEEG per poter
contribuire agli obiettivi dichiarati in sede di Offerta.
52) Domanda
Con riferimento al punto b.1.1 a pagina 32 del Disciplinare di gara:
“Impegno, espresso in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), a realizzare progetti di risparmio
energetico ogni 10 milioni di euro cumulativamente ordinati nel Lotto di riferimento (somma dei Valori
degli Ordinativi Principali di Fornitura), a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni aderenti alla
Convenzione, i cui risultati siano certificati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dei
decreti ministeriali del 20/07/2004 e della delibera 18 settembre 2003, n. 103 e s.m.i. dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas”
si chiede se gli interventi di risparmio energetico a favore delle Pubbliche Amministrazioni, debbano
unicamente riferirsi ad interventi sugli impianti di pubblica illuminazione e sugli impianti semaforici.
Risposta
Nell’espletamento delle attività previste in Convenzione e disciplinate dal Capitolato Tecnico è possibile
che interventi eseguiti a vario titolo (in manutenzione straordinaria, in adeguamento tecnologico, etc.)
consentano l’ottenimento di TEP certificati dall’AEEG non riferiti a pubblica illuminazione/impianti
semaforici; anche i suddetti TEP contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dichiarati in sede di
Offerta.
53) Domanda
Con riferimento al primo capoverso di pagina 4 del Disciplinare di gara: “Con l’aggiudicatario di ciascun
Lotto verrà stipulata una Convenzione con la quale l’aggiudicatario si obbliga ad accettare “Ordinativi
Principali di Fornitura” (di seguito, per brevità OPF) ed eventuali “Atti Aggiuntivi” emessi dalle
Amministrazioni fino a concorrenza dell’importo massimo previsto per ogni singolo Lotto (di seguito
“Importo Massimo”)”.
Si chiede conferma che il fornitore è obbligato ad accettare singoli OPF e relativi Atti Aggiuntivi,
indipendentemente dall’importo degli stessi e che l’aggravio di oneri derivante da mancate economie di
scala è totalmente a suo carico.
Risposta
Si conferma che, in riferimento a ciascun Lotto, il Fornitore Aggiudicatario è obbligato ad accettare singoli
OPF e relativi Atti Aggiuntivi emessi dalle Amministrazioni fino a concorrenza dell’importo massimo
indipendentemente dall’importo degli stessi.
Eventuali aggravi di oneri derivanti da mancate economie di scala sono considerati rischio di impresa per il
Fornitore Aggiudicatario e non sono imputabili né a Consip S.p.A. né alle Amministrazioni Contraenti.
54) Domanda
Con riferimento al punto 6.3.2. di pagina 87 del Capitolato Tecnico: “Il fornitore non è obbligato a
recepire tutte le osservazioni dell’Amministrazione; in tal caso deve motivare il mancato recepimento”e
al diagramma di flusso di pagina 74 sempre del Capitolato Tecnico, si chiede se le motivazioni addotte a
giustifica del mancato recepimento delle osservazioni delle Amministrazioni, comportino la ripetizione
dell’iter approvativo, con ulteriore aggravio di costi da parte del fornitore.
Risposta
Si conferma la necessità di ripetizione dell’iter approvativo. Il Contratto Attuativo non può essere
stipulato sino a che le parti non siano d’accordo sul Piano Dettagliato degli Interventi (PDI).
55) Domanda
Con riferimento al punto 4.2.1 di pagina 16 del Capitolato Tecnico: “Il Fornitore assicura l’accensione e
lo spegnimento dei Punti Luce nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera dell’AEEG del 01/04/2004 n.
52/04 e s.m.i. e di quanto altro definito in eventuali Delibere Comunali in vigore, laddove queste
risultino più restrittive rispetto a quanto previsto dall’AEEG. Il Fornitore deve verificare e modificare,
dove necessario, l’impostazione dei tempi di accensione e spegnimento degli armadi di comando e
protezione provvisti di orologio astronomico, in considerazione del regime di alba e tramonto civile1.Il
Fornitore, per gli impianti controllati a mezzo di interruttore crepuscolare, deve verificare che gli
interventi di tali dispositivi siano il più possibile contemporanei, provvedendo a sostituire i componenti
dell’impianto che non risultino in condizioni di efficienza ed è tenuto altresì a ricollocare (agendo su
posizione e regolazione di sensibilità) gli interruttori che presentino sfasamenti orari.”
Si chiede di definire le caratteristiche di restrittività che possono essere comprese in eventuali Delibere
Comunali in merito all’accensione e allo spegnimento degli impianti, e in generale quali orari di
accensione e spegnimento prendere a riferimento in caso di discordanza tra la Delibera 52/04 e gli orari di
alba e tramonto civile come definiti nella nota (1) al punto 4.2.1 , pagina 16 del Capitolato tecnico.
Si chiede inoltre se orari di funzionamento dettati da Delibere Comunali che risultassero maggiori di quelli
previsti in base alle Ore Convenzionali di accensione e spegnimento di cui alla Tabella 1 allegata alla
delibera AEEG 52/04, diano o meno diritto a ottenere modifiche dei canoni e con quale modalità di
calcolo.
Risposta
Si conferma quanto previsto dal Capitolato Tecnico in merito alla delibera dell’AEEG del 01/04/2004.
In particolare si possono verificare due situazioni distinte:
a) se l’Amministrazione che intendesse aderire avesse già in vigore una delibera Comunale “più
restrittiva” dell’AEEG (l’orario di accensione previsto dalla delibera comunale è più esteso rispetto a
quanto previsto dall’AEEG), il Fornitore avrebbe facoltà di rifiutare l’Ordinativo di Fornitura; nel caso in
cui accettasse tale Ordinativo, ai sensi della presente Convenzione non avrebbe diritto ad alcun
adeguamento di Canone.
b) qualora l’Amministrazione che ha già aderito alla Convenzione emettesse una delibera Comunale “più
restrittiva” dell’AEEG o comunque contenente condizioni diverse da quelle previste dalla presente
Convenzione, il Fornitore avrebbe facoltà di non accettare tali condizioni. Si vedano anche le risposte ai
chiarimenti 7) e 18).
56) Domanda
Con riferimento al punto 6.3.1.4 di pagina 81 del Capitolato Tecnico, tabella 1, termine “Risparmio
complessivo conseguibile (Rtot)”, definizione “ Valore economico dei risparmi in tep conseguibili a
seguito della realizzazione del singolo intervento, per tutta la vita utile dell’intervento (grandezza
espressa in €)”.
Si chiede di definire il parametro di riferimento da utilizzare per la valorizzazione economica dei risparmi
in tep conseguibili.
Risposta
Si conferma la definizione data nel Capitolato Tecnico per Risparmio complessivo conseguibile.
La valorizzazione economica dei risparmi varia in funzione di numerosi fattori di cui il principale è
sicuramente il costo dell’energia. Se il costo dell’energia dovesse aumentare negli anni, il valore
economico dei TEP risparmiati aumenterebbe nel tempo; di converso, se il costo dell’energia dovesse
diminuire negli anni, il valore economico dei TEP risparmiati diminuirebbe nel tempo.
57) Domanda
Con riferimento al punto 4.5.2 punto i) di pagina 40 del Capitolato Tecnico “eventuali finanziamenti ed
incentivi disponibili da parte di Ministeri, Regioni, Province etc. o meccanismi di promozione
dell’efficienza energetica come i titoli di efficienza energetica (TEE) ai sensi dei decreti ministeriali del
20/07/2004 e “conto energia” ai sensi del D.M. del 28/07/2005 e s.m.i.”
Si chiede conferma che la titolarità dei TEE ottenuti a seguito degli interventi di riqualificazione
energetica sia del fornitore.
Risposta
Si conferma che, in riferimento al singolo Lotto di aggiudicazione, la titolarità dei TEE ottenuti a seguito
di interventi di riqualificazione energetica eseguiti ai sensi della presente Convenzione sia del Fornitore
Aggiudicatario.
58) Domanda
Con riferimento al sottocapitolo “Caratteristiche del Contratto Esteso” del capitolo 3 di pagina 12 del
Capitolato Tecnico: “…… Il Fornitore Aggiudicatario ha l’obbligo di effettuare a proprie spese e senza
oneri aggiuntivi da parte dell’Amministrazione, interventi di riqualificazione energetica, di
manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e tecnologico di cui ai paragrafi 4.5, 4.6, 4.7 e
4.8 (e paragrafi 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, laddove fosse richiesto il Servizio di Gestione di Impianti Semaforici),
il cui importo totale sia pari al 10% del Canone complessivo stimato.” e con riferimento al punto b.1.1 a
pagina 32 del Disciplinare di gara: “Impegno, espresso in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), a
realizzare progetti di risparmio energetico ogni 10 milioni di euro cumulativamente ordinati nel Lotto di
riferimento (somma dei Valori degli Ordinativi Principali di Fornitura), a beneficio delle Pubbliche
Amministrazioni aderenti alla Convenzione, i cui risultati siano certificati dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas ai sensi dei decreti ministeriali del 20/07/2004 e della delibera 18 settembre 2003, n.
103 e s.m.i. dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas”.
Si chiede conferma che i succitati interventi di riqualificazione energetica eseguiti in ottemperanza degli
obblighi previsti nel contratto esteso, concorrono al raggiungimento dell’obbiettivo dell’impegno di cui al
punto b.1.1 a pagina 32 del Disciplinare di gara sopra riportato.
Risposta
Si conferma che, se gli interventi di riqualificazione energetica, di manutenzione straordinaria, di
adeguamento normativo e tecnologico di cui al Capitolato Tecnico -paragrafi 4.5, 4.6, 4.7 ,4.8 , 5.4, 5.5,
5.6 e 5.7- consentono un risparmio in termini di TEP ai sensi della delibera 18 settembre 2003, n. 103 e
s.m.i. dell’AEEG, i suddetti risparmi in termini di TEP concorrono al raggiungimento dell’obbiettivo
dell’impegno di cui alle pagg. 32-33 del Disciplinare di gara.
59) Domanda
Rif. Allegato 5 Capitolato tecnico - art.3.2 Obiettivi di risparmio energetico
Ai fini del raggiungimento dell'impegno - espresso in tep per ogni 10 milioni di Euro complessivamente
ordinati nel lotto - ad effettuare interventi di riqualificazione energetica sugli impianti gestiti, si richiede
se possono essere considerati i risparmi complessivi che, per effetto di un intervento eseguito durante la
gestione contrattuale, vengono riconosciuti dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas nell'arco
dell'intera vita utile dell'intervento (Art.4 comma 9 dell'allegato A alla Delibera AEEG 103/03 e s.m.i.).
Per esempio, nell'ipotesi di eseguire la sostituzione di n.1 lampada a vapori di mercurio con n.1 lampada a
vapori di sodio ad alta pressione negli impianti di Pubblica Illuminazione, l'Autorità per l'energia elettrica
e per il gas (AEEG) riconosce, mediante l'applicazione della scheda tecnica standardizzata n.18, un
risparmio annuo di 38,1 x 10^-3 TEP. Tale risparmio annuo è riconosciuto ogni anno per un periodo di vita
utile dell'intervento, pari a 5 anni.
Premesso quanto sopra, si chiede se, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico,
occorra considerare:
A) Il risparmio annuo: 38,1 x 10^-3 TEP
B) Il risparmio complessivamente riconosciuto dall'AEEG per l'intera vita utile dell'intervento: 5 x 38,1 x
10^-3 TEP = 190,5 x 10^-3 TEP
Risposta
Così come riportato anche nell’Appendice 9 al Capitolato Tecnico, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo
di risparmio energetico si può considerare il risparmio complessivamente riconosciuto calcolato per
l’intera vita utile dell’intervento e quindi è corretto il calcolo effettuato nel caso B).
Si ribadisce la possibilità da parte dell’AEEG di effettuare verifiche sull’efficacia degli interventi effettuati
dai Fornitori. Nel caso in cui, a valle delle indagini dell’AEEG, vi fossero delle decurtazioni di TEP od
annullamenti di schede precedentemente approvate, il Fornitore, nel rispetto della presente Convenzione,
sarebbe tenuto ad integrare tali TEP con ulteriori interventi di risparmio energetico.
60) Domanda
In riferimento al “Disciplinare di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio luce e dei servizi
connessi per le pubbliche amministrazioni”, si chiede se è permesso, nella relazione tecnica, citare il
nome specifico dei prodotti che si intendono installare sugli impianti per raggiungere l’efficienza
energetica?
Risposta
Si, nella Relazione Tecnica è possibile citare il nome dei prodotti che si intendono installare in riferimento
all’efficienza energetica ed in riferimento a qualunque altro contesto tecnico-descrittivo.
61) Domanda
In merito alla costituzione e certificazione del fatturato specifico di un Consorzio neo costituito.
Posto che il Consorzio “A” è stato costituito in data successiva al 1 gennaio 2009. Ad oggi non ha
presentato nessun bilancio. Se il Consorzio “A” intendesse partecipare alla Gara in oggetto come soggetto
autonomo, e al suo interno sono consorziate alcune aziende che nel biennio 2007-2008 hanno svolto lavori
che ricadono nelle attività specifiche richieste dal Bando; visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi: se il
concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o
l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante;
Si chiede: il Consorzio “A” è abilitato a partecipare alla gara utilizzando i fatturati specifici dei singoli
consorziati? E quali sono i documenti a supporto considerati idonei dalla stazione appaltante?
Risposta
Nel caso in cui il consorzio “A” sia un consorzio stabile neocostituito, il consorzio è abilitato a partecipare
alla gara utilizzando i fatturati specifici dei singoli consorziati, secondo quanto stabilito dall’art. 36,
comma 6, D. Lgs. 163/2006. In tal caso la dichiarazione conforme al facsimile di cui all’Allegato 1 dovrà
essere presentata da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti non solo per quanto riguarda i
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, ma anche, per quanto riguarda i
requisiti di capacità economico-finanziaria. Ai fini della comprova si rinvia a quanto previsto al par. 6 del
Disciplinare di gara.
Nel caso in cui il consorzio “A” sia un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lett.b) neocostituito, ai
sensi dell’art.35 D.Lgs.163/2006, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle
procedure di affidamento devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio che partecipa alla gara.
62) Domanda
In merito alla stima dei costi relativi alla sicurezza si richiede:
a) se detti costi vadano riferiti all’importo globale del singolo lotto e a quale arco temporale;
b) se possano essere da Voi indicati gli indici di riferimento per la quantificazione ed inoltre se negli
stessi vadano inclusi quelli sostenuti per legge;
c) se nell’ambito di detti costi debbano essere indicati quelli afferenti all’intero personale ovvero a
quello impiegato nella sola attività oggetto del bando.
Risposta
Premesso che l’indicazione della stima dei costi relativi alla sicurezza richiesta, ai sensi dell’art.87 comma
4 D.Lgs.163/2006, nella “Dichiarazione di offerta economica” di cui al facsimile Allegato 3, si riferisce ai
costi di legge, ovvero quelli specifici propri dell’attività del fornitore, e non ai costi da interferenza, si
precisa:
a) tali costi vanno riferiti alle singole voci di offerta oggetto dell’appalto e possono essere espressi anche
in percentuale rispetto ai prezzi offerti;
b) La quantificazione dei costi sopraindicati, essendo quelli specifici propri dell’attività del fornitore, è di
esclusiva competenza del Fornitore; come già premesso, si tratta dei costi ex lege.
c) La quantificazione dei detti costi deve essere riferita al personale impiegato nelle attività oggetto
dell’appalto.
63) Domanda
Rif. Allegato 2 – Offerta Tecnica
Le istruzioni sulla redazione della Relazione Tecnica prevedono che la dimensione minima del carattere
sia di 11 punti. La scrivente società interpreta tale indicazione come attinente al testo della relazione,
mentre nel caso di tabelle in fomato immagine inserite nel testo, tabelle che contengano immagini e/o
valori numerici e/o testo, tale dimensione minima possa non essere rispettata. Si chiede di voler
confermare che tale interpretazione non contrasti con le disposizioni di gara.
Risposta
Si conferma che la dimensione minima del carattere di 11 punti non si applica alle tabelle in formato
immagine.
64) Domanda
A pagina 4 (DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO DELL’IMPRESA AUSILIARIA)
dell’Allegato 9 (MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO) la prima parte recita così:
“Il sottoscritto ___________________________ Legale Rappresentante / Procuratore del concorrente
_________________________............... ”
A nostro avviso, dal momento che chi dichiara è l’impresa ausiliaria che presta il requisito e non la
concorrente, la dicitura “concorrente” è errata
Risposta
La dicitura “concorrente” riportata a pag. 4 dell’Allegato 9 costituisce un mero refuso.
Il suddetto modulo, in formato .doc, è stato quindi aggiornato sul sito istituzionale alla URL:
http://www.acquistinretepa.it/portal/page?_pageid=173,3144349&_dad=portal&_schema=PORTAL&firstta
b=bandi?firsttab=bandi.
65) Domanda
Dalla lettura dell'art. 9 del disciplinare emerge che la quota subappaltabile servizi è pari al 30%
dell'Importo Complessivo del contratto, mentre la quota subappaltabile lavori per i quali deve sussitere la
qualificazione OG 10 è pari al 30% dell'Importo Massimo Complessivo dei lavori (art. III.2.3 del Bando).
In termini pratici e seguendo il modus ragionandi del bando di gara, atto a non lasciare margini a dubbi,
facciamo una simulazione sul lotto n. 1:
LOTTO 1 Importo massimo complessivo del contratto: euro 82.000.000,00 (ovvero importo massimo del
lotto euro 68.000.000,00 + plafond euro 14.000.000,00) Importo massimo subappaltabile: euro
24.600.000,00. Importo massimo complessivo dei lavori OG10: euro 4.900.000,00 Importo massimo
subappaltabile dei lavori OG10: euro 1.470.000,00
Risposta
Si conferma la correttezza della lettura fornita relativamente alle clausole in questione, nel rispetto di
quanto altro previsto al par. 9 del Disciplinare di gara, come modificato a seguito della errata corrige
pubblicata nella prima tranche di chiarimenti.
66) Domanda
In merito alla gara "affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni",
se alla gara in oggetto partecipasse (direttamente oppure attraverso una controllata, oppure avvalendo un
concorrente terzo con i propri requisiti tecnico/economici) un soggetto che tra le proprie attività avesse
anche quella di produrre e vendere energia elettrica, può lo stesso offrire energia elettrica in fase di gara
a un soggetto/ più soggetti che partecipino in proprio alla medesima gara? E un domani, potrà vendere
energia elettrica a un soggetto aggiudicatario della gara stessa?
Risposta
L’energia elettrica è considerato un bene strumentale ai fini della prestazione del “Servizio Luce”.
Si conferma quindi che un soggetto che tra le proprie attività avesse anche quella di produrre e vendere
energia elettrica potrebbe fornire energia elettrica in fase di gara a un soggetto/ più soggetti che
partecipino alla medesima gara.
Si conferma inoltre che un soggetto che partecipa alla presente gara e che tra le proprie attività avesse
anche quella di produrre e vendere energia elettrica potrebbe vendere energia elettrica a un soggetto
aggiudicatario della gara.
67) Domanda
In caso di partecipazione alla gara R.T.I. è richiesta una partecipazione minima al RTI da parte
dell’impresa capogrupppo?
Risposta
No, si veda risposta al quesito n.40
68) Domanda
E’ ammesso alla gara un RTI così composto:
Risposta
Sì, è ammesso.
69) Domanda
Con riferimento alle modalità di presentazione della Relazione Tecnica (pag. 2 dell’Allegato 2). si chiede
di chiarire se la prescrizione relativa alla dimensione minima dei caratteri (11 punti) debba essere
applicata anche ai caratteri contenuti nell’indice, nelle tabelle, in eventuali tabelle inserite sotto forma
di immagine, nelle immagini e nei grafici della Relazione stessa.
Risposta
Con riferimento alle modalità di presentazione della Relazione Tecnica si conferma che per i caratteri
contenuti nell’indice, nelle tabelle, in eventuali tabelle inserite sotto forma di immagine, nelle immagini
e nei grafici, non si applica la prescrizione relativa alla dimensione minima dei caratteri di 11 punti. Si
veda anche la risposta al chiarimento 63)
70) Domanda
Con riferimento alle modalità di presentazione della Relazione Tecnica, si chiede di confermare che
eventuali grafici e/o immagini all’interno della stessa possano contenere termini in lingua straniera.
Risposta
Si conferma la possibilità di usare termini tecnici di lingua straniera all’interno di grafici e/o immagini.
Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)
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"Seconda tranche chiarimenti Serv luce" (PDF, 225.38 KB )