La legge Stanca: principi ed attuazione Dott. Antonio De Vanna Responsabile dell’Ufficio accessibilità dei sistemi informatici Treviso 16 dicembre 2004 Finalità della legge Stanca (Art. 1) • Tutelare il diritto di accesso a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi • Garantire, in particolare, il diritto di accesso dei disabili alle risorse informatiche e ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione Contenuti innovativi • Tutti i siti che saranno realizzati, o rinnovati, in futuro dalle pubbliche amministrazioni dovranno rispettare i requisiti di accessibilità • Per i privati il provvedimento non genera un obbligo, ma è fattore di stimolo a promuovere l’accessibilità dei loro siti • Tutti i libri di testo delle scuole, ove possibile, saranno resi disponibili in formati leggibili al computer da non vedenti o ipovedenti Soggetti erogatori (Art. 3) • Si applica a: – – – – – pubbliche amministrazioni enti pubblici economici aziende private concessionarie di servizi pubblici enti pubblici di assistenza e riabilitazione aziende di trasporto e comunicazione a prevalente capitale pubblico – aziende appaltatrici di servizi informatici • Si estende a: – soggetti diversi che facciano richiesta di valutazione di accessibilità dei propri siti Obblighi per l’accessibilità (Art. 4) • Il possesso dei requisiti di accessibilità costituisce condizione necessaria per: – i contratti stipulati dalle P.A. per la realizzazione e la modifica di siti internet – la concessione di contributi pubblici statali a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo da parte di lavoratori disabili Accessibilità strumenti didattici (Art. 5) • I criteri di accessibilità si applicano al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. • Si prevede, inoltre, che gli strumenti didattici forniti alle biblioteche scolastiche siano accompagnati da una copia realizzata su supporto digitale accessibile agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno. Verifica dell’accessibilità (Art.6) • I soggetti privati richiedono la valutazione di accessibilità – dei propri siti internet – del materiale informatico • Il MIT, attraverso DIT e CNIPA, svolge le funzioni di verifica Formazione (Art. 8) • Le problematiche dell’accessibilità diventano oggetto fondamentale di formazione: – Nell’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti • La formazione professionale nella P.A. è effettuata con tecnologie accessibili Attuazione della legge (art. 10 e 11) • Regolamento di attuazione • Regole tecniche • La segreteria tecnica della Commissione ha predisposto gli schemi di tali provvedimenti Regolamento di attuazione • Definisce: – I criteri generali per l'accessibilità dei servizi informatici – Le modalità di attribuzione della certificazione di accessibilità dei siti privati (bollino blu) – I controlli sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei siti e delle applicazioni informatiche – I controlli esercitabili sui soggetti pubblici • E’ elaborato previa consultazione con: – le associazioni delle persone disabili – gli sviluppatori competenti in materia di accessibilità – i produttori di hardware e software Regolamento di attuazione • Modalità di valutazione accessibilità – verifica tecnica: valutazione condotta da esperti sulla base di parametri tecnici, anche con strumenti informatici – verifica soggettiva: valutazione articolata su più livelli di qualità tramite prove empiriche con l’intervento dell’utente dei servizi • I validatori sono inseriti in un elenco pubblico • I disabili sono coinvolti nel processo di verifica Iter del regolamento • Schema definitivo elaborato e approvato in fase preliminare dal Consiglio dei Ministri a luglio 2004 • Successivamente approvato da: – Conferenza Unificata – Unione Europea – Consiglio di Stato • In attesa di: – parere Commissioni Parlamentari – firma del Presidente dello Stato – parere della Corte dei Conti • Pubblicazione in G.U. prevista per aprile 2005 Contenuti delle regole tecniche • Regole per l’accessibilità dei siti web pubblici • Metodologia per la valutazione dei siti • Regole di accessibilità dell’HW, S.O. e applicazioni • Regole per la gestione del logo • Regole e parametri economici per l’attuazione del processo di valutazione Regole di accessibilità dei siti • Definiscono: – Le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità – Le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET • Sviluppate con un processo “aperto” – consultazione con le associazioni delle persone disabili, di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, produttori di hardware e software – pubblicità delle bozze di regole tecniche su web – supporto specialistico dei gruppi di lavoro istituiti presso la Segreteria della Commissione • Disponibili su www.pubbliaccesso.gov.it Iter regole tecniche • Documenti in fase avanzata di predisposizione • Da sottoporre a parere U.E. entro gernnaio 2005 • Pubblicazione in G.U. prevista per maggio 2005, in forma di Decreto Ministeriale accessibilità = efficienza + civiltà Per maggiori informazioni www.cnipa.gov.it www.pubbliaccesso.gov.it Treviso 16 dicembre 2004 La legge Stanca: principi ed attuazione – A. De Vanna