Elementi essenziali del tributo
Redditi di capitale
Presupposto d’imposta
Redditi di lavoro dipendente
e di lavoro autonomo
Soggetti passivi
Redditi di impresa
Base imponibile
Redditi diversi
Principio cassa/competenza
Redditi fondiari
Crediti d’ imposta
Il presupposto d’imposta, cioè l’evento o il fatto a cui la legge
ricollega il sorgere dell’obbligazione tributaria, riguarda il
possesso di redditi, in denaro o in natura, che rientrano in una
delle categorie espressamente indicate dal testo normativo ossia:
• redditi fondiari;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro dipendente ed autonomo;
• redditi di impresa;
• redditi diversi.
Derivano dall’ impiego di capitale la cui determinazione deriva da eventi certi; oggetto di
tassazione non è comunque il capitale investito ma bensì gli interessi che esso stesso produce.
Interessi e proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti
Interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli simili
Redditi di
capitale
Utili di enti che hanno ad oggetto la gestione dei patrimoni
Utili derivanti da partecipazioni in società o enti soggetti a IRPEG
Compensi per prestazioni di fideiussione
Proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni o titoli simili
Rendite perpetue e prestazioni annue
Tassazione
I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SONO REDDITI DERIVANTI DA RAPPORTI AVENTI AD OGGETTO LA
PRESTAZIONE DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DI ALTRI (COMPRESO IL LAVORO A DOMICILIO, LE PENSIONI).
I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DERIVANO DALL’ ESERCIZIO DI ARTI O PROFESSIONI IN MANIERA
ABITUALE; SONO ASSIMILATI A LAVORO AUTONOMO:
• REDDITI DERIVANTI DALL’ UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL’ AUTORE DI OPERE DELL’ INGEGNO E DIRITTI D’
AUTORE PURCHè NELL ESERCIZIO DI IMPRESA
• I COMPENSI AI SEGRETARI COMUNALI
• QUANDO L’ APPORTO IN SOCIETA’ E COSTITUITO DA PRESTAZIONE DI LAVORO
TASSAZIONE:
NEI REDDITI DERIVANTI DA LAVORO DIPENDENTE IL LEGISLATORE HA PREVISTO LA POSSIBILITA’ DI
DETRARRE ALL’ IMPOSTA UNA SOMMA PARI ALLE SPESE DEL CONTRIBUENTE ì; SCONTA L’IMPOSIZIONE ALLA
FONTE AL MOMENTO DELLA CORRESPONSIONE ( PRINCIPIO DI CASSA) DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
CHE APPLICA UNA RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO.
IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO INVECE è SOGGETTO AD UNA RITENUTA DI ACCONTO DEL20% DA
PARTE DEL SOGGETTO CHE EROGA IL COMPENSO.
-attività industriale di produzione, di beni e servizi
-attività intermedia nella circolazione dei beni
-attività di trasporto per terra, aria e mare
-attività bancaria ed assicurativa
- attività ausiliarie a queste
-attività di allevamento animale con mangimi
ottenibili per oltre ¼ dal terreno
-attività di manipolazione trasformazione e
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici che
abbiano per oggetto prodotti ottenuti per oltre la metà
dal terreno e dagli animali allevati su di esso.
REDDITI DI
IMPRESA
Anche se non organizzate in forma di impresa.
-attività di prestazione di servizi che non rientrano
nell’art.2195 c.c.
purché organizzate in forma di impresa
-sfruttamento di cave, miniere torbiere, saline, laghi,
stagni ed altre acque interne.
-attività agricole imputabili a società di capitali,
società cooperative e di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato o da Enti pubblici e privati
diversi dalle società che hanno per oggetto l’esercizio
di un’ attività commerciale
Il reddito d’impresa è il reddito
derivante dall’esercizio di
un’attività commerciale (intesa
come l’esercizio abituale non
esclusiva delle attività indicate
nell’art.2195 C.c.
e delle
attività indicate alle lettere b) e
c) art.29 2° comma).
Il
reddito
d’impresa
è
determinato sulla base delle
risultanze del conto economico
ossia apportando all’utile o alla
perdita,
in
sede
di
dichiarazione
dei
redditi,
variazioni in aumento o in
diminuzione in conseguenti
all’applicazione delle norme
fiscali.
In questa categoria rientrano i proventi non identificabili in alcuna delle altre categorie reddituali poiché sono privi di requisiti e di
caratteristiche proprie. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale e se non sono conseguiti nell’esercizio di arti o
professioni di imprese commerciali o di società di persone commerciali o nella qualità di lavoro dipendente:
Redditi derivanti dall’utilizzazione
economica di brevetti e simili
da parte di terzi
Redditi di beni immobili
situati all’estero
Plusvalenze realizzate mediante
la cessione a titolo oneroso
di beni immobili acquistati
o costruiti da non più di 5 anni
Redditi derivanti dalla concessione
in usufrutto di immobili,
e affitto noleggio..
In uso di beni mobili
Rediti derivanti dall’assunzione
di obblighi di fare,
non fare e permettere
REDDITI DIVERSI
Redditi fondiari non
determinabili
catastalmente
Plusvalenze realizzate mediante
La lottizzazione di terreni
O l’esecuzione di opere intese
A renderli edificabili
Le vincite alle lotterie
concorsi a premio giochi e
scommesse
Redditi derivanti da attività commerciali
e da lavoro autonomo
svolto occasionalmente
Tassazione
I REDDITI FONDIARI SONO QUELLI DERIVANTI DAL POSSESSO DI TERRENI E FABBRICATI
SITUATI SUL TERRITORIO DELLO STATO; ESSI DEVONO ESSERE ISCRITTI NEL CATASTO.
SI DISTINGUONO IN:
 REDDITI DOMINICALI DEI TERRENI=DERIVANO DAL POSSESSO DI UN TERRENO AGRICOLO
SENZA PERO’ CHE L’ESERCIZIO SIA EFFETIVAMENTA SVOLTO;
REDDITI AGRARI=DERIVANO DAL POSSESSO DI UN TERRENO AGRICOLO IN CUI E’
EFFETIVAMENTE SVOLTO L’ESERCIZIO ANCHE IN REGIME DI AFFITTO;
REDDITI DEI FABBRICATI=DERIVANO DA UN’ UNITA’ MOBILIARE URBANA(ESCLUSE LE
COSTRUZIONI AGRICOLE E I FABBRICATI PER USO COMMERCIALE).
REDDITO DOMINICALE
REDDITO DA TERRENI
REDDITO AGRARIO
REDDITO FONDIARIO
REDDITO DA FABBRICATI
I soggetto passivo (debitore) ossia colui che è tenuto al pagamento dell’imposta, sono tutte le persone fisiche,
residenti nel territorio dello Stato. In particolare:
 i residenti scontano l’imposta su tutti i redditi ovunque prodotti, in Italia e all’estero. Per evitare però che un
reddito venga tassato in due paesi diversi il nostro ordinamento riconosce un credito di imposta in ragione del quale
lo Stato italiano “restituisce”al contribuente l’imposta versata dal medesimo all’estero.
 i non residenti sono soggetti ad imposizione solo per i redditi prodotti in Italia. Ai fini dell’applicazione
dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato secondo l’art.20 del
TUIR:
1.I redditi fondiari derivati da immobili sul territorio dello Stato
2.I redditi di capitale corrisposti nello Stato da soggetti residenti o da non residenti per il tramite di una stabile
organizzazione in Italia;
3.I redditi di lavoro autonomo e di lavoro dipendente;
4.i redditi di impresa derivati da attività svolte in Italia mediante una “stabile organizzazione”. La stabile
organizzazione è la sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto in in parte la sua attività,
5. i redditi diversi derivanti da attività svolte o da beni situati nel territorio dello Stato;
6. i redditi prodotti da società di persone ed enti assimilati imputabili ai soci , associati o partecipanti non residenti.
Tra i soggetti passivi devono essere compresi anche i soci delle società di persone titolari di un reddito da
partecipazioni .
La base imponibile è il reddito complessivo netto riconducibile al
soggetto passivo. Il reddito complessivo si determina sommando i
redditi che concorrono a formarlo e sottraendo solo le perdite
derivanti da attività d’impresa in contabilità semplificata e da
lavoro autonomo. Quindi:
REDDITO COMPLESSIVO:
Reddito fondiario
+ reddito di capitale
+ reddito di lavoro dipendente
+/- reddito di lavoro autonomo
+/- reddito di impresa
(in contabilità semplificata)
+ redditi diversi
Glossario:
Contabilità semplificata: è un regime
di contabilità naturale o proprio dei
professionisti esclusi quelli che optano
per il forfettario. Relativamente alle
scritture contabili l’unico obbligo
riguarda la tenuta dei registri
Fino a poco tempo fa erano previsti due sistemi di tassazione: uno forfettario e l’altro ordinario.
SISTEMA FORFETTARIO: potevano optare per questo tipo di imposizione coloro che avevano
compiuto le cessioni a titolo oneroso mediante degli intermediari autorizzati come notai o agenti di
cambio. L’imposta sostitutiva era del 15% della plusvalenza determinata secondo la legge. Il
contribuente in questo caso non doveva indicare i proventi in dichiarazione
SISTEMA ORDINARIO questo tipo di imposizione prevedeva l’indicazione della plusvalenza o della
minusvalenza nella dichiarazione di redditi. Era quindi possibile dedurre le minusvalenze realizzate nel
medesimo periodo d’imposta. In questo modo le minusvalenze eccedevano le plusvalenze e la perdita
poteva essere deducibile dallo stesso tipo di reddito nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il
quinto. La tassazione del reddito quindi avveniva con l’applicazione di una aliquota proporzionale del
25% in regime di tassazione separata.
La disciplina fiscale dei redditi diversi è stata modificata con applicazione dal 1 luglio 1998.
Il legislatore ha infatti esteso l’imposizione a tutte le possibili forme di rendite finanziarie al fine di
evitare ogni tipo di discriminazione qualitativa ed ha introdotto accanto al sistema ordinario ed in
sostituzione di quello forfettario due nuovi criteri di applicazione dell’imposta ovvero il risparmio
gestito e quello amministrato.
SISTEMA DEL RISPARMIO AMMINISTRATO. In regime di risparmio amministrato il
contribuente per il tramite degli intermediari finanziari ovvero le Banche e le SIM presso i quali
sono depositati i titoli opta per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (27% o 12.5%) su ciascuna
plusvalenza nel momento in cui questa è effettivamente realizzata e percepita. È garantito
comunque l’anonimato del contribuente ed è ammessa la compensazione tra plusvalenze e
minusvalenze realizzate con possibilità di riportare le perdite nei periodi d’imposta successivi.
SISTEMA DI RISPARMIO GESTITO. In regime di risparmio gestito il contribuente sempre per il
tramite degli intermediari finanziari abilitati per legge sceglie di sottoporre a tassazione
l’incremento di valore del patrimonio investito, al netto dei redditi esenti e di quelli già tassati,
secondo aliquote stabilite dalla legge. Il risultato della gestione comprende anche i dividendi gli
interessi derivanti da titoli di grandi emittenti e titoli esteri, gli interessi dei depositi e conti
correnti. Questi redditi a differenza di quello che avviene nel sistema del risparmio amministrato
dove ogni singola voce è considerata singolarmente e autonomamente, possono essere compensati
con eventuali minusvalenze. Anche per il contribuente che opta per questo regime è garantito
l’anonimato ed è consentita la compensazione tra plusvalenze e minusvalenze supportate nell’anno
o riportate da periodi precedenti, nonché i riporto di perdite nei periodi d’imposta successivi.
In Italia i redditi di capitale hanno un trattamento separato poiché vi è una cultura della segretezza che protegge i possessori di
ricchezza. I redditi di capitale sono quindi tassati con quelli che sono in pratica delle imposte reali, in Italia si chiamano imposte
sostitutive.
L’altra ragione di una tassazione favorevole dei redditi da capitale sta nel fatto che, almeno fino al 1996 lo Stato italiano ha avuto
un problema di finanziamento del deficit di bilancio pertanto offriva una totale esenzione dall’imposta degli interessi su titoli
pubblici, poi dal 1986 una tassazione molto soffice che al 1999 è di solito il 12.5%degli interessi riscossi.
Con la stesura in data 1 luglio 1998 dell’art. 41 del Tuir sono considerati redditi di capitale tutti i proventi derivanti da qualsiasi
impiego di capitale il cui conseguimento è certo. Restano quindi esclusi i proventi il cui conseguimento è incerto ed eventuale
come le operazioni di Borsa.
In base alla nuova normativa (decreto legislativo 461/97) sono state stabilite un’armonizzazione fiscale delle aliquote di
tassazione, pari al 27% o al 12.5% i tre regimi di tassazione: amministrativo, gestito e dichiarativo. La determinazione dei redditi
di capitale è costituita dagli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, comprese le differenze tra le somme
versate e le somme riscosse.
La tassazione dei redditi di capitale avviene al lordo senza alcuna deduzione tramite un’imposta sostitutiva con ritenuta alla fonte
ed è stabilita in due aliquote. Il 27% per i redditi di capitale derivanti da investimenti di durata fino a 18 mesi; per le plusvalenze
derivate dalla cessione di partecipazione in una società e per le accettazioni bancarie;
Il 12.5% per i redditi derivanti da investimenti di durata superiore a 18 mesi e per le plusvalenze derivate dalla cessione di
partecipazioni non qualificate. Per i titoli pubblici emessi dallo Stato italiano tuttavia la tassazione degli interessi è sempre del
12.5% qualunque sia la durata. Una terza ragione del trattamento particolare dei redditi da capitale sta nel fatto che questi sono
molto più facilmente occultabili dei redditi da lavoro. Con la liberalizzazione dei movimenti di capitale non è difficile investire
nei cosiddetti Paradisi fiscali. Il fisco quindi trattando in modo favorevole i redditi da capitale spera di convincere gli investitori a
non portare altrove i oro capitali. Dal punto di vista economico questa situazione è ingiusta sul piano distributivo e dannosa sul
piano dell’occupazione. Infatti se un paese si costringe a tassare di meno il capitale per procurarsi il gettito di cui ha bisogno
dovrà tassare di più il lavoro: un lavoro più caro scoraggia le assunzioni e mantiene alta la disoccupazione. Questa situazione si è
verificata nel corso degli anni Novanta nei Paesi dell’Unione Europea.
Con la legge dei cento giorni (2001) è stato previsto un meccanismo agevolato per gli investimenti previsto dalla
legge Tremonti, di cui riproduce la struttura.
Tuttavia se ne differenzia sia per l’ampliamento dell’ambito soggettivo (la Tremonti era diretta solo a imprenditori),
sia per la fattispecie di investimenti agevolati che includono sia le spese per investimenti in beni strumentali, sia
quelle in capitale umano.
L’agevolazione consiste nell’esclusione dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo del 50% degli investimenti in
beni strumentali realizzati nel periodo d’imposta in corso dalla data del 25-10-2001 (entrata in vigore della legge),
eccedenti rispetto alla media degli investimenti realizzati nei quinquenni precedenti.
Questa legge prevede l’abrogazione di alcune agevolazioni fiscali tra cui l’agevolazione DIT ma detta delle regole
di coordinamento che consentono di continuare a usufruirne.
Il D.Lgs 1997 n.466 ha introdotto un regime di tassazione del reddito d’impresa che, mediante l’applicazione
dell’aliquota del 19% a quella parte del reddito corrispondente alla remunerazione ordinaria del capitale
investito, favorisce la capitalizzazione delle imprese e disincentiva il ricorso al capitale di credito. Di tale
disciplina possono avvalersi: gli imprenditori, le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita
semplice.
Con due D.Lgs. (1999-2000) si è voluto accelerare gli effetti della DIT incrementando la quota di reddito
assoggettabile a tassazione ridotta (Superdit).
Con la legge dei cento giorni (Tremonti-bis) la Dit e la Superdit si trovano ad avere una durata residua e ad essere
talvolta cumulabili con il nuovo beneficio e talvolta soltanto usufruibili in alternativa con esso.
Il principio di cassa consente di imputare il reddito in relazione all’esercizio nel quale
avviene la sua manifestazione finanziaria.
Il principio di competenza invece consente di imputare il reddito avendo riguardo del
momento in cui si verifica l’operazione indipendentemente dalla sua manifestazione
finanziaria.
Principio di cassa
Principio di competenza
- redditi di capitale
- redditi fondiari
- redditi diversi
- redditi d’impresa
- redditi di lavoro dipendente
- redditi di lavoro autonomo
Il presupposto per la tassazione è il possesso dei beni immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. I titolari di questi
diritti sono i soggetti passivi d'imposta. Unica eccezione è prevista per l'ipotesi di affitto di terreno per uso agricolo.
Il legislatore colpisce il reddito fondiario potenziale in misura medio - ordinaria, che viene espressa dalle rendite catastali, calcolate applicando le
tariffe d'estimo a tutte le particelle di un terreno o di un fabbricato.
Il reddito catastale è ordinario perché è quello che una persona potrebbe ottenere da una determinata unità immobiliare, e medio in quanto
calcolato per una media di più anni.
Il catasto è un registro che contiene la descrizione di tutte le unità immobiliari situate sul territorio dello stato, con l'indicazione del reddito e del
proprietario. L'accatastamento di un terreno si compie attraverso queste operazioni: misurazione, qualificazione, classificazione, formazione delle
tariffe d'estimo e classamento. L'accatastamento degli immobili avviene con un procedimento simile, ma l'unica differenza è che essi vengono
divisi per categorie, per classe, ed estensione.
Il reddito fondiario concorre a formare la base imponibile proporzionalmente alla durata del possesso dei beni immobili e indipendentemente
dalla sua percezione.
Il reddito dominicale è il reddito derivante dal possesso di un terreno idoneo astrattamente alla produzione agricola senza che l'esercizio delle
attività corrispondenti sia svolto effettivamente. Viene determinato con l'applicazione delle tariffe d'estimo. Al verificarsi di alcune circostanze, il
reddito dominicale è determinato in misura ridotta. Infatti quando il terreno non è coltivato per cause indipendenti dalla tecnica agraria, si dichiara
il 30% del reddito dominicale; nel caso in cui venga perso per eventi naturali il 30% o più del prodotto del terreno, il possessore non dovrà
dichiarare alcun reddito.
Il reddito agrario è il reddito derivante dal possesso di un terreno idoneo alla produzione agricola e sul quale tale attività viene svolta
effettivamente. Il reddito agrario è frutto dunque dell'esercizio di un'attività agricola che non sconta la tassazione riservata al reddito d'impresa in
base ai costi e ai ricavi. Nel caso in cui il frutto del terreno venga perso per eventi naturali, il reddito agrario non concorre a formare il reddito
complessivo perché considerato inesistente.
Il reddito dei fabbricati è il reddito medio ordinario derivante da un'unità immobiliare urbana. Il reddito dei fabbricati si riferisce al solo reddito
derivante dalle unità immobiliari destinate all'abitazione del possessore. Il reddito è determinato applicando le tariffe d'estimo ai vani catastali in
cui è diviso l'immobile, considerando l'ubicazione, la categoria e la classe.
I criteri di determinazione del reddito dei fabbricati variano a seconda che si tratti di unità abitative locate, non locate o costituenti abitazione
principale.
Al fine di evitare la duplicazione della tassazione a carico del socio ( nel momento della percezione
dei dividendi) con la tassazione a carico della società la legge ha creato un meccanismo detto credito
di imposta, che fa recuperare al socio l’IRPEG pagata dalla società.
Il credito si calcola sull’ammontare lordo dei dividendi ( cioè al lordo della ritenuta a titolo di
imposta del 12.50%); non è applicabile nel caso di cedola secca ed è uguale al 56.25% per le
distribuzioni di dividendi deliberate a decorrere dal periodo d’ imposta successivo a quello in corso
all’1-1-2001 e al 53.85% per quelle deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso all’1-1-2003.
Per quanto riguarda il meccanismo di applicazione, il credito di imposta si aggiunge al dividendo
nella determinazione del reddito imponibile e si sottrae all’imposta da pagare.
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