39 03 settembre 2014 Ancora sulla decadenza dell’azione giudiziaria Articolo 47 D.P.R. 639/1970 comma 2 e 6 Con circolare n° 95 del 31 Luglio 2014, Inps ritorna sulla decadenza dell’azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici e di prestazioni riconosciute solo in parte. Oggetto della circolare sono soprattutto queste ultime. Nella premessa, INPS, ribadisce che la decadenza si applica esclusivamente alle prestazioni pensionistiche riconosciute dal 6 luglio 2011 (messaggio INPS 4774 del 19 maggio 2014). Riconoscimento parziale della prestazione ( Comma 6 art.47) Il riconoscimento della prestazione avviene nel momento della prima liquidazione del trattamento pensionistico, anche se in via provvisoria. La prestazione è riconosciuta in modo parziale qualora la prima liquidazione non tenga conto di tutti gli elementi e le informazioni che incidono sulla integrale liquidazione del trattamento pensionistico che erano presenti al momento della domanda di pensione e perciò noti all’INPS. In tal caso, il termine triennale di decadenza, relativo alla proposizione dell’azione giudiziaria, decorre dalla data di ricezione del provvedimento di prima liquidazione, oppure se non disponibile, da quella di riscossione del primo rateo (messaggio INPS citato). segue a pag 2 In questo numero: INPS circolare 95/2014 ancora sulla decadenza dell’azione giudiziaria pag.1-2-3 Legge 114/2014 riforma della P.A. pag. 3-4 Notizie in breve pag.4 Alle domande di ricostituzioni di pensione non si applicano i termini decadenziali, ai supplementi sì! Come risaputo il decorso del termine decadenziale può essere interrotto unicamente dall’avvio dell’azione legale. Riportiamo alcuni motivi di mancato riconoscimento integrale della prestazione pensionistica: Errori di calcolo, per mancato o erroneo riconoscimento di contribuzione: o o o o o Effettiva, regolarmente versata figurativa da accreditarsi d’ufficio riferita ad eventi conosciuti da INPS figurativa da accreditarsi a domanda e per la quale era stata presentata istanza da parte del pensionato prima della liquidazione della pensione; da riscatto con pagamento effettuato da maggiorazioni contributive (esposizione ad amianto, lavoro svolto da non vedenti, da invalidi con percentuale superiore al 74%) con relativa domanda presentata alla data di liquidazione della pensione Errate applicazioni di disposizioni normative come mancato od erroneo riconoscimento di una prestazione accessoria (maggiorazione sociale, integrazione al minimo) richiesta e con presenza di tutta la documentazione necessaria al riconoscimento (es. redditi rilevanti). Allo spirare del termine decadenziale, le domande di ricalcolo della pensione verranno considerate inammissibili nel caso che la domanda sia relativa a elementi e informazioni già noti al momento della domanda di pensione (elenco in allegato alla circolare), non valutati con il provvedimento di prima liquidazione. Nel caso la domanda di ricalcolo della pensione, presentata prima dello scadere del termine decadenziale, venga accolta 2 con provvedimento di ricalcolo anch’esso parziale, il termine triennale di decadenza decorre comunque dalla data di prima liquidazione. Supplementi di pensione I provvedimenti di liquidazione dei supplementi, ai fini dell’applicazione delle norme sulla decadenza, sono equiparati a quelli di prima liquidazione. Dunque, per la contestazione della errata o parziale liquidazione di un supplemento, occorre tener conto della decadenza triennale per la proposizione dell’azione giudiziaria che decorre dalla data di ricezione del TE08 di liquidazione del supplemento. Le sopravvenienze (ricostituzioni) il pagamento della prestazione pensionistica può risultare parziale per la successiva sopravvenienza di disposizioni di legge che incidono sulla misura o per il successivo incremento della posizione contributiva relativo a periodi anteriori alla decorrenza della prestazione pensionistica (contribuzione effettiva, figurativa, riscatto, differenze retributive che incrementano la retribuzione pensionabile/montante contributivo ecc.) In questi casi risulta necessario l’inoltro di una domanda di ricostituzione che può essere presentata senza limiti di tempo, non essendo applicabili le norme decadenziali. Norme decadenziali che non si applicano anche nel caso di domanda intesa ad ottenere il ricalcolo di una liquidazione di ricostituzione risultata errata per errore di calcolo o per erronea applicazione di norme di legge o per non riconoscimento di una parte della posizione contributiva. Ai ratei arretrati si applica il limite della prescrizione quinquennale. segue a pag.3 INCA INFormazione – N.39 Diniego della prestazione pensionistica (Comma 2 art 47) Decorso il termine triennale di decadenza, non sono ammissibili ricorsi/istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego della prestazione pensionistica. È invece ammissibile una nuova domanda della prestazione (indisponibilità del diritto previdenziale) con decorrenza successiva alla nuova domanda e senza corresponsione di ratei pregressi (arretrati). Riforma della PA Legge 11 agosto 2014 n°114 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014, la Legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del DL 90. La legge contiene varie misure in materia di lavoro pubblico, misure riguardanti l’organizzazione della pubblica amministrazione, interventi urgenti in materia di semplificazione, misure per l’incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici, norme in materia di snellimento del processo amministrativo e dell’attuazione del processo civile telematico. Confermata l’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. al raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta, vigente tempo per tempo, per il pensionamento anticipato (ora 41 e 6 mesi per le donne e 42 e 6 mesi per gli uomini). Per il pensionamento anticipato si dispone che, in via generale, la risoluzione unilaterale del contratto non può trovare comunque applicazione prima del raggiungimento di un'età anagrafica di 62 anni al fine di evitare l’applicazione della riduzione percentuale del trattamento pensionistico prevista sulla quota retributiva della pensione. Oltre a ciò, si prevede che l'istituto non si applichi al personale di magistratura e che per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN la risoluzione 3 unilaterale non possa avvenire prima del compimento dei 65 anni di età (articolo 1). Le PA dovranno risolvere il rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che, al compimento dei 65 anni, hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione. Il rapporto di lavoro può proseguire fino ai nuovi limiti anagrafici (oggi 66 anni e 3 mesi) per perfezionare il diritto a pensione nel caso non lo fosse al compimento del 65mo anno di età. Altra deroga è prevista per consentire al lavoratore di restare in servizio fino al raggiungimento dell’anzianità contributiva minima per la pensione di vecchiaia (20 anni di contribuzione) I trattenimenti in servizio già disposti, prima del DL 90, cesseranno la loro efficacia entro il 31.10.2014. Per il comparto scuola, per salvaguardare la continuità didattica, la data di cessazione è anticipata al 31.08.2014. Le p.a. non possono conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito (articolo 6). Il divieto trova applicazione anche per gli incarichi e le cariche presso gli organi costituzionali. L’articolo 7 dispone la riduzione del 50%, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha emesso in proposito la circolare n. 5 del 20 agosto 2014. L’articolo 25 dispone misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità per i minori già disabili. Le novità riguardano le procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche connesse alla maggiore età (si veda la NL n°36 del 2 luglio 2014). segue a pag.4 INCA INFormazione – N.39 INPS, ha pubblicato l’8.8.2014 il messaggio n°6512 , intervenendo solo sul comma 5 dell’art.25 (minori titolari indennità di frequenza). Sul comma 6 (minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione), INPS si riserva di fornire ulteriori istruzioni viste le modifiche apportate al comma in sede di conversione. Minori titolari dell’indennità di frequenza (art.25, comma 5), possono presentare domanda, per il diritto alle prestazioni economiche che richiedono il compimento della maggiore età (pensione, assegno), entro i sei mesi antecedenti il compimento dei 18 anni. La prestazione richiesta verrà concessa in via provvisoria al compimento del 18mo anno di età salvo successiva verifica del requisito sanitario (visita medica) e amministrativo. Nell’area INPS,sezione modulistica, è stato pubblicato il modello da utilizzare per la presentazione delle domande on line. Notizie in breve Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 29 luglio 2014, la determinazione – per l’esercizio finanziario 2013 – degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2013 l’importo della prestazione è determinato secondo le seguenti quattro tipologie: Tipologia N° superstiti Importo A 1 4.550,00 B 2 7.350,00 C 3 10.150,00 D Più di 3 15.750,00 Soggiornanti di lungo periodo, anf con almeno 3 figli minori L’Inps, con la circolare n. 97 del 4 agosto 2014 , in ottemperanza all’Ordinanza Tribunale di Milano del 20 maggio 2014, informa che metterà in pagamento tutti i dispositivi inviati dai Comuni, ivi inclusi quelli relativi al 1° semestre del 2013. L’art.13 della legge 97/2013 aveva esteso, ai cittadini di Paesi Terzi soggiornanti di lungo periodo, il diritto all’Assegno per il Nucleo familiare erogato dai Comuni di residenza per i nuclei familiari con almeno tre figli minori (ex art.65 della L. n. 448/98). Con precedente circolare, n°4/2014, INPS aveva dato disposizioni di riconoscere il diritto solo dal 1°luglio 2013, interpretazione dichiarata discriminatoria dal Tribunale di Milano. Tribunale Perugia: esodato con diritto a pensione pur se rioccupato Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 15 luglio 2014 (prima decisione in Italia), ha ordinato all’Inps, disapplicando il Dm del Dicastero del Lavoro che prevedeva tra i requisiti quello della non rioccupazione, di corrispondere la pensione ad un lavoratore esodato e derogato in possesso del “requisito anagrafico e contributivo, cessato dal rapporto di lavoro per effetto di accordo collettivo e individuale di incentivo all’esodo“. Secondo il giudice la norma di carattere secondario contenuta nel Dm non può introdurre ulteriori requisiti integrativi ed, inoltre il divieto di reimpiego “contrasta con l’interesse pubblico all’incentivazione dell’occupazione anche alfine di sostenere le casse della previdenza e comunque rimane incompatibile con le esigenze di sostentamento del lavoratore“. Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova, 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254333 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.39