Comune di Cinisello Balsamo
POLIZIA LOCALE
Comune di Cinisello Balsamo
Art. 80 del Codice della Strada
Art. 80 del Codice della Strada
< Revisione dei veicoli >
< Revisione dei veicoli >
POLIZIA LOCALE
Egr. Signore/ Gentile Signora,
Egr. Signore/ Gentile Signora,
per l’omessa revisione del suo veicolo l’agente accertatore
applica la sanzione amministrativa di €uro 155,00 e annota sul
documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla
circolazione apponendovi la data di inizio, fino al momento
dell’effettiva revisione con esito positivo.
per l’omessa revisione del suo veicolo l’agente accertatore
applica la sanzione amministrativa di €uro 155,00 e annota sul
documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla
circolazione apponendovi la data di inizio, fino al momento
dell’effettiva revisione con esito positivo.
È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi
presso uno centro di revisione autorizzato, ovvero presso
l’ufficio provinciale della Motorizzazione del D.T.T per la
prescritta revisione. Attenzione! Per essere in regola, si deve
esibire la ricevuta di prenotazione rilasciata dalla Ufficio del DTT
che attesti la prenotazione il giorno stesso del controllo, ovvero,
altra documentazione rilasciata da un centro autorizzato ad
effettuare la visita di revisione stessa.
È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi
presso uno centro di revisione autorizzato, ovvero presso
l’ufficio provinciale della Motorizzazione del D.T.T per la
prescritta revisione. Attenzione! Per essere in regola, si deve
esibire la ricevuta di prenotazione rilasciata dalla Ufficio del DTT
che attesti la prenotazione il giorno stesso del controllo, ovvero,
altra documentazione rilasciata da un centro autorizzato ad
effettuare la visita di revisione stessa.
Qualora si viene sorpresi a circolare con il veicolo sospeso
dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, scatta la
sanzione da €. 1.842 a €. 7.369 euro e il fermo amministrativo
del veicolo stesso per 90 giorni.
Qualora si viene sorpresi a circolare con il veicolo sospeso
dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, scatta la
sanzione da €. 1.842 a €. 7.369 euro e il fermo amministrativo
del veicolo stesso per 90 giorni.
In caso di ripetizione della violazione in un quinquennio (è
sufficiente la seconda violazione), è prevista la confisca
amministrativa del veicolo, eccetto il caso in cui sia stata
estinta la precedente violazione con il pagamento in via breve.
In caso di ripetizione della violazione in un quinquennio (è
sufficiente la seconda violazione), è prevista la confisca
amministrativa del veicolo, eccetto il caso in cui sia stata
estinta la precedente violazione con il pagamento in via breve.
\
CORPO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI --------------------------------
AGGIORNAMENTO CON LA CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 13 AGOSTO 2010
Modifiche al Codice della Strada approvate con Legge 29/07/2010, n. 120
(Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010)
NORME PREVIGENTI
NUOVE REGOLE
Art. 80. Revisione dei veicoli
Art. 80. Revisione dei veicoli
Al comma 14 della norma era previsto, per i veicoli non revisionati,
oltre la sanzione da euro 148 a euro 594, il ritiro della carta di
circolazione con l’invio alla motorizzazione e l’impossibilità a circolare
fino all’esito del positivo della revisione.
Comma 14. Ad esclusione dei casi previsti dall’articolo 176, comma
18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla
prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00. Tale sanzione è
raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in
relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo
accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è
sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È
consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso
uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali
ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla
circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842,00 a euro
7.369,00. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente
consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni
del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle
violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo (n.d.r.: con la ripetizione della violazione in
un quinquennio - è sufficiente la seconda violazione della stessa indole
accertata con provvedimento esecutivo - è prevista la confisca
amministrativa del veicolo, eccetto il caso in cui sia stata estinta la
precedente violazione con il pagamento in via breve).
Per il divieto di applicazione delle sanzioni (principali e accessorie) per
analogia, non era consentito il ritiro del certificato di circolazione dei
ciclomotori (Ved. art. 1 legge 689/81 Principio di legalità).
Note: la sanzione è rimasta invariata ma, rispetto al passato non si ritira
più la carta di circolazione. Oggi è possibile sospendere il veicolo (tutti
quelli soggetti a revisione) con una specifica annotazione sul
documento di circolazione (carta di circolazione e certificato di
circolazione). Sarà lo stesso organo accertatore a sospendere il veicolo
dalla circolazione con questa specifica annotazione preceduta
dall’indicazione dell’ufficio da cui dipende l’agente accertatore:
"Comando di Polizia Municipale di … - Dal giorno … il veicolo è
sospeso dalla circolazione fino alla effettuazione della revisione.
Verbale n. … del … Firma dell’Agente operante _______________
Note:
1) Sarebbe opportuno riportare in calce al verbale o a tergo dello
stesso (a seconda dei modelli) che la sospensione del veicolo decorre
dal giorno … . La determinazione del giorno di decorrenza della
sospensione, consentirà al trasgressore di riprendere legalmente la
marcia con il veicolo per il rientro al domicilio, come potrebbe
anche servire a raggiungere un’officina specializzata, salvo che non
presenti apparenti irregolarità tali da determinare grave pericolo
per la sicurezza - ex art. 192 c.3 CdS - (vedasi circolare del
Ministero dell’Interno del 12 agosto, punto 9).
2) Il veicolo può circolare il giorno della programmata revisione,
purché il conducente esibisca al controllo su strada, la ricevuta di
prenotazione rilasciata dalla Ufficio del DTT che attesti la
prenotazione, ovvero, altra documentazione rilasciata da un centro
autorizzato ad effettuare la visita di revisione.
3) Il legislatore, purtroppo, non ha corretto la svista originaria
riportata al secondo alinea del comma 14 “Tale sanzione è
raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in
relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. Pertanto, si
conferma l’indirizzo dato a suo tempo, di non raddoppiare la sanzione in
quanto il termine usato “raddoppiabile” la facoltizza. Si aggiunge,
inoltre, che sarebbe alquanto difficile provare l’omessa revisione per più
periodi, perché il veicolo è obbligato alla revisione solo se circola
(statica o dinamica). Di fatto, se si tiene in garage, non vi è alcun
obbligo. Potrebbe essere raddoppiabile – per usare il termine del
legislatore – solo quando vi è apposto il timbro di “Revisione ripetere”
sulla carta di circolazione di un veicolo soggetto a revisione annuale e al
controllo dell’anno successivo il mezzo non risulta revisionato.
Comunque, data la facoltà “concessa” si presume per un mero errore
nell’estensione della norma, non si procede al raddoppio in ogni caso.
4) La sospensione cessa automaticamente con l’esito positivo della
revisione annotato sulla carta di circolazione. Qualora invece l’esito
non è positivo, vale quanto previsto dal decreto ministeriale 6 agosto
1998, n. 408, riportato in parte ai successivi punti a) e b).
a) Qualora sia apposto sul documento di circolazione il timbro
“Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese”
il veicolo può continuare a circolare anche oltre la scadenza, ma in
ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di
circolazione dell’esito negativo di tale controllo tecnico. Il veicolo
può nel frattempo circolare, a condizione che sia stata ripristinata
la prescritta inefficienza e ferma restando l’applicazione delle
sanzioni di legge per l’eventuale riscontrata mancanza, inefficienza
o deficienza dei dispositivi da ripristinare. (Decreto Ministeriale - 6
agosto 1998, n. 408)
b) Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da
compromettere la sicurezza della circolazione, oppure siano tali da
determinare inquinamento acustico od atmosferico, sulla carta di
circolazione sarà apposto il timbro “Revisione ripetere - Veicolo
sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole.
Può circolare solo per essere condotto in officina”. Tale timbro vale
quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata
stessa in cui il timbro è stato apposto, nell’osservanza delle eventuali
ulteriori prescrizioni ivi indicate. (Decreto Ministeriale - 6 agosto
1998, n. 408)
(In vigore dal il 13 agosto 2010)
Scarica

Revisione Avviso all`utenza da Cinisello Balsamo