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ItaliaOggi7
Numero 272, pag. 37 del 16/11/2009
Autore: di Norberto Villa
Le nuove compensazioni e il visto di conformità
Compensazioni con visto ai nastri di partenza. Tra gli aspetti prettamente operativi nella pratica
professionale che subiranno una decisa innovazione a partire dal prossimo anno è da porre al
primo posto il restyling delle regole concernente le compensazioni delle eccedenze Iva.
La regola di per sé non crea molte difficoltà interpretative, ma di certo ne crea con riguardo alla
necessità, una volta superata la soglia dei 15.000 euro, di rilasciare il visto di conformità da parte
(in linea generale) del professionista al fine concedere il via libera alla compensazione al
contribuente.
Dopo aver riepilogato pertanto le novità offriremo di seguito un primo vademecum sul tema del
visto di conformità anche perché le procedure necessarie per ottenere la possibilità di apporlo
sono tali per cui i tempi non sono così lunghi.
E ancora di più perché l'istituto (che esiste da più di dieci anni) essendo stato testato solo
raramente dai professionista, lascia non pochi dubbi. Cosa controllare e come fare i controlli per
rilasciare il visto ad oggi non pare una materia del tutto chiara.
Le norme di riferimento
Il testo dell'intervento legislativo
Legge 3 agosto 2009, n. 102 (conversione del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140
Art. 10
Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese,
tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo
più rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni:
al fine di contrastare gli abusi:
all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente
periodo: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta
sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da
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cui il credito emerge»;
al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
2.1. all'articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal
secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a
rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata»;
2.2. all'articolo 8, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «è anche presentata» sono aggiunte le
seguenti: «in via telematica ed»;
2.3. all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, le parole: «articolo 88» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 74» e le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro
25.000»; 2.4. all'articolo 8-bis, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Sono inoltre esonerati i
contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio»;
3. all'articolo 38-bis, del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
3.1. al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: «Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità e i termini per
l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo»;
3.2. al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti:
«o alla compensazione », dopo le parole: « indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti:
«o compensate» e dopo le parole: «dalla data del rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o della
compensazione»;
4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al numero 3.1. , continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 14
ottobre 1999, n. 542, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere
effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2»;
6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui al
comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad
utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate
secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle
entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma»;
7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore
aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del
visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la
dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è
esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione
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dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164.
L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni
particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di
ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla presente lettera, le dotazioni
finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di
200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
«Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata
prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472.»;
b) al fine di incrementare le compensazioni fiscali, all'articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.».
Il cuore dell'intervento legislativo concerne le regole applicabili nel caso in cui il contribuente sia
orientato ad annullare le sue posizioni debitorie e creditorie verso l'erario (e degli istituti
previdenziali).
La compensazione è stata introdotta dal Legislatore fiscale con l'art. 17 del dlgs
Art. 17 del dlgs 9 luglio 1997, n. 241
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei
contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei
medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve
essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione
del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge .
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'articolo 3, del dpr 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui
al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
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d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
d-bis) (lettera abrogata);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decretolegge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.
461, e del contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti
per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
2-bis. (Comma soppresso)
Tra le diverse modifiche introdotte dal sopra riportato art. 10 di certo quella di maggior spessore
riguarda la compensazione delle eccedenze Iva.
È vero che la stessa entrerà in vigore solo dal 1 gennaio dell'anno prossimo ma per una serie di
motivi i tempi non sono poi così lunghi come potrebbe sembrare.
Circa l'entrata in vigore solo a far data dal prossimo anno riportiamo sul punto il comunicato
stampa dell'agenzia delle entrate che ha chiarito che «le nuove disposizioni introdotte dalla
manovra anticrisi (art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, pubblicato in G.U. n. 150 dell'1 luglio
2009), il cui obiettivo è di rendere più rigorosi i controlli al fine di contrastare il fenomeno legato
alle compensazioni di crediti inesistenti, avranno effetto a decorrere dall'1 gennaio del 2010,
anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti
di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno scorso».
In sostanza si conferma che fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle
compensazioni non subiranno alcuna modifica.
COMUNICATO STAMPA
Compensazioni, le nuove regole scattano dal 2010
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Le nuove regole sulle compensazioni non interesseranno i versamenti in scadenza a luglio a carico
dei contribuenti, persone fisiche e società. Le nuove disposizioni introdotte dalla manovra
anticrisi (art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, pubblicato in G.U. n. 150 dell'1 luglio 2009), il
cui obiettivo è di rendere più rigorosi i controlli al fine di contrastare il fenomeno legato alle
compensazioni di crediti inesistenti, avranno effetto a decorrere dall'1 gennaio del 2010, anche per
evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico,
tramite compensazione, entro il 16 giugno scorso.
Compensazioni a maglie strette, appuntamento al 2010 - La tempistica sull'entrata in vigore delle
nuove regole restrittive in materia di compensazioni deriva dal dettato normativo del decreto
anticrisi che prevede, espressamente, una soglia d'importo minimo annuo per la sua applicazione
(10.000 euro) e l'introduzione di specifiche modalità di trasmissione all'Agenzia delle
informazioni relative agli importi da compensare, attraverso la presentazione della dichiarazione
annuale prima di utilizzare il credito IVA in compensazione. Misure queste il cui effetto è
conseguentemente legato all'intero anno solare di utilizzo del credito. Le stesse conclusioni, data
la sistematicità del quadro normativo, valgono anche per le compensazioni degli importi derivanti
dalle istanze di rimborso trimestrali.
Le nuove modalità di fruizione dei crediti Iva in compensazione, inoltre, richiedono la
realizzazione di specifiche applicazioni informatiche di monitoraggio, nell'ambito dei sistemi
telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, che comportano
necessariamente tempi tecnici di sviluppo. Pertanto, fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità
di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche.
I diversi contribuenti
Considerato il testo normativo è possibile suddividere tra i contribuenti, intenzionati a
compensare, che vanteranno eccedenze di Iva a partire dal 1 gennaio 2010 tre distinte categorie.
Eccedenze di crediti Iva fino a un massimo di 10.000 annui
In tale situazione l'entrata in vigore delle nuove regole non cambierà nulla rispetto al passato. Ciò
in quanto le due norme di maggior rilievo, ovvero quella che posticipa la possibilità di utilizzo del
credito ad un momento successivo alla presentazione della dichiarazione e quella che impone di
richiedere il visto di conformità, non sono applicabili a tale fattispecie.
La norma (art. 10, lett. a, comma 1) introducendo il primo limite fa infatti esplicito riferimento
alla compensazione del credito annuale (o relativo a periodo inferiore all'anno) per importi
superiori a 10.000, mentre introducendo la seconda limitazione (art. 10, lett. a, comma 7) fa
esplicito riferimento alla compensazione di crediti Iva di importi superiori a 15.000 annui.
Pertanto coloro che si trovano in tale posizione avranno anche nel 2010 la possibilità di
compensare i crediti a partire dal 1 gennaio e senza necessità di richiedere alcun visto.
Notiamo anche che tali soggetti non sono nemmeno interessati alla previsione secondo cui i
contribuenti intenzionati alla compensazione saranno tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi
telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate in quanto anche tale previsione è riferita
ai crediti di importo superiore ai 10 mila euro.
Eccedenze dei crediti Iva superiore a 10.000 annui (ma non a 15.000 annui)
L'articolo 10, lett. a, comma 1 del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 stabilisce che la
compensazione del credito Iva annuale o trimestrale per importi superiori a Euro 10.000 annui
può essere effettuato solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione
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della dichiarazione annuale (ovvero dell'istanza modello TR per quella infrannuale) da cui il
credito emerge. In altri termini, prima di poter usufruire del credito iva in compensazione occorre
mettere in condizioni l'amministrazione di eseguire un controllo sulle operazioni effettuate, che
hanno dato origine al sorgere del credito.
Si può quindi ipotizzare il seguente iter temporale:
la dichiarazione Iva autonoma viene presentata entro la fine del mese di febbraio 2010;
il credito Iva risultante può essere utilizzato in compensazione a partire dal 16 marzo 2010.
Ne consegue che nei mesi di gennaio e febbraio 2010 non potrà essere utilizzato in
compensazione un credito Iva eccedente l'importo di euro 10.000, ma occorrerà attendere il mese
successivo, previa presentazione della dichiarazione entro il 28 febbraio.
Dal testo delle norma si può evidenziare che le modifiche non dovrebbero riverberare alcun
effetto:
per i casi in cui l'eccedenza Iva risulti al massimo pari a 10.000 euro;
per i casi in cui non si sia intenzionati ad utilizzare l'eccedenza Iva di importo superiore a 10.000
euro in compensazione con altri tributi o contributi.
Fino ad oggi la compensazione è possibile a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
successivo.
Dal 2010 invece occorrerà attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale.
Eccedenze dei crediti Iva superiori a 15.000 annui
La terza categoria di contribuenti comprende coloro i quali sono intenzionati ad utilizzare in
compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000
annui.
Pertanto anche costoro:
potranno effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'Iva solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge;
potranno presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma e
potranno essere esonerati dalla comunicazione dei dati Iva.
Ma per tali soggetti sorge un ulteriore adempimento. L'art. 10, lett. a, comma 7 prevede infatti che
tali contribuenti per ottenere il via libera alle compensazioni dei crediti Iva superiori a 15 mila
euro devono richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, commi 1, lett. a) del
dlgs. 241/97 relativamente alle dichiarazioni da cui lo stesso emerge.
Come intendere la soglia
Un problema su cui occorre attendere le interpretazioni dell'agenzia riguarda l'esatta modo di
interpretare la locuzione utilizzata dal legislatore quando si riferisce «alla compensazione del
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credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi
superiori a 10.000 euro annui» (e poi anche per importi superiori a 15.000 euro annui).
L'espressione utilizzata pare portare alle seguenti conclusioni:
non è rilevante il risultato della dichiarazione per individuare il trattamento del contribuente. In
sostanza l'evidenziazione di una eccedenza di imposta superiore a 10.000 non comporta alcunché.
È solo il suo eventuale utilizzo in compensazione che porta ad applicare le nuove regole;
le nuove regole scattano solo in presenza di compensazioni superiori a 10.000 euro annui. Ciò
significa che in presenza di 25.000 euro compensabili un contribuente potrebbe anche deciderne
di utilizzarle realmente solo 9.000 con ciò mantenendo la possibilità di effettuarla a partire dal 1°
gennaio.
Rimane in realtà il problema di quale possa essere la conseguenza di un comportamento così da
descrivere:
la dichiarazione Iva relativa al 2009 evidenzia un credito di 15.000 euro;
il 16 gennaio 2010 utilizza in compensazione 9.000 euro (fin qui comportandosi correttamente);
nell'agosto 2010 il contribuente utilizza altri 2.000 euro in compensazione. Tale utilizzo fa
superare la soglia dei 10.000 euro annui con il rischio di vedersi annullare a posteriori il
comportamento tenuto nel mese di gennaio.
Dichiarazione Iva in forma autonoma
L'introduzione della regola sopra evidenziata è accompagnata da una serie di modifiche alle
abituali regole Iva e anche da altre misure di cautela degli interessi erariali.
Sul primo versante è ad esempio riconosciuta ai contribuenti solitamente obbligati alla
presentazione della dichiarazione unificata la possibilità, di non comprendere nella stessa la
dichiarazione annuale Iva nell'ipotesi in cui il credito da questa risultante venga utilizzato in
compensazione ovvero chiesto a rimborso. In tal modo si giunge ad una limitazione dei tempi dei
presentazione di presentazione della dichiarazione e quindi del termine entro cui poter chiedere il
rimborso o compensare l'eccedenza a credito.
In pratica constatato che la dichiarazione Iva fa parte nella maggioranza dei casi del Modello
Unico, la cui presentazione slitta inevitabilmente nel secondo semestre dell'anno, è stata introdotta
la facoltà di inviare la dichiarazione Iva autonoma al fine di accelerare i tempi necessari per poter
usufruire della compensazione. A partire dal 2010, quindi, la dichiarazione Iva sarà spesso inviata
in forma autonoma, rappresentando il suo invio una condizione indispensabile per poter utilizzare
in compensazione crediti Iva di importo superiore a euro 10.000. La tendenza ad abbandonare la
filosofia del modello unico sembra quindi consolidarsi: dopo la separazione del 770 e dell'Irap,
anche il numero delle dichiarazioni Iva redatte in via autonoma è destinato a crescere
notevolmente.
La ratio della norma appare chiaro in quanto vuole evitare che le nuove regole in tema di
compensazioni possano creare conseguenze finanziarie troppo pesanti per i contribuenti.
Rimanendo inalterate le regole dettate dal dpr 322/1998 in tema di presentazioni delle
dichiarazioni si sarebbe verificato che il contribuente per procedere alla compensazione avrebbe
dovuto attendere fino al 16 ottobre dell'anno successivo considerando la data ultima di
presentazione del modello Iva compreso nella dichiarazione unificata quello del 30 settembre.
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Questa facoltà è estesa anche ai contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito
annuale; con ciò in pratica disponendo il superamento dell'attuale procedura incardinata sulla
presentazione del modello VR al concessionario della riscossione.
Sarà un successivo provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate a definire ulteriori
termini e modalità per l'esecuzione dei rimborsi annuali
Di certo la regola comporta un ritorno al passato: in non pochi casi le dichiarazioni presentate dai
contribuenti non saranno più uniche ma tante quanti sono i comparti impositivo.
Ma la disposizione contenuta nell'art. 10, lett. a, comma 2 del decreto legge 78/2009 necessità di
qualche osservazione in più.
Come si è detto la stessa è una conseguenza voluta dal legislatore a quanto previsto nella
precedente lett. a), comma 1 dove ci si riferisce alle compensazione del credito Iva annuale o
relativo a periodi inferiori all'anno per importi superiori a 10.000 euro annui.
Ma la lett. b) dispone letteralmente che all'art. 3, comma 1 del dpr 322 è aggiunto il seguente
periodo «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare
in compensazione ovvero chiedere il rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella
unificata».
Come si può notare il riferimento non è più alle compensazioni o al rimborso del credito superiore
a 10 mila euro ma ad ogni credito.
Da ciò si può dunque ipotizzare tale scenario:
la stretta sulle compensazioni (posticipazione del momento in cui le stesse sono possibili ecc.) si
applicano solo ai crediti di importo superiori a 10 mila euro;
la facoltà di presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma sarà possibile per tutti coloro i
quali chiudendo l'anno con una eccedenza di imposta di qualsiasi importo sono intenzionati a
chiederlo a rimborso o ad utilizzarlo in compensazione.
Comunicazione annuale dati Iva
Quanto previsto in tema di compensazione dei crediti Iva superiori a e 10.000 porterà
presumibilmente non pochi contribuenti a procedere all'invio autonomo della stessa in tempi
molto più ristretti rispetto al passato.
Probabilmente i dati contenuti nella dichiarazione annuale saranno inviati all'amministrazione
finanziaria entro il mese di febbraio. Tale termine coincide con quello previsto per l'invio della
comunicazione dati, e pertanto il decreto all'art. 10, lett. a, comma 2.4, al fine di limitare gli
adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti titolari di partita Iva, prevede l'esonero
dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva per quei contribuenti che appunto
dovessero presentare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il mese
di febbraio.
Servizi telematici
Il comma 6 dell'art. 10 aggiunge il comma 49, bis all'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, prevedendo che i soggetti che intendono effettuare la compensazione per importi superiori
a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a
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disposizione dall'Agenzia delle entrate.
La previsione deve attendere gli ulteriori chiarimenti per poter verificare i suoi impatti operativi.
Ad oggi sembrerebbe che in tale ipotesi non sarà sufficiente la presentazione di un modello F24 al
fine di compensare debiti e crediti ma che sarà necessaria una ulteriore procedura telematica per
vedere andare a buon fine la compensazione.
È da notare che questa novità potrebbe anche non essere rimandata al 1° gennaio 2010, essendo la
sua entrata in vigore correlata unicamente al provvedimento delegato.
Avvisi di rettifica e accertamenti
Ulteriore e correlata disposizione è quella che riguarda il comma 6 dell'art. 38 bis del dpr 633/72
il quale fino ad oggi prevede che se successivamente al rimborso viene notificato avviso di
rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme
che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate (unitamente agli interessi) , a
meno che non presti apposita garanzia fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. Ora
tali regole sono estese anche al caso di somme compensate.
Procedure concorsuali
Con il comma 2.2 della lett. a) dell'art. 10 viene modificato il comma 4, ultimo periodo,
dell'articolo 8 del dpr n. 322 del 1998 concernente la dichiarazione ex art. 74, bis . Al fine di
consentire agli uffici dell'Agenzia l'acquisizione in tempi rapidi del modello riservato ai curatori
fallimentari ed ai commissari liquidatori per l'esposizione dei dati Iva relativi alla parte dell'anno
d'imposta antecedente all'apertura della procedura concorsuale (modello Iva 74-bis), viene
individuato il canale telematico quale unica modalità di presentazione dello stesso.
Il visto di conformità
Le maggiori preoccupazioni per i professionisti nascono da quanto richiesto nel caso di
compensazioni eccedenti i 15 mila euro annui.
L'art. 10, lett. a, comma 7 prevede che tali contribuenti per ottenere la compensazione dei crediti
Iva superiori a 15 mila euro devono richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art.
35, commi 1, lett. a) del dlgs 241/97 relativamente alle dichiarazioni da cui lo stesso emerge.
La norma richiamata è quella che riguarda i responsabili dell'assistenza fiscale e che prevede che
su richiesta del contribuente gli stessi sono tenuti a rilasciare «un visto di conformità dei dati delle
dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture
contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile».
Abilitati al rilascio sono tutti i soggetti già ammessi al rilascio del visto di conformità (Caf,
commercialisti, consulenti del lavoro, soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle camere di
commercio aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b, del dpr 322/98).
In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti che svolgono il controllo
contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile. In sostanza, l'amministrazione vuole garanzie
prima di consentire la compensazione di crediti Iva consistenti.
L'art. 35 del provvedimento che detta le norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, prevede al comma 1 lett. a che il
responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1,
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lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente rilascia un visto di conformità dei dati delle
dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture
contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile.
Questo è in pratica il ruolo e il compito che sarà richiesto a non pochi professionisti. Ma dopo
aver individuato quali tra i professionisti potranno porre in essere tale adempimento si vedrà come
le poche righe della norma sopra riportate aprono un tortuoso iter procedimentale e non poche
incertezze nel merito.
Con riguardo ai soggetti il richiamo è ai soggetti già ammessi al rilascio del visto di conformità
(Caf, commercialisti, consulenti del lavoro, soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle camere di
commercio aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b, del dpr 322/98).
È vero però che una diversa interpretazione potrebbe portare ad ampliare il riferimento soggettivo
contenuto nell'innovazione comprendendovi in pratica tutti i coloro i quali possono essere
intermediari abilitati all'invio delle dichiarazioni. Anche sul punto è bene attendere le indicazioni
interpretative dell'agenzia.
In ogni caso la possibilità di apporre il visto non può essere intesa come automaticamente
acquisita in forza del titolo.
In primo luogo occorre che i soggetti intenzionati devono essere in possesso dei requisiti
soggettivi di cui all'art. 8 del dm 164 del 1999 e cioè:
a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale per reati finanziari;
b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo
1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16
inoltre circa l'intenzione di rilasciare il visto la stessa deve essere comunicata all'agenzia delle
entrate come previsto dall'art. 21 dm 164 del 1999.
Lo stesso prevede:
Art. 21
Adempimenti e requisiti
1. Per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione, i professionisti
comunicano preventivamente all'Agenzia delle entrate:
a) i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita Iva;
b) il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attività professionale;
c) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio
di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il
professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con
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l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:
a) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 22;
b) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di
appartenenza;
c) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1.
3. Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui ai commi 1 e 2, sono comunicati
all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verificano
Uno dei primi scogli che si incontrano è quello di dotarsi di una polizza assicurativa ad hoc.
L'art. 22 del più volte citato dm prevede sul punto:
1. I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità
civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di
conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non
inferiore a due miliardi di lire, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall'attività prestata.
2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni
circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.
Ma senza dubbio ciò che più preoccupa è capire l'esatto contenuto dei controlli che saranno
ritenuti necessari.
Sul punto la circolare cm. 134/E del 17 giugno 1999 si è così espressa:
3.1 Rilascio del visto di conformità.
Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF-imprese (direttore tecnico del CAAF) rilascia, su
richiesta del contribuente, il visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del dlgs. n.
241 del 1997, se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dal CAF.
In base all'art. 12, comma 2, del regolamento di attuazione, le dichiarazioni e le scritture contabili
si intendono predisposte e tenute dal CAF anche quando sono predisposte e tenute:
- direttamente dallo stesso contribuente;
- da una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle
associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali
di quelle che hanno costituito il CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle
predette associazioni e organizzazioni.
Tali attività devono peraltro essere effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF.
Nel periodo transitorio di cui all'art. 27 del regolamento di attuazione, le dichiarazioni e le
scritture contabili si intendono predisposte e tenute dai Centri di assistenza già autorizzati in base
alla previdente disciplina anche quando sono state predisposte e tenute da una impresa, prescelta
dal centro di assistenza, avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili, sempre a condizione
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che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAAF (art. 4,
comma 6, del dm 22 ottobre 1992, n. 494).
Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di attuazione, il rilascio del visto di conformità implica:
- il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa
documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e
i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto. Per quanto concerne i controlli che i
CAF-imprese devono eseguire e la documentazione che i contribuenti devono esibire a tal fine
con riferimento alle dichiarazioni dei redditi, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare
n. 87/E del 16 aprile 1999 relativamente all'attività di assistenza fiscale prestata dai CAFdipendenti per il modello 730/99.
Relativamente, invece, alle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta
regionale sulle attività produttive, nonché a quelle del sostituto d'imposta, ancorché unificate, tali
controlli sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli
imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle
precedenti dichiarazioni.
- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture
contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Tale verifica non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della loro
corrispondenza, in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività
di impresa esercitata e rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei dati riguardanti i compensi e le somme
corrisposti in qualità di sostituto d'imposta.
È evidente come il punto desti non poche perplessità che potrebbero anche essere supportati da un
intervento degli ordini e delle associazioni che potrebbero cercare di offrire una chiave di lettura
precisa di tali indicazioni considerando che gli studi professionali si stanno apprestando ad
accogliere una novità che senza dubbio sarà in grado di incidere non poco sulla loro operatività a
partire dal 1 gennaio 2010, e cioè quella legata alle nuove norme in tema di compensazione delle
eccedenze Iva che obbligheranno al rilascio di visto conformità al fine di accedere alla stesse per
importi annui superiori ai 15.000 euro.
Il rilascio del visto risulterà nella maggior parte un comportamento quasi obbligatorio da parte del
professionista nei confronti del cliente, che difficilmente accetterà di rinunciare alla
compensazione.
Ma oltre alle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione al rilascio del visto nonché alle
eventuali sanzioni in cui si potrà incorrere (si veda ItaliaOggi del 2 ottobre 2009, pag. 30), il
punto decisivo su cui non vi è ancora estrema chiarezza è quello di individuare l'ambito dei
controlli che sarà necessario effettuare prima di apporre il visto.
La norma (nata con riferimento ai responsabili dei Caf) testualmente recita che il soggetto
autorizzato «rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla
relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla
relativa documentazione contabile». In sostanza la stessa richiama la necessità che i controlli
portino a verificare che:
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le scritture contabili siano conformi ai documenti contabili;
che le dichiarazioni rispecchino i dati delle scritture contabili.
Nella circolare n. 134/E-115572 del 17 giugno 1999 oltre a ripetere il testo normativo si è però
anche aggiunto che il visto sia rilasciato previo riscontro della corrispondenza dei dati esposti
nella dichiarazione anche «alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le
detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto» (tali riferimenti di certo
hanno maggiore rilevanza nel mondo delle imposte dirette) e si richiamava inoltre la circolare
87/e del 1999 in cui tra l'altro si affermava che «i controlli che devono essere svolti a tal fine non
comportano né il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (_.)
né valutazioni di merito in ordine all'effettività o meno di spese o di situazioni soggettive che
incidono ai fini della determinazione del redditi e delle imposte dovute».
Prendendo spunto dalla norma (ma anche dalla prassi richiamata) pare inconfutabile che i
controlli necessari al fine del rilascio del visto siano unicamente quelli di tipo formale (anche se
già questi potrebbero rilevarsi non di poco conto soprattutto nel caso di contabilità predisposte
direttamente dl cliente). Occorrerà pertanto verificare che le fatture di vendita e di acquisto siano
state registrate nei libri contabili e che i risultati ivi espressi siano fedelmente riportati in
dichiarazione.
È da escludere invece che i controlli siano ad esempio da riferire alla verifica circa la correttezza
di una detrazione Iva, la correttezza di un regime di non imponibilità o esenzione. Ed allo stesso
modo non si ritiene che il controllore si debba spingere a verificare l'effettività dell'operazione.
Trattasi in questi casi infatti di controlli che poco hanno a che fare con la forma ma molto di più
con la sostanza. Qualche dubbio in più (che speriamo sia definitivamente superato dalle
interpretazione che si sperano possano giungere da ordini e associazioni dei professionisti
interessati) potrebbe sussistere qualora vi siano delle irregolarità nella «forma» (in senso atecnico)
da cui è anche possibile che derivino conseguenze di tipo sostanziale. Si pensi al caso di una
fattura d'acquisto con descrizione un po' troppo generica.
A nostro avviso anche in questo caso dovendosi la situazione risolversi necessariamente con
esame anche sostanziale della fattispecie non si può ritenere che tali compiti ricadono sul soggetto
incaricato del rilascio del visto di cui all'art. 35, , commi 1, lett. a) del dlgs. 241/97. Pare invece
scontato (anche considerata la cm 87/E richiamata) che il controllo debba verificare gli elementi
rilevanti nella liquidazione dell'imposta quali ad esempio l'effettività di un credito utilizzato in
compensazione (anche in questo caso un esame solo formale della sua esistenza).
COMPENSAZIONI IVA 2010
E VISTO DI CONFORMITàCosa occorre controllareCosa non occorre controllareEsame formale
della documentazione Regole di detraibilità applicate Esame formale dei registri e corrispondenza
degli stessi con i documenti Regole di imponibilità / non imponibilità ed esenzioni
applicateCorrispondenza della dichiarazione ai registri Effettività dell'operazione
documentataEsame formale (calcoli ecc.) della dichiarazione) Qualsiasi altro fatto che necessità di
un esame sostanziale della documentazione
Il punto, lo ribadiamo ancora, è di estrema criticità e sono assolutamente necessari chiarimenti sul
punto.
Il tutto considerando anche le sanzioni in cui si rischia di incorrere nel rilasciare un visto non
appropriato.
In tal caso torna applicabile l'art. 39 del dlgs 241/1997 il quale prevede che:
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1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni
di norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione,
infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. La violazione è punibile
in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto,
nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui
agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di
violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla
facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In
caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta
l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.
Rilevante sul punto risulta la circolare N. 52/E del 27 settembre 2007 di cui riportiamo alcuni
stralci di interesse:
1. PREMESSA
L'articolo 1, commi 33 e 34, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (d'ora in avanti finanziaria per il
2007) ha modificato la disciplina delle sanzioni applicabili alle violazioni di cui agli articoli 7-bis
e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ridisegnando il sistema delle sanzioni poste a
carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, nonché degli intermediari incaricati della
trasmissione telematica delle dichiarazioni.
L'intervento più innovativo ha ad oggetto la qualificazione giuridica delle sanzioni in esame,
ricondotte, con le nuove disposizioni, nell'alveo delle sanzioni amministrativo-tributarie, con
conseguente applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in
quanto compatibili. Prima della modifica normativa, le sanzioni previste dagli articoli 7-bis e 39
citati rientravano tra quelle amministrative non tributarie, in quanto non strettamente correlate alla
violazione di norme disciplinanti il rapporto fiscale, con conseguente applicazione delle
disposizioni generali della legge 24 novembre 1981 n. 689, recante «modifiche al sistema
penale» (si vedano, al riguardo, la circolare del 21 marzo 2002 n. 25 e la circolare del 24
settembre 1999, n. 195).
Con la finanziaria sono state, inoltre, introdotte specifiche condizioni di punibilità per l'ipotesi di
infedele rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione; è stata modificata la disciplina da
applicare per le ipotesi di violazioni ripetute o particolarmente gravi; è stata ridefinita la
responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale per la sanzione irrogata al trasgressore che
ha agito per il centro stesso ed, inoltre, è stata adeguata la procedura per l'applicazione delle
sanzioni in esame alle disciplina contenuta nel d.lgs. n. 472 del 1997.
Infine, l'ammontare delle sanzioni, precedentemente espresso in lire, è stato adeguato all'euro,
arrotondando all'unità i decimali risultanti dalla conversione, (così comma 33, lettera a), primo
periodo, lettere b) ed e).
(_..)
2. RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ E DELL'ASSEVERAZIONE IN MANIERA
INFEDELE
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L'articolo 1, comma 33, della legge finanziaria per il 2007 ha modificato la disciplina delle
sanzioni poste a carico dei responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF e dei soggetti incaricati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni per il rilascio infedele del visto di conformità o
dell'asseverazione, di cui dall'articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997.
La novella, senza modificare la condotta sanzionabile, ha introdotto nel secondo periodo
dell'articolo 39, comma 1, lettera a), del citato d.lgs n. 241 una specifica condizione di punibilità,
stabilendo che «La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei
premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli
36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in
base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
In caso di infedeltà del visto di conformità o dell'asseverazione, pertanto, il responsabile del
centro di assistenza fiscale o il professionista sono punibili soltanto se dalle attività di
liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni, per le quali sono stati rilasciati il
visto o l'asseverazione, emergano somme dovute a carico del contribuente dichiarante.
In proposito, è opportuno chiarire che non tutte le circostanze che possono dar luogo ad una
rettifica della dichiarazione sono oggetto di controllo o rilevazione da parte del soggetto che
rilascia il visto di conformità o l'asseverazione.
Ai fini del rilascio del visto di conformità il soggetto incaricato è tenuto ad effettuare
esclusivamente i controlli indicati dall'articolo 2 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164.
In particolare i CAF dipendenti con il visto di conformità attestano «_ la corrispondenza dei dati
esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che
disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle
ritenute d'acconto».
Il rilascio del visto di conformità da parte dei CAF imprese implica, inoltre: «a) la verifica della
regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui
redditi e delle imposte sul valore aggiunto; b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti
nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa
documentazione».
(_)
Poiché, dunque, i controlli necessari al rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione non
«coprono» tutti i casi che possono dar luogo a rettifiche della dichiarazione a carico del
contribuente, alla luce del principio di colpevolezza, sancito dall'articolo 5 del dlgs n. 472 del
1997, la sanzione a carico dei responsabili dell'assistenza fiscale dei centri e dei professionisti nei
casi di infedeltà del visto di conformità o dell'asseverazione deve essere
applicata soltanto se vi sia discordanza tra quanto attestato tramite il rilascio del visto di
conformità o dell'asseverazione e i dati emersi a seguito della liquidazione o del controllo.
L'articolo 1, comma 33, della finanziaria ha introdotto, oltre quella appena esaminata, un'ulteriore
condizione di punibilità, legata ad un limite di tipo quantitativo. Ai sensi del citato comma 33 la
violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del dpr 29
settembre 1973, n. 602, in base al quale non si procede all'iscrizione a ruolo per somme inferiori a
lire ventimila o al diverso importo previsto con apposito regolamento. Attualmente, per i crediti
relativi ai tributi erariali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni e interessi, l'articolo 1 del
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decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129 ha elevato il predetto importo
limite, fissandolo in euro 16,53 (lire 32.000)
per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
In definitiva, qualora dalle attività di liquidazione e controllo delle dichiarazioni emerga un
maggior debito a carico del dichiarante, la sanzione può essere applicata soltanto se il debito
superi il limite di 16,53 euro e sia conseguenza di quelle irregolarità che avrebbero dovuto essere
rilevate attraverso i controlli necessari al rilascio del visto o dell'asseverazione.
3. VIOLAZIONI RIPETUTE O PARTICOLARMENTE GRAVI
Ulteriori novità hanno interessato le ipotesi di violazioni ripetute o particolarmente gravi
commesse dai soggetti in esame, che la previdente disposizione sanzionava con l'inibizione della
facoltà di rilasciare il visto di conformità ovvero l'asseverazione.
Per effetto delle novità introdotte dalla legge finanziaria, in caso di violazioni ripetute o
particolarmente gravi l'Amministrazione può sospendere la facoltà di rilasciare il visto di
conformità o l'asseverazione per un periodo da uno a tre anni, mentre la sanzione consistente nella
inibizione della relativa facoltà opera solo in caso di ripetute violazioni commesse
successivamente al periodo di sospensione.
È rimasta immutata la previsione secondo cui si considera violazione particolarmente grave il
mancato pagamento della sanzione.
(_)
4.1.2) Rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione in maniera infedele e violazioni
commesse dai sostituti nell'attività di assistenza fiscale
Ai fini dell'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso alla sanzione prevista dall'articolo
39, comma 1, lettera a), del dlgs n. 241 del 1997, che colpisce il comportamento dei responsabili
dell'assistenza fiscale dei CAF che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione in maniera
infedele, ed a quella prevista dalla successiva lettera b) del medesimo comma, che sanziona,
invece, i professionisti che rilasciano la certificazione tributaria in maniera altrettanto infedele,
occorre individuare le modalità con le quali è consentita all'autore della violazione la possibilità di
ravvedersi, beneficiando della riduzione della misura delle sanzioni applicabili, le condizioni di
procedibilità delravvedimento ed i relativi effetti.
In particolare, il ravvedimento relativo alle violazioni commesse in sede di rilascio del visto di
conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria comporta l'invio all'Agenzia delle
entrate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del
quale è stata commessa la violazione, di una comunicazione, le cui modalità di presentazione
saranno di seguito disciplinate, in cui devono essere indicati i dati identificativi del contribuente,
il tipo e numero di protocollo telematico della dichiarazione ed i motivi per i quale l'autore della
violazione intende ravvedersi.
(_)
4. PROCEDIMENTO D'IRROGAZIONE
L'articolo 1, comma 33, della legge finanziaria per il 2007, dopo aver ricondotto le violazioni di
cui sopra nell'alveo delle sanzioni tributarie, ha individuato le modalità di contestazione ed
irrogazione, disponendo che le stesse sono «contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla
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direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del
trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima
Agenzia».
La nuova dichiarazione Iva
Sul sito dell'agenzia delle entrate è disponibile la bozza di dichiarazione Iva relativa all'anno 2009
(ma non ancora le istruzioni). Con riguardo alle nuove compensazioni vi è da notare che la nuova
formulazione del quadro VX in cui si richiede al contribuente di indicare la propria intenzione
circa l'utilizzo dell'eccedenza d'imposta annuale.
Tale richiesta di indicazione (ma è necessario sul punto attendere quanto sarà contenuto nelle
istruzioni al modello) potrebbe far propendere circa l'intenzione dell'amministrazione di ritenere
le nuove regole applicabili in tutti i casi in cui il limite di 10 (o 15) mila euro risultasse superato
nell'anno senza pertanto riconoscere alcune franchigia per gli importi inferiori a detto limite.
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ITALIAOGGI7. Le nuove compensazioni e il visto di conformitÃ