La legge Stanca: principi ed attuazione
Dott. Antonio De Vanna
Responsabile dell’Ufficio accessibilità dei sistemi informatici
Treviso 16 dicembre 2004
Finalità della legge Stanca
(Art. 1)
• Tutelare il diritto di accesso a tutte le fonti di
informazione ed ai relativi servizi
• Garantire, in particolare, il diritto di accesso
dei disabili alle risorse informatiche e ai servizi
telematici della Pubblica Amministrazione
Contenuti innovativi
• Tutti i siti che saranno realizzati, o rinnovati, in
futuro dalle pubbliche amministrazioni
dovranno rispettare i requisiti di accessibilità
• Per i privati il provvedimento non genera un
obbligo, ma è fattore di stimolo a promuovere
l’accessibilità dei loro siti
• Tutti i libri di testo delle scuole, ove possibile,
saranno resi disponibili in formati leggibili al
computer da non vedenti o ipovedenti
Soggetti erogatori
(Art. 3)
• Si applica a:
–
–
–
–
–
pubbliche amministrazioni
enti pubblici economici
aziende private concessionarie di servizi pubblici
enti pubblici di assistenza e riabilitazione
aziende di trasporto e comunicazione a prevalente
capitale pubblico
– aziende appaltatrici di servizi informatici
• Si estende a:
– soggetti diversi che facciano richiesta di valutazione
di accessibilità dei propri siti
Obblighi per l’accessibilità
(Art. 4)
• Il possesso dei requisiti di accessibilità
costituisce condizione necessaria per:
– i contratti stipulati dalle P.A. per la
realizzazione e la modifica di siti internet
– la concessione di contributi pubblici statali a
soggetti privati per l’acquisto di beni e
servizi informatici destinati all’utilizzo da
parte di lavoratori disabili
Accessibilità strumenti didattici
(Art. 5)
• I criteri di accessibilità si applicano al
materiale formativo e didattico utilizzato nelle
scuole di ogni ordine e grado.
• Si prevede, inoltre, che gli strumenti didattici
forniti alle biblioteche scolastiche siano
accompagnati da una copia realizzata su
supporto digitale accessibile agli alunni disabili
e agli insegnanti di sostegno.
Verifica dell’accessibilità
(Art.6)
• I soggetti privati richiedono la
valutazione di accessibilità
– dei propri siti internet
– del materiale informatico
• Il MIT, attraverso DIT e CNIPA, svolge le
funzioni di verifica
Formazione
(Art. 8)
• Le problematiche dell’accessibilità
diventano oggetto fondamentale di
formazione:
– Nell’alfabetizzazione informatica dei pubblici
dipendenti
• La formazione professionale nella P.A. è
effettuata con tecnologie accessibili
Attuazione della legge
(art. 10 e 11)
• Regolamento di attuazione
• Regole tecniche
• La segreteria tecnica della Commissione ha
predisposto gli schemi di tali provvedimenti
Regolamento di attuazione
• Definisce:
– I criteri generali per l'accessibilità dei servizi
informatici
– Le modalità di attribuzione della certificazione di
accessibilità dei siti privati (bollino blu)
– I controlli sugli operatori privati che hanno reso nota
l'accessibilità dei siti e delle applicazioni informatiche
– I controlli esercitabili sui soggetti pubblici
• E’ elaborato previa consultazione con:
– le associazioni delle persone disabili
– gli sviluppatori competenti in materia di accessibilità
– i produttori di hardware e software
Regolamento di attuazione
• Modalità di valutazione accessibilità
– verifica tecnica: valutazione condotta da esperti sulla base di
parametri tecnici, anche con strumenti informatici
– verifica soggettiva: valutazione articolata su più livelli di
qualità tramite prove empiriche con l’intervento dell’utente
dei servizi
• I validatori sono inseriti in un elenco pubblico
• I disabili sono coinvolti nel processo di verifica
Iter del regolamento
• Schema definitivo elaborato e approvato in
fase preliminare dal Consiglio dei Ministri a
luglio 2004
• Successivamente approvato da:
– Conferenza Unificata
– Unione Europea
– Consiglio di Stato
• In attesa di:
– parere Commissioni Parlamentari
– firma del Presidente dello Stato
– parere della Corte dei Conti
• Pubblicazione in G.U. prevista per aprile 2005
Contenuti delle regole tecniche
• Regole per l’accessibilità dei siti web pubblici
• Metodologia per la valutazione dei siti
• Regole di accessibilità dell’HW, S.O. e
applicazioni
• Regole per la gestione del logo
• Regole e parametri economici per l’attuazione
del processo di valutazione
Regole di accessibilità dei siti
• Definiscono:
– Le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi
livelli per l'accessibilità
– Le metodologie tecniche per la verifica
dell'accessibilità dei siti INTERNET
• Sviluppate con un processo “aperto”
– consultazione con le associazioni delle persone
disabili, di sviluppatori competenti in materia di
accessibilità, produttori di hardware e software
– pubblicità delle bozze di regole tecniche su web
– supporto specialistico dei gruppi di lavoro istituiti
presso la Segreteria della Commissione
• Disponibili su www.pubbliaccesso.gov.it
Iter regole tecniche
• Documenti in fase avanzata di predisposizione
• Da sottoporre a parere U.E. entro gernnaio
2005
• Pubblicazione in G.U. prevista per maggio
2005, in forma di Decreto Ministeriale
accessibilità = efficienza + civiltà
Per maggiori informazioni
www.cnipa.gov.it
www.pubbliaccesso.gov.it
Treviso 16 dicembre 2004
La legge Stanca: principi ed attuazione – A. De Vanna
Scarica

Accessibilità nella Società dell`Informazione