Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) al sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonche' degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Risposte a quesiti. Sintesi: Sanzioni a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale e degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Modifiche apportate dalla legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007). Risposte a quesiti. Testo: INDICE 1. PREMESSA 2. POTERI DI CONTROLLO DELL'AUDIT ESTERNO. FONTE NORMATIVA E COMPETENZA TERRITORIALE 3. NATURA DEL VERBALE REDATTO DALL'AUDIT ESTERNO E DELL'ATTIVITA' SVOLTA 4. APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 5. INDIVIDUAZIONE DEL TRASGRESSORE 6. CUMULO GIURIDICO: DETERMINAZIONE SANZIONE UNICA 7. RAVVEDIMENTO OPEROSO 8 UNICITA' DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE 9. CONTESTAZIONE DELE VIOLAZIONI 10. PROCEDIMENTI INIZIATI NEL 2006 E NON ANCORA CONCLUSI DEFINIZIONE AGEVOLATA 11. OMESSA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI 12. TERMINE DI DECADENZA EX ART. 20 D.LGS. N. 472 DEL 1997 13. RAVVEDIMENTO OPEROSO E MODELLO 730 14. RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI INFEDELTA' DEL VISTO DI CONFORMITA' E DELL'ASSEVERAZIONE 15. SANZIONI ACCESSORIE 1) PREMESSA La finanziaria per l'anno 2007, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto rilevanti novita' in materia di sanzioni poste a carico dei soggetti che prestano l'assistenza fiscale e degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Con la circolare del 27 settembre 2007, n. 52/E sono state esaminate molte delle problematiche connesse alla nuova disciplina delle sanzioni previste dagli articoli 7-bis e 39 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ed in particolare e' stato chiarito l'effetto dell'attrazione di tali sanzioni alla disciplina delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Tuttavia, da piu' parti sono giunte alla scrivente richieste di ulteriori precisazioni relativi ad aspetti procedurali non sufficientemente illustrati nella citata circolare. Con la presente vengono, dunque, forniti le risposte ai quesiti piu' frequenti e rilevanti. 2) POTERI DI CONTROLLO COMPETENZA TERRITORIALE DELL'AUDIT ESTERNO. FONTE NORMATIVA E 2.1) QUESITO In merito alla sanzione prevista dall'articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, si chiede se, a seguito della modifiche apportate dai commi 33 e 34 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2007 (finanziaria per il 2007) la fonte normativa che legittima l'attivita' di controllo svolta dagli Uffici audit esterno possa ancora rinvenirsi nell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981. Pagina 1 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISPOSTA Come ampiamente chiarito con la circolare del 27 settembre 2007, n. 52/E, la legge finanziaria per il 2007, ha ricondotto le violazioni previste dagli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nell'alveo delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, con la conseguenza che devono trovare applicazione le disposizioni del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per tutte le fasi del procedimento di irrogazione. Cio' significa, in primo luogo che e' esclusa l'applicabilita' dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La fonte normativa che legittima gli Uffici dell'Agenzia a svolgere i controlli necessari alla verifica del tempestivo invio delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati si rinviene nell'articolo 8 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, oggi confluito nell'articolo 3 del d.P.R. 27 luglio 1998, n. 322. 2.2) QUESITO In caso di intermediari Entratel che svolgano la propria attivita' in Regioni diverse da quella in cui hanno il domicilio fiscale, si chiede di conoscere se ai fini del controllo: l'intervento presso la sede dell'attivita' deve essere effettuato dalla Direzione Regionale competente per domicilio fiscale, oppure essere delegato dalla Direzione regionale competente per domicilio fiscale alla Direzione territorialmente competente in base alla sede di attivita'. RISPOSTA L'attivita' svolta dagli Uffici audit esterno si configura come propedeutica alle successive fasi di contestazione ed irrogazione, fasi che il novellato articolo 39, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997 riserva alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. La citata norma nulla dispone in merito alla fase della constatazione della violazione. Si ritiene, dunque, che, in caso di esercizio dell'attivita' da parte dell'intermediario in piu' sedi distaccate la constatazione delle violazioni possa essere effettuata anche dagli Uffici audit esterno della Direzione regionale nel cui territorio e' situata la sede secondaria, fermo restando la necessita' di inviare il relativo verbale alla Direzione regionale competente per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni. 3) NATURA DEL VERBALE REDATTO DALL'AUDIT ESTERNO E DELL'ATTIVITA' SVOLTA QUESITO L'inizio dell'attivita' di controllo dell'audit esterno sull'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni pregiudica la possibilita' per l'intermediario di usufruire, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, della riduzione delle sanzioni amministrative? RISPOSTA Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 l'inizio delle "attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza" non consente al contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso. Pertanto l'inizio delle attivita' di controllo da parte degli Uffici audit esterno preclude all'intermediario abilitato la possibilita' di avvalersi del ravvedimento operoso. 4) APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA QUESITO In caso di tardiva od omessa trasmissione Pagina 2 di dichiarazioni sono Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso applicabili le disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997? di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, RISPOSTA Ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, le disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997 si applicano alla violazione prevista dall'articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, soltanto "...in quanto compatibili". Al riguardo non si rinvengono particolari ostacoli all'applicazione agli atti di contestazione emessi a far data dal 1 gennaio 2007, della disposizione recata dall'articolo 16, comma 3, del citato d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui: "Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie". Per converso non si ritiene che possa essere applicata la disposizione contenuta nell'articolo 17, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in quanto la procedura di irrogazione immediata disciplinata da detto articolo e' possibile soltanto per "... le sanzioni collegate al tributo a cui si riferiscono" mentre la sanzione per il tardivo o omesso invio telematico della dichiarazione non e' collegata ad alcun tributo specifico, a carico del medesimo trasgressore. 5) INDIVIDUAZIONE DEL TRASGRESSORE 5.1) QUESITO In caso di tardiva od omessa trasmissione di dichiarazioni e' corretto individuare il trasgressore nel soggetto abilitato alla trasmissione telematica, indipendentemente dal soggetto che ha provveduto o avrebbe dovuto provvedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni? RISPOSTA Per le violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni commesse ai sensi dell'articolo 7-bis, la sanzione amministrativa, per espressa previsione di legge, si applica a carico dei soli soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e pertanto e' possibile contestare ed irrogare la sanzione per tardiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni. Tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rientrano anche ".. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati". Considerata, pertanto, la natura omissiva della condotta richiesta dalla violazione e l'espressa riferibilita' al centro dell'obbligo di trasmettere le dichiarazioni, si e' dell'avviso che la sanzione di cui all'articolo 7-bis debba essere comminata esclusivamente a carico del soggetto abilitata alla trasmissione telematica che nel caso dei centri di assistenza fiscale e' il centro stesso. 5.2) QUESITO In caso di dichiarazione contestata la violazione? trasmessa da uno studio associato a chi va RISPOSTA In caso di dichiarazioni trasmesse da studi associati, il soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 e dell'articolo 8 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, resta, comunque, il professionista iscritto nell'apposito albo che ha assunto l'incarico alla trasmissione telematica; soltanto a suo carico e' previsto l'obbligo di invio telematico delle dichiarazioni e, dunque, soltanto a suo carico puo' essere irrogata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997. Pagina 3 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 5.3) QUESITO Risultano applicabili, ai fini dell'individuazione gli articoli 9 e 10 del d.lgs. n. 472 del 1997? del trasgressore, RISPOSTA In linea teorica non si rinvengono ostacoli all'applicabilita' degli articoli 9 (concorso di persone) e 10 (autore mediato) del d.lgs. n. 472 del 1997 alla sanzione prevista per il tardivo o omesso invio telematico delle dichiarazioni. 5.4) QUESITO Si chiede di sapere se, nel caso in cui sia il contribuente a richiedere l'invio telematico della dichiarazione oltre i termini di legge per la sua presentazione, il Caf o l'intermediario possono essere assoggettati a sanzione per il tardivo invio telematico, e se gli stessi, nell'ipotesi descritta, possono avvalersi del ravvedimento operoso. RISPOSTA Qualora sia il contribuente a chiedere al Caf di trasmette, oltre i termini di legge, una dichiarazione, l'invio dovra' comunque essere effettuato entro un mese (si veda la circolare 24 settembre 1999, n. 195/E e l'articolo 3, comma 7-ter, del d.P.R. 29 luglio 1998, n. 322); considerato che la tardiva presentazione della dichiarazione e' interamente imputabile al contribuente, purche' la trasmissione avvenga entro un mese dalla richiesta, il Caf non sara' passibile di sanzione e, dunque, non dovra' effettuare alcun ravvedimento. 5.5) QUESITO In relazione all'ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto 18 febbraio 1999 di trasmissione delle dichiarazioni da parte di soggetti incaricati della sola trasmissione per conto di soggetti iscritti agli Ordini Professionali, a chi deve essere effettuata la contestazione? Al professionista che rilascia l'impegno a trasmettere o al soggetto abilitato che trasmette materialmente la dichiarazione? RISPOSTA Nel caso in cui il professionista, per il quale l'Amministrazione finanziaria abbia riconosciuto i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. n. 322 del 1998, intenda avvalersi della possibilita' di far trasmettere, per suo conto, le dichiarazioni dalle societa' partecipate da dottori commercialisti ragionieri, periti commerciali etc., abilitate alla trasmissione via telematica delle dichiarazioni (ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 18 febbraio 1999) ma le dichiarazioni non vengano trasmesse, in virtu' del principio di colpevolezza sancito dall'articolo 5 del d.lgs. 472 del 1997, occorrera' individuare se la mancata trasmissione e' imputabile al professionista ovvero alla societa'. Se infatti il professionista ha posto in essere tutti gli accorgimenti necessari perche' la societa' trasmetta in tempo utile le dichiarazioni, sara' quest'ultima a dover rispondere per la tardiva od omessa trasmissione telematica. Viceversa, qualora il professionista non abbia operato in modo da consentire alla societa' di trasmettere la dichiarazione, sara' il primo a dover rispondere della violazione di cui all'articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997. Qualora entrambi abbiano con il proprio comportamento concorso alla violazione trovera' applicazione la regola dettata dall'articolo 9 del citato d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui: "quando piu' persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido piu' soggetti, e' irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso". 6) CUMULO GIURIDICO: DETERMINAZIONE SANZIONE UNICA Pagina 4 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 6.1) QUESITO La circolare n. 52/E del 2007 ha chiarito che la violazione consistente nel tardivo invio di un file contenente piu' dichiarazioni configura una condotta illecita imputabile ad un soggetto diverso dal contribuente e non collegata all'adempimento dell'obbligo di versamento delle imposte da parte di quest'ultimo. Tale violazione, pertanto, non e' suscettibile di essere classificata quale violazione formale o sostanziale; ne consegue che, tenuto conto che le disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997 si applicano solo "in quanto compatibili", nei casi in esame non trova applicazione la disciplina del cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo, bensi' quella di cui all'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 (che prevede in caso di piu' violazioni commesse con un'unica azione l'applicazione di un'unica sanzione pari a quella prevista per la violazione piu' grave aumentata sino al triplo). Tutto cio' premesso, si chiede come determinare la corretta sanzione unica in presenza di piu' violazioni della stessa natura (tardiva od omessa trasmissione telematica) che non consentono di individuare la "violazione piu' grave". RISPOSTA Come gia' chiarito dalla circolare 10 luglio 1998 n. 180/E, per "violazione piu' grave", tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza e della dottrina penale, si intende quella che comporta l'applicazione del trattamento sanzionatorio in concreto piu' grave. 6.2 QUESITO Quando sono constatate diverse violazioni per infedele rilascio del visto di conformita' relative a dichiarazioni presentate da differenti contribuenti e' possibile applicare quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997? RISPOSTA L'articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, stabilisce che " ... chi, anche in tempi diversi, commette piu' violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo" soggiace alla sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio. Come chiarito con circolare 10 luglio 1998, n. 180/E "per la norma (...) cio' che rileva e' la commissione di violazioni che, in forza del loro legame strutturale, ovvero in ragione della loro connessione funzionale ed oggettiva, sono riunibili in ragione della loro progressione da comportamento prodromico ad evasione". Si ritiene, dunque, che il richiesto legame strutturale ovvero la connessione funzionale ed oggettiva tra le violazioni non possano ricorrere nel caso di piu' visti di conformita' rilasciati in maniera infedele relativamente alle dichiarazioni presentata da differenti contribuenti e, di conseguenza, nell'ipotesi descritta non sia possibile applicare il cumulo giuridico delle sanzioni. 7) RAVVEDIMENTO OPEROSO 7.1) QUESITO La circolare n. 52/E del 2007 ha precisato che la specifica sanzione a carico dell'intermediario puo' essere ridotta ad un ottavo del minimo se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a novanta giorni. Tanto premesso, si chiede come determinare la sanzione, in sede di ravvedimento, nel caso in cui l'intermediario abbia inviato un file contenente piu' dichiarazioni, considerato che la citata circolare ha precisato che la risoluzione n. 105/E del 2004 deve ritenersi attuale nella parte in cui chiarisce che la violazione punita dall'art. 7-bis e' da intendersi riferita alla tardiva o omessa presentazione di ciascuna dichiarazione e non al file con il quale sono trasmessi i dati relativi a piu' dichiarazioni. Pagina 5 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISPOSTA Cosi' come previsto in caso di contestazione della violazione da parte dell'ufficio, l'intermediario che intende ravvedersi deve fare riferimento alle sanzioni applicabili per ciascuna dichiarazione omessa o tardiva. D'altronde resta valido il principio secondo cui ai fini del ravvedimento le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente, ma devono essere definite singolarmente; si veda al riguardo la circolare 10 luglio 1998, n. 180/E con cui e' stato chiarito che: "...ai fini del ravvedimento, le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente secondo le regole sul concorso di violazioni e sulla continuazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 472, per l'assorbente rilievo che le disposizioni contenute nello stesso possono essere applicate solo dagli uffici o enti impositori, in sede di irrogazione di sanzioni". 7.2) QUESITO A quanto ammonta l'importo della sanzione che l'intermediario deve versare in caso di ravvedimento operoso ex articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 per tardivo invio di una dichiarazione (32,25 euro o 64,50 euro)? Per le dichiarazioni modello Unico che contengono varie dichiarazioni (IVA - IRAP - Redditi) il ravvedimento in termini monetari di ? 64,50 (1/8 di ? 516,00) va applicato ad ogni singola dichiarazione oppure al modello Unico? RISPOSTA L'intermediario che intende avvalersi del ravvedimento operoso dovra' corrispondere l'importo di 64,50 euro (1/8 di 516 euro) per ciascuna trasmissione telematica che risulta omessa o tardiva. Ai fini del ravvedimento occorre pero' distinguere la posizione del contribuente da quella del soggetto incaricato della trasmissione telematica. Per il contribuente, con la circolare 18 giugno 2002, n. 54/E, punto n. 17.1, e' stato chiarito che: "Ai fini della regolarizzazione della tardiva presentazione della dichiarazione unificata IRPEG, IRAP ed IVA, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, e' previsto il pagamento delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nel caso in esame e' necessario procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta di un ottavo del minimo, prevista per ciascuna delle suddette dichiarazioni presentate tardivamente. L'obbligo di presentazione in forma unificata delle dichiarazioni in oggetto e' una mera modalita' di adempimento dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'autonomia di ciascuna dichiarazione, essendo il relativo obbligo previsto dalle singole leggi d'imposta. Il modello Unico, in altri termini, e' un modello unificato mediante il quale e' possibile presentare piu' dichiarazioni fiscali e in particolare la dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e dei sostituti". A carico dell'intermediario, invece, l'articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, prevede un'unica sanzione per il tardivo od omesso invio "delle dichiarazioni". Non vi e', dunque, simmetria tra la posizione del contribuente, a carico del quale sono previste specifiche sanzioni per la mancata presentazione di ciascuna delle dichiarazioni che confluiscono nel Modello UNICO e la sanzione posta a carico dell'intermediario per la tardiva od omessa "trasmissione delle dichiarazioni"che e' unica. Cio' comporta che ai fini del ravvedimento l'intermediario, in caso di mancato invio di un modello UNICO in cui sono confluite piu' dichiarazioni, deve versare un'unica volta la sanzione prevista dall'articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, ridotta ad un ottavo del minimo (euro 64,50) e non, come il contribuente, tante sanzioni ridotte quante sono le dichiarazioni che confluiscono in UNICO presentate tardivamente. 8) UNICITA' DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE 8.1) QUESITO Pagina 6 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Il secondo periodo del novellato comma 2 dell'articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997 stabilisce che "l'atto di contestazione e' unico per ciascun anno solare di riferimento..."; la circolare n. 52/E del 2007 ritiene che l'attributo dell'unicita' vada interpretato come contestualita', in un unico atto, della contestazione delle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 241 del 1997 commesse da un medesimo soggetto nello stesso periodo, sicche' in un unico atto possano confluire, ai fini della contestazione, violazioni eterogenee quanto a comportamento illecito e trattamento sanzionatorio. Premesso quanto sopra, si chiede se, nell'ipotesi di violazioni commesse dal medesimo intermediario per piu' anni d'imposta, si possa procedere a contestare tali violazioni con un unico atto con cui sara' determinata la sanzione unica con ricorso all'istituto del cumulo giuridico, oppure, se si debba contestare tali violazioni con tanti atti quanti sono i periodi d'imposta, determinando la sanzione unica con il cumulo giuridico all'interno di ciascun atto. RISPOSTA Come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007 per le violazioni commesse dall'intermediario non torna applicabile l'istituto del cumulo giuridico come disciplinato dall'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997. Nell'ipotesi di violazioni commesse dal medesimo intermediario in piu' anni solari di riferimento si devono contestare tali violazioni con tanti atti quanti sono gli anni solari nei quali sono state commesse le violazioni stesse. 8.2) QUESITO L'attributo dell'unicita' dell'atto va interpretato come contestualita' in un unico atto della contestazione delle violazioni commesse in un determinato anno. Considerati i diversi tempi di contestazione delle violazioni di omessa o tardiva trasmissione e non corretta apposizione dei visti di conformita', e' necessario attendere il termine dei controlli sulle dichiarazioni prima di formare gli atti di contestazione nei confronti dei soggetti titolari di chiave Entratel che appongono pure visti di conformita'? RISPOSTA L'articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, dispone attualmente che, pur essendo unico l'atto di contestazione, lo stesso puo' essere integrato e modificato fino alla scadenza del termine di accertamento. Pertanto, come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007, in presenza di nuovi o ulteriori elementi, di cui la Direzione regionale venga a conoscenza successivamente all'emanazione dell'atto di contestazione, si potra' procedere all'emanazione di un nuovo atto che integrera' o modifichera' il precedente senza sostituirsi ad esso. Resta rimesso alla valutazione dell'organo procedente attendere l'esito dell'attivita' di controllo a carico dei contribuenti prima di provvedere alla contestazione della violazione all'intermediario, onde evitare il moltiplicarsi degli atti di contestazione. 8.3) QUESITO Come deve essere inteso il requisito dell'unicita' dell'atto di contestazione in caso di violazioni, commesse nello stesso periodo d'imposta, relative al tardivo o omesso invio delle dichiarazioni, imputabile al Caf, e di infedele rilascio del visto di conformita' e dell'asseverazione, imputabile in via diretta al responsabile dell'assistenza fiscale del centro e soltanto in via solidale al Centro stesso. RISPOSTA Con la circolare n. 52/E del 2007 e' stato chiarito che "... l'attributo dell'unicita' vada interpretato come contestualita', in un unico atto, della contestazione delle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 241 del 1997 commesse da un medesimo soggetto nello stesso periodo". Cio' significa che vi potra' essere contestualita' in un unico atto Pagina 7 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso soltanto per le violazioni commesse in un dato periodo d'imposta dallo stesso soggetto ed a questi direttamente imputabili. Cosi', mentre il professionista abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e' soggetto direttamente responsabile sia degli omessi o tardivi invii delle dichiarazione sia del rilascio del visto di conformita' e dell'asseverazione in maniera infedele e, pertanto, sara' possibile contestare con un unico atto tutte le violazioni commesse in un periodo, altrettanto non puo' avvenire per i Caf. Difatti, i Caf sono direttamente responsabili per i tardivi od omessi invii delle dichiarazioni loro affidate, ma rispondono soltanto in solido con il responsabile dell'assistenza fiscale per il rilascio del visto di conformita' e dell'asseverazione in maniera infedele. Pertanto, in caso di violazioni per il rilascio del visto di conformita' e dell'asseverazione in maniera infedele e di violazioni per il tardivo od omesso invio delle dichiarazioni commesse nello stesso anno solare occorrera' notificare un atto di contestazione per tutte le violazioni di tardivo o omesso invio delle dichiarazioni al Caf e un atto di contestazione per tutte le violazioni di infedele rilascio del visto e dell'asseverazione al responsabile dell'assistenza, ed al Caf, in qualita' di responsabile in solido. 9) CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI 9.1) QUESITO A fronte di diverse violazioni contestate con un unico atto, un Caf puo' procedere alla definizione di alcune fattispecie e presentare ricorso per altre? RISPOSTA Si, e' possibile definire presentare ricorso per le altre. solo alcune fattispecie contestate e 9.2) QUESITO Nell'eventuale integrazione o modificazione di un atto di contestazione devono essere elencate anche le violazioni gia' contestate con l'atto che si va ad integrare/modificare? RISPOSTA Nell'atto che integra o modifica un precedente atto di contestazione e' possibile richiamare le violazioni gia' contestate ovvero rinviare semplicemente al precedente atto di contestazione. 9.3) QUESITO A fronte di un atto di contestazione comprendente piu' tipologie di violazioni, quale deve essere il criterio da seguire per la determinazione delle sanzioni ed in che modo il trasgressore puo' definire la controversia con il pagamento di una sanzione ridotta solo per alcune di esse? RISPOSTA Le sanzioni andranno calcolate secondo le disposizioni ordinarie contenute nel d.lgs. n. 472 del 1997, fatta eccezione per l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'articolo 12, comma 1. E', comunque, possibile definire in maniera agevolata una o alcune delle sanzioni contestate nell'atto, sebbene cio' non comporti la definizione della controversia nella sua interezza. Qualora il soggetto intenda definire solo alcune violazioni dovra' individuare nell'atto di contestazione l'importo delle sanzioni ad esse relative e provvedere al loro versamento in misura ridotta entro il termine per la proposizione del ricorso. 9.4) QUESITO Nell'ipotesi in cui l'ufficio abbia nel 2007 continuato a "contestare" le irregolarita' ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, occorre procedere alla rinnovazione degli atti? Pagina 8 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISPOSTA Si, l'atto deve essere rinnovato dovendosi emettere un contestazione ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997. 10) PROCEDIMENTI AGEVOLATA INIZIATI NEL atto di 2006 E NON ANCORA CONCLUSI- DEFINIZIONE QUESITO La circolare 52/E del 2007 afferma che nel caso in cui le violazioni siano state contestate prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria, ma non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero la sanzione non sia stata ancora irrogata, l'irrogazione dovra' essere effettuata ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997. Si chiede, pertanto, se l'applicazione di tale articolo comporti l'applicazione del comma 3, che prevede che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso il trasgressore possa definire la controversia con il pagamento agevolato della sanzione, considerato che la parte aveva gia' avuto la possibilita' di definire ai sensi della legge n 689 del 1981. RISPOSTA Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, la possibilita' di accedere alla definizione agevolata inerisce alla fase della contestazione della violazione; pertanto se tale fase risulta interamente compiuta sotto l'egida della legge n. 689 del 1981 non puo' esservi definizione agevolata ai sensi del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che il contribuente avrebbe potuto accedere all'istituto del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge n. 689. A seguito della notificazione dell'atto di irrogazione non e' piu' possibile alcuna definizione agevolata. 11) OMESSA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI QUESITO L'invio telematico della dichiarazione oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione e' da considerarsi, per l'intermediario, omessa o tardiva trasmissione? RISPOSTA Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998,, "le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse". Si ritiene che tale qualificazione possa valere esclusivamente per il contribuente, ma non per l'intermediario, atteso che sempre ai sensi del citato comma 7 le dichiarazione presentate con ritardo superiore a novanta giorni "... costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta". Pertanto vi sara' omessa trasmissione telematica da parte dell'intermediario soltanto nei casi di trasmissione non effettuata affatto o non andata a buon fine. Per converso, vi sara' tardiva trasmissione telematica se questa viene effettuata oltre il termine per la presentazione delle dichiarazione, benche' l'impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine. E', infine, opportuno precisare che vi sara' tardiva trasmissione telematica per l'intermediario che effettui la trasmissione oltre un mese dall'assunzione dell'impegno, nel caso in cui l'impegno stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni; tanto si desume dal comma 7-ter del citato articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, secondo cui: "le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati (...) successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6" Pagina 9 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 12) TERMINE DI DECADENZA EX ART. 20 D.LGS. N. 472 DEL 1997 QUESITO Alla luce di quanto indicato nella circolare 52/E si chiede di conoscere qual e' il termine di decadenza (quinquennale o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi) entro il quale devono essere effettuati e notificati il verbale di constatazione e il successivo atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 bis del d.lgs. n. 241 del 1997. Per esempio quali sono i termini di decadenza in caso di omessa trasmissione di una dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2000 (Unico 2001 Societa' di persone ed equiparate)? RISPOSTA Come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007, il termine di decadenza per emettere l'atto di contestazione e' quello di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui: "l'atto di contestazione (...) ovvero l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi". Nel caso di specie, non essendo la violazione collegata ad alcun tributo specifico il termine per la notifica dell'atto di contestazione va individuato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere trasmessa la dichiarazione. Cio' significa ad esempio che in caso di omessa trasmissione di una dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2000 (Modello IVA 2001), consegnata dal contribuente in tempo utile per la sua tempestiva trasmissione telematica, la violazione dovra' essere contestata entro il 31 dicembre 2006. 13) RAVVEDIMENTO OPEROSO E MODELLO 730 QUESITO Con la circolare n. 52/E del 2007 l'Agenzia delle entrate ha affermato che presupposto indefettibile del ravvedimento e' che "... l'adempimento omesso possa ancora essere validamente effettuato". Partendo da tale affermazione e' stato chiarito che l'intermediario puo' ravvedere il tardivo od omesso invio telematico delle dichiarazioni finche' per il contribuente e' ancora possibile presentare validamente la dichiarazione e, dunque, in virtu' dell'articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998, nel termine massimo di novanta giorni ulteriori rispetto alla scadenza ordinaria. In proposito si chiede di sapere come tale ricostruzione si concili con il disposto degli articoli 13, comma 1, e 15 del D.M. n. 164 del 1999, secondo cui i contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente adempiono al proprio obbligo dichiarativo con la presentazione del modello 730 al Caf o al datore di lavoro. RISPOSTA Con la circolare n. 52/E del e' stato chiarito che presupposto indefettibile per il ricorso al ravvedimento e', tra l'altro, collegato con la possibilita' di effettuare ancora l'adempimento omesso, tenuto conto che il ravvedimento: "... consiste nell'effettuare spontaneamente l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito oltre i termini originariamente previsti ma pur sempre nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate. Dunque, nel caso di trasmissione telematica delle dichiarazioni e' necessario che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata". Partendo da tale considerazione di carattere generale e' stato affermato che il soggetto che trasmette la dichiarazione per conto del contribuente puo' ravvedere il mancato invio della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni, in base al disposto dell'articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998. Tale affermazione sicuramente corretta per le ipotesi in cui presentazione della dichiarazione e sua trasmissione telematica si Pagina 10 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso configurano come adempimenti distinti ma intimamente connessi (per cui in caso di mancata trasmissione della dichiarazione la stessa si considera non validamente presentata), non tiene conto della previsione contenuta nell'articolo 13, comma 1, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 secondo cui: "1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF: a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale; b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo". In altri termini, i titolari di reddito da lavoro dipendente possono adempiere all'obbligo dichiarativo presentando il Modello 730 al sostituto o al Caf; questi ultimi sono, in seguito, tenuti alla trasmissione; a riprova di cio' si consideri che l'articolo 15 del citato D.M. n. 164 del 1999, stabilisce che: "Il sostituto e il Caf-dipendenti rilasciano al contribuente ricevuta per le dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 13 e 14. Tale ricevuta costituisce prova dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni stesse da parte del contribuente". Ai fini del ravvedimento, dunque, occorre tener presente che la trasmissione telematica del modello 730 all'Agenzia delle entrate e' un adempimento proprio del Caf o del sostituto e non incide sugli obblighi dichiarativi del contribuente. Pertanto, fermo restando il principio secondo cui il ravvedimento e' possibile finche' e' normativamente consentito provvedere all'adempimento omesso, per la trasmissione telematica dei soli modelli 730, il ravvedimento e' consentito fino al 10 novembre di ciascun anno (termine ultimo per trasmettere all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative), sempreche' il Caf abbia provveduto nei termini a comunicare all'Agenzia (entro il 25 giugno di ciascun anno) il risultato finale delle liquidazioni ed a consegnare al contribuente (entro il 15 giugno di ciascun anno) copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione. Se il ritardo con cui si procede alla trasmissione supera i novanta giorni dal termine per la presentazione del modello al Caf, il ravvedimento non avverra' piu' ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 472 del 1997, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, bensi' ai sensi della lettera b) del medesimo comma, con riduzione della sanzione da un quinto del minimo. La soluzione fornita non puo' essere estesa ai sostituti che prestano l'assistenza poiche' per essi non e' prevista la possibilita' di ricevere ed inviare dichiarazioni integrative. 14) RAVVEDIMENTO DELL'ASSEVERAZIONE IN MATERIA DI INFEDELTA' DEL VISTO DI CONFORMITA' E 14.1) QUESITO Con la circolare n. 52/E del 2007 e' stato chiarito che, se l'intermediario o il Caf che hanno rilasciato il visto di conformita' o l'asseverazione in maniera infedele intendono ravvedere l'infedelta' devono comunicare la loro volonta' al contribuente che, a sua volta "... informato dall'autore della violazione della propria volonta' di ravvedersi, potra' sanare nei termini ed alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1, lettera b), del d.lgs. 472 del 1997 le irregolarita' e le omissioni che hanno inciso sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo". Si chiede, dunque, di sapere se il soggetto che ha rilasciato il visto o l'asseverazione e' comunque suscettibile di sanzione se il contribuente, informato delle irregolarita' riscontrate, provvede di propria iniziativa a presentare una dichiarazione correttiva o integrativa di quella per la quale erano stati rilasciati il visto o l'asseverazione. Pagina 11 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISPOSTA Nel caso in cui il contribuente provveda a presentare una dichiarazione integrativa o correttiva, ai sensi dell'articolo 2, commi 8 ed 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, rispetto a quella per la quale furono rilasciati il visto di conformita' o l'asseverazione in maniera infedele, il soggetto che a suo tempo rilascio' il visto di conformita' o l'asseverazione non sara' punibile per tale violazione. Affinche' il soggetto che rilascia il visto di conformita' o l'asseverazione in maniera infedele sia assoggettato a sanzione e', infatti, necessario che ricorrano due condizioni: la prima e' che dalle attivita' di controllo e liquidazione della dichiarazione emerga un maggior debito a carico del dichiarante; la seconda e' che tale maggior debito sia superiore al limite di euro 16,53. Se il contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, commi 8 ed 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, tale dichiarazione sostituisce quella originaria (si vedano le circolari 17 maggio 2000, n. 98/E, punto 8.1.2 e 14 giugno 2001, n. 55/E, punto 6.1). E', dunque, impossibile che si verifichi il primo dei presupposti richiesti perche' possa essere applicata la sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997. Al contrario la dichiarazione presentata dal contribuente per fruire dell'istituto del ravvedimento operoso non sostituisce ma integra quella precedentemente presentata, come chiarito con la circolare del 17 maggio 2000, n. 98/E, quesito 8.1.2 in cui si legge che "la dichiarazione presentata al fine di usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso non sostituisce, ma integra la precedente dichiarazione, la quale segue tutta la procedura ordinaria". In tale ultima ipotesi, e', dunque, possibile che il soggetto che ha rilasciato il visto di conformita' ovvero l'asseverazione in maniera infedele venga assoggettato a sanzione, sempreche' dai controlli e dall'attivita' di liquidazione effettuate in relazione ad entrambe le dichiarazioni presentate dal contribuente emerga un debito a suo carico superiore a 16,53. Tuttavia, se con la dichiarazione integrativa sono state eliminate le cause che hanno determinato l'infedelta' del visto o dell'asseverazione nessuna sanzione potra' essere inflitta all'intermediario o al Caf che li hanno rilasciati. 14.2) QUESITO Con quali modalita' il Caf deve informare il contribuente della propria volonta' di ravvedere l'infedelta' del visto o dell'asseverazione? RISPOSTA Le modalita' con cui informare dell'errore riscontrato da parte del Caf sono rimesse alla libera iniziativa delle parti, poiche' il rapporto che lega il contribuente al Caf e' di natura eminentemente contrattuale, e non incide, dunque, sul corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di natura fiscale. 14.3) QUESITO La circolare n. 52/E del 2007 ha chiarito che il ravvedimento dell'infedelta' del visto o dell'asseverazione puo' essere effettuato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 472 del 1997, e, dunque, "... entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione". In considerazione del diverso termine previsto per la presentazione del modello 730 e del modello UNICO si chiede di sapere a quale termine occorre fare riferimento ai fini del ravvedimento. RISPOSTA Come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007 "Con riferimento, in particolare, all'individuazione del termine ultimo per il ravvedimento ed alla misura della riduzione della sanzione, la fattispecie in esame rientra tra le previsioni dell'articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 472 Pagina 12 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso del 1997 (che fa riferimento alla regolarizzazione di errori ed omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento di tributi), in base al quale la sanzione si riduce ad un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione". A seconda, dunque, del tipo di dichiarazione per la quale si vuole effettuare il ravvedimento il termine scadra' il 25 giugno 2008 per i visti di conformita' rilasciati in relazione ai modello 730/2007 ed il 31 luglio 2008 per i visti di conformita', le asseverazioni e le certificazioni tributarie rilasciate relativamente al modello UNICO 2007. SANZIONI ACCESSORIE 15.1) QUESITO Nell'ipotesi in cui un Centro di raccolta di un Caf, travalicando le proprie competenze, svolga attivita' di assistenza fiscale, e' sufficiente, ai fini dell'eventuale emanazione di provvedimento di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, la constatazione, da parte dell'Audit, della violazione dell'articolo 34 del d.lgs. n. 241 del 1997 e dell'articolo 16 del D.M. n. 164 del 1999, oppure bisogna attendere l'effettiva segnalazione, da parte nell'ufficio locale e nei confronti del contribuente, della violazione dell'articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 1997? RISPOSTA L'articolo 39, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, prevede che "l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e' revocata quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente; nei casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare". La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale ovvero al rilascio del visto di conformita' e dell'asseverazione e' un tipica sanzione accessoria che in virtu' del principio generale, sancito dall'articolo 19, comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997, puo' essere eseguita soltanto quando il provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo. Si ritiene, dunque, che la sola constatazione da parte degli Uffici audit esterno della circostanza che i centri di raccolta, travalicando le proprie competenze, svolgano l'attivita' di assistenza fiscale, non puo' da sola essere sufficiente per la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento di tale attivita' da parte del Caf. Tuttavia, tali segnalazioni potranno essere prese in considerazione, da parte della Direzione Regionale competente, al fine dell'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare, prevista per le ipotesi di violazioni particolarmente gravi. In proposito, e' opportuno ricordare che nel caso in cui il centro di raccolta si trovi in una Regione diversa da quella in cui ha la sede legale il Caf, il verbale di constatazione dovra' essere inviato alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. 15.2) QUESITO La legge finanziaria per il 2007 ha modificato l'articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, prevedendo l'obbligo della comunicazione dei provvedimenti sanzionatori ai competenti ordini professionali anche nei casi di tardiva trasmissione delle dichiarazioni (oltre che nell'ipotesi di apposizione di visto di conformita' infedele). Con riferimento a tale fattispecie, nel caso in cui la violazione e la contestazione nei confronti dell'intermediario siano antecedenti all'entrata in vigore della citata legge, l'Ufficio, nell'irrogare la sanzione e' tenuto alla predetta comunicazione? Pagina 13 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISPOSTA In virtu' del principio del favor rei sancito dall'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 "se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diversa, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo". In caso di successione di leggi sanzionatorie nel tempo e', dunque, necessario individuare quale sia la legge piu' favorevole; in proposito con circolare n. 180/E del 1998 e' stato chiarito che: "la valutazione della disposizione piu' favorevole deve essere fatta in concreto e non in astratto (tenendo, quindi, conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge), paragonando i risultati che derivano dall'applicazione delle due norme alla situazione specifica che si presenta all'esame dell'ufficio o ente impositore. Ovviamente e' piu' favorevole la norma che, in relazione alla singola violazione autonomamente irrogabile, conduce a conseguenze meno onerose per il trasgressore". Al fine di stabilire quale sia la legge piu' favorevole occorre, dunque, prendere in considerazione il trattamento sanzionatorio complessivo applicabile prima e dopo la modifica normativa e verificare quale dei due sia complessivamente meno oneroso per il trasgressore. Nel caso di specie l'entita' della sanzione principale per il tardivo od omesso invio telematico della dichiarazione da parte di un professionista abilitato, prevista dall'articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, non e' cambiata con la novella realizzata tramite la legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007); tuttavia a seguito di tale novella e' stato previsto che per la violazione in esame, oltre ad irrogare la sanzione pecuniaria, le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle entrate debbano anche procedere ad inviare agli ordini professionali di appartenenza dei trasgressori i provvedimenti di contestazione della sanzione in parola per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti. Si ritiene, dunque, che tale segnalazione aggravi il trattamento sanzionatorio complessivo della violazione in parola e, pertanto, in virtu' del richiamato principio del favor rei gli uffici non debbano provvedere alle segnalazioni per le violazioni commesse prima del 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. Le Direzioni Regionali presenti istruzioni. *** vigileranno sulla Pagina 14 corretta applicazione delle Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 11/E Roma, 19 febbraio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ______________ OGGETTO: modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) al sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli articolo 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Risposte a quesiti. Pagina 15 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. POTERI DI CONTROLLO DELL’AUDIT ESTERNO. FONTE NORMATIVA E COMPETENZA TERRITORIALE 3. 3 NATURA DEL VERBALE REDATTO DALL’AUDIT ESTERNO E DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 4. 5 APPLICABILITÀ DELL’ISTITUTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 5 5. INDIVIDUAZIONE DEL TRASGRESSORE 6 6. CUMULO GIURIDICO: DETERMINAZIONE SANZIONE UNICA 9 7. RAVVEDIMENTO OPEROSO 11 8 UNICITÀ DELL’ATTO DI CONTESTAZIONE 13 9. CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI 16 10. PROCEDIMENTI INIZIATI NEL 2006 E NON ANCORA CONCLUSI DEFINIZIONE AGEVOLATA 18 11. OMESSA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI 12. TERMINE DI DECADENZA EX ART. 20 D.LGS. N. 472 DEL 1997 19 20 13. RAVVEDIMENTO OPEROSO E MODELLO 730 14. RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI INFEDELTÀ DEL VISTO DI CONFORMITÀ E DELL’ASSEVERAZIONE 15. SANZIONI ACCESSORIE Pagina 16 21 23 26 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 3 1) PREMESSA La finanziaria per l’anno 2007, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto rilevanti novità in materia di sanzioni poste a carico dei soggetti che prestano l’assistenza fiscale e degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Con la circolare del 27 settembre 2007, n. 52/E sono state esaminate molte delle problematiche connesse alla nuova disciplina delle sanzioni previste dagli articoli 7-bis e 39 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ed in particolare è stato chiarito l’effetto dell’attrazione di tali sanzioni alla disciplina delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Tuttavia, da più parti sono giunte alla scrivente richieste di ulteriori precisazioni relativi ad aspetti procedurali non sufficientemente illustrati nella citata circolare. Con la presente vengono, dunque, forniti le risposte ai quesiti più frequenti e rilevanti. 2) POTERI DI CONTROLLO DELL’AUDIT ESTERNO. FONTE NORMATIVA E COMPETENZA TERRITORIALE 2.1) QUESITO In merito alla sanzione prevista dall’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, si chiede se, a seguito della modifiche apportate dai commi 33 e 34 dell’articolo unico della legge n. 296 del 2007 (finanziaria per il 2007) la fonte normativa che legittima l’attività di controllo svolta dagli Uffici audit esterno possa ancora rinvenirsi nell’articolo 13 della legge n. 689 del 1981. RISPOSTA Come ampiamente chiarito con la circolare del 27 settembre 2007, n. 52/E, la legge finanziaria per il 2007, ha ricondotto le violazioni previste dagli articoli Pagina 17 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 4 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nell’alveo delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, con la conseguenza che devono trovare applicazione le disposizioni del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per tutte le fasi del procedimento di irrogazione. Ciò significa, in primo luogo che è esclusa l’applicabilità dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La fonte normativa che legittima gli Uffici dell’Agenzia a svolgere i controlli necessari alla verifica del tempestivo invio delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati si rinviene nell’articolo 8 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, emanato ai sensi dell’articolo 12, comma 11, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, oggi confluito nell’articolo 3 del d.P.R. 27 luglio 1998, n. 322. 2.2) QUESITO In caso di intermediari Entratel che svolgano la propria attività in Regioni diverse da quella in cui hanno il domicilio fiscale, si chiede di conoscere se ai fini del controllo: - l’intervento presso la sede dell’attività deve essere effettuato dalla Direzione Regionale competente per domicilio fiscale, - oppure essere delegato dalla Direzione regionale competente per domicilio fiscale alla Direzione territorialmente competente in base alla sede di attività. RISPOSTA L’attività svolta dagli Uffici audit esterno si configura come propedeutica alle successive fasi di contestazione ed irrogazione, fasi che il novellato articolo 39, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997 riserva alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. La citata norma nulla dispone in merito alla fase della constatazione della violazione. Pagina 18 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 5 Si ritiene, dunque, che, in caso di esercizio dell’attività da parte dell’intermediario in più sedi distaccate la constatazione delle violazioni possa essere effettuata anche dagli Uffici audit esterno della Direzione regionale nel cui territorio è situata la sede secondaria, fermo restando la necessità di inviare il relativo verbale alla Direzione regionale competente per la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni. 3) NATURA DEL VERBALE REDATTO DALL’AUDIT ESTERNO E DELL’ATTIVITÀ SVOLTA QUESITO L’inizio dell’attività di controllo dell’audit esterno sull’attività di trasmissione delle dichiarazioni pregiudica la possibilità per l’intermediario di usufruire, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, della riduzione delle sanzioni amministrative? RISPOSTA Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 l’inizio delle “attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza” non consente al contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso. Pertanto l’inizio delle attività di controllo da parte degli Uffici audit esterno preclude all’intermediario abilitato la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. 4) APPLICABILITÀ DELL’ISTITUTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA QUESITO Pagina 19 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 6 In caso di tardiva od omessa trasmissione di dichiarazioni sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997? RISPOSTA Ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, le disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997 si applicano alla violazione prevista dall’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, soltanto “…in quanto compatibili”. Al riguardo non si rinvengono particolari ostacoli all’applicazione agli atti di contestazione emessi a far data dal 1° gennaio 2007, della disposizione recata dall’articolo 16, comma 3, del citato d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui: “Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”. Per converso non si ritiene che possa essere applicata la disposizione contenuta nell’articolo 17, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in quanto la procedura di irrogazione immediata disciplinata da detto articolo è possibile soltanto per “… le sanzioni collegate al tributo a cui si riferiscono” mentre la sanzione per il tardivo o omesso invio telematico della dichiarazione non è collegata ad alcun tributo specifico, a carico del medesimo trasgressore. 5) INDIVIDUAZIONE DEL TRASGRESSORE 5.1) QUESITO In caso di tardiva od omessa trasmissione di dichiarazioni è corretto individuare il trasgressore nel soggetto abilitato alla trasmissione telematica, indipendentemente dal soggetto che ha provveduto o avrebbe dovuto provvedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni? Pagina 20 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 7 RISPOSTA Per le violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni commesse ai sensi dell’articolo 7-bis, la sanzione amministrativa, per espressa previsione di legge, si applica a carico dei soli soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e pertanto è possibile contestare ed irrogare la sanzione per tardiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni. Tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rientrano anche “.. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati”. Considerata, pertanto, la natura omissiva della condotta richiesta dalla violazione e l’espressa riferibilità al centro dell’obbligo di trasmettere le dichiarazioni, si è dell’avviso che la sanzione di cui all’articolo 7-bis debba essere comminata esclusivamente a carico del soggetto abilitata alla trasmissione telematica che nel caso dei centri di assistenza fiscale è il centro stesso. 5.2) QUESITO In caso di dichiarazione trasmessa da uno studio associato a chi va contestata la violazione? RISPOSTA In caso di dichiarazioni trasmesse da studi associati, il soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 e dell’articolo 8 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, resta, comunque, il professionista iscritto nell’apposito albo che ha assunto l’incarico alla trasmissione telematica; soltanto a suo carico è previsto l’obbligo di invio telematico delle dichiarazioni e, dunque, soltanto a suo carico può essere irrogata la sanzione prevista dall’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997. Pagina 21 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 8 5.3) QUESITO Risultano applicabili, ai fini dell’individuazione del trasgressore, gli articoli 9 e 10 del d.lgs. n. 472 del 1997? RISPOSTA In linea teorica non si rinvengono ostacoli all’applicabilità degli articoli 9 (concorso di persone) e 10 (autore mediato) del d.lgs. n. 472 del 1997 alla sanzione prevista per il tardivo o omesso invio telematico delle dichiarazioni. 5.4) QUESITO Si chiede di sapere se, nel caso in cui sia il contribuente a richiedere l’invio telematico della dichiarazione oltre i termini di legge per la sua presentazione, il Caf o l’intermediario possono essere assoggettati a sanzione per il tardivo invio telematico, e se gli stessi, nell’ipotesi descritta, possono avvalersi del ravvedimento operoso. RISPOSTA Qualora sia il contribuente a chiedere al Caf di trasmette, oltre i termini di legge, una dichiarazione, l’invio dovrà comunque essere effettuato entro un mese (si veda la circolare 24 settembre 1999, n. 195/E e l’articolo 3, comma 7-ter, del d.P.R. 29 luglio 1998, n. 322); considerato che la tardiva presentazione della dichiarazione è interamente imputabile al contribuente, purché la trasmissione avvenga entro un mese dalla richiesta, il Caf non sarà passibile di sanzione e, dunque, non dovrà effettuare alcun ravvedimento. 5.5) QUESITO In relazione all’ipotesi di cui all’articolo 3 del decreto 18 febbraio 1999 di trasmissione delle dichiarazioni da parte di soggetti incaricati della sola trasmissione per conto di soggetti iscritti agli Ordini Professionali, a chi deve Pagina 22 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 9 essere effettuata la contestazione? Al professionista che rilascia l’impegno a trasmettere o al soggetto abilitato che trasmette materialmente la dichiarazione? RISPOSTA Nel caso in cui il professionista, per il quale l’Amministrazione finanziaria abbia riconosciuto i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. n. 322 del 1998, intenda avvalersi della possibilità di far trasmettere, per suo conto, le dichiarazioni dalle società partecipate da dottori commercialisti ragionieri, periti commerciali etc., abilitate alla trasmissione via telematica delle dichiarazioni (ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 18 febbraio 1999) ma le dichiarazioni non vengano trasmesse, in virtù del principio di colpevolezza sancito dall’articolo 5 del d.lgs. 472 del 1997, occorrerà individuare se la mancata trasmissione è imputabile al professionista ovvero alla società. Se infatti il professionista ha posto in essere tutti gli accorgimenti necessari perché la società trasmetta in tempo utile le dichiarazioni, sarà quest’ultima a dover rispondere per la tardiva od omessa trasmissione telematica. Viceversa, qualora il professionista non abbia operato in modo da consentire alla società di trasmettere la dichiarazione, sarà il primo a dover rispondere della violazione di cui all’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997. Qualora entrambi abbiano con il proprio comportamento concorso alla violazione troverà applicazione la regola dettata dall’articolo 9 del citato d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui: “quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”. 6) CUMULO GIURIDICO: DETERMINAZIONE UNICA Pagina 23 SANZIONE Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 10 6.1) QUESITO La circolare n. 52/E del 2007 ha chiarito che la violazione consistente nel tardivo invio di un file contenente più dichiarazioni configura una condotta illecita imputabile ad un soggetto diverso dal contribuente e non collegata all’adempimento dell’obbligo di versamento delle imposte da parte di quest’ultimo. Tale violazione, pertanto, non è suscettibile di essere classificata quale violazione formale o sostanziale; ne consegue che, tenuto conto che le disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997 si applicano solo “in quanto compatibili”, nei casi in esame non trova applicazione la disciplina del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo, bensì quella di cui all’articolo 8 della legge n. 689 del 1981 (che prevede in caso di più violazioni commesse con un’unica azione l’applicazione di un’unica sanzione pari a quella prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo). Tutto ciò premesso, si chiede come determinare la corretta sanzione unica in presenza di più violazioni della stessa natura (tardiva od omessa trasmissione telematica) che non consentono di individuare la “violazione più grave”. RISPOSTA Come già chiarito dalla circolare 10 luglio 1998 n. 180/E, per "violazione più grave", tenuto conto dell' orientamento della giurisprudenza e della dottrina penale, si intende quella che comporta l' applicazione del trattamento sanzionatorio in concreto più grave. 6.2 QUESITO Quando sono constatate diverse violazioni per infedele rilascio del visto di conformità relative a dichiarazioni presentate da differenti contribuenti è possibile applicare quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997? Pagina 24 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 11 RISPOSTA L’articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, stabilisce che “ … chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo” soggiace alla sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. Come chiarito con circolare 10 luglio 1998, n. 180/E “per la norma […] ciò che rileva è la commissione di violazioni che, in forza del loro legame strutturale, ovvero in ragione della loro connessione funzionale ed oggettiva, sono riunibili in ragione della loro progressione da comportamento prodromico ad evasione”. Si ritiene, dunque, che il richiesto legame strutturale ovvero la connessione funzionale ed oggettiva tra le violazioni non possano ricorrere nel caso di più visti di conformità rilasciati in maniera infedele relativamente alle dichiarazioni presentata da differenti contribuenti e, di conseguenza, nell’ipotesi descritta non sia possibile applicare il cumulo giuridico delle sanzioni. 7) RAVVEDIMENTO OPEROSO 7.1) QUESITO La circolare n. 52/E del 2007 ha precisato che la specifica sanzione a carico dell’intermediario può essere ridotta ad un ottavo del minimo se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a novanta giorni. Tanto premesso, si chiede come determinare la sanzione, in sede di ravvedimento, nel caso in cui l’intermediario abbia inviato un file contenente più dichiarazioni, considerato che la citata circolare ha precisato che la risoluzione n. 105/E del 2004 deve ritenersi attuale nella parte in cui chiarisce che la violazione punita dall’art. 7-bis è da intendersi riferita alla tardiva o omessa presentazione di ciascuna dichiarazione e non al file con il quale sono trasmessi i dati relativi a più dichiarazioni. Pagina 25 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 12 RISPOSTA Così come previsto in caso di contestazione della violazione da parte dell’ufficio, l’intermediario che intende ravvedersi deve fare riferimento alle sanzioni applicabili per ciascuna dichiarazione omessa o tardiva. D’altronde resta valido il principio secondo cui ai fini del ravvedimento le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente, ma devono essere definite singolarmente; si veda al riguardo la circolare 10 luglio 1998, n. 180/E con cui è stato chiarito che: “…ai fini del ravvedimento, le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente secondo le regole sul concorso di violazioni e sulla continuazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 472, per l'assorbente rilievo che le disposizioni contenute nello stesso possono essere applicate solo dagli uffici o enti impositori, in sede di irrogazione di sanzioni”. 7.2) QUESITO A quanto ammonta l’importo della sanzione che l’intermediario deve versare in caso di ravvedimento operoso ex articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 per tardivo invio di una dichiarazione (32,25 euro o 64,50 euro)? Per le dichiarazioni modello Unico che contengono varie dichiarazioni (IVA – IRAP – Redditi) il ravvedimento in termini monetari di € 64,50 (1/8 di € 516,00) va applicato ad ogni singola dichiarazione oppure al modello Unico? RISPOSTA L’intermediario che intende avvalersi del ravvedimento operoso dovrà corrispondere l’importo di 64,50 euro (1/8 di 516 euro) per ciascuna trasmissione telematica che risulta omessa o tardiva. Ai fini del ravvedimento occorre però distinguere la posizione del contribuente da quella del soggetto incaricato della trasmissione telematica. Per il contribuente, con la circolare 18 giugno 2002, n. 54/E, punto n. 17.1, è stato chiarito che: “Ai fini della regolarizzazione della tardiva presentazione Pagina 26 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 13 della dichiarazione unificata IRPEG, IRAP ed IVA, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, è previsto il pagamento delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nel caso in esame è necessario procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta di un ottavo del minimo, prevista per ciascuna delle suddette dichiarazioni presentate tardivamente. L'obbligo di presentazione in forma unificata delle dichiarazioni in oggetto è una mera modalità di adempimento dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'autonomia di ciascuna dichiarazione, essendo il relativo obbligo previsto dalle singole leggi d'imposta. Il modello Unico, in altri termini, è un modello unificato mediante il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e in particolare la dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e dei sostituti”. A carico dell’intermediario, invece, l’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, prevede un’unica sanzione per il tardivo od omesso invio “delle dichiarazioni”. Non vi è, dunque, simmetria tra la posizione del contribuente, a carico del quale sono previste specifiche sanzioni per la mancata presentazione di ciascuna delle dichiarazioni che confluiscono nel Modello UNICO e la sanzione posta a carico dell’intermediario per la tardiva od omessa “trasmissione delle dichiarazioni”che è unica. Ciò comporta che ai fini del ravvedimento l’intermediario, in caso di mancato invio di un modello UNICO in cui sono confluite più dichiarazioni, deve versare un’unica volta la sanzione prevista dall’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, ridotta ad un ottavo del minimo (euro 64,50) e non, come il contribuente, tante sanzioni ridotte quante sono le dichiarazioni che confluiscono in UNICO presentate tardivamente. 8) UNICITÀ DELL’ATTO DI CONTESTAZIONE Pagina 27 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 14 8.1) QUESITO Il secondo periodo del novellato comma 2 dell’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997 stabilisce che “l’atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento…”; la circolare n. 52/E del 2007 ritiene che l’attributo dell’unicità vada interpretato come contestualità, in un unico atto, della contestazione delle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 241 del 1997 commesse da un medesimo soggetto nello stesso periodo, sicché in un unico atto possano confluire, ai fini della contestazione, violazioni eterogenee quanto a comportamento illecito e trattamento sanzionatorio. Premesso quanto sopra, si chiede se, nell’ipotesi di violazioni commesse dal medesimo intermediario per più anni d’imposta, si possa procedere a contestare tali violazioni con un unico atto con cui sarà determinata la sanzione unica con ricorso all’istituto del cumulo giuridico, oppure, se si debba contestare tali violazioni con tanti atti quanti sono i periodi d’imposta, determinando la sanzione unica con il cumulo giuridico all’interno di ciascun atto. RISPOSTA Come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007 per le violazioni commesse dall’intermediario non torna applicabile l’istituto del cumulo giuridico come disciplinato dall’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997. Nell’ipotesi di violazioni commesse dal medesimo intermediario in più anni solari di riferimento si devono contestare tali violazioni con tanti atti quanti sono gli anni solari nei quali sono state commesse le violazioni stesse. 8.2) QUESITO L’attributo dell’unicità dell’atto va interpretato come contestualità in un unico atto della contestazione delle violazioni commesse in un determinato anno. Considerati i diversi tempi di contestazione delle violazioni di omessa o tardiva trasmissione e non corretta apposizione dei visti di conformità, è necessario Pagina 28 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 15 attendere il termine dei controlli sulle dichiarazioni prima di formare gli atti di contestazione nei confronti dei soggetti titolari di chiave Entratel che appongono pure visti di conformità? RISPOSTA L’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, dispone attualmente che, pur essendo unico l’atto di contestazione, lo stesso può essere integrato e modificato fino alla scadenza del termine di accertamento. Pertanto, come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007, in presenza di nuovi o ulteriori elementi, di cui la Direzione regionale venga a conoscenza successivamente all’emanazione dell’atto di contestazione, si potrà procedere all’emanazione di un nuovo atto che integrerà o modificherà il precedente senza sostituirsi ad esso. Resta rimesso alla valutazione dell’organo procedente attendere l’esito dell’attività di controllo a carico dei contribuenti prima di provvedere alla contestazione della violazione all’intermediario, onde evitare il moltiplicarsi degli atti di contestazione. 8.3) QUESITO Come deve essere inteso il requisito dell’unicità dell’atto di contestazione in caso di violazioni, commesse nello stesso periodo d’imposta, relative al tardivo o omesso invio delle dichiarazioni, imputabile al Caf, e di infedele rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione, imputabile in via diretta al responsabile dell’assistenza fiscale del centro e soltanto in via solidale al Centro stesso. RISPOSTA Con la circolare n. 52/E del 2007 è stato chiarito che “… l'attributo dell'unicità vada interpretato come contestualità, in un unico atto, della contestazione delle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 241 del 1997 commesse da un medesimo soggetto nello stesso periodo”. Pagina 29 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 16 Ciò significa che vi potrà essere contestualità in un unico atto soltanto per le violazioni commesse in un dato periodo d’imposta dallo stesso soggetto ed a questi direttamente imputabili. Così, mentre il professionista abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è soggetto direttamente responsabile sia degli omessi o tardivi invii delle dichiarazione sia del rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione in maniera infedele e, pertanto, sarà possibile contestare con un unico atto tutte le violazioni commesse in un periodo, altrettanto non può avvenire per i Caf. Difatti, i Caf sono direttamente responsabili per i tardivi od omessi invii delle dichiarazioni loro affidate, ma rispondono soltanto in solido con il responsabile dell’assistenza fiscale per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione in maniera infedele. Pertanto, in caso di violazioni per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione in maniera infedele e di violazioni per il tardivo od omesso invio delle dichiarazioni commesse nello stesso anno solare occorrerà notificare un atto di contestazione per tutte le violazioni di tardivo o omesso invio delle dichiarazioni al Caf e un atto di contestazione per tutte le violazioni di infedele rilascio del visto e dell’asseverazione al responsabile dell’assistenza, ed al Caf, in qualità di responsabile in solido. 9) CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI 9.1) QUESITO A fronte di diverse violazioni contestate con un unico atto, un Caf può procedere alla definizione di alcune fattispecie e presentare ricorso per altre? RISPOSTA Si, è possibile definire solo alcune fattispecie contestate e presentare ricorso per le altre. Pagina 30 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 17 9.2) QUESITO Nell’eventuale integrazione o modificazione di un atto di contestazione devono essere elencate anche le violazioni già contestate con l’atto che si va ad integrare/modificare? RISPOSTA Nell’atto che integra o modifica un precedente atto di contestazione è possibile richiamare le violazioni già contestate ovvero rinviare semplicemente al precedente atto di contestazione. 9.3) QUESITO A fronte di un atto di contestazione comprendente più tipologie di violazioni, quale deve essere il criterio da seguire per la determinazione delle sanzioni ed in che modo il trasgressore può definire la controversia con il pagamento di una sanzione ridotta solo per alcune di esse? RISPOSTA Le sanzioni andranno calcolate secondo le disposizioni ordinarie contenute nel d.lgs. n. 472 del 1997, fatta eccezione per l’applicazione del cumulo giuridico di cui all’articolo 12, comma 1. E’, comunque, possibile definire in maniera agevolata una o alcune delle sanzioni contestate nell’atto, sebbene ciò non comporti la definizione della controversia nella sua interezza. Qualora il soggetto intenda definire solo alcune violazioni dovrà individuare nell’atto di contestazione l’importo delle sanzioni ad esse relative e provvedere al loro versamento in misura ridotta entro il termine per la proposizione del ricorso. 9.4) QUESITO Pagina 31 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 18 Nell’ipotesi in cui l’ufficio abbia nel 2007 continuato a “contestare” le irregolarità ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 689 del 1981, occorre procedere alla rinnovazione degli atti? RISPOSTA Si, l’atto deve essere rinnovato dovendosi emettere un atto di contestazione ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997. 10) PROCEDIMENTI INIZIATI NEL 2006 E NON ANCORA CONCLUSI- DEFINIZIONE AGEVOLATA QUESITO La circolare 52/E del 2007 afferma che nel caso in cui le violazioni siano state contestate prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria, ma non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero la sanzione non sia stata ancora irrogata, l’irrogazione dovrà essere effettuata ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997. Si chiede, pertanto, se l’applicazione di tale articolo comporti l’applicazione del comma 3, che prevede che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso il trasgressore possa definire la controversia con il pagamento agevolato della sanzione, considerato che la parte aveva già avuto la possibilità di definire ai sensi della legge n 689 del 1981. RISPOSTA Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, la possibilità di accedere alla definizione agevolata inerisce alla fase della contestazione della violazione; pertanto se tale fase risulta interamente compiuta sotto l’egida della legge n. 689 del 1981 non può esservi definizione agevolata ai sensi del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che il contribuente avrebbe potuto accedere all’istituto del pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della citata legge n. 689. Pagina 32 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 19 A seguito della notificazione dell’atto di irrogazione non è più possibile alcuna definizione agevolata. 11) OMESSA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI QUESITO L’invio telematico della dichiarazione oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione è da considerarsi, per l’intermediario, omessa o tardiva trasmissione? RISPOSTA Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998, , “le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse”. Si ritiene che tale qualificazione possa valere esclusivamente per il contribuente, ma non per l’intermediario, atteso che sempre ai sensi del citato comma 7 le dichiarazione presentate con ritardo superiore a novanta giorni “… costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”. Pertanto vi sarà omessa trasmissione telematica da parte dell’intermediario soltanto nei casi di trasmissione non effettuata affatto o non andata a buon fine. Per converso, vi sarà tardiva trasmissione telematica se questa viene effettuata oltre il termine per la presentazione delle dichiarazione, benché l’impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine. E’, infine, opportuno precisare che vi sarà tardiva trasmissione telematica per l’intermediario che effettui la trasmissione oltre un mese dall’assunzione dell’impegno, nel caso in cui l’impegno stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni; tanto si desume dal comma 7-ter del citato articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, secondo cui: “le Pagina 33 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 20 dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati […] successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6” 12) TERMINE DI DECADENZA EX ART. 20 D.LGS. N. 472 DEL 1997 QUESITO Alla luce di quanto indicato nella circolare 52/E si chiede di conoscere qual é il termine di decadenza (quinquennale o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi) entro il quale devono essere effettuati e notificati il verbale di constatazione e il successivo atto di contestazione ovvero l’atto di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 7 bis del d.lgs. n. 241 del 1997. Per esempio quali sono i termini di decadenza in caso di omessa trasmissione di una dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2000 (Unico 2001 Società di persone ed equiparate)? RISPOSTA Come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007, il termine di decadenza per emettere l’atto di contestazione è quello di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui: “l’atto di contestazione […] ovvero l’atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”. Nel caso di specie, non essendo la violazione collegata ad alcun tributo specifico il termine per la notifica dell’atto di contestazione va individuato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere trasmessa la dichiarazione. Ciò significa ad esempio che in caso di omessa trasmissione di una dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2000 (Modello IVA 2001), Pagina 34 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 21 consegnata dal contribuente in tempo utile per la sua tempestiva trasmissione telematica, la violazione dovrà essere contestata entro il 31 dicembre 2006. 13) RAVVEDIMENTO OPEROSO E MODELLO 730 QUESITO Con la circolare n. 52/E del 2007 l’Agenzia delle entrate ha affermato che presupposto indefettibile del ravvedimento è che “… l’adempimento omesso possa ancora essere validamente effettuato”. Partendo da tale affermazione è stato chiarito che l’intermediario può ravvedere il tardivo od omesso invio telematico delle dichiarazioni finché per il contribuente è ancora possibile presentare validamente la dichiarazione e, dunque, in virtù dell’articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998, nel termine massimo di novanta giorni ulteriori rispetto alla scadenza ordinaria. In proposito si chiede di sapere come tale ricostruzione si concili con il disposto degli articoli 13, comma 1, e 15 del D.M. n. 164 del 1999, secondo cui i contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente adempiono al proprio obbligo dichiarativo con la presentazione del modello 730 al Caf o al datore di lavoro. RISPOSTA Con la circolare n. 52/E del è stato chiarito che presupposto indefettibile per il ricorso al ravvedimento è, tra l’altro, collegato con la possibilità di effettuare ancora l’adempimento omesso, tenuto conto che il ravvedimento: “… consiste nell'effettuare spontaneamente l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito oltre i termini originariamente previsti ma pur sempre nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate. Dunque, nel caso di trasmissione telematica delle dichiarazioni è necessario che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata”. Partendo da tale considerazione di carattere generale è stato affermato che il soggetto che trasmette la dichiarazione per conto del contribuente può Pagina 35 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 22 ravvedere il mancato invio della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni, in base al disposto dell’articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998. Tale affermazione sicuramente corretta per le ipotesi in cui presentazione della dichiarazione e sua trasmissione telematica si configurano come adempimenti distinti ma intimamente connessi (per cui in caso di mancata trasmissione della dichiarazione la stessa si considera non validamente presentata), non tiene conto della previsione contenuta nell’articolo 13, comma 1, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 secondo cui: “1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF: a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale; b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo”. In altri termini, i titolari di reddito da lavoro dipendente possono adempiere all’obbligo dichiarativo presentando il Modello 730 al sostituto o al Caf; questi ultimi sono, in seguito, tenuti alla trasmissione; a riprova di ciò si consideri che l’articolo 15 del citato D.M. n. 164 del 1999, stabilisce che: “Il sostituto e il Caf-dipendenti rilasciano al contribuente ricevuta per le dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 13 e 14. Tale ricevuta costituisce prova dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni stesse da parte del contribuente”. Ai fini del ravvedimento, dunque, occorre tener presente che la trasmissione telematica del modello 730 all’Agenzia delle entrate è un Pagina 36 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 23 adempimento proprio del Caf o del sostituto e non incide sugli obblighi dichiarativi del contribuente. Pertanto, fermo restando il principio secondo cui il ravvedimento è possibile finché è normativamente consentito provvedere all’adempimento omesso, per la trasmissione telematica dei soli modelli 730, il ravvedimento è consentito fino al 10 novembre di ciascun anno (termine ultimo per trasmettere all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative), sempreché il Caf abbia provveduto nei termini a comunicare all’Agenzia (entro il 25 giugno di ciascun anno) il risultato finale delle liquidazioni ed a consegnare al contribuente (entro il 15 giugno di ciascun anno) copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione. Se il ritardo con cui si procede alla trasmissione supera i novanta giorni dal termine per la presentazione del modello al Caf, il ravvedimento non avverrà più ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 472 del 1997, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, bensì ai sensi della lettera b) del medesimo comma, con riduzione della sanzione da un quinto del minimo. La soluzione fornita non può essere estesa ai sostituti che prestano l’assistenza poiché per essi non è prevista la possibilità di ricevere ed inviare dichiarazioni integrative. 14) RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI INFEDELTÀ DEL VISTO DI CONFORMITÀ E DELL’ASSEVERAZIONE 14.1) QUESITO Con la circolare n. 52/E del 2007 è stato chiarito che, se l’intermediario o il Caf che hanno rilasciato il visto di conformità o l’asseverazione in maniera infedele intendono ravvedere l’infedeltà devono comunicare la loro volontà al contribuente che, a sua volta “… informato dall’autore della violazione della propria volontà di ravvedersi, potrà sanare nei termini ed alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1, lettera b), del d.lgs. 472 del 1997 le Pagina 37 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 24 irregolarità e le omissioni che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo”. Si chiede, dunque, di sapere se il soggetto che ha rilasciato il visto o l’asseverazione è comunque suscettibile di sanzione se il contribuente, informato delle irregolarità riscontrate, provvede di propria iniziativa a presentare una dichiarazione correttiva o integrativa di quella per la quale erano stati rilasciati il visto o l’asseverazione. RISPOSTA Nel caso in cui il contribuente provveda a presentare una dichiarazione integrativa o correttiva, ai sensi dell’articolo 2, commi 8 ed 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, rispetto a quella per la quale furono rilasciati il visto di conformità o l’asseverazione in maniera infedele, il soggetto che a suo tempo rilasciò il visto di conformità o l’asseverazione non sarà punibile per tale violazione. Affinché il soggetto che rilascia il visto di conformità o l’asseverazione in maniera infedele sia assoggettato a sanzione è, infatti, necessario che ricorrano due condizioni: la prima è che dalle attività di controllo e liquidazione della dichiarazione emerga un maggior debito a carico del dichiarante; la seconda è che tale maggior debito sia superiore al limite di euro 16,53. Se il contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, commi 8 ed 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, tale dichiarazione sostituisce quella originaria (si vedano le circolari 17 maggio 2000, n. 98/E, punto 8.1.2 e 14 giugno 2001, n. 55/E, punto 6.1). E’, dunque, impossibile che si verifichi il primo dei presupposti richiesti perché possa essere applicata la sanzione di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997. Al contrario la dichiarazione presentata dal contribuente per fruire dell’istituto del ravvedimento operoso non sostituisce ma integra quella precedentemente presentata, come chiarito con la circolare del 17 maggio 2000, n. 98/E, quesito 8.1.2 in cui si legge che “la dichiarazione presentata al fine di Pagina 38 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 25 usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso non sostituisce, ma integra la precedente dichiarazione, la quale segue tutta la procedura ordinaria”. In tale ultima ipotesi, è, dunque, possibile che il soggetto che ha rilasciato il visto di conformità ovvero l’asseverazione in maniera infedele venga assoggettato a sanzione, semprechè dai controlli e dall’attività di liquidazione effettuate in relazione ad entrambe le dichiarazioni presentate dal contribuente emerga un debito a suo carico superiore a 16,53. Tuttavia, se con la dichiarazione integrativa sono state eliminate le cause che hanno determinato l’infedeltà del visto o dell’asseverazione nessuna sanzione potrà essere inflitta all’intermediario o al Caf che li hanno rilasciati. 14.2) QUESITO Con quali modalità il Caf deve informare il contribuente della propria volontà di ravvedere l’infedeltà del visto o dell’asseverazione? RISPOSTA Le modalità con cui informare dell’errore riscontrato da parte del Caf sono rimesse alla libera iniziativa delle parti, poiché il rapporto che lega il contribuente al Caf è di natura eminentemente contrattuale, e non incide, dunque, sul corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di natura fiscale. 14.3) QUESITO La circolare n. 52/E del 2007 ha chiarito che il ravvedimento dell’infedeltà del visto o dell’asseverazione può essere effettuato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 472 del 1997, e, dunque, “… entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione”. In considerazione del diverso termine previsto per la presentazione del modello 730 e del modello UNICO si chiede di sapere a quale termine occorre fare riferimento ai fini del ravvedimento. Pagina 39 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 26 RISPOSTA Come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007 “Con riferimento, in particolare, all’individuazione del termine ultimo per il ravvedimento ed alla misura della riduzione della sanzione, la fattispecie in esame rientra tra le previsioni dell’articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 472 del 1997 (che fa riferimento alla regolarizzazione di errori ed omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento di tributi), in base al quale la sanzione si riduce ad un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione”. A seconda, dunque, del tipo di dichiarazione per la quale si vuole effettuare il ravvedimento il termine scadrà il 25 giugno 2008 per i visti di conformità rilasciati in relazione ai modello 730/2007 ed il 31 luglio 2008 per i visti di conformità, le asseverazioni e le certificazioni tributarie rilasciate relativamente al modello UNICO 2007. SANZIONI ACCESSORIE 15.1) QUESITO Nell’ipotesi in cui un Centro di raccolta di un Caf, travalicando le proprie competenze, svolga attività di assistenza fiscale, è sufficiente, ai fini dell’eventuale emanazione di provvedimento di revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 39, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, la constatazione, da parte dell’Audit, della violazione dell’articolo 34 del d.lgs. n. 241 del 1997 e dell’articolo 16 del D.M. n. 164 del 1999, oppure bisogna attendere l’effettiva segnalazione, da parte nell’ufficio locale e nei confronti del contribuente, della violazione dell’articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 1997? RISPOSTA Pagina 40 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 27 L’articolo 39, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, prevede che “l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è revocata quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare”. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale ovvero al rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione è un tipica sanzione accessoria che in virtù del principio generale, sancito dall’articolo 19, comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997, può essere eseguita soltanto quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo. Si ritiene, dunque, che la sola constatazione da parte degli Uffici audit esterno della circostanza che i centri di raccolta, travalicando le proprie competenze, svolgano l’attività di assistenza fiscale, non può da sola essere sufficiente per la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento di tale attività da parte del Caf. Tuttavia, tali segnalazioni potranno essere prese in considerazione, da parte della Direzione Regionale competente, al fine dell’adozione di un provvedimento di sospensione cautelare, prevista per le ipotesi di violazioni particolarmente gravi. In proposito, è opportuno ricordare che nel caso in cui il centro di raccolta si trovi in una Regione diversa da quella in cui ha la sede legale il Caf, il verbale di constatazione dovrà essere inviato alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. 15.2) QUESITO La legge finanziaria per il 2007 ha modificato l’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, prevedendo l’obbligo della comunicazione dei provvedimenti sanzionatori ai competenti ordini professionali anche nei casi di tardiva Pagina 41 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 28 trasmissione delle dichiarazioni (oltre che nell’ipotesi di apposizione di visto di conformità infedele). Con riferimento a tale fattispecie, nel caso in cui la violazione e la contestazione nei confronti dell’intermediario siano antecedenti all’entrata in vigore della citata legge, l’Ufficio, nell’irrogare la sanzione è tenuto alla predetta comunicazione? RISPOSTA In virtù del principio del favor rei sancito dall’articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 “se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”. In caso di successione di leggi sanzionatorie nel tempo è, dunque, necessario individuare quale sia la legge più favorevole; in proposito con circolare n. 180/E del 1998 è stato chiarito che: “la valutazione della disposizione più favorevole deve essere fatta in concreto e non in astratto (tenendo, quindi, conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge), paragonando i risultati che derivano dall'applicazione delle due norme alla situazione specifica che si presenta all'esame dell'ufficio o ente impositore. Ovviamente è più favorevole la norma che, in relazione alla singola violazione autonomamente irrogabile, conduce a conseguenze meno onerose per il trasgressore”. Al fine di stabilire quale sia la legge più favorevole occorre, dunque, prendere in considerazione il trattamento sanzionatorio complessivo applicabile prima e dopo la modifica normativa e verificare quale dei due sia complessivamente meno oneroso per il trasgressore. Nel caso di specie l’entità della sanzione principale per il tardivo od omesso invio telematico della dichiarazione da parte di un professionista abilitato, prevista dall’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, non è cambiata con la novella realizzata tramite la legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007); Pagina 42 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 29 tuttavia a seguito di tale novella è stato previsto che per la violazione in esame, oltre ad irrogare la sanzione pecuniaria, le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle entrate debbano anche procedere ad inviare agli ordini professionali di appartenenza dei trasgressori i provvedimenti di contestazione della sanzione in parola per l' eventuale adozione di ulteriori provvedimenti. Si ritiene, dunque, che tale segnalazione aggravi il trattamento sanzionatorio complessivo della violazione in parola e, pertanto, in virtù del richiamato principio del favor rei gli uffici non debbano provvedere alle segnalazioni per le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. *** Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni. Pagina 43 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) al sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonche' degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Risposte a quesiti. Sintesi: Sanzioni a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale e degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Modifiche apportate dalla legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007). Risposte a quesiti. Testo: INDICE 1. PREMESSA 2. POTERI DI CONTROLLO DELL'AUDIT ESTERNO. FONTE NORMATIVA E COMPETENZA TERRITORIALE 3. NATURA DEL VERBALE REDATTO DALL'AUDIT ESTERNO E DELL'ATTIVITA' SVOLTA 4. APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 5. INDIVIDUAZIONE DEL TRASGRESSORE 6. CUMULO GIURIDICO: DETERMINAZIONE SANZIONE UNICA 7. RAVVEDIMENTO OPEROSO 8 UNICITA' DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE 9. CONTESTAZIONE DELE VIOLAZIONI 10. PROCEDIMENTI INIZIATI NEL 2006 E NON ANCORA CONCLUSI DEFINIZIONE AGEVOLATA 11. OMESSA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI 12. TERMINE DI DECADENZA EX ART. 20 D.LGS. N. 472 DEL 1997 13. RAVVEDIMENTO OPEROSO E MODELLO 730 14. RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI INFEDELTA' DEL VISTO DI CONFORMITA' E DELL'ASSEVERAZIONE 15. SANZIONI ACCESSORIE 1) PREMESSA La finanziaria per l'anno 2007, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto rilevanti novita' in materia di sanzioni poste a carico dei soggetti che prestano l'assistenza fiscale e degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Con la circolare del 27 settembre 2007, n. 52/E sono state esaminate molte delle problematiche connesse alla nuova disciplina delle sanzioni previste dagli articoli 7-bis e 39 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ed in particolare e' stato chiarito l'effetto dell'attrazione di tali sanzioni alla disciplina delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Tuttavia, da piu' parti sono giunte alla scrivente richieste di ulteriori precisazioni relativi ad aspetti procedurali non sufficientemente illustrati nella citata circolare. Con la presente vengono, dunque, forniti le risposte ai quesiti piu' frequenti e rilevanti. 2) POTERI DI CONTROLLO COMPETENZA TERRITORIALE DELL'AUDIT ESTERNO. FONTE NORMATIVA E 2.1) QUESITO In merito alla sanzione prevista dall'articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, si chiede se, a seguito della modifiche apportate dai commi 33 e 34 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2007 (finanziaria per il 2007) la fonte normativa che legittima l'attivita' di controllo svolta dagli Uffici audit esterno possa ancora rinvenirsi nell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981. Pagina 1 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISPOSTA Come ampiamente chiarito con la circolare del 27 settembre 2007, n. 52/E, la legge finanziaria per il 2007, ha ricondotto le violazioni previste dagli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nell'alveo delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, con la conseguenza che devono trovare applicazione le disposizioni del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per tutte le fasi del procedimento di irrogazione. Cio' significa, in primo luogo che e' esclusa l'applicabilita' dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La fonte normativa che legittima gli Uffici dell'Agenzia a svolgere i controlli necessari alla verifica del tempestivo invio delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati si rinviene nell'articolo 8 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, oggi confluito nell'articolo 3 del d.P.R. 27 luglio 1998, n. 322. 2.2) QUESITO In caso di intermediari Entratel che svolgano la propria attivita' in Regioni diverse da quella in cui hanno il domicilio fiscale, si chiede di conoscere se ai fini del controllo: l'intervento presso la sede dell'attivita' deve essere effettuato dalla Direzione Regionale competente per domicilio fiscale, oppure essere delegato dalla Direzione regionale competente per domicilio fiscale alla Direzione territorialmente competente in base alla sede di attivita'. RISPOSTA L'attivita' svolta dagli Uffici audit esterno si configura come propedeutica alle successive fasi di contestazione ed irrogazione, fasi che il novellato articolo 39, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997 riserva alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. La citata norma nulla dispone in merito alla fase della constatazione della violazione. Si ritiene, dunque, che, in caso di esercizio dell'attivita' da parte dell'intermediario in piu' sedi distaccate la constatazione delle violazioni possa essere effettuata anche dagli Uffici audit esterno della Direzione regionale nel cui territorio e' situata la sede secondaria, fermo restando la necessita' di inviare il relativo verbale alla Direzione regionale competente per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni. 3) NATURA DEL VERBALE REDATTO DALL'AUDIT ESTERNO E DELL'ATTIVITA' SVOLTA QUESITO L'inizio dell'attivita' di controllo dell'audit esterno sull'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni pregiudica la possibilita' per l'intermediario di usufruire, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, della riduzione delle sanzioni amministrative? RISPOSTA Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 l'inizio delle "attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza" non consente al contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso. Pertanto l'inizio delle attivita' di controllo da parte degli Uffici audit esterno preclude all'intermediario abilitato la possibilita' di avvalersi del ravvedimento operoso. 4) APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA QUESITO In caso di tardiva od omessa trasmissione Pagina 2 di dichiarazioni sono Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso applicabili le disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997? di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, RISPOSTA Ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, le disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997 si applicano alla violazione prevista dall'articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, soltanto "...in quanto compatibili". Al riguardo non si rinvengono particolari ostacoli all'applicazione agli atti di contestazione emessi a far data dal 1 gennaio 2007, della disposizione recata dall'articolo 16, comma 3, del citato d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui: "Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie". Per converso non si ritiene che possa essere applicata la disposizione contenuta nell'articolo 17, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in quanto la procedura di irrogazione immediata disciplinata da detto articolo e' possibile soltanto per "... le sanzioni collegate al tributo a cui si riferiscono" mentre la sanzione per il tardivo o omesso invio telematico della dichiarazione non e' collegata ad alcun tributo specifico, a carico del medesimo trasgressore. 5) INDIVIDUAZIONE DEL TRASGRESSORE 5.1) QUESITO In caso di tardiva od omessa trasmissione di dichiarazioni e' corretto individuare il trasgressore nel soggetto abilitato alla trasmissione telematica, indipendentemente dal soggetto che ha provveduto o avrebbe dovuto provvedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni? RISPOSTA Per le violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni commesse ai sensi dell'articolo 7-bis, la sanzione amministrativa, per espressa previsione di legge, si applica a carico dei soli soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e pertanto e' possibile contestare ed irrogare la sanzione per tardiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni. Tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rientrano anche ".. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati". Considerata, pertanto, la natura omissiva della condotta richiesta dalla violazione e l'espressa riferibilita' al centro dell'obbligo di trasmettere le dichiarazioni, si e' dell'avviso che la sanzione di cui all'articolo 7-bis debba essere comminata esclusivamente a carico del soggetto abilitata alla trasmissione telematica che nel caso dei centri di assistenza fiscale e' il centro stesso. 5.2) QUESITO In caso di dichiarazione contestata la violazione? trasmessa da uno studio associato a chi va RISPOSTA In caso di dichiarazioni trasmesse da studi associati, il soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 e dell'articolo 8 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, resta, comunque, il professionista iscritto nell'apposito albo che ha assunto l'incarico alla trasmissione telematica; soltanto a suo carico e' previsto l'obbligo di invio telematico delle dichiarazioni e, dunque, soltanto a suo carico puo' essere irrogata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997. Pagina 3 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 5.3) QUESITO Risultano applicabili, ai fini dell'individuazione gli articoli 9 e 10 del d.lgs. n. 472 del 1997? del trasgressore, RISPOSTA In linea teorica non si rinvengono ostacoli all'applicabilita' degli articoli 9 (concorso di persone) e 10 (autore mediato) del d.lgs. n. 472 del 1997 alla sanzione prevista per il tardivo o omesso invio telematico delle dichiarazioni. 5.4) QUESITO Si chiede di sapere se, nel caso in cui sia il contribuente a richiedere l'invio telematico della dichiarazione oltre i termini di legge per la sua presentazione, il Caf o l'intermediario possono essere assoggettati a sanzione per il tardivo invio telematico, e se gli stessi, nell'ipotesi descritta, possono avvalersi del ravvedimento operoso. RISPOSTA Qualora sia il contribuente a chiedere al Caf di trasmette, oltre i termini di legge, una dichiarazione, l'invio dovra' comunque essere effettuato entro un mese (si veda la circolare 24 settembre 1999, n. 195/E e l'articolo 3, comma 7-ter, del d.P.R. 29 luglio 1998, n. 322); considerato che la tardiva presentazione della dichiarazione e' interamente imputabile al contribuente, purche' la trasmissione avvenga entro un mese dalla richiesta, il Caf non sara' passibile di sanzione e, dunque, non dovra' effettuare alcun ravvedimento. 5.5) QUESITO In relazione all'ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto 18 febbraio 1999 di trasmissione delle dichiarazioni da parte di soggetti incaricati della sola trasmissione per conto di soggetti iscritti agli Ordini Professionali, a chi deve essere effettuata la contestazione? Al professionista che rilascia l'impegno a trasmettere o al soggetto abilitato che trasmette materialmente la dichiarazione? RISPOSTA Nel caso in cui il professionista, per il quale l'Amministrazione finanziaria abbia riconosciuto i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. n. 322 del 1998, intenda avvalersi della possibilita' di far trasmettere, per suo conto, le dichiarazioni dalle societa' partecipate da dottori commercialisti ragionieri, periti commerciali etc., abilitate alla trasmissione via telematica delle dichiarazioni (ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 18 febbraio 1999) ma le dichiarazioni non vengano trasmesse, in virtu' del principio di colpevolezza sancito dall'articolo 5 del d.lgs. 472 del 1997, occorrera' individuare se la mancata trasmissione e' imputabile al professionista ovvero alla societa'. Se infatti il professionista ha posto in essere tutti gli accorgimenti necessari perche' la societa' trasmetta in tempo utile le dichiarazioni, sara' quest'ultima a dover rispondere per la tardiva od omessa trasmissione telematica. Viceversa, qualora il professionista non abbia operato in modo da consentire alla societa' di trasmettere la dichiarazione, sara' il primo a dover rispondere della violazione di cui all'articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997. Qualora entrambi abbiano con il proprio comportamento concorso alla violazione trovera' applicazione la regola dettata dall'articolo 9 del citato d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui: "quando piu' persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido piu' soggetti, e' irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso". 6) CUMULO GIURIDICO: DETERMINAZIONE SANZIONE UNICA Pagina 4 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 6.1) QUESITO La circolare n. 52/E del 2007 ha chiarito che la violazione consistente nel tardivo invio di un file contenente piu' dichiarazioni configura una condotta illecita imputabile ad un soggetto diverso dal contribuente e non collegata all'adempimento dell'obbligo di versamento delle imposte da parte di quest'ultimo. Tale violazione, pertanto, non e' suscettibile di essere classificata quale violazione formale o sostanziale; ne consegue che, tenuto conto che le disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997 si applicano solo "in quanto compatibili", nei casi in esame non trova applicazione la disciplina del cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo, bensi' quella di cui all'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 (che prevede in caso di piu' violazioni commesse con un'unica azione l'applicazione di un'unica sanzione pari a quella prevista per la violazione piu' grave aumentata sino al triplo). Tutto cio' premesso, si chiede come determinare la corretta sanzione unica in presenza di piu' violazioni della stessa natura (tardiva od omessa trasmissione telematica) che non consentono di individuare la "violazione piu' grave". RISPOSTA Come gia' chiarito dalla circolare 10 luglio 1998 n. 180/E, per "violazione piu' grave", tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza e della dottrina penale, si intende quella che comporta l'applicazione del trattamento sanzionatorio in concreto piu' grave. 6.2 QUESITO Quando sono constatate diverse violazioni per infedele rilascio del visto di conformita' relative a dichiarazioni presentate da differenti contribuenti e' possibile applicare quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997? RISPOSTA L'articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, stabilisce che " ... chi, anche in tempi diversi, commette piu' violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo" soggiace alla sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio. Come chiarito con circolare 10 luglio 1998, n. 180/E "per la norma (...) cio' che rileva e' la commissione di violazioni che, in forza del loro legame strutturale, ovvero in ragione della loro connessione funzionale ed oggettiva, sono riunibili in ragione della loro progressione da comportamento prodromico ad evasione". Si ritiene, dunque, che il richiesto legame strutturale ovvero la connessione funzionale ed oggettiva tra le violazioni non possano ricorrere nel caso di piu' visti di conformita' rilasciati in maniera infedele relativamente alle dichiarazioni presentata da differenti contribuenti e, di conseguenza, nell'ipotesi descritta non sia possibile applicare il cumulo giuridico delle sanzioni. 7) RAVVEDIMENTO OPEROSO 7.1) QUESITO La circolare n. 52/E del 2007 ha precisato che la specifica sanzione a carico dell'intermediario puo' essere ridotta ad un ottavo del minimo se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a novanta giorni. Tanto premesso, si chiede come determinare la sanzione, in sede di ravvedimento, nel caso in cui l'intermediario abbia inviato un file contenente piu' dichiarazioni, considerato che la citata circolare ha precisato che la risoluzione n. 105/E del 2004 deve ritenersi attuale nella parte in cui chiarisce che la violazione punita dall'art. 7-bis e' da intendersi riferita alla tardiva o omessa presentazione di ciascuna dichiarazione e non al file con il quale sono trasmessi i dati relativi a piu' dichiarazioni. Pagina 5 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISPOSTA Cosi' come previsto in caso di contestazione della violazione da parte dell'ufficio, l'intermediario che intende ravvedersi deve fare riferimento alle sanzioni applicabili per ciascuna dichiarazione omessa o tardiva. D'altronde resta valido il principio secondo cui ai fini del ravvedimento le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente, ma devono essere definite singolarmente; si veda al riguardo la circolare 10 luglio 1998, n. 180/E con cui e' stato chiarito che: "...ai fini del ravvedimento, le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente secondo le regole sul concorso di violazioni e sulla continuazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 472, per l'assorbente rilievo che le disposizioni contenute nello stesso possono essere applicate solo dagli uffici o enti impositori, in sede di irrogazione di sanzioni". 7.2) QUESITO A quanto ammonta l'importo della sanzione che l'intermediario deve versare in caso di ravvedimento operoso ex articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 per tardivo invio di una dichiarazione (32,25 euro o 64,50 euro)? Per le dichiarazioni modello Unico che contengono varie dichiarazioni (IVA - IRAP - Redditi) il ravvedimento in termini monetari di ? 64,50 (1/8 di ? 516,00) va applicato ad ogni singola dichiarazione oppure al modello Unico? RISPOSTA L'intermediario che intende avvalersi del ravvedimento operoso dovra' corrispondere l'importo di 64,50 euro (1/8 di 516 euro) per ciascuna trasmissione telematica che risulta omessa o tardiva. Ai fini del ravvedimento occorre pero' distinguere la posizione del contribuente da quella del soggetto incaricato della trasmissione telematica. Per il contribuente, con la circolare 18 giugno 2002, n. 54/E, punto n. 17.1, e' stato chiarito che: "Ai fini della regolarizzazione della tardiva presentazione della dichiarazione unificata IRPEG, IRAP ed IVA, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, e' previsto il pagamento delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nel caso in esame e' necessario procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta di un ottavo del minimo, prevista per ciascuna delle suddette dichiarazioni presentate tardivamente. L'obbligo di presentazione in forma unificata delle dichiarazioni in oggetto e' una mera modalita' di adempimento dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'autonomia di ciascuna dichiarazione, essendo il relativo obbligo previsto dalle singole leggi d'imposta. Il modello Unico, in altri termini, e' un modello unificato mediante il quale e' possibile presentare piu' dichiarazioni fiscali e in particolare la dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e dei sostituti". A carico dell'intermediario, invece, l'articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, prevede un'unica sanzione per il tardivo od omesso invio "delle dichiarazioni". Non vi e', dunque, simmetria tra la posizione del contribuente, a carico del quale sono previste specifiche sanzioni per la mancata presentazione di ciascuna delle dichiarazioni che confluiscono nel Modello UNICO e la sanzione posta a carico dell'intermediario per la tardiva od omessa "trasmissione delle dichiarazioni"che e' unica. Cio' comporta che ai fini del ravvedimento l'intermediario, in caso di mancato invio di un modello UNICO in cui sono confluite piu' dichiarazioni, deve versare un'unica volta la sanzione prevista dall'articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, ridotta ad un ottavo del minimo (euro 64,50) e non, come il contribuente, tante sanzioni ridotte quante sono le dichiarazioni che confluiscono in UNICO presentate tardivamente. 8) UNICITA' DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE 8.1) QUESITO Pagina 6 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Il secondo periodo del novellato comma 2 dell'articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997 stabilisce che "l'atto di contestazione e' unico per ciascun anno solare di riferimento..."; la circolare n. 52/E del 2007 ritiene che l'attributo dell'unicita' vada interpretato come contestualita', in un unico atto, della contestazione delle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 241 del 1997 commesse da un medesimo soggetto nello stesso periodo, sicche' in un unico atto possano confluire, ai fini della contestazione, violazioni eterogenee quanto a comportamento illecito e trattamento sanzionatorio. Premesso quanto sopra, si chiede se, nell'ipotesi di violazioni commesse dal medesimo intermediario per piu' anni d'imposta, si possa procedere a contestare tali violazioni con un unico atto con cui sara' determinata la sanzione unica con ricorso all'istituto del cumulo giuridico, oppure, se si debba contestare tali violazioni con tanti atti quanti sono i periodi d'imposta, determinando la sanzione unica con il cumulo giuridico all'interno di ciascun atto. RISPOSTA Come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007 per le violazioni commesse dall'intermediario non torna applicabile l'istituto del cumulo giuridico come disciplinato dall'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997. Nell'ipotesi di violazioni commesse dal medesimo intermediario in piu' anni solari di riferimento si devono contestare tali violazioni con tanti atti quanti sono gli anni solari nei quali sono state commesse le violazioni stesse. 8.2) QUESITO L'attributo dell'unicita' dell'atto va interpretato come contestualita' in un unico atto della contestazione delle violazioni commesse in un determinato anno. Considerati i diversi tempi di contestazione delle violazioni di omessa o tardiva trasmissione e non corretta apposizione dei visti di conformita', e' necessario attendere il termine dei controlli sulle dichiarazioni prima di formare gli atti di contestazione nei confronti dei soggetti titolari di chiave Entratel che appongono pure visti di conformita'? RISPOSTA L'articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, dispone attualmente che, pur essendo unico l'atto di contestazione, lo stesso puo' essere integrato e modificato fino alla scadenza del termine di accertamento. Pertanto, come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007, in presenza di nuovi o ulteriori elementi, di cui la Direzione regionale venga a conoscenza successivamente all'emanazione dell'atto di contestazione, si potra' procedere all'emanazione di un nuovo atto che integrera' o modifichera' il precedente senza sostituirsi ad esso. Resta rimesso alla valutazione dell'organo procedente attendere l'esito dell'attivita' di controllo a carico dei contribuenti prima di provvedere alla contestazione della violazione all'intermediario, onde evitare il moltiplicarsi degli atti di contestazione. 8.3) QUESITO Come deve essere inteso il requisito dell'unicita' dell'atto di contestazione in caso di violazioni, commesse nello stesso periodo d'imposta, relative al tardivo o omesso invio delle dichiarazioni, imputabile al Caf, e di infedele rilascio del visto di conformita' e dell'asseverazione, imputabile in via diretta al responsabile dell'assistenza fiscale del centro e soltanto in via solidale al Centro stesso. RISPOSTA Con la circolare n. 52/E del 2007 e' stato chiarito che "... l'attributo dell'unicita' vada interpretato come contestualita', in un unico atto, della contestazione delle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 241 del 1997 commesse da un medesimo soggetto nello stesso periodo". Cio' significa che vi potra' essere contestualita' in un unico atto Pagina 7 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso soltanto per le violazioni commesse in un dato periodo d'imposta dallo stesso soggetto ed a questi direttamente imputabili. Cosi', mentre il professionista abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e' soggetto direttamente responsabile sia degli omessi o tardivi invii delle dichiarazione sia del rilascio del visto di conformita' e dell'asseverazione in maniera infedele e, pertanto, sara' possibile contestare con un unico atto tutte le violazioni commesse in un periodo, altrettanto non puo' avvenire per i Caf. Difatti, i Caf sono direttamente responsabili per i tardivi od omessi invii delle dichiarazioni loro affidate, ma rispondono soltanto in solido con il responsabile dell'assistenza fiscale per il rilascio del visto di conformita' e dell'asseverazione in maniera infedele. Pertanto, in caso di violazioni per il rilascio del visto di conformita' e dell'asseverazione in maniera infedele e di violazioni per il tardivo od omesso invio delle dichiarazioni commesse nello stesso anno solare occorrera' notificare un atto di contestazione per tutte le violazioni di tardivo o omesso invio delle dichiarazioni al Caf e un atto di contestazione per tutte le violazioni di infedele rilascio del visto e dell'asseverazione al responsabile dell'assistenza, ed al Caf, in qualita' di responsabile in solido. 9) CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI 9.1) QUESITO A fronte di diverse violazioni contestate con un unico atto, un Caf puo' procedere alla definizione di alcune fattispecie e presentare ricorso per altre? RISPOSTA Si, e' possibile definire presentare ricorso per le altre. solo alcune fattispecie contestate e 9.2) QUESITO Nell'eventuale integrazione o modificazione di un atto di contestazione devono essere elencate anche le violazioni gia' contestate con l'atto che si va ad integrare/modificare? RISPOSTA Nell'atto che integra o modifica un precedente atto di contestazione e' possibile richiamare le violazioni gia' contestate ovvero rinviare semplicemente al precedente atto di contestazione. 9.3) QUESITO A fronte di un atto di contestazione comprendente piu' tipologie di violazioni, quale deve essere il criterio da seguire per la determinazione delle sanzioni ed in che modo il trasgressore puo' definire la controversia con il pagamento di una sanzione ridotta solo per alcune di esse? RISPOSTA Le sanzioni andranno calcolate secondo le disposizioni ordinarie contenute nel d.lgs. n. 472 del 1997, fatta eccezione per l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'articolo 12, comma 1. E', comunque, possibile definire in maniera agevolata una o alcune delle sanzioni contestate nell'atto, sebbene cio' non comporti la definizione della controversia nella sua interezza. Qualora il soggetto intenda definire solo alcune violazioni dovra' individuare nell'atto di contestazione l'importo delle sanzioni ad esse relative e provvedere al loro versamento in misura ridotta entro il termine per la proposizione del ricorso. 9.4) QUESITO Nell'ipotesi in cui l'ufficio abbia nel 2007 continuato a "contestare" le irregolarita' ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, occorre procedere alla rinnovazione degli atti? Pagina 8 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISPOSTA Si, l'atto deve essere rinnovato dovendosi emettere un contestazione ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997. 10) PROCEDIMENTI AGEVOLATA INIZIATI NEL atto di 2006 E NON ANCORA CONCLUSI- DEFINIZIONE QUESITO La circolare 52/E del 2007 afferma che nel caso in cui le violazioni siano state contestate prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria, ma non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero la sanzione non sia stata ancora irrogata, l'irrogazione dovra' essere effettuata ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997. Si chiede, pertanto, se l'applicazione di tale articolo comporti l'applicazione del comma 3, che prevede che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso il trasgressore possa definire la controversia con il pagamento agevolato della sanzione, considerato che la parte aveva gia' avuto la possibilita' di definire ai sensi della legge n 689 del 1981. RISPOSTA Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, la possibilita' di accedere alla definizione agevolata inerisce alla fase della contestazione della violazione; pertanto se tale fase risulta interamente compiuta sotto l'egida della legge n. 689 del 1981 non puo' esservi definizione agevolata ai sensi del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che il contribuente avrebbe potuto accedere all'istituto del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge n. 689. A seguito della notificazione dell'atto di irrogazione non e' piu' possibile alcuna definizione agevolata. 11) OMESSA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI QUESITO L'invio telematico della dichiarazione oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione e' da considerarsi, per l'intermediario, omessa o tardiva trasmissione? RISPOSTA Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998,, "le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse". Si ritiene che tale qualificazione possa valere esclusivamente per il contribuente, ma non per l'intermediario, atteso che sempre ai sensi del citato comma 7 le dichiarazione presentate con ritardo superiore a novanta giorni "... costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta". Pertanto vi sara' omessa trasmissione telematica da parte dell'intermediario soltanto nei casi di trasmissione non effettuata affatto o non andata a buon fine. Per converso, vi sara' tardiva trasmissione telematica se questa viene effettuata oltre il termine per la presentazione delle dichiarazione, benche' l'impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine. E', infine, opportuno precisare che vi sara' tardiva trasmissione telematica per l'intermediario che effettui la trasmissione oltre un mese dall'assunzione dell'impegno, nel caso in cui l'impegno stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni; tanto si desume dal comma 7-ter del citato articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, secondo cui: "le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati (...) successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6" Pagina 9 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 12) TERMINE DI DECADENZA EX ART. 20 D.LGS. N. 472 DEL 1997 QUESITO Alla luce di quanto indicato nella circolare 52/E si chiede di conoscere qual e' il termine di decadenza (quinquennale o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi) entro il quale devono essere effettuati e notificati il verbale di constatazione e il successivo atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 bis del d.lgs. n. 241 del 1997. Per esempio quali sono i termini di decadenza in caso di omessa trasmissione di una dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2000 (Unico 2001 Societa' di persone ed equiparate)? RISPOSTA Come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007, il termine di decadenza per emettere l'atto di contestazione e' quello di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui: "l'atto di contestazione (...) ovvero l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi". Nel caso di specie, non essendo la violazione collegata ad alcun tributo specifico il termine per la notifica dell'atto di contestazione va individuato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere trasmessa la dichiarazione. Cio' significa ad esempio che in caso di omessa trasmissione di una dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2000 (Modello IVA 2001), consegnata dal contribuente in tempo utile per la sua tempestiva trasmissione telematica, la violazione dovra' essere contestata entro il 31 dicembre 2006. 13) RAVVEDIMENTO OPEROSO E MODELLO 730 QUESITO Con la circolare n. 52/E del 2007 l'Agenzia delle entrate ha affermato che presupposto indefettibile del ravvedimento e' che "... l'adempimento omesso possa ancora essere validamente effettuato". Partendo da tale affermazione e' stato chiarito che l'intermediario puo' ravvedere il tardivo od omesso invio telematico delle dichiarazioni finche' per il contribuente e' ancora possibile presentare validamente la dichiarazione e, dunque, in virtu' dell'articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998, nel termine massimo di novanta giorni ulteriori rispetto alla scadenza ordinaria. In proposito si chiede di sapere come tale ricostruzione si concili con il disposto degli articoli 13, comma 1, e 15 del D.M. n. 164 del 1999, secondo cui i contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente adempiono al proprio obbligo dichiarativo con la presentazione del modello 730 al Caf o al datore di lavoro. RISPOSTA Con la circolare n. 52/E del e' stato chiarito che presupposto indefettibile per il ricorso al ravvedimento e', tra l'altro, collegato con la possibilita' di effettuare ancora l'adempimento omesso, tenuto conto che il ravvedimento: "... consiste nell'effettuare spontaneamente l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito oltre i termini originariamente previsti ma pur sempre nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate. Dunque, nel caso di trasmissione telematica delle dichiarazioni e' necessario che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata". Partendo da tale considerazione di carattere generale e' stato affermato che il soggetto che trasmette la dichiarazione per conto del contribuente puo' ravvedere il mancato invio della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni, in base al disposto dell'articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998. Tale affermazione sicuramente corretta per le ipotesi in cui presentazione della dichiarazione e sua trasmissione telematica si Pagina 10 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso configurano come adempimenti distinti ma intimamente connessi (per cui in caso di mancata trasmissione della dichiarazione la stessa si considera non validamente presentata), non tiene conto della previsione contenuta nell'articolo 13, comma 1, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 secondo cui: "1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF: a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale; b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo". In altri termini, i titolari di reddito da lavoro dipendente possono adempiere all'obbligo dichiarativo presentando il Modello 730 al sostituto o al Caf; questi ultimi sono, in seguito, tenuti alla trasmissione; a riprova di cio' si consideri che l'articolo 15 del citato D.M. n. 164 del 1999, stabilisce che: "Il sostituto e il Caf-dipendenti rilasciano al contribuente ricevuta per le dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 13 e 14. Tale ricevuta costituisce prova dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni stesse da parte del contribuente". Ai fini del ravvedimento, dunque, occorre tener presente che la trasmissione telematica del modello 730 all'Agenzia delle entrate e' un adempimento proprio del Caf o del sostituto e non incide sugli obblighi dichiarativi del contribuente. Pertanto, fermo restando il principio secondo cui il ravvedimento e' possibile finche' e' normativamente consentito provvedere all'adempimento omesso, per la trasmissione telematica dei soli modelli 730, il ravvedimento e' consentito fino al 10 novembre di ciascun anno (termine ultimo per trasmettere all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative), sempreche' il Caf abbia provveduto nei termini a comunicare all'Agenzia (entro il 25 giugno di ciascun anno) il risultato finale delle liquidazioni ed a consegnare al contribuente (entro il 15 giugno di ciascun anno) copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione. Se il ritardo con cui si procede alla trasmissione supera i novanta giorni dal termine per la presentazione del modello al Caf, il ravvedimento non avverra' piu' ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 472 del 1997, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, bensi' ai sensi della lettera b) del medesimo comma, con riduzione della sanzione da un quinto del minimo. La soluzione fornita non puo' essere estesa ai sostituti che prestano l'assistenza poiche' per essi non e' prevista la possibilita' di ricevere ed inviare dichiarazioni integrative. 14) RAVVEDIMENTO DELL'ASSEVERAZIONE IN MATERIA DI INFEDELTA' DEL VISTO DI CONFORMITA' E 14.1) QUESITO Con la circolare n. 52/E del 2007 e' stato chiarito che, se l'intermediario o il Caf che hanno rilasciato il visto di conformita' o l'asseverazione in maniera infedele intendono ravvedere l'infedelta' devono comunicare la loro volonta' al contribuente che, a sua volta "... informato dall'autore della violazione della propria volonta' di ravvedersi, potra' sanare nei termini ed alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1, lettera b), del d.lgs. 472 del 1997 le irregolarita' e le omissioni che hanno inciso sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo". Si chiede, dunque, di sapere se il soggetto che ha rilasciato il visto o l'asseverazione e' comunque suscettibile di sanzione se il contribuente, informato delle irregolarita' riscontrate, provvede di propria iniziativa a presentare una dichiarazione correttiva o integrativa di quella per la quale erano stati rilasciati il visto o l'asseverazione. Pagina 11 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISPOSTA Nel caso in cui il contribuente provveda a presentare una dichiarazione integrativa o correttiva, ai sensi dell'articolo 2, commi 8 ed 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, rispetto a quella per la quale furono rilasciati il visto di conformita' o l'asseverazione in maniera infedele, il soggetto che a suo tempo rilascio' il visto di conformita' o l'asseverazione non sara' punibile per tale violazione. Affinche' il soggetto che rilascia il visto di conformita' o l'asseverazione in maniera infedele sia assoggettato a sanzione e', infatti, necessario che ricorrano due condizioni: la prima e' che dalle attivita' di controllo e liquidazione della dichiarazione emerga un maggior debito a carico del dichiarante; la seconda e' che tale maggior debito sia superiore al limite di euro 16,53. Se il contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, commi 8 ed 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, tale dichiarazione sostituisce quella originaria (si vedano le circolari 17 maggio 2000, n. 98/E, punto 8.1.2 e 14 giugno 2001, n. 55/E, punto 6.1). E', dunque, impossibile che si verifichi il primo dei presupposti richiesti perche' possa essere applicata la sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997. Al contrario la dichiarazione presentata dal contribuente per fruire dell'istituto del ravvedimento operoso non sostituisce ma integra quella precedentemente presentata, come chiarito con la circolare del 17 maggio 2000, n. 98/E, quesito 8.1.2 in cui si legge che "la dichiarazione presentata al fine di usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso non sostituisce, ma integra la precedente dichiarazione, la quale segue tutta la procedura ordinaria". In tale ultima ipotesi, e', dunque, possibile che il soggetto che ha rilasciato il visto di conformita' ovvero l'asseverazione in maniera infedele venga assoggettato a sanzione, sempreche' dai controlli e dall'attivita' di liquidazione effettuate in relazione ad entrambe le dichiarazioni presentate dal contribuente emerga un debito a suo carico superiore a 16,53. Tuttavia, se con la dichiarazione integrativa sono state eliminate le cause che hanno determinato l'infedelta' del visto o dell'asseverazione nessuna sanzione potra' essere inflitta all'intermediario o al Caf che li hanno rilasciati. 14.2) QUESITO Con quali modalita' il Caf deve informare il contribuente della propria volonta' di ravvedere l'infedelta' del visto o dell'asseverazione? RISPOSTA Le modalita' con cui informare dell'errore riscontrato da parte del Caf sono rimesse alla libera iniziativa delle parti, poiche' il rapporto che lega il contribuente al Caf e' di natura eminentemente contrattuale, e non incide, dunque, sul corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di natura fiscale. 14.3) QUESITO La circolare n. 52/E del 2007 ha chiarito che il ravvedimento dell'infedelta' del visto o dell'asseverazione puo' essere effettuato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 472 del 1997, e, dunque, "... entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione". In considerazione del diverso termine previsto per la presentazione del modello 730 e del modello UNICO si chiede di sapere a quale termine occorre fare riferimento ai fini del ravvedimento. RISPOSTA Come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007 "Con riferimento, in particolare, all'individuazione del termine ultimo per il ravvedimento ed alla misura della riduzione della sanzione, la fattispecie in esame rientra tra le previsioni dell'articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 472 Pagina 12 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso del 1997 (che fa riferimento alla regolarizzazione di errori ed omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento di tributi), in base al quale la sanzione si riduce ad un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione". A seconda, dunque, del tipo di dichiarazione per la quale si vuole effettuare il ravvedimento il termine scadra' il 25 giugno 2008 per i visti di conformita' rilasciati in relazione ai modello 730/2007 ed il 31 luglio 2008 per i visti di conformita', le asseverazioni e le certificazioni tributarie rilasciate relativamente al modello UNICO 2007. SANZIONI ACCESSORIE 15.1) QUESITO Nell'ipotesi in cui un Centro di raccolta di un Caf, travalicando le proprie competenze, svolga attivita' di assistenza fiscale, e' sufficiente, ai fini dell'eventuale emanazione di provvedimento di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, la constatazione, da parte dell'Audit, della violazione dell'articolo 34 del d.lgs. n. 241 del 1997 e dell'articolo 16 del D.M. n. 164 del 1999, oppure bisogna attendere l'effettiva segnalazione, da parte nell'ufficio locale e nei confronti del contribuente, della violazione dell'articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 1997? RISPOSTA L'articolo 39, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, prevede che "l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e' revocata quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente; nei casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare". La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale ovvero al rilascio del visto di conformita' e dell'asseverazione e' un tipica sanzione accessoria che in virtu' del principio generale, sancito dall'articolo 19, comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997, puo' essere eseguita soltanto quando il provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo. Si ritiene, dunque, che la sola constatazione da parte degli Uffici audit esterno della circostanza che i centri di raccolta, travalicando le proprie competenze, svolgano l'attivita' di assistenza fiscale, non puo' da sola essere sufficiente per la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento di tale attivita' da parte del Caf. Tuttavia, tali segnalazioni potranno essere prese in considerazione, da parte della Direzione Regionale competente, al fine dell'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare, prevista per le ipotesi di violazioni particolarmente gravi. In proposito, e' opportuno ricordare che nel caso in cui il centro di raccolta si trovi in una Regione diversa da quella in cui ha la sede legale il Caf, il verbale di constatazione dovra' essere inviato alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. 15.2) QUESITO La legge finanziaria per il 2007 ha modificato l'articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, prevedendo l'obbligo della comunicazione dei provvedimenti sanzionatori ai competenti ordini professionali anche nei casi di tardiva trasmissione delle dichiarazioni (oltre che nell'ipotesi di apposizione di visto di conformita' infedele). Con riferimento a tale fattispecie, nel caso in cui la violazione e la contestazione nei confronti dell'intermediario siano antecedenti all'entrata in vigore della citata legge, l'Ufficio, nell'irrogare la sanzione e' tenuto alla predetta comunicazione? Pagina 13 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISPOSTA In virtu' del principio del favor rei sancito dall'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 "se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diversa, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo". In caso di successione di leggi sanzionatorie nel tempo e', dunque, necessario individuare quale sia la legge piu' favorevole; in proposito con circolare n. 180/E del 1998 e' stato chiarito che: "la valutazione della disposizione piu' favorevole deve essere fatta in concreto e non in astratto (tenendo, quindi, conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge), paragonando i risultati che derivano dall'applicazione delle due norme alla situazione specifica che si presenta all'esame dell'ufficio o ente impositore. Ovviamente e' piu' favorevole la norma che, in relazione alla singola violazione autonomamente irrogabile, conduce a conseguenze meno onerose per il trasgressore". Al fine di stabilire quale sia la legge piu' favorevole occorre, dunque, prendere in considerazione il trattamento sanzionatorio complessivo applicabile prima e dopo la modifica normativa e verificare quale dei due sia complessivamente meno oneroso per il trasgressore. Nel caso di specie l'entita' della sanzione principale per il tardivo od omesso invio telematico della dichiarazione da parte di un professionista abilitato, prevista dall'articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, non e' cambiata con la novella realizzata tramite la legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007); tuttavia a seguito di tale novella e' stato previsto che per la violazione in esame, oltre ad irrogare la sanzione pecuniaria, le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle entrate debbano anche procedere ad inviare agli ordini professionali di appartenenza dei trasgressori i provvedimenti di contestazione della sanzione in parola per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti. Si ritiene, dunque, che tale segnalazione aggravi il trattamento sanzionatorio complessivo della violazione in parola e, pertanto, in virtu' del richiamato principio del favor rei gli uffici non debbano provvedere alle segnalazioni per le violazioni commesse prima del 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. Le Direzioni Regionali presenti istruzioni. *** vigileranno sulla Pagina 14 corretta applicazione delle Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 11/E Roma, 19 febbraio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ______________ OGGETTO: modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) al sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli articolo 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Risposte a quesiti. Pagina 15 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. POTERI DI CONTROLLO DELL’AUDIT ESTERNO. FONTE NORMATIVA E COMPETENZA TERRITORIALE 3. 3 NATURA DEL VERBALE REDATTO DALL’AUDIT ESTERNO E DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 4. 5 APPLICABILITÀ DELL’ISTITUTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 5 5. INDIVIDUAZIONE DEL TRASGRESSORE 6 6. CUMULO GIURIDICO: DETERMINAZIONE SANZIONE UNICA 9 7. RAVVEDIMENTO OPEROSO 11 8 UNICITÀ DELL’ATTO DI CONTESTAZIONE 13 9. CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI 16 10. PROCEDIMENTI INIZIATI NEL 2006 E NON ANCORA CONCLUSI DEFINIZIONE AGEVOLATA 18 11. OMESSA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI 12. TERMINE DI DECADENZA EX ART. 20 D.LGS. N. 472 DEL 1997 19 20 13. RAVVEDIMENTO OPEROSO E MODELLO 730 14. RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI INFEDELTÀ DEL VISTO DI CONFORMITÀ E DELL’ASSEVERAZIONE 15. SANZIONI ACCESSORIE Pagina 16 21 23 26 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 3 1) PREMESSA La finanziaria per l’anno 2007, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto rilevanti novità in materia di sanzioni poste a carico dei soggetti che prestano l’assistenza fiscale e degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Con la circolare del 27 settembre 2007, n. 52/E sono state esaminate molte delle problematiche connesse alla nuova disciplina delle sanzioni previste dagli articoli 7-bis e 39 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ed in particolare è stato chiarito l’effetto dell’attrazione di tali sanzioni alla disciplina delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Tuttavia, da più parti sono giunte alla scrivente richieste di ulteriori precisazioni relativi ad aspetti procedurali non sufficientemente illustrati nella citata circolare. Con la presente vengono, dunque, forniti le risposte ai quesiti più frequenti e rilevanti. 2) POTERI DI CONTROLLO DELL’AUDIT ESTERNO. FONTE NORMATIVA E COMPETENZA TERRITORIALE 2.1) QUESITO In merito alla sanzione prevista dall’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, si chiede se, a seguito della modifiche apportate dai commi 33 e 34 dell’articolo unico della legge n. 296 del 2007 (finanziaria per il 2007) la fonte normativa che legittima l’attività di controllo svolta dagli Uffici audit esterno possa ancora rinvenirsi nell’articolo 13 della legge n. 689 del 1981. RISPOSTA Come ampiamente chiarito con la circolare del 27 settembre 2007, n. 52/E, la legge finanziaria per il 2007, ha ricondotto le violazioni previste dagli articoli Pagina 17 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 4 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nell’alveo delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, con la conseguenza che devono trovare applicazione le disposizioni del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per tutte le fasi del procedimento di irrogazione. Ciò significa, in primo luogo che è esclusa l’applicabilità dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La fonte normativa che legittima gli Uffici dell’Agenzia a svolgere i controlli necessari alla verifica del tempestivo invio delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati si rinviene nell’articolo 8 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, emanato ai sensi dell’articolo 12, comma 11, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, oggi confluito nell’articolo 3 del d.P.R. 27 luglio 1998, n. 322. 2.2) QUESITO In caso di intermediari Entratel che svolgano la propria attività in Regioni diverse da quella in cui hanno il domicilio fiscale, si chiede di conoscere se ai fini del controllo: - l’intervento presso la sede dell’attività deve essere effettuato dalla Direzione Regionale competente per domicilio fiscale, - oppure essere delegato dalla Direzione regionale competente per domicilio fiscale alla Direzione territorialmente competente in base alla sede di attività. RISPOSTA L’attività svolta dagli Uffici audit esterno si configura come propedeutica alle successive fasi di contestazione ed irrogazione, fasi che il novellato articolo 39, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997 riserva alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. La citata norma nulla dispone in merito alla fase della constatazione della violazione. Pagina 18 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 5 Si ritiene, dunque, che, in caso di esercizio dell’attività da parte dell’intermediario in più sedi distaccate la constatazione delle violazioni possa essere effettuata anche dagli Uffici audit esterno della Direzione regionale nel cui territorio è situata la sede secondaria, fermo restando la necessità di inviare il relativo verbale alla Direzione regionale competente per la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni. 3) NATURA DEL VERBALE REDATTO DALL’AUDIT ESTERNO E DELL’ATTIVITÀ SVOLTA QUESITO L’inizio dell’attività di controllo dell’audit esterno sull’attività di trasmissione delle dichiarazioni pregiudica la possibilità per l’intermediario di usufruire, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, della riduzione delle sanzioni amministrative? RISPOSTA Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 l’inizio delle “attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza” non consente al contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso. Pertanto l’inizio delle attività di controllo da parte degli Uffici audit esterno preclude all’intermediario abilitato la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. 4) APPLICABILITÀ DELL’ISTITUTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA QUESITO Pagina 19 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 6 In caso di tardiva od omessa trasmissione di dichiarazioni sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997? RISPOSTA Ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, le disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997 si applicano alla violazione prevista dall’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, soltanto “…in quanto compatibili”. Al riguardo non si rinvengono particolari ostacoli all’applicazione agli atti di contestazione emessi a far data dal 1° gennaio 2007, della disposizione recata dall’articolo 16, comma 3, del citato d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui: “Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”. Per converso non si ritiene che possa essere applicata la disposizione contenuta nell’articolo 17, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in quanto la procedura di irrogazione immediata disciplinata da detto articolo è possibile soltanto per “… le sanzioni collegate al tributo a cui si riferiscono” mentre la sanzione per il tardivo o omesso invio telematico della dichiarazione non è collegata ad alcun tributo specifico, a carico del medesimo trasgressore. 5) INDIVIDUAZIONE DEL TRASGRESSORE 5.1) QUESITO In caso di tardiva od omessa trasmissione di dichiarazioni è corretto individuare il trasgressore nel soggetto abilitato alla trasmissione telematica, indipendentemente dal soggetto che ha provveduto o avrebbe dovuto provvedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni? Pagina 20 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 7 RISPOSTA Per le violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni commesse ai sensi dell’articolo 7-bis, la sanzione amministrativa, per espressa previsione di legge, si applica a carico dei soli soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e pertanto è possibile contestare ed irrogare la sanzione per tardiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni. Tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rientrano anche “.. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati”. Considerata, pertanto, la natura omissiva della condotta richiesta dalla violazione e l’espressa riferibilità al centro dell’obbligo di trasmettere le dichiarazioni, si è dell’avviso che la sanzione di cui all’articolo 7-bis debba essere comminata esclusivamente a carico del soggetto abilitata alla trasmissione telematica che nel caso dei centri di assistenza fiscale è il centro stesso. 5.2) QUESITO In caso di dichiarazione trasmessa da uno studio associato a chi va contestata la violazione? RISPOSTA In caso di dichiarazioni trasmesse da studi associati, il soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 e dell’articolo 8 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, resta, comunque, il professionista iscritto nell’apposito albo che ha assunto l’incarico alla trasmissione telematica; soltanto a suo carico è previsto l’obbligo di invio telematico delle dichiarazioni e, dunque, soltanto a suo carico può essere irrogata la sanzione prevista dall’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997. Pagina 21 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 8 5.3) QUESITO Risultano applicabili, ai fini dell’individuazione del trasgressore, gli articoli 9 e 10 del d.lgs. n. 472 del 1997? RISPOSTA In linea teorica non si rinvengono ostacoli all’applicabilità degli articoli 9 (concorso di persone) e 10 (autore mediato) del d.lgs. n. 472 del 1997 alla sanzione prevista per il tardivo o omesso invio telematico delle dichiarazioni. 5.4) QUESITO Si chiede di sapere se, nel caso in cui sia il contribuente a richiedere l’invio telematico della dichiarazione oltre i termini di legge per la sua presentazione, il Caf o l’intermediario possono essere assoggettati a sanzione per il tardivo invio telematico, e se gli stessi, nell’ipotesi descritta, possono avvalersi del ravvedimento operoso. RISPOSTA Qualora sia il contribuente a chiedere al Caf di trasmette, oltre i termini di legge, una dichiarazione, l’invio dovrà comunque essere effettuato entro un mese (si veda la circolare 24 settembre 1999, n. 195/E e l’articolo 3, comma 7-ter, del d.P.R. 29 luglio 1998, n. 322); considerato che la tardiva presentazione della dichiarazione è interamente imputabile al contribuente, purché la trasmissione avvenga entro un mese dalla richiesta, il Caf non sarà passibile di sanzione e, dunque, non dovrà effettuare alcun ravvedimento. 5.5) QUESITO In relazione all’ipotesi di cui all’articolo 3 del decreto 18 febbraio 1999 di trasmissione delle dichiarazioni da parte di soggetti incaricati della sola trasmissione per conto di soggetti iscritti agli Ordini Professionali, a chi deve Pagina 22 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 9 essere effettuata la contestazione? Al professionista che rilascia l’impegno a trasmettere o al soggetto abilitato che trasmette materialmente la dichiarazione? RISPOSTA Nel caso in cui il professionista, per il quale l’Amministrazione finanziaria abbia riconosciuto i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. n. 322 del 1998, intenda avvalersi della possibilità di far trasmettere, per suo conto, le dichiarazioni dalle società partecipate da dottori commercialisti ragionieri, periti commerciali etc., abilitate alla trasmissione via telematica delle dichiarazioni (ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 18 febbraio 1999) ma le dichiarazioni non vengano trasmesse, in virtù del principio di colpevolezza sancito dall’articolo 5 del d.lgs. 472 del 1997, occorrerà individuare se la mancata trasmissione è imputabile al professionista ovvero alla società. Se infatti il professionista ha posto in essere tutti gli accorgimenti necessari perché la società trasmetta in tempo utile le dichiarazioni, sarà quest’ultima a dover rispondere per la tardiva od omessa trasmissione telematica. Viceversa, qualora il professionista non abbia operato in modo da consentire alla società di trasmettere la dichiarazione, sarà il primo a dover rispondere della violazione di cui all’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997. Qualora entrambi abbiano con il proprio comportamento concorso alla violazione troverà applicazione la regola dettata dall’articolo 9 del citato d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui: “quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”. 6) CUMULO GIURIDICO: DETERMINAZIONE UNICA Pagina 23 SANZIONE Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 10 6.1) QUESITO La circolare n. 52/E del 2007 ha chiarito che la violazione consistente nel tardivo invio di un file contenente più dichiarazioni configura una condotta illecita imputabile ad un soggetto diverso dal contribuente e non collegata all’adempimento dell’obbligo di versamento delle imposte da parte di quest’ultimo. Tale violazione, pertanto, non è suscettibile di essere classificata quale violazione formale o sostanziale; ne consegue che, tenuto conto che le disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997 si applicano solo “in quanto compatibili”, nei casi in esame non trova applicazione la disciplina del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo, bensì quella di cui all’articolo 8 della legge n. 689 del 1981 (che prevede in caso di più violazioni commesse con un’unica azione l’applicazione di un’unica sanzione pari a quella prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo). Tutto ciò premesso, si chiede come determinare la corretta sanzione unica in presenza di più violazioni della stessa natura (tardiva od omessa trasmissione telematica) che non consentono di individuare la “violazione più grave”. RISPOSTA Come già chiarito dalla circolare 10 luglio 1998 n. 180/E, per "violazione più grave", tenuto conto dell' orientamento della giurisprudenza e della dottrina penale, si intende quella che comporta l' applicazione del trattamento sanzionatorio in concreto più grave. 6.2 QUESITO Quando sono constatate diverse violazioni per infedele rilascio del visto di conformità relative a dichiarazioni presentate da differenti contribuenti è possibile applicare quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997? Pagina 24 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 11 RISPOSTA L’articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, stabilisce che “ … chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo” soggiace alla sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. Come chiarito con circolare 10 luglio 1998, n. 180/E “per la norma […] ciò che rileva è la commissione di violazioni che, in forza del loro legame strutturale, ovvero in ragione della loro connessione funzionale ed oggettiva, sono riunibili in ragione della loro progressione da comportamento prodromico ad evasione”. Si ritiene, dunque, che il richiesto legame strutturale ovvero la connessione funzionale ed oggettiva tra le violazioni non possano ricorrere nel caso di più visti di conformità rilasciati in maniera infedele relativamente alle dichiarazioni presentata da differenti contribuenti e, di conseguenza, nell’ipotesi descritta non sia possibile applicare il cumulo giuridico delle sanzioni. 7) RAVVEDIMENTO OPEROSO 7.1) QUESITO La circolare n. 52/E del 2007 ha precisato che la specifica sanzione a carico dell’intermediario può essere ridotta ad un ottavo del minimo se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a novanta giorni. Tanto premesso, si chiede come determinare la sanzione, in sede di ravvedimento, nel caso in cui l’intermediario abbia inviato un file contenente più dichiarazioni, considerato che la citata circolare ha precisato che la risoluzione n. 105/E del 2004 deve ritenersi attuale nella parte in cui chiarisce che la violazione punita dall’art. 7-bis è da intendersi riferita alla tardiva o omessa presentazione di ciascuna dichiarazione e non al file con il quale sono trasmessi i dati relativi a più dichiarazioni. Pagina 25 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 12 RISPOSTA Così come previsto in caso di contestazione della violazione da parte dell’ufficio, l’intermediario che intende ravvedersi deve fare riferimento alle sanzioni applicabili per ciascuna dichiarazione omessa o tardiva. D’altronde resta valido il principio secondo cui ai fini del ravvedimento le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente, ma devono essere definite singolarmente; si veda al riguardo la circolare 10 luglio 1998, n. 180/E con cui è stato chiarito che: “…ai fini del ravvedimento, le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente secondo le regole sul concorso di violazioni e sulla continuazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 472, per l'assorbente rilievo che le disposizioni contenute nello stesso possono essere applicate solo dagli uffici o enti impositori, in sede di irrogazione di sanzioni”. 7.2) QUESITO A quanto ammonta l’importo della sanzione che l’intermediario deve versare in caso di ravvedimento operoso ex articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 per tardivo invio di una dichiarazione (32,25 euro o 64,50 euro)? Per le dichiarazioni modello Unico che contengono varie dichiarazioni (IVA – IRAP – Redditi) il ravvedimento in termini monetari di € 64,50 (1/8 di € 516,00) va applicato ad ogni singola dichiarazione oppure al modello Unico? RISPOSTA L’intermediario che intende avvalersi del ravvedimento operoso dovrà corrispondere l’importo di 64,50 euro (1/8 di 516 euro) per ciascuna trasmissione telematica che risulta omessa o tardiva. Ai fini del ravvedimento occorre però distinguere la posizione del contribuente da quella del soggetto incaricato della trasmissione telematica. Per il contribuente, con la circolare 18 giugno 2002, n. 54/E, punto n. 17.1, è stato chiarito che: “Ai fini della regolarizzazione della tardiva presentazione Pagina 26 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 13 della dichiarazione unificata IRPEG, IRAP ed IVA, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, è previsto il pagamento delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nel caso in esame è necessario procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta di un ottavo del minimo, prevista per ciascuna delle suddette dichiarazioni presentate tardivamente. L'obbligo di presentazione in forma unificata delle dichiarazioni in oggetto è una mera modalità di adempimento dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'autonomia di ciascuna dichiarazione, essendo il relativo obbligo previsto dalle singole leggi d'imposta. Il modello Unico, in altri termini, è un modello unificato mediante il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e in particolare la dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e dei sostituti”. A carico dell’intermediario, invece, l’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, prevede un’unica sanzione per il tardivo od omesso invio “delle dichiarazioni”. Non vi è, dunque, simmetria tra la posizione del contribuente, a carico del quale sono previste specifiche sanzioni per la mancata presentazione di ciascuna delle dichiarazioni che confluiscono nel Modello UNICO e la sanzione posta a carico dell’intermediario per la tardiva od omessa “trasmissione delle dichiarazioni”che è unica. Ciò comporta che ai fini del ravvedimento l’intermediario, in caso di mancato invio di un modello UNICO in cui sono confluite più dichiarazioni, deve versare un’unica volta la sanzione prevista dall’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, ridotta ad un ottavo del minimo (euro 64,50) e non, come il contribuente, tante sanzioni ridotte quante sono le dichiarazioni che confluiscono in UNICO presentate tardivamente. 8) UNICITÀ DELL’ATTO DI CONTESTAZIONE Pagina 27 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 14 8.1) QUESITO Il secondo periodo del novellato comma 2 dell’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997 stabilisce che “l’atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento…”; la circolare n. 52/E del 2007 ritiene che l’attributo dell’unicità vada interpretato come contestualità, in un unico atto, della contestazione delle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 241 del 1997 commesse da un medesimo soggetto nello stesso periodo, sicché in un unico atto possano confluire, ai fini della contestazione, violazioni eterogenee quanto a comportamento illecito e trattamento sanzionatorio. Premesso quanto sopra, si chiede se, nell’ipotesi di violazioni commesse dal medesimo intermediario per più anni d’imposta, si possa procedere a contestare tali violazioni con un unico atto con cui sarà determinata la sanzione unica con ricorso all’istituto del cumulo giuridico, oppure, se si debba contestare tali violazioni con tanti atti quanti sono i periodi d’imposta, determinando la sanzione unica con il cumulo giuridico all’interno di ciascun atto. RISPOSTA Come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007 per le violazioni commesse dall’intermediario non torna applicabile l’istituto del cumulo giuridico come disciplinato dall’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997. Nell’ipotesi di violazioni commesse dal medesimo intermediario in più anni solari di riferimento si devono contestare tali violazioni con tanti atti quanti sono gli anni solari nei quali sono state commesse le violazioni stesse. 8.2) QUESITO L’attributo dell’unicità dell’atto va interpretato come contestualità in un unico atto della contestazione delle violazioni commesse in un determinato anno. Considerati i diversi tempi di contestazione delle violazioni di omessa o tardiva trasmissione e non corretta apposizione dei visti di conformità, è necessario Pagina 28 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 15 attendere il termine dei controlli sulle dichiarazioni prima di formare gli atti di contestazione nei confronti dei soggetti titolari di chiave Entratel che appongono pure visti di conformità? RISPOSTA L’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, dispone attualmente che, pur essendo unico l’atto di contestazione, lo stesso può essere integrato e modificato fino alla scadenza del termine di accertamento. Pertanto, come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007, in presenza di nuovi o ulteriori elementi, di cui la Direzione regionale venga a conoscenza successivamente all’emanazione dell’atto di contestazione, si potrà procedere all’emanazione di un nuovo atto che integrerà o modificherà il precedente senza sostituirsi ad esso. Resta rimesso alla valutazione dell’organo procedente attendere l’esito dell’attività di controllo a carico dei contribuenti prima di provvedere alla contestazione della violazione all’intermediario, onde evitare il moltiplicarsi degli atti di contestazione. 8.3) QUESITO Come deve essere inteso il requisito dell’unicità dell’atto di contestazione in caso di violazioni, commesse nello stesso periodo d’imposta, relative al tardivo o omesso invio delle dichiarazioni, imputabile al Caf, e di infedele rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione, imputabile in via diretta al responsabile dell’assistenza fiscale del centro e soltanto in via solidale al Centro stesso. RISPOSTA Con la circolare n. 52/E del 2007 è stato chiarito che “… l'attributo dell'unicità vada interpretato come contestualità, in un unico atto, della contestazione delle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 241 del 1997 commesse da un medesimo soggetto nello stesso periodo”. Pagina 29 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 16 Ciò significa che vi potrà essere contestualità in un unico atto soltanto per le violazioni commesse in un dato periodo d’imposta dallo stesso soggetto ed a questi direttamente imputabili. Così, mentre il professionista abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è soggetto direttamente responsabile sia degli omessi o tardivi invii delle dichiarazione sia del rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione in maniera infedele e, pertanto, sarà possibile contestare con un unico atto tutte le violazioni commesse in un periodo, altrettanto non può avvenire per i Caf. Difatti, i Caf sono direttamente responsabili per i tardivi od omessi invii delle dichiarazioni loro affidate, ma rispondono soltanto in solido con il responsabile dell’assistenza fiscale per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione in maniera infedele. Pertanto, in caso di violazioni per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione in maniera infedele e di violazioni per il tardivo od omesso invio delle dichiarazioni commesse nello stesso anno solare occorrerà notificare un atto di contestazione per tutte le violazioni di tardivo o omesso invio delle dichiarazioni al Caf e un atto di contestazione per tutte le violazioni di infedele rilascio del visto e dell’asseverazione al responsabile dell’assistenza, ed al Caf, in qualità di responsabile in solido. 9) CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI 9.1) QUESITO A fronte di diverse violazioni contestate con un unico atto, un Caf può procedere alla definizione di alcune fattispecie e presentare ricorso per altre? RISPOSTA Si, è possibile definire solo alcune fattispecie contestate e presentare ricorso per le altre. Pagina 30 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 17 9.2) QUESITO Nell’eventuale integrazione o modificazione di un atto di contestazione devono essere elencate anche le violazioni già contestate con l’atto che si va ad integrare/modificare? RISPOSTA Nell’atto che integra o modifica un precedente atto di contestazione è possibile richiamare le violazioni già contestate ovvero rinviare semplicemente al precedente atto di contestazione. 9.3) QUESITO A fronte di un atto di contestazione comprendente più tipologie di violazioni, quale deve essere il criterio da seguire per la determinazione delle sanzioni ed in che modo il trasgressore può definire la controversia con il pagamento di una sanzione ridotta solo per alcune di esse? RISPOSTA Le sanzioni andranno calcolate secondo le disposizioni ordinarie contenute nel d.lgs. n. 472 del 1997, fatta eccezione per l’applicazione del cumulo giuridico di cui all’articolo 12, comma 1. E’, comunque, possibile definire in maniera agevolata una o alcune delle sanzioni contestate nell’atto, sebbene ciò non comporti la definizione della controversia nella sua interezza. Qualora il soggetto intenda definire solo alcune violazioni dovrà individuare nell’atto di contestazione l’importo delle sanzioni ad esse relative e provvedere al loro versamento in misura ridotta entro il termine per la proposizione del ricorso. 9.4) QUESITO Pagina 31 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 18 Nell’ipotesi in cui l’ufficio abbia nel 2007 continuato a “contestare” le irregolarità ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 689 del 1981, occorre procedere alla rinnovazione degli atti? RISPOSTA Si, l’atto deve essere rinnovato dovendosi emettere un atto di contestazione ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997. 10) PROCEDIMENTI INIZIATI NEL 2006 E NON ANCORA CONCLUSI- DEFINIZIONE AGEVOLATA QUESITO La circolare 52/E del 2007 afferma che nel caso in cui le violazioni siano state contestate prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria, ma non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero la sanzione non sia stata ancora irrogata, l’irrogazione dovrà essere effettuata ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997. Si chiede, pertanto, se l’applicazione di tale articolo comporti l’applicazione del comma 3, che prevede che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso il trasgressore possa definire la controversia con il pagamento agevolato della sanzione, considerato che la parte aveva già avuto la possibilità di definire ai sensi della legge n 689 del 1981. RISPOSTA Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, la possibilità di accedere alla definizione agevolata inerisce alla fase della contestazione della violazione; pertanto se tale fase risulta interamente compiuta sotto l’egida della legge n. 689 del 1981 non può esservi definizione agevolata ai sensi del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che il contribuente avrebbe potuto accedere all’istituto del pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della citata legge n. 689. Pagina 32 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 19 A seguito della notificazione dell’atto di irrogazione non è più possibile alcuna definizione agevolata. 11) OMESSA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI QUESITO L’invio telematico della dichiarazione oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione è da considerarsi, per l’intermediario, omessa o tardiva trasmissione? RISPOSTA Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998, , “le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse”. Si ritiene che tale qualificazione possa valere esclusivamente per il contribuente, ma non per l’intermediario, atteso che sempre ai sensi del citato comma 7 le dichiarazione presentate con ritardo superiore a novanta giorni “… costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”. Pertanto vi sarà omessa trasmissione telematica da parte dell’intermediario soltanto nei casi di trasmissione non effettuata affatto o non andata a buon fine. Per converso, vi sarà tardiva trasmissione telematica se questa viene effettuata oltre il termine per la presentazione delle dichiarazione, benché l’impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine. E’, infine, opportuno precisare che vi sarà tardiva trasmissione telematica per l’intermediario che effettui la trasmissione oltre un mese dall’assunzione dell’impegno, nel caso in cui l’impegno stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni; tanto si desume dal comma 7-ter del citato articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, secondo cui: “le Pagina 33 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 20 dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati […] successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6” 12) TERMINE DI DECADENZA EX ART. 20 D.LGS. N. 472 DEL 1997 QUESITO Alla luce di quanto indicato nella circolare 52/E si chiede di conoscere qual é il termine di decadenza (quinquennale o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi) entro il quale devono essere effettuati e notificati il verbale di constatazione e il successivo atto di contestazione ovvero l’atto di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 7 bis del d.lgs. n. 241 del 1997. Per esempio quali sono i termini di decadenza in caso di omessa trasmissione di una dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2000 (Unico 2001 Società di persone ed equiparate)? RISPOSTA Come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007, il termine di decadenza per emettere l’atto di contestazione è quello di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui: “l’atto di contestazione […] ovvero l’atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”. Nel caso di specie, non essendo la violazione collegata ad alcun tributo specifico il termine per la notifica dell’atto di contestazione va individuato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere trasmessa la dichiarazione. Ciò significa ad esempio che in caso di omessa trasmissione di una dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2000 (Modello IVA 2001), Pagina 34 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 21 consegnata dal contribuente in tempo utile per la sua tempestiva trasmissione telematica, la violazione dovrà essere contestata entro il 31 dicembre 2006. 13) RAVVEDIMENTO OPEROSO E MODELLO 730 QUESITO Con la circolare n. 52/E del 2007 l’Agenzia delle entrate ha affermato che presupposto indefettibile del ravvedimento è che “… l’adempimento omesso possa ancora essere validamente effettuato”. Partendo da tale affermazione è stato chiarito che l’intermediario può ravvedere il tardivo od omesso invio telematico delle dichiarazioni finché per il contribuente è ancora possibile presentare validamente la dichiarazione e, dunque, in virtù dell’articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998, nel termine massimo di novanta giorni ulteriori rispetto alla scadenza ordinaria. In proposito si chiede di sapere come tale ricostruzione si concili con il disposto degli articoli 13, comma 1, e 15 del D.M. n. 164 del 1999, secondo cui i contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente adempiono al proprio obbligo dichiarativo con la presentazione del modello 730 al Caf o al datore di lavoro. RISPOSTA Con la circolare n. 52/E del è stato chiarito che presupposto indefettibile per il ricorso al ravvedimento è, tra l’altro, collegato con la possibilità di effettuare ancora l’adempimento omesso, tenuto conto che il ravvedimento: “… consiste nell'effettuare spontaneamente l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito oltre i termini originariamente previsti ma pur sempre nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate. Dunque, nel caso di trasmissione telematica delle dichiarazioni è necessario che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata”. Partendo da tale considerazione di carattere generale è stato affermato che il soggetto che trasmette la dichiarazione per conto del contribuente può Pagina 35 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 22 ravvedere il mancato invio della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni, in base al disposto dell’articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998. Tale affermazione sicuramente corretta per le ipotesi in cui presentazione della dichiarazione e sua trasmissione telematica si configurano come adempimenti distinti ma intimamente connessi (per cui in caso di mancata trasmissione della dichiarazione la stessa si considera non validamente presentata), non tiene conto della previsione contenuta nell’articolo 13, comma 1, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 secondo cui: “1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF: a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale; b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo”. In altri termini, i titolari di reddito da lavoro dipendente possono adempiere all’obbligo dichiarativo presentando il Modello 730 al sostituto o al Caf; questi ultimi sono, in seguito, tenuti alla trasmissione; a riprova di ciò si consideri che l’articolo 15 del citato D.M. n. 164 del 1999, stabilisce che: “Il sostituto e il Caf-dipendenti rilasciano al contribuente ricevuta per le dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 13 e 14. Tale ricevuta costituisce prova dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni stesse da parte del contribuente”. Ai fini del ravvedimento, dunque, occorre tener presente che la trasmissione telematica del modello 730 all’Agenzia delle entrate è un Pagina 36 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 23 adempimento proprio del Caf o del sostituto e non incide sugli obblighi dichiarativi del contribuente. Pertanto, fermo restando il principio secondo cui il ravvedimento è possibile finché è normativamente consentito provvedere all’adempimento omesso, per la trasmissione telematica dei soli modelli 730, il ravvedimento è consentito fino al 10 novembre di ciascun anno (termine ultimo per trasmettere all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative), sempreché il Caf abbia provveduto nei termini a comunicare all’Agenzia (entro il 25 giugno di ciascun anno) il risultato finale delle liquidazioni ed a consegnare al contribuente (entro il 15 giugno di ciascun anno) copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione. Se il ritardo con cui si procede alla trasmissione supera i novanta giorni dal termine per la presentazione del modello al Caf, il ravvedimento non avverrà più ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 472 del 1997, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, bensì ai sensi della lettera b) del medesimo comma, con riduzione della sanzione da un quinto del minimo. La soluzione fornita non può essere estesa ai sostituti che prestano l’assistenza poiché per essi non è prevista la possibilità di ricevere ed inviare dichiarazioni integrative. 14) RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI INFEDELTÀ DEL VISTO DI CONFORMITÀ E DELL’ASSEVERAZIONE 14.1) QUESITO Con la circolare n. 52/E del 2007 è stato chiarito che, se l’intermediario o il Caf che hanno rilasciato il visto di conformità o l’asseverazione in maniera infedele intendono ravvedere l’infedeltà devono comunicare la loro volontà al contribuente che, a sua volta “… informato dall’autore della violazione della propria volontà di ravvedersi, potrà sanare nei termini ed alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1, lettera b), del d.lgs. 472 del 1997 le Pagina 37 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 24 irregolarità e le omissioni che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo”. Si chiede, dunque, di sapere se il soggetto che ha rilasciato il visto o l’asseverazione è comunque suscettibile di sanzione se il contribuente, informato delle irregolarità riscontrate, provvede di propria iniziativa a presentare una dichiarazione correttiva o integrativa di quella per la quale erano stati rilasciati il visto o l’asseverazione. RISPOSTA Nel caso in cui il contribuente provveda a presentare una dichiarazione integrativa o correttiva, ai sensi dell’articolo 2, commi 8 ed 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, rispetto a quella per la quale furono rilasciati il visto di conformità o l’asseverazione in maniera infedele, il soggetto che a suo tempo rilasciò il visto di conformità o l’asseverazione non sarà punibile per tale violazione. Affinché il soggetto che rilascia il visto di conformità o l’asseverazione in maniera infedele sia assoggettato a sanzione è, infatti, necessario che ricorrano due condizioni: la prima è che dalle attività di controllo e liquidazione della dichiarazione emerga un maggior debito a carico del dichiarante; la seconda è che tale maggior debito sia superiore al limite di euro 16,53. Se il contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, commi 8 ed 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, tale dichiarazione sostituisce quella originaria (si vedano le circolari 17 maggio 2000, n. 98/E, punto 8.1.2 e 14 giugno 2001, n. 55/E, punto 6.1). E’, dunque, impossibile che si verifichi il primo dei presupposti richiesti perché possa essere applicata la sanzione di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997. Al contrario la dichiarazione presentata dal contribuente per fruire dell’istituto del ravvedimento operoso non sostituisce ma integra quella precedentemente presentata, come chiarito con la circolare del 17 maggio 2000, n. 98/E, quesito 8.1.2 in cui si legge che “la dichiarazione presentata al fine di Pagina 38 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 25 usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso non sostituisce, ma integra la precedente dichiarazione, la quale segue tutta la procedura ordinaria”. In tale ultima ipotesi, è, dunque, possibile che il soggetto che ha rilasciato il visto di conformità ovvero l’asseverazione in maniera infedele venga assoggettato a sanzione, semprechè dai controlli e dall’attività di liquidazione effettuate in relazione ad entrambe le dichiarazioni presentate dal contribuente emerga un debito a suo carico superiore a 16,53. Tuttavia, se con la dichiarazione integrativa sono state eliminate le cause che hanno determinato l’infedeltà del visto o dell’asseverazione nessuna sanzione potrà essere inflitta all’intermediario o al Caf che li hanno rilasciati. 14.2) QUESITO Con quali modalità il Caf deve informare il contribuente della propria volontà di ravvedere l’infedeltà del visto o dell’asseverazione? RISPOSTA Le modalità con cui informare dell’errore riscontrato da parte del Caf sono rimesse alla libera iniziativa delle parti, poiché il rapporto che lega il contribuente al Caf è di natura eminentemente contrattuale, e non incide, dunque, sul corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di natura fiscale. 14.3) QUESITO La circolare n. 52/E del 2007 ha chiarito che il ravvedimento dell’infedeltà del visto o dell’asseverazione può essere effettuato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 472 del 1997, e, dunque, “… entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione”. In considerazione del diverso termine previsto per la presentazione del modello 730 e del modello UNICO si chiede di sapere a quale termine occorre fare riferimento ai fini del ravvedimento. Pagina 39 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 26 RISPOSTA Come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007 “Con riferimento, in particolare, all’individuazione del termine ultimo per il ravvedimento ed alla misura della riduzione della sanzione, la fattispecie in esame rientra tra le previsioni dell’articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 472 del 1997 (che fa riferimento alla regolarizzazione di errori ed omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento di tributi), in base al quale la sanzione si riduce ad un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione”. A seconda, dunque, del tipo di dichiarazione per la quale si vuole effettuare il ravvedimento il termine scadrà il 25 giugno 2008 per i visti di conformità rilasciati in relazione ai modello 730/2007 ed il 31 luglio 2008 per i visti di conformità, le asseverazioni e le certificazioni tributarie rilasciate relativamente al modello UNICO 2007. SANZIONI ACCESSORIE 15.1) QUESITO Nell’ipotesi in cui un Centro di raccolta di un Caf, travalicando le proprie competenze, svolga attività di assistenza fiscale, è sufficiente, ai fini dell’eventuale emanazione di provvedimento di revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 39, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, la constatazione, da parte dell’Audit, della violazione dell’articolo 34 del d.lgs. n. 241 del 1997 e dell’articolo 16 del D.M. n. 164 del 1999, oppure bisogna attendere l’effettiva segnalazione, da parte nell’ufficio locale e nei confronti del contribuente, della violazione dell’articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 1997? RISPOSTA Pagina 40 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 27 L’articolo 39, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, prevede che “l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è revocata quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare”. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale ovvero al rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione è un tipica sanzione accessoria che in virtù del principio generale, sancito dall’articolo 19, comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997, può essere eseguita soltanto quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo. Si ritiene, dunque, che la sola constatazione da parte degli Uffici audit esterno della circostanza che i centri di raccolta, travalicando le proprie competenze, svolgano l’attività di assistenza fiscale, non può da sola essere sufficiente per la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento di tale attività da parte del Caf. Tuttavia, tali segnalazioni potranno essere prese in considerazione, da parte della Direzione Regionale competente, al fine dell’adozione di un provvedimento di sospensione cautelare, prevista per le ipotesi di violazioni particolarmente gravi. In proposito, è opportuno ricordare che nel caso in cui il centro di raccolta si trovi in una Regione diversa da quella in cui ha la sede legale il Caf, il verbale di constatazione dovrà essere inviato alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. 15.2) QUESITO La legge finanziaria per il 2007 ha modificato l’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, prevedendo l’obbligo della comunicazione dei provvedimenti sanzionatori ai competenti ordini professionali anche nei casi di tardiva Pagina 41 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 28 trasmissione delle dichiarazioni (oltre che nell’ipotesi di apposizione di visto di conformità infedele). Con riferimento a tale fattispecie, nel caso in cui la violazione e la contestazione nei confronti dell’intermediario siano antecedenti all’entrata in vigore della citata legge, l’Ufficio, nell’irrogare la sanzione è tenuto alla predetta comunicazione? RISPOSTA In virtù del principio del favor rei sancito dall’articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 “se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”. In caso di successione di leggi sanzionatorie nel tempo è, dunque, necessario individuare quale sia la legge più favorevole; in proposito con circolare n. 180/E del 1998 è stato chiarito che: “la valutazione della disposizione più favorevole deve essere fatta in concreto e non in astratto (tenendo, quindi, conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge), paragonando i risultati che derivano dall'applicazione delle due norme alla situazione specifica che si presenta all'esame dell'ufficio o ente impositore. Ovviamente è più favorevole la norma che, in relazione alla singola violazione autonomamente irrogabile, conduce a conseguenze meno onerose per il trasgressore”. Al fine di stabilire quale sia la legge più favorevole occorre, dunque, prendere in considerazione il trattamento sanzionatorio complessivo applicabile prima e dopo la modifica normativa e verificare quale dei due sia complessivamente meno oneroso per il trasgressore. Nel caso di specie l’entità della sanzione principale per il tardivo od omesso invio telematico della dichiarazione da parte di un professionista abilitato, prevista dall’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, non è cambiata con la novella realizzata tramite la legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007); Pagina 42 Circolare del 19/02/2008 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 29 tuttavia a seguito di tale novella è stato previsto che per la violazione in esame, oltre ad irrogare la sanzione pecuniaria, le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle entrate debbano anche procedere ad inviare agli ordini professionali di appartenenza dei trasgressori i provvedimenti di contestazione della sanzione in parola per l' eventuale adozione di ulteriori provvedimenti. Si ritiene, dunque, che tale segnalazione aggravi il trattamento sanzionatorio complessivo della violazione in parola e, pertanto, in virtù del richiamato principio del favor rei gli uffici non debbano provvedere alle segnalazioni per le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. *** Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni. Pagina 43 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Regolarizzazione delle omissioni relative al monitoraggio degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria. Proroga dei termini. Articolo 1, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 Testo: INDICE Premessa 1. DIPENDENTI PUBBLICI 2. DIPENDENTI PRIVATI 3. ALTRI CONTRIBUENTI 3.1. Dichiarazione tardiva 3.2 Dichiarazione integrativa 3.3 Dichiarazione integrativa per gli anni pregressi al periodo dimposta 2008 3.4 Dichiarazioni omesse per gli anni pregressi al periodo dimposta 2008 Premessa Con la circolare n. 48/E del 17 novembre 2009 sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori dipendenti che, in relazione alla propria attività lavorativa svolta allestero, hanno commesso violazioni in materia di monitoraggio fiscale. Larticolo 1, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (di seguito, decreto), ha prorogato i termini degli adempimenti richiesti per sanare lomessa o incompleta presentazione del modulo RW da parte dei predetti contribuenti. Pertanto, ad integrazione dei chiarimenti già contenuti nella richiamata circolare, si ritiene opportuno fornire le seguenti ulteriori delucidazioni. 1. DIPENDENTI PUBBLICI E stato già precisato che i contribuenti la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di presunzione legale che prescinde dalla ricorrenza o meno dei requisiti richiesti dallarticolo 2 del TUIR, non sono soggetti allobbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi in relazione al conto corrente costituito allestero per laccredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte. In tale ambito soggettivo vi rientrano sia i dipendenti che prestano in via continuativa attività lavorative presso la Commissione Europea ed altri organismi comunitari e internazionali e la cui residenza in Italia è fissata in base ad accordi internazionali ratificati dallItalia, sia i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono allestero per motivi di lavoro per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari che mantengono ai fini fiscali la residenza in Italia non essendo iscritti allAIRE. Al riguardo, si ribadisce che lesonero in questione è riferito esclusivamente agli obblighi inerenti il monitoraggio fiscale limitatamente alle somme riconducibili agli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative e non anche agli eventuali investimenti finanziari o patrimoniali ancorché derivanti dallimpiego delle somme medesime. Rimane fermo lobbligo di dichiarare i redditi derivanti dal predetto conto corrente (da effettuarsi nel quadro RM del modello UNICO). Qualora invece il contribuente dia disposizione allistituto bancario estero di trasferire su un conto corrente italiano gli interessi maturati sul conto estero, consentendo in tal modo alla banca italiana di operare la ritenuta dingresso ai Pagina 1 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa sensi dellarticolo 26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cfr. circ. 19 giugno 2002, n. 54/E), ai sensi dellarticolo 4, comma 4, del decreto legge n. 167 del 1990, non sussiste lobbligo di compilazione del modulo RW ed inoltre è assolto in via definitiva lonere dichiarativo dei relativi redditi. Lesonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività allestero e viene meno al rientro in Italia del dipendente, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità allestero. I predetti dipendenti che hanno prestato la propria attività lavorativa allestero e sono rientrati in Italia, entro il 31 dicembre 2008, mantenendo le proprie disponibilità allestero compresi quelli attualmente in pensione - qualora abbiano presentato la dichiarazione annuale, ma abbiano omesso di presentare il modulo RW, nonché di dichiarare i relativi interessi, possono usufruire del trattamento sanzionatorio attenuato indicato nella citata circolare n. 48/E del 2009. A questultimo fine, deve essere presentata la dichiarazione integrativa relativa al periodo dimposta 2008, compilando esclusivamente il frontespizio e il modulo RW, Sezione II, per indicare la consistenza del conto corrente al termine del medesimo anno e deve essere versata la sola sanzione in misura fissa di cui allarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Detta sanzione di 258 euro è ridotta ad un decimo (pari a 25 euro) se la predetta dichiarazione integrativa è presentata nei termini del ravvedimento operoso di cui allarticolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ossia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa allanno nel corso del quale è stata commessa la violazione (30 settembre 2010). La sanzione è ridotta ad un dodicesimo (pari a 21 euro) se la dichiarazione integrativa è stata presentata entro il 29 dicembre 2009, ossia entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ( articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 472 del 1997). Si precisa, inoltre, che se il lavoratore dipendente non ha presentato, entro il 30 settembre 2009, alcuna dichiarazione annuale, né per gli anni pregressi né per lanno 2008, è considerata valida la dichiarazione (composta dal solo frontespizio e dal modulo RW) presentata entro il 29 dicembre 2009, ossia entro il termine di novanta giorni dalla scadenza di quello ordinario di presentazione della dichiarazione (articolo 2, comma 7, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), pagando la sanzione in misura fissa di cui allarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta ad un dodicesimo (pari a 21 euro) (cfr. articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 472 del 1997). In ogni caso, la dichiarazione presentata entro tale termine è comunque suscettibile di successive modifiche ed integrazioni entro il più ampio termine del ravvedimento operoso di cui allarticolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472 del 1997 (30 settembre 2010) o al più tardi entro i termini per lesercizio dellattività di accertamento. Ciò posto, si fa presente che larticolo 1, comma 7, del decreto in oggetto ha prorogato al 30 aprile 2010 il citato termine di novanta giorni previsto sia nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi sia nei casi di dichiarazione integrativa relative allanno 2008, semprechè si tratti di sanare lomessa o incompleta presentazione del modulo RW relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato allestero ivi detenute al 31 dicembre 2008. La medesima norma ha disposto che restano ferme le misure ridotte delle sanzioni. Ciò significa che il contribuente ha la possibilità di sanare la violazione entro il 30 aprile 2010, presentando od integrando la dichiarazione e versando la sanzione di cui al citato articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta ad un dodicesimo (pari a 21 euro). La sanzione è ridotta ad un decimo (25 euro) se la dichiarazione originariamente presentata è integrata a decorrere dal 1° maggio ed entro il 30 settembre 2010. Si ribadisce, inoltre, che il pagamento della predetta sanzione in misura ridotta (21 o 25 euro) sana le omissioni relative al modulo RW, nonché le omissioni dichiarative degli interessi derivanti dal conto corrente estero, anche con riferimento agli anni pregressi. Lattenuazione delle sanzioni sopra descritta non è, invece, applicabile nei casi in cui i dipendenti abbiano violato gli obblighi di monitoraggio in relazione ad attività detenute o costituite allestero diverse dai conti correnti in esame. Con riferimento a tali attività si rende, infatti, applicabile lordinario regime sanzionatorio di cui al successivo paragrafo 3, mentre per il conto corrente si può usufruire della predetta attenuazione delle sanzioni. 2. DIPENDENTI PRIVATI I lavoratori allestero, per i quali non sussiste una specifica disposizione normativa che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione, sono come noto tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale ricorrendone i presupposti. In particolare, si tratta dei lavoratori frontalieri e dei dipendenti di imprese private italiane, straniere o multinazionali, Pagina 2 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa che abbiano mantenuto in Italia la residenza fiscale. Tali soggetti possono usufruire del regime sanzionatorio attenuato descritto nel paragrafo precedente, anche nel caso in cui non svolgano più la loro attività lavorativa allestero e abbiano mantenuto le proprie disponibilità allestero. Il medesimo trattamento sanzionatorio si rende, altresì, applicabile agli ex dipendenti privati attualmente in pensione. Si coglie loccasione per evidenziare che non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto secondo pilastro svizzero, trattandosi di forme di previdenza obbligatoria seppure complementare. 3. ALTRI CONTRIBUENTI Con riferimento agli altri contribuenti soggetti allobbligo del monitoraggio fiscale che in alternativa allemersione delle attività detenute allestero ai sensi dellarticolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009 (cosiddetto scudo fiscale) intendano regolarizzare la propria posizione fiscale tramite listituto del ravvedimento operoso di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, occorre distinguere se tali soggetti abbiano o meno presentato, entro il 30 settembre 2009, la dichiarazione dei redditi relativamente allanno dimposta 2008. 3.1. Dichiarazione tardiva Se entro il 30 settembre 2009 non è stata presentata la dichiarazione dei redditi relativa al 2008, la violazione poteva essere sanata presentando la citata dichiarazione entro i novanta giorni successivi (ossia entro il 29 dicembre 2009), comprensiva del modulo RW e se necessario dei relativi quadri reddituali. A tal riguardo si precisa che se il contribuente beneficiava di una delle condizioni di esonero dallobbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, entro il termine sopra indicato (29 dicembre 2009) andava presentato il solo frontespizio nonché lapposito modulo RW. Entro lo stesso termine del 29 dicembre 2009 erano dovute le sanzioni di cui allarticolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (258 euro), nonché quella prevista per la mancata presentazione del modulo RW di cui allarticolo 5 del decreto legge n. 167 del 1990 (10 per cento degli importi non dichiarati), entrambe ridotte ad un dodicesimo (rispettivamente, 21 euro e lo 0,833 per cento degli importi non dichiarati). Se, inoltre, dalla dichiarazione tardiva sono emerse delle imposte dovute, occorre, altresì, versare lulteriore sanzione di cui allarticolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (30 per cento della maggiore imposta), in misura ridotta ad un decimo (3 per cento), oltre che, ovviamente le imposte e gli interessi, entro il termine del 30 settembre 2010. 3.2 Dichiarazione integrativa Preliminarmente si precisa che qualora il contribuente abbia omesso di compilare esclusivamente il modulo RW e gli altri dati contenuti nella dichiarazione originariamente presentata sono corretti, ai fini dellintegrazione è consentita la compilazione e linvio del solo frontespizio e del modulo RW. Diversamente, se lomissione ha riguardato anche altre componenti reddituali, valgono le istruzioni generali contenute nei modelli di dichiarazione che prevedono che la dichiarazione integrativa contenga tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare. Tanto premesso, se la dichiarazione annuale dei redditi per lanno 2008 è stata presentata entro il termine del 30 settembre 2009 e la dichiarazione integrativa è stata presentata entro il 29 dicembre 2009, il contribuente ha la possibilità di sanare le violazioni versando le medesime sanzioni, in misura ridotta, previste nel caso di dichiarazione tardiva di cui al paragrafo precedente (cfr articoli 1, comma 1, secondo periodo, e 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, articolo 5 del decreto legge n. 167 del 1990). Tale interpretazione è in linea con altre pronunce di prassi che più volte hanno assimilato dal punto di vista sanzionatorio la dichiarazione integrativa presentata nei novanta giorni ad una dichiarazione tardiva (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002 e risoluzione n. 82/E del 30 marzo 2009). Diversamente qualora la dichiarazione integrativa sia presentata oltre il termine di novanta giorni, ma entro il 30 settembre 2010, ai fini del ravvedimento delle violazioni in argomento (omessa o incompleta compilazione del modulo RW e dei relativi quadri reddituali per le attività detenute allestero) ferma restando la sanzione di cui all articolo 5 del decreto legge n. 167 del 1990 - occorre fare riferimento alle sanzioni contenute negli articoli 1 e 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (a seconda, rispettivamente, che siano dovute o meno maggiori imposte), Pagina 3 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa trattandosi, comunque, di errori ed omissioni diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). In particolare, devono essere corrisposte, entro lo stesso termine del 30 settembre 2010: - la sanzione specifica prevista per il modulo RW, di cui allarticolo 5 del decreto legge n. 167 del 1990 (pari al 10 per cento dellimporto non dichiarato) in misura ridotta ad un decimo (1 per cento); nonché le seguenti misure sanzionatorie per le irregolarità commesse nella compilazione dei quadri reddituali, diversi dal modulo RW: 1. se non risultano maggiori imposte dovute: - la sanzione in misura fissa di cui allarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (258 euro) ridotta ad un decimo (25 euro); 2. se risultano maggiori imposte dovute: - la sanzione in misura proporzionale di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevista nel caso di infedele dichiarazione con imposta dovuta (pari al 100 per cento della maggiore imposta) aumentata di un terzo, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 1, trattandosi di violazioni che riguardano redditi prodotti allestero (133 per cento) a sua volta ridotta ad un decimo (13,3 per cento). La predetta sanzione di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 è invece raddoppiata, ai sensi dellarticolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009, qualora lomissione riguardi investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001. In sostanza, quindi, è dovuta una sanzione pari al 200 per cento della maggiore imposta, ridotta ad un decimo (20 per cento). Resta fermo lobbligo di versare limposta nonché gli interessi entro il medesimo termine del 30 settembre 2010. Per quanto sopra devono intendersi parzialmente superati i chiarimenti resi con la circolare n. 49/E del 2009 (quesito 10.1). Come accennato, tali adempimenti possono essere effettuati anche dai soggetti di cui ai paragrafi 1 e 2 che abbiano omesso di presentare il modulo RW e i relativi quadri reddituali relativamente alle attività detenute allestero diverse dalle somme riconducibili alla retribuzione e agli altri emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro dipendente. 3.3 Dichiarazione integrativa per gli anni pregressi al periodo dimposta 2008 Qualora il contribuente intenda regolarizzare le dichiarazioni presentate relativamente ai periodi dimposta precedenti al 2008, non essendo più nei termini per il ravvedimento di cui allarticolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, può comunque presentare la dichiarazione integrativa di cui allarticolo 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 per ciascun periodo dimposta ancora oggetto di accertamento, compilando gli appositi quadri e versando le maggiori imposte dovute e i relativi interessi. In tale ipotesi, il contribuente deve attendere la contestazione delle sanzioni da parte dellUfficio, ossia: 1. se non sono dovute imposte: - della sanzione prevista dallarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (da 258 euro a 2.065 euro); 2. se risultano maggiori imposte dovute: - della sanzione prevista dallarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997, aumentata di un terzo ai sensi del successivo comma 3 (dal 133 per cento al 266 per cento); nonché, in entrambi i casi, della sanzione prevista dallarticolo 5 del decreto legge n. 167 del 1990 (dal 5 per cento al 25 per cento). Tutte le sanzioni sopra indicate potranno essere definite in forma agevolata, usufruendo delle riduzioni previste in relazione alle modalità di contestazione della violazione. 3.4 Dichiarazioni omesse per gli anni pregressi al periodo dimposta 2008 Nel caso di dichiarazioni omesse, infine, al contribuente è inibita la possibilità di presentare le dichiarazioni integrative. Con atti di accertamento emessi dagli uffici dellAgenzia delle Entrate si potrà procedere alla contestazione delle relative sanzioni, ossia: 1. se non sono dovute imposte: - della sanzione prevista dallarticolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (da 258 euro a 2.065 euro); 2. se risultano maggiori imposte dovute: - della sanzione prevista dallarticolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997, aumentata di un terzo ai sensi del successivo comma 3 (dal 160 per cento al 320 per cento); Pagina 4 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa nonché, in entrambi i casi, della sanzione prevista dallarticolo 5 del decreto legge n. 167del 1990 (dal 5 per cento al 25 per cento). Tutte le sanzioni sopra indicate potranno essere definite in forma agevolata, usufruendo delle riduzioni previste in relazione alle modalità di contestazione della violazione. Per una più immediata rilevazione del trattamento sanzionatorio applicabile alle singole fattispecie, si rinvia alle tabelle allegate. **** Le direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici. ALLEGATO: vedere documento in PDF Pagina 5 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa CIRCOLARE N. 11/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 marzo 2010 OGGETTO: Regolarizzazione delle omissioni relative al monitoraggio degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria. Proroga dei termini. Articolo 1, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 Pagina 6 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 2 INDICE PREMESSA ............................................................................................................................... 3 1. DIPENDENTI PUBBLICI ........................................................................................................ 3 2. DIPENDENTI PRIVATI .......................................................................................................... 7 3. ALTRI CONTRIBUENTI ........................................................................................................ 7 3.1. Dichiarazione tardiva .................................................................................................... 8 3.2 Dichiarazione integrativa............................................................................................... 8 3.3 Dichiarazione integrativa per gli anni pregressi al periodo d’imposta 2008 .......... 11 3.4 Dichiarazioni omesse per gli anni pregressi al periodo d’imposta 2008.................. 12 Pagina 7 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 3 PREMESSA Con la circolare n. 48/E del 17 novembre 2009 sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori dipendenti che, in relazione alla propria attività lavorativa svolta all’estero, hanno commesso violazioni in materia di monitoraggio fiscale. L’articolo 1, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (di seguito, decreto), ha prorogato i termini degli adempimenti richiesti per sanare l’omessa o incompleta presentazione del modulo RW da parte dei predetti contribuenti. Pertanto, ad integrazione dei chiarimenti già contenuti nella richiamata circolare, si ritiene opportuno fornire le seguenti ulteriori delucidazioni. 1. DIPENDENTI PUBBLICI E’ stato già precisato che i contribuenti la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di presunzione legale che prescinde dalla ricorrenza o meno dei requisiti richiesti dall’articolo 2 del TUIR, non sono soggetti all’obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi in relazione al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte. In tale ambito soggettivo vi rientrano sia i dipendenti che prestano in via continuativa attività lavorative presso la Commissione Europea ed altri organismi comunitari e internazionali e la cui residenza in Italia è fissata in base ad accordi internazionali ratificati dall’Italia, sia i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all’estero per motivi di lavoro per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni Pagina 8 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 4 consolari che mantengono ai fini fiscali la residenza in Italia non essendo iscritti all’AIRE. Al riguardo, si ribadisce che l’esonero in questione è riferito esclusivamente agli obblighi inerenti il monitoraggio fiscale limitatamente alle somme riconducibili agli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative e non anche agli eventuali investimenti finanziari o patrimoniali ancorché derivanti dall’impiego delle somme medesime. Rimane fermo l’obbligo di dichiarare i redditi derivanti dal predetto conto corrente (da effettuarsi nel quadro RM del modello UNICO). Qualora invece il contribuente dia disposizione all’istituto bancario estero di trasferire su un conto corrente italiano gli interessi maturati sul conto estero, consentendo in tal modo alla banca italiana di operare la ritenuta d’ingresso ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cfr. circ. 19 giugno 2002, n. 54/E), ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 167 del 1990, non sussiste l’obbligo di compilazione del modulo RW ed inoltre è assolto in via definitiva l’onere dichiarativo dei relativi redditi. L’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al rientro in Italia del dipendente, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità all’estero. I predetti dipendenti che hanno prestato la propria attività lavorativa all’estero e sono rientrati in Italia, entro il 31 dicembre 2008, mantenendo le proprie disponibilità all’estero – compresi quelli attualmente in pensione - qualora abbiano presentato la dichiarazione annuale, ma abbiano omesso di presentare il modulo RW, nonché di dichiarare i relativi interessi, possono usufruire del trattamento sanzionatorio attenuato indicato nella citata circolare n. 48/E del 2009. Pagina 9 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 5 A quest’ultimo fine, deve essere presentata la dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2008, compilando esclusivamente il frontespizio e il modulo RW, Sezione II, per indicare la consistenza del conto corrente al termine del medesimo anno e deve essere versata la sola sanzione in misura fissa di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Detta sanzione di 258 euro è ridotta ad un decimo (pari a 25 euro) se la predetta dichiarazione integrativa è presentata nei termini del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ossia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (30 settembre 2010). La sanzione è ridotta ad un dodicesimo (pari a 21 euro) se la dichiarazione integrativa è stata presentata entro il 29 dicembre 2009, ossia entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 472 del 1997). Si precisa, inoltre, che se il lavoratore dipendente non ha presentato, entro il 30 settembre 2009, alcuna dichiarazione annuale, né per gli anni pregressi né per l’anno 2008, è considerata valida la dichiarazione (composta dal solo frontespizio e dal modulo RW) presentata entro il 29 dicembre 2009, ossia entro il termine di novanta giorni dalla scadenza di quello ordinario di presentazione della dichiarazione (articolo 2, comma 7, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), pagando la sanzione in misura fissa di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta ad un dodicesimo (pari a 21 euro) (cfr. articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 472 del 1997). In ogni caso, la dichiarazione presentata entro tale termine è comunque suscettibile di successive modifiche ed integrazioni entro il più ampio termine del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto Pagina 10 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 6 legislativo n. 472 del 1997 (30 settembre 2010) o al più tardi entro i termini per l’esercizio dell’attività di accertamento. Ciò posto, si fa presente che l’articolo 1, comma 7, del decreto in oggetto ha prorogato al 30 aprile 2010 il citato termine di novanta giorni previsto sia nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi sia nei casi di dichiarazione integrativa relative all’anno 2008, semprechè si tratti di sanare l’omessa o incompleta presentazione del modulo RW relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all’estero ivi detenute al 31 dicembre 2008. La medesima norma ha disposto che restano ferme le misure ridotte delle sanzioni. Ciò significa che il contribuente ha la possibilità di sanare la violazione entro il 30 aprile 2010, presentando od integrando la dichiarazione e versando la sanzione di cui al citato articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta ad un dodicesimo (pari a 21 euro). La sanzione è ridotta ad un decimo (25 euro) se la dichiarazione originariamente presentata è integrata a decorrere dal 1° maggio ed entro il 30 settembre 2010. Si ribadisce, inoltre, che il pagamento della predetta sanzione in misura ridotta (21 o 25 euro) sana le omissioni relative al modulo RW, nonché le omissioni dichiarative degli interessi derivanti dal conto corrente estero, anche con riferimento agli anni pregressi. L’attenuazione delle sanzioni sopra descritta non è, invece, applicabile nei casi in cui i dipendenti abbiano violato gli obblighi di monitoraggio in relazione ad attività detenute o costituite all’estero diverse dai conti correnti in esame. Con riferimento a tali attività si rende, infatti, applicabile l’ordinario regime sanzionatorio di cui al successivo paragrafo 3, mentre per il conto corrente si può usufruire della predetta attenuazione delle sanzioni. Pagina 11 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 7 2. DIPENDENTI PRIVATI I lavoratori all’estero, per i quali non sussiste una specifica disposizione normativa che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione, sono come noto tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale ricorrendone i presupposti. In particolare, si tratta dei lavoratori frontalieri e dei dipendenti di imprese private italiane, straniere o multinazionali, che abbiano mantenuto in Italia la residenza fiscale. Tali soggetti possono usufruire del regime sanzionatorio attenuato descritto nel paragrafo precedente, anche nel caso in cui non svolgano più la loro attività lavorativa all’estero e abbiano mantenuto le proprie disponibilità all’estero. Il medesimo trattamento sanzionatorio si rende, altresì, applicabile agli ex dipendenti privati attualmente in pensione. Si coglie l’occasione per evidenziare che non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto secondo pilastro svizzero, trattandosi di forme di previdenza obbligatoria seppure complementare. 3. ALTRI CONTRIBUENTI Con riferimento agli altri contribuenti soggetti all’obbligo del monitoraggio fiscale che – in alternativa all’emersione delle attività detenute all’estero ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009 (cosiddetto “scudo fiscale”) – intendano regolarizzare la propria posizione fiscale tramite l’istituto del ravvedimento operoso di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, occorre distinguere se tali soggetti abbiano o meno presentato, entro il 30 settembre 2009, la dichiarazione dei redditi relativamente all’anno d’imposta 2008. Pagina 12 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 8 3.1. Dichiarazione tardiva Se entro il 30 settembre 2009 non è stata presentata la dichiarazione dei redditi relativa al 2008, la violazione poteva essere sanata presentando la citata dichiarazione entro i novanta giorni successivi (ossia entro il 29 dicembre 2009), comprensiva del modulo RW e – se necessario – dei relativi quadri reddituali. A tal riguardo si precisa che se il contribuente beneficiava di una delle condizioni di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, entro il termine sopra indicato (29 dicembre 2009) andava presentato il solo frontespizio nonché l’apposito modulo RW. Entro lo stesso termine del 29 dicembre 2009 erano dovute le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (258 euro), nonché quella prevista per la mancata presentazione del modulo RW di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 167 del 1990 (10 per cento degli importi non dichiarati), entrambe ridotte ad un dodicesimo (rispettivamente, 21 euro e lo 0,833 per cento degli importi non dichiarati). Se, inoltre, dalla dichiarazione tardiva sono emerse delle imposte dovute, occorre, altresì, versare l’ulteriore sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (30 per cento della maggiore imposta), in misura ridotta ad un decimo (3 per cento), oltre che, ovviamente le imposte e gli interessi, entro il termine del 30 settembre 2010. 3.2 Dichiarazione integrativa Preliminarmente si precisa che qualora il contribuente abbia omesso di compilare esclusivamente il modulo RW e gli altri dati contenuti nella dichiarazione originariamente presentata sono corretti, ai fini dell’integrazione è consentita la compilazione e l’invio del solo frontespizio e del modulo RW. Pagina 13 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 9 Diversamente, se l’omissione ha riguardato anche altre componenti reddituali, valgono le istruzioni generali contenute nei modelli di dichiarazione che prevedono che la dichiarazione integrativa contenga tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare. Tanto premesso, se la dichiarazione annuale dei redditi per l’anno 2008 è stata presentata entro il termine del 30 settembre 2009 e la dichiarazione integrativa è stata presentata entro il 29 dicembre 2009, il contribuente ha la possibilità di sanare le violazioni versando le medesime sanzioni, in misura ridotta, previste nel caso di dichiarazione tardiva di cui al paragrafo precedente (cfr articoli 1, comma 1, secondo periodo, e 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, articolo 5 del decreto legge n. 167 del 1990). Tale interpretazione è in linea con altre pronunce di prassi che più volte hanno assimilato dal punto di vista sanzionatorio la dichiarazione integrativa presentata nei novanta giorni ad una dichiarazione tardiva (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002 e risoluzione n. 82/E del 30 marzo 2009). Diversamente qualora la dichiarazione integrativa sia presentata oltre il termine di novanta giorni, ma entro il 30 settembre 2010, ai fini del ravvedimento delle violazioni in argomento (omessa o incompleta compilazione del modulo RW e dei relativi quadri reddituali per le attività detenute all’estero) – ferma restando la sanzione di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 167 del 1990 - occorre fare riferimento alle sanzioni contenute negli articoli 1 e 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (a seconda, rispettivamente, che siano dovute o meno maggiori imposte), trattandosi, comunque, di errori ed omissioni diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (ai sensi degli articoli 36bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Pagina 14 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 10 In particolare, devono essere corrisposte, entro lo stesso termine del 30 settembre 2010: • la sanzione specifica prevista per il modulo RW, di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 167 del 1990 (pari al 10 per cento dell’importo non dichiarato) in misura ridotta ad un decimo (1 per cento); nonché le seguenti misure sanzionatorie per le irregolarità commesse nella compilazione dei quadri reddituali, diversi dal modulo RW: 1. se non risultano maggiori imposte dovute: la sanzione in misura fissa di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (258 euro) ridotta ad un decimo (25 euro); 2. se risultano maggiori imposte dovute: la sanzione in misura proporzionale di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevista nel caso di infedele dichiarazione con imposta dovuta (pari al 100 per cento della maggiore imposta) - aumentata di un terzo, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 1, trattandosi di violazioni che riguardano redditi prodotti all’estero (133 per cento) – a sua volta ridotta ad un decimo (13,3 per cento). La predetta sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 è invece raddoppiata, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009, qualora l’omissione riguardi investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001. In sostanza, quindi, è dovuta una sanzione Pagina 15 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 11 pari al 200 per cento della maggiore imposta, ridotta ad un decimo (20 per cento). Resta fermo l’obbligo di versare l’imposta nonché gli interessi entro il medesimo termine del 30 settembre 2010. Per quanto sopra devono intendersi parzialmente superati i chiarimenti resi con la circolare n. 49/E del 2009 (quesito 10.1). Come accennato, tali adempimenti possono essere effettuati anche dai soggetti di cui ai paragrafi 1 e 2 che abbiano omesso di presentare il modulo RW e i relativi quadri reddituali relativamente alle attività detenute all’estero diverse dalle somme riconducibili alla retribuzione e agli altri emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro dipendente. 3.3 Dichiarazione integrativa per gli anni pregressi al periodo d’imposta 2008 Qualora il contribuente intenda regolarizzare le dichiarazioni presentate relativamente ai periodi d’imposta precedenti al 2008, non essendo più nei termini per il ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, può comunque presentare la dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 per ciascun periodo d’imposta ancora oggetto di accertamento, compilando gli appositi quadri e versando le maggiori imposte dovute e i relativi interessi. In tale ipotesi, il contribuente deve attendere la contestazione delle sanzioni da parte dell’Ufficio, ossia: 1. se non sono dovute imposte: della sanzione prevista dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (da 258 euro a 2.065 euro); Pagina 16 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 12 2. se risultano maggiori imposte dovute: della sanzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997, aumentata di un terzo ai sensi del successivo comma 3 (dal 133 per cento al 266 per cento); nonché, in entrambi i casi, della sanzione prevista dall’articolo 5 del decreto legge n. 167 del 1990 (dal 5 per cento al 25 per cento). Tutte le sanzioni sopra indicate potranno essere definite in forma agevolata, usufruendo delle riduzioni previste in relazione alle modalità di contestazione della violazione. 3.4 Dichiarazioni omesse per gli anni pregressi al periodo d’imposta 2008 Nel caso di dichiarazioni omesse, infine, al contribuente è inibita la possibilità di presentare le dichiarazioni integrative. Con atti di accertamento emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate si potrà procedere alla contestazione delle relative sanzioni, ossia: 1. se non sono dovute imposte: della sanzione prevista dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (da 258 euro a 2.065 euro); 2. se risultano maggiori imposte dovute: della sanzione prevista dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997, aumentata di un terzo ai sensi del successivo comma 3 (dal 160 per cento al 320 per cento); nonché, in entrambi i casi, della sanzione prevista dall’articolo 5 del decreto legge n. 167del 1990 (dal 5 per cento al 25 per cento). Pagina 17 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 13 Tutte le sanzioni sopra indicate potranno essere definite in forma agevolata, usufruendo delle riduzioni previste in relazione alle modalità di contestazione della violazione. Per una più immediata rilevazione del trattamento sanzionatorio applicabile alle singole fattispecie, si rinvia alle tabelle allegate. **** Le direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici. Pagina 18 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 14 Allegato LAVORATORI DIPENDENTI ALL’ESTERO Ravvedimento in PRESENZA di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2008 adempimenti Presentazione della dichiarazione integrativa relativamente al periodo d’imposta 2008 comprensiva del modulo RW termine sanzione presentazione dich.integrativa termine versamento sanzione riduzione sanzione dovuta 30 aprile 2010 euro 258 30 aprile 2010 Un dodicesimo 21 euro 30 settembre 2010 euro 258 30 settembre 2010 Un decimo 25 euro LAVORATORI DIPENDENTI ALL’ESTERO Ravvedimento in ASSENZA di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2008 adempimenti Presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente al periodo d’imposta 2008 comprensiva del modulo RW termine sanzione presentazione dichiarazione 30 aprile 2010 euro 258 termine versamento sanzione Riduzione Sanzione dovuta 30 aprile 2010 Un dodicesimo 21 euro INADEMPIMENTO NO SANZIONI RAVVEDIMENTO APPLICABILI Omessa presentazione del modulo RW, nonché omessa dichiarazione dei relativi interessi presenza di accessi, ispezioni o verifiche, notifica di apposito questionario da euro 258 ad euro 2.065 Pagina 19 PERIODI tutti gli anni d’imposta ancora accertabili Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 15 ALTRI SOGGETTI Ravvedimento in ASSENZA di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2008 SENZA IMPOSTA DOVUTA adempimenti Presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente al periodo d’imposta 2008 comprensiva del modulo RW e, se necessario, dei relativi quadri reddituali termine present. dichiar. sanzioni termine versamento sanzioni riduzione sanzioni dovute 258 euro 29 dicembre 2009 Un dodicesimo 21 euro 10% degli importi non dichiarati 29 dicembre 2009 Un dodicesimo 0,833% degli importi non dichiarati nel modulo RW 29 dicembre 2009 ALTRI SOGGETTI Ravvedimento in ASSENZA di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2008 CON IMPOSTA DOVUTA adempimenti termini Presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2008 comprensiva del modulo RW e, se necessario, dei relativi quadri reddituali 29 dicembre 2009 Versamento della maggiore imposta dovuta e degli interessi 30 settembre 2010 sanzioni termine versamento sanzioni riduzioni sanzioni dovute 258 euro 29 dicembre 2009 Un dodicesimo 21 euro 10% degli importi non dichiarati 29 dicembre 2009 Un dodicesimo 0,833% degli importi non dichiarati nel modulo RW 30% della maggiore imposta dovuta 30 settembre 2010 Un decimo 3% della maggiore imposta dovuta Pagina 20 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 16 ALTRI SOGGETTI Ravvedimento in PRESENZA di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2008 SENZA IMPOSTA DOVUTA adempimenti termine presentaz. dich. integr. sanzioni termine versamento sanzioni riduzioni sanzioni dovute 29 dicembre 2009 Un dodicesimo 21 euro 29 dicembre 2009 Un dodicesimo 0,833 % degli importi non dichiarati nel modulo RW Se esistono irregolarità commesse nella compilazione dei quadri reddituali diversi dal modulo RW 30 settembre 2010 Un decimo 25 euro 10% degli importi non dichiarati 30 settembre 2010 Un decimo 1% degli importi non dichiarati nel modulo RW 258 euro Presentazione della dichiarazione integrativa relativamente al periodo d’imposta 2008 comprensiva del modulo RW e, se necessario, dei relativi quadri reddituali 29 dicembre 2009 Se esistono irregolarità commesse nella compilazione dei quadri reddituali diversi dal modulo RW 10% degli importi non dichiarati 258 euro 30 settembre 2010 Pagina 21 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 17 ALTRI SOGGETTI Ravvedimento ENTRO NOVANTA GIORNI in PRESENZA di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2008 CON IMPOSTA DOVUTA adempimenti Presentazione della dichiarazione integrativa relativamente al periodo d’imposta 2008 comprensiva del modulo RW e, se necessario, dei relativi quadri reddituali Versamento della maggiore imposta dovuta e degli interessi termini sanzioni termine versamento sanzioni riduzioni sanzioni dovute 29 dicembre 2009 Un dodicesimo 21 euro 10% degli importi non dichiarati 29 dicembre 2009 Un dodicesimo 0,833% degli importi non dichiarati nel modulo RW 30% della maggiore imposta dovuta 30 settembre 2010 Un decimo 3 % della maggiore imposta dovuta 258 euro 29 dicembre 2009 30 settembre 2010 Se esistono irregolarità commesse nella compilazione dei quadri reddituali diversi dal modulo RW Pagina 22 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 18 ALTRI SOGGETTI Ravvedimento OLTRE NOVANTA GIORNI in PRESENZA di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2008 CON IMPOSTA DOVUTA adempimenti termini sanzioni termine versamento sanzioni riduzioni 133% della maggiore imposta dovuta Versamento della maggiore imposta dovuta e degli interessi 30 settembre 2010 Un decimo Assorbita dalla sanzione di cui all’articolo 1, d.lgs n. 471/1997 ovvero 20% della maggiore imposta dovuta riferita ad investimenti ed attività in paesi a regime fiscale privilegiato 200% della maggiore imposta dovuta riferita ad investimenti ed attività in paesi a regime fiscale privilegiato 10% degli importi non dichiarati 30 settembre 2010 13,3% della maggiore imposta dovuta 30 settembre 2010 ovvero Presentazione della dichiarazione integrativa relativamente al periodo d’imposta 2008 comprensiva del modulo RW e, se necessario, dei relativi quadri reddituali sanzioni dovute 30 settembre 2010 Un decimo 1% degli importi non dichiarati nel modulo RW ***** ***** ***** Pagina 23 Circolare del 12/03/2010 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 19 ALTRI SOGGETTI INADEMPIMENTO RAVVEDIMENTO SANZIONI APPLICABILI SENZA IMPOSTA DOVUTA Dichiarazioni per gli anni d’imposta antecedenti il 2008 NO perché i termini sono scaduti PRESENTATE ma inesatte Da 258 a 2.065 euro Dal 5% al 25% degli importi non dichiarati Dal 133% al 260 % della maggiore imposta dovuta CON IMPOSTA DOVUTA Dal 5% al 25% degli importi non dichiarati Da 258 a 2065 euro SENZA IMPOSTA DOVUTA Dichiarazioni per gli anni d’imposta antecedenti il 2008 NO perché i termini sono scaduti Dal 5% al 25% per cento degli importi non dichiarati Dal 160% al 320 % della maggiore imposta dovuta OMESSE CON IMPOSTA DOVUTA Dal 5% al 25% degli importi non dichiarati Pagina 24 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni. Sintesi: La circolare analizza le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, con un commento ai singoli articoli del D.Lgs. n. 472/97, tenuto conto anche delle integrazioni e correzioni apportate con il D.Lgs. n. 203/98. La circolare illustra le numerose novita' introdotte dalla riforma e fornisce indicazioni per una corretta ed uniforme applicazione delle nuove disposizioni in vigore dal 1 aprile 1998. Testo: Premessa Le continue e talvolta radicali modificazioni delle leggi tributarie, soprattutto negli ultimi decenni, nonche' i mutamenti giurisprudenziali sull'interpretazione delle norme sanzionatorie per violazioni a tali leggi, avevano comportato profondi mutamenti dell'assetto originario, delineato con la legge 7 gennaio 1929, n. 4. Basti pensare all'introduzione degli interessi di mora quale forma generalizzata di risarcimento del danno derivante da ritardo nell'adempimento degli obblighi tributari ovvero al frequente impiego della soprattassa quale misura sanzionatoria principale al pari della pena pecuniaria, ovvero, ancora, al percorso esegetico compiuto dalla Corte di cassazione circa la natura delle sanzioni tributarie (culminato con l'affermazione, fondata sulla portata eminentemente afflittiva della sanzione, dell'intrasmissibilita' all'erede del trasgressore dell'obbligazione al pagamento della pena pecuniaria) per comprendere come, non esistendo piu' un vero sistema sanzionatorio unitario, fosse sentita l'esigenza di una riorganizzazione del quadro normativo. A cio' deve aggiungersi che il sistema sanzionatorio amministrativo italiano era stato complessivamente disciplinato con l'adozione di principi generali di matrice penalistica (artt. 1-11 della legge 24 novembre 1981, n. 689), espressamente esclusi dall'area di applicazione delle norme tributarie in quanto regolata dalla legge n. 4 del 1929. Il progressivo svuotamento della funzione di legge-guida del sistema riconosciuto a quest'ultima, dunque, non permetteva di continuare a giustificare l'esistenza di una disciplina sanzionatoria amministrativa specifica per le violazioni tributarie, caratterizzata da peculiarita' (cumulo materiale delle sanzioni, salvo modesti temperamenti, responsabilita' solidale dei concorrenti nella violazione) non piu' pienamente aderenti all'evoluzione dell'ordinamento tributario. Da qui, essenzialmente, la necessita' di una generale riforma del sistema sanzionatorio tributario, intesa a conseguire un'organica razionalizzazione della relativa disciplina, che, venuta meno l'originaria connotazione risarcitoria delle sanzioni tributarie, le conformasse ai principi generali delle sanzioni amministrative dettati dalla ricordata legge n. 689 del 1981, con il conseguente trasferimento, alla materia tributaria, delle garanzie che circondano le sanzioni penali, ossia le tipiche sanzioni con natura intimidatoria e repressiva di comportamenti che l'ordinamento considera riprovevoli in quanto volti a ledere o a porre in pericolo beni ed interessi considerati meritevoli di tutela. Tale esigenza e' stata soddisfatta con l'adozione, nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, della delega legislativa per la riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale. L'articolo 3, comma 133, della citata legge n. 662, infatti, nel fissare i criteri direttivi per il legislatore delegato, ha orientato la propria scelta verso una marcata accentuazione dell'impronta penalistica di alcuni istituti, in modo da avvicinare il piu' possibile alle figure criminose illeciti di natura amministrativa. In attuazione della delega legislativa e' stato quindi emanato il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che contiene una disciplina organica dei principi generali della materia. Pur con innovazioni Pagina 1 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III rilevantissime, che esigono un mutamento radicale nell'atteggiamento degli uffici e degli enti locali rispetto all'applicazione delle sanzioni, la riforma si innesta sul sistema previgente, innovandone il tessuto con l'adozione di alcuni principi ad esso estranei, almeno nell'applicazione e nell'interpretazione che veniva data alle previsioni della legge n. 4 del 1929. Numerose sono le novita' introdotte dalla riforma, sinteticamente si indicano quelle maggiormente significative e qualificanti. In primo luogo, riguardo il contenuto e la natura della sanzione, si segnala l'adozione di un unico tipo, consistente nel pagamento di una somma di denaro, in luogo delle previgenti soprattasse e pene pecuniarie (la cui reciproca differenziazione era divenuta quantomai ardua). Dal canto suo, la natura schiettamente afflittiva impressa alla sanzione tributaria comporta la riferibilita' della stessa alla persona fisica che commette la violazione, salva la deroga per il caso del tutto peculiare dell'autore mediato. E' peraltro prevista anche un'autonoma responsabilita' solidale, di carattere civile, in capo al soggetto (persona fisica, societa', associazione o ente), nel cui interesse o in rappresentanza del quale abbia agito l'autore della violazione, ogni qualvolta esso si avvantaggia delle conseguenze di tale violazione. In relazione ai presupposti per l'applicazione della sanzione, vanno evidenziati la previsione espressa del principio di irretroattivita' della norma sanzionatoria, collegato a quello di legalita', e del principio del favor rei con riferimento al mutamento nel tempo della disciplina positiva, nonche' l'introduzione dei principi di imputabilita' e di colpevolezza (con inevitabile valorizzazione dell'elemento psicologico dell'illecito, pressoche' ignota al sistema previgente), conseguenti alla gia' ricordata previsione di un unico tipo di sanzione afflittiva, la cui applicazione viene ancorata a criteri simili a quelli che presiedono alla determinazione della sanzione amministrativa secondo la legge n. 689 del 1981. Altra novita' di grande rilievo e' costituita dalla nuova disciplina del concorso formale, del concorso materiale e della continuazione fra violazioni. Le nuove norme, ampliando senza paragone l'ambito applicativo di questi istituti, concorrono in maniera determinante ad un radicale ridimensionamento dell'entita' delle sanzioni, che, nel sistema previgente, avevano raggiunto limiti tanto sproporzionati da rendere possibile la loro esecuzione solo a prezzo di determinare l'espulsione del soggetto responsabile dal sistema produttivo. Nell'ottica di favorire l'adempimento degli obblighi tributari in genere, anche a mezzo di istituti premiali, e' stato inoltre previsto un sistema di abbattimento dell'importo delle sanzioni, operante sia prima sia dopo l'irrogazione delle stesse. Da un lato si sono introdotte riduzioni dell'entita' della sanzione edittale ancorate alla resipiscenza dell'autore della violazione e quindi fondate sull'adempimento spontaneo, anche se tardivo, dell'obbligazione tributaria; dall'altro lato sono stabilite riduzioni della sanzione irrogata (armonizzate con previsioni di carattere premiale proprie di altri istituti, quali l'accertamento con adesione e la rinuncia all'impugnazione del provvedimento di accertamento), legate alla rinuncia a contestare, in sede giurisdizionale o amministrativa, il provvedimento sanzionatorio, anche al fine di contenere il relativo contenzioso. Avuto riguardo alle caratteristiche della sanzione, ma anche al rapporto esistente fra le violazioni sanzionate e le previsioni sostanziali concernenti i singoli tributi, il decreto legislativo n. 472 del 1997 ha previsto tre distinti procedimenti di irrogazione, ciascuno dei quali, come si dira', ha un proprio specifico ambito di applicazione. Tutto cio' premesso, si procede ad una prima analisi delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, con un commento ai singoli articoli del decreto legislativo n. 472 del 1997, tenuto conto anche delle integrazioni e correzioni apportate con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 luglio 1998. Formeranno oggetto di separata illustrazione le disposizioni dei decreti legislativi nn. 471 e 473 del 1997, concernenti, rispettivamente, la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di Pagina 2 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi e la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti. Articolo 1 Oggetto 1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria. L'articolo 1 determina l'oggetto del decreto legislativo stabilendo che esso consiste nella previsione delle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria. Le disposizioni contenute nel decreto, quando non derogate da previsioni legislative speciali, trovano percio' generale applicazione nella materia. Articolo 2 Sanzioni amministrative 1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti. 2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. 3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi. 4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza. Le disposizioni dettate nell'articolo 2 hanno carattere fortemente innovativo. Lo stesso, infatti, si compone di quattro commi, ognuno dei quali introduce principi del tutto nuovi che riguardano, rispettivamente, la tipologia delle sanzioni applicabili, la riferibilita' delle stesse alla persona fisica, la previsione di non produttivita' di interessi delle sanzioni e, da ultimo, il meccanismo di aggiornamento periodico delle stesse. 1. Il comma 1 configura un'unica sanzione principale, consistente nel pagamento di una somma di denaro ed avente la stessa denominazione di quella contemplata dalla legge n. 689 del 1981 (sanzione pecuniaria), che sostituisce le precedenti sanzioni tipiche (soprattassa e pena pecuniaria). Ad essa si affiancano le sanzioni accessorie, indicate specificamente nell'art. 21 dello stesso decreto e rispetto alle quali viene riaffermato il principio secondo cui esse possono essere irrogate solamente nei casi espressamente previsti dalla legge. La nuova sanzione pecuniaria, in aderenza del resto a quanto stabilito dalla legge delega (art. 3, comma 133, lett. a, legge n. 662 del 1996), puo' essere determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo, come accadeva per la pena pecuniaria, oppure in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione, come gia' la soprattassa. Cio', pero', non significa che il cambiamento introdotto sia rilevante solo dal punto di vista nominalistico, traducendosi in una mera riduzione numerica delle sanzioni. Va evidenziato, invece, che la previsione di un'unica tipologia di sanzione pecuniaria e' estremamente importante anche dal punto di vista sostanziale, in quanto serve a chiarire che la funzione della sanzione tributaria e' soltanto afflittiva e intimidatoria, ossia di deterrente rispetto alle violazioni, senza che si possa ancora ipotizzare una sua pretesa finalita' anche risarcitoria. Non si puo' dubitare, infatti, che i principi cardine sui quali si fonda il nuovo regime sanzionatorio tributario e che hanno accentuato in maniera netta la colorazione penalistica della nuova sanzione (principio di legalita', di imputabilita', di colpevolezza, del favor rei, ecc.) trovano applicazione sia nei casi in cui la stessa debba essere determinata tra un limite minimo e un limite massimo, sia quando la sua misura e' prefissata direttamente dalla legge. L'abolizione delle previgenti sanzioni trova conferma nell'art. 26, Pagina 3 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III comma 1, del d.lgs. n. 472, il quale stabilisce che il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonche' ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorche' diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e' sostituito dal riferimento alla sanzione pecuniaria di pari importo. 2. Il comma 2 stabilisce che la sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione; fissa, cioe', il principio di personalita' della sanzione individuando, quale centro d'imputazione di conseguenze giuridiche, la persona fisica che ha posto in essere il comportamento trasgressivo rispetto all'obbligo tributario. E' di tutta evidenza la diversita' rispetto alla regola previgente che addossava in ogni caso al contribuente (rectius: soggetto passivo d'imposta) la responsabilita' delle violazioni delle norme tributarie. 3. Il comma 3 dispone che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi. La norma in questione, se, per un verso, puo' apparire superflua per quei casi (vedi imposta di registro) in cui l'applicazione degli interessi non era prevista espressamente ma veniva giustificata parificando la natura giuridica della sanzione a quella del tributo (equiparazione ora assolutamente improponibile), per altro verso, si appalesa necessaria per fugare qualsiasi dubbio in merito all'abrogazione di quelle norme che, invece, stabilivano in maniera esplicita la suddetta applicabilita', come, per esempio, l'art. 5, comma 11, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di soprattasse relative all'I.V.A. e alle imposte sui redditi. La nuova regola opera anche retroattivamente, ossia con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 1 aprile 1998, purche' a tale data non sia stata ancora irrogata la sanzione, come prescrive l'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 472. Verificandosi tale ipotesi, non possono piu' essere applicati interessi sulle sanzioni, neanche quelli gia' maturati. Se, invece, l'atto di irrogazione e' gia' stato notificato, gli interessi maturati fino al 31 marzo 1998 restano dovuti, mentre non devono piu' essere conteggiati ulteriori interessi. Si precisa peraltro che la disposizione in commento non riguarda i casi di dilazione del pagamento nei quali gli interessi perseguono le finalita' proprie degli interessi comuni e tendono a rimuovere il danno subito dall'Erario, rappresentato dalla mancata produttivita' del denaro e dal costo del medesimo. Ne consegue che, nelle ipotesi in cui i soggetti interessati chiedono di avvalersi di quelle previsioni normative che consentono il pagamento rateizzato del debito tributario definito ed esigibile, sulle somme dilazionate si rendono dovuti gli interessi specificamente previsti. Restano pertanto dovuti, a titolo esemplificativo, gli interessi al saggio legale sull'importo delle rate successive alla prima previsti nell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997, in materia di accertamento con adesione e di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento, e nell'art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 14 del d.lgs. n. 218 del 1997, in materia di conciliazione giudiziale. 4. Il comma 4 prevede un meccanismo di adeguamento triennale delle misure delle sanzioni, legato all'eventuale variazione del potere d'acquisto della moneta, in conformita' ad analoga previsione gia' introdotta nell'ordinamento per l'adeguamento delle sanzioni amministrative in materia di violazioni al Codice della strada. A tal fine e' stabilito che, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza. Articolo 3 Principio di legalita' 1. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. 2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non e' ammessa ripetizione di quanto pagato. 3. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione Pagina 4 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diversa, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. L'articolo 3 ha un contenuto piu' ampio di quanto non dice il titolo. Il principio di legalita', infatti, presuppone la necessita' che la determinazione dei fatti che costituiscono violazione punibile sia riservata al legislatore. Con cio' si esclude in primo luogo l'integrazione analogica (da riferirsi a casi diversi da quelli considerati dalle norme sanzionatorie), ferma restando l'ammissibilita' in linea generale dell'interpretazione estensiva (riconducibile invece al contenuto intrinseco delle norme stesse). Il comma 1 dell'art. 3 riguarda, invece, il principio della irretroattivita' della norma sanzionatoria che, indubbiamente, si collega a quello di legalita' ma e' distinto da esso. Si tratta del principio fissato dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione con riferimento alle sanzioni penali e dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981 per le sanzioni amministrative e ora espressamente riferito anche alle sanzioni tributarie. Ne consegue che, come nessuno puo' essere assoggettato a sanzione penale o amministrativa se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione, allo stesso modo nessuna violazione della norma tributaria puo' dare luogo all'irrogazione della sanzione se la relativa previsione legislativa non era in vigore al momento in cui essa e' stata commessa. Il principio in parola esclude che possa operare retroattivamente sia la norma che introduce nuove sanzioni sia quella che rende piu' onerosa l'entita' di una sanzione gia' esistente. I commi 2 e 3 introducono nel sistema sanzionatorio tributario il c.d. principio del favor rei, conseguente all'abolizione dell'opposta regola della "ultrattivita'" di cui all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Com'e' noto, secondo il citato art. 20 le disposizioni sanzionatorie si applicavano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, anche se le stesse fossero state successivamente abrogate o modificate in senso piu' favorevole al trasgressore. Tale norma era stata in passato sospettata di incostituzionalita' soprattutto perche' ritenuta in contrasto con il citato art. 25 della Costituzione. Peraltro la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 164 del 1974, aveva ritenuto infondata la sollevata questione, statuendo che il solo principio elevato a rango costituzionale e' quello della irretroattivita' della legge penale incriminatrice e non anche quello della retroattivita' della legge piu' favorevole al reo. Come logica conseguenza dell'abolizione, nel settore sanzionatorio tributario non penale, della regola dell'ultrattivita', ad opera dell'art. 29, il comma 2 dell'art. 3 stabilisce che, salvo diversa previsione di legge, nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni per un fatto che in base ad una legge sopravvenuta non costituisce piu' violazione punibile. Si deve tuttavia sottolineare che non trattandosi di principio di rango costituzionale (come statuito dalla citata sentenza) lo stesso puo' essere derogato dalla legge; il che potra' accadere quando previsioni sanzionatorie siano legate a circostanze eccezionali che ne rendano probabile una limitata efficacia temporale. In tal caso, infatti, il favor rei si tradurrebbe nell'impunita' del soggetto, in grado di prevedere agevolmente l'abrogazione della disposizione sanzionatoria. Al di la' dell'ipotesi di deroga legislativa, il principio del favor rei trova un limite soltanto nell'intervenuto pagamento della sanzione, giacche' colui che ha pagato non puo' chiedere la restituzione, mentre, anche in presenza di provvedimento definitivo, non e' possibile la riscossione delle somme (ancora) dovute. Tutto cio', peraltro, a regime. Per le violazioni commesse anteriormente al 1 aprile 1998, occorre invece tener presente che la possibilita' di applicare il principio di cui si discute e' subordinata all'esistenza di un procedimento "in corso", come meglio si dira' in sede di commento dell'art. 25. Pertanto - e' bene sottolinearlo - per i provvedimenti gia' definitivi alla data suddetta, la previsione del comma 2 non puo' operare. Ancora, va precisato che la disposizione di cui al comma 2 trova applicazione sia nei casi in cui la legge posteriore si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l'obbligatorieta' del comportamento prima sanzionabile, sia nell'ipotesi in cui venga eliminato un obbligo strumentale e, quindi, solo indirettamente la previsione sanzionatoria. Pagina 5 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III In sintesi, fermo restando quanto detto circa l'impossibilita' di applicare l'art. 3 per i procedimenti gia' definiti alla data del 1 aprile 1998, se diviene lecito un comportamento posto in essere nella vigenza di una norma che in precedenza lo sanzionava, puo' accadere che, al momento dell'abolizione: a) la sanzione non e' stata ancora irrogata; b) la sanzione e' stata irrogata, ma l'obbligato non ha ancora pagato alcuna somma; c) l'obbligato ha pagato in tutto o in parte la sanzione in dipendenza di un provvedimento non ancora definitivo; d) l'obbligato ha pagato in tutto o in parte la sanzione a seguito di provvedimento definitivo. Nel primo caso (a) nessuna sanzione puo' essere irrogata; nel secondo (b) nessuna somma puo' essere pretesa; nel terzo (c) la somma versata va restituita; nel quarto (d) la somma versata non puo' essere restituita. Il comma 3 contempla l'ipotesi in cui la sanzione conseguente ad una determinata violazione sia stata diversamente disciplinata nel tempo. In tal caso, si applica la legge piu' favorevole al trasgressore, anche quando la violazione sia stata commessa nel vigore di una norma che stabiliva una sanzione piu' grave. Questo caso differisce da quello previsto dal comma 2 (dove ci si trovava di fronte alla sopravvenuta eliminazione della sanzione) perche' la sanzione resta, ma e' piu' lieve e il trasgressore ha quindi il diritto ad un ricalcolo della sanzione eventualmente gia' applicata in modo da corrispondere quella piu' favorevole. In questa ipotesi, tuttavia, la definitivita' del provvedimento di irrogazione della sanzione impedisce in ogni caso (sia a regime che per il periodo transitorio) l'applicazione del regime piu' favorevole, quantunque la sanzione non sia stata ancora pagata. In sintesi, se viene introdotta una sanzione piu' mite rispetto a quella in vigore al momento della violazione, puo' accadere che: a) la sanzione non e' stata ancora irrogata; b) la sanzione e' stata irrogata, ma il provvedimento non e' ancora divenuto definitivo; c) la sanzione e' stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo. Nel primo caso (a) dovra' essere irrogata la sanzione piu' mite; nel secondo (b) la misura della sanzione dovra' essere ridotta in conformita' alla previsione piu' favorevole, con diritto alla restituzione di quanto eventualmente gia' pagato in eccedenza; nel terzo (c) la sanzione irrogata secondo l'originaria previsione meno favorevole rimane dovuta. Al fine di stabilire quale sia la norma effettivamente piu' favorevole, si ritiene che - in linea di massima - debbano essere utilizzati gli stessi criteri comunemente seguiti in diritto penale, tenendo peraltro sempre presente la specificita' della materia tributaria. Pertanto, la valutazione della disposizione piu' favorevole deve essere fatta in concreto e non in astratto (tenendo, quindi, conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge), paragonando i risultati che derivano dall'applicazione delle due norme alla situazione specifica che si presenta all'esame dell'ufficio o ente impositore. Ovviamente e' piu' favorevole la norma che, in relazione alla singola violazione autonomamente irrogabile, conduce a conseguenze meno onerose per il trasgressore. Cosi', per esempio, nel caso che la nuova legge elevi il massimo della sanzione, diminuendo nel contempo il minimo, si riterra' piu' favorevole la vecchia legge, se nel caso concreto l'ufficio ritiene di dover applicare il massimo; si riterra' piu' favorevole la nuova, se deve essere applicato il minimo. Articolo 4 Imputabilita' 1. Non puo' essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacita' di intendere e di volere. L'articolo 4 richiama il principio per il quale l'irrogazione della sanzione presuppone che l'autore della violazione abbia, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacita' di intendere e di volere. Per gli articoli 85 e seguenti del codice penale, l'imputabilita' e' esclusa nei casi Pagina 6 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III di infermita' di mente, ubriachezza e intossicazione da stupefacenti, purche' determinati da caso fortuito o forza maggiore, tali da escludere, appunto, la capacita' di intendere e di volere. L'imputabilita' non e' esclusa in tutti i casi in cui lo stato di incapacita' e' dipeso da comportamento volontario o colposo. Inoltre, non e' imputabile il minore di quattordici anni. Come pare evidente, il presupposto dell'imputabilita', essenziale per poter addebitare ad un soggetto un comportamento che l'ordinamento considera negativamente, non dovrebbe dar luogo a problemi applicativi di rilievo giacche' in materia tributaria il verificarsi di ipotesi nelle quali si possa dubitare della capacita' di intendere e di volere di una persona che abbia compiuto il diciottesimo anno d'eta' e' da ritenere estremamente improbabile. Le uniche fattispecie concretamente prospettabili possono essere quelle nelle quali una violazione venga commessa da persona interdetta dopo la pronuncia di interdizione ovvero da persona che, benche' non interdetta, si dimostri essere stata affetta da infermita' di natura cosi' grave da escludere del tutto la capacita' di intendere e di volere. Un problema di qualche rilievo anche pratico si prospetta, tuttavia, per quanto concerne i minori che abbiano compiuto i quattordici anni. Mentre l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede espressamente che non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa chi non abbia compiuto diciotto anni al momento in cui ha commesso il fatto, l'articolo in esame non contiene analoga disposizione, limitandosi a richiamare le regole penalistiche sulla capacita' di intendere e di volere secondo le quali (art. 98 codice penale) colui che ha compiuto i quattordici anni, ma non i diciotto, e' imputabile se ha capacita' di intendere e di volere. La diversa formulazione della norma rispetto alla previsione contenuta nella legge n. 689 del 1981 porta a ritenere che in materia di sanzioni tributarie si debba presumere l'imputabilita' di colui che ha compiuto i quattordici anni salva la prova di incapacita' di intendere e di volere. Le ipotesi nelle quali si puo' prospettare la commissione di una violazione da parte di un minore sono limitate. Infatti, a parte il caso del minore emancipato che abbia ottenuto dal tribunale l'autorizzazione ad esercitare un'impresa commerciale, ai sensi dell'art. 397 del codice civile, e che, pertanto, e' pienamente imputabile, si puo' pensare soltanto a violazioni di carattere formale compiute nell'esercizio di attivita' delegabili svolte alle dipendenze di altri (tenuto conto dell'anticipazione inerente alla capacita' di agire stabilita dalla legge 17 settembre 1967, n. 977 rispetto ai rapporti di lavoro subordinato), anche se e' altamente improbabile, rispetto ad un minore, una delega di competenza avente i requisiti necessari per consentire di individuare nel delegato l'autore della violazione ovvero ai casi, ragionevolmente prevedibili, in cui un minore incorra nella violazione di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 in relazione ad acquisti compiuti in esercizi pubblici. Com'e' noto, anche se, a rigore, gli acquisti compiuti dal minore sono invalidi per difetto di capacita' di agire, essi costituiscono una realta' del tutto insopprimibile che, anche in ragione della ordinaria contestualita' tra conclusione del contratto ed adempimento, non da' luogo nella vita di tutti i giorni all'esercizio dell'azione di annullamento. Di fatto, negli acquisti correnti, il minore e' considerato capace ancorche' a rigore non lo sia in base alla legge (artt. 2 e 1425 del codice civile) ed e' quindi logico ritenere - almeno in via presuntiva - che egli sia anche capace di intendere e di volere e possa quindi essere considerato imputabile fino a prova contraria. Non si potrebbe far leva, per contraddire tale soluzione, sul fatto che il minore, dal punto di vista civilistico, non avrebbe poi la capacita' di agire per eseguire validamente il pagamento della sanzione, che dovrebbe invece essere attuato dal suo rappresentante legale (genitore o tutore) giacche' l'argomento e' contraddetto dalla legislazione penale ove e' certo che un'ammenda o una multa possono essere inflitte anche al soggetto che non abbia compiuto i diciotto anni. Si osserva infine che il problema di cui trattasi non sussiste nei casi in cui la legge pone in capo ad altri soggetti determinati adempimenti da eseguire per conto del minore. Cosi', per esempio, i genitori sono tenuti a presentare per conto del minore la dichiarazione dei redditi del minore stesso esclusi dall'usufrutto legale. Pertanto, in caso di omissione della dichiarazione, la violazione e le Pagina 7 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III relative sanzioni saranno riferibili ai genitori. Articolo 5 Colpevolezza 1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attivita' di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficolta' sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave. 2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non puo' essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilita' prevista a carico della persona fisica, della societa', dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L'importo puo' essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4. 3. La colpa e' grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non e' possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo. 4. E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attivita' amministrativa di accertamento. L'articolo 5 detta un complesso di regole innovative di grandissimo rilievo. 1. Il comma 1 riprende la previsione dell'art. 42, ultimo comma, del codice penale, relativa alla responsabilita' nelle contravvenzioni, e quella dell'art. 3, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilendo che, per quanto concerne le violazioni punite con sanzione amministrativa tributaria, ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Ne deriva che, per potersi avere responsabilita', e' necessario che la violazione sia stata commessa quanto meno con colpa. La previsione del secondo periodo del comma 1, che richiama la regola fissata in ordine alla responsabilita' professionale nell'art. 2236 del codice civile, esclude invece che la semplice colpa venga in rilievo al fine di configurare una violazione punibile a carico del consulente eventualmente in concorso con il contribuente o con l'autore della violazione, quando l'attivita' richiestagli attenga alla soluzione di problemi complessi. La limitazione della responsabilita', di conseguenza e per logica derivazione, non riguarda lo svolgimento, da parte di soggetto investito eventualmente anche di attivita' di vera e propria consulenza, di compiti di carattere esecutivo che non implichino la soluzione di problemi interpretativi o di compiti complessi. Si puo' pensare alla negligenza nella tenuta delle scritture contabili affidate ad un professionista che comporti violazioni di carattere formale, ancorche' suscettibili di riflettersi sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta. In siffatte ipotesi, ove il contribuente, che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, si presume autore delle violazioni in quanto abbia sottoscritto le dichiarazioni o compiuto gli atti illegittimi, possa positivamente dimostrare di aver tempestivamente trasmesso al professionista i dati da tradurre nella contabilita' a questi affidata, la violazione dovra' essere addebitata a quest'ultimo. Per contro, ove il contribuente avesse agito in base ad un parere tecnico in materia opinabile o particolarmente complessa anche dal punto di vista dell'interpretazione, la responsabilita' del professionista non potrebbe esser ritenuta, se non nel caso in cui l'Amministrazione fosse in grado di dimostrare che questi aveva agito con dolo o colpa grave. Per altro verso, si deve rilevare che la limitazione della responsabilita' al dolo e alla colpa grave non riguarda soltanto i soggetti esercenti una libera professione (ragionieri o dottori commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc.), in ragione del fatto che la consulenza tributaria costituisce attivita' non protetta, suscettibile quindi di essere Pagina 8 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III esercitata indipendentemente dall'iscrizione in un albo professionale ed anche dalla stipulazione di un vero e proprio contratto d'opera. In particolare, risponderanno delle violazioni solamente per dolo e colpa grave, ad esempio, i responsabili delle associazioni di categoria che forniscano ai propri associati attivita' di consulenza, ossia attivita' riconducibili all'interpretazione delle norme tributarie che si traducano in "problemi di speciale difficolta'". Restano invece escluse dalla limitazione della responsabilita' le attivita' della stessa natura compiute dai dipendenti del contribuente quando il loro svolgimento sia stato loro delegato in modo formale con i requisiti idonei a trasferire la responsabilita' presunta addossata dall'art. 11, comma 2, al contribuente medesimo o al suo rappresentante, requisiti dei quali si trattera' illustrando l'art. 11. 2. Passando ad esaminare le nozioni di colpa, colpa grave e dolo e muovendo dalla nozione di colpa, ci si deve riferire in primo luogo alla previsione dell'art. 43 del codice penale, secondo cui si ha colpa quando l'evento non e' voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La nozione, adattata alla materia delle sanzioni amministrative tributarie, implica che sussista colpa ogni qualvolta le violazioni siano conseguenza di insufficiente attenzione o di inadeguata organizzazione rispetto ai doveri imposti dalla legge fiscale (negligenza), ovvero di atteggiamenti o decisioni avventate, assunte cioe' senza le cautele consigliate dalle circostanze, nei comportamenti intesi ad adempiere gli obblighi tributari (imprudenza), ovvero in una insufficiente conoscenza degli obblighi medesimi che si possa pero' far risalire ad un difetto di diligenza in relazione alla preparazione media riferibile ad un soggetto i cui comportamenti rilevano ai fini fiscali (imperizia). Occorre precisare, a questo riguardo, che l'imperizia colpevole non e' soltanto quella di colui che, in relazione all'attivita' che gli e' propria, si deve ritenere in grado di conoscere ed interpretare correttamente la legge, ma anche quella di colui che, non essendo in grado di curare personalmente l'adempimento degli obblighi fiscali, e' pero' in condizione di rendersi conto della insufficienza delle sue cognizioni e della necessita' di sopperire a tale insufficienza. In ultima analisi, cio' che si pretende e' che ciascuno operi, di persona o ricorrendo all'ausilio di altri, tenendo un comportamento caratterizzato da diligenza e prudenza. Nell'analisi del successivo articolo 6 si dara' conto del confine tra colpa e comportamento incolpevole; per il momento basti sottolineare che di fronte alla violazione di una previsione legale e' lecito, in prima battuta, presumere che essa risalga, quanto meno, ad un comportamento colposo, salva la successiva verifica della reale esistenza di colpa ovvero salva la possibilita' di individuare l'esistenza di dolo o colpa grave nel corso del procedimento per l'irrogazione della sanzione. A questo riguardo, si deve sottolineare che la regola di giudizio non puo' essere quella schiettamente civilistica ove, per sottrarsi alle conseguenze dell'inadempimento, e' indispensabile fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Per non incorrere nella sanzione tributaria e' sufficiente invece dimostrare di aver tenuto un comportamento diligente. Il fatto che, in presenza di una violazione, sia possibile presumere, in prima battuta, che essa sia stata determinata da colpa non implica che, negli atti di contestazione (art. 16) o nei provvedimenti di irrogazione (art. 17, comma 1), l'ufficio o l'ente possano omettere qualsiasi motivazione, anche se, in mancanza di elementi positivi tali da mettere in luce indizi specifici che denuncino negligenza, imprudenza o imperizia, essa finira' per consistere nell'individuazione della norma violata e dei fatti attribuiti al trasgressore. 3. I commi 3 e 4 dell'art. 5 delineano, accanto alla nozione di colpa non definita espressamente e desumibile dai principi generali dell'ordinamento e, in specie, come si e' visto, dall'art. 43 codice penale, le nozioni di colpa grave e di dolo. Si considera dolosa, la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero di ostacolare l'attivita' amministrativa di accertamento. Pagina 9 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III Cio' che rileva in questa nozione e' la volonta' dell'autore della violazione consapevolmente diretta all'evasione, cosicche' non e' mai possibile considerare doloso quel comportamento che, pur violando la legge tributaria, non persegua intenzionalmente siffatto obiettivo. In altre parole, il dolo cosi' definito e' dolo specifico e rimane esclusa ogni possibilita' di introdurre nella materia la nozione di dolo eventuale. Il comma 3 da' una definizione di colpa grave estremamente restrittiva, in quanto la connette all'imperizia o negligenza indiscutibili (non si parla di imprudenza, da considerare assorbita nella nozione di negligenza) ovvero, avendo riguardo al possibile errore di diritto, all'impossibilita' di dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata. Queste proposizioni definiscono comportamenti caratterizzati da violazioni palesi sia sul piano dei fatti, sia sul piano dell'interpretazione giuridica, tali da comportare, come risulta dalla stessa previsione, l'evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari elementari. La formulazione legislativa, che ribadisce con un'endiadi la necessita' che l'inosservanza di obblighi tributari appaia a prima vista e si riferisca a doveri la cui esistenza e consistenza non possa sfuggire ad alcuno, rende estremamente difficile individuare in concreto ipotesi di colpa grave. Nell'ultimo periodo dello stesso comma 3, e' stato precisato che non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo. Se ne puo' inferire che costituisca invece espressione almeno di colpa grave, se non di dolo, l'inadempimento sistematico ad obblighi di versamento. Certo e' che l'intendimento del legislatore, che risulta dalle parole utilizzate nel comma 3, e' sicuramente quello di limitare al massimo le ipotesi di colpa grave cosicche' questa finisce per costituire uno stato soggettivo assai prossimo - o meglio contiguo - al dolo, dal quale differisce soltanto in quanto non vi e' la possibilita' di individuare con certezza il carattere intenzionale della violazione. D'altro canto, come gia' detto, l'inosservanza, oggettivamente valutata, deve apparire macroscopica e appuntarsi su obblighi elementari, violati in forza di un comportamento senz'altro qualificabile secondo i canoni dell'imperizia o negligenza di indiscutibile evidenza, ovvero in forza di un'interpretazione contrastante con una norma del cui significato ed ambito di applicazione non si possa dubitare. Sia il dolo, sia la colpa grave non possono in alcun caso essere presunti: l'ufficio o l'ente impositore, se ritengono che una determinata violazione sia stata commessa con dolo o colpa grave, devono necessariamente motivare in maniera specifica il loro convincimento ed indicare gli elementi probatori che lo determinano. Di fatto, in tali ipotesi, sara' opportuno, adottare, come meglio si dira' poi, il procedimento di irrogazione previsto dall'art. 16, giacche' questo consente (o almeno puo' consentire) gia' nella fase amministrativa un esame completo delle difese proposte dall'autore della violazione (e dagli eventuali coobbligati). 4. La distinzione tra colpa da un lato e colpa grave e dolo dall'altro, ha importanza fondamentale anche in relazione alle previsioni del comma 2 dell'art. 5. Ed infatti, la responsabilita' dell'autore della violazione che non coincida con il soggetto contribuente e non abbia tratto da essa diretto vantaggio, e' limitata alla somma di cento milioni quando la violazione e' commessa con colpa e non, appunto, con dolo o colpa grave. La disposizione ha carattere complesso, cosicche' e' necessario chiarirne con esattezza la portata. Essa riguarda, come si deduce dall'art. 11, comma 1, le persone fisiche che abbiano commesso una violazione tributaria in qualita' di dipendenti, rappresentanti legali e negoziali di una persona fisica nell'adempimento del loro ufficio o mandato, ovvero in qualita' di dipendenti, rappresentanti o amministratori, anche di fatto, di societa', associazioni od enti, con o senza personalita' giuridica, nell'adempimento delle loro funzioni o incombenze. La ratio della norma e' quella di limitare la responsabilita' di quei soggetti che non traggano direttamente vantaggio dalla violazione, vantaggio che si determina in favore del soggetto contribuente, sia esso persona fisica, societa', associazione o ente. Siffatta ratio comporta che le qualificazioni con le quali l'autore della violazione e' individuato nell'art. 11, comma 1, debbano essere interpretate in maniera estensiva. Cosi' la nozione di Pagina 10 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III dipendente non include solamente il lavoratore subordinato propriamente detto, ma tutti coloro che si trovano nella condizione di agire nell'interesse del contribuente ed in rapporto di fatto assimilabile a quello di lavoro subordinato quali, ad esempio, il socio lavoratore di societa' cooperativa ovvero il lavoratore in rapporto di dipendenza con una societa' capogruppo, addetto a mansioni di rilevanza fiscale proprie di una societa' controllata o collegata. Per identita' di ragione, il riferimento al diretto vantaggio tratto dall'autore della violazione, che impedisce l'operare della limitazione della responsabilita', va interpretato restrittivamente. Si deve trattare di un vantaggio che si traduce immediatamente nel patrimonio del soggetto: tale non e', quindi, quello che potrebbe derivare all'amministratore, al socio o al dipendente titolare di quote o azioni della societa' dall'eventuale incremento dei dividendi o delle quote di utile connesso al vantaggio fiscale conseguito dalla societa' medesima in dipendenza dalla violazione. In buona sostanza, il riferimento al diretto vantaggio espresso nell'art. 5 sta ad indicare, semplicemente, che l'autore della violazione per fruire della limitazione della responsabilita' non deve di fatto coincidere con il soggetto contribuente. L'ambito oggettivo della limitazione viene individuato dal riferimento alla sanzione determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12. Per comprendere il significato di tale individuazione, occorre tenere presente l'unificazione della sanzione risultante dall'art. 12 ossia dalle regole sulla continuazione che, nel nuovo regime, comportano l'irrogazione di una sanzione unica per tutte le violazioni riferite anche a piu' tributi ed a piu' esercizi d'imposta, legate fra loro dal vincolo della progressione (art. 12, comma 2). Poiche' si deve aver riguardo, appunto, alla sanzione cosi' unificata e determinata inoltre con riferimento all'art. 7, comma 3, - tenendo cioe' conto dell'eventuale recidiva - il limite di cento milioni coprira' tutte le violazioni di carattere sostanziale (incidenti, cioe', sull'ammontare o sul pagamento del tributo) commesse dalla persona, anche se riferite a piu' esercizi e a piu' tributi facenti capo ad un unico ente impositore, fino al momento in cui la continuazione sia stata interrotta dalla constatazione delle violazioni. In sostanza, il limite di cento milioni operera' per tutte le violazioni di carattere sostanziale commesse dall'autore delle violazione fino al momento della loro constatazione ancorche' esse non siano state constatate e/o contestate, ma vengano individuate, eventualmente per iniziativa dello stesso autore, anche in epoca successiva a quella della constatazione, della contestazione e della stessa irrogazione di una sanzione per alcune soltanto delle violazioni. Si faccia il caso in cui, in esito alla constatazione avvenuta nel 2002 di violazioni riguardanti infedelta' delle dichiarazioni ai fini I.R.P.E.F. ed I.V.A. relative alle annualita' 1998 e 1999, venga irrogata una sanzione unica ai sensi dell'art. 12, commi 2, 3 e 5, e che l'autore della violazione riferisca di aver commesso le medesime violazioni anche nella dichiarazione relativa all'annualita' 2000 (violazione commessa quindi nel 2001). In tal caso, l'ufficio, se ed in quanto ritenga di provvedere al nuovo accertamento e alla contestazione della violazione per l'anno 2000, dovra' rideterminare la sanzione unica tenendo conto della continuazione ulteriore e il limite di cento milioni operera' rispetto alla maggior sanzione cosi' determinata. Nel caso in cui sia stata gia' corrisposta la somma relativa alla sanzione in precedenza determinata in somma inferiore a lire cento milioni e sia applicabile il limite previsto dall'art. 5, comma 2, potra' essere pretesa, dall'autore delle violazioni continuate, soltanto la differenza fino a concorrenza di quest'ultimo ammontare. Se, invece, la sanzione precedentemente determinata raggiungeva o superava i cento milioni e questi sono stati gia' corrisposti, null'altro puo' essere preteso, salva la responsabilita' dei soggetti obbligati in via solidale ai sensi dell'art. 11. Articolo 6 Cause di non punibilita' 1. Se la violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non e' responsabile quando l'errore non e' determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuita' dei valori di bilancio e secondo Pagina 11 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorche' relative alle operazioni disciplinate nel decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento. 2. Non e' punibile l'autore della violazione quando essa e' determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonche' da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento. 3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non e' stato eseguito per fatto denunciato all'autorita' giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. 4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile. 5. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore. L'art. 6 delimita la nozione di colpa contemplando espressamente ipotesi di esclusione della responsabilita' per mancanza dell'elemento soggettivo indispensabile per fondarla. 1. Il comma 1 prende in considerazione l'errore sul fatto, che si verifica quando il soggetto ritiene di tenere un comportamento diverso da quello vietato dalla norma sanzionatoria: reputa, ad esempio, di redigere una dichiarazione di successione completa e fedele in quanto ignora l'esistenza di determinati beni nell'asse ereditario. Rispetto ad esso, e quindi alla falsa rappresentazione della realta' che interviene nel processo formativo della volonta' dell'agente, l'art. 6, comma 1, esclude la responsabilita' quando l'errore non e' determinato da colpa. Il fattore discriminante e' quindi costituito dalla causa dell'errore medesimo. Se esso dipende da imprudenza, negligenza o imperizia, non rileva ai fini dell'esclusione della responsabilita', ma se il trasgressore ha osservato la normale diligenza nella ricostruzione della realta', l'errore in cui e' incorso esclude la colpa richiesta dal precedente articolo 5. Per contro - si ribadisce - l'errore evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, quella cioe' che si puo' ragionevolmente pretendere dal soggetto agente, non influisce sulla punibilita'. 2. L'ultimo periodo del comma 1 delimita, per altro verso, la nozione di colpa. La previsione secondo la quale rilevazioni e valutazioni eseguite nel rispetto della continuita' dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e corretti criteri di stima non si traducono mai in violazioni punibili potrebbe apparire del tutto ovvia. Il significato che le si puo' attribuire, in concreto, e' quello di rendere non sanzionabili, ad esempio, le violazioni consistenti in inosservanza del principio di competenza temporale nella determinazione del reddito d'impresa, ossia l'errata imputazione ad un esercizio, piuttosto che ad un altro, di costi o ricavi determinati, sempreche' siano stati applicati corretti principi contabili e sia stata rispettata la continuita' dei valori di bilancio. La seconda parte del periodo prevede, invece, una soglia di punibilita' nel caso in cui siano state eseguite valutazioni estimative errate e quindi che una violazione sia in astratto configurabile. La norma preclude, infatti, la punibilita' di tali violazioni, escludendo che queste possano considerarsi colpose se il valore dichiarato differisce da quello accertato in misura non eccedente il 5 per cento. Si deve sottolineare che la soglia opera anche rispetto alle operazioni straordinarie disciplinate nel d. lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. 3. Il comma 2 affronta la questione dell'errore di diritto che viene ritenuto rilevante, tale cioe' da escludere la colpa, quando le violazioni sono determinate da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono nonche' da indeterminatezza delle richieste di informazioni e dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento. Anche rispetto all'errore di diritto, quindi, rileva il carattere incolpevole, che la disposizione in esame connette in primo luogo Pagina 12 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III all'obiettiva incertezza sul significato della legge. Si deve reputare che sussista incertezza obiettiva di fronte a previsioni normative equivoche, tali da ammettere interpretazioni diverse e da non consentire, in un determinato momento, l'individuazione certa di un significato determinato. Una tale situazione, non infrequente rispetto alle norme tributarie assai spesso complesse e non univoche, si puo' verificare, ad esempio, in presenza di leggi di recente emanazione rispetto alle quali non si sia formato un orientamento interpretativo definito, ovvero coesistano orientamenti contraddittori. Una seconda ipotesi, formulata espressamente nell'articolo in esame, attiene alla possibilita' che l'autore della violazione sia stato indotto in errore da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione ed il pagamento. La ratio della previsione non differisce da quella gia' considerata: si tratta ancora di attribuire rilievo ad un errore non determinato da colpa, ma la norma pone qui l'accento sull'esigenza che la pubblica amministrazione si comporti in maniera chiara e leale ponendo il cittadino in condizioni di comprendere senza difficolta' cio' che gli si domanda. Le richieste di informazioni, percio', dovranno essere quanto piu' possibile circostanziate, puntuali e leggibili, in modo da non ingenerare giustificati dubbi di interpretazione. E' da ritenere, poi, che quantunque si parli espressamene soltanto di richieste di informazioni e di modelli per la dichiarazione e per il pagamento, il principio eserciti efficacia in tutti i casi in cui, anche con atti o comportamenti di diversa natura, gli uffici dell'amministrazione finanziaria o gli enti impositori inducano in errore (seppur involontariamente) o comunque disorientino i contribuenti. La previsione riprende il contenuto dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 e di altre settoriali disposizioni gia' presenti nell'ordinamento, ma abbraccia un ambito piu' vasto, attribuendo il potere di non applicare le sanzioni, oltre che al giudice tributario, anche agli uffici e al giudice ordinario (anche fuori dai casi nei quali questi opera come giudice dell'impugnazione nell'ambito del processo speciale tributario) e con riferimento a fattispecie ulteriori rispetto a quelle in precedenza contemplate. Esprime quindi una disciplina generale ed organica della materia capace di sostituirsi a tutte le disposizioni previgenti (art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale). 4. Anche il comma 4, che stabilisce il principio per il quale l'ignoranza della legge tributaria non ha rilevanza a meno che si tratti di ignoranza inevitabile, disciplina una particolare ipotesi di errore di diritto richiamando, nella materia, il principio fissato nell'art. 5 del codice penale, tenendo pero' conto del principio risultante dalla sentenza 24 marzo 1988 n. 364 della Corte costituzionale. L'ignoranza inevitabile della legge si risolve infatti in errore di diritto e la norma esprime l'ipotesi estrema nella quale - al di fuori dei casi considerati nel comma 2, gia' esaminati siffatto errore rileva ai fini delle sanzioni tributarie. Presupposto dell'ignoranza inevitabile e' tuttavia, in conformita' al pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi a proposito dell'art. 5 del codice penale, che nessun rimprovero, neppur di leggerezza, possa esser mosso all'autore della violazione per aver egli fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge. 5. Il comma 3 contempla le ipotesi di omesso pagamento del tributo determinato da fatto illecito altrui e disciplina, percio', in modo piu' ampio le fattispecie che gia' formano oggetto della legge 11 ottobre 1995, n. 423, modificata, da ultimo, dall'art. 15 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Rispetto ad essa, la nuova norma di carattere generale non si limita a prendere in considerazione la condotta illecita di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti iscritti negli appositi albi, ma si riferisce a qualsiasi terzo e quindi, in particolare, a ogni altro soggetto cui venga conferito mandato dal contribuente, dal responsabile o dal sostituto d'imposta. L'art. 6, comma 3, non abroga la legge 11 ottobre 1995, n. 423, che disciplina compiutamente il procedimento e che pertanto rimane in vigore e puo' essere adesso applicata anche rispetto ai nuovi soggetti. Si precisa peraltro che la responsabilita' per sanzione a carico del contribuente, sostituto o responsabile d'imposta non e' esclusa nel caso in cui il mandato avente oggetto l'esecuzione del pagamento sia stato conferito a Pagina 13 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III soggetto non affidabile secondo criteri di ordinaria diligenza, vi sia stata, cioe', una culpa in eligendo. Questa indagine non e' necessaria nelle ipotesi specificamente indicate dalla legge 11 ottobre 1995, n. 423 che considera esclusivamente il mandato conferito a professionisti iscritti in appositi albi. In ogni altra ipotesi, invece, la responsabilita' potra' essere esclusa solo se il conferimento del mandato non sia inficiato da culpa in eligendo (si pensi, nel caso di incarico conferito ad un dipendente dell'imprenditore, alla scelta di soggetto che appaia non affidabile). Si deve ritenere che la disposizione in rassegna si possa applicare anche ad ipotesi nelle quali il fatto illecito penalmente rilevante del terzo non presuppone il conferimento di un mandato, anche se i casi prospettabili sono di difficile realizzazione. Si puo' pensare, per esempio, al dipendente della banca alla quale viene conferita la delega per il pagamento che si appropri della somma corrispondente al tributo distruggendo l'atto di delega. Inoltre, la formulazione dell'art. 6, comma 3, non presuppone, ai fini dell'esclusione della responsabilita' per sanzione, la condanna del terzo, ma, come si e' gia' detto, si devono ritenere applicabili le previsioni procedimentali dettate dalla legge 11 ottobre 1995, n. 423, quelle cioe' concernenti la sospensione della riscossione della sanzione e l'eventuale "commutazione" a carico del terzo responsabile. E' il caso di richiamare, rispetto alla disciplina in esame, l'osservazione espressa nella relazione ministeriale di accompagnamento allo schema del decreto legislativo approvato dal consiglio dei ministri in data 10 aprile 1997, ove si afferma che la norma sottende l'impossibilita' di deleghe a terzi estranei all'organizzazione propria dell'impresa e che non abbiano veste di rappresentanti volontari o legali, diverse da quelle concernenti il versamento del tributo, cosi' da sollecitare la sorveglianza degli obbligati sull'esecuzione del pagamento ad altri rimesso. Il che tuttavia non esclude, secondo quanto si e' gia' detto a proposito dell'art. 5, comma 1, la responsabilita' personale del consulente ove questi abbia agito con dolo o colpa grave ovvero, nelle ipotesi gia' indicate e rispetto all'esecuzione di obblighi "materiali", abbia agito con colpa. 6. Il comma 5 prende in considerazione, quale ulteriore causa di esclusione dell'elemento soggettivo dell'illecito, la forza maggiore, mentre e' stato ignorato il caso fortuito, difficilmente ipotizzabile nella materia e che, in ogni caso, si tradurrebbe in mancanza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) indispensabile per configurare una violazione punibile. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto. Si puo' ipotizzare un'interruzione delle comunicazioni, in conseguenza di eventi naturali, tale da impedire di raggiungere il luogo ove il pagamento puo' essere eseguito anche se, in casi del genere, come nel caso di sciopero che impedisca l'esecuzione dell'adempimento dovuto, la causa di forza maggiore viene di solito accertata con apposito decreto. Articolo 7 Criteri di determinazione della sanzione 1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravita' della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui volta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonche' alla sua personalita' e alle condizioni economiche e sociali. 2. La personalita' del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali. 3. La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale identita'. 4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entita' del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa puo' essere ridotta fino alla meta' del minimo. 1. Il comma 1 dell'art. 7 prevede che nella determinazione quantitativa della sanzione si debba aver riguardo, in primo luogo, alla gravita' della violazione, per giudicare della quale si puo' anche far riferimento alle Pagina 14 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III caratteristiche della condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'attenuazione o l'eliminazione delle conseguenze e, per altro verso, alla personalita' del trasgressore e alle sue condizioni economiche sociali. La previsione ripropone, sostanzialmente, la regola prevista dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981. La gravita' della violazione puo' quindi essere desunta sia dall'entita' quantitativa del tributo la cui riscossione e' impedita o messa in pericolo, entita' che peraltro e' logico raffrontare alla proporzione fra imposta evasa ed imposta complessivamente dovuta, sia alle caratteristiche della condotta, dolosa o piu' o meno gravemente colposa, e alle modalita' piu' o meno insidiose della condotta con particolare riguardo anche al comportamento successivo del soggetto agente. Si faccia, per esempio, il caso di colui che, pur non potendo piu' fruire degli abbattimenti della sanzione connessi al ravvedimento (art. 13), porti spontaneamente a conoscenza dell'amministrazione l'infrazione commessa. Valutata la gravita' della violazione sulla base dei criteri dianzi enunciati, si dovra' tenere conto, nella determinazione della sanzione, anche della personalita' dell'autore della violazione e delle sue condizioni economiche e sociali. E' ovvio che il peso della sanzione e' minore quanto maggiori sono le disponibilita' economiche di colui al quale viene inflitta e, nei limiti del possibile, occorre avere riguardo a tale constatazione per non nascondere dietro all'eguaglianza formale un'iniquita' sostanziale. La personalita' del trasgressore, ai sensi del comma 2, puo' essere desunta anche dai suoi precedenti fiscali. A tal fine saranno considerati gli elementi rilevabili dalle contestazioni eseguite e dalle informazioni disponibili al Sistema informativo. 2. Il comma 3 contempla l'istituto della recidiva (specifica infratriennale). Prevede, infatti, che la sanzione possa essere aumentata fino alla meta' nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in altra violazione della stessa indole. Devono considerarsi della stessa indole non solo le violazioni delle stesse disposizioni ma anche quelle di disposizioni diverse che presentino pero' profili di sostanziale identita' per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano. A titolo esemplificativo, si puo' pensare ad una prima infrazione consistente in una dichiarazione infedele rilevante ai soli fini delle imposte dirette (indebita deduzione di una quota di ammortamento) e ad una successiva infrazione consistente in una infedele dichiarazione ai fini I.V.A.: benche' le disposizioni violate siano diverse, pare evidente la sostanziale identita' delle due violazioni. Si tenga presente che, come meglio si dira', secondo un principio di diritto penale, la recidiva e' compatibile con la continuazione. Ne consegue che, prima di procedere all'unificazione della sanzione ai sensi dell'art. 12 del decreto, la sanzione determinata per la violazione intervenuta in un secondo momento puo' essere previamente aumentata ai sensi dell'art. 7, comma 3. Per fare un esempio, se il contribuente ha commesso una violazione per infedele dichiarazione relativa all'esercizio 1995 e un'identica violazione relativa a due diversi periodi d'imposta, la sanzione determinata per la seconda violazione puo' essere aumentata fino alla meta' in considerazione della recidiva e poi, qualora risulti piu' grave, essere nuovamente aumentata dalla meta' al triplo in relazione alle previsioni dell'art. 12, comma 5. Si evidenzia infine che, ai fini della recidiva, non rilevano le violazioni regolarizzate spontaneamente ai sensi dell'art. 13 e quelle definite ai sensi degli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2 o in dipendenza di adesione all'accertamento. 3. L'ultimo comma dell'art. 7 prevede, in via di eccezione, che qualora concorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione fra l'entita' del tributo e la sanzione, questa puo' essere ridotta fino alla meta' del minimo. La previsione deriva dall'art. 1 del decreto ministeriale 1 settembre 1931 anche se e' formulata in termini maggiormente generici. Essa costituisce, secondo l'espressa e chiara dizione legislativa, una facolta' di carattere del tutto eccezionale. Articolo 8 Intrasmissibilita' della sanzione agli eredi Pagina 15 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III 1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. La natura schiettamente afflittiva ed intimidatoria propria della nuova sanzione amministrativa tributaria, comporta che, come la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 della legge n. 689 del 1981, anch'essa non sia trasmissibile agli eredi. L'intrasmissibilita' opera indipendentemente dal fatto che la sanzione sia stata gia' irrogata con provvedimento definitivo. Anche in questo caso il credito si estingue con la morte dell'autore della violazione. E' appena il caso di rilevare che, come meglio sara' chiarito in sede di commento all'art. 11, comma 7, la sopravvivenza dell'obbligazione solidale sorta in capo al contribuente alla morte dell'autore della violazione, nulla ha a che fare con il principio di intrasmissibilita'. Articolo 9 Concorso di persone 1. Quando piu' persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido piu' soggetti, e' irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso. 1. L'articolo introduce nel sistema delle sanzioni tributarie la regola penalistica del concorso di persone nel reato (art. 110 del codice penale), gia' recepita per le sanzioni amministrative dall'art. 5 della legge n. 689 del 1981. La disciplina del concorso di persone nel reato, com'e' noto, ha per oggetto le fattispecie nelle quali la condotta penalmente rilevante e' posta in essere da piu' soggetti: cio' non solo nell'ipotesi in cui ciascun correo realizza compiutamente il fatto - reato (ad es. tutti i complici compiono un furto), ma anche quando ciascuno di essi, ponendo in essere una sola frazione di quel fatto, non sarebbe punibile perche' non ha integrato la condotta tipica prevista dalla norma (ad esempio Tizio si limita a fornire a Caio uno strumento da scasso, con il quale quest'ultimo compie l'effrazione della porta di un'abitazione, mentre Sempronio si impossessa dei preziosi in essa contenuti). Appunto per evitare vuoti di tutela, l'ordinamento penale prevede - attraverso la combinazione della norma generale sul concorso di persone e della norma speciale incriminatrice del singolo reato - la punibilita' di chiunque concorre, cioe' partecipa fattivamente mediante il proprio contributo causale, alla realizzazione di un qualsiasi reato, pur non realizzandolo compiutamente con la propria condotta. Elementi costitutivi della fattispecie concorsuale sono: 1) una pluralita' di soggetti agenti; 2) la realizzazione di una fattispecie di reato; 3) il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato; 4) l'elemento soggettivo. Quanto al primo elemento, e' ovvio che per aversi concorso deve sussistere una pluralita' di partecipanti. E' importante invece sottolineare che non rilevano affatto eventuali cause di non punibilita' relative a uno o piu' dei compartecipi: in altri termini, se uno di essi non e' imputabile (ad esempio per minore eta' o per incapacita' di intendere e di volere), non per questo il concorso viene meno. Va inoltre ricordato che il concorso puo' essere necessario o eventuale, a seconda che la norma incriminatrice della fattispecie monosoggettiva richieda oppure no, per la realizzazione del fatto - reato, la partecipazione fattiva di piu' soggetti: cosi' sono reati a concorso necessario, ad esempio, la rissa, la corruzione, il duello. Il secondo elemento riguarda la realizzazione di una fattispecie di reato. Come gia' detto, nella disciplina del concorso non rileva che la condotta punita sia posta in essere da tutti i concorrenti, essendo sufficiente la realizzazione c. d. frazionata di tale condotta, purche' sussista l'elemento del contributo di ciascuno di essi. Per il diritto penale, inoltre, e' sufficiente che sia realizzato un fatto - reato punibile e tale e' anche il delitto tentato. In ordine al terzo elemento, si ricorda che il contributo del concorrente puo' esplicarsi sia a livello materiale sia a livello psicologico. Nella prima forma, il contributo ricorre quando la condotta (anche omissiva) dell'agente facilita, agevolandola o rinforzandola, la condotta degli altri concorrenti: in altre parole non e' necessario che il contributo sia Pagina 16 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III condizionante, cioe' sia tale che in sua assenza il reato non si sarebbe compiuto, ma occorre che abbia in concreto permesso la sua realizzazione, anche se il reato avrebbe potuto essere realizzato in altro modo (ad esempio, e' determinante ai fini della responsabilita' a titolo di concorso la condotta del concorrente che consegna allo scassinatore, gia' fornito di strumenti sicuramente adatti all'apertura di una cassaforte, la chiave della cassaforte medesima, se di essa viene fatto uso per l'apertura). Il contributo puo' essere fornito anche sotto forma di partecipazione psichica (c. d. concorso morale), facendo sorgere in altri un proposito criminoso prima inesistente ovvero rafforzando quello gia' maturato: le condotte possono essere varie (suggerimento, consiglio, mandato, ecc.), ma per assumere rilievo devono aver quantomeno agevolato, mediante una effettiva influenza sull'atteggiamento psichico dell'autore materiale, la realizzazione del reato. Il quarto elemento richiesto per la sussistenza del concorso e' quello soggettivo: la condotta del concorrente, infatti, deve essere animata dalla piena consapevolezza di contribuire, con la propria partecipazione, alla realizzazione di un reato. La consapevolezza di partecipare con altri non e' necessario che sussista originariamente (c. d. previo concerto); essa puo' anche sopravvenire nel corso dello svolgimento del comportamento. Cosi' configurato, l'elemento soggettivo richiesto e' quello doloso, non ritenendosi configurabile, in assenza di una specifica previsione legislativa, prevista invece in via generale per i reati colposi (art. 42, secondo comma, c.p.), una responsabilita' a titolo di colpa nel reato concorsuale doloso. Il diritto penale, inoltre, ammette anche la cooperazione colposa (art. 113 c.p.), che viene integrata allorche' nel delitto (sono percio' escluse le contravvenzioni) l'evento e' cagionato dalla cooperazione di piu' persone: si tratta dei casi nei quali i concorrenti sono consapevoli di collaborare, con la propria condotta, all'altrui azione materiale (beninteso senza volerne la realizzazione, perche', altrimenti, sussisterebbe l'elemento soggettivo doloso), consapevoli del carattere colposo di quest'ultima. Anche nella cooperazione colposa, al pari del concorso, vengono incriminate condotte - in questo caso di violazione di norme a contenuto cautelare - che di per se' non costituiscono reato. 2. Cio' detto in merito ai tratti fondamentali dell'istituto, occorre ora considerare la sua disciplina in campo tributario. Per la sussistenza del concorso nella violazione di norme tributarie e' necessaria la contemporanea sussistenza dei quattro elementi suddetti, con i seguenti adattamenti. Quanto alla pluralita' di soggetti agenti, non risultando sussistere ipotesi di illeciti tributari a concorso necessario, si configurano sempre ipotesi di concorso eventuale, sicche' dovra' valutarsi con particolare attenzione il contributo fornito da ciascun concorrente nella realizzazione dell'illecito. In ordine alla perpetrazione della violazione, va ricordato che quest'ultima dovra' essere compiutamente realizzata, poiche' non esiste l'istituto della violazione amministrativa tentata, a somiglianza del delitto tentato. Relativamente all'apporto causale del concorrente sembra di poter dire che esso potra' configurarsi con maggiore frequenza nella forma della partecipazione psichica, soprattutto mediante suggerimenti o consigli, che in quella dell'apporto materiale, astrattamente ipotizzabile in casi numericamente residuali (quali, ad esempio, l'emissione di documentazione fiscale irregolare per consentire la formazione di una dichiarazione infedele). Cio' che va adeguatamente accertato riguardo questo elemento, si sottolinea, e' la concreta capacita' di favorire - nell'una o nell'altra forma che esso puo' assumere - la violazione della norma tributaria. E' il caso di precisare che l'esame del contributo causale nella forma della partecipazione psichica assume peculiare rilievo nel caso (non infrequente) del contribuente che sostiene di aver agito secondo le indicazioni fornitegli da esperto del settore. In proposito, si rammenta che l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo in commento con riguardo all'attivita' di consulenza tributaria prevede la punibilita' della violazione "solo in caso di dolo o colpa grave, quando al consulente e' richiesta la soluzione di problemi di speciale difficolta'", cosi' esplicitando un principio immanente nella riforma e affermato, con norma di generale portata, nell'articolo 2236 del codice civile. Nell'ipotesi considerata, ferma restando la responsabilita' del Pagina 17 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III contribuente, a meno che non possa applicarsi la disciplina dell'autore mediato prevista dall'articolo 10, la responsabilita' a titolo di concorso del soggetto che ha fornito l'indicazione sussiste solo quando questi, trattandosi di consulente, nel fornire la soluzione a quesiti di speciale difficolta' (da valutare caso per caso), abbia istigato il contribuente stesso o sia stato con lui d'accordo per violare la norma tributaria (dolo) ovvero versi in colpa grave. Per quanto attiene, infine, all'elemento soggettivo, quantunque la norma in commento non richiami la regola dettata dall'articolo 113 del codice penale sulla cooperazione nel delitto colposo, e' da ritenere che sussista ad essa un implicito riferimento, desumibile dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo, il quale presuppone l'irrogazione di sanzioni diverse anche per violazioni commesse con colpa lieve. Tenendo conto, tuttavia, che la cooperazione colposa, anche in diritto penale, e' prospettabile in rare ipotesi, sara' assai difficile individuare in concreto fattispecie nelle quali possa venire in considerazione. Si puo' pensare al caso in cui due o piu' coamministratori di una societa' affidano a persona non qualificata la tenuta della contabilita' sociale allo scopo di contenere la relativa spesa, ponendo cosi' in essere una situazione nella quale e' prevedibile il verificarsi di irregolarita' suscettibili di tradursi, poi, in violazioni della normativa tributaria (ad esempio, infedele dichiarazione). Ricorrendo gli elementi sopra illustrati, si e' in presenza di una violazione commessa in concorso da piu' persone, per la quale vale il principio, di impronta penalistica, tot capita tot penae: ciascun coautore dell'illecito e' soggetto ad una sanzione. In cio' sta uno degli elementi maggiormente innovatori della riforma, che abbandona il criterio della responsabilita' in solido (per il quale l'adempimento dell'obbligazione del pagamento della sanzione pecuniaria da parte di uno dei coobbligati libera tutti gli altri) stabilito dalla normativa previgente (articolo 11 della legge n. 4 del 1929). Si rileva in proposito che l'entita' della sanzione irrogata puo' essere diversa per i vari concorrenti, atteso che nella sua determinazione in concreto si dovra' tener conto di elementi - indicati nell'articolo 7 - che esaltano l'eventuale differente grado di responsabilita' (condotta di ciascun soggetto; opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze; personalita' desunta anche dai precedenti fiscali). Va inoltre osservato che il procedimento di irrogazione deve riguardare ciascuno dei coautori, come si ricava dall'articolo 16, nel quale si fa riferimento al "trasgressore": cio' implica una personalizzazione dell'atto di contestazione, che, per ciascun concorrente, dovra' indicare i fatti a lui attribuiti, gli elementi probatori a sostegno della contestazione, le norme che si assumono da lui violate. La pluralita' di soggetti coinvolti nel procedimento potra' comportare una diversificazione degli esiti (definizione agevolata, produzioni difensive, trasformazione dell'atto di contestazione in atto di irrogazione, prevalenza della tutela giurisdizionale rispetto a quella amministrativa), senza reciproche influenze fra gli atti. 3. La seconda parte della norma in esame deroga a quanto sinora detto. Quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido piu' soggetti, viene irrogata una sola sanzione ed il pagamento di uno di essi libera tutti gli altri, salvo l'esercizio del diritto di regresso. Cio' in quanto, di regola, le norme tributarie impongono obblighi ad un solo soggetto (contribuente, responsabile, sostituto d'imposta o terzo che si trova in un particolare rapporto con il contribuente); in casi specifici, al contrario, l'obbligo tributario e' posto a carico, solidalmente, di piu' soggetti, per cui ciascuno di essi e' in grado di adempiere con effetto liberatorio per gli altri. In questi casi, l'applicazione del principio sopra illustrato, comportando l'irrogazione di una pluralita' di sanzioni in ipotesi di violazione comunque unica, si risolverebbe in una forma del tutto ingiustificata di locupletazione per l'erario: cosi', ad esempio, l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini della imposta di successione da parte dei coeredi determinerebbe l'irrogazione di una pluralita' di sanzioni per l'inadempimento di un obbligo che e' correttamente assolto dalla condotta di uno solo degli obbligati. La previsione, in relazione al fatto che il comportamento omissivo nel quale si esprime la violazione e' riferibile a piu' soggetti tutti egualmente Pagina 18 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III obbligati, comporta un trattamento piu' favorevole di quello che deriverebbe dall'applicazione della regola del concorso penalistico. Nella generalita' dei casi, la struttura dell'infrazione (o, meglio, della serie di infrazioni omissive parimenti riferibili ai vari obbligati) fara' si che non si pongano problemi di graduazione della sanzione giacche' le singole violazioni presenteranno eguale gravita'. E' tuttavia possibile che risultino all'ufficio caratteristiche della condotta, ovvero della personalita' o condizioni economiche e sociali ovvero recidiva specifica infratriennale di taluno degli obbligati, in modo che, rispetto a questi, appaia determinabile una sanzione diversa (piu' lieve o piu' grave) rispetto a quella irrogabile agli altri. In tali situazioni, ai fini della concreta quantificazione dell'unica sanzione, si dovra' tener conto delle caratteristiche della condotta e della personalita' che ne comportano la determinazione nella misura piu' elevata. Infatti, la regola seguita dal legislatore (unificazione della sanzione da irrogare ad una pluralita' di soggetti) che considera "collettiva" la violazione e ne ripartisce la conseguenza repressiva nell'ambito del "gruppo", comporta anche che la violazione medesima assuma la connotazione impressale dal comportamento piu' grave, assunto come dato che la caratterizza. Articolo 10 Autore mediato 1. Salva l'applicazione dell'articolo 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale. L'articolo 10 introduce nel sistema delle sanzioni tributarie la disciplina, propria del diritto penale, dell'autore mediato. Tale e' chi strumentalizza altro soggetto, non imputabile o non punibile per qualsiasi causa, rendendolo esecutore materiale del reato. In diritto penale la normativa sull'autore mediato trova la sua sede tanto nell'ambito delle disposizioni sul concorso di persone (articoli 111 e 113, secondo comma, c.p.), quanto in specifiche previsioni riguardanti l'elemento soggettivo o l'imputabilita' (articoli 46, 48, 54, terzo comma, 86 c.p.). Invero, ferma restando la fattispecie concorsuale in presenza di una pluralita' di concorrenti del reato, e' prevista la punibilita', con pena aumentata, del solo autore mediato, mentre l'esecutore materiale va esente da pena, essendo valutata la sua partecipazione criminosa alla stessa stregua di un qualsiasi mezzo impiegato dal soggetto agente per la realizzazione del reato. Si applica tale disciplina quando altri e' stato determinato al reato in virtu' di costringimento fisico o psichico, di inganno, di provocazione dello stato di incapacita' di intendere e di volere. La norma in commento prevede disposizioni ricalcate su quelle penali, senza peraltro disporre l'aggravamento della sanzione per l'autore mediato. Essa si apre con la clausola di salvezza dell'applicazione dell'articolo 9, riguardante il concorso di persone. A ben vedere, pero', piu' che di salvezza dovrebbe parlarsi, come per il codice penale, di deroga a tale norma, dal momento che viene stabilita la punibilita' di uno solo dei concorrenti nella violazione. Cio' precisato, e' il caso di rilevare come alcuni dei principi richiamati dal diritto penale hanno in campo tributario un rilievo quasi esclusivamente teorico. E' assai difficile, infatti, ipotizzare una violazione tributaria che venga posta in essere in dipendenza di violenza o minaccia, ovvero da persona incapace, che obbedisca alla soggezione altrui. Maggior rilievo puo' avere, invece, l'ipotesi nella quale la violazione sia commessa da alcuno che sia indotto in errore incolpevole; si puo' prospettare l'ipotesi del soggetto che viene indotto dal parere di un professionista qualificato a tenere un comportamento in violazione della legge tributaria. Ovviamente, perche' la responsabilita' si possa ravvisare solo in capo al professionista - sempre nei limiti stabiliti dall'articolo 5, comma 1, ultima parte del decreto legislativo - e' necessario, da un lato, che non si possa addebitare al contribuente una culpa in eligendo e, dall'altro, che il comportamento del professionista sia stato tale da escludere l'esistenza di un qualsiasi dubbio, in modo da mettere il contribuente medesimo in condizione di ritenere del tutto conforme alla legge il comportamento che gli e' stato Pagina 19 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III suggerito: in ultima analisi, appunto, tale da determinare un errore incolpevole secondo quanto si e' spiegato in commento agli articoli 5 e 6. Un'ulteriore, particolare ipotesi di applicazione della disciplina dell'autore mediato potrebbe ravvisarsi nei casi di dichiarazione infedele del reddito di partecipazione ai fini I.R.P.E.F. posta in essere, sulla scorta del reddito erroneamente dichiarato da una societa' a base personale, dal socio non amministratore di quest'ultima, il quale nonostante ripetute richieste di esaminare la documentazione contabile della societa' (ai sensi degli articoli 2261, secondo comma, 2293 o 2320, ultimo comma, del codice civile) non sia stato posto in condizione di verificare in nessun modo l'esattezza della dichiarazione sociale. In tal caso dell'infedelta' della dichiarazione del reddito di partecipazione potrebbe considerarsi responsabile il socio amministratore che abbia presentato la dichiarazione sociale, contenente i dati erronei, capace a sua volta di trarre in errore, non colpevole, il socio non amministratore. Articolo 11 Responsabili per la sanzione amministrativa 1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di societa', associazione od ente, con o senza personalita' giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la societa', l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti. 2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi. 3. Quando la violazione e' commessa in concorso da due o piu' persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la societa', l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione piu' grave. 4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu' grave estingue l'obbligazione indicata nel comma 1. 5. Quando la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu' grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'articolo 5, comma 2, la responsabilita' della persona fisica, della societa', dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 e' limitata all'eventuale eccedenza. 6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la societa', l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione. 7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorche' avvenuta prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilita' della persona fisica, della societa' o dell'ente indicati nel comma 1. 1. Si e' visto come il carattere punitivo ed intimidatorio della sanzione comporti che essa venga irrogata sempre ad una persona fisica. E' pero' possibile che la persona fisica autrice della violazione non si identifichi con il contribuente e non si giovi percio' direttamente degli effetti economici che da essa conseguono, effetti che si producono invece nel patrimonio del soggetto contribuente. Si pensi ai casi del rappresentante legale o negoziale di una persona fisica, ovvero dell'amministratore, dipendente o rappresentante, di una societa', associazione od ente. In queste ipotesi, benche' la sanzione, per se stessa considerata, debba essere riferita all'autore della violazione, la legge configura un'obbligazione autonoma di carattere civile a carico del contribuente, sia esso una persona fisica, un ente o un soggetto collettivo, in relazione al fatto che la violazione e' stata commessa nell'interesse di quest'ultimo e i suoi effetti si sono riversati positivamente sul suo patrimonio. Il comma 1 dell'art. 11 stabilisce, infatti, che ove una violazione abbia inciso sulla Pagina 20 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III determinazione o sul pagamento del tributo, ferma la responsabilita' per la sanzione del suo autore (non contribuente), a questa si aggiunga un'obbligazione civile solidale che fa' capo, appunto, al contribuente. La natura solidale di tale obbligazione risulta espressamente dalla modifica apportata all'art. 11, comma 1, dal decreto correttivo n. 203 del 5 giugno 1998, ma, gia' dal testo originario di tale articolo ed anche dal testo degli articoli 16 e 17, si evinceva con certezza l'inesistenza di un qualsiasi beneficio di escussione in favore del contribuente e quindi il vincolo di solidarieta' con l'autore della violazione. La previsione traduce nella materia delle violazioni tributarie il principio risultante dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981. Legge che, a sua volta, ha trasferito nel campo delle sanzioni amministrative le ipotesi di obbligazioni civili per l'ammenda e per la multa disciplinate dagli articoli 196 e 197 del codice penale, ampliandone l'operativita' in quanto non e' presupposta l'insolvenza dell'autore della violazione. Viene cosi' realizzato anche in seno al diritto tributario un sistema che risponde concretamente all'esigenza di far gravare sul soggetto contribuente le conseguenze patrimoniali dei fatti commessi dai dirigenti e dai rappresentanti, fatti che, di regola, vengono posti in essere in attuazione della volonta' e della politica dell'impresa e che comunque si concretano in un vantaggio economico per questa. 2. E' il caso di puntualizzare quali siano i soggetti non contribuenti che possono divenire autori delle violazioni di carattere sostanziale alle quali consegue la nascita dell'obbligazione solidale di natura civile. Si parla in primo luogo del rappresentante legale o negoziale di una persona fisica in adempimento del suo ufficio o del suo mandato. Per la prima ipotesi si puo' pensare ai genitori esercenti la patria potesta' sul figlio minore ovvero al tutore; per la seconda al direttore generale o all'institore di un imprenditore individuale ovvero, ancora, al dipendente investito di compiti in materia tributaria che sia titolare, come meglio subito si dira', di una competenza propria rilevante ai fini tributari. Quanto alle societa', associazioni od enti, l'autore della violazione potra' identificarsi, secondo le previsioni statutarie o le attribuzioni di competenza deliberate dall'assemblea, nel presidente del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo o comunque nell'organo cui compete la rappresentanza, ovvero nell'amministratore unico o nel consigliere delegato alla sottoscrizione di atti aventi rilevanza fiscale o nella persona che esercita di fatto le funzioni di amministrazione. Potra' altresi' identificarsi, ove venga fornita la prova richiesta dall'art. 11, comma 2, anche in dipendenti della societa' o dell'ente preposti, con competenza propria ed autonomo potere decisionale, al compimento di attivita' rilevanti ai fini della determinazione del tributo (si trattera' generalmente di dirigenti). E' opportuno a questo riguardo chiarire che la qualita' di autore della violazione non inerisce al soggetto che materialmente ponga in essere comportamenti che determinino la commissione della violazione medesima se tali comportamenti non costituiscono espressione di una determinazione autonoma del soggetto medesimo. Cosi' l'errore commesso da un dattilografo o da un terminalista nella trascrizione di dati rilevanti ai fini della determinazione di un elemento del reddito non comporta una sua responsabilita' per la violazione formale o sostanziale che ne consegua. Autore della violazione, almeno di regola, sara' il soggetto cui compete l'organizzazione ed il controllo sullo svolgimento dei compiti inerenti alla tenuta della contabilita', si identifichi questi con lo stesso imprenditore, con il contribuente, ovvero con un dipendente investito di siffatta competenza. Analoghe considerazioni si devono riproporre rispetto ai dipendenti, rappresentanti ed amministratori di enti e societa' con la precisazione che puo' aver rilievo al di la' del dato formale anche l'esercizio di fatto delle funzioni di amministrazione. 3. Il comma 2 presume che autore della violazione sia colui che ha sottoscritto o compiuto gli atti illegittimi. La previsione intende facilitare l'attivita' degli uffici in modo da non imporre indagini talvolta estremamente difficili e neppure necessarie. In presenza della presunzione, in quanto le violazioni di carattere sostanziale fanno generalmente capo a soggetti precisamente individuati dalla legge tributaria (si pensi a coloro che devono Pagina 21 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III sottoscrivere le varie dichiarazioni d'imposta), i problemi concernenti l'individuazione dell'autore della violazione non dovrebbero comportare particolari difficolta'. E' fatta salva, tuttavia, la prova contraria, il che significa che il soggetto cui la violazione viene addebitata puo' dar prova che la competenza inerente al compimento dell'attivita' illegittima non gli apparteneva (si ricorda a questo riguardo che l'art. 20, comma 2, prevede la proroga di un anno del termine di decadenza per l'esercizio del potere di contestazione ed irrogazione in funzione specifica di questa eventualita'). La prova non e' legata a forme particolari e, indipendentemente da quanto risulta eventualmente dall'atto costitutivo, dallo statuto o da contratti formalmente stipulati, e' possibile che assuma rilevanza l'esercizio di fatto di mansioni che comportino autonoma competenza in materia tributaria, purche' tali circostanze vengano concretamente dimostrate. E' bene precisare, cioe', che per poter spostare la responsabilita' per la sanzione su soggetto diverso da quello indicato nell'art. 11, comma 2, occorre che sia data prova dell'esistenza di una delega di funzioni che abbia il carattere dell'effettivita' e cioe' che attribuisca al delegato un potere decisionale reale insieme ai mezzi necessari per poter svolgere in autonomia la funzione delegata e che, inoltre, la delega risponda ad esigenze reali dell'organizzazione aziendale e venga conferita a soggetto idoneo allo svolgimento delle mansioni. 4. Affrontando il tema del rapporto esistente fra la responsabilita' per sanzione propria dell'autore della violazione e l'obbligazione civile facente capo al contribuente, e' indispensabile tener conto della distinzione fissata nell'art. 5 fra violazioni commesse con dolo e colpa grave e violazioni semplicemente colpose. Iniziando l'esame da queste ultime, e' il caso di prendere in considerazione immediatamente il comma 5 dell'art. 11, per il quale il pagamento della sanzione e, ove siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu' grave da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni: quella relativa all'autore della violazione e quella solidale facente capo al contribuente. Trattandosi di violazione commessa con colpa non grave e' possibile, quando la sanzione sia stata irrogata in somma eccedente i cento milioni, che il pagamento venga eseguito nei limiti di tale somma dall'autore della violazione; in tal caso l'obbligazione solidale del contribuente sopravvive per l'eccedenza. Quando, invece, il pagamento sia stato eseguito dal contribuente e' salvo, ai sensi del comma 1, il diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione ma, come risulta dal comma 6, il contribuente puo' rinunciarvi. La facolta' di rinuncia, non espressamente menzionata, risulta, infatti, compresa nella facolta' di assumere il debito che configura l'accollo da parte del contribuente. In mancanza di qualsiasi specificazione, si deve ritenere che siffatto accollo possa essere posto in essere in qualsiasi momento con l'unica condizione che la violazione non sia caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave. Si deve adesso prendere in esame il rapporto tra obbligazione solidale del contribuente ed obbligazione per sanzione nei casi in cui la violazione sia caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave. Ai sensi del comma 1 anche in queste ipotesi l'adempimento dell'obbligazione solidale estingue l'obbligazione per sanzione. Cio' risulta dalla previsione del diritto di regresso non essendo possibile ammettere che l'autore della violazione rimanga anche obbligato al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione nei confronti dell'ente impositore. La differenza rispetto all'ipotesi gia' esaminata e' che non sembra legittima una rinuncia al diritto di regresso, anche se il suo effettivo esercizio non puo' evidentemente essere imposto. Il comma 3 prevede che nell'ipotesi in cui vengano irrogate sanzioni di diverso ammontare nei confronti di piu' coautori della violazione (in concorso o cooperazione colposa) l'obbligazione solidale del contribuente sia pari alla sanzione piu' grave. Conseguentemente, come gia' si e' detto, perche' l'obbligazione solidale si estingua occorre, ai sensi del comma 4, che il pagamento riguardi, appunto, l'obbligazione piu' grave. Se, per esempio, sono state irrogate ai coautori della violazione rispettivamente la sanzione di settanta e di cento milioni, l'obbligazione solidale del contribuente si estinguera' solo con il pagamento di cento milioni. Pagina 22 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III Resta da dire che nei casi di dolo o colpa grave non vi puo' essere liberazione di tutti i coautori della violazione nei confronti dell'ente impositore. La liberazione si avra' solo e nei limiti in cui uno di essi subisca il regresso da parte del contribuente, giacche' il limite della responsabilita' per sanzione e' segnato soltanto dal fatto che il coautore della violazione, ancorche' commessa con dolo o colpa grave, non puo' essere costretto a pagare due volte. 5. Il comma 7 dell'art. 11 prevede che la morte dell'autore della violazione, anche se avvenuta prima dell'irrogazione della sanzione, non estingue l'obbligazione civile del contribuente. Questa previsione conferma la natura dell'obbligazione civile imposta al soggetto nel cui interesse e' stata in ultima analisi commessa la violazione e che di questa si e' giovato, giacche' il sorgere dell'obbligazione si connette al vantaggio patrimoniale del contribuente, non eliso dalla morte dell'autore della violazione. La situazione differisce radicalmente da quella degli eredi dell'autore della violazione nel cui patrimonio non si producono direttamente gli effetti favorevoli conseguenti alla violazione, effetti che riguardano solamente il patrimonio dell'autore. Il vantaggio indiretto che gli eredi potrebbero mediatamente conseguire e' tuttaffatto diverso dal vantaggio immediato che consegue il contribuente per effetto della violazione. Articolo 12 Concorso di violazioni e continuazione 1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. 2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu' violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, si considera, quale sanzione base su cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata di un quinto. 4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore. 5. Se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base e' aumentata dalla meta' al triplo. 6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione. 7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. 8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo' stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni. L'articolo 12, dedicato al "concorso di violazioni e continuazione", esprime, nella logica del nuovo sistema, una previsione cardine, rispondendo, tra l'altro, alle esigenze emerse nel vigore dell'art. 8 della legge n. 4 del 1929 (espressamente abrogato dall'art. 29 del decreto in esame) e dell'art. 48, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (abrogato anch'esso in termini espressi dall'art. 16 del d.lgs. n. 471). Le previsioni contemplate nell'articolo in commento si applicano anche a tutti i procedimenti in corso alla data del 1 aprile 1998, ai sensi dell'art. 25, comma 2. 1. Il comma 1 disciplina il concorso formale e materiale di violazioni, disponendo, anzitutto, l'obbligo di applicare un'unica sanzione, seppur congruamente elevata nell'ammontare secondo lo schema del cumulo giuridico. In particolare, si ha concorso formale quando con una sola azione od Pagina 23 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione (concorso formale omogeneo), ovvero con una sola azione od omissione vengono violate disposizioni diverse anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo). E' il caso, ad esempio, della mancata registrazione dei ricavi sul libro giornale, che, se non emendata in sede di dichiarazione, rileva ai fini dell'I.R.P.E.F. o dell'I.R.P.E.G. e dell'I.L.O.R., oppure dell'infedele determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli spettacoli, rilevante anche per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 74, comma 6 del D.P.R. n. 633 del 1972. Si ha concorso materiale, invece, quando con piu' azioni od omissioni si commettono diverse violazioni formali della stessa disposizione (concorso materiale omogeneo). Si immagini, ad esempio, l'omessa o errata indicazione del codice fiscale in sede di dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, oppure l'omessa o inesatta indicazione reiterata nel tempo di alcuni elementi identificativi del contribuente sugli scontrini o sulle ricevute fiscali o sui documenti di trasporto obbligatori. Pertanto, il regime del cumulo giuridico si applica non solo se similmente a quanto previsto dall'art. 81, comma 1, del codice penale, e dall'art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981 - la condotta si esaurisce in un'unica azione od omissione, ma anche se essa si concretizza in piu' azioni od omissioni (concorso materiale) che violano una medesima disposizione di legge, purche' esse si connettano ad obblighi di carattere formale, non incidenti, come tali, sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione anche periodica del tributo. Cosi', ad esempio, se nella compilazione di documenti fiscali obbligatori (fatture, ricevute o scontrini fiscali, ecc.), il contribuente omette di indicare il numero di partita I.V.A. e l'omissione interessa piu' documenti emessi anche in tempi diversi, si deve applicare un'unica sanzione corrispondente a quella prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997. In questo caso, infatti, le condotte omissive si esprimono in diverse violazioni formali della medesima disposizione, punibili, in forza del comma 1, con un'unica sanzione aumentata nell'ammontare. Dalla lettura congiunta dei commi 1 e 2, si deduce come, mentre il regime del concorso formale e' suscettibile di abbracciare tutte le tipologie di violazioni che si esauriscono in un'unica azione o omissione, quello del concorso materiale comprende solo le violazioni che si possono definire formali, ossia e come gia' detto, non idonee ad incidere sulla determinazione dell'imponibile o liquidazione anche periodica del tributo. Le violazioni sostanziali possono invece rientrare nella previsione del comma 2 qualora si possa configurare, rispetto ad esse, il vincolo della progressione, mentre, in caso diverso, danno luogo ad applicazione di sanzioni distinte per ciascuna di esse. Ai fini dell'applicazione di un'unica sanzione, il comma 1 dell'articolo in commento prevede che la sanzione connessa alla violazione piu' grave deve essere aumentata da un quarto al doppio. Al riguardo si precisa che per "violazione piu' grave", tenuto conto dell'orientamento ormai pacifico della giurisprudenza e della dottrina penale, si intende quella che in concreto comporta l'applicazione della sanzione piu' grave. Gli uffici e gli enti locali, di conseguenza, devono determinare, in prima battuta, la sanzione base, vale a dire - come gia' sottolineato - quella connessa alla violazione piu' grave, e poi applicare su di essa l'aumento da un quarto al doppio. Qualora, tuttavia, le violazioni formali rilevanti ai fini del concorso materiale si riferiscano a piu' periodi d'imposta o rilevino ai fini di piu' tributi erariali (ovvero di piu' tributi di altro ente impositore), la sanzione base cui riferire l'aumento anzidetto e' quella connessa alla violazione piu' grave, aumentata, rispettivamente, dalla meta' al triplo (comma 5) e di un quinto (comma 3). In relazione a quest'ultima previsione, si sottolinea come essa trovi applicazione separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi che fanno capo ad altro ente.. Di conseguenza, in presenza di violazioni che rilevano sia ai fini di tributi erariali che ai fini di uno o piu' tributi locali (si faccia il caso di I.R.P.E.F. e I.C.I.), non e' possibile l'applicazione di Pagina 24 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III un'unica sanzione, ma devono essere determinate distinte sanzioni dall'ufficio e dall'ente locale competenti. Nell'individuazione della connotazione propria all'entrata e quindi al fine di qualificare la stessa come tributo locale o tributo erariale, e' necessario tener presente, anzitutto, che la distinzione sottesa dal comma 4 si appunta sul procedimento di determinazione in concreto e di irrogazione della sanzione, il cui potere e' accordato agli uffici o enti competenti per l'accertamento del tributo cui la violazione si riferisce (art. 16, comma 1). Ne discende che, per la qualificazione anzidetta, occorre avere riguardo al soggetto titolare del potere corrispondente, indipendentemente dal fatto che l'ente beneficiario dell'entrata coincida o meno con quello preposto all'accertamento. Le precisazioni finora compiute valgono, con i necessari adattamenti, anche per la disciplina della progressione (comma 2), atteso che il comma 4 rinvia, in ordine all'applicazione dell'istituto, non solo al comma 1 (concorso), ma anche e per l'appunto, al comma 2 (progressione). Gli uffici dell'amministrazione finanziaria, pertanto, applicheranno l'istituto ove le violazioni rilevino anche ai fini di tributi non erariali, per i quali gli stessi sono titolari della potesta' di accertamento. Va da se' che se piu' violazioni riguardanti uno o piu' tributi locali sono fra loro in vincolo di progressione, la determinazione di una sanzione unica verra' attuata dall'ente impositore, ovviamente in relazione ai tributi suoi propri. Riassumendo, al fine di pervenire alla determinazione della sanzione base (cui riferire poi l'aumento previsto dal comma 1) si dovra', a seconda dei casi, procedere come segue: a) se le violazioni si riferiscono ad un solo periodo d'imposta e riguardano un solo tributo, la sanzione base si identifica con quella piu' grave; b) se le violazioni interessano piu' tributi e un solo periodo d'imposta, la sanzione base e' quella piu' grave aumentata di un quinto; c) se le violazioni riguardano un solo tributo ma rilevano per piu' periodi d'imposta, la sanzione base e' quella piu' grave aumentata dalla meta' al triplo; d) se, infine, le violazioni coinvolgono piu' tributi e piu' periodi d'imposta, la sanzione base si ottiene aumentando prima di un quinto la sanzione piu' grave e aumentando poi il risultato dalla meta' al triplo. Ricavata la sanzione base, si dovra' procedere ad elevare la stessa da un minimo di un quarto ad un massimo del doppio, tenendo tuttavia presente che la sanzione non puo' essere irrogata in misura superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle pene previste per le singole violazioni, stante l'espresso divieto formulato in tal senso dal comma 7 dell'articolo in commento. 2. Il comma 2 prevede che soggiace alla stessa sanzione prevista dal comma 1 chi, anche in tempi diversi, commette piu' violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Anche la progressione quindi comporta l'applicazione di un'unica sanzione secondo lo schema del cumulo giuridico: le singole violazioni, nella logica propria dell'istituto, infatti, non rilevano come tali, rimanendo assorbite, in funzione dell'unitarieta' del fine cui obiettivamente tendono, nella violazione piu' grave. La norma, in aderenza ai criteri stabiliti dalla legge delega n. 662 del 1996, si ispira all'art. 81, comma 2, del codice penale e riprende in larga misura anche la disciplina dettata dall'art. 8, comma 2, della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 8, comma 2, della legge n. 4 del 1929. Considerate, tuttavia, le peculiarita' del procedimento tributario ed in particolare del procedimento istruttorio inerente all'accertamento delle violazioni e dei poteri conferiti agli organi cui e' demandata l'applicazione in concreto delle sanzioni, l'articolo in commento non riproduce la nozione di disegno criminoso propria della norma penale e neppure la nozione di medesimo disegno contemplata nella legge n. 689 del 1981 o quella di medesima risoluzione prevista dalla legge n. 4 del 1929, ma vi sostituisce una nozione oggettiva, svincolata da accertamenti sull'elemento soggettivo. Si tratta di una scelta in qualche misura obbligata in considerazione del fatto che la riproduzione in seno alla materia tributaria della nozione prevista dall'art.81, comma 2, del codice penale, avrebbe fortemente limitato Pagina 25 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III l'operativita' dell'istituto, frustrando le finalita' sue proprie e la logica garantista e agevolativa che presiede al principio del cumulo giuridico. L'idea di disegno criminoso o semplicemente di disegno parrebbe, infatti, presupporre un elemento soggettivo riconducibile alla nozione di dolo, non necessario per la punibilita' con sanzione amministrativa. La disposizione, per questi motivi, scolpisce una nozione propria al diritto tributario, caratterizzata dalla convergenza obiettiva di piu' trasgressioni rispetto alla determinazione dell'imponibile o alla liquidazione anche periodica del tributo, escludendo dal suo ambito solo le violazioni di omesso versamento. Per la norma, quindi, cio' che rileva e' la commissione di violazioni che, in forza del loro legame strutturale, ovvero in ragione della loro connessione funzionale ed oggettiva, sono riunibili in ragione della loro progressione da comportamento prodromico ad evasione. A titolo esemplificativo, si possono richiamare le ipotesi di violazioni per omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili con successiva presentazione di dichiarazione infedele oppure quelle di violazioni inerenti alla mancata emissione, reiterata nel tempo, di scontrini fiscali, all'omessa registrazione delle operazioni sul registro dei corrispettivi ed infine all'infedele dichiarazione. Rispetto alle imposte sui redditi e all'I.V.A., il pregiudizio cui la norma si riferisce si realizza, normalmente, con la commissione delle violazioni di omessa presentazione della dichiarazione o di infedele dichiarazione, atteso che queste, nella fisiologia del procedimento, sono quelle che chiudono la catena delle violazioni. Di conseguenza, le violazioni funzionali o prodromiche a quelle ora richiamate - quali, ad esempio, quelle di omessa o irregolare tenuta della contabilita', ovvero di omessa o irregolare fatturazione e registrazione o di omessa o infedele emissione di scontrini o ricevute fiscali - non saranno sanzionate come tali, ma rimarranno assorbite nella violazione coincidente, per l'appunto e almeno nella generalita' dei casi, con quella inerente alla omessa presentazione della dichiarazione o all'infedelta' della stessa, atteso che a queste violazioni corrispondono le sanzioni piu' gravi. Si ipotizzi la contestazione della violazione per infedele dichiarazione con liquidazione di un'imposta sul reddito inferiore di lire 20 milioni a quella accertata e al contempo la contestazione della violazione per irregolare tenuta della contabilita' rilevante soltanto ai fini di tale imposta. Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997, la violazione per irregolare tenuta della contabilita' e' punita con sanzione compresa fra 2 e 15 milioni di lire, mentre quella per infedele dichiarazione e' stabilita dall'art. 1 dello stesso decreto fra il 100 e il 200 per cento della maggiore imposta e quindi, nel caso, fra 20 e 40 milioni. La sanzione piu' grave, in questa ipotesi, non potra' che coincidere con quella prevista per la violazione di infedele dichiarazione, cosicche' la sanzione relativa alla irregolare tenuta della contabilita' rimarra' assorbita (salva l'applicazione degli aumenti). Non si puo' tuttavia escludere che, pur in presenza di dichiarazione infedele o di omessa dichiarazione, la sanzione piu' grave coincida, anziche' con quella propria a queste violazioni, con quella inerente a violazioni antecedenti. Si ipotizzi, riprendendo l'esempio, un'omissione della dichiarazione e che non siano dovute imposte: l'art. 1 dianzi citato prevede la sanzione da lire 500 mila a lire 2 milioni elevabile fino a 4 milioni nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. In tal caso la violazione piu' gravemente sanzionata e' quella relativa all'irregolare tenuta delle scritture e non quella inerente alla violazione per omessa dichiarazione. Se normalmente il "pregiudizio" si realizza, come si e' ora osservato, con l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, ovvero con l'errata liquidazione del tributo, puo' accadere che prima della commissione di queste vengano constatate violazioni prodromiche (la constatazione delle violazioni, ai sensi del comma 6, interrompe la continuazione). In simili circostanze, le regole stabilite dal comma 2 si devono ritenere ugualmente applicabili, ma limitatamente, com'e' ovvio, alle violazioni compiute fino alla data della constatazione. 3. A mente del comma 6, il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione delle violazioni. Pagina 26 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III Atteso che la constatazione rappresenta, per cosi' dire, un minus rispetto alla contestazione e alla irrogazione, e' di tutta evidenza come l'effetto contemplato nella norma in commento si produca non solo con la notificazione o consegna del processo verbale di constatazione quale atto posto a chiusura della verifica, dell'ispezione o del controllo, ma anche con la notificazione dell'atto o provvedimento proprio dell'ufficio o dell'ente locale secondo le previsioni degli articoli 16 e 17. L'effetto interruttivo, quindi, si realizza con la notificazione o consegna: - del processo verbale di constatazione; - dell'atto di contestazione di cui all'art. 16, comma 2; - dell'avviso di irrogazione delle sanzioni contestuale all'avviso di accertamento o rettifica del tributo di cui all'art. 17, comma 1; - della cartella di pagamento prevista dal comma 3 dell'art. 17. E' possibile infatti che le violazioni non vengano constatate con atto autonomo e distinto da quello di contestazione o di irrogazione: si pensi, ad esempio, al ritardo nell'esecuzione di qualsiasi adempimento di carattere formale. In tali casi il primo atto compiuto dall'ufficio non puo' che essere la notificazione dell'atto di contestazione (o di irrogazione), alla quale, pertanto, si deve riferire l'effetto interruttivo del concorso e della continuazione. L'interruzione si ispira all'esigenza di impedire l'unificazione delle sanzioni una volta che l'autore abbia potuto rendersi conto, a seguito dell'intervento dell'amministrazione, di essere incorso nella violazione. Essa, quindi, opera rispetto al futuro, mentre tutte le violazioni pregresse devono essere unificate secondo le regole previste dall'articolo in commento e tale unificazione puo' essere pretesa dall'autore indipendentemente dal fatto che la contestazione si riferisca soltanto ad alcune delle violazioni commesse. Per fare un esempio, se sono state commesse piu' violazioni formali di una medesima disposizione anche in tempi diversi e l'ufficio contesta nel 1998 una violazione commessa nel 1994, il concorso opera rispetto a tutte le violazioni compiute anche negli anni successivi e fino alla data di notificazione dell'atto di contestazione. Inoltre l'interruzione, determinando la "frammentazione" della catena delle violazioni, opera solo sul piano della loro progressione temporale. Di conseguenza, se le violazioni constatate attengono a tributi diversi, la notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni riferito a violazioni relative ad uno solo di questi non impedisce l'applicazione della regola del cumulo giuridico rispetto alle violazioni inerenti ad altri tributi. Si ipotizzi, ad esempio, che nel processo verbale di constatazione siano evidenziate violazioni relative all'omessa fatturazione e registrazione o alla mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali, alla irregolare tenuta della contabilita' in ordine alla mancata registrazione dei ricavi sul libro giornale corrispondenti alle operazioni non fatturate e, infine, all'infedele dichiarazione annuale dell'I.V.A. e delle imposte sui redditi. Se l'ufficio I.V.A. notifica avviso di rettifica, irrogando, al contempo, la sanzione secondo la previsione dell'art. 12, comma 2, per omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili e infedelta' della dichiarazione annuale, la notificazione dell'avviso medesimo non impedisce l'applicazione di un'unica sanzione da parte dell'ufficio delle imposte dirette per cio' che concerne le violazioni relative alle imposte sui redditi valutate unitariamente con quelle gia' sanzionate dall'ufficio I.V.A., se ed in quanto riunibili secondo il vincolo del pregiudizio scolpito dal comma 2. Gli uffici competenti per l'accertamento dei singoli tributi, pertanto, devono tener conto, eventualmente anche su indicazione dell'autore delle violazioni o dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, dell'esistenza di violazioni tali da inserirsi in una progressione, cosi' da determinare l'entita' delle pene avuto riguardo alla catena delle violazioni unitariamente considerata. Cosi', riprendendo l'esempio da ultimo prospettato, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette terra' conto dell'incidenza delle violazioni gia' sanzionate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispetto alla determinazione dell'imponibile o liquidazione delle imposte di propria competenza (I.R.P.E.F., I.R.P.E.G,. I.L.O.R.). Esso, pertanto, sulla base delle notizie in suo possesso e valutato anche il contenuto del processo verbale di constatazione eventualmente posto a fondamento della rettifica, Pagina 27 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III determinera' le sanzioni tenuto conto, da un lato, che le violazioni inerenti all'omessa registrazione dei ricavi sul libro giornale si connettono alla violazione di omessa fatturazione e registrazione delle fatture secondo le previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, e, da un altro ed in ogni caso, che la violazione piu' grave, in una valutazione unitaria della progressione, e' rappresentata normalmente da quella inerente all'infedelta' della dichiarazione dei redditi. A differenza dell'art. 8 della legge del 1929, l'art. 12 rende obbligatoria l'applicazione di una sola sanzione (seppur congruamente elevata), sia che le violazioni rilevino per uno o piu' tributi, sia che esse riguardino uno o piu' periodi d'imposta. Si ribadisce, come gia' si e' avuto occasione di precisare commentando l'art. 7, che l'istituto della continuazione opera anche al di la' delle violazioni constatate e contestate purche' quelle ulteriori che vengano a conoscenza dell'ente impositore siano anteriori all'atto che ne consacra la constatazione ancorche' siano state commesse in epoca successiva a quella in cui sono state commesse le violazioni gia' contestate. Si faccia l'esempio di un verbale di constatazione redatto in data 30 dicembre 1997 nel quale siano state constatate violazioni riferite agli esercizi 1994 e 1995, successivamente contestate con l'atto previsto dall'art. 16. Ove risultino in seguito violazioni legate da vincolo di continuazione commesse nel 1996, dovra' comunque esser determinata una sanzione unica che tenga conto anche di queste ultime. E' essenziale tener conto che la continuazione come il concorso presuppongono che tutte le violazioni siano state commesse da uno stesso autore. La determinazione di un'unica sanzione non e' mai prospettabile quando violazioni sia pur astrattamente connesse nelle forme dianzi illustrate siano state poste in essere da persone fisiche diverse. In ogni caso, come gia' detto per il concorso, la sanzione irrogata (o irrogabile) non puo' essere superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni (comma 7). Non e' fuor di luogo soggiungere che la determinazione in concreto degli aumenti disposti dai commi 1, 2 e 5 e' rimessa all'apprezzamento dell'organo deputato all'accertamento ai sensi dell'art. 16, comma 1, il quale dovra' valutare, ai sensi dell'art. 7, comma 1, e nei limiti delle notizie a sua disposizione, la personalita' del trasgressore e la pericolosita' e gravita' del comportamento, tenuto conto sia degli anni d'imposta coinvolti nella continuazione, sia del criterio di proporzionalita' tra entita' della sanzione astrattamente irrogabile e gravita' delle violazioni e del danno prodotto. Si sottolinea, per l'importanza che questo aspetto riveste anche per l'applicazione delle regole sul concorso gia' esaminate, che la valutazione si dovra' esprimere in una motivazione adeguata, avuto riguardo alle prescrizioni dell'art. 16, comma 2 e dell'art. 17, comma 1, che impongono, a pena di nullita' dell'atto di contestazione ovvero dell'avviso di accertamento contestuale, l'indicazione dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione. Si osserva, da ultimo, come l'istituto della continuazione sia perfettamente compatibile con quello della "recidiva", disciplinato dal comma 3 dell'art. 7, essendo senz'altro possibile che la catena della violazioni valutabile secondo i principi consacrati nell'art. 12 comprenda "violazioni della stessa indole" reiterate nel tempo. Di conseguenza, seguendo l'orientamento espresso in materia penale dalle SS. UU. della Corte di Cassazione nella sentenza 17 ottobre 1996, n. 9146, alla sanzione corrispondente alla violazione base si potra' operare, prima, l'aumento disposto dall'art. 7, comma 3, e poi quelli previsti dall'art. 12. Cosi', ad esempio, se nell'anno 1998 vengono contestate, in relazione agli anni 1995 e 1996, violazioni per irregolare tenuta della contabilita' e per infedelta' delle dichiarazioni rilevanti ai fini dell'I.R.P.E.G. e dell'I.L.O.R., alla sanzione corrispondente alla violazione piu' grave si potra' applicare l'aumento fino alla meta' disposto dall'art. 7, comma 3, e dopo quello previsto dall'art. 12, comma 3 e quello disposto dal comma 5 (le violazioni, infatti, nell'esempio proposto, riguardano al contempo piu' tributi e piu' periodi d'imposta). 4. Il comma 8 reca disposizioni finalizzate a coordinare l'istituto della Pagina 28 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III continuazione con le previsioni dettate dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in tema di accertamento con adesione e di rinuncia all'impugnazione, con quelle contemplate nell'art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in tema di conciliazione giudiziale, e con quelle degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472 concernenti la definizione agevolata delle sanzioni. Relativamente all'istituto dell'accertamento con adesione, il primo periodo del comma 8 stabilisce che, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica nel caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. Viene quindi sostanzialmente salvaguardata la regola fissata nell'articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 218 del 1997, secondo la quale, a seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. Per ciascun tributo oggetto dell'adesione sara' determinata un'unica sanzione per tutte le violazioni ad esso riferite nell'ambito del periodo d'imposta interessato dalla definizione. In pratica, la continuazione assorbira' esclusivamente le sanzioni inerenti alle violazioni prodromiche in rapporto di progressione con quella piu' grave. La riduzione ad un quarto sara' rapportata all'ammontare delle sanzioni determinato, con riferimento a ciascun tributo, nella misura minima prevista in applicazione dei criteri indicati nell'art. 12, commi 1 e 7 (misura minima prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quarto, non superiore comunque al cumulo materiale delle sanzioni minime previste per le singole violazioni). Quanto alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione (art. 15 del d.lgs. n. 218), alla conciliazione giudiziale (art. 48 del d.lgs. n. 546) e alla definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472), il secondo periodo del comma 8 stabilisce che la sanzione base su cui operare le riduzioni nelle misure previste dalle singole norme deve essere determinata in attuazione delle regole sulla progressione nei limiti delle sanzioni previste per le violazioni indicate nell'atto di contestazione o nel provvedimento di irrogazione. Cosi', ad esempio, se nell'atto di contestazione notificato dall'ufficio delle imposte dirette (od anche nell'avviso di accertamento contestuale a quello di irrogazione per il quale si intende rinunciare all'impugnazione o nell'atto gia' impugnato avanti alle commissioni tributarie per il quale si sperimenta il procedimento di conciliazione della controversia) sono indicate violazioni relative a piu' periodi d'imposta ma inerenti solo alle imposte sui redditi, la riduzione ad un quarto opera sulla sanzione unica determinata in forza della progressione limitatamente alle violazioni indicate nell'atto anzidetto, quantunque le stesse violazioni possano rilevare anche ai fini di altri tributi. In altre parole, poiche' le violazioni contestate, nell'esempio proposto, interessano piu' periodi d'imposta, la sanzione sulla quale operare la riduzione dovra' essere determinata in forza del comma 5 dell'art. 12 (progressione per violazioni concernenti piu' periodi d'imposta), mentre non si dovra' tener conto del fatto che le medesime violazioni rilevano ai fini di piu' tributi. La scelta, d'altro canto, si giustifica se si tiene conto che il trasgressore, mediante gli istituti richiamati, ottiene un considerevole abbattimento della sanzione e, con l'estinzione della lite, non si espone ai rischi propri della soccombenza in fase processuale. L'espressione "la sanzione ... non puo' stabilirsi" utilizzata nella previsione in esame non implica che, nei casi sopraindicati, la sanzione debba essere rideterminata dall'amministrazione con provvedimento autonomo, giacche' gli abbattimenti premiali sono stabiliti per legge con riferimento al contenuto del provvedimento di contestazione o di irrogazione connesso al provvedimento di accertamento ed operano quindi automaticamente, ma sta soltanto a significare che la progressione applicata appunto con tali provvedimenti non puo' essere estesa, con successivo provvedimento, a violazioni non indicate negli atti medesimi. L'autore delle violazioni coperte dai procedimenti premiali non potrebbe, cioe', pretendere di sottrarsi ad autonoma irrogazione di sanzioni ulteriori anche nel caso in cui altre violazioni potessero ritenersi in Pagina 29 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III progressione con quelle indicate nei provvedimenti che hanno dato luogo alle definizioni agevolate. 5. Si evidenzia inoltre che il coordinamento della disciplina del concorso di violazioni e della continuazione con quelle concernenti l'istituto della conciliazione giudiziale e la definizione dell'accertamento per rinuncia all'impugnazione, e' stato completato con l'art. 3 del decreto legislativo n. 203 del 1998. In materia di conciliazione giudiziale e' stato riformulato il comma 6 dell'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992. La nuova disposizione, oltre a specificare chiaramente che, in caso di avvenuta conciliazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima (come, d'altra parte, gia' illustrato nella circolare n. 235/E dell'8 agosto 1997), prevede che la misura delle sanzioni dovute non puo' comunque essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione, invece, il periodo aggiunto al comma 1 dell'art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 stabilisce che la misura della sanzione dovuta non puo' essere, in ogni caso, inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Si ipotizzi che l'atto di accertamento notificato rechi una maggiore I.R.P.E.F. dovuta di lire 3.000.000 ed una maggiore I.L.O.R. dovuta di lire 2.000.000 e la relativa sanzione unica di lire 4.500.000 (determinata cioe' nella misura minima prevista: 3.000.000 + 1/5 = 3.600.000 + 1/4 = 4.500.000). In tal caso, la definizione dell'accertamento per mancata impugnazione comporta il pagamento, a titolo di sanzioni, della somma di lire 1.250.000 (pari ad 1/4 di 3.000.000 + 1/4 di 2.000.000, cioe' ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo), in quanto superiore al quarto della sanzione irrogata (1.125.000). Nel caso in cui l'atto di accertamento sopra ipotizzato rechi anche un maggior contributo dovuto di lire 1.000.000 per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e un'unica sanzione di lire 4.500.000 (la circostanza che le violazioni rilevino ai fini di due o tre tributi non modifica il criterio di determinazione della sanzione nella misura minima edittale), la somma dovuta a titolo di sanzioni, a seguito della definizione per mancata impugnazione, sarebbe sempre pari a lire 1.250.000. Cio' in quanto, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d. lgs. n. 218 del 1997, la definizione dell'accertamento per mancata impugnazione comporta, fra l'altro, che non sono dovute le sanzioni irrogate sul contributo o maggior contributo accertato. Articolo 13 Ravvedimento 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. Pagina 30 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III 4. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore. 5. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. 1. Nel nuovo ordinamento sanzionatorio tributario, in vigore dal 1 aprile 1998, l'istituto del ravvedimento ha trovato una sua sistemazione organica ed una disciplina tendenzialmente unitaria nei riguardi di tutti i tributi, grazie all'art. 13 del d.lgs. n. 472 che, per un verso, ha generalizzato la portata delle disposizioni gia' presenti nel campo dell'I.V.A. (art. 48 del D.P.R. n. 633 del 1972) e delle imposte dirette (artt. 9 e 54 del D.P.R. n. 600 del 1973) ma, per altro verso, ha apportato in materia novita' di non poco conto. Le finalita' del ravvedimento sono quelle di permettere all'autore (o agli autori) ed ai soggetti solidamente obbligati di rimediare spontaneamente, secondo modalita' ed entro precisi limiti temporali stabiliti dalla norma, alle omissioni e alle irregolarita' commesse, beneficiando cosi' di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative previste o, addirittura, in taluni casi, della non applicazione delle sanzioni stesse, con possibili riflessi positivi anche agli effetti penali. La norma ha mantenuto il principio secondo cui il ravvedimento non e' consentito una volta che siano iniziati controlli fiscali nei confronti del contribuente. Tale limitazione serve, ovviamente, a preservare l'efficacia dissuasiva dei controlli stessi, ad evitare cioe' che il trasgressore persista nella sua posizione di illegalita', con la riserva mentale di rimuovere gli effetti di tale comportamento solo una volta scoperto. In particolare, dispone la citata norma che la facolta' di ravvedimento e' preclusa: - dalla gia' avvenuta constatazione della violazione; - dall'inizio di accessi, ispezioni o verifiche; - dall'inizio di altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. La prima categoria di preclusioni non comporta particolari problemi applicativi. Occorre solo precisare che le constatazioni cui allude la norma sono chiaramente quelle "esterne" o, comunque, gia' portate a conoscenza degli interessati. Pertanto, il ravvedimento deve intendersi consentito in ordine a quelle violazioni gia' constatate dall'ufficio o ente impositore ma non ancora formalmente portate a conoscenza, mediante notifica, dell'autore della violazione o dei soggetti solidamente responsabili. Relativamente alla seconda categoria di cause ostative, il principale riferimento normativo e' costituito dall'art. 52 della legge sull'I.V.A., richiamato in maniera espressa o implicita in altri settori tributari (imposte sui redditi, imposta di registro, sulle successioni, ecc.). Al riguardo si ritiene di dover chiarire che qualora l'accesso, l'ispezione o la verifica riguardino specifici periodi d'imposta, il ravvedimento rimane esperibile per le violazioni commesse in periodi d'imposta diversi da quello (o quelli) oggetto di controllo. Ugualmente dicasi circa la possibilita' di regolarizzazione per le violazioni relative ad un tributo diverso da quello oggetto di verifica. Per quanto concerne, poi, l'inizio di "altre attivita' amministrative di accertamento", la norma ha inteso riferirsi, in via principale, alla notifica di "inviti", "richieste", "questionari", ecc. di cui agli artt. 51, comma secondo, del D.P.R. n. 633 del 1972 e 32 del D.P.R. n. 600 del 1973. Da notare che, secondo la previgente normativa, l'avvenuta notifica di tali atti, non costituiva intervento preclusivo del ravvedimento nel campo dell'I.V.A., diversamente da quanto accadeva nel settore delle imposte sui redditi. Tale disparita' tra i due sistemi e' ora venuta meno. Ancora, va chiarito che l'esistenza di cause ostative va riferita, per espressa previsione normativa, non solo all'autore della violazione ma anche "ai soggetti solidamente obbligati" al pagamento della sanzione. Cosi' esemplificando, l'inizio di una verifica nei confronti di una societa' impedisce ogni possibilita' di ravvedimento anche alla persona fisica che, Pagina 31 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III agendo per conto della societa', abbia commesso la violazione. Cio', peraltro, non significa che, una volta constatata la violazione obiettivamente considerata, la via del ravvedimento sia preclusa nei confronti di tutti i soggetti che vi possono essere implicati. La legge, infatti, limita l'effetto estensivo della preclusione solo ai soggetti obbligati in solido. Deve ritenersi, quindi, che la gia' avvenuta constatazione di una violazione un materia di I.V.A. nei confronti del cedente non pregiudichi la possibilita' di regolarizzazione del cessionario (altro soggetto coinvolto nell'infrazione ma non responsabile in solido) prima della formale constatazione o dell'inizio della verifica nei riguardi di quest'ultimo. Da ultimo, va osservato che la norma fa espresso riferimento al carattere "amministrativo" dell'attivita' tendente all'accertamento dell'infrazione. Non costituisce, pertanto, impedimento alla regolarizzazione l'avvio di indagini di natura penale (ispezioni, perquisizioni, sequestri, avvisi di garanzia, ecc.) dalle quali puo' eventualmente risultare notizia di una violazione tributaria. Sul punto, vigente il precedente regime, si registravano opinioni contrastanti sia in dottrina che in giurisprudenza (nel senso che tali atti non sono ostativi del ravvedimento, cfr. Cass., sez. III, 13 gennaio 1996, n. 4140). 2. Dal testo dell'art. 13 e' possibile enucleare almeno tre tipologie di ravvedimento, a seconda che lo stesso si perfezioni - entro le soglie temporali previste - con la semplice rimozione formale della violazione commessa o se ai fini della regolarizzazione, sia anche necessario il pagamento (contestuale o meno) della sanzione ridotta, del tributo dovuto e dei relativi interessi moratori. Piu' esattamente, la prima tipologia e' quella prevista dal comma 4 e riguarda gli errori e le omissioni che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo. Il ravvedimento relativo a tali infrazioni esclude l'applicazione delle previste sanzioni se la regolarizzazione interviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore. Esso si sostanzia, quindi, nel solo adempimento tardivo dell'obbligo imposto. Rientrano nella suddetta tipologia tutte le violazioni formali (particolarmente numerose in certi settori impositivi, come quello dell'I.V.A.), nonche' talune violazioni di natura potenzialmente sostanziale, a condizione che le stesse, nel caso concreto, non abbiano inciso sulla determinazione e sul versamento dell'imposta. Si pensi, nel campo dell'I.V.A., ad una fattura afferente un'operazione imponibile emessa o annotata con un ritardo talmente esiguo da consentire ugualmente la computazione della relativa imposta nella liquidazione periodica di competenza. La seconda tipologia di ravvedimento e' disciplinata dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 13 e, come gia' detto, fa dipendere il beneficio dal trattamento premiale, oltre che dalla rimozione formale della violazione anche dal contestuale versamento della sanzione ridotta, del tributo (se dovuto) e degli interessi moratori (sul solo tributo) calcolati al tasso legale, attualmente del 5 per cento annuo, con maturazione giorno per giorno. L'entita' dell'attenuazione della sanzione e' diversa (un ottavo oppure un sesto della misura minima edittale) in funzione della natura della violazione e del tempo intercorrente tra la data in cui l'infrazione e' stata commessa e quella in cui interviene il ravvedimento, all'interno, com'e' ovvio, dei limiti temporali fissati dalla norma. In particolare, ai sensi della lettera a) del citato comma 1, la sanzione e' ridotta ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione. Anche se la norma, ai fini del computo dei trenta giorni, fa espresso riferimento alla data della "commissione" della violazione, il dies a quo deve in ogni caso identificarsi con quello di scadenza del termine. Pertanto, ipotizzando un insufficiente versamento eseguito in data antecedente a quella di scadenza, i trenta giorni per la regolarizzazione (in questo caso, integrazione del versamento) non decorreranno dall'inesatto adempimento ma dal giorno di scadenza del termine originario. Tenuto conto, poi, che secondo la previsione di carattere generale contenuta nell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, "ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto" e' punita con la sanzione del 30 per cento, la misura ridotta cui allude la Pagina 32 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III cennata lettera a) e' pari al 3,75 per cento per tutti i tributi. Riepilogando, perche' si perfezioni la fattispecie di ravvedimento in esame, e' necessario che, entro il termine di trenta giorni (da ritenere essenziale), avvenga il pagamento: - dell'imposta o della differenza d'imposta dovuta; - degli interessi legali (commisurati sull'imposta) maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito; - della sanzione pari al 3,75 per cento dell'imposta versata in ritardo. In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non puo' operare. Secondo la disposizione contenuta nella successiva lettera b), la sanzione e' ridotta a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. La locuzione "errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo" e' talmente ampia da abbracciare tutte le violazioni ipotizzabili, ad esclusione delle fattispecie ricomprese nella previsione della lettera c) (non di tutte come si vedra') e di quelle non dovute ad "errori od omissioni" delle quali si dira' a parte. Proprio per il suo carattere tendenzialmente onnicomprensivo la previsione della lettera b) assorbe quella della precedente lettera a), nel senso che il soggetto che ha omesso di versare un'imposta alla prescritta scadenza puo' rimediare all'inadempimento (effettuando i dovuti pagamenti) entro trenta giorni dalla commessa violazione, beneficiando della riduzione della sanzione ad un ottavo, ossia al 3,75 per cento, oppure, a propria scelta, entro i piu' ampi margini previsti dalla lettera b), usufruendo in tal caso della riduzione della sanzione ad un sesto, cioe' al 5 per cento. In ogni caso - e' bene ripeterlo - il ravvedimento si perfeziona allorquando siano state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge. Pertanto se, esemplificando, l'imposta viene versata entro trenta giorni dalla scadenza ma i relativi interessi o la sanzione vengono corrisposti entro i termini previsti dalla lettera b), la riduzione spettante sara' pari a un sesto e non ad un ottavo. Tutto cio', sempreche' nelle more non vi siano stati interventi preclusivi da parte degli organi competenti. A proposito delle due soglie temporali previste dalla disposizione in esame ("termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione" e "un anno dall'omissione o dall'errore") si chiarisce che la diversificazione e' in sostanza correlata alla distinzione tra i c.d. "tributi periodici" cui inerisce un obbligo di dichiarazione che si rinnova appunto periodicamente (es. imposte sui redditi, I.V.A.) e i c.d. "tributi istantanei" che tale obbligo non configurano (es. imposta di registro, sulle successioni). Gli errori ed omissioni sanabili ai sensi della lettera b) sono "anche" quelli che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo. Ne consegue che rientrano nella suddetta previsione "anche" le infrazioni di carattere formale, gia' trattate esaminando la prima tipologia di ravvedimento. Vi rientrano anche gli omessi versamenti dell'I.V.A. dovuti ad errori materiali o di calcolo rilevabili dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione, ai sensi dell'art. 60, comma sesto, del D.P.R. n. 633, nonche' quelle violazioni in materia di imposte sui redditi rilevabili in sede di liquidazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600, gia' escluse dalla regolarizzazione in base alla previgente normativa in materia. Ancora, e' da ricomprendere nel novero delle violazioni suscettibili di regolarizzazione l'ipotesi prevista dall'art. 70, secondo comma, del D.P.R. n. 633 di utilizzo del "plafond" oltre i limiti consentiti, per operazioni d'importazione. Anche l'integrazione (in aumento) delle dichiarazioni validamente presentate nei settori dell'IVA e delle imposte sui redditi costituiscono ipotesi di ravvedimento implicitamente disciplinate dalla previsione della lettera b). Pagina 33 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III Al riguardo, per quanto concerne l'I.V.A., va ricordato che la possibilita' di regolarizzare direttamente una dichiarazione infedele non era prevista dall'art. 48, primo comma, del D.P.R. n. 633 che, ai fini del ravvedimento, faceva testuale riferimento alle omissioni e irregolarita' "relative ad operazioni imponibili" tra le quali non potevano essere ricomprese quelle riguardanti la dichiarazione annuale. In materia di imposte sui redditi, poi, la facolta' di procedere ad integrazione della dichiarazione era espressamente esclusa per i sostituti d'imposta dall'art. 9, ottavo comma, del D.P.R. n. 600. Poiche', come si e' detto, la citata lett. b) dell'art. 13 non contiene specificazioni limitative in tal senso, l'integrazione anche delle suddette dichiarazioni e' da ritenere ora consentita "entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione". Cosi', per esempio, una violazione per infedele dichiarazione I.V.A. relativa all'anno 1997 deve ritenersi commessa nel 1998, con la presentazione della dichiarazione, e puo' quindi essere sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 1998 (giugno 1999). Prima di proseguire con l'esame di altre fattispecie, sembra opportuno ribadire che il termine "contestualmente" che si rinviene nel comma 2 dell'art. 3 (e che gia' prima era contenuto nell'art. 48 del D.P.R. n. 633) non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme dovute) debbano avvenire nel "medesimo giorno" ma, com'e' logico che sia, entro lo stesso "limite temporale" (trenta giorni, un anno, ecc.) previsto dalla norma. Se la violazione consiste nell'omessa presentazione della dichiarazione, la possibilita' del ravvedimento e', in linea di massima, esercitabile in tempi molto ristretti. La lettera c) dell'art. 13, infatti, accorda la riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo solo se la dichiarazione viene presentata e i relativi versamenti eseguiti, entro trenta giorni dalla scadenza. La previsione della lettera c) e' in linea con la regola stabilita nel settore dell'IVA e delle imposte sui redditi, che considerano omessa la dichiarazione annuale presentata con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza. Per i tributi anzidetti esiste, pertanto, un solo limite temporale (di trenta giorni appunto) entro il quale poter regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione. Si ritiene, peraltro, che l'espressione "dichiarazione" usata nella specie dal legislatore debba essere intesa in senso lato e, quindi, comprensivo anche delle nozioni di "atto" o "denuncia", proprie dell'imposta di registro, o della "dichiarazione di successione". Inoltre, va rilevato che in ordine a tali tributi non esiste alcuna disposizione che equipari all'omissione la presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a trenta giorni. Ne consegue che, nelle suddette materie, esistono due soglie temporali entro le quali e' possibile regolarizzare l'omissione: quella di trenta giorni stabilita dalla lettera c), con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, e quella di un anno prevista dalla lettera b), cui consegue la riduzione ad un sesto del minimo. La terza tipologia di ravvedimento e' quella disciplinata in maniera specifica dal comma 3 dell'art. 13 e si riferisce ai tributi che, in linea di massima, non possono essere liquidati dal contribuente (quali, ad esempio, registro e successioni).. Prevede tale norma che, quando la liquidazione deve in via istituzionale essere effettuata dall'ufficio (e quindi il contribuente non e' in grado di adempiere alle prescrizioni del comma 2, ossia di pagare "contestualmente" il tributo dovuto, i relativi interessi e la sanzione ridotta, non essendo tenuto a quantificarne l'ammontare), il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. Piu' esattamente, nella suddetta ipotesi il ravvedimento deve necessariamente essere articolato in due fasi: - entro i termini indicati nel comma 1 dell'art. 13 (trenta giorni o un anno, a seconda dei casi) e sempreche' non sussistano cause ostative, l'interessato deve procedere alla rimozione formale dell'inadempimento, Pagina 34 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III provvedendo, per esempio, a produrre l'atto o la denuncia per la registrazione o a presentare la dichiarazione di successione; - successivamente, l'ufficio provvedera' a notificare alla parte apposito avviso contenente la liquidazione dell'imposta dovuta, degli interessi legali maturati fino al giorno in cui e' stato rimosso l'inadempimento, e della sanzione nella misura ridotta. Tale atto deve contenere l'avvertenza che viene notificato al preciso scopo di rendere possibile il perfezionamento del ravvedimento. E' il caso di precisare che un eventuale mancato pagamento nel termine di sessanta giorni rende inefficace la regolarizzazione e consente all'ufficio di applicare la sanzione nella misura intera. Invece della particolare procedura ora illustrata, deve essere seguita quella ordinaria (con pagamento contestuale delle somme dovute) quando, pur nell'ambito di tali tributi, si tratta di regolarizzare infrazioni di natura formale e non vi sia quindi alcuna imposta da liquidare ovvero infrazioni relative ad un'imposta gia' liquidata (es. tardivita' di pagamento). 3. Come risulta da quanto finora esposto, l'ambito applicativo del ravvedimento e' stato dal nuovo ordinamento sanzionatorio ampliato a tal punto da riguardare tendenzialmente la totalita' delle violazioni tributarie. Tuttavia, dal tenore letterale della disposizione contenuta nel comma 1, lettera b), dell'art. 13 e' individuabile una implicita ma chiara limitazione all'esercizio della facolta' di cui trattasi. Si ritiene, infatti, che l'espresso riferimento di tale norma alla "regolarizzazione degli errori e delle omissioni" si traduca inevitabilmente in una preclusione, circa la possibilita' di ravvedimento, nei confronti di quei comportamenti antigiuridici che non abbiano origine da un errore o da un'omissione. Tipico e' il caso delle fatture per operazioni inesistenti, che assume rilevanza sia nel campo dell'IVA che in quello delle imposte sui redditi. Com'e' noto, il problema dell'applicabilita' del ravvedimento anche alla suddetta ipotesi era stato risolto, sotto il previgente regime, in senso favorevole dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza 24 luglio 1995, n. 2215) senza, pero', che al riguardo fosse possibile intravedere un principio giurisprudenziale consolidato. Ad opposte conclusioni si deve, invece, pervenire sulla base della nuova norma, non potendosi ovviamente sostenere che sia stato commesso un semplice "errore", o tanto meno una "omissione", da parte di chi abbia emesso o utilizzato una fattura a fronte di un'operazione inesistente. Le stesse considerazioni valgono, com'e' ovvio, per altre fattispecie di violazioni caratterizzate da condotte fraudolente. 4. Si e' detto che il principale effetto giuridico che trae origine dal ravvedimento consiste nella riduzione (o addirittura nella non applicazione) della sanzione amministrativa relativa all'inadempimento regolarizzato. Al riguardo, non appare superfluo chiarire che, ai fini del ravvedimento, le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente secondo le regole sul concorso di violazioni e sulla continuazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472, per l'assorbente rilievo che le disposizioni contenute nello stesso possono essere applicate solo dagli uffici o enti impositori, in sede di irrogazione di sanzioni. Un altro effetto e' che la violazione regolarizzata non puo' essere considerata "precedente della stessa indole" ai fini della recidiva prevista dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 472 ne' puo' costituire presupposto per l'applicazione di sanzioni accessorie. 5. Rimane da dire in ordine agli effetti che il ravvedimento produce sul piano penale. Com'e' noto, secondo il previgente regime, i benefici derivanti dall'utilizzo dello strumento del ravvedimento non erano limitati all'ambito amministrativo ma si estendevano anche al profilo penale. Ed invero, considerato che numerose violazioni amministrative costituiscono fattispecie penalmente perseguibili, l'art. 14, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, aveva collegato alla regolarizzazione amministrativa in materia di I.V.A. e di imposte sui redditi una specifica causa di esclusione della punibilita', limitata tuttavia ai reati previsti dal D.L. n. 429 del 1982, convertito nella legge n. 516 del 1982. Successivamente, nel settore dell'IVA, l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 330 del 1994, convertito nella legge n. 473 del Pagina 35 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III 1994, nel riformulare l'intero primo comma dell'art. 48 del D.P.R. n. 633, aveva ampliato l'ambito operativo della causa di esclusione della punibilita' estendendolo ai reati previsti da "altre disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto". Ora, l'art. 13 del d.lgs. n. 472 nulla dice circa gli eventuali effetti penali del ravvedimento. Cio', peraltro, non significa che tali effetti siano oggi venuti meno. Si deve tener conto, infatti, che la delega contenuta nell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha riguardato esclusivamente la revisione organica e il completamento della disciplina del sistema sanzionatorio tributario "non penale". Pertanto, la riscontrata mancanza nell'art. 13 di previsioni in merito agli effetti penali del ravvedimento non puo' essere intesa come manifestazione di una contraria volonta' legislativa ma semplicemente come avvenuto rispetto dei limiti imposti dalla legge delega. Ne consegue che, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del piu' volte citato art. 13, devono tuttora ritenersi operanti le cause di non punibilita' stabilite dalle previgenti richiamate norme. A tali fini non puo' assumere rilevanza il fatto che l'art. 48 (a differenza dell'art. 14, comma 5, della legge n. 408 del 1990) sia stato espressamente abrogato dall'art. 16 del d.lgs. n. 471. Per non sconfinare nell'eccesso di delega, infatti, tale abrogazione non puo' riguardare le disposizioni aventi riflessi penali, contenute nel menzionato art. 48. Articolo 14 Cessione di azienda 1. Il cessionario e' responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui e' avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonche' per quelle gia' irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. 2. L'obbligazione del cessionario e' limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza. 3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle gia' definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta. 4. La responsabilita' del cessionario non e' soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorche' essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni. 5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante. L'articolo 14 riprendendo in larga misura la previsione espressa nell'art. 19 della legge n. 4 del 1929, disciplina la materia della responsabilita' dipendente da cessione di azienda o di un ramo di azienda. 1. Il comma 1 stabilisce che il cessionario e' responsabile, in solido con il cedente, per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili a: - violazioni commesse nell'anno in cui e' avvenuto il trasferimento e nei due anni precedenti, ancorche' non contestate o irrogate alla data della cessione; - violazioni gia' contestate (e alle sanzioni gia' irrogate), nel medesimo periodo, anche se commesse in epoca anteriore. La nuova norma amplia, dunque, rispetto al citato art. 19 (che faceva riferimento solo all'anno del trasferimento e ai due precedenti), le ipotesi di responsabilita' del cessionario e, tuttavia, introduce due importanti limitazioni sotto altro profilo, stabilendo che al cessionario va riconosciuto il beneficio della previa escussione del cedente e che la responsabilita' solidale (sussidiaria) non puo' eccedere il valore dell'azienda o del ramo d'azienda acquisito. Pagina 36 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III Il beneficio della previa escussione accordato al cessionario, impone all'ufficio o all'ente di procedere, anzitutto, in via esecutiva nei confronti del cedente. Chiusa questa fase, il credito (residuo) puo' essere fatto valere nei confronti del cessionario. Il valore dell'azienda o del ramo di azienda da assumere quale limite alla responsabilita' solidale del cessionario e' quello accertato dal competente ufficio delle entrate o del registro ovvero, in mancanza di accertamento, quello dichiarato dalle parti. E' da sottolineare che per configurarsi la responsabilita' del cessionario non e' indispensabile che il trasferimento dell'azienda risulti da apposito atto materiale, essendo invece sufficiente che si renda applicabile l'imposta di registro per presunzione di cessione (salvo prova contraria) desunta, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d) del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 131 del 1986, dalla continuazione della stessa attivita' commerciale nel medesimo locale o in parte di esso, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarita' dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti. 2. Il comma 2 prevede un'ulteriore limitazione alla responsabilita' del cessionario, disponendo che la sua obbligazione (sussidiaria, come si e' detto) e' limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza. Di conseguenza, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3, gli uffici e gli enti (uffici delle entrate, uffici distrettuali delle imposte dirette, uffici I.V.A., uffici del registro, comuni, province, regioni, ecc.) sono tenuti a rilasciare all'interessato che ne faccia richiesta un certificato (in bollo da lire 20.000 e previo pagamento dei previsti tributi speciali) in ordine all'esistenza di contestazioni in corso e di quelle gia' definite per le quali i debiti non sono stati ancora soddisfatti alla data della richiesta. Nel certificato devono essere enunciate anche le violazioni commesse nell'anno in cui e' avvenuta la cessione o nel biennio precedente e gia' constatate dall'ufficio o dell'ente competenti, ancorche' alla data del trasferimento non sia stato ancora emesso il relativo atto di contestazione o di irrogazione della sanzione. Il cessionario e' liberato da ogni obbligazione nel caso di certificato negativo e nel caso che il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta. Gli uffici e gli enti interessati dovranno quindi dedicare la massima cura e tempestivita' nell'esame delle richieste presentate e nel rilascio dei relativi certificati. In ordine al termine di quaranta giorni previsto, si chiarisce che lo stesso decorre dalla data in cui la richiesta perviene all'ufficio o all'ente, mentre il termine finale si identifica con il giorno di ritiro del certificato presso gli sportelli dell'ufficio o dell'ente ovvero con quello di spedizione mediante lettera raccomandata. La circostanza che l'obbligazione del cessionario sia fissata con riferimento al debito risultante "alla data del trasferimento" dell'azienda o del ramo di azienda, non esclude che, in mancanza di una diversa disposizione, il certificato possa essere richiesto in qualsiasi tempo, sia prima che dopo la cessione. D'altra parte, la previsione del comma 3 e' finalizzata anche a porre il cessionario in grado di conoscere preventivamente le responsabilita' che potrebbero conseguire all'acquisto dell'azienda, per cui anche il cessionario in fieri deve ritenersi legittimato a chiedere la certificazione. In detta ipotesi, peraltro, e' necessario che il cedente in fieri manifesti esplicitamente il proprio consenso alla richiesta del certificato da parte di terzi. Resta inteso, comunque, che il cessionario non puo' ritenersi esonerato da responsabilita' con riferimento al periodo intercorrente tra la data di rilascio del certificato (o la data di scadenza del termine dei quaranta giorni in caso di mancato rilascio) e quella in cui avviene il trasferimento dell'azienda. 3. Tutte le limitazioni della responsabilita', previste nell'articolo 14, vengono meno, ai sensi del comma 4, se la cessione dell'azienda - anche se Pagina 37 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni - sia stata attuata in frode ai crediti di natura tributaria (si consideri, per esempio, la previsione espressa nell'art. 97 del D.P.R. n. 602 del 1973 in ordine agli atti fraudolenti compiuti dal debitore al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi e sanzioni amministrative). In base al comma 5, la frode si presume, salvo prova contraria, se il trasferimento e' effettuato nei sei mesi successivi alla constatazione di una violazione penalmente rilevante e suscettibile di radicare l'azione corrispondente (e cioe' se l'azione penale e' proponibile in quanto non ostano cause che ne impediscono l'esercizio, come per esempio la prescrizione del reato). Riepilogando, la responsabilita' del cessionario non e' soggetta ad alcuna limitazione, sia che si tratti di frode concretamente accertata (la cui prova deve essere sempre fornita dall'ufficio) sia che si tratti di frode semplicemente presunta e non vinta da prova contraria. In entrambi i casi, nessun effetto limitativo e tanto meno liberatorio puo' derivare dal certificato eventualmente rilasciato (o dal mancato rilascio nel termine di quaranta giorni) essendo tutto cio' superato dal provato disegno fraudolento. Il cessionario rispondera' pertanto solidamente (ma senza piu' il beneficio della previa escussione del cedente) ed illimitatamente di tutte le violazioni commesse dal cedente fino alla data del trasferimento, anche se a tale data le stesse non siano state ancora constatate, purche' ovviamente vengano rispettati i termini di decadenza previsti per l'accertamento. Articolo 15 Trasformazione, fusione e scissione di societa' 1. La societa' o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle societa' trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo 2499 codice civile. 2. Nei casi di scissione anche parziale di societa' od enti, ciascuna societa' od ente e' obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto. L'articolo 15 disciplina la responsabilita' relativa al pagamento delle sanzioni nei casi di trasformazione, fusione e scissione di societa' o enti. 1. Il comma 1 stabilisce che la societa' o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle societa' trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. La norma in esame costituisce una mera conferma di principi generali gia' esistenti, che avrebbero trovato applicazione anche in assenza di una previsione espressa. Infatti, va tenuto conto che: - la trasformazione della societa' da un tipo all'altro non comporta l'estinzione della societa' e la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, ma la semplice modificazione dell'atto costitutivo. Il che trova conferma nell'ultimo comma dell'art. 2498 del codice civile secondo il quale la societa' risultante dalla trasformazione "conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione"; - ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma, codice civile, "la societa' che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societa' estinte". Con riferimento alle violazioni commesse dopo il 1 aprile 1998, gli obblighi relativi al pagamento delle sanzioni si identificano con quelli previsti dall'art. 11, comma 1, che prevede il sorgere di una responsabilita' di tipo "solidale" con la persona fisica che ha commesso il fatto, qualora si tratti di violazioni: a) che abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo (sono escluse, quindi, dall'ambito applicativo della suddetta responsabilita' solidale le violazioni formali); b) commesse dal dipendente o dal rappresentante o dell'amministratore anche di fatto di societa', associazione o ente, con o senza personalita' giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze. Ne consegue che la societa' o l'ente risultante dalla trasformazione o Pagina 38 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III dalla fusione subentra anche nel diritto al regresso nei confronti dell'autore (persona fisica) della violazione, secondo le previsioni del citato art. 11. Il comma 1 dell'articolo in esame reca, inoltre, un'ulteriore ed espressa conferma circa l'applicabilita', anche nell'ambito della sanzioni tributarie, dell'art. 2499 del codice civile secondo cui la trasformazione di una societa' non libera i soci a responsabilita' illimitata dalla responsabilita' (sussidiaria) per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese. Al riguardo va ricordato che la deroga contenuta nell'articolo in questione, secondo la quale la responsabilita' dei soci viene meno se i creditori sociali "hanno dato il loro consenso alla trasformazione" non puo' trovare applicazione nei confronti dell'amministrazione finanziaria, con riguardo ai crediti tributari, stante l'indisponibilita' dei medesimi (Cass. 11 luglio 1981, n. 4510). 2. Il comma 2 prevede che nei casi di scissione anche parziale di societa' o enti, ciascuna societa' od ente e' obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto. Com'e' noto, la scissione di una societa' puo' avvenire secondo due modalita', ai sensi dell'art. 2504-septies del codice civile: a) mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a piu' societa', preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima (in questa ipotesi, la societa' scissa cessa di esistere); b) mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o piu' societa', preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima (in tal caso la societa' scissa continua ad esistere). In entrambe le ipotesi sorge, come si e' detto, una responsabilita' solidale delle societa' (sia quella scissa che quelle beneficiarie) per le violazioni commesse prima della scissione, in conformita' del resto a quanto gia' stabilito dall'art. 2504-decies del codice civile, ma senza i limiti ivi previsti (relativi al valore effettivo del patrimonio netto trasferimento o rimasto). Anche in ordine alla scissione vale l'osservazione gia' fatta a proposito della trasformazione e fusione, circa il tipo di violazione cui inerisce la responsabilita' di cui trattasi. Cosi' per esempio, se il rappresentante legale della societa' "Alfa" commette dopo il 1 aprile 1998 una violazione i cui effetti si riflettono sul patrimonio della societa' stessa (in quanto incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo), la quale poi si "scinde", alla responsabilita' solidale della societa' "Alfa", che nasce per effetto dell'art. 11, si sostituisce (nell'ipotesi di scissione totale) o si aggiunge (nel caso di scissione parziale) la responsabilita' solidale delle societa' beneficiarie, ferma restando ovviamente la responsabilita' diretta del rappresentante legale. Non cosi', qualora trattasi di violazione di carattere formale della quale risponde solo l'autore persona fisica (nella specie il rappresentate legale della societa' "Alfa"). Articolo 16 Procedimento di irrogazione delle sanzioni 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. 2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entita', nonche' dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. 3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni Pagina 39 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18 sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione. 5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione. 6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullita' anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22. L'articolo 16 disciplina in modo tendenzialmente unitario il procedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e di quelle accessorie, introducendo talune innovazioni che vanno al di la' degli aspetti meramente procedurali per riflettersi anche su un piano sostanziale. 1. Il comma 1 individua gli organi titolari della potesta' di irrogazione delle sanzioni negli uffici dell'amministrazione finanziaria o negli enti locali competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. Il procedimento inizia con la notifica, da parte dell'ufficio o ente, di un apposito atto di contestazione all'autore della violazione. Qualora la contestazione riguardi una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, la notificazione dell'atto deve avvenire anche ai soggetti obbligati in solido, se, com'e' ovvio, l'ufficio o l'ente intendono agire nei confronti di questi. Il procedimento in esame deve essere obbligatoriamente utilizzato per l'irrogazione delle sanzioni relative a violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (c.d. violazioni formali), mentre puo' essere facoltativamente utilizzato per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono (che possono anche essere inflitte direttamente con l'atto di accertamento o di rettifica ai sensi dell'art. 17, comma 1) e per le sanzioni relative agli omessi e ritardati versamenti (che possono anche essere irrogate mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17, comma 3, e che, in ogni caso, non sono definibili in via agevolata). In funzione anche di una eventuale migliore difesa in sede processuale e' opportuno che il procedimento in rassegna venga utilizzato in tutti i casi in cui si intendano irrogare sanzioni per violazioni commesse con dolo o colpa grave al trasgressore non coincidente con il soggetto passivo del tributo. Cio' in quanto il contraddittorio anticipato puo' consentire di acquisire elementi utili per una piu' ponderata valutazione dell'elemento soggettivo proprio della violazione contestata, rendendo quindi possibili correzioni istruttorie in modo da non esporre il successivo eventuale atto di irrogazione a censure di infondatezza o illegittimita'. L'atto deve contenere, a pena di nullita': - l'indicazione dei fatti materiali attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicabili e dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entita'; - l'indicazione dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto di contestazione deve inoltre contenere: - l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici in tal caso spettanti: riduzione della sanzione ad un quarto della misura indicata e comunque a un importo non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo (nell'ipotesi di sanzioni relative agli omessi o ritardati versamenti, deve invece essere evidenziato che non e' ammessa la definizione agevolata); non applicabilita' delle eventuali sanzioni accessorie relative alle violazioni Pagina 40 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III contestate; non considerazione della violazione ai fini della recidiva di cui all'art. 7, comma 3; - l'indicazione della possibilita' di produrre, nello stesso termine di sessanta giorni, deduzioni difensive, qualora non si ritenga di dover accedere alla definizione agevolata; - l'indicazione dell'autorita' giudiziaria o amministrativa alla quale e' possibile proporre l'impugnazione immediata. 2. Ricevuta la notifica dell'atto di contestazione, l'autore delle violazioni e i soggetti obbligati in solido possono, entro sessanta giorni dalla notificazione: a) definire la controversia con il pagamento delle sanzioni ridotte. La definizione eseguita dagli obbligati in via solidale comporta l'estinzione dell'obbligazione propria dell'autore materiale, cosi' come quella eseguita dall'autore materiale comporta l'estinzione dell'obbligazione riferibile ai coobbligati. Tuttavia, se questi coincidono con i soggetti indicati nell'art. 11, comma 1, e la violazione e' commessa con colpa (non grave), il pagamento dell'autore delle violazioni nelle ipotesi previste dall'art. 5, comma 2, determina l'estinzione dell'obbligazione dei coobbligati nei limiti dell'importo entro cui la sanzione puo' essere eseguita nei confronti dell'autore, ossia fino a lire 100 milioni (va da se' che se questi si determina ad estinguere l'intera obbligazione anche per somma eccedente lire 100 milioni, il pagamento comporta l'estinzione integrale dell'obbligazione posta a carico dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1). Ne discende, in quest'ultimo caso, che i responsabili per la sanzione possono definire l'obbligazione loro propria (ossia l'obbligazione eventualmente residua) nei termini e secondo le modalita' indicate nell'art. 16, comma 3, dopo la notificazione nei loro confronti dell'atto di contestazione. La riduzione, sempre nelle ipotesi contemplate nell'art. 5, comma 2, opera sull'ammontare complessivo della sanzione irrogabile, cosicche', mentre nei confronti dell'autore l'importo esigibile rimane stabilito nell'ammontare di lire 100 milioni, rispetto ai responsabili solidali di cui all'art. 11, comma 1, l'ammontare della somma da corrispondere per conseguire la definizione agevolata e' pari alla differenza fra quanto corrisposto dall'autore e il quarto della somma indicata nell'atto di contestazione. Ad esempio, se in esso e' indicata la sanzione di lire 500 milioni e l'autore della violazione paga lire 100 milioni, per conseguire la definizione agevolata occorrera' l'ulteriore versamento di lire 25 milioni. Il tutto, ovviamente, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto. La definizione impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. b) Produrre deduzioni difensive avanti all'ufficio o all'ente locale che ha emanato l'atto. In questa ipotesi non e' ammessa impugnazione immediata avanti all'autorita' giudiziaria o a quella amministrativa indicata dall'art. 18, vuoi che le deduzioni siano presentate soltanto dall'autore delle violazioni o da uno dei soggetti obbligati solidalmente, vuoi che siano presentante da entrambi. Se avverso l'atto di contestazione e' stata proposta impugnazione immediata, la presentazione delle deduzioni difensive, anche da parte di un soggetto diverso da quello impugnante, ne determina l'improcedibilita'. In simile circostanza, sara' onere della parte resistente comunicare all'autorita' giudiziaria o amministrativa avanti alla quale pende la controversia l'avvenuta presentazione delle deduzioni affinche' questa adotti i provvedimenti necessari. c) Impugnare immediatamente l'atto avanti alle commissioni tributarie o, per i tributi per i quali non sussiste competenza di queste, all'autorita' giudiziaria ordinaria, ovvero avanti all'autorita' preposta a decidere la lite in via amministrativa ai sensi dell'art. 18. Tuttavia, come si e' appena detto, l'impugnazione immediata non e' ammessa in presenza di deduzioni difensive. Mentre nell'ipotesi sub c) l'impugnazione immediata comporta la conversione ex lege dell'atto di contestazione in provvedimento di irrogazione delle sanzioni, nell'ipotesi sub b), l'ufficio o l'ente, se ritengono di non accogliere la difesa degli interessati, devono provvedere ad emanare apposito atto di irrogazione, da notificare entro un anno dalla presentazione delle deduzioni difensive. In questo caso, l'ufficio o l'ente devono motivare il provvedimento, sempre a pena di nullita', anche in ordine alle deduzioni Pagina 41 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III medesime, cosi' da rendere edotti i soggetti interessati dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento. La notificazione deve avvenire nei confronti di tutti i soggetti ai quali sia stato originariamente notificato l'atto di contestazione, indipendentemente dal fatto che solo alcuni di questi abbiano presentato deduzioni difensive. Si sottolinea che, nelle ipotesi in cui siano state concesse misure cautelari ai sensi dell'art. 22 (ipoteca e sequestro conservativo), i provvedimenti corrispondenti perdono efficacia se l'atto di irrogazione non viene notificato entro 120 giorni dalla presentazione delle deduzioni difensive (si vedano, per questo aspetto, anche le precisazioni formulate con riferimento all'art. 22). In tal caso e' evidente come gli uffici debbano attivarsi in modo che il provvedimento di irrogazione venga notificato entro quest'ultimo termine, cosi' da impedire la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari. Articolo 17 Irrogazione immediata 1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullita'. 2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento. 3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3. L'articolo 17 detta una disciplina in deroga a quella indicata nell'art. 16, offrendo agli uffici e agli enti la possibilita' di irrogare le sanzioni senza previa contestazione. L'irrogazione immediata e' consentita per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono (comma 1) e per le sanzioni riguardanti l'omesso o ritardato pagamento dei tributi (comma 3). Entrambi i procedimenti disciplinati dall'art. 17 non sono peraltro obbligatori: e' sempre possibile infatti adottare il procedimento di cui all'art. 16 e tale soluzione e' preferibile quando si intendono irrogare sanzioni per violazioni commesse con dolo o colpa grave al trasgressore non coincidente con il soggetto passivo del tributo. 1. Il comma 1 consente agli uffici e agli enti locali di irrogare, senza previa contestazione, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono con notificazione di atto contestuale a quello di accertamento o di rettifica. Come gia' previsto dalle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento dei principali tributi, le sanzioni per le violazioni di omessa presentazione della dichiarazione o di infedele dichiarazione sono irrogabili con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica; rispetto alla previgente disciplina, si evidenziano le seguenti novita': - le sanzioni "possono essere irrogate" con atto contestuale, per cui e' possibile, anche per le sanzioni in questione, adottare il procedimento di irrogazione di cui al precedente art. 16; come gia' accennato, la notifica dell'atto di contestazione e' preferibile nei casi in cui si intendano irrogare sanzioni a titolo di dolo o colpa grave e il procedimento di accertamento non prevede una fase di contraddittorio anticipato che puo' consentire l'acquisizione di elementi utili per una piu' ponderata valutazione dell'elemento soggettivo; - con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica non sono piu' irrogabili le sanzioni per violazioni non collegate direttamente al tributo Pagina 42 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III cui si riferiscono, per le quali deve essere obbligatoriamente utilizzato il procedimento di cui all'art. 16. Il provvedimento di irrogazione, ancorche' "contestuale" all'avviso di accertamento o di rettifica, e' connotabile, dal punto di vista strutturale, come atto autonomo e deve quindi essere motivato, a pena di nullita', secondo le prescrizioni dell'art. 16, comma 2. 2. Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, e' ammessa definizione agevolata della controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La definizione puo' essere attuata da ognuno dei soggetti destinatari del provvedimento e produce, in punto di estinzione dell'obbligazione anche solidale, gli effetti propri dell'adempimento secondo le precisazioni gia' fornite in sede di commento dell'art. 16. La definizione agevolata prevista dall'art. 17, comma 2, e' riferita esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo. Essa si differenzia quindi dalla rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 cui conseguono, oltre alla riduzione delle sanzioni, la definitivita' del provvedimento di accertamento e gli ulteriori effetti previsti dall'art. 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, dello stesso d.lgs. n. 218 del 1997. 3. Il comma 3 consente agli uffici e agli enti locali di irrogare, mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi. Identico procedimento puo' essere utilizzato quando l'omesso o il ritardato pagamento dei tributi risultano dalle liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e, in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. In tali ipotesi, la cartella di pagamento, limitatamente alle sanzioni, deve essere notificata anche all'autore della violazione quando egli non coincide con il soggetto passivo del tributo e la violazione e' stata commessa dopo il 1 aprile 1998. Per le violazioni commesse fino al 31 marzo 1998, invece, la cartella di pagamento continua ad essere notificata unicamente ai soggetti passivi del tributo, tenuto conto dei principi generali in tema di efficacia temporale delle leggi punitive. Come gia' precisato, il procedimento di irrogazione immediata disciplinato dal comma 3 dell'art. 17 non deve essere obbligatoriamente utilizzato in tutte le ipotesi di omesso o ritardato pagamento dei tributi. In particolare, l'irrogazione mediante iscrizione a ruolo non potra' avvenire nei casi in cui: - l'ufficio ritenga che la violazione sia stata commessa con dolo o colpa grave, essendo indispensabile la specifica motivazione in ordine all'elemento soggettivo; - per i tributi cui le violazioni si riferiscono non e' prevista la riscossione mediante iscrizione a ruolo. Indipendentemente dal procedimento di irrogazione utilizzato, l'ultimo periodo del comma 3 prevede espressamente che relativamente alle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi non si applica la definizione agevolata prevista negli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2. Articolo 18 Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi 1. Contro il provvedimento di irrogazione e' ammesso ricorso alle commissioni tributarie. 2. Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, e' ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti all'autorita' giudiziaria ordinaria, che puo' comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione. Salvo diversa disposizione di legge, il ricorso amministrativo e' proposto alla Direzione regionale delle entrate, competente in ragione della sede dell'ufficio che ha irrogato le sanzioni. 3. In presenza di piu' soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce Pagina 43 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III l'autorita' giudiziaria, il ricorso amministrativo e' improponibile, quello in precedenza proposto diviene improcedibile e la controversia pendente deve essere riproposta avanti al giudice ordinario nel termine di centottanta giorni dalla notificazione della decisione di improcedibilita'. 4. Le decisioni delle commissioni tributarie e dell'autorita' giudiziaria sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dall'articolo 19. 1. Il comma 1 dell'articolo 18 dispone che contro i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e' ammesso ricorso, conformemente a quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, avanti alle commissioni tributarie. L'impugnazione, come gia' si e' sottolineato, e' ammessa anche in relazione all'atto di contestazione di cui all'art. 16, che, in mancanza delle memorie difensive, si considera provvedimento di irrogazione. Si ricorda che il termine per ricorrere e', a pena di inammissibilita', di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, e che la commissione tributaria provinciale adita e', secondo il dettato dell'art. 4, comma 1 dello stesso decreto legislativo n. 546 del 1992, quella competente territorialmente in base alla circoscrizione dove ha sede l'ufficio che ha emanato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni. Circa tutte le altre problematiche relative alla instaurazione del procedimento giurisdizionale si rinvia alle norme sul processo tributario recate dal predetto decreto legislativo n. 546 del 1992. 2. Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, l'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo in commento prevede la possibilita' di proporre impugnazione, alternativamente, o mediante ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento o con azione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, entro i termini previsti dalle singole leggi d'imposta. Tale disposizione recepisce tanto il parere espresso dal Consiglio di Stato (Sezione III del 22 dicembre 1992) quanto il piu' recente orientamento della Corte Costituzionale (Sentenza n. 56 del 20-24 febbraio 1995) che riconoscono la possibilita' di promuovere l'azione giudiziaria ordinaria, anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. L'autorita' giudiziaria puo' comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa, entro centottanta giorni dalla notificazione di quest'ultima. Il ricorso amministrativo e' proposto alla Direzione regionale delle entrate territorialmente competente in ragione della sede dell'ufficio che ha irrogato le sanzioni, salvo che la legge non attribuisca, con riferimento al tributo in questione, la competenza ad altro ufficio o organo amministrativo. 3. Il comma 3 dell'articolo in esame prevede che, in presenza di piu' soggetti legittimati a ricorrere avverso lo stesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, l'esperimento dell'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria da parte di alcuno di essi rende improponibile il ricorso amministrativo da parte di altro soggetto legittimato. Qualora, invece, la tutela in via amministrativa sia stata tempestivamente attivata da alcuno dei soggetti destinatari del provvedimento sanzionatorio e successivamente intervenga l'instaurazione del giudizio ordinario promosso da altro soggetto legittimato, l'organo amministrativo chiamato a decidere (Direzione regionale delle entrate o altro organo o ufficio competente) deve dichiarare la improcedibilita' del ricorso. In questo caso la controversia deve essere riproposta avanti all'autorita' giudiziaria, nel termine di 180 giorni dalla notificazione della decisione di improcedibilita'. La riproposizione dell'impugnazione puo' avvenire, oltre che con l'ordinaria azione, anche mediante l'intervento volontario autonomo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., nel processo gia' pendente tra l'altro soggetto impugnante e l'amministrazione. 4. Le decisioni delle commissioni tributarie e dell'autorita' giudiziaria in ordine a ricorsi contro i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, per espressa previsione del comma 4 dell'art. 18, sono immediatamente esecutive, nei limiti fissati dall'articolo 19 che saranno di seguito illustrati. La stessa esecutivita' si ha nei casi di sentenze che decidano in ordine a sanzioni irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, senza previa contestazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto Pagina 44 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III legislativo in commento. Si tratta di una innovazione di carattere fondamentale, visto che, secondo la previgente normativa l'esecuzione delle sanzioni amministrative (specificamente delle pene pecuniarie) era rinviata in linea di massima - al momento in cui il provvedimento di irrogazione diventava definitivo. L'esecuzione parziale in base a sentenza di 1 grado (o a decisione amministrativa) e' ampiamente giustificata non potendosi cogliere alcuna differenza realmente significativa tra esecuzione provvisoria della pretesa tributaria ed esecuzione provvisoria della sanzione. E' opportuno specificare che sono immediatamente esecutive solo le sentenze emesse sulla base di ricorsi presentati avverso provvedimenti notificati dopo il 1 aprile 1998, mentre per il periodo anteriore vige tuttora il principio secondo cui le sanzioni si pagano solo dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso per cassazione. Cio' in quanto le disposizioni del decreto legislativo n. 472 del 1997 si applicano, per espressa previsione dell'art. 25, solo alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla citata data della sua entrata in vigore, ad eccezione di alcune norme - tra le quali non sono peraltro previsti ne' l'art. 18, comma 4, ne' l'art. 19, comma 1 - che hanno efficacia retroattiva. Pertanto, affinche' la sentenza possa considerarsi immediatamente esecutiva non e' sufficiente che il relativo ricorso sia stato presentato dopo il 1 aprile 1998, se l'atto impugnato e' stato notificato anteriormente a detta data. Articolo 19 Esecuzione delle sanzioni 1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario. 2. La commissione tributaria regionale puo' sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa. 4. Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, la sanzione e' riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale e' proposto ricorso amministrativo, nei limiti della meta' dell'ammontare da questo stabilito. L'autorita' giudiziaria ordinaria successivamente adita, se dall'esecuzione puo' derivare un danno grave ed irreparabile, puo' disporre la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia. 5. Se l'azione viene iniziata avanti all'autorita' giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria e' riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4. 6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. 7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo. 1. Il comma 1 dell'art. 19 stabilisce che, in caso di ricorso alle commissioni tributarie, si applica il disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, inerenti al pagamento del tributo in corso di giudizio. Il rinvio all'art. 68, comma 1, comporta l'estensione del principio della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, anche alle sanzioni tributarie. Tale disciplina si applica anche nei casi in cui non e' prevista la riscossione frazionata del tributo cui le violazioni si riferiscono. Conseguentemente, con l'art. 29 del d.lgs. in commento e' stato modificato il comma 3 del citato art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 con la soppressione delle parole "e le sanzioni pecuniarie". Alla luce di quanto sopra le sanzioni sono riscosse, a titolo provvisorio: - per i due terzi, dopo la sentenza della commissione provinciale che respinge Pagina 45 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III il ricorso; - per l'ammontare risultante dalla sentenza di primo grado e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; - per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale. Tutti gli importi da versare sulla base delle decisioni delle commissioni tributarie, provinciali e regionali, vanno in ogni caso ridotti di quanto gia' eventualmente corrisposto. Va comunque evidenziato che a differenza di quanto previsto dall'art. 68 citato, secondo il quale il tributo in contestazione deve essere versato in pendenza di giudizio con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, la riscossione frazionata delle sanzioni non comportera' riscossione dei relativi interessi, in quanto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo in esame espressamente dispone che "la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi". 2. Lo stesso comma 1 prevede, inoltre, l'applicabilita' alle sanzioni tributarie della disposizione recata dal comma 2 dell'art. 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992 secondo la quale "se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza". In realta' il richiamo all'art. 68, comma 2, puo' generare qualche perplessita' in quanto tale disposizione prevede, solo il rimborso a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale, nulla disponendo per i rimborsi a seguito di sentenza della commissione tributaria regionale. Al riguardo va precisato che della disposizione va data un'interpretazione logica che consenta di superarne lo stretto tenore letterale, nel senso di riconoscere il diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto anche a quanto stabilito nella sentenza della commissione tributaria regionale. A tale conclusione induce l'analoga disposizione dettata dal comma 6 del medesimo art. 19, il quale dispone, per i casi in cui non sussista la giurisdizione delle commissioni tributarie, che l'ufficio deve provvedere al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto a quanto stabilito nelle sentenze di primo e di secondo grado. Alla luce di tale interpretazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, se il ricorso in grado di appello o nel successivo grado avanti alla Corte di cassazione viene accolto, la sanzione corrisposta in eccedenza rispetto a quella risultante dalla sentenza del giudice a quo deve essere rimborsata d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Ai sensi dell'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per poter ottenere il rimborso di quanto versato in eccedenza il contribuente deve notificare la sentenza all'ufficio che deve adempiere entro novanta giorni da detta notifica. A tal fine, per contro, non e' sufficiente la comunicazione della sentenza (come e' invece previsto dal citato comma 6 dell'art. 19 per i casi in cui non sussista la giurisdizione delle commissioni tributarie), in quanto il citato art. 68, comma 2, non considera tale adempimento presupposto idoneo per il conseguimento del rimborso. 3. Il comma 2 dell'art. 19 prevede che la commissione tributaria regionale puo' sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quindi, delibato il merito e accertata la possibilita' che dall'esecuzione discenda un danno grave e irreparabile. Atteso il richiamo all'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, la sospensione puo' essere concessa solo su istanza motivata del ricorrente, proposta secondo le modalita' stabilite nella medesima disposizione. Detta istanza puo' essere proposta anche con l'appello incidentale nei modi e nei termini previsti dall'art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. 4. Il comma 3 dell'art. 19 prevede, a differenza di quanto disposto dall'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, che la sospensione "deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa". Ne consegue l'obbligo per la commissione tributaria di concedere la sospensione a seguito del rilascio della garanzia, mentre l'art. 47 citato considera la prestazione di garanzia solo un onere che "puo'" Pagina 46 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III essere imposto dal giudice stesso per la concessione del provvedimento di sospensione. Nel caso venga prestata garanzia, pertanto, non occorre la valutazione da parte del giudice in ordine all'esistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ordinanza di sospensione, ovvero del fumus boni iuris e del danno grave ed irreparabile, essendo sufficiente, a tal fine, che la garanzia prestata venga ritenuta idonea. Gli effetti della sospensione cessano, in ogni caso, dalla data di pubblicazione della sentenza, in applicazione di quanto disposto dall'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546. 5. Ai sensi del comma 4, qualora non sussista la giurisdizione delle commissioni tributarie e sia stato proposto ricorso all'organo amministrativo, la sanzione e' riscossa provvisoriamente dopo la decisione dello stesso, nei limiti della meta' dell'ammontare fissato nella decisione medesima. Tuttavia, l'autorita' giudiziaria adita ai sensi dell'art. 18, comma 2, successivamente alla decisione amministrativa ed entro 180 giorni dalla sua notificazione, puo' concedere la sospensione dell'esecuzione, se da questa puo' derivare un danno grave ed irreparabile e previa delibazione del merito. In ordine alla valutazione dei presupposti di concedibilita' della sospensione dell'esecutivita' della decisione amministrativa va precisato che bisogna tener conto non solo dell'interesse dell'istante, ma anche di quello dell'amministrazione finanziaria o dell'ente impositore circa la perdita di garanzie patrimoniali nelle more della definizione del giudizio principale od anche la maggiore difficolta' dell'esazione futura della sanzione. L'autorita' giudiziaria e', invece, obbligata a concedere la sospensione della esecuzione nel caso in cui venga offerta idonea garanzia. E' opportuno evidenziare che, in tale circostanza, il legislatore non ha provveduto a precisare forme specifiche di prestazioni di garanzia e che la valutazione della idoneita' della stessa ai fini della riscossione e' rimessa al libero convincimento del giudice ordinario, compatibilmente con il quantum connesso al provvedimento di irrogazione delle sanzioni e con la connessa garanzia patrimoniale prestata dal contribuente. 6. Sempre con riferimento all'ipotesi in cui non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, il comma 5 dell'art. 19 prevede che qualora l'azione sia iniziata dinanzi al giudice ordinario ovvero qualora questo venga adito dopo la decisione del giudice amministrativo la sanzione e' riscossa dopo la sentenza di primo grado; nel primo caso per l'intero ammontare da questa stabilito, nel secondo caso, per il suo residuo ammontare, cioe' per l'importo che ancora sia dovuto. Con tale disposizione quindi, il legislatore ha inteso distinguere l'ipotesi in cui si preferisca adire direttamente il giudice ordinario, senza promuovere, in prima istanza, la decisione amministrativa, dal caso in cui si ricorra all'autorita' giudiziaria ordinaria successivamente alla decisione assunta dall'organo amministrativo. In tale seconda ipotesi, infatti, in virtu' di quanto previsto dall'art. 19, comma 4, si puo' verificare la circostanza della riscossione provvisoria del "residuo ammontare" della sanzione in quanto, con la decisione amministrativa si rende immediatamente esecutiva l'esazione della stessa solo nella meta' del suo ammontare. In ambedue le circostanze, comunque, il giudice d'appello puo' sospendere l'esecuzione previa delibazione del merito e quando dall'esecuzione stessa puo' derivare un danno grave e irreparabile, e deve, in ogni caso sospenderla se viene offerta idonea garanzia. 7. Nel caso in cui, invece, la sentenza di primo e di secondo grado emessa dal giudice ordinario decida la quantificazione di una sanzione pecuniaria inferiore a quanto gia' corrisposto con l'esecuzione provvisoria, il comma 6 dell'art. 19 prevede l'obbligo, per l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, di procedere al rimborso entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Si tratta della regola dettata dal comma 2 dell'art. 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che, come gia' visto, per espresso richiamo contenuto nel comma 1, dell'art. 19 del decreto legislativo in commento, si applica anche all'esecuzione delle sanzioni relative a tributi per i quali sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie. 8. Le disposizioni dell'articolo in commento non si applicano, ai sensi del comma 7, alle sanzioni accessorie le quali, infatti, sono eseguite solo quando Pagina 47 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III il provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo per mancata impugnazione o per definitivita' della decisione amministrativa o della sentenza del giudice ordinario. Articolo 20 Decadenza e prescrizione 1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. 2. Se la notificazione e' stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine e' prorogato di un anno. 3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento. L'articolo 20 disciplina il termine di decadenza entro il quale gli uffici o gli enti impositori devono contestare la violazione (art. 16) ovvero irrogare direttamente la sanzione con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica o mediante iscrizione a ruolo (art. 17), nonche' l'ulteriore termine prescrizionale del diritto alla riscossione della sanzione. Il comma 1 stabilisce, in via di principio, che l'amministrazione finanziaria, ovvero l'ente locale, possono contestare la violazione o irrogare la sanzione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale e' avvenuta la commissione della violazione stessa. Tuttavia, qualora con riferimento al potere di accertamento del tributo sia previsto un termine di decadenza piu' ampio, si prevede che quest'ultimo prevalga. Entro gli stessi termini, a pena di decadenza, devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 17, comma 3. Al fine di consentire agli uffici di intraprendere tempestivamente il procedimento di irrogazione della sanzione anche nei confronti del soggetto indicato come autore nelle deduzioni difensive svolte da colui nei cui confronti sia stata attuata la contestazione, il comma 2 prevede che i termini anzidetti siano prorogati di un anno, sempreche' la notificazione dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione siano state eseguite tempestivamente ad almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti coobbligati. Irrogata la sanzione, l'ufficio deve provvedere alla riscossione entro il termine di cinque anni. Si tratta di un termine di prescrizione, suscettibile pertanto di essere interrotto ai sensi dell'art. 2943 codice civile. In particolare, poi, l'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione con effetto permanente, cosicche', definito il procedimento, inizia la decorrenza di un nuovo termine quinquennale. Articolo 21 Sanzioni accessorie 1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie: a) l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di societa' di capitali e di enti con personalita' giuridica, pubblici o privati; b) l'interdizione dalla partecipazione a gara per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi; l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attivita' di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi; c) la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c). 2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravita' dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale. La norma individua le nuove sanzioni amministrative accessorie che si Pagina 48 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III affiancano a quelle principali, consistenti nel pagamento di una somma di denaro. Le sanzioni accessorie previste possono incidere sulla capacita' di ricoprire cariche (lettera a), sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici e forniture (lettera b), sul conseguimento di licenze, concessioni e autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attivita' di lavoro autonomo (lettera c), nonche' direttamente sull'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di impresa (lettera d). Per tutte le sanzioni accessorie il limite massimo di durata e' stato fissato in sei mesi. Le sanzioni accessorie devono essere applicate secondo criteri di proporzionalita' e adeguatezza con la sanzione principale. A tale fine, il comma 2 dell'art. 21 ha previsto che si debba avere riguardo alla disciplina delle singole leggi d'imposta che, oltre a individuare il presupposto in presenza del quale le sanzioni accessorie si applicano, ne stabiliscono i limiti temporali, tenuto conto della gravita' dell'infrazione e della misura edittale della sanzione principale. Si ricorda che, nell'ipotesi di definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17, non puo' aver luogo l'irrogazione di sanzioni accessorie. Ancorche' l'ipotesi non sia espressamente disciplinata nell'art. 17, si deve ritenere che la definizione agevolata ai sensi del comma 2 comporti l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento con il quale le sanzioni accessorie siano state irrogate. Costituisce tuttavia deroga a tale previsione il caso della recidivita' nella violazione degli obblighi di rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale, dal momento che l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 considera rilevanti, ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie, anche le violazioni definite in via agevolata, come del resto gia' avveniva sotto la previgente normativa. Articolo 22 Ipoteca e sequestro conservativo 1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. 2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. 3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza. 4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza. 5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate al tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in quanto applicabili. 6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto. 7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal caso, il presidente della commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono, su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti perdono altresi' efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In Pagina 49 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita' dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e' pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per cassazione. L'articolo 22 disciplina il procedimento che l'ufficio o l'ente devono seguire quando, avendo fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, intendono ottenere, in via cautelare, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e soggetti obbligati in solido o il sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. La norma ha operato una profonda revisione dl procedimento di adozione delle misure cautelari, rimettendo, ove possibile, i relativi poteri al giudice speciale tributario e, in mancanza della sua giurisdizione, al Tribunale civile competente in ragione della sede dell'ufficio o ente che ne domanda l'adozione. 1. Il procedimento e' attivato mediante istanza motivata, che deve contenere: - l'indicazione del titolo in base al quale si procede (atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, processo verbale di constatazione); l'indicazione della somma per la quale si intende procedere (ammontare delle sanzioni); - le ragioni che giustificano il timore di perdere la garanzia del credito durante il tempo necessario per la riscossione (periculum in mora); - la misura cautelare che si intende ottenere (ipoteca o sequestro conservativo); - l'individuazione e descrizione dei beni o diritti oggetto del provvedimento invocato. Si ricorda che possono essere oggetto di ipoteca, oltre ai beni immobili, i diritti, le rendite e tutti gli altri beni (navi, aeromobili e autoveicoli) indicati nell'art. 2810 del codice civile; mentre possono essere oggetto di sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 671 del codice di procedura civile, i beni mobili o immobili del debitore, le somme o le cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne ammette il pignoramento. Inoltre, la norma in rassegna richiama espressamente anche l'azienda. La richiesta di misure cautelari puo' essere riferita anche ai beni e all'azienda dei soggetti obbligati in solido, ovviamente per un valore non superiore a quello corrispondente all'obbligazione. Cosi', ad esempio, nell'ipotesi di cessione di azienda il valore dei beni cui riferire la misura cautelare deve essere determinato con riferimento all'obbligazione del cessionario che, a sua volta, dipende dall'ammontare del debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria o degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza. Nelle ipotesi di trasformazione o fusione la societa' o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione puo' subire misure cautelari sui propri beni in relazione alla responsabilita' per la sanzione (art. 2499 cod. civ.) e, nell'ipotesi di scissione, l'ipoteca ed il sequestro possono avere ad oggetto beni per un valore sufficiente a garantire il pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale essa produce effetto. 2. Quando ricorre la giurisdizione del giudice tributario, la richiesta deve essere inoltrata al Presidente della Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio o l'ente procedente. La richiesta deve essere notificata, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate le quali possono depositare memorie e documenti difensivi, entro venti giorni dalla notifica. Al fine di consentire una sollecita formazione del fascicolo d'ufficio da parte della segreteria della Commissione tributaria, e' opportuno che l'ufficio o l'ente procedente provvedano all'immediato deposito dell'istanza con la prova dell'avvenuta notifica alle parti interessate. Decorso il termine per il deposito, il presidente fissa con decreto la trattazione per la prima camera di consiglio utile, trattazione della quale deve essere data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Solo in caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, puo' provvedere direttamente con decreto. Il decreto, entro il termine di trenta giorni, e' reclamabile di fronte al collegio che, sentite le parti in camera di consiglio, decide con sentenza. Pagina 50 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III Il procedimento che si instaura con il reclamo contro il provvedimento presidenziale non coincide esattamente con quello disciplinato dall'art. 28 del decreto legislativo n. 546 del 1992. E' indubbio, tuttavia, che, per quanto possibile, si applichino le norme ivi contenute. Si deve ritenere che la notifica del reclamo, non essendovi parti costituite, debba avvenire nei confronti di tutte le parti le quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare memorie. Il reclamante, invece, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, deve depositare copia del reclamo presso la segreteria della commissione tributaria adita attestando, in caso di consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, la conformita' dell'atto depositato a quello consegnato o spedito. 3. Nei casi in cui non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, l'istanza motivata di cui al comma 1 deve essere proposta al tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell'ufficio o dell'ente che richiedono la misura cautelare. L'istanza e' sostitutiva del ricorso previsto dall'art. 669-bis del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 669-bis - 669-quaterdecies del codice di procedura civile. 4. L'esecuzione totale o parziale delle misure cautelari puo' essere evitata con la prestazione, nel corso del procedimento cautelare sia davanti alla commissione tributaria che davanti al tribunale, di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. Qualora l'istanza di cui al comma 1 abbia fatto seguito alla notificazione del processo verbale di constatazione, i provvedimenti cautelari perdono efficacia se, entro il termine di centoventi giorni dalla loro adozione, l'ufficio o l'ente non notificano l'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione. L'efficacia delle misure cautelari cessa di diritto anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 16, comma 7, nel caso in cui, notificato l'atto di contestazione, l'ufficio o l'ente non notifichino il provvedimento motivato di irrogazione nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione delle deduzioni difensive da parte dell'autore della violazione o dei soggetti obbligati in solido. In questi casi il presidente della commissione ovvero il presidente del tribunale, su istanza della parte interessata e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca. Quando la sentenza accoglie il ricorso o la domanda e' lo stesso giudice che l'ha pronunciata che dispone l'estinzione dell'ipoteca; se l'accoglimento e' parziale il giudice riduce proporzionalmente l'entita' dell'iscrizione o del sequestro, ma solo su istanza di parte. Se la sentenza e' pronunciata dalla Corte di cassazione, la cancellazione dell'ipoteca ovvero la riduzione dell'entita' dell'iscrizione e del sequestro e' pronunciata dal giudice la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per cassazione. Articolo 23 Sospensione dei rimborsi e compensazione 1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento puo' essere sospeso se e' stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorche' non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. 2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti la commissione tributaria, che puo' disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, e' ammessa azione avanti al tribunale, cui e' rimesso il potere di sospensione. Il comma 1 dell'art. 23 ha previsto che, quando l'autore della violazione ovvero i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento puo' essere sospeso, in via cautelare, se e' stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorche' il provvedimento non sia definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o, Pagina 51 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III qualora esso fosse stato impugnato, dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. La sospensione dei rimborsi e' facoltativa e puo' operare anche tra crediti e sanzioni riferibili a tributi diversi, per cui, ad esempio, a fronte dell'irrogazione di una sanzione in materia di imposte dirette puo' essere sospeso il pagamento di un credito per rimborso di imposta sul valore aggiunto. La sospensione del pagamento deve essere ovviamente revocata qualora intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto ovvero deve essere adeguata qualora intervenga successivamente una decisione della commissione tributaria o dell'organo adito che determini in misura diversa la somma dovuta. Il comma 2 introduce un'ipotesi di compensazione legale prevedendo che, in presenza di un provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronunci la compensazione. Poiche' nella sospensione ovvero nella compensazione possono essere coinvolti uffici diversi, e' necessario che l'ufficio competente rispetto alla sanzione comunichi tempestivamente tutte le informazioni utili all'ufficio competente per il rimborso. A mente dei commi 3 e 4, i provvedimenti che decidono della sospensione o della compensazione devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido. Gli interessati possono impugnarli di fronte alle commissioni tributarie ovvero, se non sussiste la giurisdizione di queste, avanti al tribunale che, come il giudice speciale, ha il potere di disporre la sospensione dell'atto impugnato. Articolo 24 Riscossione della sanzione 1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. 2. L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione puo' eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito puo' essere estinto in unica soluzione. 3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. 1. Il comma 1 prevede espressamente che "per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce". La norma, in questo modo, riconduce la materia al settore proprio dell'esazione dei tributi, stabilendo l'applicabilita' di tutte le disposizioni relative a questi ultimi. Si rendono cosi' applicabili, oltre alle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo dettate dal D.P.R. n. 43 del 1988 che riguardano la quasi totalita' dei tributi (artt. 63 e segg.), le norme che disciplinano i versamenti diretti, se ed in quanto sia configurabile autoliquidazione della sanzione da parte dell'autore della violazione e dei coobbligati ed un pagamento indipendente dall'emanazione di un atto di riscossione. Cosi', ad esempio, le previsioni in tema di versamento diretto troveranno sicura applicazione nei casi in cui il ravvedimento disciplinato dall'art. 13 esiga l'immediato pagamento della sanzione determinata tenuto conto degli abbattimenti previsti in questa disposizione ed anche nelle ipotesi di definizione agevolata della contestazione e della controversia secondo le prescrizioni degli artt. 16 e 17; norme, queste, che collegano il perfezionamento della definizione al pagamento della penalita' ridotta senza intervento dell'ufficio o dell'ente. 2. I commi 2 e 3 si occupano, invece, della rateazione del pagamento, stabilendo che l'ufficio o l'ente locale possono consentire, seppur eccezionalmente e su richiesta dell'interessato, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta, anche se il debito puo' in ogni momento essere estinto con il versamento dell'intera somma dovuta, ovvero della somma residua. Il beneficio che lo si ripete - puo' essere concesso solo su richiesta dell'interessato (e quindi dell'autore materiale, dei coobbligati o di chiunque abbia interesse all'estinzione del debito ai sensi dell'art. 11, comma 5) e' condizionato alla sussistenza di condizioni economiche disagiate Pagina 52 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III del richiedente. Da questo punto di vista, la disposizione richiama quella espressa nell'art. 26 della legge n. 689 del 1981 che gia' consente all'autorita' amministrativa (o giudiziaria) che ha applicato la sanzione di disporre la rateazione in presenza di condizioni economiche disagiate. La valutazione del disagio economico deve essere compiuta, per quanto interessa, direttamente dall'ufficio titolare del potere sanzionatorio. Si rende quindi manifesta la necessita' che esso proceda alla verifica di tale condizione tenendo conto, da un lato, delle ragioni addotte dal richiedente, eventualmente suffragate da documentazione idonea (ad esempio, dichiarazione dei redditi relativa ad anni d'imposta precedenti o all'anno in corso, iscrizione nelle liste di collocamento o di mobilita', documentazione relativa a condizioni familiari o di salute particolari, attestazioni bancarie dalle quali si possa desumere una situazione debitoria dell'impresa tale da rendere impossibile accessi ulteriori a linee di credito, ecc.) e, da un altro, dell'interesse per l'amministrazione di conseguire il soddisfacimento del credito, seppur dilazionato nel tempo. Relativamente alle somme per le quali il pagamento e' stato dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura prevista per il tributo cui la violazione si riferisce. Infine il comma 3, onde evitare che la rateazione possa essere strumentalizzata per ritardare il pagamento della sanzione oltre il limite concesso dall'amministrazione, prevede che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di estinguere il debito residuo entro trenta giorni; scaduto tale termine, si potra' e dovra' procedere a riscossione coattiva. Articolo 25 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore. 2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1. 3. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 28, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. E' comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato. La definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell'articolo 17, comma 3. L'articolo 25 regola il fenomeno della successione delle leggi nel tempo con riferimento al nuovo sistema sanzionatorio e disciplina l'applicabilita' delle nuove disposizioni alle violazioni di norme tributarie commesse prima del 1 aprile 1998. 1. Il comma 1 prescrive che le nuove disposizioni di carattere generale si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data del 1 aprile 1998. In via preliminare e' opportuno chiarire il significato dell'espressione ".... violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata .....". Al riguardo si ritiene che tale previsione abbracci tutti i possibili schemi procedimentali di natura sanzionatoria che, a seconda dei casi, contemplavano come atto finale - gia' nella previgente disciplina o un avviso di irrogazione qualificato espressamente come tale dal legislatore, ovvero un diverso atto procedimentale (quale, ad esempio, la cartella di pagamento a seguito di iscrizione a ruolo delle sanzioni dovute sui tributi liquidati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonche' dall'articolo 60, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972) che, ancorche' qualificato in termini diversi dalla norma, assolveva la stessa funzione, contenendo tutti gli elementi essenziali, vale a dire: individuazione della violazione, responsabilita' del trasgressore e determinazione in concreto della sanzione. Il riferimento alla "contestazione", non prevista in via generale nella legislazione previgente, e' giustificato dall'utilizzazione di tale termine in alcune leggi d'imposta (per esempio, art. 328 del T.U. delle leggi doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43). Pagina 53 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III Pertanto, nelle ipotesi di violazioni gia' contestate alla data del 1 aprile 1998 per le quali alla predetta data non sia intervenuta la definizione in via breve o non sia stato notificato l'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ossia un atto impugnabile, si rendono applicabili le nuove disposizioni. In tali situazioni, a prescindere da quale sia stato l'atto di constatazione della violazione (processo verbale previsto dall'art. 24 della legge n. 4 del 1929, usato tanto in materia d'imposta sul valore aggiunto che di imposte sui redditi; avviso di pagamento di cui all'art. 60, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972; processo verbale previsto dall'art. 16, comma 2, della legge n. 408 del 1990 o altro atto non impugnabile), gli uffici o gli enti accertatori dovranno tener conto delle nuove disposizioni per stabilire se abbandonare la pretesa punitiva, non dando seguito all'atto prodromico gia' notificato, oppure completare il procedimento iniziato con l'emissione dell'atto di irrogazione della sanzione. 2. Tenuto conto dei principi generali in tema di efficacia nel tempo delle leggi punitive, l'applicazione delle nuove disposizioni alle violazioni commesse prima del 1 aprile 1998 e' comunque legata al principio del favor rei. Cio' significa che non sono applicabili ne' le disposizioni sanzionatorie sopravvenute alla commissione dei fatti ne' le disposizioni che prevedono sanzioni piu' severe rispetto a quelle in vigore al tempo della violazione e, in ogni caso, norme che determinano un trattamento piu' sfavorevole. Ne discende che alle violazioni commesse prima del 1 aprile 1998 per le quali alla predetta data non sia stata irrogata la sanzione, non sono comunque applicabili: - l'art. 9, primo periodo, in tema di concorso di persone, valutato in relazione all'art. 11 delle legge n. 4 del 1929; - l'art. 10, relativo all'autore mediato. Si evidenzia inoltre che l'articolo 27 dello stesso d.lgs. n. 472 introduce una deroga alla disciplina dettata dall'articolo 25, comma 1, stabilendo, in ossequio alle regole generali in tema di efficacia temporale delle leggi punitive, che "le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a societa', associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo l'entrata in vigore del presente decreto". Ne consegue che, per le violazioni gia' commesse ai sensi delle disposizioni vigenti fino al 1 aprile 1998 e da queste riferite a societa', associazioni od enti (si pensi, ad esempio, all'art. 98, sesto comma, del D.P.R. n. 602 del 1973 e, piu' in generale, all'art. 12 della legge n. 4 del 1929 nell'applicazione risultante dall'interpretazione ormai fermissima della giurisprudenza), le nuove norme relative all'imputazione soggettiva non possono trovare applicazione. In particolare, non sono applicabili alle violazioni commesse prima del 1 aprile 1998: l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 5, comma 2, in relazione all'articolo 11, ed ogni altra norma che individua nella persona fisica l'autore materiale della violazione in funzione dell'interesse dell'ente, associazione o societa' per i quali ha agito. Pertanto, le relative sanzioni continueranno ad essere irrogate direttamente in capo alle societa', associazioni od enti, pur seguendo i procedimenti di irrogazione previsti negli articoli 16 e 17. 3. Relativamente alle violazioni commesse anteriormente al 1 aprile 1998 per le quali alla predetta data non sia stata irrogata la sanzione, si rendono invece applicabili le nuove disposizioni che dettano previsioni di carattere procedimentale o che incidono favorevolmente nella sfera giuridica del trasgressore. In particolare, sono applicabili: a) gli articoli 16 e 17 che disciplinano i procedimenti di irrogazione delle sanzioni; si evidenzia che il processo verbale di constatazione notificato dopo il 1 aprile 1998 non e' utilizzabile, come in passato, agli effetti della definizione in via breve di talune violazioni, ma assume la funzione di attivare l'ufficio per i conseguenti adempimenti, nonche' per l'eventuale adozione delle misure cautelari. Sara' quindi compito dell'ufficio o dell'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono iniziare il procedimento di irrogazione (in senso stretto) che, a seconda dei casi, puo' concretizzarsi nell'emissione dell'atto di contestazione (e dell'eventuale provvedimento di irrogazione) di cui all'art. 16 oppure nell'irrogazione immediata di cui al successivo Pagina 54 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III art. 17; b) gli articoli 18 e 19, concernenti, rispettivamente, la tutela giurisdizionale e i ricorsi amministrativi e l'esecuzione delle sanzioni; c) gli articoli 23 e 24, concernenti, rispettivamente, la sospensione dei rimborsi e la compensazione del debito e la riscossione delle sanzioni; d) l'articolo 13 che disciplina l'istituto del ravvedimento. In considerazione dell'ampia previsione della norma in commento, si deve ritenere che anche le violazioni commesse anteriormente al 1 aprile 1998 possano essere regolarizzate secondo le regole e le modalita' previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 472, purche', com'e' ovvio, non siano iniziate attivita' amministrative preclusive. In relazione al ravvedimento e' opportuna un'ulteriore precisazione avuto riguardo alle disposizioni previgenti che ammettevano la regolarizzazione entro termini piu' ampi rispetto a quelli ora previsti dall'art. 13 (si pensi all'art. 9 del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 48, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972). Nelle ipotesi in cui il ravvedimento possa essere eseguito, in forza delle disposizioni previgenti, oltre i termini indicati nell'art. 13, il principio del favor rei impone di considerare siffatte previsioni ancora operative. Cosi' per esempio, l'integrazione della dichiarazione dei redditi presentata nel 1997 e relativa al periodo d'imposta 1996 puo' essere eseguita entro il 31 luglio 1998 (termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 1997, relativa quindi all'anno in cui e' stata commessa la violazione), in conformita' alla previsione dell'art. 13, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 472, ma puo' essere attuata sulla base della vecchia disciplina (art. 9 del D.P.R. n. 600 del 1973) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 1998, sempre in assenza di interventi preclusivi da parte dell'amministrazione finanziaria. In tale seconda evenienza, la regolarizzazione dovra' soggiacere in toto alla disciplina previgente, senza possibilita' di commistioni di norme vecchie e nuove. Analoghe considerazioni, con gli adattamenti relativi alle peculiarita' del tributo e alle violazioni suscettibili di regolarizzazione, sono riferibili anche alle ipotesi disciplinate dall'art. 48 del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di imposta sul valore aggiunto ed al ravvedimento inerente gli omessi o tardivi versamenti. In particolare, le violazioni inerenti l'omesso o tardivo versamento delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte, commesse nel 1997, possono essere regolarizzate entro il termine di presentazione della rispettiva dichiarazione annuale, mentre quelle inerenti l'omesso o tardivo pagamento di tributi per i quali non e' prevista una dichiarazione periodica (esempio, contributo straordinario per l'Europa, tasse automobilistiche per l'anno 1997) possono essere regolarizzate entro un anno dalla data di commissione della violazione (data entro la quale il versamento doveva essere eseguito). In detti casi, la regolarizzazione si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, e dei relativi interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (cioe', dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento al giorno in cui l'adempimento e' stato assolto integralmente), nonche' con il pagamento della sanzione ridotta, pari al 5 per cento dell'importo del tributo oggetto di regolarizzazione; e) l'articolo 3, comma 2, che sancisce la non assoggettabilita' a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Per l'operativita' di detta disposizione, si precisa che la potesta' punitiva non potra' piu' essere esercitata sia nell'ipotesi in cui la legge posteriore abbia abolito solo la sanzione (lasciando in vita l'obbligatorieta' del comportamento prima sanzionabile) sia nell'ipotesi in cui abbia eliminato l'obbligo strumentale (ad esempio, l'obbligo di emettere un certo documento o di tenere una determinata scrittura contabile). A titolo indicativo, si riportano taluni esempi per i quali l'abolizione di obblighi strumentali privi di contenuto sostanziale deve essere considerato come l'eliminazione, ora per allora, del carattere antigiuridico del comportamento sanzionato, con la conseguenza che le Pagina 55 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III violazioni pregresse non sono piu' perseguibili in applicazione del principio del favor rei: - obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti (c.d. bolla di accompagnamento) previsto dal D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, e soppresso a decorrere dal 27 settembre 1996, salvo che per particolari prodotti, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472; - obbligo di inviare all'Ufficio IVA entro il 5 settembre di ogni anno il modello IVA 99-bis di cui al D.M. 12 marzo 1984, soppresso dall'art. 1, comma 3-bis, del D.L. n. 330 del 1994, introdotto dalla legge di conversione n. 473 del 1994; - obbligo di compilazione degli elenchi clienti e fornitori collegati alla dichiarazione annuale IVA e dell'allegazione alla stessa dei modelli IVA 101 e 102 di cui al D.M. 28 dicembre 1984, soppresso dall'art. 6, comma 1, lettera b), del D.L. n. 357 del 1994, convertito nella legge n. 489 del 1994; - obbligo di esporre il disco contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, soppresso a decorrere dal 1 gennaio 1998 dall'art. 17, comma 24, della legge n. 449 del 1997. Si precisa che la citata disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, non trova applicazione nelle ipotesi in cui le disposizioni recate da una legge posteriore non riguardano la semplice soppressione di un obbligo strumentale privo di contenuto sostanziale, ma anche la completa abrogazione di un tributo. Rimane ferma, quindi, l'applicabilita' delle sanzioni in materia di tutti i tributi soppressi dall'art. 36 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito dell'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e di quelli soppressi dagli articoli 17, commi 8 e 21, e 24, comma 14, della legge n. 449 del 1997 (rispettivamente, canoni di abbonamento all'autoradio e televisione e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla legge n. 1235 del 1967, tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, canone di abbonamento e relativa tassa di concessione governativa per apparecchi radiofonici collocati presso abitazioni private); f) articolo 3, comma 3, che prevede l'applicazione della legge piu' favorevole quando la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diversa. In sede di applicazione delle sanzioni, gli uffici o gli enti devono quindi valutare in concreto la sanzione piu' favorevole al trasgressore confrontando le misure edittali previste dalle norme vigenti nel momento in cui e' stato commesso il fatto e quelle previste da norme successive, in particolare dai decreti legislativi nn. 471 e 473 del 1997; g) gli articoli 4, 5, comma 1, e 6 che recano disposizioni preclusive della possibilita' di irrogare sanzioni; nel richiamare le osservazioni svolte a commento degli articoli in questione, si sottolinea che la sussistenza delle condizioni previste per escludere la punibilita' e' rimessa prioritariamente al prudente apprezzamento degli uffici o enti accertatori. h) l'articolo 8 che sancisce l'intrasmissibilita' della sanzione agli eredi. Nei casi di violazioni commesse da soggetti successivamente deceduti, non sono piu' formulabili rilievi allorche' si tratti di infrazioni di carattere formale, mentre devono essere ugualmente constatate le infrazioni che hanno inciso sulla determinazione o sul pagamento di un tributo, sia pure al limitato fine di procedere al recupero del solo tributo nei confronti degli eredi, senza applicazione delle relative sanzioni; i) l'articolo 12 che disciplina il concorso di violazioni e la continuazione. In sede di determinazione della sanzione correttamente applicabile, si deve tener conto delle regole fissate nell'articolo 12 in ordine al cumulo giuridico delle sanzioni nei casi di concorso o di continuazione delle violazioni. 4. Il comma 2 dell'articolo 25 prevede che ai procedimenti in corso alla data del 1 aprile 1998 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 dello stesso d.lgs. n. 472. La norma condiziona quindi l'applicabilita' delle nuove disposizioni espressamente richiamate, che rispondono indubbiamente al principio del favor rei, alla circostanza che il provvedimento di contestazione o di irrogazione Pagina 56 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III della sanzione non sia divenuto definitivo alla data del 1 aprile 1998. E' necessario cioe' che alla data del 1 aprile sia ancora pendente il giudizio avanti all'autorita' giudiziaria o amministrativa ovvero siano pendenti i termini per la proposizione dell'azione, dell'appello o del gravame. Non costituisce invece "procedimento in corso" quello attinente la riscossione coattiva conseguente all'intervenuta definitivita' dell'atto amministrativo o al passaggio in giudicato della sentenza. Chiarito il concetto di " procedimento in corso", si forniscono alcune indicazioni per una corretta applicazione da parte degli uffici o degli enti delle disposizioni richiamate nell'art. 25, comma 2: - nei casi in cui sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 3, comma 2, gli uffici o gli enti provvederanno autonomamente ad annullare i provvedimenti a suo tempo emessi e a comunicare l'intervenuto annullamento all'interessato nonche' ovviamente all'organo presso il quale pende la controversia, ai fini della successiva declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente alle sanzioni; - il ricalcolo delle sanzioni irrogate in applicazione degli articoli 3, comma 3, e 12, sara' effettuato dagli uffici o dagli enti direttamente ovvero, ove cio' non sia possibile, su richiesta dell'organo presso il quale pende la controversia. Nella rideterminazione della sanzione e nella individuazione di quella piu' favorevole, il raffronto tra i diversi regimi sanzionatori deve tener conto dei criteri gia' utilizzati per la determinazione della sanzione irrogata precedentemente; - la valutazione in ordine alla sussistenza delle cause di non imputabilita' (art. 4), dell'elemento soggettivo (art. 5, comma 1), delle cause di non punibilita' (art. 6), sara' effettuata dagli uffici o dagli enti sulla base degli elementi risultanti agli atti. Eventuali circostanze di fatto o elementi probatori addotti dall'interessato saranno valutati in sede amministrativa dall'ufficio o dall'ente ovvero in sede contenziosa dall'organo adito; - per l'applicazione dell'art. 8, concernente l'intrasmissibilita' delle sanzioni agli eredi, si precisa che devono considerarsi in corso al 1 aprile 1998 tutti i procedimenti per i quali e' stata o doveva essere applicata la sospensione a partire dal 2 marzo 1997. Cio' in quanto l'art. 5-bis della legge 28 febbraio 1997, n. 30, introdotto in sede di conversione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, entrato in vigore il 2 marzo 1997, aveva espressamente stabilito che: a) fino alla data di emanazione dei decreti legislativi per la riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale, di cui all'art. 3, comma 133, della legge delega n. 662 del 1996, le pene pecuniarie a carico degli eredi erano sospese per effetto della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte del contribuente, stabilita nella lettera b) del citato comma 133; b) la sospensione trovava applicazione anche nelle ipotesi di pene pecuniarie gia' iscritte a ruolo alla data del 2 marzo 1997 e persino nei casi in cui fosse scaduta la rata, purche' la stessa non fosse stata pagata. Inoltre, il procedimento da considerare, nella specie, non e' quello di irrogazione della sanzione nei confronti del dante causa (autore della violazione) ma quello nei confronti dell'erede. Pertanto, la pretesa punitiva deve essere abbandonata se, alla data del 2 marzo 1997, non sia stato notificato alcun atto impugnabile nei confronti dell'erede o risulti esperito ricorso da parte dello stesso, a nulla rilevando che la morte del trasgressore sia intervenuta dopo la definitivita' dell'atto di irrogazione della sanzione, dopo una sentenza passata in giudicato che confermi l'applicazione della pena ovvero dopo l'inizio degli atti esecutivi tendenti a riscuotere la sanzione stessa. 5. Le considerazioni finora svolte, in ordine alla possibilita' di applicare retroattivamente le norme contenute nel decreto legislativo n. 472 se piu' favorevoli al trasgressore, valgono anche per i procedimenti relativi all'irrogazione delle sanzioni accessorie. Al riguardo, sembra opportuno passare in rassegna le principali disposizioni in materia contemplate nella previgente normativa, abrogate in maniera espressa o tacita (in quanto non riproposte o assorbite dalle nuove Pagina 57 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III disposizioni), al fine di stabilire quali, tra esse, devono intendersi ancora applicabili per le violazioni commesse anteriormente al 1 aprile 1998 e quali, invece, non sono piu' operanti, neanche per il passato, ai sensi del cennato principio di carattere generale fissato dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472. Tra le fattispecie che non trovano piu' riscontro nella attuale normativa vanno ricordate: - quella disciplinata dal dodicesimo comma dell'art. 8 della legge n. 249 del 1976, il quale prevedeva, nei riguardi degli esercizi commerciali, la sospensione della licenza da tre giorni a un mese, in caso di avvenuta irrogazione della pena pecuniaria per la mancata emissione anche di una sola ricevuta fiscale o di rilascio di tale documento con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale; - quella prevista dall'art. 6, quarto comma, del D.L. n. 697 del 1982, il quale stabiliva a carico degli esercenti arti e professioni la sospensione dell'iscrizione all'albo per un periodo da uno a tre mesi, in caso di avvenuta notifica di avviso di rettifica o di accertamento per violazioni agli obblighi di fatturazione o registrazione; - quella contemplata dall'art. 52, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui, in caso di recidiva nelle infrazioni degli obblighi degli operatori finanziari, poteva essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda o istituto e, in caso di eccezionale gravita', poteva essere revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito; - quella stabilita dall'art. 57, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, il quale disponeva, in caso di pena pecuniaria irrogata per omessa denuncia di variazioni in aumento dei redditi fondiari, la decadenza del diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato o di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per l'esecuzione delle opere che hanno determinato le variazioni non denunciate. Poiche' le fattispecie suddette non sono piu' ritenute dal d.lgs. n. 471 del 1997 meritevoli di essere punite con analoghe misure accessorie, i procedimenti irrogativi di tali sanzioni ancora pendenti alla data del 1 aprile 1998 devono essere abbandonati, ai sensi del piu' volte richiamato art. 3, comma 2. Un'ipotesi che trova, invece, conferma nel predetto decreto legislativo n. 471 e' quella relativa all'omessa installazione dei registratori di cassa, gia' disciplinata dall'art. 2, nono comma, della legge n. 18 del 1983. I procedimenti pendenti relativi a tale sanzione devono, pertanto, essere portati a compimento secondo le vecchie procedure. Un discorso a parte necessita per la sanzione accessoria conseguente al verificarsi di tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o scontrino fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio. Al riguardo si deve tenere conto, per un verso, che le misure edittali della vecchia sanzione sono piu' favorevoli di quelle attuali e, per altro verso, che la nuova disposizione, a differenza della previgente, esige anche, ai fini dell'applicabilita' della pena accessoria, che le tre sanzioni principali non siano cumulabili giuridicamente per effetto del concorso o della continuazione (e' questo il significato da attribuire all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471, la' dove esige che le tre distinte violazioni devono essere accertate "in tempi diversi"). Cio' posto, puo' accadere che: - la definitivita' delle tre violazioni si sia verificata anteriormente al 1 aprile 1998. In tal caso tornera' applicabile la sanzione accessoria del passato, piu' favorevole al contribuente, secondo le vecchie procedure; - al 1 aprile 1998 non sia ancora intervenuta la definitivita' delle tre violazioni. In detta ipotesi si dovra' osservare il vigente regime (sostanziale e procedurale) e, quindi, prima di poter irrogare la nuova misura accessoria sara' necessario attendere il realizzarsi della definitivita' e il verificarsi dell'accertamento "in tempi diversi", nel senso sopra chiarito, delle tre violazioni. 6. Il comma 3 dell'articolo 25 consente di definire in via agevolata, limitatamente alle sanzioni, le controversie in corso alla data del 1 aprile 1998. Ai fini della ammissibilita' della definizione in parola, e' necessario che il procedimento di irrogazione della sanzione sia pendente al 1 Pagina 58 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III aprile 1998, a nulla rilevando l'eventuale definitivita' intervenuta successivamente. E' necessario cioe' che alla data del 1 aprile 1998 sia ancora pendente il giudizio avanti all'autorita' giudiziaria o amministrativa ovvero siano pendenti i termini per la proposizione dell'azione, dell'appello o del gravame. La norma estende alla fase transitoria le previsioni dell'art. 16, comma 3, e 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 472; quindi, come espressamente previsto nell'ultimo periodo del comma in argomento, la definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell'articolo 17, comma 3 (sanzioni relative agli omessi o tardivi pagamenti dei tributi ancorche' risultanti da liquidazioni eseguite ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 60, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972), per le quali la definizione agevolata di cui ai predetti articolo 16, comma 3, e 17, comma 2, non e' applicabile anche a regime. La definizione si attua con il pagamento di una somma pari al quarto delle sanzioni irrogate ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza depositata o decisione amministrativa notificata alla data del 1 aprile 1998. Se dall'ultima sentenza o decisione amministrativa non risulta un debito a titolo di sanzione, la definizione e' ugualmente ammessa e l'ammontare della somma da corrispondere deve essere determinata con riferimento alle sanzioni risultanti dall'originario provvedimento amministrativo. Se con un unico atto sono state irrogate autonome e distinte sanzioni, e' possibile definire anche soltanto una o talune di esse. Nella determinazione della somma da corrispondere non devono essere considerati gli eventuali interessi maturati sulla sanzione irrogata, in quanto detti interessi, a seguito della definizione, non sono piu' dovuti, ferma restando l'irripetibilita' delle somme eventualmente gia' corrisposte. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato entro il 10 agosto 1998 con le modalita' stabilite dal decreto dirigenziale dell'11 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1998. Il pagamento puo' essere eseguito sia dal soggetto destinatario del provvedimento di irrogazione della sanzione sia dal soggetto obbligato in solido. E' comunque esclusa la ripetizione delle somme eventualmente gia' corrisposte. La definizione agevolata prevista dall'art. 25, comma 3, e' riferita esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo. Pur non essendo normativamente previsto alcun obbligo al riguardo, si evidenzia l'opportunita' che gli interessati comunichino tempestivamente all'autorita' o all'organo presso il quale pende la controversia l'avvenuto pagamento delle somme dovute per la successiva declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente alle sanzioni oggetto della definizione. Si precisa infine che non e' ammessa l'applicazione concorrente delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 25. Infatti, poiche' la norma fa riferimento testuale all'irrogato o all'ammontare risultante, ne consegue che la definizione agevolata di cui al comma 3 non presuppone assolutamente una preventiva rideterminazione della sanzione sulla base delle previsioni del comma 2. 7. Dall'analisi delle disposizioni transitorie dettate dall'articolo 25 si evince che, relativamente alle violazioni per le quali il provvedimento di irrogazione delle sanzioni si e' gia' reso definitivo alla data del 1 aprile 1998, non trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 472. Al riguardo, si ribadisce che non assume rilievo l'eventuale pendenza di un ricorso esperito contro l'iscrizione a ruolo eseguita sulla base di un precedente provvedimento divenuto definitivo o di una sentenza passata in giudicato. In tali evenienze, infatti, l'impugnazione non riguarda il merito della controversia ma soltanto i vizi propri dell'atto introduttivo della riscossione coattiva. Articolo 26 Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria 1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonche' ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorche' diversamente denominata, contenuto Pagina 59 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo. 2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto. 3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali. Il comma 1 prevede che il riferimento, contenuto nelle leggi vigenti, alla soprattassa, alla pena pecuniaria e ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorche' diversamente denominata, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 2, comma 1, per un importo uguale. Il comma 2 detta, invece, una regola tesa a sostituire i riferimenti contenuti nelle singole leggi d'imposta a disposizioni abrogate con gli istituti e le previsioni risultanti dal decreto legislativo in commento. Il comma 3, infine, sancisce l'applicazione, salva diversa espressa previsione, dei procedimenti di irrogazione disciplinati negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo in commento all'irrogazione di tutte le sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Articolo 27 Violazioni riferite a societa', associazioni od enti 1. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a societa', associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo l'entrata in vigore del presente decreto. In ossequio ai principi generali in tema di efficacia temporale delle leggi punitive, l'articolo 27 prevede che le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a societa', associazioni od enti (cioe' a soggetti diversi dalle persone fisiche) s'intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici se commesse dopo il 1 aprile 1998. Pertanto, come gia' chiarito in sede di commento all'art. 25, per le violazioni commesse prima del 1 aprile 1998 non trovano applicazione le nuove disposizioni relative all'imputazione soggettiva e le sanzioni continueranno ad essere irrogate direttamente alle societa', associazioni od enti, pur seguendo i procedimenti di irrogazione previsti negli articoli 16 e 17. Relativamente alle violazioni riferibili al soggetto rappresentato commesse fino al 31 marzo 1998, permane la responsabilita' solidale del rappresentante prevista dall'art. 12 della legge n. 4 del 1929 e dall'art. 98, sesto comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, per le sanzioni in materia di imposte sui redditi. Articolo 28 Disposizioni di attuazione 1. Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, le modalita' di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione. Come previsto dall'articolo 28, con decreto dirigenziale dell'11 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1998, sono state stabilite le modalita' di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione. Nel decreto richiamato e' previsto che il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione a seguito di ravvedimento o di definizione agevolata di cui agli articoli 13, 16, comma 3, 17, comma 2, e 25, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e' eseguito mediante versamento diretto al concessionario della riscossione o alla banca, utilizzando il modello F23 o il bollettino di conto corrente postale modello F32, approvati con il decreto dirigenziale 9 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 17 dicembre 1997. Con lo stesso decreto sono stati inoltre istituiti i codici-tributo che devono essere utilizzati per il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione: di regola, e' stato istituito un unico codice per tutte le sanzioni pecuniarie relative al tributo di riferimento. In aggiunta alle indicazioni contenute nel citato decreto dirigenziale, si forniscono le seguenti precisazioni: - nei casi in cui la definizione agevolata comporta il pagamento di una somma Pagina 60 Circolare del 10/07/1998 n. 180 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III pari ad un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione o irrogata, per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo relativo alla sanzione riferita al tributo per il quale e' stata commessa la violazione piu' grave assunta a base della determinazione dell'unica sanzione, secondo i criteri fissati nell'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997; - nei casi di ravvedimento operoso in materia di imposta sul valore aggiunto, imposta di registro e degli altri tributi gia' riscossi dai servizi di cassa del Dipartimento delle entrate, il pagamento del tributo, quando dovuto, e' eseguito utilizzando gli stessi modelli F23 o F32. Per gli altri tributi (quali, ad esempio, le imposte sui redditi, l'IRAP, le ritenute alla fonte, ecc.) il pagamento del tributo, quando dovuto, e' eseguito utilizzando la specifica modulistica prevista per il versamento diretto dei tributi stessi. In ogni caso, la somma dovuta a titolo di interessi moratori al tasso legale e' versata cumulativamente al tributo. Articolo 29 Disposizioni abrogate 1. Sono abrogati: a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole "e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi", da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; b) il decreto ministeriale 1 settembre 1931; c) i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole "27, penultimo comma" dell'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689; d) nell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: 1) nella rubrica, le parole "e delle sanzioni pecuniarie"; 2) nel comma 3, le parole "e le sanzioni pecuniarie". 2. E' inoltre abrogata ogni altra norma in materia si sanzioni amministrative tributarie, nonche' della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le disposizioni del presente decreto. L'articolo 29, oltre ad abrogare espressamente alcune delle principali disposizioni non piu' compatibili con l'assetto normativo risultante dal decreto legislativo n. 472, formula, nel comma 2, una previsione residuale tesa, in conformita' all'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale, ad abrogare ogni altra norma in materia di sanzioni tributarie non penali, comprese quelle inerenti alla loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le disposizioni generali del decreto legislativo in commento. Articolo 30 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 1998. L'articolo 30 fissa al 1 aprile 1998 l'entrata in vigore del decreto legislativo recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. La stessa data di entrata in vigore e' stata fissata per i due decreti legislativi (nn. 471 e 473 del 1997) di riforma delle sanzioni amministrative relative ai singoli tributi. Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Pagina 61 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Monitoraggio fiscale. Adempimenti dei contribuenti e degli intermediari Testo: INDICE premessa parte prima - obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti 1. ambito soggettivo 1.1 esoneri soggettivi 2. consistenza delle attività di natura finanziaria e patrimoniale 2.1 attività di natura finanziaria 2.2 attività di natura patrimoniale 2.3 esoneri oggettivi 3. trasferimenti 4. modalità di compilazione del modulo rw 4.1 esempi di compilazione del modulo rw parte seconda - adempimenti degli intermediari 1. monitoraggio dei trasferimenti transfrontalieri 2. modello 770 quadro SO premessa Come noto, il decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, recante la disciplina del cosiddetto monitoraggio fiscale, prevede adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti allestero e attività estere di natura finanziaria e specifici obblighi a carico degli intermediari che intervengono in operazioni di trasferimenti transfrontalieri di attività finanziarie. In particolare, i contribuenti devono riportare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti e le attività attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, nonché lammontare dei trasferimenti da, verso e sullestero che nel corso del periodo dimposta hanno interessato i medesimi investimenti allestero e attività estere di natura finanziaria, semprechè lammontare dei predetti investimenti ed attività ovvero quello dei movimenti effettuati nel corso dellanno sia di importo complessivo superiore a euro 10.000. Gli intermediari sono, invece, tenuti a rilevare e a segnalare i flussi transfrontalieri di attività finanziarie qualora intervengano nelle relative operazioni di trasferimento. Ulteriori comunicazioni devono essere effettuate dagli intermediari in sede di compilazione del modello del sostituto dimposta (quadro SO del mod. 770) per evidenziare la fuoriuscita o la chiusura di rapporti dedicati ad attività rimpatriate a seguito della speciale procedura di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute allestero senza losservanza delle disposizioni normative in materia di monitoraggio fiscale (cosiddetto scudo fiscale). La normativa sullo scudo fiscale, inoltre, ha introdotto importanti disposizioni che incidono in maniera rilevante sullintera disciplina del monitoraggio. In particolare: larticolo 12 del citato decreto legge n. 78 del 2009 ha previsto una presunzione relativa in base alla quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione; larticolo 13-bis, comma 7, dello stesso decreto ha fortemente inasprito le sanzioni relative alla violazione Pagina 1 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa degli obblighi di monitoraggio fiscale. parte prima - obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti 1. ambito soggettivo Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia. In tale ambito soggettivo sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito dimpresa o di lavoro autonomo. Pertanto lobbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. Resta fermo che i soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. A tal fine, con riguardo alle persone fisiche, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nellarticolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla quale si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo dimposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Tali criteri sono, come noto, alternativi essendo sufficiente che sia verificato anche uno solo di essi affinché una persona fisica possa considerarsi fiscalmente residente in Italia. Il requisito della residenza si acquisisce ex tunc con riferimento al periodo dimposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali. Pertanto, soltanto alla fine dellanno solare è possibile effettuare la verifica del requisito temporale della permanenza in Italia (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile) per determinare la residenza fiscale della persona 1 . Inoltre, come stabilito dal successivo comma 2-bis del medesimo articolo 2 del TUIR, si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze. Al riguardo si ricorda che, fino allemanazione del citato decreto, si considerano residenti in Italia i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (cosiddetta black list). Ne consegue che anche tali soggetti rientrano nellambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Per le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, gli articoli 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del TUIR stabiliscono che si considerano residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo dimposta hanno la sede legale o la sede dellamministrazione o loggetto principale nel territorio dello Stato. I predetti soggetti residenti sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale nellipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni. Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti alleffettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà. Ciò in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generare redditi di fonte estera. Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate lobbligo di compilazione del modulo RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso. In particolare, il monitoraggio è riferito alla sola quota parte di propria competenza qualora lesercizio dei diritti relativi allintero bene richiede un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari (ad esempio, azioni in comunione, immobili in comproprietà). Per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute allestero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (v. sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, dell11 giugno 2003, n. 9320 e del 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052). Conseguentemente, in caso di attività finanziarie o patrimoniali cointestate il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento allintero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza) qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse. E il caso, ad esempio, del conto corrente Pagina 2 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa cointestato ad entrambi i coniugi. Analoghe conseguenze si determinano in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente; in tal caso, anche il delegato è tenuto alla compilazione del modulo RW per lindicazione dellintera consistenza del conto corrente detenuto allestero e dei relativi trasferimenti qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dellintestatario. Lobbligo di compilazione del modulo RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. E il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano leffettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust (sia esso residente che non residente). Ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno leffettiva disponibilità. Al fine di individuare i casi in cui il trust deve essere considerato interposto si può fare riferimento alle fattispecie esemplificative indicate nella circolare 43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1. 1.1 esoneri soggettivi Nessun obbligo di monitoraggio è posto in capo agli enti commerciali, alle società, siano esse società di persone (s.a.s., s.n.c., società di fatto) o società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., società cooperative), ad eccezione delle società semplici. Analoga esclusione è applicabile agli enti pubblici e agli altri soggetti indicati nellarticolo 74, comma 1, del TUIR. Inoltre, come precisato nella circolare n. 43/E del 2009, i contribuenti la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege ovvero in base ad accordi internazionali ratificati in Italia e che prestano in via continuativa attività lavorative allestero non sono soggetti allobbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi in relazione al conto corrente costituito allestero per laccredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte. Lesonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività allestero e viene meno al suo rientro in Italia, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità allestero. I lavoratori allestero, per i quali non sussiste una specifica disposizione normativa che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione, sono invece tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale ricorrendone i presupposti. Con la circolare n. 11/E del 12 marzo 2010 sono state illustrate le modalità con le quali i dipendenti privati (inclusi i frontalieri) - nonché i dipendenti pubblici rientrati in Italia e che hanno mantenuto il conto corrente allestero ovvero investimenti di altra natura hanno potuto sanare le irregolarità commesse fino al 2008. Ciò premesso, si fa presente che larticolo 38, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha introdotto ulteriori deroghe agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale. In particolare, tale disposizione ha del tutto esonerato dallobbligo di compilazione del modulo RW, non soltanto con riferimento al conto corrente di appoggio dello stipendio ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute allestero: le persone fisiche che prestano lavoro allestero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano allestero presso organizzazioni internazionali cui aderisce lItalia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dallarticolo 2 del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Lesonero dagli obblighi di monitoraggio è giustificato come si legge nella relazione illustrativa della norma da esigenze di semplificazione degli adempimenti tributari cui sono tenuti i predetti soggetti e si applica fintanto che questi ultimi prestano la propria attività allestero e viene meno al rientro in Italia. Per effetto dellarticolo 14, primo paragrafo, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, tale esonero si applica anche al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività lavorativa, nonché ai figli ed ai minori a carico dei dipendenti pubblici; i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa allestero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi. In tal caso, lesonero si applica limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta lattività lavorativa. Pagina 3 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Considerato che la norma che ha stabilito lesonero in questione è entrata in vigore il 31 maggio 2010, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si ritiene che esso si debba riferire agli adempimenti dei contribuenti in corso a tale data. Pertanto, lesonero dalla compilazione del modulo RW si applica a decorrere dal periodo dimposta 2009. Rimane naturalmente fermo per i suddetti soggetti lobbligo di dichiarare i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti esteri da effettuarsi nei relativi quadri reddituali del modello UNICO. 2. consistenza delle attività di natura finanziaria e patrimoniale Come accennato, nella dichiarazione dei redditi i contribuenti devono indicare le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti allestero, detenuti al termine del periodo dimposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. Lobbligo sussiste se lammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali, complessivamente considerate, supera limporto di 10.000 euro al 31 dicembre del periodo dimposta di riferimento. 2.1 attività di natura finanziaria Per attività estere di natura finanziaria devono intendersi quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. A titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione: attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi allestero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti allestero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti allestero; diritti allacquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero. Devono essere indicate nel modulo RW anche le attività finanziarie italiane detenute allestero - ad esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia, le partecipazioni in soggetti residenti ed altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti o le quote di una srl italiana - in quanto produttive di redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Si ricorda che con la circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002 (risposta 1.28) sono state considerate detenute allestero anche le partecipazioni in società italiane detenute per il tramite di una società estera interposta. Tutte le suddette attività vanno indicate nel modulo RW in quando potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia. Larticolo 6 del decreto legge n. 167 del 1990 presume, infatti, che le attività finanziarie siano fruttifere in misura pari al tasso ufficiale medio di riferimento vigente nel relativo periodo dimposta. Qualora lattività non abbia prodotto redditi nel periodo dimposta, il contribuente deve specificare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, con le modalità specificate nel paragrafo n. 4, che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo dimposta. Si fa presente che la presunzione di fruttuosità è una presunzione relativa dal momento che può essere opposta prova contraria da parte del contribuente. Pertanto, fermi restando gli obblighi di monitoraggio e compilazione del modulo RW, qualora sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi le attività finanziarie non siano produttive di reddito, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza per giustificare, in caso di successivo controllo da parte dellAmministrazione finanziaria, la mancata compilazione del relativo quadro reddituale 2 . Restano comunque impregiudicati gli ordinari poteri di accertamento dellAmministrazione finanziaria, compresa lapplicazione dellarticolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009 che prevede una presunzione relativa in base alla quale le attività detenute in paradisi fiscali si considerano costituite con redditi sottratti a tassazione. Con riferimento ai titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle Pagina 4 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa società controllate o controllanti (cd. stock option), si precisa che tali titoli o diritti vanno indicati nel modulo RW soltanto nei casi in cui, al termine del periodo dimposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un valore allestero. Nellipotesi in cui il piano di assegnazione delle stock option prevede che lassegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period), le stesse non devono essere indicate nel modulo RW fino a quando non sia spirato tale termine. Infatti, fino a quel momento il diritto è soggetto ad una sorta di condizione sospensiva. I predetti diritti di opzione devono, invece, essere indicati in ogni caso nel modulo RW e, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora essi siano cedibili. Per quanto riguarda, invece, le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, vanno indicati i contributi versati al fondo pensione. Il monitoraggio riguarda sia la consistenza degli accantonamenti esistenti alla fine del periodo di imposta (formati da contributi sia dal lavoratore che dal datore di lavoro) sia i trasferimenti ad essi relativi, compresi quelli riferiti ad erogazioni in via anticipata di rendimenti ovvero di prestazioni pensionistiche da parte del fondo. 2.2 attività di natura patrimoniale Gli investimenti da indicare nel modulo RW sono costituiti da beni patrimoniali collocati allestero e che sono suscettibili di produrre reddito di fonte estera imponibile in Italia. A titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione i seguenti investimenti: gli immobili situati allestero o i diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere darte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. Al riguardo si ricorda che con la risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002 sono state considerati detenuti allestero gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente allestero. Ciò premesso, fino al periodo dimposta 2008, gli investimenti allestero dovevano essere indicati nel modulo RW soltanto se avevano prodotto nel periodo dimposta di riferimento redditi imponibili in Italia. Considerato, tuttavia, che la funzione del modulo RW è quella di fornire un quadro delle attività detenute allestero con finalità di monitoraggio fiscale nonché di supportare lefficacia dellazione di controllo da parte dellAmministrazione finanziaria, per rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari, si è ritenuto che la previsione normativa contenuta nellarticolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 debba essere intesa, da ora in poi, come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale (cfr. circolare n. 43/E del 2009). In sostanza, sulla base di tali indicazioni, sono soggetti allobbligo di monitoraggio le consistenze e i flussi relativi a tutti gli investimenti allestero al fine di verificare che il contribuente possa conseguire, anche in futuro, redditi di fonte estera fiscalmente rilevanti in Italia ricompresi in una delle categorie reddituali del TUIR. La capacità del bene di produrre un reddito ricorre, infatti, non soltanto nel caso in cui il bene produca attualmente un reddito ma anche nel caso in cui sussista una capacità produttiva di reddito meramente potenziale e quindi eventuale e lontana nel tempo derivante dallalienazione, dallutilizzo nonché dallo sfruttamento del bene, anche senza organizzazione dimpresa. Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo dimposta 2009 (UNICO 2010), i contribuenti sono comunque tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività di natura finanziaria ma anche gli investimenti di altra natura quali, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione, le imbarcazioni, gli oggetti preziosi e le opere darte, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo dimposta. 2.3 esoneri oggettivi Sulla base di quanto previsto dallarticolo 4, comma 4, del decreto legge n. 167 del 1990, gli obblighi di comunicazione non sussistono per le attività estere di natura finanziaria affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti 3 , per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, nonché per i depositi e conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività siano riscossi attraverso lintervento degli intermediari stessi. In sostanza, sono previste tre distinte fattispecie di esonero: per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti, anche se non è stata esercitata lopzione per lapplicazione dei regimi del risparmio amministrato o gestito di Pagina 5 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa anche se non è stata esercitata lopzione per lapplicazione dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso lintervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali; per i depositi e i conti correnti intrattenuti allestero. In tutti e tre casi lesonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria siano riscossi attraverso lintervento di un intermediario residente anche nel caso in cui questultimo non abbia applicato sui proventi alcuna forma di prelievo alla fonte (a titolo di imposta sostitutiva o di ritenuta a titolo dacconto o dimposta). Pertanto, lesonero in questione discende direttamente dallincarico di riscossione dei proventi conferito dal contribuente allintermediario residente e non dipende dallesercizio della sua qualità di sostituto dimposta che in determinati casi può anche non verificarsi. E, infatti, rilevante la circostanza che gli intermediari siano tenuti agli obblighi di rilevazione e segnalazione allAmministrazione finanziaria dei flussi transfrontalieri di attività finanziarie ai sensi dellarticolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 nei casi il contribuente sia tenuto ad adempiere agli obblighi di dichiarazione dei relativi redditi. Il regime di esonero è, ad esempio, applicabile alle polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie di assicurazione estere per il tramite di un intermediario finanziario residente, semprechè il contribuente abbia conferito ad un intermediario italiano lincarico di regolare tutti i flussi connessi con linvestimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. Con riferimento ai conti correnti allestero, lobbligo di compilazione del modulo RW non sussiste qualora il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dellammontare lordo e delleventuale ritenuta applicata allestero. Tale disposizione può essere resa dal contribuente anche nellipotesi di un conto corrente infruttifero nel presupposto che lincarico può avere ad oggetto i proventi che dovessero maturare in futuro per effetto, ad esempio, di modifiche contrattuali successivamente intervenute. Il medesimo regime di esonero può essere riferito anche alle azioni assegnate per effetto di piani di stock option qualora le azioni siano affidate in custodia, amministrazione o gestione ad un intermediario finanziario residente. Tale esonero può applicarsi anche con riguardo ai diritti di opzione dal momento in cui sono esercitabili, qualora questi possano formare oggetto dei predetti rapporti con lintermediario (come avviene nel caso in cui i diritti sono cedibili). Si ricorda, inoltre, che non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto secondo pilastro svizzero, trattandosi di forme di previdenza obbligatoria seppure complementare. Analogo trattamento di esonero deve ritenersi applicabile alle forme di previdenza complementare estere obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali (ad esclusione quindi di quelle derivanti da accordi individuali). Particolari considerazioni devono essere svolte con riferimento a coloro che si sono avvalsi della normativa sullo scudo fiscale, sulla base di quanto previsto dallarticolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. In linea generale, come si ricorda, relativamente alle attività oggetto di rimpatrio e di regolarizzazione, i contribuenti sono esonerati dallobbligo di indicare le medesime attività nel modulo RW della dichiarazione dei redditi relativa al periodo dimposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente qualora la medesima dichiarazione sia presentata nel corso del 2010. Pertanto, per le attività oggetto di emersione la cui dichiarazione riservata è stata presentata allintermediario nel corso del 2009 non deve essere compilato il modulo RW relativo alla dichiarazione dei redditi per lanno 2009, mentre con riferimento alle attività rimpatriate e/o regolarizzate la cui dichiarazione riservata è stata presentata tra il 1° gennaio 2010 e il 30 aprile 2010 non deve essere compilato il modulo RW relativo alla dichiarazione dei redditi per lanno 2009 né quello relativo alla dichiarazione dei redditi per lanno 2010. Nella particolare ipotesi in cui si è verificata la mancata conclusione delle operazioni di emersione per cause oggettive non dipendenti dalla volontà del contribuente, in presenza di una dichiarazione riservata presentata nel 2009 con cause ostative che si risolvono nel 2010, si ritiene che lesonero dalla compilazione del modulo RW ha effetto con riferimento alla dichiarazione dei redditi da presentare per entrambi gli anni 2009 e 2010. Resta fermo che lesonero è valido semprechè le cause ostative si siano risolte e il contribuente abbia completato le procedure necessarie a consentire leffettivo rimpatrio e/o la regolarizzazione entro il termine del 31 dicembre 2010 (cfr. circolare n. 50/E del 30 novembre 2009). Lesonero dalla compilazione del modulo RW riguarda tutti i beni (di natura finanziaria e di natura patrimoniale) Pagina 6 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa oggetto di operazioni di rimpatrio, fisico e giuridico. In questultimo caso, infatti, lintermediario che assume lincarico di ricevere in deposito o in amministrazione i beni rimpatriati, indipendentemente dal luogo di effettiva collocazione delle attività, applica le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive ed effettua le comunicazioni allAmministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo dacconto ovvero delle operazioni suscettibili di produrre redditi imponibili non assoggettati al prelievo. Va ricordato che per le attività rimpatriate lesonero dal modulo RW è definitivo semprechè, ovviamente, a seconda dei casi, le medesime attività siano detenute in Italia ovvero siano oggetto di deposito custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente. Per quanto riguarda le attività oggetto di regolarizzazione lesonero della compilazione del modulo RW non è definitivo in quanto, permanendo allestero, le stesse rimangono assoggettate agli obblighi dichiarativi connessi al monitoraggio fiscale. 3. trasferimenti Come noto lobbligo di compilazione del modulo RW riguarda, oltre che le consistenze degli investimenti e le attività detenute allestero al termine del periodo dimposta, anche i trasferimenti da, verso e sullestero che nel corso del periodo dimposta hanno interessato i suddetti investimenti ed attività, sempreché lammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000. Questobbligo, da adempiere mediante la Sezione III del modulo RW, sussiste anche se al termine del periodo dimposta i soggetti interessati non detengono investimenti allestero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o lestinzione dei rapporti finanziari, e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito). Tale obbligo sussiste, quindi, anche nellipotesi in cui i trasferimenti siano oggetto di rilevazione da parte degli intermediari secondo le disposizioni contenute nellarticolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990. Sono in ogni caso esclusi dagli obblighi di monitoraggio i movimenti che nel corso dellanno non hanno superato complessivamente limporto di euro 10.000, tenendo conto ai fini del predetto limite anche di eventuali disinvestimenti. Occorre specificare che in tale ultima evenienza il flusso va considerato in valore assoluto. Pertanto, con riferimento ad un contribuente che detiene un conto corrente allestero ed ha effettuato un disinvestimento pari ad esempio a 6.000 euro ed un investimento di 5.000 euro, lammontare complessivo dei movimenti da segnalare è pari a 11.000 euro. Non devono altresì essere indicati i pagamenti effettuati in Italia per lacquisto di beni allestero mancando in tal caso una movimentazione di denaro verso lestero. Resta tuttavia fermo che in entrambi i casi lacquirente dovrà indicare nel modulo RW la consistenza dellinvestimento effettuato. Il contribuente è tenuto a segnalare anche i trasferimenti effettuati da altri soggetti a proprio beneficio. E il caso, ad esempio, del padre che trasferisce denaro allestero per consentire al proprio figlio di acquistare un immobile. Il figlio, titolare dellinvestimento, deve indicare nel modulo RW della propria dichiarazione dei redditi la consistenza dellinvestimento ed i relativi trasferimenti dei quali è stato beneficiario, in quanto il trasferimento è stato effettuato dal padre ma a beneficio di un investimento comunque riferibile al figlio. Nessun obbligo ricorre invece in capo al padre, sempreché il trasferimento sia da porre in diretta connessione con linvestimento estero posto in essere dal figlio. Nessun adempimento è invece dovuto nellipotesi di incremento degli investimenti esteri per effetto della corresponsione dei relativi frutti degli investimenti (quali, ad esempio, lincasso di dividendi, la percezione di interessi attivi relativi al c/c estero ovvero lincasso del canone di locazione di un immobile sito allestero). Tali importi saranno compresi nel saldo di fine anno del conto corrente estero da riportare nella Sezione II del modulo RW. Ovviamente tali frutti devono trovare collocazione nei relativi quadri reddituali della dichiarazione dei redditi a meno che non vengano assoggettati a tassazione definitiva da parte di un intermediario residente. Inoltre, a norma dellarticolo 2 del decreto legge n. 176 del 1990, sono oggetto di monitoraggio nellambito della Sezione I del modulo RW i trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, semprechè lammontare complessivo di tali trasferimenti sia superiore, nel periodo dimposta, a 10.000 euro. Tali trasferimenti possono essere stati effettuati, ad esempio, per il sostenimento di spese correnti, per motivi di studio o di salute. Tale segnalazione si riferisce esclusivamente ai trasferimenti dallestero verso lItalia e dallItalia verso lestero di denaro o titoli, effettuati tramite non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti. Sono esclusi da tale ambito i trasferimenti sullestero (rilevano esclusivamente quelli da e verso lestero), i trasferimenti effettuati per Pagina 7 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa mezzo di intermediari residenti, nonché i trasferimenti effettuati in forma diretta mediante trasporto al seguito, aventi le richiamate causali. Pertanto, ad esempio, non sono oggetto di monitoraggio le spese mediche sostenute tramite bonifici internazionali effettuati tramite una banca italiana. 4. modalità di compilazione del modulo rw Gli adempimenti finora descritti posti a carico dei contribuenti ai fini del monitoraggio fiscale devono essere effettuati compilando lapposito modulo RW contenuto nel fascicolo secondo della dichiarazione annuale dei redditi, modello UNICO. In caso di presentazione del modello 730 ovvero nellipotesi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il modulo RW deve essere compilato in via autonoma, unitamente al frontespizio del modello UNICO, e presentato nei termini previsti per questultimo modello. Nel modulo RW gli importi in valuta estera devono essere indicati previo calcolo del loro controvalore in euro. Ai fini dellindividuazione del controvalore in euro degli importi in valuta per il periodo dimposta 2009, è necessario fare riferimento al provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate approvato il 19 febbraio 2010, consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.it. Il modulo RW è composto da tre Sezioni. Sezione i Vedi immagine in formato PDF Come detto, la Sezione I riguarda i trasferimenti da e verso lestero relativi ad operazioni correnti ossia per cause diverse dagli investimenti ed attività estere di natura finanziaria, effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti. In particolare, per ciascuna operazione di trasferimento è necessario indicare: nelle colonne 1 e 2, le generalità del soggetto non residente attraverso cui è stato effettuato il trasferimento (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche); nella colonna 3, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella Elenco Paesi e Territori esteri posta in Appendice al fascicolo 1 delle istruzioni di UNICO; nella colonna 4, la tipologia delloperazione, indicando il codice: se loperazione ha comportato un trasferimento dallestero verso lItalia; se loperazione ha comportato un trasferimento dallItalia verso lestero; nella colonna 5, il codice dello Stato estero del trasferimento rilevato dalla tabella Elenco Paesi e Territori esteri posta in Appendice al fascicolo 1 delle istruzioni di UNICO; nella colonna 6, il mezzo di pagamento impiegato per leffettuazione delloperazione indicando il codice: se denaro; se altro mezzo; Sezione II Vedi immagine in formato PDF Nella Sezione II deve essere indicata, distintamente per Stato estero, la consistenza di ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria detenuti allestero al termine del periodo di imposta. In particolare, deve essere indicato: nella colonna 1, il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella Elenco Paesi e Territori esteri posta in Appendice al fascicolo 1 delle istruzioni di UNICO; nella colonna 2, il codice della causale delloperazione, rilevato dalla Tabella codici investimenti allestero e Pagina 8 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa attività estera di natura finanziaria posta in Appendice al fascicolo 2 delle istruzioni di UNICO e più avanti riportata; nella colonna 3, limporto degli investimenti ed attività, indicando il controvalore in euro; nella colonna 4, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo dimposta. La casella va barrata anche se le predette attività sono infruttifere non potendosi escludere, in linea di principio, che diventino fruttifere successivamente. Tale casella riguarda soltanto le attività finanziarie e non va barrata, quindi, con riferimento alle attività di natura patrimoniale. Con riferimento allimporto da indicare nella colonna 3 della Sezione II, si precisa che il contribuente deve riportare il costo storico dellattività finanziaria o dellinvestimento come risultante dalla relativa documentazione probatoria, maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi. Il costo storico va indicato per intero indipendentemente dalleventuale finanziamento richiesto per lacquisto del bene. Il criterio del costo vale anche con riferimento ai diritti di opzione offerti ai lavoratori (cd. stock option) soggetti agli obblighi di monitoraggio. In mancanza del costo specifico delle opzioni (opzioni gratuite), deve essere riportato direttamente il costo riferito alle azioni sottostanti (prezzo delle azioni fissato alla data dellofferta come risultante dal piano di assegnazione, ossia il prezzo di esercizio). Qualora lacquisto estero non sia stato effettuato mediante pagamento di un corrispettivo in denaro (per esempio, in caso di conferimento, acquisto per donazione o successione, permuta) ai fini dellindividuazione del costo si deve fare riferimento alle specifiche disposizioni contenute nel TUIR che individuano il costo fiscalmente riconosciuto in tali occasioni. Ad esempio: per un immobile acquisito per donazione deve essere indicato come costo il prezzo di acquisto o di costruzione sostenuto dal donante; per i titoli azionari o obbligazionari ricevuti per successione deve essere indicato il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dellimposta di successione e per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Qualora il costo di acquisto non sia documentabile si deve riportare il valore normale del bene eventualmente risultante da unapposita perizia di stima. Sezione III Vedi immagine in formato PDF Nella Sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dallestero verso lItalia, dallItalia verso lestero e dallestero sullestero di denaro o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dellanno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella Sezione II. E il caso di evidenziare in questa sede la stretta correlazione esistente tra la Sezione II e la III del modulo RW, dal momento che, in linea di principio, la compilazione delluna presuppone la compilazione dellaltra e viceversa, salvo il caso del disinvestimento. In questultima ipotesi, infatti, deve essere in ogni caso compilata la Sezione III anche se al termine del periodo dimposta non si detiene più linvestimento e/o lattività estera in quanto, ad esempio, ceduti, estinti ovvero di valore inferiore al limite dei 10.000 euro. In particolare, deve essere indicato: nella colonna 1, il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella Elenco Paesi e Territori esteri posta in Appendice al fascicolo 1 delle istruzioni di UNICO; nella colonna 2, la tipologia delloperazione indicando il codice: per i trasferimenti dallestero verso lItalia; per i trasferimenti dallItalia verso lestero; per i trasferimenti dallestero sullestero. nella colonna 3, il codice delloperazione, rilevato dalla Tabella codici investimenti allestero e attività estera di natura finanziaria posta in Appendice al fascicolo 2 delle istruzioni di UNICO e più avanti riportata; nella colonna 4, gli estremi di identificazione della banca; nella colonna 5, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT; nella colonna 6, il numero di conto corrente utilizzato; Pagina 9 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa nella colonna 7, la data in cui è intervenuta loperazione; nella colonna 8, limporto delloperazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro. nella colonna 3, il codice delloperazione, rilevato dalla Tabella codici investimenti allestero e attività estera di natura finanziaria posta in Appendice al fascicolo 2 delle istruzioni di UNICO e più avanti riportata; nella colonna 4, gli estremi di identificazione della banca; nella colonna 5, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT; nella colonna 6, il numero di conto corrente utilizzato; nella colonna 7, la data in cui è intervenuta loperazione; nella colonna 8, limporto delloperazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro. Per le operazioni individuate nella colonna 2 con i codici 1 e 2 (trasferimenti da e verso lItalia), nella colonna 4 devono essere indicati gli estremi dellintermediario italiano. Nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari deve essere indicato soltanto il numero di conto relativo allintermediario che per primo è intervenuto nelloperazione di trasferimento verso lestero e per ultimo nelloperazione di trasferimento verso lItalia. Per le operazioni individuate nella colonna 2 con il codice 3 (trasferimenti estero su estero), è necessario indicare gli estremi del conto di destinazione. Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dallestero verso lItalia, dallItalia verso lestero e dallestero sullestero mediante lutilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, lammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dallestero (codice 1), dallItalia (codice 2) e sullestero (codice 3), indicandone limporto nella colonna 8 e il codice operazione nella colonna 3. Tabella codice operazione Vedi immagine in formato PDF La tabella che individua i codici rappresentativi delloperazione di trasferimento e della consistenza delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti allestero, posta in Appendice al fascicolo 2 delle istruzioni di UNICO e sopra riportata, è stata notevolmente semplificata rispetto a quella precedentemente in uso. Essa individua la tipologia delle attività finanziarie e patrimoniali che devono essere riportate nelle Sezioni II e III del modulo RW per indicare loggetto dellinvestimento o dellattività estera, nonché la finalità del trasferimento. In particolare, gli investimenti e le attività sono stati raggruppati in alcune macrocategorie, mentre per le ipotesi diverse da quelle espressamente individuate occorre fare riferimento ai codici residuali. Ad esempio, il codice 14 altre attività estere di natura finanziaria va utilizzato per indicare i diritti di opzione derivanti da piani di stock option. 4.1 esempi di compilazione del modulo rw Sono di seguito esemplificate alcune delle fattispecie più ricorrenti relative alla compilazione del modulo RW. Immobili tenuti a disposizione Limmobile situato allestero deve essere indicato nel modulo RW anche se è tenuto a disposizione in un Paese che non ne prevede la tassazione ai fini delle imposte sui redditi. Nel caso di un immobile in Grecia tenuto a disposizione il cui costo storico è pari a euro 150.000, deve essere indicato: Nella Sezione II, rigo RW7: colonna 1: 032 (codice stato estero) colonna 2: 15 (codice operazione - immobili) colonna 3: 150.000 (costo storico) Pagina 10 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Inoltre, qualora limmobile sia parzialmente finanziato con un mutuo acceso con una banca estera per euro 100.000 e mediante un trasferimento di denaro dallItalia per la rimanente parte, deve essere riportato: Nella Sezione III, rigo RW11: colonna 1: 032 (codice stato estero) colonna 2: 2 (tipo di trasferimento - dallItalia verso lestero) colonna 3: 15 (codice operazione immobili) colonna 4: estremi di identificazione della banca italiana da cui provengono le somme (codice ABI/CAB) colonna 6: numero del c/c italiano utilizzato (numero del conto corrente) colonna 7: data delloperazione (data delloperazione) colonna 8: 50.000 (importo delloperazione) Nella Sezione III, rigo RW12: colonna 1: 032 (codice stato estero) colonna 2: 3 (tipo di trasferimento - dallestero sullestero) colonna 3: 15 (codice operazione immobili) colonna 5: estremi di identificazione del conto di destinazione (codice identificativo internazionale BIC/SWIFT) colonna 6: il numero di conto corrente del contribuente utilizzato colonna 7: data delloperazione (data delloperazione) colonna 8: 100.000 (importo delloperazione) Nessuna segnalazione va effettuata negli anni successivi per i trasferimenti relativi allestinzione del mutuo. Va invece segnalata nella Sezione II la consistenza del c/c al termine del periodo dimposta, semprechè di importo superiore a 10.000 euro, acceso per la stipula del mutuo e per il sostenimento delle spese relative allimmobile. Per quanto riguarda la tassazione dellimmobile, se nello Stato estero limmobile tenuto a disposizione non è assoggettabile ad imposizione, lo stesso non è assoggettato a tassazione neanche in Italia ai sensi dellarticolo 70 del TUIR. Pertanto va indicato esclusivamente nel modulo RW e non anche nel quadro RL. Se nello Stato estero limmobile tenuto a disposizione è invece tassabile mediante applicazione di tariffe destimo o in base a criteri similari, bisogna indicare nel quadro RL, rigo RL12, lammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute. Naturalmente deve trattarsi di spese strettamente inerenti limmobile e non di deduzioni di carattere generale. Non è invece ammessa in questo caso la deduzione forfetaria del 15 per cento. Spetta il credito dimposta per le imposte pagate allestero secondo i criteri ordinari stabiliti dallarticolo 165 del TUIR. Immobili locati Le modalità di compilazione della Sezione II relativamente ad un immobile locato sono analoghe a quelle descritte per limmobile tenuto a disposizione. Non deve, invece, essere compilata la Sezione III relativamente al trasferimento connesso allincasso del canone di locazione. Per quanto riguarda, invece, la compilazione del quadro reddituale, si fa presente che se il reddito derivante dalla locazione dellimmobile sito allestero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, bisogna dichiarare nel quadro RL, rigo RL12, lammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, bisogna indicare lammontare netto dichiarato in detto Stato (al netto, cioè delle spese strettamente inerenti eventualmente ivi riconosciute). In tal caso, spetta il credito dimposta per le imposte pagate allestero. Pagina 11 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Acquisto e cessione di immobili Nel caso di acquisto di un immobile in Grecia per un importo pari a 100.000 euro e di successiva cessione dello stesso nel corso del medesimo periodo dimposta per 120.000 euro, deve essere indicato: Nella Sezione III, rigo RW11: colonna 1: 032 (codice stato estero) colonna 2: 2 (tipo di trasferimento - dallItalia verso lestero) colonna 3: 15 (codice operazione immobili) colonna 4: estremi di identificazione della banca italiana da cui provengono le somme (codice ABI/CAB) colonna 6: numero del c/c italiano utilizzato (numero del conto corrente) colonna 7: data delloperazione (data delloperazione) colonna 8: 100.000 (importo delloperazione) Nella Sezione III, rigo RW12: colonna 1: 032 (codice stato estero) colonna 2: 1 (tipo di trasferimento - dallestero verso lItalia) colonna 3: 15 (codice operazione immobili) colonna 4: estremi di identificazione della banca italiana di destinazione delle somme (codice ABI/CAB) colonna 6: il numero di conto corrente italiano utilizzato (numero del conto corrente) colonna 7: data delloperazione (data delloperazione) colonna 8: 120.000 (importo delloperazione) Nessuna indicazione deve invece essere riportata nella Sezione II dal momento che limmobile è stato venduto nello stesso periodo dimposta. Dal punto di vista reddituale occorre compilare il quadro RL, rigo RL6 ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile ai sensi dellarticolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, a meno che il contribuente non abbia optato per il regime fiscale di cui allarticolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede lapplicazione dellimposta sostitutiva del 20 per cento allatto della cessione per il tramite di un notaio italiano. Conti correnti Nellipotesi di un conto corrente posseduto in Grecia il cui saldo al 31 dicembre del periodo dimposta 2008 è pari a 100.000 euro che viene utilizzato nel corso del 2009 per lacquisto di titoli azionari per un ammontare pari a 40.000 euro, deve essere indicato: Nella Sezione II, rigo RW7: colonna 1: 032 (codice stato estero) colonna 2: 1 (codice operazione conti correnti e depositi esteri) colonna 3: 60.000 (importo - saldo del conto corrente al 31 dicembre 2009) Nella Sezione II, rigo RW8: colonna 1: 032 (codice stato estero) colonna 2: 2 (codice operazione partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti esteri) colonna 3: 40.000 (importo consistenza dellattività finanziaria al 31 dicembre 2009) Nella Sezione III, rigo RW11: Pagina 12 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa colonna 1: 032 (codice stato estero) colonna 2: 3 (tipo di trasferimento - dallestero sullestero) colonna 3: 2 (codice operazione partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti esteri) colonna 5: estremi di identificazione del conto di destinazione (codice identificativo internazionale BIC/SWIFT) colonna 6: il numero di conto corrente del contribuente utilizzato colonna 7: data delloperazione (data delloperazione) colonna 8: 40.000 (importo delloperazione) Non è necessario, invece, indicare il disinvestimento di 40.000 euro del conto corrente. parte seconda - adempimenti degli intermediari 1. monitoraggio dei trasferimenti transfrontalieri Come noto, larticolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 prevede specifici obblighi di rilevazione e segnalazione dei flussi transfrontalieri di attività finanziarie a carico degli intermediari. In particolare questi ultimi sono tenuti a mantenere evidenza dei trasferimenti da e verso lestero di denaro o valori mobiliari di importo superiore a 10.000 euro effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni bancari o postali, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni ad esse equiparate, fiscalmente residenti in Italia. Tali obblighi si applicano altresì agli acquisti e alle vendite di titoli esteri o di certificati in serie o di massa esteri che i soggetti interessati dalla disciplina sul monitoraggio fiscale effettuano direttamente con gli intermediari ovvero per il loro tramite e, quindi, a prescindere dalla circostanza che loperazione di acquisto o di vendita abbia o meno determinato un materiale trasferimento da o verso lestero di disponibilità finanziarie. Le suddette evidenze devono essere tenute a disposizione dellAmministrazione finanziaria per cinque anni e devono essere trasmesse con le modalità individuate con il provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Entrate del 28 luglio 2003 entro il 31 marzo dellanno successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. Tale provvedimento prevede, tra laltro, lutilizzo da parte degli intermediari delle Causali Valutarie per le operazioni tra residenti e non residenti stabilite dallUIC. Tenuto conto che con provvedimento della Banca dItalia del 16 dicembre 2009 le suddette causali sono state soppresse con operatività dal 1° luglio 2010, si fa presente che gli intermediari possono ugualmente utilizzarle fino alla data di emanazione di un Provvedimento dellAgenzia delle Entrate che disporrà appositi codici. Rinviando a quanto in precedenza precisato in materia (cfr. circolari n. 93/E del 17 giugno 1994 e n. 13/E del 24 febbraio 2003, par. 9), si ricorda brevemente che gli obblighi di rilevazione previsti dallarticolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 sono limitati a quelle fattispecie per le quali i contribuenti sono tenuti ad adempiere agli obblighi di dichiarazione e, in linea di massima, per le quali non sono previsti a carico degli intermediari altri specifici obblighi di comunicazione. Sono, infatti, esonerati dagli obblighi di monitoraggio i trasferimenti provenienti da e verso lestero relativi ad operazioni effettuate nellambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (regime del risparmio amministrato o gestito), nel presupposto che in tal caso i trasferimenti si riferiscono a redditi assoggettati a tassazione sostitutiva da parte dellintermediario residente. Diversamente, devono costituire oggetto di rilevazione e di segnalazione i trasferimenti di importo superiore a euro 10.000 verso intermediari non residenti, ancorché le attività finanziarie provengano da rapporti per i quali il contribuente abbia esercitato lopzione di cui ai citati articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997. E il caso, ad esempio, del trasferimento allestero di un titolo, nonostante fino a quel momento sia stato immesso in un rapporto amministrato ovvero gestito. In tal ipotesi, infatti, sussiste per lAmministrazione finanziaria lesigenza di accertare il realizzo di redditi derivanti da strumenti finanziari fuoriusciti dal circuito degli intermediari residenti. Il monitoraggio è altresì escluso per i trasferimenti dallestero qualora i flussi siano derivanti da operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale assoggettati dallintermediario residente a ritenuta alla fonte a titolo dacconto o dimposta o ad imposta sostitutiva (cfr. art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997), considerato che lintermediario è comunque tenuto alla segnalazione del reddito e della ritenuta applicata in sede di compilazione della dichiarazione del sostituto dimposta, modello 770 e, pertanto, la segnalazione dovuta ai sensi della normativa sul monitoraggio costituirebbe una duplicazione delladempimento. Pagina 13 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Lobbligo di rilevazione e segnalazione allAmministrazione finanziaria sussiste, invece, per i trasferimenti relativi a redditi non soggetti ad alcuna ritenuta e destinati a confluire nel reddito complessivo del percettore, nonché quelli relativi a redditi di capitale conseguiti direttamente allestero senza applicazione di ritenute. Si ricorda che la disciplina in materia di scudo fiscale (sin dalla sua prima edizione contenuta nel decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 27 novembre 2001, n. 409) ha disposto alcune deroghe agli ordinari adempimenti previsti a carico degli intermediari, distinguendo tra operazioni di rimpatrio ed operazioni di regolarizzazione. In sintesi, con riferimento alle operazioni di rimpatrio, gli intermediari, fermi restando gli obblighi di rilevazione di cui allarticolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 167 del 1990, sono stati esonerati dallobbligo di effettuare le comunicazioni allAmministrazione finanziaria previste dal successivo comma 3 dello stesso articolo. Ciò al fine di garantire riservatezza alle operazioni in questione. Relativamente alle operazioni di regolarizzazione, invece, le disposizioni in materia di scudo fiscale hanno mantenuto a carico degli intermediari sia lobbligo di rilevare le attività regolarizzate sia lobbligo di effettuare le segnalazioni allAmministrazione finanziaria. Infatti, sebbene loperazione di regolarizzazione non comporti alcun trasferimento da o verso lestero delle attività oggetto di emersione e, pertanto, nessun obbligo di rilevazione dovrebbe in realtà sorgere in capo agli intermediari, come chiarito nella relazione governativa al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 lassenza di qualsiasi comunicazione allamministrazione finanziaria sulle attività che continuano ad essere detenute allestero renderebbe nuovamente tali investimenti fuori da qualsiasi presidio o controllo e non garantirebbe la neutralità rispetto alle ipotesi di rimpatrio. Mentre infatti i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, verrebbero assoggettati ad imposizione sostitutiva, le attività finanziarie detenute allestero sfuggirebbero facilmente allimposizione. Da ultimo si fa presente che, con riferimento ai dati relativi allanno 2009, le informazioni relative alle operazioni di regolarizzazione effettuate nel medesimo anno sono state escluse dalla comunicazione effettuata entro il 31 marzo 2010 (cfr. comunicato dellAgenzia delle Entrate del 26 marzo 2010) e dovranno essere trasmesse entro il 30 novembre 2010 così come stabilito dal provvedimento del Direttore dellAgenzia del 2 luglio 2010. Le operazioni di regolarizzazione effettuate nel 2010 dovranno invece essere comunicate nel termine ordinario del 31 marzo dellanno successivo. 2. modello 770 quadro SO Ai sensi dellarticolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997, è previsto a carico degli intermediari finanziari che intervengono, anche in qualità di controparti, nelle operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui allarticolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, lobbligo di comunicazione allAmministrazione Finanziaria delle medesime operazioni mediante la compilazione del quadro SO del modello 770. La predetta comunicazione nominativa deve essere effettuata dai seguenti intermediari: banche, SIM, Poste Italiane S.p.A., società fiduciarie, agenti di cambio, stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti, notai, altri intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni, società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi, società di gestione del risparmio, dottori commercialisti, ragionieri e periti commercialisti. Sono altresì tenuti agli obblighi in questione, ai sensi dellarticolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, gli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi che abbiano revocato lopzione per lapplicazione del regime del risparmio amministrato. Lobbligo di compilazione del quadro SO non sussiste per le operazioni effettuate nellambito del regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo. In questi ultimi casi, infatti, le operazioni sono state o saranno assoggettate ad imposta sostitutiva da parte degli intermediari. Per contro, devono essere segnalate le operazioni suscettibili di produrre reddito poste in essere nellambito di rapporti che non fruiscono di alcuna opzione per lapplicazione dei predetti regimi sostitutivi, sia per scelta del contribuente sia perché è inibito dalle norme di riferimento lesercizio delle opzioni. E il caso, ad esempio, di rapporti riguardanti partecipazioni qualificate o per le quali non è applicabile limposta sostituiva del 12,50 per cento ad opera dellintermediario, operazioni di cessione o prelievo di valute estere da depositi la cui giacenza sia superiore a euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi consecutivi. Inoltre, gli obblighi di segnalazione sussistono in ogni caso e, quindi, anche in caso di esercizio delle predette opzioni, per le operazioni che potrebbero produrre redditi al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Si tratta, in particolare, dei prelievi materiali di titoli o attività dai rapporti oggetto di opzione, dei trasferimenti verso intermediari non residenti (cfr. codici I, J, K e L del quadro SO). Pagina 14 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Tuttavia, per evitare duplicazioni degli adempimenti, con riferimento ai trasferimenti allestero di titoli e attività finanziarie si fa presente che la compilazione del quadro SO non va effettuata se le operazioni di trasferimento vengono segnalate ai sensi dellarticolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990. I trasferimenti oggetto di segnalazione sono quelli verso rapporti intestati a soggetti diversi dallintestatario del rapporto di provenienza che non hanno comportato applicazione di imposte sostitutive sui redditi diversi secondo i diversi regimi (es. si segnala un trasferimento da un rapporto dichiarativo ad un rapporto dichiarativo diversamente intestato o da un rapporto dichiarativo ad un rapporto amministrato diversamente intestato). Mentre, non devono essere segnalate le operazioni di trasferimento di attività finanziarie che avvengono tra intermediari finanziari italiani, semprechè il rapporto di provenienza e quello di destinazione siano egualmente intestati. E il caso di sottolineare che la segnalazione in questione non attiene a redditi ma ad operazioni suscettibili (anche potenzialmente e in futuro) di produrre redditi per il soggetto che ha disposto loperazione. Pertanto, lintermediario è tenuto a comunicare lammontare delle operazioni in cui è intervenuto, anche in qualità di controparte, e non i redditi e le perdite che loperazione ha originato. Come anticipato, non devono essere segnalati i trasferimenti che provengono da rapporti per i quali è stata esercitata lopzione per il regime del risparmio amministrato o gestito e che sono diretti in rapporti, anche diversamente intestati, assistiti dalle medesime opzioni. Ciò in quanto, il trasferimento tra intermediari è a favore del medesimo soggetto intestatario e quindi non è fiscalmente rilevante oppure il trasferimento è a favore di altro soggetto e si viene a determinare lapplicazione di imposte nel rapporto di provenienza. Non devono altresì essere segnalati i trasferimenti verso rapporti di risparmio gestito, anche diversamente intestati, atteso che dette operazioni determinano in ogni caso lapplicazione delle imposte a prescindere dal regime prescelto per il rapporto di provenienza. Così ad esempio, devono essere segnalati (perché in questo caso le opzioni non hanno effetto) tutti i trasferimenti verso intermediari esteri su rapporti intestati direttamente al contribuente, le operazioni di cessione di partecipazioni qualificate in ogni caso e quelle di partecipazioni non qualificate e non quotate in paesi black list, nonché i prelievi di valute estere e le operazioni di cessione a pronti delle stesse (codice G) qualora i conti correnti o depositi interessati al prelievo abbiano avuto una giacenza superiore a euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui. Nella tabella che segue sono rappresentate le ipotesi di trasferimenti e i relativi obblighi di segnalazione. Rapporto di provenienza Rapporto di destinazione Obbligo di segnalazione dichiarativo (medesimo intestatario) No dichiarativo (diverso intestatario) Si amministrato (medesimo intestatario) No amministrato (diverso intestatario) Si gestito (medesimo intestatario) No (tassazione ex art. 7, comma 8, D.Lgs. 461/97) gestito (diverso intestatario) No (tassazione ex art. 7, comma 8, D.Lgs. 461/97) Rapporto di destinazione Obbligo di segnalazione dichiarativo (medesimo intestatario) No dichiarativo (diverso intestatario) No amministrato (medesimo intestatario) No DICHIARATIVO Rapporto di provenienza Pagina 15 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa AMMINISTRATO Rapporto di provenienza amministrato (diverso intestatario) No (tassazione ex art. 6, comma 7, D.Lgs. 461/97) gestito (medesimo intestatario) No (tassazione ex art. 7, comma 7, D.Lgs. 461/97) gestito (diverso intestatario) No (tassazione ex art. 7, comma 7, D.Lgs. 461/97) Rapporto di destinazione Obbligo di segnalazione dichiarativo (medesimo intestatario) No (tassazione ex art. 7, comma 8, D.Lgs. 461/97) dichiarativo (diverso intestatario) No (tassazione ex art. 7, comma 8, D.Lgs. 461/97) amministrato (medesimo intestatario) No (tassazione ex art. 7, comma 8, D.Lgs. 461/97) amministrato (diverso intestatario) No (tassazione ex art. 7, comma 8, D.Lgs. 461/97) gestito (medesimo intestatario) No (tassazione ex art. 7, comma 8, D.Lgs. 461/97) gestito (diverso intestatario) No (tassazione ex art. 7, comma 8, D.Lgs. 461/97) GESTITO Ciò premesso, con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Entrate del 15 maggio 2010 sono state integrate le istruzioni al quadro SO al fine di individuare le causali per segnalare le operazioni che possono generare redditi da attività patrimoniali oggetto di rimpatrio ai sensi dellarticolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, nonché le operazioni aventi ad oggetto attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate che fuoriescono dal circuito degli intermediari residenti. Si ricorda che anche il rimpatrio eseguito, senza il materiale trasferimento del bene nel territorio dello Stato, per il tramite di un intermediario italiano che formalmente assume in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività (il cosiddetto rimpatrio giuridico) produce leffetto di esonerare il contribuente dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi. Gli obblighi di monitoraggio non sussistono neanche in capo agli intermediari. Va da sé che, in ogni caso, tale esonero permane fintanto che perdura il rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con lintermediario residente. Pertanto, nel caso di chiusura del rapporto ovvero nei casi in cui il bene rimpatriato fuoriesca parzialmente o totalmente dal rapporto stesso, lintermediario è tenuto a comunicare tali eventi allAmministrazione finanziaria nel quadro SO utilizzando i codici appositamente previsti. Inoltre, il contribuente è obbligato alla compilazione del modulo RW per le tutte le attività (patrimoniali e non) che non risultano più affidate in amministrazione ad un intermediario residente e che vengano detenute allestero. Tali adempimenti non incidono sugli effetti delloperazione di emersione che restano salvi secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. In merito alle operazioni di emersione va altresì tenuto presente che per le attività patrimoniali detenute allestero è stato possibile esperire la procedura del rimpatrio giuridico attraverso la stipula di un contratto di amministrazione con società fiduciarie residenti, anche senza ricorrere allo schema dellintestazione fiduciaria dei beni. A tal fine, il contribuente ha conferito alla società fiduciaria mandato, con o senza rappresentanza, avente durata anche illimitata, a compiere tutti gli atti giuridici di amministrazione dei beni (tra i quali, ad esempio, locazione o alienazione del bene, esercizio dei diritti di voto e altri diritti patrimoniali, regolamento dei flussi finanziari, ecc.). La società fiduciaria, per effetto del mandato, si impegna ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dallordinamento tributario sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto e, nelle ipotesi in cui le ritenute siano applicate a titolo dacconto ovvero non siano previste, ad effettuare le comunicazioni nominative allAmministrazione finanziaria nel quadro SO. Pagina 16 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Proprio al fine di tener conto degli obblighi di segnalazione gravanti sugli intermediari in relazione a tutte le ipotesi di rimpatrio di attività sia finanziarie che patrimoniali, nelle istruzioni al modello 770 sono stati previsti i nuovi codici N, O e P da riportare nel punto 13 del quadro SO, fermi restando i codici preesistenti relativi alle attività finanziarie diverse dal denaro. CODICE N prelievi di denaro oggetto di operazioni di rimpatrio ai sensi dellart. 13- bis del D.L. n. 78 del 2009 compresi quelli derivanti dalla chiusura del conto corrente o deposito. Tale causale intende monitorare la fuoriuscita dal circuito degli intermediari delle disponibilità scudate ai sensi dell articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, fuoriuscita che ne impedisce la successiva tracciabilità. Naturalmente, la segnalazione è dovuta esclusivamente nel caso di prelievo materiale delle somme dai conti segretati. Non deve, invece, essere segnalato il trasferimento verso altri conti correnti e depositi (anche non segretati) attraverso bonifici e/o assegni, nonché i pagamenti di utenze, RID, di imposte e ogni altro pagamento o trasferimento tra intermediari tracciato ai sensi delle disposizioni di legge. Il codice N va utilizzato anche nel caso in cui il prelievo sia da porre in connessione con la chiusura del conto corrente o deposito. Come già detto, per i prelievi di attività finanziarie diverse dal denaro (ad esempio azioni, obbligazioni ecc.) vanno, invece, utilizzati i codici già esistenti (dalla lettera A alla M). Con riferimento ai conti correnti e depositi in valuta estera oggetto di emersione, si fa presente che nel confermare che non è dovuta la segnalazione relativa allesistenza del rapporto avente una giacenza superiore ai limiti di legge ( codice L) la stessa è, invece, dovuta per le operazioni di cessione o di prelievo definitivo, indipendentemente dallentità delle stesse. In questultimo caso, la segnalazione deve essere effettuata utilizzando, a seconda dei casi, il codice G o K e non il codice N. CODICE O operazioni ovvero contratti attraverso i quali si realizza la cessione o lo sfruttamento, anche non fiscalmente rilevante , di diritti relativi a beni immobili o altre attività patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio ai sensi dellart. 13- bis del D.L. n. 78 del 2009. Con questo codice si intende monitorare la gestione del rapporto di amministrazione fiduciaria qualora la società fiduciaria, per conto del contribuente, stipuli successivamente al rimpatrio contratti dai quali possono derivare redditi (imponibili e non). Pertanto, la società fiduciaria è tenuta a comunicare tramite detto codice lammontare delle operazioni attraverso le quali si realizza la cessione delle attività rimpatriate ovvero lo sfruttamento delle stesse, senza indagare se loperazione realizzi o meno redditi fiscalmente rilevanti per il contribuente. In particolare, nellipotesi della cessione delle attività deve essere riportato lammontare del corrispettivo di cessione della piena proprietà o della nuda proprietà o di costituzione di diritti reali di usufrutto, di superficie, ecc.; nel caso di sfruttamento delle attività deve essere indicato, ad esempio, il canone di affitto, di noleggio o di utilizzo di gioielli, automobili, beni darte, ecc.. Detto codice non va utilizzato, invece, per segnalare le operazioni aventi ad oggetto valute, titoli ed attività finanziarie in quanto queste devono essere segnalate con i codici specificamente indicati dalla lettera A alla M. CODICE P >prelievi da rapporti di amministrazione fiduciaria aventi ad oggetto attività di natura finanziaria o patrimoniale rimpatriate ai sensi dellart. 13- bis del D.L. n. 78 del 2009 compresi quelli derivanti dalla chiusura dei medesimi rapporti. Il codice P individua tutte le operazioni attraverso le quali il contribuente dispone la cessazione del contratto di amministrazione fiduciaria o comunque preleva definitivamente le attività finanziarie o patrimoniali scudate. In sostanza detto codice si pone, rispetto ai beni patrimoniali diversi dalle attività finanziarie, alla stregua dei codici I , J, K ed M che, invece, si riferiscono specificamente alle valute e alle attività finanziarie. *** Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici. _______________________________________________________________ 1: Cfr. circolare del Ministero delle Finanze del 17 agosto 1996, n. 201. 2: Nella circolare n. 49/E del 23 novembre 2009 (risposta n. 2.3) è stato chiarito che vanno indicati nel modulo RW i finanziamenti a soggetti esteri non fruttiferi di interessi in quanto in astratto produttivi di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Pagina 17 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 3: Gli intermediari sono quelli indicati nellarticolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, ossia le banche, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le Poste italiane s.p.a., le società finanziarie, le società fiduciarie e ogni altro intermediario che, per ragioni professionali, effettuano trasferimenti di denaro o attività finanziarie da o verso lestero, o, comunque, si interpongono nellesecuzione dei trasferimenti. Pagina 18 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa CIRCOLARE N. 45/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 settembre 2010 OGGETTO: Monitoraggio fiscale. Adempimenti dei contribuenti e degli intermediari Pagina 19 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 2 INDICE PREMESSA .......................................................................................................................................................3 PARTE PRIMA - OBBLIGHI DI MONITORAGGIO A CARICO DEI CONTRIBUENTI 1. AMBITO SOGGETTIVO ............................................................................................................................4 1.1 ESONERI SOGGETTIVI ..........................................................................................................................7 2. CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE..................9 2.1 ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA..............................................................................................10 2.2 ATTIVITÀ DI NATURA PATRIMONIALE .........................................................................................13 2.3 ESONERI OGGETTIVI...........................................................................................................................14 3. TRASFERIMENTI .....................................................................................................................................18 4. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODULO RW......................................................................21 4.1 ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL MODULO RW...........................................................................28 PARTE SECONDA - ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI 1. MONITORAGGIO DEI TRASFERIMENTI TRANSFRONTALIERI ................................................33 2. MODELLO 770 QUADRO SO ..................................................................................................................36 Pagina 20 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 3 PREMESSA Come noto, il decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, recante la disciplina del cosiddetto “monitoraggio fiscale”, prevede adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria e specifici obblighi a carico degli intermediari che intervengono in operazioni di trasferimenti transfrontalieri di attività finanziarie. In particolare, i contribuenti devono riportare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti e le attività attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, nonché l’ammontare dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato i medesimi investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, semprechè l’ammontare dei predetti investimenti ed attività ovvero quello dei movimenti effettuati nel corso dell’anno sia di importo complessivo superiore a euro 10.000. Gli intermediari sono, invece, tenuti a rilevare e a segnalare i flussi transfrontalieri di attività finanziarie qualora intervengano nelle relative operazioni di trasferimento. Ulteriori comunicazioni devono essere effettuate dagli intermediari in sede di compilazione del modello del sostituto d’imposta (quadro SO del mod. 770) per evidenziare la fuoriuscita o la chiusura di rapporti dedicati ad attività rimpatriate a seguito della speciale procedura di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute all’estero senza l’osservanza delle disposizioni normative in materia di monitoraggio fiscale (cosiddetto “scudo fiscale”). La normativa sullo scudo fiscale, inoltre, ha introdotto importanti disposizioni che incidono in maniera rilevante sull’intera disciplina del monitoraggio. In particolare: Pagina 21 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 4 l’articolo 12 del citato decreto legge n. 78 del 2009 ha previsto una presunzione relativa in base alla quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione; l’articolo 13-bis, comma 7, dello stesso decreto ha fortemente inasprito le sanzioni relative alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. PARTE PRIMA - OBBLIGHI DI MONITORAGGIO A CARICO DEI CONTRIBUENTI 1. AMBITO SOGGETTIVO Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia. In tale ambito soggettivo sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Pertanto l’obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. Resta fermo che i soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. A tal fine, con riguardo alle persone fisiche, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta Pagina 22 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 5 sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Tali criteri sono, come noto, alternativi essendo sufficiente che sia verificato anche uno solo di essi affinché una persona fisica possa considerarsi fiscalmente residente in Italia. Il requisito della residenza si acquisisce ex tunc con riferimento al periodo d’imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali. Pertanto, soltanto alla fine dell’anno solare è possibile effettuare la verifica del requisito temporale della permanenza in Italia (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile) per determinare la residenza fiscale della persona1. Inoltre, come stabilito dal successivo comma 2-bis del medesimo articolo 2 del TUIR, si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Al riguardo si ricorda che, fino all’emanazione del citato decreto, si considerano residenti in Italia i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (cosiddetta “black list”). Ne consegue che anche tali soggetti rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Per le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, gli articoli 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del TUIR stabiliscono che si considerano residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. I predetti soggetti residenti sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale nell’ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o 1 Cfr. circolare del Ministero delle Finanze del 17 agosto 1996, n. 201. Pagina 23 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 6 di altro diritto reale e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni. Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà. Ciò in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generare redditi di fonte estera. Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate l’obbligo di compilazione del modulo RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso. In particolare, il monitoraggio è riferito alla sola quota parte di propria competenza qualora l’esercizio dei diritti relativi all’intero bene richiede un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari (ad esempio, azioni in comunione, immobili in comproprietà). Per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (v. sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, dell’11 giugno 2003, n. 9320 e del 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052). Conseguentemente, in caso di attività finanziarie o patrimoniali cointestate il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza) qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse. E’ il caso, ad esempio, del conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi. Analoghe conseguenze si determinano in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente; in tal caso, anche il delegato è tenuto alla compilazione del modulo RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto Pagina 24 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 7 all’estero e dei relativi trasferimenti qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario. L’obbligo di compilazione del modulo RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. E’ il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali “formalmente” intestate ad un trust (sia esso residente che non residente). Ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità. Al fine di individuare i casi in cui il trust deve essere considerato interposto si può fare riferimento alle fattispecie esemplificative indicate nella circolare 43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1. 1.1 ESONERI SOGGETTIVI Nessun obbligo di monitoraggio è posto in capo agli enti commerciali, alle società, siano esse società di persone (s.a.s., s.n.c., società di fatto) o società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., società cooperative), ad eccezione delle società semplici. Analoga esclusione è applicabile agli enti pubblici e agli altri soggetti indicati nell’articolo 74, comma 1, del TUIR. Inoltre, come precisato nella circolare n. 43/E del 2009, i contribuenti la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege ovvero in base ad accordi internazionali ratificati in Italia e che prestano in via continuativa attività lavorative all’estero non sono soggetti all’obbligo di compilazione del modulo RW della Pagina 25 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 8 dichiarazione annuale dei redditi in relazione al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte. L’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al suo rientro in Italia, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità all’estero. I lavoratori all’estero, per i quali non sussiste una specifica disposizione normativa che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione, sono invece tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale ricorrendone i presupposti. Con la circolare n. 11/E del 12 marzo 2010 sono state illustrate le modalità con le quali i dipendenti privati (inclusi i frontalieri) - nonché i dipendenti pubblici rientrati in Italia e che hanno mantenuto il conto corrente all’estero ovvero investimenti di altra natura – hanno potuto sanare le irregolarità commesse fino al 2008. Ciò premesso, si fa presente che l’articolo 38, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha introdotto ulteriori deroghe agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale. In particolare, tale disposizione ha del tutto esonerato dall’obbligo di compilazione del modulo RW, non soltanto con riferimento al conto corrente di appoggio dello stipendio ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero: 1. le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) la Pagina 26 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 9 cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dall’articolo 2 del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. L’esonero dagli obblighi di monitoraggio è giustificato – come si legge nella relazione illustrativa della norma – da esigenze di semplificazione degli adempimenti tributari cui sono tenuti i predetti soggetti e si applica fintanto che questi ultimi prestano la propria attività all’estero e viene meno al rientro in Italia. Per effetto dell’articolo 14, primo paragrafo, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, tale esonero si applica anche al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività lavorativa, nonché ai figli ed ai minori a carico dei dipendenti pubblici; 2. i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi. In tal caso, l’esonero si applica limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa. Considerato che la norma che ha stabilito l’esonero in questione è entrata in vigore il 31 maggio 2010, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si ritiene che esso si debba riferire agli adempimenti dei contribuenti in corso a tale data. Pertanto, l’esonero dalla compilazione del modulo RW si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2009. Rimane naturalmente fermo per i suddetti soggetti l’obbligo di dichiarare i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti esteri da effettuarsi nei relativi quadri reddituali del modello UNICO. 2. CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE Come accennato, nella dichiarazione dei redditi i contribuenti devono indicare le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti all’estero, detenuti al Pagina 27 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 10 termine del periodo d’imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. L’obbligo sussiste se l’ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali, complessivamente considerate, supera l’importo di 10.000 euro al 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento. 2.1 ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA Per attività estere di natura finanziaria devono intendersi quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. A titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione: attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; Pagina 28 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 11 forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero. Devono essere indicate nel modulo RW anche le attività finanziarie italiane detenute all’estero - ad esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia, le partecipazioni in soggetti residenti ed altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti o le quote di una srl italiana - in quanto produttive di redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Si ricorda che con la circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002 (risposta 1.28) sono state considerate “detenute all’estero” anche le partecipazioni in società italiane detenute per il tramite di una società estera interposta. Tutte le suddette attività vanno indicate nel modulo RW in quando potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia. L’articolo 6 del decreto legge n. 167 del 1990 presume, infatti, che le attività finanziarie siano fruttifere in misura pari al tasso ufficiale medio di riferimento vigente nel relativo periodo d’imposta. Qualora l’attività non abbia prodotto redditi nel periodo d’imposta, il contribuente deve specificare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, con le modalità specificate nel paragrafo n. 4, che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d’imposta. Si fa presente che la presunzione di fruttuosità è una presunzione relativa dal momento che può essere opposta prova contraria da parte del contribuente. Pertanto, fermi restando gli obblighi di monitoraggio e compilazione del modulo RW, qualora sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi le attività finanziarie non siano produttive di reddito, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza per giustificare, in caso di Pagina 29 successivo controllo da parte Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 12 dell’Amministrazione finanziaria, la mancata compilazione del relativo quadro reddituale 2. Restano comunque impregiudicati gli ordinari poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, compresa l’applicazione dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009 che prevede una presunzione relativa in base alla quale le attività detenute in “paradisi fiscali” si considerano costituite con redditi sottratti a tassazione. Con riferimento ai titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option), si precisa che tali titoli o diritti vanno indicati nel modulo RW soltanto nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un “valore” all’estero. Nell’ipotesi in cui il piano di assegnazione delle stock option prevede che l’assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period), le stesse non devono essere indicate nel modulo RW fino a quando non sia spirato tale termine. Infatti, fino a quel momento il diritto è soggetto ad una sorta di condizione sospensiva. I predetti diritti di opzione devono, invece, essere indicati in ogni caso nel modulo RW e, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora essi siano cedibili. Per quanto riguarda, invece, le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, vanno indicati i contributi 2 Nella circolare n. 49/E del 23 novembre 2009 (risposta n. 2.3) è stato chiarito che vanno indicati nel modulo RW i finanziamenti a soggetti esteri non fruttiferi di interessi in quanto in astratto produttivi di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Pagina 30 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 13 versati al fondo pensione. Il monitoraggio riguarda sia la consistenza degli accantonamenti esistenti alla fine del periodo di imposta (formati da contributi sia dal lavoratore che dal datore di lavoro) sia i trasferimenti ad essi relativi, compresi quelli riferiti ad erogazioni in via anticipata di rendimenti ovvero di prestazioni pensionistiche da parte del fondo. 2.2 ATTIVITÀ DI NATURA PATRIMONIALE Gli investimenti da indicare nel modulo RW sono costituiti da beni patrimoniali collocati all’estero e che sono suscettibili di produrre reddito di fonte estera imponibile in Italia. A titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione i seguenti investimenti: gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. Al riguardo si ricorda che con la risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002 sono state considerati “detenuti all’estero” gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all’estero. Ciò premesso, fino al periodo d’imposta 2008, gli investimenti all’estero dovevano essere indicati nel modulo RW soltanto se avevano prodotto nel periodo d’imposta di riferimento redditi imponibili in Italia. Considerato, tuttavia, che la funzione del modulo RW è quella di fornire un quadro delle attività detenute all’estero con finalità di monitoraggio fiscale nonché di supportare l’efficacia dell’azione di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, per rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela Pagina 31 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 14 del corretto assolvimento degli obblighi tributari, si è ritenuto che la previsione normativa contenuta nell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 debba essere intesa, da ora in poi, come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale (cfr. circolare n. 43/E del 2009). In sostanza, sulla base di tali indicazioni, sono soggetti all’obbligo di monitoraggio le consistenze e i flussi relativi a tutti gli investimenti all’estero al fine di verificare che il contribuente possa conseguire, anche in futuro, redditi di fonte estera fiscalmente rilevanti in Italia ricompresi in una delle categorie reddituali del TUIR. La capacità del bene di produrre un reddito ricorre, infatti, non soltanto nel caso in cui il bene produca attualmente un reddito ma anche nel caso in cui sussista una capacità produttiva di reddito meramente potenziale e quindi eventuale e lontana nel tempo derivante dall’alienazione, dall’utilizzo nonché dallo sfruttamento del bene, anche senza organizzazione d’impresa. Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009 (UNICO 2010), i contribuenti sono comunque tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività di natura finanziaria ma anche gli investimenti di altra natura quali, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione, le imbarcazioni, gli oggetti preziosi e le opere d’arte, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta. 2.3 ESONERI OGGETTIVI Sulla base di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 167 del 1990, gli obblighi di comunicazione non sussistono per le attività estere di natura finanziaria affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari Pagina 32 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 15 residenti3, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, nonché per i depositi e conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi. In sostanza, sono previste tre distinte fattispecie di esonero: 1. per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti, anche se non è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; 2. per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali; 3. per i depositi e i conti correnti intrattenuti all’estero. In tutti e tre casi l’esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento di un intermediario residente anche nel caso in cui quest’ultimo non abbia applicato sui proventi alcuna forma di prelievo alla fonte (a titolo di imposta sostitutiva o di ritenuta a titolo d’acconto o d’imposta). Pertanto, l’esonero in questione discende direttamente dall’incarico di riscossione dei proventi conferito dal contribuente all’intermediario residente e non dipende dall’esercizio della sua qualità di sostituto d’imposta che in determinati casi può anche non verificarsi. E’, infatti, rilevante la circostanza che gli intermediari siano tenuti agli obblighi di rilevazione e segnalazione all’Amministrazione finanziaria dei flussi transfrontalieri di attività finanziarie ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 3 Gli intermediari sono quelli indicati nell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990, ossia le banche, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le Poste italiane s.p.a., le società finanziarie, le società fiduciarie e ogni altro intermediario che, per ragioni professionali, effettuano trasferimenti di denaro o attività finanziarie da o verso l’estero, o, comunque, si interpongono nell’esecuzione dei trasferimenti. Pagina 33 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 16 del 1990 nei casi il contribuente sia tenuto ad adempiere agli obblighi di dichiarazione dei relativi redditi. Il regime di esonero è, ad esempio, applicabile alle polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie di assicurazione estere per il tramite di un intermediario finanziario residente, semprechè il contribuente abbia conferito ad un intermediario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. Con riferimento ai conti correnti all’estero, l’obbligo di compilazione del modulo RW non sussiste qualora il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero. Tale disposizione può essere resa dal contribuente anche nell’ipotesi di un conto corrente infruttifero nel presupposto che l’incarico può avere ad oggetto i proventi che dovessero maturare in futuro per effetto, ad esempio, di modifiche contrattuali successivamente intervenute. Il medesimo regime di esonero può essere riferito anche alle azioni assegnate per effetto di piani di stock option qualora le azioni siano affidate in custodia, amministrazione o gestione ad un intermediario finanziario residente. Tale esonero può applicarsi anche con riguardo ai diritti di opzione dal momento in cui sono esercitabili, qualora questi possano formare oggetto dei predetti rapporti con l’intermediario (come avviene nel caso in cui i diritti sono cedibili). Si ricorda, inoltre, che non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto “secondo Pagina 34 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 17 pilastro svizzero”, trattandosi di forme di previdenza obbligatoria seppure complementare. Analogo trattamento di esonero deve ritenersi applicabile alle forme di previdenza complementare estere obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali (ad esclusione quindi di quelle derivanti da accordi individuali). Particolari considerazioni devono essere svolte con riferimento a coloro che si sono avvalsi della normativa sullo scudo fiscale, sulla base di quanto previsto dall’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. In linea generale, come si ricorda, relativamente alle attività oggetto di rimpatrio e di regolarizzazione, i contribuenti sono esonerati dall’obbligo di indicare le medesime attività nel modulo RW della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente qualora la medesima dichiarazione sia presentata nel corso del 2010. Pertanto, per le attività oggetto di emersione la cui dichiarazione riservata è stata presentata all’intermediario nel corso del 2009 non deve essere compilato il modulo RW relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2009, mentre con riferimento alle attività rimpatriate e/o regolarizzate la cui dichiarazione riservata è stata presentata tra il 1° gennaio 2010 e il 30 aprile 2010 non deve essere compilato il modulo RW relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2009 né quello relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2010. Nella particolare ipotesi in cui si è verificata la mancata conclusione delle operazioni di emersione per cause oggettive non dipendenti dalla volontà del contribuente, in presenza di una dichiarazione riservata presentata nel 2009 con cause ostative che si risolvono nel 2010, si ritiene che l’esonero dalla compilazione del modulo RW ha effetto con riferimento alla dichiarazione dei redditi da presentare per entrambi gli anni 2009 e 2010. Pagina 35 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 18 Resta fermo che l’esonero è valido semprechè le cause ostative si siano risolte e il contribuente abbia completato le procedure necessarie a consentire l’effettivo rimpatrio e/o la regolarizzazione entro il termine del 31 dicembre 2010 (cfr. circolare n. 50/E del 30 novembre 2009). L’esonero dalla compilazione del modulo RW riguarda tutti i beni (di natura finanziaria e di natura patrimoniale) oggetto di operazioni di rimpatrio, fisico e giuridico. In quest’ultimo caso, infatti, l’intermediario che assume l’incarico di ricevere in deposito o in amministrazione i beni rimpatriati, indipendentemente dal luogo di effettiva collocazione delle attività, applica le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive ed effettua le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d’acconto ovvero delle operazioni suscettibili di produrre redditi imponibili non assoggettati al prelievo. Va ricordato che per le attività rimpatriate l’esonero dal modulo RW è definitivo semprechè, ovviamente, a seconda dei casi, le medesime attività siano detenute in Italia ovvero siano oggetto di deposito custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente. Per quanto riguarda le attività oggetto di regolarizzazione l’esonero della compilazione del modulo RW non è definitivo in quanto, permanendo all’estero, le stesse rimangono assoggettate agli obblighi dichiarativi connessi al monitoraggio fiscale. 3. TRASFERIMENTI Come noto l’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda, oltre che le consistenze degli investimenti e le attività detenute all’estero al termine del periodo d’imposta, anche i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato i suddetti investimenti ed attività, sempreché l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, Pagina 36 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 19 computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000. Quest’obbligo, da adempiere mediante la Sezione III del modulo RW, sussiste anche se al termine del periodo d’imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari, e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito). Tale obbligo sussiste, quindi, anche nell’ipotesi in cui i trasferimenti siano oggetto di rilevazione da parte degli intermediari secondo le disposizioni contenute nell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990. Sono in ogni caso esclusi dagli obblighi di monitoraggio i movimenti che nel corso dell’anno non hanno superato complessivamente l’importo di euro 10.000, tenendo conto ai fini del predetto limite anche di eventuali disinvestimenti. Occorre specificare che in tale ultima evenienza il flusso va considerato in valore assoluto. Pertanto, con riferimento ad un contribuente che detiene un conto corrente all’estero ed ha effettuato un disinvestimento pari ad esempio a 6.000 euro ed un investimento di 5.000 euro, l’ammontare complessivo dei movimenti da segnalare è pari a 11.000 euro. Non devono altresì essere indicati i pagamenti effettuati in Italia per l’acquisto di beni all’estero mancando in tal caso una movimentazione di denaro verso l’estero. Resta tuttavia fermo che in entrambi i casi l’acquirente dovrà indicare nel modulo RW la consistenza dell’investimento effettuato. Il contribuente è tenuto a segnalare anche i trasferimenti effettuati da altri soggetti a proprio beneficio. E’ il caso, ad esempio, del padre che trasferisce denaro all’estero per consentire al proprio figlio di acquistare un immobile. Il figlio, titolare Pagina 37 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 20 dell’investimento, deve indicare nel modulo RW della propria dichiarazione dei redditi la consistenza dell’investimento ed i relativi trasferimenti dei quali è stato beneficiario, in quanto il trasferimento è stato effettuato dal padre ma a beneficio di un investimento comunque riferibile al figlio. Nessun obbligo ricorre invece in capo al padre, sempreché il trasferimento sia da porre in diretta connessione con l’investimento estero posto in essere dal figlio. Nessun adempimento è invece dovuto nell’ipotesi di incremento degli investimenti esteri per effetto della corresponsione dei relativi frutti degli investimenti (quali, ad esempio, l’incasso di dividendi, la percezione di interessi attivi relativi al c/c estero ovvero l’incasso del canone di locazione di un immobile sito all’estero). Tali importi saranno compresi nel saldo di fine anno del conto corrente estero da riportare nella Sezione II del modulo RW. Ovviamente tali frutti devono trovare collocazione nei relativi quadri reddituali della dichiarazione dei redditi a meno che non vengano assoggettati a tassazione definitiva da parte di un intermediario residente. Inoltre, a norma dell’articolo 2 del decreto legge n. 176 del 1990, sono oggetto di monitoraggio nell’ambito della Sezione I del modulo RW i trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, semprechè l’ammontare complessivo di tali trasferimenti sia superiore, nel periodo d’imposta, a 10.000 euro. Tali trasferimenti possono essere stati effettuati, ad esempio, per il sostenimento di spese correnti, per motivi di studio o di salute. Tale segnalazione si riferisce esclusivamente ai trasferimenti dall’estero verso l’Italia e dall’Italia verso l’estero di denaro o titoli, effettuati tramite non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti. Sono esclusi da tale ambito i trasferimenti sull’estero (rilevano esclusivamente quelli da e verso l’estero), i Pagina 38 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 21 trasferimenti effettuati per mezzo di intermediari residenti, nonché i trasferimenti effettuati in forma diretta mediante trasporto al seguito, aventi le richiamate causali. Pertanto, ad esempio, non sono oggetto di monitoraggio le spese mediche sostenute tramite bonifici internazionali effettuati tramite una banca italiana. 4. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODULO RW Gli adempimenti finora descritti posti a carico dei contribuenti ai fini del monitoraggio fiscale devono essere effettuati compilando l’apposito modulo RW contenuto nel fascicolo secondo della dichiarazione annuale dei redditi, modello UNICO. In caso di presentazione del modello 730 ovvero nell’ipotesi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il modulo RW deve essere compilato in via autonoma, unitamente al frontespizio del modello UNICO, e presentato nei termini previsti per quest’ultimo modello. Nel modulo RW gli importi in valuta estera devono essere indicati previo calcolo del loro controvalore in euro. Ai fini dell’individuazione del controvalore in euro degli importi in valuta per il periodo d’imposta 2009, è necessario fare riferimento al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate approvato il 19 febbraio 2010, consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.it. Il modulo RW è composto da tre Sezioni. Sezione I Pagina 39 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 22 Come detto, la Sezione I riguarda i trasferimenti da e verso l’estero relativi ad operazioni correnti ossia per cause diverse dagli investimenti ed attività estere di natura finanziaria, effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti. In particolare, per ciascuna operazione di trasferimento è necessario indicare: nelle colonne 1 e 2, le generalità del soggetto non residente attraverso cui è stato effettuato il trasferimento (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche); nella colonna 3, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in Appendice al fascicolo 1 delle istruzioni di UNICO; nella colonna 4, la tipologia dell’operazione, indicando il codice: 1. se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’estero verso l’Italia; 2. se l’operazione ha comportato un trasferimento dall’Italia verso l’estero; nella colonna 5, il codice dello Stato estero del trasferimento rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in Appendice al fascicolo 1 delle istruzioni di UNICO; nella colonna 6, il mezzo di pagamento impiegato per l’effettuazione dell’operazione indicando il codice: 1. se denaro; 2. se altro mezzo; nella colonna 7, va indicato il codice 99; Pagina 40 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 23 nella colonna 8, la data dell’operazione; nella colonna 9, l’importo dell’operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro. Sezione II Nella Sezione II deve essere indicata, distintamente per Stato estero, la consistenza di ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria detenuti all’estero al termine del periodo di imposta. In particolare, deve essere indicato: nella colonna 1, il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in Appendice al fascicolo 1 delle istruzioni di UNICO; nella colonna 2, il codice della causale dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in Appendice al fascicolo 2 delle istruzioni di UNICO e più avanti riportata; nella colonna 3, l’importo degli investimenti ed attività, indicando il controvalore in euro; nella colonna 4, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta. La casella va barrata anche se le predette attività sono infruttifere non potendosi Pagina 41 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 24 escludere, in linea di principio, che diventino fruttifere successivamente. Tale casella riguarda soltanto le attività finanziarie e non va barrata, quindi, con riferimento alle attività di natura patrimoniale. Con riferimento all’importo da indicare nella colonna 3 della Sezione II, si precisa che il contribuente deve riportare il costo storico dell’attività finanziaria o dell’investimento come risultante dalla relativa documentazione probatoria, maggiorato degli eventuali oneri accessori quali, ad esempio, le spese notarili e gli oneri di intermediazione, ad esclusione degli interessi passivi. Il costo storico va indicato per intero indipendentemente dall’eventuale finanziamento richiesto per l’acquisto del bene. Il criterio del costo vale anche con riferimento ai diritti di opzione offerti ai lavoratori (cd. stock option) soggetti agli obblighi di monitoraggio. In mancanza del costo specifico delle opzioni (opzioni gratuite), deve essere riportato direttamente il costo riferito alle azioni sottostanti (prezzo delle azioni fissato alla data dell’offerta come risultante dal piano di assegnazione, ossia il prezzo di esercizio). Qualora l’acquisto estero non sia stato effettuato mediante pagamento di un corrispettivo in denaro (per esempio, in caso di conferimento, acquisto per donazione o successione, permuta) ai fini dell’individuazione del costo si deve fare riferimento alle specifiche disposizioni contenute nel TUIR che individuano il costo fiscalmente riconosciuto in tali occasioni. Ad esempio: per un immobile acquisito per donazione deve essere indicato come costo il prezzo di acquisto o di costruzione sostenuto dal donante; per i titoli azionari o obbligazionari ricevuti per successione deve essere indicato il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione e per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Pagina 42 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 25 Qualora il costo di acquisto non sia documentabile si deve riportare il valore normale del bene eventualmente risultante da un’apposita perizia di stima. Sezione III Nella Sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero di denaro o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell’anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella Sezione II. E’ il caso di evidenziare in questa sede la stretta correlazione esistente tra la Sezione II e la III del modulo RW, dal momento che, in linea di principio, la compilazione dell’una presuppone la compilazione dell’altra e viceversa, salvo il caso del disinvestimento. In quest’ultima ipotesi, infatti, deve essere in ogni caso compilata la Sezione III anche se al termine del periodo d’imposta non si detiene più l’investimento e/o l’attività estera in quanto, ad esempio, ceduti, estinti ovvero di valore inferiore al limite dei 10.000 euro. In particolare, deve essere indicato: Pagina 43 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 26 nella colonna 1, il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in Appendice al fascicolo 1 delle istruzioni di UNICO; nella colonna 2, la tipologia dell’operazione indicando il codice: 1. per i trasferimenti dall’estero verso l’Italia; 2. per i trasferimenti dall’Italia verso l’estero; 3. per i trasferimenti dall’estero sull’estero. nella colonna 3, il codice dell’operazione, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in Appendice al fascicolo 2 delle istruzioni di UNICO e più avanti riportata; nella colonna 4, gli estremi di identificazione della banca; nella colonna 5, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT; nella colonna 6, il numero di conto corrente utilizzato; nella colonna 7, la data in cui è intervenuta l’operazione; nella colonna 8, l’importo dell’operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera deve essere indicato il controvalore in euro. Per le operazioni individuate nella colonna 2 con i codici 1 e 2 (trasferimenti da e verso l’Italia), nella colonna 4 devono essere indicati gli estremi dell’intermediario italiano. Nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari deve essere indicato soltanto il numero di conto relativo all’intermediario che per primo è intervenuto nell’operazione di trasferimento verso l’estero e per ultimo nell’operazione di trasferimento verso l’Italia. Per le operazioni individuate nella colonna 2 con il codice 3 (trasferimenti estero su estero), è necessario indicare gli estremi del conto di destinazione. Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della Pagina 44 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 27 indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l’ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall’estero (codice 1), dall’Italia (codice 2) e sull’estero (codice 3), indicandone l’importo nella colonna 8 e il codice operazione nella colonna 3. Tabella codice operazione La tabella che individua i codici rappresentativi dell’operazione di trasferimento e della consistenza delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti all’estero, posta in Appendice al fascicolo 2 delle istruzioni di UNICO e sopra riportata, è stata notevolmente semplificata rispetto a quella precedentemente in uso. Essa individua la tipologia delle attività finanziarie e patrimoniali che devono essere riportate nelle Sezioni II e III del modulo RW per indicare l’oggetto dell’investimento o dell’attività estera, nonché la finalità del trasferimento. In particolare, gli investimenti e le attività sono stati raggruppati in alcune macrocategorie, mentre per le ipotesi diverse da quelle espressamente individuate occorre fare riferimento ai codici residuali. Ad esempio, il codice 14 “altre attività estere di natura finanziaria” va utilizzato per indicare i diritti di opzione derivanti da piani di stock option. Pagina 45 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 28 4.1 ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL MODULO RW Sono di seguito esemplificate alcune delle fattispecie più ricorrenti relative alla compilazione del modulo RW. Immobili tenuti a disposizione L’immobile situato all’estero deve essere indicato nel modulo RW anche se è tenuto a disposizione in un Paese che non ne prevede la tassazione ai fini delle imposte sui redditi. Nel caso di un immobile in Grecia tenuto a disposizione il cui costo storico è pari a euro 150.000, deve essere indicato: Nella Sezione II, rigo RW7: colonna 1: 032 (codice stato estero) colonna 2: 15 (codice operazione - immobili) colonna 3: 150.000 (costo storico) Inoltre, qualora l’immobile sia parzialmente finanziato con un mutuo acceso con una banca estera per euro 100.000 e mediante un trasferimento di denaro dall’Italia per la rimanente parte, deve essere riportato: Nella Sezione III, rigo RW11: colonna 1: 032 (codice stato estero) colonna 2: 2 (tipo di trasferimento - dall’Italia verso l’estero) colonna 3: 15 (codice operazione – immobili) colonna 4: estremi di identificazione della banca italiana da cui provengono le somme (codice ABI/CAB) colonna 6: numero del c/c italiano utilizzato (numero del conto corrente) colonna 7: data dell’operazione (data dell’operazione) colonna 8: 50.000 (importo dell’operazione) Nella Sezione III, rigo RW12: Pagina 46 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 29 colonna 1: 032 (codice stato estero) colonna 2: 3 (tipo di trasferimento - dall’estero sull’estero) colonna 3: 15 (codice operazione – immobili) colonna 5: estremi di identificazione del conto di destinazione (codice identificativo internazionale BIC/SWIFT) colonna 6: il numero di conto corrente del contribuente utilizzato colonna 7: data dell’operazione (data dell’operazione) colonna 8: 100.000 (importo dell’operazione) Nessuna segnalazione va effettuata negli anni successivi per i trasferimenti relativi all’estinzione del mutuo. Va invece segnalata nella Sezione II la consistenza del c/c al termine del periodo d’imposta, semprechè di importo superiore a 10.000 euro, acceso per la stipula del mutuo e per il sostenimento delle spese relative all’immobile. Per quanto riguarda la tassazione dell’immobile, se nello Stato estero l’immobile tenuto a disposizione non è assoggettabile ad imposizione, lo stesso non è assoggettato a tassazione neanche in Italia ai sensi dell’articolo 70 del TUIR. Pertanto va indicato esclusivamente nel modulo RW e non anche nel quadro RL. Se nello Stato estero l’immobile tenuto a disposizione è invece tassabile mediante applicazione di tariffe d’estimo o in base a criteri similari, bisogna indicare nel quadro RL, rigo RL12, l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute. Naturalmente deve trattarsi di spese strettamente inerenti l’immobile e non di deduzioni di carattere generale. Non è invece ammessa in questo caso la deduzione forfetaria del 15 per cento. Spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero secondo i criteri ordinari stabiliti dall’articolo 165 del TUIR. Pagina 47 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 30 Immobili locati Le modalità di compilazione della Sezione II relativamente ad un immobile locato sono analoghe a quelle descritte per l’immobile tenuto a disposizione. Non deve, invece, essere compilata la Sezione III relativamente al trasferimento connesso all’incasso del canone di locazione. Per quanto riguarda, invece, la compilazione del quadro reddituale, si fa presente che se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, bisogna dichiarare nel quadro RL, rigo RL12, l’ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, bisogna indicare l’ammontare netto dichiarato in detto Stato (al netto, cioè delle spese strettamente inerenti eventualmente ivi riconosciute). In tal caso, spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. Acquisto e cessione di immobili Nel caso di acquisto di un immobile in Grecia per un importo pari a 100.000 euro e di successiva cessione dello stesso nel corso del medesimo periodo d’imposta per 120.000 euro, deve essere indicato: Nella Sezione III, rigo RW11: colonna 1: 032 (codice stato estero) colonna 2: 2 (tipo di trasferimento - dall’Italia verso l’estero) colonna 3: 15 (codice operazione – immobili) colonna 4: estremi di identificazione della banca italiana da cui provengono le somme (codice ABI/CAB) colonna 6: numero del c/c italiano utilizzato (numero del conto corrente) colonna 7: data dell’operazione (data dell’operazione) Pagina 48 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 31 colonna 8: 100.000 (importo dell’operazione) Nella Sezione III, rigo RW12: colonna 1: 032 (codice stato estero) colonna 2: 1 (tipo di trasferimento - dall’estero verso l’Italia) colonna 3: 15 (codice operazione – immobili) colonna 4: estremi di identificazione della banca italiana di destinazione delle somme (codice ABI/CAB) colonna 6: il numero di conto corrente italiano utilizzato (numero del conto corrente) colonna 7: data dell’operazione (data dell’operazione) colonna 8: 120.000 (importo dell’operazione) Nessuna indicazione deve invece essere riportata nella Sezione II dal momento che l’immobile è stato venduto nello stesso periodo d’imposta. Dal punto di vista reddituale occorre compilare il quadro RL, rigo RL6 ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, a meno che il contribuente non abbia optato per il regime fiscale di cui all’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20 per cento all’atto della cessione per il tramite di un notaio italiano. Conti correnti Nell’ipotesi di un conto corrente posseduto in Grecia il cui saldo al 31 dicembre del periodo d’imposta 2008 è pari a 100.000 euro che viene utilizzato nel corso del 2009 per l’acquisto di titoli azionari per un ammontare pari a 40.000 euro, deve essere indicato: Nella Sezione II, rigo RW7: colonna 1: 032 (codice stato estero) Pagina 49 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 32 colonna 2: 1 (codice operazione – conti correnti e depositi esteri) colonna 3: 60.000 (importo - saldo del conto corrente al 31 dicembre 2009) Nella Sezione II, rigo RW8: colonna 1: 032 (codice stato estero) colonna 2: 2 (codice operazione – partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti esteri) colonna 3: 40.000 (importo – consistenza dell’attività finanziaria al 31 dicembre 2009) Nella Sezione III, rigo RW11: colonna 1: 032 (codice stato estero) colonna 2: 3 (tipo di trasferimento - dall’estero sull’estero) colonna 3: 2 (codice operazione – partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti esteri) colonna 5: estremi di identificazione del conto di destinazione (codice identificativo internazionale BIC/SWIFT) colonna 6: il numero di conto corrente del contribuente utilizzato colonna 7: data dell’operazione (data dell’operazione) colonna 8: 40.000 (importo dell’operazione) Non è necessario, invece, indicare il disinvestimento di 40.000 euro del conto corrente. PARTE SECONDA - ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI Pagina 50 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 33 1. MONITORAGGIO DEI TRASFERIMENTI TRANSFRONTALIERI Come noto, l’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 prevede specifici obblighi di rilevazione e segnalazione dei flussi transfrontalieri di attività finanziarie a carico degli intermediari. In particolare questi ultimi sono tenuti a mantenere evidenza dei trasferimenti da e verso l’estero di denaro o valori mobiliari di importo superiore a 10.000 euro effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni bancari o postali, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni ad esse equiparate, fiscalmente residenti in Italia. Tali obblighi si applicano altresì agli acquisti e alle vendite di titoli esteri o di certificati in serie o di massa esteri che i soggetti interessati dalla disciplina sul monitoraggio fiscale effettuano direttamente con gli intermediari ovvero per il loro tramite e, quindi, a prescindere dalla circostanza che l’operazione di acquisto o di vendita abbia o meno determinato un materiale trasferimento da o verso l’estero di disponibilità finanziarie. Le suddette evidenze devono essere tenute a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per cinque anni e devono essere trasmesse con le modalità individuate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003 entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. Tale provvedimento prevede, tra l’altro, l’utilizzo da parte degli intermediari delle Causali Valutarie per le operazioni tra residenti e non residenti stabilite dall’UIC. Tenuto conto che con provvedimento della Banca d’Italia del 16 dicembre 2009 le suddette causali sono state soppresse con operatività dal 1° luglio 2010, si fa presente che gli intermediari possono ugualmente utilizzarle Pagina 51 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 34 fino alla data di emanazione di un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che disporrà appositi codici. Rinviando a quanto in precedenza precisato in materia (cfr. circolari n. 93/E del 17 giugno 1994 e n. 13/E del 24 febbraio 2003, par. 9), si ricorda brevemente che gli obblighi di rilevazione previsti dall’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 sono limitati a quelle fattispecie per le quali i contribuenti sono tenuti ad adempiere agli obblighi di dichiarazione e, in linea di massima, per le quali non sono previsti a carico degli intermediari altri specifici obblighi di comunicazione. Sono, infatti, esonerati dagli obblighi di monitoraggio i trasferimenti provenienti da e verso l’estero relativi ad operazioni effettuate nell’ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (regime del risparmio amministrato o gestito), nel presupposto che in tal caso i trasferimenti si riferiscono a redditi assoggettati a tassazione sostitutiva da parte dell’intermediario residente. Diversamente, devono costituire oggetto di rilevazione e di segnalazione i trasferimenti di importo superiore a euro 10.000 verso intermediari non residenti, ancorché le attività finanziarie provengano da rapporti per i quali il contribuente abbia esercitato l’opzione di cui ai citati articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997. E’ il caso, ad esempio, del trasferimento all’estero di un titolo, nonostante fino a quel momento sia stato immesso in un rapporto amministrato ovvero gestito. In tal ipotesi, infatti, sussiste per l’Amministrazione finanziaria l’esigenza di accertare il realizzo di redditi derivanti da strumenti finanziari fuoriusciti dal circuito degli intermediari residenti. Il monitoraggio è altresì escluso per i trasferimenti dall’estero qualora i flussi siano derivanti da operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto o d’imposta o ad Pagina 52 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 35 imposta sostitutiva (cfr. art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997), considerato che l’intermediario è comunque tenuto alla segnalazione del reddito e della ritenuta applicata in sede di compilazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, modello 770 e, pertanto, la segnalazione dovuta ai sensi della normativa sul monitoraggio costituirebbe una duplicazione dell’adempimento. L’obbligo di rilevazione e segnalazione all’Amministrazione finanziaria sussiste, invece, per i trasferimenti relativi a redditi non soggetti ad alcuna ritenuta e destinati a confluire nel reddito complessivo del percettore, nonché quelli relativi a redditi di capitale conseguiti direttamente all’estero senza applicazione di ritenute. Si ricorda che la disciplina in materia di scudo fiscale (sin dalla sua prima edizione contenuta nel decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 27 novembre 2001, n. 409) ha disposto alcune deroghe agli ordinari adempimenti previsti a carico degli intermediari, distinguendo tra operazioni di rimpatrio ed operazioni di regolarizzazione. In sintesi, con riferimento alle operazioni di rimpatrio, gli intermediari, fermi restando gli obblighi di rilevazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 167 del 1990, sono stati esonerati dall’obbligo di effettuare le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria previste dal successivo comma 3 dello stesso articolo. Ciò al fine di garantire riservatezza alle operazioni in questione. Relativamente alle operazioni di regolarizzazione, invece, le disposizioni in materia di scudo fiscale hanno mantenuto a carico degli intermediari sia l’obbligo di rilevare le attività regolarizzate sia l’obbligo di effettuare le segnalazioni all’Amministrazione finanziaria. Infatti, sebbene l’operazione di regolarizzazione non comporti alcun trasferimento da o verso l’estero delle attività oggetto di emersione e, pertanto, nessun obbligo di rilevazione dovrebbe in realtà sorgere in Pagina 53 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 36 capo agli intermediari, come chiarito nella relazione governativa al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 “l’assenza di qualsiasi comunicazione all’amministrazione finanziaria sulle attività che continuano ad essere detenute all’estero renderebbe nuovamente tali investimenti fuori da qualsiasi presidio o controllo e non garantirebbe la neutralità rispetto alle ipotesi di rimpatrio. Mentre infatti i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, verrebbero assoggettati ad imposizione sostitutiva, le attività finanziarie detenute all’estero sfuggirebbero facilmente all’imposizione”. Da ultimo si fa presente che, con riferimento ai dati relativi all’anno 2009, le informazioni relative alle operazioni di regolarizzazione effettuate nel medesimo anno sono state escluse dalla comunicazione effettuata entro il 31 marzo 2010 (cfr. comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2010) e dovranno essere trasmesse entro il 30 novembre 2010 così come stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 2 luglio 2010. Le operazioni di regolarizzazione effettuate nel 2010 dovranno invece essere comunicate nel termine ordinario del 31 marzo dell’anno successivo. 2. MODELLO 770 QUADRO SO Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997, è previsto a carico degli intermediari finanziari che intervengono, anche in qualità di controparti, nelle operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, l’obbligo di comunicazione all’Amministrazione Finanziaria delle medesime operazioni mediante la compilazione del quadro SO del modello 770. La predetta comunicazione nominativa deve essere effettuata dai seguenti intermediari: banche, SIM, Poste Italiane S.p.A., società fiduciarie, agenti di cambio, Pagina 54 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 37 stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti, notai, altri intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni, società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi, società di gestione del risparmio, dottori commercialisti, ragionieri e periti commercialisti. Sono altresì tenuti agli obblighi in questione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, gli intermediari non residenti – relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi – che abbiano revocato l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato. L’obbligo di compilazione del quadro SO non sussiste per le operazioni effettuate nell’ambito del regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo. In questi ultimi casi, infatti, le operazioni sono state o saranno assoggettate ad imposta sostitutiva da parte degli intermediari. Per contro, devono essere segnalate le operazioni suscettibili di produrre reddito poste in essere nell’ambito di rapporti che non fruiscono di alcuna opzione per l’applicazione dei predetti regimi sostitutivi, sia per scelta del contribuente sia perché è inibito dalle norme di riferimento l’esercizio delle opzioni. E’ il caso, ad esempio, di rapporti riguardanti partecipazioni qualificate o per le quali non è applicabile l’imposta sostituiva del 12,50 per cento ad opera dell’intermediario, operazioni di cessione o prelievo di valute estere da depositi la cui giacenza sia superiore a euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi consecutivi. Inoltre, gli obblighi di segnalazione sussistono in ogni caso e, quindi, anche in caso di esercizio delle predette opzioni, per le operazioni che potrebbero produrre redditi al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Si tratta, in particolare, dei Pagina 55 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 38 prelievi materiali di titoli o attività dai rapporti oggetto di opzione, dei trasferimenti verso intermediari non residenti (cfr. codici I, J, K e L del quadro SO). Tuttavia, per evitare duplicazioni degli adempimenti, con riferimento ai trasferimenti all’estero di titoli e attività finanziarie si fa presente che la compilazione del quadro SO non va effettuata se le operazioni di trasferimento vengono segnalate ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990. I trasferimenti oggetto di segnalazione sono quelli verso rapporti intestati a soggetti diversi dall’intestatario del rapporto di provenienza che non hanno comportato applicazione di imposte sostitutive sui redditi diversi secondo i diversi regimi (es. si segnala un trasferimento da un rapporto dichiarativo ad un rapporto dichiarativo diversamente intestato o da un rapporto dichiarativo ad un rapporto amministrato diversamente intestato). Mentre, non devono essere segnalate le operazioni di trasferimento di attività finanziarie che avvengono tra intermediari finanziari italiani, semprechè il rapporto di provenienza e quello di destinazione siano egualmente intestati. E’ il caso di sottolineare che la segnalazione in questione non attiene a “redditi” ma ad operazioni suscettibili (anche potenzialmente e in futuro) di produrre redditi per il soggetto che ha disposto l’operazione. Pertanto, l’intermediario è tenuto a comunicare l’ammontare delle operazioni in cui è intervenuto, anche in qualità di controparte, e non i redditi e le perdite che l’operazione ha originato. Come anticipato, non devono essere segnalati i trasferimenti che provengono da rapporti per i quali è stata esercitata l’opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito e che sono diretti in rapporti, anche diversamente intestati, assistiti dalle medesime opzioni. Ciò in quanto, il trasferimento tra intermediari è a favore del medesimo soggetto intestatario e quindi non è fiscalmente rilevante Pagina 56 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 39 oppure il trasferimento è a favore di altro soggetto e si viene a determinare l’applicazione di imposte nel rapporto di provenienza. Non devono altresì essere segnalati i trasferimenti verso rapporti di risparmio gestito, anche diversamente intestati, atteso che dette operazioni determinano in ogni caso l’applicazione delle imposte a prescindere dal regime prescelto per il rapporto di provenienza. Così ad esempio, devono essere segnalati (perché in questo caso le opzioni non hanno effetto) tutti i trasferimenti verso intermediari esteri su rapporti intestati direttamente al contribuente, le operazioni di cessione di partecipazioni qualificate in ogni caso e quelle di partecipazioni non qualificate e non quotate in paesi black list, nonché i prelievi di valute estere e le operazioni di cessione a pronti delle stesse (codice G) qualora i conti correnti o depositi interessati al prelievo abbiano avuto una giacenza superiore a euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui. Nella tabella che segue sono rappresentate le ipotesi di trasferimenti e i relativi obblighi di segnalazione. Rapporto di provenienza DICHIARATIVO Rapporto di destinazione dichiarativo intestatario) dichiarativo (medesimo No Pagina 57 (diverso Si Obbligo di segnalazione Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 40 intestatario) amministrato (medesimo intestatario) amministrato (diverso intestatario) gestito (medesimo intestatario) gestito (diverso intestatario) Rapporto di provenienza AMMINISTRATO Rapporto di provenienza GESTITO Rapporto di destinazione dichiarativo (medesimo intestatario) dichiarativo (diverso intestatario) amministrato (medesimo intestatario) amministrato (diverso intestatario) gestito (medesimo intestatario) gestito (diverso intestatario) Rapporto di destinazione dichiarativo (medesimo intestatario) dichiarativo (diverso intestatario) amministrato (medesimo intestatario) amministrato (diverso intestatario) gestito (medesimo intestatario) gestito (diverso intestatario) No Si No (tassazione ex art. 7, comma 8, D.Lgs. 461/97) No (tassazione ex art. 7, comma 8, D.Lgs. 461/97) Obbligo di segnalazione No No No No (tassazione ex art. 6, comma 7, D.Lgs. 461/97) No (tassazione ex art. 7, comma 7, D.Lgs. 461/97) No (tassazione ex art. 7, comma 7, D.Lgs. 461/97) Obbligo di segnalazione No (tassazione ex art. 7, 8, D.Lgs. 461/97) No (tassazione ex art. 7, 8, D.Lgs. 461/97) No (tassazione ex art. 7, 8, D.Lgs. 461/97) No (tassazione ex art. 7, 8, D.Lgs. 461/97) No (tassazione ex art. 7, 8, D.Lgs. 461/97) No (tassazione ex art. 7, 8, D.Lgs. 461/97) comma comma comma comma comma comma Ciò premesso, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 maggio 2010 sono state integrate le istruzioni al quadro SO al fine di individuare le causali per segnalare le operazioni che possono generare redditi da attività patrimoniali oggetto di rimpatrio ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 Pagina 58 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 41 del 2009, nonché le operazioni aventi ad oggetto attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate che fuoriescono dal circuito degli intermediari residenti. Si ricorda che anche il rimpatrio eseguito, senza il materiale trasferimento del bene nel territorio dello Stato, per il tramite di un intermediario italiano che formalmente assume in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività (il cosiddetto “rimpatrio giuridico”) produce l’effetto di esonerare il contribuente dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi. Gli obblighi di monitoraggio non sussistono neanche in capo agli intermediari. Va da sé che, in ogni caso, tale esonero permane fintanto che perdura il rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con l’intermediario residente. Pertanto, nel caso di chiusura del rapporto ovvero nei casi in cui il bene rimpatriato fuoriesca parzialmente o totalmente dal rapporto stesso, l’intermediario è tenuto a comunicare tali eventi all’Amministrazione finanziaria nel quadro SO utilizzando i codici appositamente previsti. Inoltre, il contribuente è obbligato alla compilazione del modulo RW per le tutte le attività (patrimoniali e non) che non risultano più affidate in amministrazione ad un intermediario residente e che vengano detenute all’estero. Tali adempimenti non incidono sugli effetti dell’operazione di emersione che restano salvi secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. In merito alle operazioni di emersione va altresì tenuto presente che per le attività patrimoniali detenute all’estero è stato possibile esperire la procedura del rimpatrio giuridico attraverso la stipula di un contratto di amministrazione con società fiduciarie residenti, anche senza ricorrere allo schema dell’intestazione fiduciaria dei beni. A tal fine, il contribuente ha conferito alla società fiduciaria mandato, con o senza rappresentanza, avente durata anche illimitata, a compiere tutti gli atti giuridici di amministrazione dei beni (tra i quali, ad esempio, locazione o Pagina 59 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 42 alienazione del bene, esercizio dei diritti di voto e altri diritti patrimoniali, regolamento dei flussi finanziari, ecc.). La società fiduciaria, per effetto del mandato, si impegna ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall’ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto e, nelle ipotesi in cui le ritenute siano applicate a titolo d’acconto ovvero non siano previste, ad effettuare le comunicazioni nominative all’Amministrazione finanziaria nel quadro SO. Proprio al fine di tener conto degli obblighi di segnalazione gravanti sugli intermediari in relazione a tutte le ipotesi di rimpatrio di attività sia finanziarie che patrimoniali, nelle istruzioni al modello 770 sono stati previsti i nuovi codici N, O e P da riportare nel punto 13 del quadro SO, fermi restando i codici preesistenti relativi alle attività finanziarie diverse dal denaro. CODICE N prelievi di denaro oggetto di operazioni di rimpatrio ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. n. 78 del 2009 compresi quelli derivanti dalla chiusura del conto corrente o deposito. Tale causale intende monitorare la fuoriuscita dal circuito degli intermediari delle disponibilità scudate ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, fuoriuscita che ne impedisce la successiva tracciabilità. Naturalmente, la segnalazione è dovuta esclusivamente nel caso di prelievo materiale delle somme dai conti segretati. Non deve, invece, essere segnalato il trasferimento verso altri conti correnti e depositi (anche non segretati) attraverso bonifici e/o assegni, nonché i pagamenti di utenze, RID, di imposte e ogni altro pagamento o trasferimento tra intermediari tracciato ai sensi delle disposizioni di legge. Pagina 60 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 43 Il codice N va utilizzato anche nel caso in cui il prelievo sia da porre in connessione con la chiusura del conto corrente o deposito. Come già detto, per i prelievi di attività finanziarie diverse dal denaro (ad esempio azioni, obbligazioni ecc.) vanno, invece, utilizzati i codici già esistenti (dalla lettera A alla M). Con riferimento ai conti correnti e depositi in valuta estera oggetto di emersione, si fa presente che – nel confermare che non è dovuta la segnalazione relativa all’esistenza del rapporto avente una giacenza superiore ai limiti di legge (codice L) – la stessa è, invece, dovuta per le operazioni di cessione o di prelievo definitivo, indipendentemente dall’entità delle stesse. In quest’ultimo caso, la segnalazione deve essere effettuata utilizzando, a seconda dei casi, il codice G o K e non il codice N. CODICE O operazioni ovvero contratti attraverso i quali si realizza la cessione o lo sfruttamento, anche non fiscalmente rilevante, di diritti relativi a beni immobili o altre attività patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. n. 78 del 2009. Con questo codice si intende monitorare la gestione del rapporto di amministrazione fiduciaria qualora la società fiduciaria, per conto del contribuente, stipuli – successivamente al rimpatrio – contratti dai quali possono derivare redditi (imponibili e non). Pertanto, la società fiduciaria è tenuta a comunicare tramite detto codice l’ammontare delle operazioni attraverso le quali si realizza la cessione delle attività rimpatriate ovvero lo sfruttamento delle stesse, senza indagare se l’operazione realizzi o meno redditi fiscalmente rilevanti per il contribuente. Pagina 61 Circolare del 13/09/2010 n. 45 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 44 In particolare, nell’ipotesi della cessione delle attività deve essere riportato l’ammontare del corrispettivo di cessione della piena proprietà o della nuda proprietà o di costituzione di diritti reali di usufrutto, di superficie, ecc.; nel caso di sfruttamento delle attività deve essere indicato, ad esempio, il canone di affitto, di noleggio o di utilizzo di gioielli, automobili, beni d’arte, ecc.. Detto codice non va utilizzato, invece, per segnalare le operazioni aventi ad oggetto valute, titoli ed attività finanziarie in quanto queste devono essere segnalate con i codici specificamente indicati dalla lettera A alla M. CODICE P prelievi da rapporti di amministrazione fiduciaria aventi ad oggetto attività di natura finanziaria o patrimoniale rimpatriate ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. n. 78 del 2009 compresi quelli derivanti dalla chiusura dei medesimi rapporti. Il codice P individua tutte le operazioni attraverso le quali il contribuente dispone la cessazione del contratto di amministrazione fiduciaria o comunque preleva definitivamente le attività finanziarie o patrimoniali scudate. In sostanza detto codice si pone, rispetto ai beni patrimoniali diversi dalle attività finanziarie, alla stregua dei codici I, J, K ed M che, invece, si riferiscono specificamente alle valute e alle attività finanziarie. * * * Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici. Pagina 62 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) al sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonche' degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 Sintesi: La circolare analizza le modifiche apportate dai commi 33 e 34 dell'unico articolo dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per l'anno 2007), all'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In particolare, vengono chiariti gli effetti della riconduzione nel sistema delle sanzioni amministrativo-tributarie, disciplinate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, delle violazioni commesse dai CAF, dai sostituti e dagli intermediari nelle attivita' di assistenza fiscale, rilascio del visto di conformita', dell'asseverazione e della certificazione tributaria, e nell'invio telematico delle dichiarazioni. Testo: INDICE 1. PREMESSA 2. RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA' E DELL'ASSEVERAZIONE IN MANIERA INFEDELE. 3. VIOLAZIONI RIPETUTE O PARTICOLARMENTE GRAVI. 4. APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 472 DEL 1997 4.1) Ravvedimento 4.1.1) Tardiva dichiarazioni e o omessa ravvedimento trasmissione telematica delle 4.1.2) Rilascio del visto di conformita' e dell'asseverazione in maniera infedele e violazioni commesse dai sostituti nell'attivita' di assistenza fiscale 4.2) Concorso di violazioni 5. RESPONSABILITA' SOLIDALE 6. PROCEDIMENTO D'IRROGAZIONE 7. SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO 1. PREMESSA. L'articolo 1, commi 33 e 34, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (d'ora in avanti finanziaria per il 2007) ha modificato la disciplina delle sanzioni applicabili alle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ridisegnando il sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, nonche' degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. L'intervento piu' innovativo ha ad oggetto la qualificazione giuridica delle sanzioni in esame, ricondotte, con le nuove disposizioni, nell'alveo delle sanzioni amministrativo-tributarie, con conseguente applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , in quanto compatibili. Prima della modifica normativa, le sanzioni previste dagli articoli 7-bis e 39 citati rientravano tra quelle amministrative non tributarie, in quanto non strettamente correlate alla violazione di norme disciplinanti il rapporto fiscale, con conseguente applicazione delle Pagina 1 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso disposizioni generali della legge 24 novembre 1981 n. 689, recante "modifiche al sistema penale" (si vedano, al riguardo, la circolare del 21 marzo 2002 n. 25 e la circolare del 24 settembre 1999, n. 195). Con la finanziaria sono state, inoltre, introdotte specifiche condizioni di punibilita' per l'ipotesi di infedele rilascio del visto di conformita' e dell'asseverazione; e' stata modificata la disciplina da applicare per le ipotesi di violazioni ripetute o particolarmente gravi; e' stata ridefinita la responsabilita' solidale del centro di assistenza fiscale per la sanzione irrogata al trasgressore che ha agito per il centro stesso ed, inoltre, e' stata adeguata la procedura per l'applicazione delle sanzioni in esame alle disciplina contenuta nel d.lgs. n. 472 del 1997. Infine, l'ammontare delle sanzioni, precedentemente espresso in lire, e' stato adeguato all'euro, arrotondando all'unita' i decimali risultanti dalla conversione, (cosi' comma 33, lettera a), primo periodo, lettere b) ed e). La presente circolare ha ad oggetto l'approfondimento delle modifiche piu' rilevanti introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 al sistema sanzionatorio applicabile ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, nonche' agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli articoli 7-bis e 39 del d.lgs. n. 241 del 1997. Prima di procedere all'analisi delle disposizioni della finanziaria che hanno modificato la materia in esame, si fa presente che le fattispecie prese in considerazione dalle norme, ai diversi effetti, sono: 1. infedelta' del visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione ed alle risultanze delle scritture contabili nonche' di queste ultime alla relativa documentazione contabile; 2. infedelta' dell'asseverazione in ordine alla corrispondenza dei dati contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore a quelli risultanti dalle scritture contabili e da ogni altra idonea documentazione; 3. infedelta' della certificazione tributaria da parte del professionista; 4. inadempimento degli obblighi dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, definiti dall'articolo 37, commi 2 e 4 del citato D. Lgs. n. 241 del 1997; 5. tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati 2. RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA' E DELL'ASSEVERAZIONE IN MANIERA INFEDELE. L'articolo 1, comma 33, della legge finanziaria per il 2007 ha modificato la disciplina delle sanzioni poste a carico dei responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF e dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per il rilascio infedele del visto di conformita' o dell'asseverazione, di cui dall'articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997. La novella, senza modificare la condotta sanzionabile, ha introdotto nel secondo periodo dell'articolo 39, comma 1, lettera a), del citato d.lgs n. 241 una specifica condizione di punibilita', stabilendo che "La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ". In caso di infedelta' del visto di conformita' o dell'asseverazione, pertanto, il responsabile del centro di assistenza fiscale o il professionista sono punibili soltanto se dalle attivita' di liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni, per le quali sono stati rilasciati il visto o l'asseverazione, emergano somme dovute a carico del contribuente dichiarante. Pagina 2 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso In proposito, e' opportuno chiarire che non tutte le circostanze che possono dar luogo ad una rettifica della dichiarazione sono oggetto di controllo o rilevazione da parte del soggetto che rilascia il visto di conformita' o l'asseverazione. Ai fini del rilascio del visto di conformita' il soggetto incaricato e' tenuto ad effettuare esclusivamente i controlli indicati dall'articolo 2 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164. In particolare i CAF dipendenti con il visto di conformita' attestano "... la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto". Il rilascio del visto di conformita' da parte dei CAF imprese implica, inoltre: "a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto; b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione". Ai fini del rilascio dell'asseverazione, i soggetti incaricati controllano la corrispondenza dei dati contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore a quelli risultanti dalle scritture contabili e da ogni altra idonea documentazione; in particolare gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti per l'applicazione degli studi di settore oggetto di controllo sono individuati con il provvedimento amministrativo di approvazione dei modelli di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. Poiche', dunque, i controlli necessari al rilascio del visto di conformita' e dell'asseverazione non "coprono" tutti i casi che possono dar luogo a rettifiche della dichiarazione a carico del contribuente, alla luce del principio di colpevolezza, sancito dall'articolo 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la sanzione a carico dei responsabili dell'assistenza fiscale dei centri e dei professionisti nei casi di infedelta' del visto di conformita' o dell'asseverazione deve essere applicata soltanto se vi sia discordanza tra quanto attestato tramite il rilascio del visto di conformita' o dell'asseverazione e i dati emersi a seguito della liquidazione o del controllo. L'articolo 1, comma 33, della finanziaria ha introdotto, oltre quella appena esaminata, un'ulteriore condizione di punibilita', legata ad un limite di tipo quantitativo. Ai sensi del citato comma 33 la violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in base al quale non si procede all'iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila o al diverso importo previsto con apposito regolamento. Attualmente, per i crediti relativi ai tributi erariali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni e interessi, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129 ha elevato il predetto importo limite, fissandolo in euro 16,53 (lire 32.000) per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. In definitiva, qualora dalle attivita' di liquidazione e controllo delle dichiarazioni emerga un maggior debito a carico del dichiarante, la sanzione puo' essere applicata soltanto se il debito superi il limite di 16,53 euro e sia conseguenza di quelle irregolarita' che avrebbero dovuto essere rilevate attraverso i controlli necessari al rilascio del visto o dell'asseverazione. 3. VIOLAZIONI RIPETUTE O PARTICOLARMENTE GRAVI. Ulteriori novita' hanno interessato le ipotesi di violazioni ripetute o particolarmente gravi commesse dai soggetti in esame, che la previgente disposizione sanzionava con l'inibizione della facolta' di rilasciare il visto di conformita' ovvero l'asseverazione. Per effetto delle novita' introdotte dalla legge finanziaria, in caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi l'Amministrazione puo' sospendere la facolta' di rilasciare il visto di conformita' o l'asseverazione per un periodo da uno a tre anni, mentre la sanzione Pagina 3 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso consistente nella inibizione della relativa facolta' opera solo in caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione. E' rimasta immutata la previsione secondo cui si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione. 4. APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 472 DEL 1997. Altrettanto innovativa e' la previsione contenuta nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, secondo cui "Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata". La disposizione risponde all'esigenza di far rientrare nell'alveo delle sanzioni amministrative tributarie, di cui al d.lgs. n. 472 del 1997, le sanzioni irrogate per infedelta' del visto di conformita', dell'asseverazione e della certificazione per l'inadempimento degli obblighi dei sostituti che prestano l'assistenza fiscale e per la tardiva od omessa trasmissione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti incaricati. Di seguito si esaminano le modalita' di applicazione di taluni dei principi stabiliti dal d.lgs. n. 472 del 1997 alle fattispecie sanzionatorie in esame. 4.1) Ravvedimento 4.1.1) Tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni e ravvedimento Con specifico riferimento alla sanzione prevista dall'articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, per la tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati, con circolare 24 settembre 1999, n. 195/E, successivamente confermata con risoluzione 30 luglio 2004, n. 105/E, era stato chiarito che "la sanzione prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in caso di tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni, non ha carattere tributario ma amministrativo. Alla stessa, pertanto, non possono essere applicati i principi stabiliti dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In particolare, non puo' operare l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del citato d.lgs. n. 472". Alla luce delle modifiche in commento, che hanno mutato la natura della sanzione in esame, deve, dunque, ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Occorre pero' chiarire in che termini e con quali modalita' e' possibile provvedere al ravvedimento per omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni. Posto che il ravvedimento e' possibile sempre che la violazione non sia stata contestata o non siano iniziati accessi, ispezioni verifiche o altre attivita' di accertamento di cui il trasgressore abbia avuto formale conoscenza, presupposto indefettibile e' inoltre che l'adempimento omesso possa essere ancora validamente effettuato, come chiarito con la circolare del 23 luglio 1998, n. 192/E, punto 3.1, in cui si e' precisato che "occorre tener presente che l'articolo 13 del decreto n. 472, con una previsione di carattere generale, ha esteso a tutti i tributi (...) l'operativita' del ravvedimento che, com'e' noto, consiste nell'effettuare spontaneamente l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito oltre i termini originariamente previsti ma pur sempre nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate". Dunque, nel caso di trasmissione telematica delle dichiarazioni e' necessario che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata. Al riguardo, si rammenta che l'articolo 7, comma 7, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 dispone che "sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione Pagina 4 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta". Ragioni di coerenza sistematica inducono, dunque, a ritenere che la possibilita' di ravvedersi per l'intermediario che non abbia trasmesso tempestivamente la dichiarazione presuppone necessariamente la validita' della dichiarazione tardivamente presentata, che sussiste, come detto, quando la stessa sia presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine naturale di presentazione. Lo stretto legame esistente tra la presentazione della dichiarazione e la sua trasmissione telematica, dovuto alla circostanza che in assenza di trasmissione telematica la dichiarazione, pur consegnata nei termini all'intermediario, e' da considerare omessa, comporta che il ravvedimento relativo alla tardiva trasmissione telematica deve seguire le regole dettate dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 472 del 1997. Al riguardo con la circolare del 10 luglio 1998, n. 180/E, e' stato chiarito che: "la previsione della lettera c) e' in linea con la regola stabilita nel settore dell'Iva e delle imposte sui redditi, che considerano omessa la dichiarazione annuale presentata con un ritardo superiore a trenta (n.d.r. oggi novanta) giorni rispetto al termine di scadenza. Per i tributi anzidetti esiste, pertanto, un solo limite temporale (di trenta giorni appunto, n.d.r. novanta) entro il quale poter regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione". In particolare, la specifica sanzione a carico dell'intermediario puo' essere ridotta ad un ottavo del minimo se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a novanta giorni; ovviamente, alla sanzione per tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione, di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che, comunque, devono essere irrogate a carico del contribuente. Si ricorda, infine, che contestualmente alla trasmissione telematica della dichiarazione l'intermediario deve procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta. 4.1.2) Rilascio del visto di conformita' e dell'asseverazione in maniera infedele e violazioni commesse dai sostituti nell'attivita' di assistenza fiscale Ai fini dell'applicabilita' dell'istituto del ravvedimento operoso alla sanzione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, che colpisce il comportamento dei responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che rilasciano il visto di conformita' o l'asseverazione in maniera infedele, ed a quella prevista dalla successiva lettera b) del medesimo comma, che sanziona, invece, i professionisti che rilasciano la certificazione tributaria in maniera altrettanto infedele, occorre individuare le modalita' con le quali e' consentita all'autore della violazione la possibilita' di ravvedersi, beneficiando della riduzione della misura delle sanzioni applicabili, le condizioni di procedibilita' del ravvedimento ed i relativi effetti. In particolare, il ravvedimento relativo alle violazioni commesse in sede di rilascio del visto di conformita', dell'asseverazione e della certificazione tributaria comporta l'invio all'Agenzia delle entrate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione, di una comunicazione, le cui modalita' di presentazione saranno di seguito disciplinate, in cui devono essere indicati i dati identificativi del contribuente, il tipo e numero di protocollo telematico della dichiarazione ed i motivi per i quale l'autore della violazione intende ravvedersi. Contestualmente deve essere versata la sanzione prevista per ogni singola violazione ridotta ad un quinto del minimo (euro 51,60 per il visto di conformita' e l'asseverazione infedele, euro 103,20 per la certificazione tributaria infedele). Con riferimento, in particolare, all'individuazione del termine ultimo per il ravvedimento ed alla misura della riduzione della sanzione, la fattispecie in esame rientra tra le previsioni dell'articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 472 del 1997 (che fa riferimento alla regolarizzazione di errori ed omissioni anche se incidenti sulla Pagina 5 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso determinazione o sul pagamento di tributi), in base al quale la sanzione si riduce ad un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione. Gli errori e le omissioni in esame possono rilevare in sede di liquidazione automatica, controllo formale e controllo sostanziale anche a carico del contribuente; di conseguenza quest'ultimo, informato dall'autore della violazione della propria volonta' di ravvedersi, potra' sanare nei termini ed alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1, lettera b) del d. lgs. 472 del 1997 le irregolarita' e le omissioni che hanno inciso sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo. Analogamente le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 39, comma 3, del d.lgs. n. 241 del 1997, per l'inosservanza delle disposizioni che disciplinano l'attivita' di assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta (articolo 37, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 241 del 1997) possono essere sanate attraverso la rimozione dell'errore o dell'omissione, sempre che cio' sia ancora possibile, ed il versamento della sanzione minima (euro 258,00) ridotta ad un quinto (euro 51,60), nel termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione. 4.2) Concorso di violazioni L'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 dispone che colui il quale, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione e' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio. In particolare, si ha concorso formale quando con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione (concorso formale omogeneo), ovvero con una sola azione od omissione vengono violate disposizioni diverse (concorso formale eterogeneo). Si ha concorso materiale, invece, quando con piu' azioni od omissioni si commettono diverse violazioni formali della stessa disposizione (concorso materiale omogeneo). Il regime del cumulo giuridico, nel sistema delineato dall'articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, ha un ambito applicativo piu' esteso rispetto al sistema delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981 - che lo limita alla sola ipotesi in cui la condotta si esaurisca in un'unica azione od omissione - posto che per le sanzioni amministrative tributarie risulta applicabile anche quando la condotta si concretizza in piu' azioni od omissioni che comportano piu' violazioni della stessa disposizione (concorso materiale). In tale ultimo caso e', tuttavia, necessario che la violazione si connetta ad obblighi di carattere formale, non incidenti, come tali, sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione, anche periodica, del tributo. Pertanto, mentre ai fini dell'applicazione del cumulo giuridico nei casi di concorso formale e' irrilevante la natura formale o sostanziale della violazione, per espressa previsione di legge l'applicazione del cumulo giuridico nelle ipotesi di concorso materiale e' esclusa quando le violazioni abbiano natura sostanziale. Tuttavia, qualora vengano commesse con piu' azioni diverse violazioni sostanziali della medesima disposizione di legge, ferma l'inapplicabilita' del cumulo giuridico, possono trovare applicazione le disposizioni del comma 2 qualora si possa configurare, rispetto alle violazioni commesse, il vincolo della progressione, mentre, in caso diverso, le violazioni danno luogo ad applicazione di sanzioni distinte per ciascuna di esse (cumulo materiale). Occorre, a tal fine, precisare che il vincolo della progressione puo' configurarsi solo rispetto a violazioni riferibili al medesimo contribuente. Cio' premesso sotto il profilo normativo, in relazione all'articolo 7-bis si rileva che, quando nei confronti dell'intermediario vengano constatate diverse violazioni dell'obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni, commesse con un'unica omissione o azione, si configura un'ipotesi di concorso formale omogeneo. La risoluzione n. 105/E del 2004, Pagina 6 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso deve ritenersi, dunque, attuale nella parte in cui chiarisce che la violazione punita dall'articolo 7-bis e' da intendersi riferita alla tardiva od omessa presentazione di ciascuna dichiarazione e non al file con il quale sono trasmessi i dati relativi a piu' dichiarazioni. Al fine di individuare la sanzione concretamente applicabile, e' opportuno chiarire che la violazione consistente nel tardivo invio di un file contenente piu' dichiarazioni configura una condotta illecita imputabile ad un soggetto diverso dal contribuente e non collegata all'adempimento dell'obbligo di versamento delle imposte da parte di quest'ultimo. La violazione in esame, pertanto, non e' suscettibile di essere classificata quale violazione formale o sostanziale; ne consegue che, tenuto conto che le disposizioni di cui al D. Lgs. 472 del 1997 si applicano solo "in quanto compatibili", nei casi in esame non trova applicazione la disciplina del cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del citato D. Lgs. 472, bensi' quella di cui all'articolo 8 della L. 689 del 1981 (unica sanzione pari a quella prevista per la violazione piu' grave aumentata sino al triplo). Resta inteso che nei casi in cui vengano inviati in tempi diversi piu' file, contenenti ciascuno piu' dichiarazioni, si applicheranno tante sanzioni quanti sono i file, ciascuna delle quali sara' calcolata tenendo conto del cumulo giuridico di cui all'articolo 8 della L. 689 del 1981 delle sanzioni riferibili alle dichiarazioni. In relazione all'articolo 39 del D.lgs. n. 241 del 1997, quando nei confronti del medesimo soggetto vengono constatate diverse violazioni relative al rilascio del visto di conformita' o dell'asseverazione, la condotta si realizza mediante piu' azioni od omissioni con cui vengono commesse diverse violazioni della stessa disposizione di legge. In ordine alla natura delle violazioni in esame, trattandosi di condotte illecite imputabili ad un soggetto diverso dal contribuente, valgono le stesse considerazioni svolte sopra a proposito della sanzione per tardiva trasmissione della dichiarazione. A cio' si aggiunga che le violazioni consistenti nel rilascio infedele del visto di conformita' e dell'asseverazione, per effetto delle modifiche della finanziaria per il 2007, sono punibili soltanto se dalle attivita' di liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni, per le quali sono stati rilasciati il visto l'asseverazione o la certificazione, emergano somme dovute a carico del contribuente. E' chiaro, pertanto, che le sole violazioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni in esame sono quelle sostanziali, che hanno inciso, cioe', sulla determinazione dell'imposta o della base imponibile. Da cio' discende che qualora nei confronti del medesimo soggetto vengano riscontrate piu' violazioni degli obblighi relativi al rilascio del visto di conformita' o dell'asseverazione, le violazioni daranno luogo all'applicazione di sanzioni distinte per ciascuna di esse. Rimane ferma l'applicabilita', al ricorrere dei presupposti, delle disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 2, qualora si possa configurare, rispetto alle violazioni, il vincolo della progressione. 5) RESPONSABILITA' SOLIDALE. L'articolo 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 241 del 1997, come introdotto dal comma 33 dell'articolo unico della legge finanziaria per l'anno 2007, si chiude con la previsione della responsabilita' solidale del centro di assistenza fiscale per la sanzione irrogata al trasgressore che ha agito per il centro stesso. In proposito si ricorda che il soggetto cui applicare la sanzione prevista dal citato articolo 39 e' esclusivamente il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri, che, dunque, rispondera' delle violazioni commesse in solido con il centro. Per tale responsabilita' solidale operano le regole previste dal combinato disposto degli articoli 5 e 11 del d.lgs. n. 472 del 1997. 6) PROCEDIMENTO D'IRROGAZIONE. L'articolo 1, comma 33, della legge finanziaria per il 2007, dopo aver ricondotto le violazioni di cui sopra nell'alveo delle sanzioni tributarie, ha individuato le modalita' di contestazione ed irrogazione, disponendo che Pagina 7 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso le stesse sono "contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia". Pertanto, il citato articolo 1, comma 33, della legge finanziaria ha attratto espressamente alla competenza della Direzione Regionale anche la fase della contestazione della violazione. Peraltro, in mancanza di una disciplina transitoria ed in base al dato testuale dell'articolo 1, comma 33, lettera d), della legge finanziaria, dal 1 gennaio 2007 l'attivita' di contestazione e la successiva irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui sopra devono essere effettuate esclusivamente dalle Direzioni Regionali ed in base alle regole del d.lgs. n. 472 del 1997. Tale impostazione pone, peraltro, il problema di individuare la legge applicabile ai procedimenti sanzionatori iniziati sotto il vigore della legge n. 689 del 1981, ma non ancora definiti alla data del 1 gennaio 2007. Si tratta, in particolare, di quelle contestazioni per le quali sono stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 689 ed il procedimento non si sia ancora concluso ai sensi dell'articolo 18, comma 2. Possono, invece, ritenersi "chiusi", ai fini dell'irrogazione della sanzione in base alle nuove regole del d.lgs. n. 472, i procedimenti relativi ad atti di contestazione effettuati ai sensi della legge n. 689 del 1981 quando sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge citata legge n. 689, ovvero quando la sanzione sia stata gia' irrogata. Al riguardo, si e' dell'avviso che debba essere attribuito rilievo al principio di diritto recentemente ribadito dal Consiglio di Stato (C.d.S., sez. V, 19 ottobre 2006, n. 6211) in forza del quale "ogni fase o atto del procedimento, (...) riceve disciplina, per quanto riguarda la struttura, i requisiti ed il ruolo funzionale, dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti alla data in cui ha luogo ciascuna sequenza procedimentale". Da tale principio, espressione del piu' ampio "tempus regit actum", discende che le violazioni contestate prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria (per le quali, ovviamente, il procedimento non si sia concluso nel senso sopra descritto) non debbano esser rinnovate; nondimeno, l'irrogazione della sanzione, che si inserisce in una nuova e diversa fase procedimentale, dovra' essere effettuata dalla Direzione Regionale ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997. Tale impostazione non si pone in contrasto con quanto disposto dal comma 7 del predetto articolo 16, secondo cui "quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullita' anche in ordine alle deduzioni medesime". La ratio della trascritta disposizione e' quella di contenere nel tempo la distanza tra atto di contestazione ed atto di irrogazione, nel caso in cui vengano presentate dal contribuente deduzioni difensive. Occorre ricordare che le disposizioni del d.lgs. n. 472 si applicano alle violazioni in esame solo "in quanto compatibili" (cosi' articolo 1, comma 33, lettera c), della legge finanziaria per il 2007). L'attrazione all'interno delle sanzioni amministrativo-tributarie delle violazioni in esame non puo', dunque, avere l'effetto di introdurre in maniera surrettizia, un termine di decadenza inesistente nel momento in cui si e' perfezionata la fase della contestazione delle violazioni. Tuttavia, la menzionata esigenza di limitare la distanza temporale tra momento della contestazione e momento dell'irrogazione, unitamente al termine annuale di decadenza previsto dal citato articolo 16, comma 7, inducono a ritenere che, in presenza di contestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2006 e, dunque, sotto l'egida della legge n. 689 del 1981 a cui siano seguite deduzioni difensive da parte del destinatario, l'atto di irrogazione debba essere notificato al trasgressore entro un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, ossia entro il 31 dicembre 2007. Al contrario, in assenza di una disciplina transitoria, per gli atti di contestazione emessi ai sensi del legge n. 689 del 1981 non puo' operare Pagina 8 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso la conversione dell'atto di contestazione in atto di irrogazione prevista dall'articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, poiche' detti atti non presentano, fin dal momento dell'emissione, tutti i requisiti richiesti per l'atto di irrogazione dalla disciplina delle sanzioni amministrativo-tributarie. Ne consegue che, in assenza di deduzioni difensive, la Direzione Regionale e' tenuta ad emettere, comunque, apposito atto di irrogazione, conforme alla prescrizioni del d.lgs. n. 472 del 1997, entro il generale termine di decadenza di cui all'articolo 20 del medesimo d.lgs., secondo cui: "l'atto di contestazione (...) ovvero l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi". Pertanto, in assenza di deduzioni difensive, agli atti di contestazioni notificati entro il 31 dicembre 2006, dovra' seguire la notifica di apposito atto di irrogazione, formato ai sensi del d.lgs. n. 472 del 1997, da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione. Quanto alla fonte d'innesco, la norma prevede che la Direzione Regionale possa provvedere anche, ma non soltanto, in base a segnalazioni inviate dagli uffici locali dell'Agenzia. Occorre a questo punto chiarire il significato da attribuire alla disposizione del secondo periodo del novellato comma 2 dell'articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997 secondo cui: "l'atto di contestazione e' unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale". Piu' nello specifico occorre stabilire come l'unicita' dell'atto possa conciliarsi con la facolta', concessa alle Direzioni regionali, di integrarlo e modificarlo fino allo scadere dei termini di decadenza. Al riguardo si ritiene che l'attributo dell'unicita' vada interpretato come contestualita', in un unico atto, della contestazione delle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 241 del 1997 commesse da un medesimo soggetto nello stesso periodo, sicche' in un unico atto possano confluire, ai fini della contestazione, violazioni eterogenee quanto a comportamento illecito e trattamento sanzionatorio. Siffatta interpretazione consente di attribuire significato anche alla menzionata facolta' di modifica e integrazione; ferma restando, infatti, la contestualita' in un unico atto della contestazione di tutte le violazioni commesse in un determinato anno di riferimento, in presenza di nuovi o ulteriori elementi, di cui la Direzione regionale venga a conoscenza successivamente all'emanazione dell'atto di contestazione, si potra' procedere all'emanazione di un nuovo atto che integrera' o modifichera' il precedente senza sostituirsi ad esso. Anche tale successivo atto di integrazione dovra' essere unico nel senso sopra chiarito, ossia dovra' contenere la contestazione di tutte le violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 241 del 1997 di cui la Direzione regionale sia successivamente venuta a conoscenza. In sede di integrazione o modifica si terra' ovviamente conto degli effetti derivanti dal riconoscimento del cumulo giuridico o dalla progressione. Rimane, peraltro, fermo il generale termine di decadenza di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui: "l'atto di contestazione (...) ovvero l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi". Pertanto, il termine di decadenza per la notifica dell'atto di irrogazione deve essere individuato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione e' avvenuta o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. In caso di variazione del domicilio fiscale del trasgressore in corso d'anno, ai fini dell'individuazione della Direzione regionale competente alla contestazione ed alla successiva irrogazione della sanzione, si e' dell'avviso che occorra fare riferimento al domicilio fiscale del trasgressore al momento di commissione della violazione. Tanto si desume agevolmente dal dato letterale del comma 2 dell'articolo 39 del d.lgs. n. Pagina 9 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 241 del 1997, a tenore del quale: "le violazioni (...) sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore". La citata disposizione, collega, infatti, le attivita' di contestazione ed irrogazione al domicilio fiscale del trasgressore, riferendosi, dunque, al momento di trasgressione del comando, ossia al momento in cui si perfeziona il comportamento illecito. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei professionisti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare. 7) SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO. L'articolo 1, comma 34, della legge finanziaria contiene una disposizione di chiusura in parte derogatoria delle ordinarie regole in materia di determinazione delle sanzioni amministrativo-tributarie. In particolare, pur facendo salvo il principio del favor rei di cui all'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, ai sensi del comma 34 "... nelle ipotesi in cui la violazione sia gia' stata contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si da' luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato". Cio' significa che se, alla data del 1 gennaio 2007 la violazione e' stata gia' contestata, anche se non e' divenuta definitiva, ed il contribuente ha pagato, anche soltanto in parte, la sanzione, non ha diritto a ripetere quanto versato, seppur il trattamento sanzionatorio, applicabile alla violazione commessa in base alle nuove disposizioni, risulti piu' favorevole. *** Le Direzioni Regionali presenti istruzioni. vigileranno Pagina 10 sulla corretta applicazione delle Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 52/E Roma, 27 settembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) al sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Pagina 11 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 2 INDICE 1. PREMESSA 2. RILASCIO 3 DEL VISTO DI CONFORMITÀ DELL’ASSEVERAZIONE IN MANIERA INFEDELE. E 4 3. VIOLAZIONI RIPETUTE O PARTICOLARMENTE GRAVI. 6 4. APPLICAZIONE DEI PRINCIPI LEGISLATIVO N. 472 DEL 1997 4.1) Ravvedimento DEL DECRETO 7 4.1.1) Tardiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni e ravvedimento 7 4.1.2) Rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione in maniera infedele e violazioni commesse dai sostituti nell’attività di assistenza fiscale 9 4.2) Concorso di violazioni 11 5. RESPONSABILITA’ SOLIDALE 14 6. PROCEDIMENTO D’IRROGAZIONE 14 7. SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO 18 Pagina 12 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 3 1. PREMESSA. L’articolo 1, commi 33 e 34, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (d’ora in avanti finanziaria per il 2007) ha modificato la disciplina delle sanzioni applicabili alle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ridisegnando il sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, nonché degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. L’intervento più innovativo ha ad oggetto la qualificazione giuridica delle sanzioni in esame, ricondotte, con le nuove disposizioni, nell’alveo delle sanzioni amministrativo-tributarie, con conseguente applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in quanto compatibili. Prima della modifica normativa, le sanzioni previste dagli articoli 7-bis e 39 citati rientravano tra quelle amministrative non tributarie, in quanto non strettamente correlate alla violazione di norme disciplinanti il rapporto fiscale, con conseguente applicazione delle disposizioni generali della legge 24 novembre 1981 n. 689, recante “modifiche al sistema penale” (si vedano, al riguardo, la circolare del 21 marzo 2002 n. 25 e la circolare del 24 settembre 1999, n. 195). Con la finanziaria sono state, inoltre, introdotte specifiche condizioni di punibilità per l’ipotesi di infedele rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione; è stata modificata la disciplina da applicare per le ipotesi di violazioni ripetute o particolarmente gravi; è stata ridefinita la responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale per la sanzione irrogata al trasgressore che ha agito per il centro stesso ed, inoltre, è stata adeguata la procedura per l’applicazione delle sanzioni in esame alle disciplina contenuta nel d.lgs. n. 472 del 1997. Infine, l’ammontare delle sanzioni, precedentemente espresso in lire, è stato adeguato all’euro, arrotondando all’unità i decimali risultanti dalla conversione, (così comma 33, lettera a), primo periodo, lettere b) ed e). La presente circolare ha ad oggetto l’approfondimento delle modifiche più rilevanti introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 al sistema sanzionatorio Pagina 13 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 4 applicabile ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, nonché agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli articoli 7-bis e 39 del d.lgs. n. 241 del 1997. Prima di procedere all’analisi delle disposizioni della finanziaria che hanno modificato la materia in esame, si fa presente che le fattispecie prese in considerazione dalle norme, ai diversi effetti, sono: 1. infedeltà del visto di conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione ed alle risultanze delle scritture contabili nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile; 2. infedeltà dell’asseverazione in ordine alla corrispondenza dei dati contabili ed extracontabili comunicati all’amministrazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore a quelli risultanti dalle scritture contabili e da ogni altra idonea documentazione; 3. infedeltà della certificazione tributaria da parte del professionista; 4. inadempimento degli obblighi dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, definiti dall’articolo 37, commi 2 e 4 del citato D. Lgs. n. 241 del 1997; 5. tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati 2. RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ E DELL’ASSEVERAZIONE IN MANIERA INFEDELE. L’articolo 1, comma 33, della legge finanziaria per il 2007 ha modificato la disciplina delle sanzioni poste a carico dei responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF e dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per il rilascio infedele del visto di conformità o dell’asseverazione, di cui dall’articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997. La novella, senza modificare la condotta sanzionabile, ha introdotto nel secondo periodo dell’articolo 39, comma 1, lettera a), del citato d.lgs n. 241 una Pagina 14 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 5 specifica condizione di punibilità, stabilendo che “La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. In caso di infedeltà del visto di conformità o dell’asseverazione, pertanto, il responsabile del centro di assistenza fiscale o il professionista sono punibili soltanto se dalle attività di liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni, per le quali sono stati rilasciati il visto o l’asseverazione, emergano somme dovute a carico del contribuente dichiarante. In proposito, è opportuno chiarire che non tutte le circostanze che possono dar luogo ad una rettifica della dichiarazione sono oggetto di controllo o rilevazione da parte del soggetto che rilascia il visto di conformità o l’asseverazione. Ai fini del rilascio del visto di conformità il soggetto incaricato è tenuto ad effettuare esclusivamente i controlli indicati dall’articolo 2 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164. In particolare i CAF dipendenti con il visto di conformità attestano “… la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto”. Il rilascio del visto di conformità da parte dei CAF imprese implica, inoltre: “a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto; b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione Pagina 15 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 6 alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione”. Ai fini del rilascio dell’asseverazione, i soggetti incaricati controllano la corrispondenza dei dati contabili ed extracontabili comunicati all’amministrazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore a quelli risultanti dalle scritture contabili e da ogni altra idonea documentazione; in particolare gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti per l’applicazione degli studi di settore oggetto di controllo sono individuati con il provvedimento amministrativo di approvazione dei modelli di dichiarazione, ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. Poiché, dunque, i controlli necessari al rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione non “coprono” tutti i casi che possono dar luogo a rettifiche della dichiarazione a carico del contribuente, alla luce del principio di colpevolezza, sancito dall’articolo 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la sanzione a carico dei responsabili dell’assistenza fiscale dei centri e dei professionisti nei casi di infedeltà del visto di conformità o dell’asseverazione deve essere applicata soltanto se vi sia discordanza tra quanto attestato tramite il rilascio del visto di conformità o dell’asseverazione e i dati emersi a seguito della liquidazione o del controllo. L’articolo 1, comma 33, della finanziaria ha introdotto, oltre quella appena esaminata, un’ulteriore condizione di punibilità, legata ad un limite di tipo quantitativo. Ai sensi del citato comma 33 la violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l’articolo 12-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in base al quale non si procede all’iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila o al diverso importo previsto con apposito regolamento. Attualmente, per i crediti relativi ai tributi erariali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni e interessi, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129 ha elevato il predetto importo limite, fissandolo in euro 16,53 (lire 32.000) per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Pagina 16 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 7 In definitiva, qualora dalle attività di liquidazione e controllo delle dichiarazioni emerga un maggior debito a carico del dichiarante, la sanzione può essere applicata soltanto se il debito superi il limite di 16,53 euro e sia conseguenza di quelle irregolarità che avrebbero dovuto essere rilevate attraverso i controlli necessari al rilascio del visto o dell’asseverazione. 3. VIOLAZIONI RIPETUTE O PARTICOLARMENTE GRAVI. Ulteriori novità hanno interessato le ipotesi di violazioni ripetute o particolarmente gravi commesse dai soggetti in esame, che la previgente disposizione sanzionava con l’inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità ovvero l’asseverazione. Per effetto delle novità introdotte dalla legge finanziaria, in caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi l’Amministrazione può sospendere la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l’asseverazione per un periodo da uno a tre anni, mentre la sanzione consistente nella inibizione della relativa facoltà opera solo in caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione. È rimasta immutata la previsione secondo cui si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione. 4. APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 472 DEL 1997. Altrettanto innovativa è la previsione contenuta nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, secondo cui “Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata”. Pagina 17 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 8 La disposizione risponde all’esigenza di far rientrare nell’alveo delle sanzioni amministrative tributarie, di cui al d.lgs. n. 472 del 1997, le sanzioni irrogate per infedeltà del visto di conformità, dell’asseverazione e della certificazione per l’inadempimento degli obblighi dei sostituti che prestano l’assistenza fiscale e per la tardiva od omessa trasmissione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti incaricati. Di seguito si esaminano le modalità di applicazione di taluni dei principi stabiliti dal d.lgs. n. 472 del 1997 alle fattispecie sanzionatorie in esame. 4.1) Ravvedimento 4.1.1) Tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni e ravvedimento Con specifico riferimento alla sanzione prevista dall’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, per la tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati, con circolare 24 settembre 1999, n. 195/E, successivamente confermata con risoluzione 30 luglio 2004, n. 105/E, era stato chiarito che “la sanzione prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in caso di tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni, non ha carattere tributario ma amministrativo. Alla stessa, pertanto, non possono essere applicati i principi stabiliti dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In particolare, non può operare l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del citato d.lgs. n. 472”. Alla luce delle modifiche in commento, che hanno mutato la natura della sanzione in esame, deve, dunque, ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Occorre però chiarire in che termini e con quali modalità è possibile provvedere al ravvedimento per omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni. Posto che il ravvedimento è possibile sempre che la violazione non sia stata contestata o non siano iniziati accessi, ispezioni verifiche o altre attività di Pagina 18 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 9 accertamento di cui il trasgressore abbia avuto formale conoscenza, presupposto indefettibile è inoltre che l’adempimento omesso possa essere ancora validamente effettuato, come chiarito con la circolare del 23 luglio 1998, n. 192/E, punto 3.1, in cui si è precisato che “occorre tener presente che l’articolo 13 del decreto n. 472, con una previsione di carattere generale, ha esteso a tutti i tributi […] l’operatività del ravvedimento che, com’è noto, consiste nell’effettuare spontaneamente l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito oltre i termini originariamente previsti ma pur sempre nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate”. Dunque, nel caso di trasmissione telematica delle dichiarazioni è necessario che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata. Al riguardo, si rammenta che l’articolo 7, comma 7, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 dispone che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”. Ragioni di coerenza sistematica inducono, dunque, a ritenere che la possibilità di ravvedersi per l’intermediario che non abbia trasmesso tempestivamente la dichiarazione presuppone necessariamente la validità della dichiarazione tardivamente presentata, che sussiste, come detto, quando la stessa sia presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine naturale di presentazione. Lo stretto legame esistente tra la presentazione della dichiarazione e la sua trasmissione telematica, dovuto alla circostanza che in assenza di trasmissione telematica la dichiarazione, pur consegnata nei termini all’intermediario, è da considerare omessa, comporta che il ravvedimento relativo alla tardiva Pagina 19 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 10 trasmissione telematica deve seguire le regole dettate dall’articolo 13, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 472 del 1997. Al riguardo con la circolare del 10 luglio 1998, n. 180/E, è stato chiarito che: “la previsione della lettera c) è in linea con la regola stabilita nel settore dell’Iva e delle imposte sui redditi, che considerano omessa la dichiarazione annuale presentata con un ritardo superiore a trenta (n.d.r. oggi novanta) giorni rispetto al termine di scadenza. Per i tributi anzidetti esiste, pertanto, un solo limite temporale (di trenta giorni appunto, n.d.r. novanta) entro il quale poter regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione”. In particolare, la specifica sanzione a carico dell’intermediario può essere ridotta ad un ottavo del minimo se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a novanta giorni; ovviamente, alla sanzione per tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione, di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che, comunque, devono essere irrogate a carico del contribuente. Si ricorda, infine, che contestualmente alla trasmissione telematica della dichiarazione l’intermediario deve procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta. 4.1.2) Rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione in maniera infedele e violazioni commesse dai sostituti nell’attività di assistenza fiscale Ai fini dell’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alla sanzione prevista dall’articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, che colpisce il comportamento dei responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione in maniera infedele, ed a quella prevista dalla successiva lettera b) del medesimo comma, che sanziona, invece, i professionisti che rilasciano la certificazione tributaria in maniera altrettanto infedele, occorre individuare le modalità con le quali è consentita all’autore della violazione la possibilità di ravvedersi, beneficiando della riduzione della misura delle sanzioni applicabili, le condizioni di procedibilità del Pagina 20 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 11 ravvedimento ed i relativi effetti. In particolare, il ravvedimento relativo alle violazioni commesse in sede di rilascio del visto di conformità, dell’asseverazione e della certificazione tributaria comporta l’invio all’Agenzia delle entrate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, di una comunicazione, le cui modalità di presentazione saranno di seguito disciplinate, in cui devono essere indicati i dati identificativi del contribuente, il tipo e numero di protocollo telematico della dichiarazione ed i motivi per i quale l’autore della violazione intende ravvedersi. Contestualmente deve essere versata la sanzione prevista per ogni singola violazione ridotta ad un quinto del minimo (euro 51,60 per il visto di conformità e l’asseverazione infedele, euro 103,20 per la certificazione tributaria infedele). Con riferimento, in particolare, all’individuazione del termine ultimo per il ravvedimento ed alla misura della riduzione della sanzione, la fattispecie in esame rientra tra le previsioni dell’articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 472 del 1997 (che fa riferimento alla regolarizzazione di errori ed omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento di tributi), in base al quale la sanzione si riduce ad un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Gli errori e le omissioni in esame possono rilevare in sede di liquidazione automatica, controllo formale e controllo sostanziale anche a carico del contribuente; di conseguenza quest’ultimo, informato dall’autore della violazione della propria volontà di ravvedersi, potrà sanare nei termini ed alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1, lettera b) del d. lgs. 472 del 1997 le irregolarità e le omissioni che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo. Analogamente le violazioni degli obblighi di cui all’articolo 39, comma 3, del d.lgs. n. 241 del 1997, per l’inosservanza delle disposizioni che disciplinano l’attività di assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta (articolo 37, commi Pagina 21 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 12 2 e 4, del d.lgs. n. 241 del 1997) possono essere sanate attraverso la rimozione dell’errore o dell’omissione, sempre che ciò sia ancora possibile, ed il versamento della sanzione minima (euro 258,00) ridotta ad un quinto (euro 51,60), nel termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. 4.2) Concorso di violazioni L’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 dispone che colui il quale, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. In particolare, si ha concorso formale quando con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione (concorso formale omogeneo), ovvero con una sola azione od omissione vengono violate disposizioni diverse (concorso formale eterogeneo). Si ha concorso materiale, invece, quando con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni formali della stessa disposizione (concorso materiale omogeneo). Il regime del cumulo giuridico, nel sistema delineato dall’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, ha un ambito applicativo più esteso rispetto al sistema delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981 – che lo limita alla sola ipotesi in cui la condotta si esaurisca in un’unica azione od omissione – posto che per le sanzioni amministrative tributarie risulta applicabile anche quando la condotta si concretizza in più azioni od omissioni che comportano più violazioni della stessa disposizione (concorso materiale). In tale ultimo caso è, tuttavia, necessario che la violazione si connetta ad obblighi di carattere formale, non incidenti, come tali, sulla determinazione Pagina 22 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 13 dell’imponibile o sulla liquidazione, anche periodica, del tributo. Pertanto, mentre ai fini dell’applicazione del cumulo giuridico nei casi di concorso formale è irrilevante la natura formale o sostanziale della violazione, per espressa previsione di legge l’applicazione del cumulo giuridico nelle ipotesi di concorso materiale è esclusa quando le violazioni abbiano natura sostanziale. Tuttavia, qualora vengano commesse con più azioni diverse violazioni sostanziali della medesima disposizione di legge, ferma l’inapplicabilità del cumulo giuridico, possono trovare applicazione le disposizioni del comma 2 qualora si possa configurare, rispetto alle violazioni commesse, il vincolo della progressione, mentre, in caso diverso, le violazioni danno luogo ad applicazione di sanzioni distinte per ciascuna di esse (cumulo materiale). Occorre, a tal fine, precisare che il vincolo della progressione può configurarsi solo rispetto a violazioni riferibili al medesimo contribuente. Ciò premesso sotto il profilo normativo, in relazione all’articolo 7-bis si rileva che, quando nei confronti dell’intermediario vengano constatate diverse violazioni dell’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni, commesse con un’unica omissione o azione, si configura un’ipotesi di concorso formale omogeneo. La risoluzione n. 105/E del 2004, deve ritenersi, dunque, attuale nella parte in cui chiarisce che la violazione punita dall’articolo 7-bis è da intendersi riferita alla tardiva od omessa presentazione di ciascuna dichiarazione e non al file con il quale sono trasmessi i dati relativi a più dichiarazioni. Al fine di individuare la sanzione concretamente applicabile, è opportuno chiarire che la violazione consistente nel tardivo invio di un file contenente più dichiarazioni configura una condotta illecita imputabile ad un soggetto diverso dal contribuente e non collegata all’adempimento dell’obbligo di versamento delle imposte da parte di quest’ultimo. La violazione in esame, pertanto, non è suscettibile di essere classificata quale violazione formale o sostanziale; ne consegue che, tenuto conto che le disposizioni di cui al D. Lgs. 472 del 1997 si applicano solo “in quanto compatibili”, nei casi in esame non trova applicazione la disciplina del cumulo Pagina 23 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 14 giuridico di cui all’articolo 12 del citato D. Lgs. 472, bensì quella di cui all’articolo 8 della L. 689 del 1981 (unica sanzione pari a quella prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo). Resta inteso che nei casi in cui vengano inviati in tempi diversi più file, contenenti ciascuno più dichiarazioni, si applicheranno tante sanzioni quanti sono i file, ciascuna delle quali sarà calcolata tenendo conto del cumulo giuridico di cui all’articolo 8 della L. 689 del 1981 delle sanzioni riferibili alle dichiarazioni. In relazione all’articolo 39 del D.lgs. n. 241 del 1997, quando nei confronti del medesimo soggetto vengono constatate diverse violazioni relative al rilascio del visto di conformità o dell’asseverazione, la condotta si realizza mediante più azioni od omissioni con cui vengono commesse diverse violazioni della stessa disposizione di legge. In ordine alla natura delle violazioni in esame, trattandosi di condotte illecite imputabili ad un soggetto diverso dal contribuente, valgono le stesse considerazioni svolte sopra a proposito della sanzione per tardiva trasmissione della dichiarazione. A ciò si aggiunga che le violazioni consistenti nel rilascio infedele del visto di conformità e dell’asseverazione, per effetto delle modifiche della finanziaria per il 2007, sono punibili soltanto se dalle attività di liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni, per le quali sono stati rilasciati il visto l’asseverazione o la certificazione, emergano somme dovute a carico del contribuente. È chiaro, pertanto, che le sole violazioni rilevanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni in esame sono quelle sostanziali, che hanno inciso, cioè, sulla determinazione dell’imposta o della base imponibile. Da ciò discende che qualora nei confronti del medesimo soggetto vengano riscontrate più violazioni degli obblighi relativi al rilascio del visto di conformità o dell’asseverazione, le violazioni daranno luogo all’applicazione di sanzioni distinte per ciascuna di esse. Rimane ferma l’applicabilità, al ricorrere dei presupposti, delle disposizioni contenute nell’articolo 12, comma 2, qualora si possa configurare, rispetto alle violazioni, il vincolo della progressione. Pagina 24 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 15 5) RESPONSABILITÀ SOLIDALE. L’articolo 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 241 del 1997, come introdotto dal comma 33 dell’articolo unico della legge finanziaria per l’anno 2007, si chiude con la previsione della responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale per la sanzione irrogata al trasgressore che ha agito per il centro stesso. In proposito si ricorda che il soggetto cui applicare la sanzione prevista dal citato articolo 39 è esclusivamente il responsabile dell’assistenza fiscale dei centri, che, dunque, risponderà delle violazioni commesse in solido con il centro. Per tale responsabilità solidale operano le regole previste dal combinato disposto degli articoli 5 e 11 del d.lgs. n. 472 del 1997. 6) PROCEDIMENTO D’IRROGAZIONE. L’articolo 1, comma 33, della legge finanziaria per il 2007, dopo aver ricondotto le violazioni di cui sopra nell’alveo delle sanzioni tributarie, ha individuato le modalità di contestazione ed irrogazione, disponendo che le stesse sono “contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia”. Pertanto, il citato articolo 1, comma 33, della legge finanziaria ha attratto espressamente alla competenza della Direzione Regionale anche la fase della contestazione della violazione. Peraltro, in mancanza di una disciplina transitoria ed in base al dato testuale dell’articolo 1, comma 33, lettera d), della legge finanziaria, dal 1° gennaio 2007 l’attività di contestazione e la successiva irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui sopra devono essere effettuate esclusivamente dalle Direzioni Regionali ed in base alle regole del d.lgs. n. 472 del 1997. Tale impostazione pone, peraltro, il problema di individuare la legge applicabile ai procedimenti sanzionatori iniziati sotto il vigore della legge n. 689 del 1981, ma non ancora definiti alla data del 1° gennaio 2007. Si tratta, in Pagina 25 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 16 particolare, di quelle contestazioni per le quali sono stati presentati scritti difensivi ai sensi dell’articolo 18 della citata legge n. 689 ed il procedimento non si sia ancora concluso ai sensi dell’articolo 18, comma 2. Possono, invece, ritenersi “chiusi”, ai fini dell’irrogazione della sanzione in base alle nuove regole del d.lgs. n. 472, i procedimenti relativi ad atti di contestazione effettuati ai sensi della legge n. 689 del 1981 quando sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge citata legge n. 689, ovvero quando la sanzione sia stata già irrogata. Al riguardo, si è dell’avviso che debba essere attribuito rilievo al principio di diritto recentemente ribadito dal Consiglio di Stato (C.d.S., sez. V, 19 ottobre 2006, n. 6211) in forza del quale “ogni fase o atto del procedimento, […] riceve disciplina, per quanto riguarda la struttura, i requisiti ed il ruolo funzionale, dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti alla data in cui ha luogo ciascuna sequenza procedimentale”. Da tale principio, espressione del più ampio “tempus regit actum”, discende che le violazioni contestate prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria (per le quali, ovviamente, il procedimento non si sia concluso nel senso sopra descritto) non debbano esser rinnovate; nondimeno, l’irrogazione della sanzione, che si inserisce in una nuova e diversa fase procedimentale, dovrà essere effettuata dalla Direzione Regionale ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997. Tale impostazione non si pone in contrasto con quanto disposto dal comma 7 del predetto articolo 16, secondo cui “quando sono state proposte deduzioni, l’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime”. La ratio della trascritta disposizione è quella di contenere nel tempo la distanza tra atto di contestazione ed atto di irrogazione, nel caso in cui vengano presentate dal contribuente deduzioni difensive. Pagina 26 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 17 Occorre ricordare che le disposizioni del d.lgs. n. 472 si applicano alle violazioni in esame solo “in quanto compatibili” (così articolo 1, comma 33, lettera c), della legge finanziaria per il 2007). L’attrazione all’interno delle sanzioni amministrativo-tributarie delle violazioni in esame non può, dunque, avere l’effetto di introdurre in maniera surrettizia, un termine di decadenza inesistente nel momento in cui si è perfezionata la fase della contestazione delle violazioni. Tuttavia, la menzionata esigenza di limitare la distanza temporale tra momento della contestazione e momento dell’irrogazione, unitamente al termine annuale di decadenza previsto dal citato articolo 16, comma 7, inducono a ritenere che, in presenza di contestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2006 e, dunque, sotto l’egida della legge n. 689 del 1981 a cui siano seguite deduzioni difensive da parte del destinatario, l’atto di irrogazione debba essere notificato al trasgressore entro un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, ossia entro il 31 dicembre 2007. Al contrario, in assenza di una disciplina transitoria, per gli atti di contestazione emessi ai sensi del legge n. 689 del 1981 non può operare la conversione dell’atto di contestazione in atto di irrogazione prevista dall’articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, poiché detti atti non presentano, fin dal momento dell’emissione, tutti i requisiti richiesti per l’atto di irrogazione dalla disciplina delle sanzioni amministrativo-tributarie. Ne consegue che, in assenza di deduzioni difensive, la Direzione Regionale è tenuta ad emettere, comunque, apposito atto di irrogazione, conforme alla prescrizioni del d.lgs. n. 472 del 1997, entro il generale termine di decadenza di cui all’articolo 20 del medesimo d.lgs., secondo cui: “l’atto di contestazione […] ovvero l’atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”. Pertanto, in assenza di deduzioni difensive, agli atti di contestazioni notificati entro il 31 dicembre 2006, dovrà seguire la notifica di Pagina 27 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 18 apposito atto di irrogazione, formato ai sensi del d.lgs. n. 472 del 1997, da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione. Quanto alla fonte d’innesco, la norma prevede che la Direzione Regionale possa provvedere anche, ma non soltanto, in base a segnalazioni inviate dagli uffici locali dell’Agenzia. Occorre a questo punto chiarire il significato da attribuire alla disposizione del secondo periodo del novellato comma 2 dell’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997 secondo cui: “l'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale”. Più nello specifico occorre stabilire come l’unicità dell’atto possa conciliarsi con la facoltà, concessa alle Direzioni regionali, di integrarlo e modificarlo fino allo scadere dei termini di decadenza. Al riguardo si ritiene che l’attributo dell’unicità vada interpretato come contestualità, in un unico atto, della contestazione delle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 241 del 1997 commesse da un medesimo soggetto nello stesso periodo, sicché in un unico atto possano confluire, ai fini della contestazione, violazioni eterogenee quanto a comportamento illecito e trattamento sanzionatorio. Siffatta interpretazione consente di attribuire significato anche alla menzionata facoltà di modifica e integrazione; ferma restando, infatti, la contestualità in un unico atto della contestazione di tutte le violazioni commesse in un determinato anno di riferimento, in presenza di nuovi o ulteriori elementi, di cui la Direzione regionale venga a conoscenza successivamente all’emanazione dell’atto di contestazione, si potrà procedere all’emanazione di un nuovo atto che integrerà o modificherà il precedente senza sostituirsi ad esso. Anche tale successivo atto di integrazione dovrà essere unico nel senso sopra chiarito, ossia dovrà contenere la contestazione di tutte le violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 241 del 1997 di cui la Direzione Pagina 28 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 19 regionale sia successivamente venuta a conoscenza. In sede di integrazione o modifica si terrà ovviamente conto degli effetti derivanti dal riconoscimento del cumulo giuridico o dalla progressione. Rimane, peraltro, fermo il generale termine di decadenza di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui: “l’atto di contestazione […] ovvero l’atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”. Pertanto, il termine di decadenza per la notifica dell’atto di irrogazione deve essere individuato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è avvenuta o nel maggior termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. In caso di variazione del domicilio fiscale del trasgressore in corso d’anno, ai fini dell’individuazione della Direzione regionale competente alla contestazione ed alla successiva irrogazione della sanzione, si è dell’avviso che occorra fare riferimento al domicilio fiscale del trasgressore al momento di commissione della violazione. Tanto si desume agevolmente dal dato letterale del comma 2 dell’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, a tenore del quale: “le violazioni […] sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore”. La citata disposizione, collega, infatti, le attività di contestazione ed irrogazione al domicilio fiscale del trasgressore, riferendosi, dunque, al momento di trasgressione del comando, ossia al momento in cui si perfeziona il comportamento illecito. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei professionisti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare. 7) SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO. Pagina 29 Circolare del 27/09/2007 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 20 L’articolo 1, comma 34, della legge finanziaria contiene una disposizione di chiusura in parte derogatoria delle ordinarie regole in materia di determinazione delle sanzioni amministrativo-tributarie. In particolare, pur facendo salvo il principio del favor rei di cui all’articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, ai sensi del comma 34 “… nelle ipotesi in cui la violazione sia già stata contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato”. Ciò significa che se, alla data del 1° gennaio 2007 la violazione è stata già contestata, anche se non è divenuta definitiva, ed il contribuente ha pagato, anche soltanto in parte, la sanzione, non ha diritto a ripetere quanto versato, seppur il trattamento sanzionatorio, applicabile alla violazione commessa in base alle nuove disposizioni, risulti più favorevole. *** Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni. Pagina 30 Decreto-legge del 28 giugno 1990 n. 167 Decreto-legge del 28 giugno 1990 n. 167 Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990 Legge di conversione n. 227 del 04/08/1990 Articolo 4 - Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita' In vigore dal 25 giugno 2007 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 600, nonche' i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. 2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi' indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attivita' finanziarie della specie. 3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualita' di controparti, nonche' per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attivita' estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi. 5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attivita' al termine del periodo di imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 10.000 euro. 6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'ufficio italiano dei cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o valutario, si considerano effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990. Pagina 1 Decreto-legge del 1 luglio 2009 n. 78 Decreto-legge del 1 luglio 2009 n. 78 Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini. (N.D.R.: Rubrica cosi' modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n.102. Il titolo originario era: "Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali".) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2009 Legge di conversione n. 102 del 03/08/2009 Articolo 12 - Contrasto ai paradisi fiscali In vigore dal 30 dicembre 2009 1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attivita' economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonche' di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati. 2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita' di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate. 2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all' articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all' articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. 2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell' articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati. 3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita' economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unita' speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale. 3-bis. Per le attivita' connesse alle finalita' di cui al comma 3 da svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalita' stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza. 3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, puo' essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Pagina 1 Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997 - Nota: Per la vigenza si rinvia comunque agli artt.12,16 e 25. Articolo 39 - Sanzioni In vigore dal 1 gennaio 2007 Nota: Il pres. art. e' stato inserito dall'art.1 del DLG n. 490 del 28/12/98 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione; b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. 1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata. 2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione e' unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti. 3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582. 4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e' revocata quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente; nei casi di particolare gravita' e' disposta la Pagina 1 Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 sospensione cautelare. Pagina 2 Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997 - Nota: Per la vigenza si rinvia comunque agli artt.12,16 e 25. Articolo 7 bis - Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni In vigore dal 4 febbraio 1999 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. Pagina 1 Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 462 Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 462 Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998 - supplemento ordinario Articolo 1 - Liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali In vigore dal 18 gennaio 1998 - con effetto dal 1 gennaio 1999 1. Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 2. In materia di riscossione coattiva di contributi e premi previdenziali, assistenziali e relativi accessori possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti e contenente norme in materia contributiva. 3. In materia di poteri conferiti ai funzionari addetti all'attivita' di vigilanza presso gli enti previdenziali resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 11 novembre 1983, n. 638. 4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmmazione e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. Pagina 1 Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 462 Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 462 Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998 - supplemento ordinario Articolo 2 - Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (N.D.R : "Vedi DM 31 marzo 2000, in GU 11 aprile 2000, recante estensione dell'applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per l'esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma 2, lettera h-ter, e 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"). In vigore dal 4 luglio 2006 - con effetto dal 1 gennaio 1999 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. 1-bis. (Comma abrogato) 2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Pagina 1 Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471 Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998 - supplemento ordinario Articolo 1 - Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette In vigore dal 31 maggio 2010 1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa puo' essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. (1) 2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato. 2-ter In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2. 3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi. 4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. ----(1) Circa le sanzioni di cui al presente comma vedasi l'art. 14, comma 4, decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Pagina 1 Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471 Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998 - supplemento ordinario Articolo 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti. (N.D.R.: "Le modifiche apportate dall'art. 2 del DLG n. 99/2000 hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente"). In vigore dal 11 maggio 2000 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. Pagina 1 Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471 Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998 - supplemento ordinario Articolo 8 - Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni. (N.D.R.: In relazione al comma 3-bis vedasi l'art.1, comma 303 legge 27 dicembre 2006 n.296) In vigore dal 1 gennaio 2007 1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto compresa quella periodica non e' redatta in conformita' al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo, oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. 2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali e' prescritta l'allegazione alla dichiarazione, la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio. 3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire otto milioni quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000. Pagina 1 Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472 Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998 - supplemento ordinario Articolo 13 - Ravvedimento. In vigore dal 29 gennaio 2009 - con effetto dal 1 aprile 1998 Nota: Per effetti modificaz. a. 2 DLG 99/00 vedi a. 4 stesso DLG 99/00. Per effetti modificaz. a. 2 DLG 99/00 vedi a. 4 stesso DLG 99/00. 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 4. (Comma abrogato) 5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. Pagina 1 Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998 n. 322 Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998 n. 322 Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998 Articolo 2 - Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. In vigore dal 1 marzo 2009 - con effetto dal 1 maggio 2007 Nota: Le disposizioni al c.5 decorrono dal 1/01/1999. (V.c.8 art.9pres.dec.) 1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1 maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. 2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. 3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3. 3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio. 4. (Comma soppresso) 4-bis. (Comma soppresso) 5. (Comma soppresso) 6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. 7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni puo' essere utilizzato in Pagina 1 Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998 n. 322 compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. 9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo. Pagina 2 LEGGE 296/2006 Art. 1 commi 33 e 34 Legge del 24 novembre 1981 n. 689 Legge del 24 novembre 1981 n. 689 Modifiche al sistema penale. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981 Articolo 8 - Piu' violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative. In vigore dal 31 gennaio 1986 Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia gia' intervenuta sentenza passata in giudicato. Pagina 1