Dott. Giuseppina Sica
Dottore Commercialista Albo unico AV n. 62 7
Revisore dei Conti n. 136.692
Consulente Tecnico tribunale AV n. 235
Circolare informativa n.1/2015
Nuovo Regime dei minimi 2015.
La nuova Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190/2014 ha introdotto, il nuovo “regime forfetario”, riservato
alle persone fisiche esercenti attività d’impresa (incluse le imprese familiari) e di arti e professioni, non in
forma associata.
Il nuovo regime prenderà il posto, a decorrere dal 2015, del regime delle nuove iniziative produttive, di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e degli “ex minimi”, abrogando le norme istitutive (rispettivamente,
l’art. 13 della L. 388/2000, l’art. 27 del DL 98/2011, l’art. 1 commi 96-117 della L. 244/2007).
ACCESSO NEL NUOVO REGIME CONTABILE FORFETARIO: REQUISITI NECESSARI.
1. LIMITE DI RICAVI.
Il nuovo regime non ha più limiti di età o temporali, ma è legato a soglie di ricavi e compensi, fissate dalla
Legge di Stabilità 2015 (limite compreso tra € 15.000,00 ed € 40.000).
Vale a dire che per accedere al nuovo regime, uno dei requisiti essenziali è che i ricavi o compensi,
conseguiti nell’anno precedente all’ingresso nel regime, non siano superiori ai limiti indicati nella
Tabella Allegata alla L.190/2014, che sono diversi a seconda del Codice Ateco.
Tale limite va ragguagliato all’anno se quello precedente è stato inferiore a 12 mesi.
Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO, assume
rilievo il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi ai predetti codici.
Per quanto riguarda le imprese (e quindi non lavoratori autonomi) per l’accesso al regime i ricavi devono
essere assunti considerando la competenza economica: si deve tener conto anche delle cessioni o prestazioni
eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall’art. 109,
comma 2, del Tuir.
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Il limite di ricavi da considerare comprende, inoltre, oltre al fatturato anche il valore normale dei beni
destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore da attribuire in conformità alle
disposizioni contenute nell'art. 9, comma 3, del Tuir.
Il limite di compensi dei lavoratori autonomi da considerare, invece, deve essere assunto secondo il
principio di cassa.
Nel caso di cessazione dell’attività nel corso del 2014 ed inizio di una nuova nel 2015, diversa dalla
precedente, comunque rilevano i ricavi di competenza dell’anno precedente a quello di accesso al regime:
“in sostanza, i ricavi conseguiti nell’anno solare precedente prescindono, totalmente, dall’attività a cui gli
stessi si riferiscono, pertanto la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione
alla specifica attività svolta”.
Non rilevano infine i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e ai
parametri.
2. LIMITE SPESE PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Per accedere al nuovo regime forfetario i soggetti interessati non devono aver sostenuto spese superiori ad €
5.000 lordi per:
-
lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs n. 276/2003);
-
lavoro dipendente, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir (borse di
studio o addestramento professionale), collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto
(art. 61 D.Lgs n. 276/2003);
-
somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro (art. 53,
co.2, lettera c), del Tuir);
somme per le spese per prestazioni di lavoro erogate all’imprenditore e ai suoi familiari (art. 60 del
Tuir).
3. LIMITE ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI
Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non
deve superare € 20.000.
Pertanto, per coloro che dovranno accedere al nuovo regime forfetario dal 2015 si dovrà verificare che il
totale dei beni strumentali detenuti alla fine dell’esercizio antecedente a quello di entrata (quindi al
31/12/2014) non sia superiore ad € 20.000; nel calcolo si dovrà comunque tenere in considerazione che:
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per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente;
per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai
sensi dell'articolo 9 del Tuir;
i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio
dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono
nella misura del 50%; concorrono sempre nella misura del 50% anche i beni a deducibilità limitata,
telefonia e mezzi di trasporto, non dovendo per quest’ultimi essere considerati i limiti di valore ai fini
della deducibilità previsti dall’art. 164, comma 1, lett. B), del Tuir.
Non saranno rilevanti invece nel calcolo:
beni il cui costo unitario non è superiore ad € 516,46;
-
i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della
professione.
-
i beni immateriali;
Il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto
al netto dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione
(Circolare 7/E/2008).
4. IN PRESENZA DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
I contribuenti possono accedere al regime forfetario se i redditi conseguiti nell'attività d'impresa,
dell'arte o della professione siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di
lavoro dipendente e assimilati, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir (compresi quindi i
redditi da pensione).
La verifica di tale prevalenza non è, comunque, rilevante se:
-
il rapporto di lavoro è cessato;
la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non
eccede l'importo di € 20.000.
A tal fine non rileva la presenza di redditi di lavoro autonomo o d’impresa occasionali ex art. 67, del Tuir,
ovvero di redditi derivanti da rapporti di associazione in partecipazione.
5. SONO COMUNQUE ESCLUSI DAL REGIME FORFETARIO:

le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del
reddito;

i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che risiedono in uno degli Stati Ue o in uno Stato
aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di
informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il
75% del reddito complessivamente prodotto (vengono così recepite le modifiche della legge europea
2013-bis, non ancora approvata in via definitiva);
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
i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente
all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero a srl
in regime di trasparenza.
QUALE TASSAZIONE SUBISCONO I NUOVI MINIMI?
Nel nuovo regime dei minimi cd. Forfettario il reddito viene calcolato non sulla differenza tra
ricavi/compensi e costi/spese, come avveniva per i vecchi minimi, ma forfetariamente, ossia, applicando un
coefficiente di redditività sui ricavi (non utili) complessivi, con la sola possibilità di deduzione dei
contributi previdenziali versati nell'anno di imposta.
Sull’imponibile, così calcolato, si applica l'aliquota del 15%, sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali e
comunali e IRAP.
COS'È IL COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ? A COSA SERVE?
Il coefficiente di redditività regime forfettario 2015 allegato Legge di Stabilità 2015 che si applica al reddito
dei nuovi minimi, è una percentuale variabile dal 40 all'86% a seconda del tipo di attività svolta, che si
applica al reddito imponibile, sul quale poi calcolare l'imposta sostitutiva del 15 %.
GRUPPO DI SETTORE
CODICI
ATECO 2007
VALORE SOGLIA
RICAVI/COMPENSI
REDDITIVITÀ
1
Industrie alimentari e delle
bevande
(10 - 11)
35.000
40%
2
Commercio all’ingrosso e al
dettaglio
45 - (da 46.2 a
46.9) - (da 47.1 a
47.7) - 47.9
40.000
40%
3
Commercio ambulante di
prodotti alimentari e bevande
47.81
30.000
40%
4
Commercio ambulante di altri
prodotti
47.82 - 47.89
20.000
54%
5
Costruzioni e attività
immobiliari
(41 - 42 - 43) (68)
15.000
86%
6
Intermediari del commercio
46.1
15.000
62%
7
Attività dei Servizi di alloggio e
di ristorazione
(55 - 56)
40.000
40%
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Attività Professionali,
Scientifiche, Tecniche,
Sanitarie, di Istruzione, Servizi
Finanziari ed Assicurativi
(64 - 65 - 66) (69 - 70 - 71 - 72 73 - 74 - 75) (85) - (86 - 87 88)
15.000
78%
Altre attività economiche
(01 - 02 - 03) (05- 06 - 07 - 08 09) - (12 - 13 - 14
- 15 - 16 - 17 - 18
- 19 - 20 - 21 - 22
- 23 - 24 - 25 - 26
- 27 - 28 - 29 - 30
- 31 - 32 - 33) (35) - (36 - 37 38 - 39) - (49 - 50
- 51 - 52 - 53) (58 - 59 - 60 - 61 62 - 63) - (77 - 78
- 79 - 80 - 81 - 82)
-(84) - (90 - 91 92 - 93) - (94 - 95
- 96) - (97 - 98) (99)
20.000
67%
VANTAGGI PER I NUOVI MINIMI 2015 NEL REGIME FORFETARIO

Esclusione da IVA,
anche se i soggetti in regime forfetario devono comunque assolvere l'Iva su questi tipi di operazioni:
a) prestazioni di servizi ex articolo 7-ter del Dpr 633/1972, ricevute da soggetti non residenti;
b) acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la
soglia di 10mila euro;
c) operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (esempio reverse charge).

Esclusione da IRAP, studi di settore e parametri, ma restano invece controlli con il redditometro.

Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte
dirette.

Reddito assoggettato a imposta sostitutiva IRPEF, addizionali e IRAP pari al 15%.

Calcolo Reddito imponibile forfetario, che si effettua applicando all’ammontare totale
dei ricavi/compensi i coefficienti di redditività diversi a seconda del codice ATECO, che di fatto
riducono la misura della base imponibile sulla quale calcolare il 15%.

Esonero dalla ritenuta d’acconto dei ricavi o compensi corrisposti dal sostituto d’imposta.
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
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Non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del DPR 600/73 (ritenute sui
redditi di lavoro dipendente e assimilato, sui redditi di lavoro autonomo, ecc.); tuttavia, nella
dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei
redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e
l’ammontare dei redditi stessi;

Permanenza nel regime fin tanto che sussistono i requisiti, per cui la durata del regime è senza
limiti di tempo.
SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETARIO E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.
Chi è già titolare di partita Iva ed ha le condizioni appena viste, previste dalla Legge di Stabilità 2015,
accede al regime forfetario automaticamente, perché costituisce il suo regime naturale dall’1.1.2015 e,
quindi, opererà come tale senza dover effettuare specifiche comunicazioni all'agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui invece, pur nel rispetto dei requisiti, il contribuente valuti la non convenienza nell’adozione
del nuovo regime forfetario, potrà comunque optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e
delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
Determinante, quindi, in tale circostanza ai fini della validità dell’opzione sarà il comportamento
concludente del contribuente.
L'opzione per il regime ordinario, sarà vincolante per almeno un triennio e dovrà essere comunicata con la
prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (ad esempio nel caso di
opzione a partire dal periodo d’imposta 2015, la scelta deve essere comunicata con il modello Iva 2016).
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno
successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Il nuovo regime potrà/dovrà quindi non essere applicato:

o per opzione, con le conseguenze sopra esaminate;

o per Legge, nel caso in cui vengano meno le condizioni previste (perdita dei requisiti per l’accesso
o verificarsi di una delle cause ostative). In tal caso il contribuente, dall’anno successivo, dovrà
applicare il regime ordinario; a differenza del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile,
l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario non ne dovrebbe precludere il successivo riaccesso se
vengono nuovamente rispettati i parametri stabiliti. Inoltre, sempre diversamente dal regime dei
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minimi, non è prevista l’immediata fuoriuscita dal regime forfetario in caso di superamento del
limite dei ricavi o compensi in misura superiore al 50%.
Nel caso di inizio attività nel 2015, se il contribuente presume di avere le condizioni per accedere al regime
forfetario, deve barrare l'apposita casella nel quadro B del modello AA9/11.
Al riguardo si segnala che l’Agenzia delle entrate, nel Comunicato stampa del 31.12.2014, dopo aver
ricordato che dal 2015 i contribuenti che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività
professionale potranno accedere subito al nuovo regime dei minimi introdotto dalla Legge di stabilità 2015
direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva, ha chiarito che fino all’approvazione e
pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime
semplificato basterà barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011”.
In caso contrario si applicano le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6, del Dlgs 471/1997, ossia da 516
euro a 2.065 euro.
REGIME TRANSITORIO
Vi è un particolare regime transitorio per coloro che, al 31 dicembre 2014, già sono nel regime dei minimi,
cioè delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e degli “ex minimi” (art. 9
commi 33, 34, 35 del Ddl. di Stabilità).
In particolare:

viene disposto il transito automatico al nuovo regime forfetario (salvo opzione per l’ordinario) per i
soggetti che fruiscono di uno dei tre sopra citati regimi agevolati (“forfettini”, “nuovi minimi”, “exminimi”), a condizione che, nell’anno precedente (ossia il 2014 se l’accesso avviene nel 2015),
possiedano i requisiti:
1. relativi al limite di ricavi/compensi,
2. spese per lavoro non superiori a 5.000 euro,
3. spese per beni strumentali non superiori a 20.000 euro;
Per questi contribuenti viene riconosciuto il beneficio della riduzione di un terzo del reddito
forfetario imponibile per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato ai
soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive o di vantaggio, a condizione che:
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1) non siano stati superati, nell’anno precedente, i limiti di ricavi/compensi, spese per lavoro e beni
strumentali sopra indicati;
2) siano soddisfatti i requisiti della novità dell’attività intrapresa e dell’assenza della mera prosecuzione
rispetto ad un’eventuale precedente attività lavorativa di lavoro dipendente o autonomo.

In alternativa, la possibilità ai soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime di vantaggio di
continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio
agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età”.
Solofra, lì 03/02/2015
Dott. Giuseppina Sica
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