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EWSLE
ETTER
The German Chamber Network
NORME
E
& BUTII
&TRIBUTI
INTRODUZIONE
CARI SOCI, CARI LETTORI,
anche nel nuovo anno le aziende italiane e tedesche si vedranno confrontare con vecchie –
o presunte tali – e nuove questioni in ambito legale e fiscale.
La Legge di stabilità ha introdotto numerosi cambiamenti per le aziende sul piano fiscale,
come ad esempio l'applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento all'IRAP (si vedano tra gli altri, i contributi degli Studi Partner del Network “Norme & Tributi” Rödl & Partner
e Hager & Partner alle
pagg. 8 e 9). Il recente intervento dell’AGCM, invece, dovrebbe
spingere le imprese a verificare con sguardo critico i propri contratti di distribuzione (si
veda il contributo dello Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Jenny.Avvocati a
pag. 9).
Inoltre, andando incontro all’esigenza di operare sul mercato italiano in modo flessibile e
possibilmente snello, vengono affrontate anche domande più “classiche”: quali sono le iscrizioni obbligatorie correlate alla collaborazione con un agente italiano (si veda il contributo dello Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Matera Bonaccorsi Hein & Partner a
pag. 7)? All’interno della nostra Newsletter troverete risposte coincise a questa e ad
altre domande.
Di sicuro interesse per i nostri lettori sarà anche il WebCoaching organizzato in collaborazione con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” CBA Studio Legale e Tributario sul
tema “La governance della S.r.l. e della S.p.A. e raffronti con il sistema giuridico tedesco”,
che avrà luogo online il 12 febbraio a partire dalle ore 14:30. Per ulteriori informazioni
potete contattarci all’indirizzo [email protected].
Vi auguro buona lettura.
Dr. Trixie-Alexandra Bastian, Responsabile Network “Norme & Tributi”
DEinternational ATTUALITÁ
12.02.2014:
WEBCOACHING: LA GOVERNANCE DELLA S.R.L. E DELLA S.P.A. E RAFFRONTI
CON IL SISTEMA GIURIDICO TEDESCO
(in lingua italiana, con possibilità di porre domande ed ottenere chiarimenti
in lingua tedesca)
Ora: 14:30 – 15:30 | Luogo: Online
in collaborazione con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi”
CBA Studio Legale e Tributario
The German Chamber Network
DEinternational Italia Srl
Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano
Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195
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Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica
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NORME
&TRIBUTI
INDICE
DIRITTO SOCIETARIO
ITALIA:
GERMANIA:
L'efficacia delle garanzie nel preliminare di cessione di quote
non riprodotte nel definitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Obbligo di risarcimento danni dell’amministratore di una GmbH anche
per violazioni di legge compiute “per il bene della società”. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
MERGERS & ACQUISITIONS
ITALIA:
L'equa valorizzazione della partecipazione come condizione di validità
della drag along statutaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
D. LGS. 231/01
ITALIA:
La responsabilità ex d.lgs. 231/2001 delle società controllanti . . . . . . . . . . . . . . . .
5
DIRITTO DEL LAVORO
ITALIA:
GERMANIA:
Cessazione di un distacco intercompany e licenziamento
del lavoratore distaccato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Rinuncia ai diritti mediante quietanza generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI
PAG I N A
2
ITALIA:
Nuovo aumento del contributo previdenziale obbligatorio Enasarco. . . . . . . . . . . .
7
GERMANIA:
Presupposti formali della risoluzione contrattuale per giusta causa. . . . . . . . . . . . .
7
TASSAZIONE DELLE IMPRESE
ITALIA:
Le novità fiscali della legge di stabilità 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
GERMANIA:
Modifiche inerenti la normativa sul rimborso spese dal 01.01.2014. . . . . . . . . . . . .
8
FISCALITÀ INTERNAZIONALE
ITALIA:
Rilevanza dell'Irap nella disciplina sui prezzi di trasferimento . . . . . . . . . . . . . . . .
9
DIRITTO DELLA CONCORRENZA
ITALIA:
Clausole a rischio nei contratti di distribuzione: linea dura dell'AGCM . . . . . . . . .
9
DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE
ITALIA:
GERMANIA:
Preclusione del diritto a opporsi all'uso, da parte del terzo, del marchio
simile o uguale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Requisiti ridotti per il diritto d'autore nei disegni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
PREZZI DI TRASFERIMENTO
ITALIA:
Nuove aperture per l’istituto del Ruling internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
DIRITTO DELL’EDILIZIA ED IMMOBILIARE
ITALIA:
Legge di Stabilità 2014: pochi gli interventi per l’edilizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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NORME
&TRIBUTI
INDICE
APPALTI
ITALIA:
Tutela dei lavoratori in cantiere - Obblighi del Committente. . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
SOCIETÀ, SERVIZI E BENI PUBBLICI
ITALIA:
Al via le nuove gare del gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
DIRITTO FALLIMENTARE
ITALIA:
Il pre-concordato dell’impresa in crisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
DIRITTO DELL'ENERGIA
ITALIA:
L’efficienza energetica: una scommessa per l’Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI
ITALIA:
Legge di Stabilità 2014, ancora rincari per la giustizia italiana . . . . . . . . . . . . . . .
14
GERMANIA:
Divieto di compensazione in caso di accordata esclusività del foro competente . . .
14
DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO
ITALIA:
Obblighi derivanti agli intermediari dal regolamento EMIR . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
IVA E DAZI
PAG I N A
3
ITALIA:
Reverse charge, la parola passa alla Corte di Giustizia UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
REATI FINANZIARI
ITALIA:
Reati tributari: è possibile aggredire i beni della persona giuridica?
La parola alle Sezioni Unite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI
ITALIA:
Utilizzo in giudizio di documenti non esibiti durante la verifica. . . . . . . . . . . . . . .
17
TASSAZIONE DELLE PERSONE
ITALIA:
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi edilizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA
ITALIA:
La posizione di garanzia ricoperta dall'imprenditore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
DIRITTO DEI FARMACI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI COSMETICI
ITALIA:
Corte di Giustizia Europea: interpretazione dell'art. 3 Reg. No. 469/2009 . . . . . . . .
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&TRIBUTI
DIRITTO SOCIETARIO # 01#
ITALIA: L'EFFICACIA DELLE GARANZIE NEL PRELIMINARE DI CESSIONE DI
QUOTE NON RIPRODOTTE NEL DEFINITIVO
In caso di cessione di quote sociali di una s.r.l., solitamente, il preliminare disciplina nel
dettaglio l’operazione, mentre il definitivo prevede solo quanto strettamente necessario ai
fini del passaggio della proprietà delle quote. Con sentenza n. 11261 del 3.9.2013, il Tribunale di Milano ha statuito che l’obbligo di garanzia sussiste, anche se previsto solo nel
preliminare e non più nel definitivo. In particolare, ha statuito che le clausole di garanzia
non sono direttamente inerenti il promesso negozio di cessione delle quote, ma costituiscono autonomi impegni negoziali con efficacia condizionata alla stipula del definitivo.
Non sussiste pertanto nessun nesso di consequenzialità tra preliminare e definitivo tale
da far ritenere che le pattuizioni relative alle garanzie presenti nel primo siano assorbite
nel secondo. Nel caso di specie assume peraltro rilevanza determinante per il giudice proprio la circostanza che il preliminare contiene una dettagliata e compiuta disciplina delle
garanzie, che viene valutata, anche alla luce della sua formulazione, come volta a garantirne l’autonomia rispetto al negozio attuativo del trasferimento delle quote.
Avv. Johannes Fabbio
[email protected]
Avv. e Rechtsanwalt Mattia Dalla Costa
[email protected]
Studio partner del Network “Norme & Tributi”
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PAG I N A
4
GERMANIA: OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI DELL’AMMINISTRATORE DI
UNA GMBH ANCHE PER VIOLAZIONI DI LEGGE COMPIUTE “PER
IL BENE DELLA SOCIETÀ”
L’amministratore di una GmbH che viola la legge deve risarcire alla società il danno prodotto anche qualora attraverso tale violazione abbia voluto avvantaggiare la società. In
una recente decisione (7 U 184/12), la Corte d’Appello di Karlsruhe ha confermato che
anche comportamenti illeciti tesi a realizzare un presunto beneficio alla società comportano l’obbligo di responsabilità per danni. Nel caso deciso dalla Corte d’Appello, l’amministratore aveva falsificato dei documenti al fine di difendere la società da lui amministrata
da pretese avanzate da terzi nell’ambito di un procedimento giudiziario. La falsificazione
era però stata scoperta. La Corte d’Appello di Karlsruhe ha deciso che l’amministratore
della GmbH dovrà risarcire le spese giudiziali inutilmente insorte. Costituisce, dunque,
una violazione della diligenza richiesta da un amministratore anche il comportamento
fraudolento, ancorché diretto a beneficio della società. Dal momento che anche comportamenti negligenti possono portare ad una responsabilità, questa decisione rappresenta
l’occasione per ricordare agli amministratori di prestare molta attenzione alla conformità
alla legge dei loro comportamenti. La sola buona intenzione non è sufficiente a proteggersi
da una richiesta di risarcimento danni.
RA Dr. Karl von Hase
[email protected]
RA Wolfgang Liebau
[email protected]
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MERGERS & ACQUISITIONS # 02 #
ITALIA: L'EQUA VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE COME
CONDIZIONE DI VALIDITÀ DELLA DRAG ALONG STATUTARIA
La clausola di drag along (obbligo di co-vendita) è una tipica disposizione parasociale che
attribuisce ad un socio (solitamente di maggioranza) il diritto di "trascinare" uno o più
altri soci (solitamente di minoranza) nella vendita, alle medesime condizioni offerte al
primo, della propria partecipazione ad un terzo offerente. Tramite tale meccanismo si consente al socio di maggioranza di poter porre sul mercato l'intero capitale sociale con un
vantaggio anche per i soci di minoranza che possono beneficiare di una vendita a condizioni solitamente più favorevoli. Secondo la giurisprudenza e parte della dottrina, tali
clausole qualora previste in accordi parasociali, possono anche non prevedere una valorizzazione minima della partecipazione trasferita (che tutelerebbe il socio costretto a uscire
dalla compagine sociale) in virtù di un riconosciuto principio di libera disponibilità del
proprio patrimonio. Quale condizione imprescindibile di validità della clausola è necessaria
invece la previsione di un'equa valorizzazione della partecipazione del socio obbligato a
co-vendere qualora tale clausola venisse inserita nello statuto sociale. La ragione di tale
condizione risiede nell'esigenza di tutelare il valore dell'investimento dei soci "trascinati"
che quindi prevarrebbe rispetto all'interesse del socio di maggioranza di vendere in
"blocco" l'intero capitale sociale.
RA e Avv. Wolf Michael Kühne
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PAG I N A
5
D. LGS. 231/01# 06 #
ITALIA: LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/2001 DELLE SOCIETÀ
CONTROLLANTI
La giurisprudenza ha stabilito, a partire dal 2004, che la responsabilità ex d.lgs. 231/2001
possa estendersi nell'ambito dei gruppi societari anche alla società controllante. Pur non
essendovi una definizione generalizzata del concetto di gruppo, la sua rilevanza giuridica
risulta assodata. Nel d.lgs. 231/2001 non vi è, invece, alcun riferimento. Ciò nonostante il
gruppo di società assume rilievo anche in relazione all'applicazione delle disposizioni del
d.lgs. 231/2001. In dottrina e in giurisprudenza si sono sviluppate tesi diverse nel corso
degli anni in relazione ai presupposti a ciò necessari. Il portato comune di questa evoluzione è costituito dal fatto che, perché si possa parlare di una responsabilità della controllante, è necessario che il reato di cui trattasi sia annoverabile tra quelli presupposto
contemplati dal d.lgs. 231/2001 e, inoltre, che il soggetto che ha agito (anche solo concorrendo nella commissione del reato), abbia un legame con la controllante. L'elemento
che, in ultima analisi, risulta discriminante è stato individuato nella ascrivibilità dell'interesse sotteso alla commissione del reato ex art. 5 d.lgs. 231/2001 anche alla controllante
(oltre che alla controllata). Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 24583/2011)
ha escluso la punibilità della controllante non essendo stata dimostrata la sussistenza di
un interesse suo proprio rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.
Avv. Marco De Stefanis
[email protected]
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DIRITTO DEL LAVORO # 03 #
ITALIA: CESSAZIONE DI UN DISTACCO INTERCOMPANY E LICENZIAMENTO DEL
LAVORATORE DISTACCATO
È prassi sempre più frequente, quella di distacchi di dipendenti tra società, specie nell’ambito di gruppi societari. Tali distacchi, spesso si protraggono in concreto per periodi anche
molto lunghi; in tali casi, alla cessazione del distacco, appare non agevole per il datore di
lavoro distaccante ricollocare il lavoratore all’interno della propria organizzazione. È
questo un tentativo difficile ma, secondo i giudici del lavoro, inevitabile. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione con la recente sentenza
n.27651 del 10 dicembre 2013 ha affermato l’illegittimità del recesso intimato al lavoratore
distaccato in conseguenza della soppressione del posto di lavoro presso la società distaccataria. Nel caso in esame, il datore di lavoro aveva giustificato il licenziamento intimato,
facendo esclusivo riferimento alla situazione all’interno della società distaccataria senza
aver dimostrato che, all'interno della propria organizzazione, non esistesse alcuna possibilità di reimpiegare il lavoratore che rientrava forzatamente dal distacco (c.d.“repechage”).
La Corte ha precisato che la semplice cessazione dell'interesse al distacco o la soppressione
del posto di lavoro presso l'azienda distaccataria non sono sufficienti a giustificare il licenziamento, perché devono essere verificati gli elementi costitutivi del giustificato motivo
oggettivo con riferimento all'ambito aziendale del datore di lavoro, sul quale ricade, l'onere
probatorio circa l'impossibilità di repechage.
Avv. Giuseppe Cucurachi
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PAG I N A
6
GERMANIA: RINUNCIA AI DIRITTI MEDIANTE QUIETANZA GENERALE
Con la sentenza del 24.9.2013 (rif. 1 Sa 61/13), il Tribunale superiore del lavoro (LAG)
dello Schleswig-Holstein ha deciso che i diritti di un lavoratore non possono essere preclusi
mediante una quietanza generale predisposta dal datore di lavoro, anche previa sottoscrizione del lavoratore. Terminato il rapporto di lavoro, il lavoratore aveva firmato una dichiarazione denominata "quietanza generale", la quale prevedeva la reciproca rinuncia a
tutti i diritti derivanti dal rapporto di lavoro. Ciò nonostante, il lavoratore aveva successivamente richiesto il pagamento della retribuzione degli ultimi due mesi, fino a quel momento non ancora saldata.
Il Giudice del lavoro di Neumünster ha dato ragione al lavoratore. Il LAG ha confermato
questa decisione e rigettato l'appello del datore di lavoro. Il testo redatto da quest'ultimo
sarebbe stato predisposto per regolare uniformemente molteplici rapporti contrattuali, con
la conseguenza che la clausola è sottoposta al controllo del Giudice. La clausola, pur non
costituendo una "clausola a sorpresa", è comunque inefficace in quanto pregiudicherebbe
in modo iniquo il lavoratore. Una rinuncia del datore di lavoro ad eventuali diritti nei
confronti del lavoratore non costituisce un adeguato compenso ad una rinuncia effettuata
da parte di quest'ultimo (diverso potrebbe essere il caso di un amministratore di S.r.l.).
RA Alexander Seitz, LL.M. Eur.
[email protected]
Avv. Fabio Sali, LL.M. Eur.
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DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI #04#
ITALIA: NUOVO AUMENTO DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO
ENASARCO
E' ormai pacifico che anche la società preponente con sede in uno Stato Comunitario ancorché priva di sede o filiale in Italia - sia tenuta al versamento del contributo previdenziale obbligatorio ENASARCO per gli agenti che operino abitualmente, o comunque
esercitino una parte sostanziale della loro attività, sul territorio nazionale. L'aliquota contributiva, che a norma dell'art. 4.2 del Regolamento ENASARCO è destinata a raggiungere,
nel 2020, la misura del 17%, passa, nel 2014, dal 13,75% al 14,20%. Il contributo è calcolato su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente in dipendenza del rapporto di
agenzia - ivi compresi acconti e premi - ancorché non liquidate, e grava, in misura paritetica, tanto sul preponente, quanto sull'Agente (sia che operi in forma individuale, sia
che operi in forma societaria o associata). Conformemente a quanto disposto dall'art. 5.2
del Regolamento, a decorrere dal 1. gennaio 2014, aumentano inoltre i massimi provvigionali sui quali il contributo è dovuto, elevati, rispettivamente, a euro 35.000,00 per gli
agenti monomandatari e ad euro 23.000,00 per i plurimandatari. Diversa invece la situazione per le c.d. "società di agenzia", ovvero per gli agenti che svolgano la loro attività in
forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, di cui all'art. 6 del Regolamento. Per queste l'aliquota contributiva subisce un incremento che varia dal 0,1% al
0,4% a seconda dello scaglione provvigionale di riferimento.
RAin e Avv. Susanne Hein,
[email protected]
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7
GERMANIA: PRESUPPOSTI FORMALI DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE
PER GIUSTA CAUSA
Qualora una parte contrattuale non adempia ai propri obblighi, l'altra parte potrà risolvere
il contratto per giusta causa senza la concessione di alcun preavviso. E' noto che il potere
di risoluzione extragiudiziale si attui con la diffida ad adempiere, che consente alla controparte inadempiente di compiere la prestazione nel termine intimatole, pena la risoluzione immediata del rapporto. In proposito, a fronte degli equivoci sorti sul punto, la Corte
di Cassazione tedesca ha da ultimo evidenziato come, in tale ipotesi, la mera contestazione
dell'inadempimento non sia per sé sufficiente, rendendosi altresì necessario avvisare espressamente l'intimato che, persistendo l'inadempimento, la continuità contrattuale è posta
a rischio. Di fatto, la Corte di Cassazione ha così enucleato un presupposto aggiuntivo per
l'attuazione della risoluzione contrattuale per giusta causa non espressamente previsto
dalla legge e a cui sarà importante adeguarsi. Diversamente infatti, i Tribunali potrebbero
ritenere la risoluzione inefficace riconoscendo alla parte inadempiente il risarcimento del
danno, nonostante questa abbia per prima e con il proprio inadempimento originato il
contenzioso.
Rechtsanwalt e Avvocato Alessandro Honert
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TASSAZIONE DELLE IMPRESE #05#
ITALIA: LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
La legge di stabilità 2014 ha previsto rilevanti novità in ambito fiscale:
• Per il cosiddetto Aiuto alla crescita economica (“ACE”) è stata aumentata la quota di
rendimento nozionale del capitale proprio deducibile dal reddito imponibile. In particolare, mentre per l’esercizio 2013 permane la quota di rendimento pari al 3 %, per gli
esercizi 2014, 2015 e 2016 le aliquote sono state fissate, rispettivamente, al 4 %, 4,5 %
e 4,75 %.
• È stata finalmente riconosciuta la valenza fiscale delle perdite su crediti generatesi in
seguito alla cancellazione di crediti dal bilancio in applicazione di corretti principi contabili (p.e. cessione del credito pro soluto, transazione con rinuncia definitiva del credito,
ecc.).
• L'imposta municipale propria (“IMU”) relativa agli immobili strumentali è deducibile ai
fini della determinazione del reddito nella misura del 30 % per il periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2013 e del 20 % per gli anni a seguire.
• Le rettifiche relative a prezzi di trasferimento assumono rilevanza anche ai fini IRAP.
• Le società possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, risultanti dal bilancio
dell'esercizio 2012, previo pagamento di un’imposta sostitutiva tra il 12 % e il 16%.
Gert Gasser, Dottore commercialista
[email protected]
Thomas Giuliani, Dottore commercialista
[email protected]
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PAG I N A
8
GERMANIA: MODIFICHE INERENTI LA NORMATIVA SUL RIMBORSO SPESE DAL
01.01.2014
Con la normativa che modifica e semplifica il diritto fiscale delle società e quello in materia
dei rimborsi spese e delle indennità di trasferta del 20.02.2013 (BStBI 2013 I pag. 188) avranno luogo, in tal contesto, a partire dal 01.01.2014, ampie modifiche. Il fine è quello di
garantire maggiore sicurezza in ambito legislativo e di snellire l’aspetto burocratico. A partire dal 2014, il concetto di luogo di lavoro consueto (la legislazione tedesca parla in merito
a ciò di "regelmäßige Arbeitsstätte") viene sostituito da quello di primo luogo di lavoro
(nella legislazione tedesca "erste Tätigkeitsstätte"). Ai sensi del § 9 cpv. 4 EStG con primo
luogo di lavoro viene intesa la struttura aziendale, legata in modo fisso ad un certo luogo,
del datore di lavoro, di un’impresa collegata oppure di un terzo determinato dal datore di
lavoro ed al quale il dipendente viene associato in modo duraturo. L’associabilità del datore
di lavoro deve avere un carattere duraturo, vale a dire, o a tempo indeterminato per il periodo complessivo del rapporto di lavoro, oppure per un periodo superiore a 48 mesi e deve
essere stipulata per contratto. Il datore di lavoro potrà, quindi, associare in modo determinante il luogo che è considerato primo luogo di lavoro a ciascun suo dipendente. Con tale
scelta verranno determinati, automaticamente, anche gli aspetti di natura fiscale e di diritto
inerenti il rimborso spese e di indennità di trasferta del proprio dipendente. A ciascun dipendente può essere associato, al massimo, un unico primo luogo di lavoro
Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, Fachberater für internationales Steuerrecht
[email protected]
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FISCALITÀ INTERNAZIONALE # 07 #
ITALIA: RILEVANZA DELL'IRAP NELLA DISCIPLINA SUI PREZZI DI
TRASFERIMENTO
La Legge di Stabilità 2014 ha esteso anche ai fini IRAP l'applicazione della disciplina sui
prezzi di trasferimento di cui all'art. 110, comma 7 del TUIR. L'applicazione della disciplina
sul transfer price all'IRAP ha peraltro efficacia retroattiva, ovvero a partire dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. In effetti, sino al 2007, era lo stesso
Decreto IRAP che richiamava la disposizione di cui all'art. 110 del TUIR. Ma successivamente, a partire dal 2008, la disciplina IRAP era stata modificata, con l'introduzione del
cosiddetto “principio di derivazione diretta” del valore della produzione netta dal bilancio
civilistico. In base al principio di derivazione, le componenti positive e negative concorrono alla formazione del “valore della produzione” così come risultanti dal conto economico. Ed è proprio in considerazione di tale principio di derivazione che, per i periodi di
imposta successivi al 2007, la dottrina aveva ritenuto che la disciplina sui prezzi di trasferimento fosse irrilevante ai fini IRAP. Come anticipato, tuttavia, la Legge di Stabilità interviene con una disposizione che pare avere natura di interpretazione autentica e che ne
estende l'applicazione anche al passato. Tuttavia, viene altresì stabilito che non si applicano sanzioni per i periodi d'imposta per i quali all’1.1.2014 siano decorsi i termini per la
presentazione della relativa dichiarazione IRAP, salvo che la sanzione sia già stata irrogata
con provvedimento divenuto definitivo anteriormente all’1.1.2014.
Dott. Dirk Prato | [email protected]
Dott. Hannes Hilpold | [email protected]
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DIRITTO DELLA CONCORRENZA # 09 #
ITALIA: CLAUSOLE A RISCHIO NEI CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE: LINEA DURA
DELL'AGCM
Nuovo intervento dell'AGCM in materia di distribuzione: è stata da poco avviata un'istruttoria nei confronti di Enervit, produttore di integratori e alimenti dietetici. L'Antitrust, su
segnalazione del titolare di una farmacia e di un sito internet, ha deciso di esaminare i
contratti per la distribuzione al dettaglio di prodotti Enervit. In particolare, sono cadute
sotto la lente dell'Autorità le clausole (nonché le istruzioni) volte ad imporre ai distributori
prezzi minimi di rivendita e a proibire le cd. vendite passive (ossia le vendite a clienti stabiliti fuori dall'ambito territoriale assegnato al distributore, non promosse da quest'ultimo
ma sollecitate soltanto dai clienti). L'AGCM ha preso anche in esame i contratti con i concessionari di vendita all'ingrosso, contestando divieti di vendite passive e patti di non concorrenza a tempo indeterminato. Tutte le clausole elencate sono infatti in contrasto con il
Regolamento UE 330/2010 sulle intese verticali (i.e. tra imprese operanti a diversi livelli
della catena produttiva o distributiva): esso prevede sì una esenzione generale se la quota
di mercato delle parti è - come nel caso in esame - inferiore al 30%, ma tale esenzione non
opera in presenza di alcune restrizioni cd. "hardcore", tra cui quelle contestate a Enervit.
La nuova indagine, segno di un certo attivismo dell'AGCM in materia, dovrebbe indurre
tutte le imprese, anche quelle minori, a valutare attentamente i contratti che intendono stipulare, così da evitare l'apertura di procedimenti antitrust e le possibili sanzioni.
Avv. Simona Gallo
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DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE # 08 #
ITALIA: PRECLUSIONE DEL DIRITTO A OPPORSI ALL'USO, DA PARTE DEL TERZO,
DEL MARCHIO SIMILE O UGUALE
Con la Sentenza n. 26498 del 27.11.2013, la sezione I della Cassazione civile chiarisce il
dettato normativo dell'art. 28 cpi, alla stregua del quale, al titolare di un marchio è precluso
il diritto di opposizione avverso l'uso, da parte di terzi, di un marchio simile o uguale, in
presenza di una duplice condizione: (i) che, da parte del titolare del marchio anteriore, vi
sia stata una consapevole tolleranza per cinque anni dell'uso da parte del terzo, del marchio posteriore, uguale o simile e (ii) che vi sia stata successiva registrazione, da parte del
terzo, del marchio suddetto. Ai fini della preclusione in disamina, la Corte ha ritenuto necessaria ed essenziale la sussistenza di entrambe le anzidette condizioni, coerentemente
con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella pronuncia C-482/09.
Invero, grazie al principio di vincolatività per il giudice nazionale dei principi adottati da
quest'ultima, è stata eliminata ogni ulteriore questione concernente l'effetto preclusivo riconducibile al semplice uso del marchio non registrato. Ritenendo, quindi, assolutamente
chiara la formulazione della norma di cui sopra, nel caso di specie, la Cassazione ha reputato fondato il primo motivo di ricorso, con il quale la Ferrari s.p.a. ha denunciato l'erroneità del giudizio della Corte di appello nella parte in cui questa aveva ritenuto che, ai
fini della convalidazione del marchio registrato dal terzo, fosse sufficiente la tollerante
conoscenza dell'uso altrui dello stesso dal titolare del diritto anteriore.
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Dott. Matteo Figini
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Dott.ssa Giulia Tettamanti
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GERMANIA: REQUISITI RIDOTTI PER IL DIRITTO D'AUTORE NEI DISEGNI
Servono requisiti più rigidi per la tutela dei disegni industriali, visto che il disegno industriale è tutelato in Germania dall'apposita legge del 1/1/2014 (ex legge sulla tutela dei
modelli)? Domanda annosa, non solo per gli italiani. L'impostazione predominante in Germania è stata sinora che un prodotto normalmente tutelabile ai sensi delle norme sul design industriale poteva essere protetto dal diritto d'autore se il contenuto creativo eccedeva
significativamente la media del settore di riferimento. Ma la Cassazione tedesca si è recentemente distanziata da questo approccio (sent. 13/11/2013, I ZR 143/12 – Geburtstagszug [sentenza “trenino per compleanno”]). Alla luce della direttiva che armonizza i disegni
(98/71 CE) l'impostazione andrebbe rivista, in quanto non sono presenti requisiti minimi
di creatività e si opera unicamente una distinzione rispetto al repertorio di forme esistente.
Secondo la Corte, la destinazione d'uso, componente essenziale del disegno, lascerebbe
poco spazio all'aspetto creativo, e non esiste pertanto alcun rischio di inflazionare la tutela
del diritto d'autore estendendola ad oggetti d'uso pratico.
Dr. Kristofer Bott, Rechtsanwalt
und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
[email protected]
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PREZZI DI TRASFERIMENTO # 10 #
ITALIA: NUOVE APERTURE PER L’ISTITUTO DEL RULING INTERNAZIONALE
Il Consiglio dei Ministri – secondo il Decreto “Destinazione Italia”, destinato a sviluppare
misure atte a favorire, tra le altre, l'internazionalizzazione delle imprese - ha modificato
in modo significativo le norme sul ruling internazionale. Si tratta della procedura disciplinata dall’art. 8 del DL 269/2003 attivabile dalle “imprese con attività internazionale”
che desiderano stipulare in via preventiva un accordo con l’Amministrazione Finanziaria
italiana in merito al regime dei prezzi di trasferimento (relativamente a cessioni di beni,
materiali e immateriali, prestazioni di servizi, accordi di ripartizione di costi), degli interessi, dei dividendi e delle royalties. Sono coinvolte quindi sia imprese residenti sia estere
con stabile organizzazione in Italia, alle prese con operazioni complesse di carattere transnazionale. E’ stata in prima battuta allungata la durata della “copertura” dell’accordo: il
DL ne estende, da tre a cinque periodi d’imposta (compreso quello in cui l'accordo viene
stipulato), la validità giuridica. Per il periodo coperto l’AF potrà esercitare i suoi poteri di
accertamento solo su questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo. Inoltre la procedura
viene estesa alla valutazione preventiva circa la sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La competenza per
la valutazione e la stipula dell’accordo infine è attribuita ad un unico ufficio ruling internazionale (e non più a Milano o Roma). Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/13.
Dr Carlotta Bedogni
dottore commercialista e revisore legale
[email protected]
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DIRITTO DELL’EDILIZIA ED IMMOBILIARE # 11 #
ITALIA: LEGGE DI STABILITÀ 2014: POCHI GLI INTERVENTI PER L’EDILIZIA
La legge di stabilità ha confermato anche per l’anno 2014 la misura del 50% delle detrazioni fiscali concesse ai contribuenti che eseguono interventi di ristrutturazione su immobili di cui godono il possesso e la proprietà, stabilendo un tetto di euro 96.000 da
ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo, mentre ha abbassato questa percentuale
al 40% per l’anno 2015. L’agevolazione è collegata a spese per manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. A differenza che nel passato, non è più richiesta la preventiva comunicazione alla
Agenzia delle Entrate, ma è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di
registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della
detrazione. In ogni caso è necessario che il contribuente possa esibire all'amministrazione,
se richiesto, la medesima documentazione già richiesta in passato. Obbligatoriamente, i
pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: causale
del versamento; codice fiscale del soggetto che paga; codice fiscale o numero di partita
Iva del beneficiario del pagamento.
Avv. Paola Nardini
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APPALTI # 12 #
ITALIA: TUTELA DEI LAVORATORI IN CANTIERE - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
In materia di appalto di costruzioni e sulla responsabilità in genere, la Corte di Cassazione
con sentenza del 15.11.2013 ha stabilito che è ravvisabile la responsabilità del Committente
in concorso colposo con l’Appaltatore, se viene violato il principio generale di neminem
laedere. Secondo quanto espresso dalla Corte, sussiste l’obbligo per il Committente, nella
cui disponibilità permane il cantiere, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’incolumità e la salute dei lavoratori, ancorché questi siano operanti alle dipendenze della
impresa appaltatrice. Il Committente è inoltre tenuto alla predisposizione di tutte le misure
necessarie per cooperare con l’Appaltatore nell’attuazione degli strumenti e dei mezzi per
la protezione dei lavoratori, al fine di prevenire rischi e pericoli connessi sia alla particolarità del luogo di lavoro sia all’esecuzione dell’attività appaltata.
.
RA Avv. Robert Rudek
[email protected]
Avv. Ruggero Rubino-Sammartano
[email protected]
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SOCIETÀ, SERVIZI E BENI PUBBLICI #13
ITALIA: AL VIA LE NUOVE GARE DEL GAS
A febbraio 2014 saranno avviate le prime gare pubbliche per l’affidamento del servizio di
distribuzione del gas, previste in attuazione della normativa comunitaria sin dal d.lgs.
164/2000, ma sinora rinviate. Le gare si svolgono per ambiti territoriali minimi (“ATEM”).
Il ruolo di stazione appaltante è assegnato, ove presente nell’ambito, al Comune capoluogo
di provincia che predispone e pubblica il bando, svolge e aggiudica la gara e svolge la
funzione di controparte del contratto di servizio per delega degli Enti locali concedenti.
Nel caso in cui non vengano rispettati i termini previsti, è prevista la possibilità di interventi sostitutivi da parte della Regione. Alla gara possono partecipare senza limitazioni
territoriali, società per azioni e a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica,
o società cooperative. Non sono ammessi i soggetti già gestori di servizi pubblici locali in
virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Un’unica eccezione è prevista per i soggetti già titolari di affidamenti durante il periodo transitorio, che
sono comunque ammessi alle prime gare. Non possono partecipare alle gare i soggetti
attivi in altri segmenti della filiera del gas (ad es. la vendita), a causa dell’unbundling imposto dalle direttive comunitarie. L’aggiudicazione della gara avviene sulla base di criteri
che privilegiano l’investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti
e l’innovazione e non parametri economici, in passato invece molto incisivi.
Avv. Anna Romano
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Avv. Raffaele Fragale
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DIRITTO FALLIMENTARE # 14#
ITALIA: IL PRE-CONCORDATO DELL’IMPRESA IN CRISI
La legge fallimentare italiana consente all’impresa che si trova in uno stato di crisi finanziaria di presentare al tribunale territorialmente competente una domanda, denominata
di “pre-concordato”, di “concordato con riserva” o “di concordato in bianco”, per effetto
della quale nessun creditore può agire nei suoi confronti per il recupero dei propri crediti
per un periodo stabilito dallo stesso tribunale, che generalmente va dai 60 ai 120 giorni,
nel corso del quale l’impresa deve elaborare un piano di risanamento, qualora decida di
continuare l’attività, ovvero di liquidazione, nel caso in cui preveda di cessarla. Tale domanda prescinde da qualunque indicazione in merito al contenuto del piano e della proposta, essendo precisamente questo lo scopo perseguito dalla norma: far decorrere gli
effetti del suo deposito, senza necessità di fornire indicazioni di sorta sui futuri sviluppi
della procedura e senza dover allegare documenti, a eccezione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dell’elenco nominativo dei creditori. Allo scadere del termine stabilito
dal tribunale l’impresa può formulare - attraverso l’autorità giudiziaria - ai propri creditori
una proposta di concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione dei debiti. Il primo
è una vera e propria procedura fallimentare, mentre il secondo ha natura privatistica e
comporta un’attività dell’autorità giudiziaria assai meno invasiva.
Prof. Giulio Andreani
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DIRITTO DELL'ENERGIA #16#
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ITALIA: L’EFFICIENZA ENERGETICA: UNA SCOMMESSA PER L’ITALIA
L'attuale congiuntura economica, la dipendenza dell’Europa dai Paesi produttori di energia
primaria, i problemi di inquinamento e di surriscaldamento globale rendono le politiche
di efficienza energetica un tema quanto mai attuale. Che cosa si intende per efficienza
energetica? In sostanza, la riduzione dell’impiego di energia necessaria per conseguire un
determinato obiettivo, senza tuttavia rinunciare all’obiettivo medesimo. Ove accanto alla
riduzione energetica si manifesti un ridimensionamento di tale obiettivo, dovrà parlarsi
di mero risparmio energetico. Tra le strategie tese a incrementare l'efficienza energetica si
annoverano, tra l'altro, i “certificati bianchi”, gli incentivi previsti dal D.M. 28/12/12, c.d.
“Conto termico”, gli sgravi fiscali e lo sviluppo della mobilità elettrica. Pur rappresentando,
tali strumenti, un ottimo punto di partenza, il percorso verso l’efficienza energetica in
Italia è ancora in salita. A frenarne lo sviluppo ed il conseguimento sono limiti di carattere
normativo, culturale, economico e tecnologico, quali l’incertezza del quadro giuridico,
l’assenza di una diffusa propensione al risparmio energetico, la scarsità di risorse economico-finanziarie per effettuare investimenti e la mancanza di adeguati strumenti tecnologici. L'auspicio è che le nostre istituzioni puntino a rimuovere tali barriere e ad investire
in politiche sempre più orientate all’efficienza energetica, un tema chiave per rilanciare
lo sviluppo industriale, economico ed ambientale del nostro Paese.
Dott.ssa Elena Urbani
[email protected]
Avv. Paolo Peroni
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Partnerkanzlei des Netzwerks „Recht & Steuern“
der Deutsch-Italienischen Handelskammer
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DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI #15#
ITALIA: LEGGE DI STABILITÀ 2014, ANCORA RINCARI PER LA GIUSTIZIA
ITALIANA
Dal primo gennaio 2014 è entrata in vigore in Italia la legge n. 147 del 27 dicembre 2013
(c.d. Legge di Stabilità 2014), la quale comporta ulteriori aumenti del costo di accesso alla
Giustizia italiana per la tutela dei propri diritti. Oltre alla riduzione dei compensi professionali nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali ed all’introduzione del contributo obbligatorio per accedere all’esame di abilitazione professionale,
la novità di maggiore rilevanza nell’ambito dei procedimenti civili concerne l’ammontare
della marca da bollo ex art. 30 DPR 115/2002, importo da corrispondere in favore dell’ufficio giudiziario a titolo di anticipazione forfettaria delle spese. Infatti, ai sensi della predetta Legge (art. 1 comma 606, lett. a) l’ammontare di tale importo è stato incrementato
del 340% e passa dai precedenti 8 agli attuali 27 Euro. Nell’intenzione del legislatore l'aumento sarebbe quantomeno controbilanciato dall'ampliamento dell’organico dei magistrati
ordinari. Una più efficiente organizzazione degli organi giudiziari sarebbe infatti garantita
dalla prospettata assunzione dei magistrati ordinari vincitori di concorsi già conclusi alla
data di entrata in vigore della suddetta Legge, per una spesa complessiva relativa al triennio 2014-2016 pari ad Euro 75,1 milioni.
RA & Avv. Dr. Stephan Grigolli
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14
GERMANIA: DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN CASO DI ACCORDATA
ESCLUSIVITÀ DEL FORO COMPETENTE
Nei procedimenti internazionali è possibile opporre contropretese, per esempio eccependo
la compensazione o proponendo domande riconvenzionali, solo qualora sussista la competenza internazionale del giudice adito a conoscere di tali contropretese, in quanto tale
giudice dovrebbe pronunciare sentenza definitiva in merito ad esse. Pertanto, un giudice
che non è competente internazionalmente non potrà decidere sulle contropretese avanzate
dalla parte convenuta nell’ambito di un procedimento pendente innanzi allo stesso. Un
accordo sul foro competente può, al contempo, escludere la facoltà di far valere contropretese, fatto questo che dovrà essere determinato in via interpretativa ai sensi degli artt.
133 e 157 del codice civile tedesco. In un caso deciso dalla Corte di Appello del Land
Schleswig-Holstein in data 01/11/2013 (R.G. n. 17 U 44/13), le parti avevano scelto come
foro competente il tribunale nazionale della rispettiva controparte, di modo che ciascuna
delle parti avrebbe dovuto agire in giudizio sempre innanzi ai giudici del foro della parte
convenuta. Secondo la Corte di Appello, tale clausola aveva natura esclusiva ed escludeva,
quindi, la possibilità di far valere una contropretesa – compresa persino la riduzione del
prezzo – nell’ambito del medesimo procedimento, in quanto la parte convenuta avrebbe
dovuto avanzarla come pretesa autonoma innanzi a un giudice del Paese della parte attrice.
RA Dr. Robert Budde
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&TRIBUTI
DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO #17#
ITALIA: OBBLIGHI DERIVANTI AGLI INTERMEDIARI DAL REGOLAMENTO EMIR
Il regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (di seguito “regolamento EMIR”) è stato adottato il 4 luglio 2012 ed è entrato in vigore il 16 agosto 2012. Il regolamento EMIR impone la
compensazione mediante controparte centrale di tutti i contratti derivati OTC standardizzati, l’applicazione di margini per i contratti non compensati mediante controparte centrale
e la segnalazione di tutti i contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni. La normativa del rgolamento EMIR si applica alle controparti finanziarie, ossia banche, società
finanziarie, assicurazioni e fondi di investimenti, nonché alle controparti non finanziarie
di un contratto derivato OTC. L'applicazione in Italia era limitata dal fatto che il Regolamento EMIR aveva delegato agli Stati Membri l’emanazione della disciplina sanzionatoria
e il legislatore domestico non aveva provveduto in merito. Con la legge comunitaria 2013
del 6 agosto 2013 n° 97 è stato poi introdotto il nuovo art. 193quater del Testo Unico
della Finanza, sancendo in tal modo la definitiva applicabilità delle disposizioni del regolamento EMIR nell'ordinamento giuridico italiano, prevedendo delle sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo di 250.000 € per ogni singolo inadempimento a
carico di soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione o di controllo nelle
controparti centrali, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie.
Avv. Dietmar Zischg
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Informazioni Dal 1. gennaio 2014 le imprese tedesche, che intene modulo dono vendere la propria merce a clienti italiani o di
altri Paesi della Comunità Europea e che vogliono
usufruire delle agevolazioni previste per le cessioni
intracomunitarie, sono tenute a richiedere ai propri
clienti la compilazione e l’invio della cd. “Gelangensbestätigung”, ovverosia della cd. “Conferma di
ricezione della merce”. La finalità di questi nuovi
adempimenti imposti dalla normativa IVA tedesca è
di aumentare la trasparenza delle catene di fornitura
ed arginare così l’evasione fiscale nelle cessioni intracomunitarie.
La DEinternational Italia Srl, società di servizi della
Camera di Commercio Italo-Germanica, ha redatto
un foglio informativo che contiene le informazioni
più rilevanti sulla nuova “Gelangensbestätigung” ed
un modulo standard utilizzabile per assolvere ai
nuovi oneri. Entrambi i documenti sono disponibili
in lingua italiana e tedesca.
Kontakt: [email protected]
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CONFERMA DI RICEZIONE DELLA MERCE
PROVENIENTE DALLA GERMANIA
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&TRIBUTI
IVA E DAZI # 18 #
ITALIA: REVERSE CHARGE, LA PAROLA PASSA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
La Corte di Cassazione, con ordinanza 25035/2013, ha chiesto l'interpretazione della Corte
di Giustizia UE in merito alla natura formale o sostanziale degli errori di registrazione in
tema di reverse charge. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiesto ai giudici europei
di esprimersi su due aspetti:
• se, in caso di totale inosservanza degli obblighi di doppia registrazione, sia legittimo
applicare sia le sanzioni per l'inadempimento delle formalità sia il diniego del diritto
alla detrazione dell'IVA;
• il corretto significato dell'espressione "obblighi sostanziali" in materia di reverse charge,
usata in numerose pronunce della Corte di Giustizia; ovvero, se ci si riferisca all'obbligo
del pagamento del tributo IVA oppure all'assunzione del debito d'imposta, oppure
all'esistenza delle condizioni di inerenza e detraibilità che disciplinano il diritto alla
detrazione (quindi anche in assenza della doppia registrazione).
Dott. Stefano Amoroso
[email protected]
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REATI FINANZIARI # 19 #
ITALIA: REATI TRIBUTARI: È POSSIBILE AGGREDIRE I BENI DELLA PERSONA
GIURIDICA? LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE
Con ordinanza n. 46726 del 22.11.2013, la III Sezione Penale della Corte di Cassazione ha
rimesso alle SS.UU. la soluzione della seguente questione di diritto: “se sia possibile o
meno aggredire direttamente i beni di una persona giuridica per le violazioni tributarie
commesse dal legale rappresentate della stessa”. In sintesi: il Tribunale di Trento aveva
disposto il sequestro preventivo per equivalente di un immobile di proprietà dell’imputato.
L’accusa era quella di aver omesso, quale legale rappresentate di una Srl, il versamento
dell’IVA relativamente ai periodi d’imposta 2009/2010 (art.10-ter D.Lgs.74/2000). L’imputato proponeva ricorso avverso detto provvedimento, in quanto la misura ablativa avrebbe
dovuto essere eseguita direttamente sul patrimonio della società. La III Sezione penale ha
rilevato che la decisione in merito a questo motivo di ricorso presuppone la soluzione
della questione concernente la possibilità di aggredire o meno i beni della persona giuridica
per reati tributari commessi dal legale rappresentante della medesima. Su questo specifico
problema, viene ravvisato il contrasto giurisprudenziale. Al fine di dirimere questo conflitto interpretativo, il ricorso è stato trasmesso alle SS.UU., che dovranno fare chiarezza
sulla possibilità di aggredire direttamente i beni della società, a fronte dei reati fiscali
commessi dal suo legale rappresentante.
Avv. Fabio Cagnola
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NORME
&TRIBUTI
ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI # 20 #
ITALIA: UTILIZZO IN GIUDIZIO DI DOCUMENTI NON ESIBITI DURANTE LA
VERIFICA.
L'art. 52, c. 5, del DPR 633/1972 prevede che il contribuente non possa utilizzare in giudizio la documentazione che si è rifiutato di esibire durante le operazioni di ispezione fiscale.
Con la sentenza n. 27595 del 10 dicembre 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che la
suddetta norma non può essere applicata anche nel caso in cui la documentazione richiesta
al contribuente durante la verifica era di difficile reperibilità e per questo motivo la stessa
sia stata resa disponibile soltanto a ispezione fiscale già ultimata.
La suddetta norma sulla inutilizzabilità a fini difensivi dei documenti non esibiti durante
la verifica fiscale resta dunque applicabile soltanto ai casi in cui un contribuente, pur essendo in possesso della documentazione richiesta, rifiuta senza un valido motivo di esibirla
agli ispettori fiscali.
Marco Petrucci
Avvocato e Dottere Commercialista
[email protected]
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TASSAZIONE DELLE PERSONE # 21 #
ITALIA: PROROGA DELLE DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI EDILIZI
La detrazione ai fini IRPEF delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio – con il tetto massimo di € 96.000,00 – è riconosciuta nella misura del 50% per le
spese sostenute nel periodo dal 26.06.2012 al 31.12.2014, del 40% per le spese sostenute
dall’01.01.2015 al 31.12.2015 e del 36% per le spese sostenute dall’01.01.2016 (con il tetto
massimo di € 48.000,00). L’agevolazione fiscale spetta per i lavori sulle unità immobiliari
residenziali e sugli edifici residenziali elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR
380/2001.
La detrazione ai fini IRPEF/IRES delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica – con il tetto massimo previsto per ogni tipologia di intervento – è riconosciuta
nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014 e del
50% per le spese sostenute dall’01.01.2015 al 31.12.2015. Condizione indispensabile per
fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici
esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per
l’attività d’impresa o professionale.
Dott. Armin Hilpold
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REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA # 22 #
ITALIA: LA POSIZIONE DI GARANZIA RICOPERTA DALL'IMPRENDITORE
L'imprenditore commerciale e in genere i dirigenti di società, molto spesso ricoprono “posizioni di garanzia” a vario titolo. Parimenti ad un genitore nei confronti dei figli minori
o a un insegnate nei confronti degli alunni, anche l'imprenditore è chiamato a “garantire”
l'integrità di un determinato interesse degno di tutela. Il più importante di questi interessi
è ovviamente la vita e l'integrità fisica delle persone e, quindi, dei lavoratori. La fonte
normativa di questo concetto è contenuta nell'art. 40 cpv. c.p., secondo il quale ”non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
L'imprenditore ha l'obbligo giuridico di impedire eventi dannosi o anche solo pericolosi
per la salute dei lavoratori. Quindi, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il
datore di lavoro deve allestire le misure di sicurezza necessarie. Può farlo direttamente
oppure delegando in modo rigoroso un altro soggetto aziendale idoneo. Tuttavia, per poter
incolpare qualcuno, l'evento dannoso o pericoloso, deve essere concretamente prevedibile
e, come tale, evitabile dall'imprenditore. Pertanto un infortunio sarà addebitato ad uno o
più dirigenti di un reparto aziendale se emergerà che essi hanno agito con imprudenza,
negligenza, imperizia o in violazione di specifiche regole tecniche di condotta che, se adottate, avrebbero impedito la verificazione di un evento prevedibile. Contrariamente a quanto
talvolta si sente dire, rispondere in ragione della propria posizione non equivale affatto
ad una forma di responsabilità oggettiva, peraltro preclusa in materia penale.
Avv. Raffaele Bergaglio, [email protected]
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DIRITTO DEI FARMACI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI COSMETICI # 23 #
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ITALIA: CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: INTERPRETAZIONE DELL'ART. 3 REG.
NO. 469/2009
Con sentenza del 12 dicembre 2013 (C-493/12), la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 3 del Reg. n. 469/2009, in tema di Certificato Protettivo
Complementare ("CPC"). La vicenda riguarda un brevetto di titolartità della HSG relativo
ad una nuova proteina, la neutrocina alfa. La HSG ha richiesto la concessione di un CPC
indicando tale brevetto come brevetto di base, ai sensi dell'art. 3 del Reg. n. 469/2009. La
concorrente Ely Lilly, intendendo commercializzare un prodotto basato sul principio attivo
Tamalumab, un anticorpo ricompreso nel brevetto di HGS, ha contestato la validità del
brevetto di HGS e la conseguente richiesta di concessione del relativo CPC. In particolare,
secondo la Ely Lilly, il brevetto di HGS non poteva costituire una valida base per la concessione del CPC, dal momento che lo stesso non conteneva una definizione strutturale
del principio attivo e le rivendicazioni non erano formulate con un sufficiente grado di
specificità. Investita della questione, la Corte ha affermato che, affinchè un principio attivo
possa ritenersi "protetto da un brevetto di base", ai sensi dell'art. 3, lett a) Reg. n. 469/2009,
"non è necessario che il principio attivo sia menzionato nelle rivendicazioni mediante una
formula strutturale" e che non è escluso il rilascio di un CPC "a condizione che, sulla base
di tali rivendicazioni […], sia possibile concludere che esse si riferivano […] necessariamente, e in maniera specifica, al principio attivo di cui trattasi".
Avv. Marta A.M Fusco
[email protected]
Avv. Caterina Calia
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