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03 settembre 2014
Ancora sulla decadenza
dell’azione giudiziaria
Articolo 47 D.P.R. 639/1970 comma 2 e 6
Con circolare n° 95 del 31 Luglio 2014, Inps ritorna sulla
decadenza dell’azione giudiziaria per le controversie in
materia di trattamenti pensionistici e di prestazioni
riconosciute solo in parte. Oggetto della circolare sono
soprattutto queste ultime. Nella premessa, INPS, ribadisce che
la decadenza si applica esclusivamente alle prestazioni
pensionistiche riconosciute dal 6 luglio 2011 (messaggio INPS
4774 del 19 maggio 2014).
Riconoscimento parziale della prestazione ( Comma 6 art.47)
Il riconoscimento della prestazione avviene nel momento
della prima liquidazione del trattamento pensionistico, anche
se in via provvisoria.
La prestazione è riconosciuta in modo parziale qualora la
prima liquidazione non tenga conto di tutti gli elementi e le
informazioni che incidono sulla integrale liquidazione del
trattamento pensionistico che erano presenti al momento
della domanda di pensione e perciò noti all’INPS.
In tal caso, il termine triennale di decadenza, relativo alla
proposizione dell’azione giudiziaria, decorre dalla data di
ricezione del provvedimento di prima liquidazione, oppure se
non disponibile, da quella di riscossione del primo rateo
(messaggio INPS citato).
segue a pag 2
In questo numero:
INPS circolare 95/2014
ancora sulla decadenza
dell’azione giudiziaria
pag.1-2-3
Legge 114/2014 riforma
della P.A.
pag. 3-4
Notizie in breve
pag.4
Alle domande di ricostituzioni di pensione non si
applicano i termini decadenziali, ai supplementi sì!
Come risaputo il decorso del termine
decadenziale può essere interrotto
unicamente dall’avvio dell’azione legale.
Riportiamo alcuni motivi di mancato
riconoscimento integrale della prestazione
pensionistica:
Errori di calcolo, per mancato o erroneo
riconoscimento di contribuzione:
o
o
o
o
o
Effettiva, regolarmente versata
figurativa da accreditarsi d’ufficio riferita
ad eventi conosciuti da INPS
figurativa da accreditarsi a domanda e
per la quale era stata presentata istanza
da parte del pensionato prima della
liquidazione della pensione;
da riscatto con pagamento effettuato
da maggiorazioni contributive
(esposizione ad amianto, lavoro svolto
da non vedenti, da invalidi con
percentuale superiore al 74%) con
relativa domanda presentata alla data
di liquidazione della pensione
Errate applicazioni di disposizioni normative
come mancato od erroneo riconoscimento
di una prestazione accessoria
(maggiorazione sociale, integrazione al
minimo) richiesta e con presenza di tutta la
documentazione necessaria al
riconoscimento (es. redditi rilevanti).
Allo spirare del termine decadenziale, le
domande di ricalcolo della pensione
verranno considerate inammissibili nel caso
che la domanda sia relativa a elementi e
informazioni già noti al momento della
domanda di pensione (elenco in allegato
alla circolare), non valutati con il
provvedimento di prima liquidazione.
Nel caso la domanda di ricalcolo della
pensione, presentata prima dello scadere
del termine decadenziale, venga accolta
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con provvedimento di ricalcolo anch’esso
parziale, il termine triennale di decadenza
decorre comunque dalla data di prima
liquidazione.
Supplementi di pensione
I provvedimenti di liquidazione dei
supplementi, ai fini dell’applicazione delle
norme sulla decadenza, sono equiparati a
quelli di prima liquidazione. Dunque, per la
contestazione della errata o parziale
liquidazione di un supplemento, occorre
tener conto della decadenza triennale per
la proposizione dell’azione giudiziaria che
decorre dalla data di ricezione del TE08 di
liquidazione del supplemento.
Le sopravvenienze (ricostituzioni)
il pagamento della prestazione
pensionistica può risultare parziale per la
successiva sopravvenienza di disposizioni di
legge che incidono sulla misura o per il
successivo incremento della posizione
contributiva relativo a periodi anteriori alla
decorrenza della prestazione pensionistica
(contribuzione effettiva, figurativa, riscatto,
differenze retributive che incrementano la
retribuzione pensionabile/montante
contributivo ecc.)
In questi casi risulta necessario l’inoltro di
una domanda di ricostituzione che può
essere presentata senza limiti di tempo, non
essendo applicabili le norme decadenziali.
Norme decadenziali che non si applicano
anche nel caso di domanda intesa ad
ottenere il ricalcolo di una liquidazione di
ricostituzione risultata errata per errore di
calcolo o per erronea applicazione di
norme di legge o per non riconoscimento di
una parte della posizione contributiva.
Ai ratei arretrati si applica il limite della
prescrizione quinquennale.
segue a pag.3
INCA INFormazione – N.39
Diniego della prestazione pensionistica
(Comma 2 art 47)
Decorso il termine triennale di decadenza,
non sono ammissibili ricorsi/istanza di
riesame avverso il provvedimento di diniego
della prestazione pensionistica.
È invece ammissibile una nuova domanda
della prestazione (indisponibilità del diritto
previdenziale) con decorrenza successiva
alla nuova domanda e senza
corresponsione di ratei pregressi (arretrati).
Riforma della PA
Legge 11 agosto 2014 n°114
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del
23 giugno 2014, la Legge 11 agosto 2014 n.
114, di conversione del DL 90.
La legge contiene varie misure in materia di
lavoro pubblico, misure riguardanti
l’organizzazione della pubblica
amministrazione, interventi urgenti in
materia di semplificazione, misure per
l’incentivazione della trasparenza e
correttezza delle procedure nei lavori
pubblici, norme in materia di snellimento del
processo amministrativo e dell’attuazione
del processo civile telematico.
Confermata l’abrogazione dell’istituto del
trattenimento in servizio e la risoluzione
unilaterale del contratto da parte della P.A.
al raggiungimento dell’anzianità
contributiva richiesta, vigente tempo per
tempo, per il pensionamento anticipato (ora
41 e 6 mesi per le donne e 42 e 6 mesi per
gli uomini). Per il pensionamento anticipato
si dispone che, in via generale, la risoluzione
unilaterale del contratto non può trovare
comunque applicazione prima del
raggiungimento di un'età anagrafica di 62
anni al fine di evitare l’applicazione della
riduzione percentuale del trattamento
pensionistico prevista sulla quota retributiva
della pensione. Oltre a ciò, si prevede che
l'istituto non si applichi al personale di
magistratura e che per i dirigenti medici e
del ruolo sanitario del SSN la risoluzione
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unilaterale non possa avvenire prima del
compimento dei 65 anni di età (articolo 1).
Le PA dovranno risolvere il rapporto di
lavoro nei confronti dei dipendenti che, al
compimento dei 65 anni, hanno maturato
un qualsiasi diritto a pensione. Il rapporto di
lavoro può proseguire fino ai nuovi limiti
anagrafici (oggi 66 anni e 3 mesi) per
perfezionare il diritto a pensione nel caso
non lo fosse al compimento del 65mo anno
di età.
Altra deroga è prevista per consentire al
lavoratore di restare in servizio fino al
raggiungimento dell’anzianità contributiva
minima per la pensione di vecchiaia (20
anni di contribuzione)
I trattenimenti in servizio già disposti, prima
del DL 90, cesseranno la loro efficacia entro
il 31.10.2014. Per il comparto scuola, per
salvaguardare la continuità didattica, la
data di cessazione è anticipata al
31.08.2014.
Le p.a. non possono conferire incarichi di
studio e di consulenza, né incarichi
dirigenziali o direttivi o cariche in organi di
governo di amministrazioni pubbliche, a
soggetti già lavoratori pubblici e privati
collocati in quiescenza, a meno che non si
tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo
gratuito (articolo 6). Il divieto trova
applicazione anche per gli incarichi e le
cariche presso gli organi costituzionali.
L’articolo 7 dispone la riduzione del
50%, per ciascuna associazione sindacale,
dei distacchi, delle aspettative e dei
permessi sindacali, come attribuiti dalle
disposizioni regolamentari e contrattuali
vigenti.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha
emesso in proposito la circolare n. 5 del 20
agosto 2014.
L’articolo 25 dispone misure di
semplificazione in materia di invalidità civile
e disabilità per i minori già disabili.
Le novità riguardano le procedure di
accertamento del diritto alle prestazioni
pensionistiche connesse alla maggiore età
(si veda la NL n°36 del 2 luglio 2014).
segue a pag.4
INCA INFormazione – N.39
INPS, ha pubblicato l’8.8.2014 il messaggio
n°6512 , intervenendo solo sul comma 5
dell’art.25 (minori titolari indennità di
frequenza).
Sul comma 6 (minori titolari di indennità di
accompagnamento o di comunicazione),
INPS si riserva di fornire ulteriori istruzioni viste
le modifiche apportate al comma in sede di
conversione.
Minori titolari dell’indennità di frequenza
(art.25, comma 5), possono presentare
domanda, per il diritto alle prestazioni
economiche che richiedono il compimento
della maggiore età (pensione, assegno),
entro i sei mesi antecedenti il compimento
dei 18 anni. La prestazione richiesta verrà
concessa in via provvisoria al compimento
del 18mo anno di età salvo successiva
verifica del requisito sanitario (visita medica)
e amministrativo.
Nell’area INPS,sezione modulistica, è stato
pubblicato il modello da utilizzare per la
presentazione delle domande on line.
Notizie in breve
Fondo di sostegno per le famiglie
delle vittime di gravi infortuni sul
lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 29 luglio 2014, la
determinazione – per l’esercizio finanziario
2013 – degli importi dei benefici del Fondo
di sostegno per le famiglie delle vittime di
gravi infortuni sul lavoro.
Per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio ed il
31 dicembre 2013 l’importo della
prestazione è determinato secondo le
seguenti quattro tipologie:
Tipologia
N° superstiti
Importo
A
1
4.550,00
B
2
7.350,00
C
3
10.150,00
D
Più di 3
15.750,00
Soggiornanti di lungo periodo, anf
con almeno 3 figli minori
L’Inps, con la circolare n. 97 del 4 agosto
2014 , in ottemperanza all’Ordinanza
Tribunale di Milano del 20 maggio 2014,
informa che metterà in pagamento tutti i
dispositivi inviati dai Comuni, ivi inclusi quelli
relativi al 1° semestre del 2013.
L’art.13 della legge 97/2013 aveva esteso,
ai cittadini di Paesi Terzi soggiornanti di
lungo periodo, il diritto all’Assegno per il
Nucleo familiare erogato dai Comuni di
residenza per i nuclei familiari con almeno
tre figli minori (ex art.65 della L. n. 448/98). Con
precedente circolare, n°4/2014, INPS aveva
dato disposizioni di riconoscere il diritto solo
dal 1°luglio 2013, interpretazione dichiarata
discriminatoria dal Tribunale di Milano.
Tribunale Perugia: esodato con
diritto a pensione pur se rioccupato
Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 15
luglio 2014 (prima decisione in Italia), ha
ordinato all’Inps, disapplicando il Dm del
Dicastero del Lavoro che prevedeva tra i
requisiti quello della non rioccupazione, di
corrispondere la pensione ad un lavoratore
esodato e derogato in possesso del “requisito
anagrafico e contributivo, cessato dal rapporto
di lavoro per effetto di accordo collettivo e
individuale di incentivo all’esodo“.
Secondo il giudice la norma di carattere
secondario contenuta nel Dm non può
introdurre ulteriori requisiti integrativi ed, inoltre il
divieto di reimpiego “contrasta con l’interesse
pubblico all’incentivazione dell’occupazione
anche alfine di sostenere le casse della
previdenza e comunque rimane incompatibile
con le esigenze di sostentamento del
lavoratore“.
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