COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA – COMUNE DI ROVERETO – COMUNE DI MORI RACCOLTA COM. ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L'UTILIZZO DEL CENTRO RACCOLTA MULTIMATERIALI – C.R.M. - FRA LA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA, ED I COMUNI DI ROVERETO E MORI. L'anno duemilaquindici, addì ……….. del mese di ………., presso la sede della Comunità della Vallagarina. Fra i signori: 1. BISOFFI STEFANO, nato a Rovereto (TN), il 20 novembre 1963, domiciliato per la carica in Rovereto, Via Tommaseo n. 5 - il quale interviene e stipula in rappresentanza della COMUNITA’ DELLA VALLAGARINA (P.IVA. 00449120229) nella sua qualità di Presidente; 2. MIORANDI ANDREA, nato a Rovereto (TN), il 31 maggio 1974, domiciliato per la carica in Rovereto - Piazza Podestà, n. 11 - il quale, ai sensi dell'art. 24, comma 11 dello Statuto, interviene e stipula in rappresentanza del COMUNE DI ROVERETO (P.IVA: 00125390229) nella sua qualità di Sindaco; 3. CALIARI ROBERTO, nato a Rovereto (TN), il 1 febbraio 1954, domiciliato per la carica in Mori – via Scuole n. 2 - il quale, interviene e stipula in rappresentanza del COMUNE DI MORI (P.IVA: 00148560220 ) nella sua qualità di Sindaco; Vista la deliberazione dell’Esecutivo della Comunità della Vallagarina n. ….. dd. …………., esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione accordo amministrativo fra il comune di Rovereto, il comune di Mori e la Comunità della Vallagarina per l'utilizzo del centro 1 raccolta materiali di Mori da parte dei cittadini di Rovereto”, con la quale, tra l’altro, è stato approvato lo schema del presente atto; Vista la deliberazione della Giunta Municipale di Rovereto n. ….. dd. …………., esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione accordo amministrativo fra il comune di Rovereto, il comune di Mori e la Comunità della Vallagarina per l'utilizzo del centro raccolta materiali ubicato nel comune di Mori da parte dei cittadini di Rovereto, con la quale, tra l’altro, è stato approvato lo schema del presente atto; Vista la deliberazione della Giunta Municipale di Mori n. ….. dd. …………., esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione accordo amministrativo fra il comune di Rovereto, il comune di Mori e la Comunità della Vallagarina per l'utilizzo del centro raccolta materiali ubicato nel comune di Mori da parte dei cittadini di Rovereto, con la quale, tra l’altro, è stato approvato lo schema del presente atto; Premesso che: l’utilizzo del centro raccolta materiali ubicato nel comune di Mori anche da parte dei cittadini di Rovereto era già regolamentato da un precedente Accordo Amministrativo; i C.R.M., disciplinati dal Decreto Ministeriale 8 aprile 2008, sono strutture complementari all’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, la cui gestione è affidata alla Comunità della Vallagarina, che peraltro è proprietaria della struttura; il Comune di Rovereto ha affidato il Servizio di raccolta e trasporto rifiuti e spazzatura strade alla Società Dolomiti Energia S.p.A. il Comune di Rovereto ha già operativo un centro di raccolta 2 multimateriali – C.R.M., ubicato sul proprio territorio comunale, ma ritiene ancora opportuno mantenere la possibilità per i propri cittadini di potere conferire al CRM di Mori; sulla base di accordi intercorsi fra la Società che gestisce il servizio, la Comunità della Vallagarina ed i Comuni di Mori e Rovereto, è stata delineata una soluzione che costituisce l'oggetto del presente accordo amministrativo; tutto ciò premesso, viene sottoscritto il presente accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241 del 7.8.1990 e s.m. per regolare i rapporti fra gli enti gestori del servizio di raccolta rifiuti dei due comuni: Art. 1 Oggetto dell'accordo Il presente Accordo ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti fra la Comunità della Vallagarina e le Amministrazioni comunali di Rovereto e Mori, per dettare disposizioni in ordine all'utilizzo temporaneo del C.R.M. (centro raccolta materiali) la cui gestione è assicurata dalla Comunità della Vallagarina, che mette a disposizione le infrastrutture del centro, il personale amministrativo nonché, tramite il proprio Appaltatore, l’attività di gestione operativa del C.R.M. Art. 2 Disposizioni funzionali La Comunità della Vallagarina, in quanto titolare del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché proprietaria del C.R.M di Mori, consente l'accesso al proprio CRM da parte dei cittadini residenti nel Comune di Rovereto, secondo un programma di funzionamento (giorni ed ore) già concordato fra le Amministrazioni interessate con il precedente Accordo Amministrativo. 3 La Comunità della Vallagarina, in qualità di gestore del C.R.M. in oggetto, verifica l'efficacia e l'efficienza del centro, proponendo alle Amministrazioni interessate ed al soggetto gestore della raccolta rifiuti del Comune, ove necessario, le soluzioni volte a risolvere le criticità di gestione che si dovessero determinare nel corso del servizio. Art.3 Disciplina dei conferimenti A tutti gli effetti il Comune di Rovereto accetta che i propri censiti, nel momento in cui andranno a conferire i loro rifiuti di materiali derivanti dalla raccolta differenziata proveniente da utenze domestiche nel C.R.M. ubicato nel comune di Mori, dovranno rispettare le disposizioni regolamentari emanate dalla Comunità della Vallagarina, in accordo con il Comune di Rovereto ed il Comune di Mori. I giorni e le ore di accesso alle strutture potranno essere modificati dalle Amministrazioni interessate mediante singoli accordi con semplici atti deliberativi delle stesse. Tutti gli accordi di dettaglio necessari per l'attuazione della presente convenzione saranno definiti dai legali rappresentanti delle amministrazioni. Art. 4 Durata Il presente accordo è valido dal 1 gennaio 2015 e scadrà al 31 dicembre 2015, e si intenderà tacitamente rinnovato fino al 31.12.2016 se entro il 30.11.2015 la Comunità della Vallagarina o il Comune di Mori o il Comune di Rovereto non avrà dato comunicazione di disdetta. Art. 5 Ripartizione delle spese Gli oneri di gestione del C.R.M. in oggetto saranno rendicontati dalla 4 Comunità della Vallagarina in qualità di Gestore e da questa comunicati al gestore del servizio del Comune di Rovereto per quanto attiene la quota a carico del Comune di Rovereto come di seguito determinata. Per l'espletamento delle operazioni e delle procedure gestionali del C.R.M. di cui trattasi, si concorda che gli oneri siano ripartiti fra le Amministrazioni comunali interessate sulla scorta degli accessi, opportunamente verificati e registrati, effettuati dagli utenti rientranti nel bacino di conferimento (Mori e Rovereto). In tal senso l’utente dovrà esibire un proprio documento di identità che attesti la residenza in uno dei due comuni titolati al fine di permettere la corretta registrazione dei flussi in entrata. In caso contrario non sarà ammesso al C.R.M. Le registrazioni degli accessi saranno altresì utilizzate per la ripartizione dei quantitativi di raccolta differenziata da attribuire ai diversi Gestori del servizio. La Comunità della Vallagarina, con cadenza minima mensile e comunque non oltre il 20 del mese di riferimento successivo, rendiconterà i dati quantitativi all'Ente Gestore del Comune di Rovereto via posta elettronica all'indirizzo che verrà comunicato secondo il format che verrà condiviso. Art. 6 Scadenze di pagamento Il Comune di Rovereto, in qualità di fruitore del servizio presso il CRM nel comune di Mori, per tramite del proprio ente gestore, si impegna a pagare alla Comunità della Vallagarina le spese che saranno rendicontate dalla stessa in qualità di Gestore del servizio, in fase di rendiconto annuale 5 e ripartizione delle spese derivanti dall'espletamento dei servizi ambientali di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e differenziati. Art. 7 Disposizioni amministrative. Ogni Amministrazione assume l’impegno di predisporre gli atti di propria competenza con la massima diligenza in modo da evitare ritardi che possano compromettere lo svolgimento del servizio in oggetto. Art. 8 Collaborazione A seguito di specifica richiesta di una delle Amministrazioni, le altre si impegnano a fornire la collaborazione per risolvere eventuali problemi che avessero ad insorgere, al fine di garantire lo svolgimento del servizio. Art. 9 Clausole di salvaguardia Per qualsiasi controversia e/o problematica che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o validità della presente convenzione, le Amministrazioni si impegnano a risolvere le problematiche esclusivamente in via bonaria: a) a livello tecnico, mediante conferenza dei servizi tecnici delle Amministrazioni interessate alla gestione del servizio di gestione del C.R.M.; b) a livello Amministrativo, mediante conferenza degli Amministratori coadiuvati rispettivamente dalle componenti tecniche dei rispettivi Enti. Art. 10 Oneri fiscali Gli oneri fiscali derivanti dal presente Accordo saranno definiti sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti al momento della formalizzazione dei rispettivi documenti contabili. 6 Art.11 Registrazione La presente convenzione non è soggetta a registrazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della Tabella Allegata al D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni, in quanto posta in essere tra Comuni per attività istituzionale e non riguardante la gestione dei rispettivi patrimoni. La presente convenzione inoltre è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella Allegato B del D.P.R. 26, ottobre 1972 n. 642 3 s.m.i. Letto, accettato e, riconosciuto conforme alla volontà delle parti, viene da queste sottoscritto in forma digitale. COMUNITA’ DELLA VALLAGARINA Il Presidente – Bisoffi Stefano COMUNE DI ROVERETO - Il Sindaco – Miorandi Andrea COMUNE DI MORI - Il Sindaco – Caliari Roberto 7