Andrea Lavazza
Centro universitario internazionale
Responsabilità e diritto
Università Roma Tre
26 novembre 2014
Codice Edizioni
Responsabilità
• Capacità di rispondere
• Capacità di assumere le conseguenze
delle proprie scelte
e delle proprie azioni
• Capacità di rendere ragione delle
proprie scelte e delle proprie azioni
I sensi di responsabilità
•
•
•
•
•
•
Responsabilità come integrità
Responsabilità come dovere di ruolo
Responsabilità per le conseguenze
Responsabilità come causa
Responsabilità come capacità
Responsabilità come punibilità
Il neurodiritto
 L’incontro-scontro delle neuroscienze
cognitive con le categorie del diritto e lo
svolgimento del processo (penale e civile)
 L’utilizzo di conoscenze e di strumenti di
analisi delle neuroscienze
nell’applicazione della legge
 La revisione di istituti giuridici alla luce
delle acquisizioni delle neuroscienze
Due ordini di questioni
• La questione “esterna”: siamo
mai giustificati nel ritenere
qualcuno moralmente e
legalmente responsabile
dei propri atti?
• La questione “interna”: quesiti
interpretativi e fattuali
(ad esempio, dove deve essere
fissato il confine
della maggiore età?)
Alcune tesi
Siamo diversi da come ci raffiguriamo
I confini della “normalità” vanno spostati
in modo radicale
(Forse) non siamo liberi nel senso che
solitamente attribuiamo a quest’idea
Due immagini dell’io
Siamo diversi da come ci raffiguriamo,
le scienze cognitive ci restituiscono
una visione del soggetto controintuitiva
La visione tradizionale è quella incorporata
dal diritto. Si potrebbe anzi dire che si
trova nel diritto una formalizzazione
della psicologia di senso comune
La psicologia del senso comune
Agente autocosciente, libero e razionale
Distinzione (tacita) mente-corpo
(ma) Unità e solidità del soggetto
Autonomia e capacità di
auto-determinazione, intenzione, volontà
Razionalismo morale
L’io delle scienze cognitive
 Prevalenza di processi automatici e inconsci, messa
in discussione del libero arbitrio, riduzione degli
spazi di razionalità
 Identificazione della mente con l’attività del cervello
 Disunità e fragilità del soggetto
 Scarsa autonomia e bassa capacità di
auto-determinazione
 Sentimentalismo morale
Un fascio di percezioni?
• “Quando mi addentro più
profondamente in ciò che
chiamo me stesso, mi imbatto
sempre in una particolare
percezione: di caldo o di
freddo, di luce o di oscurità, di
amore o di odio, di dolore o di
piacere. Non riesco mai a
cogliere me stesso senza una
percezione o a cogliervi altro
che la percezione”.
David Hume
Chi agisce davvero?
“È stato lui o il suo cervello a commettere
quel reato? Sono responsabili i geni
difettosi o il soggetto con tutte le proprie
facoltà?”
Esperimenti di “priming”:
Giovani-anziani (Bargh)
Noi-valori sociali (Gardner et al.)
Selezione del personale (Nisbett, Bellows)
L’io allora è un’invenzione?
“Siamo immersi da sempre in un
sistema di copioni di ruolo e di schemi
comportamentali (ovvero di schemi
cognitivo-motori) che cominciamo ad
articolare da quando esistiamo come
individui e che senza sosta
riproponiamo
e modifichiamo
a seconda
delle circostanze”
(Jervis, 1993, 257)
Versioni multiple
Nella coscienza si generano continuamente
“versioni multiple”, in zone cerebrali diverse,
in competizione per prendere il centro della
scena. Nei processi neurobiologici paralleli non esiste spazio
per “omuncoli” che governino il
flusso di coscienza, né per
“teatri cartesiani” dove si
proietti la convergenza delle
attività consapevoli e sieda un “capitano della
nave”. La conclusione è che “non c’è nessuno
al comando”. E l’io è solo il frutto
dell’elaborazione linguistica (Dennett, 1996)
Post-scriptum alle due immagini
Nella psicologia del senso comune prevale
l’idea dell’eccezionalismo umano (corollario:
il mentalismo)
Nell’ambito delle scienze cognitive domina
il paradigma evoluzionistico (corollario:
il naturalismo)
Neuropersona?
Nasce un modello di
neuropersona secondo il quale
biasimare gli individui per il loro
comportamento non ha senso in
quanto la condotta è il prodotto
dei cervelli. Mente e cervello
sono la stessa cosa e il
comportamento è interamente
determinato da microeventi
cerebrali, che sono in gran parte
automatici e inconsci
Se non siamo liberi…
.
Bisogna dire che alcuni
sostennero che la volontà
dell’uomo è mossa
necessariamente a scegliere
qualcosa…
Ma questa opinione è eretica, poiché
sopprime il merito e il demerito negli
atti umani: non sembra, infatti,
meritorio o demeritorio che si compia
per necessità ciò che non si può
evitare. Bisogna anche annoverarla
tra le opinioni estranee alla filosofia,
poiché non solo è contraria alla fede,
ma capovolge tutti i princìpi della
filosofia morale. Infatti, se in noi non ci
fosse qualcosa e fossimo mossi per
necessità a volere, verrebbero ad
essere soppresse la deliberazione,
l'esortazione, il precetto e la
punizione, la lode e il biasimo, che
sono gli oggetti della filosofia morale
Tommaso d’Aquino, De Malo (Quest.6)
Il retributivismo
• La concezione
retributivistica
sostiene che il
principale scopo
della condanna
penale è infliggere a
coloro che sono sotto
giudizio ciò che
meritano in base alle
loro azioni passate
Diritto e morale
• L’idea retributiva della
pena discende dall’idea di
responsabilità morale (ci
possono essere attribuiti
merito, biasimo e colpa per
le nostre azioni)
• La responsabilità morale
presuppone la libertà
dell’individuo
Retributivismo e libertà
• Se l’imputato merita
di essere punito,
questo può accadere
solo perché le sue
azioni sono state
compiute
liberamente, perché
ha voluto compiere
quelle azioni
Diritto, filosofia e scienza
• Il diritto esplicitamente è
compatibilista, ma
forse nei suoi
presupposti è libertario
• Comunque, prevede casi
in cui il soggetto non è
da considerarsi libero
(cioè RESPONSABILE,
imputabile e punibile)
Il contrasto tra prospettive
Il legislatore deve assumere una posizione “assiomatica”
circa l’esistenza del libero arbitrio e l’agentività
del comportamento umano
 Nella prospettiva giuridica l’ azione umana è basata sul
continuum concettuale di libertà, agentività, responsabilità
(dualismo) che riflette l’esperienza immediata e condivisa
a livello di psicologia ingenua (non intesa in un’accezione
svalutativa)
 Una prospettiva che trova minor fondamento a livello
di riflessione filosofica più raffinata. E, oggi, anche
di psicologia empirica e neuroscienze. Il diritto, dunque,
nei suoi istituti fondanti, configura un potenziale conflitto
(e anche un’incomprensione) tra pensiero scientifico
ed esperienza vissuta

Diritto e mente
I modelli di mente/cervello che implicitamente
reggono i sistemi penali moderni paiono quasidualistici
Presuppongo cioè un’idea di mente capace
di deliberazione volontaria in modo almeno
parzialmente indipendente dagli eventi
che riguardano il corpo
E si richiamano implicitamente o esplicitamente
alla teoria dell’agent causation, ovvero la teoria
che sostiene l’attribuzione all’agente consapevole
dell’origine causale dell’azione

Prospettive rifondative
Si cominciano allora ad avanzare proposte
“rifondative” che cerchino di riconciliare le pratiche
sociali con la “vera” descrizione degli stati del
mondo
 In particolare, secondo la prospettiva più
radicale, per ora minoritaria, dimostrata la validità
del determinismo cerebrale (e confutata la
legittimità della posizione compatibilista, si deve
però aggiungere), una concezione
consequenzialista del diritto deve andare a
sostituire quella retributiva attuale, che alla luce
della scienza non sarebbe più sostenibile

La scuola positiva
Già nella seconda metà dell’Ottocento, nell’ambito della
Scuola Positiva, si era cercato di dare una risposta al
crimine che si considerava “totalmente determinato”

Cesare Lombroso sosteneva una lettura
“scientifica” del crimine: se il
comportamento è determinato dal cervello
e da un cervello primitivo, non può che
derivarne un comportamento primitivo (l’atavismo)
e, in quanto tale, criminale

Se dunque il crimine non è libero, in quanto nient’altro
che funzione di una certa architettura cerebrale (primitiva),
la punizione non ha senso: l’unica reazione possibile è la
messa in condizione di non nuocere

Cadono i presupposti del diritto?
Le neuroscienze sembrano volere
dimostrare che il nostro
comportamento è determinato da
eventi fisici cerebrali e che quindi
non possiamo essere responsabili
Un’altra linea di ragionamento
sostiene che le scoperte
neuroscientifiche potrebbero
dimostrare che gli stati mentali
non sono causalmente all’origine
del nostro comportamento

Il retributivismo
La concezione
retributivistica
sostiene che il
principale scopo
della condanna
penale è infliggere a
coloro che sono sotto
giudizio ciò che
meritano in base alle
loro azioni passate
Il consequenzialismo
Il consequenzialismo
emerge dalla tradizione
utilitaristica classica
(Bentham), secondo la
quale la punizione è
giustificata dai suoi futuri
effetti benefici:
la prevenzione del crimine
con l’effetto deterrente della
pena e la messa in
sicurezza della società
con il contenimento degli
individui pericolosi

Joshua Greene
“Il consequenzialismo non ha il
problema che qualcuno sia davvero
innocente o colpevole in qualche
senso ultimo che dipende dalla
libertà, ma si pone solo il problema
dei probabili effetti della pena”
L’argomento
per il consequenzialismo
La visualizzazione in vivo dell’attività cerebrale
finirà con il fare crollare le fondamenta antimaterialistiche della posizione libertaria circa il
libero arbitrio, togliendo le basi necessarie all’idea
di “merito”
 La giustizia penale retributiva sarebbe dunque
inconciliabile con il nuovo determinismo riferito alle
scelte umane: se tutte le azioni vengono prodotte
da cause cerebrali che vanno oltre la possibilità di
controllo degli individui, diventano inintelligibili
i concetti di colpa e di punizioni meritate su cui
poggia il sistema retributivo

Dati empirici (a favore)
Le vaste ricerche condotte da A. Raine,
indipendenti dalle considerazioni svolte
finora, aggiungono un altro elemento.
Un’ampia mole di dati empirici raccolti nei
penitenziari suggeriscono infatti che
esistono significative differenze strutturali e
funzionali tra i cervelli di molti (non di tutti)
“delinquenti, criminali violenti e psicopatici” e
quelli di soggetti di controllo incensurati
(Raine e Yang, 2006; Raine, 2013)

Il “vizio di mente”
•
•
•
•
Art. 88 c.p. - Non è imputabile chi, nel
momento in cui ha commesso il fatto, era, per
infermità, in tale stato di mente da escludere la
capacità di intendere o di volere.
L'infermità che dà luogo al vizio di mente può
consistere in un'alterazione morbosa psichica o
fisica, funzionale o organica, acuta o cronica,
transitoria o permanente, continua o
accessionale, congenita o acquisita.
Art. 89 c.p. - Chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, era, per infermità, in tale
stato di mente da scemare grandemente,
senza escluderla, la capacità di intendere o di
volere, risponde del reato commesso, ma la
pena è diminuita.
Per i minori di 14 anni esiste una presunzione
di assoluta incapacità di intendere e di volere
(art. 97 c.p.).
Chi non è responsabile…
• Il vizio totale di mente ha per
conseguenza il proscioglimento
dell'imputato, al quale si applica la
misura di sicurezza ricoverandolo
in ospedale psichiatrico giudiziario
(art. 222).
• Nel caso di vizio parziale si applica
il cumulo della pena ridotta e della
misura di sicurezza (art. 219),
prima scontando la pena, poi
facendo luogo al ricovero in una
casa di cura e di custodia
La genetica comportamentale
• Dal Dna al gene
del…
• Dal gene del… alla
predisposizione
probabilistica
• Geni, ambiente e…
Il nuovo determinismo
• Le scienze del
cervello oggi:
Libet e Haynes
(viene messa in
dubbio l’idea del
controllo
consapevole)
Meccanismi automatici del sistema nervoso
Azioni come frutto del complesso
e provvisorio equilibrio neuro-chimico
L’approccio delle capacità
 Ciò che conta per essere dichiarato
imputabile è un certo profilo
comportamentale generale. Il fatto che vi
siano cause organiche del comportamento
non è una scusante
 Ma se le cause del comportamento non
sono “mentalistiche”, si ricade nella
cosiddetta questione esterna del diritto
Problemi empirici e concettuali
Le conoscenze sui geni e sul cervello sono
sufficientemente corroborate?
Il determinismo è una tesi metafisica
Può esistere una società in cui gli individui
non si trattano come persone libere?
Perché i tassi di criminalità cambiano
sensibilmente, nel tempo e nello spazio?
Si può rinunciare
alla “retribuzione”?
L’idea innata di giustizia e punizione
Le basi della cooperazione
I sentimenti reattivi di P. Strawson
Immagine manifesta e immagine
scientifica dell’essere umano
(W. Sellars)
PAUSA
Il caso di Trieste
• Un algerino
accoltella a morte
un passante che
l’ha insolentito
• L’imputato
manifesta disturbi
psicologici, con
lunghi trattamenti,
poi interrotti
Il caso di Trieste /
Sentenza
• L’imputato ha una
fragilità geneticocerebrale, accentuata
dall’ambiente e dalla
sua storia personale
• Pena ridotta in appello
di un anno, nel
massimo previsto
Una sentenza “difficile”
• Contiene elementi di novità, la cui lettura
presuppone competenza specifica
• Ci sono aspetti legati alle diverse culture,
aspetti legati alla
frontiera della scienza,
aspetti legati alle idee
basilari di responsabilità
e di punizione
La semplificazione
• Quando il tema è complesso e richiede
una decodifica, chi non è esperto tende a
semplificare
• Si ritiene che il pubblico voglia
solo un messaggio “in bianco e nero”
I resoconti
• L’aspetto genetico: l’istinto omicida scritto
nel Dna della persona
• L’aspetto neuroscientifico: conta
soltanto il cervello, non la mente
• L’aspetto culturale: l’impatto tra sistemi
diversi produce disadattamento
I commenti/1
• Il timore del riduzionismo biologico:
non siamo liberi,
né responsabili
L’obiezione:
e l’ambiente?
e la cultura?
I commenti/2
• Il timore del relativismo culturale
o del razzismo:
siamo vittime
della nostra storia
e della nostra
tradizione?
I commenti/3
• Il timore del buonismo
giudiziario:
comunque sia,
tutti assolti
e non puniti
La lettura “politica”
• Interrogazioni in Parlamento (frutto dei
resoconti di stampa, almeno in
prevalenza)
• Reazioni non meditate,
frutto del clima
“emergenziale”
sulla giustizia
Il contesto culturale
• “Ignoranza” scientifica nel Paese,
una sentenza di questo
tipo non viene compresa
nella sua valenza primaria
Il senso comune
• Innata e spontanea attribuzione
di responsabilità alle persone:
chi commette un reato,
lo fa intenzionalmente
e sa quali sono
le conseguenze:la scienza
è controintuitiva
Il contesto sociale
• Diffidenza per le circostanze
esimenti in una situazione
di “allarme sicurezza”:
“Abbiamo bisogno di pene
certe per i criminali”
Il caso di Como
• Una giovane uccide la
sorella e le dà fuoco
• Poi tenta di
sopprimere i genitori
che sospettano di lei
• In precedenza, aveva
sperperato i beni di
famiglia,inventandosi
una vita parallela
Il caso di Como / Perizia
G. Sartori, P. Pietrini et al.
Il caso di Como / Perizia
G. Sartori, P. Pietrini et al.
Il caso di Como / Sentenza
• La giovane ritenuta
parzialmente incapace di
intendere e volere per
dissociazione di personalità
• Vent’anni invece
dell’ergastolo (anche per il
rito abbreviato). Ricovero in
casa di custodia e cura per
almeno tre anni
Il caso di Vicenza / 1
 Uno stimato e
insospettabile pediatra
sessantenne comincia a
manifestare comportamenti
pedofilici (foto e molestie
alle bambine dell’asilo
in cui opera)
 Non mette in atto
precauzioni: viene scoperto
e arrestato in flagranza
di reato
Il caso di Vicenza / 2
 Dopo alcuni test
neuropsicologici che
evidenziano deficit
cognitivi, gli viene scoperto
un tumore
 Viene operato. La difesa
attribuisce la pedofilia al
tumore. La corte lo
condanna
Sarà rivoluzione?
• Quanto si allarga l’area
dell’incapacità di intendere
e di volere?
Quali resistenze vi
saranno all’evoluzione
del diritto sotto la
pressione della
scienza?
• Si può rinunciare al diritto
retributivo?
Grazie per l’attenzione
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Romatre Corso De Caro 2014