Comune di Cinisello Balsamo POLIZIA LOCALE Comune di Cinisello Balsamo Art. 80 del Codice della Strada Art. 80 del Codice della Strada < Revisione dei veicoli > < Revisione dei veicoli > POLIZIA LOCALE Egr. Signore/ Gentile Signora, Egr. Signore/ Gentile Signora, per l’omessa revisione del suo veicolo l’agente accertatore applica la sanzione amministrativa di €uro 155,00 e annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione apponendovi la data di inizio, fino al momento dell’effettiva revisione con esito positivo. per l’omessa revisione del suo veicolo l’agente accertatore applica la sanzione amministrativa di €uro 155,00 e annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione apponendovi la data di inizio, fino al momento dell’effettiva revisione con esito positivo. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno centro di revisione autorizzato, ovvero presso l’ufficio provinciale della Motorizzazione del D.T.T per la prescritta revisione. Attenzione! Per essere in regola, si deve esibire la ricevuta di prenotazione rilasciata dalla Ufficio del DTT che attesti la prenotazione il giorno stesso del controllo, ovvero, altra documentazione rilasciata da un centro autorizzato ad effettuare la visita di revisione stessa. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno centro di revisione autorizzato, ovvero presso l’ufficio provinciale della Motorizzazione del D.T.T per la prescritta revisione. Attenzione! Per essere in regola, si deve esibire la ricevuta di prenotazione rilasciata dalla Ufficio del DTT che attesti la prenotazione il giorno stesso del controllo, ovvero, altra documentazione rilasciata da un centro autorizzato ad effettuare la visita di revisione stessa. Qualora si viene sorpresi a circolare con il veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, scatta la sanzione da €. 1.842 a €. 7.369 euro e il fermo amministrativo del veicolo stesso per 90 giorni. Qualora si viene sorpresi a circolare con il veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, scatta la sanzione da €. 1.842 a €. 7.369 euro e il fermo amministrativo del veicolo stesso per 90 giorni. In caso di ripetizione della violazione in un quinquennio (è sufficiente la seconda violazione), è prevista la confisca amministrativa del veicolo, eccetto il caso in cui sia stata estinta la precedente violazione con il pagamento in via breve. In caso di ripetizione della violazione in un quinquennio (è sufficiente la seconda violazione), è prevista la confisca amministrativa del veicolo, eccetto il caso in cui sia stata estinta la precedente violazione con il pagamento in via breve. \ CORPO DI POLIZIA LOCALE COMUNE DI -------------------------------- AGGIORNAMENTO CON LA CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 13 AGOSTO 2010 Modifiche al Codice della Strada approvate con Legge 29/07/2010, n. 120 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010) NORME PREVIGENTI NUOVE REGOLE Art. 80. Revisione dei veicoli Art. 80. Revisione dei veicoli Al comma 14 della norma era previsto, per i veicoli non revisionati, oltre la sanzione da euro 148 a euro 594, il ritiro della carta di circolazione con l’invio alla motorizzazione e l’impossibilità a circolare fino all’esito del positivo della revisione. Comma 14. Ad esclusione dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842,00 a euro 7.369,00. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo (n.d.r.: con la ripetizione della violazione in un quinquennio - è sufficiente la seconda violazione della stessa indole accertata con provvedimento esecutivo - è prevista la confisca amministrativa del veicolo, eccetto il caso in cui sia stata estinta la precedente violazione con il pagamento in via breve). Per il divieto di applicazione delle sanzioni (principali e accessorie) per analogia, non era consentito il ritiro del certificato di circolazione dei ciclomotori (Ved. art. 1 legge 689/81 Principio di legalità). Note: la sanzione è rimasta invariata ma, rispetto al passato non si ritira più la carta di circolazione. Oggi è possibile sospendere il veicolo (tutti quelli soggetti a revisione) con una specifica annotazione sul documento di circolazione (carta di circolazione e certificato di circolazione). Sarà lo stesso organo accertatore a sospendere il veicolo dalla circolazione con questa specifica annotazione preceduta dall’indicazione dell’ufficio da cui dipende l’agente accertatore: "Comando di Polizia Municipale di … - Dal giorno … il veicolo è sospeso dalla circolazione fino alla effettuazione della revisione. Verbale n. … del … Firma dell’Agente operante _______________ Note: 1) Sarebbe opportuno riportare in calce al verbale o a tergo dello stesso (a seconda dei modelli) che la sospensione del veicolo decorre dal giorno … . La determinazione del giorno di decorrenza della sospensione, consentirà al trasgressore di riprendere legalmente la marcia con il veicolo per il rientro al domicilio, come potrebbe anche servire a raggiungere un’officina specializzata, salvo che non presenti apparenti irregolarità tali da determinare grave pericolo per la sicurezza - ex art. 192 c.3 CdS - (vedasi circolare del Ministero dell’Interno del 12 agosto, punto 9). 2) Il veicolo può circolare il giorno della programmata revisione, purché il conducente esibisca al controllo su strada, la ricevuta di prenotazione rilasciata dalla Ufficio del DTT che attesti la prenotazione, ovvero, altra documentazione rilasciata da un centro autorizzato ad effettuare la visita di revisione. 3) Il legislatore, purtroppo, non ha corretto la svista originaria riportata al secondo alinea del comma 14 “Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. Pertanto, si conferma l’indirizzo dato a suo tempo, di non raddoppiare la sanzione in quanto il termine usato “raddoppiabile” la facoltizza. Si aggiunge, inoltre, che sarebbe alquanto difficile provare l’omessa revisione per più periodi, perché il veicolo è obbligato alla revisione solo se circola (statica o dinamica). Di fatto, se si tiene in garage, non vi è alcun obbligo. Potrebbe essere raddoppiabile – per usare il termine del legislatore – solo quando vi è apposto il timbro di “Revisione ripetere” sulla carta di circolazione di un veicolo soggetto a revisione annuale e al controllo dell’anno successivo il mezzo non risulta revisionato. Comunque, data la facoltà “concessa” si presume per un mero errore nell’estensione della norma, non si procede al raddoppio in ogni caso. 4) La sospensione cessa automaticamente con l’esito positivo della revisione annotato sulla carta di circolazione. Qualora invece l’esito non è positivo, vale quanto previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, riportato in parte ai successivi punti a) e b). a) Qualora sia apposto sul documento di circolazione il timbro “Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese” il veicolo può continuare a circolare anche oltre la scadenza, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell’esito negativo di tale controllo tecnico. Il veicolo può nel frattempo circolare, a condizione che sia stata ripristinata la prescritta inefficienza e ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge per l’eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi da ripristinare. (Decreto Ministeriale - 6 agosto 1998, n. 408) b) Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione, oppure siano tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico, sulla carta di circolazione sarà apposto il timbro “Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina”. Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell’osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate. (Decreto Ministeriale - 6 agosto 1998, n. 408) (In vigore dal il 13 agosto 2010)