5 per mille
Bologna, 15 dicembre 2011
5 per mille : il beneficio
Il cinque per mille introdotto in via
sperimentale per l’esercizio finanziario 2006
non è attualmente inserito in una norma che
lo disciplina a regime e, fino ad oggi, è stato
riproposto
ogni
anno
con
apposite
disposizioni normative che rinviano, per gli
aspetti attuativi, a successivi decreti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5 per mille : finalità
In base alla scelta del contribuente, è possibile la
destinazione di una quota pari al 5 per mille
dell’IRPEF per finalità di:
- sostegno del volontariato (onlus, associazioni di
promozione sociale e di altre fondazioni e
associazioni riconosciute);
- finanziamento della ricerca scientifica e delle
università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
-sostegno
alle
associazioni
sportive
dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal
Coni che svolgono una rilevante attività di
interesse sociale;
- sostegno alle attività sociali svolte dai comuni.
Sostegno al volontariato
Per l’anno finanziario 2011, i soggetti impegnati
nel sostegno al “volontariato” sono:

le organizzazioni di volontariato, di cui alla
legge n. 266 del 1991;

le ONLUS, di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo n. 460 del 1997;

le associazioni di promozione sociale (iscritte
nei registri nazionale, regionali e provinciali) di
cui alla legge n. 383 del 2000;

le associazioni e fondazioni riconosciute, che
operano nei settori di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.
460 del 1997.
Condizioni
Le organizzazioni di volontariato, le ONLUS e
le associazioni di promozione sociale
possono essere iscritte negli elenchi per il
riparto del cinque per mille a condizione
che risultino iscritte fin dal momento della
presentazione
della
domanda
rispettivamente nei registri del volontariato,
nell’anagrafe delle ONLUS, nei registri
nazionale, regionali e provinciali previsti
dalla legge n. 383 del 2000.
5 per mille 2011: il DPCM 23
aprile 2011 disciplina



Le modalità di ammissione degli
enti al beneficio e i termini entro i
quali
porre
in
essere
gli
adempimenti previsti
I criteri di determinazione delle
liste dei soggetti ammessi
I
criteri
di
attribuzione,
rendicontazione e recupero del
contributo
5 per mille 2011: adempimenti e controlli
Il mondo del volontariato è composto da un numero
rilevantissimo di enti che possono assumere diverse
vesti giuridiche e che operano in diversificati settori di
attività.
Per poter monitorare la legittimità dell’iscrizione
nell’elenco tenuto dall’Agenzia delle Entrate ed il
possesso dei requisiti richiesti dalla norma, il DPCM del
23 aprile 2010 ha previsto particolari adempimenti:
per gli enti che intendevano iscriversi nell’elenco;
- per l’Agenzia dell’Entrate preposta a specifici controlli
amministrativi
-
Modalità di iscrizione nell’elenco
degli enti del volontariato
Gli enti del volontariato devono presentare la domanda
d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione in via
telematica può essere effettuata direttamente (se abilitati ai
servizi Entratel o Fisconline) oppure tramite gli intermediari
abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf,
ecc.).
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta
l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
Chi vuole accedere al beneficio del 5 per mille deve presentare la
domanda anche se già inviata per gli anni precedenti.
Attenzione
L’iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro un
certo termine (che per il 2011 era il 7 maggio 2011). Non
saranno accolte le domande pervenute oltre questa data o con
modalità diversa da quella telematica.
Adempimenti successivi
I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato devono,
a pena di decadenza, entro un termine, che di solito è il 30 giugno,
spedire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione
Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede
legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell’articolo 45 del Dpr n. 445/2000, che attesta la persistenza
dei requisiti che danno diritto all’iscrizione
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la
fotocopia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
Il mancato rispetto del predetto termine (del 30 giugno) e il
mancato invio, in allegato, del documento di identità alla
dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal
beneficio.
Attenzione
Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva,
la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente
precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto
dell’iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che
mancano.
Iscrizione delle associazioni
sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante
attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui
organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a
una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva
associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle
seguenti attività:
-avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18
anni
-avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non
inferiore a 60 anni
-avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti
svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari.
Associazioni sportive dilettantistiche
Come per il volontariato anche le associazioni sportive
dilettantistiche in possesso dei requisiti, a partire da una certa
data ( per il 2011 era il 15 marzo), possono presentare la
domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando
modello e software specifici.
La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai
soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline,
oppure tramite
gli
intermediari abilitati
a
Entratel
(professionisti,
associazioni
di
categoria,
Caf,
ecc.).
L’iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro un termine ( per il 2011 il 7 maggio). Non saranno
accolte le domande pervenute oltre questa data o con
modalità diversa da quella telematica. All’atto dell’iscrizione il
sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e
riepiloga i dati della domanda.
Adempimenti successivi per ASD
I
legali
rappresentanti
delle
associazioni
sportive
dilettantistiche iscritte in elenco devono, entro un termine ( di
solito il 30 giugno), spedire, tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno, all’Ufficio del Coni nel cui ambito
territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata,
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,(articolo 47
del D.P.R. n. 445/2000), che attesta la persistenza dei requisiti
che
danno
diritto
all’iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza,
fotocopia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
Il mancato rispetto del predetto termine e il mancato
invio, in allegato, del documento di identità alla
dichiarazione
sostitutiva
costituiscono
causa
di
decadenza dal beneficio.
Termini per il volontariato
7 maggio 2011
Termine per l’iscrizione telematica per gli enti del volontariato
14 maggio 2011
Pubblicazione dell’elenco degli enti del volontariato iscritti
20 maggio 2011
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell’elenco degli enti del
volontariato
25 maggio 2011
Pubblicazione dell’elenco aggiornato degli enti del volontariato iscritti al
beneficio
30 giugno 2011
Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del
volontariato
31 dicembre 2011
Termine dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dagli enti del
volontariato
31 marzo 2012
Pubblicazione degli elenchi degli enti del volontariato ammessi ed esclusi dal
beneficio con l’indicazione delle scelte e degli importi
Controlli amministrativi
Le Direzioni regionali provvedono ad effettuare i
controlli, anche a campione, ai sensi degli articoli
43 e 71 del decreto del DPR n. 445 del 2000, circa
la
veridicità
delle
dichiarazioni
sostitutive
presentate e ad escludere, con provvedimento
formale, i soggetti che non risultano in possesso dei
requisiti previsti dalla norma.
Terminati i controlli vengono pubblicati sul sito
dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco dei soggetti
ammessi al beneficio del cinque per mille, nonché
quello dei soggetti esclusi dal riparto sia per
omessa o tardiva presentazione delle dichiarazione
sostitutiva sia per il mancato possesso dei requisiti
previsti dalla norma.
Pubblicazione elenchi
5 per mille 2011
L’Agenzia delle entrate pubblica, sul
proprio sito
www.agenziaentrate.gov.it
tutti gli elenchi, anche quelli gestiti
dalle altre amministrazioni (Ministero
dell’Istruzione dell’università e della
ricerca, Ministero della Salute, CONI).
5 per mille : pubblicazione degli elenchi
A seguito dei controlli effettuati viene pubblicato
un primo elenco provvisorio dei soggetti
beneficiari.
Se l’ente constata delle inesattezze relativamente
ai dati che lo riguardano deve entro un certo
termine comunicarlo alla Direzione regionale
competente che provvedere ad aggiornare i dati.
Una volta completati i controlli riguardanti le
dichiarazioni sostitutive, sono pubblicati gli elenchi
aggiornati.
5 per mille 2011: gli elenchi
Gli elenchi dei beneficiari si dividono in base alle
diverse aree di intervento:
 enti
del volontariato: onlus, associazioni di
promozione
sociale,
cooperative
sociali
e
fondazioni e associazioni riconosciute (elenco
curato dall’Agenzia delle Entrate);
associazioni sportive dilettantistiche (elenco
curato dal Coni)
 soggetti
che svolgono attività di ricerca
scientifica
(elenco
curato dal Ministero
dell’Università e ricerca);

soggetti che svolgono attività di ricerca sanitaria
(elenco curato dal Ministero della Salute).

Riparto del 5 per mille
L'Agenzia delle Entrate, sulla base delle scelte
operate dai contribuenti
nel periodo d'imposta,
trasmette
in
via
telematica
al
Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a
stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta
sui redditi delle persone fisiche per quel periodo
d'imposta , gli importi delle somme che spettano a
ciascuno dei soggetti a favore dei quali i
contribuenti
hanno
effettuato
una
valida
destinazione della quota del cinque per mille della
loro imposta sui redditi delle persone fisiche.
Corresponsione degli importi
Cinque per mille
La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti
sarà
effettuata, sulla base degli elenchi predisposti
dall'Agenzia delle Entrate:
• dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per gli enti
impegnati nel sostegno del volontariato (Onlus, associazioni di
promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni
riconosciute)
• dal Ministero dell'istruzione, dell‘Università e della ricerca per
gli enti impegnati nella ricerca scientifica e delle università
• dal Ministero della salute per gli enti impegnati nella ricerca
sanitaria
• dal Ministero dell'interno per i Comuni
• dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le associazioni
sportive dilettantistiche
Pagamenti per gli enti del
volontariato
In base alle intese raggiunte con il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Agenzia
delle Entrate, fornisce il proprio supporto
tecnico, per i pagamenti del contributo agli
enti del volontariato.
L’Agenzia raccoglie i dati relativi alle
coordinate bancarie e postali degli enti del
volontariato consentendo così al Ministero di
disporre di una più rapida ed efficace
procedura per il pagamento del beneficio.
Comunicazione IBAN
Tutti gli enti del volontariato ammessi al
beneficio del cinque per mille per i vari
esercizi finanziari possono pertanto comunicare le
proprie coordinate bancarie accedendo ai servizi
telematici (richiedendo il pin code) e utilizzando
l’apposita procedura o consegnando presso un
ufficio dell’Agenzia il modello (reperibile sul sito
dell’Agenzia) per la richiesta di accreditamento su
conto corrente bancario o postale di rimborsi fiscali
e di altre forma di erogazione riservato a soggetti
diversi dalle persone fisiche
Comunicazione Iban:una tantum
Coloro che già in precedenza hanno provveduto a
comunicare i propri dati IBAN non sono tenuti ad
ulteriori adempimenti, salvo che non siano
intervenute modifiche del conto corrente di
riferimento.
In presenza di più coordinate per uno stesso
soggetto, si terrà conto di quelle comunicate per
ultime.
Gli enti che non comunicano le proprie coordinate,
ovvero che non dispongono di un conto corrente
verranno pagati con modalità alternative dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Rendicontazione
I
soggetti
ammessi
al
beneficio
(dall’esercizio
finanziario 2008) hanno
l’onere di redigere, entro un anno dalla
ricezione delle somme ad essi destinate,
pari o superiori a 15.000 euro per il 2008 (e
20.000 euro per le annualità successive), un
apposito e separato rendiconto dal quale
risulti, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente la
destinazione delle somme ad essi percepite
MODELLO RENDICONTO
Il rendiconto va redatto utilizzando il modulo reso
disponibile
dalle
amministrazioni
competenti
all’erogazione delle somme e deve essere
trasmesso, con la relativa relazione, alla medesima
amministrazione, entro 30 giorni dalla data ultima
prevista per la compilazione.
Gli enti che hanno percepito contributi di importo
inferiore a 15.000 euro per il 2008 (o 20.000 euro
per le annualità successive) non sono tenuti all’invio
del rendiconto che devono, in ogni caso, redigere e
conservare per dieci anni.
Il modello di rendicontazione per gli enti del
volontariato è reperibile sul sito del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali
Alternativa presentazione
rendiconto
Redazione del bilancio d’esercizio
secondo le “Linee guida e schemi per
la redazione dei bilanci degli enti”
fornite
dall’agenzia
delle
Onlus,
corredato
della
delibera
di
approvazione
dell’organo
di
amministrazione.
28
CONTRIBUTO NON
DOVUTO/RECUPERATO
L’ente beneficiario non ha diritto alla
corresponsione del contributo qualora,
prima dell’erogazione delle somme, cessa
l’attività o non svolge più l’attività che da’
diritto al beneficio.
Così pure, il contributo viene recuperato
dall’amministrazione competente se risulta
che, prima dell’erogazione delle somme
medesime l’ente, ha cessato l'attività o non
svolge più l’attività che da’ diritto al
beneficio.
Dati REGIONE EMILIA ROMAGNA :
5 per mille anno imposta 2009
CONFERMATI POSITIVA MENTE 2995 ENTI(su 3179)
(ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ONLUS, ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE E DA ALTRE FONDAZIONI E
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE di cui alla lettera a) comma
337, articolo 1 della legge n. 266/2005) di cui:







1486 ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO
588 ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE
495 COOPERATIVE SOCIALI
234 ONLUS
106 FONDAZIONI
71 ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
15 ONG
5 per mille 2010: elenco curato dalla
Direzione regionale dell’Emilia Romagna
La situazione degli enti presenti nell’elenco 5 per
mille relativo all’anno 2010 curato dalla Direzione
Regionale dell’Emilia Romagna può così essere
sintetizzata.
Nel il 2011 è stata completata la fase dei controlli
che ha riguardato 3284 ENTI iscritti, di cui:
3104 confermati positivamente e quindi con
diritto al beneficio
 i restanti 180 sono stati esclusi
- per mancata o tardiva presentazione della
documentazione
-per carenza dei presupposti, a seguito dei
controlli effettuati
5 x mille 2011-Normativa e prassi
Articolo 2, comma, 1 del Dl n. 225 del
2010
Articolo 2, commi da 4-novies a 4
undecies del Dl 40 del 2010
D.p.c.m. 23 aprile 2010
Circolare n. 9/E del 2011
5 per mille 2011: sintesi adempimenti degli
enti
-
Domanda di iscrizione
Entro un termine tassativo, esclusivamente in via telematica
direttamente o tramite gli intermediari abilitati.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Entro un termine tassativo ( di solito il 30 giugno )
attestante la persistenza dei requisiti che davano diritto
all’iscrizione nell’elenco.
5 per mille : sintesi adempimenti dell’Agenzia
/1
pubblicazione, dell’elenco degli iscritti;
 censimento delle dichiarazioni sostitutive presentate ed
esame della tempestività e completezza delle stesse;

controlli amministrativi sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive (ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445 del 2000).

5 per mille 2011: sintesi adempimenti
dell’Agenzia /2
individuazione, delle scelte espresse dai contribuenti
nelle dichiarazioni dei redditi (Mod. Unico, Mod. 730, CUD):
- in favore di singoli beneficiari;
- genericamente in favore di un settore di intervento
(volontariato, ricerca, sanità);

determinazione dell’importo dell’IRPEF netta di ciascun
contribuente in base alla quale è stato calcolato il
corrispondente 5 per mille;

attribuzione a ciascun soggetto – sulla base delle
preferenze ricevute – sia della quota del 5 per mille
corrispondente sia della quota proporzionale relativa alle
scelte generiche in favore dell’area di appartenenza

Dettagli sulla presentazione
telematica
Per compilare e trasmettere telematicamente
all'Agenzia delle Entrate dichiarazioni, modelli,
richieste,
comunicazioni
o
anche
effettuare
versamenti, è possibile utilizzare i software di
compilazione e i software di controllo messi a
disposizione dall'Agenzia o reperibili sul mercato
(solo per i software di compilazione), e procedere
alla predisposizione, verifica ed invio del "file"
creato.
Per accedere ai servizi web è necessario registrarsi
ai servizi telematici.
Compilazione
Per la trasmissione occorre effettuare alcune
operazioni preliminari, comuni a tutte le tipologie di
documenti.
Passo n. 1: Compilare i documenti
Per presentare un documento in via telematica è
necessario utilizzare un prodotto che consenta di
compilarlo in formato elettronico. E’ comunque
possibile utilizzare qualsiasi prodotto disponibile sul
mercato. In questo caso è necessario verificare la
coerenza dei dati con le istruzioni dell’Agenzia per i
vari modelli telematici, utilizzando la procedura di
controllo che segnala immediatamente eventuali
difformità
……….invio iscrizione telematica
Passo n. 2: Preparare il file da inviare
Prima di procedere all'invio, è necessario aggiungere alcune
informazioni che consentono di verificare la provenienza dei dati e di
trasformare la rappresentazione dei dati stessi in modo che possano
essere letti soltanto dall'Agenzia delle Entrate (autenticazione).
Passo n. 3: Inviare il documento
L'invio può ritenersi effettuato solo quando il sistema fornisce in
risposta la pagina di conferma della trasmissione, che riporta anche il
protocollo attribuito all'invio.
Attenzione
L'attribuzione del protocollo al file inviato non assicura che la
presentazione sia effettivamente avvenuta. E’ comunque necessario
verificare l'esito della trasmissione visualizzando la ricevuta.
Iscrizione: Ultima fase
Passo n. 4: Visualizzare e stampare le ricevute
Per verificare l'esito della trasmissione, occorre accedere alla
sezione Ricevute, dove per ogni invio effettuato è disponibile
la relativa ricevuta. In particolare, per ogni documento
trasmesso telematicamente e regolarmente acquisito dal
sistema, viene predisposta una comunicazione di avvenuta
presentazione. Se, invece, i dati trasmessi non sono corretti, il
sistema produce una comunicazione di scarto.
Attenzione
Le comunicazioni di avvenuta presentazione e le ricevute di
scarto possono essere visualizzate soltanto da chi ha
"autenticato" il file.
Scarica

5 per mille - Regione Emilia