Nr. 16/ 23.04.2015
Condizioni per il ricalcolo della pensione delle persone che producono reddito
dopo il pensionamento
.
L’importo della pensione può essere ricalcolato, in determinate situazioni, anche dopo la sua
determinazione, in conformità ai provvedimenti della Legge n. 263/2010 riguardante il sistema unitario
delle pensioni pubbliche. Il ricalcolo può essere richiesto in qualsiasi momento dopo il pensionamento,
secondo l'Istituto Nazionale delle Pensioni Pubbliche, se la persona in questione produce un reddito
per cui risulta dovuto il contributo previdenziale. Concretamente, la legge non impone un periodo
contributivo minimo (dopo pensionamento) per la richiesta di ricalcolo. La domanda di ricalcolo viene
preparata dagli istituti territoriali per le pensioni e viene consegnata presso lo stesso istituto. Questo
modulo deve essere accompagnato dal certificato di pensione, una copia della carta d'identità e da un
documento esplicativo in cui si giustifica la richiesta di ricalcolo.
IMPORTANTE!!! Dopo il ricalcolo, il nuovo importo della pensione viene concesso a decorrere
dal mese successivo all’accettazione della domanda.
Inoltre, il ricalcolo può essere eseguito, come previsto della Legge delle pensioni e dalle regole
d'applicazione della stessa, tramite l'aggiunta dei redditi e/o dei periodi contributivi non inclusi per lo
stabilimento della pensione o tramite la consegna dei documenti addizionali che non esistono nella
pratica, però che influiscono sull'importo della pensione. Inoltre, in conformità alla Legge delle pensioni
e alle regole d'applicazione, la pensione può essere integrata sia con l'aggiunta dei redditi e/o dei
periodi contributivi non inclusi nel calcolo della pensione, sia tramite la consegna di documenti
certificanti entrate addizionali che influiscono sull'importo della pensione.
Attenzione!!! Qualsiasi variazione della situazione del pensionato che modifichi le condizioni di
pagamento della pensione deve essere comunicata all'istituto territoriale delle pensioni entro 15
giorni.
Attualmente, in conformità alla Legge n 263/2010, alcune categorie di persone possono cumulare la
pensione con altri redditi, per cui il pagamento del contributo previdenziale è obbligatorio, quali: Titolari
di pensione di vecchiaia e non vedenti; pensionati d'invalidità di terzo grado e bambini con la pensione
di reversibilità riconosciuti al terzo grado d'invalidità; bambini con pensioni di reversibilità, fino ai 16
anni, se continuano gli studi seguendo una forma d'insegnamento conforme alla legge, fino alla fine
degli stessi, non oltre i 26 anni. Il coniuge superstite beneficiario di pensione di reversibilità, può
cumularla con redditi dalle attività professionali, per cui l'assicurazione è obbligatoria, se le entrate non
superano il 35% del reddito salariale medio lordo.
IMPORTANTE!!! Nell'autunno dell'anno scorso è stato eliminato il massimale per il cumulo della
pensione con i redditi salariali di impiegati di enti pubblici e autorità.
Secondo le regole precedenti, il cumulo della pensione netta con i redditi salariali poteva essere
eseguito nei casi in cui non si superava il livello salariale medio lordo, base del budget previdenziale
dello Stato. Più precisamente questo limite era previsto per i beneficiari di redditi salariali, derivanti da
un contratto individuale di lavoro, rapporto di servizio o un atto di nomina, siano essi nell'ambito delle
autorità e delle istituzioni centrali e locali, sia nell’ambito delle amministrazioni indipendenti, delle
società nazionali e delle aziende commerciali a capitale integrale o parziale posseduto dallo Stato o da
un'unità territoriale amministrativa. Pertanto la precedente normativa obbligava i pensionati a dichiarare
per iscritto la scelta tra la sospensione del pagamento della pensione per il periodo dello svolgimento
dell'attività e la cessazione dei rapporti di lavoro, di servizio o dell'atto di nomina nell'incarico. Gli idonei
alla richiesta possono presentare la domanda quando maturano le condizioni di pensionamento. La
decisione dell’approvazione o il rigetto della domanda spetta all'istituto territoriale delle pensioni, entro
massimo 45 giorni dalla data della registrazione, in conformità alla Legge 236/2010. La decisione sarà
comunicata al richiedente entro massimo 5 giorni dalla data di delibera, il quale ha il diritto di
contestarla entro 30 giorni dalla data della ricezione. La contestazione deve essere presentata presso
l'istituto delle pensioni che ha rilasciato la decisione, il quale la sottopone successivamente alla
Commissione Centrale delle Contestazioni. Il termine per la risoluzione è di 45 giorni dalla
registrazione del ricorso. Nel caso in cui il richiedente non sia soddisfatto del prodotto, c'è la possibilità
di impugnarlo dinanzi ad un giudice entro massimo 30 giorni dalla comunicazione della decisione della
Commissione. Le decisioni sul pensionamento e quelle non contestate entro il termine legale sono da
considerarsi definitive. Attenzione!!! La cessazione, la sospensione, la ripresa del pagamento
della pensione e qualsiasi modifica dei diritti di pensione viene eseguita tramite decisione
dell'istituto territoriale delle pensioni.
Bibliografia:
Legge n. 263/2010 del 16 dicembre 2010 riguardante il sistema unitario delle pensioni pubbliche.
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