G E N N A I O 2 01 4 | 8 4 NEWSLETTER N EWSLE ETTER The German Chamber Network NORME E & BUTII &TRIBUTI INTRODUZIONE CARI SOCI, CARI LETTORI, anche nel nuovo anno le aziende italiane e tedesche si vedranno confrontare con vecchie – o presunte tali – e nuove questioni in ambito legale e fiscale. La Legge di stabilità ha introdotto numerosi cambiamenti per le aziende sul piano fiscale, come ad esempio l'applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento all'IRAP (si vedano tra gli altri, i contributi degli Studi Partner del Network “Norme & Tributi” Rödl & Partner e Hager & Partner alle pagg. 8 e 9). Il recente intervento dell’AGCM, invece, dovrebbe spingere le imprese a verificare con sguardo critico i propri contratti di distribuzione (si veda il contributo dello Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Jenny.Avvocati a pag. 9). Inoltre, andando incontro all’esigenza di operare sul mercato italiano in modo flessibile e possibilmente snello, vengono affrontate anche domande più “classiche”: quali sono le iscrizioni obbligatorie correlate alla collaborazione con un agente italiano (si veda il contributo dello Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Matera Bonaccorsi Hein & Partner a pag. 7)? All’interno della nostra Newsletter troverete risposte coincise a questa e ad altre domande. Di sicuro interesse per i nostri lettori sarà anche il WebCoaching organizzato in collaborazione con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” CBA Studio Legale e Tributario sul tema “La governance della S.r.l. e della S.p.A. e raffronti con il sistema giuridico tedesco”, che avrà luogo online il 12 febbraio a partire dalle ore 14:30. Per ulteriori informazioni potete contattarci all’indirizzo [email protected]. Vi auguro buona lettura. Dr. Trixie-Alexandra Bastian, Responsabile Network “Norme & Tributi” DEinternational ATTUALITÁ 12.02.2014: WEBCOACHING: LA GOVERNANCE DELLA S.R.L. E DELLA S.P.A. E RAFFRONTI CON IL SISTEMA GIURIDICO TEDESCO (in lingua italiana, con possibilità di porre domande ed ottenere chiarimenti in lingua tedesca) Ora: 14:30 – 15:30 | Luogo: Online in collaborazione con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” CBA Studio Legale e Tributario The German Chamber Network DEinternational Italia Srl Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 E-Mail: [email protected] Deutsch-Italienische Handelskammer Camera di Commercio Italo-Germanica G E N N A I O 2 01 4 | 8 4 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI INDICE DIRITTO SOCIETARIO ITALIA: GERMANIA: L'efficacia delle garanzie nel preliminare di cessione di quote non riprodotte nel definitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Obbligo di risarcimento danni dell’amministratore di una GmbH anche per violazioni di legge compiute “per il bene della società”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 MERGERS & ACQUISITIONS ITALIA: L'equa valorizzazione della partecipazione come condizione di validità della drag along statutaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 D. LGS. 231/01 ITALIA: La responsabilità ex d.lgs. 231/2001 delle società controllanti . . . . . . . . . . . . . . . . 5 DIRITTO DEL LAVORO ITALIA: GERMANIA: Cessazione di un distacco intercompany e licenziamento del lavoratore distaccato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Rinuncia ai diritti mediante quietanza generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI PAG I N A 2 ITALIA: Nuovo aumento del contributo previdenziale obbligatorio Enasarco. . . . . . . . . . . . 7 GERMANIA: Presupposti formali della risoluzione contrattuale per giusta causa. . . . . . . . . . . . . 7 TASSAZIONE DELLE IMPRESE ITALIA: Le novità fiscali della legge di stabilità 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 GERMANIA: Modifiche inerenti la normativa sul rimborso spese dal 01.01.2014. . . . . . . . . . . . . 8 FISCALITÀ INTERNAZIONALE ITALIA: Rilevanza dell'Irap nella disciplina sui prezzi di trasferimento . . . . . . . . . . . . . . . . 9 DIRITTO DELLA CONCORRENZA ITALIA: Clausole a rischio nei contratti di distribuzione: linea dura dell'AGCM . . . . . . . . . 9 DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE ITALIA: GERMANIA: Preclusione del diritto a opporsi all'uso, da parte del terzo, del marchio simile o uguale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Requisiti ridotti per il diritto d'autore nei disegni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PREZZI DI TRASFERIMENTO ITALIA: Nuove aperture per l’istituto del Ruling internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 DIRITTO DELL’EDILIZIA ED IMMOBILIARE ITALIA: Legge di Stabilità 2014: pochi gli interventi per l’edilizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] 11 G E N N A I O 2 01 4 | 8 4 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI INDICE APPALTI ITALIA: Tutela dei lavoratori in cantiere - Obblighi del Committente. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 SOCIETÀ, SERVIZI E BENI PUBBLICI ITALIA: Al via le nuove gare del gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 DIRITTO FALLIMENTARE ITALIA: Il pre-concordato dell’impresa in crisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 DIRITTO DELL'ENERGIA ITALIA: L’efficienza energetica: una scommessa per l’Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI ITALIA: Legge di Stabilità 2014, ancora rincari per la giustizia italiana . . . . . . . . . . . . . . . 14 GERMANIA: Divieto di compensazione in caso di accordata esclusività del foro competente . . . 14 DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO ITALIA: Obblighi derivanti agli intermediari dal regolamento EMIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 IVA E DAZI PAG I N A 3 ITALIA: Reverse charge, la parola passa alla Corte di Giustizia UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 REATI FINANZIARI ITALIA: Reati tributari: è possibile aggredire i beni della persona giuridica? La parola alle Sezioni Unite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI ITALIA: Utilizzo in giudizio di documenti non esibiti durante la verifica. . . . . . . . . . . . . . . 17 TASSAZIONE DELLE PERSONE ITALIA: Proroga delle detrazioni fiscali per interventi edilizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA ITALIA: La posizione di garanzia ricoperta dall'imprenditore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 DIRITTO DEI FARMACI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI COSMETICI ITALIA: Corte di Giustizia Europea: interpretazione dell'art. 3 Reg. No. 469/2009 . . . . . . . . DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] 18 G E N N A I O 2 01 4 | 8 4 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO SOCIETARIO # 01# ITALIA: L'EFFICACIA DELLE GARANZIE NEL PRELIMINARE DI CESSIONE DI QUOTE NON RIPRODOTTE NEL DEFINITIVO In caso di cessione di quote sociali di una s.r.l., solitamente, il preliminare disciplina nel dettaglio l’operazione, mentre il definitivo prevede solo quanto strettamente necessario ai fini del passaggio della proprietà delle quote. Con sentenza n. 11261 del 3.9.2013, il Tribunale di Milano ha statuito che l’obbligo di garanzia sussiste, anche se previsto solo nel preliminare e non più nel definitivo. In particolare, ha statuito che le clausole di garanzia non sono direttamente inerenti il promesso negozio di cessione delle quote, ma costituiscono autonomi impegni negoziali con efficacia condizionata alla stipula del definitivo. Non sussiste pertanto nessun nesso di consequenzialità tra preliminare e definitivo tale da far ritenere che le pattuizioni relative alle garanzie presenti nel primo siano assorbite nel secondo. Nel caso di specie assume peraltro rilevanza determinante per il giudice proprio la circostanza che il preliminare contiene una dettagliata e compiuta disciplina delle garanzie, che viene valutata, anche alla luce della sua formulazione, come volta a garantirne l’autonomia rispetto al negozio attuativo del trasferimento delle quote. Avv. Johannes Fabbio [email protected] Avv. e Rechtsanwalt Mattia Dalla Costa [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica PAG I N A 4 GERMANIA: OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI DELL’AMMINISTRATORE DI UNA GMBH ANCHE PER VIOLAZIONI DI LEGGE COMPIUTE “PER IL BENE DELLA SOCIETÀ” L’amministratore di una GmbH che viola la legge deve risarcire alla società il danno prodotto anche qualora attraverso tale violazione abbia voluto avvantaggiare la società. In una recente decisione (7 U 184/12), la Corte d’Appello di Karlsruhe ha confermato che anche comportamenti illeciti tesi a realizzare un presunto beneficio alla società comportano l’obbligo di responsabilità per danni. Nel caso deciso dalla Corte d’Appello, l’amministratore aveva falsificato dei documenti al fine di difendere la società da lui amministrata da pretese avanzate da terzi nell’ambito di un procedimento giudiziario. La falsificazione era però stata scoperta. La Corte d’Appello di Karlsruhe ha deciso che l’amministratore della GmbH dovrà risarcire le spese giudiziali inutilmente insorte. Costituisce, dunque, una violazione della diligenza richiesta da un amministratore anche il comportamento fraudolento, ancorché diretto a beneficio della società. Dal momento che anche comportamenti negligenti possono portare ad una responsabilità, questa decisione rappresenta l’occasione per ricordare agli amministratori di prestare molta attenzione alla conformità alla legge dei loro comportamenti. La sola buona intenzione non è sufficiente a proteggersi da una richiesta di risarcimento danni. RA Dr. Karl von Hase [email protected] RA Wolfgang Liebau [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] G E N N A I O 2 01 4 | 8 4 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI MERGERS & ACQUISITIONS # 02 # ITALIA: L'EQUA VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE COME CONDIZIONE DI VALIDITÀ DELLA DRAG ALONG STATUTARIA La clausola di drag along (obbligo di co-vendita) è una tipica disposizione parasociale che attribuisce ad un socio (solitamente di maggioranza) il diritto di "trascinare" uno o più altri soci (solitamente di minoranza) nella vendita, alle medesime condizioni offerte al primo, della propria partecipazione ad un terzo offerente. Tramite tale meccanismo si consente al socio di maggioranza di poter porre sul mercato l'intero capitale sociale con un vantaggio anche per i soci di minoranza che possono beneficiare di una vendita a condizioni solitamente più favorevoli. Secondo la giurisprudenza e parte della dottrina, tali clausole qualora previste in accordi parasociali, possono anche non prevedere una valorizzazione minima della partecipazione trasferita (che tutelerebbe il socio costretto a uscire dalla compagine sociale) in virtù di un riconosciuto principio di libera disponibilità del proprio patrimonio. Quale condizione imprescindibile di validità della clausola è necessaria invece la previsione di un'equa valorizzazione della partecipazione del socio obbligato a co-vendere qualora tale clausola venisse inserita nello statuto sociale. La ragione di tale condizione risiede nell'esigenza di tutelare il valore dell'investimento dei soci "trascinati" che quindi prevarrebbe rispetto all'interesse del socio di maggioranza di vendere in "blocco" l'intero capitale sociale. RA e Avv. Wolf Michael Kühne [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica PAG I N A 5 D. LGS. 231/01# 06 # ITALIA: LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/2001 DELLE SOCIETÀ CONTROLLANTI La giurisprudenza ha stabilito, a partire dal 2004, che la responsabilità ex d.lgs. 231/2001 possa estendersi nell'ambito dei gruppi societari anche alla società controllante. Pur non essendovi una definizione generalizzata del concetto di gruppo, la sua rilevanza giuridica risulta assodata. Nel d.lgs. 231/2001 non vi è, invece, alcun riferimento. Ciò nonostante il gruppo di società assume rilievo anche in relazione all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 231/2001. In dottrina e in giurisprudenza si sono sviluppate tesi diverse nel corso degli anni in relazione ai presupposti a ciò necessari. Il portato comune di questa evoluzione è costituito dal fatto che, perché si possa parlare di una responsabilità della controllante, è necessario che il reato di cui trattasi sia annoverabile tra quelli presupposto contemplati dal d.lgs. 231/2001 e, inoltre, che il soggetto che ha agito (anche solo concorrendo nella commissione del reato), abbia un legame con la controllante. L'elemento che, in ultima analisi, risulta discriminante è stato individuato nella ascrivibilità dell'interesse sotteso alla commissione del reato ex art. 5 d.lgs. 231/2001 anche alla controllante (oltre che alla controllata). Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 24583/2011) ha escluso la punibilità della controllante non essendo stata dimostrata la sussistenza di un interesse suo proprio rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001. Avv. Marco De Stefanis [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] G E N N A I O 2 01 4 | 8 4 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO DEL LAVORO # 03 # ITALIA: CESSAZIONE DI UN DISTACCO INTERCOMPANY E LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE DISTACCATO È prassi sempre più frequente, quella di distacchi di dipendenti tra società, specie nell’ambito di gruppi societari. Tali distacchi, spesso si protraggono in concreto per periodi anche molto lunghi; in tali casi, alla cessazione del distacco, appare non agevole per il datore di lavoro distaccante ricollocare il lavoratore all’interno della propria organizzazione. È questo un tentativo difficile ma, secondo i giudici del lavoro, inevitabile. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione con la recente sentenza n.27651 del 10 dicembre 2013 ha affermato l’illegittimità del recesso intimato al lavoratore distaccato in conseguenza della soppressione del posto di lavoro presso la società distaccataria. Nel caso in esame, il datore di lavoro aveva giustificato il licenziamento intimato, facendo esclusivo riferimento alla situazione all’interno della società distaccataria senza aver dimostrato che, all'interno della propria organizzazione, non esistesse alcuna possibilità di reimpiegare il lavoratore che rientrava forzatamente dal distacco (c.d.“repechage”). La Corte ha precisato che la semplice cessazione dell'interesse al distacco o la soppressione del posto di lavoro presso l'azienda distaccataria non sono sufficienti a giustificare il licenziamento, perché devono essere verificati gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo con riferimento all'ambito aziendale del datore di lavoro, sul quale ricade, l'onere probatorio circa l'impossibilità di repechage. Avv. Giuseppe Cucurachi [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica PAG I N A 6 GERMANIA: RINUNCIA AI DIRITTI MEDIANTE QUIETANZA GENERALE Con la sentenza del 24.9.2013 (rif. 1 Sa 61/13), il Tribunale superiore del lavoro (LAG) dello Schleswig-Holstein ha deciso che i diritti di un lavoratore non possono essere preclusi mediante una quietanza generale predisposta dal datore di lavoro, anche previa sottoscrizione del lavoratore. Terminato il rapporto di lavoro, il lavoratore aveva firmato una dichiarazione denominata "quietanza generale", la quale prevedeva la reciproca rinuncia a tutti i diritti derivanti dal rapporto di lavoro. Ciò nonostante, il lavoratore aveva successivamente richiesto il pagamento della retribuzione degli ultimi due mesi, fino a quel momento non ancora saldata. Il Giudice del lavoro di Neumünster ha dato ragione al lavoratore. Il LAG ha confermato questa decisione e rigettato l'appello del datore di lavoro. Il testo redatto da quest'ultimo sarebbe stato predisposto per regolare uniformemente molteplici rapporti contrattuali, con la conseguenza che la clausola è sottoposta al controllo del Giudice. La clausola, pur non costituendo una "clausola a sorpresa", è comunque inefficace in quanto pregiudicherebbe in modo iniquo il lavoratore. Una rinuncia del datore di lavoro ad eventuali diritti nei confronti del lavoratore non costituisce un adeguato compenso ad una rinuncia effettuata da parte di quest'ultimo (diverso potrebbe essere il caso di un amministratore di S.r.l.). RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. [email protected] Avv. Fabio Sali, LL.M. Eur. [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] G E N N A I O 2 01 4 | 8 4 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI #04# ITALIA: NUOVO AUMENTO DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO ENASARCO E' ormai pacifico che anche la società preponente con sede in uno Stato Comunitario ancorché priva di sede o filiale in Italia - sia tenuta al versamento del contributo previdenziale obbligatorio ENASARCO per gli agenti che operino abitualmente, o comunque esercitino una parte sostanziale della loro attività, sul territorio nazionale. L'aliquota contributiva, che a norma dell'art. 4.2 del Regolamento ENASARCO è destinata a raggiungere, nel 2020, la misura del 17%, passa, nel 2014, dal 13,75% al 14,20%. Il contributo è calcolato su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia - ivi compresi acconti e premi - ancorché non liquidate, e grava, in misura paritetica, tanto sul preponente, quanto sull'Agente (sia che operi in forma individuale, sia che operi in forma societaria o associata). Conformemente a quanto disposto dall'art. 5.2 del Regolamento, a decorrere dal 1. gennaio 2014, aumentano inoltre i massimi provvigionali sui quali il contributo è dovuto, elevati, rispettivamente, a euro 35.000,00 per gli agenti monomandatari e ad euro 23.000,00 per i plurimandatari. Diversa invece la situazione per le c.d. "società di agenzia", ovvero per gli agenti che svolgano la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, di cui all'art. 6 del Regolamento. Per queste l'aliquota contributiva subisce un incremento che varia dal 0,1% al 0,4% a seconda dello scaglione provvigionale di riferimento. RAin e Avv. Susanne Hein, [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica PAG I N A 7 GERMANIA: PRESUPPOSTI FORMALI DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GIUSTA CAUSA Qualora una parte contrattuale non adempia ai propri obblighi, l'altra parte potrà risolvere il contratto per giusta causa senza la concessione di alcun preavviso. E' noto che il potere di risoluzione extragiudiziale si attui con la diffida ad adempiere, che consente alla controparte inadempiente di compiere la prestazione nel termine intimatole, pena la risoluzione immediata del rapporto. In proposito, a fronte degli equivoci sorti sul punto, la Corte di Cassazione tedesca ha da ultimo evidenziato come, in tale ipotesi, la mera contestazione dell'inadempimento non sia per sé sufficiente, rendendosi altresì necessario avvisare espressamente l'intimato che, persistendo l'inadempimento, la continuità contrattuale è posta a rischio. Di fatto, la Corte di Cassazione ha così enucleato un presupposto aggiuntivo per l'attuazione della risoluzione contrattuale per giusta causa non espressamente previsto dalla legge e a cui sarà importante adeguarsi. Diversamente infatti, i Tribunali potrebbero ritenere la risoluzione inefficace riconoscendo alla parte inadempiente il risarcimento del danno, nonostante questa abbia per prima e con il proprio inadempimento originato il contenzioso. Rechtsanwalt e Avvocato Alessandro Honert [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] G E N N A I O 2 01 4 | 8 4 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI TASSAZIONE DELLE IMPRESE #05# ITALIA: LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 La legge di stabilità 2014 ha previsto rilevanti novità in ambito fiscale: • Per il cosiddetto Aiuto alla crescita economica (“ACE”) è stata aumentata la quota di rendimento nozionale del capitale proprio deducibile dal reddito imponibile. In particolare, mentre per l’esercizio 2013 permane la quota di rendimento pari al 3 %, per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 le aliquote sono state fissate, rispettivamente, al 4 %, 4,5 % e 4,75 %. • È stata finalmente riconosciuta la valenza fiscale delle perdite su crediti generatesi in seguito alla cancellazione di crediti dal bilancio in applicazione di corretti principi contabili (p.e. cessione del credito pro soluto, transazione con rinuncia definitiva del credito, ecc.). • L'imposta municipale propria (“IMU”) relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito nella misura del 30 % per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e del 20 % per gli anni a seguire. • Le rettifiche relative a prezzi di trasferimento assumono rilevanza anche ai fini IRAP. • Le società possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio 2012, previo pagamento di un’imposta sostitutiva tra il 12 % e il 16%. Gert Gasser, Dottore commercialista [email protected] Thomas Giuliani, Dottore commercialista [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica PAG I N A 8 GERMANIA: MODIFICHE INERENTI LA NORMATIVA SUL RIMBORSO SPESE DAL 01.01.2014 Con la normativa che modifica e semplifica il diritto fiscale delle società e quello in materia dei rimborsi spese e delle indennità di trasferta del 20.02.2013 (BStBI 2013 I pag. 188) avranno luogo, in tal contesto, a partire dal 01.01.2014, ampie modifiche. Il fine è quello di garantire maggiore sicurezza in ambito legislativo e di snellire l’aspetto burocratico. A partire dal 2014, il concetto di luogo di lavoro consueto (la legislazione tedesca parla in merito a ciò di "regelmäßige Arbeitsstätte") viene sostituito da quello di primo luogo di lavoro (nella legislazione tedesca "erste Tätigkeitsstätte"). Ai sensi del § 9 cpv. 4 EStG con primo luogo di lavoro viene intesa la struttura aziendale, legata in modo fisso ad un certo luogo, del datore di lavoro, di un’impresa collegata oppure di un terzo determinato dal datore di lavoro ed al quale il dipendente viene associato in modo duraturo. L’associabilità del datore di lavoro deve avere un carattere duraturo, vale a dire, o a tempo indeterminato per il periodo complessivo del rapporto di lavoro, oppure per un periodo superiore a 48 mesi e deve essere stipulata per contratto. Il datore di lavoro potrà, quindi, associare in modo determinante il luogo che è considerato primo luogo di lavoro a ciascun suo dipendente. Con tale scelta verranno determinati, automaticamente, anche gli aspetti di natura fiscale e di diritto inerenti il rimborso spese e di indennità di trasferta del proprio dipendente. A ciascun dipendente può essere associato, al massimo, un unico primo luogo di lavoro Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Fachberater für internationales Steuerrecht [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] G E N N A I O 2 01 4 | 8 4 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI FISCALITÀ INTERNAZIONALE # 07 # ITALIA: RILEVANZA DELL'IRAP NELLA DISCIPLINA SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO La Legge di Stabilità 2014 ha esteso anche ai fini IRAP l'applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all'art. 110, comma 7 del TUIR. L'applicazione della disciplina sul transfer price all'IRAP ha peraltro efficacia retroattiva, ovvero a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. In effetti, sino al 2007, era lo stesso Decreto IRAP che richiamava la disposizione di cui all'art. 110 del TUIR. Ma successivamente, a partire dal 2008, la disciplina IRAP era stata modificata, con l'introduzione del cosiddetto “principio di derivazione diretta” del valore della produzione netta dal bilancio civilistico. In base al principio di derivazione, le componenti positive e negative concorrono alla formazione del “valore della produzione” così come risultanti dal conto economico. Ed è proprio in considerazione di tale principio di derivazione che, per i periodi di imposta successivi al 2007, la dottrina aveva ritenuto che la disciplina sui prezzi di trasferimento fosse irrilevante ai fini IRAP. Come anticipato, tuttavia, la Legge di Stabilità interviene con una disposizione che pare avere natura di interpretazione autentica e che ne estende l'applicazione anche al passato. Tuttavia, viene altresì stabilito che non si applicano sanzioni per i periodi d'imposta per i quali all’1.1.2014 siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione IRAP, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente all’1.1.2014. Dott. Dirk Prato | [email protected] Dott. Hannes Hilpold | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica PAG I N A 9 DIRITTO DELLA CONCORRENZA # 09 # ITALIA: CLAUSOLE A RISCHIO NEI CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE: LINEA DURA DELL'AGCM Nuovo intervento dell'AGCM in materia di distribuzione: è stata da poco avviata un'istruttoria nei confronti di Enervit, produttore di integratori e alimenti dietetici. L'Antitrust, su segnalazione del titolare di una farmacia e di un sito internet, ha deciso di esaminare i contratti per la distribuzione al dettaglio di prodotti Enervit. In particolare, sono cadute sotto la lente dell'Autorità le clausole (nonché le istruzioni) volte ad imporre ai distributori prezzi minimi di rivendita e a proibire le cd. vendite passive (ossia le vendite a clienti stabiliti fuori dall'ambito territoriale assegnato al distributore, non promosse da quest'ultimo ma sollecitate soltanto dai clienti). L'AGCM ha preso anche in esame i contratti con i concessionari di vendita all'ingrosso, contestando divieti di vendite passive e patti di non concorrenza a tempo indeterminato. Tutte le clausole elencate sono infatti in contrasto con il Regolamento UE 330/2010 sulle intese verticali (i.e. tra imprese operanti a diversi livelli della catena produttiva o distributiva): esso prevede sì una esenzione generale se la quota di mercato delle parti è - come nel caso in esame - inferiore al 30%, ma tale esenzione non opera in presenza di alcune restrizioni cd. "hardcore", tra cui quelle contestate a Enervit. La nuova indagine, segno di un certo attivismo dell'AGCM in materia, dovrebbe indurre tutte le imprese, anche quelle minori, a valutare attentamente i contratti che intendono stipulare, così da evitare l'apertura di procedimenti antitrust e le possibili sanzioni. Avv. Simona Gallo [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] G E N N A I O 2 01 4 | 8 4 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE # 08 # ITALIA: PRECLUSIONE DEL DIRITTO A OPPORSI ALL'USO, DA PARTE DEL TERZO, DEL MARCHIO SIMILE O UGUALE Con la Sentenza n. 26498 del 27.11.2013, la sezione I della Cassazione civile chiarisce il dettato normativo dell'art. 28 cpi, alla stregua del quale, al titolare di un marchio è precluso il diritto di opposizione avverso l'uso, da parte di terzi, di un marchio simile o uguale, in presenza di una duplice condizione: (i) che, da parte del titolare del marchio anteriore, vi sia stata una consapevole tolleranza per cinque anni dell'uso da parte del terzo, del marchio posteriore, uguale o simile e (ii) che vi sia stata successiva registrazione, da parte del terzo, del marchio suddetto. Ai fini della preclusione in disamina, la Corte ha ritenuto necessaria ed essenziale la sussistenza di entrambe le anzidette condizioni, coerentemente con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella pronuncia C-482/09. Invero, grazie al principio di vincolatività per il giudice nazionale dei principi adottati da quest'ultima, è stata eliminata ogni ulteriore questione concernente l'effetto preclusivo riconducibile al semplice uso del marchio non registrato. Ritenendo, quindi, assolutamente chiara la formulazione della norma di cui sopra, nel caso di specie, la Cassazione ha reputato fondato il primo motivo di ricorso, con il quale la Ferrari s.p.a. ha denunciato l'erroneità del giudizio della Corte di appello nella parte in cui questa aveva ritenuto che, ai fini della convalidazione del marchio registrato dal terzo, fosse sufficiente la tollerante conoscenza dell'uso altrui dello stesso dal titolare del diritto anteriore. PAG I N A 10 Dott. Matteo Figini [email protected] Dott.ssa Giulia Tettamanti [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica GERMANIA: REQUISITI RIDOTTI PER IL DIRITTO D'AUTORE NEI DISEGNI Servono requisiti più rigidi per la tutela dei disegni industriali, visto che il disegno industriale è tutelato in Germania dall'apposita legge del 1/1/2014 (ex legge sulla tutela dei modelli)? Domanda annosa, non solo per gli italiani. L'impostazione predominante in Germania è stata sinora che un prodotto normalmente tutelabile ai sensi delle norme sul design industriale poteva essere protetto dal diritto d'autore se il contenuto creativo eccedeva significativamente la media del settore di riferimento. Ma la Cassazione tedesca si è recentemente distanziata da questo approccio (sent. 13/11/2013, I ZR 143/12 – Geburtstagszug [sentenza “trenino per compleanno”]). Alla luce della direttiva che armonizza i disegni (98/71 CE) l'impostazione andrebbe rivista, in quanto non sono presenti requisiti minimi di creatività e si opera unicamente una distinzione rispetto al repertorio di forme esistente. Secondo la Corte, la destinazione d'uso, componente essenziale del disegno, lascerebbe poco spazio all'aspetto creativo, e non esiste pertanto alcun rischio di inflazionare la tutela del diritto d'autore estendendola ad oggetti d'uso pratico. Dr. Kristofer Bott, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] G E N N A I O 2 01 4 | 8 4 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI PREZZI DI TRASFERIMENTO # 10 # ITALIA: NUOVE APERTURE PER L’ISTITUTO DEL RULING INTERNAZIONALE Il Consiglio dei Ministri – secondo il Decreto “Destinazione Italia”, destinato a sviluppare misure atte a favorire, tra le altre, l'internazionalizzazione delle imprese - ha modificato in modo significativo le norme sul ruling internazionale. Si tratta della procedura disciplinata dall’art. 8 del DL 269/2003 attivabile dalle “imprese con attività internazionale” che desiderano stipulare in via preventiva un accordo con l’Amministrazione Finanziaria italiana in merito al regime dei prezzi di trasferimento (relativamente a cessioni di beni, materiali e immateriali, prestazioni di servizi, accordi di ripartizione di costi), degli interessi, dei dividendi e delle royalties. Sono coinvolte quindi sia imprese residenti sia estere con stabile organizzazione in Italia, alle prese con operazioni complesse di carattere transnazionale. E’ stata in prima battuta allungata la durata della “copertura” dell’accordo: il DL ne estende, da tre a cinque periodi d’imposta (compreso quello in cui l'accordo viene stipulato), la validità giuridica. Per il periodo coperto l’AF potrà esercitare i suoi poteri di accertamento solo su questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo. Inoltre la procedura viene estesa alla valutazione preventiva circa la sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La competenza per la valutazione e la stipula dell’accordo infine è attribuita ad un unico ufficio ruling internazionale (e non più a Milano o Roma). Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/13. Dr Carlotta Bedogni dottore commercialista e revisore legale [email protected] PAG I N A 11 DIRITTO DELL’EDILIZIA ED IMMOBILIARE # 11 # ITALIA: LEGGE DI STABILITÀ 2014: POCHI GLI INTERVENTI PER L’EDILIZIA La legge di stabilità ha confermato anche per l’anno 2014 la misura del 50% delle detrazioni fiscali concesse ai contribuenti che eseguono interventi di ristrutturazione su immobili di cui godono il possesso e la proprietà, stabilendo un tetto di euro 96.000 da ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo, mentre ha abbassato questa percentuale al 40% per l’anno 2015. L’agevolazione è collegata a spese per manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. A differenza che nel passato, non è più richiesta la preventiva comunicazione alla Agenzia delle Entrate, ma è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. In ogni caso è necessario che il contribuente possa esibire all'amministrazione, se richiesto, la medesima documentazione già richiesta in passato. Obbligatoriamente, i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: causale del versamento; codice fiscale del soggetto che paga; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Avv. Paola Nardini [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] G E N N A I O 2 01 4 | 8 4 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI APPALTI # 12 # ITALIA: TUTELA DEI LAVORATORI IN CANTIERE - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE In materia di appalto di costruzioni e sulla responsabilità in genere, la Corte di Cassazione con sentenza del 15.11.2013 ha stabilito che è ravvisabile la responsabilità del Committente in concorso colposo con l’Appaltatore, se viene violato il principio generale di neminem laedere. Secondo quanto espresso dalla Corte, sussiste l’obbligo per il Committente, nella cui disponibilità permane il cantiere, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’incolumità e la salute dei lavoratori, ancorché questi siano operanti alle dipendenze della impresa appaltatrice. Il Committente è inoltre tenuto alla predisposizione di tutte le misure necessarie per cooperare con l’Appaltatore nell’attuazione degli strumenti e dei mezzi per la protezione dei lavoratori, al fine di prevenire rischi e pericoli connessi sia alla particolarità del luogo di lavoro sia all’esecuzione dell’attività appaltata. . RA Avv. Robert Rudek [email protected] Avv. Ruggero Rubino-Sammartano [email protected] PAG I N A 12 SOCIETÀ, SERVIZI E BENI PUBBLICI #13 ITALIA: AL VIA LE NUOVE GARE DEL GAS A febbraio 2014 saranno avviate le prime gare pubbliche per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, previste in attuazione della normativa comunitaria sin dal d.lgs. 164/2000, ma sinora rinviate. Le gare si svolgono per ambiti territoriali minimi (“ATEM”). Il ruolo di stazione appaltante è assegnato, ove presente nell’ambito, al Comune capoluogo di provincia che predispone e pubblica il bando, svolge e aggiudica la gara e svolge la funzione di controparte del contratto di servizio per delega degli Enti locali concedenti. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini previsti, è prevista la possibilità di interventi sostitutivi da parte della Regione. Alla gara possono partecipare senza limitazioni territoriali, società per azioni e a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, o società cooperative. Non sono ammessi i soggetti già gestori di servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Un’unica eccezione è prevista per i soggetti già titolari di affidamenti durante il periodo transitorio, che sono comunque ammessi alle prime gare. Non possono partecipare alle gare i soggetti attivi in altri segmenti della filiera del gas (ad es. la vendita), a causa dell’unbundling imposto dalle direttive comunitarie. L’aggiudicazione della gara avviene sulla base di criteri che privilegiano l’investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti e l’innovazione e non parametri economici, in passato invece molto incisivi. Avv. Anna Romano [email protected] Avv. Raffaele Fragale [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] G E N N A I O 2 01 4 | 8 4 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO FALLIMENTARE # 14# ITALIA: IL PRE-CONCORDATO DELL’IMPRESA IN CRISI La legge fallimentare italiana consente all’impresa che si trova in uno stato di crisi finanziaria di presentare al tribunale territorialmente competente una domanda, denominata di “pre-concordato”, di “concordato con riserva” o “di concordato in bianco”, per effetto della quale nessun creditore può agire nei suoi confronti per il recupero dei propri crediti per un periodo stabilito dallo stesso tribunale, che generalmente va dai 60 ai 120 giorni, nel corso del quale l’impresa deve elaborare un piano di risanamento, qualora decida di continuare l’attività, ovvero di liquidazione, nel caso in cui preveda di cessarla. Tale domanda prescinde da qualunque indicazione in merito al contenuto del piano e della proposta, essendo precisamente questo lo scopo perseguito dalla norma: far decorrere gli effetti del suo deposito, senza necessità di fornire indicazioni di sorta sui futuri sviluppi della procedura e senza dover allegare documenti, a eccezione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dell’elenco nominativo dei creditori. Allo scadere del termine stabilito dal tribunale l’impresa può formulare - attraverso l’autorità giudiziaria - ai propri creditori una proposta di concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione dei debiti. Il primo è una vera e propria procedura fallimentare, mentre il secondo ha natura privatistica e comporta un’attività dell’autorità giudiziaria assai meno invasiva. Prof. Giulio Andreani [email protected] DIRITTO DELL'ENERGIA #16# PAG I N A 13 ITALIA: L’EFFICIENZA ENERGETICA: UNA SCOMMESSA PER L’ITALIA L'attuale congiuntura economica, la dipendenza dell’Europa dai Paesi produttori di energia primaria, i problemi di inquinamento e di surriscaldamento globale rendono le politiche di efficienza energetica un tema quanto mai attuale. Che cosa si intende per efficienza energetica? In sostanza, la riduzione dell’impiego di energia necessaria per conseguire un determinato obiettivo, senza tuttavia rinunciare all’obiettivo medesimo. Ove accanto alla riduzione energetica si manifesti un ridimensionamento di tale obiettivo, dovrà parlarsi di mero risparmio energetico. Tra le strategie tese a incrementare l'efficienza energetica si annoverano, tra l'altro, i “certificati bianchi”, gli incentivi previsti dal D.M. 28/12/12, c.d. “Conto termico”, gli sgravi fiscali e lo sviluppo della mobilità elettrica. Pur rappresentando, tali strumenti, un ottimo punto di partenza, il percorso verso l’efficienza energetica in Italia è ancora in salita. A frenarne lo sviluppo ed il conseguimento sono limiti di carattere normativo, culturale, economico e tecnologico, quali l’incertezza del quadro giuridico, l’assenza di una diffusa propensione al risparmio energetico, la scarsità di risorse economico-finanziarie per effettuare investimenti e la mancanza di adeguati strumenti tecnologici. L'auspicio è che le nostre istituzioni puntino a rimuovere tali barriere e ad investire in politiche sempre più orientate all’efficienza energetica, un tema chiave per rilanciare lo sviluppo industriale, economico ed ambientale del nostro Paese. Dott.ssa Elena Urbani [email protected] Avv. Paolo Peroni [email protected] Partnerkanzlei des Netzwerks „Recht & Steuern“ der Deutsch-Italienischen Handelskammer Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] G E N N A I O 2 01 4 | 8 4 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI #15# ITALIA: LEGGE DI STABILITÀ 2014, ANCORA RINCARI PER LA GIUSTIZIA ITALIANA Dal primo gennaio 2014 è entrata in vigore in Italia la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014), la quale comporta ulteriori aumenti del costo di accesso alla Giustizia italiana per la tutela dei propri diritti. Oltre alla riduzione dei compensi professionali nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali ed all’introduzione del contributo obbligatorio per accedere all’esame di abilitazione professionale, la novità di maggiore rilevanza nell’ambito dei procedimenti civili concerne l’ammontare della marca da bollo ex art. 30 DPR 115/2002, importo da corrispondere in favore dell’ufficio giudiziario a titolo di anticipazione forfettaria delle spese. Infatti, ai sensi della predetta Legge (art. 1 comma 606, lett. a) l’ammontare di tale importo è stato incrementato del 340% e passa dai precedenti 8 agli attuali 27 Euro. Nell’intenzione del legislatore l'aumento sarebbe quantomeno controbilanciato dall'ampliamento dell’organico dei magistrati ordinari. Una più efficiente organizzazione degli organi giudiziari sarebbe infatti garantita dalla prospettata assunzione dei magistrati ordinari vincitori di concorsi già conclusi alla data di entrata in vigore della suddetta Legge, per una spesa complessiva relativa al triennio 2014-2016 pari ad Euro 75,1 milioni. RA & Avv. Dr. Stephan Grigolli [email protected] PAG I N A 14 GERMANIA: DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN CASO DI ACCORDATA ESCLUSIVITÀ DEL FORO COMPETENTE Nei procedimenti internazionali è possibile opporre contropretese, per esempio eccependo la compensazione o proponendo domande riconvenzionali, solo qualora sussista la competenza internazionale del giudice adito a conoscere di tali contropretese, in quanto tale giudice dovrebbe pronunciare sentenza definitiva in merito ad esse. Pertanto, un giudice che non è competente internazionalmente non potrà decidere sulle contropretese avanzate dalla parte convenuta nell’ambito di un procedimento pendente innanzi allo stesso. Un accordo sul foro competente può, al contempo, escludere la facoltà di far valere contropretese, fatto questo che dovrà essere determinato in via interpretativa ai sensi degli artt. 133 e 157 del codice civile tedesco. In un caso deciso dalla Corte di Appello del Land Schleswig-Holstein in data 01/11/2013 (R.G. n. 17 U 44/13), le parti avevano scelto come foro competente il tribunale nazionale della rispettiva controparte, di modo che ciascuna delle parti avrebbe dovuto agire in giudizio sempre innanzi ai giudici del foro della parte convenuta. Secondo la Corte di Appello, tale clausola aveva natura esclusiva ed escludeva, quindi, la possibilità di far valere una contropretesa – compresa persino la riduzione del prezzo – nell’ambito del medesimo procedimento, in quanto la parte convenuta avrebbe dovuto avanzarla come pretesa autonoma innanzi a un giudice del Paese della parte attrice. RA Dr. Robert Budde [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] G E N N A I O 2 01 4 | 8 4 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO #17# ITALIA: OBBLIGHI DERIVANTI AGLI INTERMEDIARI DAL REGOLAMENTO EMIR Il regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (di seguito “regolamento EMIR”) è stato adottato il 4 luglio 2012 ed è entrato in vigore il 16 agosto 2012. Il regolamento EMIR impone la compensazione mediante controparte centrale di tutti i contratti derivati OTC standardizzati, l’applicazione di margini per i contratti non compensati mediante controparte centrale e la segnalazione di tutti i contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni. La normativa del rgolamento EMIR si applica alle controparti finanziarie, ossia banche, società finanziarie, assicurazioni e fondi di investimenti, nonché alle controparti non finanziarie di un contratto derivato OTC. L'applicazione in Italia era limitata dal fatto che il Regolamento EMIR aveva delegato agli Stati Membri l’emanazione della disciplina sanzionatoria e il legislatore domestico non aveva provveduto in merito. Con la legge comunitaria 2013 del 6 agosto 2013 n° 97 è stato poi introdotto il nuovo art. 193quater del Testo Unico della Finanza, sancendo in tal modo la definitiva applicabilità delle disposizioni del regolamento EMIR nell'ordinamento giuridico italiano, prevedendo delle sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo di 250.000 € per ogni singolo inadempimento a carico di soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione o di controllo nelle controparti centrali, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie. Avv. Dietmar Zischg [email protected] PAG I N A 15 Informazioni Dal 1. gennaio 2014 le imprese tedesche, che intene modulo dono vendere la propria merce a clienti italiani o di altri Paesi della Comunità Europea e che vogliono usufruire delle agevolazioni previste per le cessioni intracomunitarie, sono tenute a richiedere ai propri clienti la compilazione e l’invio della cd. “Gelangensbestätigung”, ovverosia della cd. “Conferma di ricezione della merce”. La finalità di questi nuovi adempimenti imposti dalla normativa IVA tedesca è di aumentare la trasparenza delle catene di fornitura ed arginare così l’evasione fiscale nelle cessioni intracomunitarie. La DEinternational Italia Srl, società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica, ha redatto un foglio informativo che contiene le informazioni più rilevanti sulla nuova “Gelangensbestätigung” ed un modulo standard utilizzabile per assolvere ai nuovi oneri. Entrambi i documenti sono disponibili in lingua italiana e tedesca. Kontakt: [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] © chungking - Fotolia.com CONFERMA DI RICEZIONE DELLA MERCE PROVENIENTE DALLA GERMANIA G E N N A I O 2 01 4 | 8 4 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI IVA E DAZI # 18 # ITALIA: REVERSE CHARGE, LA PAROLA PASSA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE La Corte di Cassazione, con ordinanza 25035/2013, ha chiesto l'interpretazione della Corte di Giustizia UE in merito alla natura formale o sostanziale degli errori di registrazione in tema di reverse charge. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiesto ai giudici europei di esprimersi su due aspetti: • se, in caso di totale inosservanza degli obblighi di doppia registrazione, sia legittimo applicare sia le sanzioni per l'inadempimento delle formalità sia il diniego del diritto alla detrazione dell'IVA; • il corretto significato dell'espressione "obblighi sostanziali" in materia di reverse charge, usata in numerose pronunce della Corte di Giustizia; ovvero, se ci si riferisca all'obbligo del pagamento del tributo IVA oppure all'assunzione del debito d'imposta, oppure all'esistenza delle condizioni di inerenza e detraibilità che disciplinano il diritto alla detrazione (quindi anche in assenza della doppia registrazione). Dott. Stefano Amoroso [email protected] PAG I N A 16 REATI FINANZIARI # 19 # ITALIA: REATI TRIBUTARI: È POSSIBILE AGGREDIRE I BENI DELLA PERSONA GIURIDICA? LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE Con ordinanza n. 46726 del 22.11.2013, la III Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle SS.UU. la soluzione della seguente questione di diritto: “se sia possibile o meno aggredire direttamente i beni di una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentate della stessa”. In sintesi: il Tribunale di Trento aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente di un immobile di proprietà dell’imputato. L’accusa era quella di aver omesso, quale legale rappresentate di una Srl, il versamento dell’IVA relativamente ai periodi d’imposta 2009/2010 (art.10-ter D.Lgs.74/2000). L’imputato proponeva ricorso avverso detto provvedimento, in quanto la misura ablativa avrebbe dovuto essere eseguita direttamente sul patrimonio della società. La III Sezione penale ha rilevato che la decisione in merito a questo motivo di ricorso presuppone la soluzione della questione concernente la possibilità di aggredire o meno i beni della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante della medesima. Su questo specifico problema, viene ravvisato il contrasto giurisprudenziale. Al fine di dirimere questo conflitto interpretativo, il ricorso è stato trasmesso alle SS.UU., che dovranno fare chiarezza sulla possibilità di aggredire direttamente i beni della società, a fronte dei reati fiscali commessi dal suo legale rappresentante. Avv. Fabio Cagnola [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] G E N N A I O 2 01 4 | 8 4 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI # 20 # ITALIA: UTILIZZO IN GIUDIZIO DI DOCUMENTI NON ESIBITI DURANTE LA VERIFICA. L'art. 52, c. 5, del DPR 633/1972 prevede che il contribuente non possa utilizzare in giudizio la documentazione che si è rifiutato di esibire durante le operazioni di ispezione fiscale. Con la sentenza n. 27595 del 10 dicembre 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che la suddetta norma non può essere applicata anche nel caso in cui la documentazione richiesta al contribuente durante la verifica era di difficile reperibilità e per questo motivo la stessa sia stata resa disponibile soltanto a ispezione fiscale già ultimata. La suddetta norma sulla inutilizzabilità a fini difensivi dei documenti non esibiti durante la verifica fiscale resta dunque applicabile soltanto ai casi in cui un contribuente, pur essendo in possesso della documentazione richiesta, rifiuta senza un valido motivo di esibirla agli ispettori fiscali. Marco Petrucci Avvocato e Dottere Commercialista [email protected] PAG I N A 17 TASSAZIONE DELLE PERSONE # 21 # ITALIA: PROROGA DELLE DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI EDILIZI La detrazione ai fini IRPEF delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio – con il tetto massimo di € 96.000,00 – è riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo dal 26.06.2012 al 31.12.2014, del 40% per le spese sostenute dall’01.01.2015 al 31.12.2015 e del 36% per le spese sostenute dall’01.01.2016 (con il tetto massimo di € 48.000,00). L’agevolazione fiscale spetta per i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR 380/2001. La detrazione ai fini IRPEF/IRES delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica – con il tetto massimo previsto per ogni tipologia di intervento – è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014 e del 50% per le spese sostenute dall’01.01.2015 al 31.12.2015. Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale. Dott. Armin Hilpold [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] G E N N A I O 2 01 4 | 8 4 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA # 22 # ITALIA: LA POSIZIONE DI GARANZIA RICOPERTA DALL'IMPRENDITORE L'imprenditore commerciale e in genere i dirigenti di società, molto spesso ricoprono “posizioni di garanzia” a vario titolo. Parimenti ad un genitore nei confronti dei figli minori o a un insegnate nei confronti degli alunni, anche l'imprenditore è chiamato a “garantire” l'integrità di un determinato interesse degno di tutela. Il più importante di questi interessi è ovviamente la vita e l'integrità fisica delle persone e, quindi, dei lavoratori. La fonte normativa di questo concetto è contenuta nell'art. 40 cpv. c.p., secondo il quale ”non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. L'imprenditore ha l'obbligo giuridico di impedire eventi dannosi o anche solo pericolosi per la salute dei lavoratori. Quindi, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve allestire le misure di sicurezza necessarie. Può farlo direttamente oppure delegando in modo rigoroso un altro soggetto aziendale idoneo. Tuttavia, per poter incolpare qualcuno, l'evento dannoso o pericoloso, deve essere concretamente prevedibile e, come tale, evitabile dall'imprenditore. Pertanto un infortunio sarà addebitato ad uno o più dirigenti di un reparto aziendale se emergerà che essi hanno agito con imprudenza, negligenza, imperizia o in violazione di specifiche regole tecniche di condotta che, se adottate, avrebbero impedito la verificazione di un evento prevedibile. Contrariamente a quanto talvolta si sente dire, rispondere in ragione della propria posizione non equivale affatto ad una forma di responsabilità oggettiva, peraltro preclusa in materia penale. Avv. Raffaele Bergaglio, [email protected] www.dellasala.it DIRITTO DEI FARMACI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI COSMETICI # 23 # PAG I N A 18 ITALIA: CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: INTERPRETAZIONE DELL'ART. 3 REG. NO. 469/2009 Con sentenza del 12 dicembre 2013 (C-493/12), la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 3 del Reg. n. 469/2009, in tema di Certificato Protettivo Complementare ("CPC"). La vicenda riguarda un brevetto di titolartità della HSG relativo ad una nuova proteina, la neutrocina alfa. La HSG ha richiesto la concessione di un CPC indicando tale brevetto come brevetto di base, ai sensi dell'art. 3 del Reg. n. 469/2009. La concorrente Ely Lilly, intendendo commercializzare un prodotto basato sul principio attivo Tamalumab, un anticorpo ricompreso nel brevetto di HGS, ha contestato la validità del brevetto di HGS e la conseguente richiesta di concessione del relativo CPC. In particolare, secondo la Ely Lilly, il brevetto di HGS non poteva costituire una valida base per la concessione del CPC, dal momento che lo stesso non conteneva una definizione strutturale del principio attivo e le rivendicazioni non erano formulate con un sufficiente grado di specificità. Investita della questione, la Corte ha affermato che, affinchè un principio attivo possa ritenersi "protetto da un brevetto di base", ai sensi dell'art. 3, lett a) Reg. n. 469/2009, "non è necessario che il principio attivo sia menzionato nelle rivendicazioni mediante una formula strutturale" e che non è escluso il rilascio di un CPC "a condizione che, sulla base di tali rivendicazioni […], sia possibile concludere che esse si riferivano […] necessariamente, e in maniera specifica, al principio attivo di cui trattasi". Avv. Marta A.M Fusco [email protected] Avv. Caterina Calia [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] G E N N A I O 2 01 4 | 8 4 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI PAG I N A 19 IMPRESSUM DEinternational Italia Srl è la società dei servizi della Camera di Commercio Italo Germanica (AHK Italia) The German Chamber Network Via Gustavo Fara 26 | I-20124 Milano P.IVA/C.F. 05931290968 Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 39800195 E-Mail: [email protected] CONTENUTI | LINKS: DEinternational Italia Srl ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l’accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall’uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa. 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