Sentenza 15 marzo 2007
n°6007
Cassazione Civile III sezione
S.A (danneggiata) riporta lesioni a seguito di reazione
allergica alla tintura per capelli prodotta dalla società
Wella Italiana Labocos s.p.a. applicata nel giugno del 1989
nella parruccheria della ditta Jo Mascali.
S.A. cita in giudizio:
•società Wella per aver messo in commercio la tintura.
•Jo Mascali per aver applicato la tintura senza le dovute
cautele.
Primo grado: Tribunale di Ancona
•Con sentenza del 6/07/1999 accoglie la
domanda di S.A. condannando entrambi i
convenuti in solido al pagamento di L 10 milioni.
Appello: Corte d’appello di Ancona
•Riforma parzialmente la sentenza escludendo
la responsabilità della società Wella.
Motivo della riforma in appello
La responsabilità della società Wella è esclusa in
quanto non sono stati provati tutti gli elementi
costitutivi della fattispecie.
1) Elementi costitutivi della fattispecie ex L.224/1988:
A) Nesso di causalità tra utilizzo e lesione (nel
caso di specie si ritiene provato in quanto non è
proposto gravame sul punto).
B) Prova del difetto che è onere dell’attore
fornire.
[il difetto non può essere presunto per fatto
notorio, in quanto si tratta di un prodotto
applicato
da decenni senza effetti pregiudizievoli].
2) Elementi costitutivi della fattispecie ex L.
713/1986:
Violazione di specifiche norme sulla
produzione di cosmetici.
Corte di Cassazione
• S.A. ricorre in Cassazione
• Società Wella resiste
• Jo Mascali non svolge attività difensiva
Motivi di ricorso:
1)Violazione e falsa applicazione L.224/1988 e L.
713/1986. Omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione
2)Procedurale
3)Procedurale
•S.A. sostiene che la Corte d’appello:
1) Ha sbagliato a escludere la responsabilità della Wella perché il
nesso causale era stato provato e ai sensi della L 224/1988 era
onere del produttore provare le esimenti dalla responsabilità
indicati dalla legge.
2) Ha sbagliato a escludere la responsabilità di Wella perché
indipendentemente dalla prova desumibile dalla concreta esistenza
del danno e dall’accertamento del nesso di causalità, il difetto del
prodotto avrebbe dovuto farsi automaticamente derivare dalla
violazione della disposizione della L. 713/1986 che espressamente
dispone che i prodotti cosmetici debbono essere fabbricati,
manipolati, confezionati e venduti, in modo tale da non causare
danni per la salute nelle normali condizioni di impiego.
3) Ha creduto di poter vincere la presunzione di pericolosità del
prodotto senza motivazione di sorta e con un iter logico irrazionale
di elementi di debole rilevanza [pericolosità del prodotto che si
sarebbe dovuta trarre dal fatto che un danno si era in concreto
verificato].
Corte di Cassazione:
Il primo motivo è infondato perché:
1) La prima censura è erronea perché la stessa
formulazione letterale della norma [art 1 L.
224/1988] lega la speciale responsabilità del
produttore alla prova del nesso di causalità
tra danno e difetto. Il difetto assume il
carattere di prerequisito della responsabilità
e spetta al danneggiato provarlo in base ai
principi generali dell’onere della prova.
2) La seconda censura è erronea perché la
previsione normativa art. 7 della L.713/1986
deve essere letta in coordinamento con la L.
224/1998. Non si può quindi concludere che
per i prodotti cosmetici, il livello di sicurezza
prescritto sia quello della più rigorosa
innocuità e che il produttore sia
oggettivamente responsabile. Infatti la rigidità
dell’enunciazione viene attenuata dal
riferimento alle normali condizioni di impiego
che delimitano l’ambito del dovere di cautela
del produttore.
3) La terza censura è erronea perché la
ricorrente fa derivare dalla prova del nesso di
causalità l’elemento di prova indiretta del
difetto del prodotto, secondo il seguente
ragionamento deduttivo:
a) Se è astrattamente previsto che un prodotto
possa produrre un danno
b) Se in concreto un danno è derivato
=> il prodotto è certamente difettoso
• L’art 5 L.224/1988 :
è difettoso non il prodotto insicuro, ma quello
che non offre la sicurezza che ci si può
legittimamente attendere, in relazione al
modo in cui è stato messo in circolazione, alla
sua presentazione, alle sue caratteristiche, alle
istruzioni o alle avvertenze fornite […]
Oltre alle condizioni poste dall’art. 5 per la
valutazione della sicurezza del prodotto il
giudice di merito può utilizzare altri elementi
quali gli standards di sicurezza eventualmente
imposti dalle norme in materia.
• Il danno non prova indirettamente la pericolosità
del prodotto in condizioni normali di impiego, ma
solo una indefinita pericolosità di per se
insufficiente a instituire la responsabilità del
produttore se, anche in concreto, non è accertato
che quella condizione di insicurezza si pone al di
sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto
dall’utenza o dalle leggi in materia.
• La Corte d’appello ha accertato che la tintura era
potenzialmente idonea a provocare reazioni
allergiche, ma ha negato che dalla prova del
rapporto di causalità discendesse l’insicurezza del
prodotto.
• Per questi motivi la Corte di Cassazione ritiene
corretto il ragionamento effettuato dalla
Corte d’Appello e rigetta il ricorso della S.A.
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