Nr. 16/ 23.04.2015 Condizioni per il ricalcolo della pensione delle persone che producono reddito dopo il pensionamento . L’importo della pensione può essere ricalcolato, in determinate situazioni, anche dopo la sua determinazione, in conformità ai provvedimenti della Legge n. 263/2010 riguardante il sistema unitario delle pensioni pubbliche. Il ricalcolo può essere richiesto in qualsiasi momento dopo il pensionamento, secondo l'Istituto Nazionale delle Pensioni Pubbliche, se la persona in questione produce un reddito per cui risulta dovuto il contributo previdenziale. Concretamente, la legge non impone un periodo contributivo minimo (dopo pensionamento) per la richiesta di ricalcolo. La domanda di ricalcolo viene preparata dagli istituti territoriali per le pensioni e viene consegnata presso lo stesso istituto. Questo modulo deve essere accompagnato dal certificato di pensione, una copia della carta d'identità e da un documento esplicativo in cui si giustifica la richiesta di ricalcolo. IMPORTANTE!!! Dopo il ricalcolo, il nuovo importo della pensione viene concesso a decorrere dal mese successivo all’accettazione della domanda. Inoltre, il ricalcolo può essere eseguito, come previsto della Legge delle pensioni e dalle regole d'applicazione della stessa, tramite l'aggiunta dei redditi e/o dei periodi contributivi non inclusi per lo stabilimento della pensione o tramite la consegna dei documenti addizionali che non esistono nella pratica, però che influiscono sull'importo della pensione. Inoltre, in conformità alla Legge delle pensioni e alle regole d'applicazione, la pensione può essere integrata sia con l'aggiunta dei redditi e/o dei periodi contributivi non inclusi nel calcolo della pensione, sia tramite la consegna di documenti certificanti entrate addizionali che influiscono sull'importo della pensione. Attenzione!!! Qualsiasi variazione della situazione del pensionato che modifichi le condizioni di pagamento della pensione deve essere comunicata all'istituto territoriale delle pensioni entro 15 giorni. Attualmente, in conformità alla Legge n 263/2010, alcune categorie di persone possono cumulare la pensione con altri redditi, per cui il pagamento del contributo previdenziale è obbligatorio, quali: Titolari di pensione di vecchiaia e non vedenti; pensionati d'invalidità di terzo grado e bambini con la pensione di reversibilità riconosciuti al terzo grado d'invalidità; bambini con pensioni di reversibilità, fino ai 16 anni, se continuano gli studi seguendo una forma d'insegnamento conforme alla legge, fino alla fine degli stessi, non oltre i 26 anni. Il coniuge superstite beneficiario di pensione di reversibilità, può cumularla con redditi dalle attività professionali, per cui l'assicurazione è obbligatoria, se le entrate non superano il 35% del reddito salariale medio lordo. IMPORTANTE!!! Nell'autunno dell'anno scorso è stato eliminato il massimale per il cumulo della pensione con i redditi salariali di impiegati di enti pubblici e autorità. Secondo le regole precedenti, il cumulo della pensione netta con i redditi salariali poteva essere eseguito nei casi in cui non si superava il livello salariale medio lordo, base del budget previdenziale dello Stato. Più precisamente questo limite era previsto per i beneficiari di redditi salariali, derivanti da un contratto individuale di lavoro, rapporto di servizio o un atto di nomina, siano essi nell'ambito delle autorità e delle istituzioni centrali e locali, sia nell’ambito delle amministrazioni indipendenti, delle società nazionali e delle aziende commerciali a capitale integrale o parziale posseduto dallo Stato o da un'unità territoriale amministrativa. Pertanto la precedente normativa obbligava i pensionati a dichiarare per iscritto la scelta tra la sospensione del pagamento della pensione per il periodo dello svolgimento dell'attività e la cessazione dei rapporti di lavoro, di servizio o dell'atto di nomina nell'incarico. Gli idonei alla richiesta possono presentare la domanda quando maturano le condizioni di pensionamento. La decisione dell’approvazione o il rigetto della domanda spetta all'istituto territoriale delle pensioni, entro massimo 45 giorni dalla data della registrazione, in conformità alla Legge 236/2010. La decisione sarà comunicata al richiedente entro massimo 5 giorni dalla data di delibera, il quale ha il diritto di contestarla entro 30 giorni dalla data della ricezione. La contestazione deve essere presentata presso l'istituto delle pensioni che ha rilasciato la decisione, il quale la sottopone successivamente alla Commissione Centrale delle Contestazioni. Il termine per la risoluzione è di 45 giorni dalla registrazione del ricorso. Nel caso in cui il richiedente non sia soddisfatto del prodotto, c'è la possibilità di impugnarlo dinanzi ad un giudice entro massimo 30 giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione. Le decisioni sul pensionamento e quelle non contestate entro il termine legale sono da considerarsi definitive. Attenzione!!! La cessazione, la sospensione, la ripresa del pagamento della pensione e qualsiasi modifica dei diritti di pensione viene eseguita tramite decisione dell'istituto territoriale delle pensioni. Bibliografia: Legge n. 263/2010 del 16 dicembre 2010 riguardante il sistema unitario delle pensioni pubbliche. ZUCCHETTI ROMANIA Şoseaua Borşului nr. 32E, Parc Industrial I 410605, Oradea, jud. Bihor, România Tel. +40 259/414.584 - 359/451.461 Fax +40 259/446.518 E-mail: [email protected] www.zucchettiromania.com CONFINDUSTRIA ROMANIA Bucureşti, Bd. Unirii nr. 76, Bl. J3 A, Mezanin, sect. 3. Tel. +40.(0).31.805.31.85 Fax +40.(0).31.805.31.84 E-mail: [email protected] www.confindustria.ro/