AVVISO PROVINCIA DI UDINE SERVIZIO RISORSE FAUNISTICHE E VENATORIE CONVENZIONE STOCCAGGIO PROVVISORIO, RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI MORTI O ABBATTUTI L’Amministrazione provinciale di Udine per il triennio 2015/2017 intende rinnovare il servizio di stoccaggio provvisorio, ritiro e smaltimento carcasse di animali rinvenuti morti o abbattuti. La Convenzione che si intende stipulare riguarda lo stoccaggio provvisorio e lo smaltimento di carcasse di animali che vengono rinvenuti morti sul territorio, anche animali abbattuti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia senza utilizzo di sostanze velenose e di cui è impossibile dichiarare le loro carni commestibili ovvero da destinare all'alimentazione animale, di esemplari di fauna oggetto di prelievo ai sensi della L.R. n.14/2007, di altri esemplari di fauna selvatica ritrovati anch'essi morti e che, non essendo di pregio naturalistico né richiesti ai fini tassidermici, si rende necessario periodicamente provvedere alla loro distruzione, nonché unicamente nei confronti di esemplari di fauna oggetto di sequestro sia penale che amministrativo il ritiro e successivo smaltimento; Le proposte di affidamento unitamente all’offerta degli oneri richiesti in maniera analitica e meglio specificati all’art.3 dovranno pervenire, entro dieci giorni dalla data di affissione del presente Avviso all’Albo pretorio dell’Amministrazione prov.le di Udine ovvero dalla sua pubblicazione sul sito internet provinciale, al Servizio Risorse Faunistiche e Venatorie della Provincia di Udine, p.zza Patriarcato n.3 – 33100 UDINE. La valutazione e l’individuazione della struttura da autorizzare, oltre alla migliore offerta di natura economica presentata, terrà conto di tutti i criteri e indicazioni richieste e di seguito meglio specificate. CONVENZIONE ART.1 L'Amministrazione Provinciale di Udine affida all'Impresa , l'incarico per lo stoccaggio provvisorio e lo smaltimento di carcasse di animali che vengono rinvenuti morti sul territorio, anche animali abbattuti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia senza utilizzo di sostanze velenose e di cui è impossibile dichiarare le loro carni commestibili ovvero da destinare all'alimentazione animale, di esemplari di fauna oggetto di prelievo ai sensi della L.R. n.14/2007, di altri esemplari di fauna selvatica ritrovati anch'essi morti e che, non essendo di pregio naturalistico né richiesti ai fini tassidermici, si rende necessario periodicamente provvedere alla loro distruzione, nonché unicamente nei confronti di esemplari di fauna oggetto di sequestro sia penale che amministrativo anche il ritiro e successivo smaltimento. ART.2 L'incarico consiste: a) nell'ospitare presso la propria struttura sita a più congelatori di proprietà della Provincia di Udine per lo stoccaggio provvisorio, in attesa dell'invio alla struttura di smaltimento, delle carcasse oggetto della presente convenzione, escluse quelle oggetto di sequestro penale e/o amministrativo. I congelatori suddetti dovranno essere allocati in sito idoneo e accessibile da parte degli addetti provinciali e tale da non consentire l'accesso a estranei, fatta eccezione dei responsabili della Ditta in parola. I congelatori, comunque, saranno sempre chiusi a chiave e ogni qualvolta l'operatore provvederà alla loro apertura , dovrà registrare su apposito registro l'operazione effettuata; b) smaltimento periodico, mediante automezzo autorizzato dall'A.S.S. n. , delle carcasse in deposito previa autorizzazione del Servizio Risorse Faunistiche e Venatorie della Provincia di Udine. Per ogni intervento verrà rilasciata regolare bolla di smaltimento. c) unicamente per le carcasse oggetto di sequestro penale e/o amministrativo anche il servizio di asporto, previa telefonata, nel più breve tempo possibile presso la sede provinciale di stoccaggio provvisorio. Anche in tale caso valgono le prescrizioni di cui al punto b). ART.3 I costi sono i seguenti: - Servizio per ogni trasporto da sede provinciale a sede della Ditta € - Servizio di smaltimento presso Ditta autorizzata € - Servizio di stoccaggio provvisorio € + IVA al kg. più IVA forfetari/ mensili più IVA ART.4 Il presente servizio decorre dalla data di stipula della presente convenzione e termina il 31 dicembre 2017. ART.5 Alla liquidazione della spesa riferita ad ogni singolo intervento provvederà, di volta in volta, il competente Dirigente con proprio atto, previa presentazione di regolare fattura e bolla di smaltimento intestate all'Amministrazione Provinciale di Udine. I costi relativi al servizio di stoccaggio provvisorio verranno liquidati in un'unica soluzione decorso il 31 dicembre di ogni anno, anch'essi previa presentazione di regolare e idonea documentazione di natura fiscale. ART.6 I pagamenti verranno effettuati mediante accreditamento presso ART.7 . L’Amministrazione Provinciale di Udine si esime da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall’eventuale inosservanza da parte dell’Impresa incaricata delle vigenti leggi e delle procedure previste dal presente atto ART.8 L’incaricato provvederà autonomamente alla stipula di idonea assicurazione a copertura di eventuali infortuni alla propria persona che dovessero incorrere nell’esecuzione di quanto concordato nella presente convenzione. Il premio assicurativo rimane a carico dell’Impresa; ART.9 Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (bolli, registrazione in caso d’uso, ecc.) sono a carico dell’Impresa incaricata. Art.10 A tutti gli effetti e per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme in materie analoghe per le Pubbliche Amministrazioni ed, in particolare, la Legge ed il Regolamento Generale dello Stato. Art.11 Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente atto e che non si fossero potute definire in via amichevole, saranno definite dall’Autorità Giudiziaria del Foro di Udine. ART.12 L’Impresa dichiara di aver avuto l’informativa di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196. ART.13 Il presente atto redatto in forma di scrittura privata è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell’art.5, comma 2° del D.P.R. 26.04.1986 n.131. Letto,approvato e sottoscritto IL DIRIGENTE L’IMPRESA