Andrea Lavazza Centro universitario internazionale Responsabilità e diritto Università Roma Tre 26 novembre 2014 Codice Edizioni Responsabilità • Capacità di rispondere • Capacità di assumere le conseguenze delle proprie scelte e delle proprie azioni • Capacità di rendere ragione delle proprie scelte e delle proprie azioni I sensi di responsabilità • • • • • • Responsabilità come integrità Responsabilità come dovere di ruolo Responsabilità per le conseguenze Responsabilità come causa Responsabilità come capacità Responsabilità come punibilità Il neurodiritto L’incontro-scontro delle neuroscienze cognitive con le categorie del diritto e lo svolgimento del processo (penale e civile) L’utilizzo di conoscenze e di strumenti di analisi delle neuroscienze nell’applicazione della legge La revisione di istituti giuridici alla luce delle acquisizioni delle neuroscienze Due ordini di questioni • La questione “esterna”: siamo mai giustificati nel ritenere qualcuno moralmente e legalmente responsabile dei propri atti? • La questione “interna”: quesiti interpretativi e fattuali (ad esempio, dove deve essere fissato il confine della maggiore età?) Alcune tesi Siamo diversi da come ci raffiguriamo I confini della “normalità” vanno spostati in modo radicale (Forse) non siamo liberi nel senso che solitamente attribuiamo a quest’idea Due immagini dell’io Siamo diversi da come ci raffiguriamo, le scienze cognitive ci restituiscono una visione del soggetto controintuitiva La visione tradizionale è quella incorporata dal diritto. Si potrebbe anzi dire che si trova nel diritto una formalizzazione della psicologia di senso comune La psicologia del senso comune Agente autocosciente, libero e razionale Distinzione (tacita) mente-corpo (ma) Unità e solidità del soggetto Autonomia e capacità di auto-determinazione, intenzione, volontà Razionalismo morale L’io delle scienze cognitive Prevalenza di processi automatici e inconsci, messa in discussione del libero arbitrio, riduzione degli spazi di razionalità Identificazione della mente con l’attività del cervello Disunità e fragilità del soggetto Scarsa autonomia e bassa capacità di auto-determinazione Sentimentalismo morale Un fascio di percezioni? • “Quando mi addentro più profondamente in ciò che chiamo me stesso, mi imbatto sempre in una particolare percezione: di caldo o di freddo, di luce o di oscurità, di amore o di odio, di dolore o di piacere. Non riesco mai a cogliere me stesso senza una percezione o a cogliervi altro che la percezione”. David Hume Chi agisce davvero? “È stato lui o il suo cervello a commettere quel reato? Sono responsabili i geni difettosi o il soggetto con tutte le proprie facoltà?” Esperimenti di “priming”: Giovani-anziani (Bargh) Noi-valori sociali (Gardner et al.) Selezione del personale (Nisbett, Bellows) L’io allora è un’invenzione? “Siamo immersi da sempre in un sistema di copioni di ruolo e di schemi comportamentali (ovvero di schemi cognitivo-motori) che cominciamo ad articolare da quando esistiamo come individui e che senza sosta riproponiamo e modifichiamo a seconda delle circostanze” (Jervis, 1993, 257) Versioni multiple Nella coscienza si generano continuamente “versioni multiple”, in zone cerebrali diverse, in competizione per prendere il centro della scena. Nei processi neurobiologici paralleli non esiste spazio per “omuncoli” che governino il flusso di coscienza, né per “teatri cartesiani” dove si proietti la convergenza delle attività consapevoli e sieda un “capitano della nave”. La conclusione è che “non c’è nessuno al comando”. E l’io è solo il frutto dell’elaborazione linguistica (Dennett, 1996) Post-scriptum alle due immagini Nella psicologia del senso comune prevale l’idea dell’eccezionalismo umano (corollario: il mentalismo) Nell’ambito delle scienze cognitive domina il paradigma evoluzionistico (corollario: il naturalismo) Neuropersona? Nasce un modello di neuropersona secondo il quale biasimare gli individui per il loro comportamento non ha senso in quanto la condotta è il prodotto dei cervelli. Mente e cervello sono la stessa cosa e il comportamento è interamente determinato da microeventi cerebrali, che sono in gran parte automatici e inconsci Se non siamo liberi… . Bisogna dire che alcuni sostennero che la volontà dell’uomo è mossa necessariamente a scegliere qualcosa… Ma questa opinione è eretica, poiché sopprime il merito e il demerito negli atti umani: non sembra, infatti, meritorio o demeritorio che si compia per necessità ciò che non si può evitare. Bisogna anche annoverarla tra le opinioni estranee alla filosofia, poiché non solo è contraria alla fede, ma capovolge tutti i princìpi della filosofia morale. Infatti, se in noi non ci fosse qualcosa e fossimo mossi per necessità a volere, verrebbero ad essere soppresse la deliberazione, l'esortazione, il precetto e la punizione, la lode e il biasimo, che sono gli oggetti della filosofia morale Tommaso d’Aquino, De Malo (Quest.6) Il retributivismo • La concezione retributivistica sostiene che il principale scopo della condanna penale è infliggere a coloro che sono sotto giudizio ciò che meritano in base alle loro azioni passate Diritto e morale • L’idea retributiva della pena discende dall’idea di responsabilità morale (ci possono essere attribuiti merito, biasimo e colpa per le nostre azioni) • La responsabilità morale presuppone la libertà dell’individuo Retributivismo e libertà • Se l’imputato merita di essere punito, questo può accadere solo perché le sue azioni sono state compiute liberamente, perché ha voluto compiere quelle azioni Diritto, filosofia e scienza • Il diritto esplicitamente è compatibilista, ma forse nei suoi presupposti è libertario • Comunque, prevede casi in cui il soggetto non è da considerarsi libero (cioè RESPONSABILE, imputabile e punibile) Il contrasto tra prospettive Il legislatore deve assumere una posizione “assiomatica” circa l’esistenza del libero arbitrio e l’agentività del comportamento umano Nella prospettiva giuridica l’ azione umana è basata sul continuum concettuale di libertà, agentività, responsabilità (dualismo) che riflette l’esperienza immediata e condivisa a livello di psicologia ingenua (non intesa in un’accezione svalutativa) Una prospettiva che trova minor fondamento a livello di riflessione filosofica più raffinata. E, oggi, anche di psicologia empirica e neuroscienze. Il diritto, dunque, nei suoi istituti fondanti, configura un potenziale conflitto (e anche un’incomprensione) tra pensiero scientifico ed esperienza vissuta Diritto e mente I modelli di mente/cervello che implicitamente reggono i sistemi penali moderni paiono quasidualistici Presuppongo cioè un’idea di mente capace di deliberazione volontaria in modo almeno parzialmente indipendente dagli eventi che riguardano il corpo E si richiamano implicitamente o esplicitamente alla teoria dell’agent causation, ovvero la teoria che sostiene l’attribuzione all’agente consapevole dell’origine causale dell’azione Prospettive rifondative Si cominciano allora ad avanzare proposte “rifondative” che cerchino di riconciliare le pratiche sociali con la “vera” descrizione degli stati del mondo In particolare, secondo la prospettiva più radicale, per ora minoritaria, dimostrata la validità del determinismo cerebrale (e confutata la legittimità della posizione compatibilista, si deve però aggiungere), una concezione consequenzialista del diritto deve andare a sostituire quella retributiva attuale, che alla luce della scienza non sarebbe più sostenibile La scuola positiva Già nella seconda metà dell’Ottocento, nell’ambito della Scuola Positiva, si era cercato di dare una risposta al crimine che si considerava “totalmente determinato” Cesare Lombroso sosteneva una lettura “scientifica” del crimine: se il comportamento è determinato dal cervello e da un cervello primitivo, non può che derivarne un comportamento primitivo (l’atavismo) e, in quanto tale, criminale Se dunque il crimine non è libero, in quanto nient’altro che funzione di una certa architettura cerebrale (primitiva), la punizione non ha senso: l’unica reazione possibile è la messa in condizione di non nuocere Cadono i presupposti del diritto? Le neuroscienze sembrano volere dimostrare che il nostro comportamento è determinato da eventi fisici cerebrali e che quindi non possiamo essere responsabili Un’altra linea di ragionamento sostiene che le scoperte neuroscientifiche potrebbero dimostrare che gli stati mentali non sono causalmente all’origine del nostro comportamento Il retributivismo La concezione retributivistica sostiene che il principale scopo della condanna penale è infliggere a coloro che sono sotto giudizio ciò che meritano in base alle loro azioni passate Il consequenzialismo Il consequenzialismo emerge dalla tradizione utilitaristica classica (Bentham), secondo la quale la punizione è giustificata dai suoi futuri effetti benefici: la prevenzione del crimine con l’effetto deterrente della pena e la messa in sicurezza della società con il contenimento degli individui pericolosi Joshua Greene “Il consequenzialismo non ha il problema che qualcuno sia davvero innocente o colpevole in qualche senso ultimo che dipende dalla libertà, ma si pone solo il problema dei probabili effetti della pena” L’argomento per il consequenzialismo La visualizzazione in vivo dell’attività cerebrale finirà con il fare crollare le fondamenta antimaterialistiche della posizione libertaria circa il libero arbitrio, togliendo le basi necessarie all’idea di “merito” La giustizia penale retributiva sarebbe dunque inconciliabile con il nuovo determinismo riferito alle scelte umane: se tutte le azioni vengono prodotte da cause cerebrali che vanno oltre la possibilità di controllo degli individui, diventano inintelligibili i concetti di colpa e di punizioni meritate su cui poggia il sistema retributivo Dati empirici (a favore) Le vaste ricerche condotte da A. Raine, indipendenti dalle considerazioni svolte finora, aggiungono un altro elemento. Un’ampia mole di dati empirici raccolti nei penitenziari suggeriscono infatti che esistono significative differenze strutturali e funzionali tra i cervelli di molti (non di tutti) “delinquenti, criminali violenti e psicopatici” e quelli di soggetti di controllo incensurati (Raine e Yang, 2006; Raine, 2013) Il “vizio di mente” • • • • Art. 88 c.p. - Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere. L'infermità che dà luogo al vizio di mente può consistere in un'alterazione morbosa psichica o fisica, funzionale o organica, acuta o cronica, transitoria o permanente, continua o accessionale, congenita o acquisita. Art. 89 c.p. - Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita. Per i minori di 14 anni esiste una presunzione di assoluta incapacità di intendere e di volere (art. 97 c.p.). Chi non è responsabile… • Il vizio totale di mente ha per conseguenza il proscioglimento dell'imputato, al quale si applica la misura di sicurezza ricoverandolo in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222). • Nel caso di vizio parziale si applica il cumulo della pena ridotta e della misura di sicurezza (art. 219), prima scontando la pena, poi facendo luogo al ricovero in una casa di cura e di custodia La genetica comportamentale • Dal Dna al gene del… • Dal gene del… alla predisposizione probabilistica • Geni, ambiente e… Il nuovo determinismo • Le scienze del cervello oggi: Libet e Haynes (viene messa in dubbio l’idea del controllo consapevole) Meccanismi automatici del sistema nervoso Azioni come frutto del complesso e provvisorio equilibrio neuro-chimico L’approccio delle capacità Ciò che conta per essere dichiarato imputabile è un certo profilo comportamentale generale. Il fatto che vi siano cause organiche del comportamento non è una scusante Ma se le cause del comportamento non sono “mentalistiche”, si ricade nella cosiddetta questione esterna del diritto Problemi empirici e concettuali Le conoscenze sui geni e sul cervello sono sufficientemente corroborate? Il determinismo è una tesi metafisica Può esistere una società in cui gli individui non si trattano come persone libere? Perché i tassi di criminalità cambiano sensibilmente, nel tempo e nello spazio? Si può rinunciare alla “retribuzione”? L’idea innata di giustizia e punizione Le basi della cooperazione I sentimenti reattivi di P. Strawson Immagine manifesta e immagine scientifica dell’essere umano (W. Sellars) PAUSA Il caso di Trieste • Un algerino accoltella a morte un passante che l’ha insolentito • L’imputato manifesta disturbi psicologici, con lunghi trattamenti, poi interrotti Il caso di Trieste / Sentenza • L’imputato ha una fragilità geneticocerebrale, accentuata dall’ambiente e dalla sua storia personale • Pena ridotta in appello di un anno, nel massimo previsto Una sentenza “difficile” • Contiene elementi di novità, la cui lettura presuppone competenza specifica • Ci sono aspetti legati alle diverse culture, aspetti legati alla frontiera della scienza, aspetti legati alle idee basilari di responsabilità e di punizione La semplificazione • Quando il tema è complesso e richiede una decodifica, chi non è esperto tende a semplificare • Si ritiene che il pubblico voglia solo un messaggio “in bianco e nero” I resoconti • L’aspetto genetico: l’istinto omicida scritto nel Dna della persona • L’aspetto neuroscientifico: conta soltanto il cervello, non la mente • L’aspetto culturale: l’impatto tra sistemi diversi produce disadattamento I commenti/1 • Il timore del riduzionismo biologico: non siamo liberi, né responsabili L’obiezione: e l’ambiente? e la cultura? I commenti/2 • Il timore del relativismo culturale o del razzismo: siamo vittime della nostra storia e della nostra tradizione? I commenti/3 • Il timore del buonismo giudiziario: comunque sia, tutti assolti e non puniti La lettura “politica” • Interrogazioni in Parlamento (frutto dei resoconti di stampa, almeno in prevalenza) • Reazioni non meditate, frutto del clima “emergenziale” sulla giustizia Il contesto culturale • “Ignoranza” scientifica nel Paese, una sentenza di questo tipo non viene compresa nella sua valenza primaria Il senso comune • Innata e spontanea attribuzione di responsabilità alle persone: chi commette un reato, lo fa intenzionalmente e sa quali sono le conseguenze:la scienza è controintuitiva Il contesto sociale • Diffidenza per le circostanze esimenti in una situazione di “allarme sicurezza”: “Abbiamo bisogno di pene certe per i criminali” Il caso di Como • Una giovane uccide la sorella e le dà fuoco • Poi tenta di sopprimere i genitori che sospettano di lei • In precedenza, aveva sperperato i beni di famiglia,inventandosi una vita parallela Il caso di Como / Perizia G. Sartori, P. Pietrini et al. Il caso di Como / Perizia G. Sartori, P. Pietrini et al. Il caso di Como / Sentenza • La giovane ritenuta parzialmente incapace di intendere e volere per dissociazione di personalità • Vent’anni invece dell’ergastolo (anche per il rito abbreviato). Ricovero in casa di custodia e cura per almeno tre anni Il caso di Vicenza / 1 Uno stimato e insospettabile pediatra sessantenne comincia a manifestare comportamenti pedofilici (foto e molestie alle bambine dell’asilo in cui opera) Non mette in atto precauzioni: viene scoperto e arrestato in flagranza di reato Il caso di Vicenza / 2 Dopo alcuni test neuropsicologici che evidenziano deficit cognitivi, gli viene scoperto un tumore Viene operato. La difesa attribuisce la pedofilia al tumore. La corte lo condanna Sarà rivoluzione? • Quanto si allarga l’area dell’incapacità di intendere e di volere? Quali resistenze vi saranno all’evoluzione del diritto sotto la pressione della scienza? • Si può rinunciare al diritto retributivo? Grazie per l’attenzione